I contratti con i clienti.

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Le slides della relazione dell'avv. Francesco Tregnaghi, sul contratto avvocato-cliente

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Francesco Tregnaghi(www.tregnaghi.it)

I contratti coi clienti. Obblighi ed opportunità

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Situazione ante art. 9 D.L. 1/2012

Già il D.L. "Bersani" 223/2006 aveva introdotto il 3° comma dell'art. 2233 c.c., che recita "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali ".

Non ci aveva cambiato, in pratica nulla, perché il primo comma diceva: "Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice"

No contratto scritto = applicazione tariffe

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Il D.L. 1/2012

Articolo 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante...

Ancorché in conversione del D.L. sia caduto il divieto di far riferimento ai parametri nei contratti con consumatori e microimprese, resta la previsione dei parametri esclusivamente come criterio per il giudice

No contratto = parametri?Di fatto, in caso di contenzioso, sì ma...

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Altri obblighi al conferimento dell'incarico (sempre art 9 D.L. 1)

"Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale."

• Per noi, ex 2233 u.c., necessariamente per iscritto. • E' chiaro che in caso di mancato patto scritto e controversia

col cliente il giudice finirebbe probabilmente per applicare i parametri (molto penalizzanti rispetto alla tariffa 2004)

Ma esistono altri motivi per fare davvero un contratto scritto, ancorché di massima negli importi

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Altri obblighi della contrattazione

"Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico...." Il contratto è un'ottima occasione per documentare che, ad esempio, si è sconsigliato di agire o resistere, o si è reso nota la difficoltà dell'incarico stragiudiziale.

In mancanza, un cliente che "dimentichi" gli avvisi di cautela o i rischi "sostanziali" che gli abbiamo esplicitato (ma che non voleva sentire nella furia del momento) potrebbe lamentare che la difficoltà (e quindi i rischi di esito diverso dallo sperato) non gli era stata rappresentata. Con conseguenti affermazioni di responsabilità.

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Gli "oneri ipotizzabili" in giudizio

".... fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico" Vale quanto detto sopra. Nel giudiziale è essenziale esplicitare che

IN OGNI CASO:

• ci sono oneri previdenziali (cipa) e fiscali (IVA) nella percentuale stabilita la momento del pagamento

• possono esserci da anticipare, oltre alle spese della nostra parcella, le spese di uno o più CTU ed eventualmente CTP;

• possono esserci da anticipare spese per C.U. (facilmente quantificabili all'atto dell'incarico)

• possono esserci altri carichi fiscali (tasse di trascrizione, ed imposta di registro, nella misura determinata dall'ufficio)

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Gli "oneri ipotizzabili" in giudizio - 2

Nell'incarico giudiziale, occorre anche avvertire al cliente che può avere oneri indiretti anche

IN CASO DI VITTORIA, PUR SE TOTALE

• c'è ancora possibilità di compensazione, totale o parziale, delle spese (art 92 co 1 cpc);

• le spese a suo favore saranno liquidate a parametri ministeriali, e non necessariamente nella misura pattuita (che, si spera, sia più alta)

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Gli "oneri ipotizzabili" in giudizio - 3Nell'incarico giudiziale, occorre anche avvertire al cliente che

IN CASO DI SCONFITTA:

• Si pagheranno normalmente le spese a controparte, senza rifusione di quelle sostenute;

• Se è accolta la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta è condannata al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta

• nelle cause avanti GdP, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda .... segue....

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Gli "oneri ipotizzabili" in giudizio - 3/2...continua.... Nell'incarico giudiziale, occorre anche avvertire al cliente che

IN CASO DI SCONFITTA

• Esiste la possibilità di responsabilità per aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave con condanna al risarcimento dei danni (96 co 1);

• In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

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Altri obblighi di informazione - 1• Si devono indicare i dati della polizza assicurativa per i danni

provocati nell'esercizio dell'attività professionale. (art 9 comma 4)

• In realtà il D.L. 1/2012 non rende l'assicurazione obbligatoria, ma si deve ritenere obbligatorio indicare i dati se la polizza esiste;

• L'obbligatorietà della polizza è stata introdotta invece dall'art 5 (che chiede anche indicazione del massimale): D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (GU n. 189 del 14-8-2012) con effetto ad un anno dalla entrata in vigore (giorno dopo la pubbl. = 15.8.2013)

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Altri obblighi di informazione - 2

• Si deve avvisare della possibilità, per la parte che abbia i necessari requisiti reddituali, di ottenere il patrocinio a spese dello Stato (arg ex art 40 Cod. Deont For. "Obbligo di informazione")

• Si deve avvisare, quando la mediazione è facoltativa, della

possibilità di percorre quella strada e delle agevolazioni fiscali connesse. L'informativa va fatta obbligatoriamente per iscritto, pena la annullabilità del contratto, ed allegata all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio (art. 4 co. 3, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28).

• Va fatta separata? Forse no, visto che il decreto "parametri"

sembra pretendere la produzione in giudizio del contratto . Art. 1 "6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso."

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La misura del compenso"In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi."Non significa obbligo di avere la sfera di cristallo e di indovinare il totale in un "forfettone" (cosa invece consigliabile per incarichi semplici e normalmente senza sorprese, come i D.I.). Io ritengo che:• sia ammissibile il richiamo ad un sistema tariffario qualsiasi (anche

quello vecchio, oltre che i parametri) purché esplicitato e con riferimento al risultato dell'attività prevedibile;

• sia possibile una tariffazione a blocchi, che distingua tra varie fasi (comprese le eventuali), con eventuale indicazione che per fasi non previste si concorderà a parte.

• sia possibile aggiungere costi per attività stragiudiziale non necessaria anche a margine di attività giudiziale (ad esempio, tot a telefonata o conferenza)

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Quando si va in mediazione

Occorre avvisare che la mancata partecipazione può comportare:

1) Rischio di influenzare la decisioneL’art.8 del decr.lgsl 28/10 relativamente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo - della parte convocata – al procedimento di mediazione prevede che il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo

comma, del codice di procedura civile.

2) Condanna a favore dello Stato di somma pari al C.U.art.8 del decr.lgsl 28/10 al comma 5° dispone che "il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al

contributo unificato dovuto per il giudizio"  Art 13 riproduce per mediazione in corso di causa

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Ultimo avviso...

Informativa sulla privacy Il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, all'art 13, prevede tutta una lunga informativa. Tocca anche a noi nei confronti dei clienti. La forma potrebbe essere anche orale, ma tanto vale inserire la informazione a preventivo-contratto

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Possiamo scambiarci idee e contratti anche sulla mailing list

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a) per l’assistenza stragiudiziale tendente alla bonaria definizione della controversia, il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA (rispettivamente al 4% e 21% al momento della presente redazione, ma suscettibili di variazioni per provvedimenti delle Autorità);…............................. € b) per la fase introduttiva giudiziale di primo grado (sino alla prima udienza di trattazione ex art. 183 cpc, ivi comprese memorie istruttorie) il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA; …............................. € c) solo in caso di ammissione di mezzi di prova orali (interrogatorio delle parti, assunzione di testimoni) il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA;…................................ € In caso di udienze istruttorie oltre la prima, per ogni ora o frazione dal momento di inizio fissato delle ulteriori udienze sino al termine effettivo, oltre accessori di legge.…................................. € /orad) solo in caso di ammissione consulenza tecnica d'ufficio (assistenza formulazione quesito, patrcipazione udienza giuramento, nomina e contatti con consulente di parte) il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA…................................. € e) per la ulteriore fase giudiziale di primo grado (dalle memorie ax art. 183 cpc comprese e sino alla sentenza) il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA;…................................ € f) per le consulenze e colloqui richiesti dal cliente, per tutta la durata della pratica, verrà applicata inoltre la tariffa di € ____ all'ora per le telefonate (con addebito minimo di € 15) e di € ____ per i colloqui in studio (con addebito minimo di € 40), il tutto oltre IVA e CIPA;

Uno schema di contratto per causa di cognizione ordinaria

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