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i co d ici MINOR

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i codiciMINOR

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TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Vietata la riproduzione anche parziale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’operaappartengono alla Simone S.r.l. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Finito di stampare nel mese di gennaio 2019da «SA.GRAF s.r.l. semplificata a socio unico» - Via Einstein, n. 16 - Arzano (NA)

per conto della SImoNE S.r.l. - Via F. Russo, 33/D - 80123 - Napoli

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito Internet: www.simone.it

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

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PREmESSA

Nei primi mesi dello scorso anno sembrava ormai superata la grave crisi che per oltre un decennio aveva colpito l’economia mondiale: gli Stati occidentali stavano re-cuperando competitività e la ripresa appariva generalizzata e sembrava interessare — con velocità diverse — tutti i settori e la maggior parte dei Paesi.

L’Italia, tuttavia, a causa del fortissimo debito pubblico e della crisi del settore ban-cario, cresceva più lentamente e non in maniera uniforme nei diversi comparti produttivi. A distanza di quasi un anno la situazione del nostro Paese non ha sortito grossi progressi e il rischio di una nuova stagnazione e di una recessione preoccupa Governo e mercati.

Le elezioni politiche del 2018 hanno modificato gli equilibri politici e la nuova maggioranza “5Stelle-Lega” ha portato alla nascita del Governo Conte che si propo-ne di dare una forte scossa all’economia e assicurare una ripresa attraverso il soste-gno alle famiglie e alle imprese e l’introduzione di strumenti e istituti innovativi qua-li il reddito di cittadinanza, la modifica della Legge Fornero, il pensionamento anti-cipato in base alla c.d. “quota cento”, la riorganizzazione dei meccanismi di recluta-mento nel settore pubblico e privato.

occorreranno mesi per verificare se le soluzioni individuate sortiranno effetto: di certo nel terzo trimestre dell’anno 2018 la produzione industriale è calata e le previ-sioni di crescita per il 2019 sono state fortemente ridimensionate. Per altro verso, con-tinua ad aumentare l’esportazione e l’occupazione, soprattutto quella giovanile, è lie-vemente cresciuta.

In questo contesto, come già accaduto con i precedenti esecutivi, il Governo ha utilizzato — tra i tanti strumenti messi in campo — la leva fiscale, con finalità ed obiettivi diversificati: riduzione del carico fiscale delle piccole imprese e dei profes-sionisti con la introduzione limitata della flat tax, varo della fatturazione elettronica generalizzata, attuazione di una vasta e articolata sanatoria per venire incontro soprat-tutto ai contribuenti in difficoltà e al tempo stesso assicurare importanti entrate era-riali, modifica di istituti e meccanismi di controllo, riduzione di adempimenti fiscali, semplificazione per le imprese (si pensi alla dichiarazione IVA precompilata).

molto lungo l’elenco degli interventi, contenuti soprattutto:— nel D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, convertito dalla L. 98/2018 (c.d. Decreto Di-

gnità);— nel D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito dalla L. 136/2018 (Decreto fiscale);— nella L. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio per il 2019).

La numerosità e rilevanza delle disposizioni hanno reso, nel breve periodo, ob-solete e superate le raccolte normative attualmente presenti sul mercato. Di qui la scel-ta editoriale di pubblicare una nuova edizione, la XIX, del Codice Tributario Minor, che tanto successo ha riscosso presso i nostri qualificati lettori.

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Il volume si fa apprezzare per completezza ed accuratezza, aggiornamento pun-tuale, maneggevolezza e facilità di consultazione; costituisce, perciò, uno strumento di lavoro essenziale e “comodo”.

Il Codice contiene, oltre alle leggi che disciplinano i singoli tributi erariali, re-gionali e locali, anche le disposizioni più significative in materia di accertamento, ri-scossione, violazioni tributarie e contenzioso; costituisce, perciò, un compendio or-ganico del complesso sistema fiscale italiano. Si affianca, in tal modo, al Codice Ma-ior (Vol. 519) pubblicato da questa Casa editrice, che presenta un maggior livello di approfondimento e dettaglio.

Il volume è completato da una ricca e curata appendice che contiene le norme fi-scali più significative emanate negli ultimi mesi. ovviamente, tutte le disposizioni modificative di leggi fiscali riportate nel volume risultano già inserite all’interno dei testi normativi.

Infine, per una consultazione mirata e veloce, sono stati predisposti un indice ana-litico alfabetico ed un indice cronologico.

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ABBREVIAZIONI

art. = articoloartt. = articoliCE = Comunità Europeacfr. = confrontacit. = citato co. = comma/commiconv. in l. = convertito in leggeCorte cost. = Corte costituzionaleCost. = CostituzioneD.DG. = Decreto dirigenzialeDelib. = Deliberazioned.i. = Decreto interministerialed.l. = Decreto legged.lgs. = Decreto legislativod.m. = Decreto ministerialed.P.C.m. = Decreto del Presidente del Consiglio dei ministrid.P.R. = Decreto del Presidente della RepubblicaG.U. = Gazzetta Ufficialel. = Leggelett. = lettera/letteren. = numeronn. = numeriProvv. = Provvedimento/Provvedimentir.d. = Regio decretor.d.l. = Regio decreto leggesent. = sentenzas.o. = supplemento ordinarioss. = seguentiT.U. = Testo UnicoT.U.I.R. = Testo Unico delle imposte sui redditiv. = vedi

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SchEmA dEll’OpERAPag.

Costituzione della Repubblica italiana (Articoli estratti)................................ . 11

ImpOStE dIREttE§1. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917..—.Approvazione.del.testo.unico.delle.. imposte.sui.redditi.......................................................................................... . 17

IVA§2. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633..—.Istituzione.e.disciplina.dell’imposta.sul.. valore.aggiunto............................................................................................... . 193

§3. D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427..—.Ar-monizzazione.delle.disposizioni. in.materia.di. imposte. sugli.oli.minerali,.sull’alcole,.sulle.bevande.alcoliche,.sui.tabacchi.lavorati.e.in.materia.di.IVA.con.quelle.recate.da.direttive.CEE.e.modificazioni.conseguenti.a.detta.ar-monizzazione,.nonché.disposizioni.concernenti.la.disciplina.dei.centri.au-torizzati.di.assistenza.fiscale,.le.procedure.dei.rimborsi.di.imposta,.l’esclu-sione.dall’ILOR.dei.redditi.di.impresa.fino.all’ammontare.corrispondente.al.contributo.diretto.lavorativo,.l’istituzione.per.il.1993.di.un’imposta.erariale.

. straordinaria.su.taluni.beni.ed.altre.disposizioni.tributarie............................. . 324

REgIStRO§4. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131..—.Approvazione.del.testo.unico.delle.dispo-. sizioni.concernenti.l’imposta.di.registro........................................................ . 347

ImpOStE IpOtEcARIA E cAtAStAlE§5. D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347..—.Approvazione.del.Testo.Unico.delle.. disposizioni.concernenti.le.imposte.ipotecaria.e.catastale............................. . 391

BOllO§6. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642..—.Disciplina.dell’imposta.di.bollo........... . 405

cONcESSIONI gOVERNAtIVE§7. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641..—.Disciplina.delle.tasse.sulle.concessioni.. governative...................................................................................................... . 467

SuccESSIONI E dONAZIONI§8. D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346..—.Approvazione.del.Testo.Unico.delle.. disposizioni.concernenti.l’imposta.sulle.successioni.e.donazioni.................. . 493

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Schema dell’opera 8

Pag.§9. D.L. 3 ottobre 2006, n. 262,.conv. in L. 24 novembre 2006, n. 286..—.. Disposizioni.urgenti.in.materia.tributaria.e.finanziaria.................................. . 528

IRAp§10. D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446..—.Istituzione.dell’imposta.regionale.

sulle.attività.produttive,.revisione.degli.scaglioni,.delle.aliquote.e.delle.de-trazioni.dell’IRpEf.e.istituzione.di.una.addizionale.regionale.a.tale.imposta,.

. nonché.riordino.della.disciplina.dei.tributi.locali........................................... . 531

tRIButI cOmuNAlI§11. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504..—.Riordino.della.finanza.degli.enti.. territoriali,.a.norma.dell’articolo.4.della.legge.23.ottobre.1992,.n..421........ . 561

§12. D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.. —. Revisione. ed. armonizzazione.dell’imposta.comunale.sulla.pubblicità.e.del.diritto.sulle.pubbliche.affissio-ni,.della. tassa.per. l’occupazione.di.spazi.ed.aree.pubbliche.dei.comuni.e.delle.province.nonché.della.tassa.per.lo.smaltimento.dei.rifiuti.solidi.urbani.a.norma.dell’articolo.4.della.legge.23.ottobre.1992,.n..421,.concernente.il.

. riordino.della.finanza.territoriale.................................................................... . 574

§13. D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. — Disposizioni.in.materia.di.federalismo.. fiscale.Municipale.......................................................................................... . 587

§14..D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,.conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214..—. Disposizioni. urgenti. per. la. crescita,. l’equità. e. il. consolidamento. dei.

. conti.pubblici.................................................................................................. . 590

§15. L. 27 dicembre 2013, n. 147..—.Disposizioni.per.la.formazione.del.bi-. lancio.annuale.e.pluriennale.dello.Stato.(legge.di.stabilità.2014).................. . 603

AccERtAmENtO

§16. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600..—.Disposizioni.comuni.in.materia.di.. accertamento.delle.imposte.sui.redditi........................................................... . 617

§17. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605..—.Disposizioni.relative.all’anagrafe.. tributaria.e.al.codice.fiscale.dei.contribuenti.................................................. . 686

§17bis. D.L. 28 giugno 1990, n. 167,.conv. in L. 4 agosto 1990, n. 227..—.Rilevazione.a.fini.fiscali.di.taluni.trasferimenti.da.e.per.l’estero.di.denaro,.

. titoli.e.valori.................................................................................................... . 700

§18. D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218..—.Disposizioni.in.materia.di.accertamen-. to.con.adesione.e.di.conciliazione.giudiziale................................................. . 710

§19. D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322..— Regolamento.recante.modalità.per.la.presentazione.delle.dichiarazioni.relative.alle.imposte.sui.redditi,.all’impo-

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Schema dell’opera9

Pag.sta.regionale.sulle.attività.produttive.e.all’imposta.sul.valore.aggiunto,.ai.

. sensi.dell’articolo.3,.comma.136,.della.legge.23.dicembre.1996,.n..662....... . 720

§20. D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111..—.Disposi-. zioni.urgenti.per.la.stabilizzazione.finanziaria............................................... . 736

§21. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214..—. Disposizioni. urgenti. per. la. crescita,. l’equità. e. il. consolidamento. dei.

. conti.pubblici.................................................................................................. . 738

§22. D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175..—.Semplificazione.fiscale.e.dichiara-. zione.dei.redditi.precompilata........................................................................ . 742

§23. L. 23 dicembre 2014, n. 190..—.Disposizioni.per.la.formazione.del.bilan-. cio.annuale.e.pluriennale.dello.Stato.(legge.di.stabilità.2015)....................... . 746

SANZIONI

§24. D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471..—.Riforma.delle.sanzioni.tributarie.non.penali.in.materia.di.imposte.dirette,.di.imposta.sul.valore.aggiunto.e.di.riscossione.dei.tributi,.a.norma.dell’articolo.3,.comma.133,.lettera.q),.della.

. legge.23.dicembre.1996,.n..662...................................................................... . 755

§25. D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472..—.Disposizioni.generali.in.materia.di.sanzioni. amministrative. per. le. violazioni. di. norme. tributarie,. a. norma.

. dell’articolo.3,.comma.133,.della.legge.23.dicembre.1996,.n..662................ . 773

§26. D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74..—.Nuova.disciplina.dei.reati.in.materia.di.imposte.sui.redditi.e.sul.valore.aggiunto,.a.norma.dell’articolo.9.della.legge.

. 25.giugno.1999,.n..205................................................................................... . 788

cONtENZIOSO tRIButARIO

§27. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546..—.Disposizioni.sul.processo.tributario.in.attuazione.della.delega.al.Governo.contenuta.nell’articolo.30.della.legge.

. 30.dicembre.1991,.n..413............................................................................... . 799

RIScOSSIONE§28. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602..—.Disposizioni.sulla.riscossione.delle.. imposte.sul.reddito.......................................................................................... . 837

§29. D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241..—.Norme.di.semplificazione.degli.adempi-menti.dei.contribuenti.in.sede.di.dichiarazione.dei.redditi.e.dell’imposta.sul.valore.aggiunto,.nonché.di.modernizzazione.del.sistema.di.gestione.delle.

. dichiarazioni................................................................................................... . 882

§30. D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46..—.Riordino.della.disciplina.della.riscos-sione.mediante.ruolo,.a.norma.dell’articolo.1.della.legge.28.settembre.1998,.

. n..337.............................................................................................................. . 890

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Schema dell’opera 10

Pag.§30bis. D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 1° dicembre 2016, n. 225..

—.Disposizioni.urgenti.in.materia.fiscale.e.per.il.finanziamento.di.esigenze.. indifferibili...................................................................................................... . 898

§30ter. D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. in L. 4 dicembre 2017, n. 172..—.Disposizioni.urgenti. in.materia.finanziaria.e.per.esigenze.indifferibili..

. Modifica.alla.disciplina.dell’estinzione.del.reato.per.condotte.riparatorie.... . 909

§30quater. D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136.. —.Disposizioni.urgenti.in.materia.fiscale.e.finanziaria.................................. . 912

StAtutO dEl cONtRIBuENtE§31. L. 27 luglio 2000, n. 212..—.Disposizioni.in.materia.di.statuto.dei.diritti.. del.contribuente.............................................................................................. . 921

INdIcI SINtEtIcI dI AffIdABIlItà fIScAlE

§32. D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 1 dicembre, n. 225..—.Disposizio-. ni.urgenti.in.materia.fiscale.e.per.il.finanziamento.di.esigenze.indifferibili...... . 933

§33. D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. in L. 21 giugno 2017, n. 96..—.Dispo-sizioni.urgenti.in.materia.finanziaria,.iniziative.a.favore.degli.enti.territoria-li,.ulteriori.interventi.per.le..zone.colpite.da.eventi.sismici.e.misure.per.lo.

. sviluppo.......................................................................................................... . 934

AppENdIcE

D.L. 4 giugno 2013, n. 63, conv. in L. 3 agosto 2013, n. 90..—.Disposizioni.urgenti.per.il.recepimento.della.Direttiva.2010/31/UE.del.parlamento.euro-peo.e.del.Consiglio.del.19.maggio.2010.sulla.prestazione.energetica.nell’edi-lizia.e.per.la.definizione.delle.procedure.di.infrazione.avviate.dalla.Commis-

. sione.europea,.nonché.altre.disposizioni.in.materia.di.coesione.sociale........ . 941

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128..—.Disposizioni.sulla.certezza.del.diritto.nei.rapporti.tra.fisco.e.contribuente,.in.attuazione.degli.articoli.5,.6.e.8,.comma.

. 2,.della.legge.11.marzo.2014,.n..23................................................................ . 948

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117..—.Codice.del.Terzo.settore,.a.norma.dell’articolo.1,.. comma.2,.lettera.b),.della.legge.6.giugno.2016,.n..106.................................. . 952

d.l. 12 luglio 2018, n. 87, conv. in L. 9 agosto 2018, n. 96..— Disposizioni.. urgenti.per.la.dignità.dei.lavoratori.e.delle.imprese....................................... . 969

D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136..—.Dispo-. sizioni.urgenti.in.materia.fiscale.e.finanziaria................................................ . 972

L. 30 dicembre 2018, n. 145..—.Bilancio.di.previsione.dello.Stato.per.l’anno.. finanziario.2019.e.bilancio.pluriennale.per.il.triennio.2019-2021................. . 989

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imposte dirette

§1. d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (G.U. 31-12-1986, n. 302, s.o.). — Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

TItolo IImposta sul reddito delle persone fisiche

CaPo IDisposizioni generali

1. Presupposto dell’imposta. — 1. Presupposto dell’imposta sul reddito delle per-sone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie in-dicate nell’articolo 6.

2. Soggetti passivi. — 1. Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la mag-gior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza e ai sensi del codice civile.

2bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani can-cellati dalle anagrafi della popolazione residente trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del ministro dell’economia e delle finanze da pub-blicare nella Gazzetta Ufficiale (1).

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, co. 83, l. 24-12-2007, n. 244, a decorrere dal periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del de-creto previsto dal presente comma. La formulazione precedente era: «Si considerano altresì resi-denti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione resi-dente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decre-to del Ministero delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».

3. Base imponibile. — 1. L’imposta si applica sul reddito complessivo del sog-getto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibi-li indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territo-rio dello Stato.

2. In deroga al comma 1 l’imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell’articolo 16 (ora art. 17), salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.

3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di

imposta o ad imposta sostitutiva;

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impoSte dirette 18§1

b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provve-dimenti dell’autorità giudiziaria;

c) (Omissis) (1);d) gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stes-

si limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comun-que denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;

dbis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’arti-colo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;

dter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal governo italiano a cit-tadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.

(1) Lettera abrogata dall’art. 5, co. 1, d.lgs. 2-9-1997, n. 314.

4. Coniugi e figli minori. — 1. Ai fini della determinazione del reddito comples-sivo o della tassazione separata:

a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli ar-ticoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’articolo 210 del-lo stesso codice. I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge sono a lui impu-tati in ogni caso per l’intero ammontare;

b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a cia-scuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge super-stite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo;

c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo geni-tore o se l’usufrutto legale spetta ad un solo genitore, i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare.

5. Redditi prodotti in forma associata. — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono im-putati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferi-menti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle

società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza;

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d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 91719 §1

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle so-cietà semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società sem-plici, ma l’atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presenta-zione della dichiarazione dei redditi dell’associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’ogget-to principale nel territorio dello Stato. L’oggetto principale è determinato in base all’at-to costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all’articolo 230bis del codice civile, li-mitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo con-tinuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’in-dicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stes-se sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’im-presa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i paren-ti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

6. Classificazione dei redditi. — 1. I singoli redditi sono classificati nelle seguen-ti categorie:

a) redditi fondiari;b) redditi di capitale;c) redditi di lavoro dipendente;d) redditi di lavoro autonomo;e) redditi di impresa;f) redditi diversi.

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risar-cimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da inva-lidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli so-stituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento co-stituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

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impoSte dirette 20§1

3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qual-siasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

7. Periodo di imposta. — 1. L’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel com-ma 3 dell’articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell’articolo 11 (ora art. 13).

2. L’imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relati-ve alla categoria nella quale rientrano.

3. In caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relati-ve alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18 (ora artt. 19 e 21), salvo il disposto del comma 3 dell’ar-ticolo 16 (ora art. 17), anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso artico-lo 16 (ora art. 17), nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.

8. Determinazione del reddito complessivo. — 1. Il reddito complessivo si de-termina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraen-do le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sen-si dell’articolo 60 (1).

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all’articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stes-so articolo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun so-cio o associato nella proporzione stabilita dall’articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le dispo-sizioni dell’articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in ac-comandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84 (1).

(1) Comma così modificato dall’art.1, co. 23, l. 30-12-2018, n. 145 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31-12-2017.

9. Determinazione dei redditi e delle perdite. — 1. I redditi e le perdite che con-corrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascu-na categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato comples-sivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.

2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, se-

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d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 91721 §1

condo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo consegui-to il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l’apporto è pro-porzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).

3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi conside-rati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi del-la stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acqui-siti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determina-zione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listi-ni delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provve-dimenti in vigore.

4. Il valore normale è determinato:a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati ita-

liani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese;b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote

di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzio-ne, all’ammontare complessivo dei conferimenti;

c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche ne-goziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri ele-menti determinabili in modo obiettivo.

5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o tra-sferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.

10. Oneri deducibili. — 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono de-ducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguen-ti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che con-corrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbliga-tori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relati-va all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente