I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure...

60
N. 65 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (TRIA) di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOAVERO MILANESI) con il Ministro dell’interno (SALVINI) con il Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO) con il Ministro della salute (GRILLO) e con il Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2019 Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO

Transcript of I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure...

Page 1: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

N. 65

DISEGNO DI LEGGEpresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro dell’economia e delle finanze (TRIA)

di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale(MOAVERO MILANESI)

con il Ministro dell’interno (SALVINI)

con il Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO)

con il Ministro della salute (GRILLO)

e con il Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2019

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recantemisure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità deimercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadiniitaliani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimodall’Unione europea

Senato della Repubblica X V I I I L E G I S L AT U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO

Page 2: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

I N D I C E

Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Relazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 23

Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 33

Testo del decreto-legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 34

Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 3: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge di cuiil presente disegno di legge chiede la con-versione contiene un complesso di misuredirette a rafforzare la stabilità finanziaria ela tutela degli investitori, alla luce di un in-sieme di sollecitazioni cui l’Italia è chiamataa rispondere nell’evoluzione del contesto in-ternazionale. Il decreto-legge è suddiviso intre capi. Il primo concerne disposizioni inmateria di poteri speciali inerenti ai servizidi comunicazione elettronica a banda largabasati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri-guarda misure per garantire la stabilità fi-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni-mento, con alcune modifiche ritenute oppor-tune alla luce della concreta attuazione dellamisura prevista dal decreto-legge 14 feb-braio 2016, n. 18, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, delloschema di concessione della garanzia delloStato sulla cartolarizzazione di sofferenze(GACS).Il secondo capo, a sua volta, è suddiviso intre sezioni: la prima introduce misure neces-sarie in caso di recesso senza accordo delRegno Unito dall’Unione europea; la se-conda reca disposizioni per la tutela dei cit-tadini italiani, in relazione al medesimo re-cesso; la terza riguarda gli interventi in temadi partecipazione italiana a istituzioni finan-ziarie e gruppi intergovernativi internazio-nali.

Capo I – Disposizioni in materia di poterispeciali inerenti ai servizi di comunicazioneelettronica a banda larga basati sulla tecno-logia 5G

L’articolo 1 intende aggiornare la norma-tiva in materia di poteri speciali all’evolu-zione tecnologica intercorsa, con particolare

riferimento alla tecnologia 5G e ai connessirischi che l’utilizzo improprio dei dati puòdeterminare sulla sicurezza nazionale.

Come anche evidenziato con la Risolu-zione del Parlamento europeo del 12 marzo2019 (2019/2575(RSP)), le vulnerabilitàdelle reti 5G potrebbero essere sfruttate permanomettere i sistemi informatici, causandopotenzialmente gravissimi danni ai cittadinie alle loro vite, nonché alle economie euro-pee e nazionali. Inoltre, i fornitori di tecno-logie sono tecnicamente in grado di utiliz-zare componenti della tecnologia della rete5G per violare la riservatezza dei dati di cit-tadini, imprese e istituzioni.

Pertanto il Parlamento europeo ha invitatogli Stati membri, le agenzie di cibersicu-rezza, gli operatori del settore delle teleco-municazioni, i produttori e i fornitori di ser-vizi di infrastruttura critici a segnalare allaCommissione e all’Agenzia dell’Unione eu-ropea per la sicurezza delle reti e dell’infor-mazione (ENISA) qualsiasi elemento indi-cante l’esistenza di vulnerabilità tale dacompromettere l’integrità e la sicurezzadelle reti di telecomunicazione.

Considerando che la rete 5G sarà la strut-tura portante della nostra infrastruttura digi-tale, in quanto estenderà la possibilità diconnettere diversi dispositivi alle reti e ap-porterà nuovi vantaggi e nuove opportunitàalla società e alle aziende in molti settori,tra cui alcuni settori chiave dell’economia,quali i trasporti, l’energia, la sanità, la fi-nanza, le telecomunicazioni, la difesa e ilcomparto spaziale, modificando le modalitàdi produzione ed utilizzo di dati con evi-denti impatti sulla sicurezza di quelli sensi-bili e avuto anche riguardo ai progetti di re-alizzazione di reti con tecnologia 5G in

Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 4: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

corso, si ritiene necessario e urgente intro-durre un quadro normativo che consenta laprotezione degli interessi strategici rilevantiper il sistema di sicurezza nazionale con-nessi alla realizzazione delle predette infra-strutture.

La norma consente con riguardo alle retidi comunicazioni basate su tecnologia 5G,di porsi in linea con i settori indicati dal re-golamento dell’Unione europea sugli Investi-menti diretti esteri (IDE) (approvato in viadefinitiva dal Parlamento europeo e dal Con-siglio) come strategici, tra cui le tecnologiecritiche, compresa l’intelligenza artificiale, larobotica, i semiconduttori, le tecnologie conpotenziali applicazioni a doppio uso, la sicu-rezza in rete, la tecnologia spaziale o nucle-are, la sicurezza dell’approvvigionamento diinput critici.

Nello specifico l’articolo 1 del decreto-legge introduce l’articolo 1-bis nel decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 56 del 2012, che di-spone i seguenti interventi:

– il comma 1 individua, quale attività dirilevanza strategica per il sistema di difesa esicurezza nazionale, i servizi di comunica-zione elettronica a banda larga senza fili ba-sati sulla tecnologia 5G ai fini dell’eserciziodei poteri speciali previsto dal successivocomma;

– il comma 2 estende l’obbligo di notificadi cui al comma 4 dell’articolo 1 del decre-to-legge n. 21 del 2012 ai contratti e accordistipulati da operatori pubblici e privati,aventi ad oggetto l’acquisto di beni o servizirelativi alla progettazione, alla realizzazione,alla manutenzione e alla gestione delle retidi comunicazione elettronica basate sullatecnologia 5G, ovvero l’acquisizione dicomponenti ad alta intensità tecnologica fun-zionali alla predetta realizzazione o gestione,quando posti in essere con soggetti esterniall’Unione europea;

– il comma 3 introduce una definizione disoggetto esterno all’Unione europea (UE) in

chiave sostanzialistica e antielusiva, ricom-prendendovi oltre ai soggetti formalmentestabiliti al di fuori dell’UE, anche impreseformalmente europee ma controllate da sog-getti extra UE;

– il comma 4 consente, ferma restandol’immediata operatività della norma, di in-trodurre una disciplina di semplificazionedegli oneri di notifica e procedurali, al finedi minimizzare l’impatto sulle imprese ope-ranti nei settori strategici così individuati, inconformità al principio di proporzionalità.

Capo II – Misure per garantire la stabilitàfinanziaria

Il capo è suddiviso in tre sezioni, attinentialle misure volte a garantire la stabilità fi-nanziaria.

Sezione I – Misure in caso di recesso delRegno Unito in assenza di accordo

In data 29 marzo 2017 il Regno Unito haformalizzato l’intenzione di recedere dall’U-nione europea ai sensi dell’articolo 50 delTrattato sull’Unione europea (TUE). L’even-tuale mancata ratifica dell’accordo per il re-cesso dall’UE approvato dal Consiglio euro-peo il 25 novembre 2018 (cosiddetto nodeal) non consentirebbe di definire soluzioniarmonizzate sulle condizioni e sulle moda-lità di uscita del Regno Unito, né rende-rebbe possibile la previsione, a livello euro-peo, di un periodo transitorio utile a favorireun ordinato processo di accompagnamentoal rinnovato assetto.

In caso di mancato raggiungimento di unaccordo sul recesso, a decorrere dal 30marzo 2019 (o dalla data che venisse suc-cessivamente concordata tra Regno Unito eUE) il Regno Unito diverrà a tutti gli effettiuno Stato terzo, con conseguente disconti-nuità nei rapporti bilaterali con l’UE.

In particolare la predetta circostanza è su-scettibile di incidere sull’operatività tran-sfrontaliera degli intermediari nazionali che,

Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 5: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

a partire dalla data del recesso, non po-tranno più accedere al beneficio del passa-porto per la prestazione delle proprie attivitànel Regno Unito (il cosiddetto passaportounico). Parimenti, gli effetti della Brexitsono suscettibili di interessare la clientelaitaliana che intrattiene rapporti con gli ope-ratori britannici, i quali non potranno piùsvolgere la propria attività sul territorio dellaRepubblica avvalendosi delle preesistentiabilitazioni.

L’assenza di un accordo sul recesso puòdeterminare significative ricadute anche sul-l’operatività delle sedi di negoziazione ita-liane, le quali non potranno continuare aconsentire l’accesso, in qualità di membri/partecipanti, agli operatori del Regno Unitodivenuti soggetti extra-UE, con conseguentipotenziali effetti pregiudizievoli anche in ter-mini di liquidità dei mercati e ordinato svol-gimento delle negoziazioni. Analogamente,un eventuale no deal potrebbe impattare sul-l’accesso degli operatori italiani alle sedi dinegoziazione del Regno Unito.

Il decreto-legge disciplina pertanto gli ef-fetti del recesso del Regno Unito dall’U-nione europea, in mancanza di accordo,sulle attività svolte nel territorio della Re-pubblica italiana dagli intermediari del Re-gno Unito operanti nel settore assicurativo,bancario e finanziario, nonché sulle attivitàposte in essere dagli intermediari italiani nelRegno Unito. Sono inoltre dettate specifichedisposizioni per l’operatività dei gestoridelle sedi di negoziazione italiane e del Re-gno Unito.

Al fine di assicurare la stabilità finanzia-ria, l’integrità dei mercati e la tutela degliinvestitori e della clientela il decreto-leggeprevede un regime transitorio differenziato aseconda della natura dei soggetti e del tipodi attività prestata. Resta inteso che l’effica-cia delle iniziative legislative in argomento ècondizionata alla mancata conclusione del-l’accordo di recesso tra Regno Unito eUnione europea.

Nello specifico, alle banche, alle impresedi investimento e alle succursali italiane de-gli istituti di moneta elettronica (IMEL)aventi sede nel Regno Unito – che alla datadel recesso del Regno Unito prestano sulterritorio della Repubblica attività ammesseal mutuo riconoscimento sulla base del co-siddetto passaporto unico – viene concessala possibilità di continuare ad operare perdiciotto mesi (vale a dire, nell’ipotesi in cuinon vi sia alcuna estensione del termine del29 marzo per la ratifica dell’accordo, fino afine settembre 2020) a condizione che noti-fichino l’intenzione di operare alle autoritàcompetenti entro tre giorni lavorativi primadella data di recesso e presentino, entro iltermine massimo di sei mesi dalla data direcesso, l’istanza per l’autorizzazione adoperare in Italia con succursale o in regimedi prestazione senza stabilimento, ovveroistanza per la costituzione di un intermedia-rio italiano a cui cedere i rapporti instauratinell’esercizio della propria attività. Per lebanche e le imprese di investimento soprarichiamate che, alla data del presente de-creto, siano abilitate alla partecipazione alleaste di titoli di Stato, non è richiesta la pre-sentazione della notifica salvo che per con-tinuare ad esercitare l’attività di raccolta delrisparmio. Resta fermo che solo in caso dipresentazione dell’istanza di autorizzazione,gli intermediari potranno continuare a eser-citare l’attività per l’intero periodo di di-ciotto mesi dalla data di recesso.

Per le banche che operano in modalità diprestazione di servizi senza stabilimentoviene peraltro prevista una limitazione allaraccolta del risparmio, attività consentitasolo al fine di gestire i rapporti esistenti.Questa limitazione tiene conto della partico-lare natura di tale attività che richiede pre-sidi rafforzati volti a tutelare i risparmiatoriin vista dell’eventuale rilascio dell’autorizza-zione a operare come banche di Paese terzo.

Le attività svolte da tali soggetti sono sot-toposte alla normativa bancaria e finanziaria

Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 6: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

di derivazione europea e nazionale, inclusa,a titolo esemplificativo, quella in materia diantiriciclaggio e contrasto al finanziamentodel terrorismo, di sistemi di risoluzione stra-giudiziale delle controversie, di usura, di tra-sparenza e correttezza nei rapporti con laclientela. Quanto ai poteri esercitabili neiconfronti dei predetti operatori, vieneespressamente richiamato l’assetto delle at-tribuzioni proprie delle autorità italiane disettore competenti nei confronti degli inter-mediari extra-UE.

Il riconoscimento della possibilità per lebanche e le imprese di investimento del Re-gno Unito di proseguire la propria operati-vità – nei casi e alle condizioni previstedalle disposizioni transitorie – rileva altresìai fini del mantenimento dell’abilitazione apartecipare alle aste di titoli di Stato e dellaqualifica di specialista in titoli di Stato aisensi dell’articolo 23 del regolamento di cuial decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze n. 216 del 2009 e dei profili di par-tecipazione alle infrastrutture di post tra-ding. La possibilità di continuare a prestareservizi di investimento – sempre nei limitiprevisti dalle disposizioni transitorie – con-sente altresì di gestire le potenziali ricaduteconnesse a un no deal per il servicing deicontratti derivati OTC conclusi da interme-diari del Regno Unito con soggetti italiani;viene in particolare esclusa una soluzione dicontinuità per la gestione dei « life-cycleevent » che presuppongono la sussistenza diun’autorizzazione alla prestazione di servizidi investimento in capo all’intermediario delRegno Unito (problema noto come di con-tract continuity).

Il decreto-legge ammette inoltre che gliintermediari italiani – banche e società diintermediazione mobiliare (SIM), istituti dipagamento, istituti di moneta elettronica, ge-stori di fondi e intermediari finanziari – chealla data di recesso operano nel RegnoUnito possano continuare a prestare i servizie le attività nel periodo transitorio, pur in

assenza, nel predetto periodo, delle necessa-rie autorizzazioni. Resta in ogni caso fermala necessità di rispettare quanto previstodalle disposizioni del Regno Unito circa l’o-peratività degli intermediari nel proprio ter-ritorio successivamente alla Brexit.

Agli intermediari del Regno Unito aiquali non è consentito di assumere lo statusdi intermediario di paese extra-UE e quindidi poter operare in Italia con succursale o inregime di prestazione senza stabilimento, èrichiesto di procedere alla cessazione dell’at-tività. Tuttavia, al fine di assicurare un’ordi-nata chiusura dei rapporti in essere e di pre-venire ricadute sfavorevoli nei confrontidella clientela, ai soggetti in questione è as-sicurata la possibilità di compiere nel ter-mine massimo di sei mesi tutte le operazioninecessarie a dismettere in modo ordinatol’attività in precedenza svolta, tra cui, a ti-tolo esemplificativo, la cessione dei rapportia soggetti autorizzati e lo scioglimento deicontratti nel rispetto dei termini ordinari dipreavviso; potranno nel suddetto periodoproseguire le attività precedentemente svoltelimitatamente alla gestione dei rapporti esi-stenti. A ulteriore tutela degli interessi deirisparmiatori, per i finanziamenti eventual-mente concessi da tali intermediari nell’am-bito delle attività loro riservate viene altresìprecisato, a meri fini di chiarezza, che lacessazione non modifica i termini e le mo-dalità di pagamento degli interessi e del rim-borso del capitale da parte dei clienti.

La disciplina in questione viene analoga-mente estesa alle banche, alle imprese di in-vestimento e alle succursali italiane degliistituti di moneta elettronica (IMEL) aventisede nel Regno Unito che omettano di effet-tuare le notifiche necessarie a beneficiaredel periodo transitorio di diciotto mesi sopradescritto. Gli intermediari che non presen-tino l’istanza per operare in via definitiva,dovranno procedere all’ordinata chiusura deirapporti nei sei mesi successivi al termineentro cui avrebbero dovuto presentare l’i-

Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 7: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

stanza medesima. Si introduce un regimespeciale per quanto concerne la gestione deicontratti derivati OTC in essere tra contro-parti italiane e imprese di investimento delRegno Unito che non intendano, o siano co-munque impossibilitate, a richiedere un’au-torizzazione ad operate in Italia o a costi-tuire un intermediario italiano a cui cedere irapporti instaurati nell’esercizio della propriaattività.

È necessario infatti fornire a tali impreseun quadro di continuità che consenta loro dieffettuare il servicing dei contratti a tuttospettro fino al momento della cessazionedelle attività in Italia. Come noto, relativa-mente al tema della contract continuity, nelmese di dicembre la Commissione europeaha approvato delle modifiche ai regolamentidelegati relativi all’obbligo di clearing e alloscambio di garanzie su base bilaterale per iderivati OTC, che sostanzialmente « incorag-giano » la sostituzione – attraverso il mec-canismo della novation – delle contropartidei contratti derivati OTC del Regno Unitocon controparti stabilite nell’Unione, preve-dendo una finestra di dodici mesi a decor-rere dalla data della Brexit nell’ambito dellaquale tali iniziative di « relocation » benefi-ciano di un trattamento speciale. Data talefinestra temporale, per garantire un allinea-mento, si ritiene di dover salvaguardare l’at-tività di gestione del ciclo di vita dei deri-vati OTC da parte delle imprese di investi-mento del Regno Unito che non notifichinola volontà di proseguire l’attività in Italia (oche, pur avendo notificato tale volontà, ri-tengano di non presentare istanza di autoriz-zazione), per il medesimo arco temporalemassimo.

Per quanto concerne l’operatività dellesedi di negoziazione italiane, lo schema didecreto consente ai gestori di un mercato re-golamentato, di un sistema multilaterale dinegoziazione o di un sistema organizzato dinegoziazione di continuare ad estendere lapropria attività nel Regno Unito per un pe-

riodo massimo di diciotto mesi dal momentodel recesso, permettendo l’accesso agli ope-ratori del Regno Unito che, alla data del re-cesso, risultano già membri o partecipantidella sede di negoziazione. La possibilità dibeneficiare del periodo transitorio risulta co-munque subordinata alla presentazione, entrola data del recesso, di un’istanza per l’esten-sione dell’operatività nel Regno Unito qualemercato extra-UE, ai sensi degli articoli 26,29 o 70 del testo unico delle disposizioni inmateria di intermediazione finanziaria(TUF), di cui al decreto legislativo 24 feb-braio 1998, n. 58.

Viene inoltre riconosciuta ai gestori disedi di negoziazione del Regno Unito lapossibilità di continuare a svolgere la pro-pria attività sul territorio della Repubblicanel periodo transitorio, consentendo l’ac-cesso agli operatori ivi stabiliti che, alla datadi recesso, risultano già membri o parteci-panti della sede di negoziazione, a condi-zione che, entro la predetta data, venga pre-sentata, ai sensi degli articoli 28, 29-ter o70 del TUF, istanza per l’estensione dell’o-peratività nel territorio della Repubblica.

Il decreto detta ulteriori disposizioni alfine di assicurare che per l’intera durata delperiodo transitorio di diciotto mesi, o per ilperiodo necessario all’ordinata dismissionedelle attività pari a sei mesi, i soggetti inte-ressati mantengano l’adesione ai sistemi dirisoluzione stragiudiziale delle controversiecon la clientela disciplinati dal testo unicodelle leggi in materia bancaria e creditizia(TUB), di cui al decreto legislativo 1° set-tembre 1993, n. 385, e dal TUF. Inoltre, asalvaguardia degli interessi dei clienti, vieneprevisto un meccanismo di adesione automa-tico ai sistemi di garanzia dei depositanti edi indennizzo degli investitori italiani per lebanche e le imprese di investimento checontinuino ad operare nel periodo transito-rio.

Il decreto prevede altresì specifiche dispo-sizioni per il settore assicurativo in una pro-

Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 8: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

spettiva di tutela degli assicurati e aventi di-ritto a prestazioni assicurative, volte a con-sentire alle imprese assicurative del RegnoUnito che, alla data di entrata in vigore deldecreto-legge, siano già abilitate ad operarenel territorio della Repubblica in regime distabilimento o libera prestazione di servizi,di proseguire tale attività, limitatamente allasola gestione dei contratti e delle coperturein essere alla data di recesso del RegnoUnito dalla Unione europea, per un periodotransitorio fino al diciottesimo mese succes-sivo tale data.

Con l’uscita del Regno Unito dall’Unioneeuropea tali imprese del Regno Unito primaoperanti come imprese di Stato membro per-deranno infatti tale qualifica e diventerannoimprese di Stato terzo, alle quali, ai sensidell’articolo 29 del codice delle assicura-zioni privave (CAP), di cui al decreto legi-slativo 7 settembre 2005, n. 209, non è con-sentito l’esercizio dell’attività assicurativanel territorio della Repubblica in regime dilibera prestazione dei servizi. Tale previsioneè coerente con il quadro normativo europeodi riferimento per il settore assicurativo chenon contempla detta forma di operatività perle imprese di assicurazione. Dette impreseper continuare ad operare in Italia dovreb-bero presentare istanza ed essere autorizzateall’esercizio dell’attività in regime di stabili-mento, in conformità alla procedura di cuiall’articolo 28 del CAP e alle relative dispo-sizioni di attuazione.

Tuttavia, in una prospettiva di garanziadella continuità dei servizi nei confronti de-gli assicurati e aventi diritto a prestazioniassicurative e al fine di prevenire ricadutesfavorevoli nei confronti di tali soggetti,dette imprese potranno procedere nel corsodel periodo transitorio alla sola gestione deicontratti e delle coperture già in essere alladata di uscita del Regno Unito dall’Unioneeuropea. Le stesse imprese non potranno as-sumere nuovi affari, né procedere a rinno-vare, anche tacitamente, i contratti, in as-

senza del soddisfacimento dei requisiti diaccesso ed esercizio nel mercato italiano ri-chiesti dalla normativa di settore a seguitodel mutamento del quadro giuridico di rife-rimento con riguardo alla qualificazionedello Stato di origine. Le previsioni in argo-mento sono tese quindi a consentire alle im-prese, nel periodo transitorio, di procedere aun’ordinata cessazione dell’attività e allaconseguente uscita dal business esistente alladata di recesso del Regno Unito dall’Unioneeuropea.

Con riguardo agli intermediari del RegnoUnito operanti in Italia alla data di entratain vigore del decreto-legge, è previsto, incoerenza con l’attuale framework nazionaleprimario per gli operatori di Stato terzo, chegli stessi cessino l’esercizio dell’attività didistribuzione nel territorio della Repubblicaentro la data di recesso con conseguentecancellazione d’ufficio da parte dell’Istitutoper la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)dall’elenco annesso al Registro unico. Alfine tuttavia di evitare pregiudizio ai contra-enti, assicurati e altri aventi diritto a presta-zioni assicurative, sono fatte salve le soleoperazioni necessarie all’ordinata chiusuradei rapporti di distribuzione già in essere,nel più breve tempo possibile, e comunquenon oltre il termine massimo di sei mesidalla data di recesso del Regno Unito dal-l’Unione europea.

Le disposizioni indirizzate a imprese e in-termediari del Regno Unito devono inten-dersi applicabili anche alle imprese e agliintermediari provenienti da Gibilterra, in li-nea con le indicazioni europee dettate sultema dalla Commissione europea e dall’Au-torità europea delle assicurazioni e dellepensioni aziendali e professionali (EIOPA).Gibilterra, infatti, nel diritto dell’Unione eu-ropea è un territorio europeo di cui unoStato membro (nel caso di specie il RegnoUnito) ha assunto la rappresentanza ai sensidell’articolo 355, punto 3, del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea (TFUE)

Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 9: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

(si veda la sentenza della Corte di giustiziadell’Unione europea del 13 giugno 2017,causa C-591/15).

Per quanto riguarda il comparto della pre-videnza complementare, le misure comples-sivamente previste per gli intermediari ope-ranti nel settore assicurativo, bancario, finan-ziario e dell’intermediazione mobiliare ri-guardano anche i soggetti che operano comegestori degli investimenti delle forme pen-sionistiche. L’unico intervento specifico ri-guarda l’investimento di dette forme inOICR del Regno Unito di Gran Bretagna eIrlanda del Nord, tramite una disposizionetransitoria che consente la continuazionedella detenzione di tali strumenti; ciò inconsiderazione del fatto che, per effettodella perdita di status di Paese membro UEdel Regno Unito, tali strumenti non sareb-bero compatibili con le previsioni normativeche regolano l’attività di investimento delleforme pensionistiche complementare.

Di seguito è dettagliato il contenuto dellesingole disposizioni del capo I.

L’articolo 2 definisce l’ambito di applica-zione del decreto. Gli operatori destinataridelle disposizioni sono individuati sulla basedelle definizioni utilizzate dal TUB e dalTUF. L’applicazione del decreto è dispostaper il caso di recesso del Regno Unito dal-l’Unione europea senza la ratifica dell’ac-cordo approvato dal Consiglio europeo il 25novembre 2018.

L’articolo 3 assicura la possibilità di ope-rare per diciotto mesi dalla data di recesso,ai seguenti soggetti aventi sede nel RegnoUnito:

a) banche che prestano i servizi ammessial mutuo riconoscimento ai sensi della diret-tiva 2013/36/UE. Per la raccolta del rispar-mio da parte di banche senza stabilimento disuccursale è prevista tuttavia la possibilità dicontinuare a gestire solamente i rapporti esi-stenti;

b) banche e imprese di investimento cheprestano servizi di investimento in regime di

libera prestazione di servizi ai clienti profes-sionali di diritto e alle controparti qualificateai sensi della direttiva 2014/65/UE;

c) banche e imprese di investimento cheprestano servizi di investimento nell’eserci-zio del diritto di stabilimento mediante suc-cursali nel territorio della Repubblica aisensi della direttiva 2014/65/UE;

d) IMEL che operano nel territorio dellaRepubblica nell’esercizio del diritto di stabi-limento mediante succursali.

La disposizione richiede che tali soggettipresentino la notifica alle autorità compe-tenti entro tre giorni antecedenti la data direcesso nonché entro il termine massimo disei mesi dalla data di recesso l’istanza perl’autorizzazione ad operare come interme-diario extra-UE o istanza per la costituzionedi un intermediario italiano a cui cedere tuttii rapporti instaurati nell’esercizio dell’attivitàsvolta. Una volta rilasciata l’autorizzazione,gli operatori potranno operare in via defini-tiva secondo quanto previsto dalle disposi-zioni nazionali applicabili. Fermo restandoquanto previsto in termini di istanze autoriz-zative, per le banche e le imprese di investi-mento aventi sede nel Regno Unito e abili-tate alla partecipazione alle aste di titoli diStato non è richiesta la presentazione dellanotifica, salvo che per continuare ad eserci-tare l’attività di raccolta del risparmio.

Tenuto anche conto delle prescrizionidella disciplina europea concernenti l’attivitàdei gestori dei fondi comuni di investimento(direttive 2009/65/CE – UCITS; 2011/61/UE – AIFM e 2014/65/UE – MiFID II)e con l’obiettivo di disciplinare l’ordinatadismissione delle attività riservate poste inessere dai predetti operatori (senza pregiudi-zio agli investimenti già detenuti prima delladata del recesso) e dalle ulteriori categoriedi soggetti a cui non viene concessa la pos-sibilità di beneficiare del periodo transitorioin ragione del loro status di operatori extra-UE, l’articolo 4 prevede che gli istituti dipagamento (IP), i gestori di fondi del Regno

Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 10: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

Unito e gli OICR, seppure gestiti da opera-tori UE ma domiciliati nel Regno Unito,operanti in Italia, nonché gli IMEL del Re-gno Unito operanti sul territorio della Re-pubblica in regime di libera prestazione an-che tramite agenti o soggetti convenzionati,così come le banche e le imprese di investi-mento del Regno Unito che prestano servizidi investimento, in regime di libera presta-zione, a favore di clienti retail e professio-nali su richiesta, cessino l’attività e comuni-chino alle autorità competenti, alla clientelae alle altre controparti, le iniziative adottateper garantire l’ordinata chiusura dei rapporti.Tali soggetti avranno la possibilità di svol-gere le attività necessarie all’ordinata chiu-sura dei rapporti già in essere, ivi compresele attività precedentemente svolte limitata-mente alla gestione dei rapporti esistentifino alla loro chiusura, per un periodo mas-simo di sei mesi dalla data di recesso, fermorestando il necessario rispetto delle perti-nenti disposizioni in materia bancaria e fi-nanziaria loro applicabili. Il medesimo re-gime viene esteso alle banche, alle impresedi investimento del Regno Unito e agli isti-tuti di moneta elettronica con succursale chenon abbiano presentato la notifica di cui al-l’articolo 3. Per gli intermediari che, puravendo notificato, non abbiano presentatol’istanza di autorizzazione, viene quindi con-cesso un termine ulteriore di sei mesi daquello entro cui avrebbero dovuto presentarel’istanza, per l’ordinata chiusura dei rap-porti. Per i contratti di finanziamento vieneprecisato, a meri fini di chiarezza, che lacessazione di attività non modifica i terminie le modalità di pagamento degli interessi edel rimborso del capitale relativi ai crediticoncessi. Infine l’ articolo chiarisce che inipotesi di mancata notifica entro la data delrecesso o di mancata presentazione dell’i-stanza, gli intermediari del Regno Unitohanno la possibilità di continuare a gestire,nei sei mesi successivi, i « life-cycle event »relativi ai soli OTC derivatives in essere ri-

spettivamente alla data del recesso o alladata del termine massimo entro cui presen-tare l’istanza per le prescritte autorizzazioni,anche nel caso in cui ciò implichi la conclu-sione di nuovi contratti o la modifica diquelli in essere.

L’articolo 5 consente agli intermediari ita-liani (banche, società di intermediazionemobiliare (SIM), istituti di pagamento, isti-tuti di moneta elettronica, gestori di fondi eintermediari finanziari) che alla data di re-cesso operano nel Regno Unito di conti-nuare ad operare nel periodo transitorio, pre-via notifica alle autorità competenti e nel ri-spetto delle disposizioni previste nel RegnoUnito, salvo quanto previsto specificamenteper i gestori di sedi di negoziazione all’arti-colo 6, comma 1. L’operatività oltre il pe-riodo transitorio verrebbe ammessa, qualoragli intermediari presentino alle autorità com-petenti l’istanza di autorizzazione per ope-rare in un Paese terzo, in conformità con ledisposizioni vigenti.

L’articolo 6 consente ai gestori italiani diuna sede di negoziazione (sistema multilate-rale di negoziazione, sistema organizzato dinegoziazione o mercato regolamentato) dicontinuare ad estendere la propria attivitànel Regno Unito per un periodo massimo didiciotto mesi dal momento del recesso, per-mettendo l’accesso agli operatori del RegnoUnito che risultano già membri o parteci-panti della sede di negoziazione. La possibi-lità di beneficiare del periodo transitorio ri-sulta comunque subordinata alla presenta-zione, entro la data di recesso, di un’istanzaper l’estensione dell’operatività nel RegnoUnito quale mercato extra-UE, ai sensi degliarticoli 26, 29 o 70 del TUF, nonché allacircostanza che continui a essere rispettata lanormativa europea di settore. Inoltre vienericonosciuta ai gestori di sedi di negozia-zione del Regno Unito la possibilità di con-tinuare a svolgere la propria attività sul ter-ritorio della Repubblica nel periodo transito-rio, consentendo l’accesso agli operatori sta-

Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 11: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

biliti in Italia che, alla data di recesso, risul-tano già membri o partecipanti della sede dinegoziazione, a condizione che, entro la pre-detta data, venga presentata, ai sensi degliarticoli 28, 29-ter o 70 del TUF, istanza perl’estensione dell’operatività nel territoriodella Repubblica, nonché continui a essererispettata la normativa europea di settore.

L’articolo 7 detta disposizioni in materiadi adesione degli operatori del Regno Unitoai sistemi di risoluzione stragiudiziale dellecontroversie con la clientela di cui agli arti-coli 128-bis del TUB e 32-ter del TUF.

L’articolo 8 introduce un meccanismo diadesione automatico ai sistemi di garanziadei depositanti e di indennizzo degli investi-tori italiani per le banche e le imprese di in-vestimento che continuino ad operare nelperiodo transitorio con succursale. Infatti leincertezze legate alla copertura assicurativada parte dei sistemi del Regno Unito deter-minano l’assenza delle condizioni necessarieper effettuare l’accertamento di equivalenzadei livelli di tutela.

La medesima protezione è prevista ancheper le banche e le imprese di investimentoche prestano servizi e attività di investi-mento in regime di prestazione di servizisenza stabilimento, nel caso in cui risultiche i relativi clienti non siano tutelati dai si-stemi di garanzia dei depositanti e di inden-nizzo del Regno Unito per il periodo succes-sivo alla data del recesso.

Simile meccanismo mira quindi a evitareil rischio che i depositanti e gli investitori ditali banche e imprese di investimento sianoprivati della tutela fino ad oggi garantita dalregime di cooperazione all’interno dell’U-nione europea, con riflessi negativi sulla fi-ducia nel sistema bancario e finanziario esul corretto funzionamento del mercato esulla stabilità complessiva.

La tutela dei sistemi di garanzia dei de-positanti e degli investitori italiani opere-rebbe pertanto senza soluzione di continuitàrispetto alla protezione già accordata da

quelli del Regno Unito. È poi previsto untermine entro il quale l’adesione obbligatoriaai sistemi italiani verrebbe perfezionata sulpiano amministrativo, contrattuale e contri-butivo.

La norma impone altresì di assicurare aidepositanti e agli investitori un’informativaaggiornata e tempestiva, circa il sistema ditutela e di garanzia chiamato ad intervenirein caso di crisi dell’intermediario nonchésulle modalità di rimborso e di indennizzo.

Inoltre la disposizione chiarisce la naturaprescrittiva della comunicazione preventivache la banca che intende trasferirsi da un si-stema di garanzia dei depositanti ad un altroin ambito europeo è tenuta ad effettuare aisensi dell’articolo 96-quater.3, comma 1, delTUB; da ciò discende che, in assenza didetta comunicazione entro sei mesi primadella data del recesso del Regno Unito dal-l’Unione europea, non si dà luogo al trasfe-rimento delle risorse dal sistema di garanziaitaliano a quello del Regno Unito. Infine ledisposizioni del presente articolo si appli-cano anche alle banche, alle imprese di in-vestimento e ai gestori di fondi che entro seimesi devono procedere alla chiusura dei rap-porti ai sensi dell’articolo 4.

L’articolo 9 consente alle imprese assicu-rative del Regno Unito che, alla data di re-cesso del Regno Unito dall’Unione europea,siano abilitate ad operare nel territorio dellaRepubblica in regime di stabilimento o li-bera prestazione di servizi, di proseguire taleattività, nei limiti della gestione del solo bu-siness in essere a tale data, per un periodotransitorio fino al diciottesimo mese succes-sivo a tale data.

Con l’uscita del Regno Unito dall’Unioneeuropea tali imprese del Regno Unito primaoperanti come imprese di Stato membro,perderanno tale qualifica e diventeranno im-prese di Stato terzo, alle quali, ai sensi del-l’articolo 29 del CAP, non è consentito l’e-sercizio dell’attività assicurativa nel territoriodella Repubblica in regime di libera presta-

Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 12: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

zione dei servizi. Tale previsione è coerentecon il quadro normativo europeo di riferi-mento per il settore assicurativo che noncontempla detta forma di operatività per leimprese di assicurazione.

Dette imprese per continuare ad operarein Italia dovrebbero presentare istanza ed es-sere autorizzate all’esercizio dell’attività inregime di stabilimento, in conformità allaprocedura di cui all’articolo 28 del CAP ealle relative disposizioni di attuazione. Tut-tavia, in una prospettiva di garanzia dellacontinuità dei servizi nei confronti degli as-sicurati e aventi diritto a prestazioni assicu-rative, dette imprese potranno procedere neilimiti della gestione dei contratti e delle co-perture già in essere alla data di recesso delRegno Unito dall’Unione europea. Le stessenon potranno assumere nuovi affari, né pro-cedere a rinnovare, anche tacitamente, i con-tratti, in assenza del soddisfacimento dei re-quisiti di accesso ed esercizio nel mercatoitaliano richiesti dalla normativa di settore aseguito del mutamento del quadro giuridicodi riferimento con riguardo alla qualifica-zione dello Stato di origine. Alla data di re-cesso del Regno Unito dall’Unione europeal’IVASS procederà, anche ai fini di tuteladel consumatore, alla cancellazione dall’e-lenco delle imprese UE tenuto dall’IVASSdi cui all’articolo 26 del CAP, adottando leiniziative opportune per assicurare l’ade-guata informativa ai consumatori.

Per la gestione dei contratti già assunti èrichiesta all’impresa la presentazione di unpiano contenente le misure di gestione checonsentano di procedere alla corretta esecu-zione di tali contratti nel migliore interessedegli assicurati e degli aventi diritto a pre-stazioni assicurative entro novanta giornidalla data di entrata in vigore del decreto-legge. L’IVASS può richiedere all’impresa,laddove ne ravvisi l’opportunità nell’eserci-zio delle funzioni di vigilanza, l’integrazionedel piano o aggiornamenti in merito allostato di avanzamento e di progressione delle

attività dirette alla realizzazione. Si chiarisceche, laddove l’impresa non sia in grado didare completa attuazione al piano nel ter-mine rappresentato dalla fine del periodotransitorio, ne dia tempestiva informazioneall’IVASS, al più tardi nei novanta giorniprecedenti la scadenza del termine in argo-mento, presentando un’istanza motivata tesaalla concessione da parte dell’Istituto di unaproroga. L’Istituto potrà adottare le misureritenute opportune per la tutela degli inte-ressi degli assicurati e degli aventi diritto aprestazioni assicurative, anche consultandol’autorità di vigilanza competente dello Statodi origine, ivi inclusa l’eventuale conces-sione della proroga del termine sopra citato.L’estensione del periodo originariamenteconcesso per l’esecuzione del piano è tesa aconsentire, a fini di tutela del consumatore,la completa attuazione degli impegni assuntidall’impresa e l’assolvimento delle obbliga-zioni contrattuali scaturenti dal contratto inessere alla data in cui interviene il recessodel Regno Unito dall’Unione europea. In ra-gione delle caratteristiche di struttura, artico-lazione e durata pluriennale dei contratti edelle coperture potrà infatti essere ravvisatal’esigenza, ai fini della completa attuazionedi tali obbligazioni, di un lasso temporalepiù esteso rispetto al periodo transitorio or-dinariamente contemplato dalla norma (di-ciotto mesi dalla data di recesso).

A partire dalla data dell’uscita del RegnoUnito dall’Unione europea è esplicitata lapossibilità in capo al contraente di sciogliereil vincolo contrattuale ed è disposta la per-dita di efficacia delle clausole di tacito rin-novo. Il contraente può recedere dai contratticon durata superiore all’anno senza incorrerein oneri aggiuntivi rispetto a quelli già sta-tuiti originariamente nel contratto (quali adesempio, quelli usualmente previsti per icontratti del ramo vita in caso di riscatto an-ticipato rispetto ad alcune scadenze contrat-tualmente prestabilite; in questi casi i con-tratti già prevedono decurtazioni del capitale

Atti parlamentari – 12 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 13: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

restituito rispetto quello investito). La previ-sione è coerente con l’impianto nazionaleprimario già vigente per il settore assicura-tivo, che dispone la facoltà in capo al con-traente di recedete dal contratto, nelle ipo-tesi di vincoli negoziali di durata superioreall’anno, in caso di decadenza dall’autoriz-zazione all’esercizio dell’impresa.

La norma chiarisce che nel periodo tran-sitorio, ivi incluse le eventuali ipotesi diproroga del termine contemplate dalla dispo-sizione, la ripartizione di responsabilità divigilanza resta quella dell’esercizio dell’atti-vità in libertà di stabilimento o prestazionedi servizi nel contesto UE. Viene assicuratoil riferimento esplicito ai poteri sanzionatorinei confronti di detti soggetti. Le imprese diriassicurazione non sono interessate dalla di-sciplina transitoria in quanto:

1) non esistono oggi imprese di riassicu-razione del Regno Unito operanti in stabili-mento (fattispecie per la quale avrebbe po-tuto avete senso l’individuazione di deroghealle norme vigenti);

2) l’operatività in libera prestazione diservizi da Stato terzo è già consentita alleimprese di riassicurazione dalle norme vi-genti e non richiede un’autorizzazione del-l’IVASS al pari dell’attività in libera presta-zione di servizi poste in essere da altroStato membro; si precisa, in proposito, che,con riguardo alle imprese di pura riassicura-zione operanti in uno Stato terzo, il passag-gio di status da imprese UE a extra-UE con-sentirà all’IVASS di attivare i poteri di cuiall’articolo 37-ter, commi 5 e 6, del CAP,almeno fino a quando il Regno Unito nonotterrà la dichiarazione di equivalenza previ-sta dall’articolo 172 della direttiva 2009/138/CE (Solvency II) con riguardo alla rias-sicurazione.

È inoltre richiamata, al fine di assicurarel’adeguato scambio informativo per la realiz-zazione del piano di solvent run-off, la pre-visione del CAP che prevede l’adeguata col-

laborazione e interlocuzione con le autoritàdi Stato terzo.

L’articolo 10 riguarda gli intermediarioperanti in Italia alla data di recesso del Re-gno Unito dall’Unione europea. La norma,in coerenza con l’attuale framework nazio-nale primario per gli operatori di Statoterzo, prevede che tali intermediari cessinol’esercizio dell’attività di distribuzione nelterritorio della Repubblica entro la data direcesso. A detta data è specificato che taliintermediari sono cancellati d’ufficio dall’I-VASS dall’elenco annesso al Registro unico.La norma chiarisce che nel periodo transito-rio la ripartizione di responsabilità di vigi-lanza resta quella dell’esercizio di libertà distabilimento o prestazione di servizi nel con-testo UE. Viene assicurato il riferimentoesplicito ai poteri sanzionatori nei confrontidi detti soggetti. Della prosecuzione tempo-ranea di tale operatività l’IVASS dà ade-guata evidenza al pubblico. Viene inoltreprevisto che al fine di evitare pregiudizio aicontraenti, assicurati e altri aventi diritto aprestazioni assicurative, sono fatte salve leoperazioni necessarie all’ordinata chiusuradei rapporti di distribuzione già in essere,nel più breve tempo possibile, e comunquenon oltre il termine massimo di sei mesidalla data di recesso. Nel predetto terminedi sei mesi tali soggetti non possono rinno-vare, anche tacitamente, i rapporti già esi-stenti, né avviare nuove attività di distribu-zione (tra le quali sono sicuramente ricom-prese sia il collocamento di nuovi contrattipresso la clientela, sia l’avvio di accordi didistribuzione di nuovi contratti). Il divieto diintraprendere nuove attività di distribuzioneesclude pertanto quelle che sono stretta-mente necessarie per servire legittimamente,per il solo periodo transitorio, i contratti giàin essere. Detti intermediari, entro quindicigiorni dalla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, informano, anche mediantecomunicazione sul proprio sito web, i con-traenti, assicurati e altri aventi diritto a pre-

Atti parlamentari – 13 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 14: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

stazioni assicurative delle iniziative adottateper garantire l’ordinata cessazione dell’atti-vità.

L’articolo 11 prevede che le imprese consede legale nel territorio della Repubblicaitaliana operanti nel Regno Unito, alla datadi recesso del Regno Unito dall’Unione eu-ropea possano proseguire l’attività in taleStato, fermo restando quanto previsto dagliarticoli 22 e 59-quinquies del CAP chefanno salvo il potere dell’IVASS di effet-tuare le verifiche in merito all’adeguatezzadella situazione finanziaria e della strutturaorganizzativa dell’impresa italiana che in-tenda operare in Stato terzo.

L’articolo 12 regola, per i fondi pensione,la detenzione di quote o azioni di organismidi investimento collettivo in valori mobiliari(OICVM) e fondi di investimento alternativi(FIA) affinché, in conseguenza della perditadi status di Stato membro da parte del Re-gno Unito di Gran Bretagna e Irlanda delNord, l’investimento verso tali soggetti siaconsiderato, sino al termine del periodotransitorio, assimilato a quella in OICVMUE e FIA UE.

L’articolo 13 riguarda le disposizioni dinatura fiscale, che continuano ad applicarsifino al termine del periodo transitorio.

Sezione II – Disposizioni per la tutela deicittadini italiani

L’articolo 14 è finalizzato a introdurre nellalegislazione nazionale una specifica norma tran-sitoria finalizzata, in caso di « no deal », a rego-lamentare le modalità di permanenza, sul terri-torio nazionale, dei cittadini del Regno Unito edei loro familiari anche stranieri, preservando idiritti acquisiti nel corso della loro pregressa econtinuativa residenza in Italia da almeno unquinquennio, alla data del recesso del RegnoUnito dall’UE.

La norma, in conformità con le iniziativeventilate dalla parte britannica e illustratenei documenti di indirizzo della Presidenzadel Consiglio dei ministri, prevede il rilascio

del permesso di soggiorno UE per soggior-nanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo9 del testo unico delle disposizioni concer-nenti la disciplina dell’immigrazione enorme sulla condizione dello straniero(TUI), di cui al decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, per cittadini del Regno Unito ei loro familiari in possesso del requisitodella residenza quinquennale alla data delrecesso del Regno Unito dall’UE.

La richiesta del titolo di soggiorno potràessere presentata previo assolvimento delpagamento del contributo di soggiorno, pre-visto dall’articolo 5, comma 2-ter, del TUI.

Il conferimento del permesso di soggiornoUE per soggiornanti di lungo periodo con-sente al titolare di usufruire di un tratta-mento analogo a quello riconosciuto al cit-tadino italiano e di mantenere i diritti già ri-conosciuti.

Diversamente, per coloro che siano rego-larmente iscritti in anagrafe o soggiornantiin Italia alla data del recesso del RegnoUnito dall’UE da più di tre mesi ma dameno di cinque anni si prevede un « regimetransitorio di favore », ricorrendo all’articolo13 della direttiva 109/2003/CE, che, nel ri-spetto delle esigenze di sicurezza, consenteagli Stati di membri di rilasciare permessi disoggiorno permanenti o di validità limitata acondizioni più favorevoli, fermo restandoche tali permessi non conferiscono il dirittodi stabilirsi in altri Stati membri come con-sentito ai titolari di permesso di soggiornoUE per soggiornanti di lungo periodo.

Tale soluzione determina il rilascio di unnuovo permesso di soggiorno elettronico de-nominato « per residenza », valido cinqueanni, rinnovabili alla scadenza, e che, in viastraordinaria, consente al possessore la frui-zione, in Italia, dei medesimi diritti ricono-sciuti dalle autorità italiane ai titolari dellostatus di soggiornante di lungo periodo(conferito ai sensi del richiamato articolo 9del TUI), nonché di continuare a godere diprerogative di cui beneficiava, nel nostro Pa-

Atti parlamentari – 14 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 15: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

ese, in considerazione della precedente con-dizione di cittadino dell’Unione europea.

In particolare, il comma 1 prevede che icittadini del Regno Unito iscritti in anagrafee i loro familiari, non aventi la cittadinanzadi uno Stato dell’Unione e in possesso dellacarta di soggiorno, possono richiedere il ri-lascio del permesso di soggiorno UE persoggiornanti di lungo periodo ai sensi del-l’articolo 9, commi 1 e 2, del TUI.

Nella norma è prevista la possibilità, per icittadini del Regno Unito, di regolarizzare lapropria posizione entro un periodo transito-rio, fino al 31 dicembre 2020 (cosiddetto« periodo di grazia »), come è stato sugge-rito dalla Presidenza del Consiglio dei mini-stri nelle citate « linee guida ».

Il comma 2 prevede che tale titolo sia ri-lasciato ai cittadini del Regno Unito e ailoro familiari che risultino continuativamentepresenti in Italia da almeno cinque anni alladata del recesso.

Il riconoscimento di tale status determina,come previsto al comma 3, un trattamento,in diversi settori, analogo a quello ricono-sciuto al cittadino italiano, consentendo ilmantenimento di diritti già conferiti dalleautorità italiane.

II comma 4 prevede, per i cittadini delRegno Unito e per il loro familiari, rego-larmente iscritti in anagrafe o soggiornantiin Italia da più di tre mesi ma da meno dicinque anni, che non possono ottenere ilpermesso di soggiorno UE per soggiornantidi lungo periodo, il rilascio di un nuovopermesso « per residenza », in formato elet-tronico, valido cinque anni, rinnovabile allascadenza, al fine di conferire al titolare, inItalia, gli stessi diritti riconosciuti al lungosoggiornante, ai sensi del comma 12 del-l’articolo 9 del TUI.

In particolare, il titolo consente a tali sog-getti di:

– fare ingresso nel territorio nazionale inesenzione di visto e circolare liberamentesul territorio nazionale;

– svolgere nel territorio dello Stato ogniattività lavorativa subordinata o autonomasalvo quelle che la legge espressamente ri-serva al cittadino o vieta allo straniero;

– usufruire delle prestazioni di assistenzasociale, di previdenza sociale, di quelle rela-tive ad erogazioni in materia sanitaria, sco-lastica e sociale, di quelle relative all’ac-cesso a beni e servizi a disposizione delpubblico, compreso l’accesso alla proceduraper l’ottenimento di alloggi di edilizia resi-denziale pubblica, salvo che sia diversa-mente disposto e sempre che sia dimostratal’effettiva residenza dello straniero sul terri-torio nazionale;

– partecipare alla vita pubblica locale, conle forme e nei limiti previsti dalla vigentenormativa.

Il comma 5 prevede la facoltà per i citta-dini del Regno Unito titolari di permesso disoggiorno di cui al comma 4, che abbianomaturato i cinque anni di regolare e conti-nuativa « residenza » in Italia, entro la datadel recesso, di richiedere il rilascio del per-messo UE per soggiornanti di lungo pe-riodo.

Il comma 6 stabilisce il termine a decor-rere dal quale la carta di soggiorno in pos-sesso dei familiari del cittadino del RegnoUnito non aventi la cittadinanza di uno Statomembro dell’Unione europea cessa di averevalidità e non potrà più essere esibita qualedocumento attestante il regolare soggiorno,prevedendo altresì specifiche sanzioni.

Le medesime sanzioni saranno applicateanche ai cittadini del Regno Unito che, de-corso il termine previsto, non hanno provve-duto a richiedere il rilascio del permesso disoggiorno.

Si richiama, in proposito, l’articolo 6,comma 3, del TUI, per l’applicazione dellasanzione prevista dal legislatore per lo stra-niero in regola con il soggiorno che non ot-tempera, senza un giustificato motivo, all’or-dine di esibizione del documento, ritenendomaggiormente afflittivo il richiamo al reato

Atti parlamentari – 15 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 16: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

previsto dall’articolo 10-bis del medesimoTUI, alla luce delle eventuali conseguenzecorrelate al pronunciamento della sentenzadi condanna, in considerazione del pregressodiritto di stabilimento e di libera circola-zione, riconosciuto a tale categoria di per-sone.

Il comma 7 stabilisce il termine a decor-rere dal quale i cittadini del Regno Unito ei loro familiari non aventi la cittadinanza diuno Stato membro dell’Unione europea nonpotranno più regolarizzare la loro presenza,per soggiornare in Italia, secondo la proce-dura più favorevole individuata dalle pre-senti norme, ma saranno considerati stranieriextra-UE, rientranti nell’ambito di applica-zione del citato testo unico in materia di im-migrazione.

L’articolo 15 è diretto a superare, attra-verso una disciplina transitoria, le criticità incui potrebbero trovarsi i cittadini del RegnoUnito che abbiano maturato i requisiti e unalegittima aspettativa all’acquisto della citta-dinanza italiana sulla base della normativaapplicabile ai cittadini UE.

Infatti, per i cittadini degli Stati membridella UE, l’articolo 9, comma 1, lettera d)della legge n. 5 febbraio 1992, n. 91, recantenuove norme sulla cittadinanza, prevede,quale requisito necessario per la concessionedel nostro status civitatis, la residenza legalenel territorio della Repubblica per almenoquattro anni.

Diversamente, per i cittadini stranieri ilperiodo di residenza legale necessario all’ac-quisto della cittadinanza, ai sensi dell’arti-colo 9, comma 1, lettera f), della citatalegge n. 91, è pari a dieci anni.

Conseguentemente, in mancanza di un’ap-posita previsione normativa, i cittadini delRegno Unito richiedenti la cittadinanza ita-liana dovranno possedere il requisito decen-nale di residenza legale.

La norma prevede quindi la possibilità dirichiedere la cittadinanza sulla base dellamaturazione del requisito temporale del

compimento del periodo di residenza qua-driennale alla data del recesso. Tale facoltàpuò essere esercitata presentando la relativaistanza entro il 31 dicembre 2020.

L’articolo 16 è necessario per garantire unpotenziamento dei servizi consolari ai citta-dini e alle imprese presenti nel Regno Unitoa seguito dell’uscita di questo Paese dall’U-nione europea. Le misure previste si inqua-drano nell’attuazione del contratto di Go-verno e, in particolare, dell’impegno a mi-gliorare i servizi ai cittadini e alle impreseall’estero, con particolare riferimento ai ser-vizi consolari rivolti alla « nuova emigra-zione » generatasi nell’ultimo decennio econcentratasi in una misura particolare nelRegno Unito (e in particolare in Inghilterra).Con l’uscita del Regno Unito dall’Unioneeuropea è fondamentale rafforzare le strut-ture presenti in loco in modo da poter for-nire ad un numero crescente di cittadini ser-vizi consolari più efficaci, a partire da unorientamento sui diritti connessi al nuovostatus di residenti in un Paese extra-UE.

Ci sono oltre 330.000 connazionali attual-mente registrati nei due consolati generali diLondra ed Edimburgo, senza contare gli ita-liani presenti, anche da anni, ma che non sisono mai registrati, i numerosi turisti e leimprese operanti sul territorio. Già oggi ilconsolato generale di Londra è al primo po-sto in tutta la nostra rete diplomatico-conso-lare per numero di iscrizioni all’AIRE, nu-mero di passaporti emessi, numero di ETD(documenti d’emergenza di viaggio) rila-sciati, senza contare i visti d’ingresso nelnostro Paese, le cittadinanze e tutti i serviziche un ufficio consolare è chiamato a for-nire ai cittadini italiani all’estero. Attual-mente, senza contare il flusso significativodi turisti e i connazionali presenti ma nonancora anagraficamente iscritti, le due sediconsolari nel Regno Unito hanno in mediaun addetto ogni 6.000 connazionali residenti.Si riportano, per confronto, gli indici medi,desunti dal decreto Ministro dell’interno 10

Atti parlamentari – 16 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 17: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 94 del 22 aprile 2017, sul numero diaddetti previsti negli enti locali italiani (chesvolgono parte delle funzioni attribuite aiconsolati per i connazionali all’estero: ana-grafe, stato civile, elettorale, assistenza so-ciale a persone in difficoltà): per un comuneitaliano di popolazione comparabile a quelladei residenti nella circoscrizione consolaredi Londra (oltre 300.000), è previsto un rap-porto di 1 addetto ogni 89 abitanti; per unaprovincia della stessa popolazione il rap-porto previsto è 1 addetto ogni 779 abitanti.

Il comma 1 autorizza una serie di inter-venti che si rendono necessari: acquistare eristrutturare gli immobili già adibiti o daadibire a sedi di uffici consolari (lettera a));incrementare il numero di dipendenti diruolo dell’Amministrazione degli affariesteri destinati alle rappresentanze consolarimaggiormente interessate, fra cui l’istituendoufficio consolare di carriera a Manchester,necessario a decongestionare il consolato ge-nerale di Londra, che non è attualmente piùin condizione di garantire un servizio effi-cace agli oltre 300.000 connazionali iscritti(lettera b)); incrementare la tempestività el’efficacia dei vari servizi erogati ai cittadini,a partire da una capillare diffusione delle in-formazioni che servono ai connazionali perconoscere i propri diritti e doveri nel RegnoUnito dopo la Brexit, nonché potenziare lerisorse per il funzionamento delle sedi coin-volte (lettera c)).

Il comma 2 incrementa di cinquanta unitàil contingente del personale assunto nellevarie sedi consolari ai sensi dell’articolo 152del decreto del Presidente della Repubblica5 gennaio 1967, n. 18. Nelle sedi all’esteroè fondamentale l’apporto di personale lo-cale, che conosce la lingua e le usanze delluogo e fornisce un contributo insostituibileal buon andamento del servizio. Tale richie-sta va ovviamente vista come complemen-tare rispetto a quelle del comma 1, perchésolo potenziando le varie componenti delle

strutture consolari nel Regno Unito sarà pos-sibile far fronte alle accresciute esigenze dicittadini e imprese in maniera efficiente.

Il comma 3 è finalizzato, a trent’anni dal-l’entrata in vigore della legge 27 ottobre1988, n. 470, « Anagrafe e censimento degliitaliani all’estero », e del relativo regola-mento di esecuzione, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 6 settembre1989, n. 323, all’esigenza di apportare uncorrettivo alla suddetta normativa per quantoriguarda la decorrenza dei termini di iscri-zione del cittadino all’AIRE, nell’intento direndere più rapidi ed incisivi i servizi ai cit-tadini all’estero. Attualmente, l’articolo 7 delcitato regolamento di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica n. 323 del 1989prevede la decorrenza dell’iscrizione AIREnon già dal momento della presentazionedella dichiarazione resa all’ufficio consolareda parte del cittadino, ai sensi dell’articolo6, commi 1 e 3 della legge, bensì dal mo-mento delta ricezione della stessa da partedell’ufficiale di anagrafe. Si introduce in talmodo una rilevante semplificazione nel rap-porto tra amministrazione e cittadini resi-denti all’estero, in coerenza con la modificaintrodotta dall’articolo 5, comma 3, del de-creto-legge n. 5 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 35 del 2012,per le variazioni anagrafiche nel territorionazionale.

Il comma 4 prevede le coperture dei variinterventi di cui ai commi 1 e 2.

L’articolo 17 attiene alle disposizioni inmateria di prestazioni sanitarie nell’ambitodei sistemi di sicurezza sociale, prevedendol’applicazione dei regolamenti europei di si-curezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009) affin-ché gli stessi possano continuare ad appli-carsi dalla data di recesso e fino al 31 di-cembre 2020 ai cittadini britannici, agli apo-lidi e ai rifugiati soggetti alla legislazionedel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlandadel Nord, a condizione di reciprocità coi cit-

Atti parlamentari – 17 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 18: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

tadini italiani, con riguardo a tutte le fatti-specie disciplinate dai suddetti regolamenti ein particolare a prestazioni medicalmente ne-cessarie (tessera), copertura da tutti i rischimalattia (S1), cure programmate (S2), e i re-lativi rimborsi.

Sezione III – Partecipazione italiana a isti-tuzioni finanziarie e gruppi intergovernativiinternazionali

La sezione contiene una serie di interventivolti a consolidare la partecipazione italianain istituzioni finanziarie internazionali, qualila Banca europea per gli investimenti, non-ché a rafforzare il presidio del Ministerodell’economia e delle finanze in ambito in-ternazionale, anche in vista della Presidenzadel G20 che l’Italia rivestirà dal 1° dicembre2020 al 30 novembre 2021.

L’articolo 18 del decreto-legge prevede lasostituzione del capitale del Regno Unitonella Banca europea per gli investimenti(BEI). Infatti, con il recesso del RegnoUnito, la BEI perderà il 16 per cento del ca-pitale sottoscritto che, data la leva finanzia-ria consentita dallo statuto della Banca (ge-aring ratio), pari a 2,5, sostiene circa 100miliardi di attività del suo portafoglio. Perrimanere solvibile, la BEI dovrebbe imme-diatamente ridurre la sua attività di prestito.Affinché la BEI possa mantenere una capa-cità di prestito prossima ai livelli attuali,fino a 65-70 miliardi di euro l’anno, e unostock di attività simili alle attuali (circa 550miliardi di euro), è necessario quindi sosti-tuire interamente il capitale del membrouscente. Per preservare l’attività di prestitoed evitare il declassamento da parte delleagenzie di rating, la BEI ha quindi presen-tato una proposta formale per la sostituzionedel capitale, che consiste nella sottoscrizionedella quota del Regno Unito (39,2 miliardidi euro) da parte dei rimanenti Stati membriin modo da mantenere costante il capitalesottoscritto, pari a 243,3 miliardi di euro, dicui solo il 9 per cento effettivamente versato

dai Paesi membri. La sostituzione del capi-tale avverrebbe con riserve della BEI per laquota di capitale versato (3,5 miliardi dieuro); e con sottoscrizione dei membri perla restante quota di capitale a chiamata (35,7miliardi di euro). Agli Stati membri è quindirichiesto di sostituire il capitale solo attra-verso la sottoscrizione di capitale a chiamata(callable), e non di capitale versato (paid-in), fino alla ricostituzione della capacità diprestito e mantenimento degli impegni in es-sere della BEI. Tale sottoscrizione non haimpatto su disavanzo e debito, poiché il ca-pitale a chiamata non comporta esborsi fi-nanziari effettivi. Richiede in alcuni Paesi,tra cui il nostro, l’approvazione del Parla-mento.

L’articolo 19 è volto a rafforzare la parte-cipazione italiana del Ministero dell’econo-mia e delle finanze ai negoziati condotti inambito europeo e internazionale. Negli ul-timi anni, anche in seguito alla grande crisieconomica finanziaria, i temi oggetto di di-scussione si sono moltiplicati e sono dive-nuti maggiormente complessi, richiedendoun’interazione sempre più adeguata e pun-tuale sia sotto il profilo qualitativo sia in ter-mini quantitativi. A questa evoluzione non ècorrisposto un adeguato potenziamento del-l’organico, che anzi tende a ridursi neglianni specie per le professionalità più quali-ficate, rischiando di non consentire all’Italialivelli di partecipazione ai negoziati in lineacon quelli espressi dai principali Paesi avan-zati. In aggiunta, l’Italia rivestirà la presi-denza del G20 a partire dal 1° dicembre2020 e fino al 30 novembre 2021. Nell’annodi presidenza sono previsti complessiva-mente oltre cento incontri a livello politico otecnico, che includono il vertice dei Capi diStato e di Governo. Tali impegni comporte-ranno per il Dipartimento del tesoro, comesi è detto, un notevole incremento di lavoro,a cui si contrappone una grave carenza di ri-sorse professionalmente qualificate, già im-pegnate peraltro su molteplici fronti europei

Atti parlamentari – 18 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 19: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

e internazionali. Il presidio da parte del Di-partimento della complessa attività prepara-toria dei dossier e delle riunioni con i nu-merosi interlocutori esteri richiede di poterfare affidamento su un cospicuo e tempe-stivo rinforzo qualificato, la cui assenzametterebbe a serio rischio la qualità ed effi-cacia della presidenza italiana del G20 conpossibili impatti reputazionali per il Paese.Per quanto sopra indicato, al fine di conti-nuare ad assicurare un adeguato presidio deinegoziati europei e internazionali nonché ilcorretto svolgimento della presidenza diturno del G20, si propone di incrementare ilcontingente di personale esperto in serviziopresso il Dipartimento del tesoro attraversoun reclutamento speciale per acquisire fino atrenta unità di personale con alta e specificaprofessionalità, in aggiunta alle facoltà as-sunzionali riconosciute al Ministero dell’e-conomia e delle finanze. Le procedure con-corsuali verranno espletate nel rispetto delleprevisioni di cui all’articolo 1, commi 300 e360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.Ai predetti oneri assunzionali, quantificati ineuro 220.000 per l’anno 2019 (prevedendol’assunzione nel mese di novembre 2019) edeuro 1.310.000 annui a decorrere dall’anno2020, si provvede mediante corrispondenteriduzione del fondo di cui all’articolo 1,comma 365, lettera b), della legge 11 di-cembre 2016, n. 232, come rifinanziato aisensi dell’articolo 1, comma 298, della legge30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al se-condo periodo del medesimo comma 298 eal comma 344 del predetto articolo 1.

Il comma 2 apporta modifiche al comma586 dell’articolo 1 della citata legge di bi-lancio 2019, al fine di assegnare una quotadelle autorizzazioni di spesa dallo stessopreviste per le finalità già previste dall’ul-timo periodo del comma 586, ai sensi delquale la Delegazione per la presidenza ita-liana del G20 e il Ministero dell’economia edelle finanze possono stipulare contratti di

consulenza, di lavoro a tempo determinato odi lavoro flessibile.

Il comma 4 modifica il limite di prelievoannuale per la riassegnazione delle disponi-bilità finanziarie di pertinenza dell’Italia esi-stenti sui conti speciali CEE. L’articolo 12della legge 27 dicembre 2007, n. 246, disci-plina l’impiego delle disponibilità finanziariedi pertinenza dell’Italia esistenti sui contispeciali CEE. Tali disponibilità sono costi-tuite dai rimborsi e dagli utili netti derivantidalle operazioni di prestito e di investimentoeffettuate nell’ambito delle Convenzioni diYaoundé e Lomé dalla BEI nei paesi dell’A-frica, dei Caraibi e del Pacifico a valeresulle risorse del Fondo europeo di sviluppo.Il conto è alimentato da contributi già ero-gati dallo Stato a fondo perduto e attribuitiannualmente ai conti speciali CEE. L’arti-colo prevede che sia possibile, annualmente,riassegnare una parte di tali risorse ad appo-sita unità previsionale di base dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze e utilizzarla per il finanzia-mento di iniziative di cooperazione allo svi-luppo di tipo multilaterale e nell’ambitodelle istituzioni finanziarie internazionali.

Capo III – Garanzia cartolarizzazione sof-ferenze (GACS)

Con il decreto-legge 14 febbraio 2016,n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 aprile 2016, n. 49, è stato autoriz-zato, a seguito della positiva decisione dellaCommissione europea, uno schema per laconcessione della garanzia dello Stato sullacartolarizzazione di crediti classificati comesofferenze nel bilancio delle banche e degliintermediari finanziari. La misura, che non èqualificata come aiuto di Stato, aveva l’o-biettivo di consentire l’avvio di un mercatosecondario concorrenziale per la cessione ditali crediti deteriorati.

Nei tre anni di operatività dello schema,l’ammontare lordo di sofferenze oggetto dicartolarizzazione risulta pari a poco meno di

Atti parlamentari – 19 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 20: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

50 miliardi di euro e il valore nominaledella tranche senior assistita dalla garanziapubblica è pari a circa 10 miliardi di euro.

Il contributo di questa misura allo svi-luppo di un mercato secondario dei creditideteriorati può quindi essere considerato si-gnificativo, anche se l’obiettivo di un mer-cato completo non può ancora ritenersi rag-giunto. Pertanto il decreto-legge proponeuna conferma della misura, che è terminatail 6 marzo, e introduce talune modifiche ri-tenute opportune alla luce dell’esperienzaoperativa maturata, sempre nell’ottica di unadeguato bilanciamento fra la tutela del ga-rante Stato e la compatibilità con logiche dimercato.

La nuova autorizzazione è subordinataalla positiva decisione della Commissioneeuropea, che sarà chiamata a valutare che lamisura non contenga elementi di aiuto.

L’articolo 20 autorizza il Ministro dell’e-conomia e delle finanze a concedere la ga-ranzia dello Stato sulla tranche senioremesse nell’ambito di operazioni di cartola-rizzazione di sofferenze originate da banchee intermediari finanziari per un periodo diventiquattro mesi a decorrere dalla menzio-nata decisione della Commissione europea.

Tale termine può essere prorogato con de-creto del Ministro per ulteriori dodici mesi,sempre previa autorizzazione della Commis-sione europea.

In coerenza con le prassi della Commis-sione europea è prevista la nomina di unmonitoring trustee, incaricato di verificare,per conto della stessa Commissione, la con-formità delle operazioni alla decisionestessa.

L’articolo 21 contiene le modifiche alladisciplina della GACS come recata dal de-creto-legge n. 18 del 2016.

Con riferimento all’articolo 4 del decreto-legge n. 18 del 2016, si ricorda che ilcomma 1, lettera a), prevede, a tutelo delloStato garante, che i crediti oggetto di ces-sione siano trasferiti alla società veicolo di

cartolarizzazione per un importo non supe-riore al valore netto contabile. In propositosi è ritenuto opportuno eliminare il riferi-mento alla data della cessione che non haalcun effetto pratico.

L’osservazione delle cartolarizzazioni assi-stite da GACS fin qui poste in essere hareso evidente la centralità del servicer nel-l’assicurare il buon esito delle operazioni. Inrelazione a questo si è arricchito il conte-nuto obbligatorio delle operazioni di cartola-rizzazioni, richiesto dal medesimo articolo 4,introducendo l’obbligo per la società cessio-naria di sostituire il servicer in casi di par-ticolare gravità. Si è altresì previsto che lasocietà cessionaria debba stabilire appositeprocedure (ad esempio un back-up servicer)per agevolare nel concreto la transizione.

Con la modifica all’articolo 5, comma 1,del decreto-legge n. 18 del 2016, si proponedi innalzare dall’attuale BBB– a BBB il li-vello minimo di rating richiesto per i titolisenior ai fini del rilascio della garanzia, conrelativa riduzione del rischio a carico delloStato. Tale scelta aumenterebbe la qualitàdell’operazione, ottimizzando la struttura ela composizione dei titoli emessi, incremen-tando lo spessore delle tranche junior emezzanine e rendendo dunque più circo-scritta e di migliore qualità la componentesenior. Si ritiene che l’aumento del ratingminimo richiesto non dovrebbe produrre ef-fetti indesiderati sulla struttura e sui costidell’operazione, e dunque sulla sua appetibi-lità per il mercato.

Sempre al fine di incentivare il monito-raggio sul servicer da parte dei detentoridella tranche mezzanine, all’articolo 6 deldecreto-legge n. 18 del 2016 si è prevista, inlinea con le prassi già osservate sul mercato,l’introduzione in via obbligatoria di « per-formance trigger » (scostamento superiore auna certa quota dei flussi di recupero effet-tivi rispetto a quelli attesi) – da verificaread ogni data di pagamento degli interessi –in modo tale da determinare la subordina-

Atti parlamentari – 20 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 21: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

zione della remunerazione della tranchemezzanine non solo al pagamento degli inte-ressi ma anche al rimborso integrale del ca-pitale della tranche senior ovvero alla datain cui il suddetto rapporto risulti superioreal 100 per cento.

Analogamente, all’articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, nel caso di recupericumulati effettivi inferiori a quelli attesi, siprevede anche la postergazione della partevariabile delle commissioni da pagare al ser-vicer al completo rimborso del capitale deititoli senior ovvero alla data in cui il sud-detto rapporto risulti superiore al 100 percento.

In correlazione con la modifica del ratingminimo, sopra descritta, si è reso necessarioridefinire i panieri CDS utilizzati per il cal-colo del corrispettivo della garanzia (ver-rebbe quindi sostituito anche l’allegato 1 aldecreto-legge n. 18 del 2016). In questocontesto, si prevede all’articolo 9 del decre-to-legge n. 18 del 2016 che la composizionedei panieri sia fissa per i primi dodici mesidi operatività e che venga aggiornata allafine del primo anno di implementazione,nonché nel caso di proroga dello schema,sia includendo nuovi emittenti che rispettinoi criteri di rating previsti, sia escludendo daciascun paniere emittenti la cui valutazionedel merito di credito non sia più coerentecon i relativi criteri di rating (il decreto-legge n. 18 del 2016 prevedeva l’esclusioneautomatica dai panieri dei soli emittenti lacui valutazione del merito di credito nonfosse più tale da rispettare i criteri di ratingprevisti).

La struttura del corrispettivo della garan-zia è stata modificata al fine di tener contodi talune osservazioni provenienti dallaCommissione europea. Si prevede quindi diutilizzare la media dei prezzi dei singoliCDS inclusi nei panieri sui due mesi prece-denti, anziché i sei mesi finora previsti, alfine di incorporare più rapidamente nelprezzo della garanzia eventuali variazioni

nella struttura dei tassi di mercato. Tale esi-genza era già stata sollevata dalla Commis-sione europea in occasione dell’ultima pro-roga dello schema attuale e riflessa nel re-lativo decreto ministeriale. Si prevede al-tresì, sempre su indicazione della Commis-sione europea, l’aggiornamento del tasso disconto per assicurare la coerenza della mi-sura con le condizioni del mercato.

Gli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 18del 2016 sono stati coerentemente modifi-cati.

Con l’articolo 22 si prevede la possibilitàdi aggiornare le disposizioni di attuazionegià emanate, ai sensi dell’articolo 13 del de-creto-legge n. 18 del 2016, con il decretodel Ministro dell’economia e delle finanze 3agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 188 del 12 agosto 2016. In tale con-testo potrà essere ripensato e rafforzato ilflusso informativo periodico sulla perfor-mance della cartolarizzazione a beneficio delMinistero dell’economia e delle finanze.

L’articolo 23 si riferisce alla copertura fi-nanziaria dell’estensione temporale delloschema GACS.

Il corrispettivo della GACS confluisce nelfondo di dotazione di cui all’articolo 12 deldecreto-legge n. 18 del 2016, volto a fron-teggiare complessivamente il rischio dellegaranzie concesse (pertanto senza specificiaccantonamenti a fronte delle singole opera-zioni).

Tale fondo, con una dotazione di 120 mi-lioni di euro per l’anno 2016, è ulterior-mente alimentato con i corrispettivi annuidelle garanzie concesse che a tal fine sonoversate dagli istituti beneficiari della garan-zia all’entrata del bilancio dello Stato per lasuccessiva riassegnazione al fondo. Dettesomme sono versate su apposita contabilitàspeciale vincolata al pagamento dell’even-tuale escussione delle predette garanzie,nonché agli ulteriori oneri connessi all’attua-zione del capo II del medesimo decreto-legge n. 18 del 2016. Ad oggi, la dotazione

Atti parlamentari – 21 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 22: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

attuale del conto corrente di tesorerian. 25060 è di euro 129.108.130 (si è in at-tesa della riassegnazione di euro5.472.330,24, richiesti alla Ragioneria gene-rale dello Stato il 17 dicembre 2018).

Il proposto allungamento della finestratemporale di concessione della garanzia perulteriori due anni, consentirebbe (secondouna stima della Banca d’Italia) la conces-sione di nuove garanzie per non meno di 3miliardi.

Al riguardo, ancorché il corrispettivo dellagaranzia sia considerato dalla Commissioneeuropea « a mercato », e quindi idoneo a co-prire il costo del rischio, lo Stato garante re-sterebbe comunque esposto a rischi conse-guenti a variazioni che dovessero intervenirenel quadro normativo o nel contesto econo-

mico-finanziario e che fossero in grado diincidere negativamente sui flussi di rientrostimati dal servicer e valutati dalle agenziedi rating, esponendo così la garanzia pub-blica.

Si ritiene pertanto opportuno prevedere,prudenzialmente, un incremento delle risorsefinanziarie del fondo di garanzia per ulte-riori 100 milioni di euro a valere sulle ri-sorse del fondo o della contabilità specialedi cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 89 del 2014,(n. 6077), intestata al Dipartimento del te-soro.

L’articolo 24 disciplina l’entrata in vigoredel decreto-legge.

Atti parlamentari – 22 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 23: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

RELAZIONE TECNICA

Atti parlamentari – 23 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 24: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

Atti parlamentari – 24 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 25: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

Atti parlamentari – 25 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 26: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

Atti parlamentari – 26 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 27: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

Atti parlamentari – 27 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 28: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

Atti parlamentari – 28 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 29: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

-bis

Atti parlamentari – 29 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 30: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

Atti parlamentari – 30 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 31: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

Atti parlamentari – 31 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 32: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

Atti parlamentari – 32 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 33: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgentiper assicurare sicurezza, stabilità finanziariae integrità dei mercati, nonché tutela dellasalute e della libertà di soggiorno dei citta-dini italiani e di quelli del Regno Unito, incaso di recesso di quest’ultimo dall’Unioneeuropea.

2. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pubbli-cazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti parlamentari – 33 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 34: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 71 del 25 marzo 2019.

Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e inte-grità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di sog-giorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di

recesso di quest’ultimo dall’Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO l’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea;

VISTO il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e, in particolare, il capo II,concernente la Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante normegenerali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-zioni pubbliche;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni ur-genti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbli-che amministrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di pre-visione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennaleper il triennio 2019-2021;

VISTA la legge 27 dicembre 2007, n. 246, recante partecipazioneitaliana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionalie, in particolare, l’articolo 12, che disciplina l’impiego delle disponibilitàfinanziarie di pertinenza dell’Italia esistenti sui conti speciali CEE;

CONSIDERATA l’attuale incertezza in merito alla ratifica da partedel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell’accordo per ilrecesso dall’Unione europea approvato dal Consiglio europeo il 25 no-vembre 2018;

RITENUTO necessario tutelare la stabilità complessiva del sistemaeconomico, bancario, finanziario e assicurativo italiano nonché assicurarel’integrità dei mercati e la tutela degli investitori, della clientela e degliassicurati, nel caso di mancata ratifica, da parte del Regno Unito di GranBretagna e Irlanda del Nord, dell’accordo per il recesso dal Trattato sul-l’Unione europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018;

Atti parlamentari – 34 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 35: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare con-tinuità nella prestazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi daparte sia dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia sia dei soggettiitaliani operanti nel Regno Unito, nonché di disciplinare la fuoriuscita or-dinata dal mercato italiano dei soggetti aventi sede nel Regno Unito checesseranno l’attività nel territorio della Repubblica;

CONSIDERATA, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di det-tare ulteriori misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza diaccordo, dettando in particolare, disposizioni tese a regolamentare le mo-dalità di permanenza sul territorio nazionale dei cittadini del Regno Unitoe dei loro familiari, a disciplinare la concessione della cittadinanza in fa-vore dei medesimi cittadini, nonché a garantire il potenziamento dei ser-vizi consolari ai cittadini e alle imprese presenti nel Regno Unito;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 14febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile2016 n. 49, l’autorizzazione alla concessione della garanzia dello Statosulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione dicui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della ces-sione da parte di banche o intermediari finanziari aventi sede legale inItalia di crediti pecuniari classificati come sofferenze è scaduta il 6 marzo2019;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l’o-peratività della Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS)al fine di rafforzare la stabilità del sistema bancario nel suo complesso,sostenendo, senza soluzione di continuità, il processo di tempestiva ridu-zione della consistenza dei crediti deteriorati e il consolidamento dellosviluppo di un mercato secondario dei crediti in sofferenza delle banche,anche tenendo conto della prossima entrata in vigore del nuovo quadronormativo dell’Unione europea in materia di rettifiche di valore delleesposizioni deteriorate;

RAVVISATA la necessità di rafforzare la partecipazione italiana aistituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali;

RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione del capitale delRegno Unito nella Banca europea per gli Investimenti (BEI), mediantesottoscrizione della relativa quota da parte dei rimanenti stati membri, inmodo da mantenere costante il capitale sottoscritto;

RITENUTO opportuno di non vincolare il prelievo di cui al citatoarticolo 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, a un ammontare fissoma di consentirlo fino a un importo massimo in percentuale della dispo-nibilità dei conti speciali CEE, in costante aumento per la restituzione diprestiti trentennali che vengono a scadenza, e poter riallocare tali risorsein nuovi programmi di sviluppo;

RITENUTO necessario ed urgente potenziare il contingente di per-sonale con alta e specifica professionalità in servizio presso il Ministero

Atti parlamentari – 35 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 36: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – al fine di as-sicurare un adeguato presidio dei negoziati europei e internazionali, almomento in atto, volti a definire una nuova architettura finanziaria euro-pea e internazionale, nonché in considerazione del notevole e complessocarico di lavoro derivante dalla Presidenza italiana del G20 che richiedeun’intensa e prolungata fase di preparazione che deve essere avviataquanto prima possibile, essendo l’Italia nella Troika delle Presidenze giàa partire dal 1° dicembre 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella ri-unione del 20 marzo 2019;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e delMinistro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degliaffari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno, dello svi-luppo economico, della salute e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POTERI SPECIALI INERENTI AISERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA A BANDA LARGA

BASATI SULLA TECNOLOGIA 5G

Articolo 1.

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante ’Norme in materiadi poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e dellasicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei set-

tori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni)

1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poterispeciali in conseguenza dell’evoluzione tecnologica intercorsa, con parti-colare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso im-proprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11maggio 2012, n. 56, dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elet-tronica a banda larga con tecnologia 5G). - 1. Costituiscono, ai fini del-l’esercizio dei poteri di cui al comma 2, attività di rilevanza strategica

Atti parlamentari – 36 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 37: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazioneelettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisto dibeni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manuten-zione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di cui al comma 1, ov-vero l’acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionalialla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggettiesterni all’Unione europea, sono soggetti alla notifica di cui all’articolo 1,comma 4, al fine dell’eventuale esercizio del potere di veto o dell’impo-sizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto divalutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnera-bilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti edei dati che vi transitano.

3. Per le finalità di cui al comma 2, per soggetto esterno all’Unioneeuropea si intende:

1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia laresidenza, la dimora abituale, la sede legale o dell’amministrazione ov-vero il centro di attività principale in uno Stato membro dell’Unione eu-ropea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi sta-bilito;

2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legaleo dell’amministrazione o il centro di attività principale in uno Statomembro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo o chesia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indi-rettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui aln. 1);

3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabi-lito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell’amministrazioneo il centro di attività principale in uno Stato membro dell’Unione europeao dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, alfine di eludere l’applicazione della disciplina di cui al presente articolo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito ilGruppo di coordinamento costituito ai sensi dell’articolo 3 del decretodel Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, possono es-sere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, deitermini e delle procedure relativi all’istruttoria ai fini dell’eventuale eser-cizio dei poteri di cui al comma 2. ».

Atti parlamentari – 37 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 38: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

CAPO II

MISURE PER GARANTIRE LA STABILITA’ FINANZIARIA

SEZIONE I

MISURE IN CASO DI RECESSO DEL REGNO UNITOIN ASSENZA DI ACCORDO

Articolo 2.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente sezione reca la disciplina transitoria applicabile incaso di recesso del Regno Unito dall’Unione europea in assenza di ac-cordo.

2. Nella presente sezione l’espressione:

a) ‘banche del Regno Unito’ indica le banche aventi sede legalenel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

b) ‘imprese di investimento del Regno Unito’ indica le imprese diinvestimento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Ir-landa del Nord;

c) ‘imprese di assicurazione del Regno Unito’ indica le imprese diassicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Ir-landa del Nord;

d) ‘intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, e riassi-curativo del Regno Unito’ indica qualsiasi intermediario assicurativo, an-che a titolo accessorio, o riassicurativo residente o avente sede legale nelRegno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

e) ‘istituti di pagamento del Regno Unito’ indica gli istituti di pa-gamento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlandadel Nord;

f) ‘istituti di moneta elettronica del Regno Unito’ indica gli istitutidi moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Breta-gna e Irlanda del Nord;

g) ‘gestori di fondi del Regno Unito’ indica i gestori di Organismidi investimento collettivo del risparmio (OICR), aventi sede legale nelRegno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

h) ‘OICR del Regno Unito’ indica gli OICR domiciliati nel RegnoUnito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

Atti parlamentari – 38 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 39: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

i) ‘gestori di una sede di negoziazione del Regno Unito’ indica igestori di una sede di negoziazione aventi sede legale nel Regno Unito diGran Bretagna e Irlanda del Nord;

l) ‘data di recesso’ indica la data a decorrere dalla quale avrà ef-fetto il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Norddall’Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell’articolo 50 delTrattato sull’Unione europea;

m) ‘periodo transitorio’ indica il periodo tra la data di recesso e iltermine del diciottesimo mese successivo;

n) ‘autorità competenti’ indica le autorità nazionali di settore, te-nuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente;

o) ‘Testo unico bancario’ (TUB) indica il decreto legislativo 1 set-tembre 1993, n. 385;

p) ‘Testo unico della finanza’(TUF) indica il decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58;

q) ‘Codice delle assicurazioni private’ (CAP) indica il decreto le-gislativo 7 settembre 2005, n. 209.

3. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si applicano ledefinizioni previste dall’articolo 1 del Testo unico bancario, dall’articolo1 del Testo unico della finanza e dall’articolo 1 del Codice delle assicu-razioni private.

Articolo 3.

(Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte dei soggettidel Regno Unito dopo la data di recesso)

1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sulterritorio della Repubblica le attività ammesse al mutuo riconoscimento aisensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico bancario, du-rante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territoriodella Repubblica le medesime attività, previa notifica alla Banca d’Italia,salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sulterritorio della Repubblica l’attività di raccolta del risparmio in regime dilibera prestazione di servizi, durante il periodo transitorio possono conti-nuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Bancad’Italia, tale attività limitatamente a quanto necessario alla gestione deirapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possi-bilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamentequelli esistenti.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 comma 2, le ban-che del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che,

Atti parlamentari – 39 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 40: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

alla data di recesso, prestano servizi e attività di investimento, con osenza servizi accessori, sul territorio della Repubblica in regime di liberaprestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul territorio dellaRepubblica le medesime attività solamente nei confronti delle contropartiqualificate e dei clienti professionali come individuati ai sensi dell’arti-colo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), delTesto unico della finanza, nonché, esclusivamente per la gestione deglieventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazioneda parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla datadel recesso, anche nei casi in cui ciò implichi la modifica di tali contrattio la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall’articolo 62 deldecreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, delle regioni, delle province autonome diTrento e di Bolzano e degli enti locali, fino all’adozione di una decisionedella Commissione europea a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del re-golamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica ilregolamento (UE) n. 648/2012 e, comunque, non oltre il periodo transi-torio, previa notifica alle autorità competenti.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, le ban-che del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che,alla data di recesso prestano servizi e attività di investimento, con osenza servizi accessori, sul territorio della Repubblica nell’esercizio deldiritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitoriopossono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesimeattività, previa notifica alle autorità competenti.

5. Gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che, alla data direcesso, operano sul territorio della Repubblica nell’esercizio del dirittodi stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possonocontinuare ad operare sul territorio della Repubblica con le stesse moda-lità, previa notifica alla Banca d’Italia.

6. La notifica all’autorità competente è effettuata entro tre giorni la-vorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalleautorità competenti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lebanche e le imprese di investimento del Regno Unito abilitate alla par-tecipazione alle aste dei titoli di Stato alla data di entrata in vigore delpresente decreto possono continuare a svolgere senza necessità di notificai servizi e le attività di cui ai commi 1, ad eccezione dell’attività di rac-colta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4.

7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elet-tronica di cui ai commi da 1 a 5 che intendono operare sul territoriodella Repubblica oltre il periodo transitorio presentano alle autorità com-petenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di dettoperiodo, l’istanza prevista per l’autorizzazione allo svolgimento delle re-lative attività ovvero per la costituzione di un intermediario italiano.

Atti parlamentari – 40 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 41: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

8. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elet-tronica di cui ai commi da 1 a 5 operano in conformità alle disposizioniin materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedentealla data di recesso.

9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente de-creto, le autorità competenti esercitano nei confronti delle banche del Re-gno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito e degli istitutidi moneta elettronica del Regno Unito che continuano ad operare sul ter-ritorio della Repubblica nel periodo transitorio, i poteri loro attribuitidalla legge, inclusi quelli in materia di prevenzione, risoluzione e ge-stione delle crisi, nei confronti degli intermediari extra-UE.

Articolo 4.

(Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti del Regno Unitooperanti in Italia)

1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i gestori di fondi delRegno Unito, gli OICR del Regno Unito che operano sul territorio dellaRepubblica, nonché gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito cheoperano sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione deiservizi o tramite agenti o soggetti convenzionati così come le banche e leimprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investi-mento, in regime di libera prestazione, a favore di clienti al dettagliocome definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera m-duodecies, del TUF, eclienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell’articolo 6,comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del TUF,cessano l’attività entro la data di recesso. Al fine di evitare pregiudizio aiclienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all’ordinata chiusura deirapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque nonoltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l’osser-vanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Nel pre-detto termine di sei mesi tali soggetti proseguono l’attività svolta prece-dentemente alla data di recesso limitatamente alla gestione dei rapporti inessere alla data di recesso, senza possibilità di concludere nuovi contratti,né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, i soggetti di cui al comma 1 comunicano ai clienti, agli altrisoggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alleautorità competenti le iniziative adottate per garantire l’ordinata cessa-zione dell’attività.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quantocompatibili, alle banche, agli istituti di moneta elettronica e alle impresedi investimento di cui all’articolo 3, commi da 1 a 5, nei casi in cui: a)non abbiano presentato le notifiche di cui all’articolo 3; b) non abbianopresentato le istanze di cui all’articolo 3. Nel caso indicato dalla lettera

Atti parlamentari – 41 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 42: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

b) il termine di sei mesi di cui al comma 1 del presente articolo decorredalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle banche e alle im-prese di investimento del Regno Unito è consentito di continuare a ge-stire gli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a com-pensazione da parte di una controparte centrale (over the counter), anchenei casi, di seguito elencati, in cui ciò implichi la modifica di tali con-tratti o la conclusione di nuovi contratti:

a) per l’ipotesi di mancata notifica ai sensi dell’articolo 3, commi3 e 4, limitatamente ai contratti in essere alla data del recesso, per i seimesi successivi a tale data;

b) per l’ipotesi di non presentazione dell’istanza ai sensi dell’ar-ticolo 3, comma 7, limitatamente ai contratti in essere al termine del pe-riodo consentito per la presentazione dell’istanza stessa, per i sei mesisuccessivi a tale data.

5. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui aicommi 1 e 3 nell’esercizio dell’attività riservata precedentemente svolta,la cessazione dell’attività non comporta modifica dei tempi e modalitàdel pagamento degli interessi nonché del rimborso del capitale da partedel cliente.

Articolo 5.

(Prestazione dei servizi e delle attività da parte dei soggetti italianinel Regno Unito dopo la data di recesso)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, le banche, le im-prese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elet-tronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF eELTIF e gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla datadi recesso operano sul territorio del Regno Unito possono continuare adoperarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti,nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito.

2. La notifica alle autorità competenti è effettuata entro tre giornilavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previstedalle autorità competenti.

3. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operaresul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizioneche, entro dodici mesi anteriori alla fine del periodo transitorio, presen-tino alle autorità competenti l’istanza prevista per l’autorizzazione allosvolgimento delle relative attività.

Atti parlamentari – 42 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 43: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

Articolo 6.

(Operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italianee del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito)

1. I gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare asvolgere la propria attività nel Regno Unito nel periodo transitorio, con-sentendo l’accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso ri-sultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condi-zione che, entro la predetta data, per la sede di negoziazione gestita siastata presentata, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del Testo unico dellafinanza, istanza per l’estensione dell’operatività nel Regno Unito, nel ri-spetto delle disposizioni previste nel Regno Unito e purché continui adessere rispettata la normativa europea di settore.

2. I gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possono conti-nuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica nel pe-riodo transitorio, consentendo l’accesso agli operatori ivi stabiliti che alladata di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di nego-ziazione, a condizione che, entro la predetta data, sia stata presentata, aisensi degli articoli 28, 29-ter o 70 del TUF, istanza per l’estensione del-l’operatività nel territorio della Repubblica e purché continui ad essererispettata la normativa europea di settore.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie)

1. Le banche di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, e all’articolo 4,comma 3, gli istituti di pagamento di cui all’articolo 4, comma 1, e gliistituti di moneta elettronica di cui all’articolo 3, comma 5, e all’articolo4, commi 1 e 3, del presente decreto, mantengono l’adesione ai sistemidi risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui al-l’articolo 128-bis del Testo unico bancario.

2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in Italia inregime di libera prestazione di servizi possono non aderire ai sistemi dirisoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’ar-ticolo 128-bis del TUB purché aderiscano o siano sottoposti a un sistemaestero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante allarete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. In tale ipotesi, gli in-termediari comunicano alla Banca d’Italia il sistema stragiudiziale alquale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d’origine.

3. Le banche e le imprese di investimento di cui all’articolo 3,comma 4, nonché i soggetti cui si applicano le disposizioni dell’articolo4, commi 1 e 2, nel periodo transitorio rispettivamente di diciotto e seimesi previsto dalle citate disposizioni, mantengono l’adesione ai sistemi

Atti parlamentari – 43 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 44: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, di cui al-l’articolo 32-ter del Testo unico della finanza.

Articolo 8.

(Tutela dei depositanti e degli investitori)

1. Le banche di cui all’articolo 3, comma 1, con succursale nel ter-ritorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di ga-ranzia dei depositanti italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, SezioneIV del Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti.L’adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge, iviinclusi gli obblighi di contribuzione di cui all’articolo 96.2 del Testounico bancario, ai fini del raggiungimento del livello obiettivo di cui al-l’articolo 96.1 del medesimo Testo unico. Entro il termine del terzo mesesuccessivo alla data di recesso, tali banche provvedono a perfezionare gliatti richiesti per l’adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani.

2. Il comma 1 si applica, in quanto compatibile, alle banche di cuiall’articolo 3, comma 2, fatto salvo il caso in cui queste ultime presen-tino al sistema di garanzia italiano una dichiarazione di quello del RegnoUnito attestante che i relativi depositanti continueranno ad essere protettiper il periodo successivo alla data del recesso.

3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a dare comunica-zione ai propri depositanti delle informative di cui all’articolo 3 del de-creto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, alla prima occasione utile e, co-munque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto.

4. In caso di adesione di una succursale di banca italiana al sistemadi garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data di recesso, ilsistema di garanzia italiano procede al trasferimento delle risorse di cuiall’articolo 96-quater.3, comma 1, del Testo unico bancario solo ove iltermine di sei mesi indicato nel medesimo comma sia maturato entro taledata.

5. Le banche e le imprese di investimento di cui all’articolo 3,comma 4, si considerano di diritto aderenti ai sistemi di indennizzo ita-liani disciplinati dall’articolo 59 del Testo unico della finanza. L’adesionedecorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge. Entro il terminedi trenta giorni successivi alla data di recesso, tali banche e imprese diinvestimento provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l’adesione aisistemi di indennizzo italiani, in conformità all’articolo 7 del decreto delMinistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14novembre 1997, n. 485.

6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, alle banche e alleimprese di investimento del Regno Unito che, alla data del recesso, pre-stano servizi di investimento in regime di libera prestazione, fatto salvo ilcaso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una

Atti parlamentari – 44 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 45: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitoricontinueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data delrecesso.

7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai commi 5 e 6procedono a dare immediata comunicazione ai propri investitori delle in-formative prescritte dalle Autorità di vigilanza di cui all’articolo 35,comma 1, lettera c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, alla prima occa-sione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vi-gore del presente decreto.

8. I commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano anche ai gestori di fondidi cui all’articolo 4, comma 1, e alle banche e alle imprese di investi-mento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto dall’ar-ticolo 4, comma 3, del presente decreto, fatto salvo il caso in cui talisoggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione diquello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continuerannoad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

Articolo 9.

(Operatività in Italia delle imprese di assicurazionedel Regno Unito dopo la data di recesso)

1. Le imprese del Regno Unito che, alla data di recesso, sono abi-litate ad esercitare l’attività assicurativa nel territorio della Repubblica inregime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, rispettivamente aisensi degli articoli 23 e 24 del Codice delle assicurazioni private, sonocancellate, a tale data, dall’Elenco delle imprese UE di cui all’articolo 26del Codice. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei confronti dicontraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, tali im-prese proseguono, nel periodo transitorio, l’attività nei limiti della ge-stione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senzaassumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esi-stenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l’Istituto per lavigilanza sulle assicurazioni (IVASS) dà adeguata evidenza al pubblico.

2. Le imprese di cui al comma 1 presentano all’IVASS, entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un pianocontenente le misure di gestione che consentono alle stesse di procederecon regolarità e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e dellecoperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri.L’IVASS può in ogni momento richiedere all’impresa aggiornamenti e in-tegrazioni al piano presentato. Se l’impresa non riesce ad assicurare lacompleta realizzazione del piano entro il termine del periodo transitorione dà tempestiva notizia all’IVASS, al più tardi nei novanta giorni ante-cedenti a tale data, presentando istanza di proroga. L’istanza è adeguata-mente motivata dall’impresa, in ragione della struttura, articolazione e du-rata in un arco temporale pluriennale dei contratti e delle coperture in

Atti parlamentari – 45 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 46: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

essere. L’IVASS valuta l’istanza, nonché le iniziative da assumere per latutela degli interessi di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioniassicurative, anche consultando l’Autorità di vigilanza competente delloStato di origine. Entro quindici giorni dalla data di recesso le imprese dicui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul propriosito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioniassicurative del regime di operatività ad esse applicabile. Le imprese dicui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbianoprovveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi ri-chiesti dalle autorità di settore.

3. A partire dalla data di recesso il contraente può recedere senzaoneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all’anno, dan-done comunicazione scritta all’impresa o esercitare altre forme di scio-glimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdonoefficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della primaannualità successiva alla data di recesso.

4. Alle imprese di cui al comma 1 nel periodo transitorio si conti-nuano ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 193 del Codice delleassicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loroapplicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L’IVASS può ap-plicare le sanzioni di cui al titolo XVIII del medesimo Codice.

5. Al fine di assicurare lo scambio informativo per la realizzazionedi quanto previsto dai commi 1 e 2, si applica la disposizione di cui al-l’articolo 10, comma 8, del Codice delle assicurazioni private.

Articolo 10.

(Operatività in Italia degli intermediari assicurativi, anche a titoloaccessorio, o riassicurativi del Regno Unito dopo la data di recesso)

1. Gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicu-rativi del Regno Unito che, alla data di recesso, operano l’attività di di-stribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica inregime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, ai sensi del TitoloIX del Codice delle assicurazioni private, cessano tale attività entro taledata e sono cancellati dall’elenco annesso al Registro degli intermediaridi cui all’articolo 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiu-dizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicura-tive, sono fatte salve le operazioni necessarie all’ordinata chiusura deirapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, ecomunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso.Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono avviare nuoveattività di distribuzione né rinnovare anche tacitamente i rapporti già esi-stenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l’IVASS dà ade-guata evidenza al pubblico.

2. Entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari di cuial comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito

Atti parlamentari – 46 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 47: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurativedel regime di operatività ad essi applicabile. Gli intermediari di cui alcomma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provve-duto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiestidalle autorità di settore

3. Gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio iviprevisto, continuano ad essere soggetti al regime di cui al Titolo IX,Capo II, Sezione IV del Codice delle assicurazioni private e ogni altradisposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedentealla data di recesso. L’IVASS può applicare le sanzioni di cui al TitoloXVIII del medesimo Codice.

Articolo 11.

(Operatività nel Regno Unito delle imprese di assicurazionee di riassicurazione italiane dopo la data di recesso)

1. Le imprese italiane che, alla data di recesso, sono abilitate all’e-sercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa nel territorio del RegnoUnito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi prose-guono l’esercizio dell’attività, fermo restando quanto previsto dagli arti-coli 22 e 59-quinquies del Codice delle assicurazioni private e nel ri-spetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

Articolo 12.

(Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione)

1. Durante il periodo transitorio, ai fini dell’applicazione di quantoprevisto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 settem-bre 2014, n. 166, gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ri-compresi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quote oazioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente,agli OICVM e ai FIA UE.

Articolo 13.

(Disposizioni fiscali)

1. Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicarele disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell’appartenenza delRegno Unito all’Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l’esi-stenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall’attuazione di di-rettive e regolamenti dell’Unione europea in materia di imposta sul valoreaggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili.

Atti parlamentari – 47 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 48: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

2. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanzesono stabilite le modalità e i termini per l’attuazione della disposizione dicui al comma 1.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI CITTADINI ITALIANI

Articolo 14.

(Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e deiloro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro del-l’Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del

Regno Unito dall’Unione europea)

1. I cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell’arti-colo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e iloro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unioneeuropea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli ar-ticoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, possono chiedere alQuestore della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, ilrilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periododi cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286.

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dicui al comma 1 è rilasciato quando il richiedente soggiorna regolarmente,in modo continuativo, sul territorio nazionale da almeno cinque anni alladata di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, nonché all’articolo 9, commi 2, 4, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

4. Nel caso in cui non sussista il requisito di cui al comma 2, icittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell’articolo 9,comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiarinon aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, inpossesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell’articolo 10 deldecreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, possono chiedere al Questore,entro il 31 dicembre 2020, il rilascio di un permesso di soggiorno con lemodalità di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del1998. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma reca la dicitura« per residenza », è valido cinque anni e, previa domanda corredata dinuove fotografie, è rinnovabile alla scadenza. Si applicano le disposizionidi cui agli articoli 5, commi 2-bis e 2-ter, e 9, commi 4, 7, 8, 9, 10, 11,12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Atti parlamentari – 48 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 49: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

5. I cittadini del Regno Unito e i loro familiari non aventi la citta-dinanza di uno Stato membro dell’Unione europea titolari del permessodi soggiorno di cui al comma 4, possono chiedere il rilascio del per-messo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui alcomma 1, se hanno maturato cinque anni di regolare e continuativo sog-giorno sul territorio nazionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le carte di soggiorno rilasciateai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, de-tenute dai familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadi-nanza di uno Stato membro dell’Unione europea non sono più valide perl’attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato. Nei con-fronti dell’esibitore si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dal-l’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e si pro-cede ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo. Le dispo-sizioni di cui al presente comma si applicano anche al cittadino del Re-gno Unito regolarmente iscritto in anagrafe ai sensi dell’articolo 9,commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, che entro il 31 di-cembre 2020 non ha chiesto al Questore della provincia in cui dimora ilrilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presentearticolo.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito eai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’U-nione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 286del 1998, e del relativo regolamento di attuazione, salvo quanto previstonei precedenti commi.

8. Il presente articolo si applica soltanto in caso di recesso del Re-gno Unito dall’Unione europea in assenza di accordo e dalla data del-l’effettivo recesso.

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza)

1. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana i cittadini delRegno Unito sono equiparati, fino alla prestazione del giuramento, ai cit-tadini dell’Unione europea, se hanno maturato il requisito di cui all’arti-colo 9, comma 1, lettera d), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, alla datadi recesso del Regno Unito dall’Unione europea e presentano la domandaentro il 31 dicembre 2020.

Articolo 16.

(Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani)

1. Per potenziare i servizi consolari prestati ai cittadini italiani, sonoautorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 1 milionedi euro per l’anno 2020 per l’acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la

Atti parlamentari – 49 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 50: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adi-bire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito;

b) la spesa di 750.000 euro per l’anno 2019 e di 1,5 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2020 ad integrazione dell’autorizzazionedi spesa di cui all’articolo 170 del decreto del Presidente della Repub-blica 5 gennaio 1967, n. 18;

c) la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 perincrementare la tempestività e l’efficacia dei servizi consolari.

2. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini e alle imprese,all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio1967, n. 18, le parole “2.870 unità” sono sostituite dalle seguenti: “2.920unità”. Ai fini dell’incremento del contingente previsto, è autorizzata laspesa pari a euro 1.127.175 per l’anno 2019, euro 2.299.437 per l’anno2020, euro 2.345.426 per l’anno 2021, euro 2.392.334 per l’anno 2022,euro 2.440.181 per l’anno 2023, euro 2.488.985 per l’anno 2024, euro2.538.764 per l’anno 2025, euro 2.589.540 per l’anno 2026, euro2.641.330 per l’anno 2027 ed euro 2.694.157 a decorrere dall’anno 2028.

3. All’articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma9 è aggiunto il seguente: « 9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa al-l’ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla datadi presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiara-zione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultimaresidenza, a norma della vigente legislazione anagrafica ». L’articolo 7del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, èabrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anterior-mente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancoraricevute dall’ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.877.175 euro perl’anno 2019, euro 6.299.437 per l’anno 2020 e euro 5.345.426 per l’anno2021, euro 5.392.334 per l’anno 2022, euro 5.440.181 per l’anno 2023,euro 5.488.985 per l’anno 2024, euro 5.538.764 per l’anno 2025, euro5.589.540 per l’anno 2026, euro 5.641.330 per l’anno 2027 ed euro5.694.157 a decorrere dall’anno 2028, si provvede mediante corrispon-dente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente,iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del pro-gramma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze perl’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-tivo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionaleper euro 5.877.175 per l’anno 2019, euro 6.299.437 per l’anno 2020 eeuro 5.694.157 annui a decorrere dall’anno 2021.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Atti parlamentari – 50 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 51: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

Articolo 17.

(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell’ambito dei sistemi disicurezza sociale)

1. In caso di recesso del Regno Unito dall’Unione europea in as-senza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia di tuteladella salute dei cittadini britannici, degli apolidi e dei rifugiati che sonosoggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché dei loro familiari esuperstiti, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, si applica,fino al 31 dicembre 2020, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordina-mento dei sistemi di sicurezza sociale.

2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma 1,le autorità e le istituzioni competenti italiane applicheranno nei confrontidelle autorità e istituzioni del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlandadel Nord le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce lamodalità di applicazione del regolamento (CE) 883/2004.

SEZIONE III

PARTECIPAZIONE ITALIANA A ISTITUZIONI FINANZIARIEE GRUPPI INTERGOVERNATIVI INTERNAZIONALI

Articolo 18.

(Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europeaper gli Investimenti)

1. Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Eu-ropea per gli Investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, garantendoin tal modo l’operatività, la solvibilità e il merito di credito della Bancastessa, è autorizzata la partecipazione italiana all’aumento di capitaledella Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata.

2. La sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui al comma 1 èpari a complessivi 6.855.963.864 euro e comporta un aumento dellaquota di capitale dell’Italia nella Banca dal 16,1 al 19,2 per cento.

3. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta oneri per lafinanza pubblica.

Articolo 19.

(Supporto all’attività internazionale)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 586, della legge 30dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le attività a supporto dei nego-

Atti parlamentari – 51 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 52: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

ziati europei e internazionali, il Ministero dell’economia e delle finanze èautorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà as-sunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire ap-posite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino atrenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilodi area terza. Le procedure concorsuali di cui al primo periodo si svol-gono nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 1, commi 300 e 360,della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri assunzionali derivantidall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 220.000 perl’anno 2019 e ad euro 1.310.000 annui a decorrere dall’anno 2020, siprovvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comerifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma 298 eal comma 344 del predetto articolo 1.

2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 586 l’ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 586 è inserito il seguente: « 586-bis. Per le fi-nalità di cui al comma 586, la delegazione per la presidenza italiana delG20 e il Ministero dell’economia e delle finanze possono stipulare con-tratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessi-bile. ».

3. Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro 1.200.000 perl’anno 2019, euro 1.650.500 per l’anno 2020 e a euro 1.669.000 perl’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-zazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 586, della legge 30 dicem-bre 2018, n. 145. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All’articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246,le parole: « entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro » sono sostituitedalle seguenti: « fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nel-l’anno considerato ».

CAPO III

GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS)

Articolo 20.

(Garanzia cartolarizzazione sofferenze)

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, per ventiquattro mesidalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime

Atti parlamentari – 52 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 53: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

di concessione della garanzia dello Stato di cui al presente Capo, è au-torizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nel-l’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 1 della legge30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e diintermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati “società ce-denti”, aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i creditiderivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispettodei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge 14febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile2016 n. 49, come modificato dal presente decreto.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può, con proprio de-creto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori dodici mesi,previa approvazione da parte della Commissione europea.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalladata della positiva decisione della Commissione europea di cui al comma1, incarica, anche avvalendosi del soggetto previsto dall’articolo 13 deldecreto-legge n. 18 del 2016, uno o più soggetti qualificati indipendenti,indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformitàdel rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella de-cisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel li-mite massimo complessivo di euro 150.000 (centocinquantamila/00) perciascuno degli anni dal 2019 al 2022 a valere sulle risorse di cui all’ar-ticolo 24.

Articolo 21.

(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito,con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49)

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016,n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole “alla data della cessione” sono sop-presse;

b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:

« f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscos-sione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della ga-ranzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi nettiattesi in base al piano di recupero vagliato dall’agenzia esterna di valu-tazione del merito di credito di cui all’articolo 5, comma 1, risulti infe-riore al 100 per cento per due date consecutive di pagamento degli inte-ressi, ivi inclusa la data rilevante per la suddetta escussione;

f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sonodovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l’obbligo di collaborare in

Atti parlamentari – 53 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 54: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la so-cietà cessionaria dà evidenza di aver adottato idonee procedure che con-sentano una rapida ed efficace sostituzione; il nuovo soggetto incaricatodella riscossione non può essere collegato al soggetto sostituito. ».

2. All’articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “all’ultimo gradino della scala di valu-tazione del merito di credito investment grade” sono sostituite, ovunquericorrano, con le seguenti “a BBB o equivalente”;

b) il comma 2 è abrogato.

3. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, qualora ad una data dipagamento degli interessi sui Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassinetti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero va-gliato dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui al-l’articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, gli interessi suiTitoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti all’av-venuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data dipagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.”.

4. All’articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, il comma 1-bis, èsostituito dal seguente: « 1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero2), sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nellariscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ognicaso, qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1,numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti at-tesi in base al piano di recupero vagliato dall’agenzia esterna di valuta-zione del merito di credito di cui all’articolo 5, comma 1, risulti inferioreal 90 per cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sonocondizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte cherappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenticomplessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completorimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddettorapporto risulti superiore al 100 per cento. ».

5. All’articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate leseguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ai fini della deter-minazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento atre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default disingole società (credit default swap – CDS) riferiti a singoli emittentiitaliani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, FitchRatings o Moody’s, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siapari a:

i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il primo Paniere, uti-lizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB;

Atti parlamentari – 54 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 55: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, uti-lizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H,

iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se ilrating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Nel caso in cui suiTitoli senior siano stati rilasciati più rating, per l’individuazione del Pa-niere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDSè indicata nell’allegato 1 al presente decreto. La composizione dei PanieriCDS è aggiornata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, al fine diescludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia statamodificata in modo tale da non ricadere più nei rating indicati al comma1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di creditosia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma1. La composizione è altresì aggiornata in caso di rinnovo della garanziaai sensi dell’articolo 3, comma 2. Nel caso in cui, in occasione di unaggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gliemittenti inclusi in uno o più panieri siano meno di tre il calcolo delcorrispettivo della garanzia è definito con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze in conformità delle decisioni della Commissioneeuropea. »;

c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole “sei mesi” sono sostituite dalle se-guenti: “due mesi”;

2) alla lettera d), punto i), le parole “2,70 volte” sono sostituitedalle seguenti: “2,76 volte”;

3) alla lettera d) punto ii), le parole “8,98 volte” sono sostituitedalle seguenti: “9,23 volte”.

6. L’allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 è sostituito dal se-guente:

« Allegato 1. PANIERI CDS1) Primo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/

Baa2/BBB/BBB)Ubi Banca S.p.a.Mediobanca SpaUnicredit S.p.a.Intesa Sanpaolo S.p.a.Assicurazioni Generali S.p.a.Enel S.p.a.Acea S.p.a.Atlantia S.p.a.

Atti parlamentari – 55 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 56: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)

Mediobanca S.p.a.Unicredit S.p.a.Intesa Sanpaolo S.p.a.Assicurazioni Generali S.p.a.Enel S.p.a.Acea S.p.a.Eni S.p.a.Atlantia S.p.a.3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/

A-/A L)Assicurazioni Generali S.p.a.Enel S.p.a.Eni S.p.a.

7. All’allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate leseguenti modificazioni:

a) il punto (2), lettera b., è sostituto dal seguente: “Il tasso disconto applicabile è 2.75%.”;

b) al punto (4), lettera a., le parole “2.70 volte” sono sostituitedalle seguenti: “2.76 volte”;

c) al punto (4), lettera b., le parole “8.98 volte” sono sostituitedalle seguenti: “9.23 volte”;

d) al punto (5), le parole “I fattori 2.70 e 8.98” sono sostituitedalle seguenti: “I fattori 2.76 e 9.23”;

e) al punto (11) le parole “un tasso di sconto al 2%” sono sosti-tuite dalle seguenti: “un tasso di sconto al 2.75%” e le formule:

“P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2 )/(7 + 4r) ∗ (CDS5y -CDS3y) = 2.70 ∗ (CDS5y - CDS3y)

P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2 )/(3+2r) ∗(CDS7y - CDS5y) = 8.98 ∗ (CDS7y - CDS5y)”

sono sostituite dalle seguenti:

“P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2)/(7 + 4r) ∗ (CDS5y -CDS3y) = 2.76 ∗ (CDS5y - CDS3y)

P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2 )/(3+2r) ∗(CDS7y - CDS5y) = 9.23 ∗ (CDS7y - CDS5y)”.

8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicanoalle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell’articolo 3 deldecreto-legge n. 18 del 2016.

Atti parlamentari – 56 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 57: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

Articolo 22.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possonoessere integrate le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 13, comma2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche al fine di rafforzare il presidiodei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio ivi compresequelle sull’evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmenteprevisti, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della ga-ranzia.

Articolo 23.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui al presente Capo, la dotazione del fondo digaranzia di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del2016, è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2019. Ai relativioneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione delfondo di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Ilfondo di garanzia è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annuidelle garanzie concesse ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 18del 2016, e che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Statoper la successiva riassegnazione al fondo. Le somme di cui al presentecomma sono versate sulla contabilità speciale di cui all’articolo 12,comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 24.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianae sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fattoobbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Atti parlamentari – 57 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 58: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

Dato a Roma, addì 25 marzo 2019

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio deiministri

TRIA, Ministro dell’economia e delle fi-nanze

MOAVERO MILANESI, Ministro degli affariesteri e della cooperazione interna-zionale

SALVINI, Ministro dell’internoDI MAIO, Ministro dello sviluppo eco-

nomicoGRILLO, Ministro della saluteBONGIORNO, Ministro per la pubblica

amministrazione

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Atti parlamentari – 58 – Senato della Repubblica – N. 65

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 59: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -
Page 60: I N D I C E - Senato della Repubblica · basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri - guarda misure per g arantire la stabilità f i-nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni -

€ 4,00