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Ufficio di supporto tecnico-amministrativo agli Istituti Spin, Officina dei Materiali, Nanoscienze Corso Ferdinando Maria Perrone 24, I-16152 Genova (+39)01065-98750, fax -06302 Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586 Rapporto tecnico Ufficio per il Supporto tecnico-amministrativo agli Istituti SPIN, IOM, NANO GUIDA ALL’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI Gennaio 2013 Autore: Danilo Imperatore Antonucci CNR Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo agli Istituti SPIN, IOM, NANO Corso Ferdinando Maria Perrone 24 16152 Genova Tel: 010-6598710 (switchboard), diretto 010-6598768 – Fax: 010-6506302 [email protected]

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Rapporto tecnico

Ufficio per il Supporto tecnico-amministrativo

agli Istituti SPIN, IOM, NANO

GUIDA ALL’ACQUISIZIONE

DI BENI E SERVIZI

Gennaio 2013

Autore: Danilo Imperatore Antonucci

CNR

Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo agli Istituti SPIN, IOM, NANO Corso Ferdinando Maria Perrone 24

16152 Genova

Tel: 010-6598710 (switchboard), diretto 010-6598768 – Fax: 010-6506302

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Definizioni ............................................................................................................................. 5  1.   INTRODUZIONE ........................................................................................................... 6  2. RICHIESTA DI ACQUISTO ............................................................................................ 9  3. DETERMINA A CONTRARRE ......................................................................................... 9  

3.1   SOGLIE .............................................................................................................. 10  3.2.   Il RUP ................................................................................................................ 11  3.3   Acquisti in “Unicità” ......................................................................................... 11  3.4   Criteri di aggiudicazione ................................................................................. 12  3.5   Termine ricezione offerte su MePA e su mercato libero. ......................... 12  3.6   Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) ............................... 13  

4. SCELTA DEL CONTRAENTE E VALIDAZIONE DEL PROCEDIMENTO ................... 14  4.1. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici ............................ 14  4.2   Requisiti di partecipazione ............................................................................. 15  

4.2.1.   Differenze tra i requisiti di ordine generale e quelli “speciali” ....... 15  4.3   Tassatività cause di esclusione ..................................................................... 15  4.4   CONTRIBUTO ALL’AVCP (TASSA GARA) ...................................................... 17  

4.4.1.   Modalità e termini del pagamento della contribuzione .................... 17  4.4.2.   Procedure con pìù lotti ........................................................................... 18  4.4.3.   Entità delle contribuzioni ....................................................................... 18  

4.5   Verifica firme digitali ...................................................................................... 18  4.6   Richiesta del CIG. ............................................................................................ 18  4.7   Penali .................................................................................................................. 19  4.8   Scheda tecnica delle forniture ....................................................................... 19  4.9   Commissione giudicatrice .............................................................................. 20  

4.9.1. Composizione della Commissione .............................................................. 21  4.10   Controlli sul possesso dei requisiti ............................................................... 21  4.11   Apertura Offerte tecniche .............................................................................. 22  4.12   Offerte anomale ............................................................................................... 22  4.13   Obblighi di comunicazione al casellario e di consultazione. .................... 23  

4.13.1.   Comunicazione ......................................................................................... 23  4.13.2.   Consultazione del casellario per verifica dei requisiti ...................... 23  

4.14   Aggiudicazione provvisoria ............................................................................ 24  5. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DEFINITIVO ................................ 25  

5.1   Comunicazione all’Osservatorio dei Contratti Pubblici ............................. 28  5.2   Obblighi informativi ......................................................................................... 28  5.3   Verifiche antimafia .......................................................................................... 29  5.3.1   Appalti G.A.P. ................................................................................................... 29  5.3.2. Informazione .................................................................................................... 30  5.4   Cauzione definitiva .......................................................................................... 31  

6. STIPULA DEL CONTRATTO ......................................................................................... 31  6.a.1   Sul mercato libero fino a 7.500 € ........................................................... 32  6.a.2   Sul mercato libero oltre 7.500 € ............................................................. 33  

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6.a.3   Nota particolare sulla tracciabilità dei flussi finanziari per esteri ..... 33  6.a.4   Recesso unilaterale introdotto dalla spending review ........................ 34  6.a.5   Divieto rinnovo tacito ................................................................................ 35  6.a.6   Diritto di accesso ........................................................................................ 35  

6.b   ORDINE DI ACQUISTO – MEPA ..................................................................... 36  6.b.1.   Tracciabilità .............................................................................................. 37  6.b.2.   NO Standstill ............................................................................................ 37  

7.   D.U.R.C. - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ................. 37  7.1)   per acquisti sul MePA. ..................................................................................... 37  7.2)   Per acquisti sul mercato libero ...................................................................... 37  

8.   RISCONTRO DELLA REGOLARITA DELLA FORNITURA ....................................... 41  9.   TERMINI DI PAGAMENTO ......................................................................................... 42  10.   PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE ............................................................. 43  11.   COME EFFETTUARE LE VERIFICHE SUL PORTALE CONSIP ......................... 43  

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Nota dell'AutoreNota dell'Autore

Questa guida non riveste carattere ufficiale ma è solo dettata

dall'esigenza di stilare delle istruzioni operative ad uso interno per gli Istituti

SPIN, Officina dei Materiali e Nanoscienze, rivolta principalmente alle

acquisizioni di beni e servizi “in economia”.

Poiché la normativa in materia è in continua evoluzione, le informazioni

contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.

Infine, sebbene il presente testo sia stato redatto con la massima

attenzione, l'Autore non si assume alcuna responsabilità in relazione alle

informazioni in esso contenute.

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Definizioni

q AVCP = Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e

Forniture

q CIG = Codice identificativo Gara

q DEC = Direttore dell’Esecuzione del Contratto

q MePA = Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

q OdA = Ordine di acquisto

q OE = Operatore Economico

q PA = Pubblica Amministrazione

q PI = Punto Istruttore

q PO = Punto Ordinante

q RdO = Richiesta di Offerta

q RUOS = Responsabile di UOS

q RUP = Responsabile Unico del Procedimento

q SA = Stazione appaltante

• Categoria = Raggruppamento merceologico di beni/servizi (ad esempio:

Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio)

• Metaprodotto = Sottoinsieme di beni/servizi di una Categoria (ad

esempio: Accessori per fax, …)

• Prodotto = singolo bene/servizio (ad esempio: Rotolo carta fax, kit

microtelefono, …)

ü Codice = D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

ü Regolamento = D.P.R. 5 ottobre 2010 N. 207

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1. INTRODUZIONE

Le novità introdotte dalla legislazione in materia di contenimento della spesa

pubblica (spending review) hanno apportato modifiche sostanziali alle modalità

con le quali la PA deve approvvigionarsi di beni e servizi.

Le nuove procedure impongono l’utilizzo obbligatorio in via principale degli

strumenti messi a disposizione dalla Consip S.p.a. (convenzioni, accordi quadro,

MePA) secondo le modalità che approfondiremo nel seguito (cfr. Art. 7, comma 2,

D.L 52/2012: "...le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328...")

Il legislatore ha disposto la nullità dei contratti [(cfr. Art. 1, comma 1, D.L.

06/07/2012 n. 95 (Legge di conversione 07/08/12 n. 135 - pubblicato in G.U. n. 189 del

14/08/12, in vigore dal 15/08/12)] conclusi successivamente all’entrata in vigore

della legge 135/2012 (DL 95/2012) qualora gli stessi siano stipulati:

- in violazione dell’obbligo di ricorrere alla convenzioni ovvero ai parametri

prezzo-qualità fissati da Consip;

- in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di

acquisto di Consip, ivi incluso il MePA;

- in violazione dell’obbligo di ricorrere alla convenzioni per le “utilities” .

Oltre alla nullità, vi è l’illecito disciplinare e il danno erariale.

Nota sulla nullità dei contratti: la nullità comporta che il contratto giuridicamente non sia mai esistito,

sin dalla sua origine.

La responsabilità per colui che ha firmato è amministrativa ed il danno erariale verrà conteggiato, tenendo

anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel

contratto.

Peraltro lo stipulante potrebbe essere chiamato a rispondere di falso ideologico, tenendo conto che l’art.

26, comma 3-bis della L. 448/1999, dispone che Il dipendente che ha sottoscritto il contratto alleghi allo

stesso, una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti

del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.

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Si ricorda a tale proposito quanto stabilito all’art. 75 del D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice

penale e delle leggi speciali in materia”.

Fatta la dovuta eccezione per l’acquisizione delle forniture appartenenti alle

categorie merceologiche delle cosiddette utilities (energia elettrica, gas,

carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia

fissa e telefonia mobile) per le quali è obbligatoria l’adesione alle convenzioni

Consip, per tutti gli acquisti di beni/servizi dovranno essere valutate:

a) la presenza del “prodotto” (bene/servizio/articolo) nelle convenzioni Consip,

che deve essere identico a quello offerto e nella quantità desiderata. I

beni/servizi offerti tramite le convenzioni non sono personalizzabili e vengono

erogati in quantità minime predeterminate, il che giustifica l’adesione facoltativa

alle convenzioni stesse. Se il prodotto è diverso per qualità o quantità si deve

comunque ricorrere al MePA.

b) la presenza del Metaprodotto sul MePA => a questo punto la procedura si

suddivide nei due possibili casi:

b.1) il prodotto desiderato è immediatamente presente => possiamo

acquisirlo direttamente da uno dei fornitori (OdA), oppure “lanciare” una RdO al

fine di ottenere condizioni migliori. In questo secondo caso, in assenza di

condizioni migliorative, acquisiremo il prodotto sul MePA da uno dei fornitori già

individuati.

b.2) il prodotto desiderato NON è presente => dobbiamo “lanciare” una RdO.

Solo nel caso in cui la RdO vada deserta si potrà operare sul mercato libero.

La ricerca volta ad individuare la presenza del prodotto desiderato deve essere

effettuata con attenzione perché, per esempio, le centrifughe per laboratorio al

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momento appaiono sotto la Categoria Merceologica “Beni e servizi per la Sanità”

e non, come si potrebbe pensare, sotto “Attrezzature e strumenti da

laboratorio”.

c) Non esiste il MetaProdotto sul MePA => ci si rivolge al mercato libero.

Essendo il MepA in continuo e rapido aggiornamento si suggerisce di effettuare

l’indagine anche a poca distanza dalla medesima (dopo una settimana).

Qualora si conoscano operatori economici – non ancora iscritti al MePA – che

possano offrire beni/servizi a prezzi più vantaggiosi, sarebbe opportuno invitarli

a registrarsi sul MePA (la registrazione è gratuita e abbastanza veloce: in media

una settimana) sempre che siano interessati a proseguire nel rapporto con la PA

e potendo disporre di una vetrina privilegiata verso un numero di acquirenti

maggiore.

Si evidenzia che, allo stato attuale, non è prevista l’abilitazione al MePA

per gli operatori economici esteri.

Si sottolinea l’importanza del rispetto delle nuove disposizioni di legge anche in

considerazione del fatto che dal 1° gennaio 2013 (cfr. Art. 18 decreto legge 83/2012

“Amministrazione aperta”), le PA sono obbligate a pubblicare sul proprio sito

internet tutti i contratti stipulati, di qualsiasi importo.

La Direzione Generale CNR ha emanato la Circolare 41/2012, impartendo le

disposizioni per la pubblicazione dei contratti.

Allo scopo, è stato implementato il modulo del sistema informativo contabile

"SIGLA" denominato "Repertorio contratti" per consentire l'archiviazione delle

ulteriori informazioni previste dall'art. 18 sopra richiamato.

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Ciò posto, illustriamo nel seguito i passaggi necessari per l’acquisizione di un

bene o servizio di importo inferiore a 200.000,00 € IVA esclusa (importo valido

fino al 31/12/2013 – Regolamento UE 1251/2011 del 30/11/2011). Nota: Tale soglia viene ricalcolata ogni due anni dalla Commissione europea. Il calcolo del suo valore è

basato sulla media del valore quotidiano dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo (DSP), media

calcolata sul periodo di 24 mesi che si conclude il 31 agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1°

gennaio.

2. RICHIESTA DI ACQUISTO Compilazione, da parte del Richiedente, del Modulo A “Richiesta di

acquisizione di beni/servizi” siglato anche dai Responsabili di GAE e

Commessa, da inviare al Direttore/RUOS.

Su questo modulo deve essere descritto il bene/servizio da acquisire, l'importo

presunto, i fondi su cui imputare la spesa nonché l'avvenuta verifica della

presenza del prodotto/bene/servizio (nelle Convenzioni) ovvero del

metaprodotto (nel MePA) (trattata nel seguito).

Senza protocollo.

3. DETERMINA A CONTRARRE Modulo B.1 = per acquisti su Consip

Modulo B.2 = per acquisti sul mercato libero

Con questi moduli il Direttore/RUOS designa il RUP, decide il metodo di scelta

del contraente (cfr. Art. 11, comma 2, D. Lgs. 163/2006; FAQ AVCP “Decreto o Determina a

contrarre”) e autorizza il RUP ad avviare la procedura, designando altresì, qualora

ricorra il caso, anche il DEC (cfr. Art. 300 del Regolamento).

Nota sul DEC:

- di norma il DEC è il RUP (cfr. art. 300, c. 1 del Regolamento);

- Il DEC è comunque un soggetto diverso dal RUP nel caso (cfr. art. 300, c. 2 del

Regolamento):

a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

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b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico

ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero

caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o

dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Si rammenta che, nel caso di acquisizione sul mercato libero, se il prodotto non

è previsto nel Regolamento spese in economia del CNR, dovrà essere esperita

una gara “sotto soglia” (cfr. Art. 124 del Codice). Da protocollare.

3.1 SOGLIE Per acquisti di importo fino a 7.500 € IVA esclusa (cfr. Regolamento spese in

economia del CNR - DPCNR 03/02/97 Pubb. in GU n. 48 del 27/02/97) sia sul MePA sia sul

mercato libero si può procedere con “affidamento diretto”;

• per acquisti superiori a 7.500 € IVA esclusa e inferiori a 40.000 € IVA

esclusa:

• su MEPA, si “lancia” una RdO (Richiesta di Offerta)

• su mercato libero (in economia), si raccolgono 5 offerte.

In entrambi i casi sopra indicati è possibile non richiedere la cauzione

definitiva.

Per acquisti a partire da 40.000,00 € IVA esclusa deve essere pubblicato un

avviso pubblico ed esperita una gara a procedura negoziata nonché richiesta la

cauzione definitiva.

Nota 1: E’ vietato l’artificioso frazionamento degli appalti con l'intenzione

di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di

rilevanza comunitaria (cfr. Art. 29, comma 11, del Codice).

Nota 2: Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al

fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti

devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti

in lotti funzionali. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non

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escludere le piccole e medie imprese (cfr. Art. 2, comma 1-bis, del Codice a seguito delle

modifiche apportate dall’art. 1, comma 2, D.L. 95/2012).

3.2. Il RUP E’ indispensabile che sia individuato per ogni fornitura o servizio (cfr. Artt. 4 e 5

Legge 7 agosto 1990 n. 241; Art. 10, comma 1, del Codice; Art. 272, comma 1, del

Regolamento), di qualsiasi importo. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o

avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o

avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta (cfr. Art. 10,

comma 8, del Codice). Fra i suoi compiti, quello di richiedere il CIG, chiedere le offerte, proporre al

Direttore/RUOS il nominativo dell’operatore economico aggiudicatario, previa

valutazione delle offerte ricevute oppure a seguito dell’espletamento della

procedure.

Se fosse assente il nominativo del RUP, la procedura sarebbe “viziata” (cfr. Art.

21-septies, Legge 241/1990).

A carico del RUP sono posti diversi obblighi:

-responsabilità civile (nei confronti dei terzi e dell’esecutore laddove oltrepassi i

limiti dei propri compiti);

-responsabilità per danno erariale (nei confronti della Pubblica Amministrazione:

cagionamento di danno ingiusto con dolo o colpa grave);

-responsabilità disciplinare (tipica del funzionario pubblico – violazione doveri di

servizio);

-responsabilità penale (reati contro la Pubblica Amministrazione compiuti da

pubblico ufficiale sia per quelli derivanti dall’esercizio propri compiti).

3.3 Acquisti in “Unicità”

Art. 57 del Codice “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”.

La procedura è consentita (tra l’altro):

-qualora al termine di una procedura di gara non sia stata presentata nessuna

offerta o offerta appropriata (cfr. comma 2, lett. a);

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- qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di

diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un OE

determinato (cfr. comma 2, lett. b);.

- nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza derivante da

fatti imprevedibili, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure di

gara (comma 2, lett. c);

- qualora i prodotti siano fabbricati a scopo di sperimentazione, studio o

sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad

accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto

(cfr. comma 3, lett. a);

- nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e

destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o

all'ampliamento di forniture o impianti esistenti (cfr. comma 3, lett. b);

- per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un

fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale (cfr. comma 3, lett. d).

3.4 Criteri di aggiudicazione

- prezzo più basso (cfr. Art. 82 del Codice);

- off. econom. più vantaggiosa (cfr. Art. 83 del Codice): è necessario elencare i

criteri di valutazione, precisando la ponderazione relativa attribuita a ciascuno

di essi (cfr. comma 2), e, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub –

punteggi (cfr. comma 4). Ove la SA non sia in grado di stabilirli tramite la propria

organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la

determina a contrarre.

3.5 Termine ricezione offerte su MePA e su mercato libero.

In caso di RdO su MePA o di RdO sul mercato libero, si suggerisce di fissare un

termine ragionevole di ricezione delle offerte in funzione della complessità della

richiesta.

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Infatti le procedure di acquisto in economia non sono sottoposte agli obblighi

di pubblicità e di comunicazione previsti dall’art. 124 del Codice (cfr. Art. 331,

comma 1, del Regolamento).

Le stazioni appaltanti devono assicurare che le procedure in economia

avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando

altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di

trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli OE (cfr. Art. 331, comma 2,

del Regolamento).

L'esito degli affidamenti è soggetto ad avviso di post-informazione mediante

pubblicazione sul profilo internet del CNR (URP - Gare e appalti) (cfr. Art. 331,

comma 3, del Regolamento).

3.6 Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) Art. 86, commi 3-bis, 3-ter del Codice;

L. 123/2007 e modifica dell’Art. 3 del D. Lgs. n. 626/1994;

Determinazione AVCP n. 3/2008 del 5 marzo 2008.

Il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze.

In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene

necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di

offerta) che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo,

infatti, si rende noto che la valutazione dell’eventuale esistenza di interferenze è

stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l’esistenza.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di

interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i

seguenti rischi:

• derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di

appaltatori diversi;

• immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni

dell’appaltatore;

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• esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba

operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria

dell’appaltatore;

• derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici

dell’attività appaltata).

Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la

predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

• la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie

attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura

stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di

lavoro o nei cantieri (con l’esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono

stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel

seguito);

• i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della SA,

intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla

stessa per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

• i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la SA.

4. SCELTA DEL CONTRAENTE E VALIDAZIONE DEL PROCEDIMENTO Modulo C.1 = per Consip; Modulo C.2 = per acquisti sul mercato libero.

Il RUP provvede ad avviare la procedura di acquisizione decisa nella determina

a contrarre, arrivando fino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, riportando

su questo modulo l'esito della procedura e inserendo l'aggiudicatario

provvisorio. Senza protocollo.

4.1. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici Ai sensi dell'Art. 34 del Codice. Sono anche ammissibili:

- le società semplici (cfr. TAR Veneto, I, 26/06/2006 n. 1899);

- gli enti pubblici economici;

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- gli enti pubblici non economici (cfr. Parere AVCP n.127 del 23/04/2008 “gare che

abbiano ad oggetto prestazioni corrispondenti ai loro fini istituzionali”), - le università ed enti di ricerca (cfr. Determinazione AVCP n. 7/2010)

4.2 Requisiti di partecipazione - Ordine generale: art. 38 del Codice;

- idoneità professionale: art. 39 del Codice;

- capacità economica e finanziaria: art. 41 del Codice;

- capacità tecnica e professionale: Art. 42 del Codice.

4.2.1. Differenze tra i requisiti di ordine generale e quelli “speciali”

- I requisiti di ordine generale riguardano l’affidabilità morale dell’OE;

- I requisiti speciali attengono alle capacità che l’OE deve possedere ai fini

della partecipazione ad una determinata procedura di gara, sulla base di quanto

previsto dalla lex specialis (bando di gara oppure lettera di invito).

4.3 Tassatività cause di esclusione

Secondo l’Art. 46, comma 1-bis del Codice, l’esclusione dei concorrenti dalla

gare è subordinata al verificarsi di uno o più dei seguenti presupposti:

1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal

Regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti;

2) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per

difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;

3) non integrità del plico contenente l’offerta/domanda di partecipazione, o

altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere che sia

stato violato il principio di segretezza delle offerte.

La disposizione prevede anche che i bandi e le lettere di invito non possono

contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono

comunque nulle.

Per riepilogare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce causa

di esclusione dalla gara (cfr. AVCP “Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle

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cause di esclusione e costo del lavoro, Audizione del 29 settembre 2011”; Determinazione AVCP

n. 4 del 10/10/2012 “Bando-Tipo”):

- la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38, comma 1, del

Codice;

- la mancanza dei requisiti speciali di partecipazione prescritti nell’Avviso

pubblico, dato che essi costituiscono presupposti di natura sostanziale per la

partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 2 del Codice;

- incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta;

- incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione

o di altri elementi essenziali;

- non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione tale

da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio

di segretezza delle offerte;

- altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tale da far ritenere, secondo

le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle

offerte.

- incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ed offerta carente di altri

elementi essenziali;

- incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta;

-plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione non integro ovvero

altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le

circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;

- violazione dei termini per la presentazione dell’offerta;

-partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei

consorziati per i quali il consorzio a dichiarato di concorrere ; partecipazione

contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di

produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i

quali il consorzio a dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla

medesima gara in forma individuale e in un raggruppamento o in più di un

raggruppamento;

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- concorrenti per i quali la SA accerta che le relative offerte sono imputabili ad

un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;

- violazione delle norme sull’avvalimento;

- nel caso di contratti nei settori ordinari, mancata produzione della garanzia

provvisoria;

- nel caso di contratti nei settori ordinari, offerta non corredata dall’impegno di

un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,

qualora l’offerente risultasse affidatario;

- mancata effettuazione del sopralluogo, se previsto;

- mancato versamento del contributo all’Autorità;

- esclusione automatica delle offerte anomale.

4.4 CONTRIBUTO ALL’AVCP (TASSA GARA)

In attuazione dell’art. 1, commi 65 e 66, della L. 266/2005, le stazioni

appaltanti e gli operatori economici (nazionali ed esteri) sono obbligati a

versare a favore dell’AVCP i contributi di cui alla Deliberazione AVCP 21

dicembre 2011.

4.4.1. Modalità e termini del pagamento della contribuzione

• Stazioni appaltanti = entro il termine di scadenza dei “Pagamenti

mediante avviso” (MAV), emessi dall’AVCP con cadenza quadrimestrale,

per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute

per tutte le procedure attivate nel periodo (cfr. Art. 3, comma 1, Deliberazione

AVCP 21/12/11) • OE = condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del

contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della

presentazione dell’offerta, di aver versato la somma dovuta. La mancata

dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla

procedura (cfr. Art. 1, comma 67, Legge 266/2005; Art. 3, comma 2, Deliberazione

AVCP 21/12/11).

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4.4.2. Procedure con più lotti

• Stazioni appaltanti = l’importo dovuto è calcolato applicando la

contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara

(cfr. Art. 3, comma 4, Deliberazione AVCP 21/12/11).

• OE = l’importo da versare deve corrispondere al valore di ogni singolo

lotto per il quale presentano offerta ((cfr. Art. 3, comma 5, Deliberazione AVCP

21/12/11)

4.4.3. Entità delle contribuzioni (cfr. Art. 2, comma 1, Deliberazione AVCP 21/12/2011)

Importo posto a base di gara Quota stazioni appaltanti

Quota operatori economici

Inferiore a Euro 40.000 Esente Esente Uguale o maggiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000 Euro 30,00 Esente

Uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 300.000 Euro 225,00

Euro 20,00 Uguale o maggiore a Euro 300.000 e inferiore a Euro 500.000 Euro 35,00 Uguale o maggiore a Euro 500.000 e inferiore a Euro 800.000

Euro 375,00 Euro 70,00

Uguale o maggiore a Euro 800.000 e inferiore a Euro 1.000.000 Euro 80,00 Uguale o maggiore a Euro 1.000.000 e inferiore a Euro 5.000.000 Euro 600,00 Euro 140,00

Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 20.000.000 Euro 800,00

Euro 200,00 Uguale o maggiore a Euro 20.000.000 Euro 500,00

4.5 Verifica firme digitali In caso di voler verificare la firma digitale, si possono utilizzare:

- il sito Infocert: https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php

- il sito delle Poste italiane:

http://postecert.poste.it/verificatore/servletverificatorep7m?tipoOp=10

4.6 Richiesta del CIG Obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dal tipo di

procedura adottata e dall’importo (cfr. Art. 3, comma 5, Legge 136/2010).

Ricordiamo che, laddove l’importo presunto sia inferiore a 40.000 € IVA esclusa,

esiste il Sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata (cosiddetto

“Smart CIG”).

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Per gli importi a partire da 40.000 € IVA esclusa, si dovrà utilizzare il Sistema

Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG).

Si rammenta che le offerte:

- sul mercato libero, devono essere protocollate in entrata;

- sul MePA, non devono essere protocollate. Si dovrà invece protocollare in

uscita l’ordine prima che il PO lo invii al fornitore (come spiegato al successivo

punto 6.b.

4.7 Penali I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento

degli obblighi contrattuali (cfr. Art. 298, comma 1 del Regolamento).

L’entità delle penali da applicare sono comprese tra lo 0,3 per mille e l'1 per

mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non

superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle

conseguenze legate all'eventuale ritardo (cfr. Art. 145, comma 3, del Regolamento).

Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito agli eventuali ritardi

nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo

nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%

dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente la risoluzione del

contratto per grave inadempimento (cfr. Art. 298, comma 2 del Regolamento).

4.8 Scheda tecnica delle forniture - (Art. 68, comma 13 del Codice)

E’ vietato, salvo casi eccezionali, di procedere all’introduzione, nelle specifiche

tecniche, di clausole che richiamino prodotti di determinata

fabbricazione/provenienza/processo produttivo (ad es. un noto marchio

commerciale) e brevetti.

In via eccezionale, qualora ci si imbatta in una motivata impossibilità di definire

con precisione l’oggetto dell’appalto, si può menzionare il prodotto specifico

accompagnandolo con l’espressione “o equivalente”, al fine di rendere

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comprensibile agli offerenti le specifiche tecniche. In tal caso il richiamo ai

prodotti ha funzione meramente descrittiva e non costituisce fattore

discriminante per la valutazione delle offerte (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI,

12/11/2009, n. 6997).

4.9 Commissione giudicatrice - (Art 84 del Codice)

Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, la valutazione deve essere demandata ad

una commissione giudicatrice (cfr. comma 1).

La commissione, nominata dall'organo della SA competente ad effettuare la

scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari

di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui

si riferisce l'oggetto del contratto (cfr. comma 2).

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (cfr.

comma 10).La Commissione è un collegio perfetto cioè deve operare con il

plenum dei suoi componenti. Sono ammesse deroghe solo per lo svolgimento

di attività istruttorie, conoscitive, strumentali e vincolate ma mai in caso di

attività valutativa, decisoria e attribuzione punteggi nonché per adozione del

provvedimento di aggiudicazione (cfr. TAR Lazio, II quater, n. 8832/08 – CdS Sez. IV 12

maggio 2008 n. 2188).

In caso di aggiudicazione al prezzo più basso, la selezione delle offerte spetta

al RUP o, in alternativa, ad un Seggio di gara presieduto da un Dirigente.

In questo caso la nomina di commissione è facoltativa.

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4.9.1. Composizione della Commissione Presieduta di norma da un dirigente della SA e, in caso di mancanza in

organico, da un funzionario della SA incaricato di funzioni apicali, nominato

dall’organo competente (cfr. Art 84 comma 3 del Codice). I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra la SA. In caso di

accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi

previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i

commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni

aggiudicatrici (cfr. Art 84 comma 8 del Codice).

In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento

dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è

riconvocata la medesima commissione (cfr. Art 84 comma 12 del Codice).

I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono

svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente

al contratto del cui affidamento si tratta (cfr. Art 84 comma 4 del Codice).

Nota: il RUP può fare il Presidente di Commissione solo nel caso in cui lo

stesso sia un dirigente o un funzionario incaricato di funzioni apicali (cfr. Consiglio

di Stato, Sez. V, 27 aprile 2012, n. 2445).

4.10 Controlli a campione sul possesso dei requisiti

Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte

presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle

offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico,

di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso

dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,

eventualmente richiesti nel bando di gara (cfr. Art. 48 del Codice; FAQ AVCP).

Nota: è legittimo l’operato della SA che, considerata la presenza di due sole

offerte in gara, non procede

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al sorteggio per il controllo a campione, programmando le verifiche di cui

all’art. 48, comma 2 del Codice, nei confronti dei soggetti utilmente inseriti in

graduatoria dopo l’aggiudicazione definitiva (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II, 17 luglio

2009, n. 7071, confermata da Cons. St., Sez. V, 18 aprile 2012, n. 2253).

4.11 Apertura Offerte tecniche I plichi contenenti le offerte tecniche devono essere aperti in seduta pubblica

al fine di verificare e verbalizzare la presenza dei documenti prodotti, ferma

restando la successiva valutazione in una o più sedute riservate del contenuto

tecnico dell’offerta (cfr. Art. 120, comma 2, del Regolamento a seguito delle modifiche

apportate dall’art. 12 D.L. 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012).

4.12 Offerte anomale - (Art. 86 del Codice)

La disposizione sopra richiamata richiede di verificare se vi siano offerte

“anormalmente basse” rispetto all’entità delle prestazioni richieste. La verifica è

regolata a seconda che il criterio di aggiudicazione sia il prezzo più basso (cfr.

Art. 86, comma 1 del Codice 1) o l’offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. Art.

86, comma 2 del Codice 2).

La verifica dell'anomalia è effettuata dal R.U.P. avvalendosi degli uffici tecnici

della SA ovvero della Commissione di gara (cfr. Artt. 121 e 284 del regolamento;

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 29/11/2012 n. 36).

1 Ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con

esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

2 Sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

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4.13 Obblighi di comunicazione al casellario e di consultazione – (Determinazione AVCP n. 1 del 12/01/2010).

4.13.1. Comunicazione Sussiste l’obbligo per le Stazioni appaltanti di comunicare all’AVCP,

informandone contestualmente l’OE, le esclusioni dalle gare, ivi comprese quelle

disposte per le ipotesi di falsa dichiarazione, affinché vengano annotate nel

casellario informatico (cfr. Art. 27 D.P.R. 34/2000; Art. 7, comma 10, del Codice).

Tale segnalazione non è limitata al caso di riscontrato difetto dei requisiti di

ordine speciale in sede di controllo a campione (cfr. Art. 48 del Codice), ma va

effettuata anche a seguito di difetto dei requisiti di ordine generale.

4.13.2. Consultazione del casellario per verifica dei requisiti Dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’Art. 6 bis, del Codice, la documentazione

comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure

deve essere acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici

(BDNCP), istituita presso l'AVCP ai sensi dell'articolo 62-bis del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Allo scopo l’AVCP ha istituito il servizio denominato AVCPASS (Authority Virtual

Company Passport) dotato di apposite aree dedicate ad OE e a stazioni

appaltanti. Per le regole tecniche di accesso si veda la Deliberazione AVCP n.

111 Adunanza del 20 dicembre 2012 in attuazione dell'articolo 6 bis del

Codice.

Ai sensi dell’Art. 3 della Deliberazione sopra richiamata, tutte le

comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS dovranno essere

effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Pertanto, è necessario

che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:

a) SA (PEC relativa all’Area Organizzativa di Protocollo di appartenenza;

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b) RUP (casella PEC personale);

c) almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni OE (casella PEC

personale dell’amministratore e casella PEC dell’OE); nel caso di OE persona

fisica casella PEC personale;

d) eventuale delegato dall’OE (casella PEC personale del delegato e casella PEC

dell’OE);

e) Presidente di Commissione e Commissari di gara chiamati ad operare tramite

il sistema AVCPASS (casella PEC personale).

Inoltre, coerentemente con quanto disposto dall’Art. 21, comma 2, del D. Lgs

82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti

inseriti dagli OE, dovranno essere firmati digitalmente dai soggetti di cui ai

punti c) e d) sopra indicati.

NORMA TRANSITORIA (cfr. Art. 9 Deliberazione AVCP 111/2012)

Al fine di consentire agli OE e alle stazioni appaltanti di adeguarsi

gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti, l’obbligo di

procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS

decorrerà dal 1° marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari

o superiore a € 40.000,00; in via transitoria, fino al 30 giugno 2013, le

stazioni appaltanti per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei

requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità (cfr. Art. 48 del

Codice). Quindi obbligo a far data dal 1° luglio 2013.

La sede centrale CNR emanerà apposita circolare in merito.

4.14 Aggiudicazione provvisoria Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei

criteri indicati al precedente punto 3.4. Al termine della procedura è dichiarata

l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente (cfr. Art. 11, comma 4

del Codice).

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L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell’organo

competente secondo l’ordinamento della SA, nel rispetto dei termini previsti dai

singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria

da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a 30 giorni

(cfr. Art. 12, comma 1, del Codice).

5. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DEFINITIVO - Modulo “D”

Il Direttore/RUOS con l’apposito Atto, approva l’aggiudicazione provvisoria (cfr.

Art. 11, comma 5, del Codice) dopo aver valutato la regolarità del procedimento. La

SA potrebbe decidere di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto,

dandone adeguata e congrua motivazione (cfr. Art. 81, comma 3 del Codice).

Contestualmente viene anche disposto l'impegno definitivo della spesa. Da

protocollare.

L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la positiva verifica del

possesso dei prescritti requisiti (cfr. Art. 11, comma 8, del Codice).

Verifica dei requisiti:

Nelle more di utilizzare la Banca dati AVCP, entro 10 giorni dalla

conclusione delle operazioni di gara, la verifica dei requisiti di capacità

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa viene fatta anche

all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi

non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati. (cfr. Art. 48, comma 2 del Codice).

Nel contempo la Stazione appaltante, per la verifica dei requisiti generali

dichiarati in sede di offerta, provvederà a chiedere d’ufficio (cfr. Art. 15, comma 1,

lettere c) e d) Legge 12/11/2011 n. 183, che modifica l'Art. 43, comma 1 D.P.R. 445/2000 e il

capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 D.P.R. 445/2000):

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a) Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

b) la visura presso la Camera di commercio I.A.A.;

c) i certificati del casellario giudiziale;

d) gli accertamenti contro i tentativi di infiltrazione mafiosa (se pertinente);

e) l'accertamento dell'adempimento dell'obbligo di assunzione dei soggetti

disabili per le ditte con più di 15 dipendenti (cfr. Art. 17 L. 68/99).

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione

prodotta e ricevuta a comprova, si procederà all’esclusione della gara del

soggetto interessato, fermo quanto ulteriormente previsto dall’art. 48, comma 2

del Codice (esclusione dalla gara, segnalazione all'AVCP, determinazione nuova

soglia di anomalia dell'offerta e conseguente eventuale nuova aggiudicazione).

a) DURC: tramite lo sportello unico previdenziale.

b) Visura presso la Camera di commercio I.A.A.

Dal 30 aprile 2012 è attivo il portale “VerifichePA” realizzato da InfoCamere per

conto delle Camere di Commercio per far fronte a quanto stabilito dalla legge di

stabilità 2012 (art. 15 L. 183/2011) che ha sancito il principio della

"decertificazione". Il portale è riservato alle PA che potranno procedere

autonomamente al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive

ricevute da parte di imprese e persone in relazione ai dati contenuti nel Registro

Imprese e che potranno rivolgersi direttamente all'ufficio preposto della Camera

di Commercio solo per particolari richieste che non trovano risposta nei servizi

centralizzati per la decertificazione.

Da tale portale è possibile estrarre anche elenchi di caselle PEC relativi a società

di persone e di capitali.

Sito web: https://verifichepa.infocamere.it/vepa/

c) Casellario giudiziale = si richiedono:

• il certificato penale, tramite qualsiasi Ufficio del Casellario giudiziale

presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di

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nascita o di residenza del richiedente. Sono riportate le condanne

definitive a carico di una persona fisica in materia penale, previste

dall’art. 25 del D.P.R. n. 313/2002;

• il certificato dei carichi pendenti, previsto dall’art. 27 del D.P.R. n.

313/2002, che riporta le indicazioni di eventuali procedimenti penali in

corso, nei quali il richiedente abbia assunto la qualità di imputato.

Questo tipo di certificato va richiesto presso la Procura della

Repubblica del luogo di residenza;

• il certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti

da reato, previsto dall’art. 31 del D.P.R. n. 313/2002, che attesta le

iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari definitivi che comportano

l’applicazione, a carico di persone giuridiche, società e associazioni

anche prive di personalità giuridica, di sanzioni amministrative

dipendenti da reato.

d) antimafia: tramite le Prefetture;

e) obbligo assunzione disabili: richiesta alla Provincia ove ha sede legale

l'impresa. L'ufficio competente, di norma, è quello delle che fa capo

all'Assessorato delle politiche attive del lavoro.

A questo punto:

v Se ho scelto il contraente tramite ordine diretto sul MePA, il PO procederà

con l’invio dell’ordine, come descritto nel seguito;

v Se ho scelto il contraente tramite RdO sul MePA, il PO procederà

all’aggiudicazione definitiva (sul MePA) e stipulerà il contratto (emissione

ordine) sul MEPA;

v Se ho scelto il contraente tramite il mercato libero, predisporrò l’ordine,

come descritto nel seguito.

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5.1 Comunicazione all’Osservatorio dei Contratti Pubblici

L’Art. 7, comma 8, del Codice impone (a seguito delle modifiche apportate

dall’art. 8, comma 2-bis del decreto-legge 52/2012) che gli obblighi di

comunicazione all’AVCP debbano essere osservati per tutti i contratti di importo

superiore a 50.000 euro.

Pertanto il RUP dovrà comunicare:

a) entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della

procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali

di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, in nominativo

dell’affidatario;

b) entro 60 gg. (limitatamente ai settori ordinari), dalla data del loro

compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e

l'ultimazione dei lavori/servizi/forniture, l'effettuazione del collaudo,

l'importo finale.

Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la

comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento.

E’ da ricordare altresì che (cfr. Art.7, comma 8, lett. b del Codice) il soggetto che

ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti, è sottoposto con

provvedimento dell’AVCP, alla sanzione amm.va del pagamento di una somma

fino ad € 25.882,00, elevata fino ad € 51.545,00 se sono forniti dati non

veritieri.

5.2 Obblighi informativi - (Art. 79 del Codice)

Il R.U.P. deve comunicare:

a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un

termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che

segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta

ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se

hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per

presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando

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o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con

pronuncia giurisdizionale definitiva (cfr. comma 5, lett. a)

b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e

comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione (comma

5, lett. b).

b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di

non concludere un accordo quadro (comma 5, lett. b-bis);

b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario,

tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni,

ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma (cfr. comma 5, lett. b-ter).

Le comunicazioni devono essere fatte per iscritto, con lettera raccomandata

con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta

elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo

è espressamente autorizzato dal concorrente (cfr. Art. 79, comma 5-bis del Codice).

5.3 Verifiche antimafia

5.3.1 Appalti G.A.P. (Gare Appalto Pubblico)

L. 726/1982 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 629/1982 recante misure

urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa; L. 410/1991

“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 345/1991 recante disposizioni urgenti per il

coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità

organizzata.

Gli Enti pubblici che bandiscono appalti per l’esecuzione di opere o di

servizi, nonché le imprese, individuali o costituite in forma societaria,

aggiudicatarie degli appalti medesimi (o ev. sub-appalti) di importo pari o

superiore a € 51.645,69 IVA INCLUSA (ad oggi, con l’IVA al 21% = €

42.682,39 al netto di IVA), sono tenute a compilare ed a trasmettere al

Prefetto il modello “GAP”.

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Per gli appaltatori che non adempiono a tale obbligo ovvero forniscono

notizie non corrispondenti al vero si applica la pena dell’arresto da sei mesi

ad un anno e la sospensione dell’Albo degli appaltatori.

Chi deve sottoscrivere il modello GAP:

Il responsabile dell’ente appaltante ed il legale rappresentante

dell’impresa aggiudicataria.

Cosa fare:

Il modulo va compilato al più tardi al momento della stipula del contratto o

della convenzione d’appalto (si suggerisce di inviarlo con la lettera di

aggiudicazione) fra il responsabile dell’Ente appaltante ed il legale

rappresentante dell’impresa aggiudicataria.

Il modello deve essere trasmesso alle Prefetture competenti per territorio.

Se nel corso dell’esecuzione dell’appalto vengono apportate modifiche

all’importo od all’oggetto del contratto, è necessario che l’Ente

appaltante curi, con la massima tempestività, la compilazione di un nuovo

modulo GAP contenente gli elementi di novità ed i riferimenti relativi al

modulo iniziale, del quale occorrerà riportare integralmente i dati della parte

riservata all’Ente appaltante.

5.3.2. Informazione Le Stazioni appaltanti devono acquisire dal Prefetto le informazioni relative a

tentativi di infiltrazione mafiosa prima di stipulare contratti di FORNITURE E

SERVIZI in caso di importi pari o superiori a 200.000,00 € (al netto

dell’IVA) mediante l’INFORMAZIONE ANTIMAFIA (art. 3 D.P.R. 252/1998)

con apposito modello previsto dalla Prefetture.

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5.4 Cauzione definitiva L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari

al 10% dell’importo contrattuale (cfr. Art. 113, comma 1, del Codice).

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva

o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cfr. Art. 113,

comma 2 nonché Art. 75, comma 3, del Codice).

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui

all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SA (cfr. Art. 113,

comma 2, del Codice).

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli

eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento

è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (cfr.

Art. 113, comma 1, del Codice).

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento

per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI

EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme

europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore

economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta

nei modi prescritti dalle norme vigenti (cfr. Art. 113, comma 1 nonché Art. 75, comma 7,

del Codice).

6. STIPULA DEL CONTRATTO

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6.a.1 Sul mercato libero fino a 7.500 € Si emette l'ordine di acquisto - MODULO “E” (cfr. Art. 334, comma 2 del Regolamento che recita “Il contratto affidato mediante cottimo

fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio

di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i

medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito”). Si ricorda che, in diritto, si intende il contratto concluso nel momento in cui chi

ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326

c.c.).

Se le parti sono lontane o comunicano per lettera o fax, il momento della

conclusione è quello in cui l’accettazione arriva all’indirizzo del proponente (art.

1335 c.c.).

Pertanto, in caso di ordine su mercato libero, risulta ESSENZIALE ottenere la

firma per accettazione dell’ordine da parte dell’operatore economico, ivi incluse

le clausole vessatorie.

In tutti i casi, se la parte che ha ricevuto la proposta di acquisto dà

spontaneamente esecuzione (attuazione) al contratto senza una preventiva

risposta, tale comportamento è inequivocabilmente un’esecuzione del contratto,

richiesto dal proponente, ed il contratto è considerato concluso nel tempo e nel

luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione (art. 1327 c.c.).

- Protocollo in uscita, quando invio l’ordine firmato all’OE;

- Protocollo in entrata, quando ricevo l’ordine controfirmato dall’OE.

Prima dell'inoltro dell’ordine, se non già fatto durante la procedura, è

necessario inviare all’OE:

- il modulo per l’informativa ai sensi della Legge 136/2010

(Tracciabilità) che dovrà essere compilato e firmato (da protocollare in

entrata) e restituito corredato della copia del documento di identità del legale

rappresentante o delegato;

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- la dichiarazione amministrativa, che dovrà essere compilata e firmata (da

protocollare in entrata) e restituita corredata della copia del documento di

identità del legale rappresentante o delegato.

Se "affidamento diretto" = NO STANDSTILL.

6.a.2 Sul mercato libero oltre 7.500 €

Per la stipula del contratto, analogamente per importi inferiori a 7.500 €, si

applica la disposizione del già citato Art. 334, comma 2 del Regolamento.

“Standstill” - Termine dilatorio (o sospensivo).

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri

di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto

ha luogo entro il termine di 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando

o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata

con l’aggiudicatario (cfr. Art. 11, comma 9, del Codice).

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio

dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva

(cfr. Art. 11, comma 10 del Codice).

Il termine dilatorio (o sospensivo) di cui sopra non si applica, tra l’altro (cfr.

Art. 11, comma 10-bis, lett. a del Codice) se, a seguito di pubblicazione di bando o

avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente

codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono

state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito

o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

6.a.3 Nota particolare sulla tracciabilità dei flussi finanziari per OE estero

In caso di rifiuto, da parte dell’OE estero, di firmare il modulo per la

tracciabilità, ci viene in aiuto la Determinazione AVCP n.4 del 07/07/2011

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prevedendo (Art 3.7), ad esempio, nel caso di acquisto, da parte di stazioni

appaltanti, di forniture o servizi infungibili, da un OE non stabilito sul territorio

nazionale, si può verificare, nella pratica, che il solo OE in grado di eseguire la

prestazione opponga un rifiuto all’accettazione integrale delle clausole di

tracciabilità (in ipotesi adducendo una normativa interna incompatibile),

soprattutto per quanto concerne gli obblighi a valle. In tali casi, sarà onere

dell’amministrazione sia motivare in ordine alla sussistenza di un unico possibile

contraente sia conservare idonea documentazione che comprovi che la stessa si

è diligentemente attivata richiedendo l’applicazione della tracciabilità e ferma

restando la necessità di rispettare tutti gli obblighi che prescindono dal

consenso dell’OE privato (ad esempio, richiesta del CIG). A titolo

esemplificativo, può citarsi il caso dei servizi consistenti nella predisposizione e

concessione di utenze per la consultazione, tramite rete, della versione

elettronica di riviste scientifiche. Qualora, in ipotesi, l’editore straniero rifiuti di

inserire nei contratti a valle la clausola di tracciabilità, la SA procederà

comunque all’acquisto del bene o del servizio, motivando in ordine alla unicità

del prestatore ed in ordine alla stretta necessità di acquisire quella determinata

prestazione (si pensi al caso dell’acquisto “necessitato” di prestigiose riviste

straniere, ovvero all’acquisto di un macchinario particolarmente complesso).

6.a.4 Recesso unilaterale introdotto dalla spending review

q L’art. 1, c. 3 del D.L. 95/2012 dispone: “Le amministrazioni pubbliche obbligate

sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26

della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza

regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata

urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi

durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di

disponibilità della detta convenzione.” q L’Art. 1, comma 7, D.L. 95/2012 impone alla PA di approvvigionarsi

dei servizi delle c.d. “utilities” attraverso le convenzioni CONSIP. E’

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comunque ammesso il ricorso ad affidamenti sul mercato libero purché

ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- che conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di

committenza ovvero a procedure ad evidenza pubblica;

- che prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni

CONSIP e centrali di committenza regionali.

In tali ipotesi i contratti stipulati dovranno prevedere, ai sensi

dell’art.1339 c.c., una clausola contenente il diritto per la PA di

recedere in qualsiasi momento dal contratto stesso nel caso in cui i

parametri delle convenzioni sottoscritte da CONSIP successivamente

alla stipula del contratto medesimo, siano migliorative rispetto a quelle

del contratto stipulato e l’OE non acconsenta ad una modifica delle

condizioni economiche.

q L'art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 dispone: "Le amministrazioni pubbliche che

abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in

qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non

inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo

delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per

le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai

sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla

stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato

e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni

economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre

1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il diritto di recesso si

inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in

deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti".

6.a.5 Divieto rinnovo tacito E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti, e i contratti rinnovati tacitamente sono

nulli (cfr. Art. 57, comma 7 del Codice).

6.a.6 Diritto di accesso - (Art. 13 del Codice; Legge 241/1990)

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei

documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia

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è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le

disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata (cfr. Art. 25 L.

241/1990).

E’ consentito entro 10 giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti.

Non occorre istanza scritta (cfr. Art. 79, comma 5-quater del Codice).

il diritto di accesso è differito (cfr. Art. 13, comma 2, del Codice):

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno

presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle

medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in

relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno

segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati

invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato

offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte

medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito

l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno

segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione Ufficiale, da parte delle

stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;

c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino

all'aggiudicazione definitiva.

6.b ORDINE DI ACQUISTO – MEPA Per inoltrare l’ordine all’OE è necessario:

- scaricare il documento di ordine in formato PDF;

- apporre la firma digitale del PO al medesimo documento (che diventa un

p7m);

- stampare il PDF e protocollarlo;

- caricare il documento firmato (estensione p7m) inserendo nell’apposito

campo della maschera il numero di protocollo.

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L’OE ha tempo 4 giorni solari per “accettare” l’ordine. In caso di silenzio

(da parte dell’OE) si applica il “silenzio/assenso” per cui si considera l’ordine

accettato.

6.b.1. Tracciabilità L'OE è già impegnato, all'atto della sua abilitazione sul MePA, a rispettare

quanto previsto in ordine all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (cfr. Art. 17

Condizioni generali allegate ai bandi di abilitazione del MePA).

L'OE sarà tenuto a comunicare al PO, entro 7 giorni dalla stipula del contratto

(cfr. Art. 17, comma 3, Condizioni generali allegate ai bandi di abilitazione del MePA), i dati

relativi al conto corrente dedicato nonché le generalità e codice fiscale del/i

soggetto/i delegato/i ad operare sul/i conto/i dedicato/i.

6.b.2. NO Standstill L'Art.11, D.L. 52/2012 prevede, mediante un'integrazione dell'Art. 11,

comma 10-bis, lettera b) del Codice, che il termine dilatorio per la stipula del

contratto di 35 giorni, non si applichi anche nel caso di acquisto effettuato

attraverso il MePA.

7. D.U.R.C. - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

7.1) per acquisti sul MePA. Non è necessario richiedere all’OE la dichiarazione di regolarità contributiva in

quanto adempimento già assolto da Consip. In tutti i casi, nell’OdA vengono

riportati i dati per la richiesta del DURC sia per eventuali controlli a campione

sia prima di pagare la fattura.

7.2) Per acquisti sul mercato libero Per i contratti fino a 20.000,00 € IVA esclusa gli OE possono produrre una

dichiarazione sostitutiva - ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p) del testo

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unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - attestante la regolarità

contributiva in luogo del DURC (cfr. Art. 4, comma 14-bis, legge 106/2011).

Le amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità

delle dichiarazioni sostitutive. Tuttavia si ritiene opportuno richiedere sempre il

DURC (tramite lo Sportello unico previdenziale) contestualmente alla redazione

dell’ordine, anche se si richiede la dichiarazione sostitutiva menzionata in

precedenza.

In tutti i casi il DURC deve essere sempre richiesto allo Sportello unico

previdenziale prima di procedere al pagamento delle fatture.

Validità temporale

Le indicazioni del Ministero del lavoro (circ. n. 35/2010) trovano fondamento

in una determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di

Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 12 gennaio 2010. Si tratta della

determinazione n. 1/2010 che interviene a chiarire diversi aspetti legati al

rilascio del Documento, fra i quali quello della validità temporale.

Il Ministero del lavoro ha chiarito che relativamente ai contratti pubblici

disciplinati dal D. Lgs. n. 163/2006 il DURC – comunque acquisito in

riferimento a ciascuna procedura di selezione del contraente – ha validità

trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.

Analogamente, secondo il Ministero, ha validità trimestrale il DURC emesso ai

fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n.

445/2000 che attesta la regolarità alla data dell’autocertificazione che è stata

indicata nella richiesta; in entrambi i casi, il DURC può essere utilizzato dalla

SA, all’interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini della

aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità

(quindi non anteriore a tre mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla

data di stipula).

A tali precisazioni il Ministero sottolinea che, nell’ambito degli appalti

pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi (ad

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es. un DURC richiesto ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti

dalla disciplina comunitaria o un DURC richiesto per lavori privati dell’edilizia);

ciò in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse edili seguono

ambiti e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il

Documento.

Il Ministero altresì chiarisce che:

- per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare

esecuzione, fermo restando l’obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun

SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha validità

trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito; analogamente, in

sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture,

il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento;

- il DURC deve essere richiesto anche nel caso di appalti relativi all’acquisizione

di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell’art. 125, comma 1

lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo

specifico contratto; per ragioni di semplificazione e speditezza, nella sola ipotesi

di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento

diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità

trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto.

In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, la circolare n. 35/2010

specifica che la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini

dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori; diversamente, per

specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici

normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art. 7, comma 1, del

D.M. 24 ottobre 2007.

Il DURC viene emesso nel momento in cui tutti gli enti hanno inserito nella

procedura l’esito della propria verifica e, comunque, al 31° giorno dalla data di

richiesta.

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Silenzio/Assenso: Si ricorda che nei confronti di INAIL e INPS si applica

l’istituto del silenzio-assenso. Pertanto, nei casi in cui entro il termine di 30

giorni (calcolati dalla data di rilascio del CIP), al netto dell’eventuale periodo di

sospensione, uno dei suddetti Enti non si sia pronunciato, nei confronti di tale

Ente si considera attestata la regolarità contributiva (cfr. Art. 3.9 della Circolare INPS

n. 59 del 28/03/2011; Art. 20, comma 1, Legge 241/1990).

Si ricorda infine che, per importi inferiori a 40.000 €, la procedura per la

richiesta del DURC presso lo Sportello Unico Previdenziale è abbreviata,

selezionando, nella prima maschera dopo la “Richiesta della pratica”, nella riga

“Appalto pubblico di”, la tipologia “Altra tipologia”.

In caso di DURC irregolare: c'è l'intervento sostitutivo della SA nei confronti

dell’Inps e/o dell’Inail, in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del

subappaltatore accertata con il DURC (cfr. Art. 4, comma 2, del Regolamento).

La norma dispone che, ricorrendo tale fattispecie, il RUP trattiene dal certificato

di pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC

che, pertanto, potranno essere riferite sia alla posizione dell’esecutore che a

quella del subappaltatore.

Tale importo è versato direttamente dalla SA a Inps e Inail.

Al riguardo, il legislatore ha precisato che il pagamento di quanto dovuto per le

inadempienze segnalate con il DURC è disposto a cura delle amministrazioni

aggiudicatrici.

Modalità operative: l’INPS, con la Circolare n. 54 del 13/04/2012, ha

provveduto a fornire alcuni chiarimenti in ordine ai contenuti e alle modalità di

attivazione dell’intervento sostitutivo.

Ricevuto un DURC attestante l’irregolarità dell’esecutore o del subappaltatore,

la SA deve comunicare, per posta elettronica certificata, alla Sede Inps che ha

accertato l’inadempienza, la volontà di attivare l’intervento sostitutivo.

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La “comunicazione preventiva” deve essere effettuata utilizzando il modello

(identificato da INPS come Allegato 3) predisposto al fine di facilitare la

trattazione degli interventi sostitutivi. Attraverso tale modello la SA deve

riportare l’importo che intende versare all’Inps, nel rispetto delle indicazioni

fornite dal Ministero sopra richiamate.

Per approfondimenti, si rimanda alla lettura dei già citati art. 4, comma 2, del

Regolamento e della Circolare N. 54.

8. RISCONTRO DELLA REGOLARITA DELLA FORNITURA - MODULO “F” I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità

al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini

stabiliti nel contratto (cfr. Art. 312 del Regolamento; Art, 29, comma 2 del regolamento di

contabilità CNR; Art. 3 Circolare CNR-DG n. 26/2012).

Termine per il riscontro: non oltre 30 giorni dalla consegna/installazione/messa

in funzione/prestazione del servizio (cfr. Art. 4, comma 6, D. Lgs. 231/2002; Circolare

CNR-DG n. 36/2012).

La verifica di conformità viene effettuata direttamente dal DEC e confermata dal

RUP (cfr. Art. 314, comma 1 del Regolamento; Art. 322, comma 3 del Regolamento).

Qualora la SA, per importi inferiori a 200.000 €, non ritenga necessario

conferire l’incarico di verifica di conformità, si può dar luogo ad

un’attestazione di regolare esecuzione, emessa dal DEC e confermata dal

RUP (cfr. Art. 325, comma 1 del Regolamento), che deve almeno contenere: estremi

del contratto, nome fornitore, nome DEC, tempo prescritto per esecuzione

prestazioni, date di effettiva esecuzione, importo totale ovvero importo a saldo

da pagare (cfr. Art. 325, comma 2 del Regolamento).

In caso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico

(cfr. Art. 300, comma 2 del Regolamento) accertate dal RUP, la SA attribuisce l’incarico

della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da

due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica

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eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto (cfr. Art. 314,

comma 2 del Regolamento).

In caso di verifica di conformità, il DEC da tempestivo avviso all’esecutore del

giorno della verifica, affinché quest’ultimo possa intervenire (cfr. Art. 318, comma

1 del Regolamento).

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una

sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali

estremi dell’appalto, deve contenere: eventuali estremi del provvedimento di

nomina del soggetto incaricato della verifica, data della verifica, generalità degli

intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti

(cfr. Art. 319, comma 1 del Regolamento).

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica

di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e

regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato contiene: estremi

del contratto, nome esecutore, nome DEC, tempo prescritto per l’esecuzione

delle prestazioni, date di effettiva esecuzione, verbale del controllo definitivo,

importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore, la certificazione

di verifica di conformità (cfr. Art. 322, comma 1 del Regolamento).

Successivamente all’emissione del certificato di verifica di

conformità/attestazione di regolare esecuzione, si può procedere:

-al pagamento;

-allo svincolo della cauzione prestata.

Stante l’importanza della data di effettuazione del riscontro di regolarità, è

necessario protocollare il documento prodotto.

9. TERMINI DI PAGAMENTO Entro 30 gg. dalla data di riscontro della regolarità della fornitura o prestazione [(cfr. D. Lgs. 192 del 09/11/2012 (art. 4), in recepimento della direttiva 2011/7/UE in materia

di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; Circolare CNR–DG n.

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36/2012)], Se la fattura arrivasse in data successiva alla data di verifica di

conformità, i 30 gg. decorreranno dalla data di ricevimento della fattura.

IMPORTANTE: LA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA RIVESTE

IMPORTANZA DECISIVA, VA PERTANTO PROTOCOLLATA

PRONTAMENTE.

In caso di ritardo nel pagamento, gli interessi moratori sono

automaticamente dovuti, senza necessità di costituzione in mora, dal giorno

successivo alla scadenza del termine, a meno che l'Istituto interessato (con

onere di prova suo carico), dimostri che il ritardo derivi da causa a lui non

imputabile (si ritiene possa verificarsi in casi rarissimi). Gli interessi sono

calcolati su base giornaliera al “tasso di riferimento” maggiorato di 8 punti

percentuali. Per gli appalti di servizi, sull’importo netto progressivo delle

prestazioni deve essere operata una ritenuta dello 0,50 % che potrà essere

svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione di regolare

esecuzione, previo rilascio del DURC (art. 4, comma 3 del Regolamento).

La nuova disciplina del D. Lgs. 192/2012 sopra richiamato si applica ai contratti

conclusi a partire dal 1° gennaio 2013.

10. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE – Modulo “G”

A seguito di regolare esecuzione il Direttore/RUOS dispone la liquidazione ed il

pagamento della fattura con emissione di apposito mandato.

Senza protocollo.

11. COME EFFETTUARE LE VERIFICHE SUL PORTALE CONSIP Collegarsi al sito https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms Chi non è ancora registrato, deve procedere cliccando sul link https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/menu_livello_I/header/regist

razione.html

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Per completare la registrazione è sufficiente inserire i propri dati anagrafici,

selezionare l'amministrazione di appartenenza come Pubblica Amministrazione,

utilizzare il Codice Fiscale del CNR (80054330586) e selezionare l'Istituto di

appartenenza.

Dopo aver scelto l’istituto di appartenenza e la password, il sistema vi

assegnerà un nome utente automatico e vi invierà una mail per chiedervi di

completare la registrazione. Per attivarla, è necessario cliccare sul link

contenuto nella mail; altrimenti la registrazione non andrà a buon fine.

Al completamento della registrazione sarete in grado di consultare il catalogo e

quindi verificare l'esistenza dei prodotti sul MEPA, senza possibilità di vedere il

prezzo.

Quindi, nell’operatività:

Ø Cerco il prodotto.

Ø Viene visualizzato l’elenco dei prodotti trovati.

Ø Clicco sul prodotto di interesse nella colonna “denominazione

commerciale”. Viene visualizzata la scheda del prodotto che mi permette

di vedere le caratteristiche, le eventuali quantità minime, i luoghi di

consegna etc.

Ø Se il prodotto è quello che cerco, clicco su “Aggiungi al carrello”;

Ø Viene visualizzato il carrello;

Ø Se l’importo è fino a 7.500 euro e non desidero procedere con una

trattativa con il fornitore (ad es. per cercare di abbassare il prezzo oppure

perché desidero caratteristiche diverse dal prodotto in esame), clicco su

“Crea ordine” (prima colonna a destra).

Ø Se l’importo è superiore a 7.500 euro, seleziono “RdO” sulla prima

colonna a sinistra, e clicco su “Crea RdO”.

ISTRUZIONI PER CREAZIONE RDO

Passo 1 di 5

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- viene numerata la RdO dal sistema;

- viene richiesta la denominazione (inserisco un nome a scelta per

identificare il prodotto);

- viene richiesto chi invitare alla RdO, con due possibilità di scelta:

- tutti i fornitori;

- quelli definiti da me.

- viene richiesta l’unità di misura dell’offerta, con due possibilità di scelta:

- a valore (consigliata);

- a percentuale.

- viene richiesto il numero di lotti (di default 1);

- viene richiesto la Segnalazione delle offerte anomale (di default è “SI”);

- viene richiesto l’inserimento del nominativo del RUP;

- vengono richiesti i criteri di aggiudicazione con due possibilità di scelta:

- prezzo più basso (di default e consigliata);

- offerta economicamente più vantaggiosa (in tal caso occorre

nominare commissione giudicatrice, etc).

A questo punto clicco su “Salva e procedi”.

N.B. Se richiedessi la costituzione di una cauzione definitiva, devo inserire

la richiesta nella colonna “Allega documenti”.

Passo 2.1 – Lotto 1 dati

- nella colonna “Stato di avanzamento” clicco su “Da completare” per

procedere;

- inserisco denominazione lotto (nome a mia scelta);

- inserisco il CIG;

- inserisco CUP (se pertinente);

A questo punto clicco su “Salva e procedi”.

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Attenzione:

- se desidero allegare un “capitolato tecnico”, preparo un file e lo aggiungo

entrando nella colonna “Aggiungi documenti”.

- se desidero che i fornitori mi specifichino le caratteristiche tecniche del

prodotto che offrono, preparo un file e lo aggiungo entrando nella colonna

“Richiedi documenti” (è l’equivalente di una offerta tecnica).

- Per RdO di importo pari o superiore a 150.000 € IVA esclusa, sarà necessario

richiedere il documento attestante il pagamento della contribuzione dovuta

all’AVCP

Passo 3.1 – Lotto 1 Articoli

- nella colonna “Stato di avanzamento” clicco su “Da completare” per

procedere;.

Nella descrizione compare il metaprodotto.

- Indico la quantità da ordinare ed il regime IVA;

- clicco su “Modifica scheda” per definire le caratteristiche del prodotto richiesto

(da notare che se ritengo necessario modificare le caratteristiche del

prodotto perché, per esempio, esiste il metaprodotto ma non il prodotto

specifico, non posso indicare marca e modello del prodotto che

desidero, in questo caso aggiungo al nome della marca e al codice

dell’articolo la dicitura “o equivalente”).

Le due voci obbligatorie sono il Prezzo e L’unità di misura. Li compilo.

Le voci rimanenti devono essere cancellate per non rimanere “attive”.

Suggeriamo quindi di “flaggare” tutte le voci rimanenti e cliccare su “Elimina”,

in quanto le caratteristiche da noi volute le avrò già specificate al passo 2.1.

sopra richiamato.

-compilo:

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a) totale (€) base d’asta (IVA esclusa). In tal caso le offerte

dovranno essere =< del totale a base d’asta;

b) totale (€) presunto.

- seleziono i termini di pagamento;

- indico gli indirizzi di consegna e fatturazione se differenti da quelli proposti.

A questo punto clicco su “Salva e procedi”.

N.B.: Se scelgo “totale presunto” il sistema non sarà in grado di calcolare in

modo automatico l’anomalia.

Passo 4 – invito dei fornitori

- nella colonna “Stato di avanzamento” clicco su “Da completare” per

procedere;

- di default vengono proposti tutti i fornitori aderenti al bando di

pertinenza dell’oggetto da acquistare. Posso eliminare/modificare/aggiungere

ulteriori fornitori.

A questo punto clicco su “Salva e procedi”.

Passo 5 – Date della RdO

- nella colonna “Stato di avanzamento” clicco su “Da completare” per

procedere;

- indico:

- il termine richiesta chiarimenti (data limite entro la quale i fornitori potranno

chiedere chiarimenti alla PA); - la data limite per la presentazione delle offerte (data limite entro la quale

i fornitori invitati potranno inserire la propria offerta a sistema);

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- la data limite per la stipula del contratto (data limite entro la quale la SA

procederà ad aggiudicare definitivamente una delle offerte ricevute nella RdO. Questa data

rappresenta anche la data fino alla quale sono irrevocabili le offerte dei fornitori);

- la data limite per la consegna dei beni/decorrenza servizi (data entro

la quale l’aggiudicatario deve consegnare merce/avviare esecuzione servizio. In alternativa è

possibile specificare un n. di giorni successivi all’aggiudicazione entro il quale l’aggiudicatario dovrà

espletare le predette attività).

A questo punto clicco su “Salva e procedi”.

Passo 6 – Invia per l’approvazione

A questo punto posso inviare la RdO al PO per approvazione, il quale

procederà all’invio della stessa al/i fornitore/i.

Nella colonna “Stato di avanzamento” clicco su “Da completare” per

procedere;

mi compare il riepilogo della RdO; se va bene clicco sul tasto in fondo “Invia in

approvazione”.

VALUTAZIONE OFFERTE

Quando sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte, posso avviare

le operazioni di valutazione, accedendo alla sezione “ESAME DELLE OFFERTE”.

L’esame delle offerte si svolge attraverso un percorso obbligato, basato su

passaggi sequenziali.

Per chiudere la valutazione di una componente e passare alla successiva, è

necessario dare una valutazione a tutti i documenti inviati dai concorrenti.

Attenzione: ogni operazione di apertura e chiusura di una “busta” è definitiva,

pertanto non sarà possibile tornare alla valutazione e modificare le scelte fatte.

Verifica dei documenti firmati digitalmente inseriti da concorrenti

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Nella pagina di valutazione delle offerte, accanto al singolo documenti caricato

dal fornitore, compare un’icona che può assumere uno dei seguenti 5 colori;

verde, giallo, arancione, grigio, rosso.

Se la firma è valida appare il colore Verde.

In caso di problemi, consultare pag. 37 della guida CONSIP “Mercato elettronico

- Procedura di RdO al prezzo più basso.

Per i successivi passi, si suggerisce la consultazione della guida sopra

richiamata.