GUIDA ESPLICATIVA DELLA PROCEDURA PER IL RILASCIO …

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pag. 1/13 GUIDA ESPLICATIVA DELLA PROCEDURA GUIDA ESPLICATIVA DELLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI AGIBILITA’ PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI AGIBILITA’ AGGIORNAMENTO DEL 20/10/2011 AGGIORNAMENTO DEL 20/10/2011 tecnico redattore Geom. Alessandro Capannelli tecnico redattore Geom. Alessandro Capannelli Indice Quando è necessario richiedere il certificato di agibilità...................2 Cosa occorre fare................................................................................... 3 Modulistica............................................................................................ 10 Procedimento di rilascio del certificato di agibilità. .........................10 Oneri...................................................................................................... 11 Sanzioni................................................................................................. 11 Dove rivolgersi...................................................................................... 11 Riferimenti legislativi certificato di agibilità......................................12 Normativa di riferimento. Norme nazionali D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37. Legge 26 marzo 1990 n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti. Legge 9 gennaio 1991 n. 10, Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e s.m.i.. Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 , n. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Decreto 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (GU n. 158 del 10-7-2009) Decreto Ministeriale 01/02/1986 - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili. D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Legge 9 gennaio 1989 n. 13, Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Legge 28 febbraio 1985 n. 47, Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive. Legge 5 novembre 1971 n. 1086, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” - (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 art. 103) Legge n. 319 del 10 maggio 1976 Legge Merli - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento coordinate con le modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge 8/10/1976 n.690, dalla Legge 24/12/1979, n.650, dalla Legge 23/4/1981, n.153. G.U. n.48 del 21/2/1977. Norme Regionali Legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 - “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 - “Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche” Legge regionale 27 maggio 2008, n. 9. “Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici” Norme sanitarie. Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell’Economia Locale Servizio Amministrativo e Demanio Marittimo

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AGGIORNAMENTO DEL 20/10/2011 AGGIORNAMENTO DEL 20/10/2011 tecnico redattore Geom. Alessandro Capannellitecnico redattore Geom. Alessandro Capannelli

IndiceQuando è necessario richiedere il certificato di agibilità...................2Cosa occorre fare...................................................................................3Modulistica............................................................................................10Procedimento di rilascio del certificato di agibilità. .........................10Oneri......................................................................................................11Sanzioni.................................................................................................11Dove rivolgersi......................................................................................11Riferimenti legislativi certificato di agibilità......................................12

Normativa di riferimento.Norme nazionali

• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

• Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37.• Legge 26 marzo 1990 n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti. • Legge 9 gennaio 1991 n. 10, Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia

di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e s.m.i..

• Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311.

• Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 , n. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

• Decreto 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (GU n. 158 del 10-7-2009)

• Decreto Ministeriale 01/02/1986 - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili.

• D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

• Legge 9 gennaio 1989 n. 13, Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

• Legge 28 febbraio 1985 n. 47, Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

• Legge 5 novembre 1971 n. 1086, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” - (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 art. 103)

• Legge n. 319 del 10 maggio 1976 Legge Merli - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento coordinate con le modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge 8/10/1976 n.690, dalla Legge 24/12/1979, n.650, dalla Legge 23/4/1981, n.153. G.U. n.48 del 21/2/1977.Norme Regionali

• Legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 - “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”

• Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 - “Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche”

• Legge regionale 27 maggio 2008, n. 9. “Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici”

• Norme sanitarie.

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Norme Provinciali• Regolamento del Servizio Idrico Integrato (C.I.I.P. S.P.A.)

Norme Comunali• Regolamento Edilizio Comunale. • Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Quando è necessario richiedere il certificato di agibilità

Art. 24 - Certificato di agibilità del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 La richiesta per il rilascio del certificato di agibilità deve essere presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento (art. 25 comma 1 D.P.R. n. 380/2001) dal soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività (o i loro successori o aventi causa).Il certificato di agibilità è necessario per gli edifici, o parti di essi, destinati a un utilizzo che comporta la permanenza dell'uomo, sia questa caratterizzata dalla semplice frequentazione, come nel caso di immobile destinato ad attività produttiva, sia nel caso di soggiorno prolungato che caratterizza l'uso abitativo.Il certificato di agibilità, nello specifico, deve essere richiesto quando siano stati realizzati i seguenti interventi:

• nuove costruzioni • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene,

salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.Nel momento stesso in cui si effettuano nuovi lavori di ristrutturazione-frazionamento-ampliamento delle unità immobiliari e modifiche degli impianti esistenti (elettrico - termico - idraulico) i relativi certificati di abitabilità-agibilità esistenti, devono essere aggiornati; è necessario ripresentare documentata istanza, con la possibilità di utilizzare parte della documentazione allegata alla precedente istanza ancora valida ai fini dell'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Nel caso di interventi (sopraelevazioni, sottotetti, ampliamenti, ecc.) relativi ad immobili per i quali non risulta rilasciato il certificato di agibilità, la documentazione relativa al collaudo statico opere in cemento armato, da presentare ai sensi dell'art. 67, comma 8, DPR 380/2001, deve essere riferita anche alle parti comuni dell'immobile.Per il modello di certificato idoneità statica si rimanda all'apposita sezione “Modulistica”: 3-idoneità_statica.L’agibilità parziale di edifici o di singole unità immobiliari è ammissibile solo nell’unico caso in cui tutte le parti comuni (b.c.n.c.) siano perfettamente rifinite e in possesso di tutta la documentazione necessaria per poterle dichiarare agibili; le unità immobiliari non terminate devono essere accatastate con categoria F/3 – F/4 (in corso di costruzione-definizione) e corredate da idonea relazione tecnica e documentazione fotografica, sulla messa in sicurezza delle parti allo stato grezzo, a firma congiunta del direttore dei lavori – tecnico incaricato e del proprietario.

Nota 01: Edifici datati privi di documentazione.(Legge 5 novembre 1971, n. 1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato) Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla prefettura ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n.2229, né alle opere in conglomerato armato precompresso ed opere a struttura metallica che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iniziate).Per le unità immobiliari facenti parte di edifici datati privi di certificato di collaudo statico (ultimate o in corso di realizzazione prima del febbraio 1972 data dell'entrata in vigore della Legge 1086 del 05/11/1971, inerente l'obbligo di presentazione del certificato di collaudo statico depositato al Genio Civile, per le strutture previste) è necessario produrre certificato di idoneità statica dell’unità stessa e delle relative parti comuni redatto da Ingegnere o Architetto iscritti nei rispettivi Albi professionali a seguito di sopralluogo - verifiche e accurata visione della struttura stessa.In presenza di impianto di ascensore, allegare certificato di collaudo della ditta installatrice o in alternativa rapporto periodico con esito positivo fornito dalla ditta incaricata della manutenzione e relativa dichiarazione di conformità o in alternativa dichiarazione di rispondenza ai requisiti minimi di sicurezza dell’impianto elettrico di forza motrice-luce relativa alle parti comuni (b.c.n.c.). In presenza di locali con più di 9 posti auto allegare certificato di prevenzione incendi per adeguamento alla normativa antincendio .Le attività sotto la soglia dei controlli non devono essere oggetto di domanda ai Vigili del Fuoco. A questo riguardo, con la lettera n. P368 del 10 aprile 2003 (Parcamento dei veicoli a GPL nei garage interrati -

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Condizioni di sicurezza delle autorimesse. - Quesito) il Ministero ha precisato che le autorimesse fino a 9 posti auto, realizzate in data successiva all’emanazione del D.M. 1° febbraio 1986, devono essere realizzate e gestite in conformità alle disposizioni contenute nell’allegato tecnico al citato decreto (ad eccezione del punto 3 che si riferisce ad autorimesse con capacità di parcamento superiore a 9 autoveicoli), sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività che, nel caso di edifici destinati a civile abitazioni, si identifica, generalmente, nella figura dell’Amministratore del condominio. L’attestazione di tale rispondenza potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso Amministratore, non essendo le autorimesse fino a 9 posti auto soggette al rilascio del Certificato di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco. L'unità immobiliare datata (abitazione - negozio - laboratorio - ecc...) priva di dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico-riscaldamento-adduzione gas esistenti, per poter essere dichiarata agibile deve essere dotata di specifica dichiarazione di rispondenza ai sensi dell'art. 7 comma 6 - D.M. 37/2008 degli impianti di cui sopra (una analisi tecnica o una perizia realizzata da un tecnico esperto nel settore, un ingegnere settore industriale, un perito industriale).Relativamente all'impianto termico esistente, privo di progetto a firma di tecnico abilitato, occorre allegare elaborato grafico semplificato dell'impianto esistente a firma di tecnico incaricato.Per le caldaie esistenti occorre allegare copia del rapporto di controllo tecnico con bollino verde redatto dal manutentore di fiducia di cui all'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 192/2005.(Legge regionale 27 maggio 2008, n. 9. “Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici”)

Cosa occorre fare.Art. 25 - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità (D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; Legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.Data la complessità di diversi aspetti di natura tecnica, è consigliabile nominare subito un tecnico incaricato che si occupi di tutto l'iter della pratica. Per ottenere il certificato di agibilità, il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività o il permesso di costruire, segnalazione certificata inizio attività edilizia, comunicazione inizio attività edilizia libera, oppure il soggetto in possesso di titolo adeguato (i soggetti sono indicati all'interno del modulo predisposto per la richiesta) presenta entro 15 giorni dalla data della fine dei lavori la domanda in bollo (euro 14,62) all'Ufficio accettazione pratiche dello Sportello dell’Edilizia del Comune di San Benedetto del Tronto (sede viale De Gasperi 124 - quarto piano), compilando il modello pubblicato nell'apposita sezione "Modulistica": 1-istanza e allegando ricevuta di versamento di euro 70,00 per i diritti di segreteria. Figura 1 - tastiera

Nota 02: L’avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 viene effettuato attraverso lettera con avviso di ricevimento da spedire all’indirizzo di residenza o sede legale della ditta richiedente il certificato di agibilità, entro 10 giorni dalla ricezione dell’istanza (dalla data del protocollo accettazione pratiche edilizie). Entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di agibilità, l'ufficio competente può richiedere una sola volta, la documentazione mancante per la definizione della pratica stessa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In ottemperanza a quanto previsto dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009 “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini”, che stabilisce che, a ciascun cittadino che ne faccia richiesta, il "Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e per l'innovazione tecnologica" assegni a titolo non oneroso un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, da utilizzare per tutte le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione. In assenza di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, viene proposto di eleggere domicilio per le comunicazioni presso lo studio professionale che obbligatoriamente ne deve essere dotato (con la possibilità di indicare un indirizzo di posta elettronica personale non certificata per l’invio di una copia delle stesse).Per agevolare la comunicazione tra l’utenza esterna e l’ufficio preposto, al fine di ottimizzare l'iter istruttorio, compilando e firmando il modello specifico “9-modello-PEC”, il richiedente può decidere di ricevere l'avvio del procedimento ed eventuali altre comunicazioni in merito all'istanza di agibilità, attraverso casella di Posta Elettronica Certificata personale o in alternativa eleggere il proprio domicilio presso Studio Professionale con relativa P.E.C. del tecnico incaricato, per la ricezione delle comunicazioni riguardanti la pratica presentata. (il richiedente non dotato di P.E.C., può ricevere le

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Istruzioni per la compilazione del modello 1-istanza.

Il modello di istanza di agibilità è disponibile in file.doc per la compilazione tramite computer. Il modello è composto da vari campi obbligatori. Con il pulsante (vedi figura 1) “tab” n° 1 si avanza progressivamente punto per punto. Tenendo premuto il tasto “Maiusc” n. 2, con in tasto “tab” n° 1 si torna indietro.

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stesse comunicazioni inviate al tecnico per conoscenza, comunicando casella di posta elettronica personale).In sintesi l’attestato di agibilità certifica che l’unità immobiliare è idonea alla sua destinazione d’uso e chiunque al suo interno può vivere o esercitare mestieri in assoluta sicurezza.L’agibilità di una o più unità immobiliari si compone di n. 7 importanti macro-argomenti (sviluppati in seguito) che devono essere totalmente analizzati e rispettati:- Titolo abilitante. La realizzazione ex novo o modifica dell'edificio deve essere stata in precedenza autorizzata mediante titolo abilitativo idoneo, rilasciato dal Comune avendo rispettato tutte le eventuali condizioni speciali poste al permesso di costruire e soprattutto il numero delle unità immobiliari e le destinazioni d’uso urbanistiche approvate; eventuali richieste di integrazioni documentali alla DIA o SCIA devono essere espletate; detto iter si conclude con la consegna allo sportello accettazione pratiche della dichiarazione di fine lavori e conformità opere eseguite ai progetti approvati, unitamente agli allegati richiesti, mediante specifica modulistica disponibile sul sito;- Aspetto fiscale. L’immobile deve essere accatastato all’Agenzia del Territorio con idonea categoria catastale per il pagamento dei relativi tributi in maniera totalmente conforme ai disegni planimetrici approvati e soprattutto rispettando il numero delle unità immobiliari e le destinazioni d'uso riportate nei disegni depositati in Comune;- Idoneità statica. La struttura dell’unità immobiliare deve essere in buon stato di conservazione e idonea a reggere carichi secondo la normativa vigente;- Igiene e salubrità dell’ambiente. L’ambiente interno deve essere salubre quindi privo di umidità e con i requisiti illuminotecnici-aerazione idonei e regolarmente allacciato alla pubblica fognatura mediante specifica autorizzazione (dal 1977 al 2004 autorizzazione rilasciata dal comune – dal 2005 ad oggi autorizzazione rilasciata dal CIIP);- Sicurezza degli impianti. Gli impianti presenti devono essere realizzati o adeguati a norma di legge e provvisti di documentazione di conformità e collaudo;- Risparmio energetico. L’involucro esterno realizzato deve garantire il rendimento termico previsto dalla legge;- Acustica. L’involucro esterno realizzato ed i setti di separazione tra unità immobiliari devono garantire il comfort acustico previsto dalla legge;

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione: (n° 15 punti da esaminare completamente)

nota 03: una volta ricevuto l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 (entro 10 giorni dalla consegna della pratica allo sportello accettazione pratiche edilizie), la relativa copia dell'istanza di agibilità di cui sopra, (fotocopiare modello originale in bollo) compilata in ogni sua parte, con n° di protocollo del Comune, unitamente all'elenco dei subalterni su apposito modello predisposto, decorsi i 30 gg. - 60 gg. previsti per il silenzio assenso da parte dell'ufficio competente e soprattutto in assenza di eventuali altre richieste di integrazioni documentali tramite servizio postale a.r. oppure e-mail al tecnico incaricato, produce gli stessi effetti dell'attestazione di agibilità che viene di solito richiesta dopo il decorso del silenzio assenso previsto. Per ottimizzare allo sportello accettazione pratiche l'esame della stesse è necessario rilegare in maniera adeguata la pratica con tutti i documenti necessari secondo l'ordine numerico dei punti di seguito descritti.

1. Documentazione relativa alla data di fine-lavori e collaudo finale delle opere rispetto al progetto approvato.

Copia della dichiarazione con data e protocollo di fine lavori a firma del direttore dei lavori (nel caso di Permesso a Costruire) o del titolare di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività Edilizia) e collaudo finale delle opere rispetto al progetto approvato firmato dal tecnico incaricato. (su modelli predisposti dal Servizio Sportello Unico dell’Edilizia). Tale documento va protocollato singolarmente allo sportello accettazione pratiche edilizie per poter chiudere l’iter istruttorio della pratica edilizia stessa.

2. Documentazione relativa alle unità immobiliari e parti comuni oggetto di richiesta di agibilità Elenco dettagliato delle unità immobiliari oggetto di istanza di agibilità sul modello predisposto con data e firma del tecnico incaricato o direttore dei lavori, pubblicato nell'apposita sezione"Modulistica": 2-elenco_subalterni.

3. Documentazione catastale. Copia della ricevuta di avvenuta denuncia di variazione per l’iscrizione al Catasto con l’elenco dei subalterni, restituita dagli Uffici catastali recante n° protocollo e data e relativi elaborato planimetrico e planimetrie catastali; (in alternativa per edifici datati, visure catastali storiche da cui si evince la data e il n° di protocollo dell’iscrizione).

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4. Documentazione relativa alla sicurezza degli Impianti. Dichiarazione in originale o copia conforme delle imprese installatrici, che attesta la conformità degli impianti presenti nell'unità immobiliare, completa degli allegati obbligatori indicati nella stessa (art. 7, comma 1 D.M. 22/01/2008 n. 37, in materia di sicurezza impianti) per i seguenti impianti: (su tali dichiarazioni il timbro e la firma devono essere riportati sempre in originale – compreso tutti gli allegati)• Impianto elettrico • Impianti elettronici (antifurto, citofono)• Impianto Protezione scariche atmosferiche (ovvero relazione-dichiarazione di tecnico

abilitato alla progettazione degli impianti della non necessità dell’impianto stesso)• Impianto Riscaldamento e climatizzazione • Impianto ascensori, montacarichi, scale mobili (per nuovi impianti certificato )• Impianto radiotelevisivo• Impianto protezione antincendio• Impianto idrico• Impianto gas• altro

Nota 04: La dichiarazione di conformità prodotta dalle ditte installatrici deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere specifica per ogni unità immobiliare o unità immobiliari (foglio particella e subalterno) oggetto di richiesta di agibilità e completa di tutti gli allegati obbligatori previsti tra cui molto importante “la relazione con tipologie dei materiali utilizzati e la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali”. E' molto importante che il privato interessato verifichi la compilazione corretta della dichiarazione e la presenza dei relativi allegati obbligatori, prima di accettarla dall'installatore. (vedi figura 2 sotto)

Figura 2 - Stralcio modello dichiarazione di conformità tipo

Nota 05: - La dichiarazione di conformità è un documento, integrato da una serie di allegati, che una impresa al termine delle lavorazioni commissionate e per le quali deve essere abilitata dalla competente camera di commercio, rilascia a fronte di un collaudo positivo. La dichiarazione di conformità quindi è emessa da chi effettivamente ha realizzato le lavorazioni. E' obbligatoria per legge e pertanto nessun ulteriore addebito può essere previsto per il cliente.- La dichiarazione di rispondenza, lo dice la stessa parola, è un documento, corredato anch'esso dagli allegati previsti, in cui, in alcuni casi un perito iscritto all'albo, in altri un responsabile tecnico di una impresa abilitata, attesta che l'impianto si trova nella situazione di rispondenza tecnica alle norme in vigore, almeno riferite alla data di installazione di quell'impianto. Questo tipo di soluzione si adotta in quei casi in cui la certificazione tecnica originale è andata smarrita e non si riesce a risalire all'originale, oppure non è stata rilasciata in quanto alla data di esecuzione dell'impianto la normativa non la prevedeva ecc. Quindi questo documento non è emesso da chi S

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ha realizzato i lavori. L'emissione di una certificazione di rispondenza, è sempre e comunque successiva ad un controllo completo di un impianto sia esso elettrico, di antenna, termosanitario, ecc. e pertanto dal punto di vista prettamente economico è da vedersi come una analisi tecnica o una perizia realizzata da un tecnico, un ingegnere, un perito industriale. - Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali allegato alle dichiarazioni deve essere aggiornato alla data della dichiarazione stessa.Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto 37/2008 – dalla dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti. (timbro e firma in originale)In merito agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, la relativa relazione tecnica di previsione e eventuale progetto devono essere redatti da tecnico abilitato alla progettazione degli impianti. (ingegneri edili o periti industriali)

• Progetto dell’impianto con obbligo di progetto timbrato dal tecnico abilitato e dalla ditta installatrice per presa visione.

Nota 06: Per l’impianto termico-adduzione gas il progetto è sempre obbligatorio. In tutti i casi sotto elencati l'impianto elettrico è soggetto ad obbligo di progetto da parte di un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste.Obbligo di progetto da parte di un professionista (D.M. 37/08):

Tipo di intervento: nuovo impianto / trasformazione / ampliamento.Tipo di impianto: impianto elettrico e di autoproduzione di energia (20 kW), quando:• l'impianto ha una potenza superiore a 6 kW (indipendentemente dalla sua tipologia).• l'impianto è installato in un immobile con attività diversa dal residenziale con superficie superiore a 200 mq o quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1.000 V, inclusa la parte in bassa tensione.• nell'unità sono presenti anche solo parzialmente ambienti a maggior rischio in caso di incendio (es. autorimesse interrate con più di 9 box), locali adibiti ad uso medico/veterinario/estetico, e/o ambienti con pericolo di esplosione.• l'impianto è installato in una unità residenziale con superficie dell'unità abitativa superiore a 400 mq.• l’impianto elettrico è realizzato con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegato ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1.200 VA resa dagli alimentatori.• l'impianto elettrico è alimentato da un contatore di energia che alimenta anche altre parti di impianto soggette all'obbligo di progetto da parte di un professionista.Tipo di impianto: impianto di rivelazione incendio.• Quando gli impianti di protezione antincendio, se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi (C.P.I. dei VV.F.) e, comunque, quando gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Nel caso in cui l'edificio o l'unità immobiliare risulta datata e priva di documentazione grafica sugli impianti, occorre produrre ed allegare schema grafico dell'impianto esistente a firma di tecnico abilitato.

5. Documentazione relativa al rendimento/prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare.• Documentazione relativa alla Legge n° 10/91 e successive modificazioni ed integrazioni (Se è

stata già allegata nella pratica edilizia specificare n° protocollo e data della pratica edilizia o integrazione documentale)

• Dichiarazione redatta da tecnico abilitato di conformità delle opere realizzate rispetto alla documentazione presentata in merito al rendimento energetico di cui all’art. 8, comma 2 del D. Lgs. n° 192/05, come modificato dal D. Lgs. n° 311/06 firmata congiuntamente dal direttore dei lavori e dal proprietario.

• In alternativa ai punti di cui sopra dichiarazione del tecnico incaricato che gli interventi sulle unità immobiliari oggetto di istanza di agibilità, sono stati realizzati in data antecedente alla Legge 373/1976, non hanno creato nuova volumetria e non comportano modifiche al rendimento energetico di edifici preesistenti e non riguardano nuova installazione o ampliamento di impianti termici preesistenti (queste condizioni devono ricorrere contemporaneamente); e che quindi non vi è l’obbligo di presentazione della documentazione relativa all’isolamento termico comprensiva della relazione tecnica e del S

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progetto esecutivo di cui alla legge 09.01.1991, n. 10 ed al d.lgs. 19.08.2005, n. 192 come modificato dal d.lgs. 29.12.2006, n. 311.

• Attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare redatto dal Certificatore energetico. (dal 25/07/2009 obbligatorio per tutte le unità immobiliari)Nota: Gli edifici coinvolti nella certificazione energetica sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:- edifici adibiti a residenza e assimilabili (tra cui case private, case vacanze, conventi, caserme, alberghi ecc. ecc.);- edifici adibiti a uffici;- edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura;- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto (cinema, teatri, sale mostre, musei, biblioteche, bar, ristoranti, sale da ballo);- edifici adibiti ad attività commerciali;- edifici adibiti ad attività sportive;- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli.Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.Le uniche esclusioni sono:a) edifici di particolare interesse storico o artistico nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione delle loro caratteristiche; b) fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati solo da processi per le proprie esigenze produttive;c) fabbricati isolati con superficie utile < 50 mq;d) impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile;

Nota 07: Par. 9 dell’allegato “A” del D.M. 26 giugno 2009-Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici9. Autodichiarazione del proprietarioPer gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 e ai soli fini di cui al comma 1bis, dell’articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell’acquirente, il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:- l’edificio è di classe energetica G;- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti;Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. (Modulistica: 7-autodichiarazione classe G)

6. Documentazione relativa al rispetto delle norme prevenzione incendi.Per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (vedi allegato I di cui all'art. 2, comma 2 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151) ove previsto, deve essere allegato il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di ASCOLI PICENO in corso di validità, (in merito al rinnovo dei C.P.I., dal 07/10/2011 per le attività soggette, occorre allegare copia della ricevuta di avvenuta presentazione al Comando Provinciale dei VV.FF., della dichiarazione del titolare delle attività, sull'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio), ovvero, ricevuta dell'avvenuta presentazione della S.C.I.A, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, con data - timbro e firma dell'addetto incaricato dal Comando Provinciale dei VV.FF..

- Attività soggette di categoria A e B: Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli attraverso visite tecniche (anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali), volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. A richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, può essere rilasciata copia del verbale della visita tecnica. - Attività soggette di categoria C: Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi . Link: http://www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/viewPage.asp?s=85&p=11301

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Negli edifici con locali adibiti a garage seminterrati con meno di 9 posti auto, si allega attestazione sul rispetto della normativa antincendio, a firma dell’amministratore di condominio o del titolare/proprietario dell’attività.

• Qualora non vi sia obbligatorietà al deposito deve essere allegata dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante l'esenzione dalla presentazione del certificato di prevenzione incendi, in quanto nell’edificio e nelle unità immobiliari non viene svolta nessuna attività soggetta a Certificato prevenzione incendi prevista dal DM 16/02/1982. (Nei locali con attività di ristorazione o attività industriali – artigianali in presenza di impianti a gas - allegare relazione di tecnico abilitato sulla portata termica totale degli impianti inferiore a 116 kW. (100.000 kcal/h)

• Dichiarazione del tecnico incaricato della rispondenza ai dettami dell’art. 97 del R.E.C. (Regolamento Edilizio Comunale) modificato dalla delibera di C.C. n. 125 del 16/12/2010, in merito allo scarico dei fumi di combustione di focolai-forni-camini-stufe attraverso idonea canna fumaria sfociante oltre il colmo del tetto di copertura. Ovvero per edifici datati privi di canna fumaria fin dalla loro realizzazione , in assenza di modifica all'impianto di riscaldamento, è necessario allegare relazione redatta da tecnico incaricato, che motiva l’impossibilità dell’adeguamento di cui all’art. 97. Nel caso di nuovi lavori e modifiche all'impianto di riscaldamento esistente, l'unica deroga prevista per scaricare i fumi di combustione a parete, data l'impossibilità tecnica della realizzazione di canna fumaria sfociante oltre il colmo del tetto di copertura (motivata attraverso specifica relazione tecnica da allegare), è la relativa posa in opera dei generatori di calore che, per valori di emissione dei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297 e successive modificazioni ed integrazioni (genericamente definiti a bassa emissione di NOx) e venga comunque garantito il rigoroso rispetto delle norme UNI 7129 e successive modificazioni ed integrazioni. (allegare dichiarazione di conformità per installazione e collaudo della nuova caldaia a norma)

7. Documentazione relativa al collaudo statico opere in cemento armato.Deve essere allegato il certificato di collaudo statico ai sensi del 3° comma dell'art. 6 della L.R. 33/84, per le opere realizzate in conglomerato cementizio armato, normale, pre-compresso ed a struttura metallica con l'attestazione di avvenuto deposito al settore Genio Civile e Protezione Civile della Provincia di Ascoli Piceno, oppure Certificato di Idoneità Statica a firma di tecnico abilitato per interventi non soggetti a collaudo statico (fabbricati esistenti, interventi oggetto di condono edilizio. ecc... – nel caso di ampliamento o sopraelevazione l’idoneità statica deve riguardare tutta la parte comune dell’intero edificio); “Modulistica”: 3-idoneità_statica.

8. Documentazione relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche.Dichiarazione di conformità, sottoscritta da tecnico abilitato delle opere realizzate in materia di superamento delle barriere architettoniche indicata nell’art.11 del D.M. LL.PP. n° 236 del 14/06/89 e art.77 del D.P.R. N° 380/01 per gli edifici privati, e resa sotto forma di perizia giurata ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. N° 380/01 per gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico ovvero dichiarazione del tecnico del non rispetto della norma in quanto trattasi di fabbricato realizzato in data antecedente alla legislazione di cui sopra.

9. Documentazione relativa al rispetto delle norme in materia di Inquinamento Acustico.• Dichiarazione sottoscritta dal direttore lavori attestante il rispetto dei requisiti

acustici di cui al D.P.C.M. 5/12/1997, per gli interventi realizzati con titoli abilitativi rilasciati dopo la data di entrata in vigore del DPCM 05/12/1997 (20/02/1998) e prima dell’entrata in vigore della Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28.

• Per le pratiche presentate dal 11/01/2004 Certificato acustico definitivo di cui all’art. 20 Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28. e successive modifiche e integrazioni, dichiarazione congiunta Tecnico in Acustica - Direttore Lavori Ditta proprietaria. (per locali dotati di intrattenimento musicale: Valutazione di impatto acustico - collaudo)

• In alternativa ai punti di cui sopra dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori attestante la non applicabilità delle disposizioni in materia di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici non

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avendo modificato l'involucro esterno ed i setti di separazione interna, ed essendo l'edificio realizzato in data antecedente alla normativa sull'acustica.

Nota 08: nel caso di mera sostituzione di infissi esterni, senza modifica della muratura esterna, occorre allegare scheda tecnica dei requisiti acustici della ditta fornitrice degli infissi stessi.

• Autorizzazione ai sensi dell’art. 54 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e dell’art. 6 del Regolamento Comunale recante “Norme in materia di inquinamento acustico” per installazione di condizionatori o impianti esterni rumorosi. (per informazioni: Servizio Qualità Urbana - DIRETTORE Fausto Mozzoni tel. 0735_794586)

Nota 09: estratto di Circolare del SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Marche.protocollo n.32485 del 5-10-2004 Oggetto:L.R. 28/2001; D.G.R. 896/2003 - ChiarimentiAl fine di interpretare in modo corretto ed univoco quanto previsto dall'applicazione dell'articolo 20 della Legge Regionale 14.11.2001 n. 28 e del paragrafo 5.5 della D.G.R. 24.06.2003 n. 896, a fronte anche di quanto espresso dal Servizio Legislativo, Affari Istituzionali ed Enti Locali della regione Marche, si evidenzia quanto segue:i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti devono essere determinati in base a quanto stabilito dal DPCM 5 dicembre 1997, che rappresenta il provvedimento con il quale lo Stato ha esercitato la sua competenza in materia; la certificazione acustica degli edifici prevista dall'articolo 20 della L.R. n. 28/2001 e disciplinata dal paragrafo 5.5 e seguenti della DGR n. 896/2003 si attua con un procedimento che inizia con la presentazione del "Certificato acustico preventivo di progetto", il quale rappresenta la documentazione necessaria a verificare che la progettazione delle opere sia stata effettuata tenendo conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati dai provvedimenti statali e costituisce "la documentazione preliminare" al successivo "Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici", che è l'atto conclusivo della certificazione da presentare alla ultimazione dei lavori ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del DPR n. 380/2001 (vedi paragrafi 5.5.1 e 5.5.2); i due certificati acustici, preventivo e di conformità, sono atti essenziali del medesimo procedimento e, pertanto, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della L.R. n. 28/01 e dell'articolo 24 del DPR n. 380/01, vanno richiesti soltanto per gli interventi edilizi che necessitano del certificato di agibilità che sono costituiti dagli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione, di ristrutturazione edilizia quando influiscono sulle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici, e di sopraelevazione totale o parziale. La certificazione acustica non va invece richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), b) e c) del DPR n. 380/01 - non richiedendo questi il certificato finale di agibilità; le disposizioni dell'articolo 20 della L.R. n. 28/01 e dei paragrafi 5.5 e segg. della DGR n. 896/2003 non hanno effetto retroattivo. Inoltre il secondo capoverso del "deliberato" della medesima DGR n. 896/2003 concede ai Comuni un periodo di tempo di sei mesi dalla pubblicazione della stessa nel BUR per poter adeguare i propri regolamenti alle nuove disposizioni sulla certificazione acustica degli edifici di cui al predetto paragrafo 5.5. La pubblicazione nei BUR è avvenuta l' 11 luglio 2003 e pertanto il periodo di tempo concesso ai Comuni è scaduto l’11 gennaio 2004. - Ciò significa che il "certificato acustico preventivo di progetto" previsto dal paragrafo 5.5 può essere richiesto soltanto per i progetti di opere o di interventi per i quali è stata inviata al Comune domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attività dopo la data dell’11 gennaio 2004. Soltanto per questi può essere poi richiesto il "certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici" che, come sopra esposto, costituisce l'atto finale del procedimento iniziato con l'invio del certificato preventivo.Si ricorda che i requisiti acustici passivi degli edifici sono stati determinati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, pubblicato sulla G.U. del 22 dicembre 1997, entrato in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione (22 febbraio 1998) e che pertanto tutti gli edifici progettati e costruiti da questa data devono rispettare quanto previsto dal suddetto DPCM.

10. Documentazione relativa agli allacciamenti alla fognatura pubblica. Copia dell’autorizzazione all’allaccio ed allo scarico nel collettore comunale delle acque luride e delle acque piovane rilasciata dal Comune di San Benedetto del Tronto, Settore Lavori pubblici ovvero Certificato di regolare allaccio alla pubblica fognatura rilasciata dal C.I.I.P. SPA di Ascoli Piceno. (art. 40 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato)

Nota 10: gli impianti fognari esistenti alla data del Regolamento di cui sopra se di reflui assimilabili ai domestici/ industriali devono essere adeguati secondo le specifiche del C.I.I.P. mediante rilascio di specifica Certificazione da parte del C.I.I.P. stesso.

- Per le zone non servite dalla fognatura pubblica, allegare Copia dell’autorizzazione allo scarico sul terreno rilasciata dal Servizio Qualità Urbana del Comune di San Benedetto del Tronto (per informazioni: Servizio Qualità Urbana - DIRETTORE Fausto Mozzoni tel. 0735_794586 - S

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Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” - G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 art. 103)

- Dichiarazione del tecnico incaricato attestante che lo smaltimento delle acque nere esclusivamente di natura domestica, al pari delle bianche e delle meteoriche, avviene tramite collegamento alla rete comunale, previo allaccio esistente da data anteriore all'entrata in vigore della Legge n. 319 del 10 maggio 1976. (Legge Merli)

11. Documentazione relativa a interventi facenti parte di “Piani di Lottizzazione”.Occorre produrre:

• Collaudo finale opere di urbanizzazione e atto notarile di cessione delle aree al patrimonio del Comune, oggetto delle opere di urbanizzazione.

12. Documentazione relativa a parcheggi pertinenziali ai sensi della L. 122/89. Occorre produrre:

• Schema dimostrativo per l'individuazione dei parcheggi oggetto di vincolo pertinenziale con le relative unità immobiliari e copia dei rispettivi atti notarili di vincolo.

13. L.R. 20/2000 : art. 7 Autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria. Nel caso in cui nell'unità immobiliare si svolga attività sanitaria occorre allegare documentazione di cui alla Legge regionale 16/03/2000 n. 20, ovvero autocertificazione ove si dichiari che l’attività svolta presso l’unità immobiliare per la quale si richiede il certificato di agibilità, non rientra tra quelle citate nell’art. 5 comma 1 della L.R. 20/2000. (Nel caso in cui nell'unità immobiliare si svolga attività sanitaria, per informazioni sulla documentazione: Dott. Francesco Di Matteo - Servizio Sportello Unico delle Imprese - tel. 0735_794231 email: [email protected] )

14. Verifica esecuzione delle condizioni speciali del permesso di costruire e varianti. Dichiarazione del direttore dei lavori sull’attuazione totale delle eventuali condizioni speciali poste

al rilascio del permesso di costruire e successive varianti. (da leggere sul retro del Permesso di Costruire)

15. Verifica messa in sicurezza delle unità immobiliari allo stato grezzo. Dichiarazione del direttore dei lavori firmata congiuntamente dal proprietario, sulla messa in sicurezza delle unità immobiliari dichiarate allo stato grezzo e debitamenteaccatastate. (specificare i subalterni - allegare relazione tecnica descrittiva dello stato dei luoghi - documentazione fotografica - accorgimenti per la messa in sicurezza el’inaccessibilità alle unità immobiliari allo stato grezzo)

Nota 11: nel caso in cui sono presenti vani – alloggiamenti di ascensori/montacarichi privi dell'impianto di sollevamento e porte di chiusura, non è possibile richiedere l'agibilità totale o parziale fino al montaggio completo e corretto funzionamento dell'ascensore stesso.

Modulistica.1-istanza (file.doc - file.pdf) modello per la presentazione della pratica.

2-elenco_subalterni (file.doc) modello dove si specificano le unità immobiliari oggetto di richiesta di agibilità.

3-idoneità_statica (file.doc) modello-schema per la redazione di certificato di idoneità statica.

4-rich_attestazione (file.doc) modello per la richiesta di attestazione di agibilità in bollo (euro 14,62).

5-dich_completezza (file.doc) modello per la richiesta in carta semplice di dichiarazione dell’ufficio sulla completezza documentale della pratica di agibilità presentata in attesa della maturazione del periodo del silenzio assenso.

6-bollettini_diritti (file.pdf) bollettini diritti di segreteria in formato foglio A3 da ritagliare.

7-autodich_classe G (file.doc) modello di dichiarazione a firma del proprietario sulla scadente qualità energetica dell'edificio o unità immobiliare S

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Procedimento di rilascio del certificato di agibilità.

Entra trenta giorni dalla ricezione della domanda con tutti gli allegati previsti, il Dirigente o il Responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità. Il responsabile del procedimento può richiedere all'interessato la presentazione di documentazione mancante entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva in ogni caso la possibilità di effettuare sopralluogo al fine di verificare la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato.La richiesta di integrazione documentale sospende il termine per l'adozione del procedimento; il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Decorso inutilmente il termine assegnato (massimo 90 giorni) per l'integrazione della documentazione richiesta, l'istanza viene archiviata, senza ulteriore preavviso, per improcedibilità.

Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza del privato intesa all'ottenimento del certificato di agibilità assume significato di assenso solamente quando:

– le dichiarazioni rese risultino veritiere e la domanda sia completa di tutta la documentazione prescritta (art. 20, comma 1, della Legge 241/1990 e art. 3 del D.P.R. 300/1992);

– trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'interessato nell'unico caso in cui si allega alla pratica copia del parere dell'ASL (art. 25, comma 4);

– trascorsi 60 giorni dalla richiesta dell'interessato in tutti gli altri casi (art. 25, comma 4).

Decorso il termine di cui sopra e in assenza di ulteriori comunicazioni in merito a carenze documentali o procedure di sospensione del procedimento da parte dell’ufficio, Il richiedente può richiedere attestazione di agibilità compilando il modello predisposto (Modulistica: 4-rich_attestazione). Tale richiesta deve essere protocollata allo sportello accettazione pratiche con marca da bollo da € 14,62 allegando versamento di € 40,00 (euro quaranta/00).

Oneri.

Oneri per presentazione istanza di agibilità:• marca da bollo da € 14,62 da applicarsi all’istanza (Modulistica: 1-istanza)• Diritti di segreteria per l’istruttoria della pratica di agibilità € 70,00 (euro settanta/00) intestato

a: Comune di San Benedetto del Tronto servizio di tesoreria c.c. n° 14045637 - causale - richiesta di certificato di agibilità (ricevuta da allegare all’istanza di agibilità) (Modulistica: 6-bollettini_diritti)

Oneri per rilascio attestazione di agibilità decorso il termine per il silenzio-assenso:• marca da bollo da € 14,62 da applicarsi sulla richiesta di attestazione

(Modulistica: 4-rich_attestazione); • Diritti di segreteria per rilascio attestazione agibilità euro € 40,00 (euro quaranta/00) intestato

a: Comune di San Benedetto del Tronto servizio di tesoreria c.c. n° 14045637 - causale - attestazione sulla richiesta di agibilità (ricevuta da allegare alla richiesta di attestazione) (Modulistica: 6-bollettini_diritti);

• marca da bollo da € 14,62 sul provvedimento finale (attestazione di agibilità);

Nota 12: In attesa della maturazione per silenzio assenso dell’attestazione, a seguito di richiesta di documenti mancanti e successiva integrazione effettuata dall’istante, l’ufficio istruttoria agibilità, su istanza del richiedente, (Modulistica: 5-dich_completezza) risponde sullo stato di completezza della pratica in esame.

Sanzioni.La mancata presentazione della domanda nel termine di 15 giorni dall'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro(art. 24, comma 3 e art. 25, comma 1 del TUE). S

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Dove rivolgersi.

La pratica di richiesta del certificato di agibilità deve essere presentata al Comune di San Benedetto del Tronto (AP) - Settore SVILUPPO E QUALITA’ DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA LOCALE - Servizio Amministrativo e Demanio Marittimo – V.le de Gasperi, 120 quarto piano – sportello accettazione pratiche edilizie – martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00 – mercoledì e venerdì dalle 11:00 alle 13:00.

A riguardo si comunica che: • unità organizzativa responsabile del procedimento

direttore Servizio Amministrativo e Demanio MarittimoDott.ssa Anna Maria Rinaldi ( [email protected] ) tel. 0735-794356

• istruttoria - controllo completezza pratiche istruttore tecnico Servizio Amministrativo e Demanio MarittimoGeom. Alessandro Capannelli ( [email protected]) tel. 0735-794451

• adozione del provvedimento finale dirigente del Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell'Economia LocaleArch. Farnush Davarpanah ([email protected]) tel. 0735-794306

Il termine entro il quale verrà concluso il procedimento amministrativo è di trenta giorni, dalla ricezione della domanda, previa ispezione tecnica dell’edificio in questione, o trascorso inutilmente tale termine l’agibilità si intende attestata, nel caso sia stato rilasciato il parere dell’A.S.L., mentre nel caso di autodichiarazione del tecnico sui requisiti igienico-sanitari, il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni; è possibile prendere visione degli atti nell’orario di apertura al pubblico, presso gli uffici (istruttore tecnico geom. Alessandro Capannelli 0735-794451 fax 0735-794376 [email protected]) del Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell’Economia Locale – Servizio Amministrativo e Demanio Marittimo, ubicati al 4° piano lato nord-ovest nella sede Municipale di viale A. De Gasperi n° 124 (nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00).

Riferimenti legislativi certificato di agibilità.

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)TITOLO III - Agibilità degli edificiCapo I - Certificato di agibilità

Art. 24 (L) - Certificato di agibilità1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:a) nuove costruzioni;b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità Se

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Page 13: GUIDA ESPLICATIVA DELLA PROCEDURA PER IL RILASCIO …

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1. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67;b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;c) la documentazione indicata al comma 1;d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità esuperamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

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