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Matteo Barbero

GUIDA

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GUIDA all’I.M.U.

(aggiornata al D.L. 16/2012)

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PRESENTAZIONE

A pochi mesi dalla sua entrata in vigore, la disciplina dell’imposta

municipale propria (c.d. IMU) è stata profondamente modificata dal decre-to legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplifica-zioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di ac-certamento), convertito dalla legge 6 aprile 2012, n. 44.

Abbiamo, quindi, provveduto ad aggiornare la nostra “Guida all’IMU”, recependo tutte le novità, anche alla luce delle importanti indica-zioni fornite dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012.

La complessità della novella ci ha suggerito di riscrivere completamen-te sia il vademecum alfabetico che gli schemi di provvedimenti allegati.

Gli utenti, tuttavia, possono continuare a consultare anche i materiali precedentemente elaborati, in modo da osservare l’evoluzione normativa in atto.

Il lavoro, del resto, viene continuamente aggiornato e quindi eventuali, ulteriori modifiche saranno prontamente analizzate.

L’AUTORE Matteo Barbero

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INDICE

A Abitazione principale [1] ............................................................. pag. 1 Accertamento convenzionale [1-bis] ........................................... » 3 Adempimenti pubblicitari [1-ter] ................................................. » 4 Agevolazioni [2] .......................................................................... » 5 Aliquote [3] ................................................................................. » 6 Anziani e disabili [4] ................................................................... » 8 Aree fabbricabili [5] .................................................................... » 8 B Base imponibile [6] ..................................................................... » 10 C Camere di commercio [7] ............................................................ » 11 Canone concordato [8] ................................................................. » 12 Codici tributo [9] ......................................................................... » 12 Coltivatori diretti [10] .................................................................. » 13 Comproprietà [11] ....................................................................... » 13 D Detrazioni [12] ............................................................................. » 13 Dichiarazione [13] ....................................................................... » 15 E Enti ecclesiastici (c. enti non commerciali) [14] ......................... » 16 Enti non commerciali [15] ........................................................... » 16 Esenzioni [16] .............................................................................. » 17 Ex casa coniugale [17] ................................................................. » 18 F Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D [18] ...................... » 19 Fabbricati collabenti [18-bis] ....................................................... » 19 Fabbricati di interesse storico-artistico [19] ................................ » 20 Fabbricati inagibili/inabitabili [20] .............................................. » 20 Fabbrica rurali [21] ...................................................................... » 20 Fondo sperimentale di riequilibrio [22] ....................................... » 21 Funzionario responsabile [23] ..................................................... » 22 F24 [23-bis] ................................................................................. » 23 G Genitori e figli [24] ...................................................................... » 24 I IACP [25] .................................................................................... » 24 ICI [26] ........................................................................................ » 25 Immobili comunali [27] ............................................................... » 25 Imprenditori agricoli professionali [28] ....................................... » 25 Indeducibilità dell’IMU [29] ....................................................... » 26 Interessi [30] ................................................................................ » 26

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Italiani residenti all’estero [31] .................................................... pag. 26 IVIE [31-bis] ............................................................................... » 27

L Locazioni [32] ............................................................................. » 28

M Maggiorazione per i figli [33] ..................................................... » 28 Merce (Immobili) [34] ................................................................. » 29 P Pertinenze [35] ............................................................................. » 29 Presupposto [36] .......................................................................... » 30 Privilegio [37] .............................................................................. » 31 Q Quota riservata allo Stato [38] ..................................................... » 31 R Ravvedimento [39] ...................................................................... » 32 Regioni speciali [39-bis] .............................................................. » 32 Regolamenti comunali [40] ......................................................... » 32 Riscossione [41] .......................................................................... » 34 S Sanzioni [42] ............................................................................... » 34 Soggetti attivi [43] ....................................................................... » 36 Soggetti Ires [44] ......................................................................... » 36 Soggetti passivi [45] .................................................................... » 36 Sperimentazione [46] ................................................................... » 36 T Terreni agricoli [47] .................................................................... » 37 Terreni incolti [48] ...................................................................... » 38 U Uso gratuito ai parenti [49] .......................................................... » 38 Usufrutto [50] .............................................................................. » 38 V Versamento [51] .......................................................................... » 39

Indice dei collegamenti .......................................................... pag. 40

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Modelli inseriti nel formulario in formato word: Schema di Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria “I.M.U.” Approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria - Delibera di Consiglio Imposta municipale propria - Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta - Delibera di Consiglio

Tutti i documenti e modelli del formulario sono scaricabili dal sito

www.formulari.celservizi.it

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Abitazione principale [1]

Con l’IMU l’abitazione principale torna ad essere soggetta a tassazione immobilia-re, dopo esserne stata esonerata a seguito del D.L. 93/2008. Per tali immobili, è stata dettata una disciplina di favore, che prevede l’applicazione di un’aliquota agevolata (0,4% anziché 0,76%, con flessibilità per i comuni limitata allo 0,2%; [v. sub Aliquote 3]) e di una detrazione pari a 200 euro ed ulteriormente incrementabile dai comuni ed in presenza di figli [v. sub Detrazioni 12].

In relazione all’IMU, la nozione di abitazione principale è diversa e più restrittiva di quella valida ai fini ICI [v. 26 ] (ed un’ulteriore stretta è allo studio del Governo e po-trebbe trovare posto nei prossimi provvedimenti).

Al riguardo, viene in considerazione l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012.

In base a tale disposizione, per abitazione principale si intende “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il suo possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamen-te”.

Tale definizione presenta alcune novità sostanziali rispetto al concetto valido per l’ICI. [v. 26 ]

Innanzitutto, la norma parla di immobile “iscritto o iscrivibile”. Di conseguenza, l’IMU è dovuta a prescindere dall’accatastamento, essendo sufficiente che l’unità im-mobiliare sia accatastabile, e quindi, in sostanza, che sia ultimata ed abitabile.

In secondo luogo, deve trattarsi di un’”unica unità immobiliare” sotto il profilo cata-stale, con la conseguenza, espressamente indicata dalla circolare n. 3/DF, che una plura-lità di unità immobiliari non può essere considerata come abitazione principale neppure laddove le stesse siano accatastabili unitariamente. A tal fine, è necessario aggiornare la situazione catastale, anche se le due unità sono già state di fatto accorpate. In altri termi-ni, per usare le espressioni della circolare, “il contribuente non può applicare le agevola-zioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario”. Ciò, si ricorda, è possibile anche che se sulle due unità immobiliari gravano diritti reali non omogenei (ad esempio, un’unità posseduta al 100% e l’altra posseduta al 50% con il coniuge): se si viene a creare un’unica unità immobilia-re, è possibile ottenere una fusione catastale di fatto e un’unica rendita ai fini fiscali (Agenzia del Territorio, nota 21 febbraio 2002 prot. 15232).

Ancora, per configurarsi un’abitazione principale, occorre che il suo possessore ed il relativo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. La necessaria sussistenza del doppio requisito comporta due conseguenze: da un lato, non possono più essere considerate abitazioni principali quelle in cui il contribuente ed i suoi familiari hanno la dimora abituale senza la formale iscrizione all’anagrafe della popola-zione residente; dall’altro lato, quest’ultimo requisito non è più sufficiente, dovendo il contribuente dimorare effettivamente con la famiglia nell’immobile. In pratica, quindi, niente più IMU agevolata senza residenza; e, soprattutto, niente più IMU agevolata senza abitare realmente nell’immobile (si pensi alle unità immobiliari ubicate nei centri di vil-leggiatura, dove molti usavano posizionare la propria residenza formale, ma in effetti fittizia). Pertanto, ad esempio, chi possiede una sola casa, ma risiede per lavoro in un al-loggio preso in affitto in un altro comune non potrà usufruire del regime agevolato. Allo stesso modo, il coniuge comproprietario della casa familiare che la vecchia casa rurale ereditata dai genitori, dovrà versare su quest’ultima l’IMU ordinaria.

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Rimane dubbio il significato dell’espressione “nucleo familiare”, considerato che, al momento, l’unica nozione esistente nell’ordinamento è quella anagrafica. In questa acce-zione, tuttavia, la norma sembrerebbe inutiliter data, considerato che due coniugi con re-sidenze separate costituiscono anagraficamente due autonomi nuclei familiari e, quindi, potrebbero entrambi rivendicare il diritto alle agevolazioni “prima casa”. Tuttavia, la cir-colare n. 3/DF ha precisato che in tal caso, se i due coniugi non sono legalmente separati, l’agevolazione vale solo per uno dei due immobili. Discorso diverso vale, invece, per il caso del figlio che decida di abbandonare la casa di proprietà dei genitori e trasferirsi in un altro immobile di sua proprietà: in tale fattispecie, l’agevolazione è applicabile su en-trambi gli immobili, se i genitori risiedono e dimorano abitualmente nella loro casa.

Invero, l’art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012 ha precisato che “Nel caso in cui i com-ponenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni [v. 2] per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”. Tale previsione non chiarisce i dubbi evidenziati, tuttavia consente di considerare come abitazioni principali gli immobili in comproprietà di diversi membri del nucleo familiare collocati in comuni diversi, purché vi sia il doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale (in tal senso, esplicitamente, la circolare n. 3/DF).

Non sono più previste, invece, le limitazioni individuate dall’art. 1, comma 2, del D.L. 93/2008 (espressamente abrogato dall’art. 13, comma 14, lettera a), del D.L. 201/2011) in relazione agli immobili di lusso: ne deriva che, ai fini IMU, anche gli im-mobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9, usufruiscono delle age-volazioni [v. 2] per abitazione principale senza alcuna limitazione. Neppure rileva la presenza delle caratteristiche di lusso (previste dal D.M. 2 agosto 1969) che impedisco-no, in sede di acquisto, di beneficiare delle agevolazioni relative ad imposta di registro e IVA.

La normativa sull’IMU, infine, restringe decisamente il campo delle “assimilazioni” all’abitazione principale.

Prima delle modifiche introdotte dal D.L. 16/2012, l’unica ipotesi di assimilazione ex lege era quella prevista dall’art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992 (espressamente richiamato dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011) a favore del soggetto passivo [v. 45] che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniu-gale [v. sub ex casa coniugale 26], in proporzione alla rispettiva quota ed a condizione che il medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un im-mobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniu-gale. Tale previsione, tuttavia, è stata abrogata dall’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, ai sensi del quale, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Tale disposizione, innovando la ma-teria rispetto a quanto accadeva per l’ICI, in sostanza comporta che il pagamento del tributo debba essere effettuato per intero dal coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale il quale, anche se non risulta proprietario dell’immobile, usufruirà delle agevolazioni spettanti per l’abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta [v. 2], detrazione e mag-giorazione per figli [v. 4].

I comuni possono assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili [v. 4] che acquisiscono la resi-

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denza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché quelle possedute allo stesso tutolo dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato [ v. 31] a condizione (in entrambi i casi) che le stesse non risultino locate (art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4, comma 5, lett. f) del D.L. 16/2012).

Viceversa, non sono più assimilati direttamente dalla legge all’abitazione principale gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnati a soci che li adibi-scono ad abitazione principale e quelli degli IACP [v. 25] regolarmente assegnati, per i quali è solo prevista l’applicabilità delle relative detrazioni [v. 12].

Non è più possibile assimilare alla principale neppure le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, avendo l’art. 13, comma 14, lettera b), del D.L. 201/2011 espressamente abrogato la lettera e) dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, che prevedeva tale possibilità. Per tale fattispecie è solo possibile prevede delle agevolazioni [v. 2] agendo sulle aliquote [v. 3].

Non possono essere considerate abitazioni principali le unità immobiliari di titolari-tà di appartenenti alle forze armate che abbiano l’obbligo di residenza in altri comuni o in caserma.

Il regime agevolato previsto per l’abitazione principale si estende anche alle relative pertinenze [v. 35], che tuttavia possono essere complessivamente non più tre e singo-larmente non più di una per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7.

Abitazione principale

Beneficia di una disciplina agevolata (aliquota più bassa e detrazioni) rispetto agli altri im-mobili

È considerato tale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applica-no per un solo immobile

I comuni possono assimilare le abitazioni non locate possedute da anziani o disabili resi-denti in istituti di ricovero o sanitari e da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Sta-to

Accertamento convenzionale [1-bis]

L’art. 4, comma 12-bis, del D.L. 16/2012 prevede che nel bilancio di previsione 2012 i comuni iscrivano convenzionalmente l’entrata da IMU in base agli importi sti-mati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. Tale stima ha un impatto diretto sulla quota del fondo sperimentale di riequilibrio [v. 22], spettante a ciascun comune. In base all’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011, infatti, le assegnazioni a valere sul fondo variano in ragione delle differenze fra il gettito IMU stimato ad aliquota di base ed il gettito della vecchia ICI: se il primo dato è maggiore del secondo, il segno della variazione del fondo sarà negativo (riduzione), nel caso con-trario sarà positivo (incremento).

L’accertamento convenzionale (che in ogni caso non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e get-tito reale) sarà rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo in esito a dati ag-

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giornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze con le modalità previste dall’accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012.

In particolare, entro il mese di luglio verrà effettuata una prima revisione delle asse-gnazioni a valere sul fondo, che terrà conto dei dati relativi ai pagamenti [v. sub Paga-mento 51] del primo acconto IMU; entro il mese di ottobre, in occasione del pagamento della terza rata del fondo, sarà operato il conguaglio conseguente alle nuove stime dell’IMU, che saranno rese note entro luglio; infine, ulteriori verifiche verranno effet-tuate entro febbraio 2013 in ragione del pagamento del saldo del mese di dicembre. Adempimenti pubblicitari [1-ter]

L’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, prevede che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari [v. sub Regolamento comunale 40] e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è san-zionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

La medesima disposizione prevede, altresì, che il Ministero dell’economia e delle finanze pubblichi, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e che la pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale.

Occorre precisare che per l’attivazione delle disposizioni in questione deve essere emanato un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mi-nistero dell’interno, di natura non regolamentare per stabilire le modalità di attuazione, anche graduale, di tutte le disposizioni contenute nel comma 15.

Pertanto, fino all’emanazione del predetto decreto non trova applicazione il regime sanzionatorio appena delineato.

Nelle more della realizzazione di tale sistema, al fine di consentire la pubblicazione dei provvedimenti concernenti l’IMU (regolamenti e delibere di approvazione delle ali-quote) sul sito internet del Ministero, la trasmissione degli stessi deve essere effettuata esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fisca-le all’indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Peraltro, il comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 ha previsto che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote [v. 3] e della detrazione [v. 12] dell’IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nello stesso sito informatico previsto per la pubblicazione delle delibe-razioni in materia di addizionale comunale all’IRPEF. L’efficacia delle deliberazioni relative all’anno di imposta 2013, decorre dalla data di pubblicazione nel sito informati-co in questione e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

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Va ricordati, infine, che in base all’art. 1, comma 170, della L. 296/2006, gli enti lo-cali e regionali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza.

Agevolazioni [2]

Come chiarito dalla circolare n. 3/DF, le agevolazioni stabilite in materia di ICI non sono più applicabili all’IMU, salvo che non siano state espressamente richiamate dalla relativa disciplina.

Regimi agevolativi di carattere generale riguardano l’abitazione principale [v. 1] e i fabbricati rurali strumentali [v. 21], nonché i terreni agricoli [v. 47] posseduti da coltiva-tori diretti [v. 6] e imprenditori agricoli professionali [v. 28] iscritti alla previdenza agri-cola.

Il D.L. 16/2012, inoltre, ha reintrodotto alcune misure in precedenza eliminate, con-cernenti: • i fabbricati di interesse storico-artistico [v. 19]; • i fabbricati inagibili/inabitabili [v. 20];

Il legislatore, inoltre, ha dettato un regime differenziato per alcune altre fattispecie, lasciando ai comuni la facoltà di introdurre effettivamente l’agevolazione. Si tratta delle previsioni riguardanti: • gli immobili non produttivi di reddito fondiario; • gli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires [44]; • gli immobili locati [v. sub locazioni 32], • gli immobili “merce” [34];

Come chiarito dalla circolare n. 3/DF, ulteriori agevolazioni possono essere stabilite dai regolamenti comunali esclusivamente attraverso la riduzione delle aliquote [v. 3] nei limiti previsti dal legislatore.

In particolare, sono applicabili le seguenti disposizioni che consentono di introdurre in via regolamentare agevolazioni a valere sui tributi comunali: • arti. 21, comma 1, del D.Lgs. 460/1997, a favore delle Onlus; • art. 1, comma 86, della L. 549/1995, a favore degli esercizi commerciali e artigianali

situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizza-zione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;

• art. 4, comma 5, del D.Lgs. 207/2001, a favore delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.

Più in generale, le aliquote possono essere differenziate sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie, purché nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e non discriminazione.

Le misure agevolative facoltative, in ogni caso, vanno valutate con estrema pruden-za alla luce degli equilibri di bilancio, considerata la previsione di una quota di gettito riservata allo Stato [v. 38], che non può esser intaccata dai provvedimenti assunti dai comuni.

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Aliquote [3]

L’aliquota dell’IMU è differenziata a seconda della tipologia dell’immobile ad essa assoggettato. Inoltre, ai comuni è riconosciuta una flessibilità variabile, anch’essa, a se-conda della fattispecie.

L’aliquota base è fissata allo 0,76%, valore già individuato dall’art. del D.Lgs. 23/2011 e confermato dall’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 che i comuni possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali: la forchetta, pertanto, va dallo 0,46% all’1,06%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, i comuni possono ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di: • immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Tuir, ovvero

quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni;

• immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società; • immobili locati (fra cui rientrano anche quelli affittati).

Un’ulteriore riduzione discrezionale è prevista (dal comma 9-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dal D.L. 1/2012) per gli immobili “merce” [v. 34], per i quali i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,38%: in tal caso, l’aliquota potrà oscillare fra tale valore ed l’1,06%, .

Sull’abitazione principale e le relative pertinenze [v. 35], l’aliquota è ridotta allo 0,4%, con manovrabilità da parte dei comuni entro 0,2 punti percentuali: la forchetta, in tal caso, oscilla quindi fra lo 0,2% e lo 0,6%.

L’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale [v. 21] di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 e i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%. In tal caso la forchetta va, quindi, dallo 0,1% allo 0,2%.

Occorre evidenziare che il comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (introdotto dall’art. 4, comma 5, lett. i), del D.L. 16/2012) prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’IMU 2012 nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote e delle relative variazioni (oltre che della detrazione), per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno in corso.

Aliquote IMU Livello ex lege Manovrabilità Forchetta

Aliquota base 0,76% ± 0,3% Da 0,46% a 1,06%

Abitazione princi-pale e relative per-tinenze

0,4% ± 0,2% Da 0,2% a 0,6%

Fabbricati rurali strumentali

0,2% - 0,1% Da 0,1% a 0,2%

Ex casa coniugale 0,4% ± 0,2% Da 0,2% a 0,6% Anziani o disabili in istituti di ricove-ro

0,76% I comuni possono applicare le stes-se aliquote consentite per

l’abitazione principale

Da 0,2% a 1,06%

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GUIDA all’I.M.U. 7

Immobili non pro-duttivi di reddito fondiario

0,76% - 0,36% Da 0,4% a 0,76%

Immobili posseduti da soggetti Ires

0,76% - 0,36% Da 0,4% a 0,76%

Immobili locati 0,76% - 0,36% Da 0,4% a 0,76%

Immobili “merce” 0,76% -0,38% Da 0,38% a 1,06%

La circolare n. 3/DF ha precisato che, a differenza di quanto accadeva per l’ICI, [v.

26] sia i richiamati limiti massimi che quelli minimi costituiscono dei vincoli invalicabi-li da parte dei comuni.

Questi ultimi, nell’esercizio della loro potestà regolamentare, possono, invece, ma-novrare le aliquote differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Ad esempio, è possibile adottare un’aliquota più elevata per le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9, oppure un’aliquota più bassa per le imprese artigiane o quelle neo-costituite.

La differenziazione delle aliquote, in ogni caso, deve essere operata con prudenza, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e non discriminazione, oltre che salvaguardan-do la coerenza con la disciplina specifica dell’IMU, che già prevede aliquote differen-ziate per alcune tipologie di immobili. Così, ad esempio, non appare ammissibile adotta-re per le abitazioni principali un’aliquota superiore a quella prevista per altri immobili. Analogamente, è opportuno evitare di penalizzare le fattispecie per le quali la legge pre-vede un trattamento di favore (ad esempio locazioni [v 32] o immobili posseduti da soggetti Ires [v. 44]).

Occorre, inoltre, considerare con attenzione l’impatto delle misure agevolative sul gettito, tenendo conto della previsione per cui una quota del medesimo è riservata allo Stato [v. 38].

Sono certamente ammissibili le differenziazioni legate a situazioni di disagio socio-economico (malgrado il mancato richiamo dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/1992), ovvero ai contratti di locazione a canone concordato [v. 8].

Non è invece applicabile all’IMU l’ultimo periodo dell’art. 2, comma 4, della legge 431/1998, che consentiva ai comuni ad alta tensione abitativa di applicare un’aliquota superiore a quella massima, fino allo 0,2% aggiuntivo, per gli immobili non locati da almeno due anni.

La misura delle aliquote deve essere fissata dai comuni entro il termine di approva-zione del bilancio di previsione. Per il 2012, il già richiamato comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 ha previsto che il termine per l’approvazione della relativa delibera-zione sia posticipato al 30 settembre 2012, in deroga all’art. 172, comma 1, lett. e), del TUEL ed all’art. 1, comma 169, della. 296/2006.

La deliberazione è sempre necessaria anche in mancanza di variazioni e anche nei casi in cui non venga approvato il regolamento.

Infine, occorre ricordare che il D.L. 201/2011 ha abrogato l’ultimo periodo dell’art. 8, comma 5, del D.Lgs. 23/2011, che imponeva l’adozione della deliberazione di fissa-zione delle aliquote ogni anno, ripristinando l’automatismo di cui al comma 169 della legge 296/2006: in caso di mancata adozione di una nuova deliberazione, pertanto, si intendono prorogate le aliquote definite negli anni precedenti.

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8 GUIDA all’I.M.U.

Anziani e disabili [4]

L’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, a seguito delle modifiche operate dall’art. 4, comma 5, lett. f), del D.L. 16/2012, stabilisce che i comuni possono considerare diret-tamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di pro-prietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di rico-vero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

L’assimilazione vale sia ai fini dell’aliquota [v. 3] – che pertanto sarà fissata allo 0,4% con flessibilità in aumento o in riduzione fino a 0,2 punti percentuali – che ai fini dell’applicazione delle detrazioni e relative maggiorazioni per i figli [v. 12].

In tal modo, la disciplina dell’IMU è stata pienamente allineata a quella dell’ICI, mentre la precedente formulazione dello stesso art. 13, comma 10, si limitava stabilire che i comuni potessero applicare l’aliquota ridotta e la detrazione senza fare esplicito riferimento all’abitazione principale.

Ciò ha consentito alla circolare n. 3/DF di operare un chiarimento importante preci-sando che, laddove i comuni si avvalgano della predetta facoltà di assimilazione, non deve essere computata la quota di gettito riservata allo Stato [38].

In precedenza, al contrario, era previsto che il riconoscimento dell’aliquota agevola-ta e della detrazione non avessero effetto ai fini della determinazione di tale quota.

In tal senso, puntualizza ancora la stessa circolare, non è più riferibile alla fattispe-cie in esame l’inciso contenuto nell’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011, secondo cui “le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato”. Tale previsione, infatti, appariva in linea con la precedente formulazione del precedente comma 10, ma ora appare senza significato considerato che le unità immobiliari in discorso possono essere pienamente assimilate ad abitazioni principali e che rispetto a queste ultime la riserva della quota statale è esclusa in radice dal medesimo comma 11. Aree fabbricabili [5]

Come già ai fini dell’ICI, anche per l’IMU le aree fabbricabili continuano ad essere imponibili [v. 6] in base al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edifi-cabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (art. 5, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, espressa-mente richiamato dall’art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011).

L’aliquota di riferimento è quella base, pari allo 0,76%, manovrabile dai comuni en-tro lo 0,3% al rialzo o al ribasso [v. 3].

Per la nozione di edificabilità continua a valere l’art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 e la costante giurisprudenza formatasi al riguardo. In base a tale disposizione, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo le de-terminazioni assunte nello strumento urbanistico generale anche se soltanto adottato dal comune, anche a prescindere dall’approvazione da parte della regione o dalla sussisten-za di strumenti attuativi dello stesso.

Il richiamo effettuato dall’art. 13 del D.L. 201/2011 all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 comporta che anche in materia di IMU le aree fabbricabili possedute e condotte dal col-

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tivatore diretto [v. 10] o dall’imprenditore agricolo professionale [v. 28] sono tassate come terreni agricoli [v. 47].

I comuni, anche in relazione all’IMU, possono determinare i valori delle aree fab-bricabili in modo da fornire al contribuente un elemento cui attenersi per la tassazione di detti immobili e al tempo stesso per evitare l’insorgenza di contenzioso [v. 40]. .

La circolare n. 3/DF richiama, inoltre, l’art. 31, comma 20, della L. 289/2002, il quale dispone che “i comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del contribuente”. Ciascun ente può disciplina-re autonomamente la relativa procedura, adottando lo schema più confacente alla propria organizzazione. In caso di mancata comunicazione, si applicherà l’art. 10, comma 2, della L. 212/2000, che esclude la possibilità di applicare interessi e sanzioni a carico del contri-buente.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.Lgs. 504/1992 (espressa-mente richiamato dall’art. 13 del D.L. 201/2011), in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato o di interventi incisivi di recupero, l’IMU sarà dovuta sul valore dell’area (senza computare il valore del fabbricato in corso di costruzio-ne o di ristrutturazione) sino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. A partire da tale momento, diven-ta imponibile il fabbricato. [v. sub Fabbricati collabenti 18-bis]

La disciplina dell’IMU non affronta il tema del trattamento tributario delle aree edificabili che siano state destinate a pertinenza di un fabbricato. Al riguardo, l’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 504/1992 afferma che vanno considerate “parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza”. In passato, diversi comuni hanno sostenuto che l’autonomo accatastamento di un’area fabbricabile non permettesse di considerare quest’ultima pertinenza di un fabbricato. Altri, invece, hanno fatto riferimento l’art. 59, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 446/1997 Ora, peraltro, non più richiamato dalla disciplina dell’IMU), ai sensi del quale “con regolamento (...) i comuni possono: (...) d) considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto”, riservandosi la facoltà di decidere cosa considerare pertinenza.

Tali posizioni sono state sconfessate dalla Corte di Cassazione, ad esempio nella sentenza n. 17035/2004. La Corte, in particolare, ha affermato che “È, pertanto, irrilevante la circostanza, di rilievo puramente formale, che l’area pertinenziale e la costruzione principale siano censite catastalmente in modo distinto, con distinta rendita catastale” La Corte ha affermato che il verbo “possono”, contenuto nel citato art. 59, comma 1, lettera d), “non attribuisce ai comuni la scelta di procedere o no ad una autonoma tassazione della pertinenza di un fabbricato (così modificando a loro arbitrio la fattispecie imponibile)”. Infatti, un simile potere cozzerebbe con l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, che sottrae la individuazione e definizione delle fattispecie imponibili alla potestà regolamentare degli enti locali. Dunque, i regolamenti comunali [v. 40] non possono modificare quanto previsto dalla legge circa la definizione di pertinenza, anche limitatamente alle pertinenze [v. 35] della prima abitazione [v. 1]. Sarà, dunque, facendo riferimento esclusivamente alla definizione di pertinenza contenuta nell’art. 817 del codice civile che il comune potrà decidere per l’autonoma tassazione o meno dell’area (fabbricabile o no) autonomamente accatastata. La decisione del comune dovrà essere un apprezzamento della situazione di fatto esistente, a nulla rilevando l’aspetto formale dell’autonomo accatastamento.

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10 GUIDA all’I.M.U.

Peraltro, la destinazione a pertinenza di un’area autonomamente accatastata se, da un lato, non permette una sua autonoma tassazione, dall’altro, non è ininfluente ai fini dell’applicazione dell’imposta sull’immobile principale. In particolare, il comune, ai sensi del commi 366 e 367 della L. 311/2004, potrà richiedere al contribuente l’aggiornamento dell’accatastamento, retrodatando gli effetti tributari del nuovo accatastamento alla data in cui andava presentata la dichiarazione catastale di variazione. Base imponibile [6]

Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.L. 211/2011, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. 504/1992, nonché dai commi 4 e 5 del medesimo art. 13.

Per i fabbricati, si assume a riferimento la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione rivalutata del 5% ai sensi dell’art. 3 della legge 662/1996 e moltiplicata per i coefficienti, differenziati per categorie catastali, previsti dall’art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011 (si veda la tabella).

Per quanto riguarda i fabbricati non iscritti in catasto, i comuni, attraverso la proce-dura di cui all’art. 1, comma 336 della L. 311/2004, invitano i titolari di diritti reali sugli stessi ad effettuare l’accatastamento. Qualora questi non eseguano tale adempimento, la procedura sarà eseguita dall’Agenzia del territorio con oneri a carico del contribuente.

Anche in relazione all’IMU, per quanto riguarda l’efficacia temporale delle attribu-zioni o variazioni della rendita catastale, si ritengono applicabili le disposizioni recate dall’art. 74 della L. 342/2000, che al comma 1 genericamente, e quindi con riferimento ad ogni tributo, stabilisce che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali so-no efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’Ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari.

Per i terreni agricoli [v. 47], il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 662/1996, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti [v. 10] e gli im-prenditori agricoli professionali [v. 28 il moltiplicatore è pari a 110.

I fabbricati rurali [v. 21] assumono la rendita catastale rivalutata del 5% e moltipli-cata per 160 se trattasi di abitazioni e 60 (65 dal 2013) se trattasi di fabbricati strumenta-li di categoria D. Al riguardo, va evidenziato che l’art. 13, comma 14, del D.L. 201/2011 ha espressamente abrogato la disposizione (art. 7, comma 2-bis, del D.L. 70/2011) secondo cui per il riconoscimento della ruralità occorreva la classificazione catastale nelle categorie A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali. Di con-seguenza, la classificazione catastale non è più rilevante ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata [v. sub Aliquote 3] dello 0,2%, ma rileverà ai fini del calcolo della base imponibile. Si può quindi ritenere che l’aliquota ridotta dello 0,2% spetti semplicemente per la destinazione strumentale del fabbricato alla attività agricola, quale che sia la categoria catastale; ad esempio si potrebbe trattare di impianto fotovoltaico (categoria catastale D/1) o di ufficio aziendale (A/10).

Le aree fabbricabili [v. 5] continuano ad essere imponibili in base al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zo-na territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consenti-ta, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,

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GUIDA all’I.M.U. 11

ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato o di inter-venti incisivi di recupero, l’IMU sarà dovuta sul valore dell’area (senza computare il va-lore del fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione) sino alla data di ultimazio-ne dei lavori, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utiliz-zato. A partire da tale momento, diventa imponibile il fabbricato.

Tipologia Categoria catastale Base imponibile

Abitazioni da A/1 a A/11, escluso A/10

Rendita catastale*1,05*160

Uffici A10 Rendita catastale*1,05*80 Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni

da B/1 a B/8 Rendita catastale*1,05*140

Negozi C/1 Rendita catastale*1,05*55 Box auto, garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principa-li

C/2, C6, C/7 Rendita catastale*1,05*160

Laboratori artigiani, palestre e stabili-menti balneari e termali senza fini di lucro

C/3, C/4 E C/5 Rendita catastale*1,05*140

Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri, cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro

da D/1 A D/10, escluso D/5

Rendita catastale*1,05*60 (dal 2013 il coefficiente di-venta 65)

Istituti di credito, cambio e assicura-zione

D/5 Rendita catastale*1,05*80

Fabbricati rurali strumentali D Rendita catastale*1,05*60 Altri fabbricati rurali strumentali qualsiasi purché

non D A seconda della categoria catastale di riferimento

Terreni agricoli Np Reddito dominica-le*1,25*135 (110 per i colti-vatori diretti e gli imprendito-ri agricoli professionali)

Aree fabbricabili Np Valore venale in comune commercio

Camere di commercio [7]

L’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2001 stabilisce che restano ferme le disposizioni dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011, il quale, al comma 8, primo periodo, prevede che sono esenti dall’IMU [v. 16] “gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posse-duti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. In questa elencazione, che sostanzialmente riporta quella di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 504/1992, non sono più ricomprese le camere di commercio, che pertanto, a decorrere dal 1° gen-naio 2012, non godono più dell’esenzione per esse precedentemente prevista per l’ICI [v. 26].

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12 GUIDA all’I.M.U.

Canone concordato [8]

Per gli immobili locati con canone concordato non è più prevista la precedente age-volazione [v. 2] che, in materia di ICI, consentiva ai comuni di prevedere un’aliquota ridotta [v. 3] per tali fattispecie. Tuttavia, anche per l’IMU è possibile prevedere, da par-te dei comuni, un’aliquota ridotta nell’ambito del range di manovra che la norma con-sente vale a dire un aumento oppure una diminuzione di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota base dello 0,76%.

Codici tributo [9]

Con la Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha provvedu-to all’istituzione dei codici tributo per il versamento, [v. 51] tramite modello F24, dell’IMU, inclusi gli interessi e le sanzioni in caso di ravvedimento. I codici – distinti, rispettivamente, per la quota di spettanza dei comuni e per la quota riservata allo Stato [v. 38] – sono i seguenti: • “3912”, “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale [v. 1] e relative

pertinenze [v. 35] - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE”; • “3913”, “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale

- COMUNE” [v. 21] ; • “3914”, “IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE” [v. 47, 48] ; • “3915”, “IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO” [v. 47, 48] ; • “3916”, “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”

[v. 5]; • “3917”, “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO”

[v. 5]; • “3918”, “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE”; • “3919”, “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”; • “3923”, “IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO

- COMUNE” [v. 30]; • “3924”, “IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO -

COMUNE” [v. 42].

I codici tributo istituiti con risoluzione n. 201 del 19 giugno 2002 per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), ferma restando l’esposizione nella “SE-ZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” e la modalità di compilazione del modello F24, sono ricodificati: – da “3901” a “3940” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per

l’abitazione principale” [v. 1]; – da “3902” a “3941” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni

agricoli [v. 47]; – da “3903” a “3942” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree

fabbricabili” [v. 5]; – da “3904” a “3943” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri

fabbricati” [v. 5].

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GUIDA all’I.M.U. 13

I codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904” non sono più utilizzabili. Restano invariati i codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per

il versamento degli interessi e sanzioni relativi all’imposta comunale sugli immobili.

Coltivatori diretti [10]

Come precisa la circolare n. 3/DF, sono considerati tali i soggetti che si dedicano di-rettamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della propria famiglia, purché la forza lavorativa in tal modo impiegata non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo medesimo.

Ai coltivatori diretti, cosi come agli imprenditori agricoli professionali [v. 28] sono riconosciute specifiche agevolazioni [v. 2] in relazione ai terreni agricoli [v. 47] da essi posseduti e condotti. Comproprietà [11]

Per gli immobili in comproprietà (o, più in generale, in presenza di più soggetti pas-sivi relativi allo stesso immobile) l’IMU segue le stesse regole dettate per l’ICI. Ogni contitolare, quindi, dovrà pagare in base alla propria situazione e quota di possesso. Ad esempio, se uno solo dei contitolari al 50% ha la residenza anagrafica e la dimora abi-tuale nell’immobile il regime previsto per l’abitazione principale si applicherà a suo fa-vore solo in proporzione alla relativa quota.

La presenza di più contitolari rileva anche ai fini delle detrazioni [v. 12]. La detra-zione base di 200 euro si imputa a ciascun soggetto passivo residente nell’immobile, a prescindere dalla quota di possesso. Così, per esempio, se l’abitazione è posseduta da due soggetti che vi risiedono con quote dell’80 e del 20%, la detrazione sarà imputata per 100 euro a ciascun proprietario.

La maggiorazione per i figli [v. 46] spetta unicamente a contitolari dell’immobile che siano genitori del figlio o dei figli di età non superiore a 26 anni che dimorino abi-tualmente e risiedano anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

In caso di multiproprietà, infine, come per l’ICI, occorre distinguere: nella multi-proprietà azionaria il soggetto passivo è esclusivamente la società cui l’immobile appar-tiene, mentre in quella immobiliare lo sono i singoli imultiproprietari contitolari, cia-scuno in ragione della propria quota millesimale, anche se, in applicazione di quanto previsto dalla L. 388/2000, il versamento può essere effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione.

Detrazioni [12]

L’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 prevede che, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale [v. 1] del soggetto passivo [v. 45] e per le relative pertinenze [v. 35], si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi [v. sub Comproprietà 11], la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

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14 GUIDA all’I.M.U.

Per gli anni 2012 e 2013, alla predetta detrazione “base” [v. 12] si aggiunge un im-porto pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La maggiorazione [v. 31] non è legata alla condizione di figlio a carico e, quindi, compete anche se il figlio lavora ed ha redditi propri.

In caso di nascita di un figlio, per computare un mese occorre che la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni. Ad esempio, se la nascita avviene il 15 marzo, allora, il mese di marzo deve essere computato nel calcolo della maggiorazione. Se, invece, il figlio nasce, ad esempio, il 17 marzo, non si potrà tenere conto di tale mese.

Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento. Anche in tal caso, se il figlio compie i 26 anni il 14 marzo, allora la maggiora-zione non spetterà per quel mese e per il calcolo della stessa si potranno prendere in considerazione esclusivamente i mesi di gennaio e di febbraio, periodo durante il quale si è protratto il requisito richiesto dalla norma. Nell’ipotesi in cui, invece, lo stesso evento si verifichi il 15 marzo, allora la maggiorazione spetterà anche per il mese in questione.

L’importo complessivo della maggiorazione per i figli [v. 33] al netto della detra-zione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. In pratica, pertanto, in relazione alle abitazioni principali è consentita una detrazione massima di 600 euro, che scatta in presenza di un numero di figli aventi le descritte caratteristiche pari o superiore a 8.

In caso di più contitolari dello stesso immobile [v. sub Comproprietà 11] la detra-zione e la relativa maggiorazione spettano a ciascuno in parti uguali a prescindere dalla quota di ciascuno: ad esempio, in caso di coniugi comproprietari uno al 60% e l’altro al 40%, ciascuna potrà detrarre 100 euro, mentre in presenza di due figli conviventi con età inferiore a 26 anni, anche la maggiorazione di ulteriori 100 euro potrà essere equa-mente divisa a prescindere dalla quota di possesso.

I comuni, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione [v. 12], fino a concorrenza dell’imposta dovuta. Tale fa-coltà, ha precisato la circolare n. 3/DF, può essere esercitata anche limitatamente ad al-cune fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando i criteri di ragionevolezza e non di-scriminazione. In tali casi, non può essere stabilita un’aliquota [v. 3] superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Al riguardo, la medesima circo-lare ha chiarito che tale limitazione vale solo per il caso in cui l’aumento della detrazio-ne [v. 12] abbia comportato l’azzeramento generalizzato dell’imposta, il che significa che in tutti gli altri casi essa non opera. Di conseguenza, è possibile aumentare l’aliquota degli immobili a disposizione adottando, nel contempo, una mera elevazione della detrazione.

I comuni possono anche stabilire differenziazioni su base reddituale o per tutelare specifiche categorie di contribuenti, purché la scelta sia ragionevole e non discriminato-ria.

La detrazione si applica ex lege agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnati a soci che li adibiscono ad abitazione principale e quelli degli IACP [v. 25] e di altri istituti a questi assimilati (come ad esempio ERP, ALER, ecc.) rego-larmente assegnati (art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992), nonché a favore del coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale [v. 17]. In questo secondo caso, vi è

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GUIDA all’I.M.U. 15

un’assimilazione legale piena al regime previsto per le abitazioni principali, mentre nel primo l’assimilazione riguarda solo la detrazione e non l’aliquota.

I comuni possono prevedere che le detrazioni si applichino anche alle unità immobi-liari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili [v. 4] che acquisi-scono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate (art. 3, comma 56, legge 662/1996). Anche in tal caso, è ammessa un’assimilazione (regolamentare) piena al regime previsto per le abitazioni principali [v. 1]. Dichiarazione [13]

La disciplina originaria dell’IMU non affrontava esplicitamente la questione. La la-cuna è stata colmata con l’inserimento – da parte dell’ art. 4, comma 5, lett. i), del D.L. 16/2012 – di un nuovo comma 12-ter nel corpo dell’art. 13 del D.L. 201/2011.

Tale disposizione prevede che i soggetti passivi [v. 45] debbano presentare la di-chiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 (che a sua volta rinvia ad uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Anci).

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifi-chino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La norma precisa che, con il citato decreto ministeriale, saranno anche disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Sono, inoltre, fatte salve le dichiara-zioni presentate ai fini dell’ICI, [v. 26] in quanto compatibili.

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, è previsto che la dichiarazione debba essere presentata entro il 1° ottobre 2012, poiché il 30 settembre 2012 cade di domenica. Ovviamente occorre, in ogni caso, garantire al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della di-chiarazione. Pertanto, se l’obbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 31 agosto il con-tribuente potrà presentare la dichiarazione IMU entro il 29 novembre 2012.

Per i fabbricati rurali non censiti in catasto di cui all’art. 13, comma 14-ter, del D.L. 201/2011, [v. 21] la dichiarazione IMU deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del 30 novembre 2012, termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di detti immobili nel catasto edilizio.

La lettura coordinata del complesso delle disposizioni in materia di dichiarazione IMU porta a concludere che è stato estremamente ridotto il nucleo delle ipotesi in cui è richiesta la presentazione della dichiarazione e al contempo consente di fare salvi i prin-cipi su cui si basava la dichiarazione ICI.

Si ricorda che le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione ICI, approvato con il decreto ministeriale del 23 aprile 2008, avevano, nell’ottica della sem-plificazione, già esteso l’esclusione dell’obbligo dichiarativo oltre i casi espressamente previsti dall’art. 37, comma 53, del D.L. 223/2006, che stabiliva l’esclusione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione nelle sole ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’ICI dipendessero da atti per i quali non erano applicabili le procedu-re telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI).

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16 GUIDA all’I.M.U.

Pertanto, il rinvio diretto al decreto ministeriale per l’individuazione dei casi in cui persiste l’obbligo dichiarativo ai fini IMU consente di raggiungere le stesse finalità a cui si era pervenuti in tema di ICI.

Va ricordato, infine, che per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali [v. 15], l’art. 91-bis, comma 3, del D.L. 1/2012 impone la presentazione di un’apposita di-chiarazione ai fini della precisa delimitazione dell’esenzione [v. 16] di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992.

Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa [v. 42] dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51. Se la dichiarazio-ne è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore impo-sta dovuta; Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. La stessa sanzione [v. 42] si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione in-completa o infedele. Le sanzioni previste per l’omessa e l’infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, intervie-ne adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione; Enti ecclesiastici (v. Enti non commerciali) [14] Enti non commerciali [15]

L’art. 9, comma 8, secondo periodo, del D.L. 201/2011 stabilisce l’applicabilità ai fini dell’IMU, fra le altre, anche dell’esenzione [v. 16] di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 222/1985. Al riguardo, l’art. 91-bis, comma 3, del D.L. 1/2012 ha previsto che, a decorrere dal 2013, tale esenzione sia circoscritta alle fattispecie di svolgimento delle predette attività “con modalità non commerciali”, abrogando, altresì, l’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 203/2005, che prevede che essa fosse applicabile a condizione che le attività indicate dalla norma stessa non avessero esclusivamente natura commerciale. Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista (commerciale e non), l’esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si ap-plicano le disposizioni di cui all’art. 2, commi 41, 42 e 43, del D.L. 262/2006, che pre-vedono l’obbligo di revisione della qualificazione e quindi della rendita catastale me-diante dichiarazione da parte dei contribuenti o, in mancanza, attribuzione da parte dell’Agenzia del Territorio. Le rendite catastali dichiarate o attribuite con tali modalità producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. Laddove non sia possibile procedere in tal modo, l’esenzione si applicherà in propor-zione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risultante da apposita di-chiarazione dei contribuenti: sarà un regolamento del governo a definire modalità e pro-

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cedure relative a tale dichiarazione, oltre che a precisare gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale.

Esenzioni [16]

Come per le agevolazioni [v. 2], anche per le esenzioni occorre, in primo luogo, precisare che si applicano soltanto le fattispecie espressamente previste dalle norme ine-renti l’IMU e pertanto risultano soppresse le esenzioni e le riduzioni non espressamente richiamate.

A tal proposito, l’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2001 stabilisce che restano ferme le disposizioni dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011, il quale al comma 8, primo periodo, pre-vede che sono esenti dall’IMU “gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comuni-tà montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”.

Tale elencazione ricalca in gran parte quella di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 504/1992, con la sola eccezione degli immobili delle camere di commercio [v. 7], che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, non usufruiscono più dell’esenzione per esse prevista per l’ICI.

Va però evidenziato che, con l’inserimento dell’inciso (non presente nella vecchia norma) “nel proprio territorio” vengono attratti a tassazione gli immobili extra-territoriali dei predetti soggetti, anche se destinati a finalità istituzionali (ad esempio, una sede romana di un ente non laziale), oltre che quelli destinati a finalità diverse da quelle istituzionali a prescindere dalla loro localizzazione.

A questo proposito, va però segnalato che l’art. 4, comma 5, lett. g), del D.L. 16/2012, integrando l’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011, ha di fatto reso esenti tutti gli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio [v. 27], a prescindere dalla loro destinazione. Tale disposizione, infatti, ha precisato che su tali immobili non è dovuta la quota di IMU riservata allo Stato [v. 38] e poiché per la quota di pertinenza del comune l’obbligazione tributaria si estingue per confusione, ne consegue che tali immobili sfug-gono del tutto all’imposta.

Sempre in merito all’esenzione per gli immobili istituzionali, occorre ancora ri-chiamare l’art. 31, comma 18, della L. 289/2002, in base al quale essa deve ritenersi ap-plicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti..

Il secondo periodo del richiamato art. 9, comma 8, del D.L. 201/2011 stabilisce che “Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992”. Tale norma sostanzialmen-te riproduce anche per l’IMU le stesse esenzioni già introdotte per l’ICI ad esclusione di quella di cui all’art. 7, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 504/1992, che concedeva l’esenzione ai “fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 104/1992.

Sono, quindi, esenti dall’IMU: • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5- bis D.P.R. 601/1973

e successive modificazioni [v. 19] ; • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le

disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze;

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• i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Tratta-to lateranense;

• i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

• i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 984/1977 [v. 47];

• gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali [v. 15] di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, cul-turali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 222/1985.

Va ricordata, ancora, l’esenzione prevista dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani [v. sub Fabbricati ru-rali 21].

Sono applicabili anche le seguenti disposizioni che consentono di introdurre in via regolamentare esenzioni generali dai tributi comunali: • arti. 21, comma 1, del D.Lgs. 460/1997, a favore delle Onlus; • art. 1, comma 86, della L. 549/1995, a favore degli esercizi commerciali e artigianali

situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizza-zione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;

• art. 4, comma 5, del D.Lgs. 207/2001, a favore delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. Tuttavia, in tali casi, l’esenzione non opera nei confronti della quota di imposta ri-

servata allo Stato [v. 38]. Oltre a quelle da ultimo citate, non vi sono altre fattispecie di esenzione che i co-

muni possano stabilire con proprio regolamento, essendo stato eliminato il richiamo all’art. 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 446/1997 ai sensi del quale il comune poteva disporre l’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende uni-tà sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Per quanto riguarda l’aspetto temporale, le esenzioni spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalle relative norme.

Infine, un’esenzione ad hoc è stata prevista (dall’art. 4, comma 5-octies, del D.L. 16/2012) per i fabbricati ubicati nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità. Ex casa coniugale [17]

L’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012 ha disposto che, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazio-ne degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

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In tal modo, il coniuge assegnatario diviene, in via esclusiva, soggetto passivo [v. 45] dell’imposta, con diritto alle agevolazioni per l’abitazione principale [v. 1], rispetto alle quali saranno applicabili le regole generali.

Tale disciplina ha innovato il precedente regime stabilito dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, in base al quale il regime previsto per la “prima casa” trovava appli-cazione anche alle unità immobiliari di cui all’art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, ovvero a favore del soggetto passivo [v. 45] che, a seguito di provvedimento di separa-zione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimo-nio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla rispettiva quota ed a condizione che il medesimo non fosse titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Come chiarito dalla circolare n. 3/DF, la prima e più recente disposizione ha tacita-mente abrogato la seconda e più risalente.

La stessa circolare ha precisato che sull’IMU dovuta dal coniuge assegnatario non viene computata la quota di imposta riservata allo Stato [v. 38].

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D [18]

Per i fabbricati appartenenti al gruppo D, l’art. 13, comma 4 prevede una distinzione in merito all’aumento dei coefficienti: si applica il coefficiente pari a 80 per i fabbricati accatastati in D/5 (fabbricati appartenenti agli istituti di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro) e il coefficiente pari a 60 per tutti gli altri ad eccezione della categoria D/5. Tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamen-te posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, l’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 504/1992, richiamato dall’art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, stabilisce che fino all’anno nel quale i citati fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di ren-dita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se succes-siva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili. A tale valore, per determinare la ba-se imponibile [v. 6], devono essere applicati i coefficienti stabiliti annualmente con de-creto ministeriale, che per l’anno corrente è stato adottato in data 5 aprile 2012.

L’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, prevede che, in caso locazione finanziaria, il locatore o il locatario attraverso la procedura DOCFA effettuano la determinazione della rendita proposta a cui far riferimento per la determinazione del tributo. Fabbricati collabenti [18-bis]

Si tratta degli immobili (ruderi diroccati ecc.), identificati con la categoria catastale

F/3 e privi di rendita. È evidente che, mancando un elemento fondamentale della base imponibile [v. 6], gli stessi non possono essere tassati come fabbricati.

Se, tuttavia, insistono su di un’area fabbricabile, quest’ultima sarà tassata secondo le relative regole [v. 5].

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Fabbricati di interesse storico-artistico [19]

L’art. 4, comma 5, lett. b) del D.L. 16/2012 ha modificato l’art.. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, stabilendo che per tale tipologia di immobili la base imponibile [v. 6] è ridotta del 50 %. A tal fine, rileva la classificazione di cui all’art. 10 del D.Lgs. 42/2004.

L’agevolazione spetta anche per i fabbricati che siano abitazione principale [v. 1] del possessore, nel qual caso essa si cumulerà con le agevolazioni [v. 2] previste per le prime case.

Dovrebbe applicarsi il cumulo anche nel caso in cui un fabbricato di interesse stori-co-artistico sia anche inagibile/inabitabile [v. 20]. In tal caso le due agevolazioni do-vrebbero applicarsi “a cascata”, riducendo la base imponibile al 25%.

Il successivo comma 5-ter dell’art. 4 del D.L. 16/2012, invece, ha abrogato il com-ma 5 dell’art. 2 del D.L. 16/1993, il quale prevedeva, per gli stessi immobili, una diver-sa e più significativa agevolazione nella determinazione della base imponibile ai fini ICI, consentendo di assumere la minore delle tariffe di estimo della zona censuaria di ubicazione

Fabbricati inagibili/inabitabili [20]

Come per i fabbricati di interesse storico-artistico [v. 19], anche in tal caso è previ-sto il dimezzamento della base imponibile [v. 6], limitatamente, però, al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità/inabitabilità e purché gli immobili risultino di fatto non utilizzati.

L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che è tenuto ad allegare idonea documentazione. In al-ternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Ai comuni è consentita la possibilità di disciplinare nel proprio regolamento le ca-ratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione [v. 40].

Se un fabbricato inagibile/inabitabile è anche di interesse storico-artistico [v. 19], si applicano entrambe le agevolazioni in modo cumulato, con riduzione ad un quarto della base imponibile. Fabbricati rurali [21]

Oltre ai terreni agricoli [v. 47], che già erano soggetti all’ICI, l’IMU colpisce anche i fabbricati rurali, che erano esclusi dalla vecchia imposta.

Nel caso delle abitazioni rurali e relative pertinenze, la base imponibile [v. 6] si cal-cola moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per 160; sono comprese le perti-nenze (cantine, soffitte e garage). Se l’agricoltore proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora nella casa, può invocare le agevolazioni (aliquota dello 0,4% e detrazioni in misura fissa più eventuali maggiorazioni per figli) previste per l’abitazione principale [v. 1]. In caso contrario, si applica l’aliquota ordinaria (0,76%) [v. 3] e non spetta alcuna detrazione.

Diverso il regime delle abitazioni rurali utilizzate dai lavoratori dipendenti dell’impresa agricola le quali, pur essendo classificate catastalmente nella categoria “A”

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(con applicazione del coefficiente 160 per la determinazione della base imponibile), scontano l’imposta con l’aliquota dello 0,2% [v. 3].

Pagano l’IMU anche i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993: in questo caso, per gli immobili di categoria D la base imponibile [v. 6] è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per 60 (65 dal 2013), altrimenti si seguono le regole previste per la categoria catastale di appar-tenenza. L’aliquota è dello 0,2% e può essere solo ridotta allo 0,1% dai comuni [v. 3].

Sono, tuttavia, esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT: peraltro, la circolare n. 3/DF ha precisato che, ai fini dell’esenzione [v. 16], è sufficiente che i fabbricati siano ubicati nel territorio di un comune ricompresso nel predetto elenco, indipendentemente dalla circostanza che sia parzialmente montano.

Per l’individuazione dei fabbricati rurali, la nuova disciplina non fa riferimento alla classificazione catastale: l’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, infatti, ha espressa-mente abrogato l’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 70/2011 ai sensi del quale, per il ricono-scimento della ruralità, occorreva la classificazione catastale nelle categorie A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali . Di conseguenza, l’aliquota ridotta dello 0,2% spetta semplicemente per la destinazione strumentale del fabbricato all’attività agricola, quale che sia la categoria catastale; ad esempio si potrebbe trattare di impianto fotovoltaico (categoria catastale D/1) o di ufficio aziendale (A/10).

Per gli immobili non iscritti a catasto l’accatastamento, ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter, del D.L. 201/2011, dovrà essere completato entro il 30 novembre 2012 ed il pa-gamento dell’IMU dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 17 dicembre, ren-dendo fatto inoperante la disposizione contenuta nel successivo comma 14-quater, che prevede il pagamento dell’IMU sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Fondo sperimentale di riequilibrio [22]

L’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 sterilizza l’impatto dell’IMU sui bilanci comunali, prevedendo che il fondo sperimentale di riequilibrio (che, quando il federali-smo fiscale sarà a regime, dovrebbe essere sostituito dal fondo perequativo), nonché i residui trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna “variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base [v. 3] derivante” dalla nuova imposta. Tale previsione differisce da quella contenuta nel testo iniziale del decreto, che prevedeva, invece, una riduzione secca in misura corri-spondente al maggior gettito IMU (sempre calcolato ad aliquota base).

La nuova formulazione implica che gli enti che conseguiranno un minor gettito si vedranno riconosciuta una quota maggiorata di fondo o di trasferimenti e solo coloro che avranno un gettito superiore subiranno una riduzione. Quest’ultima situazione è es-sere quella più ricorrente, tanto che la disposizione richiamata prevede espressamente una riduzione complessiva quantificata in 1.627 milioni di euro nel 2012, 1.762 milioni nel 2013 e 2.162 milioni a regime dal 2014.

Per stabilire in quale situazione ricade il singolo ente occorre confrontare il gettito stimato dell’IMU con quello ricavato dalla vecchia ICI.

Per quanto concerne il primo termine di confronto (IMU 2011), vanno considerate, in questa fase, le stime effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze L’eventuale minor gettito derivante da provvedimenti comunali non sarà compensato

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dallo Stato e, quindi, rimarrà a carico del bilancio dell’ente interessato. Tale effetto si cumula con quello derivante dalla riserva allo Stato del 50% del gettito IMU, sempre calcolato ad aliquota, base, concernente tutti gli immobili diversi dall’abitazione princi-pale [v. 1], e dai fabbricati rurali strumentali [v. 21].

Il secondo termine di confronto (ICI 2010), invece, è pari al minore fra il valore medio degli incassi del biennio 2009-2010 ed il valore degli accertamenti 2010. In en-trambi i casi, il gettito ICI va considerato tal quale, senza alcuna modifica. Non va, ad esempio, scomputata la quota imputabile al recupero di evasione.

I dubbi sulla fondatezza delle stime ministeriali hanno spinto il legislatore a rivede-re la disciplina dell’IMU e la sua contabilizzazione nei bilanci locali. L’art. 4, comma 12-bis, del D.L. 16/2012 prevede che nel preventivo di quest’anno i comuni iscrivano convenzionalmente l’entrata da IMU in base agli importi stimati. L’accertamento con-venzionale [v. 1-bis] (che in ogni caso non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale) sarà rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio, in esito ai dati aggiornati da parte del Dipartimento delle finanze con le modalità previ-ste dall’accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. In pratica, entro il mese di luglio, verrà effettuata una prima revisione delle asse-gnazioni a valere sul fondo, che terrà conto dei dati relativi ai pagamenti del primo ac-conto IMU [v. 51] ; entro il mese di ottobre, in occasione del pagamento della terza rata del fondo, sarà operato il conguaglio conseguente alle nuove stime dell’IMU, che saran-no rese note entro luglio; infine, ulteriori verifiche ed eventuali revisioni verranno effet-tuate entro febbraio 2013 in ragione del pagamento del saldo del mese di dicembre. In sostanza, quindi, il fondo potrà variare fino alla fine delle verifiche previste in sede di accordo, ossia fino all’ultima verifica prevista entro febbraio 2013.

Per garantire, in ogni caso, la correttezza degli importi iscritti sia nei bilanci degli enti locali sia in quello statale, il legislatore ha previsto che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si possa provvedere, entro il prossimo 10 dicem-bre, sulla base del gettito della prima rata IMU, alla modifica delle aliquote [v. 3], delle relative variazioni e delle detrazioni per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per il 2012: laddove il gettito incassato in sede di acconto non confermasse le stime ministeriali, il Governo incrementerà le aliquote base fino a garantire le previsioni sia del bilancio statale, sia dei bilanci locali.

Per garantire l’attendibilità delle previsioni a livello locale, è data facoltà anche ai comuni di rivedere, sulla base del gettito effettivo di giugno, le aliquote e la detrazione [v. 12] entro il 30 settembre in deroga alle disposizioni (art. 172, comma 1, lett. e), del TUEL e art. 1, comma 169, della. 296/2006) che obbligano le modifiche di aliquote en-tro la data di approvazione del bilancio di previsione. Funzionario responsabile [23]

In base all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 504/1992 (richiamato dall’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011, con delibera della giunta comunale deve essere designato un fun-zionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizza-tiva e gestionale dell’imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”. La circolare n. 3/DF ha sottolineato che il mancato richiamo all’art. 18-bis, D.L. 8/1993, in base al quale i comuni erano tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle fi-

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nanze i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell’ICI [v. 26], rende su-perflua la comunicazione in questione. F24 [23-bis]

L’art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011, prevede che il pagamento dell’IMU, in de-roga all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, avviene a mezzo del modello di versamento unita-rio (F24) [v. 51].

Solo a decorrere dal 1º dicembre 2012, l’art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011, co-me modificato dall’art. 4, comma 5, lett. h), del D.L. 16/2012, stabilisce che il versa-mento dell’IMU potrà essere effettuato tramite apposito bollettino postale.

A tal fine, con il provvedimento del 12 aprile 2012, Prot. n. 2012/53906, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’approvazione dei relativi modelli e, con la risoluzione n. 35/E in pari data, all’istituzione dei codici tributo [v. 9].

Fino al 31 maggio 2012 si possono utilizzare anche i “vecchi” modelli F24 che re-cano la dicitura “Sezione ICI”, ma anche in tal caso occorre utilizzare i nuovi codici tri-buto.

In sede di compilazione, occorre valorizzare la sezione “sezione IMU e altri tributi locali” indicando le somme esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni: • nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato il codice catastale del comune

nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.. Ciò, si precisa, anche per la quota riservata allo Stato [v. 38];

• nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento; • nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto; • nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è

effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; • nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 ci-

fre). Nel caso dell’abitazione principale, vanno inserite nello stesso rigo con il codi-ce tributo 3912 le pertinenze. Quindi il “numero immobili” può andare da 001 a 004 (se c’è una pertinenza per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7);

• nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si rife-risce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;

• nello spazio “IMU-Detrazioni” [v. 12] va indicato l’importo della detrazione, secon-do la rateizzazione prescelta (due o tre rate);

• secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (peraltro anteriori al riconoscimen-to, da parte del D.L. 16/2012, della possibilità di pagare in tre rate l’IMU sull’abitazione principale), la casella «rateazione» va lasciata in bianco. Per ogni rigo, va sommata l’IMU dovuta sugli immobili situati nello stesso comune

ai quali si applica lo stesso codice tributo [v. 9] e arrotondato l’importo risultante. Si può usare lo stesso modello per immobili situati in comuni diversi, usando righi

diversi, ognuno con il codice del comune. Al contrario, ciascun soggetto passivo [v. 45] deve compilare un proprio modello anche in caso di con titolarità di diritti sullo stesso immobile.

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Il modello può essere pagato presso gli agenti della riscossione, le banche e le Po-ste. I titolari di partita Iva devono pagare in modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario. La modalità online, però, può essere usata da tutti i contribuenti, e non solo tramite Entratel o Fisconline, ma anche con i servizi di home banking. Genitori e figli [24]

L’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 prevede una maggiorazione [v. 33] della detrazione base [v. 12] di 200 euro prevista a favore dell’abitazione principale [v. 1], per un importo pari ad ulteriori 50 euro per ciascun figlio (anche non a carico) di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella me-desima unità immobiliare. L’importo complessivo della maggiorazione non può supera-re l’importo massimo di 400 euro.

La maggiorazione si ripartisce in pari misura fra i genitori, se entrambi conviventi con i figli, anche se le rispettive quote di possesso sono diverse. Se uno dei genitori non risulta convivente, la maggiorazione spetta per intero all’altro. Se l’immobile è intestato ai figli e questi vi abitano insieme ai genitori la maggiorazione non spetta.

È dubbio il caso dell’immobile intestato a due fratelli che vi convivono insieme alle rispettive famiglie di cui una sola composta da figli con età inferiore a 26 anni: in tal caso, la maggior detrazione dovrebbe spettare solo al relativo genitore.

In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la maggiorazione spetta solo al coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale [v. 17], che è l’unico soggetto passivo dell’IMU.

Se un figlio compie gli anni durante l’anno, la maggiorazione compete per la parte dell’anno in cui il requisito si verifica. In tal caso, il mese in cui il figlio compie gli anni va computato tenendo conto della data di nascita, vale a dire che il figlio deve avere meno di 26 anni per più di 15 giorni nel mese. Ad esempio, se un figlio compie 26 anni il 7 aprile, la maggiorazione spetterà per gennaio, febbraio e marzo ma non per aprile poiché il figlio ha avuto un’età inferiore a 26 anni per meno di 15 giorni nel mese di aprile; se invece il figlio compie 26 anni il 22 aprile, la maggiorazione spetterà per 4 mesi dell’anno poiché il figlio ha avuto un’età inferiore a 26 anni per più di 15 giorni nel mese di aprile. IACP [25]

Gli immobili degli IACP regolarmente assegnati e quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnati a soci che li adibiscono ad abitazioni principali [v. 1] non sono più assimilati in toto a queste ultime. Essi beneficiano solo della detrazione di 200 euro [v. sub Detrazioni 12], ma non anche della maggiorazione per i figli [v. 33].

L’aliquota [v. 3] di riferimento è quella base pari allo 0,76%, che i comuni possono (oltre che incrementare fino allo 1,06%, anche) ridurre fino allo 0,4 % in applicazione di quanto previsto dall’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente di agevolare in questi termini (fra gli altri) i soggetti passivi IRES.

Lo stesso regime si applica anche agli altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati (come, ad esempio, ERP, ALER, ecc.) aventi le stesse finalità degli IACP.

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Per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello Sta-to [v. 38]. ICI [26]

L’IMU sostituisce l’ICI, oltre che l’IRPEF sui redditi fondiari relativi agli immobili non locati e le relative addizionali. La disciplina della nuova imposta ricalca, sotto molti aspetti, quella della precedente imposta. Ciò vale soprattutto per il presupposto [v. 36] e per la base imponibile [v. 6], aspetti entrambi disciplinati dal D.L. 201/2001 (rispetti-vamente, dai commi 2 e 3 dell’art. 13) mediante un rinvio esplicito al decreto ICI (D.Lgs. 504/1992.

Ma numerosi altri richiami a quest’ultimo sono contenuti nei commi successivi del medesimo art. 13, oltre che negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011.

L’intreccio normativo che ne deriva ha posto talora qualche dubbio interpretativo, come ad esempio in relazione alla disciplina delle agevolazioni [v. 2], consentite per la vecchia imposta e non più esplicitamente previste (ma neppure vietate) ai fini IMU.

In generale, non è possibile riferirsi alle disposizioni relative all’ICI che non siano espressamente richiamate dalla disciplina dell’IMU.

Immobili comunali [27]

Gli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio sono del tutto esenti dall’IMU, a prescindere dalla loro destinazione o meno a compiti istituzionali..

L’art. 4, comma 5, lett. g), del D.L. 16/2012, integrando l’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011, infatti, ha precisato che su tali immobili non è neppure dovuta la quota di IMU riservata allo Stato [v. 38] e poiché per la quota di pertinenza del comune l’obbligazione tributaria si estingue per confusione, ne consegue che tali immobili sfug-gono del tutto all’imposta

Viceversa, gli immobili del comune ubicati al di fuori del territorio comunale sono soggetti all’imposta [v. anche sub Esenzioni 16].

Imprenditori agricoli professionali [28]

Gli imprenditori agricoli professionali (IAP), purché iscritti nella previdenza agrico-la, godono delle stesse agevolazioni previste sui terreni agricoli [v. 47] a favore dei col-tivatori diretti [v. 10]. Per la relativa nozione, la disciplina dell’IMU rinvia all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, il quale individua tali soggetti in coloro che dedicano alle attività agri-cole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro.

Lo stesso art. 1, al comma 3, stabilisce che la qualifica di IAP possa essere ricono-sciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agri-cole di cui all’art. 2135 del codice civile e che siano in possesso dei seguenti requisiti: • “nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifi-

ca di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari” (lettera a);

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• “nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprendi-tore agricolo professionale” (lettera c). Ai fini del riconoscimento alle società della qualifica di IAP è necessaria, però,

l’ulteriore condizione rinvenibile nello stesso art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. 99/2004, in base al quale “l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura. Ai soci lavora-tori di cooperative si applica l’art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142”.

In definitiva, il riconoscimento della qualifica di IAP alla società avviene, pertanto, solo nel caso in cui lo statuto della società preveda l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, ricorrano i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 99/2004 ed i soggetti di cui al predetto comma 3 siano iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura. Per i comuni, non è più possibile limitare la nozione di IAP alle sole persone fisiche, conclusione avvalorata dalla circostanza che l’art. 59 non è più richiamato dall’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011. L’art. 59, infatti, al comma 1, lett. a), prevedeva che i comuni potessero stabilire ulteriori condizioni ai fini dell’applicazione delle disposizio-ni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, “ri-guardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 58 e del proprio nucleo familiare”. Indeducibilità dell’IMU [29]

A tal proposito, si precisa che, in analogia a quanto avveniva per l’ICI [v. 26], l’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 23/2011, prevede l’indeducibilità dell’IMU dalle imposte era-riali sui redditi – IRPEF e IRES – e dall’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP. Interessi [30]

Dal 1° gennaio 2012 è aumentata dall’1,5% al 2,5% la misura del tasso di interesse legale. Tale variazione ha rilevanza anche ai fini IMU, in quanto sulla base delle dispo-sizioni recate dall’art. 1, comma 165, della legge 296/2006, valido anche per l’IMU, i comuni possono determinare la misura degli interessi per l’accertamento e per il rimbor-so, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

La misura del tasso di interesse legale ha effetti anche in merito alla determinazione degli interessi dovuti dai contribuenti nel caso in cui venga effettuato il ravvedimento [v. 39] per regolarizzare gli adempimenti tributari relativi sia al versamento [v. 51] sia alla dichiarazione [v. 13].

Italiani residenti all’estero [31]

Come per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente [v. 4], anche per quelle possedute (a

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titolo di proprietà o di usufrutto) dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, consente ai comuni di disporre con norma regolamentare l’assimilazione ad abitazione principale [v. 1], purché le stesse non risultino locate.

L’assimilazione vale sia ai fini dell’aliquota [v. sub Aliquote 3] – che pertanto sarà fissata allo 0,4% con flessibilità in aumento o in riduzione fino a 0,2 punti percentuali – che ai fini dell’applicazione delle detrazioni e relative maggiorazioni per i figli [v. 12].

Anche in tali casi, non deve essere computata la quota di gettito riservata allo Stato [38].

IVIE [31-bis]

L’ art. 19, comma 13 e seguenti, del D.L. 201/2011 (successivamente modificato anche sul punto dal D.L. 16/2012) ha istituito (a decorrere dal 2011) un’imposta sugli immobili situati all’estero.

Soggetti passivi [v. 45] sono le persone fisiche, residenti in Italia, titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene immobile.

L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali tale situazione di fatto si è protratta; a tal fine, il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

La base imponibile [v. 6] è rappresentata dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Solo per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, può essere utilizzato il valore, in luogo della disciplina generale, impiega-to nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimen-ti.

Le aliquote sono allineate a quella dell’IMU [v. 3]: quella base è fissata allo 0,76%, valore ridotto allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale [v. 1] e per le relative pertinenze [v. 35] in favore dei soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente loca-le e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internaziona-li ratificati. L’aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero. Inoltre, come per l’IMU [v. 12], dall’imposta do-vuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale [v. 1] del soggetto passivo [v. 45] e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazio-ne spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma prece-dente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adi-bita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione [v. 33], al netto della detrazione di base, non pus superare l’importo massimo di 400 euro.

Per evitare fenomeni di doppia imposizione, è previsto il riconoscimento ai contri-buenti di un credito d’imposta, fino a concorrenza dell’ammontare dell’IVIE, pari al va-

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lore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è sito l’immobile. In ogni caso, il pagamento non è dovuto se l’importo non supera euro 200.

Quanto alle modalità di pagamento, la legge 214/2011 rimanda alla normativa in materia di IRPEF per i versamenti, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso.

Il gettito è interamente di spettanza dello Stato e nulla va ai comuni [v. 38]. Locazioni [32]

Per gli immobili locati (categoria che, come precisato dalla circolare n. 3/DF, inclu-de anche quelli affittati) la disciplina dell’IMU contenuta nel D.L. 201/2011 non preve-de più l’automatica riduzione alla metà dell’aliquota base [v. 3] dello 0,76% contempla-ta dall’art. 8, comma 6, del D.Lgs. 23/2011. In base all’art. 13, comma 9, del medesimo D.L. 201/2011, la riduzione dell’aliquota è rimessa ai singoli comuni, che possono ab-bassarla fino allo 0,4%. La differenza è sostanziale, poiché, in base alla disposizione sopravvenuta, l’eventuale minor gettito è a carico dei comuni.

I comuni possono anche prevedere agevolazioni [v. 2] per sottocategorie di immobi-li, oppure fare riferimento alle sole abitazioni che rappresentano un sottoinsieme della più ampia categoria di quella genericamente individuata dalla norma come “immobili”. Anche per l’IMU, ad esempio, potrà essere introdotto un regime agevolato per le abita-zioni locate con contratto concordato.

Va ricordato che un intervento in tal senso pare opportuno in vista di una equilibrata distribuzione dei carichi tributari complessivi. L’IMU, infatti, sostituisce (oltre all’ICI) l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari di beni non loca-ti. Di conseguenza, la nuova imposta contiene una distorsione a favore degli immobili non locati (che a disciplina base beneficiano di un alleggerimento del prelievo, conside-rato che la soppressione dell’IRPEF più che compensa il maggior peso dell’IMU rispet-to all’ICI) e a danno di quelli locati (che viceversa scontano sia un’imposta patrimoniale più pesante dell’ICI, che l’imposta sui redditi, che in tal caso rimane).

In più, sono state azzerate le agevolazioni previste, in vigenza dell’ICI, a favore del-le locazioni con canone concordato.

Sussistendone i requisiti, le agevolazioni per l’abitazione principale [v. 1] sono co-munque applicabili senza limitazione alcuna anche alle unità immobiliari principali e pertinenziali parzialmente locate, giacché il legislatore non prevede in modo espresso, a tal fine, né la condizione dell’utilizzo esclusivo né la situazione di non locazione (come invece accade per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente [v. 4], nonché per quelle posse-dute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato [v. 31],

Maggiorazione per i figli [33]

Sull’argomento si rinvia direttamente alla consultazione della voce 24 Genitori e figli.

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Merce (Immobili) [34]

L’art. 56 del D.L. 216/2011, novellando l’art. 13 del D.L. 201/2011, vi ha aggiunto un nuovo comma 9-bis, che consente ai comuni di ridurre l’aliquota di base [v. 3] dell’IMU fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.

Ovviamente, i comuni dovranno valutare attentamente l’impatto finanziario delle eventuali agevolazioni concesse, giacché esse non intaccheranno la quota riservata allo Stato [v. 38] dal comma 11 del citato art. 13. Il minor gettito, in altri termini, sarà inte-ramente a carico del bilancio comunale.

Pertinenze [35]

Il regime agevolato previsto per l’abitazione principale [v. 1] si estende anche alle sue pertinenze, ma al riguardo vi sono significative novità rispetto alla disciplina ICI.

Infatti, l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 prevede che “per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

In altri termini, possono intendersi quali pertinenze soltanto le unità immobiliari ac-catastate nelle categorie: • C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobi-

liare abitativa; • C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse; • C/7: tettoie.

Ne deriva, in primo luogo, che le pertinenze non possono più essere di numero illi-mitato, ma al massimo tre. Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di indivi-duare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato. Se, ad esempio, un contri-buente possiede tre pertinenze, di cui una accatastata come C/2 e due classificate come C/6, egli potrà usufruire del regime agevolativo solo per due pertinenze (un C2 e uno dei due C6 a sua scelta).

Tuttavia, rientrano prioritariamente nel limite massimo delle tre pertinenze quelle che risultano iscritte in catasto unitamente all’abitazione principale. Ad esempio, se una cantina risulta iscritta congiuntamente all’abitazione principale, il contribuente potrà applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di ca-tegoria catastale diversa da C/2, mentre eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all’aliquota ordinaria.

La circolare n. 3/DF affronta anche il caso in cui, unitamente alla stessa abitazione principale, siano accatastate due pertinenze appartenenti alla medesima categoria (ad esempio, C2). In tal caso, la circolare afferma che il contribuente potrà usufruire delle agevolazioni solo per un’altra pertinenza classificata in un’altra delle categorie catastali ammesse(nell’esempio, C6 o C7).

Rimane dubbio il caso in cui le pertinenze accatastate insieme all’abitazione princi-pale siano più di tre. In tale circostanza, sembrerebbe necessario scorporare dalla rendita cumulativa attribuita all’abitazione la quota corrispondente alle pertinenze non agevola-bili, ma si tratta di un’operazione tutt’altro che semplice. Pare, infatti, necessario rivol-

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gersi all’ Agenzia del Territorio, al fine di ottenere la stima della rendita catastale attri-buibile alle diverse unità pertinenziali. Al riguardo, sono quindi necessarie precise istru-zioni.

Incerto anche il caso in cui i comproprietari [v. 11] della medesima unità immobi-liare possiedano in via esclusiva una o più pertinenze ciascuno. In tali casi, si tratta di stabilire se i limiti massimi al numero di pertinenze agevolabili vada rapportato alla sin-gola unità immobiliare principale ovvero a ciascuno dei titolari di quest’ultima. La solu-zione più corretta pare comunque la prima.

Quanto alla nozione di pertinenza, vale la disciplina generale del codice civile (art. 817), con la precisazione per cui in materia fiscale, attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell’asservimento pertinenziale gravante sul contribuente deve essere valutata con maggior rigore rispetto a quella richiesta nei rapporti di tipo privatistica. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche estetiche, o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenua-re il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite (cfr Cassazione, sentenza n. 25127 del 30 novembre 2009).

Con questi limiti, possono, però, usufruire del regime agevolato anche le pertinenze non collocate in stabili diversi da quello dell’abitazione principale. Nell’ ambito della disciplina civilistica, infatti, non rilevano né l’ accatastamento autonomo né l’ ubicazio-ne della pertinenza. Ciò che conta è l’ asservimento al bene principale, per fini di orna-mento o servizio. La condizione va intesa sia in senso oggettivo sia in senso soggettivo, come volontà del proprietario del bene principale di imprimere la destinazione d’ uso di legge al bene pertinenziale. In pratica si rientra nell’ ambito delle pertinenze anche se queste si trovano a distanza dall’ abitazione e hanno una distinta iscrizione in catasto, purché siano ravvisabili i requisiti sostanziali.

Non sembra ostare all’applicazione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale neppure la circostanza che una pertinenza sia in parte locata, purché sussista comunque il vincolo di asservimento.

Va segnalato che non risulta più applicabile la lettera d) dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, che rimetteva alla potestà regolamentare dei comuni [v. 40] la possi-bilità di considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancor-ché distintamente iscritte in catasto. Da ciò, la circolare n. 3/DF ha arguito che i comuni non possono più intervenire con una disposizione regolamentare in ordine all’individuazione delle pertinenze. Presupposto [36]

Il presupposto dell’IMU è definito dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 me-diante un richiamo espresso all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992.

Rileva, pertanto, il possesso di fabbricati (ivi comprese, a differenza di quanto pre-visto da ultimo, per l’ICI, le abitazioni principali [v. 1] e le relative pertinenze [v. 35]), aree fabbricabili [v. 5] e terreni agricoli [v. 47].

Sono inclusi anche i fabbricati rurali (tranne quelli ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani), mentre rimane incerta l’imponibilità delle aree fab-bricabili pertinenze di fabbricati.

Il richiamo all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 consente di considerare terreni agricoli le aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti [v. 10] e imprenditori agricoli [v. 28] che esplicano la loro attività a titolo principale. Per effetto del rinvio all’art. 7, comma

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1, lettera h), del D.Lgs. 504/1992 operato dall’art. 9, comma 8, rimangono esenti i terre-ni agricoli ricadenti in zona montana o collinare.

Privilegio [37]

L’art. 13, comma 13, quarto periodo, del D.L. 201/2011 ha fornito un’interpreta- zione autentica dell’art. 2752, comma 4, del codice civile, chiarendo che il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende effettuato a tutte le disposizioni che discipli-nano i singoli tributi comunali e provinciali, ivi compresa, pertanto, anche l’IMU.

Deve, quindi, ritenersi superato l’orientamento giurisprudenziale che non ricono-sceva il privilegio per i crediti determinati da tributi locali nel caso di esecuzione sui beni dei debitori [v. 41].

Si precisa che, trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa ha portata re-troattiva e quindi si estende anche alla procedure concorsuali in corso.

Quota riservata allo Stato [38]

L’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011 riserva allo Stato una quota di IMU pari al-la metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile [v. 6] di tutti gli immobi-li, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbri-cati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76%.

Tale quota non è dovuta in relazione a: • immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione princi-

pale [v. 1] dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, (art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011);

• unità immobiliari che, per effetto di disposizioni regolamentari, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usu-frutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sani-tari [v. 4] a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonché quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato [v. 31] a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti-no locate, (art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011);

• immobili posseduti dai comuni nel loro territorio (art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011);

• casa coniugale assegnata all’ex coniuge, (art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012). Le riduzioni dell’IMU previste per i terreni agricoli [v. 47] posseduti e condotti dai

coltivatori diretti [v. 10] e dagli imprenditori agricoli professionali [v. 28], iscritti nella previdenza agricola si applicano anche ai fini della determinazione della quota di impo-sta riservata allo Stato.

Al di là di queste eccezioni (che sono tassative), la quota statale non è intaccata dal-le agevolazioni [v. 2] dai comuni. Ciò comporta che l’impatto finanziario di tali misure opererà esclusivamente sui bilanci comunali, senza intaccare la porzione di gettito di spettanza dello Stato.

Ne deriva che i comuni dovranno valutare attentamente l’opportunità di introdurre ulteriori misure agevolative, giacché il relativo “costo” sarà posto esclusivamente a loro

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carico, sia che esse riguardino le abitazioni principali [v. 1] ed i fabbricati rurali stru-mentali [v. 21], sia che riguardino altre tipologie di immobili.

La quota ad esso riservata è versata allo Stato contestualmente all’imposta munici-pale propria. I contribuenti, pertanto, dovranno indicare nel modello F24 gli appositi codici tributo [v. 9].

Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il conten-zioso si applicano le disposizioni relative all’ICI. Le attività di accertamento e riscos-sione dell’imposta erariale sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzio-ni. Ravvedimento [39]

Anche per l’IMU sono applicabili le disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. 446/1997, in materia di ravvedimento. Infatti attraverso il pagamento di sanzioni e interessi posso-no essere regolarizzati eventuali inadempimenti dei contribuenti relativamente al ver-samento ed alla presentazione della dichiarazione.

Il pagamento può essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, con l’applicazione della sanzione [v. 42] del 3 % dell’imposta dovuta, oltre agli interessi legali, [v. 30] calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.

Il versamento può essere regolarizzato anche entro un anno dalla scadenza prevista con il pagamento di una sanzione del 3.75% dell’imposta stessa, oltre agli interessi lega-li, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo. Si ricorda che la mi-sura del tasso di interesse [v. 30] legale è stato modificato a decorrere dal 2012. L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all’imposta da versare e sul mo-dello F24 bisogna barrare la casella “Ravvedimento”. Regioni speciali [39-bis]

L’IMU “sperimentale” trova applicazione su tutti i comuni del territorio dello Stato, compresi quindi quelli appartenenti alle regioni a statuto speciale e alle province auto-nome di Trento e Bolzano.

Per queste ultime rimangono ferme le rispettive prerogative statutarie. Per Trento E Bolzano tali prerogative sono ribadite anche dall’art. 9, comma 8, del D.L. 201/2011, in virtù del quale esse possono consentire, con propria legge, agli enti locali di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni [v. 12] a favore dei possessore di fabbricati rurali strumentali [v. 21]. Regolamenti comunali [40]

La disciplina dell’IMU ha confermato la piena vigenza dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che consente ai comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispe-cie imponibili, dei soggetti passivi [v. 45] e della aliquota massima [v. 3] dei singoli tri-buti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

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L’art. 4, comma 1, del D.L. 16/2012, invece, ha soppresso il riferimento (inizial-mente contenuto nell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011), all’art. 59 del D.Lgs. 446/1997. Tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione per l’IMU.

Alla luce di tale conclusione, confermata anche dalla circolare n. 3/DF, occorre ve-rificare quali contenuti dell’art. 59 devono ritenersi preclusi e quali, invece, rientrano comunque nell’ambito della potestà regolamentare generale ex art. 52.

Sotto il primo profilo, in primo luogo, i comuni non possono più esentare gli immo-bili posseduti da Stato, regioni, province ed altri enti pubblici che non sono destinati so-lo ai compiti istituzionali. Anche gli immobili posseduti dallo Stato, con uso promiscuo, sono soggetti all’IMU, almeno per la quota comunale.

Analogamente, non è più possibile più limitare ai soli fabbricati l’esenzione prevista per gli enti non commerciali [v. 15]. Di conseguenza, anche le aree fabbricabili ed i ter-reni agricoli posseduti da enti non commerciali potranno sempre godere dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, come modificato dall’art. 91-bis, comma 3, del D.L. 1/2012

Neppure potrà essere più previsto dai comuni il diritto al rimborso dell’imposta pa-gata per le aree successivamente divenute inedificabili.

Ancora, non è più possibile stabilire differimenti dei termini di versamento [v. 51], in caso di situazioni particolari, perché si interverrebbe sulla quota statale dell’IMU, giacché intervenire sulla sola quota comunale sarebbe inutile.

Infine, viene meno la possibilità di riconoscere compensi incentivanti al personale. Al contrario, sotto il secondo profilo, si ritiene ancora possibile la determinazione

periodica dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili [v. 5], al fine limitare il potere comunale di accertamento, anche considerando che l’attività di accer-tamento della quota statale è di esclusiva competenza comunale.

Alcune incertezze restano sulla possibilità di considerare come regolarmente ese-guiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

È quindi evidente che, come confermato anche dalla circolare n. 3/DF, il potere re-golamentare dei comuni incontra, rispetto all’IMU, limiti stringenti, anche in considera-zione della previsione di una quota riservata allo Stato [v. 38].

Con il regolamento i comuni possono: • definire le agevolazioni facoltative [v. 2], nei limiti previsti consentiti dalla legge; • fissare l’importo fino a concorrenza del quale l’IMU non è dovuta (compresa la quo-

ta di pertinenza dello Stato [v. 38]) e non sono effettuati i rimborsi; • definire la misura degli interessi da applicare ai contribuenti che pagano oltre i ter-

mini [v. 30]; • procedere alla determinazione periodica dei valori venali in comune commercio del-

le aree fabbricabili [v. 5], al fine limitare il potere comunale di accertamento; • disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati non superabili

con interventi di manutenzione che danno diritto all’agevolazione per i fabbricati inagibili/inabitabili [v. 20];

• stabilire le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a cre-dito con quelle dovute al comune (limitatamente alla quota comunale). Non è invece possibile intervenire sulla disciplina della riscossione [v. 41] poiché,

come detto, il D.L. 201/2011 impone, in deroga all’autonomia regolamentare comunale, l’obbligo di utilizzare il modello F24 [v. 23-bis].

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Ricordiamo, infine, che i regolamenti in materia di tributi devono essere deliberati entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, ma per il 2012 il regolamento IMU potrà essere approvato o modificato fino al 30 settembre. Riscossione [41]

Il D.L. 201/2011 ha previsto la proroga di un anno, vale a dire al 31 dicembre 2012, della cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie e patrimoniali, dei comuni e delle società da essi parte-cipate da parte di Equitalia prevista dal D.L. 70/2011.

Con il D.L. 16/2012, la confusa disciplina stratificatasi a seguito dei ripetuti inter-venti del legislatore ha trovato un primo, parziale riordino, in attesa di una riforma più organica e complessiva che dovrebbe essere attuata sulla base della delega fiscale ap-provata dal Governo ed ora all’esame del Parlamento.

In primo luogo, è stata ripristinata la possibilità, per i comuni, di affidare all’esterno la riscossione coattiva, oltre a quella spontanea. In secondo luogo, è stato restituito alle società private di riscossione iscritte all’albo ed alle società partecipate il potere di uti-lizzare l’ingiunzione con procedura esattoriale. Infine, sono state ripristinate le disposi-zioni che abilitano gli affidatari del servizio ad accedere all’anagrafe tributaria, elimi-nando un’evidente asimmetria esistente da tempo tra agenti della riscossione e conces-sionari privati.

Per i comuni, di fatto, si delineano tre opzioni: la gestione diretta, l’affidamento a società pubbliche locali o il ricorso al “mercato”. I terzi affidatari delle entrate dovranno aprire uno o più conti correnti dedicati, con obbligo di riversamento alla tesoreria delle somme riscosse entro la prima decade del mese. Tale previsione, va, però raccordata la particolare disciplina dell’IMU, che prevede in via principale il ricorso al modello F24 [v. 23-bis].

Sanzioni [42]

Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51. Se la dichiarazione è in-fedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta do-vuta; Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e do-cumenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla ri-chiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le sanzioni previste per l’omessa e l’infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, en-tro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contri-buente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione;

L’omesso o tardivo versamento [v. 51] dell’imposta, invece, si applica la sanzione del 30% prevista dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, si applica una riduzione per un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Si ricorda che l’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, intervenendo sulle singole disposizioni relative a ciascun tributo locale, ha definitivamente chiarito che la modifica

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della misura delle sanzioni applicabili nel caso di definizione agevolata, attualmente pa-ri ad un terzo, si applica anche ai tributi locali, e, quindi, anche all’IMU. La circolare n. 3/DF ha chiarito che, in base al principio di legalità, le nuove misure sanzionatorie si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vi-gore del D.L. 201/2011, vale a dire dal 6 dicembre 2011.

I comuni mantengono la potestà regolamentare generale anche in materia di accer-tamento e di riscossione [v. 41] dell’IMU e possono introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, oltre agli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

In base all’art. 1, comma 161, della L. 296/2006, i comuni procedono alla rettifica delle dichiarazioni [v. sub 1-bis Accertamento convenzionale ] incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse di-chiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamen-to sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

Ai sensi del successivo comma 162, gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giu-ridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo ri-chiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi de-vono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere in-formazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un rie-same anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.

Ancora, il comma 163, prevede che in caso di riscossione coattiva, prevede che il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, en-tro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Va segnalato, infine, che comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (introdotto dall’art. 4, comma 5, lett. i), del D.L. 16/2012) prevede che il pagamento della prima rata dell’IMU 2012 è effettuato “senza applicazione di sanzioni ed interessi”. La circo-lare n. 3/DF ha precisato che tale eccezione è circoscritta ai casi in cui le novità recate dai criteri di calcolo e di versamento [v. 51] dell’imposta abbiano comportato errori del contribuente determinati da “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”. Al di fuori di detti casi, il mancato pagamento delle rate dell’imposta determina l’applicazione delle richiamate disposizio-ni in tema di sanzioni amministrative tributarie.

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Soggetti attivi [43]

Curiosamente, la disciplina dell’IMU non identifica in modo esplicito i soggetti at-tivi del nuovo tributo. Sebbene sia evidente che i comuni sono identificati come gli enti impositori e gestori del medesimo, tale lacuna (dovuta anche al mancato richiamo dell’art. 4 del D.Lgs. 504/1992) lascia irrisolte alcune questioni, come, ad esempio, quella relativa agli immobili che insistono sul territorio di più comuni anche se a tal proposito sembra ragionevole supporre che il tributo debba essere pagato, come avveni-va per l’ICI [v. 26], al comune su cui ricade la percentuale maggiore di superficie.

Soggetti Ires [44]

Gli immobili posseduti dai soggetti Ires sono pienamente assoggettati all’IMU. L’aliquota di riferimento [v. 3] è quella base dello 0,76%, ma i comuni possono ridurla fino allo 0,4%. Tale disciplina di favore, seppure rimessa all’autonomia comunale, non dovrebbe essere contraddetta: pertanto è opportuno, in caso di differenziazione delle aliquote, non prevedere per gli immobili in questione aliquote superiori a quella ordina-ria.

Soggetti passivi [45]

I soggetti passivi dell’IMU sono i proprietari di immobili (fabbricati [v. 18 ss.] aree fabbricabili [v. 5] e terreni agricoli [47]), a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa, ovvero i tito-lari di diritti reali di godimento sui medesimi. In caso di separazione legale, annulla-mento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo è solo il coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale [v. 17].

A differenza di quanto accadeva per l’ICI, non è espressamente prevista la soggetti-vità passiva anche dei possessori di immobili non residenti nel territorio dello Stato, ov-vero aventi nello stesso la sede legale o amministrativa o che non vi esercitano l’attività.

In caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo, come per l’ICI, è il con-cessionario.

Anche per la locazione finanziaria, al pari dell’ICI, l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, prevede che per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Sperimentazione [46]

Ai sensi della rubrica dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e del relativo comma 1, l’IMU si applicherà in via “sperimentale” fino al 2014, per entrare a regime a partire dal 2015. Si tratta di un’anticipazione della tempistica originariamente prevista dal D.Lgs. 23/2011, in base al quale il nuovo tributo avrebbe dovuto partire nel 2014.

Non è chiaro in cosa la disciplina sperimentale dell’IMU si differenzi da quella a regime. Secondo alcuni interpreti, cessata la sperimentazione, potrebbero rivivere inte-gralmente le disposizioni del D.Lgs. 23/2011 incompatibili con quelle del D.L. 201/2011, a partire dall’esenzione, che verrebbe ripristinata, delle abitazioni principali

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[v. 1]. Tale lettura, tuttavia, non pare suffragata dal dato normativo e quindi è opportuno attendere futuri chiarimenti al riguardo.

Dal 2014, in ogni caso, cesseranno di essere applicabili le detrazioni [v. 12] mag-giorate a favore delle abitazione principale in presenza di figli.

Terreni agricoli [47]

L’art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 504/1992, richiamato dall’art. 13 del D.L. 201/2011, stabilisce che per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile.

Ai fini della determinazione della base imponibile [v. 6], il reddito dominicale iscritto in catasto è rivalutato del 25%. All’importo così ottenuto si applica un coeffi-ciente pari a 135 che si riduce a 110 nel caso conduzione effettuata da coltivatori diretti [v. 10] o imprenditori agricoli professionali [v. 28] iscritti alla previdenza agricola.

A favore dei medesimi soggetti (coltivatori diretti e IAP) è confermata l’agevolazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, espressamente richiamato dall’art. 13, comma 2. In base a tali disposizioni non sono considerati fabbricabili i terreni pos-seduti e condotti dai coltivatori diretti sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicol-tura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Sulla scorta della giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (si veda fra tutte la sentenza n. 15566 del 30 giugno 2010), la circolare n. 3/DF ha precisato che, nell’ipotesi di terreno posseduto da due soggetti ma condotto da uno solo coltivatore diretto, l’agevolazione [v. 2] in discorso si applica a tutti i comproprietari.

Una terza agevolazione è prevista dall’art. 13, comma 8-bis, del D.L., il quale stabi-lisce che i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti [v. 10], purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. Tali riduzioni hanno effetto anche ai fini del calcolo della quota di imposta riservata

allo Stato [v. 38]. Laddove il coltivatore diretto [v. 10] possieda e conduca più terreni, le riduzioni de-

vono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste e alla quota di possesso. Inoltre, trattandosi di agevolazioni che hanno natura soggettiva, esse devono applicarsi per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispon-dente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. Per-tanto, se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell’immobile. Nell’ipotesi, invece, in cui i soggetti passivi [v. 45] non siano tutti con-duttori del fondo, l’agevolazione si applica soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti e l’agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà

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dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno, così come laddove il comproprieta-rio che coltiva il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero l’agevolazione in questione. A coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto, l’IMU dovuta da questi ultimi deve essere cal-colata seguendo le regole generali.

Le agevolazioni [v. 2] fin qui descritte non possono ritenersi applicabili ai terreni concessi in affitto, salvo che non di tratti di terreni incolti, ovvero di terreni che i pos-sessori hanno concesso in affitto o in comodato a società di persone e che essi continua-no a coltivare direttamente in qualità di soci. Ciò per effetto dell’art. 9 del D.Lgs. 228/2001, il quale stabilisce che “ai soci delle società di persone esercenti attività agri-cole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale [v. 28], continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevola-zioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisi-che in possesso delle predette qualifiche”.

Va ricordata, infine, l’esenzione di cui alla lett. h) dell’art. 7 del D.Lgs. 504/1992, applicabile anche all’IMU, concernente i terreni agricoli [v. 38] ricadenti in aree monta-ne o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/1977 Terreni incolti [48]

Dall’esame dell’art. 13 del D.L. 201/2011, e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, e soprattutto in considerazione del fatto che l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, stabili-sce che l’IMU sostituisce per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizio-nali dovute in relazione ai redditi fondiari di beni non locati e l’ICI, ne consegue che l’IMU è dovuta anche per i terreni incolti che nel precedente regime ICI non erano in-vece assoggettati al tributo locale. Per tali terreni la determinazione della base imponibi-le si calcola al pari di quanto avviene per i terreni agricoli [v. 47], ovvero assumendo il reddito dominicale iscritto in catasto rivalutato del 25 ed applicando un coefficiente pari a 135 che si riduce a 110 nel caso conduzione effettuata da coltivatori diretti [v. 10] o imprenditori agricoli professionali [v. 28] iscritti alla previdenza agricola. Uso gratuito ai parenti [49]

L’art. 13, comma 14, lettera b) del D.L. 201/2011 ha espressamente abrogato la let-tera d) dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 che prevedeva la possibilità per i comuni di assimilare alla principale le abitazioni [v. 1] concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. Deve ritenersi, pertanto, che tale assimilazione non possa più essere prevista dai regolamenti comunali [v. 40], che invece potranno prevedere agevo-lazioni [v. 2], eventualmente selettive, agendole sulle aliquote [v. 3]. Usufrutto [50]

Come ai fini ICI, anche per l’IMU, in caso di usufrutto, unico soggetto passivo [v. 45] è l’usufruttuario, mentre nulla è dovuto dal nudo proprietario. Al termine dell’usufrutto, con la riespansione del diritto di proprietà, si torna alle regole generali, con l’assoggettamento del proprietario.

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Versamento [51]

Come l’ICI, anche l’IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

L’art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011, prevede che il pagamento dell’IMU, in de-roga all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, avviene a mezzo del modello di versamento unita-rio (F24) [v. 23-bis].

A tal fine, con il provvedimento del 12 aprile 2012, Prot. n. 2012/53906, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’approvazione dei relativi modelli e, con la risoluzione n. 35/E in pari data, all’istituzione dei codici tributo [v. 9], con separata indicazione della quota riservata allo Stato [v. 38].

Fino al 31 maggio 2012 si possono utilizzare anche i “vecchi” modelli F24 che re-cano la dicitura “Sezione ICI”, ma anche in tal caso occorre utilizzare i nuovi codici tri-buto.

Solo a decorrere dal 1º dicembre 2012, l’art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011, co-me modificato dall’art. 4, comma 5, lett. h), del D.L. 16/2012, stabilisce che il versa-mento dell’IMU potrà essere effettuato tramite apposito bollettino postale.

In base all’art. 1, comma 166, della L. 296/2006, il versamento deve essere effettua-to con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesi-mi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

In base al successivo comma 168, i comuni possono stabilire gli importi fino a con-correnza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In mancanza, l’importo minimo è pari a 12 euro e deve intendersi riferito all’imposta com-plessivamente dovuta. Ad esempio, se l’acconto è ari a 10 euro, va effettuato solo il ver-samento a saldo. Se il pagamento (sia in acconto che a saldo) è pari a 0, non occorre presentare il modello F24, ameno che l’azzeramento non dipenda da una compensazione con crediti evidenziata nello stesso modello. Gli stessi comuni, in base al precedente comma 167, possono disciplinare le modalità con le quali i contribuenti possono com-pensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali”. Ov-viamente, qualora il comune utilizzi tale facoltà questa deve intendersi limitata alla sola quota IMU di spettanza del comune.

Relativamente alla tempistica degli adempimenti a carico del contribuente, l’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 23/2011 prevede che i soggetti passivi [v. 45] effettuano il versa-mento dell’IMU dovuta al comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, sca-denti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. La disposizione prevede, altresì, che resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere en-tro il 16 giugno.

Per il 2012, tuttavia, il comma 12-bis, dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (introdotto dall’art. 4, comma 5, lett. i), del D.L. 16/2012) ha previsto una disciplina del versamen-to parzialmente derogatoria, dovuta alle persistenti incertezze nella modulazione dell’imposta [v. sub Fondo sperimentale di riequilibrio 22].

Per quest’anno, la prima rata, in scadenza al 18 giugno prossimo, dovrà essere ver-sata utilizzando le aliquote [v. 3] e la detrazione [v. 12] di base, senza tenere conto delle variazioni eventualmente già deliberate dai comuni e senza applicazione di sanzioni ed interessi. In occasione del versamento della seconda rata, entro il 17 dicembre, dovrà

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essere operato il conguaglio, tenendo conto, oltre che dei provvedimenti comunali, an-che delle eventuali variazioni decise dallo Stato entro il 10 dicembre.

Per i soli fabbricati rurali strumentali, [v. 21] il primo acconto è pari al 30% del to-tale.

Per l’abitazione principale [v. 1] e le relative pertinenze [v. 35], il contribuente può scegliere anche la ripartizione in tre rate, aggiungendo una seconda rata d’acconto da versare entro il 17 settembre. In entrambi i casi il contribuente può tenere conto delle agevolazioni [v. 2] deliberate dal comune, in particolare attraverso l’eventuale elevazio-ne dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta. Tuttavia, lad-dove il medesimo modificasse le disposizioni regolamentari già emanate, entro il 30 set-tembre 2012, il contribuente, entro il 17 dicembre, dovrebbe versare l’importo comples-sivo dell’imposta. Al di fuori di questi casi, entrambi gli acconti vanno calcolati in mi-sura pari ad un terzo del totale, applicando aliquote e detrazione base, mentre il saldo va versato con conguaglio. Resta comunque ferma la scelta del pagamento nelle ordinarie due rate.

Per gli immobili rurali ancora iscritti al catasto dei terreni, strumentali ed abitativi, è previsto un unico versamento a saldo, da effettuare entro il 17 dicembre. Ciò perché la scadenza di legge per procedere all’accatastamento obbligatorio con attribuzione della rendita è il 30 novembre prossimo.

Si ricorda, infine, che l’IMU può essere liquidata anche in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del D.Lgs. 241/1997.

Indice dei collegamenti

Voce principale Voci collegate

1 Abitazione principale 2, 12, 13, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 36,40, 45,

1-bis Accertamento convenzionale 22, 51 1-ter Adempimenti pubblicitari 3, 12, 40

2 Agevolazioni 6, 12, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 32, 34, 44, 47, 8

3 Aliquote 1, 8, 17, 19, 21, 32, 34, 35, 44 4 Anziani e disabili 1, 12, 33, 38 5 Aree fabbricabili 1, 3, 6, 10, 18-bis, 22, 28, 35, 36, 40, 47 6 Base imponibile 3, 5, 10, 18, 19, 21, 28, 36, 47 7 Camere di commercio 16, 26 8 Canone concordato 2, 3 9 Codice tributo 1, 5, 21, 30, 35, 38, 42, 47, 48, 51 10 Coltivatori diretti 2, 28, 47 11 Comproprietà 1, 12, 26, 45, 46 12 Detrazioni 1, 3, 4, 11, 12, 15, 16, 21, 31, 33, 42, 45 13 Dichiarazione 15, 16, 21, 42, 45 14 Enti ecclesiastici 15

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15 Enti non commerciali 14, 16 16 Esenzioni 2, 7, 15, 19, 21, 27, 38, 40, 43, 47 17 Ex casa coniugale 1, 3, 38, 45 18 Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D 6, 45 18-bis Fabbricati collabenti 5, 6 19 Fabbricati di interesse storico artistico 1, 2, 3, 6, 20 20 Fabbricati inagibili-inabitabili 6, 19, 40 21 Fabbricati rurali 1, 3, 6, 22, 36, 47 22 Fondo sperimentale di riequilibrio 1,1-bis, 3, 5, 12, 21, 47, 51 23 Funzionario responsabile 40, 26 23-bis F24 9, 12, 38, 45, 51 24 Genitori e figli 1, 11, 12, 17, 33 25 IACP 3, 12, 33, 38 26 ICI 2, 6, 29, 31, 36 27 Immobili comunali 16, 38 28 Imprenditori agricoli 6, 10, 36, 47, 48 29 Indeducibilità dell’IMU 26 30 Interessi 13, 39, 51 31 italiani residenti all’estero 1,, 3, 4, 12, 26 31-bis IVIE 1, 3, 6, 12, 33, 35, 38, 45 32 Locazioni 2, 3, 4, 31 33 Maggiorazione per figli 17, 24 34 Merce (immobili) 3, 38 35 Pertinenze 1, 13, 40 36 Presupposto 1, 5, 10, 21, 26, 28, 35, 47 37 Privilegio 41 38 Quota riservata allo Stato 9, 20, 27, 34, 43, 51 39 Ravvedimento 30, 42 39-bis Regioni speciali 12, 21 40 Regolamenti comunali 1, 2, 3, 16, 23-bis, 30, 38, 41, 45, 49, 51 41 Riscossione 23-bis, 40 42 Sanzioni 1-bis, 13, 41, 51, 43 Soggetti attivi 16, 26, 38 44 Soggetti Ires 3 45 Soggetti passivi 5, 17, 18, 47, 50 46 Sperimentazione 1, 12 47 Terreni agricoli 2, 5, 6, 10, 16, 21, 22, 28, 36, 45, 48 48 Terreni incolti 10, 28, 47 49 Usi gratuito ai parenti 1,2, 3, 40 50 Usufrutto 45 51 Versamento 1, 2, 9, 12, 21, 22, 23-bis, 30, 35,38, 45

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Sono scaricabili dal sito www.formulari.celservizi.it

i seguenti modelli: Schema di Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale propria “I.M.U.” Approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria - Delibera di Consiglio Imposta municipale propria - Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta - Delibera di Consiglio