I Ministri Sacri o Chierici nella Chiesa Per volontà divina: I ministri sacri sono e rimangono...

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I Ministri Sacri o Chierici nella Chiesa Per volontà divina: I ministri sacri sono e rimangono christifidelis (c. 204 §1) Sono chiamati ad avere un ruolo specifico nella Chiesa (207 §1) «Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo offre a Dio in nome di tutto il popolo …» (LG 10) Il sacramento dell’ordine gli abilita all’esercizio del ministero mediante una particolare conformazione a Cristo: c. 266 §1; 1008 1

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I Ministri Sacri o Chierici nella ChiesaPer volontà divina:• I ministri sacri sono e rimangono christifidelis (c. 204 §1)• Sono chiamati ad avere un ruolo specifico nella Chiesa

(207 §1)

«Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo offre a Dio in nome di tutto il popolo …» (LG 10)

Il sacramento dell’ordine gli abilita all’esercizio del ministero mediante una particolare conformazione a Cristo:

• c. 266 §1; 1008

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CIC-1917: sono chierici:

c. 108 §1: • «Si chiamano chierici

coloro che, almeno per la prima tonsura, sono stati consacrati ai ministeri divini».

• c. 949: • «…, col nome di ordini

maggiori o sacre sono designate il presbiterato, diaconato e suddiaconato; e col nome di minori l’accolitato, esorcista, lettorato e ostiariato».

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CIC 1983: Sono chierici

C. 266 §1:• «Con l’ordinazione

diaconale uno diviene chierico e viene incardinato …»

C. 1008:• «Con il sacramento

dell’ordine alcuni tra i fedeli … sono costituiti ministri sacri …»

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Paolo VI: Ministeria quaedam

• «…, poiché gli ordini minori non sono rimasti sempre gli stessi e numerosi uffici ad essi connessi, come accade anche oggi, sono stati esercitati anche da laici, sembra opportuno rivedere ed adattarla alle odierne esigenze, in modo che gli elementi che sono caduti in disuso in quei ministeri, siano eliminati; quelli che si rivelano utili, siano mantenuti; quelli che sono necessari, vengano definiti; e, nello stesso tempo,sia stabilito quel che si deve esigere dai candidati all’ordine sacro».

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Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri (31 marzo 1994)

• Il ministero sacerdotale trova la sua ragione d’essere nell’unione vitale e operativa di Cristo con la Chiesa (n. 1).

• L’identità del sacerdote deriva dalla partecipazione specifica al sacerdozio di Cristo. Per essa l’ordinato si trasforma in immagine reale, viva e trasparente di Cristo Sacerdote (n. 2).

• La vita e il ministero del sacerdote sono continuazione della vita e dell’azione dello stesso Cristo (n. 3).

• La dimensione cristologica, come quella trinitaria, scaturisce direttamente dal sacramento che configura ontologicamente a Cristo sacerdote (n. 6).

• Agendo in persona di Cristo capo, il presbitero diventa il ministro delle azioni salvifiche esenziali per la salvezza e per condurre il popolo alla santità (n. 7).

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• Attraverso il mistero di Cristo, il sacerdote è inserito anche nel mistero della Chiesa. Il sacerdote, mentre è nella Chiesa, si trova anche di fronte ad essa (n. 12).

• Tentazione nell’esercizio del ministero (n. 16-17):– Esercitare il proprio ministero spadroneggiando sul

gregge;– Eliminare ogni differenza di ruolo fra i membri della

Chiesa (democraticismo).

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La consacrazione costituisce i ministri sacri

Si diventa chierici con l’ordinazione diaconale (c. 266 §1)

• «Con il sacramento dell’ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il

popolo di Dio» (c. 1008).

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Così afferma la LG:

• «Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo offre a Dio in nome di tutto il popolo;…» LG, 10.

• «… il ministero ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi» LG, 28.

• L’istituzione dell’ordine sacro è d’istituzione divina (c. 207),• Si fonda nel sacramento dell’ordine (c. 1008)• Produce nell’ordinato una realtà ontologica, stabile e

permanente in quanto segnati da un carattere indelebile (semel sacerdos, semper sacerdos).

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• La partecipazione dei ministri ordinati ai tria munera è diversa dagli altri fedeli cristiani in virtù del sacramento ricevuto.

• «Cristo Signore, per pascere e sempre più crescere il popolo di Dio, ha istituito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il corpo. I ministri, infatti, che sono dotati della sacra potestà, sono a servizio dei loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, e perciò godono della vera dignità cristiana, aspirino tutti insieme liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza» LG, 18.

• Il servizio verrà determinato sia dall’incardinazione e la missione come pure concessa dallo stesso diritto, eccetto:

c. 976 e c. 1335. 9

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Effetti giuridici provocati dal sacramento dell’ordine:

1. Un nuovo stile di vita conformato alla persona di Cristo e giuridicamente tutelato;

2. Incorporazione all’ordine dei chierici;3. Vincoli tra coloro che sono stati insigniti dall’ordine sacro;4. Capacità ad svolgere le funzioni proprie dello stato

ricevuto.

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La Formazione e la Pastorale vocazionale

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Formazione Pastorale Vocazionale (can. 233)

Diritto/dovere esclusivo (can. 232)

Seminario Minore

Seminario Maggiore

Fuori del Seminario

StruttureDiocesano

Interdiocesano“A prestito”

PresbiteriDiaconi

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Il nuovo Codice vede la formazione come un processo che coinvolge la globalità della persona e quindi considera non solo l’aspetto dottrinale, ma anche quello umano, spirituale e pastorale, superando la prospettiva nettamente dottrinale del Codice del 1917. Uno degli aspetti che emerge della nuova legislazione è la dimensione comunitaria.

Can. 795: «Dal momento che la vera educazione deve perseguire la formazione integrale della persona umana, in vista del suo fine ultimo e insieme del bene comune delle società, i fanciulli e i giovani siano coltivati in modo da poter sviluppare armonicamente le proprie doti fisiche, morali e intellettuali, acquistino un più perfetto senso di responsabilità e il retto uso della libertà e siano preparati a partecipare attivamente alla vita sociale».

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La formazione dei chierici (c. 232-264)

• In questo capitolo il Legislatore tratta la formazione totale dei chierici e non solo quella intellettuale e disciplinare.

• In questa prospettiva viene considerata l’intera vicenda vocazionale, partendo dal suo sorgere fino al giudizio d’ammissione agli ordini che è di competenza del Vescovo diocesano e i suoi equiparati.

• La materia circa il giudizio di ammissione agli ordini non viene trattata nel presente capitolo ma nel Libro IV, Tit. IV, De Ordine, can. 1025-1032; 1050-1052,

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La Pastorale Vocazionale (c. 233)

Dovere generico Tutta la comunità cristiana

Dovere specifico Familiari, educatori, sacerdoti e parroci

Dovere principale Il vescovo

Nell’elenco mancano le associazioni ecclesiali, e soprattutto i seminari stessi, ma si può pensare che essi sono compresi nell’espressione “tutta la comunità cristiana”.

Modo di condurre la pastorale vocazionale dei Vescovi:•rendere consapevole il popolo loro affidato sull’importanza del ministero sacro e sulla necessità di ministri nella Chiesa •suscitare e sostenere iniziative atte a favorire le vocazioni.

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Formazione: un diritto proprio ed esclusivo (c. 232)

• Viene esclusa ogni interferenza da parte del potere civile.

Art. 10: “Le associazioni costituite o approvate dall’autorità ecclesiastica, non riconoscibile a norma dell’art. precedente, possono essere riconosciute alle condizioni del Codice Civile.Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell’autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari” (Accordo tra la S. Sede e la Repubblica Italiana, 18 febbraio 1984).

• L’ambito di tale diritto è circoscritto alla formazione in ordine ai ministeri sacri, ad un servizio all’interno della Chiesa o comunque aspettanti ad essa.

• Autorità chiamate ad esercitare questo diritto: Santa Sede, Conferenze episcopali, Vescovi diocesani e Moderatori competenti.

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CIC 1917, C. 1352 Dignitates Humanae 4 CIC 1983, c. 232

“Alla Chiesa compete il diritto proprio ed esclusivo di formare coloro che desiderano consacrarsi ai ministeri ecclesiastici”

“… alle comunità religiose compete il diritto di non essere impedite con mezzi legali o con atti amministrativi del potere civile di scegliere, educare, nominare e trasferire i propri ministri …”

“La Chiesa ha il dovere e il diritto proprio ed esclusivo di formare coloro che sono destinati ai ministeri sacri”

Tra i due codici si possono determinare due differenze fondamentali: •già non si parla soltanto di un diritto, ma anche di un dovere della Chiesa; •sposta l’intenzionalità, da un atteggiamento volitivo dei candidati ad un atto di deputazione, più consone con la considerazione teologica del ministero sacro. 16

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I seminari

Concilio di Trento, sessione XXIII, can. XVIII“… il santo sinodo stabilisce che le singole chiese cattedrali, metropolitane e altre ancora più importanti … siano obbligate a mantenere, educare religiosamente ed istruire nelle discipline ecclesiastiche un certo numero di fanciulli …”

“Il vescovo dividerà questi fanciulli in tante classi quante le sembreranno opportune, secondo il loro numero, la loro età, il livello raggiunto della disciplina ecclesiastica …”

“… questo collegio sia un perpetuo seminario di ministri di Dio”.

“Perché possano essere più facilmente educati alla disciplina ecclesiastica, prenderanno subito la tonsura e indosseranno sempre l’abito ecclesiastico …”

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• CIC 1917, can. 1354:

§1: Tutte le diocesi devono avere in un luogo conveniente, scelto dal Vescovo, il proprio seminario o collegio, nel quale, secondo alle possibilità e grandezza delle diocesi, si formi certo numero di giovani per lo stato clericale.

§2: Si deve procurare che, soprattutto nelle diocesi più grandi, si stabiliscano due seminari, cioè: il minoreil minore, per istruire i fanciulli nelle scienze delle lettere, e il maggioreil maggiore, per gli alunni che studiano filosofia e teologia.

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Il Seminario minore (c. 234)

• Scopo: incrementare le vocazioni mediante una formazione religiosa, umana e scientifica.

• Non è un’istituzione di assoluta necessità.• Tuttavia viene favorito dal Legislatore.

• «Il seminario minore non è fatto per coltivare le vocazioni certe ─ l’età degli alunni non lo ammette─ ma per studiare i segni di una vocazione possibile … Il seminario minore accoglie ragazzi che accettano formalmente ─essi e la loro famiglia─ l’ipotesi di una vocazione» (Cong. Ed. Cat., Ratio fundamentalis istitutionis sacerdotalis, 6 ian. 1970, n° 18).

• «Dove il Seminario Minore ─ che in molte regioni sembra necessario e molto utile ─ non trova possibilità di attuazione, occorre provvedere a costituire altre “istituzioni”, come potrebbero essere i gruppi vocazionali per adolescenti e per giovani. Pur non essendo permanenti, questi gruppi potranno offrire in un contesto comunitario, una guida sistematica per la verifica e la crescita vocazione» ((Pastore davo vobis, n° 63). 19

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• C. 234 §2: «…, i giovani che intendono essere ammessi al sacerdozio siano forniti della stessa formazione umanistica e scientifica con la quale i giovani di quella regione vengono preparati a compiere gli studi superiori»

• Scopo: gli studi ecclesiastici esigono una formazione di base adeguata.

• Eccezione: che le circostanze suggeriscano diversamente.• Esempi:

1. vocazioni adulte2. altre circostanze opportunamente giudicate

dall’Ordinario.

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Seminario Maggiore (c. 235; 237-238)

• «I seminari maggiori sono necessari per la formazione sacerdotale. In essi tutta l’educazione degli alunni deve tendere allo scopo di formare veri pastori d’anime, sull’esempio di nostro Signore Gesù Cristo maestro, sacerdote e pastore» OT, 4.

• L’esistenza del seminario maggiore non è una opzione per la formazione dei ministri sacri.

• Secondo il can. 235 §1, almeno per quattro anni. In questo caso, coloro che sono formati fuori del seminario verranno affidati ad un sacerdote pio e idoneo (eccezione).

• Tipi di seminari previsti dal c. 237:• Diocesano (caso tipico)• Interdiocesano: con approvazione della Sede Apostolica sia

dell’erezione stessa che degli Statuti, chiesta o della Conferenza Episcopale o dei vescovi interessati.

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• «Perché si abbia un vero seminario maggiore, … si richiedono

assolutamente questi requisiti: una comunità animata da spirito di

carità, …; la possibilità di iniziare l’esperienza della vita

sacerdotale mediante le relazioni sia di fraternità sia di

dipendenza gerarchica; la presentazione della dottrina sul

sacerdozio, fatta dai superiori delegati dal vescovo, e insieme

della vita del sacerdote e di tutte le condizioni che si richiedono

nel sacerdote, …; l’opportunità di verificare la vocazione

sacerdotale e di comprovarla con segni e qualità sicure, in modo

che possa essere presentato al vescovo un giudizio certo

sull’idoneità del candidato al sacerdozio»

Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 6 ian. 1970, IV, n° 21,

74.22

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I Responsabili della Formazione (239-240.259-264)

• Rettore: dirige il seminario; è il rappresentante legale; parroco per coloro che si trovano nel seminario (eccezione c. 985)

• Vice-rettore: “se è il caso”.

• Economo: provvede all’amministrazione ordinaria sotto la direzione del rettore; ruolo dei vescovi interessati (c. 259; 263; 264).

• Direttore Spirituale: vi sia almeno uno, salva la libertà degli studenti di rivolgersi ad altri sacerdoti approvati dal Vescovo. Non tutti sono in grado di rispondere a questo ministero.

• Confessori ordinari ed straordinari: deputati dal Vescovo, salva la libertà di ricorrere ad altri confessori dentro o fuori il seminario.

• Professori: possono vivere nel seminario se gli studenti compiono studi nel seminario.

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Ammissione al Seminario (c. 241)

Responsabile per ammettere al Seminario è il Vescovo diocesano (§1)

• Deve essere una vocazione già individuata: 241 §1.• Criteri offerti dalla Congr. Per il Culto Divino:

«… l’autorità competente deve fare la chiamata ufficiale a nome della Chiesa, al diaconato e al presbiterato, sulla base di una certezza morale fondata su argomenti positivi circa l’idoneità del candidato (c. 1052 §1 in relazione al c. 1025 §§ 1-2 e c. 1029). Non è, invece, sufficiente il criterio di ammettere tra i candidati un fedele solamente come stimolo o aiuto: la chiamata non può avvenire se esiste un dubbio prudente circa l’idoneità (c. 1052 §3 in relazione al c. 1030)» (n° 2).

«La prima selezione dei candidati per il loro ingresso in seminario deve essere attenta, giacché non è infrequente che i seminaristi, dato questo primo passo, proseguano l’iter verso il sacerdozio considerando ogni tappa come una conseguenza e prolungamento necessario di questi primo passo (cfr. c. 241 §1)» (n° 7).

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«… Sembra più opportuno allontanare un candidato dubbioso, per grande che sia la necessità di clero di una chiesa particolare o di un istituto, che dovere poi lamentare un doloroso ─e non di rado scandaloso─ abbandono del ministero: “Non aver fretta di imporre le mani ad alcuno” (1 Tim 5,22)» (n° 9).

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Ratio Formationis e Regolamento proprio (c. 242-243)

• Ratio Formationis obbligatoria per ogni nazione (241 §1)– Emanata dalla Confer. Episcopale approvata dalla S.

Sede– Definisce principi fondamentali e norme generali

formazione seminaristica.– Tiene conto del luogo: adatta alle necessità pastorali.– Devono essere osservate da tutti i seminari (241 §2).

• Regolamento proprio del seminario (243)– Approvato dal Vescovo o dai Vescovi– Adattamento alla situazione particolare del seminario– Determinazione più precisa sulle questioni disciplinari

del seminario.26

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• Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis (1970 e 1985).– Stabilisce i principi e le norme per la formazione sacerdotale in

tutta la Chiesa.

• Ratio formationis data dalla Confer. Episcopale– Viene modellata secondo il CIC e la Ratio fundamentalis

institutionis sacerdotalis.– Deve contenere i principi essenziali e supremi della

formazione.– Contiene un progetto educativo globale, adeguato al territorio

della Confer. Episcopale.

• Ordinamento proprio del seminario– Ha un valore eminentemente disciplinare– Applicazione concreta della Ratio al seminario– Approvato dal Vescovo diocesano o dai Vescovi interessati.

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Aree della formazione c. 244• Finalità:

– Preparare sacerdoti adatti all’annuncio del Vangelo, alla santificazione e alla guida pastorale del popolo di Dio.

– Gli alunni devono acquistare lo spirito del Vangelo e una profonda relazione con Cristo

• Dimensioni della formazione:– Anzitutto la dimensione spirituale e dottrinale– Scopo: raggiungere una adeguata maturità negli alunni nelle

dimensioni umana, spirituale, intellettuale e pastorale.

• Modalità della formazione:– Realizzazione di un progetto educativo integrale– Coordinazione armonica tra le diverse attività– Particolare responsabilità del Rettore del seminario.

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Formazione spirituale (c. 245-247)• Gli alunni devono ricevere una formazione tale da farli entrare in

comunione profonda con il mistero pasquale.• Dovranno essere formati nello stile di vita dei chierici (c. 273-278)• Gli indirizzi generali del CIC verranno concretati sia dalla Ratio che

dall’ordinamento particolare del seminario.

• c. 245 §1: senso della formazione spirituale– Essere resi idonei all’esercizio fecondo del ministero pastorale– Essere permeati di spirito missionario– Essere attento alla propria santificazione– Acquisire un’adeguata armonia tra valori umani e valori

soprannaturali

• La formazione spirituale giunge di appoggio a tutta la vita del ministro sacro, abilitandolo come pastore e punto di riferimento per tutta la comunità cristiana.

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• C. 245 §2: Dimensione ecclesiale del ministero sacerdotale– Profonda comunione con la Chiesa universale e

particolare– Preparazione ad una vita di collaborazione e fratellanza

con il presbiterio.

“Per ragione quindi dell’ordine e del ministero, tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, sono associati al corpo episcopale e, secondo la loro vocazione e grazia, servono al bene di tutta la Chiesa”

“In virtù della comunità di ordinazione e missione tutti i sacerdoti sono fra loro legati da un’intima fraternità, che deve spontaneamente e volentieri manifestarsi nel mutuo aiuto, spirituale e materiale, pastorale e personale, nelle riunioni e nella comunione di vita, di lavoro e di carità”.LG, 28.

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CIC 1983, c. 246 CIC 1983, c. 276

“La celebrazione eucaristica sia il centro di tutta la vita del seminario …” (§1)

“…; i sacerdoti perciò sono caldamen-te ad offrire ogni giorno il sacrificio eucaristico, i diaconi poi a partecipar-vi quotidianamente” (§2,2°)

“Siano formati alla celebrazione della liturgia delle ore …” (§2)

“i sacerdoti e i diaconi aspiranti a celebrare ogni giorno la liturgia delle ore …; i diaconi permanenti nella misura definita dalla Confer. Episcopale” (§2, 3°)

Siano incrementati al culto della beata Vergine Maria, anche con il rosario, l’orazione mentale e altri esercizi di pietà ….” (§3)

“… attendere regolarmente all’orazione mentale …, a coltivare una particolare devozione alla Vergine Madre di Dio, e ad usufruire degli altri mezzi di santificazione” (§2, 5°)

“… si abituino ad accostarci con fre-quenza al sacramento della peniten-za …” (§4)

“… accostarci frequentemente al sa-cramento della penitenza …” (§2, 5°)

“Gli alunni facciano ogni anno gli esercizi spirituali” (§5)

“sono ugualmente tenuti a partecipare ai ritiri spirituali, …” (§2, 4°)

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Formazione al celibato (c. 247)

Il celibato• Caratterizza profondamente lo stile di vita sacerdotale• Viene considerato tra gli obblighi dei chierici (c. 277)• L’alunno deve essere preparato con un’adeguata formazione

“E’ particolarmente importante che il sacerdote comprenda la motivazione teologica della legge ecclesiastica sul celibato. In quanto legge, esprime la volontà della Chiesa, prima anco-ra che la volontà del soggetto espressa dalla sua volontà. Ma la volontà della Chiesa trova la sua ultima motivazione nel legame che il celibato ha con l’ordinazione sacra, che configura il sacerdote a Gesù Cristo Capo e Sposo della Chie-sa. La Chiesa, come Sposa di Gesù Cristo, vuole essere amata dal sacerdote nel modo totale ed esclusivo con cui Gesù Cris-to Sposo l’ha amata. Il celibato sacerdotale, allora, è dono di sé in e con Cristo alla sua Chiesa ed esprime il servizio del sacerdote alla Chiesa in e con il Signore”Pastore dabo vobis, n° 29

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Formazione dottrinale (c. 248-254)

Fine:• Preparare i seminaristi per adempiere la loro missione di maestri

del Popolo di Dio.

Contenuto della formazione dottrinale:• Complementare la formazione di base• Formazione filosofica e teologica per un sessennio (c. 250)• Studio delle lingue (c. 249): propria, latino ed altre

Formazione Filosofica – oggettivi:• Arricchire la formazione umana, esaltare l’acutezza del loro

pensiero e renderli idonei agli studi teologici• Fondarsi nel patrimonio filosofico perennemente valido• Riconoscere le corrente moderne che hanno un influsso

importante nella società moderna

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Formazione Teologica – oggettivi:• Conoscere l’intera dottrina cattolica• Alimentare in essa la propria vita spirituale• Acquistare l’attitudine ad annunciare il Vangelo• Importanza della Ratio formationis di ogni nazione

Contenuti (252 §§ 2-3)• Sacra Scrittura• Teologia dogmatica (S. Tommaso)• Teologia morale e pastorale• Diritto canonico• Liturgia• Storia ecclesiastica• Altre discipline (ad es. greco, latino, metodologia scientifica, ecc.)

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Insegnanti (c. 253):• Nomina del Vescovo o dai Vescovi• Laureati o licenziati in una Università o Facoltà riconosciuta dalla

Santa Sede• Distinti per virtù• Diversi secondo le materie che si trattano• Essi devono evidenziare l’unità e armonia di tutta la dottrina della

fede (254)• Importanza di un coordinatore degli studi nel seminario.

Tenere presente:Congregazione per l’Educazione Cattolica dei Seminari e degli Istituti

di Studi, Direttive Tra i vari mezzi sulla preparazione degli educatori nei seminari, 4 nov. 1993, in L’Osservatore Romano, 12 gennaio 1994; EV 13/3151-3284.

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Formazione Pastorale (c. 255-258)

c. 255: “Quantunque tutta la formazione degli alunni nel seminario si proponga una finalità pastorale, vi si programmi una preparazione pastorale in senso stretto …”

Oggettivo: • Preparare gli alunni ai tria munera• Tenere presente le necessità di luogo e di tempo.

Materie da considerare (c. 256):• Tutto ciò che riguarda il ministero sacro• Attività catechetica e omiletica• Culto divino e celebrazione dei sacramenti• Dialogo con le persone• Amministrazione parrocchiale

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Inserzione nella Chiesa universale e particolare: • Problemi missionari, ecumenici e sociali• Promuovere le vocazioni• Disponibilità di trasmigrare in altre Chiese particolari che hanno

bisogno del ministero• Formazione nella pratica (c. 258)

Chierici che hanno l’intenzione di trasferirsi ad un’altra Chiesa particolare:

• Preparati nell’esercizio del ministero sacro• Lingua, istituzioni, condizioni sociali, usi e costumi della regione.

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Formazione diaconi permanenti (c. 236)

Competente per dare norme riguardo la formazione: la Conferenza Episcopale

Candidati giovani: sono tenuti a dimorare in una casa specifica per tre anni

Candidati adulti: progetto formativo della durata di tre anni

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