GUIDA CTU - Il Sole 24 Ore...La rivista Consulente immobiliarede Il Sole 24 ORE dedica un ampio...

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GUIDA DALL’INCARICO ALLA PERIZIA A CURA DI PAOLO FREDIANI CTU IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO ISCRIZIONE ALL’ALBO PRESSO IL TRIBUNALE LE OPERAZIONI PERITALI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Transcript of GUIDA CTU - Il Sole 24 Ore...La rivista Consulente immobiliarede Il Sole 24 ORE dedica un ampio...

  • GUIDADALL’INCARICO ALLA PERIZIA

    A CURA DI PAOLO FREDIANI

    CTUIL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO

    ISCRIZIONE ALL’ALBO PRESSO IL TRIBUNALE

    LE OPERAZIONI PERITALI

    OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

  • PREMESSA

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    La consulenza tecnica d’ufficio è un settore in cui da sempre i professionisti tecnici svolgono un ruolo di primo piano e che richiede sempre più frequentemente rilevante specializzazione e responsabilità.Difatti, a differenza di altri settori della professione tecnica, pur dinnanzi alla responsabilità di decidere spesso l’esito della controversia, al CTU non è richiesta una formazione specifica nel settore; tale fatto si pone all’evidenza come grave carenza dell’attuale sistema poiché un buon tecnico non necessariamente è un buon CTU.A questo, infatti, si richiedono conoscenze puntuali delle regole processuali e di proceduracivile che condizionano in maniera essenziale la bontà del lavoro peritale.I contributi di questo speciale analizzeranno, in modo chiaro e compiuto, la figura, i compiti, gli obblighi e le responsabilità del consulente, in ogni fase del suo incarico.

    “tutto CTU” continua sul Consulente immobiliare La rivista Consulente immobiliare de Il Sole 24 ORE dedica un ampio spazio a questa materia.Ogni mese, infatti, pubblica la rubrica “tutto CTU”, con particolare attenzione alla figura del consulente tecnico d’ufficio, sia sotto il profilo ritualistico-normativo sia sotto quello pratico-operativo.I temi trattati spaziano dall’ordinanza di nomina, alla redazione della relazione peritale, al suodeposito e agli effetti conseguenti sul processo. Non vengono, ovviamente, trascurati aspetti di grande impatto quali il calcolo della liquidazione degli onorari e il tentativo di conciliazione.

    La figura del CTU nel processo civile

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    La figura del Consulente tecnico d’ufficio

    tutto CTU

    ■ Il tema a cui la pubblicazione ha intesodedicare questo particolare spazio è quel-lo della consulenza tecnica d’ufficio, setto-re in cui da sempre i professionisti tecnicisvolgono un ruolo di primo piano, che ri-chiede sempre più frequentemente rile-vante specializzazione e responsabilità.Difatti, a differenza di altri settori dellaprofessione tecnica, pur dinnanzi alla re-sponsabilità di decidere spesso l’esito del-la controversia, al CTU non è richiesta unaformazione specifica nel settore; tale fattosi pone all’evidenza come grave carenzadell’attuale sistema poiché un buon tecni-co non necessariamente è un buon CTU. Aquesto infatti si richiedono conoscenzepuntuali delle regole processuali e di pro-cedura civile che condizionano in manieraessenziale la bontà del lavoro peritale.Con la riforma del processo civile in vigo-re dal 1° marzo 2006 si è riconosciuto –con l’art. 696-bis cod. proc. civ. – il pote-re al CTU di conciliare la nascente contro-versia e in tal senso incombe sull’ausilia-rio una nuova responsabilità, quella di of-frire alle parti – in conformità allo spiritodell’istituto – che hanno scelto il partico-lare strumento della consulenza tecnicapreventiva un tentativo di conciliazioneconcreto e professionale.I contributi che hanno inizio con questonumero analizzeranno in modo chiaro ecompiuto la figura, i compiti, gli obblighie le responsabilità del CTU e ogni fase delsuo incarico.

    Chi è e cosa fa il CTU. Il ruolo del Con-

    sulente tecnico d’ufficio si concretizza intutte quelle attività di ausilio al giudiceatte ad accertare, rilevare e analizzarefatti inerenti il caso specifico della con-troversia oggetto della lite per produrre,mediante un elaborato (la c.d. relazioneperitale), motivazioni chiare, oggettive e,possibilmente, incontrovertibili, in rispo-sta ai quesiti che il giudice affida. Il Consulente tecnico d’ufficio deve esseresoggetto qualificato e specializzato nellamateria formante l’oggetto della contro-versia e assiste il giudice quando questinon può essere in grado di analizzare, va-lutare o decidere aspetti particolari dellacontroversia. Nella realtà mai nessuno si èpreoccupato di delineare un percorso for-mativo specifico per i tecnici chiamati asvolgere compiti spesso assai delicati. In-vero, per progettare o assumere incaricodi coordinamento per la sicurezza di ope-re di rilevante importanza e ragguardevo-le valore economico si richiedono cono-scenze e abilitazioni particolari, mentre acolui che giurisdizionalmente è chiamatoa darne una valutazione sia sotto il profiloestimativo sia di qualità dei lavori, se dauna parte si richiede una specializzazionenella materia oggetto della causa non si ri-chiede, dall’altra, alcuna cognizione delquadro generale e particolare in cui adem-pie al proprio mandato che, nella maggiorparte dei casi, deciderà l’esito della con-troversia. In verità assistiamo spesso aconsulenze tecniche ineccepibili sotto ilprofilo scientifico ma carenti se non addi-rittura difformi dalle regole processuali

    Il CTU è da sempre una figura essenziale e decisiva nel procedimento giudiziario.Il suo profilo, le responsabilità, le attività e le norme che ne regolano la sua parte-cipazione al processo troveranno particolare trattazione in questo speciale curatoda Paolo Frediani, esperto e cultore della materia, autore di pubblicazioni e con-tributi e libero docente in corsi di formazione.

  • che – per l’ambito in cui si svolgono – deb-bono obbligatoriamente rispettare. L’opera del Consulente tecnico oggi, an-che a fronte della grave crisi che attra-versa il sistema giurisdizionale, è invecedivenuta figura essenziale per il giudiziodel magistrato; sempre più spesso, infat-ti, quando le liti si risolvono in questionitecniche (si pensi alle svariate controver-sie in materia di confini, proprietà, appal-ti edilizi, contratti di compravendita im-mobiliare), proprio sull’esperto del giudi-ce ricade la responsabilità di decidere l’e-sito della controversia.Il mancato rispetto delle regole proces-suali può condurre a effetti spiacevoli si-no a comportare l’annullamento della re-lazione peritale e – se del caso – a re-sponsabilità disciplinari, penali e civilidell’ausiliario.Difatti nella consulenza tecnica d’ufficioil valore delle norme processuali è al pa-ri delle nozioni scientifiche che sono allabase dell’espressione del giudizio tecnicorichiesto all’esperto. Potremmo dire chela norma codicistica sta alla relazioneperitale come il sale alla pasta. Il sale, inun invitante piatto di pastasciutta, non sivede ma al primo assaggio se ne senteimmediatamente la mancanza!Gli istituti fondamentali a cui il consulen-te deve prestare attenzione e rispetto so-no il principio del contraddittorio e ildiritto alla difesa. Tali regole incombo-no, prima ancora che sull’ausiliario, sulgiudice che lo nomina. Queste – che co-me detto, nelle diverse ipotesi di violazio-ne possono condurre sino all’annulla-mento della consulenza tecnica – impon-gono particolari attenzioni nelle fasi del-la nomina dei consulenti delle parti e del-la presenza di soggetti diversi, delle atti-vità peritali, della produzione e scambiodocumentale nel corso dell’incarico e delcontraddittorio tecnico.

    Quando viene nominato. La nominadell’esperto nel processo civile di cogni-zione si rende necessaria, in ogni caso,quando gli oggetti in contesa non hannola possibilità di trovare accertamento di-retto da parte del giudice istruttore attra-verso gli elementi ricavabili dagli atti di

    causa o mediante i mezzi istruttori espe-ribili e, quando anche ciò fosse possibile,nell’ipotesi in cui il magistrato ritenganecessario avvalersi per l’espressionedel proprio giudizio di un parere tecnico.

    L’attività del Consulente. L’attività delCTU può configurarsi in due distinte moda-lità che conducono alla decisione dellacontroversia. Tali connotazioni sul ruolodel Consulente tecnico d’ufficio sono stateriprese più volte da pronunce della Supre-ma Corte di Cassazione («Il giudice può af-fidare al consulente tecnico non solo l’inca-rico di valutare i fatti da lui stesso accerta-ti o dati per esistenti (consulente deducen-te) ma anche quello di accertare i fatti stes-si (consulente percipiente); nel primo casola consulenza presuppone l’avvenutoespletamento dei mezzi di prova e ha peroggetto la valutazione di fatti i cui elemen-ti sono già stati completamente provati dal-le parti; nel secondo caso la consulenzapuò costituire essa stessa fonte oggettivadi prova, senza che questo significhi che leparti possono sottrarsi all’onere probato-rio e rimettere l’accertamento dei propridiritti all’attività del consulente; in questosecondo caso è necessario, infatti, che laparte quanto meno deduca il fatto che po-ne a fondamento del proprio diritto e che ilgiudice ritenga che il suo accertamento ri-chieda cognizioni tecniche che egli nonpossiede o che vi siano altri motivi che im-pediscano o sconsiglino di procedere diret-tamente all’accertamento», Cass., Sez.uni-te, sent. n. 9522, 4 novembre 1996).La prima è quella che vede connotata lafigura del consulente come percipiente.Al consulente, in questo caso, è affidatoil compito di accertate fatti e situazioninon altrimenti accertabili e pertanto laconsulenza assurge a fonte obiettiva diprova in quanto attraverso essa entranonel processo fatti diversamente non di-mostrabili. È questo il caso di una verifi-ca statica o di un accertamento sullaconformità edilizio-urbanistica di una co-struzione dove la sola cognizione tecnicaconsentirà di verificare la sussistenzadella tesi sostenuta dalla parte.La seconda definisce il consulente comededucente.

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    Il consulente è chiamato, in questo altrocaso, attraverso la sua specifica compe-tenza a dare una valutazione a fatti giàprovati. La relazione, pertanto, non di-venta un’attività istruttoria in sensostretto ma un’attività di deduzione deifatti. Questo è il caso di incarichi aventia oggetto la misurazione di una proprietàimmobiliare o la determinazione dell’im-porto dei lavori per portare in pristino lostato accertato di difetti a una parte im-mobiliare. Quindi l’attività del consulentetalvolta si identifica in una vera e propriavalutazione di fatti mentre in altre si tra-duce in un mero accertamento di fatti esituazioni. In nessuno dei due casi peròla consulenza tecnica può tradursi inun’attività giudicante; questa responsabi-lità è rimessa esclusivamente al giudice.Ancorché la consulenza tecnica di ufficionon sia da ritenersi prova nel processo,ma solo un mezzo istruttorio rimesso al-la disponibilità del giudice, può tuttaviacostituire fonte oggettiva di prova quandosi risolve in uno strumento, oltre che divalutazione tecnica, anche di accerta-mento di situazioni di fatto rilevabiliesclusivamente con il ricorso all’accerta-mento specialistico e a determinate co-gnizioni di carattere tecnico.Il ricorso alla consulenza non è rimessaalla disponibilità delle parti ma al poterediscrezionale del giudice cui è demanda-ta la facoltà di valutarne la necessità ol’opportunità, essendo la stessa utilizza-bile per la soluzione di questioni relativea fatti accertabili mediante il ricorso acognizioni di ordine tecnico.Anche la valutazione della relazione peri-tale è riservata al giudice istruttore nellasua esclusiva qualità di peritus perito-rum, ovvero di “perito dei periti”, il qualenon è vincolato ai risultati cui perviene ilconsulente;quando ritenga che questi sia-

    no condivisibili, convincenti e sufficiente-mente motivati, il giudice non è tenuto amotivarne specificatamente le ragioninella sentenza potendosi limitare, nelcomplesso delle motivazioni contenutonel provvedimento, al semplice riferimen-to della condizione di esame della consu-lenza riportandone sommariamente i ri-sultati nel provvedimento giurisdizionale.

    Le fasi dell’attività. In relazione agliartt. 62 e 194 cod. proc. civ. il consulen-te esplica la propria attività attraversodiverse fasi che in sostanza sono identifi-cabili in:– partecipare alle udienze alle quali è

    chiamato;– svolgere indagini che gli sono state

    commesse dal giudice, in presenza delgiudice stesso;

    – svolgere indagini che gli sono statecommesse dal giudice, in assenza delgiudice stesso;

    – fornire al giudice i chiarimenti richie-sti, in udienza o in camera di consiglio;

    – domandare, se autorizzato dal giudice,chiarimenti alle parti;

    – assumere, se autorizzato dal giudice,informazioni da terzi.

    Una particolare attenzione è da porsi alriconoscimento del ruolo di pubblico uffi-ciale che viene riconosciuto al Consulen-te tecnico di ufficio. Invero, agli effettidella legge penale, il CTU riveste la qua-lifica di pubblico ufficiale in quanto eser-cita una delle funzioni di cui all’art. 357cod. pen. e precisamente una pubblicafunzione giudiziaria. Si tratta, infatti, dipersona che esercita temporaneamente,obbligatoriamente e non gratuitamenteuna funzione giudiziaria come ausiliaredel giudice, la cui disciplina istituzionaleè compresa nel titolo I, libro I, cod. proc.civ. “Degli organi giudiziari”.

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    Gli ambiti giurisdizionali nei quali interviene l’esperto

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    Processo cautelare. Il processo cau-telare è una particolare forma di proces-so che consente ai soggetti ricorrenti dipoter raccogliere le prove prima del pro-cesso cognitivo in tutti i casi in cui saràdifficile se non impossibile poterle racco-gliere nel corso del futuro processo.In questo procedimento, la consulenza siconcretizza nell’accertamento tecnicopreventivo o ispezione giudiziale,quando svolta direttamente dal giudicecon l’ausilio del consulente.Tale consulenza è richiesta dalla parte ri-corrente, e disposta dal giudice, quandovi è urgenza di far verificare, prima delgiudizio, lo stato dei luoghi o la qualità ola condizione delle cose. Quindi, per lastessa natura del provvedimento, l’incari-co che ne consegue ha frequentementecarattere di urgenza. Al giudice viene richiesto un provvedimen-to che ha una doppia finalità: una conser-vativa quando l’obiettivo è mantenereinalterata la situazione di fatto nelle moredel giudizio di cognizione; l’altra anticipa-toria che serve ad anticipare gli effettidella decisione che sarà emessa all’esitodel giudizio di cognizione ordinario. Con la legge 80 del 14 maggio 2005, esuccessive modifiche e integrazioni, diriforma del processo civile entrata in vi-gore il 1° marzo 2006, l’accertamentotecnico preventivo ha perso i limiti stori-ci che lo configuravano in una mera “fo-

    tografia dei luoghi”, per dire come essodovesse necessariamente limitarsi a unresoconto sullo stato accertato delle par-ti oggetto d’indagine senza scendere nel-l’analisi delle cause o delle origini delleproblematiche accertate e quindi senzaesprimere un giudizio di merito. Infatti oggi l’accertamento demandato alconsulente «…può comprendere anchevalutazioni in ordine alle cause e ai dannirelativi all’oggetto della verifica...», facen-do divenire l’a.t.p. una vera e propria con-sulenza tecnica di ufficio, pur nei limitidel procedimento cautelare. In verità l’e-stensore della riforma non ha fatto altroche recepire la prassi oramai consolidatache, attesa la crescente grave crisi del si-stema giudiziario, quando vi era l’accordodi entrambe le parti, aveva spesso fattodivenire l’a.t.p. un’indagine cognitiva pie-na con la richiesta all’esperto di indagaree riferire sulle cause delle circostanze cheavevano dato origine ai fenomeni o cheerano alla genesi delle condizioni.

    Consulenza tecnica preventiva. Èuna vera e propria novella introdotta dal-la legge 80/2005 e operativa dal 1° mar-zo 2006.La ratio fondamentale della sua introdu-zione va ricercata nella considerazione,pratica e di esperienza, secondo la qualemolto spesso le cause si conciliano dopol’espletamento della CTU.

    Abbiamo fin qui analizzato, in una visione generale, la figura dell’esperto del giudi-ce, nei suoi profili e attività preminenti. Queste, tuttavia, possono variare funzionalmente a seconda degli ambiti nei qualil’ausiliario è chiamato a operare dal giudice. Nel presente scritto passiamo in rassegna le procedure dell’ambito civile nelle qua-li il consulente, ausiliario ed esperto, svolge una funzione essenziale di supporto al-le attività giurisdizionali.

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    Art. 696 cod. proc. civile – Accertamento tecnico e ispezione giudizialeChi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cosepuò chiedere, a norma dell’art. 692 ss. che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudizia-le. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anchesulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta. L’accertamento tecnico di cui al primo comma puòcomprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. Il presi-dente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695, in quanto ap-plicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni.

    Art. 696-bis – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori dellecondizioni di cui al primo comma dell’art. 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazionedei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Ilgiudice procede a norma del terzo comma del medesimo art. 696. Il consulente, prima di provvedere aldeposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate siforma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivoal processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipo-teca giudiziale. Il processo verbale è esente dall’imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascu-na parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giu-dizio di merito. Si applicano gli artt. da 191 a 197, in quanto compatibili.

    Si tratta, così come l’accertamento tecni-co preventivo, di un procedimento auto-nomo con il quale una parte prima di in-traprendere il giudizio, e anche al di fuo-ri delle condizioni di cui al primo commadell’art. 696 cod. prov. civ., chiede al giu-dice di nominare un consulente al fine diaccertare e determinare i crediti derivan-ti dalla mancata o inesatta esecuzione diobbligazioni contrattuali o da fatto illeci-to. La dislocazione non ha alcun rilievoesplicativo.L’istituto recepisce, nella sostanza, ilcontenuto dell’art. 49 della relazione del-la commissione presieduta dal Prof. Ro-mano Vaccarella, che individuava la ne-cessità di introdurre una disciplina piùmoderna e funzionale del processo, an-che con riguardo all’esecuzione e all’ado-zione di forme alternative di definizionedelle controversie.L’istituto contiene sostanzialmente dueaspetti: l’uno di finalità cognitiva, chenon ha niente in comune con gli strumen-ti di natura cautelare, trattandosi di stru-mento più affine alla consulenza in corsodi causa, l’altro di finalità conciliativa,con l’obiettivo di creare uno strumentodeflattivo del contenzioso offrendo alleparti la possibilità di addivenire alla con-

    ciliazione sul nascere della controversia. La dizione generica della norma dall’ina-dempimento o inesatto adempimento siadi obbligazioni contrattuali che di generi-che obbligazioni risarcitorie extracontrat-tuali conferisce allo strumento un amplis-simo campo applicativo. Solo per quantoattiene la sfera immobiliare possono indi-viduarsi: la compravendita immobiliare,la responsabilità civile, gli appalti e l’im-perizia esecutiva in lavori edili.La norma prevede pure che «Il consulen-te prima di provvedere al deposito dellarelazione, tenti, ove possibile, la concilia-zione delle parti». Il riconoscimento delpotere conciliativo del consulente, che si-no a oggi doveva fare i conti con la sco-moda ristrettezza dei limiti imposti dallanorma dell’art.198 cod. proc. civ., va nel-la direzione di configurare il CTU come unvero e proprio conciliatore che assiste leparti in lite facilitandone la comunicazio-ne con la trattazione degli interessi pergiungere alla conciliazione della contro-versia mediante un accordo reciproca-mente soddisfacente.

    Processo di cognizione. Il processo dicognizione rappresenta il procedimentoattraverso il quale il giudice accerta una

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    situazione giuridica esistente sulla basedei fatti presentati dalle parti, risolvendola controversia mediante una sentenza.L’incarico, che viene affidato all’ausilia-rio, presenta una doppia finalità: una in-tegrativa, quando lo strumento è direttoa integrare le conoscenze del giudiceove, per la decisione della causa, neces-sita far uso di nozioni specialistiche, tec-niche e scientifiche; l’altra istruttoria,quando al consulente tecnico di ufficioviene demandata l’acquisizione di fatti ri-levanti per la decisione della causa, intutti i casi in cui, per la complessità del-le operazioni, risulterebbe estremamen-te difficoltoso per il giudice provvedervidirettamente. Il ricorso all’esperto non è rimesso nelladisponibilità delle parti ma al potere di-screzionale del giudice; essendo utilizza-bile per la soluzione di questioni relativea fatti accertabili mediante il ricorso acognizioni di ordine tecnico, la consulen-za non è compresa tra i mezzi di prova lacui ammissione è subordinata alla richie-sta della parte. La consulenza tecnica è da ritenersi unmezzo istruttorio e non una prova vera epropria; può tuttavia costituire essa stes-sa fonte oggettiva di prova quando si ri-solve in uno strumento, oltre che di valu-tazione tecnica, anche di accertamentodi situazioni di fatto rilevabili solo con ilricorso a determinate cognizioni di carat-tere tecnico. Ne discende che se la partechiede che vengano accertate le condi-zioni di imminente pericolo per le gravicondizione di compromissione struttura-le di un edificio, le risultanze della consu-lenza, non avendo quella parte altri stru-menti per provare ciò che richiede, diven-teranno fonte oggettiva di prova.

    Processo di esecuzione. La formagenerica è rappresentata dal processoche intraprende il creditore per ottenerecoattivamente, in virtù di un titolo esecu-tivo, l’adempimento del debitore, mentrequello della forma specifica è operatoda colui che deve far dar esecuzione a unprovvedimento di fare o non fare una cer-ta cosa, assumere o meno un determina-to comportamento.

    In base alla natura del credito, quindi, ilprocedimento può distinguersi tra:– l’esecuzione forzata in forma generica

    (o espropriazione forzata) quando ilcredito ha a oggetto una somma di de-naro. Tale forma si collega strettamen-te all’art. 2740 cod. civ.: «Il debitore ri-sponde dell’adempimento delle obbli-gazioni con tutti i suoi beni presenti efuturi»;

    – l’esecuzione forzata in forma specificaquando:– il credito ha a oggetto la prestazione

    del debitore di fare o non fare unacerta cosa, assumere o meno un de-terminato comportamento;

    – il credito ha a oggetto la prestazionedel debitore consistente nel conse-gnare o nel rilasciare uno specificobene mobile o immobile.

    Il processo esecutivo in forma genericaindubbiamente è stato quello più toccatodalla riforma del processo civile entratain vigore il 1° marzo 2006.Sino ad oggi, in particolare nel decennioprecedente, si erano avute iniziative legi-slative volte a razionalizzare e coordina-re quanto disciplinato dal codice con l’in-troduzione del giudice monocratico, dellaconversione del pignoramento, della de-lega delle operazioni di vendita al notaioe sul potere del giudice delegato ad agiresulla vendita in presenza di un prezzo noncongruo.Con la riforma del 1° marzo 2006 impor-tantissime novità hanno riguardato l’inte-ra struttura del processo sia nel quadrogenerale che nel particolare. Il nuovo rito deve applicarsi ai processiiniziati dal 1° marzo 2006 come pure perquelli iniziati prima di tale data ma conpignoramento non ancora effettuato,mentre per quelli iniziati precedentemen-te e con pignoramento già eseguito laprocedura è quella precedente.Nel processo esecutivo il consulente sidefinisce ausiliario del giudice di cui al-l’art. 68 cod. proc. civ. cui viene conferi-to l’incarico di procedere alla valutazionedei diritti pignorati, oltre all’accertamen-to di elementi necessari ai fini della ven-dita quali l’indicazione di trascrizioni oiscrizioni pregiudizievoli, eventuali rap-

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  • porti locativi, conformità alle norme edi-lizio-urbanistiche ecc.Nell’indirizzo di uniformare il contenutodella relazione di stima, il legislatore,nell’art. 173-bis cod. proc. civ., ha ripor-tato l’elencazione dei quesiti a cui l’ausi-liario deve rispondere con i relativi accer-tamenti. Nella formulazione dei quesitisono state recepite sostanzialmente leprassi adottate da qualche tempo dagliuffici esecuzioni immobiliari dei Tribuna-li di Monza e Bologna che avevano adot-tato un insieme sistematico e organico dirichieste da porre ai propri esperti.Oltre ai quesiti, la novità più rilevante èsenza dubbio quella dell’introduzione diun “contraddittorio semplificato” che im-pone all’esperto di dover rimettere 45

    giorni prima dell’udienza fissata dal giu-dice a norma dell’art. 569 cod. proc. civ.,la propria relazione alle parti che posso-no proporre le loro osservazioni alla rela-zione, salvo inviare 15 giorni prima del-l’udienza le note all’esperto. Tale innovazione, se da un lato conferiscealle parti la possibilità di operare un con-trollo sull’attività dell’esperto dall’altroimpone a questi di svolgere in modo an-cor più puntuale ed esaustivo il propriomandato fornendo ampie motivazioni aipropri assunti, non ultimo nella determi-nazione del valore dei beni, che come ve-dremo diviene aspetto prioritario con ilriconoscimento degli standard in materiadi estimo e introdotti nel nostro Paese dalCodice delle valutazioni immobiliari.

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    Art. 68 cod. proc. civ. – Altri ausiliariNei casi previsti dalla legge o quando ne sorge la necessità, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudizia-rio si possono fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da personaidonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo. Il giudice può commetterea un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge. Il giudice può sempre richiede-re l’assistenza della forza pubblica.

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    L’albo dei consulenti tecnici e loro responsabilità

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    L’albo degli esperti e relative di-sposizioni. L’art.13 disp. att. cod.proc. civ. stabilisce che presso ognitribunale è istituito un albo dei consu-lenti tecnici.

    L’albo è suddiviso, per lo meno, nelle se-guenti categorie ancorché possa conte-nere ulteriori sottocategorie corrispon-denti a diverse specializzazioni:– medico/chirurgica;– industriale;– commerciale;– agricola;– bancaria;– assicurativa.L’art. 14 disp. att. cod. proc. civ. statui-sce che l’albo è tenuto dal presidentedel tribunale ed è istituito da un comi-tato presieduto dal medesimo e forma-to dal procuratore della Repubblica eda un professionista, iscritto nell’alboprofessionale nominato dal consigliodell’ordine o dal collegio della catego-ria a cui appartiene il richiedente l’i-scrizione all’albo.

    Il comitato, come riconosciuto dalla Su-prema Corte di Cassazione, pur operan-do in ambito giurisdizionale, ha funzionimeramente amministrative (i comitatiprevisti dagli artt. 14 e 15 disp. att. cod.proc. civ. hanno natura di organi ammini-strativi e non giurisdizionali e, pertanto,avverso le loro deliberazioni non è pro-ponibile il ricorso per Cassazione ex art.111 Cost. – Cass., Sez. Unite, sent. n.460 del 21 maggio 1998).È consentito ottenere l’iscrizione all’alboa tutti coloro che posseggono competen-za tecnica in particolari materie, hannouna specchiata condotta morale e risul-

    I consulenti tecnici di ufficio, per lo svolgimento degli incarichi, vengono sceltinormalmente tra quelli iscritti negli appositi albi conservati presso ogni tribuna-le e rispondono a precise responsabilità. L’albo, regolamentato dalle disposizioniattuative del codice di procedura civile, è tenuto dal presidente del tribunale ed ècostituito da un comitato presieduto dal medesimo e formato dal procuratore del-la Repubblica e da delegati degli ordini e collegi professionali. Analizziamo la norma concernente l’albo dei consulenti nonché i profili di respon-sabilità disciplinare, penale e civile a cui sono assoggettati gli ausiliari giudiziarinelle diverse fattispecie e casistiche.

    Presso ogni tribunale è istituito un albo dei con-sulenti tecnici. L’albo è diviso in categorie.

    Art. 13 – Albo dei consulenti tecnici

    L’albo è tenuto dal presidente del tribunale ed èformato da un comitato da lui presieduto e com-posto dal procuratore della Repubblica e da unprofessionista iscritto nell’albo professionale,designato dal consiglio dell’ordine o dal collegiodella categoria a cui appartiene il richiedente l’i-scrizione nell’albo dei consulenti tecnici.Il consiglio predetto ha facoltà di designare,quando lo ritenga opportuno, un professionistaiscritto nell’albo di altro ordine o collegio previacomunicazione al consiglio che tiene l’albo a cuiappartiene il professionista stesso. Quando trat-tasi di domande presentate da periti estimatori,la designazione è fatta dalla camera di commer-cio, industria e agricoltura.

    Art. 14 – Formazione dell’albo

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    tano iscritti nei rispettivi ordini e collegiprofessionali.

    Sui requisiti sanciti dalla norma è possi-bile individuare la volontà di riconoscereal consulente un ruolo di non secondariaimportanza.In ordine alla competenza tecnica, daconsiderarsi “speciale”, deve non solotrovare spiegazione dal titolo di studioacquisito, dall’appartenenza a una cate-goria professionale o ancora dallo svol-gimento di un’attività professionale, masoprattutto dall’acquisizione di titoli, dispecializzazione specifiche, da percorsidi formazione particolari, dall’aver svol-to pubblicazioni o attività di insegna-mento. È, nella sostanza, non sufficienteall’autorità giurisdizionale dimostrare il“poter fare” ma occorre esprimere il “sa-per fare”, in quel determinato settore.Relativamente alla condotta morale, ilriferimento della norma è da leggersi co-me generale condotta morale e quindi, inconcreto, formano condizioni limitantinon solo i casi di condanne penali e civi-li, ma anche l’irrogazione di sanzioni di-sciplinari e amministrative per fatti noninerenti l’incarico di CTU, ma che posso-no incidere sull’esercizio della professio-ne o che comunque denotano, in chi le hasubite, spregio della legalità o mancanzadi senso civico. È da precisare in ogni ca-so che è precipuo compito del comitato,in ordine all’esito della domanda, valuta-re la situazione particolare in relazionealle singole circostanze. L’iscrizione nell’ordine professionale

    vale per quelle categorie professionaliorganizzate in ordini e collegi (architetti,ingegneri, commercialisti, geometri, pe-riti industriali ecc.) non potendosi ri-chiedere a coloro che non sono dotati diordini e albi professionali evidentementedi farne parte.Nella specie, gli esperti vari debbono es-sere iscritti negli appositi elenchi conser-vati presso la camera di commercio, indu-stria, agricoltura e artigianato della pro-vincia nella quale ricade la circoscrizionegiudiziaria. In ogni caso, il soggetto qua-lificato in una materia ha diritto a essereiscritto all’albo dei consulenti tecnici(per esempio: grafologi, antiquari ecc.)Al consulente non è consentito essereiscritto a più di un albo; ne consegue chenell’ipotesi di un professionista residen-te in una circoscrizione giudiziaria constudio professionale in altra, questi deveoperare una scelta in riferimento all’alboin cui iscriversi, non potendosi iscrivereall’albo di entrambi i tribunali.Per richiedere l’iscrizione è necessariopresentare domanda al presidente del tri-bunale corredata da alcuni documenti che,a titolo esemplificativo, sono:– estratto dell’atto di nascita;– certificato generale del casellario giu-

    diziario;– certificato di residenza;– certificato di iscrizione all’ordine;– titoli e/o documenti che il richiedente

    intende esibire per dimostrare la suacompetenza nella materia.

    Alcuni di questi, tuttavia, sono stati su-perati dalla normativa in materia di au-tocertificazione (D.P.R. 445 del 28 di-cembre 2000, “Testo unico delle disposi-zioni legislative e regolamentari in mate-ria di documentazione amministrativa”)anche se alcune cancellerie ne continua-no a richiedere la produzione.L’art. 18 disp. att. cod. proc. civ. stabili-sce che l’albo è permanente. Alla sua re-visione si provvede ogni 4 anni in funzio-ne di cancellare i soggetti che abbianoperduto i requisiti previsti dalla norma oper inserire i nuovi iscritti, anche se lapratica esperienza ci indica come talearco temporale sia nella generalità pres-soché inattuato.

    tutto CTU

    Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloroche sono forniti di speciale competenza tecnicain una determinata materia, sono di condottamorale specchiata e sono iscritti nelle rispettiveassociazioni professionali.Nessuno può essere iscritto in più di un albo.Sulle domande di iscrizione decide il comitatoindicato nell’articolo precedente. Contro il provvedimento del comitato è ammes-so reclamo entro 15 giorni dalla notificazione alcomitato.

    Art. 15 – Iscrizione nell’albo

  • 11

    Le responsabilità. Sui consulentitecnici e periti nell’adempimento delleproprie funzioni incombono tre fattispe-cie di responsabilità: la responsabilitàdisciplinare, la responsabilità penale e laresponsabilità civile.

    La responsabilità disciplinare – L’at-tività dei consulenti tecnici e periti èsoggetta alla vigilanza esercitata dalpresidente del tribunale sui seguentiaspetti:– non aver tenuto una “condotta morale

    specchiata”;– non aver ottemperato agli obblighi de-

    rivanti dagli incarichi ricevuti.Nella prima fattispecie, come già accen-nato, rientrano i casi di condanne pena-li, civili nonché l’irrogazione di sanzionidisciplinari e amministrative per fattinon inerenti l’incarico di CTU, ma chepossono incidere sull’esercizio della pro-fessione o che comunque denotano in chile ha subite spregio della legalità o man-canza di senso civico.La seconda fattispecie riguarda, invece,la condotta del consulente successiva al-l’incarico conferito dal giudice, come peresempio:– rifiuto ingiustificato di prestare il pro-

    prio ufficio;– mancata comparizione all’udienza

    per il giuramento senza giustificatomotivo;

    – mancato deposito della relazione neltermine assegnato, senza giustificatomotivo;

    – mancato avviso alle parti dell’iniziodelle operazioni peritali, aggravatodalla necessità del rinnovo della con-sulenza;

    – negligenza o imperizia nell’espleta-mento dell’incarico.

    La parte o il giudice della causa possonopresentare istanza motivata al presiden-te del tribunale; lo stesso d’ufficio, o suistanza del procuratore della Repubblicao del presidente dell’ordine professiona-le di appartenenza, può promuovere pro-cedimento disciplinare per il quale ècompetente la stessa commissione for-mante gli albi.

    Le sanzioni disciplinari (art. 20) chepossono essere comminate ai consulentisi distinguono in:– avvertimento;– sospensione dall’albo per un tempo

    non superiore a un anno;– cancellazione dall’albo.Prima di promuovere il procedimento di-sciplinare (art. 21) a carico del consulen-te, il presidente del tribunale comunicaformalmente al medesimo ausiliarioquanto contestato per riceverne relazionescritta e, nel caso che questa non risolvala questione, procede alla convocazionedel soggetto dinnanzi al comitato discipli-nare, fase alla quale segue la decisione.Avverso al provvedimento può essereproposto reclamo entro 15 giorni dallanotifica, ricorso sul quale decide unacommissione della Corte di appello nelcui distretto ha sede il comitato, compo-sta dal procuratore generale della Re-pubblica presso la Corte medesima, dalpresidente dell’ordine forense e dal pre-sidente dell’ordine professionale a cuil’interessato appartiene.

    La responsabilità penale – I profili diresponsabilità penale del CTU sono rego-lati dagli artt. 64 cod. proc. civ., 314 esegg., 366, 373 e segg. cod. pen.

    tutto CTU

    L’albo è permanente.Ogni 4 anni il comitato di cui all’art. 14 deveprovvedere alla revisione dell’albo per elimina-re i consulenti per i quali è venuto meno alcunodei requisiti previsti nell’art. 15 o è sorto un im-pedimento a esercitare l’ufficio.

    Art. 18 – Revisione dell’albo

    La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dalpresidente del tribunale, il quale d’ufficio o suistanza del procuratore della Repubblica o delpresidente dell’associazione professionale puòpromuovere procedimento disciplinare contro iconsulenti che non hanno tenuto una condottamorale specchiata o non hanno ottemperatoagli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

    Art. 19 – Disciplina

  • 12

    L’esperto, in quanto ausiliario del giu-dice, riveste la qualifica di pubblicoufficiale ai sensi dell’art. 357 cod.pen. Al CTU si applicano le fattispecie di rea-to collegate a questa peculiare qualifica(per esempio: peculato, concussione,corruzione, abuso d’ufficio) e la fattispe-

    cie criminosa che viene considerata inquesti casi è quella prevista dall’art. 366cod. pen. (rifiuto di uffici legalmente do-vuti), specificamente riferita agli ausilia-ri del giudice.Una pratica esemplificazione, riportatanel riquadro 1, può rendere più chiare lefattispecie a cui ci si riferisce.

    tutto CTU

    Il CTU che non si presenta all’udienza per assumere l’incarico e prestare il giuramento di ri-to oppure che fornisce false giustificazioni per essere sostituito – rifiuto di uffici legalmente do-vuti (art. 366 cod. pen.): reclusione fino a 6 mesi oppure multa da 30,00 a 516,00 euro. La condanna im-porta l’interdizione dall’esercizio della professione (da 1 mese a 5 anni ex art. 30 cod. pen.).

    Il CTU che ritarda il deposito della relazione pur reiteratamente sollecitato dalla cancelleria,senza addurre alcuna valida giustificazione; oppure, più in generale, si rifiuta di adempiere al-l’incarico assunto o di compiere qualcuno degli atti inerenti al suo ufficio senza giustificato mo-tivo – omissione di atti d’ufficio (art. 328 cod. pen.): reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032,00 euro.

    Il CTU che fornisce un parere falso o afferma l’esistenza di fatti non veri – falsa perizia (art.373 cod. pen.) cosiddetto reato di evento (sussiste solo se la falsità ha determinato una condanna neiconfronti della parte che subisce la falsità) e occorre poi la consapevolezza del falso da parte del CTUovvero i cosiddetti delitti dolosi: reclusione da 2 a 6 anni. La condanna comporta l’interdizione dall’eser-cizio della professione (da 1 mese a 5 anni ex art. 30 cod. pen.).

    Il CTU che modifica artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose su cui si deve svolgerela consulenza – frode processuale (art. 374 cod. pen.) il cosiddetto reato di mero pericolo (sussiste an-corché la frode non abbia portato a una sentenza di condanna della parte contro la quale ha agito ilCTU): reclusione da 6 mesi a 3 anni.

    CASI DI COLPA GRAVE

    Questi sono regolati dall’art. 64, cod. proc. civ. “Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del co-dice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente che incorre in colpa grave nell’esecuzione degliatti che gli sono richiesti è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a € 10.329,00. Siapplica l’art. 35 del c.p. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”. I casi ricorrenti possono essere i seguenti.

    Il CTU che non avvisa della data di inizio delle operazioni peritali ed esegue una consulenzapoi annullata su istanza di parte.

    Il CTU che redige una relazione palesemente incompleta – e quindi inutile – che impone larinnovazione della consulenza.

    Il CTU che redige una relazione viziata da grossolani errori materiali e di concetto che viene a co-stituire il presupposto della decisione del magistrato (può essere, per esempio, una conseguenza del-l’aver assunto l’incarico senza avere l’adeguata specializzazione nel settore oggetto della consulenza richiesta).

    Il CTU che omette di eseguire accertamenti irripetibili.

    Il CTU che smarrisce documenti originali e non più riproducibili contenuti nei fascicoli diparte – specifica previsione di cui all’art. 64, comma 2, cod. proc. civ. (come modificato dalla legge 281del 4 giugno 1985) peculiarità della “nuova” fattispecie: arresto fino a 1 anno oppure ammenda fino a10.329,00 euro oltre alla pena accessoria della sospensione dall’esercizio della professione da 15 gior-ni a 2 anni (art. 35 cod. pen.).

    Riquadro 1 – Fattispecie di reato

  • 13

    La responsabilità civile – Si tratta dellaresponsabilità che obbliga il CTU a risar-cire i danni arrecati alle parti a causa del-la propria condotta regolata dall’art. 64cod. proc. civ. e dagli artt. 1218, 1176,2043 e segg. cod. civ. La natura della re-sponsabilità, ancorché vi sia una diversalettura delle norme, dà la prevalenza allaresponsabilità di natura extracontrattua-le (artt. 2043 e segg. cod. civ.).Nel riquadro 2 si possono riconoscere al-cuni esempi di condotte colpose che so-no suscettibili di arrecare un danno alleparti del processo.Alcune fattispecie di danno conseguentialla condotta del consulente tecnico diufficio possono rilevarsi per:– eccessiva durata del processo;

    – soccombenza di una delle parti (inquesti casi non è agevole per il danneg-giato dimostrare il nesso causale tral’esito della CTU e la sentenza sfavore-vole);

    – spese sostenute da una parte per ot-temperare a un provvedimento del giu-dice basato su una consulenza rivela-tasi errata;

    – spese sostenute da una parte per di-mostrare l’erroneità delle conclusionia cui perviene la consulenza;

    – corrispettivo percepito dal consulenteper una prestazione rivelatasi inutile(in questi casi le parti possono legitti-mamente richiedere dal CTU il com-penso percepito).

    tutto CTU

    Il CTU che, seppur involontariamente, perde o distrugge la cosa controversa e i documen-ti affidatigli.

    Il CTU che omette di eseguire accertamenti irripetibili.

    Il CTU che senza giustificato motivo rifiuta o ritarda il deposito della relazione.

    Le ipotesi di sostituzione del CTU e di rinnovo della consulenza dovute a imperizia di que-st’ultimo che rendono inutile l’attività espletata.

    Riquadro 2 – Esempi di condotte colpose

  • 14

    Le qualità particolari del CTU

    tutto CTU

    Le particolari conoscenze del con-sulente tecnico. Il CTU svolge una fun-zione giurisdizionale importante per il giu-dice. Esso rappresenta “l’occhiale specia-listico” del magistrato quando questi si tro-va a dover decidere su aspetti che esulanodalle proprie competenze e conoscenze.Sempre più spesso – ancor di più nellostato attuale della giustizia nel nostroPaese – il risultato del lavoro dell’esperto(la cosiddetta relazione peritale), quandola questione controversa si risolve inaspetti esclusivamente tecnici, diventa lasostanza della decisione del magistrato.Pertanto – e non appare eccessivo – sipuò dire che il consulente tecnico finisceper decidere, in quei casi, l’esito dellacontroversia.Questa condizione dovrebbe richiamaretutti i tecnici, che in vario modo sono im-pegnati in incarichi giurisdizionali, sulsenso di responsabilità che assumonoquando sono chiamati a espletare questefunzioni. In tal senso non appare sconta-to suggerire che questi dovrebbero – co-me in una comune prestazione professio-nale richiesta da un cliente – astenersi nel

    caso che non fossero in grado di adempie-re o non potessero dedicare il giusto tem-po al compimento dell’incarico. L’esperienza quotidiana ci dice che talvol-ta ciò non corrisponde alla realtà; difattiil tecnico spesso è portato – erroneamen-te – a ritenere che la propria competenza,spiegata dall’iscrizione a un ordine o col-legio professionale e dagli anni di espe-rienza, possa di per sé essere sufficientea garantire il pieno e corretto assolvimen-to del mandato giurisdizionale. In verità –e ciò assume ancor più un particolare ri-lievo alla luce della riforma del processodel 2006 – non appare scontato il fattoche un buon tecnico possa rappresentarenecessariamente un buon consulente tec-nico, poiché per svolgere efficacementel’attività di ausiliario del giudice un tecni-co deve possedere particolari conoscenzee qualità, in un certo senso anche autono-me, rispetto alle mere competenze scien-tifiche e professionali. Ed è quello checontraddistingue la figura del consulentetecnico di ufficio rispetto a quella di unprofessionista tecnico in senso lato. Nonè detto, infatti, che una perizia ineccepi-

    L’esperto del giudice, per lo svolgimento delle particolari attività a cui è chiamato,deve saper garantire qualità peculiari che – per la verità – non sempre si riscontra-no nella comunità dei tecnici. Queste da una parte debbono essere legate alle co-noscenze proprie delle materie che il consulente tecnico di ufficio tratta nello svol-gimento dell’incarico, siano esse dirette alla risoluzione dell’aspetto tecnico in con-troversia quanto proprie del quadro generale di ambito giurisdizionale nel qualetrova esplicazione l’incarico; dall’altra l’ausiliario deve mettere in campo la reale ap-plicazione delle conoscenze – ovvero la traduzione pratica di questo sapere – al fi-ne di consentire la loro diretta attuazione nell’ambito del mandato. Infine – e nonè cosa da poco, in particolare nello stato attuale della giustizia, – il CTU deve saperproporre ”l’essere consulente” in un’ottica non solo limitata al soddisfacimento del-le conoscenze anzidette ma anche nell’adottare quei comportamenti che possonoconsentire anche il perseguimento di soluzioni alternative a quelle giurisdizionali.

  • bile da un punto di vista scientifico possaessere una perizia valida.D’altra parte il ruolo racchiude ancheprofili di responsabilità – che abbiamoampiamente esaminato nel precedentecontributo [➜CI08-891] – la cui portata ri-teniamo sia tale da scoraggiare colui che,in queste condizioni, ritenesse comunquedi accettare e svolgere l’incarico.Il consulente tecnico dovrebbe garantireal magistrato alcune conoscenze e qualitàche potremmo semplicemente definire co-me “sapere”, tali dall’essere in grado dimanifestare la capacità dell’esperto allosvolgimento dell’incarico e ad affrontare ivariegati aspetti in esso contemplati.In un esame dei diversi profili, questo sa-pere potrebbe tradursi nel sapere, nel sa-per fare, nel saper essere.

    Il sapere e il saper fare. Il sapere sitraduce nel sapere tecnico e giuridicoche il consulente deve mettere in campo.Le conoscenza di ordine tecnico è propriadi ogni professionista e, nei casi di spe-cie, dovrebbe essere garantita per l’as-solvimento delle particolarità insite nel-l’incarico.Nel descrivere la figura di coloro che pos-sono richiedere l’iscrizione all’albo deiconsulenti tecnici, l’art. 15 disp. att. cod.proc. civ. recita «….Possono ottenere l’i-scrizione nell’albo coloro che sono forni-ti di speciale competenza tecnica in unadeterminata materia …»; ciò significache il soggetto deve possedere non giàuna competenza purchessia (come quel-la meramente spiegata dall’iscrizione aun ordine o collegio professionale) mauna competenza tecnica “particolare” ov-vero specifica in un determinato settore.Ora ben sapendo che un consulente nellapropria vita professionale non è compe-tente, né può conoscere adeguatamente,di ogni ambito della propria sfera di atti-vità, ne consegue che è da escludersi lapossibilità che un giudice conferisca inca-rico a un consulente che non risulti ade-guatamente esperto nel settore oggettodella controversia (per esempio incaricodi analisi chimiche e fisiche di un terrenoconferito a un geometra), mentre è pacifi-co che quando l’ambito dell’accertamento

    ricada in un ambito più generale della spe-cifica attività professionale di quella cate-goria, ciò assume carattere di normalità(per esempio accertamenti di conformitàedilizio-urbanistici, verifiche catastali,computo metrico estimativo di lavori edili,calcolo danni conseguenti a imperizia dilavori di ristrutturazione a un edificio). Occorre comunque evidenziare che la ne-cessità all’atto della domanda di iscrizio-ne all’albo dei consulenti tecnici di indi-care le proprie specializzazioni, even-tualmente supportate da titoli e qualifi-che, non può considerarsi atto formalema è condizione propria volta a garantireal magistrato la migliore valutazione almomento della scelta del consulente.Ma se da una parte potremmo dire che ilsapere tecnico è una componente ovviaper la figura del consulente tecnico, nonaltrettanto può dirsi per il sapere giuridi-co. Infatti la preparazione dei professioni-sti tecnici nella materia della proceduracivile e processuale è carente per non direfrequentemente assente. Eppure così co-me un progettista non si azzarderebbe apensare, definire e presentare un progettosenza conoscere adeguatamente le normetecniche, regolamentari e urbanistichedella zona, lo stesso consulente non do-vrebbe svolgere l’incarico senza conosce-re approfonditamente e dettagliatamentele norme di procedura civile che regolanola propria attività e, più in generale, quel-le ove la propria opera trova esercizio.Tale concetto – di una imbarazzante ba-nalità – non è poi così evidente a coloroche affrontano l’attività di CTU; in parti-colar modo coloro che non la svolgono as-siduamente, ritenendola, nei fatti, unaparte diretta della loro professione e tra-scurando conseguentemente la portatache talune obbligazioni stabilite dall’ordi-namento processuale rappresentano peril corretto svolgimento dell’incarico e lavalidità del lavoro peritale.Difatti il mancato rispetto del contraddit-torio e del diritto alla difesa, ovvero assu-mere documentazione nel corso dei lavo-ri peritali da una parte senza garantirnela conoscenza all’altra, o ricevere docu-mentazione di cui sia vietata la produzio-ne o ancora dare inizio o prosecuzione al-

    tutto CTU

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  • 16

    Il consulente deve conoscere approfonditamen-te le norme che regolano la propria attività especificatamente quelle relative alle disposizio-ni di attuazione e transitorie regolanti l’iscrizio-ne, la tenuta, la formazione dell’albo dei consu-lenti tecnici nonché quelle relative alle sanzionie responsabilità a cui è soggetto (artt. 13 cod.proc. civ. e segg.), quelle relative alla propria at-tività e quella dei consulenti di parte (artt. 91cod. proc. civ. e segg.), le disposizioni generali(artt. 61 cod. proc. civ. e segg.) e ancora quelleconcernenti il processo di cognizione (artt. 191cod. proc. civ. e segg.).

    le operazioni senza darne avviso alle par-ti, possono rappresentare circostanze efatti idonei a spiegare la possibile nullitàdella consulenza tecnica di ufficio con leeventuali conseguenze sul piano delle re-sponsabilità disciplinari, civili e penali. Pertanto per il tecnico, per sua stessa na-tura non “tecnico del diritto”, si impone laconoscenza approfondita della norma checonsente di poter svolgere nel migliore deimodi l’incarico, mettendosi al riparo daeventuali spiacevoli conseguenze.

    Il saper essere. Un ulteriore aspettodello conoscenza del consulente – tutt’al-tro che scontato – è rappresentato dal “sa-per essere”, ovvero dal quadro complessi-vo e particolare dei modelli comportamen-tali e relazionali che l’ausiliario deve saperutilizzare nello svolgimento del compito.Nella generalità, tra gli esperti giudiziari,si registra come modello più diffuso quel-lo ispirato allo stile autoritario; se voglia-mo ciò è indotto anche dalla visione “di or-dine imposto” con il quale viene connota-to, nella visione comune e in un certo sen-so convenzionale, l’incarico giudiziario.Tale modello, se da un lato può risponderea esigenze di ritualità nello svolgimentodelle fasi tipiche dell’incarico, dall’altro nonrisulta funzionale né efficace laddove in al-tre fasi del mandato la priorità debba esse-re indirizzata a privilegiare caratteri di re-lazionalità e confronto con i diversi sogget-ti coinvolti – su tutti le parti – come accade,per esempio, nei tentativi di conciliazione.Ed è in queste fasi che emergono con ogni

    evidenza i limiti del suddetto modello.Con lo stile autoritario il consulente nondetiene la forza che invece viene ricono-sciuta a chi adotta quello cooperativo cheimplica l’autorevolezza. Il primo si impo-ne, il secondo viene riconosciuto.Ed è questo uno dei limiti nella dinamicadi azione che – allo stato attuale – nonconsente al consulente di connotare po-sitivamente i propri esperimenti concilia-tivi e che spesso – in una visione parzia-le ed errata – porta a ritenere che la con-ciliazione non possa essere raggiunta incorso di causa. E invece l’esperienza in-dica che è proprio vero il contrario. È essenziale comprendere per il consu-lente che solo attraverso il dialogo è pos-sibile offrire un cambiamento di prospet-tiva della controversia alle parti. Proprioquel dialogo che manca in un conflittoche viene acuito dall’assenza della comu-nicazione tra le parti; queste, nel corsodel procedimento giudiziario, mantengo-no il dialogo, normalmente, solo attraver-so i propri legali che mediano ogni scam-bio comunicazionale, per iscritto, a mez-zo di lettere, atti e istanze. Le parti rara-mente sono chiamate a doversi confron-tare direttamente sui temi specifici for-manti la controversia e, se obbligati, ten-dono a frapporre filtri di varia natura.L’abituarsi nuovamente al dialogo per leparti è un po’ come per una persona che,a seguito di un trauma, ricomincia unalenta e dolorosa fase di riabilitazione perriprendere pienamente le proprie funzio-ni deambulative; le prime azioni sarannolimitate e circospette per poi, man manoche si riappropria della giusta confidenzae naturalezza, lasciare spazio a una ini-ziativa accompagnata da maggiore forzae convinzione. Sono proprio le difficoltàdi ordine comunicativo a rappresentare ilvero scoglio in questi contesti e la cui ge-stione è tale da richiedere al consulenteuna preparazione specifica e adeguata.Fin quando i consulenti – e i magistrati –non comprenderanno che la conciliazio-ne è una vera e propria attività professio-nale che richiede una preparazione e unaformazione specifica – i risultati, se nondemandati alla buona volontà del singolo,non potranno mutare sostanzialmente.

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  • Ma la dinamica per così dire cooperativanon premia solo le attività della sferaconciliativa nell’incarico del consulente.Infatti, se da un lato al consulente si ri-chiede di fornire una esauriente e motiva-ta risposta alle questioni poste dal giudi-ce istruttore nel quesito e di quelle, a cuilo stesso attinge nell’ambito degli atti le-gali delle parti, per far ciò, dall’altro, eglideve – per la concretizzazione del rispet-to del principio del contraddittorio e di-ritto alla difesa delle parti – dare attua-zione a un reale e concreto confronto consoggetti coinvolti nel procedimento.Coloro sono i consulenti tecnici di parte ealcune volte i legali stessi; l’azione delconsulente deve essere indirizzata alconsentire ogni espressione dei loro giu-dizi, delle motivate e ragionate osserva-zioni in merito alle questioni facenti par-te degli accertamenti. Ciò assumendo le osservazioni dei tecnicidi parte a mezzo di memorie a cui il con-

    sulente stesso deve fornire motivata ri-sposta nelle proprie deduzioni in rispostaai quesiti con il duplice scopo di concre-tizzare il rispetto del contraddittorio per-mettendo ai soggetti in causa di avanzareogni utile osservazione all’esperto nelmomento in cui questi forma il proprioconvincimento e, dall’altra, di contenere itempi del giudizio prevenendo l’eventualechiamata a chiarimenti o la richiesta disupplemento di consulenza tecnica.La detta condizione presuppone la capa-cità da parte del CTU di accettare il con-fronto in modo proattivo, anche metten-dosi in discussione, accettando criticheal proprio operato, nella responsabileconsapevolezza che la propria relazioneandrà a costituire la base e la sostanzadella decisione del giudice. Solo in questomodo l’incarico potrà rispondere piena-mente alle esigenze giurisdizionali indi-rizzate al soddisfacimento di avere unagiustizia più rapida e concreta.

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  • 18

    Art. 61 – Consulente tecnico: Quando è ne-cessario il giudice può farsi assistere, per il com-pimento di singoli atti o per tutto il processo, dauno o più consulenti di particolare competenzatecnica. La scelta dei consulenti deve esserenormalmente fatta tra le persone iscritte in albispeciali a norma delle disposizioni di attuazio-ne al presente codice.

    L’atto di nomina del consulente e suoi effetti

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    Nomina. Il giudice ha, tra i suoi poteri,quello di nominare il consulente tecnico diufficio. La nomina, che è un’attività istrut-toria demandata al potere discrezionaledel giudice, cui è rimessa la facoltà di va-lutarne la necessità, è utilizzabile per lasoluzione di questioni relative a fatti ac-certabili mediante il ricorso a cognizionidi ordine tecnico e comunque specialisti-co che non consentono un’espressione di-retta da parte del magistrato.

    Quindi, anche quando la nomina viene sol-lecitata dalle parti (come solitamente ac-cade negli atti introduttivi del giudizio) ri-mane sottoposta alla valutazione discre-zionale del giudice di merito che, nel prov-vedimento di ammissione, deve sintetica-mente riferire le motivazioni che hannoispirato il ricorso a tale mezzo istruttorio.1Il giudice opera la scelta dell’ausiliarionormalmente attraverso l’albo dei consu-lenti tecnici conservato presso ogni tri-bunale anche se il potere discrezionaledel giudice, supportato da consolidatipronunciamenti della Suprema Corte diCassazione, è tale da poter praticare l’in-

    dividuazione del soggetto prescelto an-che tra quelli non iscritti negli albi di queltribunale2 o addirittura in alcun albo.3In tali fattispecie è da negarsi la possibilitàche possano sussistere ipotesi di nullitàdella consulenza, prevalendo il riconosci-mento della facoltà discrezionale del magi-strato nello scegliere il consulente più adat-to e competente nella particolare materia. Vi è tuttavia da precisare che in tali casila scelta deve essere accompagnata daun preventivo parere al presidente del tri-bunale con relativa motivazione dellascelta, ancorché l’assenza di detto pare-re non invalida la nomina.4D’altra parte il consulente, o i consulentiprescelti, qualora le indagini e le valuta-

    1Il giudice del merito, nell’esercizio del proprio potere discreziona-le di accoglimento o rigetto, anche implicitamente, di un’istanza diconsulenza tecnica avanzata da una delle parti del processo, è te-nuto unicamente a evidenziare in sede di motivazione, nella pro-pria decisione, l’esaustività delle altre prove acquisite o prodottenel corso dell’istruttoria, ai fini della pronuncia definitiva della con-troversia (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 12418, 11 ottobre 2001).2Pur contrastando con il primo comma dell’art. 22 disp. att. cod.proc. civ., la nomina di professionista iscritto in albo di altro tribuna-le non integra alcuna ipotesi di nullità e non determina violazionedel diritto di difesa (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 4714, 12 luglio 1983). 3Il conferimento d’ufficio dell’incarico di consulente tecnico a un profes-sionista non iscritto negli albi dei periti non spiega di per sé effetti inva-lidanti dato che l’art. 61, comma 2, cod. proc. civ. nel disporre che la scel-ta del consulente va fatta normalmente fra le persone iscritte nei sud-detti Albi non esclude il potere discrezionale del giudice di avvalersi del-l’ausilio di soggetti diversi (Corte Cost., sent. n. 149, 8 giugno 1983).4La norma contenuta nell’art. 22, comma 2, disp. att. cod. proc. civ.,per cui il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consu-lente tecnico iscritto in albo di altro tribunale, o a persona noniscritta in nessun albo, deve sentire il presidente del tribunale e in-dicare nel provvedimento i motivi della scelta, non ha carattere co-gente, non essendo culminata nullità della sua inosservanza(Cass., Sez II., sent. n. 1054, 9 aprile 1971).

    Il primo atto con il quale il consulente prende coscienza di dover svolgere un incaricoper l’autorità giudiziaria è l’atto della nomina che viene formalizzato mediante un’or-dinanza trasmessa al consulente prescelto attraverso notifica giudiziaria. Con la nomi-na possono presentarsi le fattispecie dell’astensione e della ricusazione che ricorronoper le analoghe motivazioni incombenti per il giudice. Analizziamo questa fase.

  • zioni richiedano distinte conoscenze di dif-ferenti discipline, deve possedere non unaqualsiasi e generica competenza tecnicama una “particolare” competenza, cosic-ché la prevalenza non è nel riconosceresemplicemente il titolo di studio possedu-to o l’iscrizione all’albo o collegio profes-sionale ma quanto piuttosto l’esperienza,la formazione, la specializzazione nellospecifico settore o ambito in cui si formal’oggetto della controversia. Da ciò ne di-scende che, nel caso di una causa aventea oggetto problemi statici a un edificio, lascelta ricadrà non semplicemente su uningegnere iscritto all’albo ma su un inge-gnere che, iscritto all’albo, possegga spe-cializzazione e competenza nei calcoli sta-tici e verifiche strutturali. Da tale concet-to ne consegue che la norma suggerisceper la scelta del consulente l’indirizzo del“saper fare” piuttosto che del “poter fare”. La nomina del consulente tecnico di uffi-cio è fatta dal giudice procedente ovveroil giudice di pace, il giudice monocraticonei procedimenti di cui è competente, ilgiudice istruttore nei relativi procedi-menti di competenza in sede collegiale.La consulenza tecnica, nel rito ordinario,viene formalizzata a mezzo di ordinanzache contiene, in estrema sintesi:– il tribunale e l’ufficio del giudice proce-

    dente;– il ruolo del procedimento, il nome del-

    le parti e i loro difensori;– il nome, cognome e recapito del consu-

    lente prescelto;– la data e l’ora di convocazione del con-

    sulente;– la data dell’ordinanza.Con la legge 69/2009 (art. 46, comma 4)“Disposizioni per lo sviluppo economico, lasemplificazione, la competitività nonché inmateria di processo civile” pubblicata nel-la G.U. 49 del 19 giugno 2009, è stato mo-dificato l’art. 191 dove si prevede all’attodella notifica dell’ordinanza di nomina an-che la comunicazione con ordinanza deiquesiti posti dal magistrato al consulente.La novità, senza dubbio, è rilevante; il con-sulente tecnico di ufficio, pertanto, all’attodella notifica del provvedimento non solopotrà assumere cognizione di essere statoprescelto dal magistrato ma anche quali so-

    no le finalità e le richieste poste a fonda-mento dell’incarico che andrà ad assumere.La disposizione è volta a favorire un piùrapido svolgimento della udienza di affi-damento dell’incarico ed evitare le fre-quenti contrapposizioni a cui si assistevatra i difensori all’atto dell’assegnazionedel quesito all’esperto.L’ordinanza viene notificata a cura dellacancelleria al consulente prescelto amezzo di ufficiale giudiziario così come aidifensori delle parti.

    Astensione e ricusazione. Una par-ticolare condizione di vincolo che discen-de dall’essere iscritti all’albo dei consu-lenti tecnici è quella di dover obbligato-riamente prestare il proprio ufficio, lad-dove, naturalmente, non sussistano moti-vi di astensione che vedremo appresso.Il consulente iscritto all’albo dei consulen-ti tecnici, infatti, in assenza di impedimen-ti stabiliti dalla norma, non può rifiutarsi diadempiere al mandato assegnato poichécon la presentazione della domanda egliha preventivamente manifestato il proprioconsenso a esercitare tali funzioni. Dettovincolo non incombe, invece, su coloro chenon hanno presentato la suddetta doman-da e non risultano iscritti negli albi specia-li dei tribunale che quindi possono – senzadover necessariamente addurre particola-ri giustificazioni – rinunciare all’incarico.

    In ogni caso, ancorché per gli iscritti al-l’albo non sussistano le condizioni dell’a-stensione ma vi siano oggettive proble-matiche nello svolgimento dell’incarico,tali da poter costituire ostacolo ovvero li-mitazione per lo stesso, è opportuno se-gnalare ciò al magistrato al quale pru-dente apprezzamento sono rimessi.I motivi di astensione dall’incarico rice-

    tutto CTU

    Art. 63 – Obbligo di assumere l’incarico ericusazione del consulente: Il consulente scel-to tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di presta-re il suo ufficio, tranne che il giudice riconoscache ricorre un giusto motivo di astensione. Il con-sulente può essere ricusato dalle parti per i mo-tivi indicati nell’articolo 51. Della ricusazione delconsulente conosce il giudice che l’ha nominato.

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  • 20

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    Riquadro 1 – Istanza per astensione incaricoTribunale di

    All’Ill.mo Sig. Giudice Dott.* * *

    Procedimento civile di cui alR.G.C. n° 0000/00

    tra le parti

    LUIGI ALFA, parte attrice (Avv. Dino Beta)

    c o n t r o

    GIACOMO ZETA, parte convenuta (Avv. Franco Delta)

    * * *Istanza per astensione incarico

    * * *Il sottoscritto …………………………… prescelto dalla S.V. Ill.ma C.T.U. nella procedura giudiziariain epigrafe e invitato a comparire nell’udienza del 5 Maggio 2008 per il conferimento dell’incarico e laformulazione dei quesiti come da ordinanza di nomina del 10 Aprile 2008

    IN CONSIDERAZIONE

    Che si trova nelle condizioni di doversi astenere dall’incarico, così come regolato dall’art.51 c.p.c. in ra-gione di (spiegare brevemente le motivazioni)

    CHIEDE

    Alla S.V. ill.ma di essere esonerato dall’incarico.

    Ringraziando per la fiducia accordata.

    30 Aprile 2008 Con osservanza

    IL C.T.U. prescelto

    vuto per il consulente tecnico di ufficiosono i medesimi del giudice:«Art. 51 – Astensione del giudice – Ilgiudice ha l’obbligo di astenersi:1) Se ha interesse nella causa o in altravertente su identica questione di diritto;2) Se egli stesso o la moglie (ora il coniu-ge) è parente fino al quarto grado o lega-to da vincoli di affiliazione, o è conviven-te o commensale abituale di una delleparti o di alcuno dei difensori; 3) Se eglistesso o la moglie (ora il coniuge) ha cau-sa pendente o grave inimicizia o rapportidi credito o debito con una delle parti oalcuno dei suoi difensori; 4) Se ha datoconsiglio o prestato patrocinio nella cau-sa, o ha deposto in essa come testimone,oppure ne ha conosciuto come magistra-to in altro grado del processo o come ar-

    bitro (810) o vi ha prestato assistenza co-me consulente tecnico; 5) Se è tutore, cu-ratore, procuratore, agente o datore di la-voro di una delle parti; se, inoltre, è am-ministratore o gerente di un ente, di unaassociazione anche non riconosciuta, diun comitato, di una società, o stabilimen-to che ha interesse nella causa. In ognialtro caso in cui esistano gravi ragioni diconvenienza, il giudice può richiedere alcapo dell’ufficio l’autorizzazione ad aste-nersi; quando l’astensione riguarda il ca-po dell’ufficio, l’autorizzazione è chiestaal capo dell’ufficio superiore» .Il consulente che ritiene di non accettarel’incarico deve presentare opportuna emotivata istanza al giudice almeno 3giorni prima dell’udienza di comparizio-ne (riquadro 1).

  • Un suggerimento per coloro che sono po-co pratici in detti incarichi e che possonoevitare perdite di tempo, ma soprattuttoevidenti imbarazzi in sede di udienza nelcaso di ricorrenza dei motivi di astensio-ne, è quello di leggere attentamente i no-minativi delle parti contenute nella ordi-nanza di nomina in modo tale da verifica-re sin dal momento della notifica dell’at-to di nomina la possibile ricorrenza deipresupposti di astensione. Tale verificapuò, nel caso di dubbi, essere integratacon una semplice telefonata al difensoredella parte o anche una verifica presso lacancelleria del tribunale stesso. Con le medesime motivazioni e ragionidell’art. 51 cod. proc. civ., le parti posso-no proporre ricusazione nei confronti delconsulente prescelto. Anche per l’istanzadi ricusazione, come l’astensione del con-sulente, valgono i medesimi termini dei 3giorni prima della udienza di conferimen-to d’incarico. Il termine è perentorio. Di-fatti, dopo tale termine non è più possibi-

    le proporre la ricusazione del consulentema possono essere segnalati al giudice, alfine di una valutazione, a norma dell’art.196 cod. proc. civ., le ragioni (di evidentegravità) che giustifichino un provvedimen-to di sostituzione del consulente stesso.5Anche l’eventuale anticipazione dellasemplice opinione del consulente tecnicoprescelto non implica motivi di nullitàdella consulenza.6

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    5I motivi di ricusazione del consulente tecnico conosciuti dalla partedopo la scadenza del termine per proporre l’istanza di ricusazioneprevista dall’art.192 cod. proc. civ. o sopravvenuti al suindicato termi-ne, non possono di per se stessi giustificare una pronuncia di nullitàdella relazione o di sostituzione del consulente, ma possono soltan-to essere prospettati al giudice al fine di una valutazione, a norma del-l’art. 196 cod. proc. civ. dell’esistenza di gravi ragioni che giustifichi-no un provvedimento di sostituzione; tale valutazione va compiuta inconcreto con riferimento alla relazione del consulente e in quantorientra nell’apprezzamento del giudice di merito, è insindacabile inCassazione (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 2125, 26 marzo 1985). 6L’anticipata manifestazione del parere del consulente, pur costi-tuendo un’irregolarità, non dà luogo a nullità della consulenza,neppure nel caso in cui il consulente concluda in senso difformedal parere originariamente espresso (Cass., Sez. III, sent. n. 3691,16 dicembre 1971).

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  • 22

    L’udienza di conferimento d’incarico

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    Con l’udienza di conferimento d’incaricoinizia l’attività formale del consulenteprescelto; invero l’incombenza di fronteal giudice e ai legali delle parti (talvoltadelle parti stesse e dei loro consulentitecnici) si evidenzia per la sua impor-tanza poiché in questa fase si concreta-no taluni aspetti che soventemente fini-scono per condizionare l’attività delconsulente nel prosieguo della sua atti-vità, uno su tutti il quesito formulato dalgiudice.L’importanza di questa fase richiede, per-tanto, una dinamica proattiva del consu-lente designato nell’indirizzo di collabo-rare con il giudice, che spesso, sotto ilpeso dei numerosi procedimenti in tratta-zione della giornata non sempre ha il mo-do di approfondire tutti i risvolti del pro-cedimento.Difatti, sin da questa fase possono deter-minarsi le condizioni per l’eventuale an-nullamento della consulenza tecnica coni conseguenti effetti in ordine alle respon-sabilità del consulente, ampiamente esa-minate. Nell’udienza l’atto formale con il qualel’ausiliario assume l’impegno ad assolve-re pienamente, onestamente, consape-volmente, con l’impegno delle sue capa-

    cità professionali e intellettuali, il pro-prio incarico è quella del giuramento.

    L’art. 193 riporta, tra l’altro, letteral-mente la formula del giuramento che re-cita «Giuro di bene e fedelmente adem-piere alle funzioni affidatemi al soloscopo di far conoscere al giudice la ve-rità».Si può osservare che allo stato i consu-lenti tecnici di ufficio sono rimasti gliunici soggetti a formulare il giuramen-to (i testimoni si “limitano”, infatti, arecitare una dichiarazione d’impegno);Il giuramento è comunque un atto cheracchiude in sé l’importanza del ruolo edell’impegno e responsabilità che ilconsulente assume con il conferimentodell’incarico. Nonostante ciò, l’even-tuale omissione del giuramento non

    L’udienza di conferimento di incarico configura il vero e proprio inizio del mandatodel consulente prescelto; in questa fase si concretano aspetti che soventemente fi-niscono per condizionare, anche in modo sostanziale, l’attività del consulente, unosu tutti il quesito. L’importanza di questo momento, pertanto, richiede una dinami-ca proattiva affinché si possano realizzare le migliori condizioni di assolvimento del-l’incarico e minimizzare le problematiche che potrebbero condurre, in estremo, fi-no all’annullamento della consulenza. L’udienza, inoltre, prevede obbligazioni im-portanti per l’intera attività dell’esperto e diverse assunzioni da evidenziarsi per ilruolo che è chiamato a ricoprire l’ausiliario. In questo contributo, e nel prossimo,passeremo in rassegna ogni momento dell’udienza sottolineandone i rilievi forma-li e sostanziali.

    Art. 193 cod. proc. civ. – Giuramento delconsulente: All’udienza di comparizione il giu-dice istruttore ricorda al consulente l’importan-za delle funzioni che è chiamato ad adempiere,e ne riceve il giuramento di bene e fedelmenteadempiere alle funzioni affidategli al solo sco-po di far conoscere al giudice la verità.

  • forma motivo di nullità della consulen-za tecnica.1Ma se il giuramento è un aspetto impor-tante in relazione alla consapevolezzadell’assunzione delle responsabilità per ilconsulente, rimane sempre atto formaletale da non incidere sulla sostanza delmandato del lavoro del consulente, rile-vanza che invece possono assumere altriaspetti e condizioni che si originano nel-l’udienza di cui trattiamo, come peresempio il quesito.Per esemplificare possiamo riferire, in unquadro sinottico, l’insieme delle disposi-zioni e assunzioni che si originano nellaudienza e che vengono riportate nel rela-tivo processo verbale che, solitamente,viene trascritto dal giudice direttamente oda uno dei legali a fronte dell’assoluta ca-renza di personale di cancelleria che do-vrebbe essere preposto all’incombenza.Le diverse assunzioni che vengono svoltein udienza e che esamineremo appressoe nel prossimo contributo sono:– registrazioni presenze;– dichiarazione di accettazione d’incari-

    co del consulente prescelto;– giuramento del consulente con dichia-

    razione delle proprie generalità e do-micilio;

    – formulazione del quesito;– dichiarazione di inizio delle operazioni

    peritali o rinvio;– autorizzazione accesso ai pubblici uf-

    fici (eventuale);– autorizzazione all’uso del mezzo pro-

    prio e/o di viaggio;– autorizzazione accesso ai luoghi

    (eventuale);– autorizzazione ad avvalersi di esperti

    ausiliari (eventuale);– nomina dei consulenti tecnici di parte

    o rinvio;– termine di invio della relazione alle

    parti;– termine alle parti per proporre le loro

    osservazioni alla relazione del CTU;– termine di deposito della relazione;– termine di rinvio del procedimento;– disposizione del fondo spese.Con l’apertura del verbale di udienza si ri-porta, oltre alla data, l’indicazione dell’uf-ficio giudiziario, del giudice delle presen-

    ze dei procuratori delle parti e del consu-lente prescelto. Talvolta, in calce al verba-le, quando vi è la presenza di praticanti de-gli studi legali, si riportano le generalità diquesti al fine di dare atto della loro parte-cipazione ai fini della pratica legale.Il giudice, poi, chiede al consulente pre-scelto se intende assumere l’incarico ov-vero se, eventualmente, vi siano motiviidonei per dover dichiarare l’astensione.In verità, se cosi fosse (come abbiamodetto a pag. 19), il consulente avrebbedovuto presentare apposita istanza algiudice che lo aveva nominato almeno tregiorni prima.Dopodiché, il consulente presta il giura-mento di rito recitando la formula anzi vi-sta e declina le proprie generalità che sa-ranno trascritte a verbale. Le generalità si configurano in nome, co-gnome, data di nascita e residenza. Tal-volta possono essere anche aggiunti laqualifica (per esempio, geometra liberoprofessionista) e il termine “indifferen-te”, con ciò a ribadire la totale estraneitàcon le parti e le questioni in contesa giu-diziaria.

    Il quesito. Il giudice a questo punto for-mula il quesito al consulente. Invero, in questo momento emerge contutta evidenza la reale portata della con-sulenza nell’attuale processo civile che,come in altre occasioni in questa pubbli-cazione abbiamo avuto modo di sottoli-neare, è centrale rispetto alla decisioneche assumerà il giudice. Sempre di più nel-l’odierno processo civile, quando le que-stioni controverse si risolvono in aspetti dinatura tecnica, il CTU decide l’esito dellacausa. Pertanto il contenuto e la finalitàdel quesito diventano essenziali per il per-seguimento degli obiettivi delle parti.Con la legge 69 del 18 giugno 2009 diriforma del processo civile, l’art. 191 cod.proc. civ. è stato così sostituito dall’art.46, comma 4.

    tutto CTU

    1Poiché la legge non commina la nullità della consulenza tecnicad’ufficio in caso di mancata prestazione del giuramento da partedel consulente, ben può il giudice utilizzarne i risultati – pur in pre-senza di siffatta omissione – ai fini del suo convincimento (Cass.,Sez. III, sent. n. 5737, 24 settembre 1986).

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    La riforma ha introdotto la formulazionedel quesito già all’atto della nomina me-diante apposita ordinanza.Il consulente, pertanto, all’atto della noti-fica del provvedimento non solo potrà as-sumere cognizione di essere stato pre-scelto dal magistrato ma anche quali sonole finalità e le richieste poste a fondamen-to dell’incarico che andrà ad assumere.La disposizione è volta a favorire un più ra-pido svolgimento della udienza di affida-mento dell’incarico ed evitare le frequenticontrapposizioni a cui si assisteva tra i di-fensori all’atto dell’assegnazione del quesi-to all’esperto. Ciò tuttavia – è da rilevare –non toglie la possibilità, sia per le parti siaper il consulente, di interloquire con il giu-dice qualora la richiesta non colga in pienole finalità alla cui base vi è il ricorso all’o-pera del consulente, ovvero ove questa nonsia caratterizzata dalla necessaria concre-tezza per produrre un risultato convincen-te ed esaustivo. Infatti il quesito, che rap-presenta lo strumento dell’intero svolgi-mento del mandato del consulente, è quel-lo che ne determina le finalità e i limiti del-le attività. Più il quesito sarà generico, om-nicomprensivo, poco chiaro e adeguata-mente dettagliato tanto maggiore sarà lapossibilità, nel corso dell’attività, dell’in-sorgere di contrasti, dispute, pressioni del-le parti, dei legali e dei consulenti tecnici. Un buon quesito infatti dovrebbe:– indicare il compito del consulente;– essere comprensibile, di chiara lettura;– individuare l’oggetto dell’indagine e la

    valutazione richiesta;– comprendere gli accertamenti nel limi-

    te delle domande delle parti;– non richiedere accertamenti dei fatti il

    cui onere incombe sulla parte;

    – non richiedere valutazioni giuridiche.Per questo appare essenziale che l’esper-to faccia rilevare puntualmente eventualidifformità o carenze, ricordando, ove oc-corra, che a quel quesito egli dovrà rispon-dere mediante motivazioni chiare, oggetti-ve e, possibilmente, incontrovertibili.Tuttavia nell’ipotesi che il consulente, nelcorso dello studio degli atti che segue lapartecipazione all’udienza, si renda con-to che il quesito non risulti coerente allerichieste formulate dalle parti ovveroparziale, omnicomprensivo o comunquesoggetto a interpretazione, è tenuto a fa-re presente ciò al giudice mediante unaspecifica istanza. Per la verità è da rilevare che la novellaintrodotta dalla riforma era già stata an-ticipata dalla prassi in uso in molti tribu-nali ove i giudici ricorrevano all’ordinan-za con la formulazione anticipatoria deiquesiti per la nomina del consulente. A questo punto il giudice chiede al consu-lente incaricato se desidera sin d’adessoindicare la data d’inizio delle operazioni.Il consulente, infatti, può scegliere duesoluzioni: indicare la data in sede diudienza facendo quindi riportare a verba-le ora, data e luogo, ovvero riservarsi eindicarla in un momento successivo.L’argomento della comunicazione delleoperazioni peritali riveste estrema im-portanza poiché, come quello della nomi-na dei consulenti tecnici di parte e dellaproduzione documentale può interveniresull’efficacia del lavoro del consulentepotendolo invalidare; perciò all’argomen-to sarà dedicato un adeguato spazio neiprossimi contributi quando analizzeremol’attività dell’esperto nei profili pratici.In questa parte ci limitiamo a osservare che,nella prima ipotesi, non incombe sul consu-lente alcun ulteriore obbligo di comunicazio-ne spettando ai difensori l’onere di comuni-care ai propri assistiti e consulenti di parte,qualora nominati, ciò che è necessario; men-tre nella seconda tutte le responsabilità de-rivanti dalla corretta comunicazione riguar-dano il consulente. In ultimo si può sottoli-neare, inoltre, che nella prima ipotesi il con-sulente, avendo provveduto ad adempiere al-la comunicazione in modo rituale, non deverinnovare l’avviso d’inizio delle operazioni.

    tutto CTU

    Art. 191. Nomina del consulente tecnico –Nei casi previsti dagli artt. 61 e seguenti il giudi-ce istruttore, con ordinanza ai sensi dell’art. 183,settimo comma, o con altra successiva ordinan-za, nomina un consulente (22 ss, 89 att.), formu-la i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consu-lente deve comparire. Possono essere nominatipiù consulenti soltanto in caso di grave necessitào quando la legge espressamente lo dispone.

  • tutto CTU

    Tribunale diAll’Ill.mo Sig. Giudice Dott.

    * * *Procedimento civile di cui al

    R.G.C. n° 0000/00

    tra le parti

    LUIGI ALFA, parte attrice (Avv. Dino Beta)

    c o n t r o

    GIACOMO ZETA, parte convenuta (Avv. Franco Delta)

    * * *Istanza per decisioni di merito in ordine al quesito

    * * *Il sottoscritto …………………………… incaricato dalla S.V. ill.ma CTU nella procedura giudiziaria inepigrafe nella udienza del 5 maggio 2008 con conferimento del seguente quesito (indicazione del quesito)

    IN CONSIDERAZIONE

    Che per (spiegare brevemente le ragioni) il detto quesito presenta (delineare se trattasi di carenze ovveroerrore materiale ovvero scarsa chiarezza o cos’altro)

    CHIEDE

    Alla S.V. ill.ma di voler disporre in merito.

    30 maggio 2008

    Con osservanzaIL CTU incaricato

    Istanza per decisioni di merito in ordine al quesito

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    L’udienza di conferimento d’incarico (2)

    tutto CTU

    Nella udienza di conferimento d’incarico oltre al giuramento e alla formulazione del que-sito trovano spazio altre incombenze formali che tuttavia sostanziano l’attività del con-sulente. Dopo avere analizzato la fase del giuramento, della formulazione del quesito equella della comunicazione d’inizio delle operazioni peritali, passiamo in rassegna le al-tre fasi che accompagnano l’udienza del conferimento d’incarico al consulente che, neifatti e allo svolgimento delle attività peritali, rivelano la loro importanza e delicatezza.

    Nella udienza di conferimento d’incaricooltre al giuramento e alla formulazione delquesito e alla eventuale comunicazione d’i-nizio delle operazioni peritali trovano spa-zio altre incombenze formali che sostan-ziano l’attività del consulente. Tali incom-benze non sono meno rilevanti per l’attivitàa cui è chiamato l’esperto giudiziario.Queste sono:– autorizzazione accesso ai pubblici uf-

    fici (eventuale);– autorizzazione all’uso del mezzo pro-

    prio e/o di viaggio;– autorizzazione accesso ai luoghi

    (eventuale);– autorizzazione ad avvalersi di esperti

    ausiliari (eventuale);– nomina dei consulenti tecnici di parte

    o rinvio;– termine di invio della relazione alle parti;– termine alle parti per proporre le loro

    osservazioni alla relazione del CTU;– termine di deposito della relazione;– termine di rinvio del procedimento;– disposizione del fondo spese.

    Autorizzazione all’accesso ai pubbli-ci uffici. Nel corso delle attività di ufficio,per le incombenze legate alla risposta ai que-siti e, più in generale, per porre in essere tut-te quelle attività conoscitive che possono es-sere utili da fornire al giudice istruttore, puòpresentarsi per il consulente la necessità didover esaminare e consultare documenti, at-ti e quanto altro conservato presso i pubbli-ci uffici, anche con l’estrazione di copie.

    Tra questi, in particolare per l’attività deiprofessionisti di ambito tecnico, possiamoindividuare gli uffici dell’Agenzia del territo-rio, l’Agenzia delle entrate, i diversi settoridi enti locali quali comuni, province e regio-ni e ancora enti del Ministero della difesa,del demanio, comunità montane, gli archivinotarili e quanto altro. L’autorizzazione checoncede il giudice istruttore e che viene,per l’appunto, trascritta nel verbale diudienza non è una mera formalità ma unconcreto atto autorizzativo la cui valenza sisostanzia in particolare quando vi è la ne-cessità di accedere ad atti protetti dai vin-coli imposti dalla legge sulla c.d. privacy. Basti pensare al riguardo alla richiesta dicopia conforme delle planimetrie cata-stali di un immobile il cui rilascio è vin-colato alla richiesta del professionistaunitamente alla delega del proprietario oavente titolo idoneo.

    Autorizzazione alle spese di viaggiofuori dalla circoscrizione giudizia-ria. Quando le operazioni demandate alconsulente debbano svolgersi fuori dallacircoscrizione giudiziaria, il giudice deveautorizzare le spese per il viaggio e l’even-tuale soggiorno1 dell’ausiliario. In particola-

    1Per l’indennità di viaggio e di soggiorno si applica il trattamento previstoper i dipendenti statali. L’incaricato è equiparato al dirigente di secondafascia del ruolo unico, di cui all’art. 15 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001.È fatta salva l’eventuale maggiore indennità spettante all’incaricato di-pendente pubblico. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativadocumentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui ser-vizi di linea, esclusi quelli aerei (art. 55, D.P.R. 115 del 30 maggio 2002).

  • re ciò ricorre sempre quando è richiesto l’u-so del mezzo aereo. Il giudice, più in gene-rale, anche quando le operazioni abbianocorso nella provincia di competenza deveautorizzare l’esperto all’uso del mezzo pro-prio al fine che questi possa poi richiedereil rimborso delle relative spese, nella speciespese di carburante e pedaggi autostradali.In ogni caso anche laddove gli accerta-menti debbano svolgersi in zone vicinema le operazioni da espletare richiedanospostamenti reiterati e continui tali daconnotare di rilevanza le spese, è comun-que utile richiedere al G.I. specifiche au-torizzazioni in merito.

    Autorizzazione all’accesso ai luo-ghi. L’autorizzazione potrebbe appariresuperflua, ma le diverse fattispecie di si-tuazioni che possono presentarsi ne ren-dono necessaria l’espressione da parte delmagistrato. L’esperto nel compimento del-le proprie attività, in gran parte dei casi,deve poter accedere alle proprietà sia del-le parti in causa che, talvolta, a quelle disoggetti estranei al procedimento giudi-ziario. Nella gran parte dei casi non si pre-sentano problemi, atteso che coloro checonsen