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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DELLA VOLTURA CATASTALE Aggiornata al 20 gennaio 2014 CAAF50&PIU’ Successioni e Visure

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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DELLA

VOLTURA CATASTALE Aggiornata al 20 gennaio 2014

CAAF50&PIU’

Successioni e Visure

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PREFAZIONE

Abbiamo realizzato la presente Guida con l’obiettivo di fornire le conoscenze di base per la compilazione e presentazione - presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate - della dichiarazione di successione e della domanda di voltura catastale. Il prodotto “successioni” ha un ruolo molto importante perché ci permette di fornire assistenza a prezzi accessibili in un momento in cui chi si trova ad affrontare gli adempimenti tributari connessi con la morte di un familiare o di un parente ne sente particolare bisogno. Esso inoltre può diventare sempre più importante anche dal punto di vista economico per la nostra struttura, a patto però di acquisire le competenze necessarie per fornire un servizio qualificato agli utenti e di “puntare” su di esso, dedicandovi le risorse e le energie necessarie al suo successo. Per questo motivo si è voluto che l’abilitazione al servizio fosse riservata a coloro che hanno superato in FAD il corso successioni. Il CAAF Nazionale, come sempre, sarà al fianco di tutti i colleghi per fornire assistenza alla comprensione e alla soluzione dei casi più complessi e per aiutarli nell’utilizzo dei programmi messi a disposizione in Server Farm. Buon lavoro! I Colleghi

CAAF50&PIU’

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CAPITOLO I LINEAMENTI DI DIRITTO EREDITARIO

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1.1 Oggetto della successione ereditaria 6 1.2 Apertura della successione 7 1.3 Regimi patrimoniali della famiglia 7 1.3.1 Il regime della comunione legale fra i coniugi 8 1.3.2 Il regime della comunione convenzionale 9 1.3.3 Cause di scioglimento della comunione 9 1.3.4 Regime della separazione dei beni 10 1.4 Capacità ereditaria 10 1.4.1 L’indegnità 11 1.5 Tipi di successione 11 1.6 Eredi e legatari 12 1.7 Successione per legge 12 1.7.1 Le regole della successione legittima 13 1.7.2 I casi più comuni di successione per legge 14 1.8 Rappresentazione e accrescimento 16 1.9 L’accettazione dell’eredità 20 1.9.1 L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario 21 1.9.2 Rinuncia all’eredità 22 1.10 Successione testamentaria (cenni) 22 1.10.1 Pubblicazione del testamento 22 1.10.2 Successione necessaria 23 1.10.3 Archivio testamenti 23 1.11 Collazione 24 1.12 Catasto e sistema tavolare 24 CAPITOLO II LE IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI EREDITARIE E LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

2.1 Imposte sulla successione 26 2.2 L’imposta sulle successioni 26 2.2.1 Soggetti passivi 27 2.2.2 I beni in comproprietà 28 2.2.3 I beni esclusi dall’attivo ereditario 28 2.3.4 Liquidazione dell’imposta 29 2.2.5 Tipi d’imposta e pagamento 32 2.3 La dichiarazione di successione 33 2.3.1 Contenuto della dichiarazione 35 2.3.2 Modalità di compilazione 36 2.3.3 Albero genealogico 37 2.3.4 Documenti allegati 38 2.3.5 Quadro A – Eredi e Legatari 39 2.3.6 Quadro B: Attivo Ereditario 40 2.3.7 Quadro B1: Immobili e diritti reali immobiliari 40 2.3.8 Imposte ipotecaria, catastale e altri tributi sui trasferimenti 45

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immobiliari 2.3.9 Prospetto di liquidazione e mod. F23 45 2.3.10 Agevolazioni Prima Casa 49 2.3.11 Altre agevolazioni 54 2.3.12 Quadro B2 – Azioni, titoli, quote di partecipazione non

quotati in borsa né negoziati al mercato ristretto 56

2.3.13 Quadro B4 - altri beni 58 2.3.14 Quadro B5: Beni trasferiti a titolo oneroso negli ultimi sei

mesi di vita del defunto ed eventuali detrazioni. 59

2.3.15 Quadro C – Donazioni e liberalità ancorché presunte effettuate dal defunto agli eredi e legatari

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2.3.16 Quadro D – Passività 62 2.3.17 Dimostrazione delle passività 63 2.3.18 Detrazioni e riduzioni 64 2.4 Beni Culturali 66 2.5 Breve excursus storico - normativo 66 CAPITOLO III VOLTURE CATASTALI

3.1 Domanda di voltura 71 CAPITOLO IV SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

4.1 Principi generali in materia di ravvedimento operoso 75 4.2 Quadro sanzionatorio in materia di imposte successorie 76 4.3 Dichiarazione di successione - ravvedimento operoso per

tardività nel versamento dei tributi derivanti da autoliquidazione (imposta ipotecaria e catastale, tassa ipotecaria e imposta di bollo)

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4.4 Dichiarazione di successione - ravvedimento operoso per tardiva presentazione

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4.5 Dichiarazione di successione - ravvedimento operoso per dichiarazione incompleta o infedele - dichiarazioni integrative e modificative

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4.6 Codici tributo 80 4.7 Emendabilità della dichiarazione 80 CAPITOLO V BREVI CENNI ALL’UTILIZZO DEL PROGRAMMA

5.1 Cenni sulle principali funzionalità 82 5.2 Inserimento dei dati della successione 84 5.3 Quadro A 85 5.4 Quadro B1 86 5.5 Quadri B2, B4, C e D 87 5.6 Allegati 87

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5.7 Ripartizione Quote 88 5.8 Riepilogo 89 5.9 Volture catastali 90 5.10 Tipi di dichiarazione 92 5.11 Ravvedimento operoso per tardivo versamento tributi auto

liquidabili 94

5.12 Stampa attestazioni 95 6.1 Regole finali 96 APPENDICE Casistica devoluzioni per legge 97 Autocertificazione “status eredi” 100 Richiesta Agevolazioni “Prima casa” 101 Modello 237 102 Testo unico del 31 ottobre 1990 n. 346 103 Art. 2, commi 47 - 54, del decreto Legge 262/2006 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 286 del 2006).

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CAPITOLO I LINEAMENTI DI DIRITTO EREDITARIO 1.1 Oggetto della successione ereditaria La morte di una persona determina la necessità di individuare i soggetti a cui trasferire il suo patrimonio, affinché lo stesso non rimanga privo di un titolare. Vi sono, tuttavia, alcuni diritti patrimoniali che non si trasferiscono, ma si estinguono con la morte del loro titolare. E’ il caso, ad esempio, del diritto ad una rendita vitalizia, del diritto agli alimenti, dei diritti di usufrutto, di uso e di abitazione, dell’obbligo di prestare gli alimenti ad un congiunto, etc. D’altra parte, vi sono anche vantaggi che sebbene collegati alla morte di un soggetto non rientrano nell’ambito della successione per causa di morte, perché non derivano dal patrimonio del defunto ma vengono trasferiti direttamente a favore dei superstiti individuati per legge. Per questo motivo, sono del tutto indipendenti dalla successione nell’eredità del defunto: le regole in tema di liquidazione ai superstiti delle indennità dovute al lavoratore defunto (TFR ex art. 2122 Cod. Civ., Indennità agenti ex art. 1751 Cod. Civ.); la disciplina in tema di reversibilità delle pensioni; i benefici di contratti di assicurazione sulla vita (che spettano al beneficiario della polizza). Anche nel contratto di locazione a uso di abitazione, in base all’articolo 6, comma 1,C della legge n. 392/78, in caso di morte del conduttore succedono nel contratto il coniuge, gli eredi e i parenti e affini con lui abitualmente conviventi (il diritto è stato esteso al convivente con la sentenza della Corte costituzionale n. 404/98). L’oggetto della successione è costituito dall’intero patrimonio del defunto, vale a dire dal complesso dei suoi rapporti patrimoniali trasmissibili attivi e passivi. Le attività sono costituite principalmente dagli immobili posseduti a vario titolo, anche pro quota, dal defunto; dai conti correnti bancari o postali; dai titoli (azioni, obbligazioni, fondi comuni di’investimento), ecc. Le passività, invece, sono rappresentate dai debiti del defunto (mutui, finanziamenti, imposte, ecc.). Si ricorda che la morte del titolare determina l’estinzione del diritto d’uso, di abitazione e di usufrutto1 (a meno che non vi siano altri usufruttuari per i quali sia previsto l’accrescimento).

1 L’usufrutto (artt. 978 e ss. Cod. Civ.) è il diritto di godere di un bene e percepirne i frutti, salvo l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. Ciò significa che se ho l’usufrutto di una casa non posso trasformarla in una stalla perché la destinazione economica della casa è quella di abitazione. I frutti possono essere naturali (frutti degli alberi o delle piante, ecc.) o civili (canone di affitto, ecc.). Per effetto dell’usufrutto, il diritto del proprietario subisce una evidente limitazione. Egli perciò viene detto nudo proprietario. L’usufrutto può essere a tempo o per tutta la vita dell’usufruttuario. In seguito alla scadenza del termine o alla morte dell’usufruttuario, l’usufrutto si estingue ed i diritti del nudo proprietario tornano ad essere pieni. Si verifica cioè il ricongiungimento di usufrutto. Tuttavia, nel caso in cui gli usufruttuari siano più d’uno, la morte di uno di essi può comportare l’accrescimento del diritto degli altri usufruttuari, se ciò è previsto nell’atto che ha dato vita all’usufrutto (testamento, contratto, ecc.). In questo caso, pertanto, il nudo proprietario rimane tale e non avrà la piena proprietà finché l’usufrutto non si sia estinto.

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L’art. 540 Cod. Civ., infine, riserva al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano se di proprietà del defunto o comuni. Tale diritto, essendo previsto per legge, è del tutto estraneo alla successione ereditaria, pur essendo collegato al decesso, e dunque permane anche in caso di rinuncia all’eredità. 1.2 Apertura della successione La successione si apre al momento del decesso nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Il domicilio (ossia il luogo dove una persona ha posto il centro dei propri affari, che può anche non coincidere con la residenza) determina dunque la competenza del tribunale del circondario dell’ultimo domicilio del defunto per tutti gli adempimenti connessi alla successione (accettazione con beneficio d’inventario, rinunzia all’eredità, cause ereditarie, ecc.)2. 1.3 Regimi patrimoniali della famiglia La conoscenza delle regole relative al regime patrimoniale della famiglia costituisce il punto di partenza per determinare esattamente il patrimonio di un soggetto al momento della morte, ai fini del suo trasferimento ad altri soggetti in base alle regole che saranno esaminate fra breve. I principali regimi patrimoniali dei coniugi3 sono quello della Comunione legale dei beni e quello della Separazione dei beni. Esistono, inoltre, regole particolari relative al c.d. Fondo patrimoniale e alla Comunione convenzionale (sulla quale si tornerà in seguito) . In particolare, il Fondo patrimoniale può essere costituito mediante atto pubblico da ciascuno dei coniugi o anche da un terzo. Possono farne parte solo beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito. Salva diversa disposizione, la proprietà dei beni che ne fanno parte spetta ad entrambi i coniugi. I beni del fondo non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (ad esempio debiti relativi all’attività d’impresa svolta dai coniugi).

La morte dell’usufruttuario, dunque, non comporta il trasferimento del diritto di usufrutto ai suoi eredi, ma solo gli effetti di cui sopra (ricongiungimento o accrescimento) che restano al di fuori della dichiarazione di successione (il nudo proprietario o gli eventuali altri usufruttuari, come vedremo, dovranno solo presentare una domanda di voltura al catasto). Invece, la morte del nudo proprietario comporta il trasferimento del relativo diritto ai suoi eredi ed entra perciò nella dichiarazione di successione. Il diritto d’uso ed il diritto di abitazione (artt. 1021 e ss. Cod. Civ.) sono simili all’usufrutto, essi tuttavia non prevedono la possibilità da parte del beneficiario di percepire i frutti della cosa, ma solo di usarla o di abitarla. Anche tali diritti si estinguono con la morte del titolare e pertanto non possono essere trasferiti per successione ereditaria. 2 Come si vedrà, invece, la competenza dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate si determina in base alla residenza del defunto. 3 E’ appena il caso di dire che il rapporto di coniugio, per avere rilevanza giuridica, presuppone un matrimonio civile o con rito religioso “concordatario”.

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A meno che non vi siano figli minori, in caso di morte di uno dei coniugi (proprietario dei beni del fondo) il fondo si scioglie e la successione avviene secondo le regole ordinarie. Il regime patrimoniale dei coniugi risulta dall’estratto per riassunto dell'atto di matrimonio. Se non risulta alcuna annotazione deve ritenersi che i coniugi si trovino nel regime automatico della comunione legale dei beni. 1.3.1 Il regime della comunione legale fra i coniugi Il regime della comunione fra i coniugi è detto “legale”, perché (dal 20 settembre 1975) si applica sempre - a meno che i coniugi non abbiano scelto un regime diverso. Con il regime della comunione legale gli acquisti compiuti dai due coniugi - insieme o separatamente - durante il matrimonio si considerano effettuati da entrambi, ad esclusione degli acquisti relativi ai beni personali (v. art. 177 Cod. Civ.). Ad esempio, l’acquisto di un appartamento da parte di uno dei coniugi in regime di comunione, senza l’intervento dell’altro, si considera effettuato da entrambi. Stesso discorso vale anche per l’acquisto di titoli (azioni, obbligazioni, ecc.). L’art. 179 del Codice Civile elenca i beni che non entrano nella comunione legale. In particolare “non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683 (iscritti in pubblici registri: es. navi, aeoromobili, autoveicoli), effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge”. Ad esempio, in caso di acquisto di beni con il ricavato del trasferimento dei beni personali, il bene acquistato è considerato personale di uno dei coniugi (ossia l’acquirente) solo se nel rogito l’altro coniuge dichiari che tale acquisto è avvenuto con il prezzo del trasferimento dei beni personali dell’acquirente. In mancanza di tale dichiarazione dell’altro coniuge, l’acquisto si considera avvenuto a favore della comunione.

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1.3.2 Il regime della comunione convenzionale Mediante apposita convenzione redatta con atto pubblico, i coniugi possono stabilire alcune deroghe alla disciplina della comunione legale, dando vita alla c.d. comunione convenzionale. Tuttavia, non sono derogabili la parità delle quote e dei poteri di amministrazione e l’esclusiva proprietà dei beni “strettamente personali” (v. artt. 210 ss. Cod. Civ.). In concreto, la convenzione può soprattutto mirare a ricomprendere nella comunione beni personali (specie quelli di cui uno dei coniugi era proprietario prima del matrimonio). 1.3.3 Cause di scioglimento della comunione Secondo l’art. 191 Cod. Civ., la comunione si scioglie, oltre che per la morte di uno dei coniugi, per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Verificandosi una delle predette ipotesi, a seguito dello scioglimento della comunione, la divisione dei beni si effettua ripartendo in parti uguali fra i coniugi l’attivo ed il passivo. La giurisprudenza ha evidenziato che il saldo attivo di un conto corrente bancario o postale intestato in regime di comunione legale dei beni soltanto ad uno dei coniugi, e nel quale siano affluiti proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, se ancora sussistente, deve considerarsi anch’esso facente parte della comunione legale dei beni al momento del decesso dell'intestatario ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. c), c.c., allorquando si verifica lo scioglimento in concreto della comunione determinato dalla morte, con il conseguente riconoscimento, a maggior ragione da tale data, di una titolarità comune dei coniugi sul predetto saldo; sicché il coniuge superstite, attesa la presunzione di parità delle quote, ha un diritto proprio e non ereditario sulla metà dei frutti e dei proventi residui persino nell'ipotesi che essi fossero stati esclusivi del coniuge defunto (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, Sentenza 6 maggio 2009, n. 10386). In precedenza, già Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, Sentenza 16 luglio 2008, n. 19567 aveva affermato che In tema di imposta sulle successioni, il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato - in regime di comunione legale dei beni - soltanto ad uno dei coniugi e nel quale siano affluiti proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, se ancora sussistente entra a far parte della comunione legale dei beni, ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. c), cod. civ., al momento dello scioglimento della stessa, determinato dalla morte, con la conseguente insorgenza, solo da tale epoca, di una titolarità comune dei coniugi sul predetto saldo; lo scioglimento attribuisce invero al coniuge superstite una contitolarità propria sulla comunione e, attesa la presunzione di parità delle quote, un diritto

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proprio, e non ereditario, sulla metà dei frutti e dei proventi residui, già esclusivi del coniuge defunto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza del giudice tributario che aveva ritenuto che l'imposta di successione fosse stata illegittimamente liquidata e corrisposta sull'intero asse ereditario mentre le attività relative ai conti correnti e titoli dovevano essere tassati al cinquanta per cento, con conseguente rimborso della maggiore imposta versata). Si ricorda che il coniuge separato ma non divorziato mantiene i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge, salvo il caso in cui gli sia stata addebitata la separazione per colpa. 1.3.4 Regime della separazione dei beni Nel regime di separazione dei beni ciascuno dei coniugi conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Il regime della separazione dei beni era il regime legale prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (20 settembre 1975), avvenuta con la Legge n. 151 del 1975. La predetta legge ha anche previsto che le coppie sposate al 20.09.1975 passano automaticamente al regime della comunione, a meno che con atto unilaterale ricevuto da un notaio o dall’Ufficiale dello Stato Civile entro il 15.01.1978, uno dei coniugi abbia dichiarato di non volere il regime della comunione. In mancanza di tale dichiarazione, pertanto, rientrano nella comunione gli acquisti effettuati a far data dal 20.09.1975, mentre gli acquisti precedenti restano esclusi dalla comunione4. Questo regime può essere scelto ancora oggi: mediante dichiarazione inserita nell’atto di celebrazione del matrimonio, oppure (in qualsiasi momento) mediante accordo stipulato con atto pubblico. 1.4 Capacità ereditaria La capacità ereditaria è riconosciuta dalla legge a qualunque persona fisica che sia già nata e in vita al momento della apertura della successione. Con l’esistenza in vita al momento dell’apertura della successione, pertanto, il soggetto acquista la capacità ereditaria e quindi il diritto di accettare l’eredità. Di conseguenza, se il chiamato all’eredità muore prima di averla accettata, il diritto di accettare l’eredità si trasferisce per successione ai suoi eredi (v. art. 479 Cod. Civ.). Ad esempio, Caio muore dopo di Tizio ma prima di averne accettato l’eredità. Con l’accettazione dell’eredità di Caio i suoi eredi acquisiscono, oltre al patrimonio di Caio, anche il diritto di accettare l’eredità di Tizio, perciò se rinunciano all’eredità di Caio essi perdono anche il diritto all’eredità di Tizio. In questi casi, peraltro, i trasferimenti ereditari sono due: il primo da Tizio a Caio ed il secondo da Caio ai suoi

4 I coniugi però potevano anche convenire (entro lo stesso termine) che pure i beni acquistati individualmente prima dell’entrata in vigore della riforma fossero assoggettati al regime della comunione (salvi i diritti dei terzi).

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eredi (sul piano fiscale, pertanto, dovranno presentarsi due dichiarazioni di successione). Diverso, invece, è il caso in cui Caio è morto prima di Tizio. In tal caso, come si vedrà più oltre, potrebbe operare la cosiddetta rappresentazione (v. art. 468, comma 2, Cod. Civ.). La capacità ereditaria è pure riconosciuta a coloro che erano soltanto concepiti e ai figli anche se non ancora concepiti di una persona vivente al momento dell’apertura della successione, ma soltanto per testamento. A tal proposito si ricorda che, salvo prova contraria, si presumono concepiti al tempo dell'apertura della successione coloro che sono nati entro 300 giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. In tutti questi casi la chiamata è subordinata alla nascita della persona. Infine, possono ereditare, anche in questo caso solo per testamento, le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti. 1.4.1. L’indegnità Non ha capacità di succedere la persona contro cui sia stata pronunciata sentenza di indegnità. Le cause di indegnità sono tassative e sono quelle previste dall’art. 463 del Codice Civile, fra le quali si ricordano: l’omicidio o tentato omicidio commesso contro la persona della cui successione si tratta, o del coniuge o di un discendente o un ascendente della medesima, nonché la soppressione, alterazione, falsificazione, occultamento del testamento. L’indegnità non si comunica al figlio dell’indegno. 1.5 Tipi di successione La successione ereditaria, ossia il trasferimento del patrimonio del defunto ad altri soggetti, può compiersi attraverso due modalità: successione legittima o intestata, che avviene secondo le norme previste dal Cod. Civ. quando il defunto non ha lasciato testamento, oppure con testamento ed in tal caso si parlerà di successione testamentaria o testata. Può darsi anche il caso in cui il de cuius abbia disposto con testamento di una parte soltanto dei suoi beni. Infatti, la successione legittima può coesistere con la successione testamentaria nell’ipotesi in cui il de cujus non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio ed in particolare, nel caso di testamento che senza recare istituzione di erede, contenga soltanto attribuzione di legati (Cass. 7 aprile 1997 n. 2968, in Giust. Civ. Mass. 1997, 542). D’altra parte è evidente che la qualificazione della natura del lascito non è sempre agevole. A norma dell’art. 588, ult. comma Cod. Civ., infatti, “L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo

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universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”. Si parla in proposito di istitutio ex re certa che viene definita come un lascito particolare in funzione di quota. E’ stato osservato in proposito che “ … mentre nell’istituzione di erede vera e propria, tutto ciò di cui non si è disposto viene al momento dell’apertura della successione automaticamente attribuito all’erede, è discusso se anche la istitutio abbia una capacità espansiva rispetto ai beni non assegnati. Al riguardo è possibile distinguere due posizioni diverse: a) i beni vanno agli eredi testamentari in proporzione delle quote determinate ex post (come fosse una vera istituzione di erede) perché essendo quota di eredità non può mancare una sua qualità essenziale quale la forza espansiva rispetto ai beni non assegnati; b) i beni vanno solo agli eredi legittimi perché l’istitutio, oltre a determinare la quota, vale anche a determinare il limite dell’attribuzione, con la conseguenza che sui beni di cui il testatore non ha disposto, si aprirà la successione legittima. Tuttavia se gli eredi testamentari (ex 588 comma2) rivestono anche la qualità di eredi legittimi, parteciperanno anch’essi, me nelle proporzioni stabilite dalla legge per le successioni legittime”5. 1.6 Eredi e legatari Erede è colui che per legge o per testamento subentra al defunto e ne prende il posto nella titolarità del patrimonio, eventualmente con altri soggetti (coeredi), nonché in tutte le situazioni giuridiche trasmissibili facenti capo al de cuius (ad esempio, in un giudizio in corso, o in alcuni contratti stipulati dal defunto, e via dicendo). Nel caso di successione per legge, i soggetti che subentrano al defunto sono considerati i suoi eredi. Nel caso successione per testamento, oltre agli eredi possono essere nominati anche uno o più legatari. Legatario è colui al quale per testamento sono lasciati uno o più specifici beni (non una quota di eredità). Si ricorda, infine, che solo l’erede è tenuto al pagamento dei debiti ereditari; che salva la facoltà di rinuncia da parte dell’erede o del legatario, l’eredità si acquista per accettazione, mentre il legato si acquista di diritto. 1.7 Successione per legge La successione legittima – ossia devoluta per legge - si apre solo se non c’è un testamento valido. Nel caso in cui il testamento disponga solo per una parte del patrimonio, la devoluzione della rimanente parte avverrà secondo le regole della successione legittima (c.d. “coesistenza” della successione legittima con quella testamentaria). Questa situazione, tuttavia, come già detto in precedenza, può dare luogo a non pochi problemi interpretativi della volontà del testatore. 5 http://www.notaiodidomenico.it/

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Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell'ordine e secondo le regole stabilite nel Codice Civile agli artt. 565 e segg. che di seguito saranno illustrate. In pratica, il patrimonio del defunto, in caso di successione legittima, viene devoluto ai parenti del defunto a partire da quelli a lui più vicini (figli e coniuge) e via via fino a quelli più lontani sino al sesto grado di parentela. Nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado l’eredità si devolve a favore dello Stato (art. 586 Cod. Civ.). Si ricorda che si dicono “naturali” 6 i figli di genitori che non sono fra loro coniugati. I Fratelli “germani” sono i figli di genitori coniugati fra di loro, mentre i Fratelli unilaterali, sono quelli che hanno un solo genitore in comune. Si dicono parenti in linea collaterale o collaterali i soggetti che non discendono l’uno dall’altro ma hanno in comune uno stipite (cioè il padre e/o la madre, il nonno e/o la nonna, ecc.). In pratica sono parenti in linea collaterale i fratelli e/o le sorelle e i cugini di vario grado. Infine, l’affinità è il vincolo che lega il coniuge ai parenti dell’altro coniuge. Il grado di affinità è pari al grado di parentela che esiste fra l’altro coniuge e i suoi parenti. I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite . Ad esempio tra padre e figlio vi è parentela di primo grado; i fratelli sono parenti di secondo grado fra di loro; fra nonno e nipote vi è parentela di secondo grado; fra i cugini di quarto grado, ecc. Come già detto, la successione legittima ha luogo fra i parenti entro il sesto grado, oltre il quale l’eredità viene devoluta allo Stato. 1.7.1 Le regole della successione legittima Prima di esaminare i casi più comuni di successioni legittime, è opportuno premettere che i fratelli e gli ascendenti possono diventare eredi legittimi soltanto se il defunto non aveva figli. La presenza di figli dunque esclude dalla successione legittima i fratelli e gli ascendenti del defunto. Quindi non sono possibili ipotesi di concorso tra i figli e i fratelli e/o gli ascendenti del defunto. Per quanto riguarda i figli adottivi si ricorda che secondo l’art. 27 della Legge n. 184 del 1983 che disciplina “il diritto del minore ad una famiglia”, “per effetto

6 Ma la Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 ha disposto che “Nel codice civile, le parole “figli legittimi” e “figli naturali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: “figli”.

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dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome”. La predetta legge istituisce pertanto la cosiddetta “adozione legittimante” a seguito dell’adozione di minori. Ne discende che il figlio adottato quando ancora era minorenne è a tutti gli effetti considerato figlio legittimo degli adottanti con tutte le conseguenze, anche sul piano dei diritti ereditari, che da ciò deriva. Si ricorda, invece, che in caso di adozione (ordinaria) di persone di maggiore età (artt. 291 e ss. Cod. Civ. ) si applica ancora l’art. 5672 del Cod. Civ., per cui gli adottati risulteranno estranei alla successione dei parenti dell’adottante. Tale assetto ha trovato ulteriore conferma nella recente legge n. 219 del 10 dicembre 2012 che ha, fra l’altro, modificato l’art. 74 del Codice Civile, ridefinendo ed ampliando il concetto di parentela. Altro principio generale è che i fratelli unilaterali conseguono la metà di quello che conseguono i germani. Regole particolari sono previste in caso di decesso di un figlio naturale che muore senza lasciare figli (v. art. 578 Cod. Civ.)7. 1.7.2 I casi più comuni di successione per legge Vediamo ora i casi più comuni di successione legittima.

� Se chi muore lascia solo uno o più figli (perché vedovo, vedova o celibe, nubile), ai figli (anche naturali o adottivi) spetterà l’intero patrimonio diviso in parti uguali tra loro (art. 5661 Cod. Civ.).

� Se chi muore non lascia figli, né ascendenti e/o fratelli, al coniuge spetterà l’intero patrimonio (art. 583 Cod. Civ.).

� Se chi muore lascia un solo figlio ed il coniuge, al figlio spetta la metà del patrimonio e al coniuge la restante metà. Nel caso di più figli al coniuge spetta un terzo del patrimonio e ai figli vanno i restanti due terzi divisi in parti uguali tra loro (art. 581 Cod. Civ.).

Esempio 1: Tizio muore e lascia la moglie e due figli A e B. L’eredità viene devoluta come segue: 1/3 alla moglie

7 Anche qui peraltro non è stato ancora chiarito cosa accadrà a seguito della citata legge n. 219 e delle sue laconiche disposizioni, laddove è stabilita la sostituzione nel testo del Codice Civile delle parole “figli legittimi e figli naturali, ovunque ricorrono …” con il termine omnicomprensivo di “figli”,

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2/3 ai figli da dividersi in parti uguali, ossia: 1/3 ad A 1/3 a B Esempio 2: Tizio muore e lascia la moglie e tre figli A, B e C L’eredità viene devoluta come segue: 3/9 alla moglie (ossia 1/3) 2/3 ai figli, da dividersi in parti uguali, ossia: 2/9 ad A 2/9 a B 2/9 a C Come già detto, i fratelli o le sorelle del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi sia il coniuge, né gli ascendenti, i fratelli e le sorelle succedono nell’intero patrimonio del defunto, in parti uguali tra loro. In generale, è previsto che i fratelli unilaterali conseguono la metà della quota che conseguono i germani (v. art. 570, comma 2, art. 571, comma 2, art. 582, comma 1°, Cod. Civ.). Per quanto riguarda i fratelli e le sorelle naturali, prima della legge n. 219 del 2012 (in vigore dal 1° gennaio 2013), essi erano collocati all’ultimo posto fra i successibili per legge. In pratica, essi potevano ereditare al posto dello Stato, solo in assenza di coniuge o di parenti entro il sesto grado. A seguito della citata Legge, invece, per effetto della radicale modifica della definizione di parentela di cui all’art. 74 del Codice Civile, dovrebbe ritenersi consentita la successione fra fratelli o sorelle naturali deceduti senza figli. Peraltro, la successione legittima dei fratelli o sorelle naturali, salvo nuovi interventi normativi, dovrebbe valere solo per le successioni apertesi a far data dal 1° gennaio 2013. I genitori del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi siano né coniuge, né fratelli, ai genitori, o all’unico genitore sopravvissuto, spetterà l’intero patrimonio.

� Se chi muore lascia solo il coniuge e/o gli ascendenti e/o fratelli e sorelle, al coniuge sono devoluti i due terzi del patrimonio. La parte residua (un terzo del patrimonio) è devoluta agli ascendenti e ai fratelli e sorelle per capi (per cui l’eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all’eredità) salvo in ogni caso il diritto a un quarto del patrimonio a favore degli ascendenti (art. 582 Cod. Civ.).

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� Se chi muore lascia solo gli ascendenti e/o fratelli e sorelle: l’eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i chiamati all’eredità, purché in nessun caso la quota in cui succedono i genitori o uno di essi sia inferiore alla metà (art. 5711 Cod. Civ.)

� Se chi muore lascia solo gli ascendenti (né figli, né genitori, né fratelli o

sorelle o loro discendenti): l’eredità è devoluta per una metà agli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà agli ascendenti della linea materna, ma se non sono di grado uguale, l’eredità è devoluta al più vicino, senza distinzione di linea (art. 569 Cod. Civ.).

Infine se chi muore non lascia figli, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti più prossimi, secondo la regola che il più vicino esclude il più lontano. La successione però non ha luogo per i parenti oltre al sesto grado (art. 572 Cod. Civ.). Come è intuibile la casistica è molto ampia. Non è possibile in questa sede esaminare tutte le ipotesi, ma si rimanda per i casi particolari alla “Casistica devoluzioni per legge” in appendice e agli artt. 565 - 586 del Codice Civile. 1.8 Rappresentazione e accrescimento Quanto sin qui detto sulla successione legittima deve ancora essere completato con alcuni principi molto importanti. Ci si riferisce in primo luogo alla c.d. rappresentazione (art. 467 e ss. Cod. Civ.). Questa regola prevede che se l’erede “non può o non vuole accettare l’eredità o il legato” (perché ad esempio è premorto o perché rinuncia all’eredità) i suoi discendenti (figli, nipoti, ecc.) gli subentrano nel diritto di accettare l’eredità o il legato. La rappresentazione, pertanto, è l’istituto giuridico in forza del quale i discendenti legittimi o naturali (cosiddetti rappresentanti) subentrano al loro ascendente nel diritto di accettare il lascito qualora il chiamato (rappresentato) “non può o non vuole accettare l’eredità o il legato”. La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (art. 4681 Cod. Civ.).

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Come già detto, peraltro, dal 1° gennaio 2013 - per effetto della legge n. 219 del 10 dicembre 2012 - è stata abrogata ogni distinzione fra figli legittimi e naturali e modificata le definizione di parentela, intesa ora come “… vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo” (art. 74 Cod. Civ.). Di conseguenza, per le successioni apertesi dal 1° gennaio 2013, la rappresentazione opera anche quando il chiamato è un fratello o sorella naturale del defunto. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa (art. 468, comma 2, Cod. Civ.). La rappresentazione è esclusa in caso di successione per testamento quando il testatore ha previsto la sostituzione del chiamato. La regola fondamentale in caso di rinuncia o premorte di un erede che è figlio/a o fratello o sorella del defunto - per cui dunque opera la rappresentazione - è che “la divisione si fa per stirpi”. Nel caso di seguito esemplificato, ad esempio, l’eredità non si divide in tre parti uguali fra B, C e D, ma in due parti uguali, di cui una parte che spetta solo a B ed una parte che spetta invece alla “stirpe” di A, vale a dire C e D, che dovranno dividersela fra di loro in parti uguali. In pratica, nell’esempio fatto B riceve i 2/4 dell’eredità e C e D ¼ ciascuno.

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La suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo (nell’esempio, il ramo di C e di D), e per capi tra i membri del medesimo ramo (per cui, nell’esempio di cui sopra, se C fosse premorto anche lui ed avesse due discendenti, questi ultimi riceverebbero 1/8 ciascuno dell’eredità). Un’altra regola molto importante, anch’essa - come la rappresentazione - valida sia per le successioni legittime che per quelle testamentarie (sia pure con regole in parte diverse nei due casi) è la regola dell’accrescimento (art. 674 Cod. Civ.). E’ fondamentale tenere sempre presente che l’accrescimento opera solo quando non possa applicarsi la regola della rappresentazione, ossia in definitiva, quando il primo chiamato rinunciatario o premorto, ancorché figlio o fratello o sorella del defunto, non ha lasciato discendenti, oppure quando il primo chiamato rinunciatario o premorto non è un figlio o fratello del defunto (ad esempio, è il coniuge od un cugino, ecc.). Per inciso si fa presente, benché come detto tale argomento esuli dal presente corso, che nella successione testamentaria l’accrescimento opera secondo regole e presupposti particolari e non opera affatto se il testatore ha previsto l’eventuale rinuncia o premorienza e ha disposto di conseguenza una sostituzione, nominando erede o legatario un altro soggetto. Nelle successioni legittime l’accrescimento si traduce generalmente in una successione che si devolve come se il rinunziante o il premorto non fossero mai esistiti. Nel caso della rinuncia, tuttavia, occorrono alcune precisazioni. Il Codice Civile (art. 522) infatti stabilisce che “Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse”. Consideriamo il caso in cui il defunto lascia il coniuge e 3 figli (o più) ed uno di questi (C - che non ha figli o altri discendenti) rinunzia.

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In questo caso, la sua parte va ad incrementare quella dei fratelli, perché essi soltanto avrebbero con lui concorso, laddove la parte del coniuge non subisce per effetto alcuna limitazione, permanendo invariata nella medesima quota di 1/3. Diverso è il caso (v. fig. successiva) del coniuge che concorre con due soli figli, perché in tal caso la rinuncia del figlio accrescerà anche la quota del coniuge e dell’altro figlio (1/2 ciascuno).

Nel caso di chiamata del coniuge con un solo figlio e successiva rinuncia da parte di quest'ultimo, non vi è unanimità di vedute. Secondo alcuni, infatti, in questo caso l’eredità andrebbe interamente devoluta al coniuge superstite8, mentre secondo altri la quota del rinunciante non profitterà interamente al coniuge, ma dovrà tener conto che l'assenza del figlio produrrà la concorrenza del coniuge con ascendenti e/o fratelli e sorelle del de cuius9 (v. fig. sotto). La prima tesi (che vuole che l’eredità sia devoluta per intero al coniuge) è da preferire, atteso che i fratelli e gli ascendenti “non avrebbero concorso con il rinunziante”, come invece richiede l’art. 5221 Cod. Civ. Ciò significa che la regola secondo cui la successione si devolve come se il rinunciante non fosse mai stato chiamato incontra il suo limite operativo tra coloro che erano concorrenti con il rinunciante al momento della rinuncia e sbarra la strada all’accesso nella successione di soggetti inizialmente estranei, che potranno entrare in essa solo “se il rinunziante è solo”.

8 Consiglio Nazionale del notariato, Studio n. 148 – 2012/C, sia pure con consiglio ai notai di coinvolgere gli ascendenti ei collaterali in caso di successiva vendita di un immobile compreso nell’asse ereditario. 9 V. D. Minussi, L’accrescimento nella successione legittima, in Wikijus, 2010; F. Baldissera, Accrescimento nella successione legittima e nella successione dei legittimari in www.bbassistenzalegale.it.

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Infatti, se nell’esempio precedente il figlio rinunciante fosse l’unico erede (in mancanza perciò del coniuge) la successione si devolverebbe a coloro ai quali spetterebbe in sua assenza (v. art. 522, comma 2, Cod. Civ.), ossia ai fratelli e/o sorelle e agli ascendenti del defunto. 1.9 L’accettazione dell’eredità Si deve ora fare qualche cenno alla accettazione dell’eredità che è il modo in cui l’eredità si acquista. L’accettazione può avvenire in tre modi diversi. Essa infatti può essere:

• espressa, che a sua volta può essere: - pura e semplice; - con beneficio d’inventario;

• tacita • o presunta.

Le due forme di accettazione espressa sono riconducibili alla volontà del chiamato, manifestata mediante un atto solenne di accettazione dinanzi al cancelliere del tribunale competente o ad un notaio10, in caso di accettazione col beneficio d’inventario, ovvero in una scrittura privata o dinanzi al notaio, nel caso dell’accettazione pura e semplice. L’accettazione tacita, invece, deriva dal compimento di atti o comportamenti da cui risulta la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede (ad esempio, vendita o cessione dei beni ereditari). L’accettazione presunta, invece, prescinde da qualsiasi indagine circa la effettiva volontà dell’accettante e discende invece da comportamenti che la legge “sanziona” con l’accettazione del chiamato, o perché lo stesso non ha provveduto ad uno specifico atto imposto dalla legge (es. mancata redazione dell’inventario da parte del chiamato che è nel possesso dei beni ereditari) o perché ha tenuto un comportamento scorretto (ad esempio, sottraendo o occultando beni ereditari). 10 Perciò si devono tenere ben distinti i due aspetti della successione: quello civile, con l’accettazione davanti al notaio, e quello tributario, con la dichiarazione di successione.

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Si ricorda che il diritto di accettazione dell’eredità si prescrive in dieci anni, decorsi i quali il chiamato decade dal diritto di accettarla (con effetto anche per i chiamati ulteriori, fra cui i rappresentanti – v. art. 480, comma 3, Cod. Civ.) La presentazione della dichiarazione di successione non implica accettazione dell’eredità, mentre secondo qualche pronuncia giurisprudenziale ciò potrebbe derivare dalla presentazione della domanda di voltura catastale. A seguito dell’accettazione (espressa, tacita o presunta) il chiamato all’eredità diventa erede puro e semplice e acquista i diritti ereditari a lui spettanti. L’accettazione ha effetto retroattivo al momento dell’apertura della successione, vale a dire che l’erede si considera tale sin dall’apertura della successione, senza alcuna interruzione. A seguito dell’accettazione, peraltro, l’erede non può più validamente rinunciare all’eredità. L’erede che ha accettato puramente e semplicemente l’eredità risponde degli eventuali debiti ereditari anche con il suo patrimonio personale (c.d. “confusione dei patrimoni”). Per evitare questa grave conseguenza, il chiamato può accettare l’eredità col beneficio d’inventario. 1.9.1 L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario L’accettazione col beneficio d’inventario è l’unica forma di accettazione ammessa per minori, interdetti, inabilitati, persone giuridiche. A parte i suddetti casi in cui è obbligatoria, l’accettazione col beneficio d’inventario si fa, generalmente, quando l’erede sa o ha il dubbio che potrebbero esservi dei debiti ereditari superiori all’attivo. Infatti, a seguito dell’accettazione col beneficio d’inventario il patrimonio dell’erede e quello del defunto (individuato attraverso un inventario redatto da un notaio o dal cancelliere del tribunale competente) rimangono distinti e in conseguenza l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti. In pratica, gli adempimenti previsti per l’accettazione dell’eredità da parte degli incapaci sono i seguenti:

1) autorizzazione del Giudice Tutelare per l’accettazione con il beneficio d’inventario;

2) accettazione con il beneficio d’inventario (davanti al Cancelliere); 3) nomina del Cancelliere o del notaio per la redazione dell’inventario; 4) redazione dell’inventario e deposito dello stesso11.

11 Per ulteriori dettagli v. http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_1.wp

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1.9.2 Rinuncia all’eredità La rinuncia all’eredità si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale competente. Si ricorda che la rinuncia non può farsi da chi si trovi nel possesso dei beni ereditari dopo tre mesi dal decesso o dalla notizia di esso, perché in questo caso si verifica l’accettazione tacita dell’eredità. La rinuncia, inoltre, non può essere fatta a favore di qualcuno, né può essere parziale o condizionata12. Così come l’accettazione dell’eredità, anche la rinuncia retroagisce all’apertura della successione. Infatti, “Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato” (art. 5221 Cod. Civ.). A differenza dell’accettazione, la rinuncia è revocabile, sempreché il diritto di accettazione non sia prescritto e l’eredità non sia stata accettata da altri chiamati (art. 525 Cod.Civ.). Si ricorda, infine, che se il rinunciatario è un discendente od un fratello o sorella del defunto opera la rappresentazione a favore dei suoi discendenti o in mancanza l’accrescimento a favore degli altri coeredi. 1.10 Successione testamentaria (cenni) Il testamento è l’atto col quale una persona dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze. Si tratta di un atto che può sempre essere liberamente revocato dal testatore, sia con apposito atto di revoca che con un nuovo testamento. Il testamento può essere di tre tipi: testamento olografo: consiste in un documento che deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore in cui questi esprime le proprie ultime volontà (anche una lettera contenente questi elementi può valere da testamento olografo); testamento pubblico: è redatto a cura del notaio dopo aver raccolto la dichiarazione orale di volontà del testatore, alla presenza di due testimoni; testamento segreto: è composto di scheda testamentaria predisposta dal testatore e atto di ricevimento del notaio che provvede a sigillarla. 1.10.1 Pubblicazione del testamento Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo ad un notaio per la pubblicazione appena ha notizia della morte del testatore. Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli è nota la morte del testatore. Il notaio procede alla pubblicazione del testamento olografo o segreto redigendo un verbale nella forma degli atti pubblici, alla presenza di due testimoni, in cui descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua 12 Per ulteriori dettagli v. http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_10.wp?tab=d

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apertura. Successivamente trasmette copia del verbale o del testamento pubblico alla cancelleria del tribunale competente. Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l’esistenza del testamento agli eredi o legatari di cui conosce il domicilio o la residenza. 1.10.2 Successione necessaria La legge salvaguardia le aspettative dei familiari più prossimi del de cuius. I soggetti tutelati (c.d. legittimari) sono il coniuge, i figli e gli ascendenti legittimi (in mancanza di figli) al quale la legge riserva una quota del patrimonio detta legittima, mentre la parte rimanente è detta disponibile (v. fig. pag. succ.). Le disposizioni testamentarie o le donazioni fatte in vita che ledono i diritti riservati ai legittimari sono soggette ad azione di riduzione (davanti al tribunale civile con il patrocinio di un avvocato). Si precisa che per esercitare l’azione di riduzione nei riguardi di soggetti estranei alla successione è necessaria l’accettazione col beneficio d’inventario (v. art. 5641 Cod. Civ.).

1.10.3 Archivio testamenti Nel caso in cui l’erede sia in dubbio sulla esistenza di un testamento si ricorda che presso l’Ufficio centrale degli archivi notarili (presso il Ministero della Giustizia) sono iscritti i testamenti pubblici, segreti o olografi depositati presso un notaio. Il registro può essere consultato, mediante apposita richiesta, da chiunque vi abbia interesse, ma soltanto dopo la morte del testatore13.

13 http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_2_2.wp

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1.11 Collazione Può accadere che il defunto abbia donato in vita uno o più beni (ad esempio un immobile, del denaro o dei titoli) al coniuge o ai propri figli o discendenti (legittimi o naturali). In questo caso la legge presume che il defunto abbia con ciò voluto attribuire un anticipo sulla propria successione a favore del soggetto che ha ricevuto il bene, la cui quota ereditaria, pertanto, deve essere determinata tenendo conto di quanto da lui già ricevuto precedentemente. La funzione della collazione consiste appunto nel mantenere fra i discendenti e il coniuge del de cuius chiamati a succedergli la proporzione stabilita nel testamento o nella legge (v. artt. 737 e ss. Cod. Civ.). La collazione si fa per gli immobili o cedendo alla massa ereditaria il bene ricevuto in donazione (collazione in senso stretto) o con l’imputazione del valore, ossia prendendo dalla massa tanti beni in meno, quanto è il valore di quelli donati. Per i mobili la collazione si fa soltanto per imputazione. In entrambi i casi è necessario l’intervento del notaio perché la collazione avviene sempre nell’ambito della divisione ereditaria (di cui costituisce una fase), ma la dichiarazione di successione non presenta particolarità14, salvo che la donazione dovrà essere indicata nel quadro C della dichiarazione di successione. La collazione non ha luogo se il defunto nell’atto di donazione o nel testamento abbia disposto la dispensa dalla collazione, che però produce effetto solo nei limiti della quota disponibile (v. art. 7372 Cod. Civ.). 1.12 Catasto e sistema tavolare Il catasto è costituito dall'insieme di documenti, mappe ed atti, che elencano e descrivono i beni immobili presenti sul territorio nazionale, con l'indicazione del luogo in cui si trovano, con il nome dei possessori e delle rendite su cui si calcolano tasse ed imposte. Il Catasto si divide in catasto terreni (NCT) e catasto fabbricati (NCEU). Gli immobili sono individuati attraverso i cosiddetti “identificativi catastali”, vale a dire: foglio; particella e sub. Il Catasto ha rilevanza e valenza fiscale, poiché permette di calcolare le tasse e le imposte sui beni immobili, ma i dati contenuti nella Visura Catastale - per quanto riguarda la titolarità dei beni e dei diritti gravanti su di essi - non hanno valore legale. Infatti, i dati contenuti possono non rispecchiare la realtà dei fatti, per esempio gli intestatari di un immobile possono non essere corretti. Tuttavia, il proprietario ha l’obbligo di rettificare ed aggiornare i dati catastali, se errati o non

14 V. Consiglio Naz. Notariato, Studio 50/2000/T, Tassazione di divisione ereditaria con collazione di immobili in natura.

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più attuali. Per capire l'effettiva proprietà dei beni immobili, pertanto, è necessario fare una ricerca in Conservatoria. La Conservatoria, a differenza del Catasto, ha la funzione di certificare e rendere pubblica la proprietà dell’immobile o l’esistenza di altri diritti reali sullo stesso. Anche qui peraltro occorre tenere presente l’impostazione dei registri immobiliari che non pone il bene immobile al centro delle registrazioni bensì il soggetto, con trascrizioni a favore (in caso di acquisto di diritti) o contro (in caso di trasferimento), per cui la effettiva titolarità del bene risulta dalla “continuità” delle trascrizioni (art. 2650 Cod. Civ.) fra i precedenti titolari e l’ultimo della catena, secondo le regole previste dal Codice Civile agli artt. 2643 e ss. Sia il Catasto che la Conservatoria erano entrambi gestiti dalla Agenzia del Territorio che, dal 1/12/2012 è stata assorbita dall’Agenzia delle Entrate In alcune provincie peraltro vige ancora un sistema particolare, differente dal catasto, che è detto sistema tavolare. Tale sistema si differenzia dal catasto perché le risultanze del Libro fondiario attribuiscono la proprietà e gli altri diritti sugli immobili iscritti nello stesso Libro. Per questo motivo nessuna trascrizione o iscrizione può avvenire – a cura del Conservatore del Libro fondiario - se non in base ad un decreto del Giudice Tavolare. Il sistema tavolare è tuttora vigente nelle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia ed in pochi altri comuni.

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CAPITOLO II LE IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI EREDITARIE E LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 2.1 Imposte sulla successione In linea di massima, la successione ereditaria, o meglio il trasferimento di beni e diritti a seguito della morte del titolare, è assoggettato a due tipi di imposte:

• l’imposta di successione che, come vedremo a breve, viene applicata (salvi i casi in cui opera una franchigia) in modo diverso a seconda del rapporto di parentela fra il defunto e l’erede od il legatario e che verrà liquidata in seguito dall’Agenzia delle Entrate;

• le imposte - ipotecaria e catastale, rispettivamente del 2% e dell’1%, che gravano solo sui beni immobili compresi nell’eredità e che devono essere versate in autoliquidazione, mediante mod. F23, insieme ad alcuni tributi minori: tassa ipotecaria, imposta di bollo, tributi speciali.

2.2 L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI Ci si occupa ora dell’imposta sulle successioni, con riserva di trattare più avanti dell’imposta ipotecaria e catastale e degli altri tributi che sono dovuti in relazione alle successioni che comprendono beni immobili. La disciplina vigente è contenuta nel d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (di seguito per semplicità TUSD), nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, e dall’art. 2, commi 47 - 54, del decreto Legge 262/2006 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 286 del 2006). Come già detto, l’imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte (art. 11 TUSD). La base imponibile dell’imposta è costituita dall’attivo ereditario al netto delle passività deducibili e degli oneri (art. 81 TUSD). L’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all’imposta. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso (v. art. 92 TUSD).

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Nel caso in cui il defunto al momento del decesso era residente in Italia, la base imponibile dell’imposta è costituita dall’intero patrimonio, compresi i beni all’estero. Viceversa, nel caso in cui il defunto era residente all’estero, l’imposta è applicata solo sui beni esistenti in Italia (v. art. 2 TUSD). 2.2.1 Soggetti passivi L’imposta sulle successioni è dovuta dagli eredi e dai legatari (v. art. 51 TUSD). Fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato (v. art. 74 TUSD)15. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari, ma il coerede che ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario è solidalmente obbligato al pagamento nel limite del valore della propria quota ereditaria (v. art. 36 TUSD).

La risoluzione n. 234/E del 2009 ha chiarito che nel caso in cui uno dei chiamati sia deceduto senza aver accettato la successione lo stesso è considerato erede dal punto di vista fiscale. Il caso riguardava due sorelle, chiamate alla successione della loro madre, di cui una, senza altri parenti, era deceduta senza aver accettato l’eredità, né essere in possesso dei beni ereditari. In questa situazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, si devono presentare due dichiarazioni di successione, quella relativa alla successione della madre, indicando in essa, quali chiamate, sia la sorella superstite che la sorella defunta, e quella relativa alla successione della predetta sorella defunta. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, l’ articolo 7, comma 4, del TUSD stabilisce che: “…fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato”. Ne discende che ai fini dell’applicazione del tributo successorio, la delazione determina per se stessa l’acquisto dell’eredità, differenziandosi dalla disciplina civilistica. Conseguentemente, come chiarito con la risoluzione n. 351040 del 16 marzo 1992 “… chi acquisisce il patrimonio relitto in via definitiva (a seguito di plurimi e temporalmente successivi decessi di propri danti causa) dovrà soggiacere all’onere di presentare, oltre alla propria dichiarazione anche le precedenti (nel caso in cui non vi abbiano o non abbiano potuto provvedervi i precedenti chiamati) e sottoporsi a più tassazioni per effetto del meccanismo successorio, secondo cui il chiamato all’eredità, che abbia o meno manifestato la volontà di accettare, è

15 L’art. 28, comma 6, TUSD, prevede che “se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento (ad esempio, rinuncia di uno dei chiamati) che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa”.

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soggetto, per l’appunto, all’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e di corrispondere l’imposta dovuta”. L’Agenzia ha anche negato la possibilità per la sorella defunta di trarre benefici fiscali (presentando una sola denuncia di successione) dalla eventuale rinuncia all’eredità della madre in nome e per conto della sorella defunta, divenendo conseguentemente erede universale della madre, ritenendo che tale condotta configurerebbe un abuso di diritto, come tale in opponibile all’Amministrazione finanziaria. 2.2.2 I beni in comproprietà Concorrono pro quota alla formazione dell’attivo ereditario:

• i beni oggetto della comunione legale tra i coniugi; • le azioni e gli altri titoli cointestati; • i beni mobili ed i titoli al portatore depositati a nome del defunto e di altre

persone; • i crediti spettanti al defunto e ad altri soggetti, compresi i conti correnti

bancari e postali. Questi beni, se non risulta diversamente, si presumono posseduti in quote uguali da ciascun proprietario (v. art. 112 TUSD). Le azioni e le partecipazioni similari rientrano nella comunione per il solo fatto che siano state comprate durante il matrimonio, se non risulta che l’altro coniuge ne abbia escluso l’appartenenza alla comunione con apposita dichiarazione. 2.2.3 I beni esclusi dall’attivo ereditario Sono esclusi dall’attivo ereditario (art. 12 TUSD) e pertanto non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione:

• le indennità di cessazione del rapporto di agenzia (per gli agenti e rappresentanti);

• il TFR, ma solo in caso di devoluzione al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ad altri parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2°. In caso di devoluzione ad altri soggetti, invece, o quando il decesso è avvenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il TFR rientra nell’attivo ereditario (v. ris. 36/E del 2009).

Sono altresì esclusi dall’attivo: • le indennità derivanti da assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate

dal defunto;

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• i titoli del debito pubblico e di enti pubblici equiparati16; • i veicoli iscritti al PRA.

I ratei di pensione non riscossi dal defunto non rientrano nell’ asse ereditario in quanto spettano per legge al coniuge superstite non separato o, in mancanza, ai figli del defunto. Rientrano, invece, nell’ asse ereditario, quando, in mancanza del coniuge e dei figli, i ratei sono devoluti ad altri soggetti. (Risoluzione 18 febbraio 2008 n. 53/E) Infine, sono esclusi i beni culturali a condizione che risulti il vincolo e l’erede alleghi l’attestazione da parte del competente organo periferico del Ministero Beni Culturali di esistenza del vincolo e di assolvimento degli obblighi di conservazione. L’alienazione in tutto o in parte dei beni di cui sopra prima che sia decorso un quinquennio dall’apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario (v. art. 13 TUSD). 2.2.4 Liquidazione dell’imposta L’imposta è liquidata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate in base alla dichiarazione di successione, notificando (a pena di decadenza) l’avviso di liquidazione entro i tre anni successivi alla presentazione (v. art. 271 TUSD). Se la dichiarazione di successione è stata omessa, l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio. In questo caso l’avviso, con le relative sanzioni, deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa (v. art. 274 TUSD). Tuttavia, l’imposta sarà

16 L’esclusione riguarda i titoli del debito pubblico e gli altri titoli di Stato (BOT, BTP, CCT, ecc.), garantiti dallo Stato o equiparati, fra i quali rientrano: i buoni postali e quelli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (esempio, obbligazioni emesse in Italia da BEI, UE, CECA, Euratom, Bers, IFC, ecc. (art. 3, comma 2, d.lgs. 201/1998). Si comprendono anche i titoli emessi dagli enti pubblici territoriali (regioni, Province, Comuni), fra cui i Buoni ordinari comunali o regionali (Boc e Bor). In tal caso se vi sono altri beni per cui deve essere presentata la dichiarazione di successione, “non v’è ragione di ritenere sussistente un obbligo da parte dell'erede di includere detti buoni nella dichiarazione di successione. Del resto, secondo quanto precisato al paragrafo 2 della circolare n. 64 del 5 novembre 1973 e ribadito con risoluzione n. 270366 del 7 luglio 1981, solo quei beni per i quali l'amministrazione puo' svolgere un'azione di accertamento (aziende, navi azioni, obbligazioni ed altri titoli, quote sociali) non possono mai rientrare nell'esonero dalla dichiarazione di successione …”. Se non vi sono altri beni, invece, l’erede dovrà presentare l’apposita dichiarazione di esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione ai sensi dell’art. 48, comma 4, del TUSD (v. Ris. Min. Finanze n.115 del 13 luglio 1999)

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dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il predetto termine quinquennale (v. art. 276 TUSD). Si noti in proposito che l’art. 48 del TUSD (Divieti ed obbligo a carico di terzi) vieta a diversi soggetti, fra cui impiegati dello Stato, pubblici ufficiali (notai ecc.), debitori del defunto, detentori di beni che gli appartenevano, aziende ed istituti di credito, società per azioni, ecc., di compiere atti, consegnare beni o pagare somme agli eredi “se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni … della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione”. Ne discende che, anche in caso di intervenuta decadenza dell’Ufficio, per decorso del termine di accertamento, gli eredi si troveranno presto o tardi nella necessità (ad esempio, per poter vendere i beni ereditari o per un’altra successione) di presentare la dichiarazione omessa o quella integrativa, con pagamento dell’imposta dovuta. La base imponibile (I) è ottenuta decurtando l’attivo ereditario (A) dalle passività (P) e ripartendo ciò che rimane fra i singoli eredi in relazione alla quota spettante a ciascuno. Su ciascuna quota poi è applicata l’eventuale franchigia (F) prevista in base al rapporto di parentela fra il defunto e l’erede.

Sulla base imponibile così ottenuta, o meglio sulle diverse basi imponibili per ciascun erede, viene quindi applicata l’aliquota prevista, anch’essa differenziata a seconda dell’eventuale rapporto di parentela fra il defunto e l’erede (v. art. 2, commi 46 e ss., D.L. 262 del 2006). Successivamente dall’imposta lorda sono sottratte le eventuali riduzioni o detrazioni spettanti. Come detto, l’imposta di successione non è applicata globalmente sull’attivo ereditario, ma è differenziata - per aliquote e franchigie - rispetto al singolo erede o legatario.

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I trasferimenti, ossia le quote ereditarie a favore del coniuge e dei parenti in linea retta godono di una franchigia di 1 milione di euro per ciascun erede. La parte eccedente la franchigia sarà assoggettata all’aliquota del 4%. I trasferimenti a favore di fratelli o sorelle godono di una franchigia di 100.000 euro per ciascuno e scontano una imposta del 6% sulla parte eccedente. I trasferimenti a favore di parenti fino al 4° grado e degli affini fino al 3° grado, scontano l’imposta al 6%, senza alcuna franchigia. I trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti scontano l’imposta all’8%, anche qui senza franchigia. Si noti che in caso di rappresentazione ciò che conta - ai fini della determinazione delle aliquote e delle franchigie – è il rapporto di parentela fra il defunto e l’effettivo beneficiario (il c.d. rappresentante) e non quello con il rappresentato (cioè colui che non può o non vuole accettare) (v. ris. 8/E del 2010)17.

Soggetti Imposta di

successione Imposta ipotecaria

Imposta catastale

Tassa ipotecaria

Coniuge Parenti in linea retta

4% con franchigia di € 1.000.000 per ciascun beneficiario

€ 35,00 per ogni Conservatoria

Imposta di bollo Fratelli e sorelle

6% con franchigia di € 100.000 per ciascun beneficiario

€ 64,00 per ogni Conservatoria

Tributi speciali Altri parenti fino al 4° grado Affini in linea retta Affini in linea collaterale fino al 3° grado

6% senza franchigia

2% del valore degli immobili (168,00 euro minima e/o in caso di “prima casa” – 200,00 per le successioni presentate dal 1° gennaio 2014)

1% del valore degli immobili (168,00 euro minima e/o in caso di “prima casa” – 200,00 per le successioni presentate dal 1° gennaio 2014)

Altri soggetti 8% senza franchigia

Portatori di handicap

Aliquota secondo il grado di parentela franchigia di 1,5 milioni di euro

€ 18,59 per ogni Conservatoria

17 Il caso riguardava la successione per rappresentazione ad un soggetto da parte dei suoi nipoti, figli di un fratello premorto, per cui l’Agenzia ha negato l’applicazione di qualsiasi franchigia.

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Infine, i trasferimenti a favore di portatori di handicap godono di una franchigia di 1,5 milioni di euro, con aliquota sulla parte eccedente differenziata a seconda dell’eventuale rapporto di parentela. 2.2.5 Tipi d’imposta e pagamento Come detto, l’imposta è liquidata dall’Ufficio mediante avviso di liquidazione che viene notificato agli eredi. L’imposta può essere (art. 277 TUSD):

• Principale: liquidata in base alle dichiarazioni presentate; • Complementare: liquidata in sede di accertamento (per omissione ) o di

rettifica (per dichiarazione incompleta o infedele); • Suppletiva: liquidata per correggere errori ed omissioni di una precedente

liquidazione (ordinaria o per rettifica o accertamento). ll pagamento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione (v. art. 37 TUSD). Entro lo stesso termine può essere chiesta la dilazione di pagamento per un massimo di 5 rate annuali di pari importo (v. art. 38 TUSD). E’ anche prevista la possibilità di pagamento mediante cessione di beni culturali (v. art. 39 TUSD).

L’avviso di liquidazione dell’esempio riguarda una successione devoluta al coniuge (che riceve i 2/3 dell’eredità, ossia 12/18), a un fratello e a 4 nipoti di 2 fratelli premorti (con due figli ciascuno) che si dividono la parte rimanente del patrimonio e ricevono rispettivamente 2/18 il fratello vivente e 1/18 ciascuno i 4 nipoti.

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Come si vede l’Agenzia liquida l’imposta di successione ripartendo l’asse ereditario netto fra i vari eredi secondo le rispettive quote e applicando la franchigia al coniuge e al fratello vivente. Per i nipoti di fratello, invece, non opera alcuna franchigia (che vale solo per il coniuge, i figli e gli altri discendenti) e pertanto viene liquidata l’imposta con la aliquota del 6% prevista per i parenti fino al quarto grado. 2.3 LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE La dichiarazione di successione:

• deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate competente che si determina in base all’ultima residenza del defunto18;

• deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione19;

18 Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va presentata alla Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma. 19 Fanno eccezioni le ipotesi previste dall’art. 31, per effetto del quale il termine di presentazione decorre: a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina; b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell’apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento; c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta; d) dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario, se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario entro il termine di dodici mesi; e) dalla data della rinunzia o dell’evento di cui all’articolo 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostri di averne avuto notizia: f) dalla data delle sopravvenienze di cui all’articolo 28, comma 7; g) per gli enti che non possono accettare l’eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, purchè la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall’apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell’autorizzazione; h) per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all’accettazione, entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell’autorizzazione.

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Si noti che l’evento che dà luogo ad un mutamento della devoluzione dell’eredità (ad esempio, il sopravvenuto riconoscimento della qualità di eredi in capo in capo ai legittimari che fossero stati esclusi per testamento dal defunto, a seguito di sentenza o per riconoscimento da parte degli eredi istituiti dal testatore) ha per effetto lo spostamento della decorrenza del termine annuale per la presentazione della dichiarazione (v. Cass. sent. 23 marzo 2011, n. 6607). Sono obbligati a presentare la dichiarazione (art. 282 TUSD):

• i chiamati all’eredità; • i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di

morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; • gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente; • gli amministratori dell’eredità; • i curatori delle eredità giacenti; • gli esecutori testamentari; • i trustees.

Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, è sufficiente che essa sia presentata da uno solo di essi. I chiamati all’eredità e i legatari non devono presentare la dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della stessa, hanno rinunziato all’eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l’Ufficio competente, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all’eredità o copia dell’istanza di nomina autenticata dal cancelliere del tribunale (art. 285 TUSD). Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquantamilioni (€ 25.822,84) e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare (art. 287 TUSD). Gli eredi ed i legatari sono obbligati alla autoliquidazione ed al pagamento delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo, della tassa ipotecaria, dei tributi speciali e dei tributi speciali catastali (art. 331 TUSD) e, a seguito di avviso di liquidazione da parte dell’ufficio, al pagamento dell’imposta di successione (art. 36 TUSD). Come già detto, gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dei tributi complessivamente dovuti da loro e dai legatari. I legatari sono obbligati al pagamento dei tributi relativi ai rispettivi legati.

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La dichiarazione di successione può essere presentata presso l’Ufficio competente, anche mediante spedizione per raccomandata20, in tante copie:

• una copia per l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate: • una copia per ogni Comune competente in base agli immobili che rientrano

nella successione, per le variazioni IMU21; • una copia per ogni Ufficio del Catasto competente in base agli immobili che

cadono in successione (queste copie saranno vidimate e restituite al contribuente per le volture catastali, che dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione);

• copia in bollo22 per ogni istituto di credito con cui il defunto intratteneva rapporti finanziari per consentire lo svincolo dei conti intestati al defunto.

2.3.1 Contenuto della dichiarazione Si esaminerà ora nel dettaglio il contenuto e le modalità di compilazione della dichiarazione. L’art. 29 TUSD stabilisce che “Dalla dichiarazione della successione devono risultare:

a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto; b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei

legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;

c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;

d) …; e) …; f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese

quelle presunte [v. art. 26 DPR 131 del 1986]23 con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;

g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;

h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici … [riconosciuti con provvedimento dell’amministrazione debitrice];

20 In tal caso si considera presentata il giorno in cui è consegnata all’ufficio postale (v. art. 28, comma 1, TUSD). 21 V. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU, pag. 7, secondo cui “gli Uffici dell’Agenzia che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili”). 22 E’ bene informarsi sulle marche richieste contattando prima l’Ufficio al quale si presenta la dichiarazione. Generalmente, all'atto di presentazione della successione all'Agenzia delle Entrate sono necessarie: - 1 marca da bollo da € 4,96 + una da € 16,00; - 1 marca da bollo da € 16,00 per ogni copia riguardante le banche o uffici postali. 23 La norma richiamata riguarda i trasferimenti immobiliari e di partecipazioni sociali posti in essere fra coniugi o fra parenti in linea retta. Tali trasferimenti, ricorrendo le condizioni previste dalla norma, “…si presumono donazioni se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, … risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti”.

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i) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova; l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero; m) il valore globale netto dell'asse ereditario; n) le riduzioni e detrazioni … con l'indicazione dei documenti di prova;

n-bis) gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili”.

2.3.2 Modalità di compilazione La parte relativa agli “estremi della presentazione” deve essere compilata a cura dell’Agenzia delle Entrate.

L’addetto dell’Agenzia delle Entrate che riceve la dichiarazione indicherà il numero cronologico ed il volume che identificheranno la stessa. In caso di dichiarazioni modificative, integrative ecc., il numero ed il volume della dichiarazione o delle dichiarazioni precedentemente presentate verrà indicato - sempre a cura dell’Agenzia - nella parte “dichiarazioni precedenti”. Nella parte “dati anagrafici del defunto”, deve essere indicata la data di apertura della successione e gli altri dati anagrafici del defunto. Deve anche essere specificato lo stato civile del defunto (celibe/nubile, coniugato, vedovo/a o divorziato) ed il regime patrimoniale fra i coniugi. Infine, è richiesta l’indicazione del notaio che ha pubblicato l’eventuale testamento, della data di pubblicazione e dell’ufficio dove lo stesso è stato registrato.

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Nel quadro “asse ereditario” è indicata in modo specifico la composizione del patrimonio ereditario, distinguendo fra immobili e diritti reali immobiliari, aziende, azioni, obbligazioni e quote societarie e altri cespiti.

2.3.3 Albero genealogico Nella seconda pagina del modello deve essere schematizzato, attraverso l’albero genealogico, il rapporto di parentela – se esistente - fra il defunto e gli eredi (di cui deve anche essere indicato il luogo e la data di nascita), evidenziando, la linea di ascendenza o discendenza che li lega, ed il grado di parentela o di affinità. Dovranno essere anche indicati coloro che hanno rinunciato all’eredità (se ci sono) ed eventuali premorti.

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2.3.4 Documenti allegati Salvo casi particolari, la documentazione da allegare24 alla dichiarazione di successione è quella di seguito indicata (v. anche art. 30 TUSD):

• Delega al CAAF per la presentazione della dichiarazione • Certificato di morte (in carta semplice); • Certificato di stato di famiglia del defunto e degli eredi e legatari; • Autocertificazione “status eredi” e fotocopia dei documenti e dei codici

fiscali del de cuius e degli eredi; • I documenti di prova delle passività e delle riduzioni o detrazioni; • I documenti di prova delle attività: certificazione del saldo c/c bancario,

azioni, obbligazioni, fondi comuni d’investimento ecc. • Prospetto di liquidazione; • Modello F23 quietanzato; • Certificato di destinazione urbanistica per i terreni; • Richiesta agevolazioni “prima casa”.

24 Per gli allegati in lingua straniera (v. art. 30, comma 4, TUSD) si applica l’art. 11, commi 5 e 6, del Testo Unico Imposta di Registro (DPR 131/1986) che prevede che “Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente la traduzione e' effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale. … La disposizione … non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali e' ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto”.

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• Il CAAF inoltre richiede la sottoscrizione della “dichiarazione di responsabilità” da conservare agli atti dell’Ufficio operativo.

Tali documenti (tranne la dichiarazione di responsabilità) devono anche essere indicati nell’apposito quadro della dichiarazione.

Si ricorda che i documenti non indicati si considerano non consegnati, con possibili gravi conseguenze25. Si pensi al caso in cui non sia indicata la richiesta di agevolazioni prima casa, per cui l’erede perderà il relativo beneficio e subirà anche le sanzioni per omesso versamento della maggiore imposta dovuta! Con una recente risoluzione (n.11/E del 13.02.2013), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è più necessario allegare alla dichiarazione di successione le visure catastali. L’autocertificazione “status eredi”è una autocertificazione (su modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate - v. Appendice) resa dal soggetto che presenta la dichiarazione di successione, relativamente a:

• Data e luogo del decesso e residenza del defunto; • Presenza / assenza di testamento; • Eredi; • Eventuale separazione del defunto dal coniuge per colpa di quest’ultimo.

2.3.5 Quadro A – Eredi e Legatari Nel quadro A della dichiarazione vanno inseriti i dati anagrafici di ciascun erede, con indicazione della relativa relazione di parentela con il defunto. Se gli eredi sono più di uno, nella colonna a sinistra deve essere indicato il numero progressivo.

25 Tuttavia, si ricorda che l’art. 30, comma 6, in taluni casi, impone all’Ufficio di invitare il contribuente ad integrare la documentazione carente (entro sei mesi dalla notifica dell’avviso).

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2.3.6 Quadro B - Attivo Ereditario Si è già detto che la base imponibile dell’imposta si ottiene decurtando l’attivo ereditario dalle passività e applicando l’eventuale franchigia prevista in base al rapporto di parentela fra il defunto e l’erede. L’attivo ereditario si compone di beni immobili e diritti reali immobiliari; da azioni, obbligazioni, altri titoli e quote di società di persone e da altri beni (conti correnti, libretti di deposito, ecc.). Si ricorda che in questa sede non sono trattati i casi in cui nell’attivo siano comprese aziende o quote sociali. 2.3.7 Quadro B1: Immobili e diritti reali immobiliari I beni immobili e i diritti reali immobiliari, posseduti dal defunto, devono essere indicati nel quadro B1 del modello. Non devono essere indicati quei diritti che si estinguono con la morte del titolare, quali l’usufrutto, il diritto di uso e di abitazione. L’identificazione dei beni posseduti dal defunto avviene tramite visure catastali (v. figura). Si è già detto però che tale sistema non è infallibile, perché i dati del catasto potrebbero non essere aggiornati. Dei beni venduti dal defunto, ad esempio, potrebbero ancora risultare a suo nome e viceversa dei beni da lui acquistati potrebbero non risultare ancora a suo nome. Poiché il CAAF non effettua ricerche presso la conservatoria dei registri immobiliari, è necessaria, pertanto, la “collaborazione” dell’erede che dovrà fornire tutte le informazioni del caso, eventualmente consegnando copia degli atti di acquisto o di vendita degli immobili che non risultano ancora volturati. Infine, al momento della consegna della dichiarazione, l’erede deve firmare una liberatoria al CAAF, assumendosi la responsabilità per eventuali inesattezze od omissioni riguardanti i beni posseduti dal defunto.

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In ogni caso, prima di presentare la dichiarazione, dovranno essere aggiornati i dati catastali che non siano conformi alla attuale ed effettiva situazione dell’immobile (ad esempio, potrebbe essere necessario richiedere al Catasto la correzione di dati non esatti, quali il codice fiscale, la quota di possesso del defunto, ecc., ovvero il loro aggiornamento, con l’inserimento di atti di acquisto o di vendita non considerati, o anche presentare dichiarazioni di successioni non presentate a suo tempo, ecc.). In generale, “La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:

a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione …” (art. 14 TUSD).

Tuttavia, l’art. 34, comma 5, TUSD, preclude la rettifica di valore da parte degli uffici nell’ipotesi che il valore dichiarato sia almeno pari al cosiddetto valore “catastale”. Perciò di fatto, il valore dell’immobile di proprietà del defunto è, salvo eccezioni, quello “catastale” che si ottiene mediante alcuni moltiplicatori da applicare alla rendita catastale rivalutata, come evidenziato nella tabella sottostante, rapportandolo alla quota di possesso del defunto.

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Tabella 1

Tipo immobile Valore base Coefficiente

Fabbricati censiti in catasto

Rendita catastale rivalutata del 5%

110 per le abitazioni (cat. A, escluso A10) aventi le caratteristiche “prima casa”; 120 per i fabbricati del gruppo A diversi dalla “prima casa” (escluso A10 e C1) 120 per i fabbricati del gruppo C, escluso C1; 140 per i fabbricati dei gruppi B (vigente dal 3.10.2006 – v. art. 2, comma 45, DL 262/2006); 60 per i fabbricati della categoria A/10 e del gruppo D; 40,8 per i fabbricati della categoria C1 e del gruppo E

Fabbricati non censiti in catasto o già censiti ma privi di rendita

Rendita proposta Idem come sopra ma nelle annotazioni il dichiarante deve chiedere di avvalersi dell’articolo 12, comma 2 - bis, D.L. n. 70/88 - per evitare sanzioni in caso di variazione della rendita proposta da parte dell’Agenzia del Territorio, ora accorpata alle Entrate.

Terreni non edificabili

Reddito dominicale rivalutato del 25%

90

Terreni Edificabili

Valore di mercato come risultante da apposita perizia - da parte di un tecnico abilitato - riferita alla data del decesso

Si noti però che nel corso del tempo i criteri di determinazione del valore catastale hanno subito delle revisioni, ma di norma la valutazione deve avvenire secondo le regole vigenti alla data di apertura della successione (v. art. 1 bis, comma 7, DL n. 168 del 2004, conv. Con modd. Dalla L. n. 191 del 2004, in vigore dal 1° agosto 2004). Perciò se la successione è presentata in ritardo o deve presentarsi una dichiarazione integrativa relativa ad una successione risalente nel tempo, si deve fare riferimento alle norme applicabili alla data del decesso. Perciò, a seconda dei casi, il valore minimo da dichiarare si ottiene moltiplicando le rendite catastali per i coefficienti periodicamente aggiornati e a loro volta moltiplicati:

� x 80 fino al 2 dicembre 1989, � x 100 fino al 31 dicembre 1991.

Dal 1° gennaio 1992 si utilizzano le nuove rendite catastali che si moltiplicano:

x 100 categorie A, B, C (esclusi A/10 e C/1)

x 50 categorie A/10 e D

x 34 categorie C/1 e E

x 75 terreni non edificabili

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Dal 1° gennaio 1997 le nuove rendite catastali vanno rivalutate del 5 per cento. Dal 1° gennaio 2004 sono variati i coefficienti; le rendite catastali si moltiplicano:

x 110 categorie A, B, C (esclusi A/10 e C/1)

x 55 categorie A/10 e D

x 37,4 categorie C/1 e E

x 82,5 terreni non edificabili

Per quanto riguarda i terreni, il valore si ottiene moltiplicando il vecchio reddito dominicale x 200 fino al 5 gennaio 1987 e x 250 fino al 31 dicembre 1987; il nuovo reddito dominicale x 60 fino al 2 dicembre 1989, x 75 dal 2 dicembre 1989, x 82.5 dal 1° gennaio 2004, x 90 dal 1° agosto 2004 (vigente). Dal 1° gennaio 1997 le rendite dominicali vanno rivalutate del 25 per cento26. Dal 1° agosto 2004 le aliquote sono quelle vigenti riportate nella tabella 1. In caso di proprietà gravata da diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, ecc.): il valore della nuda proprietà è costituito dalla differenza fra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata (v. art. 141, lett. b), TUSD). Il valore dell’usufrutto a vita gravante sull’immobile viene determinato sulla base del saggio d’interesse legale vigente e di alcune tabelle approvate con Decreto Ministeriale, contenenti dei coefficienti diversificati in relazione all’età dell’usufruttuario (v. Tabella dei Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,5 per cento, allegata al DPR 131 del 1986).

26 V. A. Carnevale, La Successione, in Fiscooggi, 2004;

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Esempio: appartamento A/2 con Rendita Catastale di E. 1.000,00 • rendita catastale € 1.050 rivalutata x • moltiplicatore 110 • valore piena proprietà € 115.500 x • tasso d’interesse legale 2,5% (1%, dal 1° gennaio 2014) • valore rendita annua € 2.887,50 Età del beneficiario anni 62 = coeff. 22 (55, secondo la nuova tabella vigente dal 1° gennaio 2014) • valore rendita annua € 2.887,50 x • coefficiente età usufruttuario 22 = • valore dell’usufrutto € 63.525,00 (da sottrarre al valore della piena proprietà per determinare il valore della nuda proprietà da indicare in successione in caso di decesso del nudo proprietario. N.B. come si vedrà, il calcolo è effettuato dal programma sulla base delle informazioni inserite.

Dal 1° gennaio 2014, tuttavia, il saggio d’interesse è stato variato all’1%, con conseguente modifica dei coefficienti (v. Decreto del 23 dicembre 2013 - Min. Economia e Finanze). I nuovi criteri si applicano alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014. In caso di usufrutto a tempo il valore è determinato in base alla durata residua dell’usufrutto (in questo caso si applica il criterio matematico di attualizzazione di una rendita). Si noti che i terreni edificabili, a differenza di quelli agricoli, non sono valutati col metodo catastale, ma devono essere indicati al loro valore di mercato. Tale valore è quello che risulta da apposita perizia di valutazione alla data del decesso, redatta da un tecnico abilitato e allegata alla dichiarazione di successione. Merita un cenno anche il caso dell’enfiteusi. Si tratta di un diritto che attribuisce all’enfiteuta o livellario lo stesso potere di godimento che spetterebbe al proprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al proprietario stesso un canone periodico. L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo (non inferiore a venti anni). La legge attribuisce all’enfiteuta o livellario il diritto di affrancazione mediante pagamento di una somma pari a quindici volte il canone annuo. Al proprietario spetta il diritto di devoluzione, che però presuppone una inadempienza qualificata dell’enfiteuta. Il diritto in questione non si estingue con la morte e pertanto deve essere dichiarato in successione, sia in caso di morte del concedente che dell’enfiteuta27. Idem per quanto riguarda il diritto di superficie, la proprietà superficiaria e in genere per tutti gli “oneri”. 27 Il valore dell’enfiteusi da indicare nella dichiarazione è:

• per il Concedente = somma dovuta per l’affrancazione; • per l’Enfiteuta = canone annuo x 20, oppure, se maggiore, differenza fra valore piena

proprietà e somma dovuta per l’affrancazione.

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2.3.8 IMPOSTE IPOTECARIA, CATASTALE E ALTRI TRIBUTI SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI Il Valore complessivo dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari, viene determinato in base ai criteri appena esposti e concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta di successione, ma costituisce anche la base imponibile delle imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%). La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile in sé, cioè senza tenere conto delle passività inerenti (ad esempio un mutuo ipotecario sull’immobile, che invece, come si è visto, è deducibile ai fini dell’imposta di successione) Tali imposte sono versate in autoliquidazione mediante modello F23 che deve essere allegato alla dichiarazione, unitamente al prospetto di liquidazione dei singoli tributi. L’imposta minima dovuta è di 168,00 euro per ciascuna imposta, nel senso che se l’imposta ipotecaria calcolata ammonta a 100 euro e quella catastale a 50, dovranno essere versate 168 euro di imposta ipotecaria e 168 di imposta catastale, oltre ai tributi speciali che vedremo successivamente (per i quali non opera il predetto importo minimo). Dal 1° gennaio 2014, l’imposta minima è di 200,00 euro. 2.3.9 Il Prospetto di liquidazione e mod. F23 Il prospetto di liquidazione deve essere allegato alla dichiarazione ed è diviso in sei sezioni. La prima sezione contiene i dati anagrafici dell’erede e del de cuius. La seconda sezione contiene la liquidazione dell’imposta ipotecaria con evidenza dell’ammontare dell’imposta per la “prima casa” e di quella per altri fabbricati e terreni. La terza sezione contiene la liquidazione dell’imposta catastale con evidenza dell’ammontare dell’imposta per la “prima casa” e di quella per altri fabbricati e terreni. La quarta sezione contiene la liquidazione della tassa ipotecaria, pari a euro 35,00 per ogni conservatoria in cui si trovano gli immobili. La quinta sezione contiene la liquidazione della imposta di bollo, pari a euro 64,00 per ogni conservatoria in cui si trovano gli immobili. La sesta sezione contiene la liquidazione dei tributi speciali (cod.964T), di importo diverso a seconda dell’Ufficio.

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Il modello F23 (pagato) deve essere allegato alla dichiarazione di successione. Nel modello, come evidenziato nella figura alla pagina successiva, devono essere indicati i dati dell’erede e del defunto e l’Ufficio competente, oltre ai tributi da versare con i rispettivi codici (v. sotto). IMPOSTA CODICE

Imposta ipotecaria 649T

Imposta catastale 737T

Imposta di bollo 456T

Tassa ipotecaria 778T

Tributi speciali 964T

Sanzione imposta ipotecaria, catastale e tassa ipotecaria 674T

Sanzione imposta di bollo 675T

Sanzione imposta sostitutiva Invim 673T

Sanzione imposte sulle successioni e donazioni 672T

Tributi autoliquidati collegati alla successione, causale: SA

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2.3.10 Agevolazioni Prima Casa L’agevolazione “Prima casa” in caso di successione ereditaria è prevista dall’Art. 69, comma 3, Legge n. 342/2000. Essa consiste nell’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (€ 168,00 ciascuna – 200,00 ciascuna per le successioni presentate dal 1° gennaio 2014) sull’immobile per il quale l’agevolazione è richiesta e sulle relative pertinenze. L’agevolazione in esame spetta, oltre che per l’acquisto della proprietà, anche per l’acquisto della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell'abitazione di case non di lusso ai sensi della nota II - bis dell' art. 1, comma 1, quinto periodo della Tariffa, parte prima, allegata al T.U. Imposta Registro. Per poter richiedere le agevolazioni prima casa è necessario:

• Che sia trasferita per successione la proprietà di un’abitazione non di lusso o un diritto immobiliare su di un’abitazione non di lusso;

• Che uno o più eredi possiedano i requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al TU Imposta di registro (DPR 131 del 1986, v. sotto lett. A), B) e C).

Le caratteristiche degli immobili di lusso sono stabilite dal Decreto Ministero Lavori Pubblici del 2 agosto1969. Uno degli elementi più importanti è sicuramente quello della superficie. Secondo il DM citato, ad esempio, sono considerate di lusso le abitazioni realizzate su aree destinate dal piano regolatore a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate come "di lusso” in base al piano; le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ecc. Per gli altri casi si rimanda alla lettura del Decreto. A partire dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’art. 10 del d.lgs. 23/2011 che limita ulteriormente le agevolazioni “prima casa”, stabilendo che le stesse non siano mai applicabili agli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9, sempreché ricorrano anche le altre condizioni di cui alla nota II - bis) dell’art. 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (v. oltre). Oltre alle caratteristiche dell’immobile, è necessario che l’erede sottoscriva l’apposito modello da allegare (a pena di decadenza) alla successione, in cui dichiara: A) Che l’immobile è ubicato nel territorio del Comune in cui ha o stabilisca entro 18 mesi la propria residenza, o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia

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cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano28. B) di non essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel Comune in cui è situato l’immobile ereditato; C) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra abitazione acquistata da lui o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”. Le condizioni di cui alla Nota II - bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131 del 1986, richiamate dall’art. 69, comma 3, Legge 342 del 2000, devono sussistere al momento dell’apertura della successione, vale a dire alla data del decesso. In base a tali principi si deve negare l’agevolazione al coniuge superstite che, nello stesso Comune in cui si trova l’immobile ereditato, è “proprietario di due abitazioni in comunione con il de cuius”29. Le agevolazioni si applicano anche per le pertinenze relative alla prima casa, ma limitatamente ad una per ciascuna categoria:

• C2 (cantine, soffitte,magazzini); • C6 (autorimesse, rimesse, scuderie) ; • C7 (tettoie chiuse o aperte).

Le pertinenze devono essere destinate di fatto in modo durevole al servizio della casa di abitazione. L’agevolazione non si applica qualora la pertinenza non possa essere oggettivamente destinata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, circostanza, quest’ultima, che normalmente ricorre qualora il bene pertinenziale è ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un comune diverso da quello dove è situata la “prima casa”. L’agevolazione spetta anche se l’acquisto per successione riguarda solo la pertinenza (“La fattispecie … è quella del contribuente che, dopo aver acquistato a titolo gratuito un’abitazione avvalendosi delle agevolazioni “prima casa”, acquisti, sempre a titolo gratuito, una pertinenza”). Infatti, anche alle successioni e alle

28 Il modello di autocertificazione in uso presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate non fa riferimento alle agevolazioni per i soggetti trasferiti o emigrati all’estero, tuttavia nella circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 è precisato, che nei riguardi del cittadino italiano emigrato all’estero, ai fini dell’agevolazione in commento, “devono ricorrere le condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell’agevolazione) della nota II - bis, mentre, considerato lo status di emigrato, non si richiede la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile”. 29 V. R. Trabace, Appunti sulla dichiarazione di successione in www.notaioricciardi.it che cita Agenzia Entrate Dir. Reg. Emilia Romagna - Nota 12.1.2004 Prot. n. 804.

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donazioni si applicano le previsioni della nota II - bis dell’art. 1 e, di conseguenza, il comma 3 di detta nota secondo il quale “le agevolazioni di cui al comma 1 sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), b) e c) del medesimo comma, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a)” (v. Circolare 38/E del 2005, § 6.3). Un’ulteriore questione, trattata nella circ. 38/E del 2005, riguarda i terreni “non graffati” all’immobile agevolato, in quanto iscritti autonomamente nel catasto terreni ed, in particolare, la possibilità che essi possano costituire pertinenza di un’abitazione che abbia fruito dell’agevolazione “prima casa” e, quindi, di avvalersi anch’essi dello stesso beneficio fiscale. Al riguardo, l’Agenzia osserva che “… per godere dell’agevolazione in esame le “aree scoperte” pertinenziali, così classificabili ai sensi dell’articolo 817 del codice civile (cfr. circolare 19/E del 2001 punto 2.2.2)mc devono risultare altresì censite al catasto urbano unitamente al bene principale. Ai fini dell’agevolazione fiscale in questione, un’area che sia autonomamente censita al catasto terreni non può considerarsi “pertinenza” di un fabbricato urbano, anche se durevolmente destinata al servizio dello stesso. Peraltro, l’area pertinenziale è soggetta ai limiti di cui all’articolo 5 del D.M. 2 agosto 1969, secondo cui si ponderano abitazioni di lusso “le case … aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta”. Ne discende, quindi, che l’area scoperta è una pertinenza della casa non di lusso solo se non superi i limiti indicati dal citato articolo 5 del D.M. 2 agosto 1969”. La richiesta dell’agevolazione fatta da uno solo degli eredi avvantaggia tutti (v. circ. 44/E del 7 maggio 2001). Ad esempio, se il trasferimento riguarda più beneficiari ed un solo immobile, la tassazione fissa è riconosciuta a tutti i beneficiari anche se deriva dalla dichiarazione resa da un solo beneficiario. Se gli immobili sono di più (come evidenziato nella figura soprastante), ricorrendone le condizioni, l’agevolazione potrebbe essere chiesta da ciascun erede su un immobile diverso, con applicazione dell’imposta proporzionale solo sugli immobili per i quali nessuno ha chiesto detta agevolazione.

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Il coniuge superstite anche se ha rinunciato all’eredità può richiedere l’agevolazione sulla residenza familiare (Ris. N. 29/E del 2005). Infatti, anche in caso di rinuncia all’eredità il coniuge superstite mantiene il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (art. 540 Codice Civile) In caso di ulteriore acquisizione per successione o donazione, i soggetti che hanno già fruito dell'agevolazione non possono goderne nuovamente, salvo che il trasferimento abbia ad oggetto quote dello stesso bene (circolare n. 44/E cit.).

Il soggetto che chiede le agevolazioni prima casa in occasione di una successione potrà invece richiedere in futuro le agevolazioni prima casa in occasione di un acquisto effettuato per atto tra vivi (v. circolare n. 44/E cit.). Da evidenziare che le

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agevolazioni per il successivo acquisto a titolo oneroso spettano a condizione che il precedente acquisto agevolato per successione si riferisca a casa ubicata in altro Comune oppure, se nello stesso Comune, che riguardi soltanto una quota, perché, se relativo all'intero verrebbe meno il requisito della non possidenza nel Comune, di cui alla lettera b) della Nota II - bis. La richiesta di agevolazioni prima casa per un acquisto per atto fra vivi, invece, preclude la richiesta della medesima agevolazione in successione (a meno che l’immobile non sia stato ceduto prima dell’apertura della successione) (v. figura che precede). Come si richiede l’Agevolazione Prima Casa La richiesta dell’agevolazione:

A. Va indicata nelle osservazioni del sigolo immobile nel quadro B1

B. deve essere anche indicata nell’elenco dei documenti allegati;

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C. Infine il modello di richiesta deve essere consegnato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate unitamente alla dichiarazione di successione (v. Appendice).

2.3.11 Altre agevolazioni L’art. 14 della Legge n. 441 del 15 dicembre 1998, stabilisce che “Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant’altro strumentale all’attività aziendale oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado (dunque, non fra coniugi ndr) sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano: a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento; b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale30 entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni”. Le agevolazioni di cui sopra “sono concesse a decorrere dal 1999 a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni”. La ris. n. 104/E del 1999 ha precisato che tale agevolazione si applica anche per le successioni, apertesi prima dell’entrata in vigore della norma agevolativa, il cui termine di presentazione scade dopo il 1° gennaio 1999.

30 Per la definizione di coltivatore diretto occorre evidenziare che il codice civile inquadra tale figura nella categoria dei piccoli imprenditori di cui all’art. 2083, senza darne una definizione chiara e generale, ad eccezione del riferimento operato dall’art. 1647 al soggetto che coltiva il fondo “col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia”. Inoltre, dalle leggi speciali emergono diverse definizioni di carattere settoriale dalle quali possono, comunque, evincersi degli elementi comuni ai fini di una nozione onnicomprensiva e, precisamente, il fatto che il soggetto si dedichi direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, e che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo. Per quanto riguarda, invece, la definizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), sostituito dalla figura dell’imprenditore agricolo a titolo professionale (IAP), è colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 ed iscritto alla gestione agricola previdenziale ed assistenziale, dedica alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro (art. 1, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99). Dal 1999 la qualifica può essere acquisita anche dal socio di società di persone o di cooperative, ovvero dall’amministratore di società di capitali (v. ris. n. 98/E del 2005).

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Secondo la circ. n. 109/E del 2000, “la disposizione agevolativa in esame è formulata come esenzione da imposte e non come esclusione di cespiti dall'attivo ereditario. Ne consegue che è necessario indicare nella dichiarazione di successione i fondi rustici, benché gli stessi siano oggetto dell'illustrato regime agevolativo previsto dalla legge n. 441 del 1998”. L'esenzione, infatti, non si estende a tutti i tributi collegati all'evento successorio, inoltre i requisiti soggettivi previsti per fruire della norma agevolativa potrebbero non sussistere in capo a tutti i beneficiari del trasferimento mortis causa. Pertanto, nel quadro dell'attivo ereditario riservato agli immobili, dovrà essere indicato ogni singolo fondo rustico, con l'avvertenza di richiamare, nello spazio previsto per le osservazioni, la norma che ne dispone l'esenzione, nonché i dati anagrafici dell'erede o degli eredi aventi i requisiti necessari per la fruizione del regime di favore”. Nel caso in cui solo alcuni degli eredi siano in possesso dei requisiti, la predetta circolare precisa che dovrà comunque presentarsi un solo prospetto di liquidazione. L’imposta catastale, poi, potrà essere determinata applicando le relative aliquote alla parte di valore dei beni esclusa dal regime agevolato, mentre l’imposta ipotecaria in misura fissa, sulla parte spettante all’erede in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione - se inferiore a quella dovuta dagli altri coeredi privi dei requisiti - potrà risultare assorbita dall'imposta ipotecaria proporzionale dovuta dagli altri, con versamento solo di quest’ultima. A norma dell’articolo 5-bis della legge 31 dicembre 1994, n. 97, “Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli professionali (IAP) che si impegnano a costituire un “compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l’istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione, i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. In caso di violazioni degli obblighi prescritti dalla norma agevolativa sono dovute oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute. La suddetta agevolazione è stata estesa al compendio unico in territori diversi dalle zone montane dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 228/2001.

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Infine, si ricorda che se nella successione sono presenti terreni agricoli o montani (compresi i fabbricati rurali di pertinenza), l'importo totale delle imposte ipotecarie e catastali, applicate in misura fissa su di essi, non può eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi (articolo 14, legge n. 383/2001). 2.3.12 Quadro B2 – Azioni, titoli, quote di partecipazione non quotati in borsa né negoziati al mercato ristretto Nel quadro in esame vanno indicate le azioni, le quote di partecipazione al capitale di società, i titoli ed i fondi comuni d’investimento. Si ricorda che il presente lavoro non tratta i casi in cui il defunto possedeva quote di partecipazione in società di capitali (SPA, SRL) non quotate in borsa o in società di persone (snc, sas, ecc.), né il caso in cui il defunto era un imprenditore individuale. I criteri per la valutazione dei titoli quotati previsti dalla legge sono quelli evidenziati nella seguente tabella e all’art. 16 TUSD.

Oggetto Criterio di valutazione

Titoli quotati in Borsa o negoziati al mercato ristretto

Media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata degli utili o degli interessi successivamente maturati

Obbligazioni e altri titoli

Sulla base dei titoli quotati aventi analoghe caratteristiche, ovvero, in mancanza, in base ad elementi certi.

Quote di partecipazione in fondi comuni d’investimento

Secondo il valore risultante dalle pubblicazioni o dai prospetti redatti a norma di legge o di regolamento, detraendo tuttavia la percentuale del valore che si riferisca ai Titoli di Stato compresi nel patrimonio del fondo alla data del decesso.

E’ evidente che queste valutazioni richiedono complessi calcoli che solo la Banca o l’intermediario presso il quale i titoli sono depositati o il Fondo sono in grado di effettuare. Gli eredi pertanto dovranno richiedere a tali soggetti un’apposita certificazione contenente la valutazione dei titoli alla data del decesso, calcolata

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secondo i predetti criteri ai fini della compilazione della dichiarazione di successione31. Si richiama l’attenzione sulla esenzione prevista per i titoli del debito pubblico (BOT, CCT, ecc.). Ciò comporta, ad esempio, che dal valore delle quote di fondi comuni dovrà essere detratta la percentuale dei titoli di Stato presente nel fondo. Si precisa, infine, che i buoni postali sono anch’essi esenti e pertanto non vanno inseriti nella successione (v. nota 15). Si ricorda infine che sono compresi nell’attivo ereditario i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto, ma sono esclusi dall’attivo ereditario le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, senza alcuna eccezione32.

La compilazione del quadro B2 non presenta particolari problemi. Naturalmente, le azioni ed i titoli devono essere identificati in modo analitico (v. art. 291, lett. c) TUSD), puntuale e senza errori, indicando nella “Descrizione” l’intermediario presso cui sono custoditi, il numero del rapporto, la loro denominazione e gli altri dati risultanti dalla certificazione (ad esempio, il codice dei titoli, la quantità degli stessi ecc). Se i titoli sono cointestati, detta circostanza deve essere evidenziata, indicando il valore complessivo all’interno della “Descrizione” ed il valore della quota nella casella del “Valore”.

31 La certificazione da parte della banca dovrà fare riferimento ai criteri previsti dall’art. 16 del D.lgs. n. 346 del 1990 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) quando per qualcuno degli eredi dovrà applicarsi l’imposta sulle successioni. Quando, invece, detta imposta non troverà applicazione per nessuno degli eredi è sufficiente la valutazione dei titoli alla data del decesso. Alcune banche, ai fini del rilascio della certificazione contenete la stima dei valori mobiliari secondo i criteri del predetto art. 16, richiedono un compenso, trattandosi a tutti gli effetti di una perizia tecnica che implica specifiche competenze e responsabilità. 32 V. Cons. Naz. Notariato, Studio n. 168-2006/T, pag. 14.

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2.3.13 Quadro B4 - altri beni Nel quadro B4 si devono indicare:

• i crediti del defunto il cui valore è determinato a norma dell’art. 18 del TUSD33;

• i c/c bancari, c/c postali - risultanti da apposita certificazione - i rimborsi IRPEF, le liquidazioni da parte di enti privati o assicurativi (diverse da quelle escluse dall’attivo ereditario), i depositi in cassette di sicurezza (per cui è necessario allegare il verbale di apertura della cassetta redatto dal notaio o dal funzionario dell’Agenzia delle Entrate), i crediti verso cooperative per assegnazione di alloggio (per cui occorre dichiarazione del Presidente della Cooperativa che non c'è stato atto di assegnazione formale e non c'è stato frazionamento individuale del mutuo edilizio).

Per il saldo dei c.c. non si tiene conto degli assegni addebitati nei 4 giorni antecedenti alla morte.

Nel quadro in esame deve essere anche indicato il valore delle navi e imbarcazioni e degli aeromobili, che non fanno parte di aziende, è quello di mercato di beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall’acquisto e dello stato di conservazione (art. 152 TUSD). Si considerano trasferimenti e debbono pertanto essere dichiarati anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite e pensioni il cui valore è determinato secondo i criteri indicati dall’art. 17 TUSD.

33 La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 2001 precisa che qualora il titolare del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa muoia prima della sua utilizzazione, il credito è trasferito mortis causa agli eredi che lo possono utilizzare:

a) per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

b) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;

c) in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La medesima circolare chiarisce anche che il credito d’imposta in questione deve essere considerato “quale componente attivo dell’asse ereditario costituitosi a seguito della morte del titolare”. Il credito maturato in capo al de cuius e da questi non utilizzato è pertanto trasferito a ciascun erede (fra cui anche il coniuge) per la quota ad esso spettante ed è da questi utilizzabile secondo le regole sopra descritte, fermo restando l’obbligo di evidenziare l’ammontare del predetto credito d’imposta nella dichiarazione di successione, previa conferma del relativo importo da parte dell’Agenzia delle Entrate (v. art. 12, lett. e) TUSD).

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Infine, per quanto riguarda eventuali altri beni compresi nell’attivo ereditario, diversi da quelli per cui sono previsti specifici criteri di valutazione, si deve fare riferimento al valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione (art. 19 TUSD). 2.3.14 Quadro B5: Beni trasferiti a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto ed eventuali detrazioni. La disposizione che prevedeva la presunzione di appartenenza all’attivo ereditario dei beni venduti negli ultimi sei mesi di vita (art. 10 TUSD) è stata abrogata (art. 69 Legge n. 342 del 2000). Ne discende che il quadro in esame non deve più essere compilato (a meno che la dichiarazione si non si riferisca ad una successione apertasi prima del 25 ottobre 2001).

2.3.15 Quadro C – Donazioni e liberalità ancorché presunte effettuate dal defunto agli eredi e legatari Nel quadro C vanno indicate, secondo il loro valore attuale (v. art. 84 TUSD, le eventuali donazioni che il defunto ha effettuato nei confronti degli eredi e legatari, comprese quelle presunte. L’art. 8 del TUSD, infatti, prevede che “Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3 …” (che a sua volta rinvia all’art. 26 del DPR n. 131/1986 (v. nota 20). In proposito, la circolare n. 3/E del 2008 ha chiarito che “… anteriormente alle modifiche apportate al Testo Unico n. 346 del 1990 dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, il predetto articolo 8 rispondeva all’esigenza di determinare le aliquote progressive per scaglioni, applicabili sul valore eccedente le franchigie stabilite dalla Tariffa allegata al predetto Testo Unico. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 342 del 2000, il disposto dell’articolo 8, rimasto immutato nella sua formulazione, deve logicamente riferirsi non più alla determinazione delle aliquote, stabilite in misura proporzionale, bensì all’applicazione delle franchigie, posto che sotto tale profilo le modalità applicative previste nel precedente regime sono analoghe alle attuali”.

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Per effetto di tale interpretazione, deve ritenersi che le eventuali donazioni che il defunto, quando era ancora in vita, ha effettuato a favore degli eredi e legatari “consumano”, nei riguardi degli stessi eredi e legatari, la franchigia attualmente prevista ai fini dell’imposta di successione se al tempo in cui le donazioni furono poste in essere, in base al regime vigente all’epoca, hanno già goduto di una franchigia che abbia assorbito, in tutto o in parte l’imposta dovuta.

Nella medesima circolare l’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che:

• debbono essere considerate tutte le donazioni poste in essere dal de cuius, comprese quelle compiute nel periodo in cui l’imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata (ossia, tra il 25 ottobre 2001 - data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 che aveva abrogato l’imposta di successione - e il 29 novembre 2006 - data di entrata in vigore dell’attuale regime in materia di successioni), in quanto anche durante tale periodo sussisteva pur sempre un regime impositivo, alternativo a quello abrogato, in virtù del quale per le donazioni e gli altri atti di liberalità erano dovute “…le imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso…”, con le medesime aliquote previste per i corrispondenti atti a titolo oneroso, applicabili sul valore eccedente una franchigia di 350 milioni di lire, specificamente prevista per i predetti atti (v. articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383);

• nel computo della franchigia rilevano soltanto le donazioni pregresse per le quali, in base al regime vigente ratione temporis, sia stata riconosciuta una franchigia d’imposta che abbia assorbito, in tutto o in parte, l’imposta dovuta. Più precisamente, le donazioni pregresse rilevano nei limiti di valore relativamente al quale il beneficiario abbia fruito della franchigia. Detto valore deve essere poi attualizzato, avendo riguardo al valore normale dei beni e dei diritti alla data di apertura della successione del donante.

Esempio: Nel 2000 Tizio ha donato al figlio Caio un immobile del valore di 400.000.000 di lire; Vigente la franchigia di 350.000.000 di lire, la donazione è stata assoggettata ad imposta sul valore di 50.000.000 di lire; Nel 2007 Tizio muore e a Caio spetta una quota ereditaria di € 1.500.000; Ai fini della determinazione della franchigia fruibile da Caio, il valore della sua quota ereditaria deve essere aumentato per un importo corrispondente al valore attuale della quota parte di donazione effettuata in vita da Tizio, a suo tempo non assoggettata a tassazione per effetto dell’applicazione della franchigia. Ipotizzando che il valore attuale della donazione pregressa sia di € 500.000, l’importo da sommare (Y) alla quota ereditaria è pari al valore attuale della donazione coperta da franchigia, così determinato: 400:350=100:X

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X = 87,5% Y = 87,5% X 500.000 = 437.500 In pratica, considerata la franchigia teorica prevista per i discendenti (1.000.000 di euro), nel caso esemplificato l’imponibile di Caio sarà pari a 937.500 euro.

Nel quadro in esame si devono anche indicare le donazioni presunte, cioè i trasferimenti immobiliari, anche a titolo oneroso, posti in essere tra i coniugi o parenti in linea retta, per i quali l’ammontare complessivo delle imposte dovute (registro, ipotecaria e catastale) risulta inferiore a quello delle imposte applicabili se i trasferimenti fossero avvenuti a titolo gratuito (donazione). Nel predetto computo non vanno ricomprese, in quanto esenti da imposta, le donazioni e liberalità di cui agli artt. 742 e 783 del Codice Civile (a fini di mantenimento, educazione, per malattia, per nozze, ecc. in conformità agli usi o di modico valore), né quelle registrate gratuitamente o con pagamento di imposta in misura fissa a norma degli artt. 552 e 59 del TUSD, in quanto espressamente escluse dal disposto dell’articolo 8, comma 4, del TUSD. Resta inteso, sempre secondo la precitata circ. 37E, che “…l’articolo 8, comma 4, del TUSD non ha lo scopo di attrarre a tassazione i beni donati in vita dal defunto, i quali devono essere comunque esclusi dalla determinazione della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione. Ad esempio, nell’ipotesi in cui il de cuius:

• abbia disposto in vita, a favore del figlio, donazioni per le quali non sia stata corrisposta la relativa imposta, per un valore, attualizzato alla data di apertura della successione, di 1.200.000 euro;

• abbia disposto un lascito in favore del figlio per un valore di 800.000 euro; • il valore attualizzato dei beni donati dal de cuius, poiché rileva ai soli fini della

determinazione della franchigia applicabile, non concorre a formare la base imponibile su cui calcolare l’imposta di successione, benché sia superiore alla franchigia di 1.000.000 euro;

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• in questo caso la base imponibile sulla quale applicare l’aliquota del 4 per cento è di 800.000 euro.

Invece, nel caso in cui:

• il valore attuale dei beni donati dal de cuius (e non assoggettati a tassazione) sia di 800.000 euro;

• il valore dei beni caduti in successione sia di 1.200.000 euro; • la base imponibile sulla quale applicare l’imposta di successione si determina

sommando al valore dei beni caduti in successione quello attuale dei beni donati (1.200.000 + 800.000) e da tale importo si detrae la franchigia di 1.000.000 euro;

• pertanto, la base imponibile alla quale commisurare l’imposta è pari a 1.000.000 di euro”.

2.3.16 Quadro D – Passività Nel Quadro D vanno dichiarati i debiti che il defunto aveva a suo carico al momento dell'apertura della successione e le spese mediche e funerarie (art. 201 TUSD). In generale, si deve tenere presente che non sono deducibili i debiti contratti per l’acquisto di beni e diritti non compresi nell’attivo ereditario. I debiti devono risultare da atto scritto di data certa anteriore all’apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo34. Sono anche deducibili i debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, purché esistenti alla data di apertura della successione, nonché i debiti tributari, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla stessa data. La deduzione è ammessa anche se l’accertamento dei predetti debiti è avvenuto successivamente all’apertura della successione. I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto;

34 La regola desumibile dai principi e dalle norme suindicate e’ che, in linea generale, il debito fideiussorio non e’ deducibile dall’asse ereditario (v. G. Petrelli, Imposta sulle successioni, deducibilità del debito fideiussorio del de cuius). Infatti, l’art. 22, comma 4, cit, afferma sostanzialmente che è deducibile “unicamente la quota di debito destinata a gravare in via definitiva sullo stesso condebitore”, a causa della impossibilità, per un fatto anteriore alla morte, di esperire efficacemente l’azione di regresso (ipotesi difficilmente configurabile in pratica. V. anche Ris. Min. Fin. 3.6.1977 n. 272561, secondo cui il debito fideiussorio del defunto, anche se scaturente da decreto ingiuntivo, “risulta essere sfornito di quel carattere di irrevocabilità tuttora necessario per la deducibilità dall’attivo ereditario”, causa la spettanza agli eredi dell’azione di regresso ex artt. 1950 e 1954 c.c.. Parzialmente a favore è, invece, Ris. Min. Fin. 5.1.1991 n. 351091, secondo la quale il debito fideiussorio del de cuius e’ deducibile, “purché venga fornita la prova che le predette passività sono realmente rimaste a carico del de cuius”.

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le quote dei condebitori si considerano uguali se non risultano diversamente determinate (art. 224 TUSD). Come già detto, inoltre, ella determinazione del saldo dei conti correnti bancari (sia in attivo che in passivo) non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione. 2.3.17 Dimostrazione delle passività La deduzione dei debiti verso aziende o istituti di credito è subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato deve attestare l'esistenza totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito; per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare l'integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all’apertura della successione o, se precedente, dall'ultimo saldo attivo (art. 232 TUSD). E’ appena il caso di osservare che le passività hanno importanza solo quando sarà applicata l’imposta di successione, perché l’attivo ereditario supera l’eventuale franchigia o quando non opera nessuna franchigia.

Per il riconoscimento del debito occorre sempre produrre il titolo in originale o in copia autentica. A titolo esemplificativo, occorre esibire:

• fattura spese funerarie (in misura non superiore a 1.032,91 euro);

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• copia atti di mutuo per i beni facenti parte dell’asse ereditario, corredata da una dichiarazione di sussistenza di debito (mod. 23735) con firma autentica36;

• copia atto di acquisto con mutuo; • fotocopie versamenti per le imposte; • documenti comprovanti le spese mediche relative agli ultimi 6 mesi di vita

del defunto, sostenute da un erede, con quietanza anche anteriore alla data del decesso;

• debiti cambiari: cambiale o pagherò in copia autentica, dichiarazione del creditore (mod. 237) con firma autenticata;

• assegni: occorre che siano stati protestati e dichiarati dal creditore con firma autentica (mod. 237);

• debiti verso Istituti di Credito relativi a conti correnti e aperture di credito: occorre il certificato rilasciato dalla banca con lo svolgimento integrale del conto relativo agli ultimi 12 mesi antecedenti il decesso o, in caso di saldo passivo, dall’ultimo saldo attivo registrato (v. art. 23 TUSD).

2.3.18 Detrazioni e riduzioni Dall’imposta di successione vanno detratte le imposte eventualmente pagate all’estero in dipendenza della stessa successione, relativamente ai beni esistenti in quello Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore degli stessi. E’ fatta salva l’applicazione delle norme particolari previste nelle apposite Convenzioni Italia – Stato estero (art. 26 TUSD). L’imposta è anche ridotta nei casi evidenziati nella tabella. L’ipotesi più significativa riguarda il caso in cui ad una successione o ad una donazione comprendente dati beni segue, entro i cinque anni successivi, un’altra successione comprendente tutti i beni della precedente o alcuni di essi (in tal caso la riduzione si applica in proporzione al valore dei beni compresi in entrambe le successioni). E’ necessario a tal fine una apposita annotazione nelle “osservazioni” in ogni singolo bene già compreso nella successione precedente.

35 V. Appendice. 36 Resta fermo che per i debiti verso aziende o istituti di credito la deduzione è subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore ai sensi dell’art. 23, comma 2, TUSD, controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio.

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TIPOLOGIA RIDUZIONE RIFERIMENTO NORMATIVO

BENEFICIARI

BENI IN PRECEDENTE SUCCESSIONE ENTRO

5 ANNI

50% se è trascorso al massimo 1 anno

40% se sono trascorsi da 1 a 2 anni

30% se sono trascorsi da 2 a 3 anni

20% se sono trascorsi da 3 a 4 anni

10% se sono trascorsi sino a 5 anni

art. 25 comma 1

EREDI / LEGATARI SUGLI STESSI BENI OGGETTO DELLA

SUCCESSIONE PRECEDENTE

BENI CULTURALI

(VINCOLO POSTERIORE A

APERTURA SUCCESSIONE )

50% della quota proporzionale corrispondente al valore dei

beni

art. 25 comma 2

QUALSIASI SOGGETTO. -

L’erede o legatario deve presentare all’Amministrazione per i beni culturali e ambientali l’inventario dettagliato dei beni da non ricomprendere nell’asse ereditario, in modo che questa possa attestare, per ogni singolo bene, le caratteristiche idonee. Tale attestazione dovrà essere allegata alla dichiarazione di successione (a pena di decadenza)

FONDI RUSTICI

INCLUSE LE

COSTRUZIONI RURALI

40% (fino a valore di

euro 103.291,00)

art. 25 comma 3

CONIUGE, PARENTI IN LINEA RETTA, O A FRATELLI O A SORELLE

DEL DE CUIUS -

a condizione che: l’erede o legatario sia coltivatore diretto; la devoluzione avvenga nell’ambito di famiglia coltivatrice diretta; che l’esistenza di questi requisiti risulti da un’attestazione dell’ufficio regionale competente da allegare alla dichiarazione di successione.

IMMOBILI DI

IMPRESA ARTIGIANA FAMILIARE

40% (fino a valore di

euro 103.291,00)

art. 25 comma 4

CONIUGE, LINEA RETTA ENTRO 3° GRADO

- E’ necessario che l’esistenza dell’impresa risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

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2.4 Beni Culturali Si ricorda che ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei Beni culturali e dell’ambiente, che ha abrogato la precedente normativa contenuta nel d.lgs. n. 490/1999, sul punto sostanzialmente identica) “Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. La denuncia è effettuata entro trenta giorni: … c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni. La denuncia contiene:

a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;

b) i dati identificativi dei beni; c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni; d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento; e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali

comunicazioni previste dal presente titolo. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise”. Ai sensi del successivo art. 173 “E’ punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469 … chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all’Articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali”. 2.5 Breve excursus storico - normativo In origine, i trasferimenti per causa di morte erano assoggettati solo all'imposta di registro. Nel 1942 fu varato per la prima volta un sistema impositivo autonomo che si articolava su due tributi, uno che veniva applicato sull'intero asse ereditario globale (imposta patrimoniale) e l’altro sulle quote di eredità (imposta sui trasferimenti). 1972 L'imposta di successione nasce con il Dpr n. 637/72, che unifica i due tributi.

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1986 La legge n. 880/86 introduce, ai fini dell'accertamento del valore degli immobili, il sistema "automatico" di valutazione ex articolo 52, Dpr n. 131/86. Lo scopo della norma era quello di non creare una disuguaglianza di trattamento tra l'imposta di successione e quella di registro, dal momento che fino ad allora l’unico criterio di valutazione si fondava sul valore commerciale dell'immobile. 1990 Con il Dlgs 31.10.1990, n. 346, è introdotto il testo unico che regolamenta l'intera disciplina dell'imposta di successione. Anche il nuovo testo stabiliva, conformemente a quanto disposto dal Dpr n. 637/72, che l'imposta si applicava per scaglioni di valore imponibile. La nuova imposta risultava formalmente unica ma era ancora composta di due parti: una parte che era applicata sul valore globale dell’asse ereditario ed una parte (imposta aggiuntiva) che era dovuta soltanto sulla quota degli eredi e legatari che non fossero parenti in linea retta o coniuge. In sostanza, l'imposta era strutturata in modo tale da operare un primo prelievo sul valore globale netto dell'asse ereditario, superiore ad un certa franchigia, ed un secondo prelievo che invece operava nei confronti dei singoli beneficiari, in relazione alla quota di eredità a ciascuno attribuita. Era tuttavia prevista una esenzione dal tributo per le quote di valore non superiore a 10 milioni di lire e una esenzione per le quote di valore non superiore a 100 milioni di lire, nel caso in cui i beneficiari fossero fratelli, sorelle o affini in linea retta del dante causa. 1997 Viene stabilito che per le successioni apertesi dal 29 marzo 1997, il contribuente è tenuto ad autoliquidare e pagare a parte i tributi collegati all'imposta di successione. Resta, invece, a carico del competente ufficio del Registro la liquidazione dell'imposta di successione, delle sanzioni, degli interessi e dei tributi speciali che debbono essere pagati dagli eredi o legatari solo dopo aver ricevuto la notifica del relativo avviso di liquidazione. 1999 Con la legge n. 488/1999 è stabilito un aumento della soglia di esenzione dell'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario da 250 milioni a 350 milioni. 2000 L’imposta di successione viene nuovamente modificata in modo radicale dall’articolo 69, legge 21.11.2000, n. 342, con effetti decorrenti retroattivamente per le successioni apertesi il 1° luglio 2000 (con scadenza quindi al 31 dicembre 2000). Le modifiche toccano innanzi tutto la base imponibile, che viene individuata nel valore della quota di eredità o del legato (imposta sulla quota) e non più nel valore

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dell'intero asse ereditario, conseguentemente la presunzione del 10 per cento venne a gravare sulla singola quota di eredità spettante a ciascun erede. Furono inoltre fissate le seguenti aliquote: 4 per cento per il coniuge e i parenti in linea retta 6 per cento per i parenti fino al IV grado e gli affini fino al III grado 8 per cento per gli altri soggetti. Con la legge n. 342/2000, quindi, la liquidazione del tributo ha luogo sulle singole quote ereditarie, comprese quelle relative ai coniugi e ai parenti in linea retta e non più sul valore dell'intero asse ereditario. Anche la franchigia, fissata a 350 milioni di lire per ogni erede e legatario, è ora riferita alle singole quote e non più al valore globale netto dell'asse ereditario ed è elevata a 1 miliardo per i parenti in linea retta minorenni e per gli handicappati. Altre novità:

� l’abrogazione dell’articolo 10 del Dlgs n. 346/90, che regolamentava l'obbligo di coacervazione dei beni venduti nell'ultimo semestre, e dell'articolo 11, comma 2, inerente la presunzione di possesso totale in capo al de cuius dei beni cointestati quali conti correnti, azioni e titoli, qualora la contestazione riguardava un erede;

� l'abolizione dell'imposta sostitutiva Invim per le successioni il cui termine di presentazione scadeva dopo il 31 dicembre 2000 (di cui si dirà più oltre).

Infine, l’agevolazione “prima casa” viene estesa ai beni immobili caduti in successione. 2001 L'imposta sulle successioni e donazioni viene soppressa dall'articolo 13, comma 1, della legge 18/10/2001, n. 383, con effetto dalle successioni aperte e dalle donazioni effettuate successivamente al 25 ottobre 2001. Nonostante l'abolizione dell'imposta di successione, rimane l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione qualora nel patrimonio ereditario risultino inclusi beni immobili o diritti reali immobiliari, per i quali continuano ad essere dovute le imposte ipotecaria, catastale e i tributi minori (tassa ipotecaria, bollo, ecc.). 2003 Per le successioni aperte dal 26 novembre 2003, la dichiarazione di successione si deve presentare entro un anno dall'apertura (in precedenza il termine era di sei mesi).

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2006 Con l’art. 2, comma 47, del Decreto Legge 262/2006 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 286 del 2006), è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54 dello stesso articolo. Le nuove disposizioni si applicano per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. E’ stato evidenziato come la non retroattività della legge n. 383 del 2001 che aveva abrogato l’imposta sulle successioni e della Legge 262/2006, che l’ha nuovamente introdotta nel nostro ordinamento, ha determinato la permanenza di regimi impositivi diversi37:

• dal Dlgs n. 346/90 per le successioni apertesi fino al 30 giugno 2000; • dalla legge n. 342 del 2000 per le successioni apertesi dopo il 30 giugno 2000 e

fino al 25 ottobre 2001; • dalla legge n. 383 del 2001 per le successioni apertesi dal 26 ottobre 2001, data a

partire dalla quale vi è la completa soppressione dell'imposta di successione; • dal DL 262/2006 e dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle

successioni e donazioni nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001 per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006.

Per quanto riguarda INVIM si ricorda che il comma 6 dell'articolo 69 della legge n. 342/2000, prevede che alle successioni ed alle donazioni “non si applicano l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili né l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 11, comma 3, del d.l. 28 marzo 1997 n. 79 (entrato in vigore il 29 marzo 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997 n. 140”; il successivo comma 15, peraltro, dispone che le disposizioni dell’intero articolo (e quindi anche del comma 6) si applicano alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scadeva a partire dal 1° gennaio 2001. Ne deriva che per le successioni il cui termine di presentazione scade dopo il 31 dicembre 2000, non si applicano né l'Invim ordinaria (Dpr n. 643/72), né quella sostitutiva (legge n. 140/97, articolo 11). Ne consegue che l’Invim e la relativa imposta sostitutiva continuano ad essere dovute nella misura in cui il rispettivo presupposto (l’apertura della successione o la donazione) si sia verificato anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 342/2000. Pertanto, dette imposte troveranno applicazione in caso di presentazione di dichiarazione volontaria relativa a successioni apertesi nel vigore delle norme previgenti, o comunque da esse regolate, vale a dire per le successioni per le quali il termine per la dichiarazione è scaduto entro il 31 dicembre 2000. In tal caso, dunque, persiste l'obbligo di allegare la dichiarazione INVIM alla denuncia di successione (per pagare la relativa imposta si deve attendere l'avviso dell'Ufficio)38.

37 A. Carnevale, La Successione, cit. 38 V. CNT, Studio 90/2001/T

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SCHEMA RIASSUNTIVO

Successioni apertesi entro il 28 marzo 1997 (salva la particolare disciplina transitoria dell’art. 11, comma 4, del d.l. 79/1997): - Imposta di successione (con franchigia globale fino a lire 250.000.000); - Imposte ipotecaria e catastale proporzionali; - Invim (in caso di immobili di valore superiore a lire 250.000.000). Successioni apertesi a partire dal 29 marzo 1997 e fino al 31 dicembre 1999: - Imposta di successione (con franchigia globale fino a lire 250.000.000); - Imposte ipotecaria e catastale proporzionali; - Imposta sostitutiva Invim dell’1% (oltre l’importo di lire 250.000.000). Successioni apertesi a partire dal 1° gennaio 2000, ma per le quali il termine per la dichiarazione è scaduto entro il 31 dicembre 2000: - Imposta di successione (con franchigia globale fino a lire 350.000.000); - Imposte ipotecaria e catastale proporzionali; - Imposta sostitutiva Invim dell’1% (oltre l’importo di lire 350.000.000). Successioni per le quali il termine per la dichiarazione è scaduto a partire dal 1° gennaio 2001, ma apertesi entro il 24 ottobre 2001: - Imposta di successione (con franchigia individuale, per ogni beneficiario, fino a lire 350.000.000,

oppure fino a lire un miliardo se il beneficiario è discendente in linea retta minore di età o persona con handicap riconosciuto grave);

- Imposte ipotecaria e catastale proporzionali (ma fisse in presenza dei presupposti per l’agevolazione 1^ casa, anche se i requisiti sono posseduti da uno solo dei beneficiari).

Successioni apertesi a partire dal 25 ottobre 2001: - Imposte ipotecaria e catastale proporzionali (ma fisse in presenza dei presupposti per

l’agevolazione 1° casa, anche se i requisiti sono posseduti da uno solo dei beneficiari).

Successioni apertesi dal 3 ottobre 2006 - regime vigente.

ALIQUOTE IMPOSTE IPOTECARIA, CATASTALE E MINIME DAL 1970 AD OGGI

Periodo Ipotecaria Catastale Importi minimi

dal 01/01/70 dal 17/03/76 dal 26/05/78 dal 29/12/82 dal 02/10/89 dal 22/05/93 dal 01/01/96 dal 20/06/96 dal 01/02/05

dal 01/01/2014

0.80% 0.80% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 2% 2% 2%

2%

0.20% 0.20% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 1% 1% 1%

1%

2.000 lire 5.000 lire 20.000 lire 50.000 lire 100.000 lire 150.000 lire 150.000 lire 250.000 lire 168,00 euro

200,00 euro

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CAPITOLO III VOLTURE CATASTALI 3.1. Domanda di voltura Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione deve essere presentata la domanda di voltura al Catasto competente. La voltura serve per aggiornare i dati relativi ai possessori dell’immobile (sia esso un terreno od un fabbricato) e delle relative quote. L’ufficio del Catasto competente è quello della provincia di residenza (anche se gli immobili si trovano in altre provincie). Tuttavia è anche possibile presentare a ciascun Ufficio del Catasto la domanda di voltura relativa agli immobili per cui è competente. I modelli per le volture sono due: uno per il catasto terreni (NCT) ed un per il catasto fabbricati (NCEU). Si deve utilizzare un modello per ogni Comune in cui si trovano gli immobili. Per ogni domanda di voltura sono dovuti € 69,62 da pagarsi direttamente allo sportello dell’Ufficio del Catasto. Esempio: deceduto residente a Roma

Ad ogni domanda di voltura deve essere allegata una copia della denuncia di successione timbrata dall’Agenzia delle Entrate ad “uso voltura”.

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Nella domanda è indicata la data di presentazione della successione presso l’Ufficio ed il numero ed il volume attribuiti dall’Agenzia delle Entrate (v. figura)

La domanda di voltura può essere presentata in formato cartaceo (da stampare su foglio A3 fronte / retro - v. fig.) od elettronico (su pennetta da consegnare allo Sportello);

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Nel “quadro A” della domanda sono indicati i titolari dei diritti e le rispettive quote riferibili ad uno o più immobili indicati con la medesima lettera distintiva (in caso di più soggetti o immobili all’interno del gruppo si indicherà un numero d’ordine progressivo). Nel “quadro B” sono indicati gli immobili a cui si applicano i diritti e le quote identificati dalla lettera distintiva nel quadro A. La domanda cartacea può essere compilata “in sostituzione” o “completa”. La domanda “in sostituzione” si riferisce esclusivamente alla quota di possesso del defunto (nell’esempio sopra evidenziato, 1/1 per gli immobili del gruppo A ed ½ per l’immobile del gruppo B) nella quale subentrano gli eredi o l’erede. Nella voltura in sostituzione:

• il totale delle quote deve essere pari alla quota posseduta dal defunto; • le quote degli altri comproprietari (siano essi eredi o estranei alla

successione) non sono indicate, né prese in considerazione; • sotto il nome di ogni erede subentrante deve essere evidenziato il

nominativo al quale si sostituisce (ossia il defunto). Nella domanda di voltura “completa” è indicata la situazione di ciascun immobile a seguito della successione e pertanto devono essere indicati, oltre agli eredi, anche tutti gli altri comproprietari con le rispettive quote di possesso, pure se non interessati dalla successione ereditaria. Il totale delle quote di ciascun immobile pertanto deve essere pari a 1/1.

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La voltura completa può essere utilizzata solo quando l’immobile era interamente posseduto dal defunto. Negli altri casi è opportuno utilizzare la voltura in sostituzione che evita di dover inserire tutti gli altri comproprietari estranei alla successione (che possono anche essere molto numerosi). Come si è detto, la morte dell’usufruttuario non comporta il trasferimento del diritto di usufrutto ai suoi eredi, ma solo il ricongiungimento del diritto di proprietà in capo al nudo proprietario o l’accrescimento del diritto di usufrutto da parte degli altri usufruttuari (se così è previsto nell’atto costitutivo dell’usufrutto). Ricongiungimento e accrescimento restano pertanto al di fuori della dichiarazione di successione39, ma il nudo proprietario o gli eventuali altri usufruttuari dovranno presentare una domanda di voltura al catasto.

39 La morte del nudo proprietario, invece, comporta il trasferimento del relativo diritto ai suoi eredi ed entra perciò nella dichiarazione di successione.

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CAPITOLO IV SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO 4.1 Principi generali in materia di ravvedimento operoso Il ravvedimento operoso, come è noto, è un istituto giuridico applicabile ad un ampio spettro di violazioni, alcune delle quali, relative ai tributi successori, saranno esaminate nelle pagine successive. In generale, si ricorda che l’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 20, lett. a), della L. 13 dicembre 2010, n. 220, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute. Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l’autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97). Si ricorda che la recente circolare n. 27/E del 2 agosto 2013 ha riconosciuto l’efficacia del ravvedimento anche in presenza di versamenti carenti, nel senso che il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto può considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, cioè limitatamente all’importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento. Ad esempio, laddove il contribuente versi, entro il termine prescritto per il ravvedimento, un importo di € 201,2 - inferiore al dovuto di € 301,2 - con sanzioni e interessi commisurati all’imposta versata, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a tale importo. La differenza dovuta e non regolarizzata di € 100 sarà oggetto di recupero da parte degli uffici, unitamente agli interessi (calcolati con decorrenza dal 16 luglio), e sulla stessa andrà irrogata la sanzione nella misura ordinaria del 30%. Anche nell’ipotesi in cui il contribuente, in sede di ravvedimento, abbia effettuato un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano, come nel caso precedente, commisurati all’imposta versata a titolo di ravvedimento, troverà applicazione il medesimo principio ed il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell’imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo.

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4.2 Quadro sanzionatorio in materia di imposte successorie Le sanzioni previste in materia di imposta di successione riguardano principalmente l’omessa presentazione della dichiarazione o l’infedeltà della stessa. In particolare:

• chi omette di presentare la dichiarazione di successione è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio;

• se non è dovuta imposta si applica la sanzione da 258 a 1.032 euro; • chi omette l’indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o

riliquidazione dell’imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza d’imposta;

• la predetta sanzione tuttavia non si applica se il valore accertato dei beni e diritti ereditari non supera di ¼ il valore dichiarato. La sanzione però è dovuta se la rettifica riguarda immobili dichiarati al valore “catastale” (art. 51, comma 2, TUSD);

• se l’omissione o l’infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da 258 a 1.032 euro;

• la stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarità dei prospetti medesimi. La sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio (art. 51, comma 3, TUSD);

• per il tardivo versamento dell’imposta si applica la sanzione del 30% degli importi dovuti prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 (l’art. 52 del TUSD è stato infatti soppresso).

Per il tardivo versamento delle imposte ipotecaria e catastale si applica la sanzione del 30% degli importi dovuti prevista dall’art. 13 del d.lgs. N. 471 del 1997. Idem per quanto riguarda la tassa ipotecaria e l’imposta di bollo.

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Violazione Sanzione Termine

DICHIARAZIONE OMESSA: Chi omette di presentare la dichiarazione di successione …

è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio (art. 50 T.U. Imposta successioni e donazioni – art. 13 T.U. imposte ipotecarie e catastali). Se non è dovuta imposta si applica la sanzione da 258 a 1.032 euro (art. 50 T.U. Imposta successioni e donazioni).

L’avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di 5 anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa (art. 27, comma 4, T.U. Imposta successioni e donazioni – art. 13 T.U. imposte ipotecarie e catastali)

DICHIARAZIONE INCOMPLETA O INFEDELE: Chi omette l’indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o li indica in maniera infedele …

è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza d’imposta. Se l’omissione o l’infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da 258 a 1.032 euro (art. 51 T.U. Imposta successioni e donazioni)

La rettifica deve essere notificata mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta principale (art. 27, comma 3, T.U. Imposta successioni e donazioni – art. 13 T.U. imposte ipotecarie e catastali).

n.b. Gli interessi di mora sulle somme dovute all’erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,5 per cento per ogni semestre compiuto (art. 34, comma 1, TUSD e art. 13, comma 4, T.U. imposte ipotecarie e catastali). Ciò vale soltanto per la cartella, in caso di ravvedimento gli interessi sono dovuti nella misura legale.

L’imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 4 (art. 27, comma 6, T.U. Imposta successioni e donazioni – art. 13 T.U. imposte ipotecarie e catastali).

4.3 Dichiarazione di successione - ravvedimento operoso per tardività nel versamento dei tributi derivanti da autoliquidazione (imposta ipotecaria e catastale, tassa ipotecaria e imposta di bollo) Se i tributi derivanti da autoliquidazione delle imposte di successione (imposta ipotecaria e catastale, tassa ipotecaria e imposta di bollo) non vengono pagati entro gli ordinari tempi (un anno dalla data di apertura della successione) è necessario avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso. A tal fine i singoli tributi devono essere maggiorati degli interessi moratori calcolati giorno per giorno in base al tasso legale in vigore. Tali interessi, determinati come poc’anzi descritto, andranno sommati algebricamente con la rispettiva imposta e tassa, e perciò versati cumulativamente col mod. F23 (per gli interessi non è previsto un autonomo codice tributo). Devono inoltre essere versate le sanzioni (3% dell’imposta a debito se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza, 3,75 % se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni, ma entro un anno dalla scadenza).

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Se il pagamento dei tributi avviene entro 15 giorni dalla scadenza prevista, per ogni giorno di ritardo (così come previsto dal D.L. n. 98/2011) si applica una sanzione pari al 0,2%, con la conseguenza che la misura della stessa è differenziata a seconda del giorno in cui è effettuato il versamento (cosiddetto ravvedimento “sprint”). Ad esempio se il pagamento avviene il giorno successivo alla scadenza la sanzione sarà dello 0,2%, se avviene il terzo giorno, la sanzione sarà dello 0,6% (0,2 per 3), e così via. Per il versamento delle suddette sanzioni sono previsti specifici codici tributo da utilizzare nella compilazione del mod. F23: il codice 674T per il pagamento cumulativo delle sanzioni per l’imposta ipotecaria, catastale e per la tassa ipotecaria; il codice 675T per il pagamento della sola sanzione per l’imposta di bollo ed infine il codice 672T per la sanzione relativa alla imposta di successione. 4.4 Dichiarazione di successione - ravvedimento operoso per tardiva presentazione Per quanto riguarda il ravvedimento per la tardiva presentazione della dichiarazione, si ricorda che per calcolare l'importo dovuto è necessario verificare se esista imposta di successione. Infatti, nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta di successione, si applica una somma fissa compresa tra 258 e 1.032 euro, perciò se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni, la sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo. In presenza di imposta di successione, viceversa, l’importo dovuto viene liquidato direttamente dall'Agenzia delle Entrate, con la sanzione del 12% (120/10, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 472 del 1997) dell’imposta dovuta, sempreché la dichiarazione sia presentata entro 90 giorni dalla scadenza. 4.5 Dichiarazione di successione - ravvedimento operoso per dichiarazione incompleta o infedele - dichiarazioni integrative e modificative L’ art. 33, comma 1, TUSD precisa che Agenzia delle Entrate “liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione … tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate …”. La dichiarazione integrativa (art. 28, comma 6, 33, commi 1 e 1 bis, TUSD) va presentata quando occorre inserire nell'asse ereditario altri beni (immobili e/o altri cespiti) che non sono stati inseriti nella dichiarazione principale, con conseguente aumento del valore totale della base imponibile, rispetto a quanto dichiarato nella prima dichiarazione; non è possibile invece modificare o inserire eredi o annullare beni indicati nelle dichiarazioni precedenti.

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Se vengono aggiunti beni immobili o diritti reali immobiliari, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale corrispondenti al maggior valore dichiarato relativamente a tali beni o diritti (sempre col minimo di 168,00 euro – che diventano 200,00 per le successioni presentate dal 1° gennaio 2014), nonché l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (risoluzione n. 23/E del 1997). Se l’aggiunta riguarda beni diversi da beni immobili e diritti reali immobiliari, invece, non è dovuta alcuna imposta in autoliquidazione. Resta ferma, in entrambi i casi, l’applicazione dell’imposta di successione da parte dell’Ufficio, se dovuta. Con la dichiarazione modificativa (art. 28, comma 6, e 31, comma 3, TUSD) si possono operare sia inserimenti di nuovi beni e/o eredi che modifiche a beni (ad esempio, mappali, ecc.) e/o eredi presenti in dichiarazioni precedenti. Per le dichiarazioni modificative, in cui si richiedono le formalità di trascrizione per la rettifica di altra trascrizione dello stesso atto, vanno versate sempre le imposte in misura fissa (risoluzione ministeriale n. 23 del 12/02/1997). Presentando la dichiarazione integrativa o modificativa entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ci si potrà avvalere del ravvedimento operoso per sanare eventuali irregolarità commesse. Se la dichiarazione viene presentata entro il termine di dodici mesi dall’apertura della successione si devono versare solo le imposte eventualmente dovute per l’integrazione o la modifica relativa a beni immobili o diritti reali immobiliari, in misura non inferiore a quella fissa (v. ris. n. 23/E cit.). Se la dichiarazione integrativa o modificativa viene presentata oltre il suddetto termine, ma entro un anno dalla presentazione della precedente dichiarazione, oltre alle eventuali imposte ipotecaria e catastale e agli altri tributi ad essi collegati (tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali), ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso, dovranno anche essere versati, entro il medesimo termine, gli interessi (al saggio legale) sui tributi dovuti e le sanzioni ridotte (3% dell’imposta a debito se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza, 3,75 % se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni, ma entro un anno dalla scadenza). Per quanto riguarda l’imposta di successione, se tale imposta non è dovuta, ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso, si dovrà versare la sanzione fissa, ridotta ad 1/8 del minimo (258,oo / 8 = 32,25). In presenza di imposta di successione, viceversa, l’importo dovuto viene liquidato direttamente dall'Agenzia delle Entrate (sanzione al 12,50%, pari ad 1/8 della sanzione prevista per la dichiarazione incompleta o infedele). In questo caso il ravvedimento si perfezionerà con l’esecuzione del pagamento nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.

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4.6 Codici tributo I codici da utilizzare per il versamento delle imposte dovute per il ravvedimento operoso sono quelli indicati nella tabella sottostante.

IMPOSTA CODICE Imposta ipotecaria 649T Imposta catastale 737T

Imposta di bollo 456T

Tassa ipotecaria 778T Tributi speciali 964T

Sanzione imposta ipotecaria, catastale e tassa ipotecaria 674T Sanzione imposta di bollo 675T

Sanzione imposta sostitutiva Invim 673T Sanzione imposte sulle successioni e donazioni 672T

Tributi autoliquidati collegati alla successione, causale: SA

4.7 Emendabilità della dichiarazione La dichiarazione di successione può essere sempre corretta, anche oltre il predetto termine annuale, fatta salva l’applicazione delle sanzioni, entro due anni dal pagamento dell’imposta principale (v. Ris. 8/E del 2012).

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Le dichiarazioni integrative o modificative presentate oltre il predetto termine di due anni non daranno luogo all’applicazione delle sanzioni, relativamente alle violazioni commesse nella prima dichiarazione (per l’intervenuta decadenza del relativo potere sanzionatorio dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 273 TUSD), ma saranno autonomamente sanzionabili per le eventuali violazioni ivi commesse.

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CAPITOLO V BREVI CENNI ALL’UTILIZZO DEL PROGRAMMA 5.1 Cenni sulle principali funzionalità Si può accedere alla Suite “Dichiarazione di Successione” da Menù procedure SEAC in Server Farm (fig. 1).

Figura 1

Tramite la predetta Suite è possibile effettuare:

• la compilazione e stampa della dichiarazione di successione; • la compilazione e stampa del prospetto di liquidazione delle imposte

ipotecarie e catastale e degli altri tributi dovuti per il trasferimento degli immobili compresi nell’attivo ereditario;

• la stampa del mod. F23 per il versamento delle predette imposte; • la compilazione e stampa delle domande di voltura catastale degli immobili

compresi nella successione; • la compilazione e stampa delle autocertificazioni e delle istanze da allegare

alla dichiarazione di successione, nonché della delega per la presentazione della dichiarazione e della voltura agli Uffici e la liberatoria per il CAAF.

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Nel menu Tabelle (fig. 2) è possibile aggiungere - a quelli già presenti - un nuovo tipo di documento allegato che diventerà selezionabile nel quadro allegati della singola dichiarazione; E’ anche possibile aggiungere un codice tributo F23. Tale possibilità è stata prevista in considerazione della prassi di alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate di richiedere il versamento di alcuni “tributi speciali” con codici particolari. In materia di successioni, infatti, esiste una certa mancanza di uniformità d’interpretazione da parte dei singoli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria. La gestione dei Codici Agenzia Entrate e dei Moltiplicatori catastali / usufrutto non può essere effettuata dal singolo operatore. Dalla Gestione Tabella addetti è possibile abilitare ed identificare gli operatori del CAAF per ciascuna provincia da parte del Responsabile provinciale.

Figura 2

In Menù quadri, posizionandosi in “Modelli” è possibile effettuare (fig. 3):

Figura 3

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• La stampa della bozza della successione. Si noti che la stampa della dichiarazione definitiva non può essere effettuata se prima non è stata stampata la bozza. La stampa della bozza può avvenire anche se la dichiarazione non è completa;

• La stampa del prospetto di liquidazione: nelle due versioni “standard” o mod. 125;

• La stampa del mod. F23 (in triplice copia) per il versamento delle imposte ipotecaria, catastale e degli altri tributi richiesti relativamente agli immobili compresi nella successione e quella del modello F23 relativo al “Ravvedimento”;

• La stampa della dichiarazione definitiva (Modello 4): prima di procedere alla stampa occorre che il cliente abbia controllato e controfirmato ogni pagina della bozza che deve essere conservata agli atti. La stampa del mod. 4 rende la dichiarazione non più modificabile da parte dell’operatore, ma il CAAF Nazionale su richiesta del responsabile può farla riaprire;

• La stampa della domanda di voltura: sulla quale torneremo in seguito. 5.2 Inserimento dei dati della successione L’inserimento della successione nel programma è particolarmente intuitivo. Nel Frontespizio (fig. 4) devono essere inseriti i dati del defunto evidenziando la data di apertura, il tipo di successione (per legge, dal momento che quelle per testamento non devono essere accettate) e l’Ufficio competente. Nelle grandi città (dove sono presenti più Uffici competenti) la scelta può avvenire anche in base alla maggiore comodità. Tuttavia, si noti che una volta operata detta scelta, il modello F23 stampato dal programma riporterà il relativo codice Ufficio.

Figura 4

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Sempre nel Frontespizio è possibile indicare i dati del firmatario della dichiarazione. Peraltro, normalmente, il firmatario è uno degli eredi e quindi è possibile operare tale scelta quando si inseriscono i dati dell’erede che la firmerà. 5.3 Quadro A Nel quadro A devono essere indicati gli eredi e i legatari. Dei simboli nell’albero genealogico identificano il rapporto di parentela e i casi in cui l’erede è premorto o ha rinunciato all’eredità o è il firmatario. Tramite il tasto destro del mouse in corrispondenza della tipologia di erede è possibile aggiungere un nuovo erede o modificarne i dati (fig. 5).

Figura 5

Se opera la rappresentazione si devono prima inserire i dati del premorto o rinunciatario e quindi, tramite il tasto “aggiungi” in corrispondenza di esso, i dati del nipote (fig. 6).

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Figura 6

5.4 Quadro B1 L’inserimento degli immobili caduti in successione nel quadro B1 deve essere preceduta dalla estrazione delle visure catastali nominative per il defunto. Attraverso l’apposito tasto è possibile inserire i dati degli immobili “graffati” (fig. 7). L’incaricato deve richiedere conferma al dichiarante che gli immobili risultanti dalla visura appartenessero effettivamente al defunto alla data del decesso e deve anche chiedere conferma che non vi siano altri immobili da lui posseduti a tale data che non risultano dalle visure. A tal fine avrà anche cura di far sottoscrivere al dichiarante l’apposita liberatoria.

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Figura 7

In caso di decesso del nudo proprietario (codice diritto 2) si dovrà indicare anche:

• la data di nascita dell’usufruttuario in caso di usufrutto a vita; • gli anni residui di usufrutto in caso di usufrutto a tempo.

Le eventuali agevolazioni prima casa o altre agevolazioni o riduzioni vengono gestite attraverso gli appositi menù a tendina. 5.5 Quadri B2, B4, C e D

Figura 8

La compilazione dei quadri B2, B4, C e D non presenta alcuna difficoltà pratica. 5.6 Allegati Il quadro “Allegati” è compilato mediante selezione da una lista di documenti. Se il documento da allegare non è presente lo si può inserire tramite il tasto “nuovo”.

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Eventuali nuovi documenti allegati possono essere inseriti in “Tabelle”, per poter essere selezionati in più dichiarazioni (fig.9).

Figura 9

5.7 Ripartizione Quote La ripartizione delle quote ereditarie viene proposta in automatico in caso di successioni senza testamento, per cui è sufficiente confermare il presente quadro. In caso di variazioni negli altri quadri precedenti occorre rispondere “yes”per aggiornare il calcolo del prospetto di liquidazione e delle volture (fig. 10).

Figura 10

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5.8 Riepilogo L'accesso al quadro RIEPILOGO (fig. 11) permette di visualizzare nella sezione TOTALI il riepilogo dei redditi indicati nei vari quadri della dichiarazione di successione che costituiscono l'attivo ereditario ai fini del calcolo della imposta di Successione. Tale sezione quindi è a titolo puramente informativo.

Figura 11

Nella sezione IMPOSTE IPOTECARIE / CATASTALI invece è visualizzabile l'elenco dei tributi generati in maniera automatica dall'applicazione e relativi all'autoliquidazione di tali imposte che saranno stampate nel prospetto di liquidazione da allegare alla dichiarazione e che saranno anche inserite nel mod. F23 di versamento dei tributi autoliquidati. É possibile inoltre inserire manualmente i tributi speciali richiesti da alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate. Per fare questo premere il pulsante NUOVO e cliccare con il pulsante destro del mouse nel campo Cod. (prima colonna della griglia). Verrà mostrata una griglia contenente 'elenco dei codici tributo inseriti nella relativa tabella.

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5.9 Volture catastali

Figura 12

Il programma gestisce automaticamente la voltura in sostituzione per tutte le successioni legittime (quelle oggetto del presente corso). Pertanto, è sufficiente apporre il flag di “Quadro completo”, premere “OK” e quindi “Esci” (fig. 13).

Figura 13

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Figura 14

Il pulsante “Voltura” consente di generare il file telematico delle domande di voltura catastale. Nella cartella C/ServerFarm/vChannel/Download viene creato un file (estensione *.DAT) per ogni provincia gestita nel quadro degli immobili (fig. 15). Il file o i files (in caso di più provincie) devono essere copiati sulla pennetta e consegnati insieme al modello volture (firmato dal dichiarante) (fig. 16).

Figura 15

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Figura 16

5.10 Tipi di dichiarazione La dichiarazione di successione può essere di tre tipi: PRIMA: è la prima dichiarazione che deve essere presentata entro dodici mesi dalla morte del de cuius. MODIFICATIVA: si presenta quando vanno fatte delle correzioni dei dati inseriti nella dichiarazione principale. INTEGRATIVA: si presenta quando è necessario inserire nell’attivo della successione altri immobili non indicati nella dichiarazione principale.

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Per inserire una dichiarazione successiva ad una già presente negli archivi, sia essa INTEGRATIVA O SOSTITUTIVA, è necessario richiamare la posizione precedentemente inserita, accedere al quadro FRONTESPIZIO, selezionare il menu FUNZIONI – AGGIUNGI DICHIARAZIONE ed a questo punto selezionare la tipologia di dichiarazione desiderata (fig. 21). Verrà creata una nuova dichiarazione per il soggetto interessato che è la copia speculare di quella precedentemente inserita. Verranno azzerate eventuali date di stampa, spedizioni e nella sezione RISERVATO UFFICIO – PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE verranno cancellati gli estremi di presentazione della dichiarazione duplicata

Figura 17

L’accesso al quadro RIEPILOGO di una dichiarazione di successione Integrativa o Sostitutiva calcola le imposte derivanti da autoliquidazione delle imposte di successione come se si trattasse di una prima dichiarazione. Per calcolare le imposte nate per differenza tra la liquidazione della dichiarazione gestita e quella relativa alla prima dichiarazione è necessario barrare, nella sezione IMPOSTE IPOTECARIE / CATASTALI, il campo “DIFFERENZA” e premere successivamente il pulsante RICALCOLA F23.

Figura 18

Si ricorda che i tributi generati “per differenza” verranno memorizzati dall’applicazione e quindi saranno consultabili, visualizzabili e stampabili dall’utente solamente quando il quadro RIEPILOGO verrà posto a completo (barratura del campo “Quadro completo” posto ai piedi della videata). Si precisa che generalmente gli Uffici richiedono che nella dichiarazione integrativa siano inseriti solo i beni non compresi nella prima dichiarazione. Ne discende che in tal caso il calcolo delle imposte dovute non dovrà avvenire per “differenza”.

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5.11 Ravvedimento operoso per tardivo versamento tributi auto liquidabili Se i tributi derivanti da autoliquidazione delle imposte di successione non vengono pagati entro gli ordinari tempi (un anno dalla data di apertura della successione) è necessario avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Figura 19

Per fare questo è necessario indicare nel campo apposito la data in cui verrà effettuato il pagamento delle imposte e premere il pulsante “Calcola ravv.”. Per memorizzare i dati occorre porre il flag di “Quadro Completo”. Se il ravvedimento deriva da una rettifica alla dichiarazione precedentemente presentata si deve apporre anche il flag “differenza”, per consentire al programma di effettuare i conteggi relativi al ravvedimento sulle maggiori somme dovute (fig. 23). Ciò vale solo se la dichiarazione modificativa o integrativa contiene anche i beni già indicati nella prima dichiarazione e non solo quelli che mancavano nella prima (v. pag. 92) 5.12 Stampa attestazioni

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ATTENZIONE: LE PRESENTI NOTE PER L’UTILIZZO DEL PROGRAMMA NON INTEGRANO, NÉ SOSTITUISCONO LE

ISTRUZIONI DEL PROGRAMMA ALLE QUALI SI RIMANDA INTEGRALMENTE PER UN’ATTENTA LETTURA. Si ricorda che le istruzioni si trovano nel “Manuale in linea” che può essere prelevato attraverso l’apposita funzione (fig. 21).

Figura 21

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6.1 Regole finali Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle seguenti regole di condotta.

� Vanno accettate solamente le successioni senza testamento; � Non devono essere accettati incarichi per successioni con aziende o quote in

società di persone (snc, sas) o partecipazioni in società di capitali non quotate in Borsa;

� La scadenza della successione non deve essere inferiore a 90 giorni, salvo casi particolari e previo assenso dal Servizio Successioni del CAAF Nazionale;

� Deve essere fatta firmare dal dichiarante e conservata agli atti la Dichiarazione di responsabilità;

� Prima della stampa della dichiarazione definitiva deve essere stampata e controllata attentamente, anche con il cliente, copia della bozza, che deve essere firmata foglio per foglio dal dichiarante e conservata agli atti;

� Tutti i dati inseriti nella successione devono essere corretti e permettere di individuare esattamente il cespite (terreni, fabbricati, conto corrente bancario, titoli, ecc.). Eventuali errori comportano notevoli aggravi e responsabilità nei riguardi del cliente e saranno addebitati all’Ufficio che ha elaborato la Successione.

Si fa presente, infine, che il prodotto “successioni” non è coperto da una polizza assicurativa di responsabilità.

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APPENDICE

CASISTICA DEVOLUZIONI PER LEGGE

1) Muore il coniuge – se non ha eredi di nessun genere unico erede è il coniuge superstite.

2) Muore il coniuge – se ha un figlio legittimo o naturale, al coniuge superstite spetta ½ e l’altro mezzo al figlio.

3) Muore il coniuge – se ha più di un figlio legittimo o naturale, al coniuge superstite è sempre fatta salva la quota di 1/3 e gli altri 2/3 divisi fra i figli.

4) Muore il coniuge – se lascia nipoti, figli di un solo figlio, ½ al coniuge superstite ed ½ a tutti i nipoti;

5) Muore il coniuge – lascia 1 figlio e più nipoti, (figli di altro figlio premorto), 1/3 si devolve al coniuge superstite, 1/3 al figlio ed 1/3 ai nipoti (figli del figlio premorto).

6) Muore il coniuge – lascia due figli e più nipoti (figli di un figlio premorto) 1/3 al coniuge superstite ( o 3/9), 2/9 a ciascun figlio e 2/9 divisi fra i nipoti (figli del figlio premorto).

7) Muore il coniuge – lascia ascendenti (genitori, nonni) al coniuge superstite è fatta salva la quota di 2/3, ai genitori 1/3 in parti uguali.

8) Muore il coniuge – se lascia fratelli e sorelle al coniuge superstite spettano 2/3 ed 1/3 a tutti i fratelli.

9) Muore il coniuge – lascia i genitori ed un fratello, al coniuge superstite spettano sempre 2/3 (16/24) ai 6/24 al fratello 2/24.

10) Muore il coniuge – lascia il coniuge, un genitore, quattro fratelli e nipoti (figli di un fratello premorto) al coniuge sempre 2/3 (80/120) al genitore 30/120, ai fratelli 8/120 (2/120 cadauno), ai nipoti 2/120 in parti uguali.

11) Muore il coniuge separato – se la sentenza non addebita la separazione al coniuge superstite e questa non è passata in giudicata o non è più appellabile il coniuge superstite con serva tutti i diritti del coniuge non separato.

12) Muore il coniuge separato - se la sentenza riconosce la colpa al coniuge superstite questi perde ogni diritto a succedere salvo l’assegno vitalizio per alimenti se precedentemente alla morte era stato riconosciuto a carico del defunto.

13) Muore il coniuge separato – se la colpa è di entrambi il superstite non conserva nessun diritto successorio.

14) Muore il coniuge separato – se la separazione è consensuale il superstite conserva tutti i diritti come all’esempio 11.

15) Muore il coniuge divorziato – se la sentenza è regolarmente annotata nei registri e quindi vi è la cessazione degli effetti civili del matrimonio al superstite non spetta nessun diritto successorio.

16) Muore X - lascia soltanto figli legittimi, legittimati o adottivi, ereditano tutti in parti uguali.

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17) Muore X - lascia 2 figli e due nipoti (figli di un figlio premorto) l’eredità si devolve 1/3 cadauno ai due figli ed un 1/3 in parti uguali ai 2 nipoti.

18) Muore un coniuge vedovo – non lascia né figli né fratelli o sorelle o loro discendenti, tutta l’ eredità è devoluta ai genitori in parti uguali.

19) Muore un coniuge vedovo – non lascia né figli, né fratelli o sorelle o loro discendenti, se è vivente un solo genitore l’eredità si devolve al genitore per intero.

20) Muore X – non lascia né coniuge, né fratelli o sorelle, né figli, né genitori, lascia i nonni. L’eredità è devoluta in parti uguali a questi materni/paterni.

21) Muore X – lascia 2 genitori e 3 fratelli o sorelle, ai genitori spetta ½ in parti uguali ed ai fratelli l’altro ½ in parti uguali.

22) Muore X – lascia un genitore e 2 fratelli o sorelle, al genitore spetta ½, ai due fratelli l’altro mezzo in parti uguali.

23) Muore X – lascia due genitori,un fratello germano e due fratelli unilaterali,ai 2 genitori spetta 1/2 (12/24), al fratello germano 6/24, ai fratelli unilaterali 3/24 cadauno.

24) Muore X – lascia un genitore, un fratello, un nipote (figlio di fratello premorto), al genitore spetta 1/3 al fratello 1/3 al nipote 1/3.

25) Muore X - lascia il coniuge ed i genitori, 2/3 vengono ereditati dal coniuge superstite ed 1/3 divisi parti uguali ai genitori.

26) Muore X – lascia il coniuge, un genitore, 2 fratelli o sorelle, 2/3 vengono devoluti al coniuge (16/24), 6/24 al genitore e 2/24 in parti uguali ai due fratelli.

27) Muore X – lascia i genitori, il coniuge, un fratello, 2 nipoti (figli di un fratello premorto), 6/24 ai genitori, 16/24 al coniuge, 1/24 al fratello ed 1/24 ai due nipoti.

28) Muore X – lascia il nonno paterno ed i nonni materni senza figli,né fratelli o loro discendenti né coniuge, si devolve per 2/4 al nonno paterno ed 1/4 cadauno ai nonni materni.

29) Muore X - lascia il nonno paterno ed il bisnonno materno, senza coniuge, né fratelli, né genitori, né discendenti di fratelli premorti. L’intero patrimonio si devolve al nonno paterno.

30) Muore X – lascia la nonna materna e tre fratelli. Il patrimonio si devolve ½ alla nonna e ½ ai 3 fratelli.

31) Muore X – lascia fratelli e sorelle (non lascia coniuge, né genitori, né figli, né altri ascendenti) l’intero patrimonio si devolve in parti uguali ai fratelli ed alle sorelle se sono bilaterali mentre in presenza di fratelli unilaterali questi ultimi erediteranno 1/2 dei bilaterali.

32) Muore X – lascia 2 fratelli, una sorella e 5 nipoti (questi ultimi figli di un fratello premorto) 3/4 ai fratelli e la sorella ed 1/4 ai 5 nipoti.

33) Muore X – lascia fratelli, sorelle e coniuge,l’eredità si devolve 2/3 al coniuge ed 1/3 ai fratelli e sorelle.

34) Muore X – lascia un fratello a due genitori, l’eredità si devolve per 1/3 al fratello e per 2/3 ai genitori.

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35) Muore X – lascia un fratello ed un genitore. L’eredità si devolve 1/2 al genitore ed 1/2 al fratello.

36) Muore X – lascia un genitore e più fratelli o sorelle, l’eredità si devolve 1/2 al genitore ed 1/2 a tutti gli altri fratelli.

37) Muore X – lascia fratelli e sorelle,coniuge e genitori. L’eredità si devolve per 16/24 al coniuge 2/24 ai fratelli e sorelle e 6/24 ai genitori.

38) Muore X – lascia fratelli e sorelle, il coniuge, un genitore. L’eredità si devolve per 16/24 al coniuge, 2/24 ai fratelli e sorelle 6/24 al genitore.

39) Muore X – lascia due fratelli germani, un fratello unilaterale, l’eredità si devolve per 20/25 ai fratelli germani e 5/25 al fratello unilaterale.

40) Muore X – lascia uno zio paterno (fratello del padre), uno zio materno (fratello madre) senza figli, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né coniuge. L’eredità si devolve 1/2 cadauno.

40bis) Muore X – se non lascia prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti l’eredità si devolve a favore dei parenti prossimi. Oltre il 6° grado la successione non opera.

41) Muore X – lascia uno zio paterno e tre materni, l’eredità si devolve per 1/4 allo zio paterno e per 3/4 in parti uguale agli zii materni.

42) Muore X – lascia due zii e due cugini (figli di zii premorti).L’eredità si devolve tutta agli zii in quanto i cugini sono di quarto grado.

43) Muore X – lascia due zii di cui uno unilaterale. L’eredità si devolve per 1/2 cadauno (non si applica il 2° comma dell’art.571 c.c. come nell’esempio 21 perché l’art.572 riportato all’esempio 40 non prevede la riduzione ad 1/2 per i parenti unilaterali.

44) Muore X – lascia un pro zio (fratello del nonno), tre cugini (figli di uno zio). L’eredità è devoluta tutta in parti uguali perché devoluta per capi in quanto il grado di parentela è uguale.

45) Muore X - lascia soltanto cugini, ereditano tutti in parti uguali senza tener conto di capi.

46) Muore X – lascia il padre, la madre ed un fratello , l’eredità si devolve per 1/3 cadauno.

47) Muore X – lascia la vedova, due figli di primo letto ed un figlio di secondo letto. L’eredità si devolve per 1/3 alla vedova e per 2/3 a 3 figli. Se la vedova rinuncia all’eredità il tutto si devolve in parti uguale ai tre figli.

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Autocertificazione “status eredi”

AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968 n. 15; dell’art. 3 c. 11 della legge 15.5.1997 n. 127; dell’art.. 2 c. 11 della legge 16.6.1998 n. 191; dell’art. 1 del D.P.R. 20.10.1998 n. 403 Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………….…….. nato/a il ……………… a ……………………………………………………………………….... Residente in ……………………………………………………………………………………… Via ………………………………………………………………………………….. n ………….. consapevole che ai sensi dell’art.26 della legge 4.1.1968 n. 15 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti al sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

DICHIARO • che il/la Signor/a ………………………………………………… ……nato il ………………è deceduto/a il ……………… a …………………………………………………………………… • che gli eredi del defunto oltre a me dichiarante sono: (barrare le caselle che interessano)

� 1) …………………………………………………………………………………………. (Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)

� 2) …………………………………………………………………………………………. (Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)

� 3) …………………………………………………………………………………………. (Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita) � che non esiste testamento OPPURE � che esiste testamento del defunto/a valido e non impugnato il cui verbale di

pubblicazione è stato registrato ………………………………………………………. (indicare gli estremi della registrazione ed allegare copia autentica o estratto autentico del testamento)

� che tra gli eredi non esistono incapaci o interdetti OPPURE � che gli eredi suindicati ai numeri………….. sono incapaci o interdetti � che nessun erede ha rinunciato all’eredità OPPURE � che gli eredi suindicati ai numeri…………………hanno rinunciato con atto

registrato ………………………………………………………………………………... (indicare gli estremi della registrazione ed allegare copia autentica dell’atto di rinuncia all’eredità)

� che tra il defunto/a ed il coniuge non è stata pronunciata sentenza di separazione personale OPPURE

� che tra il defunto/a ed il coniuge è stata pronunciata sentenza di separazione personale, passata in giudizio, per colpa del coniuge superstite o di entrambi ovvero addebitabile al coniuge superstite o ad entrambi

(barrare le ipotesi che interessano) Luogo e data_____________________ Firma__________________

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Richiesta Agevolazioni “Prima casa”

AGENZIA DELLE ENTRATE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ___sottoscritt________________________________________________________________ nat___a_______________________________il_____________________________________ residente in_____________________Via_____________________________________n.____ C.a.p.________________Recapito telefonico_______________________________________ Codice Fiscale________________________,

CHIEDE di avvalersi dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 69, comma 3, della legge n. 342 del 2000, consistente nell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per il seguente immobile ad uso abitativo compreso nell'asse ereditario del Sig.________________________________codice fiscale_____________________________, deceduto il__________________: immobile ubicato in via/piazza______________________________città_________________ censito catastalmente alla sez._____foglio_____num._____subalterno______ pertinenza: - via____________________________________________censito catastalmente alla sez.____ foglio____num.____subalterno____ A tal fine,

DICHIARA - di essere residente nel Comune di_____________________________________________ - (ovvero) di svolgere l'attività lavorativa nel Comune di ___________________________ - (ovvero) di voler stabilire entro 18 mesi dall'apertura della successione la residenza nel

Comune di _________________________________ - di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà,

usufrutto, uso e/o abitazione su altra casa di abitazione sita nel territorio del comune di _________________________________

- di non essere titolare neppure per quote (anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altre abitazioni da essa acquistate con le agevolazioni c.d. "prima casa";

- che l'immobile prima descritto rientra tra le case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;

Luogo e data________________________ Firma ____________________________________ ATTENZIONE In caso di dichiarazione mendace, esibizione di atto falso o contenente dati non più corrispondenti a verità, si può incorrere in responsabilità penalmente sanzionabile, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 si comunica che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione finanziaria per finalità istituzionali. L'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

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Modello 237

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Testo unico del 31 ottobre 1990 n. 346 Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni. (N.B.: Ai sensi dell'art.2, comma 47 decreto-legge 3 ottobre 2006 n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n 286, è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del presente testo unico nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54 dell'art.2 del cit. D.L. n.262 del 2006. Per la decorrenza vedasi quanto disposto dal comma 53 dell'art.2 D.L. n.262 del 2006. L'art.13 L. 18 ottobre 2001 n.383 aveva disposto la soppressione dell'imposta di successione e donazione.) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 1990 Articolo 1 Oggetto dell'imposta (Art. 1 DPR n 637/1972). (N.B. Per l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.69 L.n.342 del 2000, vedi il comma 15 dello stesso art.69"). Articolo 2 Territorialità dell'imposta (Art. 2 DPR n. 637/1972). Articolo 3 Trasferimenti non soggetti all'imposta (Art. 3 DPR 637/1972) Articolo 4 Aliquote (Art. 4 DPR n. 637/1972). Articolo 5 Soggetti passivi (Artt. 5. 6, terzo comma, DPR n. 637/1972). Articolo 6 Ufficio competente (Art. 35 DPR n. 637/1972). Articolo 7 Determinazione dell'imposta (Art. 6 DPR 637/1972). Articolo 8 Base imponibile (Art. 7 DPR n. 637/1972). Articolo 9 Attivo ereditario (Art. 8 DPR 637/1972 Art. 4 L. n. 512/1982. Art. 5 L. n. 880/1986). Articolo 10 Beni alienati negli ultimi sei mesi (Art. 9 DPR 637/1972). Articolo 11 Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario (Art. 10 DPR 637/1972 Art. 25 DL 69/1989, CONV. L. 154/1989). (N.B. Per l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.69 L.n.342 del 2000, vedi il comma 15 dello stesso art.69"). Articolo 12 Beni non compresi nell'attivo ereditario (Art. 11 DPR 637/1972. Art. 1 DPR n.952/1977. Art.4 L. n. 512/1982). Articolo 13 Beni culturali (Art. 11 DPR 637/1972. Art. 4 L. 512/1982). Articolo 14 Beni immobili e diritti reali immobiliari (Art. 20 DPR 637/1972). Articolo 15 Aziende navi e aeromobili (Art. 21 DPR 637/1972). (N.B. Per l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.69 L.n.342 del 2000, vedi il comma 15 dello stesso art.69"). Articolo 16 Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali (Art. 22 DPR 637/1972). (N.B. Per l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.69 L.n.342 del 2000, vedi il comma 15 dello stesso art.69"). Articolo 17 Rendite e pensioni (Art. 23 DPR 637/1972). Articolo 18 Crediti (Art. 24 DPR 637/1972).

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Articolo 19 Altri beni (Art. 25 DPR 637/1972). Articolo 20 Passività deducibili (art. 12 DPR 637/72). Articolo 21 Condizioni di deducibilità dei debiti (Artt. 13, comma 1. 2, 14 DPR 637/1972. Art. 7 L. 880/1986). Articolo 22 Limiti alla deducibilità dei debiti (Artt. 13, comma 4, 14 e 15 DPR 637/1972). Articolo 23 Dimostrazione dei debiti (Art. 13, comma 4, e 16 DPR 637/1972). Articolo 24 Spese mediche e spese funerarie (Art. 17 DPR 637/1972. Art. 4, comma 2, l. 880/1986). Articolo 25 Riduzione dell'imposta (Art. 18 DPR 637/1972. Art. 4 L. 512/1982. Art. 3 L. 880/1986). (N.B. Per l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.69 L.n.342 del 2000, vedi il comma 15 dello stesso art.69"). Articolo 26 Detrazione di altre imposte (Art. 19 DPR 637/1972. Art. 4, comma 3 L. 880/1986). Articolo 27 Procedimento e termini (Artt. 33, 34 e 41, 1 comma, DPR 637/1972). Articolo 28 Dichiarazione della successione (artt. 35, comma 1, 36 e 37 DPR 637/72. Art 4, comma 4 L. 880/86. Articolo 29 Contenuto della dichiarazione (Art. 37, comma 2, DPR 637/1972). Articolo 30 Allegati alla dichiarazione (Art. 38 DPR 637/1972). Articolo 31 Termine per la presentazione della dichiarazione (Art. 39 DPR 637/1972) (N.B.: L'art.1, comma 78 L. 27 dicembre 2006 n.296 ha confermato la modifica apportata dall'art.39, comma 14-sexies D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003 n.326 al comma 1 del presente articolo) Articolo 32 Irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione (Art. 40 dpr 637/1972). Articolo 33 Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione (artt. 33, comma 1, e 41, comma 1, DPR 637/72). Articolo 34 Rettifica e liquidazione della maggiore imposta (art. 26 DPR 637/72 art. 8 L. 880/86 art. 12 DL 70/88 conv. L. 154/88). Articolo 35 Accertamento e liquidazione d'ufficio (Art. 33, comma 3, DPR 637/1972). Articolo 36 Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta (Art. 46 DPR 637/1972). Articolo 37 Pagamento dell'imposta (artt. 41 e 42 DPR 637/1972 L. 121/1986. Art. 28 dpr 602/1973). Articolo 38 Dilazione di pagamento (art. 43 DPR 637/1972). Articolo 39 Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali (art. 42. Bis DPR 637/1972. Art. 6 L. 512/1982). Articolo 40 Riscossione in pendenza di giudizio (Art. 44 DPR 637/1972). Articolo 41 Riscossione coattiva e prescrizione (Artt. 41, ultimo comma, e 45 DPR 637/1972). Articolo 42 Rimborso dell'imposta (Art. 47 DPR 637/1972. L. 121/86).

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Articolo 43 Disposizioni testamentarie impugnate omodificate (Art. 28 DPR 637/1972). Articolo 44 Disposizioni testamentarie condizionali (Artt. 29 e 30 DPR 637/1972). Articolo 45 Sostituzione fedecommissaria (Art. 31 DPR 637/1972). Articolo 46 Presunzione di legato (Art. 32 DPR 637/1972). Articolo 47 Poteri dell'amministrazione finanziaria (Art. 48 DPR 637/1972). (N.B. Per l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.69 L.n.342 del 2000, vedi il comma 15 dello stesso art.69"). Articolo 48 Divieti ed obbligo a carico di terzi (Art. 49 DPR 637/1972). Articolo 49 Notificazioni (Disposizione nuova). Articolo 50 Omissione della dichiarazione. Articolo 51 Infedeltà della dichiarazione. Articolo 52 Omissione e tardività del pagamento (art. 52 DPR 637/1972). Articolo 53 Altre violazioni. Articolo 54 Determinazione della sanzione pecuniaria. Articolo 55 Registrazione degli atti di donazione (Art. 56 DPR 637/1972). (N.B. Per l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.69 L.n.342 del 2000, vedi il comma 15 dello stesso art.69"). Articolo 56 Determinazione dell'imposta (art. 55 DPR 637/72). Articolo 56 bis Accertamento delle liberalità indirette. Articolo 57 Donazioni anteriori. (N.B. Per l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.69 L.n.342 del 2000, vedi il comma 15 dello stesso art.69"). Articolo 58 Disposizioni varie. Articolo 59 Applicazione dell'imposta in misura fissa. Articolo 59 bis Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico. Articolo 60 Rinvio (Art. 56 DPR 637/1972). Articolo 61 Consolidazione dell'usufrutto (Art. 80, secondo comma, T. U. Registro). Articolo 62 Agevolazioni. Articolo 63 Entrata in vigore. Tariffa Aliquote percentuali per scaglione.

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Articolo 1 - Oggetto dell'imposta (Art. 1 DPR n 637/1972). (N.B. Per l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.69 L.n.342 del 2000, vedi il comma 15 dello stesso art.69"). In vigore dal 10 dicembre 2000 1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi. 2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni. 3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile. 4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto. Articolo 2 - Territorialità dell'imposta (Art. 2 DPR n. 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero. 2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. 3. Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:

a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;

b) le azioni o quote di società nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;

c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b);

d) d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato; e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o

l'emittente è residente nello Stato; f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni

medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore; g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime

doganale della temporanea esportazione. 4. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione. Articolo 3 - Trasferimenti non soggetti all'imposta (Art. 3 DPR 637/1972) In vigore dal 1 gennaio 2008 1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nè quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonchè quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. 2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.

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3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero. 4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici. 4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Articolo 4 - Aliquote (Art. 4 DPR n. 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. L'imposta è commisurata per scaglioni di valore imponibile con le aliquote crescenti stabilite nella tariffa allegata al presente testo unico, salvo quanto stabilito nell'art. 59. Articolo 5 - Soggetti passivi (Artt. 5. 6, terzo comma, DPR n. 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi. 2. Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, se il figlio non è stato legittimato o riconosciuto o non è riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o penale, anche indirettamente, ovvero da dichiarazione scritta del genitore verificata, se il valore imponibile dei beni o diritti trasferiti al parente naturale è superiore a lire quarantamilioni, secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 19 gennaio 1942, numero 23. Articolo 6 - Ufficio competente (Art. 35 DPR n. 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. Competente per l'applicazione dell'imposta alle successioni è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, l'ufficio del registro di Roma. 2. La competenza per l'applicazione dell'imposta alle donazioni è determinata secondo le disposizioni relative all'imposta di registro. Articolo 7 - Determinazione dell'imposta (Art. 6 DPR 637/1972). In vigore dal 29 novembre 2006 1. (Comma abrogato) 2. (Comma abrogato) 2-bis. (Comma abrogato)

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2-ter. (Comma abrogato) 2-quater. (Comma abrogato) 3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26. 4. Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato. Articolo 8 - Base imponibile (Art. 7 DPR n. 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 2007 1. Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3. 1-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali. 2. In caso di fallimento del defunto si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura del fallimento. 3. Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati. 4. Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate all'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell'apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento. Articolo 9 - Attivo ereditario (Art. 8 DPR 637/1972 Art. 4 L. n. 512/1982. Art. 5 L. n. 880/1986). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13. 2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso. 3. Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all'art. 13. Articolo 10 - Beni alienati negli ultimi sei mesi (Art. 9 DPR 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 1991 Soppresso da: Legge del 21/11/2000 n. 342 Articolo 69 1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi. 2. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni e ai diritti alienati in esecuzione di contratti preliminari aventi data certa anteriore di almeno sei mesi alla apertura dalla successione, a quelli alienati con atti di donazione presunta di cui all'art. 1, comma 3, a quelli espropriati per pubblica utilità o alienati all'espropriante nel corso del relativo procedimento ed a quelli alla cui produzione o al cui scambio era diretta l'impresa esercitata dal defunto. 3. Dal valore dei beni e diritti di cui al comma 1, determinato secondo le disposizioni della Sezione II, si deduce l'ammontare:

a) delle somme riscosse o dei crediti sorti in dipendenza dell'alienazione, purchè indicati nella dichiarazione della successione;

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b) del valore delle azioni o quote sociali o dei beni ricevuti in corrispettivo di beni conferiti in società o permutati, purchè indicati nella dichiarazione della successione;

c) dei debiti ipotecari contratti dal defunto per l'acquisto del bene, fino a concorrenza della somma residua accollata all'acquirente;

d) delle somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati rivenduti ovvero sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;

e) delle somme impiegate, successivamente alla alienazione, nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione;

f) delle spese di mantenimento e delle spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico successivamente all'alienazione; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di lire un milione per il defunto e di lire cinquecentomila per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi.

4. Le scritture private non autenticate si considerano fatte alla data in cui hanno acquistato data certa. Articolo 11 - Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario (Art. 10 DPR 637/1972 Art. 25 DL 69/1989, CONV. L. 154/1989). (N.B. Per l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.69 L. n.342 del 2000, vedi il comma 15 dello stesso art.69"). In vigore dal 10 dicembre 2000 1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario:

a) i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto, salvo quanto disposto nell'art. 12, comma 1, lettera b);

b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome.

2. Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lettera b), depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza o altri contenitori di cui all'art. 48, commi 6 e 7, per le azioni e altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate. 3. Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'art. 16, comma 1. In tal caso, se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il valore della partecipazione si aggiunge a quello della quota o del legato; se non sono eredi o legatari la partecipazione è considerata come oggetto di un legato a loro favore. Articolo 12 - Beni non compresi nell'attivo ereditario (Art. 11 DPR 637/1972. Art. 1 DPR n.952/1977. Art.4 L. n. 512/1982). In vigore dal 29 novembre 2006 1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:

a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità, salvo il disposto dell'art. 10;

b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell'art. 10;

c) le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;

d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;

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e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice.

f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione; g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite; h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i

certificati di credito del tesoro; i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto,

dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge; a) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

1-bis. (Comma abrogato) 1-ter. (Comma abrogato) Articolo 13 - Beni culturali (Art. 11 DPR 637/1972. Art. 4 L. 512/1982). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto anteriormente all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione. 2. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L'attestazione deve essere presentata all'ufficio del registro in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa. 3. Contro il rifiuto dell'attestazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali; la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all'ufficio del registro competente, che provvede al rimborso dell'eventuale maggiore imposta pagata. 4. L'alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al comma 1 prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali ne dà immediata comunicazione all'ufficio del registro competente; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 27, comma 3 o comma 4. 5. Per i territori della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli organi rispettivamente competenti. Articolo 14 - Beni immobili e diritti reali immobiliari (Art. 20 DPR 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:

a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;

b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;

c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse;

d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.

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Articolo 15 - Aziende navi e aeromobili (Art. 21 DPR 637/1972). (N.B. Per l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.69 L. n.342 del 2000, vedi il comma 15 dello stesso art.69"). In vigore dal 10 dicembre 2000 1. La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, esclusi i beni indicati nell'art. 12, al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23. Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile, si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti. 2. Il valore delle navi o imbarcazioni e degli aeromobili, che non fanno parte di aziende, è desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione. 3. In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c). Articolo 16 - Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali (Art. 22 DPR 637/1972). (N.B. Per l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.69 L. n.342 del 2000, vedi il comma 15 dello stesso art.69"). In vigore dal 10 dicembre 2000 1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:

a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive;

b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotati in borsa, nè negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell'art. 12;

c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento;

d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o, in mancanza desunto da altri elementi certi.

2. In caso di usufrutto si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c). Articolo 17 - Rendite e pensioni (Art. 23 DPR 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:

a) il ventuplo dell'annualità, se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; (1) b) il valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al

ventuplo della stessa, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima; (1)

c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del

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Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell'età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'età del piu' giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'età di questa.

(1) Il valore del multiplo indicato nella presente lettera è stato fissato: - in 40 volte l'annualità, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dall'art. 1 D.M. 11 gennaio 1999; - in 28,57 volte l'annualità, a decorrere dal 1 gennaio 2001, dall'art. 1 D.M. 28 dicembre 2000; - in 33,33 volte l'annualità, a decorrere dal 1 gennaio 2002, dall'art. 1 D.M. 24 dicembre 2001; - in 40 volte l'annualità, a decorrere dal 1 gennaio 2004, dall'art. 1 D.M. 18 dicembre 2003; - in 33,33 volte l'annualità, a decorrere dal 1 gennaio 2008, dall'art. 1 D.M. 7 gennaio 2008; - in 100 volte l'annualità, a decorrere dal 1 gennaio 2010, dall'art. 1, D.M. 23 dicembre 2009; - in 66,66 volte l'annualità, a decorrere dal 1 gennaio 2011, dall'art. 1, D.M. 23 dicembre 2010; - in 40 volte l'annualità, a decorrere dal 1 gennaio 2012, dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2011. Articolo 18 - Crediti (Art. 24 DPR 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:

a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati; b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della

successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse; c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto; d) per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in

accomandita semplice e di quelle a esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell'art. 16.

Articolo 19 - Altri beni (Art. 25 DPR 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell'art. 9, comma 2, e negli articoli da 14 a 18, è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione. 2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c). Articolo 20 - Passività deducibili (art. 12 DPR 637/72). In vigore dal 1 maggio 1994 1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24. 2. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 21 a 24. Articolo 21 - Condizioni di deducibilità dei debiti (Artt. 13, comma 1. 2, 14 DPR 637/1972. Art. 7 L. 880/1986). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. I debiti del defunto devono risultare da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo. 2. I debiti inerenti all'esercizio di imprese sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge. 3. Se il defunto non era obbligato alla tenuta di scritture contabili, i debiti cambiari e i debiti verso aziende o istituti di credito, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente tenute a norma di legge, del trattario o del prenditore o dell'azienda o istituto di credito.

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4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto e ai trattamenti previdenziali integrativi, sono deducibili nell'ammontare maturato alla data di apertura della successione, anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari. 5. I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonché i debiti tributari, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla stessa data, sono deducibili anche se accertati in data posteriore. 6. Per debito del defunto si intende anche quello di somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso. Articolo 22 - Limiti alla deducibilità dei debiti (Artt. 13, comma 4, 14 e 15 DPR 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. Non sono deducibili i debiti contratti per l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte. 2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei modi indicati nell'art. 10, comma 3, lettere d), e) ed f); negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni. 3. Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione. 4. I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote dei condebitori si considerano uguali se non risultano diversamente determinate. Articolo 23 - Dimostrazione dei debiti (Art. 13, comma 4, e 16 DPR 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all'art. 21, comma 1, ovvero:

a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di imprese;

b) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari;

c) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, o di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l'apertura della successione, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;

d) di attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti.

2. La deduzione dei debiti verso aziende o istituti di credito, anche se risultanti nei modi indicati nel comma 1, è subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato deve attestare l'esistenza totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito; per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare l'integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all'apertura della successione o, se precedente, dall'ultimo saldo attivo. 3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non risulta da uno dei documenti di cui ai commi 1 e 2, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione nonché, tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero, per le

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passività indicate nell'art. 16, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante della società o dell'ente. Le firme devono essere autenticate. 4. L'esistenza di debiti deducibili, ancorché non indicati nella dichiarazione della successione, può essere dimostrata, nei modi stabiliti nei commi 1, 2 e 3, entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo. Articolo 24 - Spese mediche e spese funerarie (Art. 17 DPR 637/1972. Art. 4, comma 2, l. 880/1986). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all'apertura della successione. 2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire due milioni. Articolo 25 - Riduzione dell'imposta (Art. 18 DPR 637/1972. Art. 4 L. 512/1982. Art. 3 L. 880/1986). (N.B. Per l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.69 L.n.342 del 2000, vedi il comma 15 dello stesso art.69"). In vigore dal 10 dicembre 2000 1. Se la successione è aperta entro cinque anni da altra successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l'imposta è ridotta di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno; se nella successione non sono compresi tutti i beni e i diritti oggetto della precedente successione o donazione o sono compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi in entrambe. 2. Se nell'attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all'art. 13, non sottoposti anteriormente all'apertura della successione al vincolo previsto nell'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al cinquanta per cento del loro valore. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089; l'attestazione deve essere allegata alla dichiarazione della successione. L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla predetta legge comporta la sottoposizione dell'immobile al vincolo ivi previsto. Si applicano le disposizioni dell'art. 13, commi 3, 4 e 5. 3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui all'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a lire duecentomilioni. La riduzione compete a condizione che l'erede o legatario sia coltivatore diretto, che la devoluzione avvenga nell'ambito di una famiglia diretto coltivatrice e che l'esistenza di questi requisiti risulti da attestazione dell'ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione della successione. È diretto coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore al terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento e del governo del bestiame; ai fini del calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo. 4. Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto nell'ambito di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'art. 230 bis del codice civile, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo

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proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a lire duecentomilioni, a condizione che l'esistenza dell'impresa familiare artigiana risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purchè ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situati in comuni montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di società di persone o beni strumentali di cui all'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al coniuge o al parente entro in terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario è ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso è tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38. 4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche in caso di donazioni. Articolo 26 - Detrazione di altre imposte (Art. 19 DPR 637/1972. Art. 4, comma 3 L. 880/1986). In vigore dal 29 marzo 1997 1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:

a) (Abrogato); b) le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in

relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.

Articolo 27 - Procedimento e termini (Artt. 33, 34 e 41, 1 comma, DPR 637/1972). In vigore dal 20 giugno 1996 1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio del registro a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall'art. 31. 2. L'imposta è liquidata dall'ufficio in base alla dichiarazione della successione, a norma dell'art. 33, ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'art. 28, comma 6. La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa. 3. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell'art. 34. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale. 4. Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'art. 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art. 28, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa. 5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 vi sono stati errori od omissioni, l'ufficio può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione. 6. L'imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 4; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 si applicano con riferimento a tale dichiarazione.

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7. È principale l'imposta liquidata in base alle dichiarazioni presentate, complementare l'imposta o maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica, suppletiva quella liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione. Articolo 28 - Dichiarazione della successione (artt. 35, comma 1, 36 e 37 DPR 637/72. Art 4, comma 4 L. 880/86. In vigore dal 1 gennaio 1992 1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario. 2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari. 3. La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. 4. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo. 5. I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura. 6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8. 7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquantamilioni e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare. 8. La dichiarazione nulla si considera omessa. Articolo 29 - Contenuto della dichiarazione (Art. 37, comma 2, DPR 637/1972). In vigore dal 29 marzo 1997 1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:

a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto; b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado

di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie; c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione

dei rispettivi valori; d) gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all'art. 10, con l'indicazione dei

relativi corrispettivi; e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e

assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova; f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte

di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;

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g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;

h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera e); i) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova; l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero; m) il valore globale netto dell'asse ereditario; n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova;

n-bis) gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.

2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonchè quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio. 3. Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento dei relativi importi alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso se è superiore. Articolo 30 - Allegati alla dichiarazione (Art. 38 DPR 637/1972). In vigore dal 29 marzo 1997 1. Alla dichiarazione devono essere allegati:

a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;

b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonchè i documenti di prova della parentela naturale;

c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta

l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; e) gli estratti catastali relativi agli immobili; f) un certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle

navi e degli aeromobili; g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16,

comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;

h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e

detrazioni di cui agli articoli 25 e 26; i-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse

ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3.

2. Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato. 3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l'art. 11, commi 5 e 6, del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 5. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passività e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne dà avviso al dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto nel secondo periodo dell'art. 23, comma 2, ad esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione dell'avviso. 6. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi l'attestazione di cui all'art. 13,

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comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, si applica, purchè alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'art. 23, comma 4. Articolo 31 - Termine per la presentazione della dichiarazione (Art. 39 DPR 637/1972) (N.B.: L'art.1, comma 78 L. 27 dicembre 2006 n.296 ha confermato la modifica apportata dall'art.39, comma 14-sexies D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003 n.326 al comma 1 del presente articolo) In vigore dal 1 gennaio 2007 1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione. 2. Il termine decorre:

a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;

b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento;

c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;

d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1;

e) dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;

f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'art. 28, comma 7; g) per gli enti che non possono accettare l'eredità o il legato senza la preventiva

autorizzazione, purchè la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione;

h) per gli enti non ancora riconosciuti, purchè sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione.

3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30. 4. La presentazione ad ufficio del registro diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione è pervenuta all'ufficio competente. Articolo 32 - Irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione (Art. 40 dpr 637/1972). In vigore dal 29 marzo 1997 1. La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all'art. 29, comma 1, lettere a), b) e c) e n-bis), o non è corredata dai documenti indicati nell'art. 30, comma 1, lettere a) e b), e da quelli indicati nelle successive lettere da c) a i-bis) di cui ricorrono i presupposti. In tal caso l'ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni; la dichiarazione non regolarizzata nel termine si considera omessa. 2. La dichiarazione è incompleta se non vi sono indicati tutti i beni e i diritti compresi nell'attivo ereditario, inclusi quelli alienati negli ultimi sei mesi di cui all'art. 10. 3. La dichiarazione è infedele: se i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario vi sono indicati per valori inferiori a quelli determinati secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19 e dell'art. 10; se vi sono indicati, sulla base di attestazioni o altri documenti di cui agli articoli 23 e 24 non conformi a verità, oneri e passività del tutto o in parte inesistenti; se non vi sono indicate donazioni anteriori o vi sono indicate per valore inferiore a quello determinato secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 4. Articolo 33 - Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione (artt. 33, comma 1, e 41, comma 1, DPR 637/72). In vigore dal 29 marzo 1997 1. L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento

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d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3. 1-bis. Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il suddetto versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione competente in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, al concessionario del servizio per la riscossione di Roma. 2. In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere:

a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonché gli oneri non deducibili a norma dell'art. 8, comma 1;

b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio;

c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio.

3. Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2 devono risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa. Articolo 34 - Rettifica e liquidazione della maggiore imposta (art. 26 DPR 637/72 art. 8 L. 880/86 art. 12 DL 70/88 conv. L. 154/88). In vigore dal 20 marzo 2001 1. L'ufficio del registro, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto. 2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi sei mesi, con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l'indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l'indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19, 8, comma 4, e 10; l'indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta. Per i beni e i diritti di cui ai commi 3 e 4 devono essere indicati anche gli elementi in base ai quali, secondo le disposizioni ivi contenute, ne è stato determinato il valore o il maggior valore. 2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma. 3. Il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari è determinato dall'ufficio, avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che hanno avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili,

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capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni fornite dai comuni. 4. Per la determinazione del valore delle aziende, dei diritti reali su di esse e delle azioni o quote di cui all'art. 16, lettera b) , l'ufficio può tenere conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto. 5. Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, nè i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'art. 14. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. 6. Per i fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto edilizio ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione della successione la disposizione del comma 5 si applica a condizione: a) che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione della successione; b) che in allegato alla domanda di voltura catastale, la quale in tal caso non può essere inviata per posta, sia presentata specifica istanza di attribuzione della rendita, recante l'indicazione degli elementi di individuazione del fabbricato e degli estremi della dichiarazione di successione, di cui l'ufficio tecnico erariale rilascia ricevuta in duplice esemplare; c) che la ricevuta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, sia prodotta all'ufficio del registro, il quale ne restituisce un esemplare con l'attestazione dell'avvenuta produzione. L'ufficio tecnico erariale, entro dieci mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio del registro un certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita; se l'imposta era già stata liquidata in base al valore indicato nella dichiarazione della successione e tale valore risulta inferiore a cento volte la rendita così attribuita e debitamente aggiornata, o al corrispondente valore della nuda proprietà o del diritto reale di godimento, l'ufficio del registro, nel termine di decadenza di cui al comma 3 dell'articolo 27, liquida la maggiore imposta corrispondente alla differenza, con gli interessi di cui al comma 1 dalla data di notificazione della precedente liquidazione e senza applicazione di sanzioni. 6-bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre alle unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione di successione. 7. Ai fini dei commi 5 e 6 le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei relativi decreti ministeriali. Le modifiche dei moltiplicatori di settantacinque e cento volte, previste nell'art. 52, comma 5, del testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, operano anche ai fini dei predetti commi e hanno effetto per le successioni aperte dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto con il quale sono disposte. 8. Ai fini della rettifica e della liquidazione della maggiore imposta non si tiene conto delle differenze di valore relative ai beni indicati nell'art. 16, comma 1, lettere b) e d), e nell'art. 19, dei quali sia evidente la scarsa rilevanza. Articolo 35 - Accertamento e liquidazione d'ufficio (Art. 33, comma 3, DPR 637/1972). In vigore dal 20 marzo 2001 1. In caso di omissione della dichiarazione della successione l'ufficio del registro provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni considerate omesse a norma degli articoli 28, comma 8, e 32, comma 1. In aggiunta all'imposta sono

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liquidati, nella misura di cui all'art. 34, comma 1, gli interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata. 2. L'avviso di accertamento e liquidazione deve contenere: l'indicazione delle generalità dei chiamati all'eredità; la descrizione dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario, con l'indicazione dei valori a ciascuno di essi attribuiti e dei criteri seguiti per determinarli a norma degli articoli da 14 a 19, 34, commi 3 e 4, e 10; l'indicazione degli estremi e del valore delle donazioni anteriori di cui all'art. 8, comma 4; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo dell'imposta. 2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma. 3. L'esistenza di passività deducibili e la spettanza di riduzioni e di detrazioni possono essere dimostrate, nei modi indicati negli articoli 23, commi 1, 2 e 3, 25 e 26, entro il termine di sei mesi dalla data di notificazione dell'avviso. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, salvo il diverso contenuto dell'avviso, anche per la riliquidazione dell'imposta in caso di omissione della dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in caso di omissione della dichiarazione integrativa. Articolo 36 - Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta (Art. 46 DPR 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 2. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria. 3. Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l'art. 58 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'ufficio del registro può chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità a norma dell'articolo 481 del codice civile o la nomina di un curatore dell'eredità giacente a norma dell'art. 528 dello stesso codice. 5. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati. Articolo 37 - Pagamento dell'imposta (artt. 41 e 42 DPR 637/1972 L. 121/1986. Art. 28 dpr 602/1973). In vigore dal 1 aprile 1998 1. Il pagamento dell'imposta principale dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione (1). 2. Dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto (2). 3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superiore a lire ventimila. 4. Il contribuente può pagare, oltre che in contanti, con cedole di titoli del debito pubblico scadute, e nei casi previsti dalla legge anche non scadute, computate per il loro importo netto, nonché con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita. (1) Ai sensi dell' a decorrere dal 1 gennaio 2010, sono art. 6, comma 3 decreto 21 maggio 2009 stabiliti nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali versate entro i termini previsti. (2) Ai sensi dell'art. 1, comma 3 decreto 21 maggio 2009 gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione sono dovuti nella misura dell'1 per cento, per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1 gennaio 2010.

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Articolo 38 - Dilazione di pagamento (art. 43 DPR 637/1972). In vigore dal 9 marzo 1999 1. Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa. 2. Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi a scalare nella misura determinata con decreto del Ministro delle finanze (1). 3. La dilazione è concessa a condizione che sia prestata idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata. Gli atti e le formalità relativi alla costituzione e alla estinzione di queste garanzie sono soggetti all'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa. 4. Il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere la dilazione se offre di iscrivere ipoteca su beni o diritti compresi nell'attivo ereditario di valore complessivo superiore di almeno un terzo all'importo da dilazionare, maggiorato dell'ammontare dei crediti garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore iscritte sugli stessi beni e diritti. 5. Il contribuente, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per il ritardo nel pagamento, decade dal beneficio della dilazione se non provvede al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso. È tuttavia in facoltà dell'ufficio competente di concedere una nuova dilazione. (1) Ai sensi dell'art. 1 decreto 5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999 n. 56, ha disposto che, sugli importi dilazionati, previsti dal presente comma, sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi annui a scalare in misura del cinque per cento. Successivamente, il comma 3 dell'art. 5 decreto 21 maggio 2009 ha disposto che sugli importi dilazionati, previsti dal presente comma 2, siano dovuti, per le dilazioni concesse dal 1 gennaio 2010, gli interessi annui a scalare nella misura del 3 per cento. Articolo 39 - Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali (art. 42. Bis DPR 637/1972. Art. 6 L. 512/1982). In vigore dal 1 aprile 1998 1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all'art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni. 2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed all'ufficio del registro competente, nel termine previsto dall'articolo 37 per il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine. 3. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli. 4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato. 5. (Comma abrogato)

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6. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell'accettazione. 7. Gli eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione del debito tributario, devono produrre all'ufficio del registro competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione le copie autentiche della stessa e del decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti. 8. Il cedente se il valore dei beni ceduti è inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori è obbligato a pagare la differenza; se il valore è superiore, non ha diritto al rimborso. L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7. 9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, se l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 31, comma 1. Articolo 40 - Riscossione in pendenza di giudizio (Art. 44 DPR 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta principale. La somma che risulta pagata in più in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione è divenuta definitiva. 2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'art. 37, per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'intendente di finanza, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado. 3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui al comma 2 devono essere pagate, in base ad apposito avviso, a norma dell'art. 37; se l'imposta liquidata per effetto della decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già pagata, la differenza deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della decisione. 4. L'imposta suppletiva deve essere pagata, in base ad apposito avviso, per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata. Articolo 41 - Riscossione coattiva e prescrizione (Artt. 41, ultimo comma, e 45 DPR 637/1972). In vigore dal 1 aprile 1998 1. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza prevista dall'art. 27. 2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni. Articolo 42 - Rimborso dell'imposta (Art. 47 DPR 637/1972. L. 121/86). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta:

a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell'art. 40, commi da 1 a 3;

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b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all'apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell'atto di acquisto;

c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne è accertata l'esistenza;

d) pagata da enti ai quali è stata negata l'autorizzazione ad accettare l'eredità o il legato, ovvero da eredi e legatari se l'ente ottiene tardivamente il riconoscimento legale;

e) risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria;

f) risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni;

g) risultante pagata in più a seguito di accertamento della parentela naturale successivamente alla liquidazione;

h) risultante pagata in più a seguito della chiusura del fallimento del defunto dichiarato dopo la presentazione della dichiarazione della successione.

2. Il rimborso, salvo il disposto dell'art. 40, commi 1 e 3, deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. La domanda deve essere presentata all'ufficio competente, che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. 3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora di cui all'articolo 37, comma 2. 4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e soprattasse, non superiori a lire ventimila; gli importi superiori sono rimborsati per l'intero ammontare. Articolo 43 - Disposizioni testamentarie impugnate o modificate (Art. 28 DPR 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell'art. 28, comma 6, o dell'art. 42, comma 1, lettera e). Articolo 44 - Disposizioni testamentarie condizionali (Artt. 29 e 30 DPR 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva, si applica con le aliquote proprie dell'erede istituito e, nel caso di avveramento della condizione, con le aliquote proprie dell'erede subentrante. 2. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione sospensiva, si applica con le aliquote proprie di quello degli eventuali successibili, compreso l'erede istituito ed esclusi lo Stato e gli enti di cui all'art. 3, che è soggetto all'imposta minore, salva l'applicazione della maggiore imposta se l'eredità viene devoluta a persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione. 3. L'imposta, nei casi di legato sottoposto a condizione sospensiva, si applica come se il legato non fosse stato disposto e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti del legatario; se il legato è sottoposto a condizione risolutiva, l'imposta si applica nei confronti del legatario e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti dell'erede. 4. Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva. Articolo 45 - Sostituzione fedecommissaria (Art. 31 DPR 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. L'imposta, nel caso previsto dall'art. 692 del codice civile, si applica nei confronti dell'istituito su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni che formano oggetto della sostituzione fedecommissaria.

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2. L'imposta, alla morte dell'istituito, si applica nei confronti del sostituito in base al valore dei beni alla data dell'apertura della successione, ferma restando l'imposta già applicata a norma del comma 1. 3. L'imposta, quando la sostituzione non ha luogo, si applica nei confronti dell'istituito in base al valore della piena proprietà dei beni alla data di apertura della successione, detraendo l'imposta precedentemente pagata. Articolo 46 - Presunzione di legato (Art. 32 DPR 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono compresi nell'attivo ereditario appartengono ad un terzo è considerato legato a favore di questo, se non è dimostrato che alla data dell'apertura della successione i beni già gli appartenevano. 2. Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento è considerato legato, se l'esistenza del debito non è dimostrata nei modi indicati nell'art. 23. 3. L'onere a carico dell'erede o del legatario, che ha per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, è considerato legato a favore del beneficiario. Articolo 47 - Poteri dell'amministrazione finanziaria (Art. 48 DPR 637/1972). (N.B. Per l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.69 L. n.342 del 2000, vedi il comma 15 dello stesso art.69"). In vigore dal 10 dicembre 2000 1. L'ufficio competente, ai fini dell'accertamento e della riscossione, oltre ad avvalersi delle altre facoltà previste nel presente testo unico, può:

a) invitare i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione della successione, indicandone il motivo, a produrre documenti, o a comparire di persona o per rappresentanza per fornire dati e notizie, rilevanti ai fini dell'accertamento;

b) inviare agli stessi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

c) richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e agli enti ed uffici pubblici, che sono obbligati a comunicare i dati e le notizie di cui siano in possesso;

d) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la simulazione di atti di trasferimento a titolo oneroso anteriori di oltre sei mesi all'apertura della successione, di atti costitutivi di passività deducibili e di ogni altro atto rilevante ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta.

d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta.

2. Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, controlla l'esattezza delle certificazioni di cui all'art. 23, comma 2. Articolo 48 - Divieti ed obbligo a carico di terzi (Art. 49 DPR 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. Gli ufficiali dello stato civile devono trasmettere all'ufficio del registro competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l'elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna. 2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all'ufficio del registro competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo.

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3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'art. 12, lettere d) ed e). 4. Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono, provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture nè ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. 5. Le dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere trasmesse entro quindici giorni all'ufficio del registro competente. 6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura. 7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio. Articolo 49 - Notificazioni (Disposizione nuova). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. Gli avvisi previsti nel presente testo unico sono notificati, nei modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati a norma di legge dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione. Articolo 50 - Omissione della dichiarazione. In vigore dal 1 aprile 1998 1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Articolo 51 - Infedeltà della dichiarazione. In vigore dal 1 aprile 1998 1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero. 2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato.

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3. Se l'omissione o l'infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarità dei prospetti medesimi. La sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio Articolo 52 - Omissione e tardività del pagamento (art. 52 DPR 637/1972). In vigore dal 1 maggio 1994 Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473 Articolo 2 1. Se l'imposta non è stata in tutto o in parte pagata entro il termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'importo non pagato o pagato in ritardo. 2. La soprattassa è ridotta alla metà se il pagamento è avvenuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine. Articolo 53 - Altre violazioni. In vigore dal 1 aprile 1998 1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, è punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 32 o dell'articolo 35, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo 25, comma 2. 2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione. 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel successivo comma 7, nonché i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, del pari applicabile a chi:

a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli; b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione documenti o scritture,

ancorchè non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza; c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo 23, comma 3, di consegnare agli

obbligati alla dichiarazione i titoli delle passività o non permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui all'articolo 23 e all'articolo 30, comma 1.

4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 è raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, società di credito o di intermediazione o dell'Ente poste italiane. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano i legali rappresentanti delle banche, società o enti. Articolo 54 - Determinazione della sanzione pecuniaria. In vigore dal 1 aprile 1998 1. Nella determinazione della sanzione commisurata all'imposta o alla maggiore imposta, questa è assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26. Articolo 55 - Registrazione degli atti di donazione (Art. 56 DPR 637/1972). (N.B. Per l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.69 L. n.342 del 2000, vedi il comma 15 dello stesso art.69"). In vigore dal 10 dicembre 2000 1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernenti gli atti da registrare in termine fisso.

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1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. 2. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo. Articolo 56 - Determinazione dell'imposta (art. 55 DPR 637/72). In vigore dal 29 novembre 2006 - con effetto dal 29 marzo 1997 1. (Comma abrogato) 1-bis. (Comma abrogato) 2. (Comma abrogato) 3. (Comma abrogato) 4. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5. 5. Si applicano le riduzioni previste nell'art. 25, salvo quanto stabilito nell'art. 13, commi 3, 4 e 5, e nell'art. 51, comma 2, e si detrae l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso. È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente la cessione. Articolo 56 bis - Accertamento delle liberalità indirette. In vigore dal 25 ottobre 2001 1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;

b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire.

2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire. 3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 30 giugno 2002, si applica l'aliquota del tre per cento. Articolo 57 - Donazioni anteriori. (N.B. Per l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.69 L. n.342 del 2000, vedi il comma 15 dello stesso art.69"). In vigore dal 10 dicembre 2000 1. Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Agli stessi fini, nelle ipotesi di cui all'art. 56, comma 2, il valore globale netto di tutti i beni e diritti complessivamente donati è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni anteriormente fatte ai donatari e il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi è maggiorato di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si

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considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data. 2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta dovuta. Articolo 58 - Disposizioni varie. In vigore dal 1 gennaio 1991 1. Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari. 2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri e quelle a favore di enti di cui all'art. 31, comma 2, lettere g) e h) si considerano sottoposte a condizione sospensiva. 3. Se nell'atto di donazione è prevista la sostituzione di cui all'art. 692 del codice civile si applicano le disposizioni dell'art. 45. 4. Il rimborso dell'imposta pagata spetta anche nei casi di cui all'art. 42, comma 1, lettere b), d) e g). 5. Le disposizioni di questo Titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione. Articolo 59 - Applicazione dell'imposta in misura fissa. In vigore dal 1 gennaio 1998 - con effetto dal 1 gennaio 1999 1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro:

a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all'art. 12, lettera g), a condizione che sia presentata all'ufficio del registro l'attestazione prevista dall'art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo;

b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 12.

2. (abrogato) 3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell'imposta a norma dell'art. 57. Articolo 59 bis - Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico. In vigore dal 1 gennaio 1998 - con effetto dal 1 gennaio 1999 1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l). Articolo 60 - Rinvio (Art. 56 DPR 637/1972). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. Per le modalità e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli 56 e 57, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l'applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto in questo titolo e nell'art. 34, commi 4 e 8, le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Articolo 61 - Consolidazione dell'usufrutto (Art. 80, secondo comma, T. U. Registro). In vigore dal 1 gennaio 1991 1. L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo gratuito o per causa di morte si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.637. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate.

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Articolo 62 - Agevolazioni. In vigore dal 1 gennaio 1991 1. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge. Articolo 63 - Entrata in vigore. In vigore dal 1 gennaio 1991 1. Il presente testo unico entra in vigore l'1 gennaio 1991 e si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data. Tariffa - Aliquote percentuali per scaglione. In vigore dal 1 gennaio 1992 Omissis

Art. 2, commi 47 - 54, del decreto Legge 262/2006 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 286 del 2006). 47. È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54. 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento. 49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) a favore di altri soggetti: 8 per cento. 49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

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50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001. 51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita. 52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. 53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente. 54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a 52, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, è destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007.