I primi passi nell'armonizzazione dei Bilanci Comunali I NUOVI SCHEMI DI BILANCIO Sondrio, 23...

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I primi passi nell'armonizzazione dei Bilanci Comunali I NUOVI SCHEMI DI BILANCIO Sondrio, 23 febbraio 2015 Francesco Bergamelli

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  • I primi passi nell'armonizzazione dei Bilanci Comunali I NUOVI SCHEMI DI BILANCIO Sondrio, 23 febbraio 2015 Francesco Bergamelli
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  • Larmonizzazione contabile degli enti territoriali http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ Larmonizzazione contabile degli enti territoriali il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di: consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale); verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dellarticolo 104 del Trattato istitutivo UE(Procedura per Deficit Eccessivo (PDE), che, oggi, va a costituire il principale strumento dei poteri di vigilanza in capo agli organi dellUnione Europea.); favorire lattuazione del federalismo fiscale. Larmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilit pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42//2009. Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o pi decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per lattuazione dellarmonizzazione contabile. Per gli enti territoriali la delega stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 2
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  • Il contesto normativo L. 5-5-2009 n. 42 (modificata da L. L. 31-12-2009 n. 196) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Art. 2. (Oggetto e finalit) 2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:(...) h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilit nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, societ o altri organismi controllali, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilit finanziaria di un sistema e di schemi di contabilit economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilit dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilit civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera (...) 3
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  • Il contesto normativo D.Lgs. 23-6-2011 n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172 Successivamente in materia intervenuto lart. 9 del Decreto-legge del 31 agosto 2013 n. 102 Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con tale normativa, fra le novit, viene prorogata al 01/01/2015 lentrata in vigore del nuovo ordinamento contabile. Da ultimo, il D.Lgs. 118/2011 stato modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 126/2014 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Lintervento legislativo, oltre a integrare e correggere diverse previsioni del previgente d.lgs. 118/2011, riguarda anche la parte secondo del TUEL, che entrata in vigore il 01/01/2015. 4
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  • La fase di sperimentazione Lart. 36 del decreto 118 del 2011, come modificato dallarticolo 9, comma 1, del DL 102 del 31 agosto 2013, prevede una sperimentazione triennale, per le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi, a decorrere dal 2012, delle disposizioni concernenti larmonizzazione contabile per: analizzare gli effetti dellintroduzione del nuovo principio di competenza finanziaria. verificare leffettiva rispondenza del nuovo sistema contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica; individuare eventuali criticit; consentire le modifiche intese a realizzare una pi efficace disciplina della materia; Larticolo 9 del decreto legge n. 102/2013, nel rinviare al 2015 lapplicazione delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha prolungato di un esercizio la durata della sperimentazione, originariamente prevista per un biennio. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione sono applicate le disposizioni previste per il secondo esercizio di sperimentazione con alcune integrazioni previste dallarticolo 9 del DL n. 102/2013 La sperimentazione prevede un innovativo procedimento bottom up di adeguamento delle norme previste nel decreto attraverso: la definizione di una disciplina provvisoria, oggetto di sperimentazione, attraverso un DPCM (DPCM del 28/12/2011); la sperimentazione triennale della nuova disciplina, anche in deroga alle vigenti discipline contabili, da parte delle amministrazioni individuate anche in considerazione della collocazione geografica e della dimensione demografica; la definizione della disciplina definitiva, in vigore dal 2015 per tutte le amministrazioni soggette al decreto, attraverso decreti legislativi integrativi e correttivi previsti dallarticolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009. La versione aggiornata degli allegati al DPCM concernente le modalit della sperimentazione, predisposta dal gruppo di lavoro Bilanci, sulla base dei risultati della sperimentazione, consultabile nelle specifiche sezioni del presente sito dedicate ai principi contabili, piano dei conti integrato e schemi di bilancio. FINALITA Garantire il consolidamento dei conti pubblici attraverso omogenei sistemi contabili e schemi di bilancio ed il raccordo con quelli adottati a livello europeo. Contrastare il dilagare di Entrate iscritte ma mai incassate (32 miliardi iscritti nei Rendiconti 2013 degli Enti Locali). 5
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  • La principali novit Le principali novit introdotte dalla riforma riguardano ladozione: di regole contabili uniformi; di un comune piano dei conti integrato e raccordato con la classificazione SIOPE; di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi; di un sistema di contabilit economico/patrimoniale da affiancare alla contabilit finanziaria; di uno schema comune di bilancio consolidato con le proprie aziende, societ ed altri organismi controllati. 6
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  • La principali novit Per quanto riguarda la contabilit finanziaria, la principale novit riguarda il NUOVO PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA (POTENZIATA) il quale secondo la nuova formulazione prevede che : Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per lente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando lobbligazione perfezionata, con imputazione allesercizio in cui lobbligazione viene a scadenza. E in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dallesercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. INVESTIMENTI Per quanto riguarda gli investimenti, la necessit di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria verr garantita attraverso liscrizione in bilancio di un FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, costituito da un saldo finanziario (ossia una posta meramente contabile ed iscritta al solo fine del pareggio di bilancio) che rappresenta risorse gi accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dellente gi impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui accertata lentrata. RESIDUI Il nuovo principio della competenza finanziaria comporter anche una diversa modalit di riaccertamento dei residui attivi e passivi. 7
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  • La principali novit Una seconda novit di rilievo riguarda la reintroduzione dellobbligo di REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE DI CASSA, da affiancare alle previsioni di competenza. Terza novit : diversi SCHEMI DI BILANCIO per le ENTRATE, suddivisione in: Titoli, che rappresentano la fonte di provenienza (passeranno dagli attuali 6 a 9); Tipologie, che individuano la natura delle entrate; Categorie, che dettagliano loggetto dellentrata con separata indicazione delle entrate non ricorrenti Capitoli/Articoli per le SPESE, una suddivisione in: Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici Programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attivit volte a perseguire gli obiettivi definiti nellambito delle missioni Titoli, che rappresentano i principali aggregati economici (passeranno dagli attuali 4 a 7) Macroaggregati, che rappresentano la natura economica della spesa Capitoli/Articoli 8
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  • La principali novit Ulteriore importante innovazione ladozione, a fini conoscitivi, di un SISTEMA DI CONTABILIT ECONOMICO PATRIMONIALE da affiancare alla contabilit finanziaria, la quale continuer comunque a costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione. Tale ulteriore sistema sar chiamato a evidenziare i costi e i ricavi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica al fine di (cfr. paragrafo 1 dellAllegato 4.3 al DPCM 28/12/2011): predisporre il conto economico per rappresentare le utilit economiche acquisite ed impiegate nel corso dellesercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione; consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dellente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione); permettere lelaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e societ; predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi; consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dellente e del processo di provvista e di impiego delle risorse; conseguire le altre finalit previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori dinteresse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche. 9
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  • La principali novit Infine gli enti (esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) dovranno approvare entro il 30 settembre dellanno successivo a quello di riferimento un BILANCIO CONSOLIDATO, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati, riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun anno. Tale bilancio volto a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attivit svolta dallente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue societ controllate e partecipate. Finalit della rilevazione quella di (cfr. paragrafo 1 dellAllegato 4.4 al DPCM 28/12/2011): a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in societ, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo; b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e societ; c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e societ che fa capo ad unamministrazione pubblica, incluso il risultato economico. 10
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  • Graduale applicazione della riforma Al fine di assicurare un graduale passaggio al nuovo sistema contabile, il d.lgs. 118/2011 ha previsto la possibilit per gli enti (non sperimentatori) di rinviare al 2016: l'adozione dei principi applicati della contabilit economico-patrimoniale (allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011) e il conseguente affiancamento della contabilit economico patrimoniale alla contabilit finanziaria unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12); l'adozione del bilancio consolidato (art. 11 bis, comma 4; allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011). Viene rinviata al 2016, per espressa disposizione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011), la predisposizione del DUP (documento unico di programmazione). Gli enti non sperimentatori, pertanto, adotteranno il documento di programmazione previsto dall'ordinamento vigente nell'esercizio 2014 (RPP - relazione previsionale e programmatica). Ai sensi dellart. 11, comma 12, inoltre, nel 2015 gli enti locali saranno tenuti ad adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conserveranno pertanto valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancheranno quelli previsti dal comma 1 del medesimo articolo 11, cui attribuita funzione conoscitiva. 11
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  • Programmazione e schemi di bilancio PREMESSA Nell'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del d.lgs. 118/2011 i Comuni adotteranno lo schema di bilancio di previsione vigente nel 2014, che conserver ogni valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. Anche il bilancio pluriennale 2015-2017, adottato secondo lo schema vigente nel 2014, svolger funzione autorizzatoria. Nel medesimo esercizio, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali dovr essere inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, mentre in spesa il fondo pluriennale sar incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del decreto legislativo in argomento, il bilancio di previsione "armonizzato", relativo all'esercizio 2015, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 9, dovr essere allegato al bilancio di previsione deliberato secondo il previgente ordinamento contabile. Nel prosieguo verranno analizzati, in sintesi, i nuovi principi contabili concernenti la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011), di fatto a regime dall'esercizio 2016, con particolare riferimento al documento unico di programmazione. L'adozione di tale documento, rinviata per espressa disposizione del principio contabile al 2016, coerentemente con la disciplina dell'art. 11, comma 12, del d.lgs. 118/2011, dovr infatti avvenire entro il 31 luglio 2015 in riferimento al triennio 2016/2018. Verr inoltre trattato il bilancio di previsione finanziario, con la relativa nuova classificazione delle entrate e delle spese, ed il fondo crediti di dubbia esigibilit, il cui prospetto di determinazione costituisce un allegato al suddetto schema di bilancio, strettamente connesso all'entrata in vigore, gi dal 1 gennaio 2015, del principio contabile applicato concernente la contabilit finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011). 12
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  • Programmazione La programmazione di bilancio negli enti locali. Per il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) i caratteri qualificanti della programmazione sono: la valenza pluriennale del processo; il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e la condivisione delle conseguenti responsabilit, rendono necessaria una consapevole attivit di programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale; la lettura non solo contabile dei documenti, nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione; per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalit e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilit economico-finanziaria, sociale ed ambientale; la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione; il principio di coerenza implica una considerazione complessiva e integrata del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione. 13
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  • Programmazione Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: A. il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni; B. leventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni; C. lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione; D. il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dallapprovazione del bilancio; contestualmente allapprovazione del bilancio = nella prima di Giunta successiva. + Obbligo solo sopra i 5000 abitanti. E. il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto; F. lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno; G. le variazioni di bilancio; H. lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dellente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dellanno successivo allesercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio. NB Rispetto al sistema previgente viene abrogato dal D.Lgs. 118/2011 lobbligo di predisporre il Piano Generale di Sviluppo (prima previsto dallart. 13 c. 3 del D.Lgs. 170/2006 e richiamato dallart. 165 comma 7 del TUEL previgente), il quale comportava il confronto delle linee programmatiche con le reali possibilit operative dellente e la definizione dei tempi e delle risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi individuati. 14
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  • Programmazione Gli strumenti della programmazione degli enti locali QUADRO RIASSUNTIVO 15 StrumentoOrgano competenteTermine Documento unico di programmazione (DUP)*.CONSIGLIO31 LUGLIO Eventuale nota di aggiornamento del DUP*CONSIGLIO15 NOVEMBRE Schema di bilancio di previsione finanziarioGIUNTA15 NOVEMBRE CONSIGLIO31 DICEMBRE Piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio GIUNTA COMUNALE Entro 10 giorni da approvazione del bilancio Schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio CONSIGLIO COMUNALE 31 LUGLIO Variazioni di bilancioCONSIGLIO - GIUNTA Schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio GIUNTA30 APRILE CONSIGLIO31 MAGGIO
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  • Programmazione il DUP Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP). Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente. In ogni caso, tuttavia, il DUP e le linee programmatiche non andranno presentate oltre il termine per lapprovazione del bilancio di previsione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) - con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo la Sezione Operativa (SeO) - con orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione. Articolo 151 - Principi generali - d.lgs. 267/2000 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citt ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 2. Il Documento unico di programmazione composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario. 16
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  • Programmazione il DUP La Sezione Strategica (SeS) La Sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento (definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica), gli indirizzi strategici dell'ente. In particolare, la sezione strategica individua: le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo; le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalit istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali; gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato; gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilit politica o amministrativa 17
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  • Programmazione il DUP La Sezione Strategica (SeS) Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Tali obiettivi sono definiti sulla base di un processo di analisi delle condizioni esterne ed interne nellambito delle quali muove la sua attivit lente. Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili: 1. obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 2. situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico; 3. parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). Negli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti lanalisi strategica di cui sopra pu essere limitata ai punti 2 e 3. 18
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  • Programmazione il DUP La Sezione Strategica (SeS) Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede i seguenti approfondimenti: organizzazione e modalit di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard; indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilit economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti: 1. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della sezione strategica; 2. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 3. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 4. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualit dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 5. l'analisi delle necessit finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni; 6. la gestione del patrimonio; 7. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 8. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilit e andamento tendenziale nel periodo di mandato; 9. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. Disponibilit e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; Coerenza e compatibilit presente e futura con le disposizioni del patto di stabilit interno e con i vincoli di finanza pubblica. 19
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  • Programmazione il DUP La Sezione Operativa (SeO) La sezione operativa del DUP costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella sezione strategica. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Orizzonte temporale: pari a quello del bilancio di previsione. In ordine al suo contenuto finanziario, la sezione operativa da redigersi per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio. In considerazione dello specifico contenuto la sezione operativa costituisce il presupposto dell'attivit di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione. La sezione operativa si struttura in due parti fondamentali: 20
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  • Programmazione il DUP La Sezione Operativa (SeO) Parte 1 Nella parte prima della sezione operativa, dopo avere analizzato il contesto di riferimento e le risorse a disposizione, vengono definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare e i relativi obiettivi annuali. Analisi del contesto di riferimento e risorse a disposizione: - Analisi condizioni operative dellente (personale, risorse strumentali); - Analisi dei mezzi finanziari (forme di finanziamento, tributi, tariffe); - Descrizione e analisi della situazione economico - finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo; - Analisi degli impegni pluriennali di spesa gi assunti. Sezione operativa programmazione: per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS; Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere; Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 21
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  • Programmazione il DUP La Sezione Operativa (SeO) Parte 2 La seconda parte della sezione operativa contiene la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Pertanto, fanno parte di tale sezione i seguenti documenti: Programmazione triennale dei lavori pubblici e suoi aggiornamenti annuali; Programmazione del fabbisogno di personale, al fine di assicurare esigenze di funzionalit e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilit finanziarie e i vincoli di finanza pubblica; Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attivit istituzionale dell'ente di cui il legislatore preveder la redazione ed approvazione (esempio piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 - L. 111/2011). 22
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario Il bilancio di previsione finanziario il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel DUP. Il bilancio di previsione finanziario almeno triennale; le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni, programmi e titoli (spesa) e per titoli e tipologie (entrata). Una ulteriore ripartizione delle risorse svolta dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documento costituisce il piano esecutivo di gestione. Attraverso il PEG si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilit amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio. 23
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario D.lgs. 118/2011 Art. 10 Bilanci di previsione finanziari 1. Il bilancio di previsione finanziario almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. 2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, pu limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche. 3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuit dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio; b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. 24
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario Art. 11 Schemi di bilancio. 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, societ controllate e partecipate e altri organismi controllati: a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; b) (); c) (). 2. (). 3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilit per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; g) la nota integrativa redatta secondo le modalit previste dal comma 5; h) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 25
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  • Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario (art. 162 TUEL) Il bilancio di previsione finanziario, redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi. La struttura del bilancio di previsione finanziario viene disciplinata dall'art. 162 del d.lgs. 267/2000 di seguito riassunta. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalit indicate all'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in: titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Nell'ambito delle categorie data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie. Le "unit di voto" per le entrate, in sede di approvazione consigliare, sono costituite dalle tipologie. 26
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  • Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalit indicate all'art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in: missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attivit volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati. Le "unit di voto" per le spese, in sede di approvazione consigliare, sono costituite dai programmi/titoli. 27
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  • Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa che, se presentano importo pari a 0, possono non essere indicati nel bilancio: Solo per la missione 60 Anticipazioni finanziarie e per la missione 99 Servizi per conto terzi, possono essere previsti anche i seguenti titoli: Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione sorta in esercizi precedenti. 28 TITOLO 1SPESE CORRENTI TITOLO 2SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO 3SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI. TITOLO 5CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE TITOLO 7SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.
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  • Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario 29 CLASSIFICAZIONE SPESECLASSIFICAZIONE ENTRATE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO CONSIGLIOMissioni, Programmi, TitoliTitoli - Tipologie Proposta di articolazione GIUNTA La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE GIUNTARipartizione dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli Ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli
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  • Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unit di voto: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio; c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria; d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. Gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa di cui alle lettere lettere b) e c), individuano: a) la quota che gi stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio cui si riferisce il bilancio; b) la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota non possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato. 30
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  • Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario Nel bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti: in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale; in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente; in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto pu essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalit previste dall'art. 188; in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente 31
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario classificazione entrate 32 D.lgs. 118/2011 - Art. 15 Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate/ 1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all'articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio: a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unit di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie; 2. Nell'ambito delle categorie data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. L'elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie, indicato nell'allegato n. 13, aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario classificazione entrate 33 Quindi TITOLI CATEGORIE RISORSE Capitoli/Articoli (dpr 194/1996) TITOLI TIPOLOGIE CATEGORIE Capitoli/Articoli (d.lgs. 118/2011) UNITA DI VOTO L'unit di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni da parte dei Consigli Comunali costituita dalle TIPOLOGIE. TITOLI CATEGORIE RISORSE (dpr 194/1996) TITOLI TIPOLOGIE (dpr 194/1996) Le ulteriori specificazioni sono lasciate alle Giunte.
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario classificazione entrate 34 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE - TITOLI
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario classificazione entrate 35 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE La lettura della tipologia e categoria nel piano dei conti finanziario si diversifica a seconda dei titoli. Per i primi 2 titoli vengono identificate dal 3 e 4 livello, per i successivi dal 2 e 3 livello. Le categorie dettagliano loggetto dellentrata. Nellambito di ciascuna categoria va data separata evidenza delle entrate non ricorrenti. Piano dei conti finanziario MACROLivelliVoceCodice Voce EI (TITOLO)Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa E.1.00.00.00.000 EIITributiE.1.01.00.00.000 EIII (TIPOLOGIA)Imposte, tasse e proventi assimilatiE.1.01.01.00.000 EIV (CATEGORIA)Imposta municipale propriaE.1.01.01.06.000 EVImposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivit ordinaria di gestione E.1.01.01.06.001 EVImposte municipale propria riscosse a seguito di attivit di verifica e controllo E.1.01.01.06.002
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario classificazione entrate 36 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE La lettura della tipologia e categoria nel piano dei conti finanziario si diversifica a seconda dei titoli. Per i primi 2 titoli vengono identificate dal 3 e 4 livello, per i successivi dal 2 e 3 livello. Le categorie dettagliano loggetto dellentrata. Nellambito di ciascuna categoria va data separata evidenza delle entrate non ricorrenti. EI (TITOLO)Entrate extratributarieE.3.00.00.00.000 EII (TIPOLOGIA)Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni E.3.01.00.00.000 EIII (CATEGORIA)Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi E.3.01.02.00.000 EIVEntrate dalla vendita di serviziE.3.01.02.01.000 EVProventi da alberghiE.3.01.02.01.001 EVProventi da asili nidoE.3.01.02.01.002 EVProventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali E.3.01.02.01.003 EVProventi da corsi extrascolasticiE.3.01.02.01.004
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario classificazione spese. D.lgs. 118/2011 Art. 12 Omogeneit della classificazione delle spese 1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilit dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilit nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalit della spesa. Art. 13 Definizione del contenuto di missione e programma 1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2 utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attivit volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. 2. L'unit di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2 costituita dai programmi. 37
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario classificazione spese. D.lgs. 118/2011 Art. 14 Criteri per la specificazione e classificazione delle spese 1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in: a) missioni, come definite all'articolo 13, comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un pi agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato; b) programmi, come definiti all'art. 13, comma 1, terzo periodo. I programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati. Il programma , inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14. Nell'ambito dei macroaggregati data separata evidenza delle eventuali quote di spesa non ricorrente; 2. (abrogato) 3. () 3-bis. () 3-ter. () 38
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario classificazione spese. Quindi TITOLI FUNZIONI SERVIZI INTERVENTI Capitoli/Articoli (dpr 194/1996) MISSIONI PROGRAMMI TITOLI MACROAGGREGATI Capitoli/Articoli (d.lgs. 118/2011) UNITA DI VOTO L'unit di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni da parte dei Consigli Comunali costituita dai PROGRAMMI, articolati in Titoli. TITOLI FUNZIONI SERVIZI INTERVENTI (dpr 194/1996) MISSIONI PROGRAMMI (d.lgs. 118/2011) Le ulteriori specificazioni sono lasciate alle Giunte. 39
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario classificazione spese. Per assicurare trasparenza, comparabilit e aggregabilit delle informazioni secondo criteri europei, la parte Spesa articolata in: MISSIONI Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni attraverso lutilizzo di risorse: Finanziarie Umane Strumentali Sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato. PROGRAMMI I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attivit volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Il programma raccordato con la classificazione economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari COFOG di secondo livello (gruppi). Come detto, esso (articolato in titoli) rappresenta lunit elementare di voto su cui si deve esprimere il Consiglio Comunale. 40
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario classificazione spese. Per la corretta allocazione delle risorse stato predisposto un apposito: GLOSSARIO DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI Il glossario fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di ciascuna missione e i gruppi Cofog, e la relativa codifica, ad essi raccordabili. 41
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario classificazione spese. TITOLI Nel bilancio di previsione le spese 5 gi suddivise per missioni e programmi sono disaggrete in Titoli. 42
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario classificazione spese. MACROAGGREGATI I Macroaggregati costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. Macroaggregati delle Spese Correnti (Titolo 1): 1. Redditi da lavoro dipendente 2. Imposte e tasse a carico dell'ente 3. Acquisto di beni e servizi 4. Trasferimenti correnti 5. Trasferimenti di tributi 6. Fondi perequativi 7. Interessi passivi 8. Altre spese per redditi da capitale 9. Rimborsi e poste correttive delle entrate 10. Altre spese correnti 43
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario classificazione spese. MACROAGGREGATI 44 Macrcoaggregati Bil. ArmonizzatoInterventi bilancio dpr 194/1996 1. Redditi da lavoro dipendente1. Personale 2. Imposte e tasse a carico dell'ente7. Imposte e tasse 3. Acquisto di beni e servizi2. Acquisto di beni di consumo 3. Prestazioni di servizi 4. Utilizzo di beni di terzi 4. Trasferimenti correnti 5. Trasferimenti di tributi 6. Fondi perequativi 5. Trasferimenti correnti 7. Interessi passivi6. Interessi passivi e oneri finanziari diversi 8. Altre spese per redditi da capitale 8. Oneri straordinari della gestione corrente 9. Rimborsi e poste correttive delle entrate 10. Altre spese correnti9. Ammortamenti di esercizio 10. Fondo svalutazione crediti 11. Fondo di riserva
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario classificazione spese. MACROAGGREGATI I Macroaggregati costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. Macroaggregati delle Spese in Conto Capitale (Titolo 2): 1. Tributi in conto capitale a carico dell'ente; 2. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni; 3. Contributi agli investimenti; 4. Altri trasferimenti in conto capitale; 5. Altre spese in conto capitale. Macroaggregati delle Spese per Incremento di Attivit Finanziarie (Titolo 3): 1. Acquisizioni di attivit finanziarie; 2. Concessione crediti a breve termine; 3. Concessione crediti a medio5lungo termine; 4. Altre spese per incremento di attivit finanziarie. Macroaggregati delle Spese per Rimborso Prestiti (Titolo 4): 1. Rimborso di titoli obbligazionari; 2. Rimborso prestiti a breve termine; 3. Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine; 4. Rimborso di altre forme di indebitamento. 45
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario classificazione spese. Raccordo con il piano dei conti 46 UI (TITOLO) Spese correnti U.1.00.00.00.000 UII (MACROAGGREGATO)Redditi da lavoro dipendenteU.1.01.00.00.000 UIIIRetribuzioni lordeU.1.01.01.00.000 UIV (CAPITOLO/ART.)Retribuzioni in denaroU.1.01.01.01.000 UVArretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminatoU.1.01.01.01.001 UVVoci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoU.1.01.01.01.002 UVStraordinario per il personale a tempo indeterminatoU.1.01.01.01.003 UVIndennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato U.1.01.01.01.004 UVArretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinatoU.1.01.01.01.005 UVVoci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinatoU.1.01.01.01.006 UVStraordinario per il personale a tempo determinatoU.1.01.01.01.007 UVIndennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato U.1.01.01.01.008 UVAssegni di ricercaU.1.01.01.01.009 UIVAltre spese per il personaleU.1.01.01.02.000
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario GLI EQUILIBRI. Articolo 162 - comma 6 - Principi del bilancio. 6. Il bilancio di previsione deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con lesclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dellentrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e allutilizzo dellavanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilit finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilit degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dellintegrit. Previgente comma 6: 6. Il bilancio di previsione deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunit montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. 47
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  • Programmazione Bilancio di previsione finanziario GLI EQUILIBRI. Pertanto devono essere garantiti: pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dellutilizzo dellavanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato un fondo di cassa finale non negativo equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria: 48 SPESE rapporto medio tra incassi/accertamenti utilizzato per la determinazione del fondo in sede di bilancio di previsione. Ipotesi A_1 L'accertamento 80.000,00 (inferiore rispetto allo stanziamento di Euro 100.000,00) e l'importo riscosso (di competenza) di Euro 65.000,00. Il rapporto incassi/stanziamenti (il riferimento agli stanziamenti poich maggiori degli accertamenti) del 65% pertanto maggiore del rapporto medio 2009-2013 (60%) utilizzato in sede di bilancio di previsione. Il fondo crediti di dubbia esigibilit andr (ri)determinato nel 35% di Euro 100.000,00, riducendosi pertanto da Euro 40.000,00 ad Euro 35.000,00. Ipotesi A_2 L'accertamento 120.000,00 (maggiore rispetto allo stanziamento di Euro 100.000,00) e l'importo riscosso (di competenza) di Euro 90.000,00. Il rapporto incassi/accertamenti (il riferimento agli accertamenti poich maggiori degli stanziamenti) del 75% pertanto maggiore del rapporto medio 2009-2013 (60%) utilizzato in sede di bilancio di previsione. Il fondo crediti di dubbia esigibilit andr (ri)determinato nel 25% di Euro 120.000,00, riducendosi pertanto da Euro 40.000,00 ad Euro 30.000,00.">
  • Il fondo crediti di dubbia esigibilit 132 Gestione del bilancio e fondo crediti di dubbia esigibilit - esercizio 2015 - Esempi In sede di bilancio l'ente prevede che l'ammontare complessivo delle entrate per violazioni al codice della strada (considerate di dubbia esigibilit) di Euro 100.000 e la capacit di riscossione media degli anni 2009-2013 del 60%. L'ente accantona al fondo crediti di dubbia esigibilit l'importo di Euro 40.000,00 (ovverosia il 40% di Euro 100.000,00, pertanto non avvalendosi della possibilit, prevista nell'esercizio 2015, di ridurre la quota di accantonamento al 36%). Possibili adeguamenti del fondo in occasione di una variazione di bilancio (in ogni caso in sede di assestamento). Caso A rapporto tra incassi ed accertamenti/stanziamenti di competenza > rapporto medio tra incassi/accertamenti utilizzato per la determinazione del fondo in sede di bilancio di previsione. Ipotesi A_1 L'accertamento 80.000,00 (inferiore rispetto allo stanziamento di Euro 100.000,00) e l'importo riscosso (di competenza) di Euro 65.000,00. Il rapporto incassi/stanziamenti (il riferimento agli stanziamenti poich maggiori degli accertamenti) del 65% pertanto maggiore del rapporto medio 2009-2013 (60%) utilizzato in sede di bilancio di previsione. Il fondo crediti di dubbia esigibilit andr (ri)determinato nel 35% di Euro 100.000,00, riducendosi pertanto da Euro 40.000,00 ad Euro 35.000,00. Ipotesi A_2 L'accertamento 120.000,00 (maggiore rispetto allo stanziamento di Euro 100.000,00) e l'importo riscosso (di competenza) di Euro 90.000,00. Il rapporto incassi/accertamenti (il riferimento agli accertamenti poich maggiori degli stanziamenti) del 75% pertanto maggiore del rapporto medio 2009-2013 (60%) utilizzato in sede di bilancio di previsione. Il fondo crediti di dubbia esigibilit andr (ri)determinato nel 25% di Euro 120.000,00, riducendosi pertanto da Euro 40.000,00 ad Euro 30.000,00.
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  • Il fondo crediti di dubbia esigibilit 133 Gestione del bilancio e fondo crediti di dubbia esigibilit - esercizio 2015 - Esempi In sede di bilancio l'ente prevede che l'ammontare complessivo delle entrate per violazioni al codice della strada (considerate di dubbia esigibilit) di Euro 100.000 e la capacit di riscossione media degli anni 2009-2013 del 60%. L'ente accantona al fondo crediti di dubbia esigibilit l'importo di Euro 40.000,00 (ovverosia il 40% di Euro 100.000,00, pertanto non avvalendosi della possibilit, prevista nell'esercizio 2015, di ridurre la quota di accantonamento al 36%). Possibili adeguamenti del fondo in occasione di una variazione di bilancio (in ogni caso in sede di assestamento). Caso B rapporto tra incassi ed accertamenti/stanziamenti di competenza < rapporto medio tra incassi/accertamenti utilizzato per la determinazione del fondo in sede di bilancio di previsione. Ipotesi B_1 L'accertamento 80.000,00 (inferiore rispetto allo stanziamento di Euro 100.000,00) e l'importo riscosso (di competenza) di Euro 40.000,00. Il rapporto incassi/stanziamenti (il riferimento agli stanziamenti poich maggiori degli accertamenti) del 40% pertanto minore del rapporto medio 2009-2013 (60%) utilizzato in sede di bilancio di previsione. Il fondo crediti di dubbia esigibilit andr confermato nel 40% di Euro 100.000,00. Ipotesi B_2 L'accertamento 120.000,00 (maggiore rispetto allo stanziamento di Euro 100.000,00) e l'importo riscosso (di competenza) di Euro 60.000,00. Il rapporto incassi/accertamenti (il riferimento agli accertamenti poich maggiori degli stanziamenti) del 50% pertanto minore del rapporto medio 2009-2013 (60%) utilizzato in sede di bilancio di previsione. Il fondo crediti di dubbia esigibilit andr (ri)determinato nel 40% di Euro 120.000,00, aumentando pertanto da Euro 40.000,00 ad Euro 48.000,00.
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  • Il fondo crediti di dubbia esigibilit 134 Rendiconto 2015 e fondo crediti di dubbia esigibilit. In sede di rendiconto 2015, a seguito del riaccertamento dellimporto complessivo dei residui attivi, sia di competenza dellesercizio cui si riferisce il rendiconto che degli esercizi precedenti, lente tenuto a verificare la congruit del fondo crediti di dubbia esigibilit accantonato nel risultato di amministrazione (a tal fine occorre allegare apposito prospetto). L'eventuale adeguamento del fondo presupporr la rideterminazione (in termini di vincolo o svincolo) delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione. Cfr. operazione di verifica della congruit del fondo crediti di dubbia esigibilit accantonato (appendice tecnica esempio n. 5 principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria) Se il fondo crediti di dubbia esigibilit complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dallaccantonamento effettuato nellesercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore allimporto calcolato necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione da accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilit. Se, al contrario, la quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilit risulta superiore all'importo da considerarsi congruo, possibile provvedere a svincolare la differenza. Ai sensi di quanto previsto dallarticolo 187, comma 1, del TUEL, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilit non compresa nel risultato di amministrazione iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.
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  • Il fondo crediti di dubbia esigibilit 135 Rendiconto 2015 e fondo crediti di dubbia esigibilit. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilit non risulta adeguato non possibile utilizzare lavanzo di amministrazione. Leventuale quota del risultato di amministrazione svincolata, sulla base della determinazione dellammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilit rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, pu essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilit del bilancio di previsione dellesercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nel corso dell'esercizio 2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, occorrer accantonare una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilit. Tale accantonamento riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto gi esigibili) ed effettuato con le medesime modalit di cui alle operazioni di verifica della congruit del fondo in sede di rendiconto.
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  • Il riaccertamento dei residui 136 La gestione dei residui. Ai sensi dell'art. 228, comma 3, del d.lgs. 267/2000 "prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio". Tale operazione di riaccertamento deve avvenire secondo le modalit di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il quale, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, possono essere conservati: tra i residui attivi, le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate; tra i residui passivi, le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Per il punto 9.1. del principio contabile applicato concernente la contabilit finanziaria (allegato 4/2) la ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e lesigibilit del credito; laffidabilit della scadenza dellobbligazione prevista in occasione dellaccertamento o dellimpegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.
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  • Il riaccertamento dei residui 137 La gestione dei residui. Ai sensi dell'3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: in caso di cancellazione di residui attivi e passivi inesigibili (comunque sorretti da un'obbligazione giuridicamente perfezionata) le entrate e le spese relative sono da reimputare all'esercizio in cui sono esigibili; la reimputazione degli impegni effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate; la costituzione del fondo pluriennale vincolato non effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese; le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il riaccertamento ordinario dei residui effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. L'operazione di riaccertamento di cui sopra di tipo "ordinario" e sar da svolgersi periodicamente, con cadenza annuale, a decorrere dal 01.01.2016 (secondo anno di applicazione dei nuovi principi contabili). Per approfondimenti si rinvia al punto 9.1. del principio contabile applicato concernente la contabilit finanziaria.
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  • Il riaccertamento dei residui 138 Diversa l'operazione di riaccertamento "straordinario", disciplinata dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, che dovr essere posta in essere nell'esercizio 2015. Il riaccertamento straordinario dei residui. Larticolo 3 comma 7, del d.lgs. 118/2011 disciplina la procedura del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato con riferimento alla data del 1 gennaio 2015 contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, che si articola nelle seguenti fasi:
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  • Il riaccertamento dei residui 139 Diversa l'operazione di riaccertamento "straordinario", disciplinata dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, che dovr essere posta in essere nell'esercizio 2015. Il riaccertamento straordinario dei residui. Larticolo 3 comma 7, del d.lgs. 118/2011 disciplina la procedura del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato con riferimento alla data del 1 gennaio 2015 contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, che si articola nelle seguenti fasi: A Cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1 gennaio 2015. B Determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015. CRideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015. D Variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva E Reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione esigibile F Accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilit
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  • Il riaccertamento straordinario Operazioni prodromiche 140 Prima di procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui sopra, il principio contabile applicato concernente la contabilit finanziaria (allegato 4/2 - punto 9.3.), prescrive la determinazione dei residui al 31.12.2014 nel rispetto del precedente ordinamento contabile. Prima pertanto di adeguare al nuovo principio lo stock dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, sar necessario determinarne limporto in via definitiva, nel rispetto del previgente ordinamento contabile, con lapprovazione del rendiconto della gestione 2014. Parallelamente, sar tuttavia opportuno procedere al riaccertamento straordinario individuando per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli non sorretti dal alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, lesercizio di scadenza dellobbligazione. In sintesi, pertanto individuabile il seguente percorso: 1) determinazione del responsabile del servizio finanziario volta al riaccertamento dei residui al 31.12.2014 sulla base del previgente ordinamento contabile; 2) approvazione del rendiconto 2014 (in base al previgente ordinamento contabile), da parte del consiglio comunale, sulla base dell'importo dei residui attivi e passavi di cui al punto 1; 3) RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO; contestualmente all'approvazione del rendiconto (per il punto 9.3. del principio contabile applicato "nella stessa giornata in cui approvato il rendiconto 2014, immediatamente dopo la delibera di consiglio") deliberazione di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015.
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  • Il riaccertamento straordinario FASE A: verifica della sussistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibilit della stessa. 141 Occorrer anzitutto provvedere all'eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. In particolare, tale fase riguarda gli impegni assunti ai sensi dellarticolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel 2014. Sar necessario indicare, nella deliberazione di riaccertamento, per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato, la fonte di finanziamento della spesa. I residui passivi e attivi cancellati contribuiranno alla definizione del risultato contabile di amministrazione (determinato dalle seguenti componenti: il risultato della gestione di competenza/ avanzo di amministrazione non applicato/risultato della gestione dei residui). I residui passivi cancellati, pertanto, confluiranno nell'avanzo di amministrazione conservando i vincoli di spesa connessi alla fonte di finanziamento. Verificata l'eventuale insussistenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata occorrer verificare il requisito dell'esigibilit dell'obbligazione sussistente, provvedendo pertanto ad eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014. Nella deliberazione di riaccertamento occorrer indicare, per ciascun residuo cancellato e da reimputare (poich l'obbligazione, pur giuridicamente sussistente, non esigibile nell'anno), gli esercizi in cui lobbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati dal principio applicato della contabilit finanziaria. Anche i residui passivi e attivi cancellati e reimputati contribuiranno alla definizione del risultato contabile di amministrazione. I residui passivi cancellati, tuttavia, concorreranno alla determinazione del solo fondo pluriennale posto che il risultato contabile di amministrazione viene determinato, al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, al netto del fondo pluriennale vincolato alla medesima data.
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  • Il riaccertamento straordinario FASE A: verifica della sussistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibilit della stessa. 142 Art. 183, c. 5, TUEL (vigente nel 2014) Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi: a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o gi concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata; b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato; c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto; c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati; d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate. Si considerano, altres, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
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  • Il riaccertamento straordinario FASE A: verifica della sussistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibilit della stessa. 143 ATTENZIONE - Spese di investimento Per il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilit finanziaria possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione): tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui allarticolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per lintero quadro economico progettuale consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilit, ancorch relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spere di progettazione. In altre parole limpegno delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale; le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dellarticolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dellopera (ancorch non impegnate). Nei casi di cui sopra, pertanto, pur non sussistendo l'obbligazione giuridicamente perfezionata (condizione per il formarsi del fondo pluriennale vincolato), sar possibile l'operazione di reimputazione degli impegni finanziata dal suddetto fondo. In altre parole, i residui passivi, anzich definitivamente cancellati e conseguentemente confluenti nella quota vincolata di avanzo di amministrazione, saranno oggetto di reimputazione con contestuale iscrizione in entrata del fondo pluriennale vincolato..
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  • Il riaccertamento straordinario FASE A: verifica della sussistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibilit della stessa. 144 NB: Liquidazione E' la seconda fase del procedimento di spesa, dopo l'impegno, con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. La liquidazione, a mezzo la quale viene puntualmente determinata la somma dovuta al creditore, comporta l'esigibilit dell'obbligazione giuridicamente perfezionata. Per il punto 6.1. possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili, le spese impegnate nellesercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dellesercizio precedente: le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dellesercizio; oppure per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilit valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa liquidabile in quanto la prestazione stata resa o la fornitura stata effettuata nellanno di riferimento. Alla fine dellesercizio, gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili nellesercizio in corso di gestione sono annullati e re-imputati nellesercizio in cui lobbligazione risulta esigibile.
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  • Il riaccertamento straordinario FASE B: Determinazione del fondo pluriennale vincolato 2015. 145 Il fondo pluriennale vincolato al 1 gennaio 2015, da iscrivere nellentrata dellesercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati (se positiva). Pertanto, il fondo pluriennale vincolato garantisce la copertura finanziaria, unitamente ai residui attivi cancellati e reimputati, dei residui passivi cancellati e reimputati. Nel bilancio di previsione 2015 gli stanziamenti del fondo pluriennale iscritto in entrata saranno pari a zero nel caso in cui il bilancio venga approvato prima dell'operazione di riaccertamento. Nel caso in cui l'importo dei residui attivi reimputati fosse maggiore di quello dei residui passivi reimputati il fondo pluriennale non si formerebbe e la copertura finanziaria dei residui passivi reimputati verrebbe assicurata dai soli residui attivi reimputati. In tale caso, tuttavia, l'ente ben potrebbe trovarsi in una situazione di disavanzo di amministrazione (conseguente ad un risultato negativo della gestione dei residui). Si ha "avanzo tecnico" in un determinato esercizio quando le entrate riaccertate (residui attivi cancellati e reimputati), sommate all'eventuale fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, sono superiori alle spese ri-impegnate (residui passivi cancellati e reimputati). Diverso il caso del "disavanzo tecnico" costituito dalla differenza negativa tra entrate riaccertate (residui attivi cancellati e reimputati) sommate all'eventuale fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e spese ri-impegnate (residui passivi cancellati e reimputati).
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  • Il riaccertamento straordinario FASE C: rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015. 146 Determinato il fondo pluriennale vincolato occorrer (ri)determinare il risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, in considerazione dellimporto riaccertato dei residui attivi e passivi e dellimporto del fondo pluriennale vincolato alla stessa data. Come infatti evidenziato in precedenza, prima di approvare il riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015, sar necessario provvedere al riaccertamento dei residui al 31.12.2014, secondo il previgente ordinamento contabile, e all'approvazione del rendiconto 2014 sulla base del medesimo ordinamento. Il risultato di amministrazione determinato al 31.12.2014 (sulla base del previgente ordinamento contabile) dovr pertanto essere successivamente rideterminato, con la deliberazione di giunta di approvazione dell'operazione di riaccertamento straordinario, in considerazione del nuovo ordinamento contabile entrato in vigore il 1 gennaio 2015. Il risultato di amministrazione alla fine dellesercizio costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dellanno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e del riaccertamento, al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data. In relazione al risultato di amministrazione occorrer individuare le quote accantonate, destinate e vincolate (si pensi ad esempio ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in attuazione dellarticolo 183, comma 5, del TUEL. e allaccantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilit).
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  • Il riaccertamento straordinario FASE C: rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015. 147 Tali quote dovranno essere interamente finanziate anche nei seguenti casi: incapienza dell'avanzo (l'avanzo di amministrazione inferiore alla quote accontate); in tale caso, pertanto, occorrer finanziare le quote non coperte da avanzo di amministrazione; disavanzo di amministrazione; in tale caso le quote vanno integralmente finanziate Il risultato di amministrazione distinto nei seguenti FONDI: liberi; vincolati; accantonati; destinati.
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  • Il riaccertamento straordinario FASE C: rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015. 148 FONDI VINCOLATI Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilit finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dellentrata alla spesa; derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; derivanti da trasferimenti erogati a favore dellente per una specifica destinazione; derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui lamministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.. FONDI ACCANTONATI La quota accantonata del risultato di amministrazione costituita da: laccantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilit (principio 3.3); gli accantonamenti per le passivit potenziali (fondi spese e rischi).
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  • Il riaccertamento straordinario FASE C: rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015. 149 FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dellapprovazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede allindicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilit, per limporto dellaccantonamento, sino alleffettiva riscossione delle stesse. FONDI LIBERI La quota libera del risultato di amministrazione pu essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dellapprovazione del rendiconto, per le finalit di seguito indicate in ordine di priorit: per la copertura dei debiti fuori bilancio; per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; per il finanziamento di spese di investimento; per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; per lestinzione anticipata dei prestiti.
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  • Il riaccertamento straordinario FASE D: Variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva. 150 Nel caso in cui fosse stato approvato il bilancio di previsione 2015, un'ulteriore attivit nel quale si articola il procedimento di riaccertamento straordinario dei residui costituita dalla variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 (sia quello conoscitivo che quello autorizzatorio) al fine di consentire: liscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dellesercizio 2015; ladeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dellesercizio 2015 e in entrata e spesa degli esercizi successivi; leventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione; ladeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da reimputare e allammontare riaccertato dei residui attivi e passivi; lapplicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota delleventuale risultato di amministrazione negativo;
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