FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini...

58
FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE Piazza d’Armi - 09123 Cagliari - tel. 070 67554025 CORSO DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE anno accademico 2005-2006 bozza del 14 marzo 2006 GIAN PAOLO GAMBERINI Quaderno n°3a: il d.lgs 626/94 l’analisi dei rischi (Modulo 8h)

Transcript of FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini...

Page 1: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

FACOLTA’ DI INGEGNERIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE Piazza d’Armi - 09123 Cagliari - tel. 070 67554025

CORSO DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

aannnnoo aaccccaaddeemmiiccoo 22000055--22000066 bboozzzzaa ddeell 1144 mmaarrzzoo 22000066

GIAN PAOLO GAMBERINI

QQuuaaddeerrnnoo nn°°33aa::

iill dd..llggss 662266//9944 ll’’aannaalliissii ddeeii rriisscchhii

((MMoodduulloo 88hh))

Page 2: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

La legislazione in materia di sicurezza dei lavoratori Prima di sviluppare il tema proposto dal titolo di questo quaderno, appare opportuno riportare di seguito la legislazione di riferimento sulla sicurezza dei lavoratori nell’ambiente di lavoro incluso quello dei “cantieri temporanei e mobili”, che come vedremo successivamente rappresentano il luogo di lavoro dove vengono sviluppati i lavori di cui alla legge 109/94 e s.m..

1- legge 23 ottobre 1960, n.1369: Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego della mano d’opera negli appalti e nei servizi pubblici 2- legge 11 febbraio 1994, n. 109 (artt. 4,7,16,17,18,31) legge quadro in materia dei LL.PP. 3- legge 8 agosto 1995,n. 341 (art.29) conversione, con modificazione ed integrazione, del d.l. 23 gennaio 1995, n 244, concernenete (….), nonche disposizioni in materia di lavoro e di occupazione 4- legge 24 aprile 1998, n. 128 (titolo I°, artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,16; titolo II° artt. 18,20,21,32,33, 38,

46,50.51) disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee (legge comunitaria 1995-1997) 5- DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626. – Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/ CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro: modificato ed integrato con la legge 29 dicembre 2000 n, 422,dlgs 25 febbraio 2000, n.66, dlgs 19 marzo 1996, n 242 6- Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758-

Ed inoltre si ritiene di evidenziare la normativa sulla:

• disciplina sanzionatoria in materia di lavoro

7- Decreto legislativo 17 marzo 1995, n 157 8artt. 1,2,3,6,11,12,13,14,15,16,17,18,26, Attuazione della direttiva 92/50 CEE in materia di applati pubblici di servizi Modificato ed integrato con il dlgs 25 febbraio 2000, n 65 8- Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 Attuazione della direttiva 97/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicrezza e/o salute sul luogo di lavoro 9- Decreto legislativo 14 agosto 1996, n 494 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili Modificato ed integrato dal d.lgs. 19 novembre 1999 n. 528 10- Decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 Modifiche ed integrazioni al d.lgs 14 agosto 1996, n494 recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernenete le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei e mobili

Prima bozza 1

Page 3: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

11- DPR 30 giugno 1965, n.1124- ( Tit.I°-artt. 1,2,3,4,5,910,11,1213,14,15,16,18,19,20,2123, 24,25, 26, 52,5354,5657,58,59,60,61,62,63,64,65,138,139,140,141,144,145155,156,157,158,159,160.161, 162, 163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,201,202,203,204)

Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Modificato ed integrato dalla Legge 28 dicembre 1993, n561; Legge 24 novembre 1975, n 780; dlgs 23 febbraio 2000, n 38; dlgs 19 febbraio 1998, n 51; dlgs 19 dicembre 1994, n 758; dpr 19 dicembre 1981; dm 26 gennaio 1998, dm 25 gennaio 1998 12- DM 11 dicembre 1978 Nuova tabella delle quote di incidenza per le principali categorie di lavori e composizione della squadra tipo 13- DM del lavoro e della Previdenza sociale 5 dicembre 1996 Procedure standardizzate per gli adempimenti documentati ai sensi dell’art.4, comma 9, del dlgs 626/94, modificato ed integrato dal dlgs 242/96 14- DM dell’Interno e lavoro 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro 15- Circ Min. LL:PP: 9 novembre 1948, n 11907 Ispettorato contratti. Obblighi assicurativi 16- Circ Min LL.PP. 26 agosto 1949, n.9711 Ispettorato contratti. Obblighi assicurativi 17- Circ Min LL.PP. 15 febbraio 1952, n.1498

• Organi di vigilanza

18- Circ Min Lav e Prev Soc. 18 marzo 1997, n41/97 Decreto lgs 494/96 (….): prime direttive 19- Circ Min lav e Prev Soc 30 maggio 1997, n 73/97 Ulteriori chiarimenti interpretativi del dlgs 494/96 e dlgs 626/94 20- Cir. Min.Lav e Prev. Soc. 5 marzo 1998, n30/98 Ulteriori chiarimenti interpretativi del dlgs n.494/96 e del dlgs 626/94 21- Parere del Consiglio di Stato 1 luglio 1998, n.1533/97.sezione II.. Il decreto legislativo 626/94 è certamente quello più importante e forse sarebbe meglio definirlo “la madre ” di tutta la legislazione in materia di sicurezza dei lavoratori, tanto è vero qualunque legislazione successiva al 1994 di fatto si riferisce ad esso. Pertanto di seguito si riportano le parti generali, e richiamando le parti speciali all’interno di lezioni a tema svolte per migliorare la conoscenza dei rischi in particolari lavorazioni

Prima bozza 2

Page 4: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626. - Attuazione delle direttive 89/391CEE,

89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/ 679/ CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di

lavoro: Il decreto legislativo 626/94 recepisce, nei suoi 98 articoli e 13 allegati, otto direttive dell’Unione Europea

1) 391/89: "misure per il miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori" 2) 654/89: "prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro" 3) 655/89: "requisiti di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature" 4) 656/89: "prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l’uso di attrezzature di protezioni

individuali" 5) 269/90: "prescrizioni minime di sicurezza e salute per la movimentazione manuale dei carichi" 6) 270/90: "prescrizioni minime di sicurezza e salute per attività svolte su attrezzature con

videoterminali" 7) 394/90: "protezione dei lavoratori contro i rischi di agenti cancerogeni" 8) 679/90: "protezione dei lavoratori contro i rischi di agenti biologici". Gli obiettivi che si pone il decreto sono rivolti alla sistematica ricerca dei rischi lavorativi, alla loro eliminazione, prevenzione e/o al contenimento, prima che producano effetti indesiderati. Impone l’obbligo di individuazione e valutazione dei rischi in ogni ambiente di lavoro per garantire il massimo grado di sicurezza in ogni "Unità Produttiva". In base all’Art.2 comma i) del D.L. 626/94 si definisce:

"Unità Produttiva”: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale” e precisamente:

Dall’art . all’art.

direttiva argomento

1-29 Dir. Quadro n°391/89 Misure generali per la tutela e la protezione dei lavoratori dai rischi di infortunio e malattie professionali nell’ambiente di lavoro

30-33 Dir n° 654/89 Luoghi di lavoro 34-39 Dir n° 655/89 Attrezzature di lavoro 40-46 Dir n° 657/89 Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale 47-49 Dir. n° 269/90 Movimentazione manuale dei carichi che comportino,

tra l’altro, rischi dorso lombari 50-59 Dir. n° 270/90 Videoterminali 60-72 Dir. n° 394/90 Esposizione agli agenti cancerogeni 73-88 Dir. n° 679/90 Esposizione agli agenti biologici 89-94 Sistema sanzionatorio 95-98 Disposizioni transitorie

Allegati 1-13 Disposizioni Tecniche Specificatamente, l’articolazione del DECRETO viene esposto attraverso il SOMMARIO così sarà più facile individuare quale articolo debba essere consultato in riferimento ad una necesità. Il testo non viene riportato perché facilmente reperibile su sopporto cartaceo o mediatico. Si evidenziano gli articoli

Prima bozza 3

Page 5: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

che dovranno essere sviluppati attraverso la lettura dei quaderni Q3 e altre fonti che si renderanno utili ed indispensabili: TITOLO I Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.- Campo di applicazione. Art. 2. - Definizioni. Art. 3. - Misure generali di tutela. Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. Art. 5. - Obblighi dei lavoratori. Art. 6. - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori. Art. 7. - Contratto di appalto o contratto d'opera. Capo II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. Art. 8. - Servizio di prevenzione e protezione. Art. 9. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione. Art. 10. -Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prev. e protez. dai rischi. Art. 11. - Riunione periodica di prevenzione e protezione di rischi. Capo III - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO. Art. 12. - Disposizioni generali. Art. 13. - Prevenzione incendi. Art. 14. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato. Art. 15. - Pronto soccorso. Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA. Art. 16. - Contenuto della sorveglianza sanitaria. Art. 17. - Il medico competente. Capo V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI. Art. 18. - Rappresentante per la sicurezza. Art. 19. - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. Art. 20. - Organismi paritetici. Capo VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI. Art. 21. - Informazione dei lavoratori. Art. 22. - Formazione dei lavoratori. Capo VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Art. 23. - V i g i l a n z a. Art. 24.- Informazione, consulenza, assistenza. Art. 25. - Coordinamento. Art. 26. - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro. Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento. Art. 28. - Adeguamenti al progresso tecnico. Capo VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI. Art. 29. - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali. TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO. Art. 30. - D e f i n i z i o n i.

Prima bozza 4

Page 6: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

Art. 31. - Requisiti di sicurezza e di salute. Art. 32. - Obblighi del datore di lavoro. Art. 33. - Adeguamenti di norme. TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO. Art. 34. - D e f i n i z i o n i. Art. 35. - Obblighi del datore di lavoro. Art. 36. - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro. Art. 37. - Informazione. Art. 38. - Formazione ed addestramento. Art. 39. - Obblighi dei lavoratori. TITOLO IV - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Art. 40. - D e f i n i z i o n i. Art. 41. - Obbligo di uso. Art. 42. - Requisiti dei DPI. Art. 43. - Obblighi del datore di lavoro. Art. 44. - Obblighi dei lavoratori. Art. 45. - Criteri per l'individuazione e l'uso. Art. 46. - Norma transitoria. TITOLO V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI. Art. 47. - Campo di applicazione. Art. 48. - Obblighi dei datori di lavoro. Art. 49. - Informazione e formazione. TITOLO VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI. Art. 50. - Campo d applicazione. Art. 51. - D e f i n i z i o n i. Art. 52. - Obblighi del datore di lavoro. Art. 53. - Organizzazione del lavoro. Art. 54. - Svolgimento quotidiano del lavoro. Art. 55. - Sorveglianza sanitaria. Art. 56. - Informazione e formazione. Art. 57. - Consultazione e partecipazione. Art. 58. - Adeguamento alle norme. Art. 59. - Caratteristiche tecniche. TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI. Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 60. - Campo di applicazione. Art. 61. - D e f i n i z i o n i. Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO. Art. 62. - Sostituzione e riduzione. Art. 63. - Valutazione del rischio. Art. 64. - Misure tecniche, organizzative, procedurali. Art. 65. - Misure igieniche. Art. 66. - Informazione e formazione. Art. 67. - Esposizione non prevedibile. Art. 68. - Operazioni lavorative particolari.

Prima bozza 5

Page 7: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA. Art. 69. - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche. Art. 70. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie. Art. 71. - Registrazione dei tumori. Art. 72. - Adeguamenti normativi. TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo I Art. 73. - Campo di applicazione. Art. 74. - D e f i n i z i o n i. Art. 75. - Classificazione degli agenti biologici. Art. 76. - Comunicazione. Art. 77. - Autorizzazione. Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO. Art. 78. - Valutazione del rischio. Art. 79. - Misure tecniche, organizzative, procedurali. Art. 80. - Misure igieniche. Art. 81. - Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie. Art. 82. - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari. Art. 83. - Misure specifiche per i processi industriali. Art. 84. - Misure di emergenza. Art. 85. - Informazioni e formazione. Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA. Art. 86. - Prevenzione e controllo. Art. 87. - Registri degli esposti e degli eventi accidentali. Art. 88. - Registro dei casi di malattia e di decesso. TITOLO IX - S A N Z I O N I. Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti. Art. 90. - Contravvenzioni commesse dai preposti. Art. 91 - Contravvenzioni commesse dai commercianti e dagli installatori. Art. 92. - Contravvenzioni commesse dal medico competente. Art. 93. - Contravvenzioni commesse dai lavoratori. Art. 94. - Violazioni amministrative. TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. Art. 95. - Norma transitoria. Art. 96. - Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4. Art. 97. - Obblighi d'informazione. Art. 98. - Norma finale. ALLEGATO I - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10). ALLEGATO II - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.

Prima bozza 6

Page 8: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

ALLEGATO III - Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale. ALLEGATO IV - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale. ALLEGATO V - Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale. ALLEGATO VI - Elementi di riferimento. ALLEGATO VII - Prescrizioni minime ALLEGATO VIII - Elenco di sistemi, preparati e procedimenti. ALLEGATO IX - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici. ALLEGATO X - Segnale di rischio biologico. ALLEGATO XI - Elenco degli agenti biologici classificati. ALLEGATO XII - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento. ALLEGATO XIII - Specifiche per processi industriali. La trattazione degli argomenti del d.lgs 626/94 avviene congiuntamente a quello del d.lgs 494/96, in quanto quest’ultimo rappresenta il riferimento più importante per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili. I riferimenti saranno tanti e tali che entrambi verranno svolti contemporaneamente. Comunque, di seguito, si esaminano i concetti fondamentali che verranno ripresi più volte all’interno di specifici argomenti che tratterranno i rischi più ricorrenti nei cantieri temporanei e mobili

CAMPO DI APPLICAZIONE del D.lgs 626/94

Si applica a tutti i settori di attività, pubblici o privati, industriali, commerciali, agricoli, amministrativi, etc., ovvero in ogni luogo di lavoro nel quale vi sia la presenza di lavoratori subordinati o autonomi che prestino la propria opera per un datore di lavoro Trattasi quindi di un dispositivo legislativo valido in ogni luogo di lavoro e quindi anche nei cantieri temporanei e mobili Nella definizione sopracitata compaiono terminologie che necessitano richiamare in maniera sintetica al fine di non generare confusione nella attribuzione delle conseguenze insite nei decreti lgs 626 e 494, e che comunque verranno riprese con maggiori dettagli nel Quaderno 3b • (Art. 1.del d.ls 626/94)- Campo di applicazione. 1. Il decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.

Prima bozza 7

Page 9: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti. 4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

• Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ovvero il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa, ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare del potere decisionale.

Nella pubblica amministratore il datore di lavoro è individuato nel dirigente al quale spettano i poteri decisionali

Nei lavori pubblici è il Responsabile Unico del Procedimento Nell’impresa individuale è il titolare dell’impresa (impresario) che come datore di lavoro è il

soggetto obbligato al rispetto delle prescrizioni delle norme antifortunistiche Nelle società di costruzioni (spa , srl, sas, snc) il datore di lavoro è il legale rappresentante, salvo una

diversa attribuzione di responsabilità all’interno dell’organo collegiale di amministrazione della società

Al fine di evitare perplessità dell’interprete, ove mai si verifichi un evento dannoso, appare consigliabile che da documenti aziendali, possibilmente aventi data certa, risulti con chiarezza la persona fisica che riceve la prestazione del lavoro quale controparte sinallagmatica dei lavoratori subordinati o comunque che abbia la responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva sotto il profilo gestionale e della capacità di spendita.

Sul piano civilistico, la definizione di datore di lavoro è enucleabile, in via indiretta, dalla nozione che il Codice Civile (art. 2094) fornisce della figura del prestatore di lavoro subordinato, controparte nel rapporto di lavoro:

“ è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenza e sotto la direzione dell’imprenditore”.

Dalla disposizione sopra esposta può si può desumere, in senso lato, che il datore di lavoro è anche colui che riceve la prestazione di lavoro. Nel campo penale l’enucleazione della definizione di datore di lavoro si presenta assai delicata per via del principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 della Costituzione)

Il datore di lavoro ha obblighi sanciti dall’ (Art. 4 del d.lgs 626/94. Questi verranno evidenziati nel Quaderno 3b, come quelli degli altri personaggi che fanno parte della scena della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

• dirigente: una definizione certa non è presente nella nostra legislatura, ma questa può essere desunta da alcune sentenze della Cassazione Civile che definisce “il dirigente colui al quale viene attribuito un potere decisionale e rappresentativo idoneo ad influenzare l’andamento dell’intera impresa o di una notevole parte di essa”. Connotati fondamentali che contraddistinguono il dirigente sono: elevata autonomia- professionalità, discrezionalità

• preposto: la nozione di preposto si evince dall’art.4 del dpr n° 547/55 e dall’art. 4 del dpr n°

303/56 che definiscono “il preposto come colui che sovrintende a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati” Nell’impresa di lavori civili il preposto è il caposquadra. Il dlgs 494/96 attribuisce al preposto ampie responsabilità per la sicurezza dei lavoratori che egli sovrintende durante l’esecuzione di un determinato lavoro, tanto da prevedere sanzioni pecuniarie e l’arresto in caso di mancata sorveglianza.

• lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con apporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi

Prima bozza 8

Page 10: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. Gli obblighi del lavoratore sono determinati dall’art.5 del dlgs 626/94: 1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione: il datore di lavoro è il titolare del servizio interno di prevenzione incendi e di evacuazione, ovvero persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate. Come detto il servizio può essere svolto direttamente dal parte del datore di lavoro e i cui compitii prevenzione e protezione dai rischi possono essere così riassunti per punti: 1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell’allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all’art. 8/626, quarto comma. 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al primo comma, oltre possedere i requisiti indicati al punto 3 del titolo “servizio di prevenzione e protezione “ deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, producendo giusto attestato con verifica di apprendimento promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio: a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi; b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all’art. 4/626, commi 1, 2, 3 e 11»; c) una relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente; d) l’attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di

Prima bozza 9

Page 11: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

lavoro.

• servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva; nell'azienda, ovvero unità produttiva; il servizio viene identificato dal legislatore in modo funzionale con una definizione tautologica che lo individua attraverso le sue finalità (prevenire e proteggere dai rischi i lavoratori dell’unità produttiva) in un coacervo di persone, cose ed elementi astratti costituenti le modalità con cui operare.

Il servizio di prevenzione e protezione deve seguire le seguenti direttive 1. Salvo quanto previsto dall’art. 10, il datore di lavoro organizza all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, il servizio di protezione e prevenzione, o incarica persone o servizi esterni all’azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Il datore di lavoro designa all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 8bis del dlgs 23 giugno 2003,n.195, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 3. I dipendenti di cui al secondo comma devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità ed i requisiti professionali per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, in particolare devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione ( organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei VV.F., dalle associazioni sindacali, dal soccorso pubblico e della difesa civile, ed altri) adeguati al livello di rischio presenti sul luogo del lavoro e relativi alle attività lavorative 4. Salvo quanto previsto dal secondo comma, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso delle necessarie conoscenze professionali per integrare l’azione di prevenzione o protezione. 5. L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all’obbligo di notifica o dichiarazione, ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti; f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti; g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 6. Salvo quanto previsto dal quinto comma, se le capacità dei dipendenti all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all’azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza». 7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell’azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori. 8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.

Prima bozza 10

Page 12: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi terzo e settimo. 10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia. 11. Il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all’azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate: a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; c) il curriculum professionale Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all’art. 4, secondo comma, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 11; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; e) le prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. 4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

“LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SI ESPLICA ANCHE ATTRAVERSO RIUNIONI”

1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ove previsto; d) il rappresentante per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: a) il documento di cui all’art. 4/626, commi secondo e terzo; b) l’idoneità dei mezzi di protezione individuale; c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione

della loro salute.

Prima bozza 11

Page 13: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.

5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

• medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

• rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone elette o designate

dai lavoratori, mediante elezione o con designazione nell’ambito delle rappresentanze sindacali, per rappresentarli per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro; il rappresentante per la sicurezza viene eletto in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato: nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

• prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi

dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

• agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente

dannoso per la salute. L’agente è una entità assimilabile nelle nostre categorie di giuridiche al concetto di “causa” come condizione idonea a produrre il risultato, ed esso è preso in considerazione quale causa o fonte di danno per la salute: esso può essere chimico, fisico o biologico.

• pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare

danni

DELEGABILITA’ DELLE FUNZIONI Dato l’alto numero di “personaggi” che compaiono sulla scena di un “lavoro” e quindi possono essere coinvolti in varia misura nella sicurezza e nella sorveglianza della salute dei lavoratori, appare necessario definire quali siano le funzioni che ciascuno di essi può delegare al fine di non crearsi il classico “scarica barile” qualora dovessero sorgere illeciti civili e penali per mancata osservanza delle norme che tutelano il lavoratore stesso in materia di salute e sorveglianza. L’art. 2087 del C.C. individua nella sola figura dell’imprenditore il soggetto obbligato per la sicurezza L’art. 4 del dpr 547/55, l’art. 4 del dpr 303/56 e l’art. 5 del d.lgs 277/91 contengono

Prima bozza 12

Page 14: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

l’affermazione del principio della ripartizione degli obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro tra i soggetti destinatari degli stessi, identificati nelle figure del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. Il dlgs 626/94, integrato dal dlgs 242/96 individua le responsabilità nell’ambito dell’organizzazione aziendale mediante l’attribuzione di specifiche mansioni e competenze, attuando una correlativa distribuzione dei ruoli tra datore di lavoro, dirigente e preposto. La delega di funzioni dell’imprenditore è cosa ben diversa dalla ripartizione dei compiti nell’ attività gestionale. La ripartizione dei compiti attribuisce al datore di lavoro responsabilità residuali derivanti dalla complessiva responsabilità dell’impresa: residuali nel senso che gli rimangono quelle residue dopo aver attribuito ad “altri” quelle responsabilità che possono essere “attribuite”. La delega delle funzioni, per contro, consente all’imprenditore che “non possa” o che “non voglia”, per plausibili motivi, esercitare tali attribuzioni, di delegare soggetti terzi all’espletamento di tali compiti purchè nel rispetto del principio di buona fede e del principio personalistico della responsabilità penale. La delega deve avere precise caratteristiche:

1. deve scaturire da obiettive e non transitorie esigenze dell’impresa 2. la ripartizione delle funzioni non deve avere carattere artificioso e fraudolento, volto al solo fine di

sottrarre l’imprenditore alla personale osservanza delle norme; 3. i collaboratori prescelti devono essere persone qualificate ed idonee tecnicamente, nonché dotati di

sufficiente autonomia organizzativa (non “ teste di paglia!”) 4. la delega di funzioni deve risultare in modo inequivocabile da norme interne e possibilmente in

modo certo da atto scritto, in particolare sub specie di procura notarile 5. la stazione delegante deve apprestare al soggetto delegato tutti i mezzi tecnici ed economici

necessari allo svolgimento del mandato astenendosi dall’ingerirsi nelle modalità di attuazione 6. l’imprenditore non è esente da responsabilità qualora si accerti che, pur avendo avuto notizia

dell’inerzia del delegato, non si sia tempestivamente attivato per supplirvi

• adempimenti non delegabili del datore di lavoro Il datore non potrà comunque delegare: 1. la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 e, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 2. la redazione del documento di valutazione dei rischi. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate; c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b). Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva. 3. la designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il relativo responsabile o incarica persone o servizi esterni all'azienda e nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente. Inoltre, in concorso con il dirigente e il preposto, egli

Prima bozza 13

Page 15: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

4. esercita, dirige o sovrintende le attività indicate all'art. 1 del dlgs 626/94, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori In particolare il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto: a) designano i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso; b) aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione; e) pendono le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione; g) richiedono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva; h) adottano le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; m) permettono ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; n) prendono appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possono causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; o) tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art.394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza; p) consultano il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d); q) adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il documento relativo in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio. Per le piccole e medie aziende, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dell'attività e alle dimensioni dell'azienda, ad eccezione delle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto

Prima bozza 14

Page 16: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, delle centrali termoelettriche, degli impianti e laboratori nucleari, delle aziende estrattive e altre attività minerarie, delle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, sono definiti: a) procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo; b) i casi, relativi ad ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione oltre i limiti di addetti di cui all'allegato I; c) i casi in cui è possibile la riduzione ad una sola volta all'anno della visita, di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio. La non delegabilità di tali funzioni in realtà denota “a contraris” la delegabilità di tutti gli altri adempimenti non citati, alla luce dell’osservanza delle condizioni oggettive e soggettive indicate precedentemente alla luce della giurisprudenza formatasi sul tema. Il divieto non và letto necessariamente nel senso della apodittica identificazione del datore di lavoro con il legale rappresentante dell’impresa, posto che il legislatore della sicurezza ha ritenuto di delineare l’identità fisica del datore di lavoro non già mediante un riferimento formale, bensì attraverso il concreto esercizio del potere gestionale cui è riconnessa la relativa responsabilità

Prima bozza 15

Page 17: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

Analisi dei rischi

Al fine di rendere meno dispersivo e più immediata la lettura della normativa sulla sicurezza dei

lavoratori, di seguito si riassumono i concetti fondamentali già ripresi precedentemente, e pertanto il d.lgs 626/94:

1. Definisce nuove figure e servizi che concorrono alla realizzazione del "Sistema

Sicurezza": il Datore di lavoro il Servizio di Prevenzione e Protezione i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza i Lavoratori designati per la gestione delle emergenze il Medico Competente.

2. deve essere applicata in tutte le aziende : sia pubbliche sia private qualunque sia il numero dei dipendenti qualunque sia il rapporto di lavoro tutela anche i lavoratori degli appalti.

3. prevede delle misure generali di tutela che devono realizzarsi attraverso : valutazione dei rischi eliminazione dei rischi riduzione dei rischi alla fonte programmazione della prevenzione sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso o non lo è priorità protezione collettiva su quella individuale limitazione numero dei lavoratori esposti a rischio controllo sanitario dei lavoratori misure di protezione collettiva ed individuale misure di emergenza : pronto soccorso, antincendio, evacuazione dei lavoratori ecc, ecc.

Poiché la prevenzione si attua anche attraverso la conoscenza dei rischi (informare è già prevenire), il D.Lgs. 626 prevede che il datore di lavoro attui:

l’analisi dei rischi la valutazione dei rischi il documento di programmazione della prevenzione la manutenzione degli ambienti, delle macchine e degli impianti l’informazione e la formazione.

Tale attività deve coinvolgere i lavoratori. Compiti del Datore di Lavoro : Il datore di lavoro deve:

valutare i rischi presenti in azienda organizzare la sicurezza e la gestione delle emergenze nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (compito che può svolgere

anche direttamente) nominare, se i rischi aziendali lo richiedono, il Medico Competente (il medico competente

non ha solo il compito di fare le visite, ma di informare, dare pareri sulla scelta delle attrezzature, dei DPI -dispositivi di protezione individuale-, partecipare alle riunioni sulla prevenzione, ecc.) informare e formare i lavoratori sui rischi aziendali e sulle misure adottate per la prevenzione e la sicurezza.

Prima bozza 16

Page 18: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

Compiti dei Lavoratori :I lavoratori devono:

rispettare le istruzioni impartite utilizzare correttamente i DPI sottoporsi agli accertamenti sanitari, quando previsti segnalare inconvenienti e pericoli partecipare ai corsi di informazione e formazione eleggere o designare i propri rappresentanti per la salute e la sicurezza.

In ogni caso, i lavoratori contribuiscono, assieme al datore di lavoro, ad applicare le norme ed a sviluppare ed a migliorare le condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

ha la facoltà del controllo dello svolgimento corretto dell’intera attività di prevenzione accede ai luoghi di lavoro deve essere consultato preventivamente in relazione alla valutazione dei rischi deve essere consultato sui vari problemi di prevenzione deve ottenere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la prevenzione e la

tutela della salute dei lavoratori Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede:

ad individuare i fattori di rischio ad elaborare misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di

lavoro a proporre programmi di informazione e formazione a fornire specifiche informazioni ai lavoratori su :

a. rischi potenziali b. misure di prevenzione da adottare.

Riunione periodica di Prevenzione e Protezione la riunione è indetta dal Datore di lavoro almeno una volta l’anno (nonché tutte le volte che si hanno variazioni significative o si introducano nuove tecnologie) per verificare lo sviluppo del programma ed i risultati conseguiti partecipano alla riunione:

il datore di lavoro il responsabile del servizio di prevenzione e protezione il rappresentante/i dei lavoratori dei lavoratori per la sicurezza il medico competente

analizzano:

il documento di analisi e valutazione dei rischi e di programmazione della prevenzione i mezzi personali di protezione il programma di informazione e formazione.

La gestione delle emergenze prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori. Il datore di lavoro deve:

designare i lavoratori incaricati, in ogni unità produttiva (addetti alle emergenze), i quali non possono rifiutare l’incarico, se non per giustificato motivo

formarli informare tutti i lavoratori programmare gli interventi ed i rapporti con i servizi pubblici competenti (ad es.:VVFF,

USL) fornire i mezzi necessari a far fronte alle emergenze.

Prima bozza 17

Page 19: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

Organismi Paritetici A livello territoriale sono costituiti Organismi Paritetici tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. In sostanza la legge 626:

immette figure nuove sulla scena della prevenzione modifica il ruolo delle figure tradizionali apre spazi per una "filosofia nuova" della prevenzione attraverso :

1. una più marcata e precisa connotazione delle responsabilità aziendali 2. una valorizzazione degli elementi comunicativi (informazione/formazione) della

prevenzione 3. una spinta alla concertazione sociale 4. un impulso a ridefinire il ruolo del servizio pubblico.

Cosa rimane in vigore dopo il decreto legislativo 626?

costituzione, art. 2087 C.C., C.P., ecc norme DPR 547, 303, ecc, non modificate DPR 175/88 (rischi rilevanti) Leg. 277/91 (rumore, piombo, amianto) DPR 962/82, D. Leg. 77/92, ecc. circolari 46/79, 61/81 (ammine aromatiche) ecc.

La legge 626 demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi quali :

il numero di RLS da eleggere, il tempo messo a disposizione per l’espletamento del mandato, la formazione dei rappresentanti.

******************************************************************************** Principi e generalità della valutazione dei rischi sul lavoro

A norma dell'Art. 4 del D. Lgs. n. 626/94, la Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori è il primo e più importante adempimento da ottemperare da parte del Datore di Lavoro per arrivare ad una conoscenza approfondita di qualunque tipo di rischio presente nella propria realtà aziendale; questo è il passo preliminare a tutta la successiva fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e di programmazione temporale delle stesse. Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi ed elaborare un documento formato da:

una relazione sulla valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori durante attività aziendale, nella quale sono specificati i criteri seguiti;

l’individuazione delle misure di prevenzione da adottare e dei dispositivi di protezione individuale da fornire ai lavoratori;

l’elaborazione di un programma per l’attuazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, con l’indicazione dei tempi e dei modi di attuazione.

A fronte di quanto dettato dal D. Lgs. 626/94, vengono di seguito elencati una serie di elementi essenziali per l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi richiesto al datore di lavoro

Prima bozza 18

Page 20: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

dalla normativa vigente per la tutela e la salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

1. Dati generali identificativi dell’Azienda. 2. Descrizione dell’attività svolta e del ciclo produttivo. 3. Organigramma e descrizione delle funzioni e delle responsabilità aziendali. 4. Descrizione della compagine impegnata nel settore sicurezza: RSPP, Medico

competente (quando richiesto), RLS, Consulenti, etc., mediante indicazione dei nomi dei soggetti incaricati, nonché precisazione dei compiti e dei doveri che tali figure sono chiamate ad assolvere, quindi specificazione dei tempi, delle risorse e delle strutture messe a disposizione dall’Azienda per l’adempimento dei doveri specifici.

5. Descrizione della struttura dedicata all’Emergenza, al Primo soccorso e all’Evacuazione, nonché delle procedure adottate dall’azienda in caso di pericoli.

6. Descrizione del sistema di gestione della sicurezza presente in Azienda ovvero, descrizione dell’organizzazione della gestione sicurezza, della sua integrazione nelle funzioni aziendali, quindi della pianificazione delle verifiche fatte internamente all’azienda al fine di accertare il regolare e costante funzionamento dell’intera organizzazione destinata alla sicurezza.

7. Indicazione delle modalità di organizzazione delle attività concesse in appalto. 8. Elencazione e descrizione delle attività effettuate all’interno dell’Azienda e

frequentemente affidate a terzi (appalto). 9. Descrizione delle modalità con cui la valutazione e la sua periodica revisione è

programmata e del livello di coinvolgimento di tutto il personale. 10. Indicazione delle attività programmate per la sicurezza e dei soggetti coinvolti. 11. Illustrazione dei pericoli rilevati nei vari reparti e ambiti lavorativi a seguito della

valutazione svolta in base a criteri specificatamente indicati. 12. Indicazione delle misure di miglioramento pianificate a seguito della valutazione svolta. 13. Procedura di gestione e revisione (annuale), riesame e riedizione del documento.

Eccezione per le piccole imprese 14. Gli imprenditori delle aziende familiari o che occupano fino a 10 addetti (ad eccezione

delle imprese soggette a grande rischio industriale ed a particolari fattori di rischio individuate da appositi elenchi), possono autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi ed inviare la stessa al Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Pertanto i titolari di queste imprese dovranno comunque effettuare una valutazione dei rischi, individuare le misure di prevenzione e predisporre un piano di attuazione con i relativi tempi (adempimento sostanziale). Sono, invece, esonerati dall’elaborare un vero e proprio documento (adempimento formale) che riassuma quanto emerso dalla valutazione del rischio.

15. Si afferma poi che "l'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori".

Definizioni necessarie:

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di

causare danni. Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di

impiego e/o esposizione. Valutazione dei rischi: procedimento di analisi dei rischi per la sicurezza e la sanità dei

lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

Prima bozza 19

Page 21: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

Obiettivo della valutazione dei rischi Il datore di lavoro ha il dovere di assicurarsi che la sicurezza e la sanità dei lavoratori, in ciascun posto di lavoro, sia garantita per tutte le attività e le mansioni da essi svolte. Con l’analisi dei rischi si persegue l’obiettivo di consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la sanità dei lavoratori. I provvedimenti comprendono:

prevenzione dei rischi professionali, informazione dei lavoratori, formazione professionale degli stessi, organizzazione e messa in pratica dei provvedimenti stessi.

In pratica, però, non sarà sempre possibile l’eliminazione completa dei rischi, in questi casi si dovranno ridurre nella misura possibile e si dovranno tenere sotto controllo i rischi residui. Si deve strutturare ed attuare la valutazione dei rischi in modo da aiutare i datori di lavoro o le persone che controllano l’attività professionale a fare quanto segue:

identificare i pericoli che sussistono sul luogo di lavoro e valutare i rischi associati agli stessi, in modo da determinare i provvedimenti da prendere per proteggere la sanità e la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge;

valutare i rischi per effettuare: la selezione delle attrezzature di lavoro, dei prodotti, dei preparati chimici impiegati e l’organizzazione del lavoro stesso;

controllare se i provvedimenti in atto risultano adeguati; stabilire un elenco di priorità nel caso in cui siano necessarie ulteriori misure in

seguito alla valutazione; dimostrare ai datori di lavoro o alle persone che si occupano delle attività di controllo,

alle competenti autorità, ai lavoratori ed ai loro rappresentanti, che tutti i fattori riguardo all’attività lavorativa sono stati presi in esame e ciò ha permesso di formulare un giudizio valido e motivato riguardo ai rischi ed ai provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la sanità;

garantire che i provvedimenti di prevenzione ed i metodi di lavoro e produzione, risultati dalla valutazione dei rischi, siano tali da consentire un miglioramento del livello di protezione dei lavoratori.

Elementi fondamentali della valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro intrapreso per definire quali siano le probabili cause di lesioni o danni, sia che risulti possibile eliminare il pericolo o che ciò non sia possibile e, quindi, si debbano definire le misure protettive del caso, oppure che sia possibile controllare i rischi fino a ridurli ad un livello accettabile.

Il datore di lavoro deve occuparsi del procedimento di analisi dei rischi in consultazione e/o partecipazione con i dirigenti e dipendenti e/o loro rappresentanti.

L’analisi dei rischi è articolata come segue:

identificazione dei pericoli, identificazione dei lavoratori (o di terzi) esposti a rischi potenziali, valutazione dei rischi dal punto di vista qualitativo e quantitativo, eliminazione dei rischi o, in caso contrario introduzione di ulteriori provvedimenti per ridurli.

Prima bozza 20

Page 22: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

La valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall’attività lavorativa che risultano ragionevolmente prevedibili. E’ opportuno realizzare valutazioni dei rischi attinenti a tutte le postazioni lavorative ed in modo da tener conto dei diversi modelli di lavoro.

La valutazione dei rischi non deve essere condotta dal datore di lavoro o dal suo rappresentante isolatamente, bensì attraverso il coinvolgimento dei dipendenti o dei loro rappresentanti, i quali devono essere consultati nell’ambito di tale procedura e devono ricevere tutte le informazioni riguardanti le conclusioni dell’analisi ed i provvedimenti di prevenzione da porre in atto.

Un altro fattore importante da considerare è la possibile presenza sul luogo di lavoro di dipendenti di altre aziende o di terze persone. Non si deve considerare che si tratti soltanto di persone esposte a rischi eventuali, ma si deve tener presente il fatto che la loro attività può comportare nuovi rischi per i dipendenti stabili. Si dovrà, in ogni caso, tener conto anche dei visitatori in quanto è probabile che non abbiano familiarità con i rischi o con le precauzioni da prendersi.

Per attuare la valutazione del rischio e’ importante avere a disposizione le planimetrie della sede che rappresentino quanto segue:

una o piu’ piante, in scala 1:200 ovvero 1:500, che individuino, oltre che la sede nel suo complesso, anche i locali limitrofi incluse le vie di accesso, le uscite ed i servizi tecnici;

una o piu’ piante in scala 1:50 ovvero 1:100 che evidenzino i diversi ambienti di lavoro. Planimetrie:elementi nel processo di valutazione rischi Le planimetrie costituiscono un elemento importante nel processo di valutazione del rischio in quanto, una volta integrate con le indicazioni relative alla destinazione dei vari ambienti, alle attrezzature e alle persone ivi presenti, saranno la base su cui si potranno riportare i riferimenti sia per i rischi individuati sia per le misure da attuare (come: vie di emergenza, posizione mezzi di estinzione, etc.). Con il supporto di tali planimetrie - una volta individuata l’Azienda, la sua attività ed il personale in forza - saranno effettuate ricognizioni nell’ambiente di lavoro necessarie a fare la "fotografia" sullo stato di sicurezza e di igiene - o di mancata sicurezza e di igiene –richiedendo all’Azienda stessa la certificazione e la documentazione previste nell’ambiente di lavoro in esame (certificati di conformità, documentazioni di collaudo e verifica, certificato di prevenzione incendi, libretti di impianto, schede di sicurezza, analisi ambientali, denunce di sorgenti radiogene, visite mediche, etc.). Saranno esaminati e descritti, in particolare, i seguenti elementi:

o l’individuazione del Datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti; o la determinazione del personale suddiviso per qualifiche (le piu’ rilevanti); o la nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente (ove

previsto) e del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori; o le caratteristiche architettoniche e strutturali dello stabile in cui e’ la Sede (ubicazione,

altezza, anno di costruzione, tipologia costruttiva, scale, accessi, numero di piani, ecc.); o la descrizione del ciclo lavorativo e la verifica dell’esistenza di specifiche procedure; o la descrizione dell’ambiente di lavoro (con riferimento alle planimetrie) distinguendo i

diversi locali ed il loro uso, l’altezza minima, l’illuminazione naturale ed artificiale, l’aerazione, il microclima, lo stato dei pavimenti e dei rivestimenti; le vie di uscita, la presenza o meno di barriere architettoniche e del pacchetto di medicazione (o della cassetta di pronto soccorso), etc.;

o le attrezzature di lavoro utilizzate (macchine, apparecchi, utensili ed impianti) con particolare riguardo agli impianti elettrici e di terra;

Prima bozza 21

Page 23: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

o le postazioni dei videoterminali (il D.di L. dovrà fornire l’elenco di coloro che sono soggetti al Titolo VI del D.Lgs. 626/94);

o le misure, i mezzi e le procedure adottati contro il rischio d’incendio e di emergenza (impianti di rilevazione incendio, impianti automatici di spegnimento, idranti, estintori, segnaletica di sicurezza, compartimentazione, scale di emergenza, il piano di emergenza nonché la classificazione del livello di rischio di incendio);

o gli addetti all’emergenza ed al pronto soccorso; o la sorveglianza sanitaria; o gli interventi di informazione e formazione.

Metodologia Il quadro metodologico generale in cui si colloca la Valutazione è il medesimo di ogni Analisi di Rischio, e cioè, a rigore, la determinazione di una qualche funzione matematica del tipo:

R = f (M,P) dove: R = magnitudo del rischio; M = magnitudo delle conseguenze P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze. La probabilità P è espressa ad esempio in numero di volte in cui il danno può verificarsi in un dato intervallo di tempo. La magnitudo delle conseguenze M può essere espressa ad esempio come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di rischio e del livello di danno ad essi provocato (valutato ad esempio in giornate di assenza lavorativa). La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello dell'esposizione dei lavoratori a quel dato pericolo, che consenta di porre in relazione l'entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi, e questo per ogni condizione operativa all'interno di certe ipotesi al contorno. La riduzione del rischio può avvenire mediante misure atte a ridurre la probabilità del verificarsi di un determinato danno atteso (adozione di misure di prevenzione) e/o di mitigazione delle eventuali conseguenze (adozione di misure di protezione, atte a diminuire l'entità del danno). La decisione sull'intervento, che sia dell'uno o dell'altro tipo, necessita di stabilire prima quale sia il livello di rischio accettabile Ra, in base al quale verranno giudicate bisognose di intervento in via prioritaria tutte quelle situazioni presentano un livello di rischio R tale che:

R>Ra Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula

R = P x D.

I rischi maggiori (danno letale, probabilità elevata) avranno un valore molto alto, quelli minori (danno lieve, probabilità trascurabile) un valore bassissimo, con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. La valutazione numerica del rischio costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare e permette di identificare una scala di priorità degli interventi, ad esempio: R > 8 Azioni correttive indilazionabili 4 < R < 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

Prima bozza 22

Page 24: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

2 < R < 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve - medio termine R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione Ovviamente questa scala dipende dalla “severità” della valutazione effettuata e la programmazione degli interventi dipende anche dalla possibilità pratica di effettuarli, che può essere legata ai tempi tecnici necessari o anche alle disponibilità economiche del momento. In ogni caso una scala numerica del tipo sopraindicato è utile per una corretta valutazione ed una conseguente programmazione degli interventi.

Scala delle probabilità P 4:Altamente probabile

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori

• Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in azienda simili o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’Azienda, della USSL, dell’ISPESL, etc...)

• Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in Azienda.

3: Probabile

• La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto.

• E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda

2:Poco probabile

• La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi

• Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi • Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.

1: Improbabile • La mancanza rilevata può provocare un danno per la

concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti • Non sono noti episodi già verificatisi • Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

Scala dell’entità del danno D 4 Gravissimo

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale

- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 3 Grave

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti

2 Medio

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile

- Esposizione cronica con effetti reversibili 1 Lieve

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

Prima bozza 23

Page 25: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

Se quello sia qui esposto è il quadro di riferimento generale, che occorre tenere ben presente, d'altro canto le stesse linee guida contenute negli orientamenti CEE consigliano di riservare solamente ad "alcuni problemi complessi", l'adozione di "un modello matematico di valutazione del rischi quale ausilio in sede decisionale", come tale "riservato agli specialisti", mentre "nella grande maggioranza dei posti di lavoro, l'espressione matematica di ciò che può essere considerato un rischio accettabile è sostituita dalla messa in atto di un modello di buona pratica corrente". Il Decreto Legislativo 626/94 non fornisce un metodo o un criterio per effettuare la valutazione dei rischi e predisporre il documento, ma lascia al datore di lavoro la scelta delle metodologie da applicare alla propria azienda. A tale proposito sono state emesse delle Circolari esplicative da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che hanno fornito delle linee guida riguardanti la valutazione dei rischi, pertanto si deve tenere conto:

delle realtà operative, anche articolate in diversi ambienti fisici; degli elementi del ciclo produttivo; del processo produttivo con riferimento ai posti di lavoro e mansioni.

Inoltre, la valutazione dei rischi deve indicare:

le varie fasi del procedimento; il grado di coinvolgimento delle componenti aziendali; le professionalità interne /esterne a cui si è fatto ricorso.

Il risultato della valutazione dei rischi deve corrispondere all'identificazione delle misure necessarie per il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mettendo il condizione il datore di lavoro di pianificare ed individuare tutti quegli interventi capaci di eliminare, ridurre o controllare i rischi aziendali. Uno strumento generale di valutazione dei rischi professionali dovrà quindi rifarsi, almeno in prima istanza, a criteri operativi semplificati che consentano di soddisfare comunque ad alcuni requisiti, peraltro definiti in altrettante fasi dalle stesse linee guida europee:

1. assicurare la maggiore sistematicità possibile al fine di garantire l'identificazione di tutti i possibili rischi presenti:

A. Individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo (sostanze, macchinari, agenti nocivi, etc...) Questa fase deve consentire di conoscere le evidenze oggettive di tipo tecnico ed organizzativo che possono generare rischi per i lavoratori. Il rischio si genera nel caso in cui, evidentemente, siano presenti lavoratori esposti a ciascuna fonte individuata.

B. Individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti: esame di ciascun gruppo di soggetti esposti alla fonte di pericolo ed individuazione del tipo di esposizione in funzione di una molteplicità di parametri, che vanno rilevati (fattori di prevenzione e protezione dei soggetti a rischio), quali:

o grado di formazione/informazione; o tipo di organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza; o influenza di fattori ambientali, psicologici specifici; o presenza e adeguatezza dei Dispositivi di Protezione Individuale; o presenza e adeguatezza di sistemi di protezione collettivi; o presenza e adeguatezza di Piani di Emergenza, Evacuazione, Soccorso; o Sorveglianza Sanitaria.

2. Procedere alla valutazione dei rischi in senso stretto, per ciascuno dei rischi individuati alla fase 1: ciò significa poter emettere un giudizio di gravità del rischio e quindi di conformità ed adeguatezza della situazione in essere, rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione dai rischi.

Prima bozza 24

Page 26: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

Una volta individuato il rischio, iniziarne la valutazione dai principi fondamentali e studiare la possibilità di eliminarlo in base all’esistenza o meno di un principio di causalità.

3. Consentire l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza degli esiti della valutazione e stabilire il Programma di Attuazione delle stesse in base ad un ordine di priorità.

Un metodo semplificato di valutazione deve consentire di individuare, ove esistano, quei rischi particolari per i quali sono necessarie valutazioni più approfondite, magari di tipo matematico- quantitativo. La fase di identificazione dei rischi è sostanzialmente la stessa qualunque approccio si voglia seguire; si tratta, anzi, della fase spesso più problematica perché lasciarsi sfuggire un rischio potenziale in questa fase significa non poterlo prendere in considerazione successivamente a tutto scapito della sicurezza che si può pensare di raggiungere; né esistono a tal proposito metodi rigorosi capaci di garantire la voluta esaustività. L'unico criterio possibile che viene in aiuto in questa fase è quello del maggior grado possibile di sistematicità nel passare in rassegna entrambi i seguenti aspetti:

la realtà aziendale: postazioni di lavoro, aree, operazioni unitarie, condizioni operative, mansioni;

l'inventario dei rischi possibili: rischi per la salute e l'incolumità legati a tutti i potenziali fattori, noti attraverso l'esperienza e la casistica precedente sia a livello aziendale che di settore di attività.

Gli orientamenti generali a cui si fa riferimento di solito sono:

osservazione dell’ambiente di lavoro, identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro, esame dei compiti eseguiti sul posto di lavoro al fine di valutare i rischi derivanti dalle

singole mansioni, osservazione del lavoro in corso di esecuzione, esame dei modelli di lavoro per valutare l’esposizione ai rischi, esame dei fattori esterni che possono influire sul posto di lavoro, esame dell’organizzazione destinata a mantenere condizioni soddisfacenti di lavoro,

fra cui le misure di salvaguardia e di adeguamento delle misure di protezione.

Si confronteranno le osservazioni compiute con i criteri per stabilire la sicurezza e la sanità in base a:

norme ed orientamenti pubblicati (norme tecniche nazionali, codici di buona pratica, orientamenti di fabbricanti, ecc.),

principi gerarchici della prevenzione dei rischi, procedure per evitare i rischi, sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno, metodologie per combattere i rischi alla fonte, applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali, adeguamento al progresso tecnico ed a cambiamenti nel campo dell’informazione, garanzie per un miglioramento del livello di protezione.

Pare opportuno fare alcune precisazioni riguardo ai dispositivi di protezione individuale, si tratta degli equipaggiamenti destinati ad essere portati o indossati dal lavoratore per garantirne le protezione dai pericoli. Il loro utilizzo deve essere l’ultima scelta nell’ambito della strategia di controllo e non devono essere impiegati in sostituzione di altri provvedimenti, cioè devono essere adottati solo quando risulti impossibile garantire la sicurezza e la sanità dei dipendenti tramite mezzi collettivi. Tuttavia, le attrezzature di protezione individuale possono essere utili

Prima bozza 25

Page 27: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

nel periodo in cui si stanno ponendo in atto o mettendo a punto altri provvedimenti di controllo. Quando si ritiene che sia necessario il loro utilizzo, esse devono essere di tipo adeguato. Le loro prestazioni devono essere valutate in base ai dati forniti dal fabbricante, mentre spetta a chi compie la valutazione confermare che siano adeguate all’obiettivo prestabilito, prendere in esame i limiti pratici che derivano dall’indossare i d.p.i. e, quindi, ridurne il tempo di impiego e curare le disposizioni riguardo al magazzinaggio, alla manutenzione ed alla formazione dei lavoratori al loro utilizzo. I datori di lavoro devono essere consapevoli del fatto che non si devono trasferire rischi né da una parte all’altra del posto di lavoro né al di fuori. L’orientamento che costituirà la base della valutazione dipenderà dai seguenti aspetti:

natura del posto di lavoro, tipo di procedimento (per esempio: operazioni ripetute, sviluppo o cambiamento del

metodo di lavoro), compito effettuato, complessità tecnica.

In pratica, risulta spesso utile pensare alla valutazione dei rischi come ad un procedimento che si articola in una serie di fasi in cui ciascuna di esse tende a porre meglio in luce o ad analizzare in modo più approfondito un argomento particolare in cui si identifica un rischio. Le fasi possono essere schematizzate nel seguente modo:

• valutazione complessiva per separare i rischi in due categorie: 1. rischi noti per i quali si identificano le misure di controllo già in atto, 2. rischi che richiedono un esame più attento e dettagliato;

• valutazione ulteriore dei rischi che richiedono un’analisi più particolareggiata.

Quando si effettua una valutazione di rischio sul lavoro, il sistema più rapido e più sicuro per identificare i vari aspetti di ciò che avviene di fatto è, spesso, quello di rivolgersi direttamente ai lavoratori interessati. Infatti, essi conoscono quale metodo di lavoro applicano, sono in grado di porre in luce pratiche di lavoro non corrette o poco raccomandabili per realizzare un compito difficile, oltre a chiarire quali precauzioni pongono in atto. I datori di lavoro devono pertanto assicurarsi che, chiunque sia la persona incaricata della definizione dei rischi, si tratti o meno di un dipendente o di un consulente esterno, attui un vero e proprio dialogo con i lavoratori o con altre istanze, quali, ad esempio, i subappaltatori, che di fatto eseguono il lavoro previsto. I dipendenti sono anche in grado di richiamare l’attenzione su alcuni pericoli che, per loro stessa natura, risultano di difficile identificazione. Può trattarsi di problemi che possono derivare dall’organizzazione del lavoro, dal modello di attività svolte o dal posto di lavoro. Possono essere aspetti che, talvolta, si danno per scontati o che determinano una riduzione, anche tacitamente accettata, delle condizioni normali di comfort. Una valutazione preliminare deve comprendere:

l’identificazione dei rischi che possono essere eliminati, l’esame completo dei pericoli per i quali non sono necessarie ulteriori azioni. Si

dovranno prendere in considerazione anche usi eccezionali e speciali di attrezzi non pericolosi se soggetti ad uso normale,

l’identificazione dei rischi noti e per cui sono chiaramente evidenziabili e disponibili le misure di controllo adeguate,

l’indicazione dei casi in cui è necessaria una valutazione più completa, con l’utilizzo, se necessario, delle tecniche più sofisticate. In questi casi si deve articolare la valutazione come segue: 1. identificazione dei pericoli in tutti gli aspetti dell’attività lavorativa mediante:

Prima bozza 26

Page 28: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

• consultazione e partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, • esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa, sia riguardo alle

procedure normali che eccezionali, • identificazione degli aspetti del lavoro che costituiscono causa potenziale di

danno; 2. identificazione di tutte le persone che possono incorrere in pericoli, compresi i

gruppi di persone esposte a rischi particolari, a tal fine si dovrà: • tener conto dell’interazione fra i lavoratori, • riservare particolare attenzione ai gruppi di lavoratori esposti a rischi maggiori;

3. stima dei rischi, tenendo conto dell’affidabilità e dell’adeguatezza delle misure cautelari o preventive esistenti; a questo proposito è utile stimare, come precedentemente esposto: • la gamma di conseguenze derivanti da un determinato rischio:

danno lieve, incidente che non provoca ferite, ferite di modesta entità (abrasioni, tagli), ferite gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi) incidente mortale, incidente mortale multiplo

• e la gamma di giudizi di probabilità degli eventuali danni: improbabile, possibile (ma non molto probabile), probabile, inevitabile (nel tempo);

4. decisione su quali nuove eventuali misure debbano essere introdotte per eliminare o ridurre i rischi, basandosi sulla buona pratica corrente ed avendo come obiettivo la protezione dei lavoratori nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale;

5. definizione, in via prioritaria, delle misure cautelari da adottare; la scala prioritaria deve tenere conto: della gravità dei rischi, della probabilità che si verifichi un incidente, del numero di persone che possono esserne vittime e del tempo necessario per porre in atto le misure di prevenzione.

I Fase – Ricerca e analisi dei pericoli Il primo passo che occorre effettuare nella valutazione dei rischi è circoscritto all'identificazione dei pericoli che possono essere la causa di potenziali infortuni o danni significativi al luogo di lavoro. In effetti, se i pericoli non fossero messi sotto controllo, potrebbero tramutarsi in concreti rischi. A titolo esemplificativo elenchiamo alcuni elementi essenziali della valutazione dei rischi:

analisi dei rischi relativi agli immobili; identificazione dei rischi legati ai posti di lavoro; i rischi inerenti l'uso di macchine e attrezzature; valutazione dei rischi derivanti dall'utilizzo o dalla presenza di sostanze chimiche o

pericolose; i rischi derivanti da lavori concessi in appalto.

Si dovrà procedere all’identificazione di quelle sorgenti di pericolo che nel loro impiego, possono oggettivamente provocare (per le proprie caratteristiche intrinseche, la posizione, l’entità, le modalità di funzionamento, etc.) un potenziale rischio di tipo infortunistico oppure di tipo igienico-ambientale; non dovranno essere prese in considerazione quelle sorgenti di

Prima bozza 27

Page 29: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

pericolo che per loro natura, impiego o collocazione non danno luogo sicuramente e con certezza immediata ad alcun rischio di esposizione. Per il rilevamento e l’elenco dei pericoli, da riportare in una scheda, Scheda A, si potrà fare riferimento all’Allegato 2 :"Pericoli/Rischi per la sicurezza, per la salute ed igienico-ambientali, trasversali ed organizzativi". Volendo utilizzare l’impostazione contenuta nella Scheda A riportare le sorgenti di pericolo come suddivise precisando, di seguito a ciascuna di esse, l’agente o il fattore (attrezzatura, sostanza, ambiente, etc.) che contiene il pericolo, il tipo di pericolo e la sua posizione nella sede. SCHEDA A: Identificazione delle sorgenti di pericolo. La scheda dovrà contenere tutti i fattori di pericolo individuati (si veda l’Allegato 2 del Documento in esame) suddivisi nelle seguenti tre tipologie:

PERICOLI PER LA SICUREZZA (a1, b1, c1...) PERICOLI PER LA SALUTE ED IGIENICO AMBIENTALI (a2, b2, c2, .....) PERICOLI TRASVERSALI ED ORGANIZZATIVI (a3, b3, c3, ....)

nonche’ gli elaborati grafici:

Allegati- A1: Planimetria(1:200 oppure 1:500); A2: Planimetria(1:50 oppure 1:100); A3: etc.

Si noti che gli indici a1, b1, c1, ...; a2, b2, c2, ...; a3, b3, c3, .... etc., saranno i riferimenti, di tutte le schede-predisposte nel processo di valutazione- per gli stessi pericoli/rischi e pertanto ogni pericolo/rischio avrà sempre lo stesso indice. II Fase – Identificazione delle persone che potrebbero essere danneggiate In questa fase bisognerà accertare se le sorgenti di pericolo identificate in precedenza possono, per la presenza occasionale o continua di persone, comportare, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, un evidente rischio per quanto attiene la sicurezza e la salute; in altre parole si dovrà verificare la contemporanea presenza del fattore "pericolo" con il fattore "uomo". Qualora vi fosse la concreta possibilità che l'evento indesiderato, il pericolo, possa accadere dando luogo ad un rischio reale, sarà necessario valutare quali soggetti sono particolarmente esposti ai rischi derivanti dai pericoli identificati. Ovvero occorrerà accertare quali gruppi di persone risultano coinvolti, in quanto svolgono lavori simili o perché occupati o momentaneamente presenti nella struttura a rischio.

I rischi così individuati, che si dovranno riportare nell’apposita Scheda B, sono i cosiddetti "rischi residui" ovvero quei rischi potenziali che permangono durante l’attività’ lavorativa tenuto conto sia delle modalità operative e delle caratteristiche di esposizione presenti, sia dei mezzi e dispositivi di sicurezza e di igiene esistenti (schermatura, segregazione, protezioni intrinseche, cappe aspiranti, mezzi di protezione individuale, ventilazione, isolamento, segnaletica, etc.) sia, infine, degli ulteriori interventi di protezione già attuati. Sono i "rischi residui" quelli che, adottando il programma stabilito nella Fase V, dovranno essere eliminati o quanto meno ridotti.

Prima bozza 28

Page 30: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

Al fine di avere una visione d’insieme della situazione di rischio riportare i riferimenti a1, b1, ... a2, b2, etc. su una o più planimetrie in scala 1:50 od 1:100 (di cui si dispone) che saranno pertanto denominate "planimetrie dei rischi". SCHEDA B: Individuazione dei conseguenti potenziali rischi (residui) di esposizione in relazione alla presenza di persone. Verificare la contemporanea presenza del fattore "uomo" insieme al fattore "pericolo" e compilare lo schema riportando in modo sintetico, nella 1ªcolonna, i pericoli individuati nella Scheda A adottando la stessa numerazione; nella 2ª colonna il numero delle persone esposte al corrispondente pericolo e, nella 3ª colonna, le conclusioni. E' evidente che il binomio uomo-pericolo da sempre luogo ad un rischio.

III Fase – Valutazione e stima dell’entità dei rischi rilevati Individuati, come indicato, i "rischi residui" e facendo riferimento all’apposita Scheda C prevista in questa fase, occorre:

a) valutare ciascun rischio ovvero stimarne l’entità (ove e’ possibile, ad esempio, tramite la misurazione dei parametri di rischio) facendo uso di quegli strumenti e metodologie di sicurezza e salute - pertinenti al rischio stesso - di cui si e’ a conoscenza (in generale tali criteri possono essere: disposizioni legislative, analisi ambientali di confronto, schede tecniche, algoritmi, regolamenti, norme di buona tecnica italiane ed estere, circolari, studi specifici, esperienze di settore, etc.). Un rischio può essere più o meno elevato anche in dipendenza delle condizioni ambientali del posto di lavoro e delle condizioni psico-fisiche del lavoratore. Va valutata inoltre l’accettabilità’ del luogo di lavoro o della attrezzatura o della sostanza anche in funzione della permanenza o del tempo di utilizzazione.

b) indicare per ciascun rischio il/i criterio/i adottato/i per la valutazione o la stima di cui al punto precedente;

c) stabilire quali saranno le priorità di intervento su tali rischi residui - finalizzate alla loro eliminazione od attenuazione - adottando, ad esempio, l’Allegato C, alla Scheda C, che tiene conto:

o della gravità delle conseguenze che ciascun rischio comporta nei confronti del lavoratore (danno molto lieve, lieve, modesto, grave, gravissimo);

o della probabilità dell’evento (rara, scarsamente possibile, probabile, molto probabile, certa);

o del numero delle persone che possono essere coinvolte dai suoi effetti dannosi (una, sino a tre, sino a dieci, sino a cinquanta, oltre).

Il risultato della combinazione dei valori (ossia la somma) corrispondenti a tali parametri deve essere riferito alla "Scala di importanza delle priorità d’intervento sui rischi" che darà, per ciascun rischio, un valore compreso tra 1 e 5 ossia: 1 (molto basso), 2 (basso), 3 (medio), 4 (alto) e 5 (molto alto). Tali valori finali consentiranno sia di scartare - ossia di tralasciare - quei rischi il cui valore e’ "molto basso" (e talvolta anche quelli il cui valore risulta "basso") sia di stabilire le priorità d’intervento sui rischi di valore piu’ elevato ("medio", "alto" e "molto alto"); poiché l’attribuzione dei valori parametrici e’ soggettiva e’ opportuno che sia un unico soggetto colui che individua tali valori.

d) elencare i rischi residui secondo le priorità stabilite al punto c).

Prima bozza 29

Page 31: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

Ad ogni rischio valutato devono corrispondere uno o più interventi preventivi che eliminino o contengano in maniera accettabile un pericolo.

SCHEDA C :Valutazione e stima dell’entità dei rischi residui rilevati. Il criterio fondamentale che ha consentito la valutazione e la stima dei rischi individuati nell’ambiente di lavoro si basa essenzialmente sulle disposizioni dell’art. 3 del D. Lgs. 626/94 tenendo conto anche delle disposizioni di legge e delle normative di buona tecnica esistenti.

a) Riportare i rischi individuati nella Scheda B senza considerare più la suddivisione nelle tre tipologie di rischio ma mantenendone i riferimenti (a1, b1,...; a2, b2, ...; a3, b3, ...etc.). Riportare di seguito a ciascun rischio i criteri (anche uno solo) o i motivi che hanno consentito di effettuare la valutazione ed i termini od i valori a confronto.

b) Determinare il "valore finale" di ciascun rischio; valore che sarà necessario per

stabilire le priorità di intervento su tutti i rischi individuati.

c) Elencare i rischi secondo le priorità d’intervento - ossia secondo i loro valori finali - dopo aver scartato i rischi con il valore "molto basso". Sulla base delle precauzioni individuate per attenuare o eliminare i rischi devono essere definite le priorità per l'esecuzione degli interventi che effettivamente permettono di controllare adeguatamente i rischi aziendali. Pertanto deve essere data priorità a quei rischi che coinvolgono un gran numero di persone o che potrebbero causare gravi danni. Nella scelta degli interventi prioritari occorre tener conto delle azioni che:

o eliminano completamente il rischio; o individuano una soluzione meno rischiosa; o prevengano l'insorgere del pericolo; o permettano di organizzare il lavoro in modo da ridurre l'esposizione al pericolo.

IV Fase - Individuazione misure prevenzione e protezione In questa fase, in conseguenza dei rischi residui ormai accertati e dei criteri adottati per valutarli e stimarli, si dovranno individuare e riportare nella apposita Scheda D le misure di prevenzione e protezione - che potranno essere di tipo tecnico, organizzativo e procedurale - e i dispositivi di protezione individuale occorrenti per migliorare le condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori. SCHEDA D:Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale. In relazione ai rischi residui non trascurabili individuati ed elencati secondo le priorità di cui alla III Fase saranno indicati, di seguito, le misure e gli interventi di sicurezza e di igiene da porre in atto o le azioni di formazione ed informazione da realizzare. V Fase – Aggiornamento periodico della valutazione ed eventuale modifica In questa, che e’ la fase finale della procedura e che consentirà la conclusione del documento, si dovrà stabilire il programma delle misure ritenute opportune per eliminare o ridurre i rischi residui e garantire, di conseguenza, il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza. Nel rispetto dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94 il datore di lavoro deve provvedere periodicamente alla revisione della valutazione dei rischi. Qualora si dovessero verificare sostanziali

Prima bozza 30

Page 32: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

cambiamenti (nuove macchine, sostanze, attività o procedure) occorre aggiungere la valutazione del nuovo pericolo. Tenendo conto sia delle priorità di cui alla Fase III, sia di quelle previste dall’Art. 3 del decreto, compilare la Scheda E riportando, a fianco di ciascun rischio, la data presunta del termine dei lavori specifici o la durata degli stessi ovvero la data di sostituzione della sostanza o di modifica dell’attrezzatura ovvero la data di acquisto di nuovi dispositivi di protezione individuale ovvero i tempi di riorganizzazione del lavoro ovvero il numero, la durata e la data dei corsi di formazione ed informazione, ecc. SCHEDA E:Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento. Nella 1ª colonna indicare gli indici di riferimento e, considerate sia le priorità individuate nella Fase III, sia quelle contenute nell'art. 3 "Misure generali di tutela" del decreto e sia i tempi tecnici di attuazione, riportare - nella 2ª colonna - i tempi o le date presunte di attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione. Gli esperti ricordano che e’ da tenere sempre presente che le misure previste non dovranno comportare rischi di alcun genere per i dipendenti o per la popolazione nè deteriorare l’ambiente esterno. "ALLEGATO 1"AL DOCUMENTO: NORME IMPORTANTI SU SICUREZZA E SALUTE D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 – Norme generali per l’igiene sul lavoro D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni Legge 5 marzo 1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 – Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro Legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 – Requisiti essenziali di sicurezza dei D.P.I D. Lgs. 19.9.1994, n. 626, D. Lgs. 19.3.1996, n. 242 e mod. – Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 – Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 – Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503 – Regolamento per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 393 - Segnaletica di sicurezza D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – Prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili D. Lgs. 05 febbraio 1997 n. 22 - Rifiuti speciali D. Lgs. 12 novembre 1996, n. 615 – Compatibilità elettromagnetica Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 - Regolamento per l’attuazione della direttiva 95/16/CE e la semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta e relativa licenza di esercizio per ascensori e montacarichi (entrato in vigore il 26.6.1999) D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 – attrezzature ed apparecchi a pressione Decreto del Ministero del Lavoro 2 maggio 2001 – Criteri per l’individuazione e l’uso dei D.P.I D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 di modifica alla L. 5 marzo 1990, n. 46 (entrato in vigore il 30.6.2003) D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione per la denuncia di:

a) installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; b)dispositivi di messa a terra di impianti elettrici; c)dispositivi di messa a terra di impianti elettrici pericolosi (con pericolo d’esplosione). (entrato in vigore il 23.1.2002)

D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 – Protezione contro i rischi derivanti da agenti chimici D.M. 17 marzo 2003: aggiornamento degli allegati tecnici per gli impianti termici (degli edifici)

Prima bozza 31

Page 33: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

A partire dal 1° settembre 2003 gli impianti termici con potenza nominale superiore od uguale a 35 kW e gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti rispettivamente di un "libretto di centrale" conforme all’allegato I del presente decreto e di un "libretto d’impianto" conforme all’allegato II al presente decreto.

D. Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 – Rischio di atmosfere esplosive "ALLEGATO 2"AL DOCUMENTO: RISCHI PER LA SICUREZZA Nell’Allegato 2 del documento sono indicati i Rischi per la Sicurezza , per la Salute e Trasversali Rischi per la Sicurezza I rischi per la sicurezza possono essere reali o residui; essi si possono suddividere in cinque categorie: 1. Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro relativamente a:

Altezza dell’ambiente; Superficie dell’ambiente; Volume dell’ambiente; Aerazione naturale ed artificiale; Illuminazione naturale, artificiale e di emergenza); Pavimenti (lisci o sconnessi); Pareti (semplici o attrezzate, scaffalatura); Solai (resistenza); Depositi e magazzini (destinazione, praticabilita’, portata); Vie di fuga; Scale; Uscite o porte (in numero sufficiente in funzione delle persone); Locali sotterranei (dimensioni, altezza, aerazione).

2. Rischi da carenze di sicurezza su macchine, apparecchiature ed impianti relative a:

Protezione degli organi di avviamento; Protezione degli organi di trasmissione; Protezione degli organi di lavoro; Protezione degli organi di comando; Macchine con marcatura "CE" (riferimento al D.P.R. N. 459/1996); Macchine prive di marcatura "CE".(riferimento al D.P.R. 547/55); Impianti termici e di climatizzazione; Impianti idrici ed a gas; Protezione nell’uso di elevatori; Protezione nell’uso di attrezzature di sollevamento; Protezione nell’uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti).

3. Rischi da manipolazione di sostanze pericolose:

Sostanze infiammabili; Sostanze corrosive; Sostanze comburenti; Sostanze esplosive.

4. Rischi da carenza di sicurezza elettrica connessa a:

Idoneità del progetto; Idoneità d’uso; Impianti di terra; Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o esplosione,

5. Rischi da incendio e/o esplosione per:

Presenza di materiali combustibili, di sostanze infiammabili e di persone; Presenza di locali di conservazione (caratteristiche strutturali di ventilazione e di ricambi d’aria); Carenza di sistemi antincendio; Carenza di segnaletica di sicurezza; Carenza di uscite; Carenza di vie di esodo.

Prima bozza 32

Page 34: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

"ALLEGATO 2": RISCHI TRASVERSALI ED ORGANIZZATIVI Rischi trasversali ed organizzativi Tali rischi – reali o residui - sono essenzialmente dovuti a: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza; Processi di lavoro usuranti: per es. lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno; Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e monitoraggio; Procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza; Movimentazione manuale dei carichi; Lavoro ai VDT (es. Data Entry).

FATTORI PSICOLOGICI

Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro; Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità; Complessità delle mansioni e carenza di controllo; Reattività anomala a condizioni di emergenza.

FATTORI ERGONOMICI

Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni; Conoscenze e capacità del personale; Norme di comportamento; Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili.

CONDIZIONI DI LAVORO PARTICOLARI

Lavoro con animali; Lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale; Condizioni climatiche esasperate; Lavoro in acqua: in superficie (es. piattaforme) e in immersione; Conseguenze di variazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza; Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro.

Prima bozza 33

Page 35: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

Azioni derivanti dalla valutazione dei rischi sul lavoro

Anche se l'obiettivo della valutazione dei rischi comprende la prevenzione dei rischi professionali - e tale dovrebbe essere sempre il suo obiettivo primario - ciò non sarà sempre realizzabile in pratica. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e si dovranno tenere sotto controllo i rischi residui. In una fase successiva, nell'ambito del programma di revisione, i rischi residui saranno nuovamente valutati e si considererà ulteriormente la possibilità di eliminarli o di ridurli ancora, probabilmente alla luce delle nuove conoscenze allora acquisite. Le conclusioni dell’analisi dei rischi devono porre in evidenza gli aspetti seguenti:

1. se il rischio è controllato in modo adeguato; 2. in caso contrario, opzioni per ridurre il rischio, le quali sono, in ordine di priorità:

eliminazione del rischio, introduzione di soluzioni alternative e relative misure di protezione;

3. priorità; 4. se sia possibile prendere provvedimenti per migliorare il livello di protezione dei

lavoratori in rapporto alle problematiche di sicurezza e sanità; 5. altri lavoratori che possono essere coinvolti; in questo caso spetta al datore di

lavoro rendere noto al suo omologo dell’impresa esterna ed ai lavoratori della stessa quali siano i rischi particolari, la misure protettive da porre in atto, nonché le attrezzature del caso da impiegarsi. Conclusioni Azioni

I rischi sono insignificanti ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumentino in futuro.

⇒ Terminare ora le valutazioni. Non sono necessarie ulteriori misure

I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile. ⇒

E' possibile apportare miglioramenti alla protezione. Terminare le valutazioni. Il mantenimento del rispetto delle norme compete ai sistemi di prevenzione del datore di lavoro

I rischi sono sotto controllo ora, ma è legittimo pensare che aumenteranno in futuro oppure i sistemi di controllo esistenti hanno la tendenza a funzionare male o ad essere male impiegati.

Stabilire le precauzioni per migliorare la protezione; controllare e minimizzare le possibilità di esposizioni maggiori. Determinare misure aggiuntive per riprendere il controllo in caso si verifichi una situazione ad alto rischio.

Vi sono rischi possibili ma non vi sono prove che causino malattie o ferite.

Paragonare le misure esistenti alle norme di buona prassi. Se il paragone è negativo determinare cosa è stato fatto per migliorare le misure di prevenzione e protezione.

I rischi sono adeguatamente controllati ma non sono rispettati i principi generali sulla sicurezza e la salute dei lavoratori. imposti dalla normativa corrente

⇒ Eliminare i rischi in modo da conformarsi ai principi stabiliti, basandosi sulla buona prassi.

Prima bozza 34

Page 36: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

Vi sono rischi elevati e non adeguatamente controllati. ⇒

Identificare e porre in atto misure provvisorie immediate per prevenire o controllare l'esposizione ai rischi. Valutare le esigenze a lungo termine.

Non vi sono prove che esistano o meno rischi. ⇒

Continuare a cercare altre informazioni a seconda della necessità finché è possibile giungere ad una delle conclusioni di cui sopra. Nel frattempo applicare i principi di sicurezza e sanità professionale per minimizzare l'esposizione.

Responsabilità dei datori di lavoro

I datori di lavoro devono preparare con grande cura le attività che intendono svolgere per assumere le responsabilità derivanti dalla valutazione dei rischi e per prendere le misure necessarie alla protezione della sicurezza e della sanità dei lavoratori. Ciò deve essere fatto attraverso lo sviluppo, l’attuazione ed il monitoraggio di un piano d’azione destinato ad eliminare o a controllare i rischi. Il piano d’azione deve comprendere:

affidare, organizzare e coordinare la valutazione, nominare le persone competenti con il compito di effettuare le valutazioni, consultare i rappresentanti dei lavoratori sugli accordi per la nomina degli incaricati

delle valutazioni, fornire le informazioni necessarie, la formazione professionale, le risorse e l’appoggio

agli incaricati della valutazione, assicurare un coordinamento adeguato fra gli incaricati delle valutazioni (se del caso), coinvolgere i livelli direzionali ed incoraggiare la partecipazione della forza lavoro, determinare gli accordi da stipulare per rivedere e riesaminare le valutazioni dei rischi, assicurare che le misure preventive e protettive tengano conto dei risultati delle

valutazioni, controllare frequentemente le misure protettive e preventive per assicurarne il

mantenimento dell’efficacia, informare i lavoratori e/o i loro rappresentanti dei risultati delle valutazioni e dei

provvedimenti introdotti.

Selezione delle persone cui sarà affidata la valutazione dei rischi In qualunque organizzazione, è il datore di lavoro che decide riguardo alle persone cui saranno affidate le valutazioni, queste potranno essere:

i datori di lavoro stessi, i dipendenti, designati dai datori di lavoro, servizi esterni.

Chiunque sia la persona prescelta è essenziale che sia competente per il compito affidatole. Può accadere che la persona designata non sia competente per tutta la gamma di compiti che saranno oggetto della valutazione, quindi, in pratica, sarà spesso necessario che l’analisi venga svolta da un gruppo di lavoro nel quale confluiscono competenze di carattere diverso.

Prima bozza 35

Page 37: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

La persona incaricata deve conoscere e/o essere informata su: rischi e pericoli la cui esistenza è già nota e le modalità secondo cui se ne verifica

l’insorgenza, materiali, attrezzature e tecnologia impiegati sul lavoro, procedure ed organizzazione del lavoro, nonché interazioni dei dipendenti con i

materiali utilizzati, tipo, probabilità, frequenza e durata di esposizione ai vari pericoli, rapporti fra esposizione ad un eventuale pericolo ed i relativi effetti, norme ed esigenze legali in rapporto ai rischi presenti sul luogo di lavoro.

Le informazioni di cui sopra possono essere reperite ricorrendo a: • analisi dell’attività di lavoro per prevedere possibili incidenti, • consultazione e/o partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, • dati e manuali forniti dai fabbricanti e dai fornitori, • fonti documentarie ed esperienze in rapporto all’attività in oggetto, • riviste specializzate e basi di dati, • orientamenti proposti dagli enti nazionali o dagli istituti competenti nel campo della

sicurezza, della sanità e dell’igiene del lavoro, • dati relativi ad incidenti ed infortuni, • metodi di lavoro, manuali e procedure operative in rapporto ad una determinata sede

di lavoro, • dati forniti all’Ispettorato del lavoro, • pubblicazioni scientifiche e tecniche del settore, • norme definite da organismi di standardizzazione europei o nazionali, • norme minime nel campo della sicurezza e della sanità del posto di lavoro in

conformità della direttiva 89/654/CEE riguardante le norme minime nel campo della sicurezza e della sanità per il luogo di lavoro.

Sarà opportuno realizzare uno schedario in cui saranno registrati i risultati delle valutazioni dei rischi sul lavoro; esso può servire come punto di riferimento per indicare che tutti i rischi sono stati valutati e che sono stati impiegati i criteri opportuni, mentre i dati omessi dalla registrazione sono stati ritenuti non pertinenti. A riprova di questo giudizio bisognerà dimostrare:

che è stato posto in atto ed effettivamente portato a termine un programma di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro;

in che modo il programma è stato eseguito; che si è tenuto conto di :

rischi speciali e non comuni, gruppi di lavoratori che sono esposti a rischi particolari, altri rischi di preoccupazione;

la validità delle decisioni prese nella valutazione dei rischi, della diversa applicazione delle norme e degli orientamenti;

l’applicazione: delle raccomandazioni riguardanti i provvedimenti per ridurre

ulteriormente i rischi o migliorare in altro modo la protezione; degli accordi per la revisione delle valutazioni.

I dati sulle valutazioni dei rischi devono essere anche posti a disposizione dei:

Prima bozza 36

Page 38: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

lavoratori incaricati dal datore di lavoro di funzioni speciali nella protezione della sicurezza e della sanità;

rappresentanti dei lavoratori aventi responsabilità specifiche nel campo della sicurezza e della sanità.

Monitoraggio dell’efficacia dei provvedimenti

Gli accordi riguardo alla pianificazione, l’organizzazione, il monitoraggio e la revisione delle misure protettive e preventive devono essere presi in base alle valutazioni dei rischi in modo da garantire il mantenimento dell’efficacia di tali misure ed il controllo dei rischi. Le valutazioni generate dalle attività di monitoraggio devono essere utilizzate per organizzare la revisione ed il riesame delle valutazioni.

Revisione e riesame La valutazione dei rischi non deve essere intesa come un procedimento statico, bensì dinamico, cioè in evoluzione con il progredire dei lavori, quindi può risultare necessario procedere alla revisione ed al riesame della valutazione stessa. Ciò può avvenire nei seguenti casi:

cambiamenti significativi del processo di lavoro; questi devono essere valutati: prima della loro attuazione effettiva, dopo la loro introduzione in modo da verificarne le conseguenze pratiche;

effetti sul procedimento di lavoro delle misure cautelari introdotte per ridurre i rischi (ad esempio: l’introduzione di un sistema di permessi per svolgere lavori con materiali infiammabili comporterà l’esigenza o della loro rimozione o del cambiamento delle vie d’accesso per migliorare la sicurezza del trasporto);

le valutazioni: non possono più essere applicate poiché i dati o le informazioni su cui

sono basate non hanno più valore, possono essere migliorate, devono essere aggiornate e riviste;

le misure di prevenzione e di protezione in atto sono insufficienti o non adeguate;

come conseguenza dei risultati sull’indagine di un incidente o di un “incidente mancato”, in modo da prendere le precauzioni tali che non si riverifichi.

Nella maggior parte dei casi un “incidente mancato” identifica un incidente che non provoca lesioni. Gli “incidenti mancati” forniscono le informazioni più utili riguardo alle situazioni di rischio, infatti i lavoratori sono in grado di dare dettagli sui fenomeni anomali che non comportano danni fisici alle persone o ai beni. Spesso, dopo un “incidente mancato” o dopo che si sono verificati danni solo alle cose, i dipendenti sono in grado di ricostruire situazioni analoghe verificatesi in precedenza, quindi sarà bene identificare questo tipo di incidenti e prendere i provvedimenti più opportuni in modo da evitare che possano ripresentarsi. A tal fine i datori di lavoro dovranno creare un ambiente di opinione opportuno attorno al posto di lavoro per incoraggiare i dipendenti a segnalare eventuali “incidenti mancati”. In quest’ottica, i delegati alla sicurezza ed alla sanità dei lavoratori rivestono il ruolo di elemento di collegamento, essi, infatti, devono contribuire all’indagine delle cause ed all’identificazione delle misure preventive. Per la redazione di un buon piano di sicurezza è essenziale possedere una buona conoscenza delle normative e delle tecniche di analisi dei rischi.

Prima bozza 37

Page 39: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

I sette obiettivi prioritari per una strategia globale del benessere sul luogo di lavoro

Tutti i soggetti interessati devono perseguire: 1. una continua riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, prevedendo la

definizione di obiettivi quantificabili sia a livello comunitario che a livello degli Stati membri in particolare nei settori particolarmente a rischio

2. la prevenzione dei rischi sociali, quindi dello stress, delle molestie sul luogo di lavoro, della depressione e dell'ansia, dei rischi legati alla dipendenza di alcool droga e medicinali, in un'ottica di prevenzione globale che connetta la salute dei lavoratori al più generale sistema della tutela della salute

3. la prevenzione rafforzata delle malattie professionali, dando priorità alle malattie dovute ad esposizione all'amianto, al rumore e ai disturbi dell'apparato muscolo-scheletrico

4. la necessità di prendere in considerazione le evoluzioni di natura demografica nei rischi, negli infortuni e nelle malattie, la dimensione dell'età dovrà essere tenuta in attenta considerazione in particolare per quanto riguarda i giovani e i lavoratori anziani

5. la necessità di prendere in considerazione le trasformazioni nelle forme di occupazione e nelle modalità di organizzazione del lavoro e dell'orario di lavoro; i lavoratori con rapporti di lavoro di natura atipica o precaria sono considerati un gruppo sensibile

6. la necessità di prendere in considerazione la dimensione delle imprese; piccole e medie imprese, micro imprese, lavoratori autonomi dovrebbero godere di specifiche misure di sostengo nell'ambito di programmi di informazione sensibilizzazione e di prevenzione dei rischi

7. l'analisi dei rischi nuovi o emergenti, in particolare i rischi legati all'interazione tra agenti chimici fisici e biologici nonché quelli legati all'ambiente globale di lavoro (rischi ergonomici, psicologici e sociali).

Analisi dei rischi categorizzata

E’ opportuno realizzare valutazioni dei rischi attinenti a tutti i posti di lavoro, che possono essere categorizzati, in termini generali, quali:

impianti fissi (per es.: uffici, scuole, fabbriche) posti di lavoro soggetti a cambiamento (per es.: cantieri edili, banchine portuali, cantieri

navali) posti di lavoro mobili (per es.: posti di lavoro temporanei per l’esecuzione di servizi

pubblici, ispezioni, ecc.). Per ciascun tipo di sede, il lavoro può, tuttavia:

seguire un andamento predeterminato, come in un impianto in cui vi e’ una linea di produzione

avere carattere mutevole e di sviluppo, come, ad esempio, e’ il caso di un cantiere edile.

Prima bozza 38

Page 40: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

Ovviamente, vi sarà tutta una gamma di variazioni possibili tra questi due casi estremi. E’ chiaro quindi che la valutazione dei rischi dovrà essere concepita in modo da tener conto dei diversi modelli di lavoro. Per i tipi di posto di lavoro relativamente stabili, come e’ il caso di un ufficio di un’officina meccanica, la valutazione dei rischi dovrà essere tale da:

tener conto delle condizioni usuali non dover essere ripetuta nei casi in cui i posti di lavoro sono paragonabili identificare tuttavia l’esigenza di una valutazione rivista o diversa qualora le

circostanze vengano a mutare: per esempio, quando si introducono nuovi macchinari o materiali oppure si realizzano opere di manutenzione.

Nei posti di lavoro in cui le circostanze e le condizioni sono mutevoli, la valutazione richiede di essere orientata in modo da tenere conto di tali aspetti. I rischi possono essere definiti in modo generico, così da applicare i principi di eliminazione e di controllo dei medesimi anche se il posto di lavoro cambia.

• LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I LAVORI IN QUOTA

I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare al rischio di caduta dall’alto e ad altri gravi infortuni connessi alla specifica attività lavorativa. Fermo restando che ogni datore di lavoro, o singolo lavoratore autonomo, valuterà i rischi specifici connessi alla propria attività (taglio, fuoco, proiezione di schegge, elettrocuzione, etc.), il rischio costantemente presente e prevalente per gravità resta la caduta dall’alto, rischio presente ogni volta che il lavoratore deve operare ad una quota superiore a 2 m. rispetto ad un piano stabile.

• LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI IN AMBIENTE

LAVORATIVO

Il rischio da campo elettromagnetico e' classificato come un Rischio per la salute tra i rischi igienico-ambientali all'interno della classe "Agenti Fisici", nell'ambito delle "Radiazioni non Ionizzanti", che comprendono una parte dei raggi ultravioletti, le microonde, le radiofrequenze, i raggi infrarossi, i raggi X ed i raggi laser. Anche per il rischio da campi elettromagnetici e' importante determinare il percorso che và dalle cause più frequenti di esposizione, alle sorgenti di pericolo, alle classi di lavoratori più esposti al rischio, ai metodi di misura delle onde emesse, ai provvedimenti da prendere per ridurre al minimo l'esposizione del lavoratore e della popolazione.

• FASI VALUTAZIONE RISCHIO PER LA PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI

1a Fase: Identificazione delle sorgenti di rischio, definizione e caratterizzazione degli agenti biologici;

Descrizione dell’ attività lavorativa ed analisi delle modalità lavorative; Individuazione degli agenti biologici connessi con l’ ambiente o con il posto di

lavoro che sono da considerarsi sorgenti di rischio; Modalità di trasmissione dei possibili agenti eziologici di patologie per l’ uomo in

relazione alle rispettive cariche infettanti; Presenza eventuale di fattori di sinergismo e/o ulteriori effetti sulla salute umana da

mettere in evidenza; Considerazione dei rischi per la sicurezza e la salute dovuti a dovuti a fattori

trasversali: organizzazione del lavoro, fattori psicologici-ergonomici condizioni di lavoro difficili;

Prima bozza 39

Page 41: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

2a Fase: Individuazione dei rischi di esposizione; Quadro dei potenziali fattori di rischio; Misure di sicurezza attuate: formazione, informazione, piani di lavoro, processi a

ciclo : chiuso, automazione, dispositivi individuali di protezione, sorveglianza sanitaria;

Rischi residui di interesse prevenzionistico. 3a Fase: Stima dei rischi di esposizione o residui;

"Verifica" dell’ accettabilità delle condizioni delle condizioni igienico-ambientali per la protezione dell’operatore;

"Misura" dei parametri di rischio e loro quantificazione nel caso di situazioni di elevato rischio potenziale;

Acquisizione di documentazione e certificazioni agli atti dell’azienda; Risultati della valutazione dei rischi residui; Sulla base dei rischi di esposizione definiti: programma integrato delle misure di

sicurezza; Documento della sicurezza.

• PRINCIPI DI SICUREZZA DEI VIDEOTERMINALI: ANALISI DEI RISCHI

Ogni apparecchiatura comporta dei rischi, lo stesso dicasi per i VDT. Per tale motivo il titolo VI del D. Lgs. 626/94, "Uso delle attrezzature munite di VDT", prevede degli obblighi per il datore di lavoro che possono essere cosi’ riassunti:

• effettuazione dell'analisi dei rischi nell'uso dei VDT; • organizzazione del lavoro in modo da ridurre tali rischi; • effettuazione della sorveglianza sanitaria per controllare lo stato di salute del

lavoratore; • informazione e formazione del lavoratore, in modo che il lavoratore stesso eviti di

porsi in situazioni di rischio nell'uso dei VDT; • adeguamento alle norme.

• Rischi Fisici Rischi elettrici: tali rischi sono dovuti alla scossa elettrica generata dal passaggio di corrente attraverso il corpo umano, e agli archi elettrici o alla proiezione di materiale fuso a seguito di cortocircuiti, anche in circuiti a bassa tensione. Per la protezione da tali pericoli, normalmente, si adottano due livelli di protezione, in modo che un guasto singolo e gli eventuali guasti che ne derivano non creino pericolo. Essenzialmente si cerca di impedire l'accesso a parti sottoposte a tensione pericolosa o a parti conduttrici accessibili che potrebbero finire sotto tensione pericolosa a seguito di cedimento del normale isolamento. Cio’ e’ ottenuto ricorrendo a blocchi di sicurezza dei coperchi, o a doppio isolamento, o alla messa a terra delle parti conduttrici accessibili, o alla separazione con schermi metallici messi a terra dei circuiti sotto tensione, o alla limitazione delle correnti disperse verso massa, ecc. Radiazioni ionizzanti (raggi ultravioletti, raggi X, elettroni): l'obiettivo e’ quello di mantenere l'esposizione delle persone a livelli accettabili. Cio’ e’ ottenuto, per i videoterminali, essenzialmente riducendo la potenza della radiazione emessa o adottando opportune schermature. Radiazioni non ionizzanti (ultrasuoni, campi elettrici, campi magnetici, raggi infrarossi, luce): l'obiettivo e’ quello di mantenere l'esposizione delle persone a livelli accettabili. Cio’

Prima bozza 40

Page 42: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

e’ ottenuto, per i videoterminali, essenzialmente riducendo la potenza della radiazione emessa. Campi elettrici statici: l'obiettivo e’ quello di mantenere l'esposizione delle persone a livelli accettabili. Cio’ e’ ottenuto, per i videoterminali, essenzialmente riducendo la potenza della radiazione emessa e raccomandando la corretta aerazione ed umidificazione dell'ambiente di lavoro (per ridurre l'intensita’ di tali campi) e la pulizia della postazione di lavoro (per ridurre il pulviscolo accumulato da tali campi). Rischi psicofisici Paura delle radiazioni: variabile a seconda della storia culturale, puo’ essere ridotta adottando una corretta informazione e formazione. Stress dovuto a secchezza ambientale: una corretta aerazione, umidificazione e climatizzazione ambientale e’ in grado di ridurre la sensazione di stanchezza nell'effettuazione del lavoro al VDT. Rischi legati all'ergonomia dell'attrezzatura di lavoro Modo di presentazione delle immagini: problemi di affaticamento visivo possono essere risolti con l'incremento della frequenza di quadro, l'adozione di luminosita’ e risoluzione corrette e, al limite, l'acquisto di un VDT migliore. Ergonomia di video, tastiera, mouse, ecc.: l'ergonomia delle attrezzature in commercio e’ accettabile, e’ bene, comunque, approfittare delle pause suggerite anche per far riposare occhi, ossa, muscolatura e intelletto. Rischi legati all'ergonomia della postazione di lavoro Ergonomia ambientale: seguire le indicazioni della ISO 9241 Requisiti ergonomici per il lavoro d'ufficio con l'uso di videoterminali, Parte 5: Requisiti posturali e per la configurazione del posto di lavoro, Parte 6: Guida all'ambiente di lavoro. Rischi meccanici Parti taglienti, affilate o acuminate: per quanto riguarda i rischi meccanici si richiede che gli involucri assicurino la stabilita’ meccanica e strutturale dell'apparecchiatura. Inoltre, protezioni e interblocchi possono essere adottati per separare da parti pericolose (ad alta temperatura o sotto tensione o altro) e per proteggere da contatti con spigoli taglienti e parti appuntite. Rischi di incendio Parti infiammabili: per quanto riguarda gli incendi si cerca di fare in modo che questi non si diffondano al di la’ delle immediate vicinanze della sorgente dell'incendio stesso, ne’ causino danni all'ambiente circostante l'apparecchiatura. Cio’ e’ ottenuto prendendo precauzioni per evitare temperature elevate, isolando i materiali combustibili dalle fonti di calore, limitando la quantita’ di materiali combustibili, riducendo l'infiammabilita’ dei materiali rimanenti, utilizzando barriere che impediscano la diffusione di eventuali incendi, e adottando contenitori opportuni. Per quanto riguarda i rischi termici si cerca di fare in modo che non sia possibile che parti accessibili possano provocare lesioni dovute all'alta temperatura. Rischi chimici Emissione di inquinanti: Per quanto riguarda i rischi chimici, si cerca di ridurre l'emissione di fumi o vapori dannosi adottando materiali opportuni ed etichettature di segnalazione, e raccomandando adeguata aerazione dell'ambiente di lavoro.

Prima bozza 41

Page 43: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

Schema di Documento di valutazione dei rischi

Quanto di seguito è solo un tentativo di fornire utili indicazioni e una possibile traccia di lavoro per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Naturalmente può essere migliorato, specie in riferimento alle situazioni scolastiche che sono assai diverse da luogo a luogo.

Il documento va redatto ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n.242.

Esso deve illustrare l'insieme delle operazioni concernenti la valutazione dei rischi effettuate ai sensi dell'articolo 4,

comma 1 del D.Lgs. n.626/94. Il documento potrebbe essere composto da:

a) una relazione; b) indicazione dei criteri seguiti;

c) indicazione delle misure definite e programmazione delle azioni; d) eventuale documento di supporto.

A) RELAZIONE

Si consiglia una redazione agile e di facile lettura e comprensione con i dati essenziali come quelli di seguito elencati:

SCUOLA ................(denominazione)..................................

SEDE ................(ubicazione)................................. TELEFONO/FAX ...........................................................

RAPPRESENTANTE LEGALE ................................................. ATTIVITA' SVOLTA (con particolare riferimento ai fattori di rischio di rilevanza ai fini della

sicurezza) ORARIO DI FUNZIONAMENTO ................................................

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE .....(indicare se svolte da doc. esterni e orario) ATTIVITA' DEGLI ORGANICI COLLEGIALI ....................................

DOCENTI n. .... PERSONALE ATA n. ....

DIRIGENTI n. .... ALTRI OPERATORI n. ....(psicopedagogista,bibliotecario)

ALUNNI n. .... PLANIMETRIA DELLA SCUOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .....................................................

Occorre dire che la valutazione deve essere effettuata dal datore di lavoro (Dirigente Scolastico) in

collaborazione con:

Prima bozza 42

Page 44: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

- responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno: ........................................................................ oppure

- servizio di prevenzione e protezione esterno:......................... - altra consulenza tecnica..............................................

- eventuale consulenza sanitaria.............................................

A questo punto vale la pena non dimenticare di inserire la data in cui il Documento viene acquisito agli atti della Scuola in modo ufficiale. Successivamente si farà riferimento anche alla

collaborazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Il rappresentante dei lavoratori .......(specificare nominativo e data di designazione)........................................... è stato consultato:

- preventivamente - durante lo svolgimento della valutazione

- non è stato designato. Sono stati coinvolti tutti gli operatori scolastici e i componenti degli

organi collegiali mediante: - questionari

- colloqui - interviste

- altro ........................................................

B) CRITERI SEGUITI NELLA VALUTAZIONE

Nella valutazione dei rischi si deve tener conto di quanto riferito dagli operatori scolastici che quotidianamente lavorano nella scuola, e per quanto utile ai fini preventivi, delle persone (genitori in modo particolare) che occasionalmente e/o periodicamente sono presenti nei locali esaminati,

grazie ai quali sia stato possibile avere utili suggerimenti ed indicazioni. Per la stima dei rischi andranno presi a riferimento gli elementi seguenti:

- disposizioni di legge: D.P.R. 27.4.1955, n.547 D.P.R. 10.3.1956, n.303 D.Lgs. 15.8.1991, n.277

D.Lgs. 19.9.1994, n.626, integrato e modificato dal D.Lgs.19.3.1996,n.242; Norme di buona tecnica (CEI-UNI).

C) INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

A seguito della valutazione dei rischi individuati, le misure di prevenzione predisposte sono così

specificate: A) misure miranti al miglioramento di situazioni già conformi alle disposizioni vigenti (es. verifiche

e controlli di impianti ed attrezzature; accertamento di caratteristiche specifiche di materiali quali ininfiammabilità; riordino e/acquisizione della documentazione relativa quali verbali di verifica di

impianti di protezione, di denunce, di richieste di verifica, di consegne di documenti, di informazioni, di riunioni ecc...);

B) misure necessarie per attuare le disposizioni già vigenti e prescritte dal D.Lgs. 626

(es.tinteggiatura a tinta chiara dei locali,segnalazione delle pareti trasparenti, rivestimento degli spigoli acuti di banchi, sedie cattedre, informazioni e riunioni sui rischi esistenti nei vari ambienti,

specificazione di particolari procedure di lavoro per attività specifiche ecc...).

Prima bozza 43

Page 45: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

D) PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA

Il programma di attuazione delle misure di prevenzione individuate è bene che venga concertato con l'Amministrazione o l'Ente proprietario degli edifici (in genere Comuni, Provincia) così da

determinare:

misure del punto A): - iniziative di verifica e di controllo, prevedendo l'esecuzione, stante la disponibilità del tecnico

competente, entro il.............; - accertamento delle caratteristiche di taluni materiali, formulando le richieste ai fabbricanti entro

il.......; - il reperimento e la raccolte in modo razionale della documentazione da avviarsi immediatamente

in maniera da completarla entro il.......;

misure del punto B): - le sistemazioni relative ai vari ambienti di lavoro saranno attuate e/o richieste all'ente obbligato

per legge (es. Comuni o Province nei termini stabiliti dalla legge; - le procedure di lavoro saranno elaborate entro il ..............;

Nel caso non si possa intervenire immediatamente per rimuovere le situazioni a rischio, occorre rimarcare la predisposizione di misure sostitutive temporanee:

......................................................................

Il servizio di prevenzione e protezione, poi, definirà in tempi brevi un programma di controllo sull'attuazione delle misure di sicurezza predisposte per accertare la rispondenza alle disposizioni di

legge e lo stato di efficienza e funzionalità. Per quanto riguarda l'informazione e la formazione dei lavoratori, il documento deve prevedere una prima riunione (entro il.........) e successivamente dovranno programmarsi incontri periodici, con la

partecipazione di esperti del settore, diversificati per la diversa richiesta di formazione per il singolo lavoratore e per i rappresentanti della prevenzione e protezione.

A tutti i lavoratori, oltre a materiale illustrativo, dovranno essere consegnati opuscoli informativi di

facile lettura.

Importanza notevole viene attribuita alle schede di rilevazioni dei rischi, che potranno periodicamente essere aggiornate, specie a seguito di interventi migliorativi o modificativi della

struttura.

E) SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI RISCHI Al termine del documento è utile riassumere i dati formali di approvazione, pubblicazione e

registrazione.

Il presente documento è stato è stato approvato è stato: - posto all'ordine del giorno degli argomenti della riunione periodica di sicurezza prevista per il

..................; - sottoposto all'attenzione dei lavoratori in data ...............;

- portato a conoscenza di .... (operatori scolastici, studenti, genitori ecc...)..............................mediante.......................... (specificare la modalità)................

Il presente documento è stato depositato agli atti della scuola in data ........(specificare se incluso

Prima bozza 44

Page 46: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

nella Carta dei servizi)...............; (specificare se trattasi di revisione del primo documento)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Dati generali in progettazione

Dati generali in esecuzione

Individuazione delle attività

Diagramma di Gantt / Pert

Relazione concernente l'individuazione rischi ambientali

Contenuto Fonte documentale Fonte Normativa

Tipologia del terreno e sua consistenza in relazione alla statica dell'opera

Relazione geomorfologica, Descrizione dei lavori

Orografia del terreno e livello della falda acquifera

Cartografia comunale, Cartografia catastale, Cartografia I.G.M.

Reti e Impianti esistenti (elettricità, rete telefonica, acqua, fognatura, gas)

Enti erogatori

Altri cantieri presenti nella zona

Ispezioni in sito, Proprietario o amministratore delle proprietà limitrofe, Uffici tecnici comunali

Art. 8 - 9 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.

Art. 2 punto 2 lettera c) D.P.R. 222/03

Prima bozza 45

Page 47: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

Presenza di attività pericolose

Ispezioni in sito

Caduta di materiali dall'alto

Ispezioni in sito

Propagazione d'incendi

Ispezioni in sito, Proprietario o amministratore delle proprietà limitrofe

Propagazione di agenti inquinanti

Ispezioni in sito, Proprietario o amministratore delle proprietà limitrofe

Relazione concernente l'analisi e la valutazione dei rischi di lavorazione

Contenuto Fonte documentale Fonte Normativa

Seppellimento in scavi o gallerie Progetto esecutivo, Descrizione dei lavori, Diagramma di Gantt

Art. 12 punto 1 lettera h) D.Lgs. 494/96 e s.m.i.

Art. 2 punto 2 lettera c) D.P.R. 222/03

Demolizioni estese

Progetto esecutivo, Descrizione dei lavori, Diagramma di Gantt

Art. 12 punto 1 lettera o) D.Lgs. 494/96 e s.m.i.

Art. 2 punto 2 lettera c) D.P.R. 222/03

Annegamento

Progetto esecutivo, Descrizione dei lavori, Diagramma di Gantt

Art. 12 punto 1 lettera i) D.Lgs. 494/96 e s.m.i.

Art. 2 punto 2 lettera c) D.P.R. 222/03

Cadute dall'alto

Progetto esecutivo, Descrizione dei lavori, Diagramma di Gantt

Art. 12 punto 1 lettera l) D.Lgs. 494/96 e s.m.i.

Art. 2 punto 2 lettera c) D.P.R. 222/03

Caduta materiali

Progetto esecutivo, Descrizione dei lavori, Diagramma di Gantt

Art. 12 punto 1 lettera l) D.Lgs. 494/96 e s.m.i.

Art. 2 punto 2 lettera c) D.P.R. 222/03

Insalubrità dell'aria Progetto esecutivo, Descrizione dei lavori, Diagramma di Gantt

Art. 12 punto 1lettera m) D.Lgs. 494/96 e s.m.i.

Art. 2 punto 2 lettera c) D.P.R.

Prima bozza 46

Page 48: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

222/03

Esplosione / Incendio

Progetto esecutivo, Descrizione dei lavori, Diagramma di Gantt

Art. 12 punto 1 lettera p) D.Lgs. 494/96 e s.m.i.

Art. 2 punto 2 lettera c) D.P.R. 222/03

Sbalzi di temperatura eccessivi

Descrizione dei lavori, Piano Operativo di sicurezza

Art. 12 punto 1 lettera t) D.Lgs. 494/96 e s.m.i.

Art. 2 punto 2 lettera c) D.P.R. 222/03

Presenza simultanea di più imprese

Sovrapposizione delle fasi di lavoro

Aree lavorative congestionate

Diagramma di Gantt Art. 2 punto 2 lettera c) D.P.R. 222/03

Valutazione dei rischi

Contenuto Fonte documentale Fonte Normativa

Indicazione di frequenza e gravità dei rischi presenti nell'opera

Analisi dei rischi, Statistiche INAIL

Art. 12 punto 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.

Valutazione del rumore

Stima dei costi della sicurezza

Planimetria di cantiere

Servizio di pronto soccorso e antincendio

Adempimenti dovuti per il coordinamento e la verifica

Prima bozza 47

Page 49: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

RISCHI INTRINSECI ALL'AREA DEL CANTIERE Rete cittadina del gas L'area del cantiere non risulta attraversata da alcuna rete di distribuzione cittadina, fatto salvo per quella del gas di città. Tale presenza comporterà una serie di vincoli per l'organizzazione e l'allestimento del cantiere. Anzitutto dovrà provvedersi a realizzare la viabilità del cantiere in maniera tale che essa non si intersechi, per quanto possibile, con lo sviluppo di detta rete: in particolare, infatti, il passaggio di automezzi per il movimento terra o quello per l'approvvigionamento dei materiali, soprattutto quando a pieno carico, potrebbe provocare la rottura per schiacciamento delle tubazioni, con conseguente esplosione. Allo scopo di evitare ogni possibile rischio, si dovrà interpellare l'ente erogatore per concordare l'interruzione della fornitura del gas per tutta la durata dei lavori o, se tale provvedimento non è adottabile, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle lavorazioni attigue alle tubazioni.

RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Cantiere contiguo Lateralmente al cantiere in oggetto è preesistente un cantiere allestito per la costruzione di un altro edificio per civile abitazione. Tale presenza non comporta vincoli o limitazioni particolari, tranne per quanto concerne la presenza di una gru a torre ubicata in prossimità del lato in aderenza tra i due cantieri. Si sceglie, pertanto, di non posizionare alcuna lavorazione fissa o servizio igienico-sanitario, o spogliatoio, ecc. nella zona di transito dei carichi sospesi; inoltre si installerà la gru di cantiere in posizione opposta rispetto all'altro cantiere, in modo da scongiurare ogni possibilità di contatto tra i bracci mobili delle due gru, o tra i carichi da esse sollevati.

RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE Rumorosità delle macchine utilizzate Il cantiere si trova installato all'interno di un area a destinazione residenziale. Talune lavorazioni che in esso si svolgeranno richiederanno l'utilizzazione di macchine con emissioni sonore rilevanti: martello demolitore, pala meccanica, pompa per calcestruzzi, ecc.: pertanto nell'impiego di tali attrezzature dovrà essere osservate le ore di silenzio secondo la stagione ed i regolamenti locali.

Prima bozza 48

Page 50: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

Valutazione dei rischi relativi alle diverse fasi di lavoro nel cantiere

INDICAZIONI GENERALI

I datori di lavoro, durante l’esecuzione dell’opera, osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del D. Lgs. n. 626/1994, e curano in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali

posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli

impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose;

f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.

Prescrizione generali da seguire per tutte le lavorazioni N.B.: le indicazioni relative alle lavorazioni di seguito riportate dovranno essere verificate ed eventualmente integrate e/o modificate, a cura dell’impresa appaltatrice dei lavori e previa segnalazione al coordinatore della sicurezza per l’esecuzione delle opere, in relazione alla specifica analisi dei rischi, effettuata dall’impresa stessa o lavoratore autonomo interessati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e che dovrà essere consegnata al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

01.Installazioni di cantiere 1. Descrizione: .................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: ................................................................................... 3. Misure generali da adottare: ................................................

02.Ponteggi:montaggio e smontaggio 1. Descrizione: ..................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: .................................................................................. 3. Misure generali da adottare: ..................................................................................

03.Altre opere provvisionali 1. Descrizione: ...................................................................................

Prima bozza 49

Page 51: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

2. Rischi generali prevedibili: ................................................................................... 3. Misure generali da adottare: ....................................................................................

1.Scavi di fondazione 1. Descrizione: ................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: .................................................................................... 3. Misure generali da adottare: ....................................................................................

2.Splateamento a quota di fondazione 1. Descrizione: ................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: ................................................................................... 3. Misure generali da adottare: ...................................................................................

3.Demolizioni e rimozioni 1. Descrizione: .................................................................................. 2. Rischi generali prevedibili: .................................................................................... 3. Misure generali da adottare: ....................................................................................

4.Rilevati e rinterri 1. Descrizione: ................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: ................................................................................... 3. Misure generali da adottare: ...................................................................................

5.Strutture verticali ed orizzontali 1. Descrizione: .................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: .................................................................................... 3. Misure generali da adottare: ...................................................................................

6.Murature 1. Descrizione: ................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: ................................................................................... 3. Misure generali da adottare: .....................................................................................

7.Coperture 1. Descrizione: ..................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: ..................................................................................... 3. Misure generali da adottare: ....................................................................................

8.Impermeabilizzazioni 1. Descrizione: ..................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: .................................................................................... 3. Misure generali da adottare: .....................................................................................

9.Coibentazioni 1. Descrizione: .................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: ..................................................................................... 3. Misure generali da adottare: ...................................................................................

10.Pavimenti 1. Descrizione: .................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: ..................................................................................... 3. Misure generali da adottare: .....................................................................................

11.Rivestimenti 1. Descrizione: ...................................................................................

Prima bozza 50

Page 52: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

2. Rischi generali prevedibili: .................................................................................... 3. Misure generali da adottare: ....................................................................................

12.Intonaci 1. Descrizione: ................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: .................................................................................... 3. Misure generali da adottare: .....................................................................................

13.Finiture in genere 1. Descrizione: ..................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: ..................................................................................... 3. Misure generali da adottare: ....................................................................................

14.Impianti idrici 1. Descrizione: ..................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: .................................................................................... 3. Misure generali da adottare: .....................................................................................

15.Impianti di smaltimento e fognatura 1. Descrizione: .................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: ..................................................................................... 3. Misure generali da adottare: .....................................................................................

16.Impianti elettrici e/o elettronici 1. Descrizione: ................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: ..................................................................................... 3. Misure generali da adottare: ....................................................................................

17.Impianti di riscaldamento 1. Descrizione: ..................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: .................................................................................... 3. Misure generali da adottare: ....................................................................................

18.Impianti di condizionamento e/o ventilazione 1. Descrizione: ..................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: .................................................................................... 3. Misure generali da adottare: .....................................................................................

19.Infissi esterni 1. Descrizione: ..................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: ..................................................................................... 3. Misure generali da adottare: ....................................................................................

20.Infissi interni 1. Descrizione: ..................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: .................................................................................... 3. Misure generali da adottare: .....................................................................................

21.Lattonerie 1. Descrizione: .................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: ..................................................................................... 3. Misure generali da adottare: .....................................................................................

22.Lavori in facciata 1. Descrizione: .....................................................................................

Prima bozza 51

Page 53: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

2. Rischi generali prevedibili: .................................................................................... 3. Misure generali da adottare: ....................................................................................

23.Verniciature 1. Descrizione: .................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: .................................................................................... 3. Misure generali da adottare: .....................................................................................

24.Opere in ferro 1. Descrizione: .................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: .................................................................................... 3. Misure generali da adottare: .....................................................................................

25.Altri lavori 1. Descrizione: .................................................................................... 2. Rischi generali prevedibili: ..................................................................................... 3. Misure generali da adottare: ....................................................................................

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RELATIVA ALLA SINGOLA FASE LAVORATIVA

Prescrizioni generali da seguire per tutte le lavorazioni N.B.: le indicazioni relative alle lavorazioni di seguito riportate dovranno essere verificate ed eventualmente integrate e/o modificate, a cura dell’impresa appaltatrice, in relazione alla specifica analisi dei rischi, effettuata dall’impresa stessa o lavoratore autonomo interessati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e che dovrà essere consegnata al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

1.Fase di lavoro 1. Descrizione della fase di lavoro: .................................................................................... 2. Impianto/macchina/attrezzatura/utensile/materiale utilizzato: ........................................ 3. Personale esposto/incaricato: .................................................................................... 4. Mansione: ............................................................... 5. Misure generali prevedibili da adottare: ........................................................... 6. Rischio: .................................................................................... 7. D.P.I. previsti: ................................................................................... 8. Misure di prevenzione previste: ...................................................................................

2.Fase di lavoro 1. Descrizione della fase di lavoro: ................................................................................... 2. Impianto/macchina/attrezzatura/utensile/materiale utilizzato:.......................................... 3. Personale esposto/incaricato: ................................................................... 4. Mansione: ............................................................... 5. Misure generali prevedibili da adottare: ....................................................... 6. Rischio: .................................................................................... 7. D.P.I. previsti: .................................................................................. 8. Misure di prevenzione previste: .....................................................................................

3.Fase di lavoro 1. Descrizione della fase di lavoro: ..................................................................................... 2. Impianto/macchina/attrezzatura/utensile/materiale utilizzato: ....................................... 3. Personale esposto/incaricato: .................................................................................. 4. Mansione: ..................................................................................... 5. Misure generali prevedibili da adottare: ................................................................... 6. Rischio: .................................................................................... 7. D.P.I. previsti: .................................................................................... 8. Misure di prevenzione previste: ....................................................................................

Prima bozza 52

Page 54: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Tale documento non viene richiesto ai datori di lavoro delle imprese familiari e a quelli che occupano meno di 10 addetti, fatta eccezione per particolari categorie di lavori a rischio (es: ditte specializzate nello smaltimento dell’amianto) Permane comunque per tutti i datori di lavoro l’obbligo di valutazione del rischio La valutazione deve essere dettagliata per reparti, per gruppi di lavori ed anche per ciascun singolo lavoratore, dovranno essere illustrati i criteri adottati per eseguire la valutazione, dovranno essere indicate le misure di prevenzione e protezione e relative attrezzature. E’ indispensabile che chi esegua la valutazione del rischio non trascuri il fattore umano, con particolare riferimento alla capacità reattiva e alla preparazione degli individui rispetto al rischio; l’accurata disanima circa l’affidabilità dei preposti e dei dirigenti. (es: operai esperti, saranno meno a rischio di giovani assunti; un dirigente inesperto aumenta il rischio nelle lavorazioni a rischio) Inoltre i lavori da eseguirsi nell’unità produttiva dovranno essere programmati attraverso l’uso di tecniche di programmazione (Gantt, Pert.) che permettano il controllo del processo produttivo e quindi le possibili interferenze di lavorazioni, tempi di esecuzione adeguati, etc. I contenuti minimi del documento di valutazione sono contenuti nella circolare del 7 agosto 1995 n. 102 del Ministero del Lavoro e della Prevenzione Sociale. All’art.2 della Circolare viene descritta l’articolazione del Documento di Valutazione dei Rischi Schema sintetico secondo il dm 5 dicembre 1996 Relazione: essa deve contenere • Dati dell’azienda: • denominazione + sede sociale + sede dell’azienda • rappresentante legale o datore di lavoro • attività svolta o esercitata • dati anagrafici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione • contratto collettivo nazionale di lavoro applicato • numero di persone addette per ogni turno giornaliero di lavoro • data della verifica e valutazione del rischio 1) indicazioni sui seguenti elementi 1a) realtà operative (ciclo produttivo- schema del processo produttivo) 1b) fasi del procedimento seguito per la valutazione del rischio

Prima bozza 53

Page 55: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

1c) grado di coinvolgimento delle componenti aziendali : • rappresentanti dei lavoratori • servizio di prevenzione interno ed esterno • medico competente • eventuali consulenze 2)indicazione dei criteri seguiti, specificando 2a) i pericoli ed i rischi correlati 2b) le persone o i gruppi esposti 2c) i riferimenti adottati per la definizione del livello di riduzione dei rischi 2d) gli elementi di valutazione usati in mancanza di riferimenti di legge (norme di buona tecnica, manuali specifici, etc) 3) individuazione delle misure di prevenzione e protezione definite 3a) illustrando l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione 3b) illustrando il programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza 3c) illustrando il programma per il riesame periodico o occasionale della valutazione dei rischi 3d) stato dell’arte del piano di informazione e formazione per i lavoratori dipendenti 4) il documento dovrà essere accompagnato da OGNI UTILE DOCUMENTAZIONE ed il particolare quella PRESCRITTA. Il documento deve avere data certa specialmente se riferita allo stato di rischio, onde poter valutare se l’analisi del rischio che ha avuto un accadimento è avvenuta prima e non dopo per individuare le responsabilità, ma anche per migliorare la sorveglianza ed effettuare maggior numero di riunioni per migliorare l’addestramento. Identificazione delle mansioni: nell’unità produttiva dovranno individuarsi le mansioni secondo uno schema simile al seguente qualifica mansione reparto Uomini donne totali Descrizione mansioni Operai qualif. muratore calcestruzz 5 0 5 Eseguono i getti dei

calcestruzzi entro casseforme rampanti

Operaio spec. muratore intonaci 2 1 3 Eseguono intonaci speciali con macchine

Identificazione dei pericoli associati alla singola mansione, distinti in: 2.1.- pericoli derivanti dalla esposizione continuativa a

Rumore e vibrazioni Altri agenti fisici (es: temperatura eccessiva, polveri……) Agenti nocivi di natura chimica Agenti cancerogeni Agenti biologici Radiazioni ionizzanti Attività di movimentazione manuale dei carichi

Prima bozza 54

Page 56: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

Lo schema seguente può aiutare ad individuare univocamente la presenza di questa categoria di rischi:

rischio categoria mansione reparto N° lavoratori biologico Cancerogeno vernici Agenti chimici Agenti fisici Movimentazione manuale carichi

Carichi manuali

Videoterminali impiegati ragioneria 3 Rumore operai Martello demolitore 2 Vibrazioni

2.2.- pericoli derivanti da evento accidentale

Di natura meccanica Di natura elettrica ed elettrostatica Di ustioni o connessi alla presenza di alte temperature Connessi all’incendio Connessi all’esplosione di mine Di esposizione imprevedibile ad agenti chimici nocivi Di esposizione imprevedibile ad agenti biologici Di esposizione imprevedibile ad agenti radiazioni ionizzanti

Per ogni pericolo deve essere determinato il corrispondente livello di rischio, computato sulla base di una funzione che leghi l’entità del danno (magnitudo) con la probabilità che si verifichi l’evento:

R e= Pe x Me

L’entità del danno esprime la conseguenza dell’incidente e può essere valutata per mezzo di una scala di gravità crescente (ad esempio)

Livello 1 escoriazione Livello 2 Ferita superficiale Livello 3 Ferita profonda Livello 4 Schiacciamento Livello 5 amputazione ………………. ……………….

La probabilità potrà essere definita mediante una scala semplificata (ad esempio:)

Valore 1 Bassa Valore 2 Scarsa Valore 3 Media Valore 4 Medio-alta Valore 5 Alta

Ma coniugata con fattori di altra natura, che possono concorre a meglio definire meglio la probabilità che si verifichi l’evento dannoso

Prima bozza 55

Page 57: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

Fattori soggettivi: ripetitività, complessità, livello di addestramento Ambientale: ergonomia del posto di lavoro, livello di illuminazione, rumore, temperatura Specifica: dispositivi di protezione individuale adeguati o no, abbigliamento congruo, …..

Così la probabilità che si possa verificare un evento dannoso può essere scarsa anche perché evento occasionale, difficilmente ripetitivo. Noti i parametri che definiscono Pe ed Me è possibile valutare il rischio che potrà essere: alto, medio, basso, irrilevante, assente Di seguito si riporta una scheda per la valutazione del “rischio da evento accidentale” ditta METALLURGICA ROSSI Unità produttiva PEZZI SPECIALI mansione Operatore di macchina (tornio) Posizione

operazione Natura del pericolo e del danno N° descrizione descrizione Entità

del danno

Probabilità di accadimento

Livello di rischio

1 Caricamento pezzo a Lesione dorso lombare Bassa bassa Basso b Schiacciamento della

mano media bassa medio

2 Lavorazione del pezzo c afferramento Alta Bassa Alto d Abbrasione della mano Bassa Alta Alto e Ferita superf. della mano bassa Media Medio 3 Pulizia della macchina Ferita superf. della mano Bassa Bassa Basso Lesione degli occhi Alta Bassa Alto

3-valutazione dello stato di rischio per ciascuna mansione: l’esposizione al rischio dei lavoratori deve essere minimizzata oltre eventuali limiti imposti dalla legislazione specifica. 4- individuazione delle misure di protezione e di prevenzione: queste sono volte alla riduzione dello stato di rischio precedentemente valutato; quelle di protezione sono volte al contenimento dell’entità del danno, quelle di prevenzione alla riduzione della probabilità di accadimento: si deve comunque privilegiare, se necessariamente deve farsi una scelta, le misure di prevenzione 5-programmazione temporale dei provvedimenti migliorativi della sicurezza nel tempo: lo stato di rischio detta la programmazione dei provvedimenti, la quale deve essere tempestivamente attuata per minimizzare i rischi di accadimento dell’evento dannoso per la salute e l’incolumità del lavoratore. Questa deve avvenire attraverso: • Programma approfondito di formazione del personale a rischio • Programma approfondito migliorativo delle condizioni di sicurezza durante le fasi lavorative e

progressivo abbattimento degli infortuni • Programma di miglioramento delle misure di prevenzione incendi e delle emergenze e progressivo

abbattimento dei relativi rischi

Prima bozza 56

Page 58: FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA …unica2.unica.it/dis/Teachers/Gamberini Quaderni/Q3a-L'analisi dei... · Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

• Programma migliorativo per la riduzione dell’esposizione da agenti nocivi, fisici e chimici, con particolare riferimento alle

1. Sostanze nocive 2. Agenti cancerogeni 3. Agenti biologici 4. Rumore 5. Agenti aerodispersi (polveri)

Il documento sulla valutazione dei rischi e sull’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e loro definizione, dovrà essere custodito presso l’azienda o unità produttiva e potrà essere richiesta dagli organi di vigilanza durante l’ispezione

ENTI PREPOSTI ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA CANTIERI Vedere cap 12, pag 521 del testo PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA DI FALSINI-MICHELON

FUNZIONE MODALITA’ SOGGETTO

• NORMATIVA • STUDIO DI PROBLEMATICHE • STUDIO DEI MATERIALI

• ISPESL-ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

• UNI- ENTE ITALIANO UNIFICAZIONE

• CEI-COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

• ATTIVITA’ PREVENZIONALE • ATTIVITA’ OMOLOGATIVA

• VERIFICA INIZIALE E PERIODICA DELLE ATTREZZATURE E MACCHINE UTILIZZATE

• ISPESL • PRESIDI MULTIZONALI DI

PREVENZIONE-USL • VV.F.

• ATTIVITA’ DI REPRESSIONE • CONTROLLO E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME

• USL • PRESIDI MULTIZONALI DI

PREVENZIONE-USL • ISPETTORATO DEL LAVORO • MAGISTRATURA

• ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO

• INAIL

• DI INFORMAZIONE • DI CONSULENZA • DI ASSISTENZA

• FORMAZIONE, CONSULENZA, ASSISTENZA PER LE IMPRESE

• ASSISTENZA DATORI DI LAVORO

• REGIONI, • VV.F. • ISPESL • ISPETTORATO DEL LAVORO • INAIL

Prima bozza 57