I NUOVI TERMINI DI DECADENZA PER...
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I nuovi termini di decadenza per l’accertamento
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Sommario
1. I NUOVI TERMINI DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO .............................................. 3
1.1. Premessa ............................................................................................................................... 3
1.2. La disciplina originaria della decadenza dei termini accertativi ........................................ 3
1.3. La decadenza dei termini per la contestazione delle sanzioni amministrative tributarie 6
1.4. La decadenza dei termini per la notifica delle cartelle a seguito accertamenti
automatizzati ......................................................................................................................... 7
1.5. L’introduzione della disciplina del raddoppio dei termini ................................................... 8
1.6. La sentenza n. 247/2011 della Corte Costituzionale ....................................................... 10
1.7. L’attuazione della delega fiscale 2014 .............................................................................. 11
1.8. Il regime transitorio ............................................................................................................. 13
1.9. Strategie difensive alla luce della revisione dell’istituto ................................................... 17
1.10. La revisione normativa operata dalla legge di stabilità 2016 .......................................... 18
1.11. Il raddoppio dei termini accertativi nel contrasto ai Paradisi Fiscali ............................... 22
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento
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1. I NUOVI TERMINI DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO
1.1. Premessa
La legge di stabilità 2016 (cfr. art. 1, commi 130-132 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208)
getta un colpo di spugna sulla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini
dell’IVA e delle imposte sui redditi, in presenza di fatti aventi rilevanza penal-tributaria.
La disciplina in questione era stata peraltro recentemente rivisitata dal Decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell’art. 8, comma 2 della Legge 11
marzo 2014, n. 23, che disponeva la revisione della disciplina del raddoppio dei termini per
l’accertamento ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi contenuta, rispettivamente, negli artt. 57,
comma 3 del DPR n. 633/1972 e 43, comma 3 del DPR n. 600/1973.
Nella sostanza, la novità più significativa introdotta a regime la scorsa estate riguarda i termini
entro i quali la denuncia per reati tributari deve essere presentata per determinare, quale diretta
conseguenza, il raddoppio dei termini per l’attività accertatrice dell’Amministrazione finanziaria;
in particolare la norma disponeva che solo il deposito della denuncia entro la scadenza
ordinaria dei termini decadenziali poteva comportare il raddoppio degli stessi.
A pochi mesi di distanza dalla citata revisione normativa, si registra un nuovo intervento del
legislatore, questa volta nell’ambito della legge di stabilità 2016, che di fatto determina una vera
e propria rivoluzione della disciplina della decadenza dei termini accertativi in ambito tributario,
in quanto, oltre all’abrogazione dell’istituto del raddoppio dei termini in presenza di fattispecie
penal tributarie, la norma modifica anche i termini ordinari di decadenza dell’azione
accertatrice.
1.2. La disciplina originaria della decadenza dei termini accertativi
La disciplina concernente la decadenza dei termini per l’accertamento ai fini impositivi
diretti e ai fini IVA, contenuta nei primi due commi, rispettivamente, degli artt. 43 del
DPR n. 600/1973 e 57 del DPR n. 633/1972, presentava originariamente una
divergenza tra i due settori impositivi citati; infatti, l’originario art. 43 del DPR n.
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento
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600/1973 concedeva la possibilità all’Amministrazione finanziaria di notificare gli atti
accertativi ai fini dell’imposizione diretta:
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata
la dichiarazione;
- ovvero, entro 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione doveva essere presentata (in caso di omissione o nullità della
stessa).
Di contro, l’originario art. 57 del DPR n. 633/1972 prevedeva la possibilità di rettificare le
dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di
presentazione concedendo, anche in tal caso, un’annualità aggiuntiva in caso di
dichiarazione omessa (quindi entro il quinto anno).
L’art. 15 del D.Lgs n. 241/1997, modificando i commi 1 e 2 del citato art. 43, ha
allineato la disciplina sulla decadenza ai fini impositivi diretti con quella prevista ai fini
dell’IVA; in altri termini, con l’entrata in vigore di tale ultimo decreto, i termini
decadenziali relativi ai due maggiori settori impositivi venivano in modo omogeneo, così
fissati:
- 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione;
- ovvero, 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione
doveva essere presentata (in caso di omissione o nullità della stessa).
Art. 10, comma 9 DL 201/2011 (Manovra Monti)
Nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore, che dichiarano,
anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a
quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi, a titolo PREMIALE
sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento, per la
annualità 2011 e successive (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione). L’agevolazione non si applica in caso di violazioni
che comportano l’obbligo di denuncia per reati tributari.
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La Guardia di Finanza eseguiva una verifica nei confronti di una società di capitali
nell’anno 2013; il 20/11/2013 redigeva un pvc con i seguenti rilievi per difetto di
inerenza:
ANNO 2010
- maggiore IRES dovuta: 40.000 euro
- maggiore IVA dovuta: 25.000 euro
ANNO 2011
- maggiore IRES dovuta: 35.000 euro
- maggiore IVA dovuta: 20.000 euro
ANNO 2012
- maggiore IRES dovuta: 45.000 euro
- maggiore IVA dovuta: 30.000 euro
La società non aderisce al pvc ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs 218/97 e non presenta
memorie in relazione al verbale della GDF.
In sede di accertamento con rettifica delle dichiarazioni presentate dalla società, l’Agenzia
delle entrate condivide i rilievi della GDF; a questo punto:
- avrebbe dovuto notificare l’avviso di accertamento relativo al 2010 entro il 31/12/2015
(a pena di decadenza);
potrà, di contro, ancora notificare gli avvisi di accertamento per il 2011 e per Il 2012,
rispettivamente, entro il 31 dicembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2017.
Tabella esplicativa
ANNO D’IMPOSTA ACCERTATO TERMINE DI DECADENZA ORDINARIO
2010 31/12/2015
2011 31/12/2016 (*)
2012 31/12/2017 (*)
(*) Riduzione di un anno in caso di applicazione art. 10, co. 8 DL 201/2011
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1.3. La decadenza dei termini per la contestazione delle sanzioni amministrative
tributarie
Le regole concernenti la decadenza del potere di contestazione delle violazioni amministrative
tributarie e l’irrogazione delle relative sanzioni sono invece contenute nell’art. 20 del D.Lgs
472/97, sia con riferimento al comparto dell’Iva, che a quello delle imposte sui redditi.
In tale contesto occorre fare una distinzione:
- sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono vengono irrogate, ex art. 17 D.Lgs 472/97
direttamente nell’avviso di accertamento o di rettifica della dichiarazione concernente il
tributo stesso;
- altre sanzioni amministrative tributarie vengono contestate con apposito atto di
contestazione, ex art. 16 D.Lgs 472/97.
Alla prima categoria appartengono le sanzioni irrogate ad esempio per dichiarazione infedele od
omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap, dell’IVA o del sostituto d’imposta,
nonché le sanzioni per le ccdd. Violazioni prodromiche ai fini Iva (omessa fatturazione o
registrazione di fatture, indebita detrazione d’imposta, etc.).
Alla seconda categoria appartengono le sanzioni irrogate per irregolarità formali (tali, cioè da
non incidere sulla determinazione o sul pagamento del tributo) come, ad esempio, le violazioni
alla disciplina sul monitoraggio fiscale, sanzionate ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DL
167/1990, con la sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati a quadro RW (raddoppiate
qualora le disponibilità occulte siano detenute in Paesi black list).
La prima categoria di violazioni segue le regole previste per i singoli tributi (si applicano, in altri
termini, le disposizioni dell’art. 43 DPR 600/73 per le violazioni in materia di imposte sui redditi,
ovvero dell’art. 57 DPR 633/72 per quelle in materia di IVA).
Per la seconda categoria di violazioni, invece, si applica l’art. 20 co.1 D.Lgs 472/97, ai sensi del
quale l’atto di contestazione deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre
del 5° anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
Fanno eccezione le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, anche risultanti da
controlli automatizzati (ex art. 36-bis e 36-ter DPR 500/73 o 54-bis DPR 633/72), che, ai sensi
dell’art. 17, comma 3 D.Lgs 472/97) possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza
previa contestazione. In tali casi, i ruoli devono essere resi esecutivi entro i predetti termini.
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Tabella di riferimento Tipologia di violazioni amm.ve
tributarie Dichiarazione
Termini contestazione / irrogazione
delle sanzioni
Violazioni connesse al tributo Presentata
31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di presentazione
della dichiarazione
Violazioni connesse al tributo Omessa o nulla
31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui doveva
essere presentata la dichiarazione
Violazioni non connesse al tributo
(“violazioni formali”)
31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata
commessa la violazione
1.4. La decadenza dei termini per la notifica delle cartelle a seguito accertamenti
automatizzati
Quanto alla notificazione delle cartelle (o avvisi di presa in carico) da parte del concessionario della
riscossione, conseguenti ai controlli automatizzati, l’art. 25 DPR 602/73, prescrive che la stessa debba
essere effettuata:
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
(per le somme risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni);
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
del sostituto d'imposta per il TFR soggetto a tassazione separata.
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
(per le somme risultanti dal controllo formale delle dichiarazioni).
Tipologia di controllo Tipologia dichiarazione Termini notifica cartella
Liquidazione della
dichiarazione Redditi o Iva
31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di presentazione
della dichiarazione
Controllo formale della
dichiarazione Redditi
31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di presentazione
della dichiarazione
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Liquidazione imposte
sul TFR Sostituto di imposta
31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di presentazione
della dichiarazione
1.5. L’introduzione della disciplina del raddoppio dei termini
Sugli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/1972 interveniva, successivamente, il Decreto Visco-
Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 326/2006), che integrava il relativo terzo comma
introducendo la disciplina del raddoppio dei termini accertativi in presenza di violazioni di rilevanza
penal tributaria.
In particolare, il comma 24 del citato decreto legge integrava l’articolo 43 del Dpr 600/1973, tramite
l’inserimento del terzo comma, in base al quale “In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'articolo 331 cpp per uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000, i termini di cui ai commi
precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la
violazione”.
Medesima previsione veniva introdotta dal comma 25, per l’accertamento in materia di Iva, con
l’inserimento del comma terzo nell’articolo 57 del Dpr 633/1972.
In virtù della revisione operata dal Decreto Visco-Bersani, gli ordinari termini di decadenza per
l’accertamento sono raddoppiati qualora il pubblico ufficiale, nell’esercizio delle proprie funzioni,
constati una violazione per la quale sussiste l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 c.p.p., per
taluno dei reati previsti dal decreto legislativo 74/2000.
Ciò significa che, in tali casi, l’Agenzia dispone di un tempo notevolmente superiore per la notifica degli
accertamenti; più in dettaglio, gli atti impositivi relativi ad annualità di imposta caratterizzate da
fattispecie di rilevanza penal tributaria, possono essere notificati:
- entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione;
- entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere
presentata (qualora ne sia stata omessa la presentazione).
La regola del raddoppio, per espressa previsione normativa, si applicava per i periodi di imposta per i
quali, alla data di entrata in vigore dello stesso Dl 223 (il 4 luglio 2006), erano ancora pendenti i termini
ordinari per l’accertamento, ossia il 2001 o il 2000 in caso di omessa presentazione della dichiarazione).
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La Guardia di Finanza eseguiva una verifica nei confronti di una società di capitali
nell’anno 2013; il 20/11/2013 redigeva un pvc con i seguenti rilievi per utilizzo di
fatture per operazioni inesistenti (rilevante penalmente ai sensi dell’art. 2 Dlgs
74/2000):
ANNO 2010
- maggiore IRES dovuta: 40.000 euro
- maggiore IVA dovuta: 25.000 euro
ANNO 2011
- maggiore IRES dovuta: 35.000 euro
- maggiore IVA dovuta: 20.000 euro
ANNO 2012
- maggiore IRES dovuta: 45.000 euro
- maggiore IVA dovuta: 30.000 euro
La società non aderisce al pvc ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs 218/97 e non presenta
memorie in relazione al verbale della GDF.
In sede di accertamento per la rettifica delle dichiarazioni presentate dalla società, l’Agenzia
delle entrate condivide i rilievi della GDF; a questo punto, applicando la regola degli otto anni:
potrà notificare gli avvisi di accertamento per le tre annualità, rispettivamente, entro il 31
dicembre 2019, 2020 e 2021.
Tabella esplicativa
ANNO D’IMPOSTA
ACCERTATO
TERMINE DI DECADENZA
ORDINARIO
TERMINE DI DECADENZA
RADDOPPIATO
2010 31/12/2015 31/12/2019
2011 31/12/2016 31/12/2020
2012 31/12/2017 31/12/2021
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento
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Sin dall’introduzione della disciplina del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento
tributario, in presenza di una notizia di reato tributario, sorsero diversi problemi interpretativi
E la questione più spinosa riguarda l’applicazione dell’istituto del raddoppio con riferimento ai periodi di
imposta per i quali la rilevanza penale dei fatti oggetto di controllo emergeva dopo il decorso dei
termini ordinari per l’accertamento.
La domanda che ci si poneva in tali casi è se l’accertamento di un reato tributario per una determinata
annualità d’imposta, avvenuto dopo il decorso del termine ordinario per l’accertamento fiscale, potesse
determinare una riapertura o una proroga dei termini già scaduti.
Esempio 3: La GDF nel mese di gennaio 2015 ha accertato l’utilizzo di FOI
effettuato nella dichiarazione relativa all’anno 2009 (per il quale i termini ordinari
sono scaduti il 31/12/2014). Può constatare con pvc l’infedele dichiarazione ai fini
delle II.DD. e dell’IVA? Può l’Agenzia delle entrate notificare un atto impositivo su tale
annualità in virtù del raddoppio dei termini (quindi entro il 31/12/2018)?
1.6. La sentenza n. 247/2011 della Corte Costituzionale
Sul tema in questione ha fatto parzialmente chiarezza la Corte Costituzionale, con la nota
sentenza 247 del 25 luglio 2011; la Consulta si è pronunciata sulla questione di legittimità
costituzionale della norma introdotta dal decreto Visco-Bersani, enunciando, nel contempo, una
serie di principi sulla sua corretta interpretazione, principi la cui applicazione da parte della
giurisprudenza di merito non sempre si è dimostrata uniforme, continuando ad alimentare dubbi
e criticità sull’applicazione dell’istituto.
I principi fissati dalla Consulta:
a. La norma del DL 223/2006 non prevede una proroga o una riapertura dei termini per
l’accertamento; di contro, il raddoppio è fissato direttamente dalla legge e opera
automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva, ossia qualora
sussista l’obbligo di denuncia per commissione di reati tributari di cui al D.Lgs 74/2000.
b. E’ quindi irrilevante che l’obbligo di denuncia possa insorgere anche dopo il decorso del
termine "breve" o possa non essere adempiuto entro tale termine. Ciò che rileva è solo la
sussistenza dell'obbligo, affinché si produca il raddoppio dei termini.
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Tuttavia, per impedire che la normativa sul raddoppio venga utilizzata in maniera distorta da
parte dell’Ufficio (ad esempio, inoltrando notizie di reato palesemente infondate al solo fine di
beneficiare del più ampio termine decadenziale), la Corte costituzionale ha rimesso al giudice
di merito il compito di verificare l’obiettiva sussistenza degli elementi richiesti dall’articolo
331 c.p.p. per l’insorgere dell’obbligo di denuncia penale in capo al pubblico ufficiale, attraverso
una valutazione, ora per allora (cosiddetta “prognosi postuma”), in ordine alla sussistenza
dell’obbligo di denuncia (ex articolo 331 c.p.p.).
Al riguardo, nella sentenza 247/2011 è stato evidenziato che tale obbligo sussiste quando il
pubblico ufficiale “sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi del reato da denunciare
(escluse le cause di estinzione e di non punibilità, che possono essere valutate solo dall’autorità
giudiziaria), non essendo sufficiente il generico sospetto di una eventuale attività illecita ”.
In altri termini, non sussiste obbligo di denuncia quando non siano individuati compiutamente
gli elementi costitutivi del reato (ed è questo il caso in cui il giudice tributario potrebbe negare
l’esistenza dell’obbligo di denuncia, decretando l’inoperatività del raddoppio dei termini
accertativi, annullando di conseguenza l’atto impositivo notificato dopo il decorso dei termini
ordinari).
Sul punto, la Consulta ha inoltre chiarito che il pubblico ufficiale “non può liberamente valutare
se e quando presentare la denuncia ma deve presentarla prontamente, pena la commissione del
reato previsto e punito dall’art. 361 cod. pen. per il caso di omissione o ritardo nella denuncia”.
In altri termini, il ritardo o l’omissione della denuncia assumono rilevanza sotto il profilo della
responsabilità penale del pubblico ufficiale (oltre che disciplinare), e non, invece, sotto quello
dell’operatività del raddoppio.
1.7. L’attuazione della delega fiscale 2014
Con il Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, pubblicato in G.U. - serie generale n. 190 del 18
agosto – viene data attuazione alle disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 8 della Legge
11 marzo 2014, n. 23 (cd. Delega Fiscale).
In particolare, l’art. 2 del citato decreto, rubricato “Modifiche alla disciplina del raddoppio dei
termini per l'accertamento”, dedica tre commi alla revisione della disciplina stessa, i primi due
integrativi delle vigenti disposizioni in tema di raddoppio dei termini accertativi ai fini delle
imposte sui redditi e dell’Iva, il terzo contenente disposizioni a salvaguardia degli atti impositivi
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento
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o di controllo notificati entro l’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega
(ossia entro il 2 settembre 2015).
La novità maggiormente significativa introdotta ad agosto 2015 riguarda certamente i termini
entro i quali la denuncia per reati tributari deve essere presentata, per determinare, quale diretta
conseguenza, il raddoppio dei termini per l’attività accertatrice dell’Amministrazione finanziaria.
Viene infatti aggiunto un periodo al terzo comma degli artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72 ai
sensi del quale «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione
finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la
scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.»
Alla luce della novella normativa, i principi della citata sentenza n. 247/2011 vengono superati
almeno su due fronti:
il raddoppio non può più trovare applicazione in caso di denuncia tardiva, ossia con
reato accertato e/o denunziato a termini ordinari oramai decaduti;
non è più sufficiente che sussistano gli estremi per l’inoltro della denuncia, ma è
necessario che questa sia stata effettivamente inoltrata (entro, appunto, i termini di
decadenza ordinari).
La disposizione testé citata precisa inoltre che la “denuncia”, ai fini dell’istituto in esame,
comprende non solo l’atto formalmente previsto dall’art. 331 c.p.p. che comporta l’obbligo
comunicativo da parte del pubblico ufficiale che venga a conoscenza dell’ipotesi di reato fiscale
nel contesto della propria attività di servizio, ma, e a maggior ragione, anche quello previsto
dall’art. 347 c.p.p. concernente l’obbligo per la polizia giudiziaria (individuata dalla norma nella
Guardia di Finanza, in considerazione delle proprie attribuzioni istituzionali) di riferire senza
ritardo al Pubblico Ministero la notizia di reato acquisita direttamente, ovvero comunicatagli da
altri pubblici ufficiali.
Tuttavia il nuovo regime del raddoppio dei termini è destinato ad operare in modo pieno solo
ove non sia applicabile il regime transitorio di cui al terzo comma dell’art. 2 del decreto
legislativo in commento.
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1.8. Il regime transitorio
Il terzo comma dell’art. 2 del D.Lgs n. 128/2015, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge
delega, rende salvi gli effetti di alcuni atti impositivi o istruttori notificati entro la data di entrata
in vigore del decreto (2 settembre 2015), relativi ad annualità d’imposta ordinariamente
decadute ai fini accertativi alla stessa data, per le quali le ipotesi delittuose di natura tributaria
sono state comunicate alla competente Autorità oltre i termini ordinari di decadenza
dell’azione accertatrice.
Trattasi cioè di quelle situazioni in cui l’applicazione della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs
128/2015 avrebbe comportato l’annullamento degli atti impositivi già notificati o in itinere,
mentre per la previgente normativa risultavano legittimi, anche alla luce dei principi formulati
nella sentenza 247/2011 della Corte Costituzionale.
Quali atti sono fatti salvi nel regime transitorio?
Ai sensi del comma 3, trattasi di due categorie di atti, distinte sotto il profilo temporale:
- avvisi di accertamento, atti irrogativi di sanzioni amministrative tributarie e atri atti
impugnabili (ad esempio gli atti di recupero dei crediti di imposta), notificati al contribuente
entro il 2 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto in esame);
- avvisi di accertamento, atti irrogativi di sanzioni amministrative tributarie e atri atti
impugnabili, notificati al contribuente dal 3 settembre 2015 al 31 dicembre 2015, qualora
conseguenti ad inviti a comparire di cui all'articolo 5 del D.Lgs n. 218/1997 (ai fini del
procedimento di adesione) notificati entro il 2 settembre 2015, ovvero conseguenti a
processi verbali di constatazione notificati entro tale ultima data.
Considerata la precisione terminologica utilizzata dal legislatore, ai fini della salvaguardia delle
attività ispettive in corso all’epoca di entrata in vigore della novella normativa, non hanno
rilevanza gli atti diversi da quelli elencati nel terzo comma (quali, ad esempio, gli inviti e
questionari ex art. 32 del DPR 600/73, ovvero i processi verbali di verifica e di accesso).
In concreto, per individuare i casi in cui possa operare legittimamente il raddoppio dei termini
accertativi, alla luce della revisionata disciplina, occorre sempre combinare le date di notifica
degli atti accertativi (o istruttori) e quelle di deposito della denuncia o della comunicazione
notizia di reato.
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Tabella di riferimento
Notifica atti
accertativi Deposito denuncia all’AG Disciplina applicabile
Raddoppio
dei termini
entro il 2/9/2015 entro i termini ordinari Transitoria SI
entro il 2/9/2015 oltre i termini ordinari Transitoria SI
dal 3/9 al 31/12/2015
(pvc o invito entro
2/9)
entro i termini ordinari Transitoria SI
dal 3/9 al 31/12/2015
(pvc o invito entro
2/9)
oltre i termini ordinari Transitoria SI
dal 3/9 al 31/12/2015
(pvc o invito oltre
2/9)
entro i termini ordinari Nuova SI
dal 3/9 al 31/12/2015
(pvc o invito oltre
2/9)
oltre i termini ordinari Nuova NO
dal 1/1/2016 entro i termini ordinari Nuova SI
dal 1/1/2016 oltre i termini ordinari Nuova NO
Facciamo degli esempi (per semplicità ipotizziamo sempre il periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare):
1) L’Agenzia delle Entrate in data 3/2/2015 notifica un atto accertativo relativo all’anno
2008 per dichiarazione infedele avente anche rilevanza penale.
L’accertamento consegue ad una verifica della GDF conclusa in data 30/11/2014, con deposito
della notizia di reato in pari data (quindi oltre il termine decadenziale ordinario).
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L’avviso di accertamento è legittimo in virtù della norma di salvaguardia rappresentata dall’art.
2, comma 3 D.Lgs 128/2015.
2) La GDF in data 25 maggio 2014 deposita una notizia di reato relativa all’anno 2008 per
dichiarazione fraudolenta (quindi oltre il termine ordinario di decadenza
dell’accertamento – 31/12/2013).
Il pvc viene notificato il 30 agosto 2015.
In tal caso il pvc è legittimo in quanto redatto prima del 2/9/2015 (regime transitorio). Tuttavia
l’Agenzia delle Entrate poteva legittimamente notificare il relativo avviso di accertamento entro
il 31/12/2015.
Se entro tale data l’Agenzia non ha provveduto alla notifica dell’avviso di accertamento, l’anno
2008 è colpito da decadenza (in quanto l’Ufficio non potrebbe in tal caso invocare il raddoppio
dei termini accertativi).
3) La GDF in data 25 maggio 2014 deposita una notizia di reato relativa all’anno 2008 per
dichiarazione fraudolenta (quindi oltre il termine ordinario di decadenza
dell’accertamento – 31/12/2013).
La violazione viene contestata in via amministrativa in un pvc notificato il 5 settembre 2015.
In tal caso il pvc è illegittimo in quanto la GDF non poteva invocare il raddoppio dei termini
accertativi, dovendosi applicare la nuova disciplina. Di conseguenza, l’eventuale atto accertativo
risulterebbe illegittimo a prescindere dalla data di notifica.
4) La GDF in data 25 maggio 2014 deposita una notizia di reato relativa all’anno 2008 per
omessa dichiarazione (quindi entro il termine ordinario di decadenza dell’accertamento
– 31/12/2014).
In tal caso opera il raddoppio dei termini a prescindere dalla data di notifica dell’atto impositivo,
ché può essere notificato entro il 31/12/2019.
5) La GDF in data 31/10/2015 deposita una notizia di reato relativa all’anno 2008 per
omessa dichiarazione (quindi oltre il termine ordinario di decadenza dell’accertamento –
31/12/2014). A tale data la violazione non è stata ancora constatata sotto il profilo
amministrativo.
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento
16
In tal caso si applica il nuovo regime: la violazione potrà essere perseguita solo sul piano
penale, ma non potrà essere contestata in sede amministrativa per inoperatività del raddoppio
dei termini accertativi.
Da quanto sopra emerge che:
- nel caso di un invito per l’accertamento con adesione o un p.v.c. notificati al
contribuente dopo il 2 settembre 2015, il raddoppio dei termini accertativi opererà solo
sulle annualità d’imposta per le quali i relativi reati tributari siano stati tempestivamente
comunicati alla competente A.G., ossia entro i termini ordinari di decadenza accertativa;
- in altri termini, le annualità d’imposta 2009 e precedenti (ovvero le annualità d’imposta
2008 e precedenti in caso di omessa dichiarazione), caratterizzate da violazioni
tributarie di rilevanza penale, il 3 settembre scorso sono automaticamente decadute
sotto il profilo accertativo, qualora tali fattispecie penali non siano state
tempestivamente comunicate all’A.G.
Tabelle di riferimento
Notifica accertamento Rilevanza penal tribut. Raddoppio dei termini
Entro il 2 settembre 2015 SI In ogni caso
Entro il 2 settembre 2015 NO mai
Dal 3 settembre 2015 SI Solo con denuncia tempestiva
Dal 3 settembre 2015 NO mai
Notifica pvc o invito
al contradd Notifica accertamento
Rilevanza penal
tribut.
Raddoppio dei
termini
Entro il 2 settembre
2015 Entro il 31 dicembre 2015 SI In ogni caso
Entro il 2 settembre
2015 Dal 1° gennaio 2016 SI
Solo con denuncia
tempestiva
Dal 3 settembre
2015 SI
Solo con denuncia
tempestiva
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento
17
1.9. Strategie difensive alla luce della revisione dell’istituto
La nuova disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento contenuta nel decreto sulla
certezza del diritto richiede una ricalibratura delle strategie difensive che il contribuente potrà
adottare in relazione alle contestazioni relative a periodi d’imposta ordinariamente decaduti,
ovvero allo stesso notificate oltre in termini decadenziali ordinari di cui agli artt. 43 del DPR n.
600/1973 e 57 del DPR n. 633/1972.
In prima istanza, il contribuente dovrà appurare se, parallelamente alle contestazioni mossegli
ai fini amministrativi, lo stesso sia stato altresì deferito all’Autorità giudiziaria per violazione di
taluna delle fattispecie penal-tributarie contenute nel D.Lgs n. 74/2000; in caso positivo, dovrà
verificare se si trovi sottoposto alla nuova normativa dei riformati artt. 43 e 57 citati, ovvero alla
normativa transitoria contenuta nel terzo comma dell’art. 2 del D.Lgs n. 128/2015.
In particolare, per gli atti impositivi notificati dal 3 settembre 2015 (in assenza di invito ex art. 5
del D.Lgs n. 218/1997 ovvero di p.v.c. notificati entro il 2 settembre 2015), si renderà applicabile
in toto la nuova disciplina, che subordina l’operatività del raddoppio dei termini all’effettiva
presentazione di una denuncia tempestiva, ovvero presentata entro il 31 dicembre del quarto
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa
presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.
Di contro, qualora risulti che la denuncia è presentata oltre tali termini, il contribuente potrà
efficacemente invocare la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere accertativo e
quindi richiedere al giudice tributario l’annullamento dell’atto impositivo, per violazione di legge
(si pensi al caso in cui il contribuente sia stato denunciato nel corso dell’anno 2015 per un
delitto tributario relativo all’annualità 2007).
Va peraltro evidenziato come sovente gli atti impositivi e, in precedenza, i verbali di
constatazione, non contengano alcuna menzione dell’avvenuta presentazione della
denuncia/comunicazione notizia di reato, ovvero ne contengano un’indicazione sommaria,
assolutamente insufficiente per poter rilevare, da parte del contribuente, la data di effettiva
presentazione della notitia criminis. In tali circostanze, ben potrà il contribuente richiedere al
giudice tributario la declaratoria di illegittimità del raddoppio dei termini per l’accertamento e, di
conseguenza, l’annullamento dell’atto impositivo per difetto di motivazione e violazione del
diritto di difesa, già nella fase del primo grado.
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento
18
Va, in ogni caso, evidenziato come anche per gli atti notificati in presenza del nuovo regime, la
mera presentazione tempestiva della notitia criminis non possa determinare, per ciò solo, la
legittimità dell’operato dell’Ufficio; si ritiene, infatti, pienamente applicabile anche a seguito
della revisione dell’istituto, il principio coniato dalla Corte Costituzionale, secondo il quale il
giudice tributario, a richiesta del contribuente, è chiamato a verificare l’eventuale strumentalità
della notizia di reato.
Per gli atti impositivi notificati entro il 2 settembre 2015 (ovvero anche entro il 31 dicembre
2015 qualora preceduti da invito ex art. 5 del D.Lgs n. 218/1997 ovvero di p.v.c. notificati entro il
2 settembre 2015), astrattamente legittimi per operatività del regime transitorio, la difesa del
contribuente dovrà seguire le strategie già utilizzate, eccependo ad esempio:
la natura strumentale e pretestuosa della denuncia,
la prescrizione del reato al momento del deposito della comunicazione notizia di reato,
l’assenza del reato tributario, etc.
1.10. La revisione normativa operata dalla legge di stabilità 2016
La legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 130-132 della Legge n. 208/2015) stravolge l’intera
disciplina sulla decadenza del potere accertativo dell’Amministrazione finanziaria in materia di
IVA e imposte sui redditi; nella sostanza, il legislatore realizza un compromesso tra il termine
“ordinario” e il termine “raddoppiato” in presenza di violazioni penali disciplinate dal DLgs.
74/2000.
Innanzitutto, viene soppressa in toto la disciplina concernente la decadenza dal potere
accertativo in presenza di violazioni alla legge penal-tributaria; di conseguenza, a prescindere
dalla presenza o meno di responsabilità di tal genere, si applicherà la disciplina ordinaria che,
tuttavia, subisce una sostanziale modifica, in favore dell’Amministrazione finanziaria,
concedendo alla stessa un termine ordinario più ampio, rispetto al precedente regime, per poter
notificare i propri atti impositivi.
Più in particolare, l’Agenzia potrà notificare i propri avvisi di accertamento:
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione;
- ovvero, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione
doveva essere presentata (qualora ne sia stata omessa la presentazione).
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento
19
In ogni caso, i nuovi termini temporali, maggiori, di cui dispone l’Amministrazione finanziaria per
poter notificare i propri accertamenti prescindono dalla commissione di violazioni di rilevanza
penal tributaria nei singoli anni di imposta interessati.
Quanto alla decorrenza della nuova disciplina, per espressa previsione del comma 132 dell’art.
1 in questione, i termini più ampi per procedere alla notificazione dei provvedimenti impositivi
da parte dell’Amministrazione finanziaria, opereranno a partire dal periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2016.
In altri termini, per i periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare, le nuove regole si
applicheranno a partire dalle dichiarazioni relative all’anno 2016 (Unico, IVA, IRAP, 730, 770 /
2017).
Per le società o enti che hanno l’esercizio a cavallo d’anno, le nuove regole si applicheranno con
riferimento all’anno d’imposta 2016/2017 e successivi.
Di contro, come espressamente disposto dal medesimo comma 132, per gli accertamenti
relativi alle annualità d’imposta precedenti (quindi, fino all’annualità 2015 compresa, per i
soggetti ccdd. “solari”), rimangono valide le vecchie disposizioni in termini di decadenza
dell’azione accertativa, come modificate dal D.Lgs n. 128/2015; così, a titolo esemplificativo, le
dichiarazioni che saranno presentate il prossimo settembre 2016, relative al periodo di imposta
2015, potranno essere rettificate dall’ufficio entro il 31 dicembre 2020, ovvero, in presenza di
reati tributari, purché denunciati tempestivamente all’Autorità Giudiziaria, entro il 31 dicembre
2024.
La ratio delle modifiche apportate dalla legge di stabilità al regime della decadenza accertativa
è connessa al perseguimento di una maggiore certezza del diritto nel rapporto tra Fisco e
contribuente; in effetti, dovrebbero risolversi una serie di criticità esistenti (nonostante
l’intervento della Consulta con la nota sentenza n. 247/2011 e del legislatore con il citato D.Lgs.
n. 128/2015) sull’applicazione dell’istituto del raddoppio dei termini accertativi in presenza di
fattispecie penalmente rilevanti.
Nelle seguenti tabelle vengono evidenziati in termini accertativi previsti dal vecchio e nuovo
regime, in corrispondenza dei singoli periodi d’imposta.
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento
20
VECCHIO REGIME (art. 1, co. 132 Legge 208/2015)
Periodo d’imposta/ Dichiarazione
TERMINI DI DECADENZA AI FINI ACCERTATIVI II.DD. E I.V.A. (**)
ordinari – dichiarazione
valida (***)
dichiarazione valida -
presenza di reato tributario
(*)
ordinari – dichiarazione
omessa
dichiarazione omessa –
presenza di reato tributario (*)
2005 / Unico 2006 decaduti decaduti decaduti 31/12/2016
2006 / Unico 2007 decaduti decaduti decaduti 31/12/2017
2007 / Unico 2008 decaduti 31/12/2016 decaduti 31/12/2018
2008 / Unico 2009 decaduti 31/12/2017 decaduti 31/12/2019
2009 / Unico 2010 decaduti 31/12/2018 decaduti 31/12/2020
2010 / Unico 2011 decaduti 31/12/2019 31/12/2016 31/12/2021
2011 / Unico 2012 31/12/2016 31/12/2020 31/12/2017 31/12/2022
2012 / Unico 2013 31/12/2017 31/12/2021 31/12/2018 31/12/2023
2013 / Unico 2014 31/12/2018 31/12/2022 31/12/2019 31/12/2024
2014 / Unico 2015 31/12/2019 31/12/2023 31/12/2020 31/12/2025
2015 / Unico 2016 31/12/2020 31/12/2024 31/12/2021 31/12/2026
(*) segnalato all’Autorità giudiziaria entro i termini ordinari di decadenza. (**) rimangono salvi gli effetti degli atti impositivi notificati in vigenza del regime transitorio di cui all’art. 2, terzo comma del D.Lgs. n. 128/2015. (***) Riduzione di un anno in caso di applicazione art. 10, co. 8 DL 201/2011, per gli anni d’imposta 2011 e successivi.
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento
21
NUOVO REGIME (art. 1, co. 130 e 131 Legge 208/2015)
Periodo d’imposta/
Dichiarazione
TERMINI DI DECADENZA AI FINI ACCERTATIVI II.DD. E I.V.A.
ordinari –
dichiarazione
valida (*)
dichiarazione
valida -
presenza di
reato tributario
ordinari –
dichiarazione
omessa
dichiarazione
omessa –
presenza di reato
tributario
2016 / Unico 2017 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2024 31/12/2024
2017 / Unico 2018 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2025 31/12/2025
2018 / Unico 2019 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2026 31/12/2026
2019 / Unico 2020 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2027 31/12/2027
2020 / Unico 2021 31/12/2026 31/12/2026 31/12/2028 31/12/2028
(*) Riduzione di un anno in caso di applicazione art. 10, co. 8 DL 201/2011.
Ovviamente, per i periodi d’imposta in corso al 31/12/2016 e seguenti, i nuovi termini
decadenziali si applicheranno anche per la notifica degli atti di irrogazione di sanzioni connesse
ai tributi; di contro, rimangono invariate le regole di notifica degli atti di contestazione delle altre
violazioni amministrative tributarie.
Anni d’imposta in corso al 31/12/2016 e successivi
Tipologia di violazioni amm.ve
tributarie Dichiarazione
Termini contestazione / irrogazione
delle sanzioni
Violazioni connesse al tributo Presentata
31 dicembre del quinto anno
successivo a quello di presentazione
della dichiarazione
Violazioni connesse al tributo Omessa o nulla
31 dicembre del settimo anno
successivo a quello in cui doveva
essere presentata la dichiarazione
Violazioni non connesse al tributo
31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata
commessa la violazione
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento
22
1.11. Il raddoppio dei termini accertativi nel contrasto ai Paradisi Fiscali
La revisione della decadenza dei termini accertativi è destinata a condizionare anche il regime
decadenziale previsto per la notifica di atti impositivi conseguenti alla contestazione di
disponibilità localizzate in Paesi ccdd. Black List.
Esistono infatti nell’ordinamento nazionale ulteriori disposizioni che prevedono il raddoppio dei
termini accertativi, oltre a quelle abrogate dalla legge di stabilità: trattasi, nel dettaglio, di quelle
previste dall’art. 12 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, norma che non
subisce modifiche da parte della medesima legge di stabilità.
La disposizione in commento prevede varie misure tendenti a contrastare la localizzazione di
investimenti, attività economiche e attività finanziarie in paradisi fiscali, ossia in Paesi e Territori
che presentano regimi fiscali privilegiati e/o non consentono un adeguato scambio informativo
in materia fiscale con l’Italia.
In particolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del DL 78/2009, le disponibilità detenute negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre
2001 (come aggiornati, da ultimo, rispettivamente, dai DD.MM. 12 febbraio 2014 e 18 novembre
2015), in violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167/1990, convertito
dalla legge n. 227/1990, si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi
sottratti a tassazione (ossia in evasione d’imposta).
Peraltro, le sanzioni previste per le violazioni dichiarative di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 471/1997
sono in tal caso raddoppiate1 (quindi, in caso di dichiarazione infedele, si applicano nella misura
dal 180% al 360%, a seguito della revisione delle sanzioni amministrative tributarie).
Inoltre, ai sensi del successivo comma 2-bis, ai fini dell’accertamento della citata presunzione, i
termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del DPR n. 600/1973 e all'articolo 57,
primo e secondo comma, del DPR n. 633/1972, sono raddoppiati2.
1 Fatta salva l’applicazione della disposizione agevolativa di cui all’art. 5-quinquies, comma 7 del DL n. 167/1990 per i contribuenti che hanno aderito alla voluntary disclosure, prevista qualora le disponibilità erano o sono detenute in Stati che hanno stipulato con l’Italia, entro 60 gg. dall’entrata in vigore della Legge 186/2014, appositi accordi per lo scambio informativo. 2 Fatta salva l’applicazione della disposizione agevolativa di cui all’art. 5-quater, comma 4 del DL n. 167/1990 per i contribuenti che hanno aderito alla voluntary disclosure prevista qualora le disponibilità
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento
23
Ai sensi del successivo comma 2-ter, sono altresì raddoppiati i termini di decadenza per la
notifica dell’atto di contestazione della violazione dell’obbligo dichiarativo concernente le
disponibilità detenute nei medesimi Paradisi Fiscali (presentazione del quadro RW) previsto
dall’art. 4, comma 1 del DL n. 167/1990, punita ai sensi del successivo art. 5, comma 2 con una
sanzione pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati3.
In merito a tale ultima previsione, va ricordato che le violazioni di cui al citato decreto legge
sono contestate ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs n. 472/1997, per cui l'atto di contestazione deve
essere notificato ai sensi del successivo art. 20, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione; di conseguenza, ai sensi
dell’art. 12 del DL 78/2010, in caso di localizzazione occulta di disponibilità in Paesi black list, le
violazioni sul monitoraggio fiscale possono essere contestate entro il 31 dicembre del decimo
anno successivo a quello in cui sono state commesse.
Considerato il nuovo panorama normativo, risultante dall’entrata in vigore della legge di stabilità
2016, mentre il regime di decadenza accertativa per le violazioni da monitoraggio fiscale rimane
immutato, quello concernente l’accertamento della presunzione legale relativa di cui all’art. 12,
commi 2 e 2-bis del DL n. 78/2009 subisce una sostanziale modifica; infatti, considerato
l’espresso richiamo ai commi 1 e 2 degli artt. 43 del DPR n. 600/1973 e 57 del DPR n. 633/1972,
la presunzione per cui le disponibilità occultate in Paesi black list si presumono costituite
mediante redditi sottratti a tassazione potrà essere accertata (per le annualità in corso al 31
dicembre 2016 e successive):
- entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione;
- entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione
doveva essere presentata (in caso di omessa dichiarazione).
Esemplificando, la presunzione de qua, riferita alla posizione fiscale del contribuente persona
fisica per l’anno d’imposta 2016, potrà essere accertata dall’Agenzia delle entrate:
erano o sono detenute in Stati che hanno stipulato con l’Italia, entro 60 gg. dall’entrata in vigore della Legge 186/2014 appositi accordi per lo scambio informativo e il contribuente abbia rilasciato il cd. waver (autorizzazione alla banca estera a fornire i dati all’Agenzia delle entrate). 3 Fatta salva l’applicazione della disposizione agevolativa di cui all’art. 5-quater, comma 4 del DL n. 167/1990 per i contribuenti che hanno aderito alla voluntary disclosure prevista qualora le disponibilità erano o sono detenute in Stati che hanno stipulato con l’Italia, entro 60 gg. dall’entrata in vigore della Legge 186/2014 appositi accordi per lo scambio informativo e il contribuente abbia rilasciato il cd. waver (autorizzazione alla banca estera a fornire i dati all’Agenzia delle entrate).
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento
24
- entro il 31 dicembre 2027, in presenza del mod. unico 2017, ovvero mod. 730/2017
regolarmente presentato;
- entro il 31 dicembre 2031, in assenza della relativa dichiarazione reddituale.
Di contro, le violazioni all’art. 4, comma 1 del DL n. 167/1990, commesse nel 2016, in materia di
monitoraggio fiscale delle disponibilità detenute in Paradisi Fiscali (derivanti dall’omessa
presentazione del quadro RW per l’anno 2015), punite ai sensi dell’art. 5, comma 2 del
medesimo decreto, potranno essere accertate dall’Amministrazione finanziaria entro il 31
dicembre 2026 (ossia entro il 31 dicembre del decimo anno successivo, come per le precedenti
annualità, non essendo intervenuta alcuna modifica ad opera della legge di stabilità).
Nelle seguenti tabelle vengono evidenziati in termini accertativi previsti dal vecchio e nuovo
regime, in corrispondenza dei singoli periodi d’imposta.
VECCHIO REGIME
Periodo d’imposta/ Dichiarazione
TERMINI DI DECADENZA AI FINI ACCERTATIVI: PRESUNZIONE DISPONIBILITA’ OCCULTE IN PARADISI FISCALI E QUADRO RW
dichiarazione valida dichiarazione
omessa Violazione quadro RW
2005 / Unico 2006 decaduti 31/12/2016 31/12/2016
2006 / Unico 2007 decaduti 31/12/2017 31/12/2017
2007 / Unico 2008 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2018
2008 / Unico 2009 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2019
2009 / Unico 2010 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2020
2010 / Unico 2011 31/12/2019 31/12/2021 31/12/2021
2011 / Unico 2012 31/12/2020 31/12/2022 31/12/2022
2012 / Unico 2013 31/12/2021 31/12/2023 31/12/2023
2013 / Unico 2014 31/12/2022 31/12/2024 31/12/2024
2014 / Unico 2015 31/12/2023 31/12/2025 31/12/2025
2015 / Unico 2016 31/12/2024 31/12/2026 31/12/2026
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento
25
NUOVO REGIME
Periodo d’imposta/
Dichiarazione
TERMINI DI DECADENZA AI FINI ACCERTATIVI: PRESUNZIONE
DISPONIBILITA’ OCCULTE IN PARADISI FISCALI E QUADRO RW
dichiarazione valida dichiarazione
omessa Violazione quadro RW
2016 / Unico 2017 31/12/2027 31/12/2031 31/12/2027
2017 / Unico 2018 31/12/2028 31/12/2032 31/12/2028
2018 / Unico 2019 31/12/2029 31/12/2033 31/12/2029
2019 / Unico 2020 31/12/2030 31/12/2034 31/12/2030
2020 / Unico 2021 31/12/2031 31/12/2035 31/12/2031