SEMINARIO L’imposta unica e le novità per i bilanci comunali Palarossini di Ancona – 27 marzo...

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SEMINARIOSEMINARIO  

L’imposta unica e le novità per i L’imposta unica e le novità per i bilanci comunalibilanci comunali

  

Palarossini di Ancona – 27 marzo 2014Palarossini di Ancona – 27 marzo 2014

Pasquale MirtoPasquale MirtoANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale

Mirto - Ancona 27.03.2014 1

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IUC• Il comma 639 istituisce la Iuc, ovvero l'imposta unica comunale.• non si tratta di un nuovo tributo comunale ma di un (brutto) acronimo che

riassume i vari prelievi in qualche modo ricollegati al possesso o utilizzo degli immobili.

• la Iuc si basa su due presupposti impositivi:– A) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore – B) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

IUC si compone di 

IMU   TARI      TASI (il vero nuovo e brutto tributo)

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TASI……. si aspettano urgentemente ALTRE correzioni!TASI……. si aspettano urgentemente ALTRE correzioni!

• Si è detto che la Tasi è il vero nuovo tributo istituito dalla legge di stabilità 2014. Ma, va subito premesso che, salvo eventuali e tempestive modifiche, per come è disciplinata, la Tasi sarà difficilmente applicabile nel corso del 2014, almeno con riferimento agli occupantialmeno con riferimento agli occupanti, anche se il suo gettito dovrebbe servire a compensare, almeno in parte, il mancato gettito da Imu abitazione principale e quindi dovrebbe confluire nelle casse comunali a giugno.

• I difetti di questo tributo sono molteplici e solo in parte sono stati corretti dal DL 16/2014, il quale però ne a creato degli altri, peraltro di forte impatto sui bilanci comunali.

• I comuni sono costretti ad approvare i bilanci nell’incertezza e senza indicazioni ministeriali….. Tanto ormai il bilancio di previsione si approva regolarmente in autunno…..

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TASI: presupposto impositivoTASI: presupposto impositivo

• Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

• I profili di indeterminatezza del tributo sono stati eleminati con le modifiche recate dal D.L. n. 16/2014, che ha riscritto il presupposto impositivo ed ha chiarito la non assoggettabilità dei terreni agricoli (cir. Anci Emilia Romagna prot. 36 dell’11 febbraio 2014 e circ. prot. 86 del 18 marzo 2014).

• Eliminati gli evidenti profili di indeterminatezza derivante da una mancata definizione degli oggetti attratti ad imposizione, con particolare riferimento alla nozione di “area scoperta”, neppure definibile, a differenza dei fabbricati, con un rimando alla disciplina Imu.

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TASI: presupposto impositivoTASI: presupposto impositivo

• Il co. 670 escludeva dalla TASI “le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.

• La disposizione, all’evidenza applicable ad un prelievo collegato alla produzione di rifiuti ed identica alla previsione di cui al co. 641 che riguarda la TARI, è stata abrogata dall’art. 2 del D.L. n. 16/2014

Nella TASI non opera la finzione giuridica finzione giuridica ICI/IMU per cui un’area fabbricabile si considera terreno agricolo se posseduta e condotta da coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale. Pertanto le aree fabbricabili saranno assoggettate a TASI, anche se in IMU lo sono come terreno agricolo… tuttavia il comma 669 nel definire il presupposto impositivo , dopo aver fatto riferimento alle aree precisa «ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli».

C’è poi il paradosso dell’area fabbricabile data in affitto a coltivatore, il quale essendo il detentore dell’area dovrebbe corrispondere la propria quota di TASI su una base imponibile del tutto ingiustificata.

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Soggetto attivo

• La normativa non detta una definizione compiuta del soggetto attivo d’imposta, necessaria soprattutto con riferimento agli immobili che ricadono su due territori comunali. Si ricorderà che la normativa Ici individuava, all’art. 4 del Dlgs. n. 504 del 1992, il soggetto attivo nel comune sul cui territorio insisteva interamente o prevalentemente la superficie dell’immobile.

• Analogo problema si pone nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni.

• Una migliore esplicitazione del soggetto attivo, fermo restando che lo stesso immobile non può essere soggetto alla doppia imposizione di due Comuni contermini, potrà essere effettuata nel regolamento comunale, come peraltro già avvenuto in materia di Imu, dov’era presente la medesima lacuna legislativa.

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Soggetto passivo• La soggettività passiva Tasi è in capo a “chiunque possieda o detenga a qualsiasi

titolo” i fabbricati e le aree edificabili. • Il comma 671 precisa che «in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono

tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria».• L’innovativa disposizione legislativa appare foriera di numerosi problemi

applicativi, essendo applicabile ad un prelievo per destinazione ed utilizzo degli immobili, come quello sui rifiuti, ma non certamente ad un prelievo patrimoniale, qual è la Tasi.

• Va subito chiarito che la solidarietà opera autonomamente solo con riferimento alle singole categorie “pluralità di possessori” e “pluralità di detentori”, non potendo chiedersi al possessore anche la quota non versata dal detentore. Infatti, il successivo comma 681 chiarisce che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di “un'autonoma obbligazione tributaria”.

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Soggetto passivo

• Il comma 681 precisa che l’occupante è tenuto a versare la Tasi nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

• La previsione che i possessori, o gli occupanti, sono tenuti all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria è rafforzata dal fatto che non è previsto il pagamento in ragione della quota di possesso

• È di palmare evidenza che la previsione normativa è inapplicabile nel caso in cui lo stesso fabbricato abbia destinazioni diverse per i vari comproprietari. Si faccia l’esempio di due fratelli comproprietari di un fabbricato che è abitazione principale di uno solo dei fratelli. Se il Comune ha un’aliquota Imu del 10,6 per mille per la categoria altri fabbricati e un’aliquota Tasi del 2,5 per mille per l’abitazione principale, il comproprietario che utilizza il fabbricato come propria abitazione principale sarebbe tenuto al pagamento della Tasi e l’altro invece solo al pagamento dell’Imu. Prevedere che i due comproprietari siano tenuti all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, senza considerare le quote di possesso e la destinazione di ogni quota, implica la possibilità di assoggettare a Tasi anche il comproprietario non soggetto a tale tributo.

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Soggetto passivo

• Con riferimento all’obbligazione tributaria va anche evidenziata un’altra lacuna normativa, ovvero l’assenza del periodo di riferimentol’assenza del periodo di riferimento. Tra le scelte possibili, quella a giorni prevista per la Tari e quella a mesi prevista per l’Imu, va sicuramente preferita l’ultima, anche in ragione dell’unicità dei criteri di determinazione della base imponibile. Tale scelta ovviamente andrà esplicitata nel regolamento comunale.

• Il comma 672 precisa che in caso di locazione finanziaria la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

• Le ragioni di tale precisazione trovano origine in un contrasto interpretativo sorto in materia di Imu. Per Assilea (circolare 2 novembre 2012) le istruzioni alla dichiarazione Imu chiariscono che la società di leasing non può essere considerata soggetto passivo fintanto che l’immobile non sia stato riconsegnato, anche se il contratto è stato risolto. Per IFEL (nota del 4 novembre 2013), invece la soggettività passiva muta con la semplice risoluzione del contratto.

• Solo per completezza, si evidenzia che di recente il Garante del Contribuente per la Regione Emilia Romagna, ha avvallato, con risoluzione n. 1972 del 16 gennaio 2014, la tesi di IFEL

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Soggettività passivaSoggettività passiva• Il comma 673 precisa che, in caso di detenzione temporanea detenzione temporanea di durata non

superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e usufrutto, uso, abitazione e superficie.superficie.

• Questa norma è importante perché definisce il concetto di «possesso» che è leggermente diverso da quello dell’IMU (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, enfiteusi, superficie, leasing finanziario, concessionario su aree demanialiconcessionario su aree demaniali).

• Il comma 674 precisa che nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Tale disposizione ha un risvolto pratico solo con riferimento ai fabbricati in multiproprietà, ricalcando in qualche modo quanto già previsto in tema di Ici dall’art. 19 della legge n. 388 del 2000.

• Per le aree scoperte in uso esclusivo invece occorre una modifica normativa perché di derivazione rifiuti

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Base imponibile

• Il comma 675 dispone che «la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)» di cui all’art. 13 del Dl n. 201 del 2011.

• Quindi occorrerà fare riferimento alle rendite catastali ed ai valori venali in comune commercio per le aree fabbricabili. Per quest’ultime ovviamente saranno utilizzabili anche i valori venali medi deliberati dal Comune ai fini Imu.

• Con riferimento alle rendite catastali, si pone il problema dell’utilizzo della rendita presunta, nei casi, seppur limitati, in cui il Comune pur avendo attivato la procedura di cui al comma 336 della legge n. 311 del 2004, il contribuente non abbia proceduto all’aggiornamento catastale e l’Agenzia delle entrate sia rimasta inerte. In tale situazione - pur ritenendo che l’utilizzo della rendita presunta sia stato sempre ammesso, anche a seguito dell’abrogazione dell’art. 5, comma 4, del Dlgs. n. 504 del 1992 e nonostante le resistenze ministeriali più volte manifestate - il Comune può legittimamente ricorrere alla rendita presunta in base al comma 694, il quale dispone che «in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile».

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Base imponibile

• Dubbi si registrano sulla possibilità di applicare anche alla Tasi le riduzioni per i fabbricati inagibili e storici. Il comma 675 prevede, infatti, che la base imponibile Tasi è “quella prevista per l’applicazione” dell’Imu, e l’art. 13, comma 3, del Dl n. 201 del 2011, prevede proprio, ai fini dell’applicazione dell’Imu, che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati inagibili e storici. Il dubbio può essere risolto attraverso una disposizione regolamentare che riconosca anche in Tasi una riduzione al 50 per cento della base imponibile.

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aliquotealiquote

• L'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

• Il comma 677 individua l’aliquota massima Tasi in combinato disposto con quella Imu. Infatti, è previsto il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Il riferimento alle aliquote vigenti nel 2013 appare necessario per chiarire che l’aliquota massima prevista per l’abitazione principale è pari al 6 per mille vigente nel 2013, giacché queste, fatta eccezione per quelle di lusso, sono state escluse dall’imposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Pertanto, per le abitazioni principali non soggette ad Imu, l’aliquota Tasi potrà essere applicata fino alla misura massima del 2,5 per mille.

• Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

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Aliquote dl 16/2014Aliquote dl 16/2014

• L’art. 1, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, reca una modifica all’art. 1, comma 677, della legge n. 147 del 2013, prevedendo che «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobiliriferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011».

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Aliquote dl 16/2014Aliquote dl 16/2014

• Il primo dubbio riguarda il significato da attribuire alle parole “ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille” che viene riferito espressamente sia al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobili non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile sia al vincolo, in vigore per il solo 2014, per il quale l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

POSSIBILI DUE DIFFERENTI LETTUREPOSSIBILI DUE DIFFERENTI LETTURE• 1) Il riferimento ad entrambi i vincoli potrebbe far ritenere che il Comune possa

deliberare un’aliquota Tasi del 3,3 sia sull’abitazione principale sia sugli altri immobili e che la sommatoria delle aliquote Imu e Tasi possa arrivare all’11,4 per mille. Accedendo a questa interpretazione la maggiorazione dello 0,8 sarebbe applicabile sull’intera base imponibile assoggettata a Tasi, e quindi alla sommatoria delle basi imponibili riferite all’abitazione principale, agli altri fabbricati ed alle aree fabbricabili.

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Aliquote dl 16/2014Aliquote dl 16/2014

• 2) La valorizzazione dell’avverbio “complessivamente”, invece, potrebbe far ritenere che l’incremento dell’aliquota dello 0,8 per mille sia da intendersi come incremento massimo spendibile o interamente sulle abitazioni principali o sugli altri fabbricati ed aree fabbricabili, oppure in combinazione sulle diverse fattispecie imponibili, fermo restando che il limite dell’aliquota massima, derivante dalla sommatoria aliquota Imu ed aliquota Tasi, possa essere incrementato dello 0,8. Così, ad esempio il Comune potrebbe deliberare un’aliquota Tasi per abitazione principale pari al 2,7 per mille ed un’aliquota Tasi pari al 0,6 per mille sugli altri fabbricati, pur avendo approvato un’aliquota Imu pari al 10,6 per mille, arrivando così ad una sommatoria di aliquote pari al 11,2 per mille.

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Aliquote dl 16/2014Aliquote dl 16/2014• Il meccanismo, in realtà non è immune da vizi logici, perché l’incremento dell’aliquota dello

0,8 sembrerebbe così una dote spendibile dal Comune o su questa o su quella categoria, rendendo difficile attuare differenziazioni per tipologie di immobili, pur ammesse dalla normativa. Così ad esempio il Comune potrebbe aver deliberato un’aliquota Imu per alloggi locati pari al 4 per mille, ed un’aliquota ordinaria pari al 10,6 per gli altri fabbricati. Per gli alloggi locati il Comune potrebbe quindi deliberare un’aliquota Tasi pari al 3,3 per mille, ma non ne avrebbe alcun beneficio in termini di gettito, perché avendo utilizzato tutto lo 0,8 per questa fattispecie imponibile non potrebbe deliberare aumenti di aliquota non solo per l’abitazione principale ma anche per gli altri fabbricati. In altri termini, non avendo la Tasi delle aliquote predeterminate per categorie risulta operativamente difficile considerare la maggiorazione dello 0,8 come una dote complessivamente spendibile su questa o quella categoria.

• Peraltro, l’utilizzo dell’ulteriore maggiorazione dello 0,8, in entrambe le interpretazioni prospettate, obbliga comunque il Comune a prevedere detrazioni e riduzioni per le abitazioni principali, anche se per queste viene mantenuta l’aliquota del 2,5 per mille. Infatti, il gettito derivante dallo 0,8, anche se applicato solo agli altri fabbricati e alle aree fabbricabili, è comunque vincolato al finanziamento per le abitazioni principali di detrazioni d’imposta o altre misure, “tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili”.

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Detrazioni  - dl 16/2014Detrazioni  - dl 16/2014• Il Dl 16 sembra ipotizzare che lo 0,8 sia sufficiente a garantire una sorta di invarianza di carico di imposta, e

quindi di gettito, tra Tasi ed Imu, quando le due imposte sono sottoposte ad aliquote ben differenti tra loro.

• Escluso che l’invarianza debba riferirsi al carico d’imposta del singolo contribuente, visto che la normativa fa riferimento “alla stessa tipologia di immobili”, da intendersi come tipologia “abitazioni principali, incluse quelle equiparate per legge o per regolamento comunale”, e non al “singolo immobile”, l’unica possibilità di raggiungere l’obiettivo, che si presume essere quello di non sottoporre i proprietari di abitazione principale ad un prelievo Tasi più oneroso del prelievo Imu, è quello di intervenire sulle detrazioni.

• Pare evidente, essendo le aliquote delle due imposte ben diverse, che le detrazioni Tasi non possano essere ricavate effettuando ragionamenti di equivalenza con le detrazioni Imu. In altre parole, si ritiene che debba essere scartata, perché contraria allo spirito della norma, l’ipotesi di riconoscimento di detrazioni fisse, anche se determinate in modo equivalente ad Imu. Peraltro, sarebbe impossibile anche individuare una detrazione fissa da riconoscere indistintamente in tutti i Comuni, perché l’invarianza andrebbe comunque raggiunta considerando quello che il contribuente corrispondeva nel singolo Comune, in base alle aliquote deliberate dallo stesso. Così, ipotizzando che si decida di applicare un’aliquota Tasi per abitazione principale pari al 3 per mille, la detrazione fissa equivalente dovrebbe essere pari a 150 euro nei Comuni con aliquota Imu al 4 per mille (200 euro detrazione Imu/aliquota 4=50* aliquota Tasi 3 = 150) e 100 euro nei comuni con aliquota Imu al 6 per mille.

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Aliquote 4 per milleAliquote 4 per mille

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renditaIMU aliquota 4 netto detrazione

Tasi aliquota 2,5 Diff. Tasi/Imu Tasi aliquota 3

Detrazione equivalente

Tasi netta Detrazione equivalente

Diff- Tas/Imu detraz. 

EquivalenteDetrazione Mobile

Tasi netta detraz. Mobile

Diff. Tas/Imu detrazione Mobile

a b c d=c-b e f g=f-e h=g-b i=e-b j=e-i k=j-b300,00 1,60 126,00 124,40 151,20 150,00 1,20 - 0,40 149,60149,60 1,60 -350,00 35,20 147,00 111,80 176,40 150,00 26,40 - 8,80 141,20141,20 35,20 -400,00 68,80 168,00 99,20 201,60 150,00 51,60 - 17,20 132,80132,80 68,80 -450,00 102,40 189,00 86,60 226,80 150,00 76,80 - 25,60 124,40124,40 102,40 -500,00 136,00 210,00 74,00 252,00 150,00 102,00 - 34,00 116,00116,00 136,00 -550,00 169,60 231,00 61,40 277,20 150,00 127,20 - 42,40 107,60107,60 169,60 -600,00 203,20 252,00 48,80 302,40 150,00 152,40 - 50,80 99,2099,20 203,20 -650,00 236,80 273,00 36,20 327,60 150,00 177,60 - 59,20 90,8090,80 236,80 -700,00 270,40 294,00 23,60 352,80 150,00 202,80 - 67,60 82,4082,40 270,40 -750,00 304,00 315,00 11,00 378,00 150,00 228,00 - 76,00 74,0074,00 304,00 -800,00 337,60 336,00 - 1,60 403,20 150,00 253,20 - 84,40 65,6065,60 337,60 -

850,00 371,20 357,00-

14,20 428,40 150,00 278,40 - 92,80 57,2057,20 371,20 -

900,00 404,80 378,00-

26,80 453,60 150,00 303,60 - 101,20 48,8048,80 404,80 -

950,00 438,40 399,00-

39,40 478,80 150,00 328,80 - 109,60 40,4040,40 438,40 -

1.000,00 472,00 420,00-

52,00 504,00 150,00 354,00 - 118,00 32,0032,00 472,00 -

1.050,00 505,60 441,00-

64,60 529,20 150,00 379,20 - 126,40 23,6023,60 505,60 -

1.100,00 539,20 462,00-

77,20 554,40 150,00 404,40 - 134,80 15,2015,20 539,20 -

1.150,00 572,80 483,00-

89,80 579,60 150,00 429,60 - 143,20 6,806,80 572,80 -

1.200,00 606,40 504,00- 102,40 604,80 150,00 454,80 - 151,60 - 604,80 - 1,60- 1,60

1.250,00 640,00 525,00- 115,00 630,00 150,00 480,00 - 160,00 - 630,00 - 10,00- 10,00

1.300,00 673,60 546,00- 127,60 655,20 150,00 505,20 - 168,40 - 655,20 - 18,40- 18,40

1.350,00 707,20 567,00- 140,20 680,40 150,00 530,40 - 176,80 - 680,40 - 26,80- 26,80

1.400,00 740,80 588,00- 152,80 705,60 150,00 555,60 - 185,20 - 705,60 - 35,20- 35,20

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Aliquote 5 per milleAliquote 5 per mille

ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto - Ancona 27.03.2014 20

rendita

IMU aliquota 5 netto 

detrazione

Tasi aliquota 

2,5 Diff. Tasi/ImuTasi 

aliquota 3Detrazione equivalente

Tasi netta Detrazione equivalente

Diff- Tas/Imu detraz. 

EquivalenteDetrazione Mobile

Tasi netta detraz. Mobile

Diff. Tas/Imu detrazione Mobile

a b c d=c-b e f g=f-e h=g-b i=e-b j=e-i k=j-b300,00 52,00 126,00 74,00 151,20 120,00 31,20 - 20,80 99,2099,20 52,00 -350,00 94,00 147,00 53,00 176,40 120,00 56,40 - 37,60 82,4082,40 94,00 -400,00 136,00 168,00 32,00 201,60 120,00 81,60 - 54,40 65,6065,60 136,00 -450,00 178,00 189,00 11,00 226,80 120,00 106,80 - 71,20 48,8048,80 178,00 -500,00 220,00 210,00 - 10,00 252,00 120,00 132,00 - 88,00 32,0032,00 220,00 -

550,00 262,00 231,00 - 31,00 277,20 120,00 157,20 - 104,80 15,2015,20 262,00 -600,00 304,00 252,00 - 52,00 302,40 120,00 182,40 - 121,60 - 302,40 -                  1,60-                  1,60650,00 346,00 273,00 - 73,00 327,60 120,00 207,60 - 138,40 - 327,60 -                18,40-                18,40

700,00 388,00 294,00 - 94,00 352,80 120,00 232,80 - 155,20 - 352,80 -                35,20-                35,20750,00 430,00 315,00 - 115,00 378,00 120,00 258,00 - 172,00 - 378,00 -                52,00-                52,00800,00 472,00 336,00 - 136,00 403,20 120,00 283,20 - 188,80 - 403,20 -                68,80-                68,80850,00 514,00 357,00 - 157,00 428,40 120,00 308,40 - 205,60 - 428,40 -                85,60-                85,60900,00 556,00 378,00 - 178,00 453,60 120,00 333,60 - 222,40 - 453,60 -             102,40-             102,40950,00 598,00 399,00 - 199,00 478,80 120,00 358,80 - 239,20 - 478,80 -             119,20-             119,201.000,00 640,00 420,00 - 220,00 504,00 120,00 384,00 - 256,00 - 504,00 -             136,00-             136,001.050,00 682,00 441,00 - 241,00 529,20 120,00 409,20 - 272,80 - 529,20 -             152,80-             152,801.100,00 724,00 462,00 - 262,00 554,40 120,00 434,40 - 289,60 - 554,40 -             169,60-             169,601.150,00 766,00 483,00 - 283,00 579,60 120,00 459,60 - 306,40 - 579,60 -             186,40-             186,401.200,00 808,00 504,00 - 304,00 604,80 120,00 484,80 - 323,20 - 604,80 -             203,20-             203,201.250,00 850,00 525,00 - 325,00 630,00 120,00 510,00 - 340,00 - 630,00 -             220,00-             220,001.300,00 892,00 546,00 - 346,00 655,20 120,00 535,20 - 356,80 - 655,20 -             236,80-             236,801.350,00 934,00 567,00 - 367,00 680,40 120,00 560,40 - 373,60 - 680,40 -             253,60-             253,601.400,00 976,00 588,00 - 388,00 705,60 120,00 585,60 - 390,40 - 705,60 -             270,40-             270,40

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Aliquote 6 per milleAliquote 6 per mille

ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto - Ancona 27.03.2014 21

rendita

IMU aliquota 6 netto 

detrazione

Tasi aliquota 2,5 Diff. Tasi/Imu

Tasi aliquota 3

Detrazione equivalent

e

Tasi netta Detrazione equivalente

Diff- Tas/Imu detraz. 

EquivalenteDetrazione Mobile

Tasi netta detraz. Mobile

Diff. Tas/Imu detrazione Mobile

a b c d=c-b e f g=f-e h=g-b i=e-b j=e-i k=j-b300,00 102,40 126,00 23,60 151,20 100,00 51,20 - 51,20 48,8048,80 102,40 -350,00 152,80 147,00 - 5,80 176,40 100,00 76,40 - 76,40 23,6023,60 152,80 -400,00 203,20 168,00 - 35,20 201,60 100,00 101,60 - 101,60 - 201,60 -                  1,60-                  1,60450,00 253,60 189,00 - 64,60 226,80 100,00 126,80 - 126,80 - 226,80 -                26,80-                26,80500,00 304,00 210,00 - 94,00 252,00 100,00 152,00 - 152,00 - 252,00 -                52,00-                52,00550,00 354,40 231,00 - 123,40 277,20 100,00 177,20 - 177,20 - 277,20 -                77,20-                77,20600,00 404,80 252,00 - 152,80 302,40 100,00 202,40 - 202,40 - 302,40 -             102,40-             102,40650,00 455,20 273,00 - 182,20 327,60 100,00 227,60 - 227,60 - 327,60 -             127,60-             127,60700,00 505,60 294,00 - 211,60 352,80 100,00 252,80 - 252,80 - 352,80 -             152,80-             152,80750,00 556,00 315,00 - 241,00 378,00 100,00 278,00 - 278,00 - 378,00 -             178,00-             178,00800,00 606,40 336,00 - 270,40 403,20 100,00 303,20 - 303,20 - 403,20 -             203,20-             203,20850,00 656,80 357,00 - 299,80 428,40 100,00 328,40 - 328,40 - 428,40 -             228,40-             228,40900,00 707,20 378,00 - 329,20 453,60 100,00 353,60 - 353,60 - 453,60 -             253,60-             253,60950,00 757,60 399,00 - 358,60 478,80 100,00 378,80 - 378,80 - 478,80 -             278,80-             278,801.000,00 808,00 420,00 - 388,00 504,00 100,00 404,00 - 404,00 - 504,00 -             304,00-             304,001.050,00 858,40 441,00 - 417,40 529,20 100,00 429,20 - 429,20 - 529,20 -             329,20-             329,201.100,00 908,80 462,00 - 446,80 554,40 100,00 454,40 - 454,40 - 554,40 -             354,40-             354,401.150,00 959,20 483,00 - 476,20 579,60 100,00 479,60 - 479,60 - 579,60 -             379,60-             379,601.200,00 1.009,60 504,00 - 505,60 604,80 100,00 504,80 - 504,80 - 604,80 -             404,80-             404,801.250,00 1.060,00 525,00 - 535,00 630,00 100,00 530,00 - 530,00 - 630,00 -             430,00-             430,001.300,00 1.110,40 546,00 - 564,40 655,20 100,00 555,20 - 555,20 - 655,20 -             455,20-             455,201.350,00 1.160,80 567,00 - 593,80 680,40 100,00 580,40 - 580,40 - 680,40 -             480,40-             480,401.400,00 1.211,20 588,00 - 623,20 705,60 100,00 605,60 - 605,60 - 705,60 -             505,60-             505,60

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Detrazioni per scaglioni di rendita catastaleDetrazioni per scaglioni di rendita catastale

ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto - Ancona 27.03.2014 22

Rendita catastale Detrazione Comuni aliquota Imu abp 4

Detrazione Comuni aliquota Imu abp 5

Detrazione Comuni aliquota Imu abp 6

200 150 110 100250 150 110 75300 140 100 50350 140 80 25400 130 65 0450 130 50 0500 110 30 0550 110 15 0600 90 0 0650 90 0 0700 80 0 0750 80 0 0800 60 0 0850 60 0 0900 40 0 0950 40 0 0

1.000,00 40 0 0>1.000,00 0 0 0

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Abitazioni equiparateAbitazioni equiparate

• Il d.l. 16 subordina l’utilizzo della maggiorazione di aliquota dello 0,8 per mille al riconoscimento delle detrazioni non solo per le abitazioni principali, ma anche a quelle ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, ovvero alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali, casa coniugale assegnata dal giudice della separazione, abitazione del personale delle Forze armate, oltre a quelle equiparate con regolamento comunale, quali l’abitazione dell’anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituito di ricovero, l’abitazione dei residenti estero e quelle concesse in comodato.

• Pertanto, nell’ipotesi in cui il Comune decida di applicare la Tasi alle sole abitazioni principali, deliberando un’aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili, si pone comunque il problema di stabilire la quota a carico del detentore, all’interno del range 10-30 per cento fissato dall’art. 1, comma 681, della legge n. 147 del 2013.

ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto - Ancona 27.03.2014 23

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Abitazioni equiparateAbitazioni equiparate

• Il numero dei casi di abitazioni principali detenute da soggetti diversi dal possessore è tutt’altro che irrisorio, anche considerando che a seguito dei chiarimenti del Ministero dell’economia gli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica possono essere considerati alloggi sociali, come peraltro evidenziato fin da subito dall’Anci Emilia Romagna nella nota di lettura prot. 147 del 19 settembre 2013.

• Da un punto di vista operativo, si ritiene che la detrazione non possa operare come nell’Imu, ovvero in funzione della quota di destinazione, ma debba essere ripartita in ragione della quota di pagamento della Tasi. Così ad esempio, se agli assegnatari di un alloggio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa viene deliberata una percentuale di pagamento della Tasi pari al 10% dell’imposta dovuta, allora al detentore deve essere riconosciuto anche il 10% dell’ammontare della detrazione prevista dal Comune.

ANCI Marche -Seminario IUC - Pasquale Mirto - Ancona 27.03.2014 24

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Coniuge separatoConiuge separato

• Allo stesso risultato si arriva considerando che comunque l’importo da ripartire tra possessore e detentore è l’importo da versare, quindi quello al netto della detrazione.

• Quest’ultima precisazione permette di risolvere anche il caso dell’alloggio assegnato dal giudice della separazione.

• In Imu, a decorrere dal 2014, è stata prevista l’esclusione dal versamento, indipendentemente dal fatto che l’alloggio assegnato sia destinato ad abitazione principale del coniuge assegnatario, similmente a quanto previsto per gli alloggi non locati del personale delle Forze armate.

• Nella Tasi, per quanto disposto dal d.l. n. 16 del 2014 (che fa riferimento alle abitazioni “equiparate” di cui all’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011), l’ex casa coniugale deve comunque essere considerata abitazione principale e quindi va riconosciuta l’applicazione dell’aliquota per abitazione principale e delle relative detrazioni. In Tasi però, il coniuge non assegnatario che possiede interamente l’abitazione, sarebbe comunque tenuto a corrispondere dal 70 al 90 per cento della Tasi, in quanto possessore.

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Coniuge separatoConiuge separato

• In merito all’aliquota da utilizzare per il coniuge non assegnatario, si ritiene che - operando in Tasi una sorta di equiparazione per legge all’abitazione principale, attraverso il rinvio che il d.l. 16 opera alla disciplina Imu - via sia l’obbligo di versare l’imposta netta che scaturisce dall’applicazione dell’aliquota e delle detrazioni per abitazione principale.

• È evidente, tuttavia, che nel caso in cui il Comune ponga a carico dei detentori una quota del 10%, il coniuge non assegnatario si trovi a pagare quasi integralmente la Tasi per l’abitazione utilizzata dall’ex coniuge, trovandosi quindi in una situazione diametralmente opposta a quella Imu. È altrettanto evidente che quest’anomalia andrà risolta con una modifica normativa.

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servizi indivisibiliservizi indivisibili

• Il consiglio comunale deve approvare la delibera di determinazione delle aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera il Comune determina «l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta».

• Appare evidente che l’obbligo di individuare i servizi indivisibili è un’inutile appesantimento degli adempimenti comunali, giacché le modalità di utilizzo delle entrate comunali sono già dichiarate ed attestate dal Comune in molteplici documenti di bilancio, quali il rendiconto al bilancio preventivo e consuntivo. Peraltro, la disposizione appare ultronea anche perché la Tasi non è un’entrata vincolata alla copertura dei servizi, diversamente, ad esempio, dall’imposta di scopo di cui all’art. 6 del Dlgs. n. 23 del 2011, che è direttamente collegata alla realizzazione di un’opera pubblica, con obbligo, in caso di mancata realizzazione, di rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti.

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Servizi indivisibiliServizi indivisibili

• Comunque, dovendo adempiere alla previsione normativa, il Comune è tenuto ad individuare i servizi indivisibili, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell’ente. Tra i molteplici servizi indivisibili erogati dal Comune la preferenza va accordata a quei servizi usufruiti dalla generalità dei cittadini, come la manutenzione delle strade e del verde pubblico, la polizia locale, l’illuminazione pubblica, lo sport e la cultura.

• In merito alla scelta delle aliquote, e al vincolo che la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu non può essere superiore all’aliquota massima Imu per la singola fattispecie imponibile, va precisato che il Comune ha la possibilità di differenziare «in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili».

• Tale previsione, unitamente alla possibilità di disporre l’azzeramento dell’aliquota e alla più generale potestà regolamentare espressamente riconosciuta dal comma 702, autorizza il Comune ad un ampio ventaglio di possibilità.

• Così, ad esempio, il Comune potrebbe deliberare ai fini Imu un’aliquota per abitazione principale pari al 6 per mille per i fabbricati di lusso ed ai fini Tasi un aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso, precisando che per quest’ultima categoria di abitazione l’aliquota Tasi è pari a zero.

• L’unico criterio cui deve attenersi il Comune nel deliberare l’articolazione delle aliquote è quello della ragionevolezza e non discriminazione.

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L’inquilinoL’inquilino• Se il Comune decide di applicare la Tasi anche alle abitazioni locate, si ritiene che non si possa

decidere di non applicarla agli inquilini, dovendo necessariamente scegliere la compartecipazione al pagamento del tributo nella misura tra il 10 ed il 30 per cento dell’imposta complessivamente dovuta per l’unità immobiliare. Ciò perché, una cosa è ridurre le aliquote fino allo zero, altra cosa è una volta decisa l’applicazione di un’aliquota, rideterminare il criterio di riparto tra possessore ed utilizzatore; qui la discrezionalità del Comune si esaurisce nella scelta della percentuale di compartecipazione all’interno del range fissato dal legislatore.

• Peraltro, volendo assoggettare ad imposizione gli inquilini, si ritiene che a questi possa essere riconosciuta una detrazione per abitazione principale, nella stessa misura o in misura differenziata, al pari di quella riconosciuta per le abitazioni principali in proprietà.

• Circa l’osservazione che il mancato assoggettamento da parte degli inquilini alla Tasi non renderebbe tali soggetti partecipi della spesa sostenuta per l’erogazione dei servizi indivisibili, si osserva, tenuto presente che nella realtà non esiste alcuna correlazione diretta tra Tasi e servizi erogati, che il finanziamento delle attività comunali avviene per definizione mediante l’introito di imposte, quali l’Imu, la Tasi e l’addizionale Irpef. L’inquilino partecipa alle spese pubbliche non solo mediante l’addizionale Irpef, ma anche con il canone di locazione

• Infine, appare evidente che nella maggior parte dei casi la quota Tasi del detentore è di modesta entità e la relativa riscossione potrebbe rivelarsi antieconomica e contraria al principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.

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Riduzioni ed esenzioni

• Inizialmente, la disciplina TASI dettata dalla legge n. 147/2013, non disponeva nulla in merito alle esenzioni e ciò ha portato a ritenere che tutte le esenzioni e riduzioni IMU comunque non fossero applicabili alla TASI.

• Il vuoto normativo è stato colmato con il D.L. n. 16/2014, che all’art. 1, comma 3 dispone che sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’art. 7, co. 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. n. 504/1992. Ai fini dell’applicazione della lettera i) restano ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012; conseguentemente, le parti di immobile assoggettate ad IMU saranno anche assoggettabili a TASI.

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Riduzioni ed esenzioni

• Rispetto all’IMU non viene ovviamente richiamata l’esenzione prevista alla lettera h) dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992, in quanto i terreni agricoli sono esclusi dal campo di applicazione della Tasi.

• Il D.L. n. 16/2014 non richiama l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. n. 174/2012, il quale dispone che "in ogni caso" l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. n. 153/1999. Gli immobili delle fondazioni bancarie, pertanto, se rispettano le condizioni previste dalla citata lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992 sono esenti da TASI.

• Non è stata richiamata inoltre l’esenzione prevista, dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011 in merito ai fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Questi fabbricati, quindi, al pari, degli altri fabbricati rurali strumentali di pianura, sono assoggettati alla TASI, pur con l’aliquota massima dell’1 per mille.

• Infine, alla TASI non si applica l’esenzione per gli immobili merce, prevista dall’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011.

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Riduzioni ed esenzioni

• Attraverso il combinato disposto dei co. 676 (che permette di azzerare le aliquote TASI) e 683 (che permette di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione dell’immobile) è possibile per il comune prevedere di fatto ulteriori casi di esenzione.

• Il D.L. n. 16/2014 ha abrogato la lettera f) del co. 679, che prevedeva la possibilità di disporre riduzioni ed esenzioni per le “superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa”, ma ha lasciato in vigore le altre riduzioni ed esenzioni previste nel medesimo comma, peraltro identiche a quelle previste per la TARI nel co. 659, e relative alle abitazioni con unico occupante, a uso stagionale, a uso discontinuo; si tratta, all’evidenza, di agevolazioni incompatibili con un prelievo patrimoniale.

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detrazionidetrazioni

• L’autoliquidazione da parte del contribuente della Tasi facilita l’adozione di sistemi di differenziazione, ad esempio, della detrazione per abitazione principale, che può essere istituita dal Comune anche se non esiste una quota fissa per legge, come nell’Imu.

• Le modalità di applicazione della detrazione sono liberamente scelte dal Comune, il quale potrà decidere di applicare un detrazione equivalente all’Imu (ovvero 50 euro per ogni punto di aliquota) oppure una detrazione differenziata per scaglioni di rendita catastale. L’autoliquidazione da parte del contribuente permette anche la possibilità di agganciare le detrazioni non solo alla rendita catastale ma anche al reddito del soggetto passivo. Inoltre, è possibile anche deliberare una detrazione per figli, magari limitandola solo a quelli fiscalmente a carico.

• Tutto si gioca sulle detrazioni• ..\..\IMU 2014\definitivo\Tasi ed andamento detrazioni.xlsx

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DichiarazioniDichiarazioni

• In tema di dichiarazione, il legislatore ha disegnato un quadro alquanto confuso, prevedendo, da un lato, un’unica dichiarazione Iuc e, dall’altro lato, tante eccezioni a questa regola.

• Il comma 684 prevede che «i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla Iuc entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo».

• Il successivo comma 685 precisa che la dichiarazione «redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni». È poi previsto che al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente

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DichiarazioniDichiarazioni

• Dopo aver disciplinato in generale i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione Iuc, il legislatore precisa:

• al comma 687, che alla dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imu;

• al comma 703, che l’istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu.

• Il richiamo operato dal comma 687 alle disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione Imu potrebbe far intendere che non occorra presentare la dichiarazione Tasi con riferimento all’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa.

• Dalle disposizioni normative richiamate non è certo che il Comune debba predisporre il modello di dichiarazione, perché, da un lato, non vi è un obbligo espresso in tal senso, e, dall’altro lato, non è previsto alcun rinvio a decreti ministeriali di approvazione del modello di dichiarazione.

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Versamenti 

• La Tasi è applicata e riscossa dal Comune (comma 690). • Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997,

con F24 o bollettino postale centralizzato, similmente all’IMU. L’art. 1, co.1, lett. b), del D.L. n. 16/2014, ha abrogato la possibilità di utilizzare le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, inizialmente previste sia per la TASI che per la TARI.

• Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

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Versamenti

• Il successivo comma 689 prevede che con «uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori».

• La lettura della disposizione riportata ha portato a ritenere che vi sia un obbligo di invio di modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune. In molti hanno già rilevato che un obbligo in tal senso è nella pratica inattuabile.

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versamentiversamenti

• L’invio, infatti, presuppone l’esatta conoscenza dei soggetti passivi che sono ricavabili dall’Imu, per la quota di competenza dei “possessori”, e dalla Tares/Tari, per la quota di competenza degli “occupanti”. Anche ipotizzando l’integrazione tra le banche dati Imu e Tari, peraltro non sempre in possesso del Comune, come nel caso in cui la Tari continui ad essere affidata al gestore dei rifiuti, c’è il problema che in Tari non tutti gli immobili sono dotati di identificativi catastali ed è per questo che la disciplina Tari ammette ancora un prelievo basato sui metri quadrati, anziché sull’80 per cento della superficie catastale. L’invio dei modelli precompilati è poi incompatibile con la dichiarazione Tasi da presentarsi il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Così, ad esempio, il Comune dovrebbe inviare un precompilato per un’area fabbricabile, quando il contribuente dovrà dichiarare il suo valore l’anno successivo.

• A ciò si aggiunga che in caso di invio di modelli precompilati da parte del Comune inevitabilmente si porrebbe il problema della rata di conguaglio da pagare l’anno successivo a quello di riferimento. Infatti, anche volendo fissare la scadenza della rata a dicembre, il Comune dovrebbe effettuare il conteggio del dovuto in base alle informazioni presenti in banca dati a fine ottobre, senza quindi considerare tutte le variazioni di fine anno, che potrebbero dar luogo a recuperi o rimborsi di imposta. Situazione questa, che ai fini Imu è stata legislativamente prevista solo per i fabbricati degli enti non commerciali, con facoltà degli stessi di effettuare direttamente il conguaglio entro il 30 giugno dell’anno successivo,

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versamentiversamenti

• A ciò si aggiunga che in caso di invio di modelli precompilati da parte del Comune inevitabilmente si porrebbe il problema della rata di conguaglio da pagare l’anno successivo a quello di riferimento. Infatti, anche volendo fissare la scadenza della rata a dicembre, il Comune dovrebbe effettuare il conteggio del dovuto in base alle informazioni presenti in banca dati a fine ottobre, senza quindi considerare tutte le variazioni di fine anno, che potrebbero dar luogo a recuperi o rimborsi di imposta. Situazione questa, che ai fini Imu è stata legislativamente prevista solo per i fabbricati degli enti non commerciali, con facoltà degli stessi di effettuare direttamente il conguaglio entro il 30 giugno dell’anno successivo,

• Va comunque rilevato che l’apparente obbligo previsto dal comma 689 sembra essere derubricato a mera facoltà, anche senza la necessaria modifica normativa. La bozza di decreto di cui al comma 689, con il quale si dispone l’approvazione del bollettino postale, prevede solo la possibilità per il Comune di richiedere a «Poste Italiane S.p.A. l’integrazione dei bollettini di conto corrente postale prestampando l’importo del tributo predeterminato negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, aggiungendo anche i dati identificativi del versante».

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versamentiversamenti

• D’altro canto, occorre anche rilevare, che sarebbe altrettanto legittima una lettura del comma 689 in base alla quale l’invio dei bollettini rimane una mera possibilità, ai fini della semplificazione degli oneri posti a carico dei contribuenti, e non un obbligo, peraltro anche questo regolamentabile ai sensi dell’art. 52 del Dlgs. n. 446 del 1997, in quanto la deroga al citato in quanto la deroga al citato art. 52 è prevista solo nel comma 688 e non anche nel comma 689art. 52 è prevista solo nel comma 688 e non anche nel comma 689; possibilità che però non fa venir meno il principio in base al quale la Tasi rimane un tributo in autoliquidazione, come l’Imu. Tant’è che in caso di omesso versamento della Iuc, quindi della Tari, dell’Imu e della Tasi, si applica la sanzione del 30 per cento rispetto a quanto dovuto in base alla dichiarazione, senza alcun cenno a quanto dovuto in base al bollettino precompilato, e ciò sia per la Tari che per la Tasi.

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Funzionario responsabile, accertamento e sanzioni• I commi da 692 a 700 recano una disciplina comune ai tre tributi di cui si compone

la Iuc.• Una novità rilevante è contenuta nel comma 692 che, conformemente a quanto

già previsto in regime di Tares, riconosce al funzionario responsabile del tributo anche la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’Imu, alla Tari ed alla Tasi. Tale disposizione, difatti, rappresenta una deroga all’art. 11, comma 3, del Dlgs. n. 546 del 1992, a mente del quale «l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio».

• Ciò, vuol dire che a decorrere dal 1° gennaio 2014 al funzionario compete la sottoscrizione degli atti innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, ivi compresa la facoltà di delega, anche a difensori abilitati del Comune, ove presente l’avvocatura comunale, o a difensori esterni, ivi compresa la delega all’avvocato cassazionista in caso di ricorso per cassazione, e ciò anche se il funzionario responsabile è figura diversa dal dirigente dell’ufficio tributi. Naturalmente, la novella si applica anche ai ricorsi ricevuti nel 2014 su atti di accertamento (ovviamente per ora solo dell’Imu) notificati negli anni precedenti.

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Funzionario responsabile, accertamento e sanzioni• Si precisa poi, che non occorre nominare un unico funzionario Iuc, potendo il

Comune nominare tre funzionari distinti, uno per ogni tributo di cui si compone l’imposta unica comunale.

• Il nuovo ruolo del funzionario responsabile impone di nominare come tale un dirigente o un incaricato di posizione organizzativa, ovvero un soggetto legittimato alla rappresentanza esterna.

• Per quanto riguarda il dettaglio delle sanzioni si rinvia alla normativa, evidenziando però che il comma 700 conferma la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale, ovvero di quelli previsti dall’art. 50 della legge n. 449 del 1997 e dall’art. 3, comma 133, lett. l), della legge n. 662 del 1996.

• Il comma 701, fa salvo, per quanto non diversamente disciplinato, il mini testo unico sui tributi comunali contenuto nell’art. 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006.

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TARITARI

• La disciplina della Tari ricalca in buona parte la disciplina della Tares di cui all’art. 14 del Dl n. 201 del 2011, riprendendo alcune modifiche introdotte con il Dl n. 102 del 2013, che hanno permesso l’applicazione, nel 2013, della cosiddetta Tares semplificata.

• Il giudizio è negativo, in quanto vengono introdotte alcune novità, come quelle relative al prelievo sulle superfici di produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani che appaiono all’evidenza contraddittorie. In altri termini, piuttosto che obbligare i comuni ad approvare un nuovo regolamento comunale, sarebbe stato forse più opportuno risistemare la disciplina di base di cui al menzionato articolo 14.

• Analizziamo ora le principali novità rispetto alla disciplina Tares.

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Superficie assoggettabile: mq o 80% sup. catastale?

• Per quanto riguarda il computo della superficie tassabile, anche in Tari si fa riferimento alla superficie calpestabile, salvo precisare che per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gli immobili classificati nelle categorie catastali A, B e C) tale criterio è applicabile fino all’attuazione del sistema di interscambio previsto dal comma 647.

• Questo comma, a ben vedere, è strutturato in maniera diversa rispetto alla previsione contenuta nell’art. 14, commi 9 e 9-bis, del Dl n. 201 del 2011, che faceva riferimento a procedure di allineamento con la banca dati catastale tutte da approvare ed attuare.

• Il comma 647, invece, dà atto che le procedure di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari, iscritte in catasto e corredate di planimetria, “sono quelle stabilite” con provvedimento del direttore dell’Agenzia “adottato” ai sensi del menzionato comma 9 dell’art. 14.

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Obbligo di utilizzo della superficie catastale?

• La riformulazione contenuta nel comma 647 può far ritenere che esista già l’obbligo di utilizzare La riformulazione contenuta nel comma 647 può far ritenere che esista già l’obbligo di utilizzare l’80% della superficie catastale laddove tale misura sia nota al comune.l’80% della superficie catastale laddove tale misura sia nota al comune.

Infatti:• l’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento 29 marzo 2013, avente ad oggetto

«Modalità di interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 14, comma 9 del Dl n. 201 del 2011»;

• l’art. 1 del provvedimento, intitolato “Ambito di applicazione” prevede che «il presente provvedimento disciplina le modalità di interscambio con i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano» ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Dl n. 201 del 2011;

• l’art. 2, comma 3 dispone che «la data dalla quale è assicurata la fruibilità dei dati di cui ai commi precedenti è stabilita con apposito comunicato del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito internet della stessa Agenzia»;

• l’Agenzia delle entrate, con comunicato del 12 aprile 2013, dava atto di aver pubblicato “le regole tecniche per l’interscambio dei dati catastali fra Entrate e Comuni”, precisando altresì che le procedure di interscambio sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 29 marzo 2013, sulla base dell’art. 14, del Dl n. 201 del 2011.

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Obbligo di utilizzo della superficie catastale?

• In conclusione, si ritiene che per le unità immobiliari per le quali al comune è già nota la superficie catastale vi sia l’obbligo di utilizzare l’80% di tale superficie, in luogo di quella calpestabile, e vi sia anche l’obbligo di invio di una comunicazione in tal senso al contribuente, fermo restando che nel caso in cui non si sia provveduto all’allineamento della singola unità immobiliare (e non quindi di tutta la banca dati) la superficie assoggettabile rimane quella calpestabile.

• Se così è, tuttavia, la previsione contenuta nel comma 646, presente anche nella disciplina Tares, andrà rivista. Tale comma prevede che il comune in sede di accertamento “può” considerare come superficie assoggettabile alla Tari quella pari all’80% della superficie catastale, ma, per quanto detto, l’utilizzo della superficie catastale è un obbligo e non una possibilità.

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RIFIUTI SPECIALI• Il comma 649 modifica la disciplina di riferimento per le zone ove si producono

rifiuti speciali.• Il comma specifica che NON sono assoggettabili alla Tari le superfici ove si

formano “in via continuativa e prevalentein via continuativa e prevalente” rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

• L’omologa previsione contenuta nell’art. 14 del Dl n. 201 del 2011, prevedeva la detassazione con riferimento alle zone ove si formavano “di regola“di regola” rifiuti speciali.

• Questa disposizione va raccordata con il co. 682 che rimette al regolamento comunale l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. Naturalmente, le percentuali di riduzione deliberate dal comune non potranno essere superiori al 50 per cento, giacché importi superiori acclarerebbero una prevalenza di produzione di rifiuti speciali, cui dovrebbe

conseguire, in base al comma 649, la completa detassazione.

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Confusione rifiuti speciale• Il comma 649 reca anche una novità che mal si coordina con l’impianto generale del

tributo e con altre previsioni normative.• «per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della

Tari, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte della parte variabile proporzionali variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero».

• La disposizione appare in contrasto – con il c. 652 che permette di determinare tariffe per metro quadrato, senza distinzione tra parte fissa e

parte variabile, – e soprattutto con quella recata dal comma 661 «l tributo non è dovuto in relazione alle quantità di l tributo non è dovuto in relazione alle quantità di 

rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recuperorifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero»• La disposizione, così come formulata autorizzerebbe chi dimostra di avviare al recupero tutti i rifiuti

teoricamente producibili in base alla superficie ed alla categoria di contribuenza (parametro Kd delle tabelle allegate al Dpr n. 158 del 1999) a non corrispondere alcunché a titolo di Tari, neanche con riferimento a quella quota di costi indivisibili del servizio, come lo spazzamento o il costo delle discariche.

• Circolare n.1/2014 Ministero Ambiente• DL 16/2014 abroga il comma 652DL 16/2014 abroga il comma 652

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CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFECRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

• Sul fronte dell’articolazione tariffaria anche nella disciplina Tari è prevista la possibilità di calcolare le tariffe oltre che mediante l’utilizzo dei “criteri” “criteri” di cui al Dpr. n. 158 del 1999, anche mediante sistemi più semplificati, introdotti nella disciplina Tares dall’art. 5 del Dl n. 102 del 2013.

• Il comma 652 prevede che il comune, “in alternativain alternativa” all’utilizzo dei criteri di cui al Dpr n. 158 del 1999 e nel rispetto del principio comunitario «chi inquina paga», possa commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea possono essere determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

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Possibilità di utilizzare gli stessi criteri Tarsu • La normativa ricalca quasi integralmente la disciplina Tarsu, di cui all’art. 65 del

Dlgs n. 507 del 1993 .• Pare potersi sostenere, quindi, che l’articolazione della Tari possa anche

prescindere dalla suddivisione della tariffa in quota fissa e quota variabile e possa anche non tener contonon tener conto, per l’utenza domestica, del numero dei componenti.

• Tuttavia è necessario avere individuato per ciascuna categoria di contribuenza dei coefficienti di produttività quali-quantitativa dei rifiuti.

• L’art. 65 disponeva quanto segue: • «1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie

imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.

• 2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti».

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Volendo rimanere ai criteri del DPR 158/99…

• Occorre rammentare che il Mef nel documento « Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili» del 7 agosto 2013 ha rilevato che il comune ha la possibilità «di intervenire sulla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti».

• «In altre parole, la norma consente ai Comuni di determinare le categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e, pertanto, permette di individuare anche categorie diverse da quelle rispetto alle quali sono individuati i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti di cui alle tabelle dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999, recante il cosiddetto “Regolamento sul metodo normalizzato»”.

• «A legislazione vigente, quindi, è già possibile allontanarsi dall’applicazione rigida dei criteri contenuti nel Regolamento stesso».

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In conclusione sulle tariffe Tari

• Sembra potersi affermare che l’articolazione della possa anche :

• A) prescindere dalla suddivisione della tariffa in quota fissa e quota variabile

• B) non tener conto, per l’utenza domestica, del numero dei componenti

• C) considerare categorie diverse da quelle allegate al Dpr 158 del 1999

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Riduzione ed esenzioni per regolamento

• Rispetto all’analoga previsione contenuta nell’art. 14, c. 5 del Dl n. 201 che prevedeva la possibilità per il comune di disporre riduzioni nella “misura massima” del 30%  per:– a) abitazioni con unico occupante; – b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e

discontinuo; – c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, ma ricorrente; – d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi

all'anno, all'estero; – e) fabbricati rurali ad uso abitativo

.. Il comma 659 prevede la possibilità di disporre non solo riduzioni senza alcun vincolo percentuale, ma addirittura l’esenzione.

Ora prevedere per legge la possibilità di disporre l’esenzione per un’abitazione con unico occupante o utilizzata stagionalmente, sembra irrazionale e determina evidenti disparità di trattamento, in quanto il costo dei rifiuti comunque prodotti da quelle categorie è inevitabilmente, ed ingiustificatamente, posto a carico degli altri contribuenti.

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Grado di copertura dei costi del servizi

• L’obbligo di garantire la copertura integrale del servizio (c. 654) trova subito una mitigazione nella possibilità, prevista anche per la Tares dall’art. 5, del Dl n. 102/2013, di arrivare difatti ad una copertura del servizio pari al 93 per cento. 

• Il comma 660 dà la possibilità al comune di deliberare, sempre con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto alle casistiche già suggerite dalla normativa. Il costo di queste agevolazioni può essere, a discrezione dell’ente impositore, imputato agli altri contribuenti Tari, oppure può essere imputato al bilancio comunale, con apposite autorizzazioni di spesa che però non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e devono essere finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

• (<< La relativa copertura puòpuò essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso>>

• La disposizione risolve il problema degli immobili comunali.

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Tari corrispettivo• Anche nella Tari il comma 668 dà la possibilità di applicare una tariffa corrispettivo

allorquando si siano realizzati sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

• La disposizione, come l’analoga prevista per la Tares , richiede una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti dalla singola utenza . 

• Il MEF, nelle Linee guida per la redazione del piano finanziario ha osservato quanto segue: «L’aggettivo “puntuale” comporta il riferimento ai rifiuti effettivamente prodotti – o meglio conferiti - dalla singola utenza (…) Quanto alle modalità di misurazione (…) la necessità di specificare i rifiuti in kg emerge quindi soltanto nella fase di quantificazione della parte variabile della tariffa, che deve risultare dal prodotto della quantità puntuale riferita al singolo, espressa appunto in kg, e una dal prodotto della quantità puntuale riferita al singolo, espressa appunto in kg, e una tariffa unitaria in €/kgtariffa unitaria in €/kg, non necessariamente all’atto della misurazione in fase di conferimento, che potrà avvenire anche mediante idonee forme di misurazione - in particolare tramite rilevazione del dato volumetrico - che possano poi esser razionalmente e fondatamente tradotte in unità di peso tramite idonei coefficienti di trasformazione…... Un ulteriore quesito riguarda la necessità o meno di misurare tutte le tipologie di rifiuto conferite dalla singola utenza (…) Tenendo conto della finalità di incentivare la raccolta differenziata (si veda per tutti l’art. 181 del D.Lgs. n. 152 del 2006), è senz’altro ammissibile che il comune individui tariffe più elevate per la raccolta dei rifiuti indifferenziati rispetto alle frazioni conferite in maniera differenziata. Al limite, la tariffa per le frazioni differenziate può addirittura essere nulla, diventando in tal caso inutile misurarne la quantità, e risultando correlativamente sufficiente la misurazione dei soli rifiuti indifferenziati».

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Tari corrispettivo- Regolamento ministeriale

• Forse, al fine di evitare il passaggio a tariffa corrispettivo in assenza di effettivi sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al pubblico servizio è stata prevista, con il comma 667, l’emanazione (entro 6 mesi) di un regolamento ministeriale con il quale stabilire i «criteri per la realizzazione da parte dei comuni da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea».

• Sembra ipotizzabile che chi era in Tares corrispettivo ci possa rimanere ma chi vuole andare in Tari corrispettivo deve aspettare il DM, e quindi si andrà nel 2015 (ovviamente su tale punto non c’è uniformità di pensiero)

• Va anche evidenziato che in caso di adozione della tariffa corrispettivo spetta spetta comunque al comune, in forza del comma 691, disciplinare con comunque al comune, in forza del comma 691, disciplinare con regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 

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Dichiarazioni TARI !!!!!??????Dichiarazioni TARI !!!!!??????

• In Tares era previsto che il comune stabilisse con proprio regolamento il termine entro il quale presentare la dichiarazione, predisponendo anche il relativo modello.

• In Tari, sempre spinti dall’esigenza di propagandare l’attuazione di un inesistente riforma della fiscalità immobiliare, il legislatore ha previsto, con il comma 684, l’obbligo di presentazione, entro il termine del 30 l’obbligo di presentazione, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali ed aree assoggettabili al tributodetenzione dei locali ed aree assoggettabili al tributo, di una di una 

fantomatica fantomatica dichiarazione Iuc dichiarazione Iuc redatta su modello messo a redatta su modello messo a disposizione dal comunedisposizione dal comune,

• salvo poi precisare al comma 687 che fini della dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imu, ed al comma 703 che l’istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu……..>

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Dichiarazioni TARI !!!!!??????Dichiarazioni TARI !!!!!??????

• Dai vari invii pare che alla fine il comma 684 sia applicabile solo alla Tari, il che è all’evidenza incompatibile con un sistema di prelievo in corso incompatibile con un sistema di prelievo in corso d’anno con obbligo di invio di un modello di pagamento precompilatod’anno con obbligo di invio di un modello di pagamento precompilato

• L’attuazione della disposizione, con dichiarazioni presentate l’anno successivo a quello cui si riferisce il prelievo, comporterebbero una mole di recuperi (dovuti a nuove utenze 2014 dichiarate nel 2015) e di rimborsi (cessazioni nell’anno) del tutto insensato

• Per fortuna che non c’è da presentare una dichiarazione iniziale Il c. 686 precisa che ai fini della dichiarazione relativa alla Tari, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Dlgs. n. 507 del 1993 (Tarsu), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall’art. 49 del Dlgs n. 22 del 1997 (Tia 1), o dall'articolo 238 del Dlgs n. 152 del 2006 (Tia 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del Dl n. 201 del 2011 (Tares) …. (con ciò, mi sembra confermando che nel 2013, in base al Dl 102 non c’era solo Tares, ma anche tutto il resto!!)

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Regolamento e termine presentazione dichiarazioniRegolamento e termine presentazione dichiarazioni

Si ritiene comunque possibile accorciare i tempi di presentazione della dichiarazione con apposita norma regolamentare, stante il fatto che tale previsione non contrasterebbe con l’art. 52 del Dlgs n. 446 del 1997 e sarebbe comunque finalizzata a semplificare i rapporti tra contribuente e fisco comunale.

… e considerando che solo per la Tasi si fa riferimento alla disposizioni previste per la presentazione della dichiarazione IMU

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Rate e modalità di versamento TARIRate e modalità di versamento TARI

• Le Tari è versata, in deroga all’art. 52 del Dlgs. n. 446 del 1997, con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale centralizzato, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

• È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno

• L’art. 14, c. 35 prevedeva per la Tares il pagamento anche «tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari» ma il MEF, nella circolare 1/Df del 29.04.2013 ha rilevato che «E’ bene anche precisare che fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012».

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Affidamento della Tari ai gestori dei rifiuti – modificato con DL 16/2014

• I comuni possono, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI e della tariffa corrispettivo ai soggetti ai quali risulta affidato, nell’anno 2013, il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011.

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Maggiorazione TARES

• Art. 1 - Comma 705• Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso

relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigentivigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (= TARES??).

• Le relative attività di accertamento e riscossione accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

• MancaVA la disciplina relativa al rimborso della maggiorazione TARES• (il caso frequente è quello delle agevolazioni a consuntivo, che determinano un credito

d’imposta Tares - che potrà essere compensato, con norma regolamentare, con gli importi dovuti a titolo di Tari – ed un credito per maggiorazione che dovrà essere rimborsato dallo Stato (ci vorranno due anni come l’IMU)

• Il DL 16/2014 estende agli altri tributi comunali le modalità di rimborso previsto per l’IMU dalla legge. N. 147/2013

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RIMBORSI IMUcommi da 722 a 727

• CasoCaso: Contribuente sbaglia il codice del comune Contribuente sbaglia il codice del comune • Soluzione: Soluzione: Il Comune che ha ricevuto l’imposta non propria la riversa al

comune competente (comma 722) • I riversamenti fatti ad altro comune vanno comunicato al MEF/Interno (comma

723)• ProblemiProblemi: non prevista alcuna tempistica, nulla si dice sugli interessi e

sull’inadempienza da parte del comune che ha ricevuto indebitamente le somme.

• Attenzione -> si parla di errori del contribuente e non degli intermediarinon degli intermediari; dovrebbero essere esclusi quindi gli errori di digitazione.

722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

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RIMBORSI IMUcommi da 722 a 727

• CasoCaso: Il Contribuente ha diritto al rimborso della sola  quota comunale o Il Contribuente ha diritto al rimborso della sola  quota comunale o sia della quota comunale che statalesia della quota comunale che statale

• Soluzione: Soluzione:  il Comune effettua il rimborso della propria quota e comunica al MEF/Interno la quota di spettanza statale che sarà “regolata” dallo Stato (comma 724).

• Tutti i provvedimenti di rimborso, anche quelli con solo quota comunale, vanno comunicati al MEF/Interno, per l’aggiornamento del FSC

• 724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.

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RIMBORSI IMUcommi da 722 a 727

• CasoCaso: Il Contribuente ha auto compensato tra acconto e saldo il riparto Il Contribuente ha auto compensato tra acconto e saldo il riparto tra Comune e Stato, versando complessivamente l’importo correttotra Comune e Stato, versando complessivamente l’importo corretto

• Hp1: Hp1: Se l’autocompensazione ha determinato il versamento allo Stato di una quota Imu comunale

• Soluzione: Soluzione:  Allora si comunica il provvedimento al MEF/Interno che effettua la “regolarizzazione” ed aggiorna FSC (comma 725)

• 725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

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RIMBORSI IMUcommi da 722 a 727

• CasoCaso: Il Contribuente ha auto compensato tra acconto e saldo il riparto tra Il Contribuente ha auto compensato tra acconto e saldo il riparto tra Comune e Stato, versando complessivamente l’importo correttoComune e Stato, versando complessivamente l’importo corretto

• Hp2: Hp2: Se l’autocompensazione ha determinato il versamento al Comune di una quota Imu statale

• Soluzione: Soluzione:  Allora il Comune riversa allo Stato la quota indebitamente riscossa (comma 727)

• 727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

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RIMBORSI IMUcommi da 722 a 727

• CasoCaso: Se il contribuente prima autocompensa un errato riparto e poi Se il contribuente prima autocompensa un errato riparto e poi versa al comune la quota comunale erroneamente versata allo Statoversa al comune la quota comunale erroneamente versata allo Stato

• Soluzione: Soluzione:  Allora il contribuente chiede il rimborso al Comune che invia tutto al MEF/Interno che provvederanno a regolarizzare (comma 726)

• 726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724.

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