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1 ALLEGATO N. 1 I LEA REGIONALI I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E I LIVELLI AGGIUNTIVI ASSICURATI DALLA REGIONE DEL VENETO

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ALLEGATO N. 1

I LEA REGIONALI

I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E I LIVELLI AGGIUNTIVI ASSICURATI DALLA REGIONE DEL VENETO

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PRESENTAZIONE RIDOTTA ESEMPLIFICATIVA....................................................................................................................................3

I LEA NAZIONALI ......................................................................................................................................................................................3 1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro ..............................................................................................................3

Livelli aggiuntivi: ..................................................................................................................................................................................3 2. Assistenza distrettuale ...............................................................................................................................................................................4

Livelli Aggiuntivi ..................................................................................................................................................................................4 3. Assistenza ospedaliera...............................................................................................................................................................................7

DELIBERAZIONI REGIONALI PER LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI AGGIUNTIVI ASSICURATI DALLA REGIONE VENETO...........................................................................................................................................................................................................................8

PREMESSA..................................................................................................................................................................................................8 ALLEGATO n.1 / DGR 2227/02 ....................................................................................................................................................................10

1. Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica ....................................................................................................10 1.1. Programmi di Tutela della salute in età evolutiva ..................................................................................................................10 1.2. Assistenza odontoiatrica e protesica ai soggetti vulnerabili ..............................................................14

Istiocitosi croniche ...............................................................................................................................................................................................15 1.3. Urgenze infettivo antalgiche ......................................................................................................................................................16 1.4. Partecipazione alla spesa...........................................................................................................................................................17 1.5. Prestazioni escluse......................................................................................................................................................................18 1.6 Entrata in vigore delle disposizioni............................................................................................................................................18

ALLEGATO n.2/ DGR. 2227/02 ...................................................................................................................................................................19 2. Medicina fisica riabilitativa ambulatoriale..............................................................................................................................................19

2.1 Elettroterapia antalgica, Laserterapia antalgica, Ultrasuonoterapia, Mesoterapia. ...........................................................................19 2.2 Aspetti generali della erogabilità delle prestazioni di Medicina fisica riabilitativa ambulatoriale ..................................................19 .........................................................................................................................................................Errore. Il segnalibro non è definito. 2.3 Priorità degli accessi alle prestazioni di Medicina fisica riabilitativa ambulatoriale ........................................................................20 2.4. Partecipazione alla spesa ..................................................................................................................................................................23 2.5 Prestazioni escluse.............................................................................................................................................................................23 2.6 Entrata in vigore delle disposizioni...................................................................................................................................................24

ALLEGATO n.3/DGR 2227/02 .....................................................................................................................................................................25 3. Densitometria ossea.................................................................................................................................................................................25

3.1.Prestazioni la cui erogabilità è sospesa per assenza di indicazioni cliniche .....................................................................................25 3.2. Prestazioni parzialmente incluse nei LEA .......................................................................................................................................25 3.3. Prestazioni escluse............................................................................................................................................................................26 3.4 Entrata in vigore delle disposizioni...................................................................................................................................................26

ALLEGATO 5 DGR 2227/02 modificato con DGR n.3972 /02, - ................................................................................................................27

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PRESENTAZIONE RIDOTTA ESEMPLIFICATIVA I LEA NAZIONALI Le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Regionale sono quelle riconducibili ai livelli essenziali di assistenza di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 29.11.01, come integrato dal D.P.C.M. 16.4.02. Oltre ai predetti livelli di assistenza, la Regione Veneto assicura livelli di assistenza “aggiuntivi”, ossia tipologie di assistenza, prestazioni e servizi non inclusi nei L.E.A. nazionali, ovvero prestazioni che si caratterizzano per modalità organizzative e standards ulteriori rispetto a quelli definiti dalle normative nazionali. Costituiscono inoltre livelli aggiuntivi di assistenza offerti dal Servizio Sanitario Regionale, le maggiori prestazioni sanitarie assicurate nei servizi socio-sanitari, per le quali il SSR si assume un onere di costo superiore in percentuale rispetto a quanto stabilito dal D.P.C.M. 29.11.01. NB- Gli elenchi sottoriportati, indicano i L.E.A. nazionali . In corsivo , per ogni tipologia di assistenza, sono riportati i livelli aggiuntivi assicurati dalla Regione Veneto e definiti mediante apposite deliberazioni di GR 1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro Livelli ex D.P.C.M. 29.11.01: A. Profilassi delle malattie infettive e parassitarie B. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti

sanitari degli inquinanti ambientali C. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro D. Sanità pubblica veterinaria E. Tutela igienico sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale F. Attività di prevenzione rivolte alla persona

- vaccinazioni obbligatorie e raccomandate - programmi di diagnosi precoce

G. Servizio medico-legale. Livelli aggiuntivi: La Regione Veneto assicura le sottoelencate prestazioni nell’area medico-legale: - Concessione contrassegni libera circolazione per invalidi (art.381 del D.P.R. 16.12.92, n.495) – La

deliberazione 20.7.2001, n. 1948 che ha approvato il tariffario unico delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione, così come modificata dalle DDGGRR 31.12.2001, n. 3888 e 19.4.2002, n. 922, prevede l’erogazione gratuita del certificato;

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- Certificato di idoneità all’affidamento e adozione (legge 184/83 come modificata ed integrata dalle leggi

476/98 e 149/01) - La deliberazione 20.7.2001, n. 1948 che ha approvato il tariffario unico delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione, così come modificata dalle DDGGRR 31.12.2001, n. 3888 e 19.4.2002, n. 922, prevede l’erogazione gratuita del certificato;

- Certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica a favore di soggetti di età inferiore ai 18

anni. Si precisa che le prestazioni di certificazione sono comprensive dei relativi accertamenti diagnostici. 2. Assistenza distrettuale A. Assistenza sanitaria di base ex D.P.C.M. 29.11.01:

- medicina di base in forma ambulatoriale e domiciliare - continuità assistenziale notturna e festiva - guardia medica turistica - attività di emergenza sanitaria territoriale. -

Livelli Aggiuntivi di Assistenza sono previsti tramite le prestazioni ulteriori e le diverse modalità organizzative definite dall’Accordo Regionale di Attuazione dei DD.PP.RR. 270 e 272/2000, recepito con DGRV 31.12.01, n.3889, e dai relativi Accordi Aziendali. B. Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie territoriali ex D.P.C.M. 29.11.01:

- fornitura di specialità medicinali e prodotti galenici classificati in classe A (e in classe C a favore degli invalidi di guerra), nonché dei medicinali parzialmente rimborsabili ai sensi del decreto legge 18 settembre 2001, n.347;

- fornitura di medicinali innovativi non autorizzati in Italia, ma autorizzati in altri Stati o sottoposti a sperimentazione clinica di fase II o impiegati per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate.

Costituisce livello aggiuntivo l’erogazione gratuita ai pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata – ADIMED dei farmaci contemplati nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale, ivi compresi i farmaci di fascia C (inclusi i prodotti da banco), secondo quanto stabilito con DGRV 5273/98. C. Assistenza integrativa ex D.P.C.M. 29.11.01:

- fornitura di prodotti dietetici a categorie particolari - fornitura di presidi sanitari ai soggetti affetti da diabete mellito.

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Ulteriori presidi, rispetto a quelli elencati nel D.M. 8.2.1982, sono forniti ai pazienti diabetici ex DGRV n. 1390/2000 ai sensi dell’art. 3 della L n. 16.3.1987, n. 115 D. Assistenza specialistica ambulatoriale ex D.P.C.M. 29.11.01:

- prestazioni terapeutiche e riabilitative - diagnostica strumentale e di laboratorio. -

Il nomenclatore tariffario regionale approvato con DGRV 30.12.1997, n. 4776 individua le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal Servizio sanitario regionale. I requisiti per l’accesso, le condizioni di prescrivibilità, le modalità di erogazione e le modalità di partecipazione alla spesa delle prestazioni ambulatoriali di cui all’allegato 2B del DPCM 29.11.2001 sono definite dalla Giunta Regionale. E. Assistenza protesica ex D.P.C.M. 29.11.01:

- fornitura di protesi e ausili a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali. -

Le DD.GG.RR. 2822/99 e 2834/99 e successive (ultima la D.G.R. n.3313/01), prevedono prestazioni ulteriori (tramite Centro Efesto). F. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare ex D.P.C.M. 29.11.01:

- assistenza programmata a domicilio (assistenza domiciliare integrata, assistenza programmata domiciliare, comprese le varie forme di assistenza infermieristica territoriale) (Nota 1)

- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle donne, alle coppie e alle famiglie a tutela della maternità, per la procreazione responsabile e l'interruzione della gravidanza (Nota 2)

- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici e alle loro famiglie - attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale - attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da

alcool - attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale - attività sanitaria e sociosanitaria ricolta alle persone con infezione da HIV. -

Nota 1. Livelli aggiuntivi ADI e ADP: L’accordo regionale applicativo del D.P.R. 270/2000, recepito con D.G.R.V. 3889/01, ha previsto livelli aggiuntivi (modalità organizzative e standard ulteriori).

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Gli assegni di cura di cui alla legge regionale n. 28/1991 e i contributi di cui all’art. 40 della legge regionale n. 5/2001 e successive modifiche, nonché le iniziative di telesoccorso e teleassistenza di cui al capitolo 60053 del bilancio regionale, costituiscono ulteriori livelli aggiuntivi regionali, fatta salva la quota di compartecipazione dell’utente di cui alla DGR n. 2509/97 per telesoccorso e teleassistenza. Nota 2. Livelli aggiuntivi di Assistenza ambulatoriale alle donne e ai minori: Costituisce livello aggiuntivo il servizio di mediazione familiare ex DGRV. n 1971/2001, rivolto a coniugi e coppie che intendono separarsi ed hanno figli minori. G. Assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale ex D.P.C.M. 29.11.01:

- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone anziane non autosufficienti (Nota 4) - attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o

psicotrope o da alcol - attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici (Nota 2) - attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (Nota

3) - attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale - attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con infezione da HIV.

Nota 1. Livelli aggiuntivi di Assistenza alle donne ed ai minori in regime residenziale e semiresidenziale: Le prestazioni socio-riabilitative di assistenza in regime semi-residenziale e residenziale ai minori affetti da disturbi comportamentali e/o patologie di interesse neuropsichiatrico costituiscono livello aggiuntivo regionale per la parte percentuale posta a carico del SSR. Nota 2. Livelli aggiuntivi di Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie in regime residenziale e semiresidenziale: • Costituisce livello aggiuntivo il costo della quota alberghiera assunta a carico del SSR nelle situazioni

pregresse transitate nella fase di lungoassistenza, nei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari con spesa storicizzata a carico del SSR. In tali casi l’introduzione del concorso alla spesa di parte sociale può riguardare esclusivamente i redditi propri dell’utente, fermo restando quanto previsto dall’art. 55 della legge regionale 7/1999 ai sensi dell’art. 73 della L. 5/2000 e dell’art. 46 della L. 46/1999;

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• Costituisce livello aggiuntivo la maggiore dotazione strutturale di CTRP (1,6 p.l. / 10.000 abitanti anziché 1 p.l. / 10.000 abitanti) definita con DGRV 751/00.

Nota 3. Livelli aggiuntivi di Assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale ai disabili: • Costituiscono livelli aggiuntivi le prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione offerte dai CEOD,

anche quando attengono al sollievo della famiglia, per la parte di costo a carico del SSR; • Costituiscono livello aggiuntivo le prestazioni di residenzialità socio-sanitaria presso le RSA, comprensive

delle prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative, per la percentuale di costo posta a carico del SSR in misura superiore a quanto definito nell’allegato 1C del DPCM 29.11.01.

Nota 4. Livelli aggiuntivi di Assistenza territoriale, semiresidenziale e residenziale agli anziani: • Costituisce livello aggiuntivo la quota percentuale di costo assunta dal Servizio sanitario regionale in

misura superiore a quanto definito dall’allegato 1C del DPCM 29.11.2001 per gli stati vegetativi permanenti, l’alta protezione Alzheimer e le malattie dementigene, nonché le apposite sezioni delle grandi strutture giusto quanto stabilito con DDGGRR n. 702/01, 2208/01, 2537/00.

H. Assistenza termale ex D.P.C.M. 29.11.01:

- cicli di cure idrotermali a soggetti affetti da determinate patologie. 3. Assistenza ospedaliera Livelli ex D.P.C.M. 29.11.01: A. pronto soccorso B. degenza ordinaria C. day hospital D. day surgery E. interventi ospedalieri a domicilio F. riabilitazione G. lungodegenza H. raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali I. attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti; attività di trapianto di organi e tessuti.

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4. Assistenza specifica rivolta a particolari categorie di cittadini (individuate dal D.P.C.M. 29.11.01) Livelli aggiuntivi: - Residenti in Veneto autorizzati alle cure all’estero in Centri di Alta specializzazione: con D.G.R.V. n.1293/94

e successive modifiche ed integrazioni, si prevede e disciplina l’integrazione al concorso alle spese rimaste a carico dell’assistito;

- Disabili trattati con metodo riabilitativo DOMAN: la L.R. n.6/99 prevede contributi regionali;

- Mutilati e invalidi di guerra e per servizio: la L.R. n.40/99 prevede contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici.

DELIBERAZIONI REGIONALI PER LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI AGGIUNTIVI ASSICURATI DALLA REGIONE VENETO PREMESSA Con la DGR n.2227/02, concernente l'attuazione del DPCM sui LEA, sono stati approvati gli allegati 1,2,3, ed è stato altresì disposto:

• "di confermare con riferimento alle prestazioni di cui all'allegato 2B del DPCM 29 novembre 2001, relativamente alla chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri le modalità ed i requisiti per l’accesso già approvati con DGR n.1401 del 4.4.2000 ad oggetto" D.M. 22.7.96. D.G.R. 4776/97:Nomenclatore Tariffario Regionale prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Indicazioni cliniche per l’erogabilità con oneri a carico del S.S.R. delle prestazioni che utilizzano la tecnica del laser ad eccimeri", con conseguente esclusione dai LEA della derogabilità della chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri per indicazioni cliniche diverse. Tali limitazioni sono da intendersi riferite anche ai trattamenti erogati in regime di assistenza ospedaliera sia ordinaria che diurna;

• di stabilire, per quanto riguarda le prestazioni relative alle Certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva di cui all'allegato 2A del DPCM 29 novembre 2001, che le prestazioni di certificazione di idoneità lla pratica di attività sportiva comprensive dei relativi accertamenti diagnostici così come previste dal Nomenclatore Tariffario approvato con D.G.R. n. 4776 del 30.12.1997, ed identificate con i codici 99.98.1, 99.98.2, 99.98.3, DGR n. 850/99 sono erogabili ai. soggetti di età inferiore ai 18 anni a totale carico del FSR senza alcuna partecipazione alla spesa , quale livello assistenziale aggiuntivo a carico della Regione. Per i soggetti di età eguale o superiore ai 18 anni, invece, le prestazioni sono erogabili solo a totale carico dell’utente con pagamento dell’intero importo tariffario di Lire 50.000.= (pari a € 25,82), Lire 80.000.= (pari a € 41,32), Lire 110.000.= (pari a € 56,81) rispettivamente per le prestazioni di cui ai codici 99.98.1, 99.98.2, 99.98.3, con la precisazione che tali importi potranno essere aggiornati con successivo provvedimento deliberativo della Giunta Regionale, su istruttoria congiunta delle competenti Direzioni regionali."

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Con successiva deliberazione n.3972 del 30-12-2002, è stato modificato l'allegato n.5 alla DGR 2227/02 relativo ai LEA socio-sanitari, approvando il testo di seguito allegato nonché facendo alcune modifiche agli allegati 1e 2, i cui testi qui riportati sono già opportunamente aggiornati.

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ALLEGATO n.1 / DGR 2227/02 1. Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica

I livelli essenziali di assistenza specialistica ambulatoriale in odontoiatria si ritiene debbano prevedere l’assistenza terapeutica limitatamente a tre diverse categorie di utenza nell’ambito delle quali le prestazioni odontoiatriche erogabili seguono diversi protocolli. Le tre categorie sono quelle relative a:

• Programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’età evolutiva • Assistenza odontoia trica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità • Urgenze infettive antalgiche per tutti

1.1. Programmi di Tutela della salute in età evolutiva Nell’ambito dei Programmi di Tutela della salute in età evolutiva rientrano tutti i soggetti in età compresa fra gli 0 ed i 16 anni. Gli obiettivi per questa categoria sono rappresentati da:

1) Prevenzione e trattamento della carie: viene considerato auspicabile il raggiungimento di un DMFT 1.5/1.7 2) Terapia ortodontica 3) Terapia non chirurgica delle parodontopatie 4) Monitoraggio malocclusioni e correzione di patologie ortognatodontiche a maggior rischio per i soggetti in età evolutiva.

Va ricordato che la diffusione della carie viene valutata utilizzando l'indice DMFT (decay-missing-filling tooth), che evidenzia l'esperienza di tale patologia nell'individuo indicando gli elementi dentali cariati, assenti o otturati. La classe di età più rilevante per la valutazione dell'andamento generale della malattia cariosa è quella dei 12 anni. I dati attualmente presenti nel database OMS evidenziano la diminuzione della prevalenza della carie dentale osservata nelle ultime decadi. Età % affetti DMFT D M F anno 6 aa. 36 1,4 0,6 n.a. 0,8 1994 12 aa. 63,45 2,12 1,23 0,2 0,87 1996 35-44 aa. 94,2 9,44 2,66 1,54 5,24 1995 65+ aa. 99,6 18,3 2,7 13,4 2,2 1984 Classe di età 12aa. anno DMFT 1979 6,9

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1986 4,9 1991 2,9 1996 2,1 I dati epidemiologici evidenziano la necessità di esperire nuove strategie operative di prevenzione, diagnosi e terapia attraverso i piani di intervento sulla popolazione ad alto rischio per ottenere risultati efficaci. I successi ottenuti negli anni ’60, ‘70 con campagne di prevenzione su larga scala sono attribuibili sia alla fluorizzazione degli acquedotti che ad un’importante promozione dell’igiene orale e all’uso estensivo di sigillature dentali. L’opinione diffusa che la rimozione della carie con i comuni strumenti odontoiatrici e la conseguente otturazione del dente affetto elimini i germi e la progressione della malattia è da considerarsi oggettivamente obsoleta; infatti se nei siti oggetto dell’intervento vengono eliminati i batteri, nel cavo orale la placca rimane inalterata e la malattia persiste anche ai margini del dente curato dove la colonizzazione batterica ricomincia rapidamente. La malattia “carie dentale” va ritenuta a genesi multifattoriale, comprendendo oltre alla placca batterica altre variabili quali il flusso salivare, i componenti della saliva ( immunoglobuline, fluoruri, fosfato di calcio etc.) e l’alimentazione. La valutazione di tali determinanti individuali costituisce il momento prioritario per potere prevenire e curare la malattia, focalizzando l’attenzione nei pazienti ad alto rischio ed identificando quei soggetti che pur con alti livelli di placca ed insufficiente igiene non hanno carie. E’ oramai evidente che si tratta di una malattia infettiva “biosociale” e che la sua prevenzione e terapia dovrebbero prendere in considerazione tutti i fattori che determinano lo sviluppo e la progressione della demineralizzazione dei denti. Certamente uno di questi fattori è l’accesso alle cure dentarie, tuttavia un approccio preventivo imperniato solo su questo è da considerarsi obsoleto, residuale e soprattutto non elimina il problema.I ricercatori più autorevoli considerano attualmente prioritario incidere sulla modificazione degli stili di vita e su obiettivi educazionali familiari e di comunità, promovendo programmi di formazione nelle scuole, attraverso i media e la formazione a distanza via internet, con minore dispendio di risorse e affrontando la problematica nella sua globalità . Nelle ASL del Veneto gli specialisti ambulatoriali odontoiatri, così come i servizi odontoiatrici delle ASL recentemente transitati al territorio, con le risorse umane e strutturali già esistenti sono in grado di ottenere, riorientando le prestazioni su obiettivi di prevenzione e coordinandosi su tutto il territorio regionale, soluzioni efficaci a breve/medio termine che potranno consentire di raggiungere l’obiettivo di DMFT 1.5/1.7, intercettare in tempo utile le malocclusioni a maggior rischio e nel contempo fornire dati epidemiologici esaustivi sulla patologia orale nel Veneto permettendo di implementare ulteriori obiettivi e le strategie conseguenti.

Il quadro prestazionale da ritenersi incluso nei LEA relativamente a questa categoria e così rideterminato:

1.1.1 PREVENZIONE : • Fluoroprofilassi sistemica e topica

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• Istruzione e motivazione di igiene orale • Igiene orale professionale • Sigillatura denti permanenti

1.1.2 DIAGNOSTICA:

• Visita odontoiatrica • Biopsie ed esame citologico di tessuti patologici • radiografia endorale • ortopantomografia • teleradiografia del cranio in laterale e/o frontale • cefalometria • modelli di studio • rilievo impronte • esecuzione diapositive • piano di trattamento • analisi dello spazio

1.1.3 MALATTIA CARIOSA E SEQUELE

• otturazione elemento settore posteriore permanente • otturazione elemento settore posteriore deciduo • otturazione elemento settore anteriore permanente • otturazione elemento settore anteriore deciduo • terapia canalare elementi permanenti monoradicolati • terapia canalare elementi permanenti multiradicolati • Chirurgia estrattiva

1. avulsione elemento deciduo 2. avulsione elemento permanente 3. estrazione chirurgica di elemento permanente incluso

1.1.4 ORTOGNATODONZIA limitatamente all’eta’fino ai 12 anni

- Visita a tutti i bambini di 6 anni - Eventuali accertamenti diagnostici conseguenti - Terapia discrepanze trasversali prime e seconde classi - Terapia intercettiva delle seconde classi prime divisioni con overjet maggiore di 5 mm

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1.1.5 TRATTAMENTO NON CHIRURGICO DELLE PARODONTOPATIE

- ablazione tartaro - terapia gengiviti e parodontiti - levigatura radici ( per sestante ) - molaggi selettivi

Conseguentemente, per questi soggetti sono mantenute tutte le prestazioni previste dall’attuale Nomenclatore Tariffario Regionale relative agli interventi diagnostico terapeutici sopra descritti.

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1.2. Assistenza odontoiatrica e protesica ai soggetti vulnerabili Nella categoria Assistenza odontoiatrica e protesica ai soggetti vulnerabili rientrano i soggetti appartenenti ai seguenti gruppi : • soggetti appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE ) ai sensi del DPCM n.242/2001, non superiore a

8.500 € • Patologie cardiovascolari gravi: cod. 021 – Insufficienza cardiaca (tipo NYHA III, IV). • Psicopatie gravi: cod. 044 Psicosi. • Deficit immunologici: cod. 015 Disturbi interessanti il sistema immunitario.

Immunodeficienze congenite o acquisite determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con infezioni recidivanti (escluso: infezioni da HIV). cod. 052 Soggetti sottoposti a trapiantato(rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo). cod. 020 HIV.

• Neoplasie orali o sistemiche: cod. 048 Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne • Disordini emocoagulativi: cod. 033 malattie da difetti della coagulazione • Tossicodipendenze: Cod. 015 Tossico dipendenze da droga e alcol

• Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. • I danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. • Gli invalidi per cause di servizio di I categoria. • I grandi invalidi del lavoro. • Gli invalidi civili la 100%.

• I pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie • Soggetti disabili in situazione di gravità così come definita dall’art.3, co. 3, L.104/92 • Soggetti affetti dalle seguenti malattie rare

Malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e dei disturbi immunitari

Sindrome di Werner RC0060 Disturbi del metabolismo e

del trasporto dei carboidrati: escluso diabete mellito

RCG060

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Disturbi del metabolismo e del trasporto amminoacidi

RCG040

Ipofosfatasia RC0160 Rachitismo ipofosfatemico

vitamina D resistente RC0170

Disordini del metabolismo delle purine e delle pirimidine

RCG120

Mucopolisaccaridosi RCG140 Istiocitosi croniche RCG150 Immunodeficienze primarie RCG160 Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso

Adrenoleucodistrofia RF0120 Sindrome di Lennox

Gastaut RF0130

Sindrome di West RF0140 Malformazioni congenite Acrocefalosindattilia RNG030 Anomalie congenite del

cranio e/o delle ossa della faccia

RNG040

Condrodistrofie congenite RNG050 Osteodistrofie congenite RNG060 Coffin-Lowry sindrome di RN0350 Pallister-W sindrome di RN0420 Incontinentia pigmenti RN0510 Discheratosi congenita RN0560 Ipoplasia focale dermica RN0610 Fryns sindrome di RN0900 Kabuki sindrome della

maschera RN0940

Rieger sindrome RN1050 Robinow sindrome di RN1070 Sindrome branchio-oculo-

facciale RN1130

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Sindrome cardio-facio-cutanea

RN1150

Cockayne sindrome di RN1400 Sindrome trico-dento-ossea RN1680

L’elenco, dopo una fase sperimentale di sei mesi di erogazione delle prestazioni previste per questa categoria, sarà oggetto di verifica ed eventuali modificazioni. In particolare, la individuazione col presente provvedimento di una soglia di reddito (espressa in termini di ISEE) è da considerarsi di prima applicazione necessaria per offrire fin da subito una copertura alle fasce di utenti caratterizzate da un forte disagio socio-economico, probabilisticamente connesso a problemi sanitari di tipo odontoiatrico. La messa a regime di questo aspetto potrà avvenire nel corso della citata fase sperimentale, in collaborazione anche con i comuni. Per soggetti sopra individuati sono mantenute tutte le prestazioni previste dall’attuale Nomenclatore Tariffario Regionale 1.3. Urgenze infettivo antalgiche Nella categoria Urgenze infettive antalgiche per tutti rientrano tutti i cittadini non appartenenti alle due categorie sopra descritte. Nella definizione di urgenza devono essere considerate tutte le patologie odontoiatriche conseguenti a: • lesioni cariose della dentizione decidua e permanente • lesioni cariose con coinvolgimento pulpare e non • lesioni da patologia parodontale • lesioni traumatiche dei tessuti molli e duri del cavo orale Ciò comporta l’erogazione delle seguenti prestazioni:

• terapia traumi dei tessuti molli • terapia traumi dentali • trattamento infezioni acute odontogene e parodontali • terapia pulpite acuta • trattamento dell’emorragia intraorale • avulsione di elemento dentario deciduo o permanente • avulsione di residuo radicolare deciduo o permanente • terapia carie penetrante e non

Per questa categoria è esclusa ogni forma di terapia protesica fissa, tradizionale e/o implantologica, mentre si mantengono solo le seguenti prestazioni, tratte dall’attuale Nomenclatore Tariffario Regionale, atte a risolvere le patologie sopraindicate:

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- 89.70 prima visita - 89.01 visita di controllo - 23.01 estrazione di dente deciduo - 23.09 estrazione di dente permanente - 23.11 estrazione di radice residua - 23.19 altra estrazione chirurgica di dente - 23.20.1 ricostruzione di dente mediante otturazione ( fino a due superfici) - 23.20.2 ricostruzione di dente mediante otturazione ( a tre o più superfici) - 23.20.3 otturazione provvisoria

- 23.43.3 inserzione di protesi provvisoria - 23.49.1 altra riparazione dentaria - 23.71.1 terapia canalare in dente monoradicolato - 23.71.2 terapia canalare in dente pluriradicolato - 23.71.3 medicazioni intermedie nelle cure canalari - 24.00.1 gengivectomia - 24.20.1 gengivoplastica - 24.39.1 levigatura delle radici ( per sestante ) - 96.54.1 ablazione tartaro - 96.54.3 terapia delle gengiviti e parodontiti - 97.35 rimozione di protesi dentale - 99.97.1 splintaggio per gruppo di 4 denti - 99.97.2 trattamenti per applicazione di protesi rimovibile ( ribasatura ) - 87.12.2 radiografia endorale *** - 87.11.2 radiografia occlusale*** - 87.11.3 ortopantomografia

1.4. Partecipazione alla spesa

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In riferimento alle prestazioni di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, si stabilisce, che restano confermate le vigenti disposizioni con le seguenti integrazioni e modificazioni: -il numero massimo di prestazioni per ricetta è determinato in 4 prestazioni -la partecipazione alla spesa per il trattamento ortodontico annuo è determinata in 160,00 euro In ogni caso, per i trattamenti ortodontici, le spese di laboratorio e le spese di materiale ( apparecchi fissi ) sono a carico dell’utente, mentre la partecipazione alla spesa per l’intervento di riparazione apparecchio è determinata in 30,00 euro. 1.5. Prestazioni escluse

In riferimento alle prestazioni che, per effetto di quanto previsto ai punti 1.1, 1.2, 1.3, restano escluse dai LEA, esse continuano ad essere erogate dai presidi specialistici pubblici, con messa a carico dell’utente dell’intero importo tariffario previsto dal vigente Nomenclatore Tariffario, salvo quanto stabilito al successivo punto 1.6. Tali importi saranno aggiornati con successivo provvedimento deliberativo della Giunta Regionale, su istruttoria congiunta delle competenti Direzioni regionali. 1.6 Entrata in vigore delle disposizioni L’entrata in vigore delle disposizioni del presente allegato relative alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica è fissata all’1 novembre 2002 Quanto sopra, fermo restando che le prestazioni che, per effetto delle disposizioni contenute nei punti 1.1, 1.2, 1.3, restano escluse dai LEA, purchè prescritte in data pari o anteriore alla data di pubblicazione delle presente deliberazione sul BURV e prenotate entro e non oltre il 10° giorno successivo a detta data, sono erogabili fino al 31 dicembre 2002. Tale data è procrastinata al 31.12.2003 per i trattamenti ortodontici prescritti a soggetti minori di anni 16 configuranti prestazioni escluse dai L.E.A., in quanto non comprese tra quelle previste al punto 1.1.4. ***Codice modificato con D.P.G.R. n.959 del 3.9.2002

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ALLEGATO n.2/ DGR. 2227/02 2. Medicina fisica riabilitativa ambulatoriale 2.1 Elettroterapia antalgica, Laserterapia antalgica, Ultrasuonoterapia, Mesoterapia.

Per quanto riguarda le prestazioni per le quali, con la citata delibera n.492 dell’8.3.2002, la Regione ha inteso “esercit are la facoltà di mantenerle tra le prestazioni ricomprese tra quelle indicate dall 'allegato 2B” e cioè Elettroterapia antalgica, Laserterapia antalgica,. Ultrasuonoterapia, Mesoterapia, se ne definiscono con il presente provvedimento le nuove modalità erogative, condizionando la loro prescrivibilità, da parte dello specialista di cui al punto2.2, a carico del FSR esclusivamente alla sussistenza delle patologie di seguito elencate con limitazioni funzionali, fermo restando quanto stabilito al successivo punto 2.2. • Lesioni traumatiche di plessi e/o tronchi nervosi • Interventi di protesizzazione articolare • Artroscopie • Esiti di fratture e/o lussazioni • Periartriti o tendinopatie acute con evidente compromissione motoria • Artropatie degenerative (ad esempio gonartosi, coxartrosi …ecc.) in fase di acuzie flogistica con riduzione della funzione motoria

dell’arto a causa della riacutizzazione • Esiti di interventi all’apparato locomotore (ad es. tenorrafia, mioraffia…ecc.) • Dorsolombalgia acuta con significativa limitazione delle attività quotidiane e/o lavorative • Cervicobrachialgia acuta o lombosciatalgia acuta con irritazione/compressione radicolare

(ad es. da ernia discale) Le prestazioni suddette dovranno essere contabilizzate separatamente. 2.2 Aspetti generali della erogabilità delle prestazioni di Medicina fisica riabilitativa ambulatoriale

Relativamente alle altre prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale, specifiche indicazioni cliniche rispetto alle quali limitare la erogabilità nell’ambito dei LEA saranno definite con successivo atto deliberativo da adottarsi entro il 31.12.2002, salvo una più generale riformulazione del quadro prestazionale di tutta la branca specialistica sulla base di pacchetti di prestazioni corrispondenti a progetti e programmi riabilitativi individuali. Tuttavia al fine di conseguire nell’immediato apprezzabili incrementi dell’appropriatezza delle prescrizione e delle erogazione , appare necessario definire prioritariamente le modalità di accesso intese come possibilità per l’utenza di fruire del servizio necessario.

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A tale fine si ritiene che l’accesso alle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitazione, comprese quelle di cui punto precedente, debba avvenire su richiesta del Medico di Medicina Generale, del Medico Pediatra di Libera Scelta o dello Specialista di altra branca che invia il paziente alla valutazione fisiatrica, con prescrizione su ricettario unico regionale, utilizzando la formula semplificata di “visita fisiatrica ed eventuale ciclo di riabilitazione” (con la specifica urgente, sollecita o senza nessuna specifica in base alle classi di priorità A, B, C di cui al Documento sulle liste di attesa approvato con l'Accordo Stato Regioni 11 luglio 2002 ), in quanto ciò garantisce la globale presa in carico dell’utente per tutto il percorso diagnostico–terapeutico con la formazione di un progetto riabilitativo individualizzato. Presso il presidio specialistico spetterà pertanto allo specialista fisiatra provvedere alla effettuazione delle visita fisiatrica, alla stesura di uno specifico progetto/programma riabilitativo ed alla prescrizione su un apposito modulo/ricetta aggiuntivo delle prestazioni eventualmente ritenute necessarie, da effettuarsi presso il medesimo centro. La prescrizione dello specialista va sottoscritta con firma leggibile e timbro recante il nome dello stesso specialista. I moduli/ricetta aggiuntivi sono forniti con numerazione unica progressiva dalle Aziende UU.LL.SS.SS. ai presidi specialistici pubblici e privati accreditati secondo uno schema tipo definito dalla Direzione Regionale Servizi Ospedalieri ed ambulatoriali. Resta fermo quanto previsto al punto2.1. In connessione con quanto sopra previsto è da prevedersi l’attivazione di meccanismi di controllo da parte dell’Azienda ULSS, con la creazione di uno specifico organismo per la verifica dell’appropriatezza delle prescrizioni inserite nei progetti/programmi riabilitativi, sulla base di linee guida definite dalla competente Direzione Regionale sentite le Società scientifiche interessate e le associazioni rappresentative degli erogatori. 2.3 Priorità degli accessi alle prestazioni di Medicina fisica riabilitativa ambulatoriale Classe A: Visita Fisiatrica Urgente Prestazione la cui tempestiva esecuzione condiziona, in un piccolo arco di tempo, la prognosi a breve del paziente o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità, da eseguirsi entro 10 giorni lavorativi. Premesso che buona parte delle priorità afferiscono agli ambulatori delle U.O. ospedaliere come prestazioni post-dimissione, tramite la prescrizione dei Reparti di Degenza (entro i 30 giorni dalla dimissione), negli altri casi le disabilità per le quali si può chiedere questa classe di priorità sono le seguenti: 1 - DISABILITÀ NEUROLOGICHE • ESITI DI ICTUS: 1° accesso al massimo entro i sei mesi dall’esordio. • POLINEUROPATIE PERIFERICHE (ad esempio Guillain-Barré): entro il primo mese dalla dimissione dal Reparto Ospedaliero che ha

formulato la diagnosi. • LESIONI TRAUMATICHE NEUROLOGICHE CENTRALI E PERIFERICHE: entro il primo mese dalla dimissione da un Reparto Ospedaliero o dal

trauma.

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• ESITI DI INTERVENTO NEUROCHIRURGICO: entro un mese dalla dimissione 2 – DISABILITÀ OSTEOARTICOLARI • INTERVENTI DI PROTESIZZAZIONE ARTICOLARE: entro il primo mese dall’intervento. • ARTROSCOPIE ARTICOLA RI: entro 20 giorni dall’intervento. • ESITO DI FRATTURA E/O LUSSAZIONE: entro 15 giorni dalla dimissione o dalla rimozione dell’apparecchio gessato. • PERIARTRITI O TENDINOPATIE ACUTE CON LIMITAZIONE MOTORIA: entro un mese dall’esordio. • ARTRITI E ARTROPATIE DEGENERATIVE (ad esempio gonartrosi, coxartrosi ...ecc.) IN FASE DI IMPORTANTE RIACUTIZZAZIONE

“FLOGISTICA” CON RIDUZIONE DELLA FUNZIONE MOTORIA DELL’ARTO CONSEGUENTE ALLA RIACUTIZZAZIONE: entro un mese dall’esordio della riacutizzazione.

• TRAUMI ARTICOLARI DISTORSIVI DEGLI ARTI, CHE SIANO STATI IMMOBILIZZATI: entro 15 giorni dalla rimozione del mezzo di immobilizzazione.

• TRAUMI VERTEBRALI CON FRATTURA E/O LUSSAZIONE VERTEBRALE O CON DEFICIT SENSITIVO - MOTORI (ad esempio TRAUMA DISTORSIVO CERVICALE COMPLICATO) : entro 30 giorni dalla dimissione dal Reparto Ospedaliero (NB : i formicolii non sono deficit).

• ESITI DI INTERVENTI ALL’APPARATO LOCOMOTORE (ad esempio TENORRAFIE, MIORRAFIE...ecc.) : entro 15 giorni dall’intervento o dalla rimozione del tutore.

3) – DISABILITÀ RESPIRATORIE • NEL PRE E NEL POST INTERVENTO DI CHIRURGIA TORACICA : entro un mese dall’intervento. Classe B: Visita Fisiatrica Sollecita prestazione la cui tempestiva esecuzione non influenza significativamente la prognosi a breve ma è richiesta sulla base della presenza di dolore o di disfunzione o disabilità, da eseguirsi entro 20 giorni lavorativi

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Le disabilità per le quali si può chiedere questa classe di priorità sono le seguenti: 1) – DISABILITÀ NEUROLOGICHE • MONONEUROPATIE PERIFERICHE (ad esempio la paralisi periferica del VII°): entro il primo mese dall’esordio. • SCLEROSI MULTIPLA : dopo una poussée con accentuazione dei deficit funzionali. 2) – DISABILITÀ OSTEOARTICOLARI • DORSOLOMBALGIA ACUTA CON IMPORTANTE LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE E/O LAVORATIVE: entro 30 giorni dall’esordio. • CERVICOBRACHIALGIA ACUTA O LOMBOSCIATALGIA ACUTA CON COMPRESSIONE RADICOLARE E DEFICIT SENSITIVO-MOTORI PERIFERICI

(ad esempio l’ernia discale): entro il primo mese dall’esordio. • TRAUMA DISTORSIVO CERVICALE SEMPLICE: solo se infortunio sul lavoro e 1° accesso al Servizio. 3) – DISABILITÀ RESPIRATORIE PATOLOGIE RESPIRATORIE CRONICHE RIACUTIZZATE (ad esempio la BPCO riacutizzata): entro 15 giorni dall’episodio di riacutizzazione. 4) – OGNI CASO DI DIMISSIONE DA UN REPARTO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE CHE NECESSITI DI

PROSECUZIONE AMBULATORIALE DEL PROGETTO RIABILITATIVO 5) – DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA ( si raccomanda l’attuazione di ambulatori dedicati) Classe C: Visita Fisiatrica prestazione che può essere programmata in un maggiore arco di tempo in quanto non influenza la prognosi, il dolore, la disfunzione o la disabilità , da eseguirsi entro 180 giorni lavorativi Le disabilità attribuibili a questa classe di priorità sono le seguenti: 1) – DISABILITÀ NEUROLOGICHE

tutte le patologie che hanno superato l’anno dall’insorgenza

2) – DISABILITÀ OSTEOARTICOLARI tutte le patologie inemendabili (croniche) in fase non flogistica pur con riduzione della funzione motoria/articolare:

§ esiti di intervento di protesizzazione (dopo un anno dall’intervento) § esiti di frattura e/o lussazione (dopo un anno dall’intervento) § artrite ed artropatia degenerativa (ad esempio artrosi vertebrale, coxartrosi, gonartrosi, ecc.) § esiti di intervento dell’apparato locomotore (ad un anno dall’intervento)

23

3) – DISABILITÀ RESPIRATORIE patologie respiratorie cronicizzate. 2.3.1 CLASSI DI PRIORITÀ PER IL RICOVERO IN RIABILITAZIONE (codice 56) Tenendo presente che in Riabilitazione più che al tempo di attesa per il ricovero si deve tener conto dell’appropriatezza, per evitare un aumento del tasso di ospedalizzazione si ritiene che debbano considerarsi appropriate solo le disabilità/menomazioni facenti riferimento alle classi A, B, e C . CLASSE A: disabilità neurologiche e ortopediche entro 30 giorni dalla dimissione da un reparto per acuti . CLASSE B: disabilità neurologiche e ortopediche che presentano riacutizzazione della sintomatologia o che necessitano di controlli

periodici della funzionalità globale. CLASSE C: disabilità inemendabili (croniche) ad esempio le patologie artroreumatiche, in cui la gravità delle menomazioni ingeneranti

la limitazione di attività, o la concomitante presenza di altre menomazioni o condizioni influenzanti lo stato di salute del paziente, gli impediscano di accedere ambulatorialmente ad una struttura specialistica di riabilitazione. In ogni caso non possono occupare più del 10% della dotazione dei posti letto.

Il tutto dev’essere ben esplicitato, durante la presa in carico, dal progetto e programma riabilitativo. 2.4. Partecipazione alla spesa In riferimento alle prestazioni di cui ai punti.2.1 e 2.2, si stabilisce che il numero massimo di prestazioni per ricetta è determinato in 60 prestazioni Il pagamento della quota di partecipazione alla spesa è determinato in euro 18,60 (per la visita fisiatrica) più la quota relativa ai trattamenti, fino ad un massimo ulteriore di euro 36,15, in caso di prescrizione ed effettuazione del ciclo di prestazioni. In caso di prescrizione di un numero di prestazioni superiori a 60, va versata la corrispondente quota aggiuntiva di partecipazione alla spesa. 2.5 Prestazioni escluse In riferimento alle prestazioni che, per effetto di quanto previsto ai punti 2.1, 2.2 nonché di quanto previsto alla DGRV 492/2002, restano escluse dai LEA , esse continuano ad essere erogate dai presidi specialistici pubblici, con messa a carico dell’utente dell’intero importo tariffario previsto dal vigente Nomenclatore Tariffario, salvo quanto stabilito al successivo punto 2.6. Tali importi saranno aggiornati con successivo provvedimento deliberativo della Giunta Regionale, su istruttoria congiunta delle competenti Direzioni regionali.

24

2.6 Entrata in vigore delle disposizioni L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente allegato è fissata al 1 ottobre 2002***, fermo restando che le prestazioni che, per effetto di quanto previsto ai punti 2.1, 2.2, restano escluse dai LEA, purchè prescritte in data pari o anteriore alla data di pubblicazione delle presente deliberazione sul BURV e prenotate entro e non oltre il 10° giorno successivo a detta data , sono erogabili fino al 31 Dicembre 2002. ***Differimento all’1.11.2002 della data di entrata in vigore, approvato con D.G.R. n.2736 del 30.9.2002

25

ALLEGATO n.3/DGR 2227/02 3. Densitometria ossea Si definiscono i seguenti criteri di erogabilità, in riferimento all’ assistenza specialistica ambulatoriale: 3.1.Prestazioni la cui erogabilità è sospesa per assenza di indicazioni cliniche -Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X Total body Codice 88.99.3 -Densitometria ossea ad ultrasuoni – Patella Codice 88.99.5 3.2. Prestazioni parzialmente incluse nei LEA -Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a fotone singolo o doppio (Polso o caviglia) Codice 88.99.1 -Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X (lombare, femorale, ultradistale) Codice 88.99.2 -Densitometria ossea con TC Lombare Codice 88.99.4 -Densitometria ossea ad ultrasuoni –Calcagno, Falangi Codice 88.99.5 Queste prestazioni sono erogabili limitatamente alle seguenti condizioni 1. Menopausa precoce (<45 anni) 2. In previsione di prolungati (>3 mesi) trattamenti corticosteroidei (>5 mg/die di prednisone equivalenti) 3. Donne in postmenopausa con anamnesi familiare positiva per fratture da fragilità prima di 75 anni di età. 4. Riscontro radiologico di osteoporosi 5. Donne in postmenopausa con ridotto peso corporeo (<57 Kg) o indice di massa corporea <19 Kg/m² 6. Condizioni associate ad osteoporosi di cui all’allegato elenco 7. Precedenti fratture da fragilità 8. Donne di età >65 anni Un controllo densitometrico è giustificato solo dopo un intervallo superiore a 12 mesi.

26

3.3. Prestazioni escluse In riferimento alle prestazioni che, per effetto di quanto previsto ai punti 3.1, 3.2, restano escluse dai LEA , esse continuano ad essere erogate dai presidi specialistici pubblici, con messa a carico dell’utente dell’intero importo tariffario previsto dal vigente Nomenclatore Tariffario, salvo quanto stabilito al successivo punto 3.4. Tali importi saranno aggiornati con successivo provvedimento deliberativo della Giunta Regionale, su istruttoria congiunta delle competenti Direzioni regionali. 3.4 Entrata in vigore delle disposizioni L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente allegato è fissata al 1 ottobre 2002***, fermo restando che le prestazioni che, per effetto di quanto previsto ai punti 3.1, 3.2, restano escluse dai LEA, purchè prescritte in data pari o anteriore alla data di pubblicazione delle presente deliberazione sul BURV e prenotate entro e non oltre il 10° giorno successivo a detta data , sono erogabili fino al 31 dicembre 2002. Elenco delle condizioni associate ad Osteoporosi q Malattie endocrine:

ü Ipogonadismo ü Ipercortisolismo ü Iperparatiroidismo ü Ipertiroidismo ü Iperprolattinemia ü Diabete mellito tipo I ü Acromegalia ü Deficit GH ü q Malattie ematologiche:

ü Malattie mielo e linfoproliferative ü Mieloma multiplo ü Mastocitosi sistemica ü Talassemia

q Malattie apparato gastro-enterico: ü Malattie croniche epatiche ü Morbo celiaco ü Malattie infiammatorie croniche gastro-intestinali ü Gastrectomia ü Intolleranza al lattosio

27

ü Malassorbimento intestinale ü Insufficienza pancreatica

ü

q Malattie reumatiche: ü Artrite reumatoide ü LES ü Spondilite anchilosante ü Artrite psoriasica ü Sclerodermia

ü

q Malattie renali: ü Ipercalciuria idiopatica renale ü Acidosi tubulare renale ü Insufficienza renale cronica

ü

q Altre condizioni: ü Broncopneumopatia cronica ostruttiva ü Anoressia nervosa ü Emocromatosi ü Fibrosi cistica ü Malattie metaboliche del collagene (osteogenesi imperfecta, omocistinuria, Ehlers-Danlos, Marfan, ecc.) ü Trapianto d’organo ü Alcoolismo ü Tossicodipendenza ü Farmaci (oltre ai cortisonici): ciclosporina, diuretici dell’ansa, ormoni tiroidei a dosi soppressive in postmenopausa, anticoagulanti, chemioterapici,

anticonvulsivanti, agonisti e/o antagonisti del GnRH) ü Immobilizzatione prolungata ü Grave disabilità ***Differimento all’1.11.2002 della data di entrata in vigore, approvato con D.G.R..n.2736 del 30.9.2002

ALLEGATO 5 DGR 2227/02 modificato con DGR n.3972 /02, -

IN ATTUAZIONE DEL DPCM 29 NOVEMBRE 2001 - AREA INTEGRAZIONE SOCIO – SANITARIA

28

AREA LIVELLI DI ASSISTENZA

PRESTAZIONI FONTI NORMATIVE

ONERI FINANZIARI (% di attribuzione della spesa)

Spesa Sanitaria Spesa Sociale a) prestazioni ambulatoriali e domiciliari (ove previsto da un piano di intervento individualizzato) di medicina generale, di pediatria di libera scelta, di assistenza infermieristica e riabilitativa

l. 833/1978 articolo 25

100%

b) prestazioni consultoriali medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagini diagnostiche alle donne, ai minori, alla coppia e alla famiglia (ivi comprese le famiglie aspiranti adottive e/o affidatarie) b1) mediazione familiare rivolta a coniugi e coppie separate o che intendono separarsi e che hanno figli minori.* *corrispondente a circa il 10% dell'attività consultoriale; trattasi di livello ulteriore regionale

l. 405/1975 d.m. sanità 24 aprile2000 “Progetto obiettivo materno infantile” D.G.R. 1971 del 27/7/01

100%

100%

c) prestazioni assistenziali inerenti l’interruzione volontaria di gravidanza mediante attività mediche, sociali e psicologiche

l. 194/1978 l.r.28/77

100%

d) interventi di sostegno per le famiglie di minori in situazioni di disagio, di disadattamento e di devianza: • prestazioni medico specialistiche, psico-terapeutiche e di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie. • indagini e verifiche socio familiari sulle famiglie e azioni di sostegno alle famiglie. * * Si precisa che laddove le indagini sociali siano funzionali alla formulazione di un progetto di riabilitazione, i relativi oneri devono intendersi a carico del Sanitario.

d.m. sanità 24 aprile2000 “Progetto obiettivo materno infantile” l.149/01

100%

100%

MATERNO INFANTILE

Assistenza sanitaria e sociosanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, a tutela della maternità, per la procreazione responsabile, per l’interruzione di gravidanza, per la protezione del minore in stato di abbandono

e) protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita. • indagine psicodiagnostica sulla famiglia • indagine sociale sulla famiglia, prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori. * * Si precisa che laddove le indagini sociali siano funzionali alla formulazione di un progetto di riabilitazione, i relativi oneri devono intendersi a carico del Sanitario.

l. 285/1997 l.149/01

100%

100%

29

f) interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi compresi gli interventi di assistenza e accoglienza in comunità. * * Si precisa che laddove tali minori, a seguito di valutazione da parte dell’Ulss, si riscontrino affetti da disturbi comportamentali e/o patologie di interesse neuropsichiatrico ovvero essere stati vittime di abusi, si applicano le fattispecie descritte, rispettivamente, alle successive lettere i) ed h). _____________________________________________________________ g) accoglienza in comunità o affido familiare dei minori, a seguito di provvedimento penale o civile o amministrativo di uno dei genitori. * * Si precisa che laddove tali minori, a seguito di valutazione da parte dell’Ulss, si riscontrino affetti da disturbi comportamentali e/o patologie di interesse neuropsichiatrico ovvero essere stati vittime di abusi, si applicano le fattispecie descritte, rispettivamente, alle successive lettere i) ed h).

100%

_______________ 100%

h) interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi (compreso il trattamento medico e psicologico del minore e della sua famiglia, e interventi di collegamento con i Servizi Sociali e le comunità educative o familiari. _____________________________________________________________ i) prestazioni socio-riabilitative a sostegno di minori affetti da

disturbi comportamentali e/o patologie di interesse neuropsichiatrico in regime semiresidenziale e residenziale (livello ulteriore regionale).*

* Si precisa che si tratta di prestazioni socio-riabilitative, non previste a livello nazionale tra i livelli essenziali di assistenza, in cui la componente sanitaria è assai variabile e in qualche caso marginale. Tale componente deve essere individuata all'interno delle singole realtà territoriali.

l. 66/1996 L.R. 41/1997 l. 269/1998 d.m. sanità 24 aprile2000 “Progetto obiettivo materno infantile” ____________________ l. 833/1978 linee guida per le attività di riabilitazione

100%

______________ fino al 70%

_______________ almeno 30%

AREA LIVELLI DI

ASSISTENZA PRESTAZIONI FONTI

NORMATIVE ONERI FINANZIARI (% di attribuzione della spesa)

30

Spesa Sanitaria Spesa Sociale a) prestazioni, ambulatoriali di medicina generale, di medicina specialistica, di assistenza psicologica. infermieristica, di riabilitazione e di recupero funzionale b) assistenza domiciliare integrata (ADI) e assistenza programmata, secondo il piano individualizzato: - prestazioni afferenti funzioni sanitarie - prestazioni di assistenza diretta alla persona (assistenza tutelare e di

collaborazione alle figure infermieristiche) * - prestazioni educative/organizzative fornite come sostegno al

l’organizzazione familiare e/o al contesto domiciliare (servizi di aauto-aiuto, sostituzione a tempo dei familiari, disbrigo pratiche, fornitura pasti, aiuto domestico)

* Si precisa che le prestazioni di assistenza diretta alla persona, erogate da operatori diversi dall'infermiere professionale, hanno un rilievo sia sanitario che sociale, e che la componente sanitaria può essere minima. Tale componente deve essere individuata all'interno delle singole realtà territoriali. *** Comprensivo del contributo ai Comuni di cui al capitolo 60043. Si precisa che le disponibilità del capitolo 60043, se pur assegnate ai Comuni, sono alimentate dal Fondo S anitario.

c) assistenza domiciliare semplice (SAD)

100%

____________

100%

Fino al 60%***

__________________

Almeno il 40%

100%

100%

DISABILI FISICI, PSICHICI, SENSORIALI

Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali d) assistenza protesica

l. 833/1978 articolo 25 l. 833/1978 articolo 26 Provv. Conf. Stato-Regioni 7 maggio 1998 “Linee guida per le attività di riabilitazione”recepito con DGR n.253/2000 DGRV 5273/98

100%

31

e) rimborso spese di cura per programmi riabilitativi all’estero in centri di elevata specializzazione

Disposizioni regionali in materia

100%

f) prestazioni dei centri e presidi di riabilitazione ex DPR 14.1.1997 ed ex DGR 253/2000 (tempo pieno; diurno; ambulatoriale; domiciliare; extramurale; diurnato diagnostico; prima visita) sulla base del percorso individualizzato, ed entro termini temporali definiti

l. 833/1978 articolo 26 Provv. Conf. Stato-Regioni 7 maggio 1998 “Linee guida per le attività di riabilitazione” recepito con DGR n.253/2000

100%

g) prestazioni in regime semiresidenziale nella fase di lungoassistenza (CEOD - prestazioni diagnostiche e terapeutiche - prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione anche quando

attengono al sollievo della famiglia (livello ulteriore regionale).

l. 104/1992 l. 162/1998 Reg.Reg.le 8/84 l. Reg.le 46/80 l. Reg.le 6/99

100%

67,5%

32,5%

h) prestazioni di residenzialità socio-sanitaria presso le RSA di cui alla

tab.3 della DGR 751/2000, comprensive delle prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative;

hh) prestazioni di residenzialità socio-sanitaria a superiore intensità lungoassistenziale presso le apposite sezioni delle grandi strutture di cui alla DGR n.2537/2000 (Gris; Ficarolo; Cardo; Sarmeola di Rubano)

hhh) comunità alloggio *con riferimento al valore medio della retta regionale, definita sulla base degli standard regionali, previo parere della Conferenza Regionale Permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria. L’onere del 10% di spesa sanitaria aggiuntivo rispetto al 40% previsto dal DPCM corrisponde ad un livello ulteriore regionale **con riferimento al valore medio della retta regionale, definita sulla base degli standard regionali, previo parere della Conferenza Regionale Permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria. La convenzione tra ULSS e Strutture residenziali garantisce le prestazioni e le forniture sanitarie, secondo lo schema di convenzione tipo approvato dalla Regione

l. 104/1992 l. 162/1998 Reg. Reg.le 8/84 L. Reg.le 46/80 DGRV 751/2000 DGRV 3004/2000 DGRV 3572/2000

50%*

70%**

30%

50%*

30%**

70%

i) assistenza sociale, scolastica ed educativa e programmi di inserimento sociale e lavorativo

L.Reg.le 46/80 Circ. Reg.le 33/93 L.Reg.le 16/01 DGRV 3350/2001

100%

32

AREA LIVELLI DI

ASSISTENZA PRESTAZIONI FONTI

NORMATIVE ONERI FINANZIARI (% di attribuzione della spesa)

Spesa sanitaria Spesa sociale ANZIANI

Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani e persone non autosufficienti

a) prestazioni, ambulatoriali di medicina generale, di medicina specialistica, di assistenza infermieristica, di riabilitazione e di recupero funzionale di soggetti non autosufficienti

l. 833/1978 articolo 25 Progetto obiettivo Anziani DGRV 5273/98

100%

b) assistenza domiciliare integrata (ADI) e assistenza programmata, secondo il piano individualizzato: - prestazioni afferenti funzioni sanitarie - prestazioni di assistenza diretta alla persona (assistenza tutelare e di

collaborazione con le figure infermieristiche) ** - prestazioni educative/organizzative fornite come sostegno all’organizzazione

familiare e/o al contesto domiciliare (servizi di auto-aiuto, sostituzione a tempo dei familiari, disbrigo pratiche, fornitura pasti, aiuto domestico)

- assegni di cura di cui alla L.R. n.28/91 e all’art. 40 L.R. n:5/2001 (livello ulteriore regionale)

- iniziative di telesoccorso e teleassistenza di cui al capitolo 60053…(livello ulteriore regionale)

* fatta salva la quota di compartecipazione dell'utente di cui alla DGR. N.2509/97 ** Si precisa che non si tratta di prestazioni proprie dell’infermiere professionale, bensì di prestazioni effettuate da operatori diversi che collaborano con l’infermiere professionale, di tipo socio-sanitario, e che la componente sanitaria può essere minima. Tale componente deve essere individuata all'interno delle singole realtà territoriali. ***comprensivo del contributo ai Comuni di cui al cap.60043. Si precisa che le disponibilità del capitolo, se pure assegnate ai Comuni, sono alimentate dal Fondo Sanitario. ____________________________________________________________________ c) assistenza domiciliare semplice (SAD)

100%

Fino al 60%***

100%

100%*

______________

Almeno il 40%

100%

_______________

100%

33

d)prestazioni di semiresidenzialità socio-sanitaria presso i centri diurni di cui alla DGR n. 751/2000, tab. 2, comprensive di: - prestazioni di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti, anche quando attengono al sollievo alla famiglia

* con riferimento al valore medio della retta regionale, definita sulla base degli standard regionali, previo parere della Conferenza Regionale Permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria. La convenzione tra ULSS e Strutture semiresidenziali garantisce le prestazioni e le forniture sanitarie, secondo lo schema di convenzione tipo approvato dalla Regione

50%*

50%*

e) prestazioni di residenzialità socio-sanitaria comprensive delle prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative presso le RSA, i NRSA a media intensità e altre strutture a ridotta/minima intensità sanitaria di cui alla tab.2 DGR 751/2000 NOTA per quanto riguarda gli stati vegetativi permanenti e l’alta protezione Alzheimer e malattie dementigene nonchè le apposite sezioni delle grandi strutture di cui alla DGR 2537/2000 (IRE) si applicano le direttive di cui alle DDGR n.702/2001; n2208/2001 e n.2537/2000. * con riferimento al valore medio della retta regionale, definita sulla base degli standard , previo parere della Conferenza Regionale Permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria. La convenzione tra ULSS e Strutture residenziali garantisce le prestazioni e le forniture sanitarie, secondo lo schema di convenzione tipo approvato dalla Regione

Linee guida Ministero sanità 31 marzo 1994 l. 67/1988 l. 451/1998 d.lgs. 229/1999 d.p.r. 23 luglio 1998 “Piano sanitario 1998-2000 DGRV 3072/01 DGRV 751/2000 DGRV 2208/2001 DGRV 702/2001

50%*

50%*

34

AREA LIVELLI DI

ASSISTENZA PRESTAZIONI FONTI

NORMATIVE COSTI DI NATURA

sanitaria sociale a) prestazioni ambulatoriali e domiciliari, riabilitative e socio riabilitative, secondo il piano di intervento individualizzato

100%

100% b) prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio riabilitative in regime semiresidenziale, secondo il piano di intervento individualizzato

c) prestazioni diagnostiche terapeutiche, riabilitative e socio riabilitative in regime residenziale nella fase intensiva ed estensiva, secondo il piano di intervento individualizzato

100%

SALUTE MENTALE

Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie

d) prestazioni assistenziali e socio riabilitative, compresi programmi di reinserimento sociale e lavorativo, in regime residenziale nella fase di lungoassistenza (comunità alloggio, gruppi appartamento, ecc.): - prestazioni afferenti funzioni sanitarie - assistenza tutelare e di collaborazione alle figure infermieristiche e sostegno

riabilitativo/educativo - assistenza alberghiera (comunità alloggio; gruppi appartamento)

d.p.r. 10 novembre1999 “Progetto obiettivo tutela della salute mentale 1998/2000 DGR4080/2000 L.R.16/01 DGR 3350/2001

100%

Fino al 60%

Fino al 20%

Almeno il 40%

Almeno l’80%

N.B. 1) La conclusione della fase estensiva e il passaggio alla fase di

lungoassistenza è definita mediante apposito momento valutativo multiprofessionale dell’UVMD sulla base del piano di intervento individualizzato.

2) Per le situazioni pregresse, transitate nella fase di lungoassistenza, nei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari con spesa storicizzata a carico del SSN, l’introduzione del concorso alla spesa di parte sociale può riguardare esclusivamente i redditi propri dell’utente, fermo restando quanto previsto dall’art.40 della legge regionale n. 3/1998 e successive modifiche ed integrazioni

3) Si precisa che le determinazioni assunte per l'Area della Salute Mentale sono conformi alle indicazioni del Progetto Obiettivo Salute Mentale che non viene alterato. In particolare, per quanto attiene alla lungoassistenza, essa assume gli stessi caratteri di quella assicurata ai Disabili.

35

AREA LIVELLI DI ASSISTENZA

PRESTAZIONI FONTI NORMATIVE COSTI DI NATURA

sanitaria sociale a) trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico-riabilitative ambulatoriali e domiciliari ivi comprese quelle erogate durante il periodo della disassuefazione

100%

b) trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico riabilitative in regime semiresidenziale e residenziale

100%

c) programmi di riabilitazione e di reinserimento sociale e lavorativo per tutta la fase di tossicodipendenza o alcoldipendenza

100%

e) programmi di reinserimento sociale e lavorativo, allorchè sia superata la fase di tossicodipendenza o alcoldipendenza

100%

f) programmi di prevenzione primaria specificamente rivolti alle sostanze psicoattive

100%

DIPENDENZE DA SOSTANZE PSICOATTIVE

Attività sanitaria e sociosanitaria a favore dei tossicodipendenti e alcoldipendenti e/o alle famiglie

g) prevenzione dell’emarginazione e del disadattamento sociale, nonché rilevazione e analisi delle cause di disagio familiare e sociale

D.P.R. n. 309/90 L. n. 45/99 Accordo Stato-Regione del 21.1.199 L. 125/01

100%

INFEZIONI DA HIV

Attività sanitaria e sociosanitaria a favore degli affetti da HIV

a) prestazioni e trattamenti in regime ambulatoriale e domiciliare

L. 135/90 D.P.R. 8.6.2000 “Progetto obiettivo AIDS” DDGR riparto varie trasferimenti statali + DGR n.1773/2002

100%

b) prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale e residenziale nella fase intensiva ed estensiva

100%

c) prestazioni di cura e di riabilitazione nella fase di lungoassistenza e accoglienza in regime residenziale

Fino al 60% Almeno il 40%

d) programmi di reinserimento sociale e lavorativo

100%

N.B. 1) La conclusione della fase estensiva e il passaggio alla fase di lungoassistenza è definita mediante

apposito momento valutativo multiprofessionale dell’UVMD sulla base del piano di intervento individualizzato.

PAZIENTI TERMINALI

Attività sanitaria e sociosanitaria a favore dei pazienti terminali

Prestazioni e trattamenti palliativi in regime ambulatoriale, domiciliari, semiresidenziale, residenziale

L. n. 39/99 DGR5273/98 DGR 2980/2000

100%