Gli attuali problemi di pricing dello scoperto di conto corrente - Quale destino per la CMS ?

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Beatrice Ronchini - Giulio Tagliavini, Amministrazione & Finanza, 2009

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Inserto

Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. III

Alcuni elementi di fondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. III

La CMS: tradizionale voce di spesa nell’ambito delle aperture di credito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. IV

Incentivi corretti, incentivi efficaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. VIII

Qualche considerazione in tema di possibili logiche di pricing alternative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. IX

Le critiche alla CMS e i recenti riferimenti normativi . . . . . . . . . . pag. XII

Alcune simulazioni e una prima valutazione dei nuovi fabbisogni di modelli decisionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. XVI

Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. XVIII

Riferimenti bibliografici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. XIX

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PremessaLa commissione di massimo scoperto (CMSnel seguito) è una soluzione di pricing tantotradizionale, quanto misteriosa; tanto diffu-sa, quanto incompresa. A partire da diversianni fa si sono affermate, e poi sempre piùdiffuse, incomprensioni circa la correttezzadi questa modalità di pricing dell’apertura dicredito e dei fidi di fatto. Le sensazioni nega-tive al riguardo, pur in crescita come diffu-sione e grado di convincimento, il più dellevolte sono state mal fondate o assai superfi-ciali o confuse. Ma certamente corrispondeal vero che la CMS è sempre più percepitacome una modalità disfunzionale di pricing.Tale impressione è rinforzata dal fatto che leistruzioni applicative della normativa antiu-sura hanno seguito la strada della precisa-zione di limiti di attenzione al lordo dellaCMS. Questo vuol dire che la misurazionedel costo del credito al netto della CMS spes-so definisce un livello di onerosità superioreal limite antiusura (proprio perché questo ècalcolato al lordo e sarebbe sorprendente ilcontrario). Gli utenti hanno dunque via viarafforzato la propria convinzione che si trat-ti di un costo poco chiaro, o assolutamenteincongruo, e con in più il privilegio di nonconcorrere alla valutazione della condottausuraria. La situazione descritta alimenta datempo insoddisfazione e confusione. Gli in-terventi del Governo tesi a disciplinare d’im-perio l’applicazione della CMS nella prassioperativa bancaria hanno recentemente defi-nito un quadro assai incerto, forse peggioredi quello di partenza. Le emergenti politichedi pricing impostate dalle banche, oltre ascontare naturalmente la complessità dellamateria, hanno probabilmente testimoniatoun deficit d’attenzione verso i bisogni delmercato e verso le percezioni nel frattempo

maturate dal pubblico con riguardo a questoproblema. Il presente intervento mira a for-nire alcune riflessioni al riguardo, alla lucedel contesto di riferimento in cui le banchesi trovano oggi ad operare.

Alcuni elementi di fondoLa CMS è il principale compenso accessoriotradizionalmente applicato a carico deiclienti nell’ambito delle aperture di creditoin conto corrente, ovvero negli scoperti diconto corrente. Come noto, la prima delleoperazioni citate è un contratto di finanzia-mento a breve termine che impegna la bancaa mettere a disposizione del cliente, preven-tivamente affidato, una somma di denaro (fi-do accordato) per un certo periodo di tempoo a tempo indeterminato. L’utilizzatore puòavvalersi discrezionalmente della sommamessa a sua disposizione in c/c, anche in piùsoluzioni, e può ripristinare la disponibilitàiniziale attraverso successivi versamenti(apertura di credito ordinaria) (1). Lo sco-

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Note:(*) Università di Parma. Questa nota è stata chiusa il 17 lu-glio 2009, prima del completamente dell’iter legislativo re-centemente intrapreso. I due autori hanno discusso e svi-luppato congiuntamente ogni contenuto. Ai fini editoriali iparagrafi 1 e 8 sono stati redatti congiuntamente. I para-grafi 2, 3, 7 sono stati redatti da Giulio Tagliavini; i paragra-fi 4, 5 e 6 sono stati redatti da Beatrice Ronchini.(1) L’apertura di credito in c/c soddisfa le esigenze di liqui-dità e di elasticità di cassa del richiedente, oltre a consen-tirgli l’accesso a un servizio accessorio di gestione dei pa-gamenti e degli incassi offerto dalla banca. Essa costitui-sce nel nostro Paese una forma particolarmente diffusa eapprezzata di finanziamento a breve termine. Tale opera-zione si presta a far fronte a esigenze di finanziamento diampiezza e durata non facilmente prevedibili, consentecioè all’utilizzatore di fronteggiare potenziali e inattesi pic-chi di fabbisogno, legati ad esempio ad un’espansionenon programmata del fatturato o al mancato pagamento

Gli attuali problemi di pricingdello scoperto di conto corrente

- Quale destino per la CMS?di Beatrice Ronchini e Giulio Tagliavini (*)

(segue)

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perto di conto, o credito per elasticità di cas-sa, è invece un’operazione tramite la quale ilcliente-depositante ottiene la facoltà dallapropria banca di effettuare occasionalmenteprelievi di importo limitato, superando perbrevi periodi le disponibilità esistenti sulproprio conto corrente di deposito.La voce di spesa di cui si discute si è iniziataa diffondere nel nostro sistema nella primametà del secolo scorso e, nonostante il (atratti) vivace dibattito e le frequenti polemi-che che ne hanno accompagnato l’applica-zione, essa è di fatto rimasta in vigore sinoad oggi. Fino a quando, cioè, la Legge2/2009, il cosiddetto Decreto Anti-crisi, hadichiarato nulle, a certe condizioni, «tutte leclausole contrattuali aventi ad oggetto lacommissione di massimo scoperto» nonchégli altri compensi bancari ad essa affini perscopo e finalità. Per tutti questi corrispettivi,più precisamente, è stato introdotto un nuo-vo regime di «legittimità condizionata», es-sendo ora considerati ammissibili nei solicasi e nelle forme tassativamente indicatidalla legge. È stata comunque riconosciutala facoltà alle banche di prevedere altri corri-spettivi, legittimandole tra l’altro esplicita-mente all’applicazione di commissioni voltea remunerare il servizio di messa a disposi-zione di linee di credito ai clienti, commis-sioni che sono di consolidata applicazionenella prassi internazionale benché sinora po-co sperimentate in Italia. I media hanno ovviamente dato risalto all’in-novazione introdotta dal Decreto Anti-crisi,accogliendo tale novità - almeno in un primomomento - con un certo favore, dato che laCMS era invisa a molti, per lo più a motivodella sua presunta onerosità e della scarsatrasparenza che ne connoterebbe il meccani-smo di calcolo. Le diffuse insinuazioni che lebanche avrebbero comunque cercato di aggi-rare lo spirito del provvedimento e di tutela-re il proprio conto economico sostituendo ilcompenso abolito con altre voci di spesa nonmeno onerose, ha da ultimo portato il legi-slatore ad emanare nuove misure, che inno-vano per certi versi la rotta inizialmente in-trapresa. La legittimità condizionata, di fattodapprima disposta, della CMS e sue affini èinfatti stata arricchita dalla definizione perlegge di un tetto massimo che i nuovi corri-spettivi bancari introdotti a seguito del prov-

vedimento possono raggiungere. Meglio opeggio per la collettività? E per i bilanci ban-cari? Veramente «una scelta inopinata e con-traria alle logiche di mercato» come dichia-rato dal Presidente ABI?

La CMS: tradizionale voce di spesanell’ambito delle aperture di creditoLa CMS, nella tecnica bancaria e secondo ladefinizione ufficiale di Banca d’Italia (2) rap-presenta «il corrispettivo pagato dal clienteper compensare l’intermediario dell’onere didover essere sempre in grado di fronteggiareuna rapida espansione nell’utilizzo dello sco-perto di conto. Tale compenso - che di nor-ma viene applicato allorché il saldo del clien-te risulti a debito per oltre un determinatonumero di giorni - viene calcolato in misurapercentuale sullo scoperto massimo verifica-to nel periodo di riferimento (3) «In terminieconomici, il tasso di interesse praticato dal-le banche nelle aperture di credito è dunquesolo una delle voci di costo a carico delcliente-utilizzatore. Tra i diversi fattori chedeterminano l’onere effettivo dell’operazio-ne, un peso rilevante ha giocato tradizional-mente in Italia proprio la commissione dicui si discute (cfr. Tabella 1). A questo propo-sito, vi è chi sostiene che qualificandosi «laCMS come uno degli elementi che determi-nano il costo effettivo del finanziamento uti-lizzato (nonché del fido di fatto) oltre al tas-so di interesse, essa dovrebbe coerentemente

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InsertoNote:(segue nota 1)di una importante fornitura. Sul piano economico, perl’accreditato essa ha il pregio di essere piuttosto elastica edi adattarsi dunque dinamicamente alle caratteristichesuo del fabbisogno finanziario grazie alla facoltà di usarediscrezionalmente la somma ottenuta e di potere reinte-grare eventualmente la disponibilità iniziale tramite suc-cessivi versamenti. Inoltre, tale soluzione contrattuale pre-senta l’ulteriore vantaggio di essere onerosa nei limiti delsolo utilizzo, giacché gli interessi passivi a carico dell’utiliz-zatore maturano in misura proporzionale all’ampiezza e al-la durata del credito utilizzato, indipendentemente dal fi-do accordato dalla banca. Nonostante l’operazione pos-sa anche essere assistita da eventuali garanzie reali o per-sonali, essa è in genere concessa in bianco (cash flow len-ding) e rientra dunque tra i prestiti diretti, essendo l’affida-to l’unico soggetto impegnato al rimborso. Cfr. Munari L.,(2006).(2) Recepita anche dalla Cassazione con la sentenza 870del 2006.(3) Banca d’Italia, (2006:15).

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concorrere nella valutazione della condottausuraria (4)«, mentre così sinora non è stato.Con riferimento alla CMS, in passato e fin-ché è stato in vigore, l’Accordo Interbancariodisponeva ben precisi criteri e modalità tec-niche di applicazione, allo scopo di omoge-neizzare le pratiche operative tra le banche(5). Pur senza avere alcuna pretesa di com-pletezza nel riepilogare le condizioni previ-ste dal suddetto cartello in tale materia, èpossibile ricordare che esso chiariva adesempio che la commissione in discorso an-dava applicata all’importo massimo debitorerisultante nel trimestre solare. E, ancora, es-so segnalava come il calcolo del compensopotesse eventualmente essere omesso qualo-ra lo sbilancio debitore si fosse protratto pernon oltre 10 giorni consecutivi, specificandoinoltre che quando lo scoperto avesse invecesuperato i 10 giorni consecutivi esso andavacalcolato sulla punta massima verificatasi,indipendentemente dalla durata di tale pun-ta. Laddove le esigenze di adeguata calibra-zione del pricing e/o di soddisfazione dellamigliore clientela lo avessero suggerito, lebanche potevano tuttavia anche limitarel’importo della CMS ad una certa percentua-le degli interessi passivi a carico del cliente

(non meno del 20%) o indulgere in ulterioriconcessioni, come ad esempio ridurre lacommissione al di sotto dei minimi di cartel-lo o anche rinunciare completamente allasua applicazione. Nel corso del tempo le banche si sono pro-gressivamente affrancate dai contenuti del-l’Accordo, riservandosi dosi crescenti di di-screzionalità nelle proprie decisioni. Essehanno ad esempio potuto optare per l’appli-cazione del compenso in parola non solo su-gli utilizzi entro i limiti dell’affidamento, maanche sulle scoperture relative a conti cor-renti non affidati, sugli sconfinamenti e ad-dirittura nei casi di «sconfino di valuta» (6).Con gli stessi gradi di libertà, esse hanno an-che potuto scegliere di volta in volta di eso-nerare i migliori clienti dall’applicazione delcompenso, di comprendere nel computo igiorni festivi, di limitarne l’incidenza ad unadata percentuale degli interessi passivi ma-turati, di commisurare l’esposizione ai saldiper valuta, di decidere caso per caso nell’ipo-

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TTaavvoollaa 11 -- LLee ttrraaddiizziioonnaallii ccoommppoonneennttii ddii ccoossttoo ddeellll’’aappeerrttuurraa ddii ccrreeddiittoo iinn ccoonnttoo ccoorrrreennttee

Note:(4) Cristoforetti P., (2009).(5) Ruozi R., (1989:116).(6) Cristoforetti P., (2009).

Interessi passivi Sono calcolati in base all’ammontare e alla durata degli utilizzi della linea di credito e

capitalizzati in genere su base trimestrale. Il tasso nominale è di norma superiore a

quello applicato nelle operazioni di smobilizzo crediti commerciali o in altre operazio-

ni di credito bancario, per remunerare i maggiori rischi - di credito, di liquidità e di im-

mobilizzo dei fondi - che la banca finanziatrice sopporta in conseguenza della discre-

zionalità d’uso concessa al richiedente

Commissione di massimo scoperto Tale compenso accessorio grava di norma sullo scoperto (saldo liquido dare) massimo

registratosi nel periodo di capitalizzazione degli interessi, di solito il trimestre, con

un’aliquota che è in genere compresa tra lo 0,125% e lo 0,50 % o altra percentuale ri-

portata nel documento di sintesi e nel contratto rilasciato al cliente. Questo si limita in

genere ad indicarne il mero valore nella sezione contrattuale dedicata alle condizioni

economiche, ma non anche la nozione o i criteri di applicazione. Alcune banche appli-

cano la commissione in discorso al massimo saldo debitore in essere per almeno 10

giorni o ne limitano l’incidenza a una percentuale degli interessi passivi (di solito 25%)

Spese di tenuta conto A seconda della banca, possono essere rappresentate da commissioni su ogni singola

operazione, da commissioni di apertura e di chiusura annuale, da commissioni di revi-

sione dell’affidato, da recupero imposta di bollo sull’estratto conto, ecc.

Tasso di sconfinamento Tale voce di costo rappresenta una maggiorazione del tasso di interesse applicato dal-

la banca nell’ipotesi in cui il cliente superi l’ammontare del fido accordato

Giorni valuta Si tratta di una ulteriore componente di costo, non direttamente esplicitata, ma co-

munque presente. L’applicazione dei giorni valuta crea una discrasia tra la data di re-

gistrazione delle operazioni e la data in cui esse producono effetti ai fini del calcolo

degli interessi; questo contribuisce ad elevare il tasso di costo effettivo dell’operazio-

ne oltre il tasso nominale

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tesi di alternanza di scoperti di durata supe-riore o inferiore ai dieci giorni, ecc (7). Addi-rittura, nel corso dell’estate 2008, precorren-do i tempi del legislatore, una minoranzadelle banche italiane ha annunciato l’avviodi una iniziativa volontaristica - che sarebbedovuta divenire operativa dal 1° gennaio2009 - volta all’abbandono definitivo dellaCMS sui nuovi contratti, a fronte dell’intro-duzione di nuove forme di remunerazionedei fidi, più moderne e trasparenti. Nonostante la disparità di situazioni che nelcorso degli anni si sono indubbiamente evi-denziate in Italia, mutevoli da banca a bancae da cliente a cliente, è indubbio che nellaprassi bancaria nazionale ha ampiamenteprevalso la consuetudine di calcolare la CMStramite il cosiddetto «metodo assoluto» (8).Esso prevede l’applicazione del compenso,nella percentuale convenuta (che tende a ri-sentire anche dell’importanza e della forzacontrattuale del cliente), sull’importo delmassimo saldo debitore risultante dalla staf-fa, indipendentemente dalla sua durata. Tec-nicamente esistono però altre due modalitàche consentono idealmente di calcolare ilcompenso in parola: il criterio di applicazio-ne relativo, che si caratterizza per la previ-sione di tale voce di spesa solo se nel corsodel periodo considerato lo scalare ha presen-tato uno scoperto continuativo di durata su-periore ai dieci giorni (festivi e non) compu-tando in tal caso l’aliquota concordata sulmassimo saldo debitore appartenente a talesequenza debitoria; e il metodo misto, nel-l’ambito del quale la commissione grava in-vece sul più elevato saldo debitore in valoreassoluto, indipendentemente dalla sua dura-ta, purché tuttavia esista nel periodo unascopertura di durata superiore a dieci giorniconsecutivi. È evidente come, passando daun criterio all’altro, può mutare il saldo de-bitore sul quale si calcola la percentuale diCMS convenuta e possa cambiare conse-guentemente la misura stessa della commis-sione. In linea generale, l’applicazione delcriterio relativo risulta essere quello menooneroso per la clientela bancaria, mentrequello misto porta al medesimo risultato delmetodo assoluto laddove sussista la condi-zione per la sua applicazione (scoperto con-tinuativo di oltre dieci giorni).Tra le varie riflessioni svolte al riguardo,

l’autorevole dottrina (9) che si è occupata deltema ha già da tempo evidenziato come laseconda e la terza tra le metodologie di com-puto richiamate siano probabilmente prefe-ribili, rispetto alla prima, sul piano metodo-logico e sotto il profilo della coerenza inter-na rispetto alla ratio economica sottesa al-l’applicazione della CMS. A questo proposi-to, sebbene non possa dirsi chiuso il dibatti-to in materia, la spiegazione più convincentecirca la funzione economico - sociale da essaassolta è la seguente: la commissione in og-getto esprimerebbe il costo del margine di li-quidità messo a disposizione dell’affidato daparte della banca. Questa, come già accenna-to, nelle aperture di credito lucra interessisulla quota di fido utilizzato dal cliente,mentre gli riconosce la facoltà d’uso, in mo-do discrezionale nei tempi e negli importi, diuna somma di denaro di consistenza nor-malmente maggiore, pari al fido accordato.Ebbene, spesso lo scollamento tra creditoutilizzato e credito accordato non è esiguo,se si pensa che nella pratica, a livello di si-stema, il rapporto tra il primo e il secondo siaggira da alcuni anni in Italia intorno al 45per cento. L’elasticità d’uso riconosciuta alcliente si traduce pertanto in speculari ele-menti di incertezza, onerosità e di rigiditànella gestione finanziaria della banca. Que-sta, infatti, deve necessariamente reperire lerisorse necessarie a finanziare un’eventualeespansione non prevista degli impieghi qua-lora il rapporto tra fido utilizzato e fido di-sponibile volga all’aumento, così come deveinvestire prontamente ed efficientemente lerisorse eccedenti nell’ipotesi in cui la dina-mica del rapporto si mantenga invece su va-lori contenuti e più ridotti di quanto previsto(10). In sostanza, dato che per l’istituto dicredito gli impegni di tesoreria assunti e leiniziative di riequilibrio finanziario da intra-prendere generano rilevanti riflessi economi-ci, è legittimo che questi vengano poi traslatisul cliente, appunto tramite l’addebito dellaCMS (o di altro compenso accessorio auto-

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Note:(7) Biffis P., (2009).(8) Borroni M., Oriani M., (2008: 123).(9) Si vedano ad esempio Bianchi T., (1967); Ruozi R.,(1976); Di Battista M.L. (2008).(10) Biffis P. (2002:160).

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nomo e aggiuntivo rispetto agli interessi pas-sivi convenuti). Sennonché, il conteggio della stessa tramiteil metodo assoluto tende a produrre l’effettocollaterale indesiderabile di incidere mag-giormente proprio su quei clienti che si av-valgono nel modo tecnicamente più correttodell’apertura di credito in conto corrente.Cioè coloro i quali, caratterizzandosi perfabbisogni finanziari non facilmente preve-dibili nell’importo e nella durata, tendono amovimentare di più il conto, imprimendo adesso oscillazioni ampie e frequenti. Parados-salmente, questa penalizzazione va anche adiscapito della stessa banca finanziatrice,per la quale un’elevata movimentazione delconto rispetto all’ammontare del fido accor-dato e un’elevata variabilità dei saldi debitorisi traduce in un più favorevole mix di ri-schio-rendimento associato all’operazione.Non solo infatti tale situazione sottende perl’ente creditizio un minore rischio di creditoe di immobilizzo dei fondi, ma anche com-porta possibili benefici reddituali: grazie al-l’elevata movimentazione del conto correntela banca lucra infatti commissioni sulle ope-razioni effettuate dal cliente, oltre a trarreulteriori vantaggi dai giochi di valuta e a po-tere ottenere utili informazioni circa l’evolu-zione dell’affidabilità dell’accreditato tramitel’analisi della dinamica dei prelevamenti edei versamenti da questi effettuati a valeresul conto. Un esempio può forse meglio consentire dicomprendere quanto appena affermato. Sisupponga che due clienti - A e B - siano statiaffidati da una banca per il medesimo im-porto (1.000 euro) e che il primo prelevi, nel-l’ambito del trimestre, una somma di 1.000euro mantenendo poi l’esposizione per tuttoil periodo. Lo scoperto di conto di A ammon-ta dunque a 90.000 (1.000 x 90 giorni). Ilcliente B presenta invece uno scoperto me-dio di 100 euro per 80 giorni, che sale poi a1.000 negli ultimi giorni del trimestre. Loscoperto totale del periodo è pari a 18.000(100 x 80 giorni + 1000 x 10). Ipotizzando chel’aliquota della CMS praticata dalla banca aidue clienti sia identica (0,125%), la voce dicosto dovuta a tale titolo da A e B è in en-trambi i casi pari a 1,25 euro (0,125% x

1.000), giacché uguale è il massimo saldo de-bitore che essi presentano nel periodo consi-

derato. Per converso, da quanto precede, èpossibile rilevare anche che se i due soggetticonsiderati fossero affidati per importi mol-to diversi - supponiamo 100 mila euro l’unoe 1 milione di euro l’altro - ma presentasserola medesima dinamica degli utilizzi e deirimborsi, essi pagherebbero comunque unacommissione di pari entità in valore assolu-to alla banca (presupponendo sempre paritàdi aliquota). Cosi congegnata, l’applicazionedella voce di spesa in parola tende comun-que a gravare maggiormente, sempre consi-derata in valore assoluto, su coloro che effet-tuano i prelevamenti più alti, calcolandosiessa sul massimo saldo debitore del periodoa prescindere dal tempo di utilizzo dei fondi.Essa comporta invece un onere inferiore,sempre in valore assoluto, per la clientelache meno si avvale della facoltà ottenuta dal-la banca; addirittura non è nemmeno previ-sta nell’ipotesi teorica di utilizzi nulli da par-te del cliente. Diverso discorso va fatto invece con riguar-do all’incidenza dell’applicazione della CMSsul costo effettivo di un finanziamento afronte di diverse dinamiche d’utilizzo. Permeglio comprendere questo punto, si ritornial caso dei due clienti sinora considerati, checome detto pagano entrambi un compensodi 1,25 euro alla banca. Esso tuttavia incidenei due casi in modo assai diverso in terminirelativi, se si tiene conto dell’effettivo utiliz-zo di denaro da parte loro. Al riguardo, è im-mediato rilevare come il soggetto A risultidecisamente avvantaggiato rispetto a B, sop-portando il primo un onere relativo collegatoalla CMS inferiore a quello gravante sul se-condo, il quale ha utilizzato meno denaro esenza immobilizzarlo. Con riguardo al clien-te A, infatti, la voce di spesa di cui si discuteproduce un incremento su base annua dell’o-nere nei confronti della banca finanziatricepari allo 0,51% (1,25/90.000 x 365); l’inciden-za sul tasso di interesse effettivo dell’apertu-ra di credito è invece pari al 2,53% per ilcliente B (1,25/18.000 x 365). Generalizzan-do quanto precede, è dunque possibile affer-mare quanto segue: in termini relativi, chiutilizza somme maggiori e più si espone neiconfronti della banca, subisce un’incidenzapercentuale collegata alla CMS relativamen-te minore rispetto a chi utilizza importi limi-tati (magari per tempi ridotti o prelevi una

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somma elevata ma per un tempo breve). Det-to diversamente, l’incidenza relativa di talecompenso tende ad aumentare al diminuiredell’utilizzo medio da parte dell’utilizzatore.Dato però che chi utilizza il conto per il suomassimo importo ottiene un onere limitato,su base percentuale, rispetto a chi usa il con-to secondo criteri di elasticità di cassa, di-venta evidente come la CMS conteggiata colmetodo assoluto entri in una situazione ditrade-off rispetto all’obiettivo della banca divedere adeguatamente movimentati i propriconti correnti.Proprio per limitare tale incongruenza (chedanneggia la banca e i clienti ad essa piùgraditi) le banche italiane hanno talora scel-to di limitare il peso della commissione inoggetto ad una percentuale (in genere com-presa tra il 20 e il 50%) degli interessi passi-vi maturati nel periodo considerato ovverohanno optato per non considerare, ai fini delcalcolo della commissione, gli scoperti didurata inferiore ai 10 giorni. Questo signifi-ca, di fatto, adottare il metodo relativo o mi-sto di computo del compenso. Tali criteri dicalcolo offrono infatti un trattamento relati-vamente meno gravoso per i clienti affidatiche si avvalgono in modo corretto e fisiologi-co delle aperture di credito, mentre consen-tono, al contrario, di penalizzare coloro cheimmobilizzano eccessivamente la linea dicredito ottenuta o che la utilizzano in modoimproprio (perché ad esempio se ne avvalgo-no per finanziare investimenti fissi con lun-ghi cicli di rientro).Alla luce degli elementi di criticità sin quibrevemente richiamati con riguardo allaCMS, esasperati nell’ipotesi di conteggio del-la stessa col metodo assoluto, non stupisceche l’applicazione di questa voce di spesa siauna prassi non universalmente diffusa. Lapratica bancaria invalsa in numerosi conte-sti finanziari europei ed internazionali si ca-ratterizza infatti per l’adozione di meccani-smi di pricing alternativi, che pure consento-no alle banche di recuperare gli oneri e re-munerare i rischi collegati alle operazioni astruttura aperta. Queste, come noto, caratte-rizzandosi per il fatto che gli utilizzi e i rim-borsi da parte del prenditore di fondi nonsono predefiniti, ostacolano l’agevole pro-grammazione dei flussi di cassa in entrata ein uscita ad esse collegati e generano in capo

agli istituti finanziatori conseguenti diffi-coltà nel processo di ottimizzazione della te-soreria aziendale. In linea di principio, glioneri impliciti sopportati dalle banche in talifrangenti, raramente trovano esclusivo ri-scontro in una mera maggiorazione del tassodi interesse debitore praticato alla clientela.Più spesso, sono invece recuperati tramitel’imputazione di commissioni ad hoc, conge-gnate in modo tale da conciliare gli equilibrieconomici e finanziari della banca con laflessibilità d’utilizzo riconosciuta comunquealla clientela.

Incentivi corretti, incentivi efficaciDalle precedenti note è possibile desumere eprecisare per quale ragione esiste la CMS equali incentivi realizza. Sotto un primo pro-filo di comprensione e come ipotesi di lavo-ro, si potrebbe immaginare che la CMS ab-bia invero un solo fine di innalzamento del-l’onerosità del prodotto di finanziamento.Con la CMS la banca ottiene una redditivitàdi prodotto più interessante, o notevolmentepiù interessante, senza comunicarlo attra-verso un innalzamento del tasso di interesse.Sotto un secondo profilo di comprensione,possiamo convincerci che la finalità dellaCMS sia di remunerare la banca per un ser-vizio diverso rispetto al finanziamento insenso stretto. Il finanziamento è remuneratoin effetti attraverso il tasso di interesse (cheviene applicato in modo proporzionale altempo trascorso); la commissione (applicatanon in via proporzionale al tempo trascorso)è prevista per creare una controprestazioneesplicita al servizio di messa a disposizionedel cliente di una linea di fido attivabile asua discrezione, linea di fido che però puòanche non essere attivata, o esserlo solo inparte. In tal senso, tale compenso rappresen-terebbe il costo di questa facoltà (discrezio-nalità d’uso), così come il premio lo è nelleopzioni.Sotto un diverso profilo di comprensione, sipuò immaginare che la finalità della CMSsia di incentivare il cliente ad imprimereun’elevata o accettabile movimentazione alconto corrente. Come detto, la movimenta-zione del saldo è assai gradita da parte delbanchiere in quanto in questo modo si ri-scontra l’effettiva movimentazione del capi-tale circolante dell’impresa e, per questa via,

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si verifica l’esistenza di condizioni accettabi-li di rischio del finanziamento. I fidi pocomovimentati (immobilizzati, potremmo di-re) sono assai più rischiosi degli scoperti chehanno buona o notevole rotazione. I primisono quindi suscettibili di un pricing più se-vero.Per le osservazioni espresse, si può interpre-tare la CMS o come un banale sistema perfare pagare il cliente di più o come un siste-ma per comunicare al cliente incentivi. Pur-troppo questa seconda linea interpretativaha perso il suo spazio, entro cui veniva di-scussa e tutta la questione della correttaqualificazione giuridica e della funzione eco-nomica-aziendale della CMS è stata via viasuperficialmente liquidata giungendo erro-neamente a interpretarla come un escamota-ge per innalzare indistintamente il costo delfinanziamento. Questo abbrivio di banaliz-zazione del problema è ormai difficile da as-sorbire.La CMS è sorta per realizzare degli incentivie rendere conveniente al cliente alcuni com-portamenti e costosi altri comportamenti.Trascurare questa linea interpretativa osta-cola una corretta comprensione di quelloche accadeva e di quello che accade nei tem-pi più recenti. La comprensione delle regoledel pricing bancario non è superflua per in-quadrare correttamente il problema (11).Occorre in ogni caso precisare che la CMS ènata in un contesto operativo in cui i con-teggi applicati e la applicazione realizzativadel metodo scalare amburghese avvenivanocon il supporto di schede cartacee. È evi-dente che in tale contesto operativo non po-tevano essere realizzati schemi di incentivoe soluzioni commissionali di particolarecomplessità. Questa è la ragione alla basedel calcolo semplicistico della CMS. E taleconteggio, sopra precisato, non è perfetta-mente adeguato per incentivare il cliente arichiedere un limite di fido coerente con lesue esigenze e per incentivare il cliente aimprimere sempre al conto la desideratamovimentazione. La CMS è uno strumentoimperfetto per raggiungere gli obiettivi chevuole perseguire. Che sia uno strumento im-perfetto non vuol dire che sia uno strumen-to sub-efficace, che non spinga comunque inmodo significativo gli operatori nella dire-zione desiderata.

Qualche considerazione in tema di possibili logiche di pricingalternative Nella prassi bancaria, le più diffuse e notealternative esistenti all’applicazione dellaCMS sono la commissione di affidamento equella di mancato utilizzo. Le cosiddette«clausole di preavviso» rappresentano poiun’ulteriore modalità disponibile per le ban-che che intendano disciplinare gli utilizzi delcredito da parte di un soggetto finanziato.Da notare che tutte le citate commissioni, diuso consolidato nell’esperienza anglosasso-ne, non sono sconosciute nemmeno in Italia,dove anzi già da tempo sono applicate nel-l’ambito di strutture tecnico-contrattuali di-verse dalle aperture di credito in conto cor-rente. Ci si riferisce ad esempio agli utilizzidi «denaro caldo», di norma caratterizzatidall’applicazione di clausole di preavviso, ealle operazioni di prestito in pool, general-mente remunerate tramite commissioni dimancato utilizzo.Mentre non si intende soffermarsi sulle clau-sole di preavviso, ciò che si vuole approfon-dire nel prosieguo è che cosa hanno in co-mune la CMS, quella di affidamento e quelladi mancato utilizzo e per quali elementi in-vece differiscono. Le differenze tra le tre, co-me intuibile, non hanno una portata pura-mente formale e terminologica, ma coinvol-gono piuttosto aspetti sostanziali, diverse es-sendo - come verrà richiamato - le caratteri-stiche tecniche dei tre corrispettivi citati, lemodalità applicative e dunque le conseguen-ze economiche cui le parti contraenti siespongono convenendole. Per quanto con-cerne gli aspetti generali comuni, va dettoche - in termini giuridici - le tre commissionipossono essere tutte ricondotte alla c.d.«provvigione di conto», rappresentandonediverse possibili manifestazioni d’uso (12).Tale provvigione, che nella prassi può esserevariamente congegnata e denominata, secon-do la dottrina tradizionale è il corrispettivoche l’accreditato è tenuto a corrispondere al-la banca a fronte dell’impegno che questa siassume di mettere a disposizione del clienteuna determinata somma di denaro per un

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Note:(11) Munari L. - Ielasi F., (2009).(12) Cristoforetti P., (2009).

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certo lasso di tempo, a prescindere dalla suaeffettiva utilizzazione. I tre corrispettivi cita-ti remunerano dunque i rischi (e i costi) diliquidità sopportati dalle banche nelle solu-zioni contrattuali a struttura aperta. Più pre-cisamente ancora, tali compensi sono legitti-mamente fissati allo scopo di ripagare l’e-ventuale onere aggiuntivo per il funding so-stenuto nel caso in cui il cliente utilizzi ilprestito in misura maggiore di quanto previ-sto, ovvero al fine di compensare il minor ri-cavo derivante da un utilizzo del credito in-feriore alle attese. Dall’angolo visuale dellaclientela bancaria, tali compensi rappresen-tano parallelamente una voce di costo diver-sa e aggiuntiva rispetto agli interessi passivida corrispondere alla banca, voce la cui pre-senza contribuisce - come già detto - ad ele-vare il tasso di costo effettivo dell’operazionerispetto al tasso di interesse nominale conve-nuto. La riserva di liquidità goduta dal pren-ditore di fondi nelle tipologie negoziali astruttura aperta ha del resto un evidente va-lore che, in una logica di trasparenza, è giu-sto si traduca in un costo tariffato esplicita-mente. I corrispettivi in discorso sono ciò nondime-no piuttosto diversi tra loro sul piano dellemodalità tecnico-applicative. La CMS, comegià spiegato, astrae completamente dall’en-tità del fido accordato ed è invece calcolatain misura percentuale sullo scoperto massi-mo verificatosi in un dato periodo di riferi-mento, in genere il trimestre (al massimo,con l’eventuale limitazione che il saldo delcliente risulti debitore oltre un determinatonumero di giorni). Essa remunera la bancaper la disponibilità effettivamente utilizzatadal cliente e non è dovuta nell’ipotesi teoricadi utilizzi nulli. L’entità di tale corrispettivonon risulta preventivabile ex-ante. Il sistemaapplicativo della CMS, basato sulla logicapay-per-use del picco, rende infatti conoscibi-le con certezza l’importo del corrispettivo incommento solo ex-post. Sia la banca sia ilcliente non conoscono del resto anticipata-mente la precisa dinamica degli utilizzi delfido o l’entità dello scoperto massimo che siverificherà nel periodo di riferimento. Lacommissione di affidamento (anche dettacommittment fee o commissione di impegno)può essere genericamente definita come ilcompenso dovuto al finanziatore per la di-

sponibilità concessa al cliente (il c.d. accor-dato), cioè per l’impegno che questa si assu-me ad erogare un finanziamento entro uncerto lasso di tempo. Essa si calcola appli-cando l’aliquota convenuta sull’importo delfido accordato, e risulta pertanto proporzio-nale all’ammontare e alla durata di questo.Trattandosi di una commissione relativa-mente semplice e «fissa», dato che essa - adifferenza della CMS - non aumenta con ilmaggior utilizzo dei fondi, la sua applicazio-ne consente ai clienti sovvenuti di conoscerein anticipo quanto dovuto a tale titolo. Ipo-tizzando, ad esempio, un fido accordato paria 100.000 euro e un’aliquota dell’1% trime-strale a titolo di commissione di affidamen-to, l’utilizzatore sa esattamente che la com-missione annua a suo carico ammonterà aeuro 4.000 (13). Parallelamente, essa dà luo-go a un flusso di ricavi certi e programmabi-li per le banche finanziatrici.La commissione di mancato utilizzo, infine,è un compenso che grava sulla quota di fidomediamente non utilizzata. Essa è dovutasolo quando il cliente non utilizzi integral-mente l’importo tenuto a sua disposizionedalla banca. Il pagamento va eseguito allascadenza del termine fissato per tale utiliz-zazione, ovvero alla chiusura provvisoria delconto. In tal senso, essa rappresenta una sor-ta di inactivity charge che penalizza il clienteaccreditato che non ha utilizzato il creditonella misura convenuta.Date le sintetiche differenze tecniche-appli-cative che connotano tali clausole, è intuiti-vo che il loro inserimento in contratto tendaa generare diverse implicazioni economicheper le parti coinvolte, contribuendo a realiz-zare una differente allocazione tra di loro delmix costo/rendimento-rischio dell’intera ope-razione. Le diverse voci di spesa richiamatepossono d’altra parte stimolare in modo econ intensità differente ben specifici com-portamenti d’uso dei servizi bancari in capoall’utilizzatore e promuovere per tale via an-che un diverso atteggiarsi del rapporto conla banca. In altre parole, i tre modelli di pri-

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Nota:(13) A parità di condizioni, l’applicazione della CMS al tas-so dello 0,125% trimestrale inciderebbe in tale situazionenella misura annua di 500 euro, ipotizzando l’utilizzo pienodel fido in c/c di 100.000 euro.

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cing in esame consentono di influenzare inmisura diversa, più o meno efficace, il com-portamento della clientela verso scelte vir-tuose, che cioè risultino a basso impatto suicosti (di liquidità) bancari, o incidano positi-vamente sui ricavi aziendali. Alcune struttu-re commissionali si prestano ad esempiomeglio di altre a dissuadere condotte che ge-nerano costi non necessari all’intermediario,ovvero a indirizzare la clientela ad incre-mentare il proprio grado di attivismo nelrapporto con la banca (stimolandone adesempio la movimentazione del conto cari-cando costi maggiori sui clienti poco attivi)o a stimolarla a comportamenti fedeli e alconsolidamento del rapporto con la banca.Nell’ottica del cliente, non è peraltro possibi-le ipotizzare a tavolino un ordinamento sta-bile di preferenze in merito a tali regimi eco-nomici alternativi, dato che - a parità di ali-quote e di fido accordato - la convenienzadelle varie opzioni dipende anche dallo spe-cifico comportamento economico dell’accre-ditato, dalle sue esigenze di credito e dallerelative modalità di utilizzo. Le tre modalitàdi pricing non appaiono del resto omogeneee perfettamente assimilabili nemmeno sulpiano della facilità di comprensione da partedella clientela o sul fronte del grado di tra-sparenza, intesa come conoscibilità ex antedei costi da sostenere a tale titolo. Limitandosi ciò nondimeno al confronto trala CMS e quella di affidamento, è comunquepossibile affermare che una delle maggioridifferenze tra le due risiede nella diversa ri-partizione che con esse si realizza dell’aleadi un possibile sovra-utilizzo del credito daparte del cliente. La premessa che è proba-bilmente opportuno dichiarare per megliocomprendere il ragionamento che si sta performulare è la seguente: nell’ambito delleaperture di credito in conto corrente la dina-mica degli utilizzi dei fondi da parte dellaclientela tende a succedersi in modo sfalsa-to, nei tempi di movimentazione dei conti enegli importi prelevati e versati, così da ge-nerare fenomeni di tendenziale compensa-zione in capo alla banca. Questo significache essa, di fatto, tende ad avere un’esposi-zione debitoria effettiva nei confronti dellaclientela inferiore rispetto alla somma degliaffidamenti accordati. I clienti infatti, in ge-nere, non usano tutti integralmente le som-

me messe loro a disposizione e comunquenon lo fanno tutti contemporaneamente.Conseguentemente, la banca finanziatriceanziché destinare risorse monetarie nellaprospettiva che tutti i clienti utilizzino con-temporaneamente e per intero l’apertura dicredito ottenuta - o cercare di formulare ri-gorose previsioni d’uso riferite ai singoli fidiconcessi - tenderà piuttosto a ragionare sullamassa degli affidamenti complessivi accor-dati, formulando ipotesi medie di utilizzo.Cosa accade però nell’ipotesi di utilizzi daparte della clientela superiori alle previsionistatistiche della banca? In linea generale, l’e-ventualità che il cliente utilizzi il credito ot-tenuto in misura superiore alle ipotesi stati-stiche formulate dalla banca impone a que-sta di reperire liquidità aggiuntiva sul mer-cato. Tuttavia, nel caso di applicazione della CMSil costo aggiuntivo della provvista che labanca sopporta viene recuperato propriotramite l’addebito al cliente del compenso dicui si discute. In questo senso, è possibile af-fermare che l’alea del maggiore utilizzo diuna linea di credito rispetto alle attese gravisul cliente. È quest’ultimo, infatti, che ex po-st - quando l’occasione per il maggior utiliz-zo si realizza - paga la commissione (14). Ta-le onere incide sul costo complessivo del fi-nanziamento in misura tanto maggiorequanto più elevato è lo scollamento tra uti-lizzo massimo e utilizzo medio (prefiguratodalla banca). Situazione diversa si verifica invece nel casodi applicazione della commissione di affida-mento. Essa è riconosciuta ex ante dal clien-te alla banca a fronte della disponibilità otte-nuta. Le conseguenze economiche di una di-namica di utilizzo dei fondi da parte dell’af-fidato diversa da quella attesa gravano orasulla banca che, del resto, è tendenzialmentemeglio attrezzata, rispetto ai propri clienti,ad assumersi e presidiare i rischi-costi chene derivano. Poiché tale corrispettivo - che«a ben vedere, ha la natura di un premio as-sicurativo» (15) - è indipendente dall’effetti-

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Note:(14) Di Battista M. L., (2008).(15) Di Battista M. L., (2008). Al riguardo, va osservato chel’equità del premio in discorso (cioè l’entità della commis-

(segue)

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vo utilizzo del credito, è evidente come essopossa incentivare in capo agli utilizzatori unpieno utilizzo degli affidamenti, stimolando-li quanto meno a formulare richieste di fidocoerenti con gli effettivi fabbisogni finanzia-ri, evitando di largheggiare nelle richieste al-lo scopo di evitare costosi ed inutili esuberidi fidi non utilizzati. Allo stesso fine, la pre-visione di una simile commissione può solle-citare la clientela anche a valutare in modoapprofondito la convenienza a mantenere inessere (tutte) le proprie relazioni bancarie:eventuali rapporti marginali, se inutilizzatiin tutto o in parte, tendono infatti a generarecosti significativi e allo stesso tempo inutili(che non sarebbero invece dovuti nel casofosse prevista la CMS). Il modello di com-missione in esame, quindi, può stimolarenell’accreditato un impiego più efficientedelle risorse ottenute e, forse, può ancherappresentare un deterrente al multi-banking.

Le critiche alla CMS e i recentiriferimenti normativiCome richiamato, il tema della CMS è statooggetto di articolate (ma poi purtroppo tra-scurate) discussioni in ambito accademicogià negli anni passati. Diversi Autori ne han-no evidenziato i limiti, auspicandone l’ab-bandono da parte delle banche italiane a fa-vore di soluzioni di pricing giudicate tecni-camente più appropriate, oltre che di piùsemplice e trasparente applicazione. Alle cri-tiche dell’accademia si sono peraltro affian-cate nel corso del tempo anche le perplessitàdi numerosi esponenti del mondo politico,imprenditoriale, istituzionale, nonché quelledelle associazioni di categoria e della stam-pa, che ne ha in particolare spesso denuncia-to il «subdolo funzionamento» e la «perico-losità sociale». Persino la maggioritaria Giu-risprudenza di merito si è espressa sul tema,giungendo ad affermare l’invalidità negozia-le della CMS per l’assenza di una valida giu-stificazione causale al suo addebito. Tra leautorevoli voci che hanno alimentato il di-battito si ricordano poi necessariamente an-che quella del legislatore e della stesse Auto-rità di Vigilanza, che hanno da ultimo rivoltoripetuti inviti alle banche ad intraprendere,quanto meno, iniziative di autoregolamenta-zione in materia.

L’atteggiamento di sospetto dei clienti è statodi recente esacerbato dal sopraggiungere diuna situazione congiunturale difficile, cheha colto molti privati e numerose imprese inuna situazione di forte indebitamento. Diqui, le crescenti e ulteriori pressioni per l’eli-minazione di un corrispettivo ritenuto ormaidai più anacronistico. Già durante il Gover-no Prodi, nel 2007, tramite le disposizionicontenute nel secondo provvedimento Bersa-ni - approvato dalla Camera ma arenatosipoi al Senato - si cercò di abolire la CMS,sancendone la nullità. Lo stesso Governatoredella Banca d’Italia si è più volte espresso sultema (16), definendo recentemente la com-missione di cui si discute un «istituto pocodifendibile sul piano della trasparenza». Purnella consapevolezza del complesso adatta-mento delle prassi bancarie abituali che lasua abolizione comporterà, Mario Draghi haespressamente auspicato che le banche simuovano con decisione e rapidità in tale di-rezione, anche per scongiurare l’eventualitàche l’esigenza di accrescere la trasparenzadelle condizioni bancarie per meglio proteg-gere la clientela conduca a risolvere la que-stione con «gli strumenti operativi della leg-ge» col rischio di scadere in «una minuziosaprescrizione legislativa di clausole contrat-tuali». La stessa Associazione Bancaria Ita-liana, pur non intendendo interferire con lepratiche commerciali dei singoli istituti nétanto meno intervenire nei rapporti tra que-sti e la clientela, ha anch’essa da tempoespresso il proprio auspicio a che la commis-sione in discorso sia ripensata e/o eliminatadal sistema bancario italiano. Essa ha del re-sto ormai in parte «perso la capacità diesprimere una chiara remunerazione per lamessa a disposizione di risorse finanziarie»

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Note:(segue nota 15)sione d’affidamento) si lega strettamente al problema diuna preliminare corretta quantificazione dell’importo delfido da accordare. È condizionata però anche dalla ca-pacità della banca di operare in una logica di dynamicpricing e di relationship pricing, cioè di definire e modula-re il livello di tale compenso tenendo in debito conto ditutti gli elementi che definiscono la profittabilità complessi-va della relazione col cliente (numero e/o i volumi delletransazioni realizzate, giacenza in conto corrente, numerodi servizi regolati sullo stesso, ecc.).(16) Banca d’Italia, (2008); Draghi M., (2007).

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e appare dunque desiderabile un «fluido ilpassaggio dall’attuale modello ad altre formedi corrispettivo per la disponibilità di fondi edi linee di credito» (17). Posizione sostan-zialmente analoga è quella assunta dall’Auto-rità Antitrust. Essa negli ultimi anni ha av-viato diversi procedimenti contro le bancheproprio in materia di commissioni di massi-mo scoperto, invitandole ripetutamente adassumere idonei impegni sul fronte dellacorretta e completa informazione da dare aiconsumatori, auspicando infine l’abolizionecon modalità e tempi rispettosi della concor-renza di una prassi giudicata «iniqua e pena-lizzante per risparmiatori e imprese» (18).Dopo essere stata lungamente all’attenzionedell’accademia e alla ribalta della cronaca, agennaio 2009 la «questione CMS» è stata af-frontata e (apparentemente) risolta da unprovvedimento normativo recante «ulterioridisposizioni concernenti contratti bancari»contenuto nel cosiddetto Decreto Anti-crisi(D.L. 185/2008 convertito dalla Legge2/2009, si veda la Tavola 2). Del resto, «la cri-si finanziaria ha messo ampiamente in lucel’importanza della liquidità nel sistema eco-nomico. È un bene prezioso. Averne a dispo-sizione costa» per le banche (19). Coerente-mente con i principi di un pricing efficiente,esse devono pertanto potere recuperare talioneri caricando ragionevoli ed espliciti cor-rispettivi a fronte del servizio di messa a di-sposizione di fondi a favore degli accreditati(commitment fees), peraltro in linea con unaprassi che si è già segnalato essere assai co-mune a livello europeo e internazionale. Intale quadro concettuale si colloca l’art. 2 bisdella Legge 28 gennaio 2009, n. 2. Esso ha ri-visto l’intera disciplina della CMS, ricono-scendo a tale compenso accessorio una sortadi legittimità condizionata, ammettendonecioè l’applicazione nel rispetto di precisi li-miti e modalità applicative definite ora ex le-ge. Esso ha altresì previsto la possibilità perle banche di richiedere, legittimamente, inun contesto di piena trasparenza contrattua-le, un’ulteriore commissione di affidamento,denominata «corrispettivo per il servizio dimessa a disposizione delle somme». La nuo-va normativa ha, più precisamente, dispostoquanto segue: – nella prima parte dell’art. 2 bis, è stata af-fermata la legittimità della CMS (e di ogni

altro corrispettivo bancario, comunque de-nominato, avente il medesimo scopo e fina-lità) quando calcolata nell’ambito delle aper-ture di credito, entro la somma messa a di-sposizione dalla banca, e a patto che il saldodel cliente risulti a debito per un periodocontinuativo pari o superiore a trenta giorni.La norma ha sancito, per converso, la nullitàdella CMS (e affini) quando computata inqualunque altro modo o quando sia previstaal di fuori dalle ipotesi indicate. A differenzadi quanto sinora accaduto nella prassi ban-caria nazionale, essa non può più dunque es-sere applicata nell’ambito dei fidi di fatto(c.d. scoperti di conto corrente e sconfinieventualmente tollerati dalla banca oltrel’ammontare dell’affidamento), ovvero nelcaso di saldi a debito del cliente che si pro-traggano per un periodo continuativo infe-riore a 30 giorni. Tali operazioni potrannod’ora innanzi, con ogni probabilità, essereremunerate tramite il tasso di interesse,eventualmente maggiorato nel caso di scon-fini;– nella seconda parte del primo comma del-l’art. 2 bis, è stata prevista la possibilità perle banche di applicare nell’ambito delle aper-ture di credito un’ulteriore commissione, de-finita ex lege «corrispettivo per il servizio dimessa a disposizione delle somme». Taleprovvigione, diversa dalla CMS e potenzial-mente cumulabile con essa, remunera laconcessione di disponibilità monetarie daparte della banca. Essa va pattuita in modoespresso, è calcolata sull’importo del fido ac-cordato in termini percentuali o comunqueproporzionali (ad esempio, entro limiti mini-mi e massimi per scaglioni d’importo), è on-nicomprensiva rispetto ad ogni altra voce dicosto tradizionalmente prevista in tali solu-zioni contrattuali (diversa dal tasso o dallanuova CMS e ora ricompresa in essa), è do-vuta anche in caso di mancata utilizzazionedel credito da parte del cliente. Al secondo capoverso del provvedimento incommento è stato inoltre ulteriormente di-sposto che - a partire dalla data di entrata in

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Note:(17) ABI, (2008:12).(18) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,(2008).(19) ABI, (2009:12).

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vigore della legge di conversione del decreto,quindi dall’inizio del 2010 - diverranno rile-vanti ai fini del calcolo delle soglie di usuratutti gli oneri accessori comunque applicatidalle banche alla clientela. Oltre agli interes-si, saranno dunque computate la commissio-ne di massimo scoperto se ancora esistente,le commitment fees, le provvigioni, i com-pensi di mediazione, nonché ogni altra spesaconnessa con il finanziamento. Con riferi-mento alle commissioni, infine, in una logi-ca di trasparenza, è stato anche disposto chei contratti bancari debbano d’ora innanzi in-dicare chiaramente le modalità tecniche dicalcolo di tali corrispettivi e non più soltantoil tasso applicato. Le disposizioni in parolasono entrate in vigore immediatamente per inuovi contratti, mentre la legge - atteso il ri-lievo delle novità introdotte - ha opportuna-mente accordato 150 giorni alle banche peradeguare i vecchi rapporti alla nuova nor-mativa, fissando come termine ultimo il 27giugno 2009. Nella prassi bancaria, la regolamentazioneex lege della CMS ha portato ad una sua ten-denziale soppressione e alla comparsa dinuovi compensi accessori, in vigore a partiredal primo luglio 2009. Essi sono stati varia-mente denominati e congegnati da banca abanca, come si coglie chiaramente dando unrapido sguardo alle proposte di modificaunilaterale delle condizioni contrattuali chegli istituti di credito hanno inviato a fine

maggio ai loro correntisti per adeguare icontratti in essere alle nuove disposizioni dilegge. Le proposte variano da istituto a istituto intermini di denominazione e di modalità ap-plicativa dei compensi, oltre a differire in se-no alla stessa banca a seconda che il soggettoversi in una situazione di scoperto di contoin assenza di preventivo affidamento; di uti-lizzo del fido entro i limiti dell’accordato; ov-vero stia sconfinando, avvalendosi del creditobancario in misura superiore all’accordato.Rispetto a quanto riportato nelle lettereinformative, resta riconosciuta, come è ovvio,la facoltà per le parti di ridurre l’entità dellecommissioni evidenziate sulla base della trat-tativa bilaterale che dovesse intercorrere.Più in dettaglio, nonostante l’elevata eteroge-neità delle politiche commerciali e di pricingbancarie, dalla disamina dei fogli informati-vi inviati alla clientela e riportati in alcuneindagini giornalistiche sembra comunquepossibile evidenziare la diffusione di alcunelinee di condotta comuni tra le banche. A se-guito delle disposizioni della L. 2/09 la CMSè stata generalmente eliminata, nonostanteessa fosse teoricamente ammissibile nell’am-bito di affidamenti accordati e su utilizziprotratti per un periodo continuativo mag-giore o uguale a 30 giorni. Al suo posto:1) ai correntisti non affidati che vanno inrosso sul conto corrente è ora preferibilmen-te applicata una commissione giornaliera

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InsertoTTaavvoollaa 22 -- CCoonntteennuuttii ddeell DD..LL.. AAnnttii--ccrriissii

Inammissibilità diAmmissibilità del «corrispettivo per il servizio

di messa a disposizione delle somme» se

* Da notare che, in linea generale, l’intervento del legislatore ha fugato i tradizionali dubbi circa la legittimità della CMS. Da una prima in-

terpretazione delle nuove disposizioni, al di fuori delle due ipotesi citate, essa appare infatti ora legittima sia sotto il profilo causale, «in

quanto riconosciuta direttamente dalla legge come un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi» sia sul piano dell’oggetto, «in

quanto determinata e circoscritta dal legislatore nell’ambito e nelle modalità di applicazione». Queste ultime sono in effetti tratteggiate nel

provvedimento, sebbene con una certa approssimazione, lasciando intendere che la CMS vada applicata sul picco massimo entro il periodo

di riferimento, purché il cliente risulti a debito per un tempo pari o superiore a trenta giorni. Cristoforetti P., (2009).

• approvato dal cliente con patto scritto non rinnovabile ta-

citamente

• convenuto in misura onnicomprensiva e proporzionale al-

l’importo e alla durata del fido accordato al cliente;

• evidenziato in modo chiaro ed espresso nei fogli informa-

tivi e nel contratto e rendicontato al cliente con cadenza

massima annuale.

• con l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto nel periodo

• è riconosciuta al cliente la facoltà di recesso in ogni mo-

mento.

• CMS se il saldo del cliente risulta a debito per un periodo

inferiore a 30 giorni consecutivi;

• CMS applicata per utilizzi in assenza di fido*;

• commissioni applicate indipendentemente dall’effettiva

durata dell’utilizzazione dei fondi;

• commissioni applicate per la messa a disposizione di fon-

di, indipendentemente dall’effettivo prelevamento.

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d’importo prefissato riferito in genere a pro-gressivi scaglioni di numeri debitori nel tri-mestre;2) i clienti che si avvalgono del fido nel limi-te dell’accordato pagano di norma un nuovocorrispettivo - «commissione per il serviziodi messa a disposizione delle somme» - cheremunera l’impegno assunto dalla banca atenere a disposizione del cliente una certasomma di denaro. Tale corrispettivo - doven-do rispondere ai requisiti previsti dalla se-conda parte del primo comma dell’art. 2bis -si presenta congegnato nella forma di com-missione fissa onnicomprensiva, da compu-tarsi sull’importo (nominale o medio ponde-rato) dell’affidamento accordato nel trime-stre, a prescindere dall’effettivo utilizzo deifondi. Il tasso massimo previsto è general-mente compreso tra lo 0,9 e l’1% trimestrale.La sua natura onnicomprensiva spiega comemai nell’ambito delle aperture di credito inconto corrente la sua introduzione sia anda-ta di pari passo con lo smantellamento dellealtre voci di spesa accessorie tradizional-mente imputate dalla banca per recuperare icosti di gestione degli affidamenti - commis-sioni di istruttoria, spese trimestrali di ge-stione fido, oneri di revisione, eccetera - chetuttavia permangono in altre forme tecnichedi affidamento. Nell’ambito dei fidi usati nellimite dell’accordato, solo una minoranza diistituti ha scelto di circoscrivere la propriaremunerazione ai soli interessi passivi calco-lati sugli importi effettivamente utilizzati, ri-nunciando quindi all’applicazione di unacommissione per il servizio di messa a di-sposizione delle somme;3) i clienti affidati che sconfinano sono chia-mati a pagare - oltre alle eventuali commis-sioni previste per preventiva la concessionedel fido - un tasso di interesse più elevatosull’importo che eccede il limite prestabilitoo, alternativamente, una commissione gior-naliera (talora detta indennità di sconfina-mento o commissione per utilizzi oltre la di-sponibilità fondi o spesa di gestione sconfi-ni) di importo in genere prefissato e commi-surata agli utilizzi eccedenti il limite di fido.Tali compensi remunerano la banca per l’at-tività di screening necessaria ad autorizzareo negare le operazioni di sconfino, nonchéper tutte le attività di gestione e amministra-tive connesse.

Sebbene i modelli di pricing evidenziati am-mettano nella prassi diverse varianti, premesottolineare come le banche, in sostanza, ab-biano risposto alle previsioni di legge ade-guando i contratti con la clientela. Nono-stante le nuove condizioni non siano ancorastate ampiamente sperimentate sul campo everificate nella loro effettiva operatività, si èrapidamente diffusa la sensazione che il pas-saggio dall’era della vecchia CMS al nuovosistema di corrispettivi, seppur probabil-mente desiderabile sul piano della traspa-renza, non sia particolarmente favorevolesotto il profilo dei costi per i clienti bancari,privati e imprese. Le modifiche unilateralidei contratti inviate dalle banche ai clientiparrebbero infatti talora dare luogo a livellidi pricing addirittura più elevati rispetto alpassato. Secondo alcune simulazioni e anali-si sul territorio, in certi casi i costi sarebberoaddirittura quintuplicati, anche perché inuovi compensi sono stati a tutta primapreannunciati anche ai clienti che avevanoin passato negoziato e ottenuto l’esonerodall’applicazione della CMS. Le valutazioniallarmistiche che emergono da tali studi so-no peraltro condizionate anche dal fatto chenell’impostare le stime i nuovi regimi econo-mici adottati dalle banche sono giocoforzaconsiderati conteggiando l’importo commis-sionale massimo segnalato nelle lettere in-viate alla clientela, non essendo conoscibili apriori i livelli più favorevoli che verranno divolta in volta negoziati. Più in generale, co-munque, le associazioni dei consumatori edelle imprese lamentano come l’attuale pro-cesso di revisione delle strutture commissio-nali in corso tra le banche, con il pullulare dinuove voci di spesa, non favorisca in capoalla clientela bancaria né il maturare di unapiena consapevolezza circa le scelte da intra-prendere né una chiara percezione dei bene-fici e dei costi ad esse conseguenti. La diffi-coltosa comparabilità delle offerte commer-ciali bancarie va poi, in ultima istanza, a di-scapito della competitività e dell’efficienzadel mercato.Di qui, le accuse recentemente rivolte allebanche di essersi solo formalmente adeguatealla Legge 2/2009, ma di averne in realtà tra-dito lo spirito approfittandone anzi per faremargini. I nuovi schemi commissionali sa-rebbero, inoltre, solo apparentemente di più

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semplice e trasparente applicazione. A frontedi tali polemiche, la Banca d’Italia ha avviatoapprofondimenti e richiesto chiarimenti adalcuni intermediari proprio per fare chiarez-za sulle caratteristiche delle nuove logiche dipricing da questi adottate. In tale quadro, al-cuni istituti di credito hanno scelto di sotto-porsi volontariamente al vaglio dell’AutoritàGarante, affinché venga verificata la coeren-za della loro nuova struttura commissionalecon la disciplina esistente a tutela dei consu-matori (D. Lgs. n. 206/2005, Codice del con-sumo). Per voce del presidente dell’ABI, èstato peraltro anche chiarito che l’applica-zione delle attuali strutture di prezzo è, in li-nea generale, pienamente legittima, almenoper quei compensi che risultano commisura-ti all’importo e alla durata del fido accordatoe che remunerano il servizio - oggettivamen-te oneroso per le banche - di messa a dispo-sizione del cliente di una linea di credito. Intale bagarre, è intervenuto di recente ancheil Ministero dell’Economia e delle Finanzeche, rispondendo ad una interrogazione par-lamentare, ha chiarito che «devono ritenersinulle» le nuove clausole applicate dagli isti-tuti di credito quando «nonostante il nomeformale abbiano sostanzialmente la stessafunzione della CMS». Il Governo è allora tornato nuovamente adoccuparsi del tema. Attraverso un provvedi-mento varato il 26 giugno 2009, ha probabil-mente inteso contrastare l’atteggiamentotendenzialmente elusivo (o presunto tale)adottato dalle banche a fronte della normainizialmente deliberata. Ha pertanto calmie-rato le nuove logiche tariffarie diffusesi nellaprassi, imponendo per legge dei limiti ai cor-rispettivi bancari, i quali tradizionalmentesono stati liberamente pattuiti. Al riguardo,più in dettaglio, è stato stabilito che le com-missioni onnicomprensive attualmenteemergenti nella prassi bancaria - quelle cor-relate alla messa a disposizione di fondi, perintendersi - non possano superare, su basetrimestrale, lo 0,5% dell’importo dell’affida-mento, a pena di nullità del patto di remune-razione. Le banche hanno un paio di mesi ditempo per adeguarsi alla nuova stretta sullecommissioni, dato che l’entrata in vigore ditale regola è rinviata al momento della con-versione in legge del decreto che contiene lamanovra d’estate, anziché essere contestuale

alla sua emanazione. Occorrerà dunque at-tendere che la manovra d’estate del 26 giu-gno sia ratificata dal Parlamento e diventilegge.

Alcune simulazioni e una primavalutazione dei nuovi fabbisogni di modelli decisionaliLa creazione di un ambiente valutativo peril tema qui analizzato è complessa in ragio-ne del fatto che l’impatto della CMS o di so-luzioni alternative di pricing è strettamentecontingente rispetto all’evoluzione che sirealizza nella dinamica del saldo del contocorrente. Accettare o proporre una certa so-luzione può essere in qualche caso moltoconveniente o molto poco conveniente a se-conda della sequenza di incassi e pagamentiche si realizza e una dinamica diversa, nonprevedibile o poco prevedibile ex ante, po-trebbe portare ad una convenienza radical-mente diversa. Per questa ragione è stato as-sunto un approccio probabilistico e abbia-mo considerato il saldo giornaliero che vie-ne registrato sul conto corrente una variabi-le casuale che varia, esemplificativamente,tra meno 5 mila euro e più 5 mila euro. Lavariabile casuale può essere velocemente ri-calibrata in un diverso range, quando neces-sario. Creata una variabile di questo tipo,abbiamo poi assunto uno stile di lavoro tipi-co delle simulazioni Montecarlo. Sono statecioè simulate tante evoluzioni del saldo diconto corrente, fino a stabilizzare il risulta-to medio indotto dalla struttura commissio-nale prescelta. Quando diremo cioè che unacerta soluzione è conveniente, in effetti dire-mo che mediamente tale soluzione è conve-niente, nel senso che l’evoluzione del contopuò svolgersi coerentemente o poco coeren-temente con il pricing negoziato ma nellamedia, ripetendo l’utilizzo del pricing perpiù periodi, il risultato complessivo è favo-revole.Un primo step di analisi è di verificare laconvenienza relativa di un pricing basato suCMS e un sistema di pricing basato su com-missioni di affidamento indipendenti dall’u-tilizzo, più penalizzazione sugli extrafido. Atal fine è stato presa in considerazione laformula commissionale comunicata allaclientela da una importante banca naziona-le. Svolta una simulazione Montecarlo, è

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possibile riflettere su queste conclusioni dilavoro:– il sistema commissionale basato sulla per-centuale dell’affidato e penalizzazione del-l’extrafido risulta più oneroso per il clienterispetto ad una logica commissionale basatasu CMS; tale risultato è condizionato anchedall’avere considerato limiti massimi dellesingole commissioni abbastanza pronuncia-ti, così come rappresentato dalle comunica-zioni inviate dalle banche; nei casi concretila clientela riuscirà ad ottenere livelli dicommissione inferiori ai limiti massimi co-municati in via indistinta; ma l’effetto pena-lizzante rimane;– un sistema commissionale basato su CMSpuò avere qualche difetto di chiarezza o disignificatività dell’incentivo implicito, ma hal’evidente vantaggio di non richiedere alcunadecisione operativa al cliente; una commis-sione di affidamento rende necessaria invecela precisazione ex-ante di un livello di affida-mento coerente con le esigenze dell’accredi-tato;

– il grafico di Tavola 3 mostra che una preci-sazione erronea del limite di fido accordatopuò comportare una penalizzazione maggio-rata, anche in modo significativo;– in altri termini, se un regime di commis-sione di affidamento più penalizzazione del-l’extrafido è maggiormente gravoso rispettoad un sistema basato su CMS, si riscontrache tale divario di convenienza è relativa-mente attenuato nella migliore delle ipotesima si accentua nel caso di una inadeguatacalibrazione della richiesta di fido rispettoall’effettivo fabbisogno;– in altri termini, un regime di CMS è un in-centivo assai meno efficace per la realizza-zione di un razionamento del credito allaclientela; una commissione di affidamentopiù una commissione di extrafido è assai piùefficace in questo senso.Un secondo step di analisi ha portato a valu-tare quale linea negoziale sia percorribileper il cliente che voglia riprodurre il prece-dente livello complessivo di onerosità. Nelpassaggio da CMS a commissione di affida-

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mento vi è il pericolo che una valutazionesuperficiale porti il cliente a riconoscere er-roneamente un livello di onerosità accettabi-le rispetto a quella precedente. La Tavola 4mostra che la corrispondenza tra i rispettivilivelli di onerosità la si ottiene con parame-tri, applicati alle nuove commissioni, assaimodesti. La convenienza negoziale a insiste-re su alcuni parametri a scapito di altri por-ta a valutare come assai penalizzante la pe-nalizzazione sull’extrafido. Probabilmente,in un numero considerevole di casi è oppor-tuno prestare prioritaria attenzione a questoparametro.Il terzo step di analisi ci ha spinto a precisa-re una procedura di stima per definire un li-vello di affidamento da richiedere al fine diminimizzare il costo medio della linea di fi-do. Si tratta di una decisione di natura pro-babilistica abbastanza complessa, che puòcomportare un risultato medio ottimizzatoma anche, in ipotesi di evoluzione del saldonel corso di periodo discosta rispetto allaoperatività solita, penalizzazioni assai piùincisive rispetto al dato medio. Questa pro-cedura di stima, alimentata dal saldo di par-tenza all’inizio del periodo di riferimento edal saldo medio dei movimenti giornalierinel periodo precedente (senza alcuna neces-sità di input di carattere soggettivo) consen-te rapidamente, sempre attraverso la logicaMontecarlo, di individuare un livello di affi-damento in grado abbassare l’incidenza me-dia delle commissioni proposte dalla contro-parte bancarie o, dal lato della banca, di pro-

porre al cliente un comportamento razionaleper affrontare il problema.

ConclusioniIl pricing dell’apertura di credito è divenutoun tema assai delicato e complesso. Laclientela non distingue più tra prezzo delcredito e prezzo del fido e si convince cheun pricing complesso con una parte legataad un tasso ed una parte ad una commissio-ne sia un semplice strumento per alzare l’o-nere sopportato. Tutto questo è incongruo.Le banche e i loro organismi associativi nontengono in sufficiente conto del sentimentoavverso alla CMS diffuso tra il pubblico edelle ragioni che ne sono alla base. Il Gover-no interviene in modo invasivo su meccani-smi di mercato che dovrebbero essere la-sciati alla libera contrattazione. In questadelicata fase di difficoltà dei mercati finan-ziari, il prezzo del credito è assai modestoma il prezzo del fido è pronunciato. Rende-re disponibili alle controparti riserve di li-quidità è assolutamente impegnativo per lebanche che tipicamente svolgono questafunzione attraverso fidi in conto corrente.Ma questo problema è stato analizzato conun eccesso di sensibilità verso i profili giuri-dici e con un deficit di sensibilità per i pro-fili tecnico-aziendali. E questo problemaprobabilmente è stato gestito dalle banchecon scarsa sensibilità sui profili di comuni-cazione. Di conseguenza, proprio in questacomplessa fase di mercato, i meccanismi dipricing del fido sono inceppati.

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InsertoTTaavvoollaa 44 -- SSeeccoonnddaa ssiimmuullaazziioonnee

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Riferimenti bibliograficiABI (2008), Relazione del presidente all’As-semblea, Roma, 9 luglioABI (2009), Relazione del presidente all’As-semblea, Roma, 8 luglio Autorità garante della concorrenza e delmercato (2008), Provvedimento del 23 di-cembre 2008, in Bollettino n. 49Banca d’Italia (2006), Istruzioni per la rileva-zione del tasso effettivo globale medio aisensi della legge sull’usura, sez. I, punto C5,aggiornamento febbraio.Banca d’Italia (2008), Relazione Annuale sul2007. Considerazioni finali del Governatore,Roma, 31 maggioBianchi T., (1967), Costi, ricavi e prezzi nellebanche di deposito, Giuffré, 1967Bianchi T., (1971), I fidi bancari, Torino,UtetBiffis P., (2002), Le operazioni e i servizi ban-cari, Giappichelli Editore, TorinoBiffis P., (2009), Massimo scoperto: una ba-garre periodica, www.egif.splinder.com/po-st/20774990more-20774990Borroni M. - Oriani M., (2008), Le operazionibancarie, Il Mulino, 2008Comana M., Curcio D., Gianfrancesco I.,(2009), La vischiosità dei tassi di interessebancari: una (nuova) verifica empirica, inAA.VV. Scritti in onore di Tancredi Bianchi,(in corso di stampa) Bancaria EditriceCristoforetti P., (2009), «La Commissione dimassimo scoperto e il corrispettivo per lamessa a disposizione di somme. Primi spun-ti interpretativi sull’art. 2 bis della l. n.2/2009: «Ulteriori disposizioni concernenti icontratti bancari»», Rivista di Diritto Banca-rio, marzo.Dell’Amore G., (1978), Economia della azien-de di credito-Le banche di deposito, GiuffrèDi Antonio M., (2002), Creazione di valore econtrollo strategico nelle banche, BancariaEditriceDi Battista ML. (2008), Quella commissioneche non piace al governatore, Lavoce.info, 10giugnoDrake L., Llewellyn T.,(1995), «The pricingof bank payments services», in InternationalJournal of Bank Marketing, Vol. 13, n. 5Llewellyn T., Drake L., (1993), The economicsof bank charges for personal customers, Lou-ghborough University Banking Centre Re-search Monograph, May

Draghi M., (2007), Crescita e stabilità nell’e-conomia e nei mercati finanziari, Interventoal Convegno AIAF - ASSIOM - ATIC FOREX,Torino, 3 febbraioMasini M., (1981), I costi dei servizi bancarinegli USA: indicazioni per le politiche dellecommissioni e dei tassi d’interesse, in LetteraBarclays Bank International, maggio Munari L., (2005), «Il pricing dei servizibancari in Italia: evidenze dai confronti in-ternazionali», in Bancaria, n. 10Munari L., (2006), Strumenti finanziari e cre-ditizi - Dai bisogni alle soluzioni, McGraw-HillMunari L., Cacciamani C., Gandolfi G.,(2004), I prezzi dei servizi bancari e assicura-tivi, IRER, Ottobre Munari L., Ielasi F., (2009), Il pricing dei ser-vizi bancari: considerazioni sul comporta-mento delle banche italiane, in AA.VV. Scrittiin onore di Tancredi Bianchi, (in corso distampa) Bancaria EditriceRuozi R., (1976), Inflazione, risparmio eaziende di credito, GiuffréRuozi R., (1989), Le operazioni bancarie,Egea, Milano

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