i i - Comune di Piedimonte Etneo · 5. Dare atto che, a seguito del presente riconoscimento,...
Transcript of i i - Comune di Piedimonte Etneo · 5. Dare atto che, a seguito del presente riconoscimento,...
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j| Comune dì Piedimonts Etneo; ' PROVINCIA^' ^A
DELIBERAZIONE N. 40
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COPIA di Del berazione ds'jCorisiglio Comunale* ; l i » - '
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I , Seduta ordinaria di Prima Qonvocazione •i . ' ' ' i
'P V - \l, { ' OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ' DI DEBITO FUORIi * ; BILANCIO AI SEJHSI DEllL'4RT. 194, COMMA j, LETTERA A) DEL DLGS N.! : 267/2000 - SENTENZA N. 29*77/2011 - TRTmir>:4r,F, riVTT tt ni r A T A ATTA _267/2000 - SENTENZA N. 2^77/2011 - TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
. COMUNE'DI PIEDIMONTE ETNEO C/SICTJJLA TRASPORTI S.r.l.
1 ' - l i ! I. L'anno 2011, addì 26 del mése di OTTOBRE alle orej 19.00 nella sala delle Adunanze,, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all'appello risultano:
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CONSIGLIERI _ |
TESTA GIOVANNI , 1 ,BELFIORE FELICE : 1CAVALLARO DOMENICO 'VASTA ADA • | •• 'CANNATA VALERIO \ ;PUGLISI MARCO ; • ;
PUGLISIIGNAZIO *PALAZZOLOALFIO. jMALAPONTI FRANCESCO, •MAUGERIMAEUO ! ,: -RACJTI ROSARIO | f
NUCiFORA MARIA ALFlK r
PAGANO DOMENICO ! > .ROMEO GIOVANNI 1 iLEVA CARMELA .- | . ,
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t ! ' • ' ' ,; } 1 Assiste il Segretario Comunale Dptt. Maurizio Casale•J ' Partecipa il Sindaco, Gepm...Giuseppe Pidotò.! ( Scrutatori: Marco Puslisi '- Mario-Maueeri.
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VERBkLE DI CONSIGLIO COMUNALE
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Seduta del 26.10.21)11
O.d.G. n° 6: "Ricójnoscimento di legittimità di Debito FuoriBilancio ai sensi {deli5 art. 194, comma 1] lettera a) del D.Lgs. n°
267/200,0 per Sentenza n° 2977/2GÌÌ Tribunale Civile di Cataniacausa Comune di ^iedimonte Etaeo/Sicula Trasporti s.r.L 5?
II Presidente del Consiglio;legge la proposta.
Prende la parola il consigliere I. Puglisi il quale fa notare che in questo caso si parte conun debito di circa 30.00p,00 € e si chiude ppi la partita a circa 45.000,00 €. quindi circa
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il 50% in più; viene ottenuto un Decreto ingiuntivo phe viene poi opposto, solo chel'opposizione non è fondata;! segue quindi un precetto: e quindi il pignoramento pressoterzi; viene fatta una spettacolare iransazione, fejrmo restando il giudizio, nel frattempola causa giunge a sentenza e Quindi bisogna anche riconoscere le spese; annuncia che percoerenza non potrà votare favorevolmente in quanto vi è manifesto danno erariale; ilrelatore segnala ed invitta ujffici^lmente l'Amministrazione Comunale a verificare sePAvv. Antonino Bàrbaga'llò; debba ancora -ricevere scjldi oppure no, e se':così fosse, aprocedere immediatamente j al friconosciinenioj del pebito fuori bilancio eni suoiconfronti. • • •
A questo punto, nonla votazione, il cui èsito
essendovi altri interventi, il
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è :il .'sjeguente:I
iPresidente del Consìglio procede con
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO della proposta injoggetto;
i l superiore narrativa, che tjui sì [intende integralmente riportata ei • ' I I j I
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PRESO ATTO deìlatrascritta; , . ,
PRESO ATTO del dibattito (emerso:
i . * j t •VISTI i pareri di legge àllapropqsta in oggetto favorevoli;
! . i - ifVISTO r O.R.A.EE.LL; vigènte; ; i ;•
Ì - ' I " !CON SETTE VOTI FAVOREVOLI (Testa, jBelfiore, Vasta, Cannata, M. Puglisi,Pagano e -Raciti) TR^; CONJRARI (I; Palisi, JMaugeri e Nucifora) E DUEASTENUTI (Romeo e Cavallaroj).
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DELIBERA
DI APPROVARE,, come approda l'unita proposta di deliberazione, avente ad oggetto:"Riconoscimento di legittimità di Debito j^uori Bilancio ai sensi dell'ari 194,comma 1, lettera a) del- EÌ.JLgs.f n° 267/2000 per Sentenza n° 2977/2011 TribunaleCivile di Catania causa'Comune di Pìedimorite Etneo/Sicula Trasporti s.r.l." che
I - * ' t t !allegata al presente verbale nfe costituisce parte integrarite e sostanziale
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Comune di Piedimonte Etneo
c.c.p. 15833957 - C.F. eP.I. 00671SOOS7S - Tei. e Fax 095/644344 - cap. 95017
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, aì sensi dell'art 194 co. 1lett a) del decreto L.gs. 267/2000 - Sentenza n. 2977/2011 Tribunale Civile di Catania- Comunedi Piedimoate Etneoc/ Sicula Trasporti s.r.l.
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
PREMESSO;
• Che il Comune di Piedimonte Etneo negli anni 2004/2006 è stato autorizzato tramite ordinanzeprefettizie al'conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica " Grotte S. Giorgio", dellaquale era titolare la Sicula Trasporti s.r.l.;
• Che le predette ordinanze prevedevano l'applicazione di una tariffa provvisoria per losmaltimento;
• Che, con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, in data30.05.2006 è stata approvata la tariffa definitiva;
• Che la Sicula Trasporti ha emesso nei confronti di questo Comune la fattura di conguaglio n.328 dell' 11..08.2006, per un importo di € 30.236,00;
• Che in data 16.01.2007 il Tribunale Civile di Catania emetteva il decreto ingiuntivo n. 93,notificato in data 02.02.200, con 11 quale veniva ingiunto al Comune di Piedimonte Etneo, neltermine di quaranta giorni dalla notifica, di pagare alla Sicula Trasporti s.r.l. la somma di €30.236,00, oltre gli interessi legali maturati dalla data di' scadenza al soddisfo, spese,competenze ed onorari per complessivi € 1.621,37;
• Che il Comune dì Piedimonte Etneo proponeva opposizione avverso il suddetto decretoingiuntivo;
• Che ne] corso del giudizio di opposizione il G.U., con ordinanza del 17.10.2007 ha concesso laprovvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che veniva notificato in forma esecutivain data 27.11.2007;
• Che, successivamente, sono stati notificati l'atto di precetto, in data 09.09.2008, e Tatto dipignoramento presso terzi, in data 10.12.2008;
• Che con delibera G.M. n. 228 del 16.12.2008 veniva approvato lo schema di transazione, nelquale si conveniva il pagamento di complessivi € 38.109,04, da effettuarsi in due rate di £19.054,52 ciascuna, da versare la prima entro il 31.05.2009 e la seconda entro il 31.01.2010,lasciando impregiudicate le ragioni di merito del giudizio di cognizione in corso;
• Che, in data 18.03.2009, il Consiglio Comunale adottava la conseguente delibera n. 7 diriconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 co.l lett.a D.L.gs. 267/2000.
VISTA la sentenza n.'x2977/2011, notificata in data 07.09.2011-, prot. 11900, con la quale il TribunaleCivile di Catania, defìnendò-il giudizio, respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivoopposto, condannando il Comune di Piedimonte Etneo al pagamento delle spese di causa, che liquida incomplessivi € 4.050,00, oltre IVA CPA e spese generali.
CONSIDERATO che si è già provveduto a versare alla Sicula Trasporti, in esecuzione della citatadelibera G.M. n. 228/2008, la somma di € 38.109,04, somma riconosciuta come debito fuori bilanciocon la delibera C.C. n. 7/2009, di cui in premessa.
RILEVATO che la somma ulteriore da versare alla Sicula Trasporti s.r.l. è pari ad € 6.322,93, comequantificate dal legale della controparte aw. Fabio Rossi nella nota del 03.10.2011 prot. 13172..
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VISTO l'art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000, che prevede il riconoscimento dellalegittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.
RILEVATO che il succitato debito di € ó.322,93nei confronti della Sicula Trasporti s.r.l. possiede lecaratteristiche della norma anzidetta ed è meritevole di essere riconosciuto come debito fuori bilanciodel Comune di Piedimonte Etneo.
VISTO l'ari. 14 del D.L. n. 669/1996 che stabilisce al 1 co. "Le amministrazioni dello Stato e gli entipubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimentigiurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamentodi somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ".
VALUTATA, infine, la necessità di evitare un ulteriore aggravio di spesa conseguente a sicuri attiesecutivi.
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;
VISTO il parere del Revisore dei Conti;
VISTI i pareri favorevoli espressi;''
VISTO il D. L.gs n. 267/2000;
VISTA la L.R. 48/1991;
VISTO O.R.A.EE.LL. vigente in Sicilia
PROPONE
1. La superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Riconoscere, per i motivi in premessa indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 1° comma,lettera a), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 il debito fuori bilancio nella misura di € 6.322,93 neiconfronti della Sicula Trasporti s.r.l., con sede in Catania via A. Longo n. 34, derivante dallasentenza n. 2977/2011 del Tribunale Civile di Catania.
3. Dare atto che la complessiva spesa di € 6.322,93 è imputata al cod. J.c)[ 07.0^ del Bilanciodi Previsione 2011, che presenta idonea disponibilità.
4. Dare atto che non si ritiene opportuno proporre appello avverso la suddetta sentenza.
5. Dare atto che, a seguito del presente riconoscimento, permangono gli equilibri generali dìbilancio.
6. Disporre che copia della presente deliberazione, sia trasmessa, a cura del Segretario deH!Ente}aisensi dell'art. 23, comma 5, L. n. 2.82/2002, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale dellaSicilia.
7. In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, di rendere il presente attoimmediatamente esecutivo .
IL PROPONENTE
Comune di Piedimonte Etneo
c.c.p. 15833957 - C.F. e P.I. 00671800878 - Tei. e Fax 095/644344 - cap. 95017
PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art 194 co. 1 lett.a) del decreto L.gs. 267/2000 - Sentenza n. 2977/2011 Tribunale Civile di Catania- Comune diPiedimonte Etneo e/ Sicula Trasporti s.r.l.
Parere di regolarità tecnica
Area: Amministrativa
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole per l'approvazione della proposta inoggetto. '
Dalla Sede Municipale,
Parere di regolarità CONTABILE
Servizio: Ragioneria Area: Finanziaria
Per quanto concerne la regolarità contabile sì attesta la copertura finanziaria e si esprime parere favorevole.^sensi dell'ari. 151 co.4 del D. L.E. 267/2000 ~
Dalla Sede Municipale,O
II Responsabile dell'Area FinanziariaRag. Rosari-a Sgroi
C O M U N E DI PIEPIMONTE ETNEOP R O V I N C I A DI CATANIA
PARERE REVISORE UNICO DEI CONTI SU PROPOSTA DIDELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: DEBITI FUORI BILANCIO Sentenza Tribunale Civile di Catania/Sicula Trasportisrl
ViSTO l'art.109 comma 1 letta - n 6 del Regolamento di contabilità di questo Ente (parere debitofuori bilancio);
VISTO l'art. 194 comma 1 lett. a) del D Lgs. 267/2000;
si esprime parere FAVOREVOLE a condizione che sia approvata la variazione di bilancio 2011proposta.
Dalla Sede Municipale. 18/10/2011
f ./Il Revisore
Dott.Giovanni Greco
STUDIO LEGALE ;
Via Orto Limoni 7/H95325-Catania X .
Tei/Fax 09-5-432S49l-j-roail: studio1cgs"ìc.fabiorosHÌ@grnail.coiii
Aw. Fabio Rossi(Cas&aziqnhita)
«.Aw. Agata Maugerl -l <Aw. Marco Perna
Doti. Andrea RwnasuglÌQ •
COMUNE IH (MEDMCNTE $n"W;>fficio Conto;,icso
Trasmessa ai fax n. 095/7778396i
Offgefcfca: speso legali liquidate con .la senteu-za a. '2917/11 — Tribunali: l'i Catania.
Come da Vs. richiesta, preciso che la somma dovuta da eodosl-) ente comunale ui ridel Lil/jìo tsjecul.ivo in ogystlo è pau a co.m.]>lessàv3 (Ì.32.2,93; dì. ;:ui: >- €=50,OO= per sj^ese liquidate lo sentenza,•- 6=4.000S00= por diritti di procuratore o onorario dì avvocalo Jiquitkfi in. sontozà; '-• €"500.00= per «pese generali;- &=\!0,(ÌU= per Cl-'A su diritti e onorari. {*-% su cH.500.00=); ;
- 6=982,80= per TVA su dir Ili «onorati (21% su €=4,68Ó9Oi>=);•• ^"172rl3~ per spese di cefpiijtrazkojic della ssoicaza n. 2977/n (U')àte ca allogalo estratto
dui sito de-U'Aceuzia dàlie. Entrate)-•• fcì^jOjOO™ per spese di regL^tiimone dei-la .gentenx^t n. 93/07 (comi: da aJega:o esterno da!
sitt} dtìH'Agen^a delie Entrate);iLssi:c La attesa di Vs. riscontro in ardine ai pagamento delle :iai >me tlu^ioie, awsd -VIK!D
ohe, bicaro di mancato aietopìmento, sacò costretto a. dare intpuls: «ill'aaiont; e:;ccui:ii,;;.v-i::r i!r:cup£;ro del credilo in vìa coattiva.
Distinti saluti,Cervia, li 3/10/2011. ' ']
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REPUBBLICA ITALIANA ,
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il Dott. Sergio Centaro, Giudice Monocratico della Prima Sezione Civile del Tribunale
di Catania, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 3278/2007 R.G.
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DATA r^SHr^m-*:
promossa dal
Comune di Pìedìmonte Etneo, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Barbagaìlo per procura a marginjs ò4H'atto
ìntroduttivo; f/T. \
contro
SSCULATRASPORTI s.r.L, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Aw. Fabio Rossi per procura a margine del decretoo
ingiuntivo opposto, i..
•
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Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 12/10/2010 i procuratori delle parti precisavano le rispettive
conclusioni come da apposito verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12/3/2007 il Comune di Piedìmonte Etneo, in
persona del Sindaco p.t., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 93/07,
emesso dai Tribunale di Catania in data 16/1/2007 in favore della S1CU LA TRASPORTI
s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di titolare della discarica
\r !o smaltimento dei R.S.U. sita in Catania, C/da Grotte San Giorgio, dell'importo di
€ 30.236,00, oltre agfi interessi legali ed alle spese liquidate, a titolo dì corrispettivo
per le prestazioni dì gestione delia discarica dal 2004 ai 2006, deducendo di avere,
sempre, pagato tutte le fatture relative alla tariffa di conferimento e che, le voci
addotte dalla creditrice a sostegno della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo
impugnato ricomprendevano, oltre al conguaglio della tariffa provvisoria anche le
somme dovute per ìa gestione "post morterrT (non indicate ne! predetto atto).
Eccepiva: 1) la nullità del decreto ingiuntivo impugnato per la carenza di
legittimazione attiva dell'opposta tenuto conto che, ie quote riguardanti la gestione
"post mortem", sarebbero spettate al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti
in Sicilia (unico soggetto eventualmente legittimato a richiederne il relativo
pagamento); 2) la nullità del decreto ingiuntivo impugnato per la propria carenza di
legittimazione passiva stante la mancanza dì una deliberazione autorizzativa e del
relativo impegno preventivo dì spesa; 3) la mancanza dei presupposti dì legge
(certezza, liquidità ed esigibilità}; 4) l'inesistenza di una convenzione scritta - ai sensi
delì'art. 1350 c.c. - tra esso opponente e la SICULA TRASPORTI s.r.L; 5)
l'infondatezza dei credito vantato stante l'inesistenza di alcun effetto retroattivo
dell'ordinanza emessa in data 30/5/2006 dai Commissario Delegato per l'emergenza
rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione ed il conseguente
annullamento del decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria di spese e compensi.
j La SICULA TRASPORTI s.r.L, in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva in
1 giudìzio e chiedeva, preliminarmente, la provvisoria esecuzione del decreto
| ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto delle deduzioni poste a fondamento
I dell'opposizione in oggetto - stante l'assoluta infondatezza delle stesse -, con
• vittoria di spese e compensi.
ordinanza dei 17/10/2007 veniva concessa ia provvisoria esecuzione del decreto
f „ . impugnato.
// Con ordinanza dei 31/3/2009 veniva respinta la richiesta di CTU.
/ } All'udienza dei 12/10/2010 dopo che i procuratori delie parti precisavano le,
rispettive conclusioni, la causa veniva posta In decisione previa concessione dei
termini ex art 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
E' pafese, preliminarmente, la legittimazione attiva (a richiedere remissione del
decreto ingiuntivo) dell'odierna opposta in quanto - solo con decorrenza
dail'1/8/2004 (epoca in cui è stata avviata la nuova discarica autorizzata anche per ia
fase post-operativa ai sensi deffart. 28 d. !gs. 22/97 e degli artt. 8-10 d. fgs. 36/03) -
è stata formalizzata la richiesta, da parte della SICULA TRASPORTI s.r.L, dei
pagamento del relativo conguaglio e della quota "post mortem".
Appare altrettanto certa la legittimazione passiva del Comune opponente, tenuto
conto che ia relativa obbigazione dei pagamento di tutte le.voci legate al
conferimento dei proprì R.S.U. non nasce da un'attività negoziale bensì da espresse
/ e specifiche norme di legge che, nel corso degli anni (a cominciare dal Decreto
Ronchi del 1997), hanno imposto determinati oneri sui singoli comuni nella qualità
di (produttori e) titolari delle attività di gestione e smaltimento dei rifiuti - attività,
queste, che esulano dalla preliminare previsione di spesa e successiva
autorizzazione-.
De! tutto generica e priva di fondamento appare l'eccezione relativa alla carenza dei
requisiti di legge (certezza, liquidità ed esigibilità del credito), tenuto conto che,
dall'esame dei prospetto di cafcofo dei conguagli e dalia documentazione prodotta
pe
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P
dall'opposta - su cui grava l'onere probatorio - si desume l'esatto adempimenì
delie attività preposte in capo alla SICULA TRASPORT! s.r.l. che ha dimostrato, <
avere diritto al pagamento delie somme ingiunte a decorrere dafl'ì/S/ 2004 e
nell'ammontare stabilito dall'ordinanza commissariale dei 30/5/2006 che ha
stabilito in € 59,73 per tonnellata la tariffa definitiva relativa al conferimento d
R.S.U. in discarica. Logica conseguenza è l'applicazione-a partire dal 2004- dt
conguaglio e della quota "post-rnortem" di cui al decreto ingiuntivo in question
(che non contiene altra richiesta diversa dal conguaglio con la tariffa
provvisoriamente applicata e dalla predetta quota "post mortem"}-
La natura del credito vantato-discendente da norme (ordinanze contingibili e
urgenti emesse dai Prefetto di Catania che prevedevano, espressamente, il
conguaglio) che escludono la natura contrattuale delie attività in questione -
comporta, inoltre, H venir meno dell'eccezione relativa alla mancanza di una
convenzione scritta tra le parti.
Deve essere, da ultimo, dichiarata l'infondatezza dell'eccezione d'irretroattività
dell'ordinanza comrnissarìaie dei 30/5/2006 tenuto conto che, come gJustamerv
affermato dall'opposta, la determinazione dell'esatto ammontare della tariffa è
stato soggetto ad un "procedimento bifasìco" sorto con remissione delle ordina
prefettìzie e conclusosi con l'emissione dell'ordinanza commissariale del 30/5/2
Alla luce delle deduzioni sopra riportate deve essere, pertanto, ribadita
/'infondatezza dell'opposizione.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositi
P.Q.M.
II Giudice monocratico della Prima Sezione Civile del Tribunale dì Catania,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta ai n.3278/2007 R.G. promossa
; /Comune di Piedìrnonte Etneo, in persona dei Sindaco p.t., nei confronti detia società
'/ S1CULA TRASPORTI s.r.L, in persona dei legale rappresentante p.t., respinge/
l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n, 93/07 emesso in data
16/1/2007, Condanna il Comune opponente a! pagamento delle spese di causa - da
eseguirsi in favore della società opposta - che liquida in complessivi € 4,050,00 dì
cui € 50,00 per spese, € 1.200,00 per diritti di procuratore, € 2.800,00 per onorarì di
avvocato, oltre 1VA-CPA e spese generali.
Così deciso In CataniaJL23/5/2Qll
t! Giudice
R£PU5SUCJ&rr^ìAK& wjs^w-vs.-Comandiamo a ws ,:, t, £ No* fc DE.L' <-£©£Gì fTì&t*3T3 a s$ecx!z;on. , .T , tiio{o -! ' . -p' -™- * 5 c^uno33iutti?liufifc;a*j/*- - ' - - - ' ' ' ' ' ' • i t e r a ' - L ' - r ' - - à 3
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Or. Vittori
TRIBUNALE DI CATANIA
£' copia conformo r/Tc iqir ' '
RELAM_OÌ NOTÌFICAistante coms-in atti, io ^»c^cr.!:f^ csr'ìfir:^ di avere notificato,e con i! presente a-.iv -vrìv ccp:^; ci -panto procede agli infra-scritti, per averne icc;:.-!^ sctèr.ze e conoscenza ed a tutti glieffetti di legge, rilasciandone copia neii'indicato domicilio
o residenza 3 precisamente: /^_ cotture, Cx
! )
Ir! t
!lL PRESIDENTE DEli CONSIGLIO; F.t'o: dott. Giovanni Testa
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: ' IL CONSIGLIEREì F.to: dott. Felice Belfiore
: IL SEGRETARIO COMUNALE', F;to:dott. Maurizio Casale
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I1 i !j i ' La presente Deliberazione, djveniata esecutiva il
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