I S P E S L - aslteramo.it Semin.Ord. Arch. TE 10-09... · Chi è L’ I.S.P.E.S.L. L'Istituto...
Transcript of I S P E S L - aslteramo.it Semin.Ord. Arch. TE 10-09... · Chi è L’ I.S.P.E.S.L. L'Istituto...
Chi è L’ I.S.P.E.S.L
L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro – ISPESL e' ente di diritto pubblico, nel
settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica,
organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica.
2
Chi è L’ I.S.P.E.S.L
L'ISPESL e' organo tecnico-scientifico del Servizio
sanitario nazionale, del quale il Ministero del Lavoro
della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e,
tramite queste, le Aziende sanitarie locali e le
Aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle
attribuzioni conferite dalla normativa vigente.
3
4
LEGGE 20 MAGGIO 1970, n. 300 “STATUTO DEI LAVORATORI”
- Articolo 9 -
Tutela della salute e dell'integrità fisica
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hannodiritto di controllare l'applicazione delle norme per laprevenzione degli infortuni e delle malattieprofessionali e di promuovere la ricerca,l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idoneea tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
… i lavoratori, attraverso i loro rappresentanti, potevano controllarel’applicazione delle norme e avviare iniziative volte a prevenire i rischi.
5
Un passo avanti: il DLgs 626/94
Il DLgs 626/94 recepisce la direttiva comunitaria 381/89 che,all’Art. 11 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori,introduce il concetto di partecipazione: i datori di lavoroconsultano i lavoratori e/o i loro rappresentanti e permettono lapartecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti in tuttele questioni che riguardano la sicurezza e la protezione dellasalute durante il lavoro
Dal modello normativo al modello partecipativo
Decreto Legislativo
n. 106 del 3 agosto 2009
7
Modifiche e Integrazioni apportate al (Dlgs 81/2008) Testo Unico
Articolo 9 (D.Lgs. 81/08)
(Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro)
8
L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA
sono enti pubblici nazionali con
competenze in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
9
L'ISPESL Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
svolge e promuove le seguenti attività:
10
Consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso
suggerimento.
11
Riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute esicurezza sul lavoro,
innovazione tecnologica.
12
Svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e
programmi di interessenazionale nel campo della
prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, dellasicurezza sul lavoro e della
promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.
17
Può svolgerecongiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL,
l'attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio Sanitario
Nazionale.
20
EVOLUZIONE NORMATIVA
• R.D. 12 maggio 1927 N 824: Regolamento per l'esecuzione del R.D.09/07/26 n. 1381 che costituisce l'associazione per il controllo dellacombustione.
• D.M. 21 maggio 1974: Norme integrative del regolamento approvatocon R.D. 824/27
• D.M. 1 dicembre 1975: Norme di sicurezza per apparecchi contenentiliquidi caldi sotto pressione.
• D.L. 25 febbraio 2000 N 93: Attuazione della direttiva 97/23/CE inmateria di attrezzature a pressione.
• Decreto 1 dicembre 2004 n 329: Regolamento recante norme per lamessa in servizio ed utilizzazione delle Attrezzature a pressione e degliinsiemi di cui all’art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n 93.
Il D.M. 21/05/74
Fissa le norme integrative del regolamento approvato con R.D.
12/05/27, n. 824 e le disposizioni per l’esonero da alcune
verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione.
A tal fine opera una classificazione dei recipienti:
classe A – soggetti a verifiche in sede di costruzione;
classe B – soggetti a verifiche in sede di costruzione e di primo o nuovo impianto;
classe C – soggetti a verifiche in sede di costruzione, di primo o nuovo impianto e periodiche.
Rientrano nella classe A recipienti di qualsiasi tipo aventi
( PPROGETTO [kg/m2] * Capacità [l] ) ≤ 8000
e
PPROGETTO ≤ 12 kg/cm2
Purchè siano destinati ad essere installati singolarmente ed a contenere fluidi non corrosivi in relazione al tipo di materiale
con il quale sono costruiti i recipienti stessi.
Per detti recipienti il costruttore deve dichiarare anche la portata massima e le caratteristiche dei fluidi immissibili.
La pressione di progetto non deve essere inferiore ad 1,2 volte la pressione relativa del vapore saturo del fluido frigorifero alla
temperatura di 35 C.
Rientrano nella classe B recipienti di qualsiasi tipo aventi
( PPROGETTO [kg/m2] * Capacità [l] ) ≤ 8000
e
PPROGETTO ≤ 12 kg/cm2
Purchè siano destinati ad operare in collegamento con altri recipienti a pressione per i quali
( PPROGETTO [KG/M2] * Capacità [l] ) ≤ 8000
e
PPROGETTO ≤ 12 kg/cm2
Purchè contengano fluidi non corrosivi in relazione al tipo di materiale con il quale sono costruiti.
La pressione di progetto non deve essere inferiore ad 1,2 volte la pressione relativa del vapore saturo del fluido frigorifero alla temperatura di 35 C.
Rientrano nella classe C
tutti i recipienti con caratteristiche
differenti da quelle
precedentemente previste
I recipienti della classe A sono soggetti inoltre all’accertamento in sede dicostruzione della corrispondenza degli accessori di sicurezza e dicontrollo alle norme vigenti.
I recipienti della classe B sono aggiuntivamente soggetti all’obbligo delladenuncia di primo o nuovo impianto, che deve pervenire all’ A.N.C.C. primache l’apparecchio sia posto in esercizio ed in tempo utile perché possanoessere eseguite le verifiche regolamentari.Devono essere inoltre sottoposti in sede di primo o nuovo impianto ad unaispezione generale intesa ad accertare che i recipienti stessi siano statiassoggettati alle regolamentari verifiche di costruzione e non abbiano subitodanni durante il trasporto ed il montaggio, nonché ad una verifica diesercizio intesa ad accertare la rispondenza degli accessori di sicurezza econtrollo alle norme vigenti.
I recipienti della classe C sono soggetti, oltre che alle disposizioni finoraelencate, all’obbligo annuale di una verifica di esercizio e decennale diverifica completa.Tali recipienti sono ulteriormente soggetti all’obbligo dell’esame di efficienzadelle valvole di sicurezza ogni due anni.
VERIFICHEVisita Interna (V.I.)
esame di tutte le parti dell'apparecchio, tanto internamente quanto esternamente, e dei suoiaccessori, dopo aver asportato eventuali coibentazioni e/o protezioni per la valutazionedello stato di conservazione
Prova Idraulica (P.I.)consiste nel sottoporre l'apparecchio a pressione idraulica. La pressione deve esseremantenuta per tutto il tempo necessario per l'esame dell'apparecchio in ogni sua parte. Laprova idraulica si esegue ad una pressione uguale ad una volta e mezzo la pressionemassima effettiva di lavoro. La pressione però non deve essere inferiore a kg 1,5 per cmqOve si tratti di apparecchi funzionanti al di sopra di 10 kg per cmq la prova deve essere fattaad una pressione che superi di 5 kg per cmq quella normale. Tale pressione di prova nondeve essere mai inferiore, in ogni caso, ad una volta e un quarto la pressione massima dilavoro
Prova di Funzionamento (P.F.)nell'esame accurato del funzionamento del generatore, del recipiente di vapore e dei suoiaccessori (verifica dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza ) e dell’accertamento che iparametri di esercizio siano conformi a quelli previsti all’atto dell’omologazioneLa prova a caldo si deve fare dopo la prima prova idraulica e dopo le prove idrauliche pernuovo impianto e per restauro
Verifica Completa Decennale
VERIFICHE
Per i recipienti per gas tale verifica è prevista con cadenzadecennale dalla data del collaudo di primo impianto.Per i generatori e gli apparecchi a vapore è prevista concadenza decennale dalla data della precedente prova idraulica.
La verifica completa può essere pertanto costituita dall’insiemedelle tre prove indicate
P.I. + V.I. + P.F. = VERIFICA COMPLETA DECENNALE
Storicamente una delle prime norme di prodotto italiane nel campo della sicurezza dei lavoratori fu
il Regio Decreto del 21 maggio 1927, n 824.
Questo recava il regolamento per l’esecuzione del R.D. n 1331 del 1926, che costituiva l’ANCC, per la costruzione, l’installazione e l’esercizio degli apparecchi a pressione di gas o vapori e dei generatori di vapore d’acqua.
A questo decreto seguirono altre leggi e regolamenti che a tutt’oggi forniscono un corpo normativo articolato e sufficientemente completo così da fornire a progettisti, costruttori e utenti delle regole certe per la corretta costruzione, installazione ed il sicuro esercizio di queste apparecchiature.
Attrezzature a pressione
recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza e
accessori a pressione, ivi compresi elementi
annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi,
manicotti, supporti, alette mobili;
Recipiente
un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di
accoppiamento con altre attrezzature.Un recipiente può essere composto di uno o
più camere;
Tubazionii componenti di una conduttura destinati al trasporto dei
fluidi allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione.
Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori,
giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione.
Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria
sono parificati alle tubazioni.
36
Insiemivarie attrezzature a pressione montate da un fabbricante
per costituire un tutto integrato e funzionale;
Pressionela pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a
dire pressione relativa; il vuoto e’ di conseguenza
indicato con un valore negativo;
Pressione massima ammissibile (PS)
la pressione massima per la quale l’attrezzatura e’
progettata, specificata dal fabbricante.
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE SECONDO LA DIRETTIVA 97/23/CE - PED
Le attrezzature a pressione sono classificate per categorie di rischio crescente (dalla I alla IV),
in base alle 9 tabelle contenute nell’Allegato II.
- pressione massima ammissibile.
Tale classificazione si ricava in funzione del:
- tipo di attrezzatura (recipiente, tubazione, accessorio di sicurezza, ecc.);
- gruppo di appartenenza del fluido (1 o 2);
- stato fisico del fluido (liquido surriscaldato e non, gassoso o vapore);
- volume del recipiente (o DN per le tubazioni);
INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI APPARTENEZA DI UN FLUIDO(D.L. 25 Febbraio 2000, n 93, articolo 9, punto 2)
gruppo 1comprende i fluidi pericolosi. Per fluidi pericolosi si intendono le sostanze o i preparati definiti all’art. 2 del D.Lgs. 03/02/1997 n. 52 come "esplosivi" "estremamente infiammabili" "facilmente infiammabili" "infiammabili” (quando la temperatura massima ammissibile e’ superiore al punto di infiammabilità),"altamente tossici", "tossici", "comburenti";
gruppo 2
comprende tutti gli altri fluidi non elencati nel gruppo 1
Il DM 329 si applica a:
a) Attrezzature ed “insiemi” come definiti nell’Art. 3 comma 1 della PED e in particolare:- Recipienti per gas e liquidi- Attrezzature a focolare- Tubazioni per gas e liquidi
b) Attrezzature a pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 ed omologati dall’ISPESL secondo la legislazione pre-PED:
- generatori di vapore d’acqua o acqua surriscaldata- recipienti in pressione di:- vapore d’acqua- gas compresso, liquefatti o disciolti- vapori diversi dal vapore d’acqua- impianti funzionanti con liquidi caldi (liquidi surriscaldati)
c) Apparecchi semplici a pressione di cui alle direttive 87/404/CE e 90/488/CE disciplinati da decreto Lgs. 27 Settembre 1991 n 311.
d) Recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi vapori e gas preesistenti al 29 Maggio 2002 e posti in servizio e mai assoggettati ad alcuna omologazione e non esclusi dal DM 329 da trattarsi in funzione della loro classificazione PED.
A riguardo delle seguenti verifiche
a) Verifiche di primo impianto o messa in servizio di attrezzature o insiemi inseriti ed assemblati dagli utilizzatori negli impianti finalizzate al
CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO IN SICUREZZA.
b) Verifiche periodiche o altrimenti dette verifiche di riqualificazione periodica.
c) Verifiche di riparazione o modifica.
In linea di principio il DM 329 non si applica ai prodotti a cui non si applica la PED ma esistono altre esclusioni
Si porti attenzione al fatto che per talune attrezzature a cui si applica la PEDla vecchia legge non prevedeva controlli in servizio