Gli appalti dei servizi sociali alle cooperative
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Gli affidamenti dei servizi
sociali alle cooperative 2° parte
La 1° parte delle slides è reperibile al seguente indirizzo web:
http://www.slideshare.net/francopesaresi/gli-affidamenti-dei-servizi-sociali-alle-cooperative
Franco Pesaresi Comune di Ancona
Osimo – 3 febbraio 2010
Franco Pesaresi 2
Sussidiarietà orizzontale
Per favorire la sussidiarietà
Franco Pesaresi 3
Friuli: l’affidamento nella
sussidiarietà/1 L’utilizzo di forme alternative agli appalti può essere
giustificato:
– Dalle modalità attraverso le quali il servizio oggetto di affidamento è stato progettato e programmato; o
– Dalle caratteristiche dei soggetti individuati quali potenziali partner di specifiche progettualità; o
– Perché l’amministrazione intende condividere con il soggetto privato responsabilità inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche coinvolgendolo nella gestione di un pubblico servizio.
Franco Pesaresi 4
Friuli: l’affidamento nella
sussidiarietà/2 Le seguenti procedure possono costituire una forma
concreta di attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale perché sono quelli che offrono maggiori possibilità di sviluppare rapporti innovativi e di favorire sinergie operative fra pubblica amministrazione e i soggetti privati:
1. La concessione;
2. Gli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento;
3. Il convenzionamento diretto e le attribuzioni di vantaggi economici.
Franco Pesaresi 5
Friuli: la concessione
Con la concessione di un servizio pubblico si trasferisce in capo ad un privato un potere di cui la PA è titolare. Il privato diventa sostituto della PA nella erogazione del servizio assumendo il rischio gestionale.
E’ l’utente che compensa il concessionario.
Scelta del concessionario attraverso una gara informale invitando almeno 5 concorrenti.
Franco Pesaresi 6
Friuli: accordi integrativi e
sostitutivi del provvedimento Sono strumenti giuridici (art.11 L. 241/1990) che hanno la
peculiare funzione di permettere alle PA di negoziare con i privati le modalità di esercizio di funzioni pubbliche.
In questo caso l’impegno della PA a corrispondere utilità economiche in cambio dell’apporto del soggetto privato non costituisce il corrispettivo per il compimento di un servizio ma è la conseguenza dell’assunzione da parte del privato del dovere di realizzare o collaborare nell’esercizio di una funzione sociale (prevista nel pdz).
Procedura di selezione pubblica con invito a presentare manifestazioni di interesse. In caso di più manifestazioni si sollecita prioritariamente un accordo fra i richiedenti.
Franco Pesaresi 7
Friuli: il convenzionamento diretto e le
attribuzioni di vantaggi economici
L’ente pubblico può concedere finanziamenti e può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale per lo svolgimento di attività rimborsando alle stesse le spese sostenute.
Le PA devono dotarsi di un regolamento per definire le modalità di individuazione del partner e per l’attribuzione di finanziamentio e vantaggi economici.
Franco Pesaresi 8
L’accreditamento istituzionale
Franco Pesaresi 9
L’accreditamento istituzionale
L’accreditamento istituzionale è uno strumento di regolazione dell’accesso al mercato sociale.
Le norme infatti stabiliscono che se un soggetto privato vuole gestire un servizio sociale per conto del Pubblico, oltre che al contratto, deve innanzitutto essere accreditato (in qualche regione ci
sono limiti all’accreditamento) e cioè possedere una serie di requisiti strutturali ed organizzativi.
L’accreditamento istituzionale può essere uno strumento molto utile da utilizzare in alcune procedure di affidamento.
Franco Pesaresi 10
Come concepire l’accreditamento?
C’è chi lo considera uno strumento per inserire i soggetti privati in un mercato regolato e controllato in cui pubblico e privato operano in concorrenza fra loro;
C’è chi lo considera un meccanismo di selezione dei soggetti che svolgono attività per conto delle Pubbliche amministrazioni.
Questa seconda ipotesi è quella che ci convince di più ma dobbiamo lasciare aperta la porta anche alla prima ipotesi. Lo strumento è adattabile e i comuni lo devono utilizzare flessibilmente secondo le loro esigenze.
Franco Pesaresi 11
Comune di Ancona e accreditamento
Utilizzato per selezionare i gestori. Caso degli asili nido. Il comune non ha strutture ed ha invece bisogno di asili nido. La selezione è avvenuta fra i gestori privati (cooperative e non) di strutture già accreditate presenti nel territorio .
Utilizzato per migliorare la qualità dei gestori. Caso delle agenzie di recupero scolastico. Erano già presenti (privati e volontari) nel territorio (5). Abbiamo stabilito i requisiti, le abbiamo accreditate, abbiamo distribuito i “buoni “ alle famiglie bisognose di recupero scolastico per i figli, abbiamo dato alle famiglie la possibilità di scegliere l’agenzia dove spendere i buoni. Convenzione con tutti i soggetti accreditati per regolare i rapporti.
Franco Pesaresi 12
Lombardia: uso
dell’accreditamento La regione Lombardia (DGR 9/1353/2011) prevede
la possibilità di derogare da forme di selezione pubblica e di procedere alla collaborazione diretta:
– Per la sperimentazione di unità di offerta e di nuovi modelli gestionali dei servizi;
– In presenza di soggetti accreditati;
– Da regolare con convenzione da approvarsi con provvedimento amministrativo motivando le ragioni dell’intervento e della scelta del soggetto, gli strumenti di controllo, vigilanza e verifica.
Franco Pesaresi 13
Lombardia: accordi procedimentali
La scelta del soggetto accreditato può avvenire anche con gli accordi procedimentali previsti dall’art.11 della L. 241/1990.
Il soggetto accreditato e le relative proposte progettuali vanno selezionate sula base di criteri predefiniti e di procedura pubblica.
Attuazione della logica dell’accordo procedimentale è la coprogettazione
Franco Pesaresi 14
Come usare l’accreditamento?
La regione e i comuni devono puntare con maggior forza sullo strumento dell’accreditamento istituzionale per regolare l’accesso al mercato sociale.
La regione deve spiegare con maggiore chiarezza il procedimento autorizzazione/accreditamento/accordo contrattuale che nella legge regionale non è chiaro e che è molto migliorato con il Piano sociale regionale.
Deve essere spiegato che l’accreditamento rappresenta una opportunità. Può essere d’aiuto anche se non in tutte le situazioni a patto che venga interpretato con flessibilità e intelligenza (come abbiamo visto in due esempi molto diversi: asili nidi e recupero scolastico.)
Franco Pesaresi 15
Le co-progettazioni
Le
co-progettazioni
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Le co-progettazioni
Le co-progettazioni sono un oggetto misterioso.
Se ne parla molto ma sono rarissime. Solo l’1% (3 su 232) degli affidamenti dei capoluoghi segue questa procedura. Ancora meno nel 2006 e 2007.
Anche la regione Veneto nelle sue lunghissime linee guida (69 pagine) non ne parla esplicitamente se non collocandole fra gli accordi procedimentali (L.241/00). Nel parlano esplicitamente l’E. Romagna, il Piemonte e la Puglia prevedendo istruttorie pubbliche a cui possono partecipare solo soggetti del territorio di riferimento (qualche dubbio su questo ultimo aspetto) e, in Puglia, solo per progetti sotto soglia. Anche la Basilicata ne parla genericamente. L’Abruzzo annuncia indirizzi non ancora emanati.
Franco Pesaresi 17
Le co-progettazioni in Lombardia
La Lombardia descrive nel dettaglio le procedure per la co-progettazione.
La co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative in partnership fra ente pubblico e soggetto del terzo settore.
Il soggetto partner deve essere individuato con una procedura di selezione pubblica. Si bandisce una istruttoria pubblica allo scopo di identificare il soggetto partner.
Il procedimento si articola nelle seguenti fasi: 1. definizione degli ambiti di intervento; 2. invito a presentare le proposte progettuali; 3. istruttoria pubblica; 4. selezione dei soggetti; co-progettazione tra i soggetti preventivamente selezionali e l’ente locale.
Franco Pesaresi 18
Le co-progettazioni in Friuli
I comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali riservati al terzo settore.
Il soggetto privato può operare non solo in termini di mero erogatore dei servizi ma assumere un ruolo maggiormente attivo anche nelle fasi programmatorie e progettuali conferendo risorse e soluzioni proprie.
Dette procedure possono avere come esito gli accordi di collaborazione (art.119, Dlgs 267/2000) che non sono veri e propri affidamenti ma più strumenti per la collaborazione e la partnership.
Bando pubblico per la selezione del partner con progetto contenente offerta economicamente più vantaggiosa, progettazione congiunta, definizione negoziale del costo delle prestazioni, stipula convenzione.
Franco Pesaresi 19
Lavoro per i
disabili
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Lavoro per i disabili
La normativa distingue fra:
– “Laboratori protetti”
–cooperative sociali di tipo B.
Franco Pesaresi 21
Laboratori protetti (art. 52 Dlgs 163/2006)
I comuni possono riservare la partecipazione alle
procedure d’appalto ai Laboratori protetti.
Il Laboratorio protetto deve possedere tutti i seguenti
requisiti:
1. Deve essere un soggetto giuridico che eserciti in via
stabile e principale un’attività economica organizzata;
2. Deve avere fra le finalità statutarie dell’ente, quella
dell’inserimento lavorativo delle persone disabili;
3. Deve avere la maggioranza di lavoratori disabili che, in
ragione della natura o della gravità del loro handicap, non
possono esercitare un’attività professionale in
condizioni normali.
Occorre un bando di gara completo per affidare la fornitura
ad un Laboratori protetto.
Franco Pesaresi 22
Cooperative sociali tipo B (art. 5
L381/1991)
I comuni possono stipulare convenzioni con le cooperative
sociali di tipo B (svolgono una attività diversa dal settore
sociale ed educativo) finalizzate all’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate, anche in deroga alla disciplina in
materia di contratti.
Le cooperative sociali di tipo B devono possedere un
organico costituito almeno per il 30% da persone disagiate
(invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti,
alcolisti, ecc.).
Queste procedure possono essere ancora previste per le
forniture di beni o servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria (Umbria).
Umbria ha anche previsto 5% di tutti i servizi esternalizzati.
Franco Pesaresi 23
Differenze?
Entrambi i soggetti perseguono finalità
sociali ma i requisiti richiesti sono diversi.
Le cooperative sociali di tipo B non sono
Laboratori protetti ma possono
accreditarsi come tali se acquisiscono i
requisiti prescritti.
Franco Pesaresi 24
Veneto La regione Veneto nell’approvare la nuova legge sulla
cooperazione sociale (LR 23/2006), dopo l’approvazione del
D. Lgsl. 163/2006, ha avvicinato le due normative.
Il Veneto ha previsto appalti riservati per le cooperative
sociali di tipo B senza distinzione di soglia, a patto che:
– La cooperativa sia composta in maggioranza (non il 30%) da persone
svantaggiate o deboli (non disabili);
– La cooperativa sia iscritta all’albo regionale;
– Possano partecipare all’appalto analoghi organismi aventi sede
nell’Unione Europea in possesso di requisiti equivalenti a quelli
richiesti per l’iscrizione all’albo.
E’ praticabile questa strada che semplifica? Può essere una
indicazione anche per la nostra regione?
Calabria invece ha definito laboratori protetti quelli che rispettano
l’art. 52 DLgsl 163.
Franco Pesaresi 25
Lombardia Appalti sotto soglia comunitaria
Si possono stipulare convenzioni con cooperative sociali
di tipo B in deroga alle normali procedure al fine di creare
opportunità lavorative per le persone svantaggiate.
Appalti sopra la soglia comunitaria
– nei bandi di gara e nei capitolati è facoltà dell’amministrazione
inserire l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone
svantaggiate e di adottare specifici programmi di inserimento
lavorativo;
– Alla gara può partecipare qualunque impresa (cooperativa e non);
– La verifica della capacità di adempiere agli obblighi non può
intervenire prima dell’aggiudicazione.
– Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (70% e 30%).
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Friuli Venezia Giulia Appalti importo minore di € 50.000
Le amministrazioni non sono tenute al rispetto di alcuna forma vincolante
di selezione della coop. sociale (ma è meglio se espletano una procedura
selettiva)
Appalti superiori a € 50.000 ma sotto soglia comunitaria
Si possono stipulare convenzioni con cooperative sociali di tipo B in
deroga alle normali procedure al fine di creare opportunità lavorative per
le persone svantaggiate. Selezione attraverso procedura negoziata previo
espletamento di gara ufficiosa tra almeno 3 coop sociali.
Appalti sopra la soglia comunitaria
– nei bandi di gara e nei capitolati è facoltà dell’amministrazione
inserire l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone
svantaggiate e di adottare specifici programmi di inserimento
lavorativo;
– Alla gara può partecipare qualunque impresa (cooperativa e non).
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Friuli: Laboratori protetti (art. 52 Dlgs 163/2006)
I comuni possono riservare la partecipazione alle
procedure d’appalto ai Laboratori protetti.
Il Laboratorio protetto deve possedere tutti i seguenti
requisiti:
1. Deve essere un soggetto giuridico che eserciti in via
stabile e principale un’attività economica organizzata;
2. Deve avere fra le finalità statutarie dell’ente, quella
dell’inserimento lavorativo delle persone disabili;
3. Deve avere la maggioranza di lavoratori disabili che, in
ragione della natura o della gravità del loro handicap, non
possono esercitare un’attività professionale in
condizioni normali. (acquisiti anche dopo l’aggiudicazione)
Occorre un bando di gara completo per affidare la fornitura
ad un Laboratori protetto (mancando normativa italiana). Coop
possono farsi accreditare come lab. protetti
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Valutazioni
conclusive
Franco Pesaresi 29
Le regioni
La L. 328 prevede che le regioni adottino specifici indirizzi
per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore
con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei
servizi alla persona.
17 regioni l’hanno fatto anche se non tutte hanno
perfezionato il loro percorso. Alcune (E. Romagna, Calabria,
FVG) devono approvare le norme attuative. La Sicilia ha
regolato la materia con uno strumento debolissimo: una
circolare.
Anche la regione Marche deve rinnovare il proprio quadro
normativo ma l’importanza della materia richiede un assetto
principale regolato dalla legge regionale a cui si possono
affiancare indirizzi attuativi di rango inferiore.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE