La nuova direttiva macchine 2006/42/CE Ing. Paolo Tattoli - ISPESL.

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La “nuova” direttiva La “nuova” direttiva macchinemacchine

2006/42/CE2006/42/CE

Ing. Paolo Tattoli - ISPESLIng. Paolo Tattoli - ISPESL

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Il Il 17 maggio 200617 maggio 2006 il Parlamento ed il il Parlamento ed il Consiglio dell’Unione europea hanno Consiglio dell’Unione europea hanno approvato il nuovo testo della Direttiva approvato il nuovo testo della Direttiva MacchineMacchine

Il Il 9 giugno 20069 giugno 2006 il testo è stato pubblicato il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europeasulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

Il Il 29 giugno 200629 giugno 2006 (venti giorni dalla sua (venti giorni dalla sua pubblicazione sulla GUCE) la nuova direttiva pubblicazione sulla GUCE) la nuova direttiva macchine entra in vigoremacchine entra in vigore

Gli Stati membri applicheranno le Gli Stati membri applicheranno le disposizioni legislative, regolamentari e disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della nuova amministrative di recepimento della nuova direttiva macchine non prima di direttiva macchine non prima di 42 mesi42 mesi (tre (tre anni e mezzo) anni e mezzo) dalla sua entrata in vigoredalla sua entrata in vigore

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Solo alla fine del 2009 la Solo alla fine del 2009 la direttiva sarà applicabiledirettiva sarà applicabile

Fino ad allora continua ad Fino ad allora continua ad applicarsi il testo della 98/37/CE applicarsi il testo della 98/37/CE che deve considerarsi in che deve considerarsi in completa ed assoluta vigenzacompleta ed assoluta vigenza

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Nuovo campo di Nuovo campo di applicazioneapplicazione

a) macchinea) macchine b) attrezzature intercambiabilib) attrezzature intercambiabili c) componenti di sicurezzac) componenti di sicurezza d) accessori di sollevamentod) accessori di sollevamento e) catene, funi e cinghiee) catene, funi e cinghie f) dispositivi amovibili di trasmissione f) dispositivi amovibili di trasmissione

meccanicameccanica g) quasi-macchineg) quasi-macchine

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MacchinaMacchina

insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata

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MacchinaMacchina

È la definizione di “macchina” propriamente detta Anche le macchine prive di un sistema di azionamento

(ad esempio prive di motore) sono ora considerate "macchine”

Vengono così sanati i problemi delle macchine azionate attraverso sistemi di trasmissione collegati a fonti di energia esterne, ma vengono introdotte nuove problematiche, ad esempio per le macchine commercializzate senza sistema di azionamento, per le quali appare difficile per il costruttore garantire i livelli di emissione per rumore e vibrazioni, o l!efficacia del sistema di controllo e/o i tempi di arresto

Non è inoltre definito il termine "sistema di azionamento” che può comprendere, oltre che il motore, anche il sistema di trasmissione, il freno e/o le parti del sistema di controllo ad essi normalmente connesse

Commento a 1

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MacchinaMacchina

insieme di cui a 1, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento

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MacchinaMacchina

insieme di cui a 1 e 2, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione

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MacchinaMacchina

Queste due appendici alla definizione principale chiariscono come gli insiemi citati siano da considerare macchine anche se non collegati o installati

Ad esempio una gru da montare su un autocarro è da considerare a tutti gli effetti come una macchina, non come una quasi-macchina (una gru scarrabile è considerata una attrezzatura intercambiabile)

Commento a 2-3

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MacchinaMacchina

insiemi di macchine, di cui a 1, 2 e 3, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,

insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta

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Quasi-macchinaQuasi-macchina Per "quasi-macchine", in inglese, "partly Per "quasi-macchine", in inglese, "partly

completed machinery ", la direttiva definisce completed machinery ", la direttiva definisce gli insiemi che costituiscono quasi una gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinatadi garantire un'applicazione ben determinata

Un sistema di azionamento e' una quasi-Un sistema di azionamento e' una quasi-macchinamacchina

Le quasi macchine sono unicamente Le quasi macchine sono unicamente destinate a essere incorporate o assemblate destinate a essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla nuova direttiva macchinedisciplinata dalla nuova direttiva macchine

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Procedura per le quasi-macchine

Il fabbricante di una quasi-macchina prima dell'immissione sul mercato:

a) prepara la pertinente documentazione (Allegato VII, parte B)

b) prepara le istruzioni per l'assemblaggioc) redige la dichiarazione di incorporazione

di cui all'allegato II, parte 1, sezione B Le istruzioni per l'assemblaggio e la

dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale

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Nuovo campo di Nuovo campo di applicazioneapplicazione

Nel nuovo campo di applicazione della Nel nuovo campo di applicazione della direttiva macchine vengono ricomprese, direttiva macchine vengono ricomprese, tra le altre, le seguenti apparecchiature:tra le altre, le seguenti apparecchiature:

Apparecchi di sollevamento con velocità Apparecchi di sollevamento con velocità di spostamento non superiore 0,15 m/sdi spostamento non superiore 0,15 m/s

Ascensori da cantiereAscensori da cantiere Treni a cremaglieraTreni a cremagliera Elevatori da scenotecnica (tranne le Elevatori da scenotecnica (tranne le

macchine destinate allo spostamento di macchine destinate allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni) artisti durante le rappresentazioni)

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Allegato IVAllegato IV

Come nell’attuale testo, la nuova Come nell’attuale testo, la nuova direttiva macchine l’Allegato IV direttiva macchine l’Allegato IV contiene l’elenco delle “macchine” contiene l’elenco delle “macchine” per le quali devono essere adottate per le quali devono essere adottate particolari procedure per la loro particolari procedure per la loro valutazione della conformitàvalutazione della conformità

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Tipologia di Macchina Procedure adottabili dal fabbricanteo dal suo mandatario

• Macchina non contemplata dall'allegato IV

Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII

• Macchina contemplata dall'allegato IV e fabbricata completamente in conformità alle norme armonizzate

Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII

Esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3

Garanzia qualità totale di cui all'allegato X

• Macchina contemplata dall'allegato IV ma fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate (ovvero le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti RES o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione)

Esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3

Garanzia qualità totale di cui all'allegato X

Procedure di valutazione della conformità delle macchine

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ALLEGATO XGARANZIA QUALITÀ TOTALE

L’Allegato descrive: la procedure di valutazione della

conformità di una macchina di cui all'allegato IV fabbricata applicando un sistema di garanzia qualità totale

la procedura in base con la quale un organismo notificato valuta e approva il sistema qualità e ne controlla l'applicazione

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ALLEGATO XGARANZIA QUALITÀ TOTALE

Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo ed è soggetto a sorveglianza sotto la responsabilità di un organismo notificato

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ALLEGATO XGARANZIA QUALITÀ TOTALE

Secondo l’allegato l’organismo notificato non valuta un singolo prodotto ma il sistema di garanzia di qualità del fabbricante per la progettazione, la costruzione, l’ispezione finale e il collaudo di una o più categorie di macchine elencate nell’allegato IV

Questa è una nuova possibilità di certificazione per le macchine in allegato IV

La procedura è già prevista per la direttiva ascensori

Gli ascensori con una velocità inferiore o uguale a 0.15 m/s, che sono nell’allegato IV di questa nuova direttiva (non più nello scopo della direttiva ascensori), possono continuare ad essere certificati con questa procedura anche sotto la direttiva macchine

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Mancata-Non Corretta Mancata-Non Corretta apposizione marcatura CEapposizione marcatura CE

Si considera marcatura non conforme: a) l'apposizione della marcatura CE a

titolo della direttiva macchine su prodotti non oggetto della medesima

b) l'assenza della marcatura CE e/o della dichiarazione CE di conformità per una macchina

c) l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura CE

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Mancata-Non Corretta Mancata-Non Corretta apposizione marcatura CEapposizione marcatura CE

Quando uno Stato membro constata una Quando uno Stato membro constata una ““non conformità della marcaturanon conformità della marcatura”, il ”, il fabbricante ha l'obbligo di rendere il fabbricante ha l'obbligo di rendere il prodotto conforme e di eliminare prodotto conforme e di eliminare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membroStato membro

Nel caso in cui persista la mancanza di Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro adotta tutte le conformità, lo Stato membro adotta tutte le misure atte a limitare o vietare misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto prodotto l'immissione sul mercato di detto prodotto o a garantirne il ritiro dal mercatoo a garantirne il ritiro dal mercato

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Mancata-Non Corretta Mancata-Non Corretta apposizione marcatura CEapposizione marcatura CE

Di fatto, Di fatto, la marcatura non conformela marcatura non conforme, , insieme alla insieme alla mancata consegna di mancata consegna di documentazione in caso di richiesta documentazione in caso di richiesta motivata da parte dello Stato membro motivata da parte dello Stato membro possono far scattare la presunzione di possono far scattare la presunzione di non conformitànon conformità; ove tali non ; ove tali non conformità non vengono “sanate” dal conformità non vengono “sanate” dal fabbricante, possono sfociare nella fabbricante, possono sfociare nella richiesta di ritiro della macchina dal richiesta di ritiro della macchina dal mercatomercato

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SanzioniSanzioni La costruzione del regime sanzionatorio delle La costruzione del regime sanzionatorio delle

norme di attuazione della Direttiva Macchine norme di attuazione della Direttiva Macchine viene demandata a ciascuno Stato membro che viene demandata a ciascuno Stato membro che dovrà notificarlo alla Commissione entro 24 mesi dovrà notificarlo alla Commissione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della nuova dalla data di entrata in vigore della nuova direttiva macchine (quindi entro il 29 giugno direttiva macchine (quindi entro il 29 giugno 2008)2008)

Il legislatore si preoccupa di ribadire un concetto Il legislatore si preoccupa di ribadire un concetto solo in apparenza banale, vale a dire che le solo in apparenza banale, vale a dire che le sanzioni definite a livello nazionale vanno sanzioni definite a livello nazionale vanno individuate, stabilite e tarate secondo il individuate, stabilite e tarate secondo il principio principio della efficacia, proporzionalità e dissuasionedella efficacia, proporzionalità e dissuasione

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Art. 24Art. 24Modifica della Direttiva Modifica della Direttiva

AscensoriAscensori Definizione di ascensore indicata nella direttiva Definizione di ascensore indicata nella direttiva

95/16/CE: 95/16/CE: ascensore: un apparecchio a motore che ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una collega piani definiti mediante una cabinacabina che si che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cose se la cabinacabina è accessibile, ossia se una persona è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo internoche si trova al suo interno

Per supporto del carico si intende “la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle”

cabina ===>>> supporto del carico

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Art. 24Art. 24Modifica della Direttiva Modifica della Direttiva

AscensoriAscensori Il Il punto 1.2 dell’Allegato I della Direttiva punto 1.2 dell’Allegato I della Direttiva AscensoriAscensori, viene quindi modificato, viene quindi modificato

L’attuale testo recitaL’attuale testo recita:: ““La La cabina cabina deve essere progettata e costruita in deve essere progettata e costruita in

modo da offrire lo spazio e la resistenza modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatorecarico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore

Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la dimensioni lo permettono, la cabina cabina deve essere deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire tramite le sue caratteristiche strutturali impedire tramite le sue caratteristiche strutturali l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione”destinati a facilitarne l'utilizzazione”

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Art. 24Art. 24Modifica della Direttiva Modifica della Direttiva

AscensoriAscensori Nel Nel nuovo testo della Direttiva Ascensorinuovo testo della Direttiva Ascensori, , introdotto dalla nuova Direttiva Macchine che potrà introdotto dalla nuova Direttiva Macchine che potrà essere applicata a partire dal 29 dicembre 2009:essere applicata a partire dal 29 dicembre 2009:

““1.2. 1.2. Supporto del caricoSupporto del carico Il Il supporto del carico supporto del carico di ogni ascensore deve essere di ogni ascensore deve essere

una una cabinacabina. La cabina deve essere progettata e . La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.

Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro”l'utilizzazione da parte loro”

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Art. 24Art. 24Modifica della Direttiva Modifica della Direttiva

AscensoriAscensori

VengonoVengono esclusi dal campo di applicazione esclusi dal campo di applicazione della Direttiva Ascensoridella Direttiva Ascensori gli apparecchi di gli apparecchi di sollevamento con velocità di sollevamento con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/sspostamento non superiore a 0,15 m/s (che si muovono lungo guide rigide la cui (che si muovono lungo guide rigide la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15°, collegando piani definiti)15°, collegando piani definiti)

Questi apparecchi Questi apparecchi rientrano quindi nel rientrano quindi nel nuovo campo di applicazione della Direttiva nuovo campo di applicazione della Direttiva MacchineMacchine

Modifica del campo di applicazione della Direttiva Ascensori

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L’Allegato I dellaL’Allegato I dellaDirettiva 2006/42/CEDirettiva 2006/42/CE

Contributo Contributo all’approfondimentoall’approfondimento

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Allegato I dellaAllegato I dellaDirettiva 2006/42/CEDirettiva 2006/42/CE

Punto 1.2.2 – Dispositivi di comandoPunto 1.2.2 – Dispositivi di comando ““Da ogni posto di comandoDa ogni posto di comando l'operatore deve l'operatore deve

poter essere in grado di assicurarsi poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose dell'assenza di persone nelle zone pericolose oppure il sistema di comando deve essere oppure il sistema di comando deve essere progettato e costruito in modo che progettato e costruito in modo che l'avviamento sia impedito fintanto che qualsiasi l'avviamento sia impedito fintanto che qualsiasi persona si trova nella zona pericolosa…”persona si trova nella zona pericolosa…”

Nell’attuale testo è invece indicato “dal Nell’attuale testo è invece indicato “dal posto posto di comando principaledi comando principale l'operatore deve l'operatore deve poter essere in grado di assicurarsi poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza di persone esposte nelle zone di dell'assenza di persone esposte nelle zone di rischio…”rischio…”

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Allegato I dellaAllegato I dellaDirettiva 2006/42/CEDirettiva 2006/42/CE

Nuove definizioniNuove definizioni ““operazione di sollevamento”operazione di sollevamento” ““supporto del carico” (già visto in precedenza)supporto del carico” (già visto in precedenza) ““prova statica”prova statica” ““prova dinamica” [il carico utilizzato per le prova dinamica” [il carico utilizzato per le

rispettive prove è quello massimo di esercizio rispettive prove è quello massimo di esercizio (attuale testo della direttiva) (attuale testo della direttiva) moltiplicato per moltiplicato per un coefficiente di prova statico/dinamico un coefficiente di prova statico/dinamico appropriato (nuovo testo della direttiva)appropriato (nuovo testo della direttiva)]]

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Allegato I dellaAllegato I dellaDirettiva 2006/42/CEDirettiva 2006/42/CE

Punto 1.4.2.1 Punto 1.4.2.1 Ripari fissi Ripari fissi (Nuovo)(Nuovo)Il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto Il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura o smontaggioloro apertura o smontaggioI sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando i ripari sono rimossiripari o alla macchina quando i ripari sono rimossiSe possibile, i ripari non devono poter rimanere al Se possibile, i ripari non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggioloro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio

1.4.2.1. Protezioni fisse (Vecchio)Le protezioni fisse devono essere fissate solidamente.Il loro fissaggio deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura.Per quanto possibile, esse non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio.

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Allegato I dellaAllegato I dellaDirettiva 2006/42/CEDirettiva 2006/42/CE

Punto 4.1.2.8 Punto 4.1.2.8 Macchine che collegano piani Macchine che collegano piani definitidefiniti (Nuovo) (Nuovo)

Tratta dei requisiti specifici per le macchine Tratta dei requisiti specifici per le macchine destinate a collegare piani definiti destinate a collegare piani definiti Successivamente Successivamente il punto 6.4 si occuperà di il punto 6.4 si occuperà di definire requisiti supplementari per le macchine definire requisiti supplementari per le macchine che collegano piani definiti e che presentano che collegano piani definiti e che presentano particolari pericoli dovuti al sollevamento delle particolari pericoli dovuti al sollevamento delle personepersone

Punto 4.1.2.8.1 Movimenti del supporto del caricoPunto 4.1.2.8.1 Movimenti del supporto del carico Il movimento del supporto del carico delle Il movimento del supporto del carico delle

macchine che collegano piani definiti deve essere macchine che collegano piani definiti deve essere a guida rigida verso e ai piania guida rigida verso e ai piani

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Allegato I dellaAllegato I dellaDirettiva 2006/42/CEDirettiva 2006/42/CE

Punto 4.1.2.8.2 Accesso del supporto del Punto 4.1.2.8.2 Accesso del supporto del caricocarico

Il progetto e la costruzione della macchina Il progetto e la costruzione della macchina devono garantire che devono garantire che il supporto del carico il supporto del carico resti immobile durante l'accessoresti immobile durante l'accesso, in , in particolare particolare durante le fasi di carico o durante le fasi di carico o scaricoscarico, e se al supporto del carico hanno , e se al supporto del carico hanno accesso persone, assicurando anche che accesso persone, assicurando anche che il il dislivello tra il supporto del carico e il dislivello tra il supporto del carico e il piano servito non crei rischi di inciampopiano servito non crei rischi di inciampo

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Allegato I dellaAllegato I dellaDirettiva 2006/42/CEDirettiva 2006/42/CE

Punto 4.1.2.8.3 Rischi dovuti al contatto con il Punto 4.1.2.8.3 Rischi dovuti al contatto con il supporto del carico in movimentosupporto del carico in movimento

Stabilisce che, ove necessario, il percorso del Stabilisce che, ove necessario, il percorso del supporto del carico deve essere reso inaccessibile supporto del carico deve essere reso inaccessibile durante il funzionamento normaledurante il funzionamento normale

Inoltre, Inoltre, se durante l'ispezione o la manutenzione se durante l'ispezione o la manutenzione c'è il rischio che le persone situate al di sotto o al c'è il rischio che le persone situate al di sotto o al di sopra del supporto del carico siano schiacciate di sopra del supporto del carico siano schiacciate tra il supporto del carico e le parti fissetra il supporto del carico e le parti fisse, deve , deve essere lasciato spazio libero sufficiente tramite essere lasciato spazio libero sufficiente tramite volumi di rifugio o dispositivi meccanici di volumi di rifugio o dispositivi meccanici di blocco del movimento del supporto del caricoblocco del movimento del supporto del carico

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Allegato I dellaAllegato I dellaDirettiva 2006/42/CEDirettiva 2006/42/CE

Punto 4.1.2.8.4 Rischio di caduta del carico dal supporto del Punto 4.1.2.8.4 Rischio di caduta del carico dal supporto del caricocarico

Va tenuto in considerazione l’eventuale rischio di caduta del Va tenuto in considerazione l’eventuale rischio di caduta del carico dal supporto del carico stessocarico dal supporto del carico stesso

Punto 4.1.2.8.5 PianiPunto 4.1.2.8.5 Piani Devono essere prevenuti i rischi dovuti al contatto delle Devono essere prevenuti i rischi dovuti al contatto delle

persone ai piani con il supporto del carico in movimento o altre persone ai piani con il supporto del carico in movimento o altre parti mobiliparti mobili

Se c'è il rischio di caduta di persone nel percorso del supporto Se c'è il rischio di caduta di persone nel percorso del supporto del carico quando quest’ultimo non è presente ai piani, devono del carico quando quest’ultimo non è presente ai piani, devono essere installati ripari per evitare tale rischio che non devono essere installati ripari per evitare tale rischio che non devono aprirsi in direzione del percorso del supporto del carico e aprirsi in direzione del percorso del supporto del carico e devono essere dotati di un dispositivo di interblocco controllato devono essere dotati di un dispositivo di interblocco controllato dalla posizione del supporto del carico che impedisca:dalla posizione del supporto del carico che impedisca:

– – movimenti pericolosi del supporto del carico finché i movimenti pericolosi del supporto del carico finché i ripari non sono chiusi e bloccatiripari non sono chiusi e bloccati

– – l'apertura pericolosa di un riparo finché il supporto del l'apertura pericolosa di un riparo finché il supporto del carico non si sia arrestato al piano corrispondentecarico non si sia arrestato al piano corrispondente

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Allegato I dellaAllegato I dellaDirettiva 2006/42/CEDirettiva 2006/42/CE

Punto 4.2.3 Impianti guidati da funi Punto 4.2.3 Impianti guidati da funi Stabilisce la necessità che le funi portanti, traenti o Stabilisce la necessità che le funi portanti, traenti o

portanti e traenti devono essere tese da contrappesi o da portanti e traenti devono essere tese da contrappesi o da un dispositivo che consente di controllare in permanenza un dispositivo che consente di controllare in permanenza la tensionela tensione

Punto 4.3.2 Accessori di sollevamentoPunto 4.3.2 Accessori di sollevamento Per quanto riguarda le indicazioni apposte sugli accessori Per quanto riguarda le indicazioni apposte sugli accessori

di sollevamento la nuova direttiva macchina richiede di sollevamento la nuova direttiva macchina richiede l’identificazione del materialel’identificazione del materiale, qualora tale informazione , qualora tale informazione sia necessaria per la sicurezza di utilizzo e il sia necessaria per la sicurezza di utilizzo e il carico carico massimo di utilizzazionemassimo di utilizzazione

Punto 4.4.2 Macchine di sollevamentoPunto 4.4.2 Macchine di sollevamento Per quanto riguarda le istruzioni che devono Per quanto riguarda le istruzioni che devono

accompagnare la macchina di sollevamento, unica novità accompagnare la macchina di sollevamento, unica novità rilevata rispetto all’attuale testo della DM è la necessità rilevata rispetto all’attuale testo della DM è la necessità che il fabbricante, che il fabbricante, nel casonel caso, descriva dettagliatamente con , descriva dettagliatamente con un rapporto di prova le prove statiche e dinamiche un rapporto di prova le prove statiche e dinamiche effettuateeffettuate

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Allegato I dellaAllegato I dellaDirettiva 2006/42/CEDirettiva 2006/42/CE

Punto 6.1.1 Resistenza meccanicaPunto 6.1.1 Resistenza meccanica Si parla di “ supporto del carico” e non più di “abitacolo”Si parla di “ supporto del carico” e non più di “abitacolo” Il supporto del carico, incluse eventuali botole, deve essere Il supporto del carico, incluse eventuali botole, deve essere

progettato e costruito in modo da offrire lo spazio e la progettato e costruito in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone resistenza corrispondenti al numero massimo di persone consentito nel supporto del carico e al carico massimo di consentito nel supporto del carico e al carico massimo di utilizzazioneutilizzazione

I coefficienti di utilizzazione dei componenti devono, come I coefficienti di utilizzazione dei componenti devono, come regola generale, essere raddoppiati (come prima)regola generale, essere raddoppiati (come prima)

Le macchine destinate al sollevamento di persone o di Le macchine destinate al sollevamento di persone o di persone e cose devono essere munite di un sistema di persone e cose devono essere munite di un sistema di sospensione o di sostegno del supporto del carico, progettato sospensione o di sostegno del supporto del carico, progettato e costruito in modo tale da garantire un adeguato livello e costruito in modo tale da garantire un adeguato livello globale di sicurezza e di evitare il rischio di caduta del globale di sicurezza e di evitare il rischio di caduta del supporto del caricosupporto del carico

Se per sospendere il supporto del carico sono utilizzate funi o Se per sospendere il supporto del carico sono utilizzate funi o catene, catene, come regola generale sono richieste almeno due funi come regola generale sono richieste almeno due funi o catene indipendentio catene indipendenti, ciascuna con il proprio ancoraggio, ciascuna con il proprio ancoraggio

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Allegato I dellaAllegato I dellaDirettiva 2006/42/CEDirettiva 2006/42/CE

Punto 6.2 Punto 6.2 Dispositivi di comando Se i requisiti di sicurezza non impongono altre soluzioni, Se i requisiti di sicurezza non impongono altre soluzioni,

come regola generale il supporto del carico deve essere come regola generale il supporto del carico deve essere progettato e costruito in modo che le persone che vi si progettato e costruito in modo che le persone che vi si trovano dispongano di dispositivi di comando dei trovano dispongano di dispositivi di comando dei movimenti di salita e discesa e, nel caso, di altri movimenti di salita e discesa e, nel caso, di altri movimenti del supporto del caricomovimenti del supporto del carico

I dispositivi di comando a disposizione delle persone che I dispositivi di comando a disposizione delle persone che si trovano nell’abitacolo devono avere la precedenza si trovano nell’abitacolo devono avere la precedenza sugli tutti altri dispositivi di comando dello stesso sugli tutti altri dispositivi di comando dello stesso movimento eccetto che sui dispositivi di arresto di movimento eccetto che sui dispositivi di arresto di emergenzaemergenza

I dispositivi di comando di tali movimenti devono essere del tipo ad azione mantenuta tranne quando lo stesso supporto del carico è completamente chiuso

The control devices for these movements must be of the hold-to-run type except where the carrier itself is completely enclosed

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Allegato I dellaAllegato I dellaDirettiva 2006/42/CEDirettiva 2006/42/CE

Punto 6.4 Macchine che collegano piani definitiPunto 6.4 Macchine che collegano piani definiti Punto 6.4.1. Rischi per le persone che si trovano nel Punto 6.4.1. Rischi per le persone che si trovano nel

supporto del carico o sopra di essosupporto del carico o sopra di esso Il supporto del carico deve essere progettato e Il supporto del carico deve essere progettato e

costruito in modo da prevenire i rischi dovuti al costruito in modo da prevenire i rischi dovuti al contatto tra le persone e/o le cose che si trovano nel contatto tra le persone e/o le cose che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso con elementi fissi o supporto del carico o sopra di esso con elementi fissi o mobilimobili

Se si dovesse rendere necessario, al fine di soddisfare questo requisito, la direttiva stabilisce che il supporto del carico deve essere completamente chiuso (e quindi munito anche di porte con dispositivo di interblocco che impedisca movimenti pericolosi del supporto del carico se le porte non sono chiuse)

Le eventuali porte devono restare chiuse se il Le eventuali porte devono restare chiuse se il supporto del carico si arresta tra i piani qualora vi sia supporto del carico si arresta tra i piani qualora vi sia il rischio di caduta dal supporto del caricoil rischio di caduta dal supporto del carico

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Allegato I dellaAllegato I dellaDirettiva 2006/42/CEDirettiva 2006/42/CE

Punto 6.4.3 Accessi al supporto di caricoPunto 6.4.3 Accessi al supporto di carico I ripari ai piani e sul supporto del carico devono essere I ripari ai piani e sul supporto del carico devono essere

progettati e costruiti in modo da garantire il progettati e costruiti in modo da garantire il trasferimento in condizioni di sicurezza verso il trasferimento in condizioni di sicurezza verso il supporto del carico e viceversa, tenuto conto della supporto del carico e viceversa, tenuto conto della gamma prevedibile di cose e persone da sollevaregamma prevedibile di cose e persone da sollevare

In affinità con quanto stabilito dalla direttiva ascensori, In affinità con quanto stabilito dalla direttiva ascensori, la macchina deve essere progettata, costruita e, se necessario, munita di dispositivi in modo da impedire movimenti incontrollati in salita o in discesa del supporto del carico

Detti dispositivi devono essere in grado di arrestare il Detti dispositivi devono essere in grado di arrestare il supporto del carico in condizioni di carico di supporto del carico in condizioni di carico di utilizzazione massimo e di velocità massima prevedibileutilizzazione massimo e di velocità massima prevedibile

L'azione di arresto non deve causare decelerazioni L'azione di arresto non deve causare decelerazioni dannose per gli occupanti, in qualsiasi condizione di dannose per gli occupanti, in qualsiasi condizione di caricocarico

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Allegato I dellaAllegato I dellaDirettiva 2006/42/CEDirettiva 2006/42/CE

Punto 6.4.2 Comandi ai pianiPunto 6.4.2 Comandi ai piani Ad eccezione di quelli di emergenza, non devono Ad eccezione di quelli di emergenza, non devono

avviare movimenti del supporto del carico quando:avviare movimenti del supporto del carico quando:– – i dispositivi di comando nel supporto del i dispositivi di comando nel supporto del

carico sono azionaticarico sono azionati– – il supporto del carico non si trova a un il supporto del carico non si trova a un

pianopiano Punto 6.5 MarcaturePunto 6.5 Marcature Sono rappresentate dalle informazioni necessarie Sono rappresentate dalle informazioni necessarie

per garantire la sicurezza di utilizzo della per garantire la sicurezza di utilizzo della macchina, ivi compresi, necessariamente, macchina, ivi compresi, necessariamente,

– – il numero di persone consentito nel il numero di persone consentito nel supporto del caricosupporto del carico

– – il carico di utilizzazione massimoil carico di utilizzazione massimo

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Domande frequenti sulla transizione Domande frequenti sulla transizione dall’attuale Direttiva Macchine 98/37/CEdall’attuale Direttiva Macchine 98/37/CE

alla nuova Direttiva Macchine alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE2006/42/CE

Nota: le seguenti risposte fanno riferimento al documento non definitivo LWG.2006.17 del Lift Working Group - Directive

95/16/EC

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1. Domanda1. Domanda

C’è un periodo di transizione per C’è un periodo di transizione per l’applicazione della Direttiva l’applicazione della Direttiva 2006/42/CE?2006/42/CE?

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1. Domanda1. Domanda Risposta:Risposta: In via generale, non c’è un periodo di transizione, nel In via generale, non c’è un periodo di transizione, nel

senso di un periodo durante il quale l’attuale senso di un periodo durante il quale l’attuale Direttiva Macchine e la nuova Direttiva Macchine Direttiva Macchine e la nuova Direttiva Macchine siano entrambe applicabili (con una eccezione: c’è siano entrambe applicabili (con una eccezione: c’è un periodo di transizione fino al 29 giugno 2011 per un periodo di transizione fino al 29 giugno 2011 per il caso particolare delle pistole sparachiodiil caso particolare delle pistole sparachiodi)

E’ previsto, tuttavia, un periodo di adattamento, E’ previsto, tuttavia, un periodo di adattamento, dato che le disposizioni della Direttiva 2006/42/CE dato che le disposizioni della Direttiva 2006/42/CE sono applicabili a partire dal 29 dicembre 2009. sono applicabili a partire dal 29 dicembre 2009. Durante questo periodo, tutti i soggetti interessati Durante questo periodo, tutti i soggetti interessati dovranno adottare le misure necessarie per dovranno adottare le misure necessarie per assicurare una transizione dall’attuale alla nuova assicurare una transizione dall’attuale alla nuova Direttiva senza inciampiDirettiva senza inciampi

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2. Domanda2. Domanda

I produttori possono anticipare I produttori possono anticipare l’applicazione della nuova l’applicazione della nuova Direttiva Macchine?Direttiva Macchine?

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2. Domanda2. Domanda Risposta:Risposta: Sì e no. I costruttori possono e dovrebbero anticipare Sì e no. I costruttori possono e dovrebbero anticipare

l’applicazione della Direttiva 2006/42/CE da un punto di l’applicazione della Direttiva 2006/42/CE da un punto di vista pratico e tecnico, ma da un punto di vista giuridico, vista pratico e tecnico, ma da un punto di vista giuridico, formale, la Direttiva non può essere applicata prima del formale, la Direttiva non può essere applicata prima del 29 dicembre 200929 dicembre 2009

Da un punto di vista pratico e tecnico, i produttori sono Da un punto di vista pratico e tecnico, i produttori sono invitati a revisionare quanto prima i propri prodotti e ad invitati a revisionare quanto prima i propri prodotti e ad aggiornarli per quanto necessario in modo tale da tenere aggiornarli per quanto necessario in modo tale da tenere conto dei requisiti della nuova Direttiva. Mentre una conto dei requisiti della nuova Direttiva. Mentre una macchina messa in commercio prima del 29 dicembre macchina messa in commercio prima del 29 dicembre 2009 deve rispettare la Direttiva 98/37/CE, si può 2009 deve rispettare la Direttiva 98/37/CE, si può ipotizzare che un prodotto conforme ai requisiti ipotizzare che un prodotto conforme ai requisiti essenziali della nuova Direttiva Macchine sia conforme essenziali della nuova Direttiva Macchine sia conforme all’attuale Direttivaall’attuale Direttiva

Da un punto di vista giuridico, formale, una macchina Da un punto di vista giuridico, formale, una macchina può essere messa in commercio con riferimento alla può essere messa in commercio con riferimento alla Direttiva 2006/42/CE solo a partire dal 29 dicembre 2009Direttiva 2006/42/CE solo a partire dal 29 dicembre 2009

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3. Domanda3. Domanda

Quando sarà possibile per un Quando sarà possibile per un produttore emettere una produttore emettere una dichiarazione di conformità CE dichiarazione di conformità CE secondo la Direttiva 2006/42/CE?secondo la Direttiva 2006/42/CE?

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3. Domanda3. Domanda Risposta:Risposta: Un costruttore deve emettere la Dichiarazione di Un costruttore deve emettere la Dichiarazione di

conformità CE secondo la Direttiva 2006/42/CE per conformità CE secondo la Direttiva 2006/42/CE per prodotti posti per la prima volta in commercio a partire prodotti posti per la prima volta in commercio a partire dal 29 dicembre 2009dal 29 dicembre 2009

Nei casi in cui il fabbricante non possa essere certo Nei casi in cui il fabbricante non possa essere certo sulla data in cui I singoli prodotti saranno posti in sulla data in cui I singoli prodotti saranno posti in commercio per la prima volta, garantendo che i commercio per la prima volta, garantendo che i prodotti in questione siano conformi con entrambe le prodotti in questione siano conformi con entrambe le direttive, il fabbricante può emettere una dichiarazione direttive, il fabbricante può emettere una dichiarazione CE di conformità riferendosi ad entrambe le direttive. Il CE di conformità riferendosi ad entrambe le direttive. Il riferimento alla direttiva 98/37/CE dovrebbe essere riferimento alla direttiva 98/37/CE dovrebbe essere cancellato dalla dichiarazione CE di conformità dopo il cancellato dalla dichiarazione CE di conformità dopo il 29 dicembre 200929 dicembre 2009

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4. Domanda4. Domanda

Le attuali norme armonizzate Le attuali norme armonizzate possono essere utilizzate per possono essere utilizzate per ottenere la conformità alla ottenere la conformità alla Direttiva 2006/42/CE?Direttiva 2006/42/CE?

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4. Domanda4. Domanda Risposta:Risposta: Essendo state introdotte delle modifiche ai requisiti Essendo state introdotte delle modifiche ai requisiti

essenziali di salute e sicurezza indicati nell’Allegato I, essenziali di salute e sicurezza indicati nell’Allegato I, non si può assumere che le attuali norme armonizzate non si può assumere che le attuali norme armonizzate forniscano presunzione di conformità alla Direttiva forniscano presunzione di conformità alla Direttiva 2006/42/CE2006/42/CE

La Commissione Europea sta predisponendo un La Commissione Europea sta predisponendo un mandato al CEN e al CENELEC per sviluppare eventuali mandato al CEN e al CENELEC per sviluppare eventuali nuove norme necessarie e assicurare che le norme nuove norme necessarie e assicurare che le norme attualmente in vigore vengano riviste alla luce della attualmente in vigore vengano riviste alla luce della nuova direttiva 2006/42/CE e adattate (modificate) ove nuova direttiva 2006/42/CE e adattate (modificate) ove necessario. Inoltre, tutte le norme armonizzate dovranno necessario. Inoltre, tutte le norme armonizzate dovranno far riferimento alla nuova direttiva macchinefar riferimento alla nuova direttiva macchine

La Commissione intende pubblicare una lista delle La Commissione intende pubblicare una lista delle norme armonizzate alla Direttiva 2006/42/CE prima che norme armonizzate alla Direttiva 2006/42/CE prima che la Direttiva diventi applicabilela Direttiva diventi applicabile

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5. Domanda5. Domanda

Quando sarà possibile per i Quando sarà possibile per i produttori utilizzare la nuova produttori utilizzare la nuova procedura di garanzia qualità procedura di garanzia qualità totale per i prodotti di cui totale per i prodotti di cui all’Allegato IV?all’Allegato IV?

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5. Domanda5. Domanda Risposta:Risposta: Gli Stati Membri dovranno prima valutare, Gli Stati Membri dovranno prima valutare,

riconoscere e notificare gli Organismi Notificati per la riconoscere e notificare gli Organismi Notificati per la nuova procedura di garanzia qualità totale definita nuova procedura di garanzia qualità totale definita nell’Allegato X della nuova Direttiva. Questo può nell’Allegato X della nuova Direttiva. Questo può essere fatto non appena la Direttiva 2006/42/CE sarà essere fatto non appena la Direttiva 2006/42/CE sarà recepita nell’ordinamento nazionalerecepita nell’ordinamento nazionale

Quando gli Organismi saranno stati notificati per tale Quando gli Organismi saranno stati notificati per tale procedura, essi potranno condurre i necessari procedura, essi potranno condurre i necessari controlli e ispezioni ed approvare i sistemi di garanzia controlli e ispezioni ed approvare i sistemi di garanzia qualità totale dei produttori. Tuttavia, i prodotti non qualità totale dei produttori. Tuttavia, i prodotti non potranno essere messi sul mercato sulla base di tali potranno essere messi sul mercato sulla base di tali approvazioni fino a quando la Direttiva 2006/42/CE approvazioni fino a quando la Direttiva 2006/42/CE non diventerà applicabile, il 29 dicembre 2009non diventerà applicabile, il 29 dicembre 2009

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6. Domanda6. Domanda

Gli Organismi Notificati esistenti Gli Organismi Notificati esistenti potranno effettuare esami di potranno effettuare esami di tipo CE secondo la Direttiva tipo CE secondo la Direttiva 2006/42/CE?2006/42/CE?

ON-A

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6. Domanda6. Domanda Risposta:Risposta: Gli Organismi che sono autorizzati allo Gli Organismi che sono autorizzati allo

svolgimento di esami di tipo CE sotto la Direttiva svolgimento di esami di tipo CE sotto la Direttiva 98/37/CE potranno continuare ad effettuare esami 98/37/CE potranno continuare ad effettuare esami di tipo CE sotto la Direttiva 2006/42/CE, a di tipo CE sotto la Direttiva 2006/42/CE, a condizione che la loro notifica copra le categorie condizione che la loro notifica copra le categorie di prodotto interessatedi prodotto interessate

Per le categorie di prodotto incluse nell’Allegato IV Per le categorie di prodotto incluse nell’Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE che non siano elencate della Direttiva 2006/42/CE che non siano elencate nell’Allegato IV della Direttiva 98/37/CE, gli Stati nell’Allegato IV della Direttiva 98/37/CE, gli Stati Membri dovranno notificare nuovi Organismi Membri dovranno notificare nuovi Organismi oppure estendere il campo di applicazione della oppure estendere il campo di applicazione della notifica degli Organismi esistentinotifica degli Organismi esistenti

ON-A

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7. Domanda7. Domanda

I certificati di esame di tipo CE I certificati di esame di tipo CE emessi sulla base della Direttiva emessi sulla base della Direttiva 98/37/CE restano validi per la 98/37/CE restano validi per la Direttiva 2006/42/CE?Direttiva 2006/42/CE?

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7. Domanda7. Domanda Risposta:Risposta: Essendo state apportate modifiche ai requisiti essenziali di Essendo state apportate modifiche ai requisiti essenziali di

sicurezza e salute riportati nell’Allegato I, non si può sicurezza e salute riportati nell’Allegato I, non si può presumere che i certificati di esame di tipo CE emessi sulla presumere che i certificati di esame di tipo CE emessi sulla base della Direttiva 98/37/CE restino validi anche per la base della Direttiva 98/37/CE restino validi anche per la Direttiva 2006/42/CE. Inoltre, tali certificati devono essere Direttiva 2006/42/CE. Inoltre, tali certificati devono essere aggiornati e riferirsi alla direttiva 2006/42/CEaggiornati e riferirsi alla direttiva 2006/42/CE

Gli ON dovranno quindi revisionare i certificati di esame di Gli ON dovranno quindi revisionare i certificati di esame di tipo CE esistenti affinché restino validi alla luce dei requisiti tipo CE esistenti affinché restino validi alla luce dei requisiti della nuova Direttiva e aggiornarli per riferirli alla Direttiva della nuova Direttiva e aggiornarli per riferirli alla Direttiva 2006/42/CE. Si consiglia ai costruttori di richiedere agli 2006/42/CE. Si consiglia ai costruttori di richiedere agli Organismi di effettuare al più presto tale revisione, per Organismi di effettuare al più presto tale revisione, per evitare che si formi un evitare che si formi un collo di bottigliacollo di bottiglia nei mesi che nei mesi che precedono la scadenza del dicembre 2009precedono la scadenza del dicembre 2009

Dato che la Direttiva 2006/42/CE richiede che i certificati di Dato che la Direttiva 2006/42/CE richiede che i certificati di esame di tipo CE siano revisionati ogni 5 anni (vedasi esame di tipo CE siano revisionati ogni 5 anni (vedasi Allegato IX, sezione 9.3), il periodo di 5 anni per i certificati Allegato IX, sezione 9.3), il periodo di 5 anni per i certificati esistenti può essere fatto decorrere a partire dalla data in esistenti può essere fatto decorrere a partire dalla data in cui essi sono stati aggiornati secondo la Direttiva cui essi sono stati aggiornati secondo la Direttiva 2006/42/CE2006/42/CE

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8. Domanda8. Domanda

Cosa accadrà ai prodotti certificati Cosa accadrà ai prodotti certificati secondo una delle procedure secondo una delle procedure definite all’articolo 8 (2) (c) della definite all’articolo 8 (2) (c) della Direttiva 98/37/CE ?Direttiva 98/37/CE ?

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8. Domanda8. Domanda 8 (2) (c) se la macchina è indicata nell'allegato 8 (2) (c) se la macchina è indicata nell'allegato

IV ed è fabbricata conformemente alle norme IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate il fabbricante deve:armonizzate il fabbricante deve:- - costituire il fascicolo e trasmetterlo ad un ON che accuserà ricevuta del fascicolo e lo conserverà;;- - oppure sottoporre il fascicolo all’ON che si limiterà a verificare che le norme armonizzate siano state correttamente applicate e stabilirà un attestato di adeguamento del fascicolo;;- oppure sottoporre il modello della macchina - oppure sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE previsto all'esame per la certificazione CE previsto dall'allegato VIdall'allegato VI

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8. Domanda8. Domanda Risposta:Risposta: Le procedure definite all’articolo 8 (2) (c) Le procedure definite all’articolo 8 (2) (c)

della Direttiva 98/37/CE non esisteranno più della Direttiva 98/37/CE non esisteranno più sotto la Direttiva 2006/42/CEsotto la Direttiva 2006/42/CE

A partire dal 29 dicembre 2009, i costruttori A partire dal 29 dicembre 2009, i costruttori di prodotti messi sul mercato secondo queste di prodotti messi sul mercato secondo queste procedure dovranno quindi applicare una procedure dovranno quindi applicare una delle procedure definite all’articolo 12 (3) e delle procedure definite all’articolo 12 (3) e (4) della Direttiva 2006/42/CE(4) della Direttiva 2006/42/CE

Per i prodotti realizzati nel rispetto delle Per i prodotti realizzati nel rispetto delle norme armonizzate che coprono tutti i norme armonizzate che coprono tutti i requisiti di sicurezza e salute applicabili, il requisiti di sicurezza e salute applicabili, il costruttore potrà egli stesso certificare la costruttore potrà egli stesso certificare la conformità del prodotto sulla base della conformità del prodotto sulla base della procedura definita nell’articolo 12 (3) (a) procedura definita nell’articolo 12 (3) (a) della Direttivadella Direttiva

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