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I Sistemi di Gestione della Sicurezza tra obbligo e volontarietà Francesco Boella – Paola Morucchio – Area ex-ISPESL Dipartimento Territoriale di venezia

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I Sistemi di Gestione della Sicurezza tra obbligo e

volontarietà

Francesco Boella – Paola Morucchio

– Area ex-ISPESL

Dipartimento Territoriale di venezia

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La sicurezza sul lavoroEvoluzione della

normativa

Sicurezza non prevenzionaleSicurezza non prevenzionale• Legge 1898 n.80 • Il codice penale del 1930

La prevenzione oggettivaLa prevenzione oggettiva• Art. 2087 c.c. • DD.PP.RR. degli anni ’50 n. 547/1955, n. 164/1956

(costruzioni), n. 303/1956 (igiene del lavoro)

La prevenzione oggettiva, organizzativa e partecipativaLa prevenzione oggettiva, organizzativa e partecipativa• Le direttive UE• Il D.Lgs. n. 626/94• Il D.Lgs. n. 334/99• Il T.U. n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 106/2009

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La Legge n. 80 del 1898La Legge n. 80 del 1898

• il costo dell’assicurazione grava sul DL (teoria del rischio professionale) ed è rapportato alla tipologia di tutela (indennitaria e non risarcitoria)

• l’assicurazione esonera da responsabilità il DL (sempre che sia rispettata la normativa antinfortunistica: art. 22, c. 3°)

• la tutela del lavoratore è estesa anche agli infortuni dovuti a caso fortuito, forza maggiore o a colpa dello stesso lavoratore

• I regolamenti ex art. 4 (emanati “per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e l’integrità fisica degli operai”) non vengono applicati per mancanza di controlli e sanzioni

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Codice penale (1930)

Reati di eventoReati di evento::

• Art. 589 C.P. (delitto di “omicidio colposo”): chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito…

• Art. 590 C.P. (delitto di “lesioni personali colpose”): chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito…

Reati di pericoloReati di pericolo: Art. 437 C.P. (delitto di “rimozione od omissione dolosa di

cautele contro gli infortuni sul lavoro”): chiunque omette di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito…

• Art. 451 C.P. (delitto di “omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro”): chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro è punito….

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ll codice civile (1942)ll codice civile (1942)

L’art. 2087 c.c. impone all’imprenditore di adottare “le misuremisure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale” dei lavoratori

Misure di protezioneMisure di protezione • sono individuate, suggerite e applicate nel corso del tempo in base

alle conoscenze tecniche acquisite in campo scientifico

Principio della massima sicurezza tecnologicamente possibilePrincipio della massima sicurezza tecnologicamente possibile

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La CostituzioneLa Costituzione

• Art. 32Art. 32: afferma e riconosce il diritto alla salute ed all’integrità fisica quale diritto fondamentale dell’individuo

• Art. 35:Art. 35: garantisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e tipologie

• Art. 38:Art. 38: tutti i lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze in caso di infortunio o malattia professionale

• Art. 41:Art. 41: l’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi svolgersi “in contrasto con l'utilità sociale o in modo “in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umanaumana””

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Gli anni ‘50

• I Decreti Presidenziali di maggior interesse– D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro – D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164: norme per la

prevenzione degli infortuni nelle costruzioni– D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303: norme generali per

l’igiene sul lavoro

• tassativitàtassatività delle misure di sicurezza

• funzione di prevenzione oggettivaprevenzione oggettiva

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Lo Statuto dei LavoratoriLa Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) introduce una norma prevenzionale di natura soggettiva e soggettiva e partecipativapartecipativaL’art. 9 della Legge 300/1970 art. 9 della Legge 300/1970 attribuisce ai lavoratori, a mezzo delle loro rappresentanze, il diritto di:•controllare l'applicazione delle norme prevenzionali •promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica

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L’EuropaAmianto: 83/477/CEE

Agenti chimici, fisici e biologici: 86/188/CEEDirettiva Quadro 89/391/CEE 12.06.1989 per l’attuazione di misure per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoroMacchine: 93/68/UE, 98/37/UE, 2006/42/UECantieri: 92/57/CE

Lavoratrici madri: 92/85/CEMinori: 94/33/CE

Lavoro notturno: 93/104/CE

D.Lgs. n. 277/1991: agenti chimici, fisici e biologici: rumore. D.Lgs. n. 77/1992: esposizione ad alcuni agenti chimici

D. Lgs. n. 626/1994: sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro

D.P.R. n. 459 del 24 luglio 1996: macchineD.Lgs. n. 494/96: cantieri temporanei e mobiliD.Lgs. n. 645/96: lavoratrici madriD.Lgs. n. 345/89 e n. 262/2000: tutela dei minoriD.Lgs. n. 532/99: lavoro notturno

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Le Norme TecnicheLe Norme Tecniche

specifiche che definiscono le caratteristiche di un prodotto secondo lo stato dell'arte e

della tecnicavengono emanate da Enti di Normazione (Organismi di diritto privato riconosciuti e autorizzati a svolgere attività di studio, elaborazione e diffusione di tali norme a livello nazionale, europeo ed internazionale)NaturaNatura volontaria delle norme tecniche volontaria delle norme tecniche

La volontarietà non opera sul piano della cogenza:libertà di osservare norme diverse da quelle armonizzate maggiormente efficaci dal punto di vista prevenzionale

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“norma tecnica”: specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria (Dir. 98/34/CE).

• Le norme definiscono le caratteristiche dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte

D. Lgs. 81/08 (Testo Unico) art. 2, c.1,lett. u

“Norma tecnica”: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria

Le Norme TecnicheLe Norme Tecniche

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Tipologie di norme:

• Norme terminologiche e di fondamento

• Norme gestionali per scopi contrattuali e di certificazione

• Norme tecniche di prodotto

• Norme di supporto

• Norme guida e rapporti tecnici

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D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626

Gli aspetti essenziali Gli aspetti essenziali

attività di consulenza programmazione della gestione della sicurezza eliminazione/riduzione dei rischi in relazione alle

conoscenze tecniche acquisite in campo scientifico (art. 2087 c.c.)

programmazione delle misure di sicurezza partecipazione alla gestione e consultazione dei

soggetti contenuto dell’obbligo di sicurezza dei soggetti della

prevenzione informazione, formazione e addestramento controllo sanitario procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione

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Confronto D.Lgs. 626/94 – OHSAS18001

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Confronto D.Lgs. 626/94 – OHSAS18001

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Il T.U. n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 106/2009

Nel decreto legislativo n. 81 del 2008 vengono confermati e migliorati nella logica del Testo Unico i principi basilari del sistema di prevenzione introdotto dal D.Lgs. n. 626/1994 mediante:•una maggiore specificazione del contenuto dell’obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro;•la programmazione della prevenzione mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’impresa•la procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione;•una gestione concertata della sicurezza all’interno dell’impresa attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati.

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I modelli organizzativi e gestionali

Art. 30 T.U. 81/2008• consentono all’impresa di definire e attuare la propria politica aziendale• un modello analogo - adattato alle specifiche esigenze prevenzionali - fornisce all’impresa lo strumento operativo per rispettare gli obblighi di legge effetti: efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle imprese ex D.Lgs. 2001/231 (presunzione semplice) esenzione analoga a quella in tema di sicurezza oggettiva (macchine)

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DEFINIZIONI DALLA NORMA UNI EN ISO 9000“Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologie”

Sistema: insieme di elementi tra loro correlati o interagenti.

Sistema di gestione: sistema per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi.

Obiettivo per la qualità: qualcosa cui si aspira o a cui si mira, relativo alla qualità

Sistema di Gestione: la definizione

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Sistema di Gestione

L’ADOZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE E’:

Frutto di una scelta “volontaria” dell’Azienda*

La realizzazione degli obiettivi di salute e sicurezza nelle aziende non comporta l’obbligo né la necessità di adozione di sistemi di gestione della sicurezza.

Indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi decisi dalla direzione dell’azienda

* N.B. D.Lgs. 334/99

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COS’E’ LA GESTIONE?

È l’impostazione di un percorso logico …

definizione di un pianopiano per raggiungere l’obiettivo con traguardi misurabilimisurabili

formulazione del lavoro necessariolavoro necessario ad implementare il piano

individuazione di un obiettivoobiettivo

scelta delle eventuali necessarie azioni correttiveazioni correttive al piano per raggiungere o migliorare l’obiettivo

Sistema di Gestione

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DEFINIZIONIDEFINIZIONI

Parte del sistema complessivo di gestioneParte del sistema complessivo di gestione di un’organizzazione di un’organizzazione

finalizzata a sviluppare e implementare la politica di SSL e finalizzata a sviluppare e implementare la politica di SSL e

gestire i rischi per la Salute e Sicurezza sul lavoro. gestire i rischi per la Salute e Sicurezza sul lavoro.

Un SGSL Un SGSL includeinclude la la struttura organizzativastruttura organizzativa, le , le attività di attività di

pianificazionepianificazione (incluse per es. la valutazione dei rischi e la (incluse per es. la valutazione dei rischi e la

definizione degli obiettivi), le definizione degli obiettivi), le responsabilitàresponsabilità, le , le pratichepratiche, le , le

procedureprocedure, i , i processiprocessi e le e le risorserisorse necessarie. necessarie.

Un SGSL è un insieme di elementi intercorrelati finalizzati alla Un SGSL è un insieme di elementi intercorrelati finalizzati alla

definizione di politica e obiettivi di SSL ed al raggiungimento di definizione di politica e obiettivi di SSL ed al raggiungimento di

questi obiettivi.questi obiettivi.

BS OHSAS 18001/2007 (punto 3.13 della norma)BS OHSAS 18001/2007 (punto 3.13 della norma)

Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavorosul Lavoro

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Gestire la SSL in azienda:Gestire la SSL in azienda:• secondo modalità secondo modalità pianificatepianificate,,• assegnando precisi assegnando precisi incarichiincarichi e e responsabilitàresponsabilità,,• coinvolgendocoinvolgendo fattivamente tutto il personale, fattivamente tutto il personale,• definendo e programmando azioni di verifica (definendo e programmando azioni di verifica (monitoraggiomonitoraggio),),• evitandoevitando il ricorso a soluzioni momentanee o intempestive. il ricorso a soluzioni momentanee o intempestive.

Il Sistema di Gestione della Salute e Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul LavoroSicurezza sul Lavoro

Assegnare agli Assegnare agli obiettiviobiettivi di Salute e Sicurezza di Salute e Sicurezza pari dignitàpari dignità dei “consueti” obiettivi produttivi dei “consueti” obiettivi produttivi ed economici.ed economici.

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Il Sistema di Gestione della Salute e Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul LavoroSicurezza sul Lavoro

In sintesi:La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell’azienda.

Un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produzione di beni o servizi.

Il SGSL definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

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Le fasi di un SGSL

Il SGSL opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione,monitoraggio e riesame del sistema, per mezzo di un processo dinamico.

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Le direttive europee sul rischio di incidente rilevante.L’evoluzione

Gli incidenti negli anni ’70:

1974 Flixborough (United Kingdom): 28 morti e danni alll’ambiente;

1975 Beek (Olanda): 14 morti e 106 feriti;

1976 Seveso (Italia): danni cronici alla popolazione e all’ambiente;

Direttiva 82/501/CEE (Seveso I) – recepita con DPR 175/88

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Gli incidenti negli anni ’80:

• 1984 Bhopal (India): diverse migliaia di morti nell’immediato;

• 1986 Basilea (Svizzera): contaminazione di mercurio del fiume Reno con gravi danni ambientali;

• 1984 Città del Messico (Messico):550 morti e 7000 feriti.

Due revisioni Seveso I, Direttiva 96/82/CE (Seveso II), recepita con D.Lgs 334/99

Le direttive europee sul rischio di incidente rilevante.L’evoluzione

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Gli incidenti agli inizi del 2000:

• 2000 Baia Mare (Romania): gravi danni ambientali nel bacino del Danubio;

• 2000 Enschede (Olanda): 22 morti e un migliaio di feriti;

• 2001 Tolosa (Francia): 30 morti, migliaia di feriti e gravi danni materiali;

Direttiva 2003/105/CE, recepita con D.Lgs. 238/2005

Le direttive europee sul rischio di incidente rilevante.L’evoluzione

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La direttiva Seveso vigenteDECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N.334

Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti

connessi con determinate sostanze pericolose,

Testo coordinato ed aggiornato al D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 di attuazione della

direttiva 2003/105/CE che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

• Articolo 1: “Scopo della presente direttiva e’ la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunita”.

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La direttiva Seveso vigente

Art. 7 (Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti) 1. Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono attuare il sistema di gestione della sicurezza, …

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Documento sulla politica di prevenzione

• strumento documentale a disposizione del gestore per organizzare e comunicare la sua condotta

• racchiude in sintesi la descrizione del SGS (elementi fondamentali)

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Il documento sulla politica di prevenzione

• la Politica di prevenzione è il sistema (i principi e gli obiettivi) che il gestore ha adottato ed intende seguire nella conduzione dello stabilimento per prevenire gli incidenti e salvaguardare i lavoratori, la popolazione e l’ambiente;

• il Sistema di gestione della sicurezza è lo strumento (il modo di operare) con il quale si gestiscono tutte le

attività dello stabilimento, sia produttive che procedurali, in modo da soddisfare la politica della sicurezza adottata dal gestore.

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La politica di prevenzione (esempio)

POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI.• Il Gestore dello Stabilimento … è consapevole e riconosce che in

alcune attività dello stesso stabilimento sono presenti, perché in deposito o utilizzate nei processi, in quantità significative, sostanze pericolose a cui possono essere associati rischi di incidente rilevante.

• A tal riguardo ha redatto ed approvato questo documento, …, con il quale viene definita la propria politica riguardo la prevenzione degli incidenti rilevanti, con lo scopo di farla conoscere e diffonderla tra tutti gli operatori interni ed esterni dello stabilimento.

• …. • La Società, mediante il Gestore, si impegna a realizzare, adottare e

mantenere, quanto dichiarato nel Documento di Politica, con lo scopo di gestire e controllare tutte le attività che possono avere ricaduta sulla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e sulla salvaguardia dell’ambiente.

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Principi generaliAl fine di conseguire gli obiettivi di prevenzione degli Incidenti Rilevanti nello stabilimento si sono adottati i seguenti principi di riferimento: •gestire l’insieme delle attività dello Stabilimento, in modo sicuro, con il fine di proteggere le persone, gli impianti e l’ambiente da tutti i possibili rischi;•garantire che le tematiche relative alla sicurezza abbiano priorità su tutto;•prevenire per quanto possibile qualsiasi incidente o nel caso che ciò non sia possibile limitarne le conseguenze;•attuare programmi per il miglioramento della sicurezza e la mitigazione dei rischi di incidenti rilevanti;•l’operazione sicura deve essere l’unica consentita nello svolgimento delle attività lavorative;...

La politica di prevenzione (esempio)

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OBIETTIVI: • assicurare che il rischio derivante dalle attività dello stabilimento sia il minimo

ragionevolmente perseguibile con l’attuale stato delle conoscenze e delle tecnologie;

• assicurare il rispetto delle leggi vigenti sulla sicurezza e sulla prevenzione dei rischi di incidente rilevante;

• salvaguardare la salute e la sicurezza, dei lavoratori, della popolazione circostante e dell’ambiente;

• assicurare l’informazione, la formazione, l’addestramento e la sensibilizzazione di tutte le persone che operano nell’impianto, riguardo le tematiche relative alla sicurezza;

• predisporre misure atte a garantire che le aziende terze adottino comportamenti coerenti con la politica della Società;

• garantire le risorse sia economiche che di personale per gestire in modo sicuro lo stabilimento;

• ….

La politica di prevenzione (esempio)

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Il documento sulla politica di prevenzione

ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZAGli elementi fondamentali del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti in ottemperanza a quanto prescritto dal Decreto 9 Agosto 2000 – Linee Guida per la attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza- sono:•Organizzazione e personale•Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti•Controllo operativo•Gestione delle modifiche•Pianificazione di emergenza•Controllo delle prestazioni•Controllo e revisione

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Ancora sui Sistemi di GestioneLE FUNZIONI TIPICHE DI OGNI S.G.:•POLITICA E CONDUZIONE AZIENDALE•ORGANIZZAZIONE TECNICA E RISORSE•PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’•MISURA DELLE PRESTAZIONI•VERIFICA E RIESAMECOSTITUISCONO IL DENOMINATORE COMUNE DI TUTTI S.G., INDIPENDENTEMENTE DALLO SPECIFICO OBIETTIVO

• QUALITA’• PROTEZIONE AMBIENTE• SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO • SICUREZZA DA INCIDENTE RILEVANTE

•OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA E STRUTTURALE NON DI CONTENUTI

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Linee guida UNI INAIL

Tra obbligo e volontarietà verso l’integrazione

Sfera del volontarioSfera del volontarioSfera del cogenteSfera del cogente

LEGISLAZIONE

D. LGS. 81/08

D. LGS. 334/99

D. LGS. 231/01

D. LGS. 152/06

etc…

NORME TECNICHE

BS OHSAS 18001

ISO 9000 - 14000

EMAS

SA 8000

UNI UNI 10616 (1997) - 10617 (2009) - 10672 (1997)

UNI/TS 11226 (2007)

SISTEMA INTEGRATOSISTEMA INTEGRATO

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26000

• La dialettica fra temi della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e della Responsabilità Sociale (RS) copre aree ed ambiti estremamente articolati e complessi.

• È lecito chiedersi come mai si riscontrino tante difficoltà nel tradurre in prassi ed istruzioni operative concetti talmente importanti da trovare condivisione e consenso largamente diffusi. Si può provare a risolvere l’apparente dicotomia attingendo a tre termini che ben rappresentano il legame tra la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l’etica

o, se si vuole, la responsabilità sociale: persona, lavoro, dignità. Ne consegue che è responsabilità di un’impresa, che si vuole definire etica, tutelare la salute e sicurezza sul lavoro e che, contestualmente è l’attenzione rivolta alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro che contribuisce a definire un’impresa etica.

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• La proposta di trattare la salute e sicurezza sul lavoro in un documento di tale portata, di cui sin dall’inizio si intuivano l’importanza e le ricadute, non ha avuto all’inizio un facile accoglimento: è stata l’insistenza motivata di alcuni Paesi, fra cui l’Italia, a garantirne l’introduzione e ad assicurarne una formulazione di così ampio respiro.

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• 6.4.6.1 Descrizione del problema Salute e sicurezza sul

lavoro riguarda la promozione e il mantenimento del più

alto grado di benessere fisico, mentale e il benessere

sociale dei lavoratori e prevenzione di danni alla salute

causati da condizioni di lavoro.

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• L'organizzazione deve elaborare, attuare e mantenere una salute e la politica di sicurezza basata sul principio di sicurezza forte delle norme sanitarie e delle prestazioni organizzative che si sostengono a vicenda e di rinforzo; comprendere e applicare i principi di gestione della salute e sicurezza, compresa la gerarchia dei controlli: eliminazione, sostituzione, controlli tecnici, i controlli amministrativi, procedure di lavoro e personali dispositivi di protezione individuale; analizzare e controllare i rischi per la salute e la sicurezza coinvolti nella sua attività; comunicare ai lavoratori le pratiche di sicurezza da seguire in ogni momento e garantire che lavoratori seguano le procedure corrette;

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Ringraziamenti

• Ing. Alberto Ricchiuti – ISPRA• Ing. Alfredo Lotti - ISPRA• Dr. Prof. Giovanni Finotto• Avv. Marco Montagna – INAIL• Avv. Paolo Rossini – INAIL• Arch. Andrea Santucci – MATTM• Dott.ssa Lucina Mercadante – INAIL