GUIDA AL - Altroconsumo...Risparmiare energia significa anche pagare meno tas- ... Le novità. Guida...

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3 0 GUIDA AL Trovate tutti gli aggiornamenti ministeriali su www.altroconsumo.it/730 Supplemento n. 2 di Altroconsumo n. 292, maggio 2015 Anno XLI - Altroconsumo: via Valassina 22, 20159 Milano Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO/MI 7 7 7 7 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2015

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30GUIDA AL

Trovate tuttigli aggiornamenti

ministeriali suwww.altroconsumo.it/730

Supplemento n. 2 di Altroconsumo n. 292, maggio 2015Anno XLI - Altroconsumo: via Valassina 22, 20159 Milano Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO/MI

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36 DetrazioniNel Quadro E, Sezione I, incornicia le spese che vanno a ridurre l'imposta finale: dalle spese mediche agli interessi passivi del mutuo, alle tasse universitarie.

42 Deduzioni dal redditoLe spese che consentono di ridurre il reddito su cui si calcola l'imposta si indicano nel Quadro E, Sezione II.

45 RistrutturazioniLo sconto sulle spese sostenute per ristrutturare casa c'è ancora, fino alla fine del 2015. Per farlo valere bisogna compilare il Quadro E, Sezione III.

49 Risparmio energeticoRisparmiare energia significa anche pagare meno tas-se. Per avere la detrazione sugli interventi di riqualifi-cazione energetica si compila il Quadro E, Sezione IV.

52 Se il Fisco è a debitoNei Quadri F, G e I bisogna riportare acconti e crediti d'imposta.

55 La resa dei contiNel modello 730-3 si tirano le somme e si scopre quanto bisogna versare al Fisco o quanto ci deve essere rimborsato.

61 Otto, cinque, due per milleScegli a chi destinare l'8, il 5 e, da quest'anno, il 2 per mille della tua Irpef.

62 Presenta il 730 con noiIl servizio concordato da Altroconsumo con Caf Cgn ti aiuta a compilare e a presentare il 730: tanti profes-sionisti a disposizione dei soci.

4 Cosa c'è di nuovoIl 2015 è l'anno della rivoluzione francese per il Fisco: debutta il 730 precompilato online.

6 I tartassatiIn quale modello ci mette il Fisco? 730 o Unico? Scopriamo come dobbiamo dichiarare redditi e spese.

10 Correggere il 730Cosa fare se ti accorgi di aver fatto un errore.

11 Il 730 precompilatoA partire dal 15 aprile, il 730 precompilato è disponi-bile sul sito dell’Agenzia delle entrate. Come accedere al proprio modello e come funziona.

15 Di fronte al FiscoLa nostra identità fiscale messa nero su bianco nel Frontespizio. I mille volti del sostituto d'imposta.

17 Familiari a carico Come scaricare il peso della famiglia, dichiarandola.

20 Case e terreniQuadro A e Quadro B del modello: come compilare i righi dedicati ai redditi di fabbricati e terreni.

27 Lavoratori e pensionatiNel Quadro C mettiamo i redditi da lavoro, da pensio-ne e simili con l'aiuto della Certificazione Unica che da quest'anno sostituisce il Cud.

32 Risparmi & Co. Nel Quadro D del modello si concentrano i redditi da capitale o da lavoro autonomo.

Sommario

Trovi gli aggiornamenti delle istruzioni per la compilazione del 730 diffusi dall’Agenzia delle entrate

dopo la chiusura di questa Guida su

www.altroconsumo.it/730

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Date Da ricorDare

Altroconsumo Edizioni SrlReg. Trib. Milano n. 116 dell’8/3/1985Altroconsumovia Valassina 22 - 20159 Milanotel. 02.66890.1, fax 02.66890.288

Direttore responsabile Rosanna Massarenti

Chiuso in redazione il 10 aprile 2015Stampa: ELCOGRAF S.p.A. Soc. UnipersonaleVia Mondadori 15, 37131 Verona

Entro il 7 luglio 2015 > Invia online il 730 precompilato oppure presenta il modello cartaceo al sostituto d’impo-

sta, se te ne ha dato la possibilità, al Caf o al professionista abilitato. > Ricevi copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione dal sostituto d'imposta, dal

Caf o dal professionista abilitato che hai delegato.

Da luglio 2015 (per i pensionati da agosto o settembre 2015)Ricevi la busta paga con i rimborsi o con le trattenute delle somme che risultano dal modello 730-3. Se hai scelto di rateizzare i versamenti in saldo e gli eventuali acconti, in questa data ti viene trattenuta la prima rata.

Entro il 30 settembre 2015 > Se hai dimenticato di indicare qualcosa nel 730, da cui scaturisce una maggiore imposta o

un minor credito, presenta l’Unico “correttivo nei termini” e versa il dovuto tramite il modello F24.

> Comunica al sostituto d’imposta di non voler versare il secondo o l'unico acconto dell’Irpef di novembre o di volerlo fare in misura inferiore a quanto risulta dal modello 730-3.

Entro il 25 ottobre 2015Se hai dimenticato di indicare nel 730 spese che ti permettono di ottenere un maggior credito o un minor debito d’imposta oppure se hai sbagliato a compilare il quadro del sostituto d’im-posta, presenta il modello 730 integrativo con la relativa documentazione a un Caf o a un professionista abilitato.

A novembre 2015Ricevi la busta paga dove sono state trattenute le somme dovute come secondo o unico acconto Irpef che risultano dal modello 730-3.

Entro il 31 dicembre 2015Se hai presentato il 730 integrativo ricevi la busta paga con i rimborsi che ti spettano.

Entro il termine per presentare l’Unico 2015Se non hai indicato alcuni redditi nel 730, presenta l’Unico “dichiarazione integrativa” e versa il dovuto tramite il modello F24. Se, invece, non hai indicato alcuni oneri, presenta l’Unico “dichiarazione integrativa a favore” e chiedi a rimborso il credito d’imposta.

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4 Guida al 730

Cosa C'è di nuovo

Da quest'anno è l'Agenzia delle entrate a compi-lare il 730 di lavoratori dipendenti e pensionati.

Una rivoluzione nei rapporti con il Fisco, ma tutta da sperimentare. Infatti, spetterà sempre al contribuente verificare quanto riportato nel modello precompilato dall'Agenzia, integrarlo e modificarlo. Il Grande Fratello Fisco andrà a pescare le infor-mazioni sul nostro profilo di contribuente dall'Anagrafe tributaria (dove giacciono le dichiara-zioni dei redditi fatte negli anni precedenti, le imposte versate...), dalla Certificazione Unica (non è altro che il nuovo vestito che hanno messo al Cud) rilasciata dai sostituti d’imposta (datore di lavoro, ente pensio-nistico) che riporta i redditi da lavoro dipendente e assimilati e quelli da pensione. Infine, il Fisco riceverà altri dati utili alla compilazione del 730 dalle banche, dalle assicurazioni o dagli enti previdenziali (su mutui, polizze, previdenza comple-mentare...). Per quest'anno, però, di sicuro non potrà usare i dati relativi alle spese mediche necessari per avere la detrazione, nonostante questi siano comunque disponibili grazie al sistema legato all'uso della tessera sanitaria. Si ipotizza che sarà possibile dalla prossima dichiarazione dei redditi, quella del 2016. Abbiamo dedicato un capitolo della Guida al 730 pre-compilato (vedi a pag. 11) per aiutarti a capire come accedere al tuo 730, disponibile online sul sito dell'Agenzia delle entrate (www.agenziadelle-entrate.gov.it) e che quindi da quest'anno non arriva a casa in formato cartaceo, e come fare eventuali modifiche oppure integrazioni.

80 euro in busta paga: dichiaraliA partire dal mese di maggio 2014, i lavoratori di-pendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro, hanno ricevuto in busta paga un credito (il cosiddetto "bonus Irpef") di 80 euro mensili. Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e indica il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (modello 730-3). Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014 oppure se il datore di lavoro non fa da sostituto d’imposta, il credito spettante viene rico-nosciuto direttamente con il modello 730. Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di cal-colare correttamente il bonus Irpef, da quest’anno è obbligatorio riportare nel quadro C (sezione V) della dichiarazione dei redditi le somme che si sono già percepite in busta paga a titolo di bonus (rigo C14) e quelle percepite per aumento della produttività (rigo C4).

Cambia la cedolare secca Chi ha stipulato un contratto di locazione a canone concordato in un Comune ad alta densità abitativa e ha optato per la cedolare secca (sostitutiva dell'Irpef), per il quadriennio 2014/2017 pagherà un'im-posta ancora più bassa: il 10% del canone annuo invece del 15%. La riduzione si applica anche ai con-tratti di locazione a canone concordato stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Da quest'anno si può sce-gliere la cedolare secca anche se si affitta l'immobile a una cooperativa edilizia o a un ente senza scopo di lucro, purché venga sublocato a studenti universitari e dato a disposizione del Comune con rinuncia all’ag-giornamento del canone.

Fisco più magnanimo sulla casa, meno sulle polizze Nuova detrazione per gli inquilini delle case popolari, deduzione per chi compra per affittare e proroga fino alla fine del 2015 delle detrazioni sulle ristrutturazioni e sugli interventi per il risparmio energetico. Resta anche il bonus mobili. Meno detrazioni sulle assicu-razioni caso morte.

Se compri un nuovo immobile e lo affittiPer chi acquista o costruisce un immobile da de-stinare a locazione, è stata introdotta una dedu-zione dal reddito pari al 20% delle spese so-stenute con un limite massimo di spesa di 300.000 euro. Attenzione, però, si ha diritto alla deduzione solo se l'immobile viene locato a canone concordato entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione e se il contratto di locazione ha una du-rata non inferiore a 8 anni consecutivi.

Restano le detrazioni per ristrutturazioneLe detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica di edifici sono prorogate fino al 31 dicembre 2015. Quindi hai diritto alla:

> detrazione del 50% sugli interventi di ristruttura-zione dell'immobile;

> detrazione del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe A+ o superiore, destinati a un immobile oggetto di ristrutturazione;

> detrazione del 65% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico: da quest'anno è stata estesa all'acquisto e all'installazione di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

> detrazione del 65% sugli interventi antisismici in zone ad alta pericolosità.

Le novità

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5Guida al 730

Se vivi in una casa popolareDa quest'anno gli inquilini di alloggi sociali hanno diritto a una detrazione di 450 euro se il loro reddito complessivo non supera i 30.987,41 euro, di 900 euro se il reddito si ferma a 15.493,71 euro.

Al via l'Art-BonusDebutta nel 730/2015 il cosiddetto Art-Bonus, un credito d'imposta pari al 65% delle eroga-zioni liberali in denaro a sostegno della cultura (per esempio, le donazioni per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni cul-turali pubblici). Il credito spetta nel limite del 15% del reddito imponibile e va ripartito in tre rate annuali di pari importo.

Aumenta la detrazione per le donazioni in denaro a Onlus o partiti politici: l'aliquota si alza dal 24 al 26%.

Giro di vite sulle assicurazioniViene differenziato il limite di detraibilità dei premi pagati per le assicurazioni sulla vita, fino all'anno scorso fissato a 630 euro: i premi pagati per le as-sicurazioni rischio di morte o invalidità perma-nente non inferiore al 5%, sono ora detraibili per un massimo di 530 euro. Mentre i premi per le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza negli atti della vita quotidiana, sono detraibili per un massimo di 1.291,14 euro. Da quest'anno, inoltre, non si potrà più dedurre il contributo al Servizio sani-tario nazionale versato con il premio Rc auto.

L’F24 onLine per compensare i crediti d'imposta

Il contribuente può utilizzare l’e-ventuale credito risultante dal modello 730 per pagare, median-te compensazione, le imposte che possono essere versate col modello F24 (per esempio, Imu, Tasi, contri-buti previdenziali...). Dal primo ottobre 2014, però, se per effetto della compensazione il saldo finale è pari a zero, il contribuente non può più presen-

tare l’F24 in posta o in banca, ma deve usare solo i "Servizi online" messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, il saldo finale è maggiore di zero deve presentare il modello con i servi-zi telematici dell'Agenzia oppure con l'internet banking della po-sta o propria banca, se abilitata. Nell'esempio qui sotto, compilia-mo l'F24 telematico utilizzando i

"Servizi online" dell'Agenzia. Nella "Sezione Erario" indichiamo: come "codice tributo" il codice 4001 (che corrisponde al saldo Irpef), nel-la colonna "rateazione" il codice 0101 (rata unica), nell'"anno di ri-ferimento" l'anno d'imposta a cui si riferisce il credito (2014) e negli "Importi a credito compensati" il credito che risulta dal modello 730 (per esempio, 500 euro).

A seconda dell'imposta che si vuo-le pagare mediante compensazio-ne, si compila la corrispondente sezione.

Nell'esempio qui sotto compensia-mo l'Imu, quindi andiamo a compi-lare la sezione "Imu e altri tributi locali", avendo cura di indicare il

codice della città (nell'esempio, il codice di Milano), il codice tributo e l'importo nella colonna "importi a debito versati".

Il risultato della compensazione comparirà automaticamente nella sezione "Saldo". A questo punto puoi procedere, sempre online, al

pagamento dell'importo risultante dalla compensazione dopo aver indicato gli estremi per il versa-mento.

Le novità

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6 Guida al 730

dall’ultimo che li ha certificati facendo il conguaglio delle imposte.Inoltre sono esenti dalla presentazione della dichiara-zione coloro che nel 2014 hanno avuto:

> solo redditi esenti, ad esempio le rendite Inail per invalidità permanente o per morte, le borse di studio, le pensioni sociali, le indennità di accompagnamento, gli assegni per ciechi, i sordi e gli invalidi civili...

> solo redditi tassati alla fonte quali: interessi sui conti correnti bancari o postali o i redditi derivanti da lavori socialmente utili;

> solo redditi soggetti a imposta sostitutiva come gli interessi sui BoT (Buoni Ordinari del Tesoro) o su altri titoli del debito pubblico;

> solo redditi derivanti dal possesso dell’abitazione principale con eventuali pertinenze e altri fabbricati non locati se situati in un Comune diverso da quello in cui si trova l’abitazione principale.Sono previste soglie di reddito al di sotto delle quali il percettore non deve presentare la dichiarazione, in particolare se si hanno:

> solo redditi da terreni e/o fabbricati, comprese l’abitazione principale e relative pertinenze, comples-sivamente non superiori a 500 euro;

> un reddito complessivo inferiore a 7.500 euro nel quale sia incluso un assegno periodico corrisposto dall’ex coniuge, escluso l’eventuale assegno di man-tenimento ai figli;

> un reddito complessivo inferiore a 4.800 euro che includa uno dei redditi assimilati a quello da lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro: ad esempio, le colla-borazioni occasionali pagate con ritenuta d’acconto;

> un reddito complessivo inferiore a 28.158,28 euro se deriva da compensi per attività sportiva dilettan-tistica;

> un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro in cui sia incluso un reddito da lavoro dipendente o assimi-lato (il periodo di lavoro deve essere di 365 giorni);

> un reddito complessivo inferiore a 7.500 euro (7.750 euro per i soggetti ultrasettantacinquenni) che includa un reddito da pensione e eventuali redditi da terreni fino a 185,92 euro (il periodo di pensione deve essere di 365 giorni).Nel calcolo delle soglie di reddito qui elencate non si deve tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.

Nel club del 730Puoi utilizzare il 730, precompilato o fai da te, se:

> percepisci redditi da lavoro dipendente o da pen-sione (compresi i compensi degli italiani che lavorano all’estero e per i quali il reddito viene determinato

Da quest’anno è l’Agenzia delle entrate che in-dividua chi può presentare il modello 730

mettendogli a disposizione il precompilato sul suo sito (www.agenziadelleentrate.gov.it). Se, però, nel 2014 non hai presentato il 730 o non hai la Certificazione Unica 2015, non avrai il precompilato, e devi fare la dichiarazione col modello 730. Inoltre, seppure il Fisco sappia molto, non può sapere se nel 2014 ci sono stati cambiamenti che incidono sull’obbligo di presentare la dichiarazione o sul tipo di modello da utilizzare. È il caso dello studente universitario che, una volta laureato, inizia a lavorare o del lavoratore dipendente (o del pensio-nato) che ha percepito anche redditi diversi per cui deve utilizzare l'Unico (per esempio, redditi derivanti dalla partecipazione a un'attività di impresa). Quindi, bisogna attivarsi per capire in quale modello ci mette il Fisco. Fare il proprio dovere di contribuente sembra più facile con il precompilato, quindi approfitta della dichiarazione dei redditi per recuperare parte delle spese che hai sostenuto, facendo valere deduzioni e detrazioni o acconti di imposta che hai versato in eccesso nei periodi precedenti. Oppure usala per pa-gare altre imposte mediante compensazione se sei a credito con il Fisco.

Chi non deve dichiararsi Sono liberi dall’obbligo di presentare la di-chiarazione i contribuenti che nel 2014 hanno avuto:

> solo redditi da lavoro dipendente o da pensione; > solo redditi da lavoro dipendente o da pensione

oltre al reddito dell’abitazione principale con le sue eventuali pertinenze e redditi da altri fabbricati non locati se situati in un Comune diverso da quello in cui si trova l’abitazione principale;

> solo redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.Queste tre situazioni sono esenti dall’obbligo di di-chiarazione solo se i redditi sono stati corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato a effettuare le ritenute alla fonte oppure, in caso di più sostituti,

I tartassatI

Dal 730 all'Unico

Se hai i requisiti per presentare il modello 730 e scegli comunque di fare il “Modello Unico Persone Fisiche”, hai l'obbligo di inviarlo telematicamen-te all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2015. Solo chi è obbligato a fare l'Unico può presentarlo anche in forma carta-cea presso qualsiasi ufficio postale dal 2 maggio al 30 giugno 2015.

ChI dIChIara

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7Guida al 730

in base alla retribuzione convenzionale stabilita dal Ministero);

> percepisci indennità sostitutive di reddito da lavoro dipendente (quali cassa integrazione, indennità di mobilità);

> hai un contratto di lavoro dipendente o assi-milato a tempo determinato di durata inferiore all’anno. In tal caso, se il contratto dura almeno da aprile a luglio 2015, puoi presentare la dichiarazione al datore di lavoro che presta assistenza fiscale; se invece il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2015 e conosci i dati del sostituto di imposta che ti farà il conguaglio in busta paga, puoi rivolgerti ad un Caf o a un professionista abilitato;

> hai un contratto di lavoro a tempo determi-nato con la scuola che dura almeno da settembre 2014 a giugno 2015;

> percepisci solo redditi da collaborazione coor-dinata e continuativa se il contratto dura almeno da giugno a luglio 2015 e conosci i dati del sostituto di imposta che ti farà il conguaglio in busta paga;

> sei produttore agricolo esonerato dalla presenta-zione della dichiarazione Irap, Iva o con modello 770;

> sei socio di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione di prodotti agricoli e di piccola pesca;

> sei un sacerdote della Chiesa Cattolica; > sei un giudice costituzionale, un parlamentare

o titolare di altre cariche pubbliche elettive (consiglie-re regionale, comunale, provinciale ...);

> sei impegnato in lavori socialmente utili.Possono presentare il 730 anche quei contribuenti che nel 2014 hanno percepito redditi da lavoro dipen-dente o da pensione e alcuni dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente anche se quest’anno non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio in busta paga perchè non lavorano più. In questi casi il modello va presentato a un Caf o a un professionista abilitato, mentre quello precompilato può essere presentato anche direttamente all’Agenzia delle entrate. Ricorda che con il 730 si possono dichiarare solo: i redditi da lavoro dipendente e assimilato (collabora-zioni coordinate e continuative o a progetto), i redditi dei terreni, dei fabbricati, di capitale, da lavoro auto-nomo se non hai la partita Iva e alcuni redditi diversi assoggettabili a tassazione separata (vedi quadro D). Quindi, se possiedi altri tipi di reddito, non puoi scampare al modello Unico.

Quando ti tocca l’UnicoSe per regolare i conti con il Fisco devi ricorrere all'U-nico, sappi che il tuo cammino di contribuente sarà più arduo. Anzitutto devi fare tutti i calcoli da solo, perciò nella maggior parte dei casi sarai costretto a rivolgerti a un Caf o a un professionista abilitato. Inoltre, se dalla dichiarazione risulta un credito a tuo favore, dovrai aspettare molto più a lungo per ottene-

re il rimborso dall'amministrazione finanziaria. Non hai scelta e devi presentare l’Unico se nel 2014:

> hai prodotto redditi di impresa; > hai prodotto redditi da lavoro autonomo per i quali

è richiesta la partita Iva; > hai prodotto redditi diversi non compresi nel

quadro D del 730, righi D4 e D5; > hai realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione

di partecipazioni qualificate o di partecipazioni non qualificate in società che non operano in mercati re-golamentati e hanno sede in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (nei cosiddetti paradisi fiscali);

> hai percepito, in qualità di beneficiario, redditi pro-venienti da trust;

> non risiedevi in Italia nel 2014 o non lo sei nel 2015; > devi presentare la dichiarazione per un parente

defunto; > sei obbligato a presentare la dichiarazione Irap, Iva

o con modello 770.

Coniugi uniti davanti al FiscoI coniugi possono presentare la dichiarazione in forma congiunta quando entrambi hanno solo redditi dichiarabili con 730 e almeno uno dei due ha i requisiti per farlo. Se si fa la dichiarazione congiunta, bisogna presen-

in particolare

La Certificazione Unica sostituisce il Cud

Da quest'anno la Certificazione Unica sostituisce il vecchio Cud e le altre certificazioni che il sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previ-denziale) doveva consegnare una volta l'anno ai lavoratori dipendenti e assimilati, ad alcuni lavoratori autonomi e ai pensionati.In particolare la Certificazione attesta: - i redditi complessivi da lavoro dipendente e assimilato (per esempio, per le collaborazioni coordinate e continuative e a progetto); - i redditi complessivi da lavoro autonomo e provvigioni;- le provvigioni per prestazioni, anche occasionali, per rapporti di com-missione, agenzia, mediazione, rappresentanza commerciale e procaccia-mento d'affari; - le relative ritenute d'acconto e le detrazioni già effettuate. La nuova Certificazione è più completa rispetto al vecchio Cud: alcune informazioni prima erano contenute solo nelle annotazioni mentre altre non erano affatto presenti, come ad esempio i dati sui familiari a carico. Altri dati sono invariati, come per esempio quelli relativi al trattamento di fine rapporto o alle somme percepite per incremento della produttività.Il termine per il rilascio della certificazione è il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e gli altri valori sono stati percepiti ovvero entro 12 giorni da quando ne viene fatta richiesta in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Entro il 7 marzo il sostituto deve trasmettere la Certificazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle entrate, che la userà per la compilazione del 730. Se usi il precompilato, ti consigliamo di verificare sempre che i dati inseriti corrispondano a quelli indicati nella Certificazione Unica.

ChI dIChIara

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8 Guida al 730

tarla esclusivamente al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi, se presta assistenza fiscale, oppure attraverso un Caf o un professionista abilitato, anche se si utilizza il modello precompilato. Attenzione, la congiunta non può essere utilizzata per compensare debiti e crediti tra coniugi, ma consente di ottenere un conguaglio congiunto da un unico sostituto d’im-posta. Il “dichiarante” sarà il coniuge che presenta il 730 al proprio sostituto d’imposta. Nel 730 cartaceo i dati del sostituto devono essere indicati nel quadro “dati del sostituto d’imposta che effettuerà il congua-glio” presente nella prima pagina del modello mentre il "coniuge dichiarante" dovrà lasciare il quadro in bianco. Non si può presentare la dichiarazione con-giunta per conto di incapaci, compresi i minori, e per il coniuge deceduto prima della dichiarazione.

Il D-day del 730: 7 luglio 2015La dichiarazione dei redditi può essere presentata:

> direttamente all’Agenzia delle entrate in via tele-matica, ma solo con il modello precompilato;

> al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale; in tal caso puoi scegliere se fargli una delega perché possa accedere alla tua dichiarazione precompilata e accet-tarla, modificarla o integrarla oppure se presentargli il modello cartaceo già compilato;

> a un Caf o a un professionista abilitato (consulen-te del lavoro, dottore commercialista, ragioniere). In questo caso hai tre possibilità: fargli una delega perché possa accedere alla tua dichiarazione precom-pilata e accettarla, modificarla o integrarla e conse-gnargli copia dei documenti necessari a verificare i dati inseriti nella dichiarazione; consegnare il modello cartaceo già compilato con la documentazione; farti compilare il modello cartaceo, consegnando anche la relativa documentazione. Il termine per presentare la dichiarazione (online o cartacea) è stato unificato al 7 luglio, Entro il 7 luglio:

> i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti devono consegnare al contribuente una copia della dichiara-zione elaborata e il prospetto di liquidazione, affinchè possa verificarne il contenuto prima che venga tra-smessa all’Agenzia delle entrate;

> i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti devono trasmettere in via telematica all’Agenzia i dati conte-nuti nelle dichiarazioni ricevute dai contribuenti.

Luglio e agosto: c'è il conguaglioSe sei un lavoratore dipendente, nella busta paga relativa alla retribuzione di luglio troverai il conguaglio. Quindi, se risulti a credito con il Fisco, il datore di lavoro farà il rimborso direttamente in busta paga; se, invece, sei a debito, in busta paga il datore di lavoro tratterrà la somma o la rata (se hai chiesto

la rateizzazione del debito) dovuta a titolo di saldo e primo acconto. Se sei un pensionato, il conguaglio viene fatto a partire dal mese di agosto o settembre. In entrambi i casi, a novembre viene rimborsata o trattenuta la seconda o unica rata di acconto. Per questo motivo bisogna indicare nel 730 i dati del datore di lavoro o dell'ente pensionistico che, come sostituti d'imposta, si occuperanno del conguaglio. I dati per compilare il quadro relativo li trovi nella Certificazione Unica, che il sostituto d'impo-sta deve consegnarti entro il 28 febbraio. Se hai cambiato lavoro il sostituto d'imposta che farà il conguaglio sarà diverso da quello che ha rila-sciato la Certificazione Unica, quindi devi ricordarti di indicare nel 730 i dati del nuovo datore di lavoro. Ricordati che, se vuoi che la seconda o unica rata di acconto venga trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché hai avuto redditi inferiori o spese superiori), devi comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre e indicare la somma che ritieni dovuta stimando i redditi, le deduzioni e le detrazioni dell'anno in corso. Per fare questo calcolo puoi consultare le pagine della Guida dedicate ai calcoli (vedi "La resa dei conti") o affidarti a un Caf.

Se manca il sostituto d'impostaSe all'appuntamento con la dichiarazione dei redditi ti presenti senza sostituto d'imposta puoi fare comun-que il 730 segnalandolo nel modello precompilato predisposto dall'Agenzia. Se fai il cartaceo, indicando la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto". Se dalla dichiarazione risulta che:

> sei a credito con il Fisco e hai fornito il tuo Iban all'Agenzia delle entrate (tramite il sito www.agen-ziadelleentrate.gov.it o presso uno dei loro uffici), riceverai il rimborso direttamente sul conto corrente. Se l'Agenzia non ha gli estremi del tuo conto e il credito non supera i 1.000 euro, riceverai un invito a presentarti in Posta per riscuotere il rimborso in contanti; se il rimborso supera i 1.000 euro la Banca d'Italia emetterà un vaglia cambiario a te intestato da riscuotere in banca;

> sei a debito con il Fisco devi pagare il dovuto con il modello F24 entro il 16 giugno. Se paghi in ritardo, ma entro il 16 luglio, ti sarà applicata una maggiorazione dello 0,40%. Per la corretta compila-zione dell'F24 devi fare riferimento al modello 730-3 che contiene il dettaglio degli importi e dei codici.

Sotto i 10 euro, siamo pariSe dal conguaglio risulta un debito o un credito di 10,33 euro o meno, il Fisco ti esonera dalla pre-sentazione del 730. Se il debito o il credito d'imposta risultante dal conguaglio non supera il limite di 12 euro (ed è compreso tra 10,34 e 12 euro) non ci saranno né trattenute né rimborsi, ma la dichia-

ChI dIChIara

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9Guida al 730

razione deve essere presentata. Questo limite riguarda sia l'Irpef, sia l'addizionale comunale o regio-nale considerate singolarmente. Se, come abbiamo appena visto, non hai il sostituto d'imposta e ti trovi un credito inferiore a 12 euro, puoi usarlo in compensazione per pagare altre imposte. Trovi i conguagli di ogni singola imposta e l'indica-zione di quanto ti viene rimborsato o addebitato nel modello 730-3 messo a tua disposizione dall'Agenzia delle entrate online, se utilizzi il precompilato, o con-segnato da chi presta l'assistenza fiscale, se decidi di compilare il 730 cartaceo.

Se il Fisco ti deve oltre 4.000 euroSe dal conguaglio risulta a tuo favore un credito supe-riore a 4.000 euro per il rimborso dovrai aspettare più a lungo, non luglio o agosto, ma fino a 7 mesi dalla consegna del 730. Questo avviene se hai dichiarato familiari a carico o hai indicato crediti d'imposta deri-vanti da precedenti dichiarazioni.L’Agenzia delle entrate farà i controlli preventivi che ritiene necessari entro il 7 gennaio 2016 o comunque entro 6 mesi dalla data di trasmissione del 730. Se i controlli hanno esito positivo, entro il 7 febbraio 2016 o comunque entro 7 mesi dalla data di trasmissione del 730, l’Agenzia eroga il rimborso, eventualmente ricalcolato. In questi casi, quindi, non ricevi il credito nella busta paga o nella pensione di agosto ma sarà l'Agenzia a darti quanto ti spetta con bonifico, in contanti o tramite vaglia cambiario. Se, invece, il rimborso supera i 4.000 euro ma non hai indicato familiari a carico o eccedenze d'im-posta di precedenti dichiarazioni, non scatta alcun controllo dell'Agenzia delle entrate. Per capire se il tuo caso è uno di quelli in cui l'Agenzia effettua un controllo prima di procedere al rimborso, verifica se nel modello 730-3 è indicato che "il rim-borso sarà erogato dall'Agenzia al termine dei con-trolli preventivi previsti (rimborsi di importo superiore a 4.000 euro in presenza di particolari situazioni). L'ammontare del rimborso sarà diminuito dell'importo dovuto a titolo di secondo o unico acconto".

Occhio ai controlliSe presenti il 730 precompilato senza fare modifiche da cui risulta un credito superiore a 4.000 euro, il Fisco non farà alcun controllo. Se si accetta il precompilato senza modifiche o inte-grazioni non ci saranno controlli sui documenti relativi agli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) che sono stati comunicati dai soggetti che erogano mutui, dalle im-prese di assicurazione dagli enti previdenziali. La dichiarazione si considera accettata senza modi-fiche anche se queste non incidono sul calcolo del reddito o dell'imposta. Per esempio, se si aggiunge

un reddito che dà diritto a una deduzione di pari importo, come il reddito dell'abitazione principale o se vengono modificati i dati di residenza senza variare il domicilio fiscale per cui le addizionali comunali e regionali restano invariate. Se, invece, il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifche, tramite Caf o professionista abili-tato, i controlli dei documenti saranno effettuati nei confronti di questi ultimi, anche sugli oneri comuni-cati dai soggetti terzi. Il Fisco può comunque richiederti la documentazione necessaria per verificare se possiedi i requisiti per avere le agevolazioni. Il Fisco ha cinque anni di tempo per chiederti conto di quanto dichia-rato, quindi, non buttare via niente prima del 31 dicembre 2019. In alcuni casi è meglio conservare i documenti anche per più tempo, come quando si è fatta una ristruttu-razione edilizia oppure ci sono stati interventi per il risparmio energetico e la detrazione è stata rateizzata come previsto dalla legge. Crea, quindi, un bell'archi-vio fiscale da cui attingere.

cose che capitano

730 più qualche quadro dell'Unico: quando si può fare

“Quest'anno, oltre al mio stipendio da lavoratore dipendente, devo di-chiarare la rendita di un piccolo immobile che ho acquistato sulla riviera francese. Come devo procedere?„In questo caso si può presentare il 730 insieme al frontespizio e al quadro RW dell’Unico 2015, con le scadenze dell’Unico. Puoi farlo se rientri in una serie di casi previsti dalla legge, altrimenti devi per forza ricorrere all'Unico.Insieme al 730 puoi presentare il quadro RM dell'Unico se hai: redditi di capitale da fonte estera ai quali non sono state applicate le ritenute d'imposta secondo la normativa italiana; interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari ai quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva; indennità di fine rapporto da soggetti che non fanno da sostituto d'imposta; proventi da depositi di garanzia per cui è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%; hai rivalutato il valore dei tuoi terre-ni; hai percepito redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto tassati con imposta sostitutiva del 20%.Insieme al 730 puoi presentare il quadro RT dell'Unico se nel 2014: non hai scelto il regime amministrato o gestito e hai realizzato plusvalen-ze derivanti da partecipazioni non qualificate (escluse quelle che derivano dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o territori con fiscalità privilegiata) i cui titoli non sono stati negoziati in mercati rego-lamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria; hai realizzato solo minusvalenze da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e le riporti negli anni successivi; hai rivalutato il valore delle partecipazioni nel 2013.Insieme al 730 puoi presentare il modulo RW dell'Unico se nel 2014 hai investito all'estero o in attività estere di natura finanziaria oppure se devi pagare le imposte su immobili situati all'estero di cui sei proprietario o su attività finanziarie che possiedi all'estero.

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10 Guida al 730

Errore a tuo sfavoreSe il modello è stato compilato correttamente, ma ti accorgi di non aver dichiarato alcuni redditi o aver indicato oneri non spettanti puoi rimedia-re solo col modello Unico. In particolare puoi:

> presentare entro il 30 settembre 2015 l’Unico 2015 (correttiva nei termini) e pagare, oltre alla mag-gior imposta dovuta, gli interessi legali e la sanzione ridotta del 3,75%;

> presentare l’Unico 2015 (dichiarazione integrativa) entro il termine per la presentazione dell'Unico 2016 e pagare, oltre alla maggior imposta dovuta, gli inte-ressi legali e la sanzione ridotta del 4,2%;

> presentare entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichia-razione, l’Unico 2015 versando la sanzione intera del 30% oltre agli interessi.

Compilare l'integrativoSe sei nella situazione indicata nel codice "1" nella casella "730 integrativo" (quindi, l'errore è a tuo favore), devi compilare il quadro F sezione VII. Se il credito che ti spettava ti è stato rimborsato dal sostituto d'imposta compila il rigo F9 indicando i dati come risultavano dal 730-3 originario nella sezione "Liquidazione delle imposte del dichiarante":

> nella colonna 1 il credito Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta;

> nella colonna 2 l'addizionale regionale; > nella colonna 3 l'addizionale comunale.

Fai attenzione perché se hai presentato la congiun-ta i dati vanno presi nella sezione "liquidazione delle imposte del coniuge".Se, invece, hai usato i crediti che ti spettavano per compensare altre imposte usando l'F24, devi compi-lare il rigo F10 indicando, nelle rispettive colonne, i crediti risultanti dal modello 730-3 originario e che hai usato in compensazione con l'F24 per versare altre imposte. Tieni presente che quando integri la dichiarazione, la procedura avviata con la consegna del 730 sbagliato prosegue il suo corso, quindi non viene meno l'obbligo del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di fare i rimborsi e le trattenute dovute in base a quello, fatti salvi i successivi aggiustamenti.

C'è un errore di compilazione? Di calcolo? Non ti preoccupare: il rimedio c'è ed è nel modello

730 "rettificativo". Basta comunicare l'errore a chi ti ha prestato l'assistenza fiscale prima della scadenza del termine per la presentazione del 730, cioè entro il 7 luglio 2015. Se l'errore è diverso, il rimedio cam-bia a seconda delle conseguenze che ha sull'imposta.

Errore a tuo favore Se il modello è stato compilato correttamente, ma ti accorgi di non aver fatto valere tutti gli oneri che potrebbero determinare una minor imposta o un maggior rimborso, puoi:

> presentare entro il 25 ottobre 2015 a un Caf o a un professionista abilitato un nuovo 730 con tutta la documentazione allegata, indicando il codice “1” nella casella “730 integrativo” presente sul fronte-spizio. L'integrativo va presentato a un Caf o a un pro-fessionista anche se il modello 730 che si deve cor-reggere era stato presentato direttamente all'Agenzia per via telematica o tramite sostituto d’imposta. Se sei senza sostituto di imposta nel frontespizio inserisci la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto";

> presentare entro il 30 settembre 2015 il mo-dello Unico Persone Fisiche 2015 barrando la casella “correttiva nei termini” sul frontespizio;

> presentare l'Unico entro il termine per la presen-tazione del modello Unico 2016, barrando la casella “dichiarazione integrativa a favore” sul frontespizio.

Se sbagli il sostituto d'imposta Se ti accorgi di non aver fornito tutti i dati corretti per identificare il sostituto d’imposta che dovrà fare il conguaglio devi presentare entro il 25 ottobre 2015 il "730 integrativo" con tutti i dati contenuti in quello originario, a eccezione del riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” dove dovrai indicare i dati aggiornati. Inserisci il co-dice "2" nella casella "730 integrativo" presente sul frontespizio. Se hai sbagliato a indicare i dati del sostituto e hai anche fatto errori di compilazione che comportano un maggior credito indica il codice "3" nella casella "730 integrativo".

Correggere il 730Quadro f

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11Guida al 730

Se alcune delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, non sono inserite nella dichiarazione, ma in un apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventual-mente inserirle nel 730 precompilato. Nel prospetto sono inseriti anche i dati incongruenti. Per esempio, gli interessi passivi sui mutui comunicati dalla banca se superiori a quelli dichiarati l’anno prima.

Se presenti il 730 da soloPer presentare il 730 direttamente all’Agenzia delle entrate, devi percorrere tre semplici tappe.

Accedi alla tua area personale Collegati al sito dell’Agenzia www.agenziadelleentra-te.gov.it e accedi alla tua area personale. Per farlo devi avere il codice Pin dell'Agenzia che puoi chiedere:

> per telefono, al numero verde 848.800.444; > agli uffici territoriali dell'Agenzia con un documen-

to di identità e il codice fiscale;

A partire dallo scorso 15 aprile, l’Agenzia delle en-trate ha messo a disposizione i 730 precompilati

sul sito www.agenziadelleentrate.gov.it. Da quest'anno ogni contribuente ha un proprio "cas-setto fiscale" sul sito dell'Agenzia, a cui può accedere tramite Pin (vedi riquadro "In particolare"). La novità riguarda circa venti milioni di italiani, tra pensionati e lavoratori dipendenti e assimilati. Trovano il modello precompilato sul sito dell'Agenzia coloro che:

> hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi del 2013;

> hanno ricevuto dal sostituto di imposta la Certificazione Unica 2015 (l'equivalente del vecchio Cud) con i redditi da lavoro dipendente e/o assimilato o da pensione percepiti nel 2014.Il modello precompilato è disponibile anche per chi, per i redditi 2013, ha presentato l'Unico 2014 pur avendo i requisiti per fare il 730, purché sia in posses-so della Certificazione Unica 2015 oppure se ha presentato, insieme al 730, i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone Fisiche 2014. Il 730 precompilato non sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate per chi:

> ha avuto la partita Iva attiva per almeno un giorno all'anno, anche se non ha fatturato;

> è deceduto nei primi mesi del 2015; > è legalmente incapace o minorenne.

Niente precompilato anche se, nel 2014, hai presenta-to dichiarazioni correttive in termini o integrative per le quali è ancora in corso la liquidazione dell’imposta.

Cosa c'è nel precompilatoNel modello 730 precompilato dall’Agenzia troviamo:

> i dati contenuti nella Certificazione Unica: da quest'anno il sostituto d'imposta consegna la Certificazione al contribuente entro il 28 febbraio e all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo;

> i dati sugli interessi passivi sui mutui, sui premi assi-curativi e sui contributi previdenziali comunicati all’A-genzia delle entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari (banche e finanziarie), dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali;

> alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei red-diti dell’anno precedente (ad esempio, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia o per il recupero del risparmio energetico, ma anche i crediti d’imposta e le ecceden-ze riportabili);

> gli altri dati presenti all'Anagrafe tributaria (ad esempio, i versamenti fatti con il modello F24, i dati catastali).

Il 730 precompIlato

precompIlato

In partIcolare

Il Pin: dove vai se non ce l'hai?

Per semplificare la dura vita da contribuente devi procurarti la chiave d'accesso ai servizi online del Fisco: il Pin dell'Agenzia delle entrate. Con il Pin puoi:• inviare la dichiarazione dei redditi (730, Unico) e altri documenti;• pagare imposte, tasse e contributi con il modello F24;• registrare contratti di locazione e scegliere il regime di cedolare secca; • comunicare le tue coordinate per l’accredito dei rimborsi;• ricevere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e le cartelle di pagamento;• ottenere le ricevute telematiche della documentazione inviata e annul-lare i documenti inviati per errore;• trasmettere istanze e inviare la domanda di mediazione per la defini-zione delle liti fiscali di importo fino a 20.000 euro.

Il cassetto fiscale

Il tuo profilo personale è una sorta di "cassetto fiscale" dove trovi:• il 730 precompilato e la liquidazione dell'Irpef;• i dati catastali dei tuoi immobili;• i versamenti effettuati con i modelli F23 (le imposte sulla compraven-dita di immobili, su successione, donazioni...) e F24 (le imposte erariali, previdenziali, degli enti locali...);• gli atti registrati (contratti di locazione o di compravendita di immobili);• i dati dei rimborsi ricevuti.

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12 Guida al 730

precompIlato

> online, dal sito dell’Agenzia delle entrate.Otterrai subito la prima parte del codice Pin mentre la seconda ti sarà inviata per posta al tuo domicilio.In alternativa, puoi accedere ai servizi on line dell'A-genzia utilizzando le credenziali dispositive dell'Inps: se non hai ancora il Pin per i servizi online dell'Inps, richiedilo sul sito www.inps.it e poi convertilo in Pin "dispositivo" direttamente dal tuo computer oppure chiamando il call center Inps.

Visualizza il 730 Una volta entrato nella tua area personale, ti consi-gliamo per prima cosa di:

> indicare i dati del sostituto d’imposta che farà il conguaglio;

> compilare la scheda con la scelta di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille.Fatto questo, verifica con attenzione i dati che sono stati inseriti nella dichiarazione dei redditi, nella sezio-

FAC SIMILE

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13Guida al 730

Sempre all'interno della tua area personale, in relazio-ne alla tua dichiarazione precompilata potrai:

> versare le somme eventualmente dovute mediante modello F24 che verrà predisposto online già comple-to dei dati di pagamento, con possibilità di addebitare il saldo sul tuo conto corrente bancario o postale;

> indicare le coordinate bancarie o postali dove rice-vere l'eventuale rimborso;

> consultare le comunicazioni del Fisco, la dichiara-zione presentata e la ricevuta di invio. Puoi anche inserire un indirizzo di posta elettronica valido per ricevere le comunicazioni relative al tuo 730 precompilato.

Se ti affidi al sostituto d'impostaSe il tuo sostituto di imposta presta assistenza fiscale, puoi delegarlo ad accedere alla tua dichia-razione dei redditi precompilata, per fare le modifiche necessarie e trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle entrate. Quindi, devi:

> consegnare la delega per l’accesso al 730 precom-pilato messa a disposizione dal sostituto;

> consegnare il modello 730-1 per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille. Anche se lo lasci in bianco, devi consegnarlo al sostituto utilizzando una normale busta e indicando, oltre ai dati anagrafici, “Scelta per per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille”. Se presenti la dichiarazione

ne chiamata “Visualizza il 730 precompilato”.Nell’area personale, oltre al modello precompilato, troverai:

> il modello 730-3 con il dettaglio della liquidazione; > un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e

delle spese inserite nel 730 e delle fonti utilizzate per compilare la dichiarazione;

> l’esito della liquidazione: il rimborso che ti verrà dato o le trattenute che ti farà il sostituto d’imposta.

Invia la dichiarazione dei redditi Il 730 precompilato è al suo debutto e, in questa fase sperimentale, al Fisco mancano i dati per compilare la dichiarazione in toto. Si è stimato che in sette casi su dieci il precompilato disponibile sul sito dell'Agenzia sarà da integrare o modificare. Banalmente, per inse-rire le spese mediche da detrarre. Se devi modificare o integrare il precompilato perché alcuni dati non sono corretti o sono incompleti, ad esempio mancano dei redditi o non sono stati inseriti oneri detraibili o deducibili di cui il Fisco non era a conoscenza, basta cliccare sul tasto "modifica" e se-guire la procedura guidata fino al tasto "invio". Se, invece, sei tra i fortunati che non devono modifi-care o integrare il precompilato, non devi far altro che accettare il 730 cliccando sull’apposito comando e se-guendo la procedura guidata fino al tasto di "invio". Tieni presente che l'invio telematico del 730 non può essere effettuato prima del primo maggio.

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FAC SIMILE

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14 Guida al 730

congiunta, ricorda che le schede vanno comunque inserite in due buste distinte;

> verificare la correttezza dei dati inseriti sulla copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione che il sostituto ti deve consegnare entro e non oltre il 7 luglio.

Se fai la dichiarazione con un Caf o un professionistaSe ti affidi a un Caf o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, commercialista, ragioniere o perito commerciale) devi:

> consegnare la delega per accedere al 730 precom-pilato messa a disposizione dal Caf;

> consegnare il modello 730-1 per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille;

> consegnare i documenti necessari a verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione dei redditi e, in particolare, il diritto alle deduzioni e alle detrazioni richieste: la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute; gli scontrini fiscali, le ricevute, le fatture, le quietanze che provano le spese sostenute (a meno che si ri-feriscano a deduzioni o detrazioni già riconosciute dal sostituto d’imposta e i documenti siano già in suo possesso); gli attestati di versamento delle imposte effettuati con l'F24; il modello Unico se ci sono crediti per cui il contribuente ha chiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Ricordati di consegnare le copie e conservare gli origi-nali almeno fino al 31 dicembre 2019.I Caf e i professionisti devono verificare che i dati indicati nel precompilato siano conformi alla documentazione consegnata dal con-tribuente e, laddove fossero scorretti o incompleti, provvedere a integrarli o modificarli. Fatte le verifiche, al contribuente viene rilasciato il visto di conformità che attesta la correttezza dei dati. Infine, verifica anche tu la correttezza dei dati inseriti nella copia della dichiarazione elaborata e del pro-spetto di liquidazione che ti viene consegnata entro e non oltre il 7 luglio 2015.

L'infedeltà si pagaSe il visto di conformità messo dal Caf o dal profes-sionista a cui ci siamo affidati per la dichiarazione dei redditi è "infedele", sarà il Caf o il professionista a dover pagare il maggior tributo, gli interessi e le san-zioni, a meno che l’infedeltà sia dipesa dalla malafede del contribuente. Insomma, se il Caf sbaglia mettendo il visto di conformità sui dati che l'Agenzia delle entrate giudica scorretti, sarà lui a pagare. Se, rilevato l’errore, il Caf o il professionista trasmet-tono all’Agenzia delle entrate una dichiarazione di rettifica entro il 10 novembre, saranno tenuti al pa-gamento della sola sanzione, mentre l’imposta e gli interessi sono a carico del contribuente.

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15Guida al 730

Frontespizio

Dopo aver visto come funziona il 730 precompila-to, vediamo come si deve comportare chi deve o

preferisce compilare il modello con le modalità ordi-narie in forma cartacea.

Non sbagliare il codice fiscale Si parte compilando il frontespizio: inserisci i dati anagrafici e il codice fiscale. Prima di inserire quest'ultimo assicurati che sia lo stesso riportato sulla tua tessera sanitaria e usalo anche se ti accorgi che è sbagliato. Seppur raramente può capitare che ci sia qualche lettera o numero sbagliato, ma siccome il Fisco ti riconosce con quel codice, finché non glielo fai correggere, devi usarlo.

Travestiti da bravo contribuenteNel rigo contribuente, la casella “dichiarante” va barrata da chi sta dichiarando i propri redditi. Se la dichiarazione è congiunta, quello tra i coniugi che intende utilizzare il proprio sostituto d’imposta per il conguaglio deve barrare sia la casella “dichia-rante” che la casella “dichiarazione congiunta”. L’altro metterà la crocetta solo su “coniuge dichia-rante”. Attenzione al codice fiscale: nella casella corrispondente ogni coniuge inserirà il suo. Nella parte dei dati anagrafici, il Fisco ti chiede la carta d’identità. Anche in questo caso è bene fare attenzione ad alcune situazioni particolari:

> chi è nato all’estero deve indicare, al posto del Comune, lo Stato di nascita tralasciando lo spazio relativo alla provincia;

> la parte “residenza anagrafica” si compila solo se hai cambiato residenza, anche nell’ambito dello stes-so Comune, nel periodo dal 1° gennaio 2014 alla data di presentazione della dichiarazione; in questo caso devi indicare la nuova residenza specificando giorno, mese e anno della variazione;

> la parte “residenza anagrafica” si compila anche se è la tua prima dichiarazione dei redditi; in questo caso devi barrare anche la casella “Dichiarazione presenta-ta per la prima volta”.Da quest’anno, nel frontespizio, non va più indicato lo stato civile del contribuente (per esempio, coniugato, vedovo, separato...). Più privacy, dunque.

Dichiarazione conto terziSe devi presentare la dichiarazione per conto di per-sone incapaci o di un minore puoi usare il 730 solo se la persona per cui presenti il modello ha le caratte-ristiche per usarlo (vedi “I tartassati” a pagg. 6 e 7). In questo caso devi compilare due 730: in entrambi

Di Fronte al Fiscodevi indicare nella casella “codice fiscale” quello del soggetto che stai rappresentando, nella casella “co-dice fiscale del rappresentante o tutore” il tuo. In un modello, barra la casella “dichiarante” nel rigo “contribuente” e poi la casella “tutelato” se sei il rappresentante legale o di sostegno oppure la casella “minore” se sei il genitore che presenta la dichiarazio-ne per conto del figlio minorenne. In questo modello riporta tutti i redditi dell’incapace o del minore. Nell’altro modello barra la casella “rappresentante o tutore” nel rigo “contribuente” e compila con i tuoi dati.

Le tasse seguono il domicilioIl domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica: in caso di variazione della residenza cambia anche il domicilio fiscale e, in base a questo, le tasse locali da pagare. In particolare, il domicilio fiscale è importante per determinare l’ammontare delle addizionali comu-nali e regionali all’Irpef, deliberate dalle singole amministrazioni locali.Se non hai cambiato la residenza o hai cambiato casa, ma sei rimasto nello stesso Comune devi compilare solo il rigo “domicilio fiscale al 01/01/2014”, lasciando gli altri in bianco. Devi, invece, compilare anche il rigo “domicilio fiscale al 01/01/2015” se ti sei trasferito in un Comune diverso.

Quale sostituto d'impostaNon dimenticare di inserire correttamente i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al con-guaglio perché se sbagli dovrai presentare "il 730 integrativo". Se sei un lavoratore dipendente, assimilato o un pen-sionato trovi i dati che ti servono nella Certificazione Unica 2015, nella sezione "dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostitu-to d'imposta". Se il sostituto d'imposta che farà i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, inserisci i dati del nuovo sostitu-to che chiederai direttamente a lui. Ci sono poi i casi particolari in cui bisogna fare atten-zione e cioè:

> se la dichiarazione è congiunta, bisogna indicare i dati del sostituto del "dichiarante";

> se la dichiarazione è per conto dell'incapace, vanno indicati i dati del sostituto d'imposta del minore o del tutelato (nella dichiarazione del rappresentante o del tutore il riquadro non si deve compilare);

> se non hai il sostituto d'imposta devi barrare la casella corrispondente (e presentare la dichiarazione ad un Caf o ad un professionista).

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16 Guida al 730

Frontespizio

EsEmpio

Per capire come compilare il modello 730, quest'anno ab-biamo adottato come al soli-to la signora Anna Rossi, che seguiremo nella compilazione. Nella casella Mod. N. (in alto a destra), Anna indica “1” e ini-zia la sua dichiarazione barran-

do il quadratino “dichiarante” e inserendo codice fiscale e dati anagrafici. La signora Rossi vive con il marito e i due figli a Milano, ma non avendo cambiato resi-denza nel 2014, non compila il quadro della residenza anagra-

fica. Per lo stesso motivo indica “Milano” solo nel rigo "do-micilio fiscale al 01/01/2014". Per concludere il frontespizio, Anna che è una lavoratrice dipendente, indica i dati del proprio datore di lavoro nella sezione dedicata al sostituto

d’imposta: sarà lui a occuparsi di fare il conguaglio sulla sua busta paga di luglio. Quindi, accrediterà il rimborso o addebiterà le somme o le rate dovute al Fisco a saldo op-pure come primo acconto per l'anno 2015.

Dati falsi? Si va anche nel penaleFornire all'Agenzia i dati per il 730 è un obbligo. Se si omettono dei dati o se ne indicano di falsi, si è passibili di sanzioni amministrative (da 258 a 2.065 euro) e, nei casi più gravi, anche penali. Pochi dati sono facoltativi: per esempio, i numeri di telefono o il cellulare, il fax o l'indirizzo di posta elettronica. L'Agenzia non ha bisogno del consenso del contri-buente per il trattamento dei dati perché è un ente dello Stato. Possono farne a meno anche gli interme-diari abilitati (sostituto d'imposta, Caf o professioni-

sta) a meno che si tratti di dati sensibili (per esempio, dati sullo stato di salute o sugli orientamenti religiosi, politici o sessuali).

Situazioni particolari La casella va compilata se si vogliono evidenziare "si-tuazioni particolari" che incidono sulla dichiarazione. Per esempio, quando l'Agenzia fornisce successivi chiarimenti su situazioni controverse o a problemi comuni su richiesta dei contribuenti. Nella casella bisogna inserire il codice comunicato dall'Agenzia.

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17Guida al 730

parte dal genitore con reddito particolarmente basso.Per capire come godere al massimo della detrazione, fai qualche conto usando le indicazioni riportate nel capitolo "La resa dei conti". Infatti, la detrazione diminuisce all'aumentare del reddito, quindi attribuendola completamente al reddito più alto, il totale della detrazione per la fami-glia risulta più basso.In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, la detrazione spetta al 100% al genitore affida-tario (vedi riquadro qui sotto). In caso di affidamento congiunto, invece, si divi-de al 50%. Anche in questo caso, però, è possibile, se i coniugi si mettono d'accordo, attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito più elevato, a patto che, nell'affidamento congiunto, restituisca il 50% della detrazione all'altro genitore.Ci sono alcuni casi in cui la detrazione spetta per intero a un solo genitore:

> quando l'altro genitore è fiscalmente a suo carico; > se rimane vedovo/a con figli e si risposa; > per figli adottivi, affidati o affiliati del solo contri-

Pensa al modello 730 come a un grande dipinto della tua vita, fatto di tanti quadri che ne narrano

gli eventi: matrimoni, nascite, morti, separazioni...Il Fisco in questo caso tiene conto anche del peso economico rappresentato da figli ultramaggiorenni che non riescono ad avere un reddito stabile capace di emanciparli dalla famiglia e restano con mamma e papà. Oppure vanno a vivere da soli, ma le bollette e l'affitto sono a carico dei genitori. Non tiene conto, però, delle coppie di fatto, di chi convive, ma non è sposato (vedi riquadro a pag. 19), per cui il compagno o la compagna non spossono essere considerati a carico e non c'è nessuna detra-zione. Se hai diritto alla detrazione per figli a carico, l'avrai già ottenuta in busta paga o nella pensione. Il Fisco prevede anche detrazioni per eventuali altri familiari a tuo carico (moglie, suocera, marito...), ti consente cioè di sottrarre determinati importi dall'imposta lorda (Irpef), dopo averla calcola-ta sui redditi dichiarati. La detrazione varia a seconda del reddito e di quanti si è in famiglia. Sarà chi presta l'assistenza fiscale a fare tutti i calcoli per applicare le detrazioni, alleggerendo il conto finale presentato dall'Agenzia delle entrate.

Sei a carico se guadagni pocoPer essere considerati a carico conta il reddito, non l'età. Infatti, i figli, il coniuge e gli altri fa-miliari, nel 2014, non devono avere avuto un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro. Questo limite vale per tutto l'anno considerato complessivamente. Quindi, se un figlio ha fatto una collaborazione di soli due mesi percependo comples-sivamente 3.000 euro, il genitore perde le detrazioni per tutto l'anno. Infatti, la detrazione non spetta, neppure in parte, se nel corso dell'anno il reddito del familiare ha superato la soglia dei 2.840,51 euro senza considerare eventuali deduzioni. Le detrazioni per i figli (senza nessuna distinzione tra riconosciuti, legittimi, adottivi o affidati) spetta-no anche se questi non convivono con chi li dichiara a carico e anche se non sono residenti in Italia.La detrazione viene riconosciuta a prescindere dall'età del figlio e dal fatto che sia o meno ancora studente. L'unico limite che il Fisco impone ai genitori è che facciano metà per uno: se non sono legal-mente separati, devono ripartirsi al 50% la detrazione per ogni figlio a carico. I genitori possono, di comune accordo, attribuire tut-ta la detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato, per evitare che sia persa in tutto o in

Familiari a carico

Figli & co.

In partIcolare

Detrazione figli: il Fisco, come Salomone, dice di fare a metà

Per il Fisco i coniugi devono fare a metà quando si tratta di "scaricare" i figli. Infatti, la detrazione per figli a carico va ripartita al 50% tra i coniu-gi, se non sono legalmente separati. Se, però, i genitori sono d'accordo possono attribuire tutta la detrazione a quello dei due che ha il reddito più elevato. Una mossa che conviene fare quando il reddito di uno dei due coniugi è particolarmente basso perché gode già di altre detrazioni che annullano l’imposta. Infatti, se l'ammontare delle detrazioni supera l'imposta dovuta si dice che la detrazione non trova capienza e, quindi, va perduta se non si trasferisce a un altro familiare, in questo caso al coniuge. Se i genitori sono separati o divorziati e c'è l'affido congiunto dei figli la detrazione spetta nella misura del 50% per ogni genitore; se l'affido è esclusivo è il genitore affidatario a usufruire del 100% della detrazione, fatti salvi diversi accordi tra le parti. Per le coppie di fatto, non sposate, valgono le stesse regole previste per i genitori separati: la detrazione si divide al 50% se non ci sono provve-dimenti del Giudice sull'affidamento dei figli. Le parti possono sempre decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione a chi ha il reddito più alto. Insomma, la detrazione può essere attribuita nelle percentuali prefissate del 50 o del 100 per cento e non stabilita liberamente dai genitori. Ne deriva che, se i figli sono due, la detrazione va calcolata per ciascun figlio e poi divisa a metà tra i genitori o attribuita interamente a uno dei due. I genitori non possono quindi dichiarare (e detrarre) un figlio ciascuno.

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18 Guida al 730

Figli & co.

buente, anche se questi è coniugato; > se l'altro genitore è deceduto oppure non ha rico-

nosciuto il figlio. In questo caso, la detrazione per il primo figlio potrebbe essere sostituita da quella per il coniuge, se più conveniente.

Se mantieni tuo marito Il Fisco permette di dichiarare fiscalmente a proprio carico il coniuge che non raggiunge il limite di reddito di 2.840,51 euro annui complessivi, a prescindere che sia convivente o che addirittura viva all'estero. L'unico vincolo per usufruire delle detrazioni è che non ci sia un provvedimento di separazione legale: infatti in questo caso il coniuge continua a essere dichiarabile a carico, ma rientra negli "altri familiari".

Gli altri familiari scaricabili Non solo coniuge e figli: per il Fisco anche altri fami-liari danno diritto a specifiche detrazioni. Per ottenere le agevolazioni previste per i familiari a carico, devono essere rispettate alcune condizioni. Innanzitutto, questi devono convivere con chi li dichiara a proprio carico o ricevere da lui assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In questo secondo caso si deve allegare un'autocerti-ficazione al 730. In caso di controllo del Fisco, si può provare quanto dichiarato tramite mezzi che l'ammi-nistrazione finanziaria giudica come “idonei”. Tra questi rientrano, ad esempio, l'intestazione delle utenze domestiche, di un contratto di affitto o la do-cumentazione bancaria da cui risultino i versamenti fatti a quel familiare. Possono essere dichiarati a carico:

> il coniuge legalmente separato (questa condizione

deve risultare da una sentenza di separazione); > i discendenti dei figli (i nipoti); > i genitori, anche adottivi, e i nonni; > i suoceri, i generi e le nuore; > i fratelli, le sorelle, i fratellastri e le sorellastre.

Stato civile, pleaseSe sei sposato devi barrare la casella “C” nel quadro “Coniuge e familiari a carico” e riportare nel rigo 1 il codice fiscale del coniuge (il codice del co-niuge va indicato anche se non è a carico). Non devi compilarlo in caso di annullamento, divorzio e separa-zione legale. La casella “mesi a carico” è da utilizzare solo se, nel 2014, il coniuge è stato a carico. Se lo è stato per tutto l'anno, scrivi “12”. Se ti sei sposato nel 2014 oppure durante l'anno c'è stata una separazio-ne legale o il matrimonio è stato sciolto o annullato oppure il coniuge è morto, indica il numero di mesi in cui è stato a carico. Il mese si considera sempre inte-ro. Per esempio, se le nozze risalgono al maggio del 2014, la detrazione spetterà per otto mesi.

Più detrazioni per le famiglie numeroseBarra la casella “F1” per il primo figlio a carico, cioè quello di età anagrafica maggiore. Nei righi successivi barra le caselle:

> “F” per indicare un figlio successivo al primo; > “A” se si tratta di un altro familiare; > “D” se il figlio è portatore di handicap ai sensi

dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. In questo caso, non è necessario barrare anche la casella “F”. Nella casella “codice fiscale” scrivi il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari che dichiari a tuo carico anche se le detrazioni vengono percepite da un altro soggetto. Da quest'anno devi indicare il codice fiscale anche per i figli residenti all'estero.Nella casella “mesi a carico” indica il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a tuo carico. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2014, la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scriverai “5”.Allo stesso modo, nella casella “minore di 3 anni” indica il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esem-pio, per un figlio nato il 14 giugno 2014, nella casella scriverai “7”; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 5 settembre 2014, indicherai “9”. Il Fisco riconosce la detrazione per l'intero mese, anche se la condizio-ne per usufruirne si è verificata per un solo giorno. Nella casella “percentuale” indica la percentuale di detrazione spettante: "100" per l'intera detrazione, "50" per la metà e "0" se la detrazione spetta intera-mente all'altro genitore. Un caso particolare è quello in cui uno dei genito-ri è deceduto oppure non ha riconosciuto il figlio: se si verifica una di queste circostanze, l'altro

In partIcolare

Extracomunitario? Sconto se dimostri di essere un familiare

I cittadini extracomunitari che chiedono le detrazioni per familiari a cari-co devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare. Possono presentare alternativamente: • la documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del Prefetto competente per territorio;• la documentazione con apposizione dell'apostille (che convalida l'atto), per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;• la documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come confor-me all'originale dal consolato italiano del Paese di origine.

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19Guida al 730

cose che capItanogenitore ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico, mentre per gli altri figli all'intera detrazione. Fai attenzione e indica nella casella “percentuale” del rigo 2 la lettera “C”. Se la detrazione non spetta per l'intero anno, bisogna compilare il rigo 2 per i mesi in cui la detrazione è riconosciuta come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta come coniuge. In ogni caso, sarà chi ti presta l'assistenza fiscale ad attribuirti la detrazione più con-veniente. Infatti, poiché le detrazioni per i figli e per il coniuge non sono fisse, ma variano in funzione della composizione del nucleo e del reddito complessivo, potrebbe accadere che comunque la detrazione pre-vista per il coniuge sia più bassa di quella attribuita al figlio. Barra la casella di colonna 8 "detrazione 100% affidamento figli" se sei il genitore che fruisce dell'intera detrazione in caso di affidamento congiunto, esclusivo o condiviso dei figli. Se sei il genitore affidatario, o in caso di affidamento con-giunto, e non puoi usufruire in tutto o in parte della detrazione, perché hai dei limiti di reddito, la detra-zione viene assegnata interamente all'altro genitore. Questa situazione può essere oggetto di valutazione in sede di accordo economico di separazione. Per le famiglie numerose, l'amministrazione finanziaria concede un'ulteriore detrazione pari a 1.200 euro. La casella “percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli” è riservata ai contribuenti con più di tre figli. Indica in questa casella la percentuale riferita alla ulteriore detrazione: per calcolarla trovi le indicazioni nella parte della guida dedicata al calcolo dell'imposta, chiamata “La

Convivi? Nessuna detrazione per la compagna disoccupata

“Vivo con la mia compagna che purtroppo è disoccupata da un anno e mezzo, pertanto ci manteniamo solo con il mio stipendio. Ho diritto alla detrazione per familiari a carico? „Se convivi e la tua compagna è disoccupata ed è, quindi, a tuo carico, sappi che il Fisco non ti riconosce nessuna detrazione per familiare a carico come accadrebbe se foste una coppia sposata. Se, però, all'Ana-grafe risultate registrati nello stesso stato di famiglia, formate un unico nucleo familiare e, se il vostro Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è basso, potreste avere diritto ad alcune agevolazioni. L'Isee è lo strumento di valutazione della condizione economica delle famiglie italiane. Attraverso l'Isee familiare, che sarebbe sicuramente più alto con un doppio stipendio, lo Stato individua le famiglie che possono accedere a prestazioni sociali agevolate: assegni familiari e di maternità, bonus bebè, retta agevolata per l’asilo nido, mensa scolastica, libri scolastici e borse di studio, agevolazioni per tasse universitarie e prestazioni del diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie (per esempio. ricoveri presso residenze sanitarie, assistenza ai disabili), agevolazioni sulle utenze domestiche (sconti sulle bollette di telefono, luce, gas).

esempIo

Anna, mamma di Marco e Sofia, compila il proprio qua-dro dei familiari a carico. Non avendo a carico il marito Mario, non indica i mesi in co-lonna 5 del rigo 1 ma, sapendo che è comunque obbligatorio indicare il codice fiscale del coniuge, barra la casella C e

completa il rigo 1 con il codice del marito. Nel rigo 2 indica il codice fi-scale del figlio Marco, barran-do la casella F1 e indicando “12” nella casella mesi a carico. Poiché Marco è nato nel 2008 e, quindi, ha più di tre anni, non bisogna scrivere nulla nel-

la colonna 6. Nel rigo 3, Anna indica il codice fiscale della piccola Sofia, che è nata il 15 maggio 2011. Barra la casella F e indica “12” nella casella mesi a carico. Poiché Sofia ha compiuto tre anni nel maggio del 2014, indi-ca “5” nella colonna 6: infatti

basta un giorno per poter con-siderare tutto il mese nel conto delle detrazioni. Anna e Mario, dopo aver fatto i calcoli, de-cidono che è più conveniente dichiarare a loro carico i figli al 50%. Anna indica "50" in entrambi i righi della colonna 7.

Figli & co.

resa dei conti”.Da quest'anno c'è una nuova casella "numero di figli in affido preadottivo a carico del contri-buente", Indicato il numero, per ognuno di loro, devi barrare la casella "F" o "D" e compilare i dati relativi ai mesi per i quali li dichiari a tuo carico. Si lascia in bianco il codice fiscale per tutelare la loro privacy.

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20 Guida al 730

Devono, invece, dichiarare: > i proprietari di terreni (anche i possessori a titolo

di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale) regolar-mente iscritti a catasto con attribuzione della rendita catastale;

> gli affittuari che svolgono attività agricola sul ter-reno in affitto e gli associati in caso di conduzione associata. In questo caso si deve compilare solo la parte del reddito agrario;

> il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare dell'impresa agricola individuale che coltiva il terreno.In caso di usufrutto, il titolare della nuda proprietà non deve dichiarare il terreno.L'elenco delle attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario si trova nell’Ap-pendice alle istruzioni ministeriali del modello 730.

L'Imu anche sui terreniSe il terreno non è affittato, l'Imu (Imposta mu-nicipale unica) sostituisce l'Irpef e le addizionali sul reddito dominicale. Il reddito agrario, invece, continua a essere normalmente tassato. Quindi, chi presta assistenza fiscale calcola il reddito di questi terreni considerando solo il reddito agrario. Se il terreno è affittato sono dovute sia l'Irpef sia le addizionali, oltre all'Imu. L'unico caso in cui anche se il terreno non è affittato si paga l'Irpef è quello dei terreni esenti da Imu (ad esempio, i terreni delle aree montane o collinari delimitate ai sensi della legge n. 984 del 1977).

Reddito da rivalutare Se i tuoi terreni producono reddito devi dichiararli nel 730. Ai fini del calcolo delle imposte, chi ti presta l'assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agra-rio che dichiari nel quadro A.Il reddito dominicale viene rivalutato del 107% mentre quello agricolo del 95,5%. In caso di terreni agricoli coltivati o meno, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli im-prenditori agricoli professionali iscritti nella previden-za agricola, la rivalutazione è dell'89% per il reddito dominicale e del 78,5% per quello agricolo. Il Fisco dà un po' di respiro a chi dà spazio ai giovani agricoltori affittandogli il terreno. Infatti, non vengono rivalutati i redditi dominicali e agrari per i periodi d’imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di almeno 5 anni, a giovani che non hanno ancora compiuto quarant'anni con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria.

Hai una casa o un terreno di proprietà? Dichiarali nel 730 che poi, a fare i calcoli, ci pensa il Fisco.

Terra fertile: dichiara i fruttiLa prima cosa da fare è capire se devi dichiarare il tuo terreno. Per inserirlo nella dichiarazione devi avere il reddito dominicale e quello agrario, che trovi sui documenti di proprietà. Ricorda che se è un terzo a svolgere attività agricola sul terreno di tua proprietà devi dichiarare soltanto il reddito dominicale. Per il reddito agrario bisogna controllare se la coltura praticata corrisponde a quella riportata al catasto. Infatti, a seconda di cosa coltivi sul terreno il reddito ai fini fiscali sale o scende. Quindi, se la coltura del terreno è cambiata, bisogna denunciarlo all'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui c'è stato il cambiamento. Attenzione, se non vengono denunciate le variazioni che hanno determinato un aumento del reddito do-minicale e/o di quello agrario è prevista una sanzio-ne da 258 a 2.065 euro a carico del contribuente.Ci sono alcuni tipi di terreno che non producono reddito dominicale e agrario e, quindi, non vanno dichiarati. Sono i terreni:

> di pertinenza di fabbricati urbani (ad esempio, il giardino condominiale);

> i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui con-servazione è riconosciuta di pubblico interesse dal ministero per i Beni e le Attività Culturali, quando per tutto l’anno chi li possiede non è riuscito a percepire alcun reddito dal loro utilizzo;

> affittati per uso non agricolo (come una cava o una miniera), che sono considerati “redditi diversi”;

> situati all'estero.

Case e Terreni

Quadro a - Quadro b

In partIcolare

Il reddito che deriva dalle "agroenergie" va nel quadro A

L'agricoltore che produce e vende agroenergie (energia elettrica e car-buranti derivanti da prodotti agricoli) deve dichiarare il reddito che ne deriva nel quadro A del 730. Deve dichiarare l'agricoltore che: - produce e vende energia elettrica o calorica da fonti rinnovabili agrofo-restali fino a 2.400.000 kWh l’anno;- produce e vende energia elettrica o calorica da fonti fotovoltaiche fino a 260.000 kWh l’anno;- produce e vende carburanti derivanti da prodotti agricoli;- produce e vende prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli.Se la produzione di energia supera i limiti qui sopra si compila l’Unico.

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21Guida al 730

Il raccolto del Fisco Nel quadro A, per ciascun terreno devi indicare:

> nella colonna 1 il reddito dominicale; > nella colonna 3 il reddito agrario.

La rivalutazione di questi due importi viene fatta da chi ti presta l'assistenza fiscale con le percentuali che abbiamo visto nel paragrafo precedente.Nella colonna 2 devi indicare uno dei seguenti codici se sei rispettivamente:– proprietario del terreno: “1”;– proprietario del terreno concesso in affitto in re-gime legale di determinazione del canone (il regime vincolistico): “2”;– proprietario del terreno concesso in affitto in as-senza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato): “3”;– conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario: “4”;– socio di società semplice: “5”;– partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare: “6”;– titolare dell’impresa agricola individuale non in for-ma di impresa familiare: “7”;– socio di società semplice, per la parte di reddito dominicale attribuito dalla società: “10”;

> nella colonna 4 i giorni di possesso del terreno (365 per tutto l’anno);

> nella colonna 5 la percentuale di possesso (100 per la titolarità esclusiva);

> nella colonna 6, se il terreno è dato in affitto in regime vincolistico, il canone che risulta dal contratto e che corrisponde al periodo di colonna 4;

> nella colonna 7 il codice che corrisponde ai se-guenti casi particolari:– "2" per la perdita per eventi naturali di almeno il 30% del raccolto nell’anno, in questa situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall’Irpef;– "3" per il terreno in conduzione associata;– "4" per il terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni, con la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;– "6" se ricorrono contemporaneamente le condizio-ni specificate al codice 2 e al codice 4.Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3 (vedi "La resa dei conti" a pag. 55). Inoltre:

> barra la colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Questa situa-zione si manifesta se, nel corso del 2014, si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (è cambiata la quota di possesso, è stato affittato...) pertanto occorre compilare un rigo del quadro per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo;

> nella colonna 9 indica il codice corrispondente alla tua condizione di non applicabilità dell'Imu:

– "1" per i terreni agricoli che si trovano a un'altitu-dine da 601 metri in su;– "2" per i terreni agricoli a un'altitudine compresa tra i 281 e i 600 metri, posseduti e condotti dai col-tivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali;– "3" per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva non divisibile e non usucapibile;

> barra la casella di colonna 10 (coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale) nel caso di terreno agricolo o di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola.

Habemus casaIl quadro B (Redditi dei fabbricati) deve essere com-pilato da:

> i proprietari di fabbricati iscritti a catasto o che devono essere iscritti con attribuzione di rendita catastale;

> i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;

> i titolari dell’usufrutto o di altro diritto reale sul fabbricato;

> i soci di società semplici e di società a esse equipa-rate, che producono reddito di fabbricati.In caso di usufrutto o altro diritto reale (diritto d'u-so o d'abitazione che spetta al coniuge superstite), il titolare della “nuda proprietà” non deve dichia-rare nulla. Non producono reddito da fabbricato e, quindi, non devono essere dichiarati:

> le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei

Quadro a - Quadro b

cose che capItano

Inquilino moroso, niente tasse solo se c'è lo sfratto

“Ho dato una casa in affitto, ma l'inquilino non paga. Ho avviato il procedimento di sfratto per morosità, ma sono ancora in attesa del prov-vedimento del giudice. Devo dichiarare lo stesso i canoni di locazione che non ho percepito? „Se l'immobile è locato a uso abitativo, i canoni non percepiti non concor-rono alla formazione del reddito complessivo del locatore a partire dal momento in cui viene convalidato lo sfratto per morosità. Quindi, non vanno dichiarati, ma solo se il procedimento di sfratto si è concluso prima del termine per la presentazione del 730. Se, invece, al momento della dichiarazione dei redditi, il procedimento è ancora pendente, il locatore deve dichiarare i canoni non percepiti e pagarci le imposte. Che comun-que non vanno perdute. Infatti, quando il giudice convalida lo sfratto, conferma la morosità dell'inquilino anche per i periodi precedenti e al locatore spetta un credito d’imposta pari alle imposte versate sui cano-ni non percepiti. Il credito può essere compensato con altre imposte o riportato nella dichiarazione dell'anno successivo nel quadro G, rigo G2.

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22 Guida al 730

terreni e adibite a usi agricoli. Le unità immobiliari che, sulla base della normativa vigente, non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando la rendita presunta se quella definitiva non è ancora stata attribuita. In ogni caso, sono considerate produttive di reddito le unità immo-biliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;

> le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

> i fabbricati rurali destinati all’agriturismo; > le unità immobiliari, per il periodo in cui sono

state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrut-turazione edilizia e durante il quale non vengono utilizzate;

> gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall’utilizzo dell’immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio l'utilizzo;

> le unità immobiliari destinate esclusivamente all’e-sercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.

Affitto: se scegli la cedolare secca Il regime di tassazione della "cedolare secca" sugli affitti prevede l’applicazione di un’imposta che so-stituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali re-gionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Se si sceglie questa opzione, i canoni di locazione percepiti sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non se ne deve tenere conto ai fini del calcolo dell'Irpef.La base imponibile della cedolare è costituita dal ca-none di locazione annuo, sul quale si applica un’ali-quota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero. È prevista, poi, un’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a ca-none concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998), relativi ad abitazioni site nei comuni elencati dall’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 551 del 30 dicembre 1988 e negli altri comuni elen-cati nelle delibere del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica).La scelta del regime della cedolare secca si fa al momento della registrazione del contratto. Si può scegliere al momento della dichiarazione dei redditi solo per i contratti senza obbligo di registra-zione, cioè i contratti di durata inferiore a 30 giorni totali annui.Qualsiasi sia il momento in cui hai fatto la scelta, nella dichiarazione dei redditi o in sede di registrazione del contratto, nella sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell’immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 “cedolare secca”, mentre nella sezione II del quadro B devono es-sere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione.Nei calcoli finali, il reddito derivante dalla locazione a cui si applica la cedolare secca farà parte del reddito complessivo ai fini della valutazione della condizione di familiare a carico, per il calcolo delle detrazioni per familiari a carico e di quelle per oneri e per stabilire se spettano e a quanto ammontano i benefici, fiscali e non, collegati al possesso di determinati requisiti di reddito (come l'Isee). Mentre non viene considerato per il pagamento dell'Irpef.

Come ti spolpo la casaNella prima sezione del quadro B sono indicati i redditi derivanti dai fabbricati ai fini del calcolo delle imposte. Bisogna riportare:

> nella colonna 1, la rendita catastale. Che sarà rivalutata del 5% da chi ti presta l’assistenza fiscale ai fini del calcolo dell’imposta. In caso di immobili

Quadro a - Quadro b

In partIcolare

Quando conviene la cedolare secca

La “cedolare secca” è una modalità di tassazione del reddito da locazione alternativa a quella ordinaria: a differenza di quest’ultima, consente al locatore di versare un’imposta calcolata in pecentuale fissa sul canone annuo percepito. La cedolare sostituisce l’Irpef, le relative addizionali, l’imposta di registro e l’imposta di bollo.Nei contratti di locazione a canone libero (cioè i contratti in cui il canone e le condizioni contrattuali sono liberamente determinate dalle parti) l'imposta sostitutiva è del 21 % del canone annuo.Nei contratti di locazione a canone concordato (cioè i contratti in cui il canone e le condizioni contrattuali sono definiti in sede locale fra le orga-nizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari e dei condutto-ri, depositati presso ogni Comune dell’area territorialmente interessata) l'imposta sostitutiva si abbassa al 10% del canone annuo per il triennio dal 2014 al 2017. Dal 2018 l'aliquota agevolata si alzerà al 15% .Per il locatore, aderire a tale regime può essere molto conveniente so-prattutto quando percepisce altri redditi soggetti a Irpef. Con la cedolare, infatti, il reddito da locazione non va a sommarsi all’imponibile Irpef, su cui si applicano le aliquote progressive per scaglioni di reddito - per cui l’imposta aumenta all’aumentare del reddito - e non è nemmeno sogget-to alle addizionali regionali e comunali. L'opzione può essere esercitata: alla registrazione del contratto oppure nelle annualità successive, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. L'opzione può essere eser-citata anche in sede di proroga, anche tacita, del contratto di locazione: in questo caso esercita l'opzione entro 30 giorni dalla proroga (per esem-pio, nei contratti di locazione di 4 anni più 4, l'opzione va esercitata entro 30 giorni dalla scadenza dei primi 4 anni.

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23Guida al 730

Quadro a - Quadro b

non ancora censiti in catasto devi indicare la rendita catastale presunta;

> nella colonna 2, l’utilizzo del fabbricato con uno dei seguenti codici:– abitazione principale: “1”. Se l'immobile è usato in parte come abitazione principale e in parte è locato, devi indicare il codice "11" o "12" a seconda del tipo di contratto;– tenuto a disposizione: “2”. Su questi immobili normalmente si paga l'Imu, pertanto non sono impo-nibili ai fini Irpef e addizionali, tuttavia se l'immobile si trova nello stesso Comune di quello dichiarato con il codice "1" risulterà imponibile per il 50%;– locato in libero mercato (o con i patti in de-roga): “3”;– locato con equo canone: “4”;– pertinenza dell’abitazione principale (box, canti-na...) se iscritta in catasto con autonoma rendita: “5”;– locato a canone concordato (sulla base dell’art. 2 comma 3 e dell’art. 5 comma 2 della legge n. 431 del 1998) perché sito in uno dei Comuni ad alta densità abitativa: “8”. In questo caso, se opti per la tassa-zione ordinaria, chi presta assistenza fiscale calcola il reddito con una riduzione del 30%, viceversa se hai scelto il regime della cedolare secca usufruisci dell'ali-quota agevolata del 15%;– non rientra in nessuno dei casi descritti dai codici da 1 a 17 perché si tratta ad esempio, di un'unità immobiliare priva di allacciamenti alla rete della luce, del gas e dell'acqua e, quindi, di fatto inu-tilizzata; oppure della pertinenza di un'immobile tenuto a disposizione; oppure di un immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero; oppure di un immobile di proprietà condominiale come i locali della portine-ria e dichiarato dal singolo condomino perché la quo-ta di reddito a lui spettante supera i 25,82 euro: "9";– abitazione o pertinenza data in uso gra-tuito a un familiare che vi abbia la residenza o utilizzata come abitazione principale da uno o più proprietari diverso dal dichiarante (ad esempio, se padre e figlio posseggono un appartamento in cui vive solo il figlio, questi lo dichiara col codice "1", mentre il padre, che vive in una casa di sua esclusiva proprietà, ricade in questa fattispecie per lo stesso appartamento): "10";– immobile utilizzato in parte come abitazione prin-cipale e in parte locato in regime di libero mercato o di patti in deroga: "11";– immobile situato in uno dei Comuni ad alta densità abitativa e utilizzato in parte come abitazione prin-cipale e in parte locato a canone concordato: "12";– situato in Abruzzo e dato in locazione a residenti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili: "14". Se opti per la tassazione ordinaria chi presta assistenza fiscale calcola il reddito con una riduzione del 30%, viceversa se hai scelto il regime della cedolare secca l'aliquota ordinaria è del 21%

cose che capItano

Affitto "occasionale": non sfugge al Fisco

“Ho un secondo immobile di proprietà che affitto, come privato, occa-sionalmente anche per periodi molto brevi. Devo dichiarare le somme che guadagno? Come?„La locazione, anche se di durata molto breve, produce redditi che vanno dichiarati in sede di 730 (o di Unico, a seconda dei casi). Il regime fiscale, per questo tipo di locazioni è lo stesso che per i contratti standard 4 più 4. Pertanto il locatore può decidere se pagare l'imposta sostitutiva optando per la cedolare secca oppure l'Irpef (oltre alle imposte di registro, di bollo e alle addizionali), a seconda della convenienza. L'unica particolarità è che, se il contratto non dura più di 30 giorni, non è obbligatoria la regi-strazione. Dal momento che l'opzione per la cedolare secca va esercitata in sede di registrazione, per i soli contratti inferiori ai 30 giorni è possibile esercitare l'opzione in sede di dichiarazione barrando la colonna 11 nel rigo dedicato all'immobile.

(in questo caso, non dimenticare di barrare la casella "11"); – situato in Abruzzo e dato in comodato gratuito a residenti nel territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili: "15".– reddito dei fabbricati attribuito da società semplice e imponibile ai fini Irpef perché locati o con esenzio-ne Imu: "16". Se il fabbricato non è imponibile ai fini Irpef perchè non locato e non esente da Imu: "17". In questi casi non vanno indicati i giorni e la percentuale di possesso.Attenzione, se hai indicato i codici 8 e 14 in caso di tassazione ordinaria hai diritto alla riduzione del 30% del reddito del fabbricato, per usufruirne devi compilare anche la sezione II del quadro B: "dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per contratti di locazione e comodato".Inoltre, bisogna riportare:

> nella colonna 3, i giorni di possesso (365 per tutto l’anno). I fabbricati di nuova costruzione vanno dichia-rati dalla data in cui diventano idonei all'uso cui sono destinati o dall'utilizzo del possessore;

> nella colonna 4, la percentuale di possesso (100 se si è l'unico proprietario);

> nella colonna 5, da compilare in caso di locazione, indica il codice che corrisponde alla percentuale di canone che riporterai a colonna 6: – "1" per il 95% del canone di locazione sottoposto a tassazione ordinaria;– "2" per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano tassati in via ordinaria per il 75% del canone;– "3" per il 100% del canone di locazione tassato con la cedolare secca;– "4" per il 65% del canone percepito su immobili di interesse storico o artistico ai sensi del decreto legisla-

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24 Guida al 730

tivo n. 42 del 2004; > nella colonna 6, indica:

– il 95% del canone di locazione che risulta dal con-tratto se hai indicato il codice 1 a colonna 5;– il 75% del canone se hai inserito il codice 2 a co-lonna 5;– il 100% se hai scelto il regime della cedolare secca indicando il codice 3 a colonna 5;– il 65% se hai indicato il codice 4 a colonna 5;

> nella colonna 7, da compilare in casi particolari, indicando il codice corrispondente alla tua situazione: – "1" se l’immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e il Comune ha rilasciato la certificazione di non imponi-bilità fiscale attestante la distruzione dell'immobile. In questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2;– "3" se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita, anche in que-sto caso devi indicare il codice “9” nella colonna 2;– "4" se l’immobile è locato e non sono stati per-cepiti i canoni di locazione previsti dal contratto, in tutto o in parte, e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se il ca-none è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Se non è stato percepito alcun canone la tassazione avviene sulla rendita catastale;

– "5" se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprie-tari per la propria quota (ad esempio se l'immobile è posseduto da tre proprietari e locato da due di questi al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente;– "6" se per l’immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. In questo caso il reddito dell'immobile relativo al periodo per cui è esecuti-va la sospensione dello sfratto non viene tassato. I termini della sospensione della procedura esecutiva di sfratto sono stati prorogati al 31 dicembre 2014. L’agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad abi-tazione situati nei Comuni capoluoghi di provincia, nei Comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni ad alta densità abitativa definiti con delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003 e locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico oppure che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali oppure portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella Regione di residenza;

> barra la colonna 8, se dichiari lo stesso immobile su più righi, per indicare che quello che stai utilizzan-do è la prosecuzione del precedente;

> nella colonna 9, il codice catastale del Comune dove è situato l’immobile dichiarato (trovi l’elenco nell’Appendice alle istruzioni ministeriali);

> barra la casella di colonna 11, se opti per la ce-dolare secca sulle locazioni. La casella va compilata solo se nella colonna 2 sono stati indicati i codici "3" (canone libero), "4" (equo canone), "8" (canone concordato agevolato); "11" (locazione parziale abi-tazione principale con canone libero), "12" (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) o "14" (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo). Chi ti presta l'assistenza fiscale applicherà l'aliquota del 21% (se il canone è libero) o del 10% (se il canone è concordato). Attenzione, se hai barrato la casella devi compilare la sezione II del quadro B;

> nella colonna 12 indica il codice corrispondente alla tua situazione:– "1" fabbricato diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, esente dall’Imu, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;– "2" abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu o la mini-Imu per il 2014, come nel caso di abitazione principale di lusso. Indicando questo codice, non sono dovute Irpef e addizionali in quanto

In partIcolare

Prima casa o abitazione principale?

Qual è la differenza tra “abitazione principale” e “prima casa”? Per il Fisco queste due definizioni hanno significati molto diversi. La prima casa per il Fisco è l'immobile utilizzabile come abitazione, di proprietà del contribuente, anche se questi effettivamente non ci vive. Infatti, quando si parla di “agevolazioni prima casa” si deve far riferi-mento esclusivamente al momento della compravendita dell’immobile, quando, se ci sono le caratteristiche necessarie, si può usufruire di impor-tanti riduzioni in materia di Iva, imposta di registro, imposta catastale e ipotecaria. Per essere definita come prima casa, l’abitazione deve essere “non di lusso” e deve trovarsi nel Comune di residenza del contribuente. Inoltre, quest'ultimo non deve possedere altre case in quel Comune e non deve aver già utilizzato questi sconti d'imposta per acquisti prece-denti, fatti in tutta Italia. Queste caratteristiche devono essere indicate nel rogito d'acquisto e se non risiede nel Comune in cui ha acquistato la casa, deve trasferirla in tale Comune entro 18 mesi dall’acquisto. Di conseguenza, la prima casa può non essere la tua abitazione principale, proprio perché la residenza deve essere nel Comune dell'immobile, non necessariamente nella casa. Un immobile, invece, per essere definito come abitazione principale deve essere la “dimora abituale” del contri-buente e/o della sua famiglia. Questa definizione è utile per ottenere le agevolazioni che il Fisco riconosce sull'Imu e sull'Irpef.

Quadro a - Quadro b

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25Guida al 730

In partIcolare

sostituite dall’Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze assoggettate all'Imu;– "3" immobile a uso abitativo non locato, assogget-tato all'Imu e situato nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale. In questo caso il reddito dell’immobile fa parte della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali per il 50%. La sua eventua-le pertinenza va indicata con il codice "2".

L'abitazione principaleIl trattamento fiscale dell'abitazione princi-pale è agevolato: se nel 2014 non hai versato l'Imu ti spetta una deduzione dal reddito complessivo pari al reddito prodotto dall'abitazione e dalle pertinenze. Se, invece, hai versato l'Imu sull'abitazione principale (vedi riquadro qui sotto), il reddito non concorre ai fini Irpef di conseguenza non ti spetta alcuna deduzione. Per chi è ricoverato in maniera permanente in un istituto di ricovero o sanitario, la deduzione spet-ta comunque, purché la casa non venga affittata. Attenzione alle definizioni: il Fisco considera per-tinenze (codice “5” a colonna 2) anche gli immo-bili destinati e utilizzati in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non apparten-gono allo stesso fabbricato (ad esempio, il box non appartiene allo stesso condominio in cui vivi, ma è sufficientemente vicino per giustificarne un utilizzo pertinenziale).

Hai affittato la casa Se hai dato la casa in affitto, il canone di locazione da dichiarare nella colonna 6 è quello che risulta dal contratto, a cui bisogna togliere le spese di condo-minio, luce, acqua, gas e simili (solo se comprese nel canone). Il canone deve essere calcolato in base al periodo di possesso che hai indicato nella colonna 3. In caso di comproprietà, il canone di locazione va indicato per intero, indipendentemente dalla quota di possesso. Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, posto auto, cantina...) devi indicare nella colonna 6, per ogni unità immobiliare, la quota del canone di affitto corrispondente. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applica la formula:

Quota proporzionale del canone = canone totale x singola rendita

totale delle rendite

I locali condominiali (portineria, alloggio del portie-re...) che hanno un’autonoma rendita catastale devo-no essere dichiarati dal singolo condomino, indicando il codice “9” a colonna 2. Per indicare la cifra giusta devi farti consegnare dall’amministratore i documenti necessari con le quo-te in millesimi, infatti devi inserire il reddito solo se la quota di reddito prodotta da ogni unità immobiliare

è superiore a 25,82 euro. Nella sezione II del quadro B devono essere inseriti i dati per usufruire della riduzione del 30% del reddito previsto per i contratti di locazione o comodato, contrassegnati dai codici “8”, “12” o “14” a colonna 2, o per applicare la cedolare secca (se hai barrato la casella di colonna 11). Devi compilare i righi da B11 a B13:

> nella colonna 1 indica il numero del rigo della se-zione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato o dato in comodato. Nel caso di locazione contemporanea di più parti dello stesso immobile con unica rendita catastale devi compilare un rigo per ogni parte riportando sempre lo stesso numero del rigo del quadro B sezione I;

> nella colonna 2 scrivi il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, se hai usato più modelli;

> nelle colonne da 3 a 6 riporta i dati della regi-strazione del contratto di locazione o comodato. Devi indicare:– la data di registrazione del contratto a colonna 3;– a colonna 4 i codici: "3" se hai registrato il contrat-to presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate; "3P" per la registrazione telematica con Siria; "3T" per la registrazione telematica con altri programmi; "3A" e "3B" per i codici utilizzati negli anni scorsi presso gli uffici;

Quadro a - Quadro b

Quando l'Imu fa le veci dell'Irpef

Per capire se e come viene tassato l'immobile nel 730 si fa riferimento all'Imu (Imposta municipale unica): e, a seconda del trattamento fiscale, il reddito viene indicato diversamente nel modello 730-3 (vedi capitolo "La resa dei conti" a pag. 55). Compila il quadro B, tenendo conto che: - la rendita catastale va rivalutata del 5% e rapportata al periodo e alla percentuale di possesso indicati nelle colonne 3 e 4 del quadro B;- l'abitazione principale esente da Imu concorre ai fini dell'Irpef e delle addizionali, ma ti spetta una deduzione dal reddito complessivo di pari importo (rigo 12 del 730-3); - le pertinenze dell'abitazione principale seguono il suo stesso trattamen-to. Se possiedi due pertinenze con la stessa classe, una delle due verrà tassata come seconda casa e ci pagherai l'Imu, ma nel 730 sono indicate entrambe con codice 5 a colonna 2 e solo per la seconda indicherai il codice 2 a colonna 12;- se l'abitazione principale è di lusso (cioè accatastata come A/1, A/8 o A/9), nel 2014 hai comunque dovuto pagare l'Imu quindi non paghi l'Irpef e le addizionali. Per questo motivo non ne trovi traccia nel rigo 7 del 730-3, ma finiscono nel rigo 148 del modello 730-3; - se la casa non è locata, l'Imu sostituisce l'Irpef e le addizionali e il reddito viene riportato nel rigo 147 del 730-3 (vedi a pag. 60). Se, però, la casa si trova nello stesso Comune in cui hai l'abitazione principale, il 50%del reddito viene tassato anche nel 730 e lo trovi indicato nel rigo 3 del 730-3 (vedi a pag. 55). Le sue eventuali pertinenze finiscono nel rigo 147.

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26 Guida al 730

– a colonna 5 il numero di registrazione e l'eventuale sottonumero;– a colonna 6 il codice identificativo dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate dove hai registrato il con-tratto. Trovi i codici nella sezione dedicata alla registrazione dei contratti di locazione del sito dell'Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.Puoi ricavare i dati da inserire nel modello 730 sul contratto registrato presso l'ufficio o dalla ricevuta telematica, nel caso di registrazione tramite i pro-grammi Siria (il software dell'Agenzia dedicato alla cedolare secca), quelli di locazioni web o di contratti

online. In particolare devi barrare la colonna 7 in caso di contratto di locazione di durata inferiore a 30 giorni complessivi nell'anno che non è stato re-gistrato. Attenzione, se barri questa casella non devi compilare le colonne da 3 a 6.Nella colonna 8 devi scrivere l’anno in cui hai pre-sentato la dichiarazione Ici o quella Imu per l’immo-bile in questione.Non dimenticarti di barrare la colonna 9 nel caso di locazione a canone concordato, in cui hai scelto l'op-zione cedolare secca, stipulati nei comuni per i quali, negli ultimi cinque anni, è stato deliberato lo stato di emergenza.

Quadro a - Quadro b

Anna indica l’abitazione prin-cipale nel rigo B1 con codice utilizzo “1” e percentuale di possesso 50% perché ne è coin-testataria con il marito Mario. Fa lo stesso per il box di perti-nenza, che indica con il codice “5” nel rigo B2. Indica il codi-ce Comune “F205” di Milano. Anna possiede un altro appar-tamento a Milano che affitta secondo libero mercato. Per di-chiarare l'immobile usa il rigo

B3 e indica il codice "3" nella colonna "utilizzo". Quindi ri-porta i 365 giorni per i quali si è protratto l'utilizzo indicato alla colonna 2 e completa il rigo scrivendo il possesso al 100%. Nella colonna 5 indica il codice "3" corrispondente al 100% del canone di locazione, in quanto Anna ha adottato il regime della cedolare sec-ca sull'affitto percepito. Nella colonna 6 indica il canone di

locazione di 12.000 euro annui. Anna completa il rigo con il codice del Comune a colonna 9 e barra la colonna 11 per indicare la scelta della cedolare secca. Passa alla compilazione del rigo B4 dove indica i dati relativi alla casa in montagna che possiede al 50% con il ma-rito Mario. Anna indica il codice utilizzo "2" valido per le case tenute a disposizione e, completa con

giorni, periodo di possesso, co-dice Comune. Su questo immo-bile, Anna non pagherà Irpef e addizionali perché sono state sostituite dall'Imu.A questo punto passa alla com-pilazione della sezione II con i dati del contratto di locazione riportando al rigo B11 gli estre-mi di registrazione della loca-zione e indicando il numero del rigo di riferimento della se-zione precedente a colonna 1.

esempIo

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27Guida al 730

essa rappresentati;– dell'Unione Induista Italiana e gli organismi da essa rappresentati;

> i compensi corrisposti ai medici specialisti ambula-toriali e ad altre figure operanti nelle Asl con contrat-to di lavoro dipendente;

> i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto, corri-sposti anche per cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, collaborazioni a giornali o riviste non corrisposti come diritti d'autore e le partecipazio-ni a collegi o commissioni.

Tutte le informazioni nella Certificazione Unica 2015 Per compilare il quadro C tieni a portata di mano la Certificazione Unica 2015. Ti indichiamo i punti della Certificazione in cui trovi le cifre da riportare nel 730. Se non ce l'hai, perché il rapporto di lavoro si è interrotto nel 2014, attenzione perché i punti della Certificazione Unica da riportare nel 730 saranno diversi da quelli che indichiamo in queste pagine. Per individuare quelli giusti devi consultare le istruzioni ministeriali. Per ogni rigo, nella sezione I, alla colonna 1 riporta il codice:

> “1” se indichi redditi di pensione. Se sei titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad esempio, quel-li dei fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005) devi riportare il codice “2”;

> “2” se indichi redditi di lavoro dipendente o assi-milati;

> “3” se indichi compensi percepiti per lavori social-mente utili in regime agevolato. Questi compensi sono indicati nella Certificazione Unica, suddivisi nella parte esclusa dalla tassazione (quota esente al punto 241) e in quella che è sottoposta alla tassazione (quota imponibile al punto 242). Per inserire nel modo giusto questi redditi particolari, ti rimandiamo alla pagina 27 delle istruzioni ministeriali;

> “4” se indichi redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera.La colonna 2 deve essere compilata solo per redditi indicati con i codici "2", "3" o "4" nella colonna pre-cedente. Riporta il codice:

> “1” se il contratto è a tempo indeterminato; > “2” se il contratto è a tempo determinato.

Nella colonna 3 devi indicare i redditi percepiti che sono quelli indicati al punto 1 della Certificazione, se sei un lavoratore dipendente o assimilato, oppure al punto 3 se sei un pensionato. In questa sezione del quadro C si possono indicare al massimo tre redditi, se ne hai percepiti di più devi

Chi ha un lavoro da cui ricava un reddito deve dichiararlo nel quadro C del 730. Per compilare

questa parte della dichiarazione dei redditi devi avere sotto mano la Certificazione Unica 2015 che ti ha consegnato il tuo datore di lavoro o l'ente previden-ziale che ti versa la pensione. Dipendenti, precari, pensionati, ma anche sacerdoti e studenti con borsa di studio... pronti alla compilazione.

Stipendio o pensione Nella sezione I del quadro C devi indicare:

> i redditi di lavoro dipendente, prestato in Italia o all'estero, e di pensione;

> le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti dall’Inps o da altri enti (cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, malat-tia, maternità e allattamento...);

> le indennità e i compensi che i lavoratori dipendenti percepiscono da terzi per incarichi svolti per conto del datore di lavoro;

> i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai fondi pensione maturati fino al 31 dicembre 2006;

> nel caso di riscatto volontario della pensione inte-grativa, l’ammontare imponibile erogato della presta-zione maturata dall'1/1/2001 al 31/12/2006;

> i compensi ricevuti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

> le retribuzioni corrisposte dai privati a collaboratori familiari, giardinieri, autisti e altri addetti alla casa, sulle quali non siano state fatte ritenute d’acconto;

> i compensi dei lavoratori soci di cooperative di pro-duzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasfor-mazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;

> le borse di studio o sussidi di studio e di addestra-mento professionale (tra cui i piani di inserimento professionale), se al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente;

> le indennità per la cessazione di rapporti di collabo-razione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata;

> le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica e gli assegni per i ministri di culto:– dell’Unione delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno;– delle Assemblee di Dio in Italia;– dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia;– della Chiesa evangelica luterana in Italia e delle comunità a essa collegate;– della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato dell'Europa Meridionale;– della Chiesa apostolica in Italia;– dell'Unione Buddhista Italiana e gli organismi da

Lavoratori e pensionati

Quadro c

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28 Guida al 730

Quadro c

utilizzare un secondo modello 730, contrassegnando-lo con il numero “2” (in alto a destra sulla prima pagi-na). Ricorda, però, che il totale delle ritenute applicate va riportato unicamente nelle sezioni III e IV del primo modello utilizzato.La casella "casi particolari" riguarda i lavoratori che rientrano in Italia dall'estero a cui sono riconosciute alcune agevolazioni. Per usufruirne biso-gna indicare in questa casella l'apposito codice, diver-so a seconda della situazione di ciascuno. Trovi i codici per compilarla a pagina 26 delle istruzioni ministeriali.

I premi di produzione nel 730Il Fisco agevola chi ha ottenuto riconoscimenti di merito nel suo lavoro sotto forma di premi di produ-zione. Infatti, è prevista una tassazione agevolata dei premi di produzione riconosciuti nel 2014 ai lavo-ratori che nel 2013 hanno percepito redditi inferiori a 40.000 euro lordi. I premi possono essere tassati con un’imposta sostitutiva del 10%, nel limite massimo di 3.000 euro, oppure con imposta ordinaria se risulta più favorevole o su richiesta del lavoratore. Solitamente è il sostituto d'imposta che applica direttamente l'imposta agevolata. Proprio per questo possono verificarsi delle situazioni particolari:

> hai percepito premi di produzione da più da-tori di lavoro per un importo complessivo superiore a 3.000 euro (cioè sei in possesso di più Certificazioni e la somma dei punti 201 e 205 dei diversi modelli supera i 3.000 euro). In questo caso, se non hai chie-sto il conguaglio e ciascun datore di lavoro ha appli-cato l'imposta sostitutiva, hai fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite consentito di 3.000 euro. Sarà cura di chi ti presta assistenza fiscale applicare l'imposta ordinaria sui compensi eccedenti i 3.000 euro;

> hai percepito compensi da un solo datore di lavoro per un importo complessivo superio-re a 3.000 euro (cioè sei in possesso di una sola Certificazione e la somma dei punti 201 e 205 supera i 3.000 euro). Se il datore ha applicato l'imposta so-stitutiva sull'intero premio, hai fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite consentito di 3.000 euro: anche in questo caso sarà cura di chi ti presta assistenza fiscale applicare l'imposta ordinaria sui compensi eccedenti i 3.000 euro;

> hai percepito compensi da uno o più datori di lavoro e questi hanno applicato l'imposta sostitutiva in assenza dei requisiti previsti. Questo accade se, per esempio, nel 2013 hai percepi-to un reddito di lavoro dipendente superiore a 40.000 euro e, pertanto, non eri nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In questo caso dovrai chie-dere, tramite il modello 730, la tassazione ordinaria dei compensi ricevuti.

Per il merito compila il rigo C4Da quest'anno, anche ai fini della corretta determina-zione del bonus Irpef, se sei un dipendente del settore privato e hai percepito premi di produzione tra il pri-mo gennaio e il 31 dicembre 2014, devi obbligatoria-mente dichiararli nel 730: riporta nel rigo C4, le cifre che trovi nei punti da 201 a 205 della Certificazione Unica. In particolare:

> nella colonna 1 indica l’importo del punto 201 della Certificazione Unica 2015 (in presenza di più Certificazioni, la somma degli importi indicati al pun-to 201), se risulta compilato anche il punto 204;

> nella colonna 2 indica l’importo del punto 201 della Certificazione Unica 2015 (in presenza di più Certificazioni, la somma degli importi indicati al pun-to 201), se risulta compilato anche il punto 202;

> nella colonna 3 indica l’importo del punto 202 della Certificazione Unica 2015 (in presenza di più Certificazioni, la somma degli importi indicati nei punti 202);

> nella colonna 4 indica l’importo del punto 205 della Certificazione Unica 2015 (in presenza di più Certificazioni, la somma degli importi indicati al pun-to 205), se è compilato anche il punto 204;

> nella colonna 5 indica l’importo del punto 205 della Certificazione Unica (in presenza di più Certificazioni, la somma degli importi indicati al pun-to 205), se è compilato anche il punto 202.Se vuoi confermare la tassazione applicata dal tuo datore di lavoro:

> barra la colonna 6 “tassazione ordinaria” se nella Certificazione Unica è barrato il punto 204 "opzione ordinaria" per confermare la tassazione ordinaria;

> barra la colonna 7 “tassazione sostitutiva” se nella Certificazione Unica non è barrato il punto 204 per confermare la tassazione agevolata.Se vuoi modificare la tassazione applicata dal tuo datore di lavoro:

> barra la colonna 6 “tassazione ordinaria” se nella Certificazione Unica non è barrato il punto 204 "op-zione ordinaria" per scegliere la tassazione ordinaria sulle somme che il tuo datore di lavoro ha assogget-tato a imposta sostitutiva;

> barra la colonna 7 “tassazione sostitutiva” se nella Certificazione Unica è barrato il punto 204 per scegliere la tassazione sostitutiva sulle somme che il tuo datore ha assoggettato a imposta ordinaria.

Quanto hai lavorato nel 2014?Il periodo di lavoro deve essere indicato nel rigo C5:

> nella colonna 1 indica il numero di giorni di lavoro dipendente o assimilato prestato nell'anno (365 per tutto l'anno): lo trovi al punto 6 della Cerificazione;

> nella colonna 2 indica il numero di giorni di pen-sione dell'anno: lo trovi al punto 7 della Certificazione.Nel numero di giorni di lavoro che indichi nella colon-na devi comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi.

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29Guida al 730

gli assegni testamentari, quelli alimentari...; > i compensi e le indennità corrisposte dagli enti pub-

blici per l’esercizio di pubbliche funzioni, ad esempio i componenti delle commissioni (edilizie, elettorali...);

> i compensi per i giudici tributari, i giudici di pace, gli esperti del tribunale di sorveglianza e le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamen-tare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali) e quelle percepite dai giudici costituzionali;

> le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato; > i compensi per l’attività libero professionale intra-

muraria del personale del Servizio sanitario nazionale.La casella di colonna 1 deve essere barrata se nella colonna 2 dichiari gli assegni periodici percepiti dal coniuge. L’importo da dichiarare è definito nella sentenza di separazione o divorzio. Se il coniuge non ha versato uno o più assegni bisogna procurarsi le prove: per esempio, con l’estratto conto bancario o una dichiarazione dell’ex coniuge, altrimenti si rischia di pagare le tasse su redditi che non si sono percepiti.

Ritenute e addizionaliNella sezione III devi indicare il totale delle ritenute Irpef e dell’addizionale regionale all’Irpef. Nel rigo C9 indica il totale delle ritenute sui redditi di lavoro

Quadro c

Anna compila il quadro C. Poiché il suo è un reddito da lavoro dipendente a tempo in-determinato, riporta il codice “2” a colonna 1 e il codice “1”

a colonna 2. Copia il punto 1 della Certificazione nella co-lonna 3 e indica 365 giorni di lavoro nel rigo C5. Non aven-do percepito nè premi di pro-

duzione nè bonus Irpef, non indica nulla nelle caselle del rigo C4 e C14. Indica nel rigo C9 le ritenute Irpef trattenu-te dall’azienda (punto 11 della

Certificazione), il rigo C10 con l’addizionale regionale versata (punto 12), e i righi C11, C12 e C13 relativi all'addizionale comunale (punti 16, 17 e 19).

EsEmpio

Attenzione, non bisogna considerare i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differi-ta (ad esempio, nel caso in cui sei stato assente per-ché hai fatto un periodo di aspettativa senza reddito).Se lavori part-time, le detrazioni ti spettano per l’intero periodo.Se nel 2014 hai avuto più rapporti di lavoro o sei andato in pensione durante l'anno, devi conside-rare il totale dei giorni compresi nei vari periodi. Tieni conto che i periodi che si sovrappongono devono es-sere considerati una volta sola. In pratica, al massimo si potranno indicare 365 giorni.

Redditi assimilati al lavoroLa sezione II del quadro C riguarda i redditi assimi-lati, che il Fisco assimila a quelli di lavoro dipendente, ma per i quali la detrazione non viene rapportata al periodo di lavoro nell’anno, questi redditi se risultano dalla Certificazione Unica sono indicati al punto 4 o 5. In questa sezione, nella colonna 2 dei righi da C6 a C8, devi indicare:

> gli assegni periodici percepiti dal coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, per sepa-razione legale, divorzio o annullamento delle nozze;

> gli assegni periodici a cui non concorrono né capi-tale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi

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30 Guida al 730

dipendente e assimilati, il cui importo è riportato nel punto 11 della Certificazione Unica. Nel rigo C10 indica il totale dell’addizionale regio-nale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati il cui importo è riportato nel punto 12. Nella sezione IV va indicata l’addizionale comuna-le. Nel rigo C11 indica l’acconto al punto 16 della Certificazione. Nel rigo C12 indica il saldo dell'ad-dizionale comunale che è stato riportato al punto 17. Nel rigo C13 riporta l’acconto dell’addizionale co-munale per il 2014 indicato al punto 19 della Certificazione Unica.

Il bonus Irpef va nel rigo C14A partire dal mese di maggio 2014, i lavoratori di-pendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro hanno ricevuto in busta paga un credito (il cosiddetto "bonus Irpef") di massimo 80 euro mensili (960 euro all'anno). Dobbiamo dichiarare anche il bonus e il Fisco gli ha dedicato il rigo C14. Nella colonna 1 devi riportare il codice indicato al punto 119 della Certificazione Unica 2015. In partco-lare inserisci:

> il codice "1" se il datore di lavoro ti ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato in tutto o in parte. In questo caso devi anche compilare la colonna 2 del rigo C14 con l'importo del bonus erogato dal tuo sostituto d'imposta;

> il codice "2" se il datore di lavoro non ti ha rico-nosciuto il bonus oppure, pur avendolo riconosciuto, non lo ha erogato nemmeno in parte. In questo caso non devi compilare la colonna 2 del rigo C14.

> sempre il codice "2" se sei un lavoratore dipenden-te, ma non hai la Certificazione Unica perché il tuo datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta (perchè per esempio lavori come colf, ba-dante o baby sitter).

Nella colonna 2 riporta la cifra ricevuta a tito-lo di bonus che trovi indicata al punto 120 della Certificazione Unica. Fai attenzione a non scrivere nessun importo nella colonna 2 se il bonus non ti è stato ero-gato, anche se ti è stato riconosciuto dal sostituto d'imposta e indicato al punto 121 della Certificazione. Se hai più di una Certificazione Unica 2015 presta particolare attenzione alla compilazione del rigo C14.Se le diverse Certificazioni non sono conguagliate, nella colonna 1 inserisci:

> il codice "1" se in almeno una delle Certificazioni è indicato il codice 1 al punto 119;

> il codice "2" se in tutte le Certificazioni è indicato il codice 2 al punto 119.Nella colonna 2 riporta la somma degli importi indi-cati al punto 120 delle diverse Certificazioni. Se possiedi una Certificazione Unica che conguaglia tutte le precedenti inserisci: nella colonna 1 il codice del punto 119, nella colonna 2 l'importo indicato al punto 120 della Certificazione Unica. Se hai una Certificazione Unica che conguaglia solo alcune delle altre in tuo possesso, inserisci:

> il codice "1" se in almeno uno dei modelli è indica-to il codice 1 al punto 119;

> il codice "2" se in tutti i modelli è indicato il codice 2 al punto 119.

Il contributo di solidarietàSe hai un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, devi pagare il contri-buto di solidarietà (il 3%) sulla parte di reddito ecce-dente la soglia. Per esempio, su 310.000 euro, il contributo si calcola sui 10.000, quindi sarà 300 euro (il 3%). Nel rigo C15, a colonna 1, devi riportare quanto indi-cato al punto 173 della Certificazione Unica, mentre a colonna 2 devi riportare il contenuto del punto 171.

Se il tuo lavoro è all'esteroAlcuni redditi da lavoro dipendente o da pensione percepiti all'estero devono essere dichiarati nel 730. La tassazione cambia a seconda della Convenzione che l'Italia ha stipulato con il Paese in cui si è perce-pito il reddito. Bisogna dichiarare:

> i redditi percepiti in un Paese con il quale l'Italia non ha una Convenzione contro le doppie imposizioni oppure in un Paese in cui c'è una Convenzione che prevede la tassazione dei redditi sia in Italia sia all'e-stero. In questo caso hai diritto al credito d'imposta per le tasse che hai pagato all'estero;

> i redditi prodotti in un Paese con il quale esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione esclusivamente in Italia. In que-

Quadro c

80 euro in più in busta paga? Il bonus non è per tutti

A partire da maggio 2014, i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro hanno ricevuto in busta paga un credito (il cosiddetto "bonus Irpef") di 80 euro mensili. Il bonus Irpef spetta a tutti i dipendenti e a chi percepisce redditi assimilati al lavoro dipendente (an-che a chi percepisce indennità di disoccupazione o di mobilità). Si calcola sul reddito complessivo annuo ed è diviso per il numero di stipendi per-cepiti nell’anno, quindi se il rapporto è continuativo sarà diviso per 12. Il bonus viene rapportato al periodo di lavoro svolto. Quindi, se lavori solo da luglio a novembre percepirai i 5/12 del bonus. Se il reddito non supera gli 8.000 euro il bonus è pari a zero perché non c'è Irpef da pagare, se va da 8.000 a 24.000 euro il bonus è di 960 l'anno. Per i redditi compresi tra 24.000 e 26.000 euro la detrazione è calcolata in base al reddito. Quindi, se guadagni 25.000 euro all'anno il bonus sarà di 480 euro.

in particolarE

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31Guida al 730

sto caso se sei stato tassato all'estero non hai diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero, chiedendolo direttamente all’autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.Il trattamento è diverso a seconda che si parli di reddito di lavoro dipendente o a questo assimilato e reddito da pensione. Qui ti elenchiamo le modalità di tassazione di alcuni dei principali Paesi in cui lavo-rano gli italiani, per i Paesi che non trovi consulta le singole Convenzioni rivolgendoti a un esperto (Caf o professionista). In quasi tutte le Convenzioni è previsto che gli sti-pendi pagati da un datore di lavoro privato siano tassati esclusivamente in Italia: vale per chi lavora in Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti. Questo vale se soddisfi contemporaneamente le seguenti condizioni:– sei residente in Italia e lavori nel Paese estero meno di 183 giorni all'anno;– gli stipendi sono pagati da un datore di lavoro re-sidente in Italia;– il costo del tuo stipendio è sostenuto dalla sede italiana del tuo datore di lavoro, non da un'organizza-zione o base fissa che questi ha nell’altro Stato.È sottoposto a tassazione esclusiva in Italia anche chi, ha un reddito prodotto all'estero in via continuativa (anche come dipendente) e soggiorna all’estero per più di 183 giorni in un anno, ma è consi-derato residente in Italia perché qui ha i propri legami familiari e il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. In questo caso il reddito tassabile è stabilito sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (per il 2014, si fa riferimento al D.M. del 7 dicembre 2012).Gli stessi soggetti che, residenti in Italia, prestano la-voro in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, per il 2014 sono tassati ai fini Irpef per i redditi che superano i 6.700 euro. In questo caso la valutazione dei limiti di reddito per ottenere prestazioni sociali agevolate tiene conto del reddito totale, non decur-tato della quota esente.

La pensione viene dall'esteroSono pensioni estere quelle erogate a un residen-te in Italia da parte di un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro in quello Stato. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o private. Le pensioni pubbliche sono quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministra-tiva o da un ente locale e solitamente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.Le pensioni private sono quelle corrisposte da

enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico e, solitamente, sono imponibili solo nel Paese di resi-denza del beneficiario.Ecco cosa prevedono le Convenzioni contro le doppie imposizioni dei seguenti Paesi:

> in Argentina, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Venezuela le pensioni pubbliche sono as-soggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono sempre sottoposte a tassazione solo in Italia;

> in Belgio e Germania le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha esclusivamente nazionalità italiana. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo nel Paese estero. Le pensioni private sono tassate solo in Italia;

> in Francia le pensioni pubbliche di fonte france-se sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia vengono tassate solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese;

> in Australia pensioni pubbliche e private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

> in Canada sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera i 10.000 dollari canadesi o i 6.197,48 euro. Se viene superato questo limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e al nostro Paese spetta poi il credito per l’imposta pagata in Canada. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi “di sicurezza sociale”, ad esempio la cosid-detta pensione Oas (Old age security), sono tassabili solo in Canada;

> in Svizzera le pensioni pubbliche sono tassate solo nel Paese elvetico se il contribuente ha la nazionalità svizzera, altrimenti sono tassate solo in Italia come le pensioni private. Le rendite corrisposte dall’Assicu-razione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (le rendite Avs) non devono essere dichiarate in Italia.

Quadro c

L'assegno di disoccupazione si dichiara

“ Quest'anno purtroppo ho perso il lavoro e da marzo ho iniziato a percepire l'indennità Aspi. Come faccio a dichiarare i due redditi?„Può presentare il 730 anche chi percepisce indennità sostitutive del reddito da lavoro dipendente. Tra queste rientra l'Aspi, l'assicurazione sociale per l'impiego, che spetta a tutti coloro che si ritrovano in uno sta-to di disoccupazione involontario (perchè è scaduto il contratto a tempo determinato oppure in caso di licenziamento o di dimissioni per giusta causa). In questo caso il lavoratore dovrà dichiarare sia i redditi da lavoro dipendente sia quelli da indennità Aspi nella sezione I del quadro C. I dati sui redditi da lavoro dipendente saranno contenuti nella Certificazione Unica rilasciata dall'ex datore di lavoro, quelli relativi all'Aspi nella Certificazione rilasciata dall'Inps.

cosE chE capitano

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32 Guida al 730

In questa sezione devi dichiarare anche gli utili deri-vanti da contratti di associazione in partecipazione e dai contratti di cointeressenza e gli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Ricorda che i redditi da capitale:

> se derivano da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 de-vono essere indicati nel 730 nella misura del 49,72% del loro ammontare;

> se derivano da utili prodotti fino all'esercizio in cor-so al 31 dicembre 2007 devono essere indicati nella misura del 40% del loro ammontare;

> se derivano da utili o proventi equiparati provenien-ti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori che possiedono un regime fiscale privilegiato devono essere indicati interamente. Nel rigo D1 vanno riportati gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da società di capitali o enti com-merciali residenti e non residenti.

> Nella colonna 1 del rigo D1 indica il codice: > “1” per utili e altri proventi equiparati di natura

qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati o territori aventi un regime fiscale non privilegiato, che siano formati da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

> “2” per utili e altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domi-ciliate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;

> “3” per utili e altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori con un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Se, per tali utili, è stato rilasciato pa-rere favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate a seguito di interpello, li devi indicare nella sezione V del quadro RM del modello Unico;

> “4” per utili e altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domici-liate in Stati o territori con un regime fiscale privilegia-to, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle entrate a seguito di interpello (veri-ficalo sulle certificazioni degli utili);

> “5” per utili e altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati con un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;

> “6” per utili e altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati con un regime fiscale privilegiato, prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicem-bre 2007 per i quali è stato rilasciato parere favorevo-

Nel quadro D il Fisco chiede di incorniciare due tipi di entrate: i soldi guadagnati grazie a investi-

menti (i redditi da capitale) e quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale o tassati separatamente. La sezione I è dedicata ai redditi da lavoro autonomo (se occasionale e senza partita Iva) e redditi diversi. Nella sezione II ci sono i redditi tassati separatamen-te, come gli arretrati da lavoro dipendente, i rimborsi di oneri già detratti e le plusvalenze, cioè il guadagno ottenuto sugli investimenti.

Redditi da capitalePer dichiarare gli utili derivanti dalla partecipazione in società e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo e tutti gli altri redditi da capitale devi com-pilare i righi D1 e D2. Devono essere indicate nel 730 solo le partecipa-zioni qualificate, cioè le quote che danno diritto al voto nell'assemblea della società e che corrispondono a una determinata percentuale del capitale sociale (vedi riquadro qui sotto). Le partecipazioni non qualificate devono essere riportate nel modello 730 solo se riguardano società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Tutte le informazioni necessarie per la compilazione di questi righi sono riportate nella certificazione degli utili (Cupe - Certificazione degli utili e dei proventi equiparati) rilasciata dalla società emittente italiana o estera o dall’intermediario a cui ti sei rivolto.

RispaRmi & Co.QuadRo d

In partIcolare

Quando la collaborazione è occasionale

Per la legge un contratto di collaborazione occasionale comporta un rap-porto di lavoro non continuativo che non deve durare più di 30 giorni con lo stesso committente (240 ore se si tratta di servizi di cura e di assistenza personale) e il compenso non deve superare i 5.000 euro (il limite va riferi-to a tutti i redditi da lavoro occasionale percepiti durante l'anno). Quanto all'Irpef, i compensi sono soggetti alla fonte a una trattenuta del 20%. L'imposta può poi aumentare o diminuire in sede di conguaglio del 730. Le collaborazioni occasionali sono diverse dal rapporto di lavoro subor-dinato perché il lavoratore si trova in una posizione di autonomia (non è sottoposto al potere direttivo del datore di lavoro e non può subire sanzioni disciplinari). La legge, però, consente di concludere un contratto di collaborazione occasionale solo se il rapporto di lavoro non è continuativo, altrimenti il committente deve assumere il lavoratore con un contratto a progetto oppure a tempo indeterminato, a seconda delle caratteristiche del lavoro.

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33Guida al 730

le dall'Agenzia delle entrate con interpello. Nella colonna 2 del rigo D1 riporta:

> il 40% della somma degli utili percepiti nel 2014 se alla colonna 1 hai indicato il codice “1” o “4” (punti 28, 30, 32 e 34 della certificazione degli utili);

> il 49,72% della somma degli utili percepiti nel 2014 se hai indicato nella colonna 1 il codice “5” o “6” (punti 29, 31 e 33 della certificazione degli utili);

> il 100% della somma degli utili corrisposti nel 2014 se hai indicato nella colonna 1 il codice “2” o “3” (punti 28, 30, 32 e 34 della certificazione degli utili);Nella colonna 4 riporta il totale delle ritenute d’ac-conto subite (punto 38 della certificazione degli utili). Se ti sono state rilasciate più certificazioni Cupe con-tenenti utili o proventi che hanno la stessa codifica devi compilare solo il rigo D1 riportanto a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi ai proventi e a colonna 4 la somma delle ritenute subite.Se, invece, hai percepito utili o proventi che devono essere dichiarati con codici diversi devi compilare più righi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D procurandoti un altro modello 730.Nel rigo D2 indica gli altri redditi di capitale: per questi ultimi ti rimandiamo alle istruzioni ministeriali perché sono redditi di natura particolare e poco diffu-si, come le rendite perpetue dovute per la cessione di un immobile o i compensi percepiti per la prestazione di garanzie quali fideiussioni pegni o ipoteche.

Compensi per libri, brevetti...Nel rigo D3 vengono indicati i redditi che per natura possono essere assimilati al lavoro autonomo. Per i compensi da lavoro autonomo che non deriva-no da attività professionale sono previste detrazioni specifiche, che saranno applicate da chi presta l’assi-stenza fiscale. Per dichiarare questi redditi devi consultare la certifi-cazione che ti ha rilasciato chi ha erogato i compensi nel 2014.Nella colonna 1 riporta il codice:

> “1” per i proventi derivanti dall’utilizzazione econo-mica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri, arti-coli di giornali...), cioè i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche in via occasionale;

> “2” per i compensi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;

> “3” per i redditi derivanti dai contratti di associa-zione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla presta-zione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.Nella colonna 2 del rigo D3 indica il reddito percepi-to nel 2014 al lordo della relativa riduzione forfettaria

che sarà operata in sede di calcolo dell’imposta. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice “1” e hai meno di 35 anni, la riduzione sarà del 40%, se hai superato i 35 anni la riduzione sarà del 25%. Se, invece, a colonna 1 hai indicato il codice "2" la ridu-zione è del 15%.Nella colonna 4 devi indicare le ritenute d'acconto subite.

Diversi e senza scontiNel rigo D4 indica i redditi diversi per i quali il Fisco non riconosce detrazioni.Nella colonna 1 del rigo D4 riporta il codice relativo al tipo di reddito dichiarato:

> “1” per quanto percepito con la vendita di terreni o edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell’e-secuzione di lavori per rendere i terreni edificabili;

> “2” per quanto percepito per la vendita di immo-bili o terreni, acquistati o costruiti da meno di cinque anni. Sono esclusi quelli percepiti per la cessione di immobili acquisiti per successione e gli immobili che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la vendita, sono stati adibiti a tua abitazione principale o dei tuoi familiari. Per gli immobili ricevuti in donazione, i cinque anni si calcolano dalla data di acquisto o costruzione dell’immobile da parte di chi te lo ha donato. Non devi indicare nulla se, al momento della vendita, il notaio ha applicato e versato l'imposta sostitutiva sul guadagno realizzato;

> “3” per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto, dala sublocazione di beni immobili, dall’affitto, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;

> “4” per i redditi fondiari non determinabili cata-stalmente (censi, decime, livelli...), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

> “5” per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero (diversi da quelli indicati con il codice "8");

> “6” per i redditi derivanti dall’utilizzazione econo-mica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scien-tifico, che hai percepito a titolo gratuito (ad esempio, perché sei erede e legatario dell’autore o inventore) o di cui hai acquistato a titolo oneroso i diritti all’utiliz-zo. Attenzione, gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito totale senza deduzione di spese, mentre gli acquirenti a titolo oneroso devono dichia-rare l’importo percepito ridotto del 25%;

> “7” per le indennità di trasferta, i rimborsi forfe-tari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell’esercizio diret-to di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale

QuadRo d

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34 Guida al 730

di deduzione forfettaria delle spese. Se il reddito de-rivante dalla locazione è, invece, soggetto a imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l’am-montare dichiarato in tale Stato per il 2014 al netto delle spese strettamente inerenti, eventualmente riconosciute nello Stato estero;

> per gli immobili non locati per i quali è dovuta l’Ivie e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (co-dice "8" nella colonna 1), il reddito non è tassato con Irpef e addizionali.Nella colonna 3 indica le spese sostenute per la pro-duzione dei redditi indicati coi codici “1”, “2” e “3” nella colonna 1, ma verifica sulle istruzioni ministeriali se rientri in alcuni casi particolari.Nella colonna 4 riporta le ritenute d'acconto che hai subito. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice “7” riporta il totale delle ritenute. Il totale dell’ad-dizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 4 del rigo F2 del quadro F (nel capitolo della Guida "Se il Fisco è a debito").

Collaborazioni occasionaliI redditi diversi per i quali è prevista la detrazione sono da indicare al rigo D5. Sono redditi che godo-no di una detrazione particolare, che sarà applicata al momento del calcolo dell'imposta da chi presta l'assistenza fiscale. Nel rigo D5 indica nella colonna 1 il codice corri-spondente al tipo di reddito dichiarato è:

> “1” per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

> “2” per i redditi derivanti da attività di lavoro au-tonomo che non sono esercitate abitualmente (ad esempio, le collaborazioni occasionali, vedi riquadro a pag. 32);

> “3” per i redditi derivanti dall’assunzione di obbli-ghi di fare, non fare o permettere;

> "4" per i redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assog-gettati a imposta sostitutiva del 20%.Nella colonna 2 riporta il reddito lordo percepito certificato da chi ti ha corrisposto i compensi.Nella colonna 3 indica le spese relative alla produ-zione dei redditi dichiarati. Nella colonna 4 riporta l’importo delle ritenute d'ac-conto che hai subito.Presta attenzione, perché le spese da indicare nella colonna 3 non possono superare i compensi. Per non avere brutte sorprese in caso di controllo fiscale, compila e conserva un prospetto per ogni reddito dove indicherai il lordo dei compensi perce-piti, le spese relative alla loro produzione e il reddito conseguito. Essere ordinati in questo caso è un obbli-go ineludibile.Nella sezione II, dedicata ai redditi soggetti a tassazione separata, al rigo D6 si devono indica-re i redditi percepiti nel 2014 dagli eredi e dai legatari per effetto di una successione. Se questo è il tuo caso,

QuadRo d

per l’incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Indica questo codice anche per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Attenzione, questi ultimi compensi vanno indicati in colonna 2 solo se eccedo-no complessivamente 7.500 euro;

> "8" per i redditi degli immobili situati all’estero non locati per i quali è dovuta l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero) e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale;

> "9" per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite con-seguite all’estero grazie alla partecipazione a giochi online.Nella colonna 2 del rigo D4 (Redditi diversi) indica il reddito lordo che hai percepito nel 2014. Nel caso di terreni e fabbricati situati all’estero:

> per gli immobili locati (indicati con il codice "5" nella colonna 1) se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto a imposta sui redditi nel Paese estero, in questa colonna indica il canone di locazione percepito ridotto del 15% a titolo

In partIcolare

Dichiara i rimborsi del Fisco per le spese del 730/2014

Nel quadro D, al rigo D7 colonna 1 si indicano imposte e oneri rimborsati nel 2014. Con il codice “3” o “4” le somme vanno indicate nella misura in cui sono state detratte o dedotte. Se hai indicato il codice “4” e il rimborso riguarda le spese sanitarie per cui nel 730 del 2014 hai scelto la rateizzazione in quattro rate, nel rigo D7 devi riportare l’importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate si dovrà indicare nel rigo E6, a partire da questa dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rim-borsato.Se nella colonna 1 hai riportato il codice “5” devi scrivere la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti hai beneficiato della detrazione.Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2009 per 20.000 euro, di cui 5.000 euro sono stati rimborsati nel 2014 e hai optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data da:

5.000 x 5 (cioè il numero di rate detratte dal 2009 al 2013) = 2.500 euro

10

A partire da questa dichiarazione, nella sezione III del quadro E dovrai indicare, per le restanti quattro rate, la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati. Quindi, tornando all'esempio appena fatto:

20.000 - 5.000 = 15.000 euro.

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35Guida al 730

meglio consultare le istruzioni ministeriali prima di procedere alla compilazione di questo rigo.

Dichiara i rimborsi del Fisco Nel rigo D7 indica nella colonna 1 le imposte e gli oneri rimborsati nel 2014 e altri redditi soggetti a tassazione separata. Indica il codice:

> “1” per gli arretrati di lavoro dipendente e inden-nità sostitutive del reddito corrisposti da un soggetto non obbligato a operare ritenute (per esempio, il datore di lavoro per la colf);

> “2” indennità per il risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;

> “3” per il rimborso di imposte o oneri che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo come “oneri deducibili”, nel 2014 sono stati rimborsati (anche come credito d’imposta) da parte dell'Agenzia delle entrate o di terzi (vedi riquadro nella pagina qui accanto);

> “4” per il rimborso di oneri che hai detratto negli anni precedenti e che, nel 2014, sono stati rimborsati da parte di terzi, compreso il sostituto d’imposta;

> “5” per il rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali hai fruito della de-trazione;

> “6” per le plusvalenze sulla cessione di terreni edificabili così definiti dal piano regolatore generale. Attenzione, in questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione

QuadRo d

Anna nel 2014 ha collaborato come consulente editoriale con l'azienda UVZ, che le ha fornito la certificazione dei compensi

che le ha dato e delle imposte che ha versato. Quindi, Anna compila il quadro D indicando al rigo D5 il codice “2” a co-

lonna 1 perché si tratta di una collaborazione occasionale, tassata con ritenuta d’acconto del 20%. Conclude la compila-

zione del rigo indicando il red-dito lordo e le ritenute subite rispettivamente a colonna 2 e a colonna 4.

esempIo

o donazione o è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;

> “7” per le plusvalenze e le indennità di esproprio. Devi indicarle solo se sono state assoggettate alla rite-nuta alla fonte a titolo d’imposta e intendi optare per la tassazione ordinaria, in questo caso la ritenuta ope-rata alla fonte si considera versata a titolo d'acconto;

> “8” redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, art. 44 del Tuir (Testo Unico delle imposte sui redditi), quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo supera i 5 anni.Nella colonna 2 barra la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria, non puoi barrare questa casella se a colonna 1 hai indicato il codice "1".Nella colonna 3 indica:

> l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione del red-dito se a colonna 1 hai indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;

> l’anno in cui hai fruito della deduzione o della de-trazione se a colonna 1 hai indicato il codice 3 o 4;

> l’anno in cui hai sostenuto le spese di recupero del patrimonio edilizio se a colonna 1 hai indicato il codice 5.Nella colonna 4 indica il reddito percepito. Se hai indicato i codici "3" o "4" devi inserire i redditi nella misura in cui li hai percepiti entro un massimo pari all’importo a suo tempo dedotto o sul quale è stata calcolata la detrazione. Infine, nella colonna 7, indica l’importo delle even-tuali ritenute d’acconto che hai subito relativamente ai redditi che hai dichiarato.

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36 Guida al 730

perché indica che un tuo familiare potrebbe inserirle nel proprio 730, al rigo E2. Per usufruire di questa possibilità non è necessario che il familiare si dichiari a carico del contribuente incapiente. Tieni presente, però, che la spesa massima che puoi indicare nel rigo E2 non va oltre i 6.197,48 euro.Sulle spese sanitarie indicate nei righi E1 ed E2 incombe la franchigia di 129,11 euro, per cui la detrazione del 19% sarà calcolata solo sulla parte che eccede tale cifra. In pratica, se hai dichiarato 500 euro di spese mediche, la detrazione del 19% ti sarà riconosciuta su 370,89 euro (cioè 500 - 129,11). Le spese mediche sostenute all’estero sono detraibili nella dichiarazione dei redditi con gli stessi criteri usati per quelle sostenute in Italia. Nessuna franchigia, invece, per le spese da indica-re nel rigo E3: quelle sostenute per mezzi neces-sari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handi-cap (riconosciuti ai sensi della legge n. 104 del 1992). Per dimostrare la condizione di portatore di handicap a chi presta assistenza fiscale bisogna presentare la documentazione rilasciata dalla commissione medica che ha riconosciuto l’invalidità oppure si può fare un’autocertificazione accompagnata da una fotoco-pia della carta d’identità. Se sommando gli importi dei righi E1, E2 ed E3 il totale delle spese supera i 15.493,71 euro puoi scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo, basta barrare la casella "rateazione" che trovi a fianco del rigo E2. Conviene ricorrere a questo espediente se si ha un reddito basso e si rischia di essere incapienti e, quindi, di perdere parte della detrazione che ci spetta. Meglio chiedere a chi ci presta l'assistenza fiscale che saprà se cogliere questa possibilità. Nel rigo E4 indica le spese per l’acquisto:

> di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni per-manenti alle capacità motorie dei portatori di handi-cap riconosciuti ai sensi della legge n. 104 del 1992;

> di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determi-nato il riconoscimento dell’indennità di accompa-gnamento, invalidi con grave limitazione della ca-pacità di deambulazione e dei soggetti pluriamputati.La spesa massima detraibile è di 18.075,99 euro e spetta per un solo veicolo, a condizione che sia utilizzato esclusivamente o prevalentemente a beneficio del portatore di handicap. La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in

Per tutto l'anno hai messo da parte gli scontrini dei farmaci, ricevute delle visite mediche, delle tasse

universitarie, dei corsi sportivi per i bambini...? I tuoi sforzi sono premiati al momento della dichiarazione dei redditi, quando il Fisco ti dà la possibilità di de-trarre alcune delle spese che hai sostenuto nel 2014. Le detrazioni, infatti, si sottraggono dall'imposta e si suddividono a seconda della percentuale di sgravio cui danno diritto.

Medicine, visite, terapie & Co. Le spese detraibili si dichiarano per intero, perché spetta a chi presta l'assistenza fiscale calcolare la percentuale corretta di detrazione e applicare gli eventuali limiti massimi di spesa previsti.Nei righi E1, E2 ed E3 indica il totale delle spese sanitarie sostenute nel 2014 per te o per i familiari che dichiari a tuo carico. Nella colonna 2, nel rigo E1 indica le spese sanitarie sostenute per: prestazioni chirurgiche, specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; acquisto o affitto di protesi sanitarie o dispositivi medici (aerosol, sfigmomanometro...); prestazioni rese da un medico generico (comprese le visite e cure di medicina omeopatica); ricoveri collega-ti a un'operazione chirurgica o degenze; acquisto di medicinali; spese relative al trapianto di organi; ticket sanitari; assistenza infermieristica, riabilitativa (fisiote-rapia, kinesiterapia, laserterapia...) e prestazioni rese da personale qualificato, come addetto all’assistenza di base, educatore professionale o operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo e da personale qualificato addetto ad attività di anima-zione e/o di terapia occupazionale.Attenzione: nella somma delle spese mediche detrai-bili devi inserire anche il bollo da 2 euro applicato alle fatture di importo superiore a 77,47 euro.Nella colonna 1 del rigo E1 “determinate pa-tologie”, il contribuente affetto da patologie per le quali il Servizio sanitario nazionale gli ha riconosciuto l'esenzione dal ticket deve indicare le spese sani-tarie sostenute per prestazioni ricevute in strutture private non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Queste spese non devono essere, quindi, indicate nella colonna 2 dello stesso rigo. Se queste spese per una parte non trovano capienza nell’imposta dovuta, cioè sono più alte dell'imposta dovuta, chi presta l'assistenza fiscale farà una segna-lazione nello spazio riservato ai messaggi del prospet-to di liquidazione del 730: se hai avuto spese di que-sto tipo, controlla la presenza di questa segnalazione,

Detrazioni

QuaDro e - Sezione i

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37Guida al 730

cui risulta che il veicolo sia stato cancellato dal pub-blico registro automobilistico. Se è stato rubato e non ritrovato, dal limite di spesa va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione. Fai attenzione, perché in caso di vendita o donazione del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto devi versare al Fisco la detrazione di cui hai usufruito, a meno che il trasferimento sia dovuto a un mutamento dell’handi-cap che comporta per il disabile la necessità di acqui-stare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso, indica nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero della rata di cui stai beneficiando. La detrazione spetta anche per le spese di ripara-zione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi quali l'assicurazione, il carburante e il lubrificante. Le spese straordinarie si sommano al costo di acquisto del veicolo per il rag-giungimento del limite di spesa consentito.Nel rigo E5 si indica la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida per non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo. Se possiedi un cane guida, ricorda che ti spetta anche la detrazione forfettaria di 516,46 euro annui per il suo mantenimento. Fai attenzione, questa detrazione spetta esclusivamente al non vedente e non a chi lo dichiara a proprio carico. Per ottenerla devi barrare la casella E81.Compila il rigo E6 se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi hai sostenuto spese sanitarie che hai rateizzato. Questa scelta è possibile per un importo di spesa superiore a 15.493,71 euro. Devi riportare a colonna 2 l’importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione e nella casella di colonna 1 il nume-ro della rata di cui usufruisci.

Metti il mutuo nel 730Nel rigo E7 e nei righi da E8 a E12 contrassegnati con i codici 8, 9, 10 e 11 indica gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2014 per i mutui. Ricorda che:

> gli oneri accessori sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo: la com-missione spettante agli istituti per l'intermediazione, gli oneri fiscali come l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo. La fattura del notaio deve indicare se-

QuaDro e - Sezione i

In partIcolare

I documenti da esibire per avere le detrazioni

Per detrarre le spese mediche indicate nei righi E1, E2, E3 ed E25 devi conservare la corretta documentazione. Le spese per l’acquisto di medicinali devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale (il cosiddetto "scontrino parlante"). Per ottenere la detrazione è sufficiente che la natura di quanto acquista-to sia validamente descritta. Quindi lo scontrino deve riportare la dicitu-ra: farmaco, medicinale, f.co, med., SOP e OTC (cioè, medicinali da banco o di automedicazione), omeopatico, preparazione galenica e ticket. Non è più necessaria la fotocopia della prescrizione medica. Gli scontrini devono indicare il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) al posto del nome del farmaco, per rispettare la privacy del contribuente. Infine, non sono detraibili né i parafarmaci né gli inte-gratori, mentre lo sono i fitoterapici riconosciuti dall’Aifa come medicinali e, quindi, indicati come tali sullo scontrino. Per detrarre i dispositivi medici (aerosol, sfigmomanometro...), devi conservare la confezione sulla quale risulta che il dispositivo possiede la marcatura CE e allegare lo scontrino parlante. Per l'acquisto di protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, serve anche la prescrizione del medico curante, a meno che si tratti di at-tività svolte da ausiliari della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura o la ricevuta non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, quest'ultimo deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.In alternativa alla prescrizione medica puoi autocertificare, allegando una fotocopia della carta d'identità, la necessità della spesa per te o per i familiari a tuo carico e la causa per la quale è stata acquistata la protesi.Per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture o ricevute serve anche una certificazione del medico curante, che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficien-za e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992.

Come scontare le spese mediche della prole

Le detrazioni per le spese mediche sostenute per il figlio spettano al genitore che lo dichiara a suo carico. In caso di detrazione del figlio al 50%, le spese possono essere detratte anche in percentuali diverse, basta annotare sulla documentazione la ripartizione tra i genitori. Allo stesso modo si può, quindi, decidere di farle detrarre interamente da uno solo dei coniugi. Questa scelta è particolarmente conveniente se uno dei due genitori non ha spese mediche da detrarre per sé: infatti, lasciando quelle sostenute per il figlio interamente all'altro genitore, si sconta la franchigia di 129,11 euro una sola volta. Attenzione, però, all'intestazione della documentazione medica, perché se fatture e scontrini dei farmaci sono intestati direttamente al bambino, i genitori possono disporne liberamente nei modi appena visti, mentre se i documenti sono intestati a uno solo dei due genitori, sarà esclusivamen-te questi che potrà inserirli nella dichiarazione dei redditi.

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intestatario del mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). In caso di separazione legale, anche il co-niuge separato, finché non divorzia, rientra tra i fami-liari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria residenza spetta comunque la detrazione per la quota di competenza se l’immobile è usato come abitazione principale dai suoi familiari;

> la dimora abituale nell'abitazione principale non è richiesta al personale in servizio permanente delle Forze armate e di polizia a ordinamento militare o civile;

> in caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pub-blici, gli interessi sono detraibili solo per l’importo effettivamente rimasto a tuo carico;

> la detrazione spetta se l’immobile viene adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acqui-sto e se l’acquisto sia avvenuto nell’anno anteceden-te o successivo al mutuo. La detrazione spetta anche in caso di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari o per trasferimenti per motivi lavorativi, a con-dizione che l’immobile non sia locato. Non si perde la detrazione neanche se non si rispetta la scadenza dell'anno per motivi di lavoro (trasferimento) avvenuti dopo l’acquisto. In caso di estinzione del mutuo origi-nario e di stipula di un nuovo mutuo con una banca diversa, in caso di trasferimento del mutuo a un'altra banca (surroga) o di rinegoziazione non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo;

> se l'immobile non è più usato come abitazione principale, la detrazione si perde dall'anno successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tuttavia, se si torna a utilizzare l’immobile come abitazione principale, si può fruire nuovamente della detrazione a decorrere da quel momento;

> in caso di trasferimento del mutuo a un'altra banca (surroga) o di rinegoziazione la detrazio-ne spetta per l'importo massimo pari alla quota resi-dua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione di quello nuovo;

> se l’immobile acquistato è in ristrutturazione la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché non siano trascorsi più di due anni dall’acquisto;

> se hai acquistato un immobile locato, la detra-zione spetta subito, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, adibisci l’immobile ad abitazione principale;

> la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipu-lato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’immobile.

> Il mutuo stipulato ad hoc per acquistare una per-tinenza dell’abitazione non è detraibile;

QuaDro e - Sezione i

paratamente le spese per la stipula del contratto di mutuo e quelle di compravendita, queste ultime non sono detraibili;

> l'abitazione principale è quella nella quale il contribuente o i suoi familiari hanno la dimora abi-tuale. Quindi, la detrazione spetta all'acquirente e

In partIcolare

Le detrazioni per chi vive in affitto

Se vivi in affitto, il Fisco ti dà la possibilità di usufruire di alcune detrazio-ni, ma solo se hai un reddito complessivo che non supera i 30.987,41 euro. Se rientri in questa categoria devi compilare la sezione V del quadro E. Ricorda che le detrazioni non sono cumulabili pertanto devi valutare quella più favorevole. Se nel corso dell'anno ti sei ritrovato in situazioni diverse, puoi usufruire di più di una detrazione. In questo caso devi com-pilare il rigo E71 di un altro modello 730, ma la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 non può essere superiore a 365. Nel rigo E71, a colonna 1, indica il codice: - "1" per la detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. La detrazione spetta in misura fissa di 300 euro se il reddi-to complessivo non supera 15.493,71 euro; se il reddito non supera i 30.987,41 euro la detrazione è di 150 euro. Oltre a tale soglia non spetta alcuna detrazione. - "2" per la detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (cosiddetto: cano-ne concordato). La detrazione spetta in misura fissa di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; se il reddito non supera i 30.987,41 euro la detrazione è di 247,90 euro. Oltre a tale soglia non spetta alcuna detrazione. - "3" per la detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani (di età compresa tra i 20 e i 30 anni) per l'abitazione principale. La detrazione fissa è parti a 991,60 euro per i primi tre anni di locazione a condizione che: l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori e il reddito complessivo del giovane non superi i 15.493,71 euro. Il limite di età può ricorrere anche per solo una parte del periodo d’imposta. - "4" per la detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abi-tazione principale. La detrazione spetta in misura fissa di 900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; se il reddito non supera i 30.987,41 euro la detrazione è di 450 euro. Oltre a tale soglia non spetta alcuna detrazione. Nella colonna 2 indica il numero di giorni in cui sei stato in affitto e l'unità immobilare è stata adibita a tua abitazione principale. Nella colonna 3 indica la percentuale di detrazione che ti spetta a secon-da che tu sia o meno l'unico titolare del contratto di locazione. Il rigo E72 va compilato dal lavoratore dipendente che va a vivere in affit-to e trasferisce la residenza nel comune dove lavora, a condizione che il nuovo Comune si trovi ad almeno 100 km dal precedente e comunque al di fuori della propria regione d’origine e che la residenza sia stata trasfe-rita nel nuovo Comune da non più di tre anni dalla richiesta di detrazione. La detrazione spetta in misura fissa di 991,60 euro se il reddito complessi-vo non supera 15.493,71 euro; se il reddito non supera i 30.987,41 euro la detrazione è di 495,80 euro. Oltre tale soglia non c'è alcuna detrazione. Nella colonna 2 indica il numero di giorni in cui sei stato in affitto e l'unità immobilare è stata adibita a tua abitazione principale. Nella colonna 3 indica la percentuale di detrazione che ti spetta a secon-da che tu sia o meno l'unico titolare del contratto di locazione.

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> sono detraibili le quote che gli acquirenti di nuove costruzioni versano a titolo di rimborso degli interessi su mutui ipotecari contratti dalla cooperativa o all’impresa costruttrice e che risultano ancora indivisi. Per avere diritto alla detrazione si fa riferi-mento alla data della delibera di assegnazione dell’al-loggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. Questi interessi, certificati dall'impresa possono es-sere alternativamente indicati con il codice "8" nei righi da E8 a E12;

> la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000 euro. In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all’am-montare complessivo degli interessi, oneri accessori. Se, invece, il mutuo è cointestato con il coniuge fiscal-mente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi;

> per i mutui stipulati prima del 1993, il limite di 4.000 euro si riferisce a ciascun intestatario del mu-tuo. In questo caso però non devi aver variato l’abita-zione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Se perdi i requisiti, a partire dall'anno in cui avviene la variazione, la detrazione massima ammessa diventa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo;

> non sono detraibili gli interessi pagati a seguito di forme di finanziamento diverse da quelle relative a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;

> se il mutuo è superiore al costo d’acquisto dell’immobile, puoi detrarre solo gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumen-tato delle spese notarili e degli altri oneri accessori re-lativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi detraibili puoi usare la formula:

Interessi detraibili = costo dell’immobile x interessi pagati

capitale del mutuo

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointesta-tario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

A ogni spesa il suo codice Nei righi da E8 a E12 si indicano tutte le detrazioni che da quest'anno vengono contraddistinte dai codici da 8 a 37 e 99 (le trovi riassunte nella tabella qui a lato). Se devi indicare più di cinque codici diversi devi compilare un altro modello. Per ogni detrazione indi-ca a colonna 1 il codice che identifica la spesa e a colonna 2 l'importo.Per ottenere la detrazione del 19% di quanto hai speso indica il codice:

> "8" per gli interessi relativi a mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili diversi dall'a-bitazione principale stipulati prima del 1993. L’importo massimo detraibile è di 2.065,83 euro per

QuaDro e - Sezione i

ogni intestatario del mutuo; > "9" per gli interessi relativi a mutui contratti

nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro;

> "10" per gli interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale contratti a partire dal 1998. La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro;

> "13" per le spese di istruzione sostenute anche per i familiari a tuo carico, per la frequenza a corsi d'istruzione secondaria (ad esempio il liceo), uni-versitaria, di perfezionamento e di specializzazione

SpeSe per cui Spetta la detrazione del 19%

Codice Tipo di spesa Rigo

Spese sanitarie E1

Spese sanitarie per familiari non a carico E2

Spese sanitarie per persone con disabilità E3

Spese veicoli per persone con disabilità E4

Spese acquisto di cani guida E5

Spese sanitarie rateizzate E6

Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale E7

8 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili da E8 a E 12

9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio da E8 a E 12

10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale da E8 a E 12

11 Interessi per prestiti o mutui agrari da E8 a E 12

13 Spese per l'istruzione da E8 a E 12

14 Spese funebri da E8 a E 12

15 Spese per addetti all’assistenza personale da E8 a E 12

16 Spese per attività sportive per ragazzi da E8 a E 12

17 Spese per l'intermediazione immobiliare da E8 a E 12

18 Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede da E8 a E 12

20 Erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari da E8 a E 12

21 Erogazioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche da E8 a E 12

22 Erogazioni alle società di mutuo soccorso da E8 a E 12

23 Erogazioni a favore delle associazioni di promozione sociale da E8 a E 12

24 Erogazioni a favore della società di cultura Biennale di Venezia da E8 a E 12

25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico da E8 a E 12

26 Erogazioni per attività culturali e artistiche da E8 a E 12

27 Erogazioni a favore di enti operanti nello spettacolo da E8 a E 12

28 Erogazioni a favore di fondazioni operanti nel settore musicale da E8 a E 12

29 Spese veterinarie da E8 a E 12

30 Spese per servizi di interpretariato per soggetti riconosciuti sordi da E8 a E 12

31 Erogazioni agli istituti scolastici di ogni ordine e grado da E8 a E 12

32 Riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico da E8 a E 12

33 Spese per gli asili nido da E8 a E 12

35 Erogazioni al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato da E8 a E 12

36 Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni da E8 a E12

37 Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza da E8 a E12

99 Altre spese detraibili da E8 a E 12

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tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private. Sono detraibili anche le spese per master gestiti da istituti universitari, per il Sils e per i dottorati di ricerca. La documentazione deve essere fornita dall'istituto. Sono detraibili anche le tasse uni-versitarie pagate per gli anni fuori corso;

> "14" per le spese funebri sostenute per la morte dei familiari, di affidati o affiliati anche non a carico. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.549,37 euro;

> "15" per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nel caso in cui tu o un tuo familiare (anche non fiscalmente a carico) non siate autosufficienti. Il limite massimo di spesa è di 2.100 euro purché il tuo reddito complessivo sia inferiore a 40.000 euro annui, compreso il reddito dei fabbricati per cui paghi la cedolare secca. Se più familiari sostengono la spesa per lo stesso congiunto, lo sconto va ripartito. Per il Fisco non sono autosuffi-cienti le persone che non sono in grado di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provve-dere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti o che necessitano di sorveglianza con-tinua. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica e le spese devono essere documentate con ricevute che contengono i tuoi dati anagrafici e quelli dell'addetto all'assistenza. Se la spesa è sostenuta per un familiare la ricevuta deve contenere anche i suoi dati;

> "16" per le spese per attività sportive prati-cate dai ragazzi, per l’iscrizione annuale e l’abbo-namento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La spesa massima detraibile è di 210 euro a ragazzo. Se la spesa riguarda più di un ragazzo, si compilano più righi da E8 a E12 riportando in ognuno il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. Dalla fattura, ricevuta o quietanza di pa-gamento deve risultare la denominazione o ragione sociale e la sede legale, o il codice fiscale e i dati

anagrafici di chi ha reso la prestazione; la causale del pagamento e l'importo; l’attività sportiva esercitata; i dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva e il codice fiscale di chi paga. Se la spesa viene ripartita, ad esempio, tra i genitori sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno;

> "17" per i compensi, per un massimo di 1.000 euro, pagati a intermediari immobiliari per l’ac-quisto dell’abitazione principale. Se la casa è acqui-stata da più soggetti la detrazione va ripartita in base alle quote di possesso;

> "18" per le spese sostenute dagli studenti uni-versitari (o da chi li dichiara a carico) per locazioni (stipulate ai sensi della Legge n. 431 del 1998) o per contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento stipulati con enti per il diritto allo stu-dio, università, collegi universitari, enti senza fine di lucro e cooperative. Gli studenti devono essere iscritti a un'università situata ad almeno 100 km dal Comune di residenza e in una provincia diversa. L'importo mas-simo detraibile è di 2.633 euro;

> "20" per le erogazioni in denaro, entro un limite massimo di 2.065,83 euro annui, a favore delle po-polazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati. Nel limite di spesa si deve tenere conto anche dell’im-porto indicato con il codice "41" (cioè le erogazio-ni alle Onlus). I versamenti devono essere effettuati a: Onlus o organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi uma-nitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari; amministra-zioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici o associazioni sindacali di categoria.Non è concesso l'uso del contante, per otte-nere la detrazione devi aver fatto i versamenti con bollettino postale o bonifico bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Nel caso di utilizzo della carta di credito, per giustificare la spesa basta conservare l’estratto conto della carta;

> "29" per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. La spesa massima detraibile è di 387,34 euro, ma la detrazione viene calcolata al netto della franchigia di 129,11 euro;

> "30" per le spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato. In base alla legge n. 381 del 1970 si considerano sordi i minorati sensoriali dell’udi-to affetti da sordità congenita o acquisita durante l’e-tà evolutiva che abbia compromesso l'apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio;

> "32" per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico che non

QuaDro e - Sezione i

Per il figlio a carico la detrazione spetta al genitore

“Mio figlio studia in un'università molto lontana da casa e per questo gli abbiamo preso un appartamento in affitto. Dal momento che è an-cora a mio carico, posso detrarre queste spese di affitto con il 730? „Se il figlio è a suo carico e l'appartamento preso in affitto per il figlio si trova nello stesso Comune in cui ha sede l’Università o in un comune limitrofo, comunque distante almeno 100 km da quello di residenza e co-munque al di fuori della provincia d’origine, il Fisco consente di detrarre il 19% del canone annuo se questo supera i 2.633 euro all'anno.Se il figlio è a carico di entrambi i genitori, la detrazione spetta a ciascuno di loro nella misura del 50%.

cose che capItano

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Anna compila il proprio qua-dro E. Al rigo E1, colonna 2, indica “3.250 euro” di spese mediche che ha sostenuto per sé e per i suoi bambini. Anche se i bambini sono a carico al 50% col marito, Anna inserisce le loro spese solo nella sua

dichiarazione, per evitare di scontare due volte la franchi-gia di 129,11 euro prevista su queste spese. Nel rigo E7 riporta il 50% della cifra che risulta dalla docu-mentazione inviata dalla ban-ca, per gli interessi versati sul

mutuo che ha acceso con il marito per l’acquisto dell’abi-tazione principale. Nel rigo E8 colonna 1 indica con il codice "16" il costo del corso di base-ball del figlio Marco. Mentre nel rigo E9, con il codice “33”, indica il limite massimo di 632

euro di detrazione che le spet-ta per la retta dell’asilo nido della piccola Sofia. La spesa è molto maggiore, ma Anna, po-tendo indicare solo il massimo detraibile, fa riferimento all'ul-tima fattura rilasciata dall'asilo nido.

esempIo

hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e che non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previ-denza. Attenzione, quindi, perché i contributi versati direttamente dall’interessato possono essere dedotti dal reddito di quest’ultimo;

> "33" per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette di asili nido, pubblici o privati, per un im-porto massimo di 632 euro annui per ogni figlio. La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’o-nere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o a uno solo dei coniugi, si può indicare sullo stesso la percentuale di ripartizione;

> "36" per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni per te e per i fami-liari a carico, per un massimo di 530 euro l'anno. Sono detraibili le assicurazioni stipulate o rinnovate: – entro il 31 dicembre 2000 se il contratto ha durata di almeno cinque anni e non consente la concessioni di prestiti nel periodo di durata minima;– dal primo gennaio 2001 se il contratto ha per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5%.

> "37" per i premi relativi alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un massimo di 1.291,14 euro. La detrazione è rico-nosciuta a condizione che la compagnia assicuratrice non possa recedere dal contratto.

> "99" per le eventuali altre detrazioni indicate con il codice 99 nella parte finale della Certificazione Unica dove ci sono le "annotazioni".

Se doni a Onlus e partiti Da quest'anno aumenta la detrazione per le donazio-ni in denaro a Onlus o partiti politici: l'aliquota si alza dal 24 al 26%. Da indicare nei righi da E8 a E12 con il codice:

> "41" per le erogazioni in denaro a favore delle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organiz-zazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). La detrazione spetta per una spesa massi-ma di 2.065 euro annui, che devono compren-dere anche le eventuali spese che hai indicato con il codice "20" (erogazioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche). Dove possibile, si pos-sono indicare entrambe con il codice "41" perché si avrà diritto a una maggior detrazione (del 26% invece del 19%). Un'altra possibilità è quella di dedurre dal reddito questo tipo di spesa (vedi a pag. 43). Anche in questo caso per avere la detrazione devi avere fatto la donazione con un versamento postale o bancario, carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari. Per la carta di credito, basta avere l’estratto conto;

> "42" per le erogazioni in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici iscritti nella prima sezione del Registro nazionale dei partiti. La detrazione spetta per importi tra i 30 e i 30.000 euro annui non versati in contanti.

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Per ridurre il reddito su cui viene calcolata l'im-posta, il Fisco ci dà la possibilità di portare in

deduzione una serie di spese. Dagli assegni versati all’ex coniuge ai contributi previdenziali per la colf, ma anche le spese per i portatori di handicap, le spese per l'adozione all'estero.

Contributi per la pensioneNel rigo E21 riporta i contributi previdenziali e assistenziali che versi per legge o volonta-riamente alla forma pensionistica obbligatoria cui appartieni, quali i contributi Inail per l’assicurazione casalinghe, quelli agricoli unificati versati all'Inps e i contributi volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza, compresi il riscatto degli anni di laurea, la ricongiunzione di periodi assicurativi, la prosecuzio-ne volontaria e il "fondo casalinghe". Sono deducibili anche i contributi versati per i familiari a carico.

L'assegno all'ex coniugeNel rigo E22 indica nella colonna 1 il codice fiscale dell’ex coniuge a cui versi gli assegni per separazione o divorzio e nella colonna 2 il totale degli assegni versati. Attenzione: non sono deducibili gli asse-gni destinati al mantenimento dei figli. Se la sentenza di divorzio non distingue la quota destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà. Non sono deducibili gli assegni versati in un'unica soluzione.

Colf, badanti, baby sitter...Nel rigo E23 riporta i contributi previdenziali e assistenziali che versi per colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane. La deduzione ti spetta solo sulla parte di contributi che è rimasta a tuo carico, per una spesa massima di 1.549,37 euro.

DeDuzioni Dal reDDito

QuaDro e - Sezione ii

Cose Che Capitano

L'8 per mille si può dedurre

“Posso dedurre il contributo destinato con l'8 per mille? „Anche le erogazioni effettuate tramite la destinazione dell'8 per mille possono essere dedotte dal reddito, andando eventualmente ad aggiun-gersi ad altre erogazioni elargite a favore della stessa (o anche di diversa) istituzione religiosa. In ogni caso, la deduzione non può superare il limite massimo di 1.032,91 euro.

Se doni alle chiese Al rigo E24 vanno indicati i contributi e le ero-gazioni in denaro a favore di istituzioni reli-giose, che sono poi le stesse a cui si può destinare l'8 per mille (vedi a pag. 61 della Guida). Questo tipo di erogazione è deducibile fino a un importo di 1.032,91 euro. Ricorda di non buttare via la ricevuta che li do-cumenta (ricevuta di versamento o di bonifico oppure con l'estratto conto della carta di credito o della carta di debito).

Portatori di handicapSe sei portatore di handicap (ai sensi della legge n. 104 del 1992 o riconosciuti tali da altre commissioni mediche) indica nel rigo E25 le spese mediche gene-riche e quelle di assistenza specifica che hai sostenuto nel 2014, indipendentemente dal fatto che percepisci l’assegno di accompagnamento.I portatori di handicap possono anche fare un'auto-certificazione delle loro condizioni, allegando una fotocopia della carta d’identità. Le spese di assistenza deducibili sono quelle per:

> l’assistenza infermieristica e riabilitativa; > il personale con la qualifica di addetto all’assistenza

di base o di operatore tecnico assistenziale esclusiva-mente dedicato all’assistenza diretta della persona;

> il personale di coordinamento delle attività assi-stenziali di nucleo o con la qualifica di educatore pro-fessionale oppure addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.Le spese per l'acquisto di medicinali per por-tatori di handicap non devono essere detratte, ma dedotte dal reddito. Invece, le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nei righi E1, E2, E3 e E4 (vedi a pag. 36 - 37).

Onlus, Ong, adozioniNel rigo E26 devi indicare gli altri oneri deducibili riportando l’importo nella colonna 2 e il codice nella colonna 1. I codici da utilizzare sono:

> “1” per i contributi versati, per te o per i tuoi fa-miliari a carico, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. I contributi sono deducibili nel limite di 3.615,20 euro, compresi gli eventuali im-porti indicati nel punto 163 della Certificazione Unica 2015 che però non devono essere indicati in questo rigo perché sono stati già dedotti dal datore di lavoro;

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> “2” per i contributi versati alle Ong che ope-rano con i Paesi in via di sviluppo. Chi presta l’assistenza fiscale ti dedurrà tali importi entro il limite del 2% del reddito complessivo. Oppure puoi indicarli col codice "3";

> “3” per le erogazioni alle Onlus, ad associa-zioni di promozione sociale iscritte nel registro nazio-nale, alle fondazioni e associazioni che si occupano della tutela, della promozione e della valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca scientifica. Chi presta l’assistenza fiscale deduce tali importi nel limite del 10% del reddito complessivo e, comunque, entro i 70.000 euro. L'indicazione in que-sta sezione è alternativa a quella prevista nei righi da E8 a E12 con i codici "23" o "41" che comporta la detrazione rispettivamente del 19% o del 26% del contributo versato (vedi a pag. 41);

> “4” per le erogazioni in denaro o natura in favore di università e fondazioni universitarie, enti di ricerca o enti parco;

> “5” per le somme che negli anni scorsi sono state tassate anche con tassazione separata e che nel 2014 sono state restituite all’ente che le ha erogate. Può trattarsi, di redditi di lavoro dipendente, di compensi di lavoro autonomo professionale o di redditi diversi. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel l'anno di restituzione può essere dedotto dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi. In alter-nativa, puoi chiedere il rimborso dell'imposta corri-spondente all’importo non dedotto con le modalità definite con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze. Usa questo codice anche per riportare gli importi indicati al punto 162 della Certificazione;

> "6" per le altre spese deducibili, tra le quali rien-trano le spese sostenute dai genitori per l'adozione di minorenni stranieri, che sono deducibili dal reddito per il 50% di quanto sostenuto, diviso eventualmente tra i genitori. Queste spese devono essere certificate dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione. Sono deducibili le spese sostenute nell’anno, a pre-scindere dalla conclusione effettiva dell’adozione, tra cui quelle per l’assistenza che i genitori hanno ricevu-to, per la legalizzazione o la traduzione dei documen-ti, per la richiesta di visti, per i viaggi e il soggiorno all’estero, per la quota associativa se la procedura è stata curata da enti e le altre spese documentate per l'adozione. Per le spese sostenute in valuta estera bisogna usare il tasso di cambio del giorno del soste-nimento o quello precedente più prossimo.

Le pensioni complementariSe non hai contributi per la previdenza complementa-re non devi compilare i righi da E27 a E31. Questa situazione si verifica se non è indicato alcun importo al punto 143 della Certificazione e non hai fatto ver-samenti ad altre forme di previdenza complementare.

I contributi versati a forme pensionistiche comple-mentari sono deducibili per un importo massi-mo di 5.164,57 euro. Questo limite non si applica e puoi dedurre tutti i contributi versati se sei iscritto alle forme pensionistiche per le quali è stato accer-tato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Per la corretta compilazione di ciascuno dei righi da E27 a E31 è fondamentale far riferimento alla sezione "previdenza complementare" della Certificazione Unica.Se hai aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, devi compilare più di un rigo.Nel rigo E27 indica i contributi a deducibilità ordinaria, entro il limite di 5.164,57 euro, le somme versate alle forme pensionistiche complementari rela-tive sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali, nel limite devi considerare sia i tuoi ver-samenti che quelli del datore di lavoro. Se nel punto 141 della Certificazione è indicato il codice "1", indica i dati riportati nei punti 142 e 143. Se i versamenti non sono avvenuti tramite il sostituto di imposta, devi indicare l’ammontare dei versamenti. In particolare:

> a colonna 1 riporta la cifra indicata nel punto 142 della Certificazione Unica Se è stato compilato il punto 151 della Certificazione, dalla cifra del punto 142 devi sottrarre l’importo riferito alla previdenza complementare versato per familiari a carico che trovi nel punto 152;

> a colonna 2 riporta la cifra indicata nel punto 143 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 151 della Certificazione dalla cifra del punto 143 devi sottrarre l’importo riferito alla previdenza complementare versato per familiari a carico che trovi nel punto 153. A colonna 2 indica anche le somme che hai versato a fondi negoziali o alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.Compila il rigo E28 per i contributi versati da lavoratori di prima occupazione successiva al 1/1/2007 oppure dai contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta. Il limite di deducibilità ordinario è aumentato se, nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pen-sionistiche complementari, hai versato un importo inferiore. Infatti, dal sesto anno e per i venti anni suc-cessivi il limite è di 5.164,57 euro incrementato della differenza tra 25.822,85 euro e i contributi versati nei primi cinque anni. La deduzione non può comunque superare i 7.746,86 euro. Se nel punto 141 della Certificazione è indicato il co-dice "3", i dati da indicare sono quelli dei punti 142, 143 e 147 della Certificazione Unica. In particolare:

> a colonna 1 riporta gli importi indicati nei punti 142 e 147;

> a colonna 2 riporta l’importo indicato nel punto 143 della Certificazione e le somme che hai versato ai

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fondi negoziali, o alle forme pensionistiche individua-li, senza il tramite del datore di lavoro.Nel rigo E29 indica i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario. Se nel punto 141 della Certificazione Unica è indicato il codice "2", i dati da indicare sono riportati nei punti 142 e 143. In particolare:

> a colonna 1 riporta l’importo indicato nel punto 142 della Certificazione;

> a colonna 2: riporta l’importo indicato nel punto 143 della Certificazione. Nel rigo E30 indica i contributi versati per familiari a carico per la parte che non hanno de-dotto loro. Se li hai versati tramite il datore di lavoro è compilato il punto 151 della Certificazione Unica, quindi indica:

> nella colonna 1 l’importo indicato nel punto 152 della Certificazione come escluso dall'imponibile;

> nella colonna 2 l’importo indicato nel punto 153 della Certificazione come escluso dall'imponibile.Nel rigo E31 indica i contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici, come il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola. Per questi contributi l’importo deducibile non può superare il 12% del reddito complessivo e, comunque, 5.164,57 euro. Solo per i redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può comunque superare il doppio della quota di Tfr (Trattamento di fine rapporto) destinata ai fondi pensione anche nel rispetto dei limiti appena visti. I dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.

Se nel punto 141 della Certificazione Unica è indicato il codice "4", i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 142 e 143. In particolare:

> a colonna 1 riporta l’importo indicato nel punto 142 della Certificazione;

> a colonna 2 indica l’importo che trovi nel punto 144 della Certificazione relativo all’ammontare della quota del Tfr destinata al Fondo;

> a colonna 3 riporta l’importo indicato nel punto 143 della Certificazione.

Se compri casa e poi la affittiDa quest'anno il Fisco riconosce una deduzione del 20% a chi acquista o costruisce un immobile per poi affittarlo. La percentuale va calcolata sul prezzo dell'immobile e sugli interessi passivi dei mutui contratti per il suo acquisto o, in caso di costruzione, sul totale delle spese sostenute per un limite mas-simo di spesa di 300.000 euro.L'agevolazione è ripartita in otto quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese (ad esempio, con la detra-zione per gli interessi passivi sul mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale). Per fruirne devi compilare il rigo E32. In particolare:

> a colonna 1 indica la data in cui hai stipulato il con-tratto di locazione;

> a colonna 2 indica la spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile;

> a colonna 3 indica l'importo degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto dell'immobile.Se la deduzione spetta per più immobili, è necessario utilzzare ulteriori moduli e compilare il rigo E32.

Anna compila ora il proprio quadro E nella sezione dedica-ta alle deduzioni. Poiché Anna

non ha aderito ad alcun fondo pensione, non compila la se-zione dedicata alla previdenza

complementare. Completa la compilazione delle spese de-ducibili indicando col codice

"3" al rigo E26 quanto ha ver-sato per un'adozione a distan-za fatta con una Onlus.

esempio

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45Guida al 730

> la ricostruzione o il ripristino di immobili dan-neggiati a causa di calamità per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

> la cablatura degli edifici, gli interventi di conte-nimento dell'inquinamento acustico o di messa in sicurezza statica e antisismica degli edifici;

> l'acquisto di box o posti auto pertinenziali di nuova costruzione per il solo costo di realizzazione, che sarà documentato dal costruttore;

> la bonifica dell'amianto, la prevenzione di atti ille-citi da parte di terzi (la porta blindata, le sbarre alle finestre) l'eliminazione di barriere architettoniche o interventi volti a evitare gli infortuni domestici.

Detrazione e spesa massimaPer capire quanto risparmi, verifica come cambia la percentuale di detrazione e la spesa massima detrai-bile a seconda di quando hai fatto la ristruttu-razione. Puoi detrarre:

> il 50% delle spese fatte nel 2014 e quelle sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2013;

> il 41% delle spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;

> il 36% delle spese sostenute:– nel 2005;– nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; – dal 2007 al 2011;– dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale. Per chi negli anni scorsi aveva ripartito la detrazione in 3 o 5 rate la ripartizione non cambia.La spesa massima detraibile varia in funzione del momento in cui hai sostenuto la spesa, per cui detrai:

> al massimo 48.000 euro per le spese sostenute dal 2003 al 25 giugno 2012;

> al massimo 96.000 euro per le spese soste-nute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014. Per le spese di ristrutturazione sostenute nel 2012, la detrazione del 50% spetta per quelle datate dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro da cui bisogna togliere le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.Il limite di spesa detraibile deve esser riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (ad esempio i coniugi comproprietari), il limite va ripartito tra loro. Per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006, invece, il limite andava riferito alla singola persona per ogni singola unità immobiliare.Se gli interventi di ristrutturazione consistono nella

Chi ristruttura la casa contando sulle agevolazioni concesse dal Fisco deve sapere che "del doman

non v'è certezza". Infatti, ogni anno il governo cam-bia idea su entità e limiti delle detrazioni che concede a chi fa una ristrutturazione. Non ci resta quindi che aspettare la prossima manovra: nel frattempo ralle-griamoci del fatto che sarà chi ti presta l'assistenza fiscale a calcolare la percentuale di detrazione da applicare in base a quando hai sostenuto le spese di ristrutturazione. Comunque, sono confermate fino al 31 dicembre 2015 le agevolazioni fiscali destinate al recupero del patrimonio edilizio. Cambia la musica, però, dal primo gennaio 2016: salvo ulteriori proroghe, la detrazione oggi al 50% tornerà al 36% su una spesa massima di 48.000 euro. Peccato, perché da quando è stata introdotta, il 26 giugno 2012, la detrazione del 50% ha dato una scossa positiva ai contribuenti.

Quando si può chiedere lo scontoLa detrazione sulle ristrutturazioni spetta a chi è proprietario, nudo proprietario, locatario, comodatario o a chi possiede un diritto re-ale sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie). Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché so-stenga le spese e fatture e bonifici siano intestati a lui.Se si vende o si dona l'immobile ristrutturato pri-ma che sia trascorso l’intero periodo per godere della detrazione si può decidere se continuare a detrarre le rate mancanti oppure trasferire tale agevolazio-ne all'acquirente (se persona fisica) o al donatario dell'immobile, questa scelta deve essere indicata nel rogito di vendita o nell'atto di donazione. In caso di morte del titolare del diritto, la detrazione si trasmette all'erede che conserva l'immo-bile su cui erano stati fatti i lavori di ristrutturazione. I contribuenti (non inquilini o comodatari) che hanno compiuto 75 anni entro il 31 dicembre 2011 e hanno ripartito o rideterminato la detrazione in 5 rate, conti-nuano a beneficiare della scelta; per chi ha raggiunto la soglia dopo il 2012, non è più possibile farlo.Puoi detrarre dalle imposte le seguenti spese di ri-strutturazione edilizia:

> la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali: per esempio, il condominio che rifà la facciata;

> la manutenzione straordinaria sulla tua casa: per esempio, rifai il bagno, pavimenti e tubazioni…;

> il restauro e il risanamento conservativo: ad esempio, l'apertura di nuove finestre per esigenze di aerazione dei locali;

RistRuttuRazioni

QuadRo e - sezione iii

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46 Guida al 730

QuadRo e - sezione iii

prosecuzione di lavori iniziati negli anni prece-denti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili devi tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, per gli interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 che sono proseguiti nel 2013, la detrazione del 50% spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012, nel limite di 48.000 euro.

Case sicurePer le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2014 per l’adozione di misure an-tisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (con procedure autorizzatorie attiva-te dopo il 4 agosto 2013) effettuate su edifici situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (individuate

dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003) che sono adibiti ad abitazione prin-cipale o ad attività produttive, spetta una detrazio-ne d’imposta del 65% su una spesa massima di 96.000 euro per immobile.

Se è già ristrutturataSi possono detrarre le spese d’acquisto di case che fanno parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione, ristrutturazione o da co-operative edilizie. In questo caso la detrazione del 36% o del 50% si calcola sul 25% del prezzo di vendita dell’immobile, che risulta dal rogito. Il limite massimo su cui calcolare la detrazione del 36% è comunque di 48.000 euro, anche se il 25% del prezzo d’acquisto risultasse superiore. Se hai com-prato dopo il 26 giugno 2012 il limite massimo su cui calcolare la detrazione del 50% è di 96.000 euro. Anche questa detrazione va ripartita in dieci rate.

Come dipingere il Quadro ELe detrazioni per le ristrutturazioni del 36%, del 41% o del 50% sono da riportare nei righi dall’E41 all’E44. Per ogni rigo indica:

> a colonna 1 l’anno in cui hai sostenuto le spese; > a colonna 2 il codice corretto: "1" per le spese

fatturate dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (de-trazione del 41%); "2" per le spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o prima del primo gennaio 2006 e spese sostenute dal primo gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%); "3" per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%); "4" per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2014 per l'adozione di misure antisismiche su edifici siti nelle zone sismiche ad alta pericolosità su immobili adibiti ad abitazione principale o attività produttiva (detrazione del 65%);

> a colonna 3 il codice fiscale:– del condominio per lavori su parti comuni con-dominiali, barra la casella di colonna 2 “Condominio” di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali dell’immobile. Per lavori iniziati prima del 14 maggio 2011 indica il codice fiscale del condominio;– della società (semplice, in nome collettivo o in ac-comandita semplice) i cui redditi ti vengono imputati, che ha effettuato i lavori dal 14 maggio 2011. Devi compilare anche la sezione III B;– di chi ha inviato, anche per tuo conto, la comunica-zione al Centro Operativo di Pescara, per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011. Se hai fatto tu la comunicazione non devi indicare nulla;– dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o del-la cooperativa che ha fatto i lavori su un'unità immo-biliare acquistata che fa parte di edifici ristrutturati;

> a colonna 4 il codice: "1" per interventi iniziati in anni precedenti e ancora in corso nell’anno indicato in

In partIcolare

Il Fisco ti fa lo sconto solo se hai i documenti giusti

Per godere delle detrazioni sulle ristrutturazioni bisogna essere più fiscali del Fisco quando si prepara la documentazione. Ecco i passi da fare.• Non è più necessario fare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, basta indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile ristrutturato. Se i lavori li fa l'affittuario o il co-modatario bisogna indicare anche gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, il contratto d'affitto) e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.• Bisogna allegare alla documentazione da conservare per la detrazione la dichiarazione di inizio attività inviata con raccomandata alla Asl com-petente per territorio solo se prevista dalle norme sulla sicurezza.• Per godere della detrazione, le spese di ristrutturazione vanno pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versa-mento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. In caso di più beneficiari occorre indicare il codice fiscale di ognuno. • Occhio alla data della fattura: se è datata nell'anno precedente al sostenimento della spesa (ad esempio, dicembre 2013) e il bonifico è stato fatto l'anno successivo (gennaio 2014) la detrazione compe-te nell'anno del bonifico (nell'esempio va indicato nel 730 del 2015). • Per gli interventi sulle parti comuni condominiali, al posto di tutta la documentazione prevista puoi utilizzare una certificazione rila-sciata dall’amministratore del condominio in cui dichiara di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indica la somma che ti spetta, sulla base dei tuoi millesimi di proprietà, per fruire della detrazione. • Per ogni immobile ristrutturato devi conservare con fatture e bonifici altri documenti: la domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito), le ricevute dell’Ici o dell'Imu se dovuta, la delibera di approvazione dei lavori su parti comuni di edifici con la tabella millesi-male di ripartizione delle spese, eventuali concessioni o autorizzazioni. • Se non sei tenuto ad avere i documenti indicati al punto precedente, fai un'autocertificazione in cui indichi la data di inizio lavori e dichiari che gli interventi rientrano tra quelli che danno diritto all'agevolazione.

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47Guida al 730

sito rispettivamente nel catasto dei Terreni o Urbano; > a colonna 5 riporta la Sezione Urbana o il Comune

Catastale che trovi nel documento catastale. Se non sono indicati non compilare la colonna;

> a colonna 6 riporta il numero del foglio indicato nel documento catastale;

> a colonna 7 indica la particella che può esser com-posta da due parti separate da una barra spaziatrice. Se così non fosse indicala esclusivamente a sinistra della barra della colonna;

> a colonna 8 scrivi, se presente, il subalterno.

Sei in affitto e ristrutturi? Detrai!Se l'immobile che hai ristrutturato non è di tua pro-prietà, ma ne sei l'affittuario o il comodatario, per godere delle detrazioni compila il rigo E53 con gli estremi del contratto di locazione o di comodato (i dati sono sul contratto di locazione o sulla ricevuta di registrazione online) in aggiunta ai dati dell'immobile che hai inserito nei righi precedenti. Per la compilazio-ne delle colonne 1 e 2 fai riferimento alle istruzioni dei righi E51 ed E52. Per le altre colonne indica:

> a colonna 3 la data di registrazione del contratto; > a colonna 4 il codice relativo alla modalità di regi-

strazione: "3" per gli uffici dell'Agenzia delle entrate, "3P" per la registrazione telematica con Siria o Iris, "3T" per la registrazione telematica con altre applica-zioni come Locazioni Web e Contratti online; "3A" o "3B" se è un codice usato in passato presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate;

> a colonna 5 il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto;

> a colonna 6 il codice dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate dove è stato registrato il contratto.Se l'immobile non è stato ancora censito, riporta i dati della domanda di accatastamento nelle colonne da 7 a 9. In particolare indica:

> a colonna 7 la data in cui hai fatto domanda; > a colonna 8 il numero della domanda; > a colonna 9 la provincia in cui si trova l'ufficio

dell'Agenzia delle entrate in cui hai fatto la domanda.Quando si conclude il contratto di affitto o il comodato, le detrazioni per la ristrutturazione, e quelle per i mobili non si perdono.

QuadRo e - sezione iii

colonna 1; "3" per interventi di manutenzione e sal-vaguardia dei boschi; "4" per l’acquisto o assegnazio-ne di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati;

> a colonna 5 il codice: "1" se hai ereditato, ac-quistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che, avendo più di 75 anni, aveva scelto di rateizzare la spesa in 5 rate; "4" se hai ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa in 10 rate. In questo caso non compilare le colonne 6 e 7;

> a colonna 6 l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate;

> a colonna 7 numero delle rate (5 o 10) in cui hai ripartito la detrazione nell’anno di sostenimento della spesa (da quest'anno le rate possono essere solo 10). Questa colonna interessa solo se è stata compilata la colonna 6;

> a colonna 8 il numero della rata che utilizzi per il 2014 inserendolo nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (5 o 10). Per le spese so-stenute nel 2014 indica "1" nella casella "10";

> a colonna 9 l'intero importo delle spese sostenu-te. Se hai indicato il codice "4" a colonna "4" riporta il 25% del prezzo di acquisto. Se hai indicato il codice "1" in colonna "4" puoi indicare al massimo la dif-ferenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni precedenti per lo stesso intervento;

> a colonna 10 un numero progressivo per identifi-care l’immobile ristrutturato, devi riportare lo stesso numero anche nella colonna 1 della sezione III B. Se su uno stesso immobile sono stati fatti più interventi, identificalo con lo stesso numero. Devi numerare anche gli interventi sulle parti comuni condominiali.

Tutto sulla tua casaNella sezione III B del quadro E devi indicare i dati catastali della casa che hai ristrutturato, ma solo per gli immobili ristrutturati a partire dal 2011, per i quali non c'è più l'obbligo di inviare la comu-nicazione al Centro operativo di Pescara. Se hai già compilato questi righi nelle vecchie dichiarazioni, per interventi fatti nel 2011, nel 2012 o nel 2013, non è necessario copiare ancora i dati. Se le righe a disposi-zione non sono sufficienti compila modelli aggiuntivi. Per la compilazione recupera i dati da una visura ca-tastale aggiornata o dal rogito d'acquisto della casa.Nei righi E51 ed E52:

> a colonna 1 riporta il numero progressivo dell'im-mobile ristrutturato che hai indicato a colonna 10 del quadro precedente;

> barra la colonna 2 se si tratta di lavori effettuati su parti condominiali per cui nella colonna 3 della sezione precedente hai inserito il codice fiscale del condominio, in questo caso non devi compilare le altre colonne del rigo;

> a colonna 3 indica il codice catastale del Comune in cui si trova l'immobile;

> a colonna 4 indica "T" o "U" se l'immobile è cen-

In partIcolare

Per te la guida: "Casa: incentivi fiscali e agevolazioni"

Scopri tutto quello che c'è da sapere sulle detrazioni per chi ristruttura casa e molto altro nella nostra mini guida gratuita "Casa: incentivi fiscali e agevolazioni" che puoi scaricare sul sito di Altroconsumo (vedi qui sotto). Nella guida trovi tutte le risposte ai dubbi su Imu, Tasi, Tari e il groviglio inestricabile delle imposte comunali.

www.altroconsumo.it/info/guide-pocket

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48 Guida al 730

Anche sui mobili c'è lo scontoIl Fisco vi dà la possibilità di recuperare in 10 anni il 50% della cifra spesa (per un massimo di 10.000 euro) per l'acquisto di mobili destinati ad arredare la casa oggetto di ristrutturazione. Questa agevola-zione riguarda anche l'acquisto di grandi elettro-domestici (nuovi frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie...) di classe A+ o superiore (A per i forni) provvisti di etichetta energetica. La detrazione vale per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2014 (se gli interventi di ristrutturazione sono stati fatti a partire dal 26 giugno 2012). Per le ristruttu-razioni su parti comuni condominiali si può detrarre solo l'acquisto di beni per l’arredo delle parti comuni (guardiole, alloggio del portiere...). Per godere della detrazione bisogna pagare i mobili e gli elettrodomestici con bonifico bancario o postale che riporti gli stessi dati previsti per detrarre le spese di ristrutturazione edilizia o tramite carte

di credito o carte di debito. Quindi, occhio a non pagare con assegno, contanti o altri mezzi di pagamento, perché si rischia di perdere la detrazione.Se paghi con carta di credito o di debito, la data di pagamento che fa fede è quella del giorno di utilizzo, della ricevuta. La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve es-sere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per i mobili. Conserva la documentazione attestante il paga-mento e le fatture di acquisto dei beni dove sono specificate la natura, la qualità e quantità dei beni e servizi acquistati. Nel rigo E57 colonne 1 e 2 compila una colonna per ogni immobile ristrutturato indicando la spesa sostenuta. Chi ti presta l'assistenza fiscale ripartirà la detrazione in 10 rate annuali.

QuadRo e- sezione iii

Nel 2014 Anna ha ristrutturato la sua casa. La spesa comples-siva per la ristrutturazione di 50.000 euro è stata sostenuta a metà con il marito. Nella sezione III A del quadro E Anna dovrà indicare solo la spesa a suo carico che è di 25.000 euro. Nel rigo E41 a colonna 1 indica "2014" cioè l'anno in cui ha so-

stenuto la spesa. Non avendo nulla di particolare da dichia-rare passa a inserire il numero della rata che utilizza per il 2014 a colonna 8, in corrispon-denza del numero di rate pari a 10. Si tratta della prima rata quindi indicherà "1". A colonna 9 indica l'intero im-porto della spesa da lei soste-nuta nel 2014, a colonna 10,

indica "1" per poter compilare la sezione successiva. Per compilare la sezione III B Anna recupera il rogito d'ac-quisto e, dopo aver indicato "1" nella colonna 1 del rigo E51, semplicemente ricopia i dati catastali dell'immobile. L'anno prossimo Anna dovrà compilare ancora la colonna 1, con l'anno, la colonna 10,

modificando il numero di rata, e la colonna 9 con l'intero am-montare della spesa sostenuta nel 2014, ma non dovrà più compilare né la colonna 10 né riportare i dati catastali al rigo E51. Nel rigo E57 a colonna 1 Anna indica i 5.000 euro che ha spe-so per l'acquisto dei mobili del-la cucina.

esempIo

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49Guida al 730

si riferisca all’intero edificio e non a singole parti del condominio.Nel conteggio del limite massimo di spesa, se gli interventi sono la prosecuzione di lavori iniziati in precedenza e poi interrotti, bisogna tener conto an-che di quelli.

Un diritto che si ereditaPuoi fruire della detrazione se possiedi l'immobile su cui sono stati fatti gli interventi per il risparmio energetico a titolo di proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, ma anche se è in locazione o comodato. Se si tratta di interventi sulle parti comuni condominiali, ne hai diritto come condòmino sulla base dei millesimi a te assegnati. Ha diritto agli sgravi fiscali anche il familiare con-vivente del possessore, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.In caso di vendita o di donazione dell’immo-bile sulla quale sono stati realizzati gli interventi, prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti che risulti dal rogito o dall'atto di donazione, all’acquirente o al donatario. Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede.L’inquilino o il comodatario che hanno sostenu-to le spese di riqualificazione energetica conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato cessano.

Risparmiare energia significa anche pagare meno tasse. Infatti, ti spetta una detrazione consistente

per gli interventi di riqualificazione energetica: sull’in-volucro degli edifici (come la sostituzione degli infissi), l'installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Per usufruire dello sgravio devi compilare la sezione IV del qua-dro E con le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici residenziali o di una parte di essi. Da non dimenticare, però, che l'edificio deve essere già esistente. In questi casi ti spetta una detrazione d’imposta pari al:

> 55% delle spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;

> 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.Per individuare l'aliquota da applicare, bisogna far riferimento alla data dell'effettivo pagamento e non a quella di esecuzione dei lavori.

Detrazione a ratePer sfruttare la detrazione gli immobili devono essere "esistenti", quindi non è prevista la detrazione per immobili di nuova costruzione. Sono detraibili anche le spese per le prestazioni professionali (certificazioni tecniche, progetti...) e le opere edilizie funzionali all'intervento di risparmio energetico.La rateazione cambia a seconda dell'anno in cui è stata sostenuta la spesa:

> per le spese sostenute nel 2008, resta la ripar-tizione scelta per gli anni scorsi, che può andare da un minimo di 3 a un massimo di 10 anni;

> per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010, la detrazione per interventi di risparmio energetico si doveva ripartire in 5 anni;

> dal 2011 le rate possono essere solo dieci. La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali e, dal 2009, non lo è nemmeno con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per gli stessi in-terventi.A seconda del tipo di intervento il limite massimo di detrazione cambia (vedi il dettaglio a pag. 51). Attenzione tale limite è riferito all’unità immobiliare e di conseguenza deve essere suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in base all’importo della spesa effettiva-mente sostenuta e documentata dalle fatture. Per gli interventi su parti condominiali, invece, l’ammontare massimo di detrazione deve essere rife-rito a ciascuna delle unità immobiliari che compongo-no l’edificio, a eccezione del caso in cui l’intervento

RispaRmio eneRgetico

QuadRo e - sezione iv

Sgravi fiscali sulla riqualificazione energetica, anno 2015

Le detrazioni sugli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica sono confermate nella stessa misura ed entro gli stessi limiti fino al 31 dicembre 2015. Per tutto il 2015, inoltre, la detrazione del 65% è estesa anche: - all'acquisto e posa in opera di schermature solari, per un limite massimo di spesa di 60.000 euro; - all'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Dal 1° gennaio 2016 agli interventi di riqualificazione energetica verrà applicata la detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia pari al 36% su una spesa massima di 48.000 euro.Per restare aggiornato sulle modifiche delle detrazioni per questo tipo di interventi consulta il dossier dedicato che trovi sul nostro sito.

www.altroconsumo.it/imposte-e-tasse.

In partIcolare

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50 Guida al 730

QuadRo e - sezione iv

Pannelli solari & Co.Nella colonna 1 dei righi da E61 a E63 fai atten-zione al codice giusto per l’intervento effettuato:

> “1” per interventi di riqualificazione ener-getica diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria dell’edificio, che permettono di ottenere gli indici di prestazione energetica per la climatizza-zione invernale definiti dal ministero dello Sviluppo economico (ad esempio, sostituzione o installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse ...);

> “2” per interventi sull’involucro degli edifi-ci esistenti. Si tratta di interventi che permettono di rispettare i requisiti di trasmittanza termica definiti dal ministero dello Sviluppo economico (ad esempio, la fornitura e posa in opera di materiale coibente, di nuove finestre comprensive di infissi …);

> “3” per installazione di pannelli solari utiliz-zati per la produzione di acqua calda a uso domestico;

> “4” per sostituzione di impianti di clima-tizzazione invernale. La sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esi-stenti con impianti dotati di caldaie a condensazione o dotati di pompa di calore ad alta efficienza e con

In partIcolare

I documenti per detrarre gli interventi di risparmio energetico

Per far valere la detrazione del 55% o del 65% per gli interventi di risparmio energetico è necessario:• avere la fattura;• avere l’asseverazione (cioè la certificazione) di un tecnico che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza inferiore o uguale a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori;• avere l’attestato di certificazione energetica che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'immobile ed è consegnato, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. Se non ci sono tali proce-dure, ai fini della detrazione vale l'attestato di quali-ficazione energetica predisposto secondo lo schema stabilito dal ministro dell’Economia e delle Finanze. L'attestato non è richiesto per gli interventi di sosti-tuzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, per l'installazione di pannelli sola-ri e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;• stilare una scheda informativa sugli interventi realizzati che deve contenere: i dati identificativi di chi ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, il tipo di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, oltre al re-lativo costo (con specificate le spese professionali) e all’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.Questi tre documenti devono essere rilasciati da tec-nici abilitati alla progettazione di edifici e impianti, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: inge-gneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari.Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'Enea telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it ottenendo una ricevuta) i dati

contenuti nell’attestato di certificazione energetica o nell’attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realiz-zati. La data di fine lavori coincide con il giorno del "collaudo" degli impianti.Se non è previsto il collaudo per il tipo di intervento realizzato, chi effettua i lavori o il tecnico che com-pila la scheda informativa possono rilasciare un altro tipo di documentazione che provi tale data. Non è ammessa l'autocertificazione. Se la complessità dei lavori eseguiti non è ade-guatamente descritta negli schemi resi disponibili dall’Enea, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, a: Enea - Dipartimento ambien-te, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile - via Anguillarese 301 - 00123 - Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".Il pagamento deve esser fatto tramite bonifico ban-cario o postale dal quale risultino la causale del ver-samento, il codice fiscale del contribuente e la parti-ta Iva o il codice fiscale del beneficiario del bonifico. Insieme alla dichiarazione dei redditi bisogna conser-vare (per l'eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria): l’asseverazione, la ricevuta dell’invio della documentazione all’Enea, le fatture o le rice-vute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici, deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesima-le di ripartizione delle spese.Se le spese di riqualificazione energetica sono state fatte dall'affittuario o comodatario, deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal proprietario dell'im-mobile.

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51Guida al 730

nuto e che deve rispettare i seguenti limiti: > 181.818,18 euro se hai messo il codice "1" a

colonna 1, per le spese fino al 5 giugno 2013; diventa 153.846,15 euro dal 6 giugno 2013;

> 109.090,90 euro se hai messo il codice "2" o "3" a colonna 1, per le spese fino al 5 giugno 2013; diventa 92.307,69 euro dal 6 giugno 2013;

> 54.545,45 euro se hai messo il codice "4" a co-lonna 1, per le spese fino al 5 giugno 2013; diventa 46.153,84 euro dal 6 giugno 2013.

impianti geotermici cosiddetti "a bassa entalpia". Dal 2012 sono compresi gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria;Nella colonna 2 indica l’anno in cui hai sostenuto le spese per cui chiedi la detrazione. Compila la colonna 3 solo se hai sostenuto le spese nel 2013. Indica il codice:

> "1" per le spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giu-gno 2013 che danno diritto alla detrazione del 55%;

> "2" per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicem-bre 2013 che danno diritto alla detrazione del 65%. A colonna 4 indica il codice:

> “1” per inteventi iniziati tra il 2008 e il 2013 e an-cora in corso nel 2014;

> “2” per spese sostenute prima del 2014 relative a un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in dona-zione nel 2014;

> “3” se sono presenti entrambe le condizioni dei due punti precedenti.La colonna 5 è riservata al caso specifico di chi ha acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile dal 2009 al 2014, oggetto di interventi di ri-qualificazione energetica effettuati nel 2008, e vuole rideterminare il numero di rate in cui sfruttare la detrazione. Se ti trovi in questa condizione, indi-ca in questa colonna il numero di rate inizialmente scelto. Il Fisco ti dà la possibilità di detrarre la spesa residua esclusivamente in dieci rate annuali.Nella colonna 6 riporta la rateazione originariamen-te scelta, per spese sostenute nel 2009 o nel 2010 indica “5”, "10" dal 2011 al 2014, tra "3" e "10" per le spese relative al 2008 in base alla rateazione scelta. Nella colonna 7 indica il numero della rata che uti-lizzi nel 2014, quindi per le spese del 2014 indica “1”.Nella colonna 8 indica la spesa totale che hai soste-

QuadRo e - sezione iv

Nel 2012 Anna ha fatto inter-venti di ristrutturazione fina-lizzati al risparmio energetico per una spesa complessiva di 14.000 euro. Anna si è fatta carico della metà della cifra, cioè di 7.000

euro, mentre il resto è stato pagato dal marito. Per usufruire della detrazione, Anna compila la sezione IV del quadro E del proprio 730, indicando il 50% della spesa a colonna 8.

A colonna 1, Anna indica il codice "2" corrispondente al tipo di intervento effettuato (nell'esempio ipotizziamo un intervento sull'involucro ester-no di edifici esistenti) e nella colonna 2 indica l'anno in cui è

stata sostenuta la spesa (2012). A colonna 6 indica il numero di rate in cui deve essere ripartita la detrazione, pari a dieci, e a colonna 7 il numero della rata che sta utilizzando, cioè la terza.

esempIo

Ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica?

“ Tra la primavera e l'estate 2014 ho rifatto finestre, infissi, scuri e persiane di casa mia per una spesa complessiva di 80.000 euro. Quale detrazione mi conviene chiedere? „Dal momento che la detrazione per le ristrutturazioni finalizzate al rispar-mio energetico non è cumulabile con quella per la ristrutturazione edili-zia, se l'intervento rientra in entrambe le categorie bisogna scegliere la detrazione più conveniente in base alla percentuale detraibile e al limite massimo di spesa su cui applicarla. In questo caso, se applicassimo la detrazione per le ristrutturazioni edili-zie (50% su una spesa massima di 96.000 euro), il contribuente avrebbe diritto a una detrazione di 40.000 euro (50% di 80.000 euro). Se, invece, applicassimo la detrazione per la riqualificazione energetica (65% su una spesa massima di 60.000), il contribuente avrebbe diritto alla minor detrazione di 39.000 euro perché, se è vero che in questo caso la percentuale detraibile è più alta (65%, invece del 50%), il limite mas-simo di spesa su cui applicarla è più basso, cosicché la detrazione risulta minore. Quindi, è sempre meglio fare il calcolo della detrazione prima di applicar-la: spesso le apparenze ingannano.

cose che capItano

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52 Guida al 730

Possiamo finalmente scrivere la parola "Fine", sia-mo all'ultima pagina del 730. Per l'happy ending

del film, dobbiamo dipingere i quadri F, G e I che ci permettono di recuperare quanto pagato in più di tasse negli anni precedenti o eventuali crediti d'im-posta, ma anche di usare il credito con il Fisco per pagare altre imposte come l'Imu, ad esempio. Una bella firma in calce ed è finita anche per quest'anno.Messa la firma, non dimenticarti di indicare il numero di modelli che hai utilizzato per fare il 730. Barra la casella se vuoi che il Caf o il professionista a cui ti sei rivolto ti informino su eventuali irregolarità presenti nella dichiarazione che sono state segnalate dall'A-genzia delle entrate. Chi ti presta l'assistenza fiscale segnalerà che accetta di renderti questo servizio sul 730-2, il modello che ti viene consegnato insieme alla documentazione fornita e che prova l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Caro Fisco, ho già pagato... Hai pagato più tasse di quelle dovute negli anni scor-si? Sei un creditore del Fisco? Devi riportare quanto già versato (le ritenute) o devi segnalare gli acconti Irpef già versati? Fatti valere nel quadro F. Nella sezione I trovano spazio gli acconti versati per il 2014 relativamente a Irpef, addizionale comunale e cedolare secca. In caso di dichiara-zione congiunta, marito e moglie devono compilare, ciascuno nel proprio modello, il rigo F1, indicando l’importo degli acconti versati.Nel rigo F1 devi indicare l'acconto Irpef versato per il 2014, al netto degli interessi in caso di rateazione. Se nel 2014 hai presentato il 730, riporta:

> nella colonna 1, il punto 31 della Certificazione; > nella colonna 2, il punto 32 della Certificazione; > nella colonna 3, il punto 33 della Certificazione; > nella colonna 5, il punto 34 della Certificazione; > nella colonna 6, il punto 35 della Certificazione.

Se hai pagato le imposte autonomamente utilizzando il modello di versamento F24, indica:

> nella colonna 1, le imposte versate con codice tributo "4033" e anno 2014;

> nella colonna 2, le imposte versate con codice tributo "4034" e anno 2014;

> nella colonna 4, le imposte versate con codice tributo "3843" e anno 2014;

> nella colonna 5, le imposte versate con codice tributo "1840" e anno 2014

> nelle colonna 6, le imposte versate con codice tributo "1841" e anno 2014.Se hai subito ritenute su redditi (non inserite nei quadri C e D) devi compilare la sezione II.Nel rigo F2 devi indicare:

Se il FiSco è a debito

Quadri F - g - i

> nelle colonne 1, 2 e 3, rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d’acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali;

> nella colonna 4 l’addizionale regionale e a colon-na 5 l'addizionale comunale trattenute su quanto percepito per attività sportive dilettantistiche (nella colonna 1 del l rigo D4 hai indicato il codice “7”);

> nella colonna 6 l'Irpef e nella colonna 7 l’addi-zionale regionale sui compensi per lavori socialmente utili indicati, rispettivamente, ai punti 243 e 244 della Certificazione Unica 2015.Nella sezione III si indicano le eccedenze d'im-posta che derivano dalla precedente dichia-razione, in pratica si utilizza questa sezione se dalla dichiarazione dei redditi degli scorsi anni risultavano dei crediti relativi all'Irpef, alle addizionali o alla cedo-lare secca che non hai recuperato in tutto o in parte. Nel rigo F3 indica:

> a colonna 1 il credito Irpef che risulta dalla dichia-razione sui redditi 2013 (punto 61 della Certificazione Unica "credito Irpef non rimborsato dal sostituto") oppure nelle dichiarazioni degli anni precedenti se non l'hai presentata lo scorso anno. Se con il 730 del 2014, avevi chiesto di utilizzare il credito d'imposta per compensare altre imposte con l'F24 (per esem-pio, Imu, Tasi, contributi previdenziali ...), ma non lo hai fatto, riporta in questa colonna anche la somma dei punti 4 e 5 del rigo 191 del modello 730-3 che ti è stato consegnato da chi ti ha prestato assistenza fiscale lo scorso anno;

> a colonna 2 l’importo del credito Irpef eventual-mente utilizzato in compensazione con l'F24;

> a colonna 3 l’eventuale credito d’imposta sosti-tutiva sui redditi diversi di natura finanziaria riportato nella colonna 4 del rigo RX18 dell'Unico 2014;

> a colonna 4 il credito d’imposta sostitutiva even-tualmente utilizzato in compensazione con l'F24;

> a colonna 5 il credito da cedolare secca indicato nel punto 64 della Certificazione Unica "credito ce-dolare secca non rimborsato". Se con il 730 del 2014 avevi chiesto di utilizzare questo credito per com-pensare altre imposte con l'F24, ma non lo hai fatto, riporta in questa colonna anche la somma dei punti 4 e 5 del rigo 194 del modello 730-3 che ti è stato consegnato da chi ti ha prestato assistenza fiscale lo scorso anno;

> a colonna 6 il credito da cedolare secca eventual-mente utilizzato in compensazione con l'F24.Nel rigo F4 indica:

> a colonna 1 il codice Regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2013;

> a colonna 2 il credito relativo all’addizionale regionale risultante dalla dichiarazione sui redditi 2013 (punto 62 della Certificazione Unica "credito

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53Guida al 730

Quadro F - g - i

addizionale regionale non rimborsato"). Se con il 730 del 2014 avevi chiesto di utilizzare il credito d'imposta per compensare altre imposte con l'F24, ma non lo hai fatto, riporta in questa colonna anche la somma dei punti 4 e 5 del rigo 192 del modello 730-3 che ti è stato consegnato da chi ti ha prestato assitenza fiscale lo scorso anno;

> a colonna 3 il credito relativo all'addizionale re-gionale eventualmente utilizzata in compensazione con l'F24;

> a colonna 4 il codice Comune relativo al domicilio fiscale al primo gennaio 2013;

> a colonna 5 il credito relativo all’addizionale comunale risultante dalla dichiarazione sui redditi 2013 (punto 63 della Certificazione Unica "credito addizionale comunale non rimborsato"). Se con il 730 del 2014 avevi chiesto di utilizzare il credito d'imposta per compensare altre imposte con l'F24, ma non lo hai fatto, riporta in questa colonna anche la somma dei punti 4 e 5 del rigo 193 del modello 730-3 che ti è stato consegnato da chi ti ha prestato assistenza fiscale lo scorso anno;

> a colonna 6 il credito relativo all’addizionale co-munale eventualmente utilizzata in compensazione con l'F24.Abbiamo illustrato fin qui le sezioni più comuni del quadro F, per la compilazione delle altre sezioni ti rimandiamo alle istruzioni ministeriali. Sono le sezioni:– "IV" dedicata alle ritenute e agli acconti sospesi per eventi eccezionali a particolari soggetti (vittime dell'estorsione, di calamità naturali ...);– "VI" dedicata a chi risiede nei Comuni che hanno stabilito soglie di esenzione sull'addizionale comunale in presenza di particolari situazioni non risultanti dal 730, ma da altra documentazione (ad esempio, l'Isee).

Niente acconto per il 2015Se per i redditi dell'anno prossimo decidi di non versa-re o di versare in misura inferiore gli acconti Irpef, devi compilare la sezione V del quadro F. Per esempio, si può decidere di non versare alcun acconto se nel 2014 hai cambiato lavoro e non hai fatto conguaglia-re i redditi all’ultimo datore di lavoro. In questo caso, il saldo di imposte che pagherai sarà piuttosto salato, ma lo stesso non accadrà l'anno prossimo, a meno che non cambi di nuovo lavoro. Il Fisco ti chiede l'ac-conto sui redditi dell'anno prossimo, aspettandosi più o meno la stessa cifra, e ti chiede di pagare gli acconti per il 2015, pari al 100% del saldo 2014. Attenzione, però: se sei certo di non cambiare lavoro nel 2015, puoi decidere di non versare nulla in acconto e barrare la casella 1 del rigo F6. Se, invece, vuoi versare un acconto inferiore a quello risultante dal 730, non barrare la casella 1, ma indica nella casella 2 la somma che ti deve essere tratte-nuta dal sostituto d’imposta nel corso del 2015. Lo stesso discorso vale per l’acconto dell’addizionale co-munale. Se non vuoi versarlo, barra la casella 3 del

rigo F6. Se vuoi versarne solo una parte, indicala nella colonna 4. Puoi fare lo stesso anche con l’acconto della cedolare secca: se non vuoi versarlo, barra la ca-sella 5 del rigo F6. Se vuoi versarne solo una parte, indicala nella colonna 6.La colonna 7 del rigo F6 è dedicata a chi intende rateizzare quanto dovuto al Fisco a titolo di sal-do e primo acconto per Irpef, addizionali e cedolare. Indica in quante rate vuoi fare i versamenti (da 2 a 5, massimo 4 per i pensionati). Se sei senza sostituto d'imposta puoi scegliere di rateizzare da un minimo di due a un massimo di sette rate. In questa casella il sostituto d’imposta che effettua il conguaglio sulla tua busta paga calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, che ammontano allo 0,33% mensile.

Credito d'imposta Il quadro G deve essere compilato se hai un credi-to d’imposta che deriva da:

> il riacquisto della prima casa; > i canoni di locazione di un immobile che non hai

percepito e per i quali è stata emessa la convalida di sfratto per morosità;

> le quote versate per il reintegro di un fondo pensio-ne da cui avevi chiesto un anticipo;

> redditi che hai percepito in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo e per le quali chi ti presta l’assistenza fiscale può rico-noscere un credito d’imposta;

> le spese di ristrutturazione dell'abitazione princi-pale che possiedi in una delle zone colpite dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009;

> le erogazioni a favore della cultura (cosiddetto Art-Bonus).Il rigo G1 deve essere compilato da chi ha maturato un credito d’imposta a seguito del vendi-ta dell'immobile acquistato con i benefici prima casa e il conseguente riacquisto di altro immobile avente le stesse caratteristiche per essere considerato prima casa. Il credito è pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevo-lato (non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta sul secondo acquisto). Per usufruirne occorrono queste condizioni:

> l’immobile deve essere stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo tra il primo gennaio 2014 e la data di presentazione del 730;

> l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita della precedente prima casa;

> i contribuenti devono avere ancora i requisiti per ottenere le agevolazioni prima casa.Non devi compilare questo rigo se hai già usato il credito di imposta per ridurre l’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato o per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le imposte sulle successioni e donazioni dovute su atti presentati dopo la data di acquisizione del credito.A colonna 1 riporta l'eventuale credito d’imposta

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54 Guida al 730

Quadro F - g - i

per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente di-chiarazione, indicato nel rigo 131 del 730-3 del 2014. A colonna 2 indica il credito d’imposta matura-to nel 2014 e a colonna 3 il credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione col modello F24 fino alla data di presentazione del 730. Per gli altri righi del quadro ti rimandiamo alle istruzio-ni ministeriali perché riguardano casi poco frequenti.

Con il credito pago l'Imu Il quadro I è riservato a chi vuole usare l’eventuale credito che risulta dal 730 per pagare altre imposte che dovrà versare nel 2015 utilizzando il modello F24. Con l'F24 puoi, ad esempio, comunicare al Fisco di prelevare dal credito Irpef che deriva dal 730 quanto devi versare per altre imposte non comprese nel mo-dello 730 come le imposte comunali sulla casa (Imu, Tasi, Tari) o i contributi previdenziali Inps o Inail.Per usare in compensazione il credito che risulta dal 730, devi compilare e presentare il modello F24 trami-te i "Servizi online" dell'Agenzia oppure con l'Internet banking della tua banca, se abilitata, o di Poste ita-liane. Lo devi fare anche se il saldo finale è uguale a zero. Se fai questa scelta non ottieni il rimborso del credito d'imposta o ne ottieni solo la parte che non hai chiesto di usare in compensazione con altre impo-ste.Questo quadro può essere usato anche se sei un lavoratore dipendente privo di un sostituto d’imposta.Al rigo I1 nella casella 1 indica l’ammontare delle imposte che vuoi versare con il modello F24 utilizzando

il credito che risulta dal 730. Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all’importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimbor-sata dal sostituto d’imposta. Se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all’importo indicato nella casella 1 puoi usareil credito in compensazione, ma devi versare la diffe-renza (ad esempio devi pagare 150 euro d'imposte con l'F24 e hai solo 100 euro di credito: la differenza di 50 euro la versi tu sempre tramite l'F24).Puoi barrare la casella 2 se vuoi utilizzare in com-pensazione con l'F24 l'intero credito che risulta dal 730. In questo caso nella busta paga o nella pensione non riceverai nulla. L’importo esatto del credito che può essere utilizzato in compensazione per il paga-mento delle altre imposte è riportato nel modello 730-3. Trovi il dettaglio nei righi da 191 a 197 del 730-3, dove sono riportate anche le informazioni sul codice tributo, l’anno di riferimento, il codice Regione e il codice Comune, da usare per la compilazione dell'F24. In caso di dichiarazione congiunta, i coniugi possono scegliere se e in quale misura usare il credito che risulta dalla propria dichiarazione. Se devi presentare il 730 integrativo ed entro la data di presentazione del 730 integrativo, hai già utilizzato in compensazione con l'F24 il credito che è indicato nel quadro I della dichiarazione originaria, devi indicare nel quadro I del 730 integrativo un importo pari al credito usato in compensazione. Se non avevi compi-lato il quadro I nel 730 originario o non hai usato quel credito, puoi lasciare in bianco o compilare in modo diverso il quadro I del 730 integrativo.

Anna non ha versato acconti Irpef per il 2014, quindi non indica nulla nelle colonne 1 e 2 del rigo F1.

Indica, invece, nelle colonne 5 e 6 del rigo F1 l'acconto e il saldo che ha dovuto versare per la cedolare secca.

È arrivata finalmente alla fine. Riporta il numero di modelli compilati nella casella apposita e completa la dichiarazione dei

redditi 2015 mettendo la sua bella firma nello spazio appo-sito. Anche quest'anno è fatta: conti chiusi con il Fisco.

EsEmpio

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55Guida al 730

da fabbricati per i quali non hai pagato l'Imu, infatti questa imposta sostituisce Irpef e addizionali. Se la casa è data in affitto e non hai scelto il regime della cedolare secca, il reddito è dato dal valore più alto tra rendita catastale rivalutata e canone di locazione annuale ridotto del 5% (del 25% per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano). Se hai affittato con “canone concordato” l'immobile che si trova in un Comune ad alta densità abitativa o si trova in Abruzzo nelle zone colpite dal sisma (codici "8" e “14" a colonna 2 del quadro B), hai diritto a una riduzione del 30% del reddito imponibile. Se il fabbricato non locato e soggetto a Imu si trova nello stesso Comune in cui hai l'abi-tazione principale in questo rigo troverai il 50% della rendita catastale rivalutata (se hai inserito il codice "2" a colonna 2 del quadro B la rendita viene maggiorata anche di un terzo). Se l'abitazione principale e le sue pertinenze non sono soggette a Imu, il loro reddito rivaluta-to è indicato al rigo 7, lo stesso importo sarà indicato anche al rigo 12 per permettere la deduzione del reddito derivante dall'abitazione principale dal reddito complessivo.

Quanto rende il tuo lavoroNel rigo 4 sarà indicato il totale dei redditi da lavoro dipendente e assimilati. Sono quelli dichiarati nel quadro C del 730, a cui sono sommati i compensi derivanti da premi di produttività per i quali si deve applicare la tassazione ordinaria. Nel rigo 5 sarà indicato il totale dei redditi che hai riportato nel quadro D del 730, al netto delle relative spese o riduzioni d’imposta.

Cedolare secca Nel rigo 6 è indicato il canone di locazione su cui è applicata la tassazione sostitutiva della cedolare secca, che hai scelto nella compilazione del quadro B.

Calcolo dell'IrpefNella parte del 730-3 dedicata al calcolo dell'Irpef sono riportati i dati utilizzati per determinare il reddi-to imponibile e la relativa imposta dovuta, partendo dal reddito complessivo, che comprende anche i red-diti sottoposti a cedolare secca.

Il reddito su cui paghi le imposteIl reddito complessivo, indicato al rigo 11, è dato dalla somma di tutti i redditi elencati nel quadro precedente (“riepilogo dei redditi”). Per ottenere il reddito imponibile, si sottraggono

Nel modello 730-3 si tirano le somme: è qui che trovi il riepilogo di redditi, detrazioni, deduzioni e

imposte dichiarati col 730. Scoprirai quanto devi ver-sare al Fisco oppure quanto ti deve essere rimborsato perché hai pagato più tasse di quelle dovute.Se utilizzi il 730 precompilato, troverai il modello nella tua area personale con indicato se si tratta di una dichiarazione accettata o modificata rispetto a quella proposta dall'Agenzia delle entrate. Se, invece, utilizzi il cartaceo, il 730-3 ti sarà con-segnato da chi ti presta l'assistenza fiscale. Tieni pre-sente che se fai la dichiarazione congiunta te ne sarà consegnato uno solo.

Quanto hai guadagnatoNella prima sezione del modello 730-3 trovi il riepi-logo dei redditi già rivalutati o decurtati ai fini del calcolo dell'imposta finale.

Rivaluta i terreniNei righi 1 e 2 sono riportati rispettivamente il red-dito dominicale e quello agrario, rivalutati, per calcolare il reddito che producono ai fini delle impo-ste. Calcolo che deve essere fatto separatamente per ciascun reddito. Per rivalutare i redditi da terreni bisogna moltiplicare il reddito dominicale per 2,07 e il reddito agrario per 1,955. Se sei coltivatore diretto o imprenditore agri-colo la rivalutazione si ottiene moltiplicando il reddito dominicale per 1,89 e il reddito agrario per 1,785. Per i terreni non affittati l'Imu ha sostituito l'Irpef e le addizionali sul reddito dominicale che, quindi, non compare. Il reddito agrario, invece, continua a essere tassato. I terreni affittati e quelli per i quali valgono le esenzioni dal pagamento dell'Imu, sono tassati regolarmente con Irpef e addizionali. Ricorda che i redditi rivalutati dei terreni sono rappor-tati alla percentuale di possesso e al periodo in cui è durato il possesso. Se nel quadro A, colonna 7, righi da A1 ad A8 hai inserito uno dei codici che segnalano casi particolari (come, ad esempio, la mancata coltivazione del fon-do o la perdita per eventi naturali) troverai applicate le riduzioni del caso che sono segnalate anche nella casella "messaggi" che trovi nell'ultima pagina del modello 730-3.

La rendita della casaNel rigo 3 sono riportati i redditi dei fabbricati. Questi redditi sono calcolati rivalutando del 5% la rendita catastale dell’immobile e rapportando il risul-tato alla percentuale e al periodo di possesso. In questo rigo sono presenti esclusivamente i redditi

La resa dei conti

ModeLLo 730-3

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56 Guida al 730

ModeLLo 730-3

dal reddito complessivo: > i redditi da locazione su cui si è scelto il regime della

cedolare secca (rigo 6); > la deduzione per l'abitazione principale e per le sue

pertinenze non soggette a Imu (rigo 12); > gli oneri deducibili, sulla base di quanto indicato

nella sezione II del quadro E (rigo 13 del 730-3). L’imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote previste per ogni scaglione del reddito imponibile.

L’imposta lordaL'imposta lorda riportata nel rigo 16 si calcola sul reddito imponibile, individuando lo scaglione di red-dito di appartenenza e applicando la relativa formula (vedi qui sopra la tabella "Come si calcola l'Irpef").

Detrazioni e crediti: gli scontiIn questa sezione del modello 730-3 sono riportate tutte le detrazioni e i crediti d'imposta che ti aiutano a ridurre l'imposta netta da pagare.

Scarica il peso della famigliaLe detrazioni per carichi di famiglia variano in base allo scaglione di reddito a cui si appartiene e ai mesi in cui si è avuto a carico il familiare. Per capire a quale scaglione appartieni devi conteg-giare il totale dei tuoi redditi compreso quello su cui applichi la cedolare secca (rigo 11 del 730-3). Fai attenzione al trattamento del reddito da fabbri-cati, controlla il riquadro "In particolare" a pag. 25 della Guida. Partiamo con la detrazione per il coniuge a ca-rico indicata nel rigo 21. Se il tuo reddito complessivo non supera i 15.000 euro, la detrazione per il coniuge si calcola con la seguente formula:

Detrazione spettante = [800 - (110 x Quoziente)] x mesi a carico

12

Dove il quoziente (di cui si considerano solo le prime quattro cifre decimali non arrotondate) si calcola così:

Quoziente = Reddito netto

15.000

Se il reddito è compreso tra 15.000 e 40.000 euro la detrazione, invece, si calcola così:

Detrazione spettante = 690 x mesi a carico

12

Calcolata la detrazione, se il reddito è compreso tra 29.000 e 35.200 euro, si sommano alla detra-zione importi fissi, che non dipendono dal numero di mesi in cui il coniuge è stato a tuo carico. Gli importi da sommare sono indicati nella tabella qui sotto: "Ulteriore detrazione per il coniuge".Se il reddito è compreso tra 40.000 e 80.000 euro la formula per il calcolo è:

Detrazione spettante = 690 x Quoziente

Dove il quoziente (di cui si considerano solo le prime quattro cifre decimali) si calcola in questo modo:

Quoziente = 80.000 - reddito

40.000

Se il reddito supera gli 80.000 euro il Fisco non riconosce alcuna detrazione per il coniuge a carico.

I figli valgonoLa detrazione per figli a carico è riportata nel rigo 22. Nel rigo successivo sarà indicata l'ulteriore detrazione, se ti spetta. Il Fisco ti sconta 950 euro per ogni figlio, che in alcuni casi particolari diventano:

> 1.220 euro per ciascun figlio che ha meno di 3 anni; > 1.350 euro per ciascun figlio portatore di handicap

di età superiore a tre anni; > 1.620 euro per ciascun figlio portatore di handicap

di età inferiore a tre anni.Se i figli a carico sono più di tre, il Fisco riconosce 200 euro di detrazione in più per ciascun figlio a partire dal primo e, quindi, sono pari a:

> 1.150 euro per ogni figlio che ha più di tre anni; > 1.420 euro per ogni figlio con meno di tre anni; > 1.550 euro per ciascun figlio portatore di handicap

di età superiore a tre anni; > 1.820 euro per ciascun figlio portatore di handicap

di età inferiore a tre anni.

Come si CalCola l'irpef

Reddito imponibile (R.I.) in euro

Formula per il calcolo dell'imposta

fino a 15.000 23%

da 15.001 a 28.000 3.450 + (R.I. - 15.000) x 27%

da 28.001 a 55.000 6.960 + (R.I. - 28.000) x 38%

da 55.001 a 75.000 17.220 + (R.I. - 55.000) x 41%

oltre 75.001 25.420 + (R.I. - 75.000) x 43%

Ulteriore detrazione per il ConiUge

Reddito netto (in euro)

Maggiorazione spettante (in euro)

Da 29.000 a 29.200 10

Da 29.200 a 34.700 20

Da 34.700 a 35.000 30

Da 35.000 a 35.100 20

Da 35.100 a 35.200 10

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57Guida al 730

ModeLLo 730-3

La detrazione individuata deve essere rapportata al numero di mesi per cui hai avuto a carico il figlio e alla percentuale di spettanza. Per determinare l’ammontare della detrazione che ti spetta devi calcolare:

Incremento = (numero di figli a carico - 1) x 15.000

Quoziente = (95.000 + Incremento) - Reddito

95.000 + Incremento

Se il Quoziente è minore di zero non ti spetta la detrazione, se è maggiore o uguale a uno ti spetta per intero. Se il Quoziente è compreso tra zero e uno (considera solo le prime quattro cifre decimali senza arrotondamento) somma le detrazioni teoriche de-terminate con riferimento a ciascun figlio e calcola la detrazione spettante:

Detrazione spettante = Totale Detrazioni Teoriche x Quoziente

Facciamo un esempio per capire meglio. Mario Rossi ha un solo figlio a carico al 50% per tutto l’anno e lo stesso ha compiuto tre anni ad agosto 2014, quindi avrà diritto alla detrazione maggiore solo per otto mesi. Di conseguenza la detrazione teorica sarà:

Detrazione teorica = (1220 x 8/12 + 950 x 4/12) x 50

= 565100

Ipotizzando che Mario abbia un reddito complessivo di 30.000 euro e 1.000 euro di deduzione per l'abita-zione principale perché non ha versato l'Imu:

1. Reddito Netto = 30.000 - 1.000 = 29.000

2. Incremento = (1 -1) x 15.000 = 0

3. Quoziente = (95.000 - 29.000)

= 0,694795.000

Detrazione spettante = 565 x 0,6947 = 393

Se hai una famiglia numerosa (più di tre figli) e ti spettano le detrazioni per figli a carico, il Fisco ti riconosce un’ulteriore detrazione di 1.200 euro. L’ulteriore detrazione per figli a carico spetta anche se il quarto figlio è nato nel 2014 e viene indicata al rigo 23. Questa ulteriore detrazione è una tantum, quindi non spetta per ogni figlio e non varia se ne hai più di quattro. Inoltre deve essere divisa al 50% tra i genitori non legalmente separati e non è possibile fare una diversa ripartizione. Devi prestare attenzio-ne perché, se l’ulteriore detrazione per figli risulta superiore all’imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l’importo dell'ulteriore detrazione che non può essere goduta verrà considerato nella determina-zione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

Altri familiari a caricoNel rigo 24 sarà riportata la detrazione prevista per altri familiari a carico, che è di 750 euro. Questa detrazione, nei casi in cui l’obbligo del mantenimento fa capo a più persone, va suddivisa in misura uguale tra gli aventi diritto. Le detrazioni per familiari a carico devono essere rapportate ai mesi per cui si dichiara a carico il familiare. Quindi, per individuare la detrazio-ne spettante, devi calcolare:

Quoziente = 80.000 - Reddito Netto

80.000

Se il Quoziente è minore o uguale a zero o pari a uno non ti spetta la detrazione. Negli altri casi utilizza le prime quattro cifre decimali non arrotondate. La de-trazione spettante è:

Detrazione spettante = Totale Detrazione Teorica x Quoziente

Più guadagni meno detrai Nel rigo 25 sono indicate le detrazioni per lavo-ro dipendente, che variano in funzione del reddito e del periodo di lavoro svolto. Per calcolarle occorre considerare il reddito comples-sivo, sommando anche il reddito sul quale versi la cedolare secca sull'affitto. L’importo della detrazione che risulta dalle operazioni indicate nella tabella qui sotto, deve essere moltipli-cato per i giorni lavorati, che hai indicato nel modello 730 al quadro C, rigo C5, colonna 1, e diviso per 365 se hai lavorato solo per una parte dell’anno. Se il reddito complessivo è inferiore a 8.000 euro la detrazione non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato. La formula per calcolare la detrazione è nella tabella a pag. 57.

Pensionati: quando l'età contaIl rigo 26 riguarda la detrazione per redditi da pensione, che varia in funzione del reddito e del periodo di pensione. Per calcolarla, si procede nello stesso modo che abbiamo usato per i redditi da la-voro, ma facendo riferimento alla tabella qui sopra. Come puoi vedere dalla tabella, la detrazione è diver-

le detrazioni da appliCare al reddito da lavoro

Reddito (in euro) Detrazione (in euro)

Inferiore a 8.000 1.880

Compreso tra 8.001 e 28.000 978 + 902 x (28.000 - reddito)

20.000

Compreso tra 28.001 e 55.000 978 x (55.000 - reddito)

27.000

Da 55.001 0

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58 Guida al 730

ModeLLo 730-3

sa anche in base all’età del pensionato al 31 dicembre 2014. La detrazione deve essere moltiplicata per i giorni di pensione (nel 730 al rigo C5 colonna 2 del quadro C) e divisa per 365. Se il reddito è inferiore a 7.500 euro, la detrazione non può essere inferiore a 690 euro per i pensionati con meno di 75 anni. Per gli ultrasettantacinquenni con reddito inferiore a 7.750 euro la detrazione minima è di 713 euro.

Redditi assimilati al lavoro dipendenteIl rigo 27 riporta i redditi assimilati al lavoro dipendente. Guarda la tabella "Detrazioni per redditi assimilati" qui a fianco per individuare la de-trazione che ti spetta. Se nel 730 hai indicato redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente nella sezione II del quadro C oppure nei righi D3 e D5 del quadro D, il reddito di riferimento è lo stesso individuato nelle due sezioni precedenti, ma la detrazione non deve essere rappor-tata al periodo di lavoro svolto. Attenzione: le detra-zioni cambiano se si tratta di altri redditi assimilati, come gli assegni all’ex coniuge per separazione o divorzio: fai riferimento alla tabella "Detrazioni per altri redditi assimilati" utilizzando gli stessi criteri della precedente.

Spese da scontareLe spese (cioè gli "oneri" nel linguaggio del Fisco) che hai indicato nel quadro E, vengono riportate nel qua-dro 730-3, suddivise in base alla sezione del 730 cui appartengono. Le spese indicate nella sezione I sulle quali spetta una detrazione del 19% e del 26% sono riportate nel rigo 28. Per calcolarli, si somma-no i singoli importi di spesa e, una volta sottratte le eventuali franchigie (spese mediche, veterinarie...) e fissati i limiti di spesa massima agevolabile (interessi

sui mutui, nidi...), si applica alla cifra ottenuta la per-centuale di detrazione.Nel rigo 29 del 730-3 trovi le detrazioni del 36%, del 41% o del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie. Queste detrazioni, indicate nella sezione III del quadro E, sono calcolate singolarmente per ogni rigo che hai compilato. Quindi, alla somma indicata a colonna 9 di ogni rigo (da E41 a E 44) è applicata la percentuale di detrazione che ti spetta e il risultato è diviso per il numero di rate indicato a colonna 8. La somma dei singoli importi è indicata nel 730-3. Le detrazioni sulle spese per l'acquisto di mobili o elettrodomestici destinati all'arredo di immobili ristrutturati vengono indicate nel rigo 30. In questo rigo si trova il 50% dell'importo indicato nel rigo E57 del quadro E, diviso per le 10 rate previste.Le detrazioni sulle spese per gli interventi di rispar-mio energetico sono calcolate con la stessa pro-cedura appena vista per le spese di ristrutturazione edilizia. ll totale di queste spese, sulle quali viene applicata la detrazione del 55% o del 65% dell'onere sostenuto, sono indicate nel rigo 31 del 730-3.Le detrazioni per canoni di locazione che hai indi-cato eventualmente nel quadro E, ai righi E71 e E72, sono riportate al rigo 32 del 730-3. Si tratta delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute sulla base degli importi riportati nella tabella "Detrazioni per locazione: casella 1 rigo E71" qui sopra. Ricorda che ti vengono rimborsate anche nel caso in cui tu fossi incapiente, cioè se la tua imposta, al netto delle de-trazioni per familiari a carico e per i vari tipi di reddito dichiarato, risulta più bassa delle detrazioni per loca-zione che ti spettano.Il rigo 33 è utilizzato per indicare le altre detrazioni

detrazione in base all'età e al reddito

Reddito (in euro) Detrazione (in euro)

età inferiore a 75 anni

Inferiore a 7.500 1.725

Compreso tra 7.501 e 15.000 1.255 + 470 x (15.000 - reddito)

7.500

Compreso tra 15.001 e 55.000 1.255 x (55.000 - reddito)

40.000

Oltre 55.000 0

età pari o superiore a 75 anni

Inferiore a 7.750 1.783

Compreso tra 7.751 e 15.000 1.297 + 486 x (15.000 - reddito)

7.250

Compreso tra 15.001 e 55.000 1.297x (55.000 - reddito)

40.000

Oltre 55.000 0

detrazioni per redditi assimilati Reddito (in euro) Detrazione (in euro)

Inferiore a 4.800 1.104

Compreso tra 4.801 e 55.000 1.104 x (55.000 - reddito)

50.200

Oltre 55.000 0

detrazioni per altri redditi assimilati

Reddito (in euro) Detrazione (in euro)

Inferiore a 7.500 1.725

Compreso tra 7.501 e 15.000 1.255 + 470 x (15.000 - reddito)

7.500

Compreso tra 15.001 e 55.000 1.255 x (55.000 - reddito)

40.000

Oltre 55.000 0

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59Guida al 730

indicate nella sezione VI del quadro E. I righi da 41 a 44 sono dedicati agli aventuali crediti d'imposta cui hai diritto, come ad esempio quello per il riacquisto della prima casa.Nel rigo 48 vengono sommate tutte le detrazioni e i crediti d'imposta che ti spettano.

The end: le tasse da pagareNei righi da 51 a 68 troviamo l'imposta netta e la differenza tra questa e quanto hai già versato oltre ad altri crediti come quelli per le imposte pagate all'e-stero e gli acconti versati. In questa sezione si tiene anche conto del bonus Irpef spettante e di quello già erogato dal sostituto d'imposta nel corso del 2014.L’imposta netta indicata al rigo 51 è ottenuta sottra-endo dall’imposta lorda (rigo 16 del 730-3) la somma delle detrazioni e dei crediti d’imposta che viene indicata nel rigo 48.

Recuperiamo tuttoNel rigo 60 scopriamo se dobbiamo ancora dei soldi al Fisco oppure se possiamo recuperare qualcosa. Infatti, dall’imposta netta si sottraggono:

> i crediti d'imposta legati al sisma d'Abruzzo (quadro G righi G5 e G6 del 730 - righi 52 e 53 del 730-3).;

> i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero (quadro G rigo G4 del 730 - rigo 54 del 730-3);

> i crediti d'imposta per le erogazioni a favore della cultura (quadro G rigo G9 - rigo 55 del 730-3);

> il credito d’imposta per i canoni di locazione non percepiti (quadro G rigo G2 del 730 - rigo 56 del 730-3);

> i crediti residui per detrazioni incapienti (rigo 57 del 730-3);

> le ritenute che hai già versato tramite i sostituti d’imposta (quadri C e D del 730 - rigo 58 del 730-3);

> le eccedenze che risultano da dichiarazioni presen-tate negli anni precedenti (quadro F sezione III del 730 - rigo 61 del 730-3);Dalla differenza così ottenuta, bisogna sottrarre gli acconti eventualmente versati in corso d’anno (qua-dro F rigo F1 del 730 - rigo 62 del 730-3).

Regione e Comune: le addizionaliNei righi dal 71 al 79 si calcolano, sulla base del domicilio fiscale, l’addizionale regionale dovuta per il 2014, il saldo 2014 e l’acconto per il 2015 dell’addi-zionale comunale. Per questo calcolo il reddito imponibile considerato è quello che risulta dal rigo 14 e che viene riportato al rigo 71. Per il calcolo finale sono riportati i versamenti inseriti nel quadro C.

Cedolare sugli affitti e contributo di solidarietàLa cedolare secca sulle locazioni trova spazio nei righi da 81 a 83, dove viene indicato il totale dovuto per il 2014 e gli acconti versati durante l'anno oltre l'eventuale eccedenza di versamento che risulta dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. Nei successivi tre righi è evidenziata la base imponi-bile per calcolare il contributo di solidarietà dovuto per il 2014 (per redditi complessivi superiori ai 300 mila euro) e quello eventualmente già versato.

Come ti liquida il FiscoLa resa dei conti è nel quadro "liquidazione delle imposte del dichiarante": infatti, dal rigo 91 al 102 vengono indicate separatamente tutte le imposte e gli eventali acconti da versare. I righi 91, 92, 93 e 99 del 730-3 sono dedicati rispettivamente all’Irpef, all’addizionale regionale, alla comunale e alla cedolare secca. Nella sezione “crediti”:

> nella colonna 1 dei righi 92 e 93 sono indicati i codici che individuano la Regione e il Comune di residenza;

> nella colonna 2 sono indicati per ogni singola im-posta gli importi inferiori a 12 euro che non ti saranno rimborsati dal sostituto d'imposta;

ModeLLo 730-3

detrazioni per loCazione: Casella 1 rigo e71

Codice Limite di reddito (in euro)

Detrazione (in euro)

1Inferiore a 15.493,71 300

Da 15.493,71 a 30.987,41 150

2Inferiore a 15.493,71 495,80

Da 15.493,71 a 30.987,41 247,90

3 Inferiore a 15.493,71 991,60

4Inferiore a 15.493,71 900

Da 15.493,71 a 30.987,41 450

detrazioni per le ristrUttUrazioni edilizie

Periodo Aliquota Limite massimo di spesa in euro

Fino al 25/06/2012 36% 48.000

Dal 25/06/2012 al 31/12/2014

50% 96.000

detrazioni per la riqUalifiCazione energetiCa

Periodo Aliquota Limite massimo di spesa in euro

Dal 01/01/2008 al 05/06/2013

55% da 30.000 a 100.000

Dal 06/06/2013 al 31/12/2014

65% da 30.000 a 100.000

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60 Guida al 730

> nella colonna 3 è riportato il credito che ti spetta per ogni imposta;

> nella colonna 4 viene eventualmente indicato l’importo del credito d'imposta di colonna 3 che de-cidi di utilizzare per pagare altre imposte. In quest’ul-timo caso, sarà compilata la sezione del 730-3: “dati per la compilazione del modello F24”. Copierai i dati di questo quadro nel modello F24 che serve per pa-gare altre imposte (Imu, Tasi...);

> nella colonna 5 trovi il credito d'imposta che ti viene versato dal sostituto d'imposta in busta paga o sulla pensione.Nella sezione “debiti”:

> nella colonna 6 sono indicati, per ogni imposta, gli importi inferiori a 12 euro non addebitati;

> nella colonna 7 viene riportato il tuo debito per ogni imposta. Nel rigo 97 trovi l'acconto per l'addizionale comu-nale 2014 se non è stata sufficientemente trattenuta dal sostituto d'imposta in corso d'anno. Ricorda che se l'importo è inferiore a 10 euro non se ne tiene conto nella somma finale degli importi indicata nei successivi righi dal 161 al 164.Dal rigo 94 al 96, se si è a debito, sono calcolati gli acconti. Per l'Irpef, se il debito al rigo 57 è inferiore a 51,65 euro non devi versare nulla. Se superi questa soglia il Fisco ti chiede ben il 100% del debito come acconto per quest’anno. In più, se il tuo debito è in-feriore a 257,52 euro, ti sarà trattenuto solo l'acconto unico di novembre, mentre se è superiore a questa cifra, ti tratterranno il 40% dell’acconto a luglio e il restante 60% a novembre.Nei righi 100 e 101 trovi quanto devi pagare di acconto sulla cedolare secca per il 2015, che è pari al 95% del dovuto per il 2014, per sapere se devi versare l'acconto in una sola soluzione o in due rate segui le regole appena viste per l'Irpef. Nella sezione "altri dati" di questa pagina general-mente si trovano compilati:

> il rigo 136 in caso di scelta di rateazione delle spese mediche come visto nel capitolo "detrazioni";

> il rigo 137 con il reddito complessivo percepito, cui si deve far riferimento per le agevolazioni fiscali;

> il rigo 147 con i redditi fondiari non imponibili (come ad esempio, i fabbricati non locati per cui hai versato l'Imu);

> il rigo 148 con il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze considerate esenti da Irpef e addizionali perché hai pagato già l'Imu.

A credito o a debito? A questo punto, si tirano le somme e nei righi dal 161 al 164 trovi quanto devi al Fisco o quanto credito vanti nei suoi confronti. Se sei a debito, il rigo 161 riporta quanto sarà trattenuto in busta paga a luglio (agosto o settembre per i pensionati) e a novembre. Il versamento dell'acconto di luglio comprende oltre al primo acconto per il 2015, l’eventuale saldo che risulta dovuto per il 2014. Se hai scelto di rateizzare, devi dividere l’importo indicato nella colonna 1 del rigo 161 per il numero di rate che hai indicato nel quadro F (rigo F6 colonna 7) e che viene riportato anche in questo quadro. Il secondo acconto (colonna 2 del rigo 161), che si paga a novembre, non può essere rateizzato nemmeno se la somma risultasse ingente. Se, facendo bene i conti, entro il 30 settembre 2015 ti accorgi che è inutile versare in tutto o in parte quanto dovuto per il secondo acconto, puoi comunicarlo al sostituto d’imposta, che a novembre tratterrà quanto da te deciso. Se, invece, hai compilato il rigo F6 del quadro F di-chiarando di fare versamenti inferiori o di non farli del tutto, la liquidazione tiene conto della scelta. Le colonne del rigo 162 sono riservate a chi non ha il sostituto d'imposta e che trova indicati gli stessi importi come li abbiamo appena visti per il rigo precedente. In questo caso sarà compilata anche la sezione "importi da versare mod F24 (730 dipendenti senza sostituto)" per permetterti la corretta compila-zione dell'F24 e il successivo versamento in banca o in posta. Se sei a credito con il Fisco, il rimborso che trovi nella busta paga di luglio o nella pensione di agosto o settembre è indicato nel rigo 163 del 730-3. Il rigo 164 è dedicato a chi non ha sostituto d'imposta e risulta a credito, in questo campo viene indicato quanto verrà rimborsato dall'Agenzia delle entrate. Lo stesso rigo 164, con barrata la casella in-feriore, viene utilizzato se dalla dichiarazione risulta un credito superiore ai 4.000 euro (nei casi che abbiamo visto nel capitolo "Di fronte al Fisco"). In questo caso l'importo indicato è quello che teorica-mente dovrebbe essere rimborsato dall'Agenzia delle entrate che, dopo il controllo, potrebbe ricalcolarlo.Se la dichiarazione è congiunta, nel prospetto c'è solo l'importo complessivo, che tiene conto della liquida-zione delle imposte dei coniugi.

ModeLLo 730-3

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61Guida al 730

parte dell’Unione Buddhista Italiana; > di sostentamento dei ministri di culto, esigenze

di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari e assistenziali eventualmente anche a favore di altri Paesi da parte dell’Unione Induista Italiana.Se non esprimi la scelta, la tua quota d’imposta sarà trattenuta e verrà ripartita tra le istituzioni secon-do la proporzione che risulta dalle scelte fatte da tutti i contribuenti. Tuttavia, la quota proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia viene devoluta alla gestione stata-le, quindi questa istituzione non prende la sua quota.Ricordati che puoi dedurre dal reddito le erogazioni che hai fatto a ognuna di queste istituzioni per un limite massimo di 1.032,91 euro annui. Indica i versamenti al rigo E24 del quadro E.

Cinque per mille alle OnlusSe vuoi indirizzare il tuo cinque per mille a un ente specifico, devi segnalarne il codice fiscale nell’appo-sita griglia indicata nella casella stessa. Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell’Irpef sono di-sponibili sul sito www.agenziaentrate.it. Puoi versare il tuo contributo come:

> sostegno del volontariato e delle altre organiz-zazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997;

> finanziamento ricerca scientifica e università; > finanziamento della ricerca sanitaria; > finanziamento dell’attività di tutela promozione e

valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; > sostegno alle attività sociali svolte dal tuo Comune

di residenza; > sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche

riconosciute ai fini sportivi dal Coni che svolgono attività d’interesse sociale.

Due per mille ai partitiDa quest'anno con la scheda unica puoi anche sce-gliere se destinare una quota pari al 2 per mille della tua Irpef a uno dei partiti politici iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4 del d. l. 149/2013 (cosiddetto "Registro dei partiti politici"). L'elenco dei partiti è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it. Se non esprimi alcuna la scelta, la quota verrà comunque trattenuta dallo Stato.

Prima di presentare la dichiarazione dei redditi, scegli a chi destinare il tuo otto, cinque e due

per mille dell'Irpef. Da quest’anno, per esprimere la scelta puoi compilare un’unica scheda che trovi al-legata al modello 730 firmando la casella nel riquadro corrispondente, se compili il 730 cartaceo. Se utilizzi il precompilato, clicca sull’opzione prescelta.Se non devi presentare la dichiarazione dei redditi, puoi comunque destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef consegnando la scheda allegata alla Certificazione Unica al sostituto d'imposta, se presta assistenza fiscale, o al Caf. L’otto, il cinque e il due per mille non sono alternativi tra loro pertanto puoi sceglierli tutti, alcuni o nessuno e, in nessun caso, comportano l'aumento dell'imposta a tuo carico.

Otto per mille alle chiesePer scegliere a chi destinare l'otto per mille della tua Irpef, devi firmare la casella corrispondente all'istitu-zione che vuoi finanziare. Scegli tra gli interventi:

> di interesse sociale o umanitario gestiti direttamen-te dallo Stato;

> di carattere religioso o caritativo gestiti dalla Chiesa cattolica;

> sociali, assistenziali e culturali in Italia e all’estero effettuati dalle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;

> sociali e umanitari anche in Paesi del terzo mondo organizzati dalle Assemblee di Dio in Italia;

> di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale gestiti dalla Chiesa Evangelica Valdese;

> sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero gestiti dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia;

> di tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, ai fini della conservazione delle tradizioni, dei beni culturali ebraici e del patrimonio storico e artistico, nonché a interventi sociali e umanitari per la tutela delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo gestiti dall’Unione delle comunità ebraiche;

> di mantenimento dei ministri di culto, realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri da parte della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale;

> sociali culturali e umanitari, anche a favore di Paesi esteri, da parte della Chiesa apostolica in Italia;

> sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero da parte dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia;

> culturali, sociali e umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto da

OttO, cinque, due per mille

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62 Guida al 730

tariffe e tutte le altre informazioni utili sul sito: https://730online.cgn.it/altroconsumo. Il primo passo da fare è registrarsi al portale con il codice socio Altroconsumo: dovrai scegliere nome utente e password per l’accesso. Se l’anno scorso hai presentato il modello 730 con il nostro servizio puoi continuare a usare le stesse credenziali per accedere al portale. Puoi usare il tuo account per presentare al massimo dieci dichiarazioni, quindi sfrutta la convenzione anche per i tuoi familiari (coniuge o convivente more uxorio, figli o altri familiari conviventi). Una volta registrato, scegli il professionista che desi-deri e inviagli la documentazione necessaria. Se vuoi che compili la dichiarazione per tuo conto mandagli anche la delega (vedi un esempio qui sotto).Il professionista controllerà la dichiarazione e per qualsiasi problema ti contatterà telefonicamente o via email. Riceverai via email la copia del 730 entro il 7 luglio. Dovrai stamparla, firmarla e rispedirla.Se hai dubbi sul tuo 730 puoi contattare direttamente il professionista che hai scelto per la compilazione.

Tanti professionisti tutti per te Se preferisci consegnare di persona il 730, puoi rivol-gerti a uno dei professionisti convenzionati. Se abiti troppo lontano da loro puoi comunque sce-glierne uno e inviargli i documenti per posta o email. I costi della compilazione cambiano a seconda che:

> presenti il modello già compilato; > deleghi la compilazione al professionista.

Verifica le tariffe su https://730online.cgn.it/altro-consumo. Ricorda che in ogni caso il compenso deve essere ver-sato direttamente al professionista secondo le tariffe che abbiamo concordato per i soci. Altroconsumo non percepisce nulla.

Anche Imu, Tasi, Unico Mini, IseeOltre che per compilare il modello 730, potrai affi-darti ai professionisti del Caf CGN per chiedere assistenza nel calcolo e nella compilazione del model-lo F24, delle imposte Imu (Imposta municipale unica)e Tasi (Tassa sui servizi indivisibili), del modello Unico Mini oppure nella compilazione della dichiarazione Isee (Indicatore situazione economica equivalente). Anche in questi casi scegli uno dei professionisti a di-sposizione, ma il servizio per il momento non prevede la modalità online, quindi devi andare presso lo studio del professionista o inviargli, tramite email o posta, tutta la documentazione necessaria alla compilazione dei modelli.

Anche quest'anno non ti lasciamo solo a fare i conti con il Fisco, ma ti accompagniamo con la

nostra Guida che ti aiuta nella compilazione del 730 e ti mettiamo a disposizione un servizio di assisten-za fiscale in accordo con Caf CGN (esclusivo per i soci Altroconsumo) che ti permette di com-pilare e presentare il modello 730 avvalendoti della competenza di circa 100 professionisti, che abbiamo selezionato su tutto il territorio nazionale. Puoi compilare e presentare la dichiarazione onli-ne (https://730online.cgn.it/altroconsumo), senza muoverti da casa oppure puoi consegnare di persona il modello 730 al professionista per te più comodo. Se, invece, preferisci non fare tutto da solo, puoi delegare il professionista ad accedere alla tua dichia-razione e a compilarla per tuo conto. A questo scopo, puoi usare il facsimile di delega che trovi nel riquadro qui sotto.

Con il Caf CGN si fa tutto in reteSe scegli la modalità online puoi compilare tu la di-chiarazione o farla compilare dal professionista che desideri tra quelli proposti, sfruttando le tariffe van-taggiose negoziate per i soci di Altroconsumo. Trovi l'elenco dei professionisti convenzionati, le

Presenta il 730 con noi

https://730online.cgn.it/altroconsumo

Delega

Oggetto: Delega per l’accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata 2015

Io sottoscritto..., codice fiscale..., nato a..., il... e residente in..., via... (in caso di dichiarazione dei redditi per conto di persona incapace o minore aggiungere: in qualità di rappresentante / tutore del sig...., codice fisca-le..., nato a..., il... e residente in..., via...)

DELEGOil Centro di Assistenza Fiscale (CAF) con denominazione..., codice fisca-le..., numero di iscrizione all’Albo dei Caf:... e con sede in..., via..., CAP..., Responsabile Assistenza Fiscale..., codice fiscale del Responsabile..., all’ac-cesso e alla consultazione della mia dichiarazione dei redditi precompila-ta e degli altri dati che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione ai fini della compilazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2014. A tal fine, presto il consenso al trattamento dei dati sensibili nei limiti del-le operazioni strettamente necessarie all’esercizio della presente delega.

Luogo e data Firma per esteso

Allegati: copia del documento di identità

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730, BASTA CARTA?ANCORA NO, PURTROPPO: RACCOGLI I DOCUMENTI NECESSARI. IL MODELLO PRECOMPLILATO ONLINE È INCOMPLETO E VA INTEGRATO. TI AIUTIAMO NOI.

SCELTE SICURE

vai su altroconsumo.it/730o chiama il nostro servizio al numero 02 6961570

730 senza problemi

I suggerimenti e i giudizi di Altroconsumo sono come sempre indipendenti. Tutti i prodotti e i servizi che proponiamo sono stati sottoposti alle nostre analisi e ai nostri test comparativi.

p Utilizza questa GUIDA AL MODELLO 730 di Altroconsumo, che ha riscritto le istruzioni in modo semplice e chiaro per aiutarti nella compilazione.

p Se non ne vieni a capo, non sai come integrare il modello online o ti resta qualche dubbio, puoi chiamare il nostro servizio di CONSULENZA FISCALE, al numero 02 6961570.

p Per assistenza alla compilazione, controllo finale e consegna, ci siamo accordati con CAF CGN, che mette a disposizione la sua rete di professionisti.

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