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STUDIO DI CONSULENZA RAGIONIERI E DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - VIA BAZZANESE N. 32/4 TELEFONO/FAX 051753308 - 051751422 A tutti i Clienti LL.SS. Casalecchio di Reno, 13/01/2016 Oggetto: Novità fiscali 2016 Con la presente siamo a sintetizzare le principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e da altri provvedimenti entrati in vigore dal 1° gennaio, pregandovi di tenere conto di quanto di Vostra competenza. NOVITA’ FISCALI SUGLI IMMOBILI Si sintetizzano le principali novità in materia di fiscalità sugli immobili: 1) Abolizione della Tasi sulla prima casa Dal 2016 sono escluse dal pagamento della Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale (e relative pertinenze), ad eccezione di quelle “di lusso” (accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9). L’esenzione vale sia per il possessore che per l’utilizzatore (nel caso in cui quest’ultimo sia diverso dal possessore, ad esempio l’inquilino). Va puntualizzato che per l’utilizzatore la Tasi non è più dovuta solo se rappresenta per questi abitazione principale, mentre resta comunque dovuta l’imposta a carico del possessore, nella misura stabilita dal Comune (se il Comune non ha individuato la quota, si applica quella base del 90%). Le abitazioni di lusso, invece, rimangono soggette a Imu con l’aliquota approvata nel 2015 e la detrazione di 200 euro e sono soggette anche a Tasi, se prevista dal Comune. Con una modifica alla disciplina Tasi vengono inoltre chiariti quali sono i casi di immobili assimilati all’abitazione principale (e quindi esentati dall’imposta). Si tratta di: - abitazioni dei residenti all’estero; - abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci; - alloggi sociali; - ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione; - immobile dei miliatari; - abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se previsto dal regolamento comunale; - abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se non hanno la residenza anagrafica. 2) Nuova disciplina dei comodati Cambia nuovamente la disciplina per i comodati. E’ cancellata la disposizione che permetteva ai Comuni con proprio regolamento di trattare come un’abitazione principale le unità immobiliari date in comodato a parenti. Dal 2016 queste abitazioni saranno soggette ad aliquota ordinaria ma, rispettando determinate condizioni, beneficeranno di una riduzione del 50% della base imponibile sia per l’Imu che per la Tasi. In sostanza, le nuove regole dimezzano l’imponibile ma trattano l’immobile in comodato come una qualsiasi seconda casa.

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STUDIO DI CONSULENZA RAGIONIERI E DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI

40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - VIA BAZZANESE N. 32/4 – TELEFONO/FAX

051753308 - 051751422

A tutti i Clienti

LL.SS.

Casalecchio di Reno, 13/01/2016

Oggetto: Novità fiscali 2016

Con la presente siamo a sintetizzare le principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e

da altri provvedimenti entrati in vigore dal 1° gennaio, pregandovi di tenere conto di quanto di

Vostra competenza.

NOVITA’ FISCALI SUGLI IMMOBILI

Si sintetizzano le principali novità in materia di fiscalità sugli immobili:

1) Abolizione della Tasi sulla prima casa

Dal 2016 sono escluse dal pagamento della Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione

principale (e relative pertinenze), ad eccezione di quelle “di lusso” (accatastate nelle categorie

A/1, A/8 e A/9). L’esenzione vale sia per il possessore che per l’utilizzatore (nel caso in cui

quest’ultimo sia diverso dal possessore, ad esempio l’inquilino). Va puntualizzato che per

l’utilizzatore la Tasi non è più dovuta solo se rappresenta per questi abitazione principale,

mentre resta comunque dovuta l’imposta a carico del possessore, nella misura stabilita dal

Comune (se il Comune non ha individuato la quota, si applica quella base del 90%). Le

abitazioni di lusso, invece, rimangono soggette a Imu con l’aliquota approvata nel 2015 e la

detrazione di 200 euro e sono soggette anche a Tasi, se prevista dal Comune.

Con una modifica alla disciplina Tasi vengono inoltre chiariti quali sono i casi di immobili

assimilati all’abitazione principale (e quindi esentati dall’imposta). Si tratta di:

- abitazioni dei residenti all’estero;

- abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci;

- alloggi sociali;

- ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione;

- immobile dei miliatari;

- abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o

sanitari, se previsto dal regolamento comunale;

- abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari

soci assegnatari, anche se non hanno la residenza anagrafica.

2) Nuova disciplina dei comodati

Cambia nuovamente la disciplina per i comodati. E’ cancellata la disposizione che permetteva

ai Comuni con proprio regolamento di trattare come un’abitazione principale le unità

immobiliari date in comodato a parenti. Dal 2016 queste abitazioni saranno soggette ad

aliquota ordinaria ma, rispettando determinate condizioni, beneficeranno di una riduzione del

50% della base imponibile sia per l’Imu che per la Tasi. In sostanza, le nuove regole

dimezzano l’imponibile ma trattano l’immobile in comodato come una qualsiasi seconda casa.

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La nuova norma prevede il riconoscimento della suddetta riduzione per gli immobili non di

lusso concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che li

usano come abitazione principale, ma alle seguenti condizioni:

- che il contratto di comodato sia registrato;

- che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché

dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in

comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in

comodato, possieda nello stesso Comune al massimo un altro immobile non di lusso adibito a

propria abitazione principale.

Ad esempio, il genitore che possiede nello stesso Comune due appartamenti di cui uno è la

propria abitazione principale, può concedere l’atro immobile in comodato al figlio (che deve

adibirlo ad abitazione principale); in questo modo il genitore liquiderà, sull’immobile concesso

in comodato al figlio, Imu e Tasi 2016 con un risparmio del 50% sull’imposta (l’aliquota da

applicare per il genitore comodante non è quella per abitazione principale ma quella prevista

per le seconde case). Il genitore non può, invece, ottenere l’agevolazione se risiede in un

appartamento di sua proprietà situato in un Comune ed è proprietario di un altro immobile in

un altro Comune concesso in comodato al figlio. Così come non può ottenere l’agevolazione,

il genitore proprietario nello stesso Comune di due appartamenti (di cui uno abitazione

principale per sé stesso e l’altro concesso in comodato al figlio) e altresì proprietario di un

altro appartamento in altro Comune.

Per chi ha già un contratto di comodato in essere registrato e rispetta le altre condizioni

previste dalla norma, di certo la misura in esame ha dei risvolti positivi in termini di risparmio.

Ma per coloro che in passato non hanno optato per tale soluzione, si tratta di valutare

attentamente la convenienza della concessione in comodato, tenendo conto sia delle spese

necessarie per la registrazione del contratto di comodato (un costo minimo di 216 euro, di cui

200 euro di imposta di registro e 16 euro di marca da bollo ogni quattro pagine del contratto)

sia dell’incertezza dovuta al continuo cambio di norme (con il rischio che quanto stabilito con

la manovra 2016 potrebbe cambiare e non essere più vero con la manovra 2017).

Va ricordato, infine, che per beneficiare della riduzione del 50% in presenza di contratto di

comodato occorre presentare la dichiarazione Imu (valevole anche per la Tasi) entro il 30

giugno dell’anno successivo a quello di riferimento (quindi per il 2016 entro il 30 giugno

2017), non essendo valide altre dichiarazioni presentate in precedenza.

3) Agevolazioni per gli affitti a canone concordato

Per gli immobili locati a canone concordato, dal 2016 l’Imu e la Tasi sono dovute nella misura

del 75%. E’ prevista quindi una riduzione del 25% delle aliquote Imu e Tasi deliberate dai

Comuni per chi stipula (o ha già stipulato) un contratto di locazione a canone concordato.

4) Eliminazione dell’Imu sugli “imbullonati” con aggiornamento della rendita

La legge di Stabilità 2016 stabilisce che la rendita catastale degli immobili a destinazione

speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, si determina

tenendo conto solo del suolo e delle costruzioni, senza considerare i macchinari, i congegni, le

attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Di conseguenza si

apre una finestra particolarmente vantaggiosa: i proprietari di immobili strumentali

appartenenti alle suddette categorie potranno presentare gli atti di aggiornamento della rendita

catastale escludendo gli impianti fissi, i cosiddetti “imbullonati”; in questo caso l’Imu potrà

essere determinata assumendo il valore del fabbricato sulla base della rendita catastale ridotta,

con conseguente risparmio di imposta.

La questione era sorta a causa di una norma contenuta nella legge di Stabilità 2015, secondo la

quale la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e

particolare dovrebbe essere effettuata considerando anche gli impianti che contribuiscono

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ordinariamente ad assicurare all’unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e

reddituale stabile nel tempo; tenendo conto, quindi, di tutti gli impianti fissi che

contribuiscono a definirne la specifica destinazione d’uso. Sono tali, ad esempio, gli impianti

eolici, i panneli e inverter degli impianti fotovoltaici, gli altiforni, le pese, gli impianti di

produzione di vapore, le reti di trasmissione delle merci, gli ascensori, i montacarichi, a

condizione che siano fissi.

Tale norma non viene abrogata, ma ora viene disposta l’esclusione dalla determinazione della

rendita catastale dei macchinari e degli impianti funzionali allo specifico processo produttivo,

come ad esempio le reti di trasmissione delle merci. Quindi la rendita catastale può essere

rideterminata escludendo tali impianti; dovrebbero essere ancora compresi nella rendita

catastale solo gli impianti funzionali all’immobile (impianti di riscaldamento, elettrici, di

climatizzazione), ma non quelli di produzione industriale.

La legge di Stabilità dispone che, al fine di ottenere l’aggiornamento degli immobili già

accatastati e la cui rendita è stata dunque stimata includendo gli “imbullonati”, è possibile

presentare dal 1° gennaio 2016 le domande di aggiornamento catastale, che saranno poi

vagliate dagli uffici del Territorio. Per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno

2016, le nuove rendite rideterminate avranno effetto fiscale retroattivo dal 1° gennaio di

quest’anno e quindi se ne potrà tenere conto già dalla prima rata Imu 2016.

5) Esenzione Imu sui terreni agricoli e montani

Sul fronte dell’Imu in agricoltura gli interventi più rilevanti sono i seguenti:

a) dal 2016 sono esentati da Imu i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e

imprenditori agricoli professionali, iscritti agli elenchi previdenziali nella gestione agricola

Inps, indipendentemente dalla loro ubicazione. La qualifica professionale e l’iscrizione

Inps devono essere possedute dal soggetto passivo Imu, e cioè titolare di diritto reale sul

terreno. Se, ad esempio, come spesso accade, sul terreno condotto da un coltivatore ci

fosse l’usufrutto da parte di persone pensionate non più iscritte negli elenchi previdenziali,

il soggetto passivo dovrebbe pagare l’imposta.

b) sono esentati da Imu i terreni situati nei Comuni delle isole minori (ex allegato A della

legge 448/2001) e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà

collettiva indivisibile inusucapibile.

c) dal 2016 viene ripristinata l’esenzione per i terreni montani già prevista per l’Ici (si torna

quindi alle regole applicate fino al 2013 compreso). I terreni definibili “di montagna” o

della cosiddetta “collina svantaggiata” sono quelli situati nei Comuni e nelle zone definiti

dalla circolare 9/1993 e sono esenti da chiunque posseduti.

6) Stop ai rincari La legge di Stabilità “sospende” le delibere comunali che dispongono aumenti tributari per il

2016. Ciò implica che anche gli aumenti già deliberati nel 2015, ma con effetti dal 2016,

saranno inefficaci.

7) Tari Confermati anche per i prossimi due anni (2016-2017) i criteri di determinazione della Tari

(tassa sui rifiuti): il criterio dell’effettiva quantità di rifiuti prodotti viene differito al 2018. La

sospensione degli aumenti di cui al punto precedente non opera per la Tari.

8) Ampliato l’accesso alle agevolazioni prima casa Fino all’anno scorso il contribuente che voleva usufruire delle agevolazioni “prima casa”

doveva rispettare, tra gli altri, anche i seguenti requisiti:

a) di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà,

usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova

l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;

b) di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio

nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro

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immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della

prima casa.

Dal 2016 il proprietario di un immobile che ha già usufruito delle agevolazioni fiscali quando

ha effettuato l’acquisto, nel momento in cui decide di cambiare casa comprandone una nuova

può nuovamente applicare gli sconti fiscali, a condizione che il vecchio immobile venga

ceduto entro un anno dal rogito. In sostanza, il possesso di un’altra abitazione acquisita con i

benefici fiscali non è più elemento ostativo all’utilizzo delle agevolazioni “prima casa”, purché

tale abitazione sia venduta entro un anno.

Rimangono inviariati tutti gli altri requisiti richiesti.

9) La mancata registrazione del contratto d’affitto può comportare la riduzione del canone

La legge di Stabilità specifica che grava esclusivamente a carico del locatore l’obbligo di

registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo nel termine perentorio di 30 giorni

dalla stipula; di tale registrazione il proprietario dovrà dare “documentata comunicazione”, nei

successivi 60 giorni, al conduttore nonché all’amministratore del condominio. La nuova

norma, inoltre, ribadisce la nullità di tutti quei patti volti a determinare un importo del canone

maggiore rispetto a quello risultante dal contratto scritto e registrato, consentendo al

conduttore di esperire, entro sei mesi dalla riconsegna, un’azione dinanzi all’autorità

giudiziaria, volta a ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate.

Vengono previste conseguenze più pesanti per il locatore che si sottrae all’obbligo di registrare

il contratto di locazione improrogabilmente entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Infatti, la

mancata registrazione del contratto entro il termine perentorio indicato, legittima il conduttore

a chiedere al giudice di ricondurre la locazione alle condizioni “legali” conformi a quelle

previste per i contratti “liberi” (4+4 anni) o per quelli con canone concordato (3+2 anni). Può

scattare, pertanto, la richiesta di restituzione delle maggiori somme versate rispetto al dovuto,

azione che può essere esperita in qualsiasi momento del rapporto di locazione, e comunque

entro sei mesi successivi all’effettivo rilascio del bene locato. Sarà il giudice a determinare la

misura del canone dovuto e stabilire la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

10) Detrazione dall’Irpef dell’Iva pagata sull’acquisto di immobili di classe A o B

Viene introdotta una nuova detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva dovuta sull’acquisto di unità

immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, se cedute dalle imprese che

le hanno costruite (quindi si fa riferimento solo ad abitazioni di nuova costruzione). Tutto

questo vale solo per gli atti stipulati nel corso del 2016. Il 50% dell’Iva potrà essere portato in

detrazione dall’Irpef in 10 quote annuali costanti, nell’anno di sostenimento della spesa e nei

nove periodi d’imposta successivi.

11) Leasing agevolato per l’acquisto o la costruzione della prima casa

La legge di Stabilità 2016 contiene nuove disposizioni in materia di acquisizione in leasing

della “prima casa”, come alternativa al tradizionale mutuo. Dal 2016, infatti, il “contratto di

locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale” viene regolamentato in

modo specifico, ai fini civilistici, trovando una propria disciplina che prima era assente.

Tralasciando gli aspetti più tecnici, in sostanza con il suddetto contratto la banca o

l’intermediario finanziario (concedente) si obbliga ad acquistare o a far costruire l’immobile su

scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore e di metterlo a sua disposizione, per un dato

tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di

costruzione e della durata del contratto. Dal canto suo l’utilizzatore si assume tutti i rischi,

anche con riferimento al “perimento” del bene, e ovviamente l’obbligo di pagare regolarmente

i canoni periodici; inoltre, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di acquistare la

proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Sul fronte fiscale, è prevista, per i periodi d’imposta dal 2016 al 2020, una detrazione Irpef per

i giovani che all’atto di stipula del contratto di leasing abbiano un’età inferiore a 35 anni, un

reddito complessivo non superiore a 55.000 euro e non siano titolari di diritti di proprietà su

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altri immobili a destinazione abitativa. La detrazione è pari al 19% su un ammontare massimo

di canoni annuali di 8.000 euro, e su un ammontare di riscatto massimo di 20.000 euro. Per i

soggetti di età pari o superiore a 35 anni, la detrazione spetta, alle stesse condizioni, su importi

ridotti della metà (cioè su un importo massimo di 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il

riscatto).

SPESE PER IL RECUPERO EDILIZIO, PER L’ACQUISTO DI MOBILI E PER LA

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

E’ prorogata al 31 dicembre 2016 la detrazione Irpef del 50% sugli interventi di recupero del

patrimonio edilizio, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal

1° gennaio 2017, se non ci saranno ulteriori proroghe, l’agevolazione continuerà a operare nella

misura ordinaria del 36%.

Stessa proroga fino al 31 dicembre 2016 anche per il bonus del 50% sull’acquisto di mobili e

grandi elettrodomestici utilizzati per arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione. A

questo proposito, però, la legge di Stabilità contiene una novità: è prevista la possibilità di

accedere al “bonus mobili” anche per le giovani coppie che comprano una casa da destinare ad

abitazione principale e decidono di acquistare contemporaneamente dei mobili per arredarla. In

questo caso il bonus, pur slegato da interventi di ristrutturazione, è subordinato all’acquisto di un

immobile da adibire ad abitazione principale e all’applicazione di paletti che restringono

notevolmente il campo dei possibili beneficiari: possono avere accesso all’agevolazione solo le

coppie sposate o conviventi da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia

superato i 35 anni d’età. Anche in questo caso la detrazione è pari al 50% delle spese documentate

ma il limite massimo di spesa soggetto a detrazione sale da 10.000 a 16.000 euro; quindi la

detrazione Irpef massima è di 8.000 euro da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Il

provvedimento contiene diversi aspetti da chiarire per i quali si attendono le istruzioni

dell’Agenzia delle Entrate: ad esempio, la legge non dice che la casa deve essere acquistata nel

2016, perché questo requisito è citato solo per i mobili; quindi dovrebbe rientrare anche chi ha

comprato casa nel 2015 e paga gli arredi nel 2016 oppure chi versa un acconto sugli arredi nel

2016 e va a rogito in seguito (purché entro tempi ragionevoli e avendo tutte le altre condizioni

richieste). Inoltre si dovrà stabilire come documentare la convivenza: probabilmente si farà

riferimento al certificato di residenza. Infine, diversamente dall’altra agevolazione sugli arredi, in

questo caso la norma cita solo i mobili, e non i grandi elettrodomestici che quindi sono esclusi dal

bonus.

Anche la detrazione del 65% sugli interventi per il risparmio energetico degli edifici è

prorogata fino al 31 dicembre 2016. A meno di ulteriori proroghe, dal 2017 gli interventi per il

risparmio energetico potranno beneficiare solo del bonus del 36%.

MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO

La legge di Stabilità dello scorso anno ha introdotto un nuovo regime forfettario per le persone

fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni. Va ricordato che rientrano in questo regime

agevolato i contribuenti che non superano determinate soglie di ricavi o compensi stabilite in

modo differenziato per le singole categorie economiche. La caratteristica più rilevante del regime è

la determinazione forfettaria del reddito in base a specifici coefficienti di redditività, anch’essi

differenziati per categorie. Il prelievo fiscale avviene tramite un’imposta sostitutiva di Irpef ed

Irap, la cui aliquota è fissata al 15%; per coloro che hanno iniziato una nuova attività nel 2015

adottando tale regime era prevista un’ulteriore agevolazione consistente nell’abbattimento del

reddito di 1/3 per 3 anni. Dal 2016 vengono introdotte diverse modifiche a tale regime:

1) Abbattimento dell’imposta sostitutiva per le nuove attività

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Come detto prima, in presenza di nuove attività produttive, chi si è avvalso nel 2015 del

regime forfettario poteva fruire, per il periodo d’inizio dell’attività e per i due successivi, della

riduzione di 1/3 del reddito. Dal 2016, invece, a coloro che avviano una nuova attività col

regime forfettario si applica l’aliquota del 5% (al posto del 15%) per i primi 5 anni di attività.

Anche i contribuenti che nel 2015 hanno intrapreso una nuova attività avvalendosi del regime

forfettario (applicando semplicemente la riduzione ad 1/3 dell’imponibile forfettariamente

determinato) possono applicare l’aliquota del 5% nei successivi 4 anni, cioè dal 2016 al 2019.

L’aliquota ridotta è condizionata al verificarsi delle stesse ipotesi che prima permettevano la

riduzione di 1/3 del reddito e cioè:

a) nel triennio precedente non deve essere stata svolta dal contribuente un’attività di impresa

o lavoro autonomo nemmeno in forma di partecipazione a società di persone o impresa

familiare;

b) la nuova attività non deve essere la mera prosecuzione di quella svolta in precedenza quale

lavoratore dipendente o autonomo;

c) qualora venga rilevata un’attività già esistente, il cedente deve aver conseguito ricavi non

superiori a quelli indicati quale soglia insuperabile per applicare il regime forfettario.

Resta ferma la determinazione forfettaria del reddito tramite i coefficienti di redditività che

non sono cambiati.

2) Incremento delle soglie

Vengono innalzate le soglie di ricavi e compensi previste per l’accesso al regime agevolato.

Rispetto agli importi dello scorso anno vi è un incremento di 10.000 euro per tutte le categorie,

fatta eccezione per i professionisti, per i quali l’incremento è di 15.000 euro.

Per restare nel regime forfettario anche nel 2016, le nuove soglie sono applicabili pure nel caso

di superamento della vecchia soglia nel 2015: ad esempio, un professionista forfettario che nel

2015 ha incassato 20.000 euro di compensi (il limite era 15.000) può applicare il regime anche

nel 2016, considerando l’innalzamento della soglia a 30.000 euro.

3) Tetto unico per i redditi da lavoro dipendente o pensione

Una terza novità è rappresentata dall’eliminazione dell’obbligo di confrontare il reddito da

lavoro dipendente (compreso quello da pensione) con il reddito da lavoro autonomo per

accertarsi che il secondo superi il primo. Questa condizione viene abrogata e sostituita con la

più semplice regola che impone di non superare un reddito da lavoro dipendente (o da

pensione) di 30.000 euro. La verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro dipendente nel

frattempo è cessato.

4) Riduzione dei contributi previdenziali Inps Un’ulteriore novità consiste nell’abrogazione della regola secondo cui i forfettari (artigiani e

commercianti) potevano pagare i contributi previdenziali Inps solo sul reddito effettivo e non

sul minimale. Ora vi è la possibilità di applicare una riduzione del 35% dei contributi (con

effetto riduttivo su quanto accantonato ai fini pensionistici) che compete a tutti i titolari di

reddito d’impresa, esclusi i professionisti.

Per i contribuenti che in passato hanno scelto il regime dei minimi (articolo 27 del D.l.

98/2011) non sorgono particolari problemi: questo regime, con le regole che lo

contraddistinguono, sarà applicato fino alla sua naturale scadenza (5 anni o fino al

compimento del 35° anno di età). Chi inizia quest’anno l’attività non potrà più aderire al

regime dei minimi, ma solo scegliere tra il regime ordinario e quello forfettario.

SUPER-AMMORTAMENTI

Per stimolare gli investimenti privati, la legge di Stabilità introduce il meccanismo del cosiddetto

“super-ammortamento” sul costo di acquisto dei beni strumentali nuovi.

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L’agevolazione, che compete ai fini delle imposte sui redditi ma non dell’Irap, consiste nel

riconoscimento di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a

titolo di ammortamento (o di canone di leasing); in sostanza, l’impresa potrà calcolare

l’ammortamento su un valore pari al 140% del costo del bene, anziché il 100%, maggiorando in tal

modo la quota deducibile e riducendo il carico fiscale. Ad esempio, se un bene ammortizzabile ha

un costo di acquisto di 10.000 euro, ai fini dell’ammortamento fiscale rileverà per 14.000 euro.

Dal punto di vista soggettivo, sono interessati sia imprese che professionisti, a prescindere dal

regime contabile adottato (restano esclusi i forfettari in quanto non deducono quote di

ammortamento).

Oggetto dell’investimento devono essere beni materiali strumentali all’attività d’impresa, con

esclusione di quelli per i quali vigono coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, nonché i

fabbricati e le costruzioni. Deve trattarsi di beni materiali nuovi, cioè non utilizzati in precedenza,

ed ovviamente ammortizzabili, con esclusione quindi dei beni “merce” e dei materiali di consumo.

Per godere dell’agevolazione, gli investimenti in beni materiali strumentali devono perfezionarsi

dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. L’investimento viene valutato come realizzato alla data

in cui il costo risulta sostenuto fiscalmente, e dunque al momento della consegna o spedizione del

bene, e può essere ammortizzato a partire dall’esercizio in cui inizia ad essere utilizzato. Nel caso

del leasing, vale la data di consegna del bene al locatario. Il pagamento, al contrario, non ha

rilevanza e quindi può essere effettuato anche in un momento successivo al periodo agevolato, o

viceversa può essere effettuato in anticipo.

Dal punto di vista contabile, la quota di ammortamento continua ad essere calcolata sulla base dei

parametri ordinari (quindi non vi è un transito a conto economico della quota aggiuntiva), ma in

via extracontabile viene operata una variazione in diminuzione dalla base imponibile.

Il beneficio rileva ai soli fini degli ammortamenti e quindi è esclusa qualsiasi rilevanza agli effetti

della determinazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze all’atto della cessione del bene, così

come ai fini del calcolo del plafond per la deducibilità di manutenzioni e riparazioni. Per il primo

anno di impiego, l’ammortamento fiscale risulta ridotto della metà, con la conseguenza che anche

il beneficio fiscale subirà una pari riduzione per evidente parallelismo.

L’agevolazione vale anche per l’acquisto di autoveicoli. Dato che sull’acquisto di autovetture la

legge prevede un limite massimo di deducibilità di 18.075,99 euro, senza ulteriori interventi

normativi il super-ammortamento non avrebbe avuto senso perché sarebbe inutile aumentare del

40% il valore ammortizzabile del bene se poi il limite deducibile è già prefissato. Per questa

ragione, la norma prevede che al maggior ammortamento si accompagni anche un incremento del

40% del tetto fiscale del costo ammortizzabile. In sostanza, ai fini del provvedimento in esame il

limite di deducibilità per le autovetture passa da 18.075,99 a 25.306,39 euro (per gli agenti di

commercio da 25.822,84 a 36.151,98 euro), mentre per i moticicli da 4.131,66 a 5.784,32 euro e

per i ciclomotori da 2.065,83 a 2.891,42. Ovviamente questo discorso vale solo per i veicoli non

concessi in uso promiscuo ai dipendenti e utilizzati in modo generico nell’attività di impresa o di

lavoro autonomo (per i veicoli in uso promiscuo ai dipendenti non è previsto alcun limite di

deducibilità).

L’agevolazione è possibile sia per l’acquisizione diretta sia per quella derivante da contratti di

leasing; resta escluso il noleggio, nel senso che in questo caso il beneficio non può essere goduto

dall’utilizzatore ma dalla società di noleggio. Per i canoni di leasing, pur in assenza di chiarimenti,

l’agevolazione dovrebbe riguardare solo la quota capitale (esclusa quindi la quota interessi) dei

canoni e il valore di riscatto.

RINVIO DEL TAGLIO IRES

Il taglio dell’Ires è rinviato al 2017. Per il 2016 l’aliquota Ires rimane al 27,5%, per poi scendere

(forse) al 24% a partire dal 1° gennaio 2017.

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NOVITA’ IN MATERIA DI IRAP

Si sintetizzano le principali novità in materia di Imposta regionale sulle attività produttive:

1) Aumento della deduzione forfettaria

Il decreto istitutivo dell’imposta prevede una deduzione forfettaria di 8.000 euro per tutti i

soggetti Irap la cui base imponibile sia pari o inferiore a 180.759,91 euro. E’ previsto poi un

meccanismo di equalizzazione “a scalare”: la deduzione scende a 6.000 euro per i soggetti che

conseguono un valore della produzione netta fino a 180.839,91 euro, a 4.000 euro in presenza

di un valore della produzione netta fino a 180.919,91 euro, di 2.000 euro in presenza di un

valore della produzione netta fino a 180.999,91 euro. Inoltre, solo per le società di persone, gli

imprenditori individuali e i professionisti, l’importo della deduzione forfettaria è aumentato di

ulteriori 2.500 euro. Anche in questo caso è previsto un meccanismo di riduzione delle extra-

deduzioni per gli scaglioni contigui, da 1.875 fino a 625 euro. Pertanto, fino all’anno scorso le

imprese diverse dalle società di capitali avevano diritto ad una deduzione forfettaria dalla base

imponibile Irap fino a 10.500 euro (8.000+2.500).

Da quest’anno l’extra-deduzione di 2.500 euro viene raddoppiata a 5.000 euro. Quindi, a

decorrere dal periodo d’imposta 2016, le società di persone, le imprese individuali e i

professionisti con base imponibile non superiore a 180.759,91 euro potranno beneficiare di

una deduzione forfetaria complessiva pari a 13.000 euro (8.000+5.000). E’ previsto il

raddoppio delle extra-deduzioni anche per gli scaglioni adiacenti: quella di 1.875 passa a 3.750

euro, quella di 1.250 a 2.500 euro, quella di 625 a 1.250 euro. Restano fuori dall’incremento le

società di capitali.

2) Estensione della deducibilità del costo del lavoro anche agli stagionali

Dopo che la legge di Stabilità dell’anno scorso aveva previsto dal periodo d’imposta 2015 la

deducibilità dall’imponibile Irap del costo del personale dipendente per i soli lavoratori con

contratto a tempo indeterminato, la deducibilità di tali costi viene ora ulteriormente estesa

anche al costo del lavoro degli “stagionali” in presenza di determinati requisiti. La deducibilità

in questo caso è pari al 70% del costo, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno

120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso

datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

3) Abolizione dell’Irap per le imprese agricole

Dal 2016 viene cancellata l’Irap per le imprese agricole, che prima la assolvevano con

un’aliquota ridotta dell’1,9%.

4) Irap sui medici

La legge di Stabilità definisce l’ambito di operatività dell’Irap relativamente ai medici che

abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con strutture ospedaliere per l’attività intramoenia.

L’assoggettabilità dei medici all’imposta regionale sulle attività produttive è questione che ha

alimentato negli anni un vasto contenzioso. Si prevede ora che non sussiste autonoma

organizzazione ai fini Irap (e quindi il presupposto impositivo) per i medici che esercitano la

professione all’interno di strutture ospedaliere sulla base di specifiche convenzioni sottoscritte

con le medesime, laddove più del 75% del proprio reddito complessivo sia riconducibile

all’attività svolta presso tali strutture, a prescindere dall’ammontare del reddito realizzato e

delle spese direttamente connesse all’attività svolta. Diversamente spetta al contribuente

provare di non disporre dell’autonoma organizzazione.

RIFORMA DEL CANONE RAI

Viene riformata la disciplina del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, con

l’obiettivo di ridurne l’evasione. Per il 2016 il canone Rai scende da 113,50 euro a 100 euro, ma il

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suo pagamento non avverrà più a gennaio tramite bollettino postale come avvenuto finora, bensì

attraverso la bolletta elettrica. Per i titolari dell’utenza di energia elettrica, infatti, il pagamento del

canone è effettuato in 10 rate mensili (tra gennaio e ottobre), addebitate sulle fatture emesse dalla

propria azienda di fornitura elettrica. L’importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel

contesto della fattura e non è imponibile ai fini fiscali.

Il canone deve essere pagato da chiunque detiene un apparecchio atto o adattabile alla ricezione

delle trasmissioni televisive. La novità è che la detenzione di un apparecchio televisivo si presume

nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha

la sua residenza anagrafica. Se questo non è vero, per superare tale presunzione va presentata

un’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale 1 di Torino – Ufficio

territoriale di Torino 1 – Sportello S.A.T., con le modalità che saranno definite mediante un

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; tale dichiarazione ha validità solo per

l’anno in cui viene presentata (quindi va ripresentata ogni anno).

In ogni caso, il canone di abbonamento è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei

luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dagli appartenenti alla stessa

famiglia anagrafica. Quindi il contribuente che possiede una seconda casa dove vi è un televisore

non deve pagare un secondo abbonamento; idem se possiede più televisori.

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione delle imprese elettriche l’elenco dei soggetti esenti

ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione atta a superare la

presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo.

In sede di prima applicazione di tali disposizioni, tenendo conto dei tempi tecnici necessari

all’adeguamento dei sistemi di fatturazione, limitatamente al 2016 l’addebito del canone

comincerà solo dalla prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016 e comprenderà

cumulativamente tutte le rate scadute a partire da gennaio.

Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le

disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione al di fuori dell’ambito

familiare.

La sanzione amministrativa in caso di mancato pagamento della quota del canone in bolletta sarà

pari a cinque volte l’importo del canone stesso.

LIMITE AL CONTANTE

Dal 1° gennaio 2016 il limite all’utilizzo del contante passa da 1.000 a 3.000 euro. Il divieto di

trasferimento di denaro contante per importi superiori a 2.999,99 euro vale per le operazioni

eseguite a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (privati o operatori economici); il divieto non opera

quando il trasferimento avviene con l’intervento di banche, Poste Italiane, istituti di moneta

elettronica e istituti di pagamento.

E’ la sesta volta che il limite cambia nel corso degli ultimi otto anni ma, rispetto agli anni scorsi,

quest’anno l’intervento è più selettivo. In alcuni casi, infatti, è previsto il mantenimento della

soglia di 1.000 euro:

a) per gli emolumenti a qualsiasi titolo erogati dalle pubbliche amministrazioni. Rimane, quindi,

il limite dei 1.000 euro per tutti coloro che, ad esempio, dovranno provvedere alla riscossione

della pensione; oltre tale soglia, il pagamento non potrà avvenire in contanti.

b) per chi esercita il servizio di rimessa di denaro con l’estero (cosiddetti “money transfer”);

c) per l’emissione di assegni bancari e postali senza indicazione del beneficiario (ovvero con

girata libera) e senza la clausola di non trasferibilità.

La regola generale del divieto di utilizzo dei contanti per i pagamenti pari o superiori a 3.000 euro,

dal 1° gennaio si applica anche ai pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative,

per i quali, fino allo scorso anno, si dovevano seguire delle norme specifiche, la cui violazione

comunque non era sanzionata.

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PAGAMENTI CON MONETA ELETTRONICA E RELATIVE SANZIONI

Dal 30 giugno 2014 le imprese e i professionisti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di

prestazione di servizi (comprese le imprese con solo commercio all’ingrosso o che, in generale,

non hanno rapporti con i privati-consumatori), sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati

attraverso carte di debito (più comunemente chiamate “bancomat”). A tale riguardo, però, non era

prevista alcuna sanzione.

Ora la legge di Stabilità 2016 introduce le seguenti novità:

1) con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di prossima emanazione verrà

introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza del suddetto

obbligo. Vi terremo aggiornati non appena verrà emanato il decreto.

2) fino allo scorso anno era previsto che le imprese e i professionisti fossero tenuti ad accettare i

pagamenti effettuati con le sole carte di debito (Pos). Dal 1° gennaio di quest’anno, invece,

l’obbligo viene esteso anche ai pagamenti effettuati attraverso carte di credito.

3) viene eliminata la soglia di 30 euro al di sotto della quale imprese e professionisti potevano

ancora rifiutare i pagamenti con carte di debito o di credito; l’obbligo di accettare pagamenti

elettronici, quindi, sarà generalizzato e varrà anche per le spese più piccole, come l’acquisto

del caffè o del giornale, tranne che nei casi di “oggettiva impossibilità tecnica”. Dal 1° luglio

2016 l’obbligo di accettare pagamenti con le carte di credito o di debito riguarderà anche i

dispositivi di controllo di durata della sosta.

4) per favorire l’effettuazione di pagamenti, con carta di debito o di credito, di importo

contenuto, entro il 1° febbraio il Ministero dell’Economia dovrà emanare un decreto per la

riduzione delle commissioni bancarie relative a tali operazioni.

AUMENTO DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS

Aumentano i contributi per gli iscritti alle gestioni Inps artigiani e commercianti: per il 2016

l’aliquota è pari al 23,10%. Va ricordato che la normativa vigente prevede che le aliquote

contributive aumentino di 0,45% ogni anno fino a raggiungere il 24% nel 2018.

Nei confronti dei lavoratori autonomi, titolari di partita Iva, iscritti in via esclusiva alla Gestione

separata Inps e non pensionati, l’aliquota contributiva è confermata anche per il 2016 al 27%, a cui

si aggiunge un ulteriore 0,72% destinato al finanziamento delle misure assistenziali quali

l’indennità di maternità e il trattamento economico in caso di malattia. Dal 1° gennaio 2016

aumenta, invece, dal 23,5% al 24% l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori autonomi titolari

di pensione o obbligatoriamente iscritti anche ad altre forme pensionistiche obbligatorie.

Dal 2016 aumenta di un punto anche la contribuzione dei collaboratori coordinati e continuativi e

di tutte le altre figure iscritte esclusivamente alla Gestione separata, non titolari di partita Iva,

passando dall’attuale 30% al 31% (a cui va sempre aggiunto lo 0,72% di cui sopra). Se non

interverranno ulteriori provvedimenti, quest’ultima percentuale salirà al 32% nel 2017 e al 33%

nel 2018, raggiungendo in tale anno la contribuzione pensionistica dei lavoratori dipendenti.

DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI STABILI

La legge di Stabilità prevede anche per il 2016 gli incentivi in favore delle assunzioni a tempo

indeterminato eseguite nel corso dell’anno. Va subito chiarito, tuttavia, che non si tratta della

riedizione della facilitazione contenuta nella legge di Stabilità dell’anno scorso e rivolta alle

assunzioni/stabilizzazioni del 2015: quest’anno l’esonero contributivo non sarà totale ma verrà

riconosciuto solo nella misura del 40% degli oneri previdenziali dovuti dall’azienda e, comunque,

entro un limite di 3.250 euro l’anno. Viene ridotta anche la durata del periodo agevolato, che è

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fissata in due anni (in precedenza erano tre). E’ confermata l’esclusione dal beneficio dei premi

Inail. Alla facilitazione possono accedere tutti i datori di lavoro (a prescindere dalla natura

imprenditoriale dell’attività esercitata) diversi dagli agricoli.

Riguardo alle tipologie di lavoratori la cui assunzione può assicurare il riconoscimento della

misura incentivante, non si ravvisano novità; ne deriva che dovrebbero valere i medesimi criteri

già utilizzati nel 2015. Sulla scorta delle indicazioni già fornite dall’Inps continueranno ad essere

ammesse al beneficio le assunzioni dei dirigenti, dei soci di cooperative che abbiano instaurato un

rapporto subordinato, dei somministrati, dei lavoratori a part-time. Esclusione, invece, confermata

per colf, apprendisti e intermittenti. Anche il nuovo incentivo non si potrà ottenere se il lavoratore

ha prestato attività con contratto a tempo indeterminato (compresi l’apprendistato, la

somministrazione e il lavoro domestico) nei sei mesi precedenti la nuova assunzione presso

qualsiasi datore di lavoro. Inoltre, la strada sarà sbarrata se l’assumendo, nei tre mesi precedenti

l’entrata in vigore della legge (ottobre, novembre e dicembre 2015) avrà avuto un contratto a

tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro (anche per interposta persona), comprese le

società collegate o controllate.

STAFFETTA GENERAZIONALE CON PART-TIME AGEVOLATO

Viene messo a disposizione di lavoratori e datori di lavoro lo strumento normativo per

sperimentare la cosiddetta “staffetta generazionale”. In sostanza si tratta di questo: i lavoratori più

anziani riducono il loro orario di lavoro, così da favorire (almeno nelle intenzioni) l’ingresso in

azienda di giovani a cui gli anziani possono fare, per il periodo che rimane loro da lavorare, da

“tutor”. Il tutto naturalmente su base volontaria, tanto per il lavoratore quanto per il datore di

lavoro. Sinora però questo meccanismo incontrava un ostacolo difficilmente superabile: la

riduzione dell’orario provocava al lavoratore anziano non solo una riduzione di reddito, ma anche

(e soprattutto) un pregiudizio alla futura pensione.

La legge di Stabilità si propone di ovviare a questi inconvenienti e quindi di rendere possibile la

staffetta, a condizione che il lavoratore sia a tempo pieno e indeterminato, con almeno 20 anni di

versamenti e maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018. Il

presupposto è un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore per ridurre l’orario di lavoro in

misura tra il 40% e il 60%. Il beneficio che si può ottenere sulla base di tale accordo è duplice:

l’Inps riconosce la contribuzione figurativa sulla parte di prestazione non svolta, e il lavoratore

riceve dal datore di lavoro, oltre ovviamente alla retribuzione per le ore lavorate, una somma pari

ai contributi che il datore avrebbe dovuto versare sulla parte non più lavorata. Quest’ultima somma

aggiuntiva non è imponibile fiscalmente ed è esente da contributi (in altre parole, è netta). In

questo modo la riduzione di orario non “pesa” sulla futura pensione e la riduzione di reddito del

lavoratore è mitigata dall’importo netto aggiuntivo. Il datore di lavoro “risparmia” una parte di

retribuzione, che può eventualmente investire in nuove assunzioni (anche se non c’è un obbligo in

tal senso).

Tocca al datore di lavoro presentare una domanda all’Inps e alla Direzione Territoriale del Lavoro

per l’ammissione al beneficio sulla base dell’accordo raggiunto con il lavoratore. La domanda,

verificata la ricorrenza dei presupposti, può essere però accolta esclusivamente nei limiti delle

risorse messe a disposizione della legge di Stabilità: 60 milioni nel 2016, 120 milioni nel 2017 e

60 milioni nel 2018; una volta raggiunti tali limiti, l’Inps non prenderà in considerazione ulteriori

domande. Un decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni, stabilirà le modalità operative del

riconoscimento del beneficio.

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI AZIENDALI AI SOCI

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La legge di Stabilità 2016 interviene per incentivare la fuoriuscita dei beni immobili dal perimetro

dell’impresa, trasferendoli dalla sfera imprenditoriale a quella privata dei soci, fruendo di una

tassazione di favore rispetto a quella ordinaria. L’obiettivo è quello di rendere più agevoli i

controlli del fisco sulle effettive disponibilità patrimoniali delle persone fisiche. Ma è anche

un’opportunità, soprattutto per le società di comodo che, in questo modo, dal 2016 possono ridurre

la base di calcolo del reddito e i ricavi minimi.

Per le società, sia di persone (Snc e Sas) sia di capitali (Srl, Spa, Sapa) vengono prospettate

essenzialmente tre possibilità: assegnare o cedere ai soci, con regime fiscale agevolato, tali beni

immobili, oppure, laddove abbiano per oggetto esclusivo la gestione di tali beni, operare una

trasformazione anch’essa agevolata in società semplice.

I beni agevolabili sono tutti gli immobili detenuti, ad eccezione di quelli strumentali “per

destinazione”, ovvero gli immobili utilizzati dalla società nell’esercizio della propria attività.

Quindi l’assegnazione o la cessione agevolata possono riguardare indistintamente gli immobili

strumentali per natura (categorie catastali A/10, B, C, D, E), gli immobili patrimoniali (categoria

catastale A, escluso A/10) e gli immobili “merce” (cioè i fabbricati presenti tra le rimanenze);

deve, comunque, trattarsi di beni non direttamente utilizzati per l’attività d’impresa. Con

riferimento agli immobili strumentali per natura, possono essere assegnati in modo agevolato tutti

quelli concessi in locazione, comodato o, comunque, non utilizzati direttamente: se, ad esempio,

una società ha due immobili iscitti nella categoria D/1 (opifici), dei quali uno utilizzato per la

produzione e l’altro locato, o inutilizzato, questo secondo può beneficiare delle agevolazioni.

Possono essere estromessi anche gli immobili concessi in locazione dalle società di gestione

immobiliare in quanto non sono considerati strumentali per destinazione.

Oltre agli immobili, la norma rende agevolabili anche i trasferimenti di beni mobili iscritti nei

pubblici registri (ad esempio autoveicoli, natanti, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali

nell’esercizio dell’impresa.

La disciplina agevolata si sostanzia nella tassazione delle plusvalenze realizzate sui beni assegnati

o ceduti con un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8%, elevata al

10,5% per le società che in almeno due esercizi del triennio 2013-2015 sono risultate “di comodo”.

In caso di assegnazione, la base imponibile sulla quale applicare l’imposta sostitutiva è data dalla

differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto; a tale

riguardo la legge di Stabilità prevede un’ulteriore agevolazione, cioè la possibilità di sostituire il

valore normale del bene immobile con il cosiddetto valore catastale (cioè la rendita catastale

rivalutata, con applicazione dei moltiplicatori catastali) che, di regola, è inferiore a quello di

mercato. Per le cessioni ai soci rileva il maggiore tra corrispettivo pattuito e valore normale,

(quest’ultimo eventualmente sostituito dal valore catastale), a cui andrà detratto il costo

fiscalmente riconosciuto. Le stesse aliquote di imposta sostitutiva si applicano sulle plusvalenze

realizzate sui beni posseduti dalle società di gestione immobiliare che si trasformano in società

semplici; anche nella trasformazione, il valore normale degli immobili può essere sostituito dal

valore catastale.

Per quanto riguarda le imposte indirette, in caso di assegnazione o cessione di un immobile viene

introdotto un regime agevolato, che prevede la riduzione alla metà dell’imposta di registro, se

dovuta in misura proporzionale, e l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura

fissa; invece per l’Iva si applicano le regole ordinarie. La problematica delle imposte indirette non

si pone nell’ambito della trasformazione in società semplice, in quanto in tale operazione le

imposte di registro, ipotecaria e catastale sono comunque dovute in misura fissa.

In caso di assegnazione, non va trascurato l’eventuale onere fiscale in capo ai soci assegnatari. Se

l’operazione avviene mediante utilizzo di riserve di utili (distribuzione di utili “in natura”), si avrà

la tassazione con regole ordinarie in capo al socio della differenza tra il valore normale del bene

assegnato e l’importo della plusvalenza già assoggettata a imposta sostitutiva da parte della società

assegnante. Va ricordato che il problema della tassazione delle riserve di utili in capo ai soci si

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pone solo per le operazioni effettuate da società di capitali, in virtù del principio che rende

irrilevante per il socio di società di persone qualsiasi distribuzione di riserve di utili che abbiano

già scontato a monte la tassazione Irpef per trasparenza.

Se, invece, l’assegnazione avviene mediante il rimborso di riserve di capitale, il solo effetto è

quello di ridurre fiscalmente il valore della partecipazione del socio per un importo pari alla

differenza di cui sopra, ma non si genera un imponibile tassabile in capo al socio; solo in caso di

eventuale “sottozero” (cioè differenza negativa tra valore netto del bene assegnato e costo della

partecipazione) è tassato come utile. Quindi, qualora vi siano riserve di capitali capienti, in sede di

assegnazione è consigliabile azzerare tali riserve, fermo restando il problema civilistico secondo

cui l’attribuzione ai soci delle riserve deve tenere conto del vincolo di distribuibilità di ciascuna

riserva.

La data ultima per operare l’assegnazione o la cessione o la trasformazione è fissata nel 30

settembre 2016, ed è necessario che a quella data non esistano soci nuovi rispetto a quelli

sussistenti al 30 settembre 2015. Entro il 30 novembre 2016 dovrà invece essere versato il 60%

delle imposte sostitutive, mentre il rimanente 40% sarà versato entro il 16 giugno 2017.

Invitiamo chi fosse interessato all’assegnazione o cessione agevolata degli immobili aziendali

a comunicarcelo entro e non oltre la fine del mese di gennaio. Se entro tale termine non

saranno pervenute segnalazioni, la pratica verrà ritenuta non di Vostro interesse e quindi

archiviata.

ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI DALL’IMPRESA INDIVIDUALE

Un’operazione concettualmente analoga alla precedente è quella riservata alle imprese individuali:

è prevista anche per gli imprenditori individuali la possibilità di estromettere dal regime d’impresa

i beni immobili fruendo di una tassazione agevolata rispetto alle ordinarie modalità impositive. La

differenza sostanziale rispetto all’assegnazione o alla cessione ai soci è che in questo caso è

possibile trasferire alla sfera privata dell’imprenditore tutti gli immobili strumentali, per natura o

per destinazione. Tali immobili, se detenuti alla data del 31 ottobre 2015, possono essere

estromessi dall’impresa entro il 31 maggio 2016; in tal caso, l’effetto di tale scelta decorrerà dal 1°

gennaio 2016. Diversamente da prima, però, qui non sono agevolabili gli immobili “patrimonio” e

gli immobili “merce”.

Il regime fiscale agevolato è analogo a quello previsto per le società e già illustrato nel punto

precedente: la scelta comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e

dell’Irap pari all’8% sulla differenza tra valore normale (anche in questo caso può essere preso in

considerazione il valore catastale) e valore fiscalmente riconosciuto dell’immobile estromesso.

Anche qui si applicano le agevolazioni in materia di imposte indirette previste per le società.

Entro il 30 novembre 2016 dovrà essere versato il 60% delle imposte sostitutive, mentre il

rimanente 40% sarà versato entro il 30 giugno 2017.

Invitiamo chi fosse interessato all’estromissione degli immobili aziendali a comunicarcelo

entro e non oltre la fine del mese di gennaio. Se entro tale termine non saranno pervenute

segnalazioni, la pratica verrà ritenuta non di Vostro interesse e quindi archiviata.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

La legge di Stabilità per il 2016 ripropone la possibilità di rivalutare i beni dell'impresa e le

partecipazioni iscritti in bilancio. Sono ammessi alla rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito

di impresa (società di capitali, società di persone, enti commerciali, imprese individuali), sia in

contabilità ordinaria che semplificata. Oggetto della rivalutazione sono i beni dell’impresa ad

esclusione degli immobili merce, cioè gli immobili al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;

ne consegue che sono rivalutabili tutti i beni immobili e mobili strumentali, quelli immateriali

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(diritti di brevetto, licenze e marchi, mentre sono esclusi i costi pluriennali come l’avviamento, i

costi di ricerca e sviluppo, i costi di pubblicità), nonché le partecipazioni iscritte nelle

immobilizzazioni finanziarie.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio riferito all'esercizio 2015 relativamente ai beni iscritti al

31 dicembre 2014. Come in passato, anche in questa circostanza la rivalutazione non può essere

applicata sui singoli beni, ma deve essere operata per «categorie omogenee».

I maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione vengono riconosciuti ai fini delle

imposte dirette ed Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di effettuazione della

rivalutazione; pertanto i maggiori ammortamenti saranno deducibili a partire dall'esercizio 2018.

Invece ai fini della plusvalenza in caso di cessione, la rivalutazione decorre dal 1° gennaio 2019

(ovvero dal quarto esercizio successivo). Il riconoscimento fiscale è subordinato al versamento di

un’imposta sostitutiva sul maggior valore derivante dalla rivalutazione pari al 16% per i beni

ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili. Tale imposta deve essere pagata in

un’unica soluzione entro il termine per versare le imposte sui redditi a saldo del periodo 2015,

quindi generalmente il 16 giugno 2016, salvo proroga.

Invitiamo chi fosse interessato alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni a

comunicarcelo entro e non oltre la fine del mese di gennaio. Se entro tale termine non

saranno pervenute segnalazioni, la pratica verrà ritenuta non di Vostro interesse e quindi

archiviata.

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Vengono riaperti i termini per la rivalutazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni.

La legge di Stabilità rinnova infatti la facoltà per i soggetti che detengono i beni rivalutabili al di

fuori dell’attività d’impresa (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) di

procedere alla rideterminazione del valore dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle

partecipazioni in società di ogni tipo e oggetto (ad eccezione di quelle quotate in mercati

regolamentati), con riferimento ai beni posseduti e ai valori correnti di mercato alla data del 1°

gennaio 2016. La rivalutazione si perfeziona tramite una perizia di stima che deve essere

asseverata entro il 30 giugno 2016 e il versamento di un’imposta sostitutiva calcolata sull’intero

valore rideterminato; l’imposta può essere versata in un’unica soluzione sempre entro il 30 giugno

2016, oppure in due o tre rate uguali di cui la prima deve essere versata entro tale data. A

differenza delle precedenti riaperture, nell’attuale previsione l’aliquota dell’imposta sostitutiva è

fissata all’8% (raddoppiata rispetto al 4% delle precedenti edizioni) sia per i terreni sia per le

partecipazioni (quindi viene abbandonata la tradizionale distinzione tra partecipazioni qualificate e

non qualificate).

Invitiamo chi fosse interessato alla rivalutazione di terreni e partecipazioni a comunicarcelo

entro e non oltre la fine del mese di gennaio. Se entro tale termine non saranno pervenute

segnalazioni, la pratica verrà ritenuta non di Vostro interesse e quindi archiviata.

CREDITO D’IMPOSTA SUL GASOLIO PER GLI AUTOTRASPORTATORI

La legge di Stabilità dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il credito d’imposta sul gasolio

per autotrazione utilizzato dagli autotrasportatori non spetta più per i veicoli di categoria “Euro 1”

ed “Euro 2”.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

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Per effetto di quanto previsto dal D.lgs. 147/2015 (“Decreto crescita e internazionalizzazione”) a

partire dal periodo d’imposta 2016 aumentano i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza.

Dal presente periodo d’imposta dette spese potranno essere dedotte nel periodo di sostenimento

entro il limite di:

1,5% (prima era l’1,3%) dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro;

0,6% (prima era lo 0,5%) dei ricavi e proventi per la parte compresa tra 10 milioni e 50 milioni

di euro;

0,4% (prima era lo 0,1%) dei ricavi e proventi oltre 50 milioni di euro.

OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Dopo le modifiche alla disciplina del reddito di impresa nei rapporti con l’estero introdotte nel

corso del 2015, la legge di Stabilità interviene nuovamente sul tema con due importanti modifiche:

1) viene rivista un’altra volta la disciplina relativa ai costi da fornitori black list, che diventano

ordinariamente deducibili a partire dall’esercizio 2016, per effetto dell’abrogazione della

normativa sull’indeducibilità di tali costi prevista dall’art. 110, commi 10-11, del Tuir.

Vediamo il quadro aggiornato con le ultime disposizioni. Il D.lgs. 147/2015 ha eliminato, con

decorrenza dall’esercizio 2015, l’indeducibilità integrale dei costi sostenuti presso fornitori

domiciliati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, sostituendola con la regola del valore

normale: in pratica, se il costo non eccede il valore normale la deduzione è libera, mentre per

dedurre l’eventuale importo che supera tale valore è richiesta la dimostrazione dell’esistenza di

un particolare interesse economico. Per l’anno 2015, quindi, i costi black list, anche se

contenuti entro il valore normale, dovranno ancora essere annotati separatamente nel modello

Unico 2016.

Dal 2016 si cambia ancora: viene cancellato ogni speciale regime per i costi da fornitori black

list. La deducibilità di questi componenti negativi, a partire dal modello Unico 2017, sarà

soggetta soltanto alle condizioni previste per ogni altro costo o spesa (inerenza e competenza);

di conseguenza, non sarà più necessario reperire un’adeguata documentazione per dimostrare

l’interesse economico dell’operazione. Resta, invece, in vigore l’obbligo di comunicazione

delle operazioni Iva attive e passive effettuate con gli Stati black list (quadro BL della

comunicazione polivalente).

2) vengono modificate le regole per l’individuazione dei “paradisi fiscali” ai fini della normativa

sulle Cfc (controlled foreign companies), cioè le società controllate di Paesi a fiscalità

privilegiata. Anche tale normativa era stata da poco riformata dal D.lgs. 147/2015 che aveva

introdotto, in luogo del riferimento agli Stati o territori esclusi dalla white list (Dm 21

novembre 2001, come sostituito dal Dm 30 marzo 2015), il riferimento all’art. 167, comma 4

del Tuir, ossia agli Stati e ai territori a regime fiscale privilegiato individuati in ragione del

livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia e della mancanza di un

adeguato scambio di informazioni.

In base alla nuova normativa, per l’individuazione degli Stati paradisiaci ai fini della disciplina

Cfc, dovrà farsi riferimento ad un unico criterio di carattere generale, secondo cui si

considerano a regime fiscale privilegiato tutti gli Stati o territori nei quali la disciplina fiscale

prevede un livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello applicato in Italia. In

buona sostanza, laddove sussista tale condizione, il regime Cfc si applicherà senza necessità di

inclusione dello Stato in una particolare black list. Va sottolineato che la nuova norma fa

riferimento al livello di tassazione nominale, cioè quello che considera solo le aliquote fiscali

(nel nostro caso l’aliquota Ires del 27,5%), e non quello effettivo (che invece considera anche

le diverse variazioni in aumento).

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La novità normativa, che scatta dal periodo di imposta 2016, riguarda solo Stati diversi da

quelli Ue, o da quelli inclusi nello Spazio economico europeo che garantiscano un adeguato

scambio di informazioni.

NUOVA DISCIPLINA DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA

La legge di Stabilità riscrive l’articolo 26 del Testo Unico Iva sulle note di variazione Iva in

diminuzione (note di credito). Tra le principali modifiche si rileva la definizione della tempistica

per l’emissione delle note di variazione in presenza di procedure concorsuali o di altre procedure,

con l’individuazione del momento a partire dal quale la variazione può essere effettuata.

Per le procedure concorsuali il momento rilevante diviene quello in cui il debitore è assoggettato

alla procedura stessa ovvero, più precisamente, la data della sentenza dichiarativa del fallimento o

del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in crisi. Per le procedure di ristrutturazione del debito, invece, la

nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal momento della data del decreto di

omologa, mentre in caso di piano attestato, dalla data di pubblicazione del predetto piano di

risanamento nel Registro delle imprese. Quindi da questi termini il prestatore o cedente può

emettere la nota di credito.

La procedura prevede che il cedente o il prestatore che ha emesso nei confronti del debitore la nota

di accredito la registri con il segno meno nel registro delle fatture emesse e quindi recuperi l’Iva

esposta nella nota riducendo l’imposta dovuta. Il committente o l’acquirente dei beni deve

registrare la nota di accredito con il segno meno nel registro degli acquisti, riducendo l’Iva

detraibile e aumentando conseguentemente l’imposta a debito.

Tuttavia tale procedimento non si applica per le procedure concorsuali, ovvero fallimento,

liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione straordinaria delle

grandi imprese in crisi. In questi casi l’organo della procedura che riceve la nota di accredito non

dovrà più annotarla con il segno meno nel registro degli acquisti. Questo comporta che, mentre il

cedente o il prestatore recupera l’Iva relativa al corrispettivo non riscosso, la procedura non deve

specularmente rendersi debitrice dell’Iva (in sostanza dell’imposta se ne fa carico l’Erario). Tale

precisazione è opportuna in quanto, sulla base del nuovo articolo 26, in futuro la nota di credito

potrà essere emessa all’inizio della procedura e non alla fine della medesima come avviene ora;

quindi il curatore o commissario che deve assolvere anche gli obblighi ai fini dell’Iva potrà

ignorare la nota di credito ricevuta.

Queste modifiche entreranno in vigore solo per le procedure dichiarate successivamente al 31

dicembre 2016.

Ve segnalato, infine, che rimane fermo il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione

imponibile previsto dal comma 3 dell’articolo 26 per l’emissione della nota di credito al verificarsi

di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione dell’operazione o in caso

dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

IVA AGEVOLATA SUI GIORNALI DIGITALI

A partire dal 1° gennaio 2016 l’aliquota Iva agevolata del 4%, già riconosciuta l’anno scorso agli

e-book (libri elettronici), viene estesa anche ai giornali e periodici in versione digitale.

RIDUZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI

Dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale scende da 0,5% a 0,2%.

RIFORMA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

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Viene anticipata di un anno l’entrata in vigore del D.lgs. 158/2015 di revisione del sistema

sanzionatorio tributario per la parte relativa alle penalità amministrative, introducendo sanzioni

meno pesanti a prescindere dal momento in cui l’impresa ha commesso la violazione.

Per diverse violazioni diffuse nella pratica delle imprese scatta una notevole riduzione del carico

sanzionatorio. Ad esempio, per le dichiarazioni infedeli fino al 2015 era prevista una sanzione dal

100% al 200% della maggiore imposta accertata; dal 2016, in seguito alla riforma, se è dichiarato

un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque,

un’imposta inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore

imposta. In assenza di documentazione falsa o raggiri, la sanzione è ridotta di 1/3 (quindi il 60%

anziché il 90%) quando la maggiore imposta è complessivamente inferiore al 3% dell’imposta

dichiarata, e comunque complessivamente inferiore a 30.000 euro. La sanzione da dichiarazione

infedele è ridotta di 1/3 anche quando l’infedeltà deriva dall’errata imputazione temporale di

componenti economici, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del

reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. In assenza di

danni per l’Erario, la violazione del principio della competenza fiscale sarà sanzionabile in misura

fissa pari a 250 euro.

Per quanto riguarda invece il mancato, insufficiente o tardivo versamento di imposte erariali,

per i quali era prima prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato,

dal 1° gennaio 2016 la sanzione è ridotta della metà (dunque dal 30% al 15% dell’importo non

versato), a condizione che i versamenti siano effettuati entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

Alle sanzioni “rimodulate” potrà cumularsi il beneficio del ravvedimento operoso, grazie al quale

la sanzione prevista per il tardivo versamento può essere ulteriormente ridotta, da 1/10 del minimo

a 1/6 del minimo a seconda di quando interviene la regolarizzazione.

La riforma chiarisce espressamente che, oltre che in ambito penale, anche con riferimento alle

sanzioni amministrative si rende applicabile il principio del “favor rei”, in base al quale se la legge

in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono

sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole. Questo fattore rende possibile per i

contribuenti ravvedere le violazioni commesse anche prima del 1° gennaio 2016 tarando il costo

del ravvedimento sulle nuove misure.

Ad esempio, per l’acconto Iva 2015 (avente scadenza 28 dicembre 2015), la sanzione da

corrispondere per effetto del ravvedimento operoso è pari:

- all’1,5% dell’imposta non versata (prima era il 3%), se il ravvedimento avviene entro il 27

gennaio 2016 (cioè entro 30 giorni dalla scadenza); resta fermo ovviamente il cosiddetto

“ravvedimento-sprint” in base al quale, in caso di versamento entro il 14° giorno successivo al

termine (nel caso in esame entro l’11 gennaio 2016) le sanzioni descritte sono ulteriormente

ridotte per un importo pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo;

- all’1,67% dell’imposta non versata (prima era il 3,33%), se il ravvedimento avviene tra il 28

gennaio 2016 e il 27 marzo 2016 (cioè oltre 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza);

Se la regolarizzazione avviene oltre i 90 giorni, la misura delle sanzioni rimane uguale a prima,

vale a dire:

- al 3,75% dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene tra il 28 marzo 2016 e il 30

settembre 2016 (termine di presentazione del modello Iva 2016);

- al 4,29% dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il 28 febbraio 2017

(termine di presentazione del modello Iva 2017, da effettuarsi in via autonoma rispetto alla

dichiarazione dei redditi);

- al 5% dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene a decorrere dal 1° marzo 2017.

Va ricordato che la legge inibisce la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso qualora

intervenga nei confronti del contribuente la notifica dell’avviso di accertamento o dell’avviso

bonario emesso in seguito a liquidazione automatica o a controllo formale della dichiarazione.

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Ma gli abbattimenti non finiscono qui. Per alcune violazioni Iva si passa da un sistema in cui la

sanzione era proporzionale all’operazione errata a un meccanismo in cui, invece, se non vi è danno

per l’Erario, si applica la sanzione fissa. Il riferimento, ad esempio, è alle violazioni che attengono

ai casi in cui opera il reverse charge, agli obblighi di integrazione delle fatture di acquisto

intracomunitarie e alle violazioni nelle procedure per la fornitura in regime di non imponibilità Iva

di beni o servizi a esportatori abituali. Fino alla fine del 2015, in questi casi, in presenza di

violazioni era prevista l’irrogazione al trasgressore di una sanzione calcolata su base proporzionale

sull’Iva teorica che si sarebbe resa applicabile sull’operazione, a prescindere dal fatto che l’errore

avesse o meno causato un danno all’Erario. Dal 2016, invece, il sistema cambia radicalmente in

quanto si passa a una sanzione fissa che, soprattutto in presenza di operazioni di volume

consistente, sarà ben inferiore rispetto a quella che sarebbe scaturita su base proporzionale.

Anche in tema di dichiarazione precompilata si arriva a un temperamento delle sanzioni. La

manovra prevede che per le trasmissioni dei dati e delle certificazioni uniche utili per la

predisposizione del 730 precompilato non si dà luogo all’applicazione delle sanzioni nei casi di

lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione di

detrazioni o deduzioni nella dichiarazione. Si ritiene che il ritardo sarà tollerato se i dati

arriveranno all’Agenzia delle Entrate in tempo utile per permettere la lavorazione della

precompilata nei termini ordinari. Anche l’errore nella comunicazione, se a svantaggio del

contribuente, che abbia limitato a suo danno deduzioni o detrazioni, non comporterà il rischio di

sanzione sul soggetto che ha effettuato la trasmissione dei dati. Le stesse regole per la

precompilata si applicheranno anche agli operatori sanitari che dovranno trasmettere per la prima

volta al Sistema tessera sanitaria entro il prossimo 31 gennaio le informazioni inerenti le spese

mediche detraibili nella precompilata 2016 relative al 2015.

Tuttavia, le modifiche che ora decorrono dal 2016 non portano solo note positive, ma anche

qualche aggravio, che, in quanto tale, non ha mai effetto retroattivo. Un esempio è costituito dalla

cosiddetta “recidiva”, che prevede un aumento fino alla metà della sanzione (non più discrezionale

per gli uffici) per chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole, non

definita in via agevolata o “mediata” nelle varie forme previste dall’ordinamento. In proposito,

l’Agenzia dovrà chiarire se, come sembra corretto per evitare un effetto retroattivo della norma,

l’esame “storico” della condotta pregressa debba escludere le violazioni commesse fino al 2015.

REVISIONE DEI TERMINI PER I CONTROLLI FISCALI

La legge di Stabilità modifica le disposizioni in tema di accertamento dell’Iva e delle imposte sui

redditi in una duplice direzione: da un lato è previsto l’ampliamento dei termini ordinari di rettifica

delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, dall’altro l’eliminazione del raddoppio dei termini di

accertamento in presenza di violazioni per le quali è stata presentata la denuncia penale per uno dei

reati tributari previsti dall’ordinamento.

Le nuove regole si applicheranno per gli avvisi emessi con riferimento sia alle imposte sui redditi

sia all’Iva dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2016 (modello Unico 2017). A partire

da queste dichiarazioni, gli uffici potranno svolgere accertamenti:

entro il 31 dicembre del 5° anno successivo (in luogo del 4° anno) a quello di presentazione

della dichiarazione;

entro il 31 dicembre del 7° anno successivo (in luogo del 5° anno) a quello in cui si sarebbe

dovuta presentare, nell’ipotesi di omissione della dichiarazione.

In virtù dell’eliminazione del raddoppio dei termini, i nuovi termini di accertamento valgono sia se

il contribuente ha commesso violazioni tributarie penalmente rilevanti sia se la rettifica riguarda

solo illeciti di tipo amministrativo.

AUMENTO DELLE DETRAZIONI PER I PENSIONATI

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Dal 2016 è previsto un incremento delle detrazioni per i titolari di pensioni più basse. L’intervento

di fatto amplia l’area reddituale che fruisce di esenzione Irpef (no tax area), portandola da 7.500 a

7.750 euro per i pensionati con meno di 75 anni e da 7.750 a 8.000 euro per i titolari di prestazioni

con almeno 75 anni. Per i pensionati si traduce in un risparmio di Irpef abbastanza contenuto che

decresce all’aumentare del reddito complessivo fino al limite dei 15.000 euro; oltre tale valore

reddituale le detrazioni non registreranno modifiche rispetto al 2015.

DETRAIBILITA’ DELLE SPESE FUNEBRI E UNIVERSITARIE

A partire già dal periodo d’imposta 2015 le spese funebri sono detraibili ai fini Irpef per un

importo non superiore a 1.550 euro (prima era 1.549,37) per ciascun evento verificatosi nell’anno.

Rispetto alla precedente versione, inoltre, la detrazione è riconosciuta per le spese sostenute

genericamente in relazione alla “morte di persone”, non richiedendo più che tra il deceduto ed il

soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela.

Cambiano anche le regole per la detraibilità delle spese universitarie: la norma precedente

prevedeva la detraibilità delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e

universitaria “in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti

statali”. Ora invece è previsto che entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca emani un apposito decreto con il quale stabilire annualmente per

ciascuna Facoltà univerisitaria il limite di spesa detraibile, tenendo conto degli importi medi delle

tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

FAMILY CARD

Nel 2016 debutta la “carta famiglia”, destinata ai nuclei costituiti da cittadini italiani o da cittadini

stranieri regolarmente residenti, con almeno tre figli minori a carico, che permetterà di accedere a

sconti sull’acquisto di beni e servizi o a riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici e privati che

aderiranno all’iniziativa. La card sarà biennale e sarà rilasciata dai singoli Comuni a chi avrà

determinati requisiti Isee, che saranno fissati in un decreto attuativo da emanare entro marzo.

BONUS CULTURA

Ai cittadini italiani che nel 2016 compiranno 18 anni viene riconosciuto un bonus di 500 euro da

usare per partecipare ad iniziative culturali. Più precisamente, agli aventi diritto verrà assegnata

una carta elettronica che potrà essere utilizzata per l’ingresso a cinema, teatri, musei, mostre,

spettacoli dal vivo e altri eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi

naturali, nonché per l’acquisto di libri. Sarà un decreto attuativo da emanare entro fine gennaio a

stabilire i criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo del bonus. Le somme assegnate non

costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell’Isee.

SALE IL CANONE TELEPASS

Da gennaio 2016 il canone Telepass Premium raddoppia, passando da 0,78 a 1,50 euro mensili,

comprensivi anche del soccorso stradale sulla viabilità ordinaria. I clienti che risultano già

abbonati al servizio continueranno a pagare la tariffa del 2015 per tutto il nuovo anno, mentre a

fine 2016 potranno decidere se passare all’abbonamento base (che non subisce aumenti) oppure

terminare il servizio. Assieme alla tariffa Premium, aumenteranno anche la tariffa Telepass Family

(da 2,33 a 4,50 euro ogni tre mesi) e la tariffa Telepass Twin (da 4,13 a 6,30 euro ogni tre mesi). I

clienti avranno, comunque, 60 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di variazione

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delle tariffe da parte della società Telepass, per dichiarare la propria intenzione di recedere dal

contratto.

BAIL-IN SUI SALVATAGGI BANCARI

Dal 1° gennaio 2016 anche in Italia entra in vigore la direttiva europea sul cosiddetto “bail-in”,

secondo la quale in caso di difficoltà finanziarie di un istituto di credito l’investitore bancario può

diventare compartecipe delle perdite. In sostanza, non sarà più lo Stato a intervenire per salvare le

banche in stato di crisi; per gli istituti di credito che dovessero trovarsi in gravi difficoltà

finanziarie si determinerebbe una sorta di “salvataggio interno”, per effetto del quale gli oneri del

salvataggio graverebbero direttamente su coloro che hanno un rapporto con quell’istituto, in primo

luogo sugli azionisti e poi, a seguire, sugli obbligazionisti, fino ad arrivare ai correntisti.

E’ bene precisare che i correntisti non saranno i primi della lista a finire nella ruota dell’eventuale

piano di salvataggio. In prima linea ci sono gli azionisti, cioè coloro che hanno comprato azioni

della banca e che le detengono in portafoglio. Se l’intervento “ai danni” degli azionisti non

bastasse a rimettere in sesto i conti si passa agli obbligazionisti, cioè coloro che hanno in

portafoglio obbligazioni emesse dallo stesso istituto; e qui c’è un’ulteriore distinzione: vengono

prima i possessori di obbligazioni subordinate (una categoria di bond più rischiosa) e poi i

possessori di obbligazioni della categoria senior (un po’ meno rischiosa). Se questi interventi non

dovessero bastare, solo allora si potrà intervenire sulla liquidità disponibile in conto corrente, ma

solo per la parte che eccede i 100.000 euro. Fino a 100.000 euro, infatti, i conti correnti sono

tutelati dal Fondo di garanzia dei depositi interbancari. E’ utile sapere che la copertura del Fondo

di garanzia opera per singolo correntista e per singolo istituto. Questo significa che, nel caso di un

conto cointestato tra marito e moglie, la garanzia copre fino a 200.000 euro, mentre se il

risparmiatore possiede una pluralità di conti presso la stessa banca, il risarcimento massimo

ottenibile è sempre di 100.000 euro. Se, invece, il correntista ha più conti presso diverse banche,

rischia solo per la somma eccedente i 100.000 euro del conto tenuto presso la banca in difficoltà;

la liquidità tenuta presso un’altra banca che non è in difficoltà non viene ovviamente toccata.

Un’altra importante precisazione: i titoli finanziari e i prodotti di investimento non legati alla

banca in difficoltà ma posseduti nel deposito titoli della stessa banca non rientrano nel piano di

salvataggio e non vengono toccati, perché in quel caso la banca in difficoltà svolge solo la

funzione di custodia titoli.

NUOVO RINVIO PER IL SISTRI

Il termine per l’adeguamento al Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) slitta

nuovamente di un anno, al 31 dicembre 2016. In concreto, viene esteso a tutto il 2016 il periodo

transitorio del cosiddetto “doppio binario” durante il quale continuano ad applicarsi i tradizionali

adempimenti e obblighi “cartacei” in materia di tracciabilità dei rifiuti (formulario, registri di

carico e scarico, MUD) previsti precedentemente alla riforma del 2010, nonché le relative

sanzioni. Le sanzioni relative al solo Sistri diverranno applicabili nel 2017, ad eccezione di quelle

per la mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale che sono divenute

operative il 1° aprile 2015.

TABELLE ACI AGGIORNATE

L’Agenzia delle Entrate, come ogni anno, ha provveduto alla pubblicazione delle tabelle Aci

aggiornate, indicanti i costi chilometrici di esercizio per autovetture e motocicli.

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STUDIO DI CONSULENZA RAGIONIERI E DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI

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Le tabelle Aci 2016 diventano il nuovo punto di riferimento anche per la determinazione del

fringe-benefit di auto e motocicli aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti e co.co.co. e,

come sempre, sono suddivise per tipo di alimentazione, marca e modello. Ricordiamo, infatti, che i

dipendenti che possono utilizzare a fini personali l’automezzo messo a disposizione dall’azienda

devono assoggettare a tassazione (nonché a contributi previdenziali e assistenziali) il 30%

dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base

del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci. La soglia di percorrenza di 15.000

km è indipendente da quello che è l’effettivo utilizzo, per cui può accadere che il dipendente

percorra un maggiore o un minore numero di chilometri, senza che ciò incida sugli importi oggetto

di tassazione. Se però il mezzo è assegnato solo per finalità personali, il reddito in natura (fringe-

benefit) dovrà misurarsi non in base ai descritti valori convenzionali, ma applicando la regola del

valore normale e dunque quantificando ciò che, in base ai chilometri effettivi, è stato il beneficio

realmente attribuito al dipendente.

Per le imprese concedenti, i costi connessi agli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai

dipendenti sono deducibili per una quota pari al 70%, in luogo del 20% ordinariamente previsto.

CONTRIBUTI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ESTERE

La Regione Emilia Romagna, al fine di promuovere l’internazionalizzazione delle piccole e medie

imprese, eroga dei contributi per il sostegno a iniziative di partecipazione a fiere ed eventi

internazionali.

CHI PUO’ FARE DOMANDA

Possono fare domanda e, conseguentemente, essere beneficiari del contributo, le piccole e medie

imprese aventi sede legale in Emilia Romagna, sia in forma singola sia attraverso aggregazioni

temporanee di imprese (A.T.I.), che possiedono i seguenti requisiti:

1) essere regolarmente costituite e iscritte al Registro imprese presso la Camera di Commercio

competente per territorio;

2) appartenere ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando ed elencati

in appendice al medesimo;

3) possedere i requisiti (parametri dimensionali e caratteri di autonomia) di piccola e media

impresa indicati nel bando;

4) essere attive da almeno due anni (cioè da prima del 31/12/2013) e non essere sottoposte a

procedure di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali.

SPESE AMMISSIBILI

Ogni impresa, singola o costituita in A.T.I., può presentare una sola domanda. Le imprese che

presenteranno più domande saranno escluse dalla partecipazione.

Le domande devono prevedere la partecipazione diretta come espositori o organizzatori ad

un minimo di 3 eventi di promozione da svolgersi nel corso del 2016 esclusivamente

all’estero, di cui almeno una fiera con qualifica internazionale. E’ possibile partecipare anche a

più edizioni della medesima fiera, da tenersi in differenti periodi dell’anno. Per evento

internazionale, diverso dalle manifestazioni fieristiche, si intende una delle seguenti manifestazioni

o attività da tenersi comunque all’estero: visite aziendali, forum, degustazioni, sfilate, esposizioni

in show room, manifestazioni analoghe organizzate dal richiedente o alle quali il richiedente

aderisce.

Le spese, che dovranno essere coerenti e finalizzate alla partecipazione agli eventi scelti, sono

relative a:

1) Partecipazione ad eventi all’estero, comprendente:

a) il costo dell’area espositiva e del suo allestimento;

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b) il trasporto dei materiali e dei prodotti, compresa l’assicurazione ed esclusi gli oneri

doganali;

c) il costo di hostess e interpreti;

d) il costo di consulenze esterne finalizzate esclusivamente alla partecipazione fieristica o

all’organizzazione e realizzazione di eventi, nel limite massimo del 10% della somma

delle precedenti voci di spesa ammesse a), b), c);

2) Spese per consulenze finalizzate alla registrazione e alla protezione del marchio nei mercati in

cui si svolgono le fiere o gli eventi promozionali oggetto di contributo;

3) Spese per consulenze finalizzate all’ottenimento delle certificazioni per l’esportazione nei

mercati in cui si svolgono le fiere o gli eventi promozionali oggetto di contributo.

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- Spese di personale dell’impresa beneficiaria;

- Spese generali;

- Spese per consulenze continuative e/o periodiche, né attinenti ai costi di esercizio ordinari

delle imprese connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la

pubblicità;

- Spese di viaggio e di soggiorno.

I costi indicati nell’intervento ed ammissibili al contributo si intendono al netto di Iva, bolli, spese

bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, oneri doganali,

spese di trasporto, viaggio, vitto, alloggio).

L’ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda e comunque da non

prima del 01/01/2016.

A tale scopo si terrà conto della data di emissione delle fatture che non potrà essere precedente al

01/01/2016, salvo anticipi dovuti esclusivamente alla prenotazione degli spazi espositivi di eventi

che si svolgeranno nel 2016 e del loro allestimento. La data di emissione delle fatture non dovrà

inoltre essere successiva al 31/12/2016.

Le fatture di spesa dovranno essere integralmente pagate entro il 31/12/2016. Le spese sostenute

oltre la scadenza del suddetto termine perentorio non verranno riconosciute.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di: ri.ba., bonifico,

assegno, carta di credito aziendale. Non sono ammessi i pagamenti effettuati tramite

compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore o effettuate in contanti.

MISURA DEL CONTRIBUTO

La spesa ammissibile non potrà essere inferiore a 20.000,00 euro e non potrà superare 100.000,00

euro. Il contributo sarà pari al 30% della spesa ammissibile.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà liquidato all’impresa richiedente in un’unica soluzione, una volta ultimate le

attività e dietro presentazione di rendicontazione finale. Il contributo verrà liquidato in proporzione

alla spesa effettivamente sostenuta, dettagliata e documentata dalla rendicontazione finanziaria. Se

la spesa finale sostenuta, documentata e validata dalla Regione risulterà superiore all’importo

originariamente ammesso, ciò non comporterà aumento del contributo da liquidare.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del 25/02/2016,

esclusivamente tramite posta eletronica certificata (PEC) e utilizzando i moduli allegati al bando.

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Chi fosse interessato a presentare domanda per l’accesso al contributo è pregato di

comunicarcelo entro e non oltre la fine del mese di gennaio. Se entro tale termine non

saranno pervenute segnalazioni, la pratica verrà ritenuta non di Vostro interesse e quindi

archiviata.

BANDO INAIL PER CONCESSIONE CONTRIBUTI

E’ stato pubblicato un nuovo bando dell’Inail, che mette a disposizione 276 milioni di euro per la

concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per progetti di investimento finalizzati al

miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’incentivo è costituito da un

contributo in conto capitale nella misura del 65% dei costi del progetto ed è compreso tra un

minimo di 5.000 euro ed un massimo di 130.000 euro. Sono ammissibili al contributo i progetti

ricadenti in una delle seguenti tipologie: progetti di investimento; progetti di responsabilità sociale

e per l’adozione di modelli organizzativi. Se il progetto sarà ritenuto dall’Inail conforme ai

requisiti richiesti, si potrà partecipare al click-day con cui verranno assegnati i fondi in una data

ancora da stabilire.

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non ancora realizzati e non in

corso di realizzazione (quindi devono essere investimenti nuovi). Non sono ammesse a contributo

le spese relative alle acquisizioni tramite contratti di leasing. I destinatari sono tutte le imprese,

anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio e in regola con gli obblighi contributivi,

comprese quelle prive di dipendenti.

Chi fosse interessato a presentare domanda per l’accesso al contributo è pregato di

comunicarcelo entro e non oltre la fine del mese di gennaio. Se entro tale termine non

saranno pervenute segnalazioni, la pratica verrà ritenuta non di Vostro interesse e quindi

archiviata.

Nel ricordare che il presente documento non costituisce parere professionale ma ha solo scopo

informativo, restiamo a disposizione per approfondire le tematiche di Vs. maggiore interesse e

cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.