I volontari
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I volontari
Il ruolo specifico dei volontari, i diritti fondamentali dei cittadini, il ruolo della polizia in uno stato democratico, il concetto di sicurezza urbana
Art. 8 l.r. 24/2003 Utilizzazione del volontariato
L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato)
ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DELLA LEGGE 266/91 - La Repubblica
riconosce
IL VALORE SOCIALE E LA FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO COME ESPRESSIONE DI PARTECIPAZIONE,SOLIDARIETÀ E PLURALISMO,
NE PROMUOVE LO SVILUPPO SALVAGUARDANDONE L'AUTONOMIA E NE FAVORISCE L'APPORTO
ORIGINALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ DI CARATTERE
SOCIALE, CIVILE E CULTURALE
Art. 2 l. 266/91 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
QUELLA PRESTATA IN MODO PERSONALE, SPONTANEO E GRATUITO, TRAMITE L'ORGANIZZAZIONE DI CUI IL
VOLONTARIO FA PARTE, SENZA FINI DI LUCRO ANCHE INDIRETTO ED ESCLUSIVAMENTE PER FINI DI SOLIDARIETÀ.
Art. 2 l. 266/91 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
NON PUÒ ESSERE RETRIBUITA IN ALCUN MODO
NEMMENO DAL BENEFICIARIO AL VOLONTARIO POSSONO
ESSERE SOLTANTO
Art. 2 l. 266/91 – Attività di volontariato
RIMBORSATE DALL'ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA
LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER L'ATTIVITÀ PRESTATA,
ENTRO LIMITI PREVENTIVAMENTE STABILITI DALLE ORGANIZZAZIONI STESSE.
Art. 2 l- 266/91 La qualità di volontario
È INCOMPATIBILE CON QUALSIASI FORMA DI
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO
E CON OGNI ALTRO RAPPORTO DI CONTENUTO PATRIMONIALE
CON L'ORGANIZZAZIONE DI CUI FA PARTE.
Art. 8 l. r. 24/2003
Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva enon sostitutiva rispetto a quella
ordinariamente garantita dalla polizia locale,
con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale
Art. 8 l. r.24/2003
I volontari, individuati dalle amministrazioni locali
anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato,
potranno essere impiegati a condizione che essi:
a) operino sulla base delle indicazioni edin maniera subordinata al comandante o al
responsabile della polizia locale stessa o ad altro operatore di detta polizia da esso
individuato
b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e
non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali,
ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici
c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale
d) siano adeguatamente assicurati.
3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai soci
che svolgano le attività di cui al presente comma, a condizione che dette associazioni non
prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali
4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali,
le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari.
Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 279Direttiva in applicazione dell’art. 8 della L.R. 24/2003: “Utilizzazione del volontariato”
Lo spirito della presenza del volontario deve essere improntato
ad una figura amica e rassicurante che, mediante una attenta capacità di ascolto
della comunità presso la quale è chiamato ad operare,
contribuisce allo sviluppo:
delle azioni di prevenzione; delle attività di informazione rivolte ai
cittadini; delle attività di educazione e sicurezza
stradale; di una maggiore presenza e visibilità del
Comune nello spazio pubblico urbano;
del collegamento fra i cittadini, le polizie locali e gli altri servizi locali;
del senso civico della cittadinanza; di un maggior rispetto delle regole che le
comunità si danno per assicurare a tutti una civile e serena convivenza.
Nello svolgimento di tale attività il volontario acquisisce
capacità di osservazione del territorio e di selezione delle informazioni che possono risultare utili per migliorare la
qualità delle relazioni e delle attività nello spazio pubblico urbano.
Poteri/Facoltà
NOpossibilità di accertamento e contestazione
delle violazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento.
accertamento dell’identità personale
Poteri/facoltà
SIfattiva collaborazione con le polizie locali tramite una qualificata attività di
segnalazione delle problematicità riscontrate
finalizzata al miglioramento delle funzioni di prevenzione e controllo svolta dalla polizia locale.
Segnalazioni
Spetta alla polizia locale di riferimento ogni decisione sull’eventuale utilizzo delle
segnalazioni per i fini propri di istituto.
Individuazione
individuazione, tra i servizi, della struttura unitariamente responsabile delle seguenti funzioni:
individuazione nominativa dei volontari, anche valorizzando le indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato,
verifica delle condizioni soggettive di cui all’art. 8, comma 2, lettera b della legge 24/2003,
formazione dei volontari, verifica dell’esistenza, o attivazione, di una
adeguata copertura assicurativa per gli stessi.
Funzioni dell’ufficio
mantenere aggiornato un registro nominativo dei volontari
da cui sia desumibile in ogni momento il rispetto, per ciascuno di essi, delle condizioni di cui all’art. 8 comma 2 lettera b, c e d della legge n. 24/2003.
riportare ulteriori specifiche competenze attribuite al singolo volontario tra quelle aventi possibile rilevanza per l’organizzazione delle attività di cui alla presente direttiva, quali:
pronto soccorso, protezione civile, altre forme di volontariato in campo ambientale, ittico,venatorio e di tutela degli animali.
L’amministrazione può disporre in ogni momentola sospensione o la cancellazione
del volontario dal registro
Ufficio deve
definire e mantenere aggiornato:uno strumento di verifica delle attività da cui sia possibile desumere in ogni momento
l’attività svolta dai volontari, l’individuazione oraria e l’area territoriale di tale attività, l’identità dei volontari coinvolti, l’operatore di polizia locale responsabile del
coordinamento di quella specifica attività
uno strumento per la gestione delle segnalazioni provenienti dai volontari
avendo cura di restituire agli stessi un riscontro su quanto segnalato.
Segni distintivi
l’amministrazione locale provvederà obbligatoriamente
a dotare gli stessi di un tesserino di riconoscimento,
riportante i dati identificativi del volontario ed una fotografia formato tessera
di un corpetto, o in alternativa di un bracciale, nel quale sia riportato in evidenza la
definizione attribuita dall’ente a tale attività (es. Assistente civico, Volontario ecc.),
lo stemma e il nome dell’ente.
Tali dotazioni di identificazione andranno tempestivamente ritirate in caso di sospensione o cancellazione del volontario dal registro, per iniziativa della struttura a cui il
registro è stato attribuito in gestione.
I volontari,nell’espletamento della loro attività,
sono tenuti ad avere presso di sé il tesserino di
riconoscimento e ad indossare correttamente il corpetto o il
bracciale.
Convenzioni
l’unica finalità delle convenzioni con le associazioni di volontariato
quella di offrire "supporto organizzativo" ai propri associati abilitati a svolgere funzioni di volontariato,
si individua nella struttura di polizia locale il
referente necessario per la programmazione e la gestione delle attività previste dalle intese raggiunte
con le associazioni.
Altre divise/simboli
L’eventuale utilizzo di divise o altri simboli di riconoscimento associativo
deve essere espressamente autorizzato dal comandante della struttura di polizia locale di riferimento
nel rispetto di quanto previsto all’art. 19, comma 2, della legge 24/2003 e,
nel caso di convenzione con le associazioni di volontariato,
esplicitamente previsto dalle stesse.
Art. 19 l.r.24/2003
devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive della Polizia Municipale
Assicurazione
Coperti per iniziativa dell’amministrazione di riferimento,
almeno da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, con massimale non inferiore ai 75.000 euro, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a 1.500.000 euro.
Tale assicurazione può essere attivata anche tramite convenzione con i soggetti
associativi del volontariato in applicazione dell’art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 226 – Legge quadro sul volontariato.
Formazione
Il corso in svolgimentoObbligatorioL’amministrazione rilascia al singolo
volontario un attestato, contenente gli estremi del corso, con cui si riconosce l’esito positivo del
processo formativo.
I volontari coinvolti nelle attività di cui all’art. 8 della L.R. 24/03
dovranno seguire un programma formativo minimo di venti ore complessive (articolate ordinariamente in cinque moduli di
quattro ore ciascuno)
che dovrà essere incentrato su conoscenze tecniche, normative e comportamentali indispensabili allo svolgimento delle
attività loro assegnate.
Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva l’amministrazione locale può certificare
che il volontario ha già assolto in precedenza l’obbligo formativo in oggetto e
rilascia anche in questo caso un attestato nelle stesse forme di cui al precedente comma.
Costituzione
Artt. 13-38 diritti e doveri dei cittadini
Ruolo della polizia
Mantenere la quiete pubblica, legge e ordine della società
Tutelare e rispettare i diritti e le libertà fondamentali dell’individuo
Prevenire e combattere la criminalitàIndagare sul crimineFornire assistenza e funzioni di servizio
alla cittadinanza
La polizia
Deve essere organizzata in modo da ottenere
Il rispetto del pubblico Nel suo ruolo professionale di difensore
della legge e fornitore dei servizi ai cittadini
La polizia
Aiuta a sostenere i valori della democraziaCondivide gli stessi valoriIl consenso all’esercizio della legittimità
autorità è dato dai cittadini Sostegno e collaborazione
Nell’espletamento della sua attività
Deve rispettare i diritti individuali dei cittadini, i diritti e le libertà fondamentaliEvitare azioni arbitrarie ed illegali
Polizia di sicurezza
Parte della polizia amministrativa avente ad oggetto
L’attuazione delle leggi dirette alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza generale
Ordine pubblico
Stato generale della società nel qualeistituzioni, strutture democratichediritti costituzionali dei cittadini
Sono garantiti da ogni attentato tendente a modificarli o a sopprimerli con l’uso o la minaccia illegale della forza
Pubblica Sicurezza
Tutela della sicurezza personale dei singoli, della loro incolumità e della integrità della proprietà dai pericoli derivanti da comportamenti illeciti di singoli o gruppi
politiche per la promozione della sicurezza pubblica
azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa
Gli interventi regionali privilegiano
le azioni integrate, di natura preventiva; le pratiche di mediazione dei conflitti e
riduzione del danno; l'educazione alla convivenza, nel rispetto
del principio di legalità
Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano
con gli altri interventi di prevenzione, contrasto e riduzione delle
cause del disagio e dell'emarginazione sociale
di riqualificazione urbana di protezione civile di sicurezza stradale
Sicurezza: diritto complesso
Non solo ordine pubblico contrasto alla criminalità
Ma garanziadella vivibilità e degli spaziproblemi di convivenzaarea del buon vivere
Politiche di sicurezza
Integrazione traPolitiche di sicurezza
preventivePolitiche criminali
reattive
Prevenzione
Insieme di strategie orientate a ridurre la frequenza di determinati comportamenti, anche se non considerati punibili dall’ordinamento penale, mediante l’uso di strumenti diversi da quelli penali
Tipi e soggetti
Prevenzione del sistema penale
passiva ed indiretta
Soggetti: organi penali dello stato
Tipi e soggetti
Prevenzione diretta ed attiva
Soggetti: organi statali, enti locali, servizi sociali, volontariato imprese private e comuni cittadini
Prevenzione situazionale
Tecniche che aumentano per il potenziale autore le difficoltà (fisiche, barriere, controllo accessi
etc) il rischio (controlli soggettivi ed oggettivi)Rendono impossibile o riducono i vantaggi
dell’attività criminosa o vandalica (rimozione obiettivo etc)
Prevenzione sociale
Orientata all’autoreCombinazione di un’azione individuale
verso il potenziale autore e misure basate sulla trasformazione delle condizioni sociali
Insieme di misure di carattere collettivoMisure estranee al sistema penale
Prevenzione comunitaria
Attuata dalla comunità attraverso i suoi gruppi e le sue organizzazioni
Comprende anche l’insieme delle attività di controllo della polizia, a stretto contatto con i cittadini o in aree geografiche ben definite
Per eliminare o ridurre allarme sociale
Analisi di atti vandalici su pubblico patrimonio
Azioni politiche
Struttura ed assetto della città – illuminazione parchi, recupero aree degradate
Servizi alle persone – progetti rivolti a giovani, anziani, consumatori, soggetti economici etc
Mobilità
Azioni politiche
Libertà degli spaziLibertà dei momenti di aggregazione –
convenzioni, accordi con associazioni, Comitati presenti sul territorio
Accordi, intese con altre forze di poliziaProgetti relativi all’attività della Polizia
Municipale
Le politiche per la sicurezza richiedono un impegno di tutte le istituzioni coinvolte ai vari livelli