i Profili del Reato di Usura e l’Esperienza Bancaria · Decreto legge del 29 dicembre 2000, ......
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i Profili del Reato di Usurae l’Esperienza Bancaria
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2 i dossier d’autore n. 1 7 maggio 2010
INTRODUZIONE
I PROFILI DEL REATO DI USURA E L’ESPERIENZA BANCARIA di Rosario di Legami Avvocato in Palermo 3
LEGGE
Codice civile Articolo 1815 Interessi 6
Codice penale Articolo 644 Usura 6
Legge 17 marzo 1996, n. 108 Articolo 1 Sostituzione dell’art. 644 del Cp 7
Legge 7 marzo 1996, n. 108 Articolo 4 Sostituzione del secondo comma dell’art. 815 del Cc 7
Decreto legge del 29 dicembre 2000, n. 394 Articolo 1 Interpretaizone autentica della legge 7 marzo1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura 8
GIURISPRUDENZA CASSAZIONE
Corte di Cassazione, Sez. Penale Sentenza 26 marzo 2010, n. 12028Reati contro il patrimonio Usura Determinazione tasso Commissione massimo scoperto Onere Scoperto di contocorrente
9
Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore Norme e Tributi 20 aprile 2010Cassazione penale. Nel tasso globale antiusura deve essere calcolata anche la commissione.Illegittimo il massimo scoperto di Giovanni Negri
15
Corte di Cassazione, Sez. Civile Sentenza 30 novembre 2007, n. 25016 16
Corte di Cassazione, Sez. Civile Sentenza 25 marzo 2003, n. 4380 17
GIURISPRUDENZA MERITO
Tribunale di Palermo, Sez. Civile n. 3 Sentenza 6 ottobre 2006, n. 3885 20
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 24
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INTRODUZIONE
I PROFILI DEL REATO DI USURA E L’ESPERIENZABANCARIA di Rosario di LegamiAvvocato in Palermo
Legislazione di riferimento Art. 1815 c.c. Art. 644 c.p. Legge 7 marzo 1996, n. 108; Art. 2, comma 2bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2,di conversione del D.L. n. 185/2009 D.L. 29 dicembre 2000, n. 394,convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 24
IntroduzioneNell’ambito dei rapporti bancari, uno degli argomenti più attuali ed oggetto di ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale riguarda la valutazione di usurarietà degli interessi applicati dagli istituti di credito, alla luce della fondamentale legge 7marzo 1996, n. 108 e della successiva normativa la quale,rimodulando il comma 2 dell’art. 1815 c.c., ha stabilito che “sesono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sonodovuti interessi”.Con tale modifica è mutata la ratio dell’art. 1815 c.c., alla qualeera riconosciuta nella sua originaria formulazione una funzione di “normalizzazione” dell’affare mediante la corresponsione dei soli interessi legali, mentre per effetto della novella sipalesa il suo carattere sanzionatorio, in assonanza alla disciplina penalistica del reato di usura previsto all’art. 644 c.c., con laesclusione quindi dell’obbligo di pagamento di interessi.Tra le varie questioni inerenti il rapporto tra interessi bancarie superamento del tasso soglia usurario, nel presente lavoro,si ritiene opportuno segnalarne due tra le più rilevanti, ed inparticolare quella riguardante le voci da computare al fine dideterminare quel tassosoglia che qualifica gli interessi comeusurari, nonché quella del regime intertemporale di applicazione della normativa anti usura ai rapporti bancari.
Interessi usurari e commissione massimo scopertoAntecedentemente all’entrata in vigore della legge 28 gennaio2009, n. 2 di conversione del D.L. n. 185/2008 (c.d. decretoanticrisi), e di cui si parlerà infra, vi era stata una incertezzainterpretativa in merito alla computabilità del CMS (commissione di massimo scoperto) al fine di determinare la usurarietà
degli interessi bancari.In particolare, una prima opzione giurisprudenziale si eraorientata per una soluzione negativa, stabilendo che la commissione di massimo scoperto opera su un piano diverso dagliinteressi, avendo la funzione di costituire la controprestazioneper il rischio crescente che la banca si assume in proporzionedell’ammontare dell’utilizzo dei fondi, ed essa quindi è legittima qualora adeguatamente pubblicizzata nel rispetto della previsione dell’alt. 16 T.U. bancario. (Tribunale Palermo, Sez. III,06 ottobre 2006, n. 3885).Prosegue la superiore interpretazione affermando che la CMS,corrispondente all’equivalente volto a ricompensare una prestazione specifica effettuata dalla banca erogatrice del credito,non integra un elemento degli interessi o una modalità dicalcolo degli stessi, in quanto è volta ad operare in un ambitodifferente ed a remunerare una disuguale controprestazionedella banca.(Tribunale Salerno 1° giugno 2009, Sez. I; TribunaleVibo Valentia 28 settembre 2005; Tribunale Torino 23 luglio2003); conseguentemente, secondo l’indirizzo giurisprudenziale citato, la commissione di massimo scoperto non costituisce una componente degli interessi od una modalità di lorocalcolo, essendo destinata ad operare su un piano diverso e aremunerare una diversa controprestazione della banca; sicchéla C.M.S. non è voce da imputare per la determinazione deltasso soglia usurario.Una diverso orientamento invece sancisce che la commissionedi massimo scoperto, in ragione della sua natura e della suafunzione, deve essere considerata una componente del tassodi interesse o una modalità del calcolo dello stesso.A sostegno di tale assunto, la giurisprudenza richiama il tenoreletterale del 4 comma dell’art. 644 c.c. secondo il quale perla determinazione del tasso usurario si tiene conto di tutte lecommissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione delcredito – concludendo nel senso che nell’ambito dei rapportibancari sono rilevanti, per determinare se l’interesse applicatosia usurario, tutti gli oneri che l’utente sopporta in connessione al suo uso del credito (Tribunale Palmi 27 novembre 2007,n. 1732).Tra i suddetti oneri si fa rientrare la CMS, che è sia un costoche trova la sua fonte in un rapporto di tipo negoziale tra un diente e un intermediario finanziario, sia un costo indiscutibilmente collegato all’abrogazione del credito, fungendo da corrispettivo per l’onere di procurarsi la necessaria provvista diliquidità e tenerla a disposizione del cliente (Tribunale Salerno,Sez. I, 12 giugno 2009, n. 1412).Come accennato, l’art. 2 , comma 2bis, della legge 28 genna
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io 2009, n. 2 , ha stabilito che “gli interessi, le commissioni e leprovvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, cheprevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendentedall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente,dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del Codice civile, dell’articolo 644 del Codice penale edegli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia,emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limiteprevisto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre ilquale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigentealla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medionon verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”.All’indomani della entrata in vigore, la dottrina (V. Lenoci, “Lanuova disciplina della commissione di massimo scoperto e la remunerazione per la messa a disposizione di fondi”, in Giur. Merito,2009, 6, 1505b ) ha delineato l’impatto che la citata normaavrebbe sulla incidenza della CMS nella determinazione degliinteressi usurari.In particolare:a) per i contratti antecedenti alla entrata in vigore della leggen. 2/2009 e non più operativi, la commissione di massimoscoperto non è computabile ai fini della determinazione deltasso soglia;b) per effetto della disciplina transitoria sancita dal comma 3dell’art. 2 della legge n. 2/2009, per i contratti in corso alladata di entrata in vigore della legge vi è il dovere per le banchedi adeguarsi alle nuove disposizioni entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce per legge giustificato motivo agli effetti dell’art. 118, comma 1, del T.U. bancario, a mente del quale «nei contratti didurata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto nel rispetto diquanto previsto dall’art. 1341, comma 2, c.c.”, con la conseguenza che l’istituto di credito deve modificare il contratto in sensomigliorativo per il cliente adeguandosi alle prescrizioni deicitati primi due commi dell’art. 2bis in esame, con la conseguenza che, in caso di mancato adeguamento alla nuova normativa, potrà prospettarsi un’ipotesi di sostituzione legale diclausole contrattuali;c) per i rapporti sorti successivamente alla data di entrata invigore della legge n 2 del 2009, le commissioni di massimoscoperto sono da considerare rilevanti ai fini dell’applicazionedell’art. 1815 c.c. (non debenza di alcun tipo di interesse in
caso di convenzione di interessi usurari), nonché dell’art. 644c.p. (reato di usura) e degli artt. 2 e 3 legge 7 marzo 1996, n.108 (determinazione dei tassisoglia).La superiore impostazione, soprattutto con riferimento allanon computabilità della CMS ante legge n. 2/2009, è però statasmentita da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. II, 26 marzo 2010, n. 12028), la qualeha stabilito che la commissione di massimo scoperto, in quanto costituente un debito per il correntista derivante dall’utilizzo di somme, entra a far parte del «costo complessivo» delfinanziamento, e come tale deve essere preso in considerazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale per laconfigurazione dell’usura.In motivazione, il Supremo Consesso in primo luogo ha stabilito che il citato art. 2, comma 2bis, della legge n. 2/2009 deveessere considerata norma di interpretazione autentica, e quindi con efficacia retroattiva, del novellato art. 644 c.p., chepuntualizza cosa deve rientrare nel calcolo degli oneri ai finidella determinazione del tasso soglia; inoltre, la sentenza harimarcato la difformità delle direttive emanate dalla Bancad’Italia rispetto alla legge n. 108/1996, avendo l’istituto divigilanza bancaria errato nel non aver ricompreso la commissione di massimo scoperto tra le voci da calcolare per il tassosoglia usurario.La natura di interpretazione autentica attribuita dalla Cassazione a parere dello scrivente lascia quanto meno perplessi, atteso che la stessa legge n. 2/2009, al suo comma 2bis,stabilisce espressamente la irretroattività delle norme che lacompongono, affermando che la commissione di massimoscoperto, così come gli altri costi, deve essere compresa nelcalcolo del tasso soglia usurario “a partire dalla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto legge(…)”.D’altra parte, in una identica “querelle” inerente la retroattività a titolo di interpretazione autentica della legge n. 154/2002 che ha dichiarato illegittima la fideiussione “omnibus” lastessa Suprema Corte ha stabilito che “l’art. 10 della legge154/2002 non ha funzione di interpretazione autentica dellenorme codicistiche e non ha quindi effetto retroattivo, attesoche l’art. 11 della medesima legge stabilisce il momento temporale della relativa entrata in vigore” (Cass., Sez. III civ., 29agosto 1995, n. 9099).A ciò si aggiunga che, quando il Legislatore ha voluto introdurre delle norme di interpretazione autentica, lo ha espressamente previsto, come nel caso che verrà a breve affrontato della legge n. 24/2001 interpretativa della più volte citata leggen. 108/1996.
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Sembra evidente la sentenza della Corte di Cassazione saràquindi destinata ad alimentare un rinnovato dibattito in dottrina e giurisprudenza che si riteneva definito con l’approvazionedella legge n. 2/2009, con una ulteriore fibrillazione interpretativa di cui non si sentiva il bisogno.
Legge n. 108/1996 e contratti bancari stipulatiantecedentemente alla entrata in vigoreUn’altra ricorrente questione di diritto intertemporale riguarda l’ambito di operatività della legge n. 108/1996, il cui art. 2,comma 4, stabilisce che gli interessi sono sempre usurari ovesuperino della metà il tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai contratti bancaristipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore.Al riguardo, è opportuno evidenziare che il D.L. 29 dicembre2000, n. 394, poi convertito con la legge 28 febbraio 2001, n.24, ha fornito l’interpretazione autentica della citata legge n.108/1996, stabilendo che si intendono usurari gli interessistabiliti dalla legge nel momento in cui essi sono promessi ocomunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentementedal momento del loro pagamento.Tale disciplina ha resistito alle sollevate questioni di costituzionalità, atteso che la Corte costituzionale, con sentenza n.29/2002, ha dichiarato infondati i dubbi di costituzionalitàinerenti la delimitazione temporale della usurarietà degli interessi bancari.Al riguardo, si sono cristallizzate tre diverse letture giurisprudenziali della norma di interpretazione autentica fornita dallacitata legge n. 24/2001:a) un primo orientamento (Cass., Sez. III civ., 25 marzo 2003,n. 4380), ha stabilito che i criteri fissati dalla legge 7 marzo1996, n. 108 così come interpretata dalla legge n. 24/2001 per la determinazione del carattere usurario degli interessi,non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all’entrata in vigore della stessa legge, con la conseguenzache una clausola originariamente non usuraria non può acquistare in seguito rimanendo invariato il tasso di interesse ilcarattere dell’usurarietà, atteso che il momento cui deve farsiriferimento per la determinazione della soglia usuraria è soloquello convenzionale. (Tribunale Palermo, Sez. III, 6 ottobre2006, n. 3885) senza che rilevi, in senso contrario, la pendenzadi una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto erimaste inadempiute, le quali non implicano che il rapportocontrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusioneha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni dicredito (Cass., Sez. I civ., 30 novembre 2007, n. 25016);b) una diversa opzione invece ritiene che l’innovativa disciplina
dell’usura introdotta con la legge n. 108/1996 si applica aicontratti stipulati precedentemente ed ancora in corso diesecuzione sotto la vigenza della normativa sopravvenuta, conla conseguenza che gli istituti di credito dovranno rimodulare,in via irretroattiva, i propri tassi.Viene difatti sostenuto che l’interpretazione autentica dellalegge n. 29/2001 autorizza a non escludere la natura usurariadegli interessi maturati ultra soglia e scaduti successivamenteall’entrata in vigore della legge n. 108/1996; conseguentemente, l’art. 2 della citata ultima norma quale norma imperativaex artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. si inserisce nel contrattoante legem indipendentemente dall’applicazione della sanzionecivile, sicché il tasso dovuto dal consumatore contrattualmente viene sostituito dal tasso soglia (Tribunale Bologna 1° dicembre 2004; Tribunale Monza 22 aprile 2003);c)una interessante pronuncia (Corte d’ Appello di Milano 6marzo 2002, in Giur. It., 2003, 93), successiva alla citata decisione della Corte Costituzionale, ha fornito una lettura restrittiva della legge n. 24/2001, precisando che la norma di interpretazione autentica si applica esclusivamente agli interessi dovutiin base ad un contratto di mutuo.Pertanto, la clausola determinativa degli interessi moratori,pattuita in un contratto di apertura di credito in conto corrente, qualora gli interessi divengano usurari in seguito ad unadiminuzione del tasso soglia dell’usura, verificatasi successivamente alla conclusione del contratto stesso, deve ritenersiaffetta da nullità parziale, con conseguente riduzione automatica del tasso degli interessi a quello corrispondente al tassosoglia di volta in volta rilevato.
ConclusioniLe superiori considerazioni, che rappresentano evidentemente solo una parte delle più compresse tematiche inerenti ilrapporto tra usura ed esperienza bancaria in tema di interessi,non possono non far riflettere sulla necessità di una complessiva rimodulazione della normativa in materia, al fine dievitare che la giurisprudenza, come si è visto ancoranon univoca nella materia de qua, svolga, suomalgrado, una funzione suppletiva rispetto aduna legislazione, che ove fosse più chiaraed organica, eliminerebbe ogni fibrillazione interpretativa, con incertezzaapplicativa anche per gli operatoridel diritto.
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