GIAN PAOLO GAMBERINI CORSO DI ORGANIZZAZIONE DEL …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini...
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FACOLTA’ DI INGEGNERIA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE Piazza d’Armi - 09123 Cagliari - tel. 070 67554025
GIAN PAOLO GAMBERINI
CORSO DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
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MODULO DI 12 ORE
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RISCHIO AMIANTO l. Caratteristiche dell'amianto
Con il termine generico Amianto o Asbesto si indica un minerale a struttura finemente fibrosa che resiste a
temperature elevate, sopporta bene l'azione di agenti esterni, l'abrasione e l'usura. È facilmente filabile e
può essere tessuto. È dotato inoltre di proprietà fonoassorbenti oltreché termoisolanti. Si lega facilmente
con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC).
Perciò l'amianto è un minerale praticamente indistruttibile, non infiammabile, molto resistente all'attacco
degli acidi, flessibile, resistente alla trazione, dotato di buone capacità assorbenti, facilmente friabile.
Queste caratteristiche, unite ad un basso costo, hanno fatto sì che l'amianto trovasse un largo impiego in
vari ambiti, dalla costruzione di mezzi di trasporto all'utilizzo come isolante termico nell'industria,
dall'edilizia, nella produzione di tegole, lastre, tubazioni e rivestimenti, all'industria automobilistica. È
presente in natura in diverse parti del globo terrestre e si ottiene facilmente dalla roccia madre dopo
macinazione ed arricchimento, in genere in miniere a cielo aperto. E’ caratterizzato per struttura fisica dalla
capacità degli ammassi fibrosi di suddividersi longitudinalmente in fibre sempre più fini volatili ed
inalabili. la cui dispersione in atmosfera è direttamente proporzionale alla sollecitazione meccanica
praticata. Tali fibre sono inodori, scarsamente degradabili, permangono in sospensione aerea ed essendo
dotate di notevole aerodinamicità hanno la capacità di spostarsi a notevole distanza dal luogo di origine.
La normativa italiana suddivide l'amianto in sei composti divisi in due grandi gruppi anfiboli e serpentino:
Crocidolite (Amianto blu)
Anfiboli Amostite (Amianto bruno)
(Silicati di calcio e magnesio) Antofillite
Actinolite
Serpentino Crisotilo (Amianto bianco)
(Silicati di magnesio)
L’amianto di anfiboli è un silicato di magnesio, calcio e ferro , le cui specie più diffuse sono la Crocidolite,
l'Amostite e l'Antofillite.
L’amianto di serpentino è un silicato idrato di magnesio denominato Crisotilo o amianto bianco,
caratterizzato dalla capacità, a differenza degli anfiboli, di frammentarsi sia trasversalmente che
longitudinalmente
La consistenza fibrosa è alla base delle proprietà tecnologiche, ma anche delle proprietà di rischio
essendo essa causa di gravi pato1ogie legate principalmente alle vie respiratorie, infatti i manufatti
contenenti amianto hanno la capacità di rilasciare fibre che, grazie alle proprie dimensioni possono essere
inalate. Analisi di laboratorio citate da vari autori, hanno dimostrato che, se in un centimetro lineare è
possibile disporre affiancati 250 capelli, oppure 300 fibre di lana od ancora 1300 di ny1on, è possibile
disporre ben 335.000 fibre di amianto.
Fig. l - Fibra di amianto anfibolo aI microscopio elettronico
Fig. 2 - Fibra di amianto crisotilo allo stato naturale
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Non sempre l'amianto è pericoloso: lo è sicuramente quando può disperdere le sue fibre nell'ambiente
circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, colica, da stress termico, dilavamento di
acqua piovana.
Come detto la potenziale pericolosità dei materiali che contengono amianto dipende dall'eventualità che vi
siano fibre aerodisperse nell'ambiente le quali possono venire inalate. II criterio oggettivo per determinarne
la pericolosità è la sua friabilità.
Da questo punto di vista i materiali si possono suddividere in due categorie:
-friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione
manuale
-compatti: materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi
meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.)
I materiali friabili sono molto pericolosi perché quando vengono manipolati o sono anche semplicemente
sottoposti a urti, vibrazioni correnti d'aria, infiltrazioni d’acqua possono liberare fibre spontaneamente per
la scarsa coesione interna e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione
se sono collocati in aree accessibili.
I materiali contenenti amianto di per se non comportano un rischio per la salute. La pericolosità infatti è
funzione della loro attitudine a disperdere fibre libere d'amianto nell'aria. Fibre che possono essere
introdotte nell'organismo umano per via respiratoria.
I materiali compatti (pavimenti in vinil-amianto, lastre in cemento-amianto. materiali antiusura ecc.)
generalmente non rappresentano un rischio: le fibre si liberano solo a seguito di lavorazioni quali il
taglio, la molatura, foratura o azioni meccaniche che determinano rotture o abrasioni.
I rivestimenti a spruzzo e il materiale d'isolamento delle di tubazioni, le carte e cartoni, le funi e i tessuti
sono materiali friabili.
I prodotti in cemento-amianto, se sono in buone condizioni sono materiali compatti mentre se sono molto
deteriorati possono essere friabili
Per questa ragione il cosiddetto amianto friabile è considerato più pericoloso dell'amianto compatto che per
sua natura ha una scarsa o scarsissima tendenza a liberare fibre.
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2. PRINCIPALI EFFETTI NOCIVI DELL'AMIANTO SULL’UOMO 2.1. PENETRAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'AMIANTO NELL'ORGANISMO
In ambito professionale la via respiratoria costituisce la principale modalità di penetrazione dell'amianto
nell'organismo. Le fibre, presenti nell'aria inquinata, penetrano nei polmoni durante i normali atti
respiratori. Le vie respiratorie sono dotate di un meccanismo di difesa muco-ciliare. Questo meccanismo
cattura ed allontana le fibre presenti nell'aria con diametro superiore a 3 micron. Quelle più piccole
di diametro, anche se relativamente lunghe (50 micron e più), possono penetrare nelle più fini diramazioni
delle vie aeree e depositarsi tra le cellule polmonari, provocando una pneumoconiosi, cioè una fibrosi
polmonare. È provato che i fumatori, esposti ad amianto, si ammalano, più frequentemente dei non esposti,
di patologie respiratorie provocate da questa fibra.
Nell'insorgenza di malattie da esposizione ad amianto è importante, oltre alle dimensioni, anche la forma
delle fibre. Le fibre di amianto crisotilo (serpentino) sono curve e, quindi, meno penetranti,quelle di
crocidolite, oltre ad essere particolarmente fini, sono diritte e anche molto lunghe.
Una penetrazione di amianto si può realizzare anche per via digestiva. Le fibre possono essere ingerite
secondo due modalità:
1 - diretta: l'ingestione si verifica mangiando, bevendo o fumando in ambienti inquinati, specie se confinati,
attraverso la deglutizione di fibre "intrappolate" nella bocca e nel naso o depositate su cibi, bevande,
sigarette contaminate.
2 - indiretta: l'ingestione si verifica attraverso la deglutizione automatica del muco, prodotto dalle vie
respiratorie, inglobante fibre di amianto.
E' nota da sempre la tendenza a contrarre malattie polmonari nei minatori di amianto. Solo agli inizi del XX
secolo viene, tuttavia, stabilito un preciso legame tra esposizione e malattie specifiche in Gran Bretagna,
Stati Uniti e Canada.
Ciò ha determinato nel 1930 l'emanazione dei primi provvedimenti inglesi di protezione dei lavoratori
addetti ad amianto. Nel 1935 in USA e Gran Bretagna sono stati descritti i primi cancri polmonari in malati
di asbestosi. Le prime osservazioni sull'associazione tra mesotelioma pleurico ed esposizione ad asbesto
risalgono al 1950.
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2.2. PATOLOGIE ASSOCIATE CON L'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO
-MESOTELIOMA è un tumore maligno che può colpire le membrane sierose di rivestimento dei polmoni
(mesotelioma pleurico), della cavità addominale (mesotelioma peritoneale) .
-ASBESTOSI è una malattia respiratoria cronica legata alla proprietà dell'asbesto di provocare una fibrosi
del tessuto polmonare che determina diminuzione dell'elasticità dell'organo ed insufficienza respiratoria. E'
una malattia dose-dipendente che insorge dopo almeno 6-10 anni di esposizione ad amianto, quale quella
che si verificava nelle miniere o in aziende, che utilizzavano direttamente questo materiale, in assenza delle
più elementari norme di igiene dell'ambiente di lavoro.
-CANCRO DEL POLMONE è il tumore più frequente negli esposti ad amianto. Anche questa malattia,
come l'asbestosi è dose dipendente (maggiore è l'esposizione, maggiore è la probabilità di contrarre il
tumore). La latenza media è di 20 anni dall'inizio dell’esposizione. Il fumo di tabacco aumenta
notevolmente il rischio di comparsa di questo tumore negli esposti.
- ASBESTOSI PLEURICA
ALTRE PATOLOGIE
- VERRUCHE ASBESTOSICHE 3.1. PROTEZIONE DEI LAVORATORI
Il fenomeno legislativo in materia di amianto si comincia ad arricchire a partire dal 1990, con l'emanazione
di tutta una serie di norme specifiche che riguardano sostanzialmente tre aspetti:
-La protezione dei lavoratori dall'esposizione alle fibre di amianto;
-La cessazione dell'impiego dell'amianto;
-Le misure di protezione dell'ambiente di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate
dall'inquinamento.
La prima legge che in modo chiaro ed articolato prende in esame la materia di prevenzione, salute e
sicurezza per i lavoratori è il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (attuazione delle direttive n. 801110l/CEE, n.
821605/CEE, n. 83147l1CEE, n. 86/1881CEE n. 881642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
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dell'art.l della legge 30 luglio 1990, n. 2121).
Questa norma contempla le problematiche che riguardano i lavoratori esposti al rumore, piombo metallico
ed amianto, introducendo per la prima volta il concetto di "valutazione del rischio" che sarà l'elemento
cardine di tutta una serie di normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sebbene il D.Lgs. 277/91 non vieti l'uso dell'amianto, costituisce tuttavia la legge fondamentale che
regolamenta ad oggi tutte quelle attività nelle quali vi è esposizione alla polvere e/o fibre di amianto. Per la
prima volta vengono fissate le misure per la tutela e la sicurezza dei lavoratori e degli obblighi precisi per il
datore di lavoro, per i dirigenti, per i preposti e per il medico competente.
I valori limite fissati dal D.Lgs. 277/91 sono i seguenti (art.31):
-0,6 fibre/cm3 per la specie crisotilo;
-0,2 fibre/cm3 per la tutte le altre specie di amianto.
Da un'attenta lettura del D.Lgs. 277/91 emerge come non vengano date indicazioni precise in merito alla
protezione dei lavoratori, si parla genericamente di obbligo di fornire i DPI senza tuttavia specificare quali
essi siano e le modalità di impiego degli stessi, se non con un semplice richiamo ala necessità di indossarli
qualora siano superate le concentrazioni limite. Gli effetti più rilevanti del D.Lgs. 277/91sono sicuramente
quelli dell’art.34, nel quale si stabilisce che ogni lavoro comportante demolizione o asporto di materiali
contenenti amianto deve essere preceduto dalla presentazione di un "Piano di lavoro" alla ASL competente
del territorio.
La presentazione del piano di lavoro alle ASL costituisce a tutt'oggi il caposaldo sul quale si basano tutte le
attività nelle quali siano coinvolte lavorazioni su materiali contenenti amianto.
3.2.CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DI AMIANTO
Legge 27 Marzo 1992, n° 257
A pochi mesi dell'entrata in vigore del D.Lgs. 277/91, viene emanata la 1. 27 marzo 1992, n. 257 (Norme
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).
L'art.1, comma II, impone la cessazione delle attività estrattive e delle attività di produzione di
manufatti contenenti amianto in qualsiasi percentuale a decorrere dal mese di marzo 1993, concedendo
tuttavia una proroga di uno o due anni per alcuni manufatti.
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Si individuano in particolare nove categorie riportate nella tabella allegata alla Legge, e precisamente:
1. lastre di amianto piane o ondulate di grande formato 2. tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi ad uso civile e industriale 3. guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali 4. guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche
5. guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo 6. giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni
7.filtrl e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande 8.filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali
9. diaframmi per processi di elettrolisi
3.3. MISURE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO
E DI BONIFICA AI FINI DELLA DIFESA DEI PERICOLI DERIV ANTI DALL'AMIANTO.
La 1. 257/92 attribuisce al Ministero della Sanità il compito di emanare le normative e le metodologie
tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto (art.6 comma ID,
art. 12 comma TI); inoltre fa obbligo alle Regioni ed alle Province autonome (art. 16) di adottare piani di
protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli
derivanti dall'amianto.
Queste indicazioni non sono state disattese e, in rapida successione, a partire dal 1994, è stata emanata una
serie di normative in materia che, in ordine cronologico sono le seguenti:
-Circo Min. Industria 17 febbraio 1993, n. 124976 Modello unificato dello schema di relazione di cui
all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto
nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto".
- D.P.R. 8 agosto 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento
e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decol1taminazione, di smaltimento e di bonifica
dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".
Con questa norma lo Stato indica le competenze regionali in materia, definendo gli argomenti del Piano
Regionale individuando in esso lo strumento atto a porre in essere quanto disposto dalle leggi nazionali.
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Inoltre si rendono obbligatori i corsi di formazione per il personale che, a vario titolo, dagli operai ai
preposti prendono parte alle operazioni di bonifica dell'amianto.
-D.Min. Sanità 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3,
dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, 11.257, relativa alla cessazione dell'impiego
dell'amianto".
Decreto 6 Settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'
art. 12, comma 2, della legge 27 Marzo 1992, n° 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto."
Vengono introdotte le norme relative: 1. agli strumenti necessari per i rilevamenti e per l'analisi del rivestimento degli edifici 2. alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio
3. alle procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione
4. alle Normative e Metodologie tecniche per gli interventi di bonifica
Campo di applicazione
"strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali amianto dai quali si può derivare un'esposizione a fibre aerodisperse"
Con questo decreto si stabilisce la classificazione dei materiali contenenti amianto, vengono fornite
indicazioni circa la valutazione del rischio, si fissano i limiti di concentrazione di fibre aerodisperse oltre i
quali è da ritenersi che ci sia una situazione di inquinamento in atto, si danno indicazioni si metodi di
bonifica, specificando le misure di sicurezza da adottare durante gli interventi ed i criteri per la restituibilità
degli ambienti bonificati.
-D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 114 “Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e
riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto".
Tale decreto stabilisce sostanzialmente il valore limite di emissione di emissione di amianto in atmosfera
(0,1 mgl/m3) ed il valore limite di amianto negli effluenti liquidi (30 gr/m3 di effluente scaricato ).
-D.Min. Industria 28 marzo 1995, n. 202 "Regolamento recante modalità e termini per la presentazione
delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di
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amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, 11. 257, concernente norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto".
Circ.Min. Sanità 12 aprile 1995, n. 7 "Circolare esplicativa del D.Min. 6 settembre 1994", D.Min Sanità 26
ottobre 1995 "Normative e metodologie per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la
bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili".
D.Min. Sanità 14 maggio 1996 "Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi
compresi quelli per rendere innocuo l 'amianto. previsti dall'art. 5. comma 1, lett. /_ della l. 257/92,
recante: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Integrato e
modificato dal D.Lgs 8/11/1997, n. 389)".
D.Min. Industria 12 febbraio 1997 "Criteri per 1'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto".
D.P.C.M. 21 marzo 1997 "Sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale,
previsto dall'art. 6 della legge 25/01/1994, 11. 70".
D.Min. Industria 26 marzo 1998 "Elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto che
hanno ottenuto l'omologazione".
D.Min. Sanità 20 agosto 1999 “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, prestiti dall'al'L 5 comma 1, lettera f, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
Con questo decreto si fissano le caratteristiche degli incapsulanti imponendo la certificazione del prodotto e
si impone la presentazione del piano di lavoro per i lavori di incapsulamento che richiedono un trattamento
preliminare o la sostituzione di parti di manufatti contenenti amianto.
Il D.M. 20 agosto 1999 è l'atto conclusivo di un processo legislativo che in un decennio ha prodotto una
notevole quantità si leggi, decreti e circolari. Il quadro normativo, che appare completo ed esauriente,
necessiterebbe tuttavia di alcune integrazioni quali ad esempio l'estensione del censimento, oltre che per gli
edifici con presenza di prodotti contenenti amianto in matrice friabile e l'amianto floccato (D.P.R. 8 agosto
1994, art. 12), anche agli edifici nei quali sono presenti manufatti con amianto in matrice compatta, ed
inoltre l'estensione del censimento relativo agli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e/o di
utilizzazione collettiva (D.P.R. 8 agosto 1994, art.I2, comma 2) aperti al pubblico ed ai gruppi di
appartamenti, anche alle singole abitazioni per le quali finora è invece facoltativo (D.P.R. 8 agosto 1994,
art. 12, comma 4).
4. UTILIZZO DELL’AMIANTO
L’amianto è stato utilizzato per gli usi più disparati ,dalla sua tessitura si ottenevano corde, nastri, guaine
utilizzate nell'isolamento termico di tubazioni calde, forni, caldaie oppure tessuti usati come tendaggi o tute
protettive antifuoco (Vigili del Fuoco). Fig. 3: Cordone in amianto con l'anima in fibra di vetro
Dalla pressatura si ottenevano carta, cartoni, guarnizioni, utilizzati come barriera antifiamma, rivestimenti
anticalore, isolanti termici, giunti a tenuta. L'amianto veniva applicato a spruzzo anche nelle navi e nelle
carrozze ferroviarie e legato con resine sintetiche di diverso tipo serviva a produrre sia i ferodi, usati come
materiale d'attrito nei freni e nelle frizioni degli autoveicoli, sia mattonelle di rivestimento dei pavimenti
(vinil-amianto).
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Fig. 4: Guarnizione in amiantite 5. L'AMIANTO NELL'EDILIZIA
Come già accennato nei paragrafi precedenti la maggior parte dell'amianto estratto è stato utilizzato
nell'industria edile, principalmente con la produzione di manufatti in cemento-amianto ottenuto
premiscelando in presenza d'acqua i due componenti nel rapporto di 6 a 1. Questi manufatti venivano usati
principalmente nell'edilizia prefabbricata, sia civile che industriale, abbinando alle caratteristiche tecniche
la facilità di posa in opera derivante dal fatto che i pannelli, proprio grazie alle caratteristiche di isolamento
termico ed acustico dovute alla presenza dell'amianto, avessero spessori ridotti e quindi minore peso e
minore ingombro.
L'amianto è presente negli edifici anche sotto altre forme. Una di queste è il vinil-amianto ottenuto da una
miscela con resine di PVC, leganti inorganici ed amianto dalla quale si fabbricavano piastrelle per
pavimentazioni. Negli anni "60 80” il materiale, di basso costo e di rapida messa in opera, è stato
largamente usato soprattutto per la pavimentazione di edifici pubblici, scuole, ospedali ed alloggi popolari.
Per quanto concerne il riconoscimento dei materiali, generale si può dire che:
-I materiali in vinil-amianto si presentano in piastrelle, di solito di misura 30x30 o 40x40 cm,
pertanto i pavimenti posati in rotoli difficilmente contengono amianto.
-Le piastrelle si presentano solitamente dure, difficilmente scalfibili, se vengono piegate si
spezzano di netto e la loro superficie può essere sia di colore uniforme che variamente
screziato.
Salvo quanto detto non è possibile un riconoscimento diretto, "a vista" del contenuto in amianto o meno del
pavimento. Esistono piastrelle in vinil- amianto del tutto simili nell'aspetto esteriore a quelle prive di
amianto, pertanto nella maggior parte dei casi si impone il campionamento del materiale.
Non vanno confusi con il vinil- amianto altri materiali incollati per le pavimentazioni, come quelli in
gomma naturale, spesso presenti nelle palestre.
Un altro utilizzo dell'amianto, miscelato con vernice, è l'applicazione a spruzzo su pareti e soffitti o, più in
generale su elementi che necessitano di trattamenti di coibentazione o che li rendano ignifughi.
Quest'ultima forma di amianto è sicuramente la più pericolosa, in quanto è quella che presenta la più alta
potenzialità di rilascio di fibre.
Fig. 5: Amianto spruzzato a soffitto visibile dopo la rimozione delle controsoffittature Fig. 6: Amianto spruzzato su struttura metallica a fini antincendio Fig. 7: Soffitto spruzzato di amianto disturbato dall’installazione di impianti elettrici. 13
Fig. 8: CastelGandolfo- Condotta di aerazione per l’aula udienze del pontefice. Fig. 9: Possibile localizzazione di manufatti di amianto
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Fig. 10: Genova -Palazzo per uffici e grandi magazzini Fig. l1: Torino - Padiglione del Ministero del Lavoro Fig. 12: Edilizia privata. Fig. 13: Edilizia privata.
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6. LA BONIFICA DELL'AMIANTO
Con il termine generico "bonifica" si intende quel complesso di lavori di varia natura coordinate fra.
loro, necessari per risanare o migliorare un determinato ambiente e/o territorio, rimuovendo o
minimizzando le cause del pericolo esistente. Da tale definizione consegue che la bonifica degli
ambienti contenenti amianto comporta tutta una serie di operazioni atte a rimuovere e/o a minimizzare il
rischio derivante dall'esposizione alle fibre. Sulla base di quanto esposto, si deduce che la bonifica è
determinata dal rischio.
IL D.:M. 6 settembre 1994, che fornisce le prime linee guida per le bonifiche, recita testualmente:
"La presenza di materiali a base di amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute
degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile
che esiste un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre. Se invece viene danneggiato per interventi di
manutenzione per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale.
Analogamente se il materiale è in cattive condizioni o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, il
movimento di persone o macchine, le correnti di alla possono causare il distacco di fibre legate debolmente
al resto del materiale".
In termini pratici ciò significa che un'attenta e puntuale valutazione del rischio è propedeutica a qualsiasi
attività di bonifica.
Il D.M. 6 settembre 1994 individua due criteri per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di
amianto presenti negli edifici:
- l'esame delle condizioni dell'installazione; - il monitoraggio ambientale.
Tuttavia di deve notare come il monitoraggio ambientale, sia indicativo delle condizioni dell'opera solo al
momento del campionamento e pertanto non possa essere assunto, da solo, come criterio di valutazione.
Durante il sopralluogo devono essere valutati:
-il tipo e le condizioni dei materiali; - fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o il degrado;
- i fattori che influenzano il rilascio di fibre e l'esposizione degli individui.
Sulla base degli elementi raccolti in fase ispettiva si possono avere:
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a) Materiali integri non suscettibili di danneggiamento.
In questo caso non esiste alcun pericolo di rilascio di fibre di amianto al momento della verifica, per cui non
è necessario alcun tipo di intervento. In ogni caso è previsto un controllo periodico delle condizioni dei
materiali e la messa in atto di tutta una serie di procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia tali da
garantire che le normali attività siano condotte in modo da minimizzare il rilascio di fibre nell'ambiente.
b) Materiali integri suscettibili di danneggiamento.
In questo caso, pur essendo in presenza di materiali in buone condizioni, le situazioni ambientali sono tali
da costituire un potenziale pericolo per il rilascio di fibre, quali ad esempio la possibilità di danni da parte
degli occupanti, danni subiti nel corso di interventi manutentivi, esposizione dei materiali contenenti
amianto a vibrazioni o correnti d'aria ecc.
In questo caso occorre mettere in atto tutti gli accorgimenti per far sì che il pericolo di danneggiamento e
quindi di rilascio di fibre sia minimizzato. Qualora dette procedure non garantiscano la minimizzazione del
rischio, è da prevedere una bonifica.
In entrambi i casi, il D.M. 6 settembre 1994 prevede, nel momento in cui viene accertata la presenza di
amianto, l'obbligo di predisporre un programma di controllo e manutenzione per mantenere il materiale in
buone condizioni onde prevenire il rilascio di fibre.
Tale programma di controllo, la cui responsabilità di attuazione è demandata al proprietario dell'immobile
e/o al responsabile dell'attività deve contenere i seguenti elementi:
-La designazione di una figura professionale con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività di manutenzione che possano interessare materiali contenenti amianto.
- La tenuta di un'apposita documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto, con
l'apposizione di avvertenze sulla presenza in quelle zone dello stesso soggette a frequenti interventi
manutenzione (ad esempio tubazioni o caldaie).
- Le misure di sicurezza da mettere in atto durante le attività di pulizia e degli interventi di manutenzione, al
fine di evitare il disturbo dei materiali contenenti amianto.
- La corretta informazione degli occupanti l'edificio e dei lavoratori sulla presenza di amianto,
sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare.
c) Materiali danneggiati.
La presenza di materiali contenenti amianto, in cattive condizioni di conservazione costituisca un pericolo
di rilascio di fibre libere e quindi l'esposizione degli occupanti.
Esempi di tali situazioni sono:
-Materiali a Vista o comunque non confinati che sono stati danneggiati dagli occupanti e/o da interventi di
manutenzione.
-Materiali deteriorati per degrado spontaneo o per azione di fattori esterni quali vibrazioni, infiltrazioni
d'acqua, correnti d'aria, ecc.
In tali situazioni occorre predisporre un piano di bonifica per eliminare il rilascio di fibre nell'ambiente.
Da quanto sopra esposto si evince che, una volta accertata la presenza di amianto o materiali che lo
contengono, occorre valutare il potenziale rilascio di fibre in modo tale da poter operare delle scelte per
quanto attiene gli interventi da porre in essere per minimizzare tale rilascio. La valutazione del rischio non è
un compito facile, essendo molteplici i fattori da prendere in considerazione.
Si riporta di seguito uno schema per la valutazione del tipo di intervento in funzione del rischio.
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6.1 I METODI DI BONIFICA IL D.M. 6 settembre 1994, all'allegato 3, indica i metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso
di interventi ci
- Rimozione
rcoscritti ad aree limitate dell'edificio che in caso di interventi generalizzati:
Con questa operazione si elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuazione di
specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio successivamente
all'intervento. Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e produce notevoli
quantitativi di rifiuti speciali che devono essere correttamente smaltiti. In genere richiede l'applicazione di
un nuovo materiale in sostituzione del manufatto rimosso; tale materiale deve rispondere a quanto prescritto
nel D.M 12 febbraio 1997.
-Incapsulamento
Consiste nel trattare i materiali contenenti amianto con prodotti penetranti e/o ricoprenti che, a seconda del
tipo di prodotto usato, tendono ad inglobare le fibre di amianto, ripristinando la matrice legante del
manufatto stesso e formando una pellicola di protezione della superficie esposta. il rischio per i lavoratori
esposti è generalmente molto minore rispetto alla rimozione. Per la sua rapidità di attuazione, soprattutto in
considerazione della non rimozione del manufatto, è il trattamento di elezione per i materiali poco friabili di
tipo cementizio.
Il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale amianto e la
conseguente necessità di attuare un programma di controllo e manutenzione.
-Confinamento
È una tecnica che prevede l'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate
dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno
del confinamento. Rispetto all'incapsulamento presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente gli
urti, tuttavia occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane
nell'edificio ed inoltre la barriera confinante deve essere mantenuta in buone condizioni.
La varietà dei prodotti contenenti amianto rinvenibili negli edifici, ha spinto il legislatore ad emanare delle
norme che regolamentino gli interventi in funzione dei prodotti stessi.
Qualunque sia il tipo di intervento, qualora si debbano eseguire operazioni che possano causare rilascio di
fibre, l'impresa che opera la bonifica, prima dell'inizio delle attività, è tenuta a presentare alla ASL il piano
di lavoro (D.Lgs. 277/91, art.34).
Al termine dei lavori di bonifica, dovranno essere eseguite le operazioni di certificazione di restituibilità
degli ambienti bonificati, Tali operazioni, da eseguirsi a spese del committente, dovranno essere eseguite da
funzionari della ASL competente per territorio al fine di assicurare che le aree interessate possono essere
occupate con sicurezza.
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7. IL PIANO DI LAVORO
Come detto più volte, l'art. 34 del D.Lgs. n. 277/91 obbliga colui che intende rimuovere materiali
contenenti amianto a predisporre un Piano di lavoro prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di
rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e
impianti, nonché dai mezzi di trasporto. TI D,M. 20/08/1999, all'Allegato 2, estende quest'obbligo anche
per le operazioni di incapsulamento che richiedano un trattamento preliminare o la sostituzione di lastre.
Detto Piano deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la
protezione dell'ambiente esterno, Dal punto di vista logistico il piano di lavoro deve fornire le indicazioni
circa il sito nel quale verrà operata la bonifica, dando una descrizione particolareggiata sia delle aree
direttamente interessate dall'intervento che di quelle limitrofe e deve contenete gli elaborati grafici con le
indicazioni circa l'organizzazione del cantiere, la delimitazione delle aree, le indicazioni su un eventuale
confinamento delle aree sia statico che dinamico e l'allontanamento delle persone non addette ai lavori.
Per quanto attiene alle operazioni di bonifica vere e proprie, si dovranno indicare le procedure operative, le
misure di protezione collettive ed individuali da porre in essere per garantire la sicurezza dei lavoratori e
dell'ambiente, fornendo le specifiche dei DPI usati: per la raccolta e lo smaltimento dei materiali. Se l’organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall’invio della suddetta
documentazione, i datori di lavoro possono eseguire ,lavori, ferma restando la loro responsabilità per
quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del decreto in questione.
Sulla base del numero di piani di lavoro presentati alla ASL 8 di Cagliari, dal 1996 al mese di
agosto 2001, si evidenzia un andamento crescente degli interventi di rimozione eseguiti da ditte
specializzate e pertanto una presa di coscienza sui problemi delle bonifiche dell'amianto, mentre
permangono frequenti episodi di interventi abusivi con i relativi problemi di degrado ambientale.
8. DISPOSTI1VI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
L'articolo 40 del D.Lgs. 626/94 definisce i DPI come "qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro i rischi che minacciano la sicurezza o la salute durante
il lavoro"; i DPI "devono essere utilizzati quando rischi non possono essere evitati e sufficientemente
ridotti" (D.Lgs. 626/94, art.4l) e devono essere tali da (D.Lgs. 626/94, art.42):
Le tematiche connesse con i dispositivi di protezione individuale (DPI), sono affrontate dalle direttive
89/686/CEE (sicurezza intrinseca dei DPI) e 89/656/CEE (sicurezza per l'uso dei DPI). Queste direttive
europee sono state recepite nella normativa nazionale con i decreti legislativi n. 475/1992 e n. 626/1994
(Titolo IV), e successive modificazioni e integrazioni.
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Il D. Lgs. n. 475/1992 suddivide i DPI in tre categorie in rapporto alla crescente complessità di
progettazione ed alla crescente pericolosità dei rischi dai quali i DPI devono salvaguardare. Ai sensi del
D.Lgs.475/1992 i DPI commercializzati a partire dal 1° gennaio 1995 devono essere accompagnati dalla
dichiarazione di conformità CE e muniti del marchio CE. I DPI devono inoltre essere adeguati ai rischi da
prevenire, senza di per sé comportare un rischio maggiore, devono essere adeguati alle condizioni esistenti
sul luogo di lavoro, devono tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori e devono
potere essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
Il D.Lgs n. 626/1994 inoltre prevede i seguenti Dispositivi di Protezione Individuali:
• della testa;
• degli occhi e del viso;
• delle vie respiratorie;
• delle mani;
• dei piedi;
• indumenti antipolvere.
E’noto che i DPI forniti ai lavoratori devono possedere caratteristiche di idoneità.
Ciò equivale a dire che essi devono anzitutto possedere i cosiddetti requisiti essenziali di sicurezza e salute,
i quali sono assicurati se i DPI sono dotati di:
• dichiarazione di conformità CE (il fabbricante dichiara che il DPI è conforme ai requisiti essenziali);
• marcatura CE;
• nota informativa.
Con riferimento poi al settore specifico dei lavori di bonifica da amianto i DPI consistono in:
• indumenti, tute integrali monouso con cappuccio;
• guanti di protezione;
• calzari a perdere;
• maschere con filtro.
1.La tuta
Deve essere con copricapo, priva di tasche, chiusa ai polsi ed alle caviglie con elastico e di tessuto _idoneo
a non trattenere le fibre. Sotto la tuta il vestiario personale deve essere ridotto al minimo. Per quanto
riguarda i materiali, la tuta può essere in tyvek, in cotone trattato, in goretex. Le ultime due possono essere
lavate ed usate più volte, sono più confortevoli ma necessitano di particolari cautele e cicli di trattamento.
Le tute in tyvek hanno il vantaggio di non dovere essere lavate ma sono poco traspiranti e si lacerano
facilmente; tuttavia sono le più usate in quanto monouso.
Fig. 14: Tuta monouso Fig. 15: Tuta riutilizzabile 2. Calzature e guanti protettivi.
Devono essere lavabili o monouso e con gambale sufficientemente alto da consentine la copertura con in
pantalone della tuta. Gli stivali in gomma sono lavabili, i copriscarpe sono a perdere in tyvek.
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Fig. 16:Guanti di lavoro Tipo A qualità robusta Fig. 17:Guanti di lavoro Tipo B Pelle di suino
Fig. 18:Guanto di gomma colore giallo Extra grande Fig. 19: Tipo A: stivale di protezione d’altissima qualità
3. DPI delle vie respiratorie.
Parlando dei DPI delle vie respiratorie (o respiratori), è noto che il datore di lavoro è tenuto a dotarne i
lavoratori nel caso di lavorazioni nelle quali siano presenti rischi connessi ad esposizione a polveri e fibre
che non possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di
protezione collettiva.
Per essi, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 626/1994, oltre all'informazione ed alla formazione, è
obbligatorio l'addestramento.
I DPI per le vie respiratorie consistono in:
-respiratori isolanti (indipendenti dall'aria ambiente);
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-respiratori a filtro (dipendenti dall'aria ambiente).
I respiratori isolanti possono essere :
-collegati, vale a dire sono dotati di un raccordo che li collega ad una sorgente di aria non inquinata (a
flusso continuo o a flusso a domanda);
-autorespiratori con bombola di aria compressa (a circuito aperto) o con ossigeno (a circuito chiuso).
Passando poi ai respiratori a filtro, che generalmente sono i più diffusi, in essi l'aria ambiente passa
attraverso un filtro il quale, agendo opportunamente sugli inquinanti, rende l'aria stessa idonea alla
respirazione.
Un respiratore a filtro è formato da un facciale (semimaschera, boccaglio, maschera intera, semimaschera
filtrante) a cui viene applicato un sottofiltrante idoneo a bloccare gli aerosol solidi e/o liquidi (filtri
antiparticelle), i gas o vapori (filtri antigas), o entrambi (filtri combinati).
Per quanto riguarda poi le caratteristiche e i requisiti delle maschere, esse devono innanzi tutto:
-rispondere a criteri di ergonomia;
-fornire elevati livelli di protezione;
-essere innocue, leggere, solide, fornite di spiegazioni d'uso;
-non limitare il campo visivo e la vista, essere compatibili con l'uso di occhiali;
-essere dotate di filtri facilmente montabili e smontabili.
Fig. 20:Maschera in policarbonato Fig. 21: semimaschere Fig. 22: maschere monouso
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Fig. 23:Ulteriori accessori per la bonifica dell’amianto
Fig. 24:Unità di decontaminazione ”Doccia d’aria”
Fig. 25:Sistemi di estrazione delle fibre di amianto
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Fig. 26:Sistemi di prelevamento campioni di amianto
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Normativa essenziale di riferimento
Circolare Ministero della Sanità 10 luglio 1986, n. 45
Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati.
D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.
D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77
Attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
Legge 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
D. Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
Circolare del ministero dell'Industria 17 febbraio 1993, n. 124976
Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.
D. Lgs. 19 marzo 1994 n. 626 Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
D.P.R. 8 agosto 1994 Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
Decreto del ministero della Sanità 6 settembre 1994
Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 114 Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
Decreto del ministero dell'Industria 28 marzo 1995, n. 202
Regolamento recante modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Circolare ministero della Sanità 12 aprile 1995, n. 7 Circolare esplicativa del D.M. 6 settembre 1994.
Decreto del ministero della Sanità 26 ottobre 1995
Normative e metodologie per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili.
Linee guida per l'applicazione del D. Lgs. 626/94
A cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome con la collaborazione dell'ISPESL e dell'Istituto Superiore di Sanità. (Versione definitiva approvata il 22/4/1996 dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali).
D.Lgs. n 242/1996 Disposizioni integrative e correlative del D.Lgs. n. 626/1994
Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lett. f, della legge 257/92, recante: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Decreto del ministero della Sanità 14 maggio 1996
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