I titoli di efficienza energetica 12 maggio 2008 Marco Pece - FIRE

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I titoli di efficienza energetica 12 maggio 2008 Marco Pece - FIRE

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I titoli di efficienza energetica 12 maggio 2008 Marco Pece - FIRE. Legenda. Alcune abbreviazioni utilizzate nel corso della presentazione. MSE: Ministero dello Sviluppo Economico (già MAP e MICA) MATT: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - PowerPoint PPT Presentation

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I titoli di efficienza energetica

12 maggio 2008

Marco Pece - FIRE

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Alcune abbreviazioni utilizzate nel corso della presentazione.

MSE: Ministero dello Sviluppo Economico (già MAP e MICA)

MATT: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

AEEG: Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas

GSE: Gestore del Servizio Elettrico

GME: Gestore del Mercato Elettrico

EM: Energy Manager articolo 19 Legge 10/91

Legenda

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I Decreti 20 luglio 2004

I D.M. 20 luglio 2004 (MSE/MATTM) puntano ad incentivare le tecnologie energeticamente efficienti mediante un innovativo meccanismo cap and trade.

L’idea è quella di mettere in moto soggetti interessati alla realizzazione di interventi come le ESCo ponendo degli obblighi su pochi soggetti ben individuati (i distributori di energia elettrica e gas).

I due Decreti sono caratterizzati da uno schema simile di cui si descrivono di seguito i punti salienti.

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I Decreti 20 luglio 2004

Obiettivi nazionali di risparmio [Mtep]

Elettricità Gas

2005 0,10 0,10

2006 0,20 0,20

2007 0,40 0,40

2008 0,80 0,70

2009 1,60 1,30

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Individuazione dei distributori soggetti all’obbligo:Sono soggetti agli obblighi i distributori che, alla data del 31 dicembre 2001, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 100.000 clienti finali

Ripartizione della quota d’obbligo:La quota degli obiettivi in capo al singolo distributore è determinata dal rapporto tra l’energia elettrica (gas naturale) distribuita dal medesimo distributore ai clienti connessi alla propria rete e l’energia elettrica (gas naturale) complessivamente distribuita sul territorio nazionale, conteggiate nell’anno precedente all’ultimo trascorso.

I Decreti 20 luglio 2004

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I Decreti – meccanismo

Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione i distributori possono:

realizzare direttamente interventi di razionalizzazione energetica presso gli utenti,

avvalersi di una società di servizi a loro collegata,

acquistare i diritti di riduzione dei consumi da una ESCO

I certificati associati a tali diritti, detti titoli di efficienza energetica (TEE) o certificati bianchi, saranno rilasciati dal GME a distributori ed ESCO e saranno contrattabili sia in sede bilaterale, sia in un’apposita borsa, gestita dal GME stesso.

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I Decreti – meccanismo

Le riduzioni di consumo ottenute con un certo intervento vengono contabilizzate per cinque anni, che diventano otto nei casi seguenti:

isolamento termico degli edifici; controllo della radiazione entrante attraverso

le superfici vetrate durante i mesi estivi; applicazioni delle tecniche dell'architettura

bioclimatica; solare passivo; raffrescamento passivo.

In futuro per altri interventi potrà essere individuato un periodo di riferimento diverso dai cinque anni.

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I Decreti – meccanismo

Gli interventi ammissibili devono riguardare l’uso dell’energia e non la generazione di elettricità (fa eccezione il fotovoltaico).

I due Decreti contengono in allegato due elenchi indicativi, ma non esaustivi.

Le Regioni hanno la facoltà di concordare con i distributori interventi di specifico interesse locale, avvalendosi a tale scopo anche di fondi propri.

I distributori rientrano dei costi sostenuti non coperti in altro modo attraverso un rimborso in tariffa.

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Schema di funzionamento per ESCO

effettua l’investiment

o

AEEG ESCODistributorepresenta TEE

Ricavi da minori consumi

componente tariffaria

sanzioni se inadempiente

Borsadel GME

Utente

rate da contratto

acquista TEE

GME

rilascia TEE

trasferimento TEE

flussi di cassa

trasferimento TEE e flussi di cassa

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I Decreti – ruolo AEEG

Nell’aprile del 2002 l’Autorità ha emanato un documento di consultazione relativo alle linee guida di attuazione dei decreti sull’efficienza.

Si è dovuto attendere settembre 2003 per l’emanazione della delibera 103/03 (modificata dalla delibera 200/04): linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica.

In seguito con la delibera 219/04 è stato definito il valore del riconoscimento in tariffa per i distributori: 100 €/tep.

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I Decreti – ruolo AEEG

I punti salienti affrontati nel documento sono: le ESCO sono definite come le società, comprese

le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi -> art. 1.1.t;

i progetti possono consistere di uno o più interventi accorpabili secondo il medesimo metodo di valutazione o l’unicità del cliente beneficiario -> art. 1.1.p

le tre modalità di riconoscimento dei risparmi conseguiti attraverso gli interventi, ossia standardizzata, analitica, a consuntivo -> art. 3 e seguenti;

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I Decreti – ruolo AEEG

la taglia minima degli interventi ammissibili (si passa dai 25 tep/anno per i progetti standardizzati ai 100 tep/anno per quelli a consuntivo - 200 tep/anno se realizzati da distributori) -> art. 10;

il potere calorifico dei combustibili, caratterizzato da un'eccessiva rigidità per alcuni combustibili solidi (es. i pellet si vedrebbero riconosciute solo 2.500 kcal/kg) -> art. 8;

la documentazione da presentare e conservare ai fini del rilascio dei titoli -> art. 12 e seguenti;

alcune azioni attivabili da Regioni e Province Autonome -> art. 15;

dimensione (1 tep), tipologia (titoli di tipo I, II e III), contabilizzazione dei titoli di efficienza energetica -> art. 17.

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I Decreti – ruolo AEEG

I progetti possono essere presentati per l’eventuale richiesta della verifica preliminare di conformità alle linee guida e per la richiesta di certificazione dei risparmi e di rilascio dei titoli mediante il sistema informatico disponibile nel sito web dell’AEEG:http://www.autorita.energia.it/ee/index.htm

Alla piattaforma informatica possono accedere i distributori e le ESCO accreditate.

L’AEEG rilascia il parere preliminare circa l’ammissibilità di progetti del tipo a consuntivo alle linee guida.

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I Decreti – ruolo AEEG

Finora l’Autorità ha approvato ventidue schede tecniche relative al calcolo del risparmio energetico per interventi standardizzati ed analitici (delibere 234/02, 111/04, 70/05 e 177/05).

Le delibere 18/07 e 123/07 intervengono rispettivamente sull’eliminazione del riconoscimento dei buoni e sulle tempistiche di aggiornamento delle schede.

Il Regolatore provvede inoltre ad emanare le delibere relative alla determinazione delle quantità di elettricità e gas distribuite a livello nazionale e quelle inerenti agli obiettivi specifici per i singoli distributori.

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Il rapporto 2007 dell’AEEGFo

nte

: AEEG

.

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Andamento mercatoElaborazioni FIRE dati AEEG e GME.

Andamento mercato GME TEE prezzi

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

07/0

3/20

0607

/04/

2006

07/0

5/20

0607

/06/

2006

07/0

7/20

0607

/08/

2006

07/0

9/20

0607

/10/

2006

07/1

1/20

0607

/12/

2006

07/0

1/20

0707

/02/

2007

07/0

3/20

0707

/04/

2007

07/0

5/20

0707

/06/

2007

07/0

7/20

0707

/08/

2007

Data sessione

Pre

zzo

TE

E €

Sessione 31/5 Tipo I Tipo II Tipo III

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Criticità e problematiche del meccanismo

Eccesso di offerta di TEE: (graduale disincentivazione alla realizzazione di interventi di efficienza energetica a causa del deprezzamento dei titoli, tipo I -53%, tipo II -11%, con margine di rendita economica per i distributori) Inapplicabilità del meccanismo sanzionatorio Scarsa trasparenza negli scambi dei titoli: (prevalenza delle contrattazioni bilaterali) Obiettivo nazionale non interamente assegnato

DM 21 dicembre 2007

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Le novità principali dei DM del 21/12/2007

Innalzamento obiettivi nazionali di risparmio energetico biennio 2008-2009

Nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico triennio 2010-2012

Nuova individuazione dei distributori obbligati Revisione della ripartizione degli obiettivi tra i

distributori obbligati Estensione del diritto di rilascio di TEE ai

soggetti con obbligo di nomina dell’energy manager

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Fonte: GME.

I DM del 21/12/2007

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Obiettivi nazionali di risparmio [Mtep]

Elettricità Gas

2008 1,2 (+0,4) 1,0 (+0,3)

2009 1,8 (+0,2) 1,4 (+0,1)

2010 2,4 1,9

2011 3,1 2,2

2012 3,5 2,5

I DM del 21/12/2007

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Individuazione dei distributori soggetti all’obbligo:Sono soggetti agli obblighi i distributori che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali

Ripartizione della quota d’obbligo:La quota degli obiettivi in capo al singolo distributore è determinata dal rapporto tra l’energia elettrica (gas naturale) distribuita dal medesimo distributore ai clienti connessi alla propria rete e l’energia elettrica (gas naturale) complessivamente distribuita sul territorio nazionale dai distributori obbligati, conteggiate nell’anno precedente all’ultimo trascorso

I DM del 21/12/2007 – individuazione dei soggetti obbligati e ripartizione quota d’obbligo

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Estensione del diritto di rilascio dei titoli TEE ai soggetti con obbligo di nomina dell’energy manager, ai sensi dell’art.19 della Legge 10/91

In consultazione presso l’AEEG un documento necessario a definire la soglia minima di intervento in termini di tep risparmiati

I DM del 21/12/2007 – novità per gli Energy Manager

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Se entro il 1 giugno dell’anno successivo a quello d’obbligo, c’è un esubero di TEE non annullati oltre il valore del 5%, il corrispondente risparmio va a sommarsi con la quantità degli obiettivi nazionali degli anni successivi

Se dal 2013 non saranno stati stabiliti nuovi obiettivi nazionali, l’AEEG non accetterà ulteriori richieste e ritirerà i TEE ad un prezzo pari alla media delle transazioni di mercato registrate nel triennio 2010-2012 decurtata del 5%

Il recupero in tariffa non è rappresentato più da una componente fissa ma basato su numerose voci tra cui il prezzo medio dei TEE, l’evoluzione dei prezzi dell’energia, le conoscenze acquisite dall’AEEG sui costi per la realizzazione dei progetti, …

I DM del 21/12/2007 – altre novità 1

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E’ stato abrogato l’obbligo di ottenere risparmi energetici in misura almeno pari al 50% sul proprio vettore distribuito

Nelle transazioni bilaterali, sia le quantità scambiate che i prezzi dei titoli di efficienza energetica, devono essere registrati

Se il distributore consegue almeno il 60% (25% solo nel 2008 per i nuovi distributori sotto 100.000 clienti finali), può compensare la quota mancante l’anno successivo senza sanzioni

I DM del 21/12/2007 – altre novità 2