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1 GUARDIA DI FINANZA La documentazione degli atti di p.g. in materia di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope Trento, 14 aprile 2015

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GUARDIA DI FINANZA

La documentazione degli atti di p.g. in materia di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti

e psicotrope

Trento, 14 aprile 2015

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INDICE 1. Analisi di alcune tipologie di atti (perquisizione,

ispezione e controllo ex art. 103 d.p.r. 309/90 e verbale di arresto facoltativo/obbligatorio)

2. Art. 73 del d.p.r. 309/90 – Aspetti procedurali 3. Casistica operativa

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Controllo, ispezione e perquisizione ex art. 103 D.P.R. 309/90 in materia di stupefacenti Gli ufficiali e gli agenti di P.G., nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali, quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale attività si differenzia dalla perquisizione di cui all’art. 352 c.p.p. e dall’ispezione di cui agli artt. 244 ss. c.p.p. Infatti, mentre la perquisizione e l’ispezione previste dal codice di rito presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla P.G. dall’art. 103 D.P.R. 309/90 sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo, oltre che repressivo.

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L’ispezione prevista dall’art. 103 D.P.R. 309/90 consiste in un’attenta osservazione di mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali durante il controllo di polizia. Ad esempio, l’operatore, notato l’atteggiamento sospetto e nervoso da parte della persona sottoposta a controllo, si fa aprire il bagagliaio, facendosi mostrare il contenuto, facendo togliere la ruota di scorta dall’alloggiamento, si fa aprire il portaoggetti, si fa mostrare cosa ha negli indumenti personali, senza avere un contatto fisico con la persona e con le cose. Durante tale controllo l’operatore si limiterà ad osservare attentamente ciò che chiede che gli sia fatto vedere: in tale osservazione consiste l’ispezione

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I presupposti per il controllo e l’ispezione di cui all’art. 103 D.P.R. 309/90 sono: - deve essere in corso un’operazione di polizia per la prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti; -deve sussistere fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope.

Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo

verbale trasmesso entro 48 ore al Procuratore della

Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li

convalida entro le successive quarantotto ore.

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Per operazione di polizia deve intendersi l’insieme delle attività poste in essere dagli operatori di polizia nell’esecuzione dei compiti istituzionali. Quindi ad es. rientra in tale concetto anche il mero posto di controllo. L’atto deve essere redatto sul posto e deve essere consegnata copia alla parte immediatamente.

Di regola l’operatore di P.G. non può accompagnare il soggetto controllato in ufficio per la sola redazione dell’atto. Resta salva tale facoltà quando sia necessario procedere ad identificazione di pubblica sicurezza, oppure quando il controllo dovesse dare esito positivo, subentrando in tal caso gli obblighi connessi agli artt. 73 e 75 D.P.R. 309/90, agli artt. 161 e 349 c.p.p., ecc.

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L’art. 103 c.3 D.P.R. 309/90 prevede inoltre che i soli ufficiali di P.G. (non è possibile applicare l’art. 113 disp.att.), quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.

La mancata convalida non pregiudica la legittimità dell’eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all’esito rinvenute (Cass., Sez. IV, sent. n. 232793 del 15/11/2005).

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La norma si riferisce alle perquisizioni in senso ampio. Ciò consente all’ufficiale di P.G. di procedere non solo a perquisizione personale e del mezzo di trasporto, ma anche a quella domiciliare, sia in conseguenza del controllo sia come attività autonoma e indipendente dal controllo ed ispezione.

Gli ufficiali di P.G. sono tenuti a rilasciare immediatamente all’interessato copia del verbale dell’esito della perquisizione, pertanto non è consentito procedere all’accompagnamento del soggetto in ufficio per la sola redazione dell’atto. E’ ammissibile, in mancanza di collaborazione del soggetto destinatario del controllo o della perquisizione, procedere a forzatura di bagagli o smontaggio di parti meccaniche del veicolo.

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Ispezione e controllo Perquisizione

Agenti e ufficiali di p.g. SOLO ufficiali di p.g.

Mezzi di trasporto e bagagli.

Anche effetti personali (solo

se consegnati

spontaneamente)

Personale, locale

(autovettura) o domiciliare

Generica attività di

osservazione e percezione

diretta

Attività di ricerca tipica della

p.g., anche con l’utilizzo di

metodi forzosi

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ARRESTO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

Presupposto fondamentale affinché si possa eseguire l’arresto è la flagranza di reato, ovvero l’attualità del reato. La flagranza sussiste quando la condotta in cui si sostanzia il reato sia ancora in corso o sia cessata immediatamente prima. Tra l’intervento della P.G. e la condotta del reo, pertanto, deve esistere un rapporto temporale di contestualità. Due diverse ipotesi di flagranza: - flagranza propria quando il reo è colto al momento di commettere il fatto.

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quasi flagranza quando il reo: -è inseguito subito dopo aver commesso il fatto dalla P.G., dalla persona offesa o da altre persone; -è trovato con cose o tracce dalle quali appaia che immediatamente prima abbia commesso il reato. Esempio si ha flagranza quando il reo: - è colto con le mani sul barattolo di marmellata (flagranza propria); - è inseguito mentre fugge con il barattolo di marmellata asportato (quasi flagranza); - è rintracciato con mani sporche di marmellata, immediatamente dopo il furto del barattolo (quasi flagranza).

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L’arresto in flagranza si distingue in obbligatorio e facoltativo. L’ ARRESTO OBBLIGATORIO, a differenza del facoltativo, non lascia margini discrezionali. Per i minori è sempre e solo facoltativo e mai obbligatorio. L’art. 380 c.p.p. disciplina l’arresto obbligatorio: gli ufficiali e gli agenti di P.G. devono procedere all’arresto di chi è colto nella flagranza di un delitto doloso, tentato o consumato, punito con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni (1 comma) Il 2 comma elenca i reati per i quali è previsto, tra cui l’art. 73 d.p.r. 309/90 (escluso comma 5)

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L’arresto facoltativo è disciplinato dall’art. 381 c.p.p.. Il primo comma, nella prima parte, sancisce che gli ufficiali e gli agenti di P.G. possono procedere all’arresto della persona maggiorenne colta nella flagranza di un delitto doloso, tentato o consumato, punito con la reclusione superiore nel massimo a 3 anni. La seconda parte dello stesso primo comma prevede, altresì, che gli ufficiali ed agenti di P.G. possono procedere all’arresto anche di chi è colto nella flagranza di un delitto colposo, punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

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Perché la P.G. possa procedere all’arresto facoltativo, non è sufficiente il verificarsi di una delle condizioni indicate dai primi due commi dell’art. 381 c.p.p., ma deve sussistere un altro vincolante presupposto. Il quarto comma, infatti, prescrive che si può procedere all’arresto solo se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

Per la gravità del fatto, in primo luogo, è necessario tener conto della pena edittale, del concorso di circostanze aggravanti comuni o speciali, il luogo, il tempo e i mezzi usati per porre in essere l’azione.

La pericolosità del soggetto, invece, potrà essere desunta dai precedenti penali, dai motivi del fatto e dalle condizioni di vita, sociali, individuali e familiari.

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Il fermo di indiziato di delitto E’ un provvedimento provvisorio limitativo della libertà personale disciplinato dall’art. 384 c.p.p. Si tratta di una misura precautelare che si può adottare sia in assenza di flagranza, sia in flagranza di reato. È un provvedimento proprio del P.M. è materialmente eseguito dalla P.G. delegata dal P.M. che lo ha emesso. Per dare corso al provvedimento è consentito accedere ai luoghi ove la persona da sottoporre al fermo si trovi, nonché procedere alla relativa perquisizione domiciliare (art. 352 c.p.p.).

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Il P.M. dispone il fermo in presenza dei seguenti

presupposti:

- sussistono gravi indizi di delitto a carico di un

soggetto;

- sussistono specifici elementi di prova che fanno ritenere

fondato il pericolo di fuga, anche il relazione

all’impossibilità d’identificare l’indiziato;

- si procede per un delitto doloso o colposo, tentato o

consumato, punito con l’ergastolo o la reclusione non

inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo

a 6 anni oppure per un delitto concernente armi da guerra, esplosivi, terrorismo.

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Gli ufficiali e gli agenti di P.G. procedono al fermo

d’iniziativa quando il P.M. non ha ancora assunto la

direzione delle indagini, al verificarsi della stessa situazione

di necessità ed urgenza in cui il P.M. dispone il fermo e per

le stesse ragioni previste per il P.M. (art. 384 c.2 c.p.p.).

Il fermo è consentito anche nei confronti del minore

indiziato di delitto (art. 17 proc. min.) e può essere disposto

negli stessi casi in cui è possibile eseguirne l’arresto (artt. 16 e

23 proc. min.).

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Gli adempimenti in caso di arresto o fermo

Gli artt. 386 e 387 c.p.p. impongono alla P.G. obblighi di

informazione nei riguardi del P.M., dell’arrestato o fermato,

del difensore e dei familiari.

La P.G. deve, anzitutto, dare immediata notizia

dell’arresto o del fermo al P.M. del luogo in cui il

provvedimento è stato eseguito. Questa comunicazione deve precedere tutte le altre.

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La P.G. deve dare notizia all’interessato di essere

sottoposto alla misura restrittiva:

- per consentirgli di nominare il difensore di fiducia;

- per chiedergli se intende rendere edotti dell’avvenuto

arresto o fermo i suoi familiari;

- per comunicargli, infine, il nominativo del difensore d’ufficio

(art. 28 disp. att. c.p.p.) o quello di fiducia eventualmente

nominato dai familiari (art. 96 c.2 c.p.p.), in difetto della

mancata nomina da parte dell’interessato;

- tramite l’interprete, quando si tratta di indagato che non

conosce la lingua italiana, per consentirgli di avvalersi della

facoltà di farsi assistere gratuitamente da un interprete nel

corso dell’eventuale colloquio con il difensore (art. 104 c.4

bis c.p.p.).

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L’autorità giudiziaria e l’autorità di pubblica sicurezza hanno

l’obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o

consolare più vicina del Paese di appartenenza del cittadino

non italiano destinatario di un provvedimento in materia di

libertà personale, salvi i casi di espressa dichiarazione

contraria da parte dell’interessato o di esigenze di tipo

umanitario.

In caso di arresto o fermo di un minore, la P.G. deve

adempiere agli stessi obblighi previsti dall’art. 386 c.p.p.,

ma ad essi si aggiungono anche quelli dettati dall’art. 18

D.P.R. 448/1988, il quale prevede, in particolare, l’obbligo di

informare i genitori o l’eventuale affidatario ed i servizi

minorili del Ministero della Giustizia.

I minori, inoltre, devono essere trattenuti in locali separati da

quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati (art. 20

disp. att. proc. min.).

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Gli obblighi esecutivi consistono:

- nel mettere a disposizione del P.M. l’arrestato o il

fermato;

- nella nomina di un interprete per consentire all’arrestato o

al fermato di comprendere le ragioni della misura

precautelare, quando non conosce la lingua italiana (art.

143 c.p.p.);

- nella redazione del verbale;

- nell’esecuzione delle disposizioni impartite dal P.M. a

seguito della comunicazione dell’avvenuto arresto.

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La messa a disposizione del P.M., al più presto e comunque

non oltre 24 ore dall’arresto o dal fermo, avviene con la

conduzione dell’arrestato o del fermato presso la casa

circondariale.

Qualora il soggetto privato della libertà sia associato presso

un istituto carcerario, la P.G. ne dovrà documentare la

consegna con apposito atto (cd. biglietto di carcerazione)

a firma dell’ufficiale di P.G., al quale va allegata copia del

verbale d’arresto (art. 94 disp. att. c.p.p.,)

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Nel 3° comma dell’art. 386 c.p.p. è specificato il contenuto

del verbale di arresto o di fermo, che si aggiunge a

quanto prescritto in via generale dall’art. 136 c.p.p.:

- l’avvenuta nomina del difensore e la comunicazione al

medesimo dell’arresto o fermo o l’eventuale causa della

omessa informazione (si pensi ad es. alla assoluta

impossibilità di rintracciare il difensore o alla sopravvenuta

irreperibilità del medesimo);

- le ragioni dell’arresto o fermo (succinta esposizione dei

fatti-reato, lo stato di flagranza ed eventuale gravità dei fatti

e pericolosità del soggetto);

- il giorno, l’ora ed il luogo ove l’arresto o il fermo è stato

eseguito.

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Una volta redatto, il verbale deve essere trasmesso al P.M.,

con ogni mezzo idoneo, anche per via telematica (art. 386

c.3 c.p.p.), nel termine di 24 ore dall’effettivo arresto.

La mancata trasmissione del verbale entro il termine

comporta la decadenza dell’arresto o del fermo, con il

contestuale obbligo di rimettere in libertà l’arrestato (artt.

386 c.7 e 389 c.p.p.).

Tempestiva trasmissione del verbale al P.M., al fine di:

- evitare l’inefficacia della misura precautelare per

inosservanza del termine;

- consentire al P.M. di verificare la sussistenza dei

presupposti di legge;

- permettere al P.M. di adottare i conseguenti provvedimenti

in ordine all’immediata liberazione (art. 389 c.p.p.) o alla

richiesta di convalida (art. 390 c.p.p.).

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Il verbale d’arresto privo dell’indicazione del difensore, del

luogo, dell’ora, del giorno e dei fatti, non è inefficace se

entro le 24 ore dall’arresto i dati mancanti sono integrati

anche attraverso l’audizione dei verbalizzanti.

Il verbale non è nullo, quindi è comunque valido, quando si

omettono nei confronti dell’arrestato gli avvisi sulla nomina

del difensore o quando non si comunica al difensore

l’avvenuto arresto o fermo, non consentendogli così

l’esercizio del diritto di conferire con l’assistito.

In tal caso, l’omesso avviso all’interessato del diritto alla

difesa o al difensore dell’esecuzione della misura

precautelare non incide sulla validità dell’atto, ma comporta

responsabilità disciplinare ed eventualmente anche penale

in capo all’operatore di P.G.

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D.P.R. 309/90: art. 73 tre distinte ipotesi di reato:

DROGHE PESANTI art. 73 co.1 (es. eroina, metadone,

morfina, cocaina, crack, amfetamina, metamfetamina, LSD,

ecc.) → Reclusione da 8 a 20 anni

DROGHE LEGGERE art. 73 co.4 (derivati della cannabis)

→ Reclusione da 2 a 6 anni

FATTO LIEVE art. 73 co.5 (sia droghe pesanti che

leggere) → Reclusione da 6 mesi a 4 anni

Art. 75 - Illecito amministrativo:

- Art. 75 “uso esclusivamente personale”

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Per le condotte criminose in materia di spaccio o detenzione

ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (sia

droghe pesanti sia droghe leggere):

- l'arresto in flagranza è obbligatorio se il fatto NON è di

lieve entità (art. 380/2 lett. h c.p.p.);

- è facoltativo (art. 381/1 c.p.p.) se il fatto è di lieve entità;

il fermo di indiziato di delitto è consentito soltanto se si

tratta di droghe pesanti e il fatto non è di lieve entità;

non è mai consentito negli altri casi (droghe pesanti e

fatto lieve; droghe leggere indipendentemente dall'entità del

fatto);

l'arresto è vietato (perché il fatto non costituisce reato) se

la condotta è l'importazione, l'acquisto o comunque la

detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope per

farne uso (esclusivamente) personale;

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Per quanto riguarda i MINORENNI il combinato disposto

degli artt. 23 e 16 d.P.R. 448/1988 e 380 co. 2 lett. h) c.p.p.

consente l'arresto (sempre facoltativo) del minore per reati

sugli stupefacenti se e soltanto se il fatto non è di lieve

entità. Quindi l'arresto del minore per le condotte illecite in

tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità

NON è consentito.

per gli imputati maggiorenni è competente il tribunale in

composizione monocratica, tuttavia se sussiste una

circostanza aggravante di cui all'art. 80 t.u. stup. è

competente il tribunale in composizione collegiale.

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Art. 73 co. 5 “lieve entità”

- Quando si configura la lieve entità? Non sempre di facile

valutazione

-Valutazione congiunta di vari parametri:

Mezzi, modalità, circostanze dell’azione, qualità e quantità

delle sostanze stupefacenti

Parametro più importante:

Quantità della sostanza

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Fatto di lieve entità - l'arresto facoltativo?

esempio di un soggetto che venga sorpreso con un

contenuto numero di dosi di eroina (fatto di lieve entità), che

risulti opportuno arrestare, trattandosi di persona pericolosa

perché pluripregiudicata.

Ipotesi in cui il fatto, pur di lieve entità ai fini e per l'effetto di

cui al comma 5 dell’articolo 73, sia ritenuto “grave”, o ex se

o per la personalità dell’agente, e tale da giustificare

l’arresto ex articolo 381, comma 4, del Cpp.

In ogni caso, è assolutamente essenziale che nel verbale di

arresto si dia conto delle ragioni in forza delle quali, pur in

presenza di un contesto che, oggettivamente e

soggettivamente, farebbe propendere per la configurabilità

del fatto di lieve entità, tuttavia si siano ritenute sussistenti le

ragioni giustificanti l'arresto facoltativo.

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Art. 75 d.p.r. 309/90 – uso personale

Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso

esclusivamente personale della sostanza stupefacente o

psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto

delle seguenti circostanze:

- la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia

superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro

della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita

la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le

politiche antidroga,

- nonché della modalità di presentazione delle sostanze

stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo

complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad

altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze

sono destinate ad un uso esclusivamente personale;

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Art. 75 d.p.r. 309/90 – uso personale

Necessità di un apprezzamento congiunto dei parametri,

con la possibilità di valorizzare anche l’uno o l’altro quando

presenti una valenza dimostrativa significativa

Per esempio, che il mero superamento della soglia,

specie se modesto, non accredita da solo, sempre e

comunque, la rilevanza penale del fatto, occorrendo una

disamina complessiva della vicenda, che deve consentire di

ravvisare l’illecito amministrativo quando il dato della

quantità non sia accompagnato da altre circostanze

indicative di una destinazione a terzi.

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Art. 75 d.p.r. 309/90 – uso personale

Importante indicazione per le forze dell’ordine:

allorquando gli esami tossicologici effettuati nell’ambito del

procedimento amministrativo abbiano dato come risultato la

presenza di un quantitativo “sopra soglia”, non per ciò solo

deve riferirsi alla AG penale, occorrendo una attenta verifica

complessiva delle circostanze della vicenda

[confezionamento frazionato, circostanze del sequestro,

ecc.], tali da accreditare una destinazione allo spaccio.

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Art. 75 d.p.r. 309/90 – uso personale

- “confezionamento frazionato": non è dubitabile la

rilevanza indiziaria, giacchè può far fondatamente

ritenere che trattasi di sostanza stupefacente destinata

ad essere venduta al dettaglio.

-"altre circostanze dell'azione", nella relativa nozione

(estremamente ampia) rientrano tutte le circostanze

"oggettive" diverse dalle altre espressamente codificate

(quantitativo di principio attivo, peso lordo,

frazionamento della sostanza) idonee a supportare

logicamente il giudizio sulla destinazione della

sostanza: per esempio, vi rientrano le modalità di

custodia della droga, le modalità spazio-temporali in cui

è stato eseguito il sequestro della medesima; il

ritrovamento di quantitativi di sostanza da taglio, ecc.

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Denaro – sequestro?

In quanto ritenuto il risultato economico dell’attività di

spaccio va qualificato come “profitto” del reato di cui

all’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 ed è

assoggettabile a confisca facoltativa sempre che venga

dimostrata la sussistenza di un “nesso” tra tale reato e

l’attività criminosa.

La dimostrazione del "collegamento diretto" tra il denaro rinvenuto nella

disponibilità del reo e il reato può essere raggiunta con qualsiasi altro

mezzo di prova, sia diretto che indiretto. In particolare, tale collegamento

può essere desunto da specifiche fonti di prova (quali, laddove mancasse

un accertamento "in flagranza" della dazione illecita, i pregressi

accertamenti di polizia giudiziaria o le dichiarazioni di testi) o da varie

circostanze di fatto (quali, l'entità della somma in rapporto al reddito del

detentore, il frazionamento di essa in banconote di piccolo taglio, il luogo

di rinvenimento o altro ancora).

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CASISTICA DROGHE PESANTI - per es. eroina, metadone, morfina, cocaina,

crack, amfetamina, metamfetamina, LSD

Art. 73 comma 1

SPACCIO (NON LIEVE) DI DROGHE PESANTI O DETENZIONE AI

FINI DI SPACCIO

fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)

e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità)

coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o

mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire,

commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad

altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque

scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o

psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14

ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p.

FERMO ex art. 384 c.p.p. consentito

competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO

MINORENNI : Arresto facoltativo, fermo ex art. 384 c.p.p. consentito

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Art. 73 comma 1 + Art. 80

SPACCIO AGGRAVATO DI DROGHE PESANTI O DETENZIONE AI

FINI DI SPACCIO AGGRAVATA

fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)

e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità)

coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o

mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire,

commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad

altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque

scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o

psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14

aggravanti specifiche art. 80 : comma 1: a) sostanza destinata a un

minore, b) coinvolgimento di minore nel reato, c) coinvolgimento di

tossicodipendente nel reato, d) persona armata o travisata, e) sostanza

adulterata, f) cessione a tossicodipendente ai fini di prestazione

sessuale, g) fatto in prossimità di scuole, comunità giovanili, caserme,

carceri, ospedali ; comma 2: ingente quantità di sostanza

ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p.

FERMO ex art. 384 c.p.p. consentito

competenza : TRIBUNALE COLLEGIALE

MINORENNI : Arresto facoltativo, fermo ex art. 384 c.p.p. consentito

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Art. 73 comma 5 in relazione al comma 1

SPACCIO LIEVE DI DROGHE PESANTI O DETENZIONE AI FINI DI

SPACCIO LIEVE

fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)

quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero

per la qualità e quantità delle sostanze, il fatto è di lieve entità

coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o

mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire,

commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad

altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque

scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o

psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14

ARRESTO FACOLTATIVO ex art. 381 co.1 c.p.p.

FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito

competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO

MINORENNI : Arresto NON consentito, fermo ex art. 384 c.p.p. NON

consentito

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DROGHE LEGGERE: Cannabis (foglie e inflorescenze, olio, resina -

marijuana, hashish)

Art. 73 comma 4 in relazione al comma 1

SPACCIO (NON LIEVE) DI DROGHE LEGGERE O DETENZIONE AI

FINI DI SPACCIO

fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)

e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità)

coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o

mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire,

commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad

altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque

scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o

psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14

ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p.

FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito

competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO

MINORENNI : Arresto facoltativo, fermo ex art. 384 c.p.p. NON

consentito

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Art. 73 comma 4 + Art. 80

SPACCIO AGGRAVATO DI DROGHE LEGGERE O DETENZIONE AI

FINI DI SPACCIO AGGRAVATA

fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)

e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità)

coltivare, produrre, fabbricare, (ecc.............), consegnare per qualunque

scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o

psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14

aggravanti specifiche art. 80 : comma 1: a) sostanza destinata a un

minore, b) coinvolgimento di minore nel reato, c) coinvolgimento di

tossicodipendente nel reato, d) persona armata o travisata, e) sostanza

adulterata, f) cessione a tossicodipendente ai fini di prestazione

sessuale, g) fatto in prossimità di scuole, comunità giovanili, caserme,

carceri, ospedali; comma 2: ingente quantità di sostanza

ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p.

FERMO ex art. 384 c.p.p. consentito

competenza : TRIBUNALE COLLEGIALE

MINORENNI : Arresto facoltativo, fermo ex art. 384 c.p.p. : per art.

80 co.1 NON consentito; per art. 80 co. 2 consentito

42

Art. 73 comma 5 in relazione al comma 4

SPACCIO LIEVE DI DROGHE LEGGERE O DETENZIONE AI FINI DI

SPACCIO LIEVE

fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)

quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero

per la qualità e quantità delle sostanze, il fatto è di lieve entità

coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o

mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire,

commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad

altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque

scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o

psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14

ARRESTO FACOLTATIVO ex art. 381 co.1 c.p.p.

FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito

competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO

MINORENNI : Arresto NON consentito, fermo ex art. 384 c.p.p. NON

consentito

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CASO PARTICOLARE: Le sezioni unite penali della Cassazione

(sentenza n. 35737 del 2010), hanno statuito la compatibilità tra il fatto di

lieve entità del comma 5 e alcune delle aggravanti dell'art. 80, primo

comma (per es. cessione a un minore di modica quantità di

hashish)

SPACCIO LIEVE, MA AGGRAVATO, DI DROGHE PESANTI e

LEGGERE

Art. 73 comm 5 e art. 80 comma 1

fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)

quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero

per la qualità e quantità delle sostanze, il fatto è di lieve entità

coltivare, produrre, (ecc.......), consegnare per qualunque scopo o

comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti (DROGHE

PESANTI E LEGGERE)

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aggravanti specifiche art. 80 comma 1: a) sostanza destinata a un

minore, b) coinvolgemento di minore nel reato, c) coinvolgimento di

tossicodipendente nel reato, d) persona armata o travisata, e) sostanza

adulterata, f) cessione a tossicodipendente ai fini di prestazione

sessuale, g) fatto in prossimità di scuole, comunità giovanili, caserme,

carceri, ospedali ;

ARRESTO FACOLTATIVO ex art. 381 co.1 c.p.p.

FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito

MINORENNI : Arresto NON consentito, fermo ex art. 384 c.p.p. NON

consentito

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Grazie per l’attenzione!