Gli appalti dei servizi sociali alle cooperative

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Gli affidamenti dei servizi sociali alle cooperative 2° parte La 1° parte delle slides è reperibile al seguente indirizzo web: http://www.slideshare.net/francopesaresi/gli-affidamenti-dei-servizi-sociali-alle-cooperative Franco Pesaresi Comune di Ancona Osimo 3 febbraio 2010

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2° parte delle slides sugli affidamenti dei servizi sociali. In questa parte si trattano alcuni temi particolari come la sussidiarietà, l'accreditamento, la co-progettazione, il lavoro per i disabili.

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Gli affidamenti dei servizi

sociali alle cooperative 2° parte

La 1° parte delle slides è reperibile al seguente indirizzo web:

http://www.slideshare.net/francopesaresi/gli-affidamenti-dei-servizi-sociali-alle-cooperative

Franco Pesaresi Comune di Ancona

Osimo – 3 febbraio 2010

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Sussidiarietà orizzontale

Per favorire la sussidiarietà

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Friuli: l’affidamento nella

sussidiarietà/1 L’utilizzo di forme alternative agli appalti può essere

giustificato:

– Dalle modalità attraverso le quali il servizio oggetto di affidamento è stato progettato e programmato; o

– Dalle caratteristiche dei soggetti individuati quali potenziali partner di specifiche progettualità; o

– Perché l’amministrazione intende condividere con il soggetto privato responsabilità inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche coinvolgendolo nella gestione di un pubblico servizio.

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Friuli: l’affidamento nella

sussidiarietà/2 Le seguenti procedure possono costituire una forma

concreta di attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale perché sono quelli che offrono maggiori possibilità di sviluppare rapporti innovativi e di favorire sinergie operative fra pubblica amministrazione e i soggetti privati:

1. La concessione;

2. Gli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento;

3. Il convenzionamento diretto e le attribuzioni di vantaggi economici.

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Friuli: la concessione

Con la concessione di un servizio pubblico si trasferisce in capo ad un privato un potere di cui la PA è titolare. Il privato diventa sostituto della PA nella erogazione del servizio assumendo il rischio gestionale.

E’ l’utente che compensa il concessionario.

Scelta del concessionario attraverso una gara informale invitando almeno 5 concorrenti.

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Friuli: accordi integrativi e

sostitutivi del provvedimento Sono strumenti giuridici (art.11 L. 241/1990) che hanno la

peculiare funzione di permettere alle PA di negoziare con i privati le modalità di esercizio di funzioni pubbliche.

In questo caso l’impegno della PA a corrispondere utilità economiche in cambio dell’apporto del soggetto privato non costituisce il corrispettivo per il compimento di un servizio ma è la conseguenza dell’assunzione da parte del privato del dovere di realizzare o collaborare nell’esercizio di una funzione sociale (prevista nel pdz).

Procedura di selezione pubblica con invito a presentare manifestazioni di interesse. In caso di più manifestazioni si sollecita prioritariamente un accordo fra i richiedenti.

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Friuli: il convenzionamento diretto e le

attribuzioni di vantaggi economici

L’ente pubblico può concedere finanziamenti e può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale per lo svolgimento di attività rimborsando alle stesse le spese sostenute.

Le PA devono dotarsi di un regolamento per definire le modalità di individuazione del partner e per l’attribuzione di finanziamentio e vantaggi economici.

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L’accreditamento istituzionale

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L’accreditamento istituzionale

L’accreditamento istituzionale è uno strumento di regolazione dell’accesso al mercato sociale.

Le norme infatti stabiliscono che se un soggetto privato vuole gestire un servizio sociale per conto del Pubblico, oltre che al contratto, deve innanzitutto essere accreditato (in qualche regione ci

sono limiti all’accreditamento) e cioè possedere una serie di requisiti strutturali ed organizzativi.

L’accreditamento istituzionale può essere uno strumento molto utile da utilizzare in alcune procedure di affidamento.

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Come concepire l’accreditamento?

C’è chi lo considera uno strumento per inserire i soggetti privati in un mercato regolato e controllato in cui pubblico e privato operano in concorrenza fra loro;

C’è chi lo considera un meccanismo di selezione dei soggetti che svolgono attività per conto delle Pubbliche amministrazioni.

Questa seconda ipotesi è quella che ci convince di più ma dobbiamo lasciare aperta la porta anche alla prima ipotesi. Lo strumento è adattabile e i comuni lo devono utilizzare flessibilmente secondo le loro esigenze.

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Comune di Ancona e accreditamento

Utilizzato per selezionare i gestori. Caso degli asili nido. Il comune non ha strutture ed ha invece bisogno di asili nido. La selezione è avvenuta fra i gestori privati (cooperative e non) di strutture già accreditate presenti nel territorio .

Utilizzato per migliorare la qualità dei gestori. Caso delle agenzie di recupero scolastico. Erano già presenti (privati e volontari) nel territorio (5). Abbiamo stabilito i requisiti, le abbiamo accreditate, abbiamo distribuito i “buoni “ alle famiglie bisognose di recupero scolastico per i figli, abbiamo dato alle famiglie la possibilità di scegliere l’agenzia dove spendere i buoni. Convenzione con tutti i soggetti accreditati per regolare i rapporti.

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Lombardia: uso

dell’accreditamento La regione Lombardia (DGR 9/1353/2011) prevede

la possibilità di derogare da forme di selezione pubblica e di procedere alla collaborazione diretta:

– Per la sperimentazione di unità di offerta e di nuovi modelli gestionali dei servizi;

– In presenza di soggetti accreditati;

– Da regolare con convenzione da approvarsi con provvedimento amministrativo motivando le ragioni dell’intervento e della scelta del soggetto, gli strumenti di controllo, vigilanza e verifica.

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Lombardia: accordi procedimentali

La scelta del soggetto accreditato può avvenire anche con gli accordi procedimentali previsti dall’art.11 della L. 241/1990.

Il soggetto accreditato e le relative proposte progettuali vanno selezionate sula base di criteri predefiniti e di procedura pubblica.

Attuazione della logica dell’accordo procedimentale è la coprogettazione

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Come usare l’accreditamento?

La regione e i comuni devono puntare con maggior forza sullo strumento dell’accreditamento istituzionale per regolare l’accesso al mercato sociale.

La regione deve spiegare con maggiore chiarezza il procedimento autorizzazione/accreditamento/accordo contrattuale che nella legge regionale non è chiaro e che è molto migliorato con il Piano sociale regionale.

Deve essere spiegato che l’accreditamento rappresenta una opportunità. Può essere d’aiuto anche se non in tutte le situazioni a patto che venga interpretato con flessibilità e intelligenza (come abbiamo visto in due esempi molto diversi: asili nidi e recupero scolastico.)

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Le co-progettazioni

Le

co-progettazioni

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Le co-progettazioni

Le co-progettazioni sono un oggetto misterioso.

Se ne parla molto ma sono rarissime. Solo l’1% (3 su 232) degli affidamenti dei capoluoghi segue questa procedura. Ancora meno nel 2006 e 2007.

Anche la regione Veneto nelle sue lunghissime linee guida (69 pagine) non ne parla esplicitamente se non collocandole fra gli accordi procedimentali (L.241/00). Nel parlano esplicitamente l’E. Romagna, il Piemonte e la Puglia prevedendo istruttorie pubbliche a cui possono partecipare solo soggetti del territorio di riferimento (qualche dubbio su questo ultimo aspetto) e, in Puglia, solo per progetti sotto soglia. Anche la Basilicata ne parla genericamente. L’Abruzzo annuncia indirizzi non ancora emanati.

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Le co-progettazioni in Lombardia

La Lombardia descrive nel dettaglio le procedure per la co-progettazione.

La co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative in partnership fra ente pubblico e soggetto del terzo settore.

Il soggetto partner deve essere individuato con una procedura di selezione pubblica. Si bandisce una istruttoria pubblica allo scopo di identificare il soggetto partner.

Il procedimento si articola nelle seguenti fasi: 1. definizione degli ambiti di intervento; 2. invito a presentare le proposte progettuali; 3. istruttoria pubblica; 4. selezione dei soggetti; co-progettazione tra i soggetti preventivamente selezionali e l’ente locale.

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Le co-progettazioni in Friuli

I comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali riservati al terzo settore.

Il soggetto privato può operare non solo in termini di mero erogatore dei servizi ma assumere un ruolo maggiormente attivo anche nelle fasi programmatorie e progettuali conferendo risorse e soluzioni proprie.

Dette procedure possono avere come esito gli accordi di collaborazione (art.119, Dlgs 267/2000) che non sono veri e propri affidamenti ma più strumenti per la collaborazione e la partnership.

Bando pubblico per la selezione del partner con progetto contenente offerta economicamente più vantaggiosa, progettazione congiunta, definizione negoziale del costo delle prestazioni, stipula convenzione.

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Lavoro per i

disabili

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Lavoro per i disabili

La normativa distingue fra:

– “Laboratori protetti”

–cooperative sociali di tipo B.

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Laboratori protetti (art. 52 Dlgs 163/2006)

I comuni possono riservare la partecipazione alle

procedure d’appalto ai Laboratori protetti.

Il Laboratorio protetto deve possedere tutti i seguenti

requisiti:

1. Deve essere un soggetto giuridico che eserciti in via

stabile e principale un’attività economica organizzata;

2. Deve avere fra le finalità statutarie dell’ente, quella

dell’inserimento lavorativo delle persone disabili;

3. Deve avere la maggioranza di lavoratori disabili che, in

ragione della natura o della gravità del loro handicap, non

possono esercitare un’attività professionale in

condizioni normali.

Occorre un bando di gara completo per affidare la fornitura

ad un Laboratori protetto.

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Cooperative sociali tipo B (art. 5

L381/1991)

I comuni possono stipulare convenzioni con le cooperative

sociali di tipo B (svolgono una attività diversa dal settore

sociale ed educativo) finalizzate all’inserimento lavorativo

di persone svantaggiate, anche in deroga alla disciplina in

materia di contratti.

Le cooperative sociali di tipo B devono possedere un

organico costituito almeno per il 30% da persone disagiate

(invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti,

alcolisti, ecc.).

Queste procedure possono essere ancora previste per le

forniture di beni o servizi di importo inferiore alla soglia

comunitaria (Umbria).

Umbria ha anche previsto 5% di tutti i servizi esternalizzati.

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Differenze?

Entrambi i soggetti perseguono finalità

sociali ma i requisiti richiesti sono diversi.

Le cooperative sociali di tipo B non sono

Laboratori protetti ma possono

accreditarsi come tali se acquisiscono i

requisiti prescritti.

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Veneto La regione Veneto nell’approvare la nuova legge sulla

cooperazione sociale (LR 23/2006), dopo l’approvazione del

D. Lgsl. 163/2006, ha avvicinato le due normative.

Il Veneto ha previsto appalti riservati per le cooperative

sociali di tipo B senza distinzione di soglia, a patto che:

– La cooperativa sia composta in maggioranza (non il 30%) da persone

svantaggiate o deboli (non disabili);

– La cooperativa sia iscritta all’albo regionale;

– Possano partecipare all’appalto analoghi organismi aventi sede

nell’Unione Europea in possesso di requisiti equivalenti a quelli

richiesti per l’iscrizione all’albo.

E’ praticabile questa strada che semplifica? Può essere una

indicazione anche per la nostra regione?

Calabria invece ha definito laboratori protetti quelli che rispettano

l’art. 52 DLgsl 163.

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Lombardia Appalti sotto soglia comunitaria

Si possono stipulare convenzioni con cooperative sociali

di tipo B in deroga alle normali procedure al fine di creare

opportunità lavorative per le persone svantaggiate.

Appalti sopra la soglia comunitaria

– nei bandi di gara e nei capitolati è facoltà dell’amministrazione

inserire l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone

svantaggiate e di adottare specifici programmi di inserimento

lavorativo;

– Alla gara può partecipare qualunque impresa (cooperativa e non);

– La verifica della capacità di adempiere agli obblighi non può

intervenire prima dell’aggiudicazione.

– Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa (70% e 30%).

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Friuli Venezia Giulia Appalti importo minore di € 50.000

Le amministrazioni non sono tenute al rispetto di alcuna forma vincolante

di selezione della coop. sociale (ma è meglio se espletano una procedura

selettiva)

Appalti superiori a € 50.000 ma sotto soglia comunitaria

Si possono stipulare convenzioni con cooperative sociali di tipo B in

deroga alle normali procedure al fine di creare opportunità lavorative per

le persone svantaggiate. Selezione attraverso procedura negoziata previo

espletamento di gara ufficiosa tra almeno 3 coop sociali.

Appalti sopra la soglia comunitaria

– nei bandi di gara e nei capitolati è facoltà dell’amministrazione

inserire l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone

svantaggiate e di adottare specifici programmi di inserimento

lavorativo;

– Alla gara può partecipare qualunque impresa (cooperativa e non).

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Friuli: Laboratori protetti (art. 52 Dlgs 163/2006)

I comuni possono riservare la partecipazione alle

procedure d’appalto ai Laboratori protetti.

Il Laboratorio protetto deve possedere tutti i seguenti

requisiti:

1. Deve essere un soggetto giuridico che eserciti in via

stabile e principale un’attività economica organizzata;

2. Deve avere fra le finalità statutarie dell’ente, quella

dell’inserimento lavorativo delle persone disabili;

3. Deve avere la maggioranza di lavoratori disabili che, in

ragione della natura o della gravità del loro handicap, non

possono esercitare un’attività professionale in

condizioni normali. (acquisiti anche dopo l’aggiudicazione)

Occorre un bando di gara completo per affidare la fornitura

ad un Laboratori protetto (mancando normativa italiana). Coop

possono farsi accreditare come lab. protetti

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Valutazioni

conclusive

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Le regioni

La L. 328 prevede che le regioni adottino specifici indirizzi

per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore

con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei

servizi alla persona.

17 regioni l’hanno fatto anche se non tutte hanno

perfezionato il loro percorso. Alcune (E. Romagna, Calabria,

FVG) devono approvare le norme attuative. La Sicilia ha

regolato la materia con uno strumento debolissimo: una

circolare.

Anche la regione Marche deve rinnovare il proprio quadro

normativo ma l’importanza della materia richiede un assetto

principale regolato dalla legge regionale a cui si possono

affiancare indirizzi attuativi di rango inferiore.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE