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FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE Piazza d’Armi - 09123 Cagliari - tel. 070 6755403 CORSO DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE anno accademico 2005-2006 BOZZA 15 MAGGIO 2006 Q.3b MODULO DI 26 ORE GIAN PAOLO GAMBERINI QUADERNO SULLA SICUREZZA nei CANTIERI TEMPORENEI e MOBILI d.lgs 494/96 e s.m. integrato con il d.lgs 626/94 e s.m. contiene anche “le sanzioni nei cantieri T&M” “la sorveglianza sanitaria nei cantieri T&M” Pre-print 1

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FACOLTA’ DI INGEGNERIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE Piazza d’Armi - 09123 Cagliari - tel. 070 6755403

CORSO DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE aannnnoo aaccccaaddeemmiiccoo 22000055--22000066

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Generalità: Al momento di recepire le direttive europee, il panorama normativo italiano era già sufficientemente avanzato in materia, almeno formalmente (DPR 547/55), prescindendo dall’effettiva applicazione da parte degli imprenditori. Il DLgs 626/94 esplicita e precisa quanto affermato dall’art. 2087 del Codice Civile (obbligo dell’imprenditore, nell’esercizio d’impresa, di adottare tutte le misure tecnicamente possibili per preservare le migliori condizioni di lavoro) e dall’art. 41/2 della Costituzione (priorità sicurezza su produzione). Secondo la Corte Costituzionale inoltre, quanto affermato nell’art. 2087 rappresenta il principio della massima sicurezza tecnicamente raggiungibile; l’articolo però non comporta sanzioni penali, contemplate invece dal DPR 547/55; mentre il DPR definiva il minimo da conseguire, al di sotto del quale l’imprenditore ne rispondeva penalmente, il DLgs 626/94 ha lo scopo di ridurre sensibilmente la distanza esistente tra questi due estremi: – art. 3, lett. d): il problema sicurezza viene inquadrato come problema organizzativo (e non solo

tecnico), nell’ambito aziendale; – art. 4, punto 2: elaborazione di un documento contenente criteri di valutazione del rischio, misure

preventive adottate e programma di miglioramento (il testo dice «attuazione»). Tale documento altro non è che il piano di sicurezza, anche se non è esplicitamente affermato.

La direttiva relativa alla sicurezza sui cantieri temporanei e mobili, fa invece diretto riferimento al piano di sicurezza. Va sottolineato che, parallelamente agli obblighi e alle responsabilità attribuite al datore di lavoro, sono cresciute anche le responsabilità del lavoratore, il quale (art. 5/1) «deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro», (art. 5/2-h) contribuisce all’adempimento degli obblighi in materia, e (art. 12/3) «non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione». Prima di procedere alla illustrazione del dlgs 494/96 e s.m. integrato con il dlgs 626/94 e s.m., nonché da altri dispositivi ad esse collegati, è necessario effettuare alcune ricognizioni su termini di uso corrente in materia di “sicurezza cantieri”. Distinzione tra pericolo e rischio: – il pericolo, inteso come potenzialità di una macchina a produrre danno, sussiste sempre nell’attività

di produzione; – il rischio si produce invece quando contro uno specifico pericolo non vengono adottate misure

mirate ed adeguate. Nella lettura del quaderno si tenga conto che:

le parti sottolineate e/o in grassetto sono ritenute importanti i commenti e le integrazioni al testo del docente sono in corsivo

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decreto leg.vo 14 agosto 1996, N. 494 [G.U.R.I. 23-09-1996 - s.o. n. 156] Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. Modificato ed integrato (*) ai sensi del Decreto Leg.vo 19 novembre 1999, n. 528 Decreto Leg.vo 10 settembre 2003, n. 276 [G.U.R.I. 18-01-2000, n. 13]

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il

perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi

dell’articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.

«e-bis) ai lavori svolti in mare; e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in

cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile».

Il decreto 626/94 attua le direttive CEE 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza dei lavoratori sui posti di lavoro

Le pertinenze delle miniere sono gli edifici, gli impianti, gli impianti fissi, i pozzi , le gallerie, le strutture per la coltivazione delle miniere e per l’arricchimento del minerale

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Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: «a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato «cantiere»: qualunque

luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato I»;

b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. «Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto»;

«c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche»;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 4;

«f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 5;

f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;

f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche».

Allegato I:«Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 2, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile».

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prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per diminuire o evitare i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;

agente: l’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.»

datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità della impresa stessa ovvero dell’unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale(RUP);

Dirigente: è il collaboratore stretto del datore di lavoro, il quale lo sostituisce nell’organizzazione tecnica ed amministrativa dell’azienda, attuando le direttive generali impartite dall’azienda e dirigendo il lavoro di tutti i dipendenti della stessa, senza partecipare al lavoro manuale. Il dirigente controlla l’andamento dell’attività lavorativa ed il comportamento dei dipendenti. Egli predispone le misure di sicurezza previste dalla legge, le misure di sicurezza che egli ritiene necessarie per la natura dei lavori, vigilare o fare vigilare che gli ordini siano ben eseguiti, incaricare i preposti alla vigilanza delle attività operative, controllare periodicamente l’efficacia degli strumenti di lavoro affidati ai subordinati.

Lavoratore: lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al periodo precedente non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi. I lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato, hanno i seguenti diritti (art.14 d.lgs.626/94): 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Preposto: dipendente(capocantiere, assistente edile, capo squadra) dell’impresa esecutrice, azienda, che , pur essendo in posizione gerarchicamente subordinata ai dirigenti, ha il dovere di controllare e sorvegliate l’attività lavorativa dei lavoratori ad esso subordinati (caposquadra), impartendo ordini e disposizioni per la buona esecuzione del lavoro che sovrintende ed al quale può anche partecipare nell’esecuzione. Il d.lgs. attribuisce al preposto, vista la vicinanza dello stesso ai lavoratori che eseguono un lavoro circoscritto e ben definito, anche una vigilanza del rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori ad esso subordinati, conferendogli, di fatto, un esercizio di potere sugli stessi

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Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (Art. 4 del d.lgs 626/94) «1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura della attività dell’azienda ovvero dell’unità

produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento(POS) contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

3. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero unità produttiva. 4. Il datore di lavoro: a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda

secondo le regole di cui all’art. 8e 8bis/626, e del dlgs 195 del 23 giugno 2003; b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo

le regole di cui all’art. 8/626; c) nomina, nei casi previsti dall’art. 16/626, il medico competente. 5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in

particolare: a) designa preventivamente i lavoratori incaricati (addetti) della attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) prende le misure appropriate affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva;

h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di

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accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all’art. 19, comma 1, lettera e); n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare

rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno; o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che

comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all’art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza. Fino alla emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;

p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’art. 19/626, comma 1, lettere b), c) e d);

q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda, ovvero della unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando il medesimo ne fa richiesta.

9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreto da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni della azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 , e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

10. Per le medesime aziende di cui al nono comma, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:

a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiori a quello indicato nell’allegato I;

b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all’anno della visita di cui all’art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l’obbligatorietà di

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visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio. 11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota dell’allegato I, il datore di lavoro delle

aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati. L’autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell’ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell’interno per quanto di rispettiva competenza.

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico della amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente agli interventi predetti, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico».

servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva;

Il servizio di prevenzione e protezione deve seguire le seguenti direttive 1. Salvo quanto previsto dall’art. 10, il datore di lavoro organizza all’interno dell’azienda, ovvero

dell’unità produttiva, il servizio di protezione e prevenzione, o incarica persone o servizi esterni all’azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Il datore di lavoro designa all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 8bis del dlgs 23 giugno 2003,n.195, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

3. I dipendenti di cui al secondo comma devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità ed i requisiti professionali per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.

Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, in particolare devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione ( organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei VV.F., dalle associazioni sindacali, dal soccorso pubblico e della difesa civile, ed altri) adeguati al livello di rischio presenti sul luogo del lavoro e relativi alle attività lavorative

4. Salvo quanto previsto dal secondo comma, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso delle necessarie conoscenze professionali per integrare l’azione di prevenzione o protezione.

5. L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

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a) nelle aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all’obbligo di notifica o dichiarazione, ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso;

b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti; f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti; g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 6. Salvo quanto previsto dal quinto comma, se le capacità dei dipendenti all’interno dell’azienda o

dell’unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all’azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza».

7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell’azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.

8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate. 9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della

sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi terzo e settimo.

10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.

11. Il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all’azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:

a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; c) il curriculum professionale

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all’art. 4, secondo comma, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 11; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21.

Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e

protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.

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3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.

4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. La prevenzione e protezione dai rischi si esplica anche attraverso riunioni

1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ove previsto; d) il rappresentante per la sicurezza. 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: a) il documento di cui all’art. 4/626, commi secondo e terzo; b) l’idoneità dei mezzi di protezione individuale; c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione

della loro salute. 3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di

esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.

5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione

Datore di lavoro titolare del servizio interno di prevenzione incendi e di evacuazione. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell’allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all’art. 8/626, quarto comma.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al primo comma, oltre possedere i requisiti indicati al punto 3 del titolo “servizio di prevenzione e protezione “ deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, producendo giusto attestato con verifica di apprendimento promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio:

a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;

b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all’art. 4/626, commi 1, 2, 3 e 11»; c) una relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda

elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;

d) l’attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (artt.2c1f, 18,19/626) Persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la

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sicurezza; 1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la

sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al quarto comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al quarto comma. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al primo comma è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive. 7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono

stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all’art. 22, settimo comma.

Al rappresentante per la sicurezza sono attribuiti i seguenti compiti: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, al pronto soccorso, all’attività di prevenzione incendi, alla evacuazione dei lavoratori; Inoltre, l’Art. 22- Formazione dei lavoratori- così recita:

«1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni».

2. La formazione deve avvenire in occasione: 2.1.) dell’assunzione; 2.2.) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 2.3.) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e

preparati pericolosi. 3. La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero

all’insorgenza di nuovi rischi. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e

sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

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«5. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono essere formati adeguatamente».

6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al quarto comma deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’art. 20/626, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all’art. 10/626, terzo comma, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.

d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22/626, quinto comma e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le

misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 22 s.r.; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a

tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 11/626; m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione; n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e

protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al primo comma sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l’espletamento della sua funzione, al documento di cui all’art. 4, commi secondo e terzo, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all’art. 4, quinto comma, lettera o).

La sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria è una attività di prevenzione che ha lo scopo di o identificare alterazioni dello stato di salute dei lavoratori in una fase pre-ospedaliera, o identificare le funzionalità che possono essere alterate da fattori di rischio che sono presenti negli

ambienti di lavoro, o individuare danni alla salute che possono essere aggravati dalla specifica attività lavorativa essa viene esercitata dal medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

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2. docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3. autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; Il medico competente, secondo l’art. 17 del d.lgs. 626/94: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 8, sulla

base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;

b) effettua gli accertamenti sanitari attuando una sorveglianza sanitaria: 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. 2. La sorveglianza è effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Gli accertamenti comprendono indagini diagnostiche ed esami clinici mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. c)vaccinazioni d) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all’art. 16;e) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale; f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; h) comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati; i) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno, e partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza; l) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali; m) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto socc. di cui all’art. 15; n) collabora all’attività di formazione e informazione di cui al capo VI. Il protocollo del medico competente prevede un programma di sorveglianza sanitaria finalizzato alla prevenzione ed alla diagnosi precoce delle seguenti principali malattie:

o broncopneumopatie croniche e dell’asma bronchiale o sordità da rumore o dermatiti da contatto o patologia da movimentazione dei carichi, da postura o patologia da strumenti vibranti o patologia tumorali

Il medico competente collabora con il datore di lavoro nell’individuazione dei rischi che comportano adeguata sorveglianza sanitaria:

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rischio Norme sanitarie specifiche Periodicità della sorveglianza Polveri miste Dpr 336/94 Secondo USL silice Dpr 1124/65 1 anno amianto Dpr 1124/65+dm 21.01.87 1 anno saldatura Dpr 303/56 3 mesi Solventi chimici Dpr 303/56 3-6 mesi bitume Dpr 303/56 piombo Dlgs 277/91 Rumore Dgs 277/91 Strumenti vibranti Dpr 303/56 Movimentazione carichi Dlgs 626/94 tetano Legge 419/68 (……..) 2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 16, «secondo comma», esprima un giudizio sulla inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 4. Avverso il giudizio di cui al terzo comma è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. 6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. 7. «Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza» Il medico competente collabora con il datore di lavoro nell’individuazione, formazione, degli addetti al pronto soccorso ed all’allestimento del pronto soccorso

Addetti al pronto soccorso - Pronto soccorso (art.15 del d.lgs.626/94) 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda

ovvero dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione dei provvedimenti di cui al primo comma.

3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità. 4. Fino all’emanazione del decreto di cui al terzo comma si applicano le disposizioni vigenti in

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materia. Le attività contemplate per questi addetti non configurano responsabilità specifiche in quanto a loro è demandato:

L’attività di primo soccorso in attesa del medico Di raccordo con i servizi esterni, anche con il trasporto dei lavoratori infortunati

Prevenzione incendi- Addetti al servizio interno ed esterno di prevenzione (art.8c2-1e) 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.

577, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti ad individuare: 1)misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2)misure precauzionali di esercizio; 3)metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4)criteri per la gestione delle emergenze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all’art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

2. Per il settore minerario il decreto di cui al primo comma è adottato dai Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Gli addetti al servizio interno ed esterno di prevenzione incendi sono lavoratori incaricati (addetti) della attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.

I dipendenti così incaricati devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.

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Art. 3 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

«1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, e in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutele di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno; b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’allegato II. 4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima

dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10.

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese».

5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

«8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa:

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

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b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti».

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva; b-ter) trasmette alla amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all’atto della presentazione della denuncia di inizio di attività, il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis) NB. È condizione necessaria per l’obbligatorietà della nomine del coordinatore per la sicurezza e quindi della redazione del Piano di Sicurezza che nel cantiere vi siano almeno due imprese, anche se non coesistenti. Tale condizione non risulta comunque sufficiente poiché deve verificarsi la presenza di più di 200 uxg ovvero che vi siano rischi derivanti dalle attività di cui all’allegato II°

Art. 3 del D.lgs. 626- Misure generali di tutela 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; c) riduzione dei rischi alla fonte; d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro; l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona; n) misure di protezione collettiva ed individuale; o) misure igieniche; p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; s)informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

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2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Definizione degli uomini giorno: uno dei parametri che risulta necessario definire per verificare la necessità da parte del responsabile dei lavori di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; la definizione è possibile quando si conoscono le attività presunte necessarie per eseguire i lavori e quindi preventivare la forza lavoro del cantiere ed il tempo di esecuzione di ciascuna attività: Es: per eseguire una riserva idrica di una stazione antincendio dei VV.F. necessitano, presuntivamente, attività Op.qualif Manovali Giorni

lavorativi Operazione uu.g.

SCAVO 2 2 20 (2+2)*20 80 CARPENTERIA 2 4 15 (2+4)*15 90 GETTI Cls 2 4 2 (2+4)*2 12 SCASSERAT. 6 3 6*3 18 RINTERRO 2 2 1 (2+2)*1 4 TOTALE UOMINI GIORNO 204

Allegato II: Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’articolo 11, comma 1

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimità di linee elettriche «aeree a conduttori nudi in» tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

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Art. 4 Obblighi del coordinatore per la progettazione

«1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, comma 1; b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione

e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento Ue 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457».

2. Il fascicolo di cui al comma. 1, lettera b), è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

«3. Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro di cui all’articolo 393 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1194, in seguito denominata «commissione prevenzione infortuni», sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b)». Primi elementi sul Piano di Sicurezza e di Coordinamento -PSC-

«1. Il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici(Decreto P.R. 3 luglio 2003, n°222). Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il PSC dovrà aprirsi con l’indicazione dell’indirizzo del cantiere con una descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere ,l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza indicando le complete generalità, domicili, numero telefono con il quale possono essere reperiti. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

a)modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno; c) servizi igienico-assistenziali; d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; e) viabilità principale di cantiere; f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

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i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto; m) misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria; n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le

modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e

materiali pericolosi utilizzati in cantiere; q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 14; r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera c); s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione dei

singoli elementi del piano; t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. e) la stima dei costi

Cenni sul fascicolo: Il coordinatore designato dal committente nella fase di progettazione è tenuto ad approntare un

fascicolo in cui vanno registrate le caratteristiche dell’opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi. Il fascicolo è soggetto ad un aggiornamento permanente, precisando sempre la natura e le modalità di esecuzione di eventuali lavori all’interno o in prossimità dell’area del cantiere precisando quali siano i rischi da valutarsi nell’esecuzione degli stessi. Quindi il fascicolo è un piano di tutela della sicurezza ed igiene dei lavoratori manutentori che opereranno nell’ambito dell’opera dopo la conclusione dei lavori di costruzione dell’opera stessa.

Il fascicolo è di fatto costituito in generale da schede di controllo ripartite in sezioni, in particolare è costituita da due parti:

parte A: Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera: in questa parte si elencano i pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso dei lavori successivi, sia i dispositivi e provvedimenti programmati per prevenire i rischi

sub A1: lavori di revisione sub A2 : lavori di sanatoria

parte B: Equipaggiamenti in dotazione dell’opera: in questa parte compare un riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono le istruzioni per prevenire l’emergenza

Art.31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l’edilizia Residenziale”

Questo articolo definisce quali sono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: -interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. -interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici,(…) degli impianti tecnologici ed igienico sanitari, ma tali che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modificazioni di destinazione d’uso

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-interventi di restauro e risanamento conservativo: sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; -interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. -interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

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Art. 5 Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a:

«a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza»;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

«d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni, degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi del cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

1-bis. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b)». Il Piano Operativo di Sicurezza -POS- deve essere coerente con PSC e ciò viene verificato dal coordinatore per la sicurezza in costruzione. Gli aggiornamenti del POS sono a carico del datore dei lavori che sono obbligati ad adeguarsi al PSC. Il POS concerne le scelte autonome dell’impresa esecutrice e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavoro. Il POS deve essere redatto per ogni singolo cantiere ed il datore vi specificherà i rischi che si possono

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incorrere durante il lavoro e le misure che intende adottare per eliminare gli stessi o limitarne gli eventuali danni, nonché quelli relativi alle macchine ed alle attrezzature. La struttura del POS è conforme a quella del PSC al quale è coerente.

Art. 6

Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori «1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento

degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per

l’esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica e all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a)».

Art. 7

Obblighi dei lavoratori autonomi 1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri: a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III

del decreto legislativo n. 626/1994; b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto

previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994; c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei

lavori, ai fini della sicurezza. Del Titolo III , Uso delle attrezzature di lavoro ,vengono riportati gli articoli più significativi per quanto richiamato dall’art.7 del dlgs 494/96

Art. 34:Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intendono per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, impianto od utensile destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

Art. 35:Obblighi del datore di lavoro (Omissis) Art. 36:Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro

1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili. «2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l’attrezzatura è stata costruita e messa in servizio». 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, «stabilisce» modalità e procedure per l’effettuazione delle verifiche di cui al secondo comma. 4÷7. (omissis)

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8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. «8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all’allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nell’allegato predetto, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l’attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente. 8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. 8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all’art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell’applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’art. 1, terzo comma, secondo periodo, del predetto decreto».

Art. 37:Informazione 1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d’uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro; b) alle situazioni anormali prevedibili. «1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature». 2. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

Art. 38:Formazione ed addestramento 1. Il datore di lavoro si assicura che: a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull’uso delle attrezzature di lavoro; b) i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art. 35, quinto comma, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

Art. 39:Obblighi dei lavoratori 1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro. 2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all’informazione, alla formazione ed all’addestramento ricevuti. 3. I lavoratori: a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa; c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.

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Del Titolo IV, Uso dei dispositivi di protezione individuale, si riportano gli articoli più significativi Art. 40:Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non sono dispositivi di protezione individuale:a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi; f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Art. 41:Obbligo di uso 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 42:Requisiti dei DPI 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. 2. I DPI di cui al primo comma devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Art. 43:Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi(redige il

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA-POS-); b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d’uso di cui all’art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); «d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione». 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso di cui all’art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell’esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI.

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3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall’art. 42 e dal decreto di cui all’art. 45, secondo comma. 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 , appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell’udito.

Art. 44:Obblighi dei lavoratori 1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’art. 43, commi quarto, lettera g), e quinto. 2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato. 3. I lavoratori: a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Art. 45:Criteri per l’individuazione e l’uso 1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’art. 43, commi primo e quarto. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio, indica: a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI. I DPI sono trattati in maniera monografica nel Quaderno Q.3C

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Art. 8

Misure generali di tutela «1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera,

osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare»:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di

accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico

degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità

del cantiere. Risulta indispensabile che al piano di sicurezza venga allegata una planimetria del cantiere dove

devono essere indicati: La recinzione dell’accantieramento; •

• Il posizionamento delle interferenze aereo e/o sotterranee degli elettrodotti, metanodotti, delle fogne e delle reti idriche, etc

• La posizione dell’opera da costruire (es.: fabbricato, strada, condotta, etc….) rispetto alla recinzione dell’accantieramento. Così il cantiere per la costruzione di un fabbricato conterrà al suo interno il sedime del fabbricato da costruire, mentre nella costruzione di una strada la recinzione servirà per delimitare l’area nella quale verranno insediati gli altri servizi di cui ai punti successivi, ma certamente non la strada, Il posizionamento della gru e del suo ingombro a terra ed aereo, della centrale di betonaggio •

• il posizionamento delle baracche da cantiere che dovranno contenere gli uffici dell’impresa e della direzione dei lavori, i servizi igienici degli operai e quello della direzione tecnica e della contabilità, gli spogliatoi, la mensa, il dormitorio, ma anche i depositi dei materiali deteriorabili, il ricovero dei mezzi, il locale officina meccanica, elettrotecnica, il locale per il pronto soccorso, le aree di stoccaggio dei materiali a cielo aperto, etc.

• le carraie ed i passaggi pedonali, completi di tracciato della viabilità veicolare e pedonale, le aree di sosta il luogo dello stoccaggio dei combustibili per i mezzi, degli oli, grassi, etc. •

la centralina elettrica di alimentazione del cantiere con evidenziato il tracciato aereo ed interrato, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; • le messa a terra degli impianti di cantiere, l’impianto di illuminazione del cantiere, le riserve

idriche etc.;

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Art. 9

Obblighi dei datori di lavoro «1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi

un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti»: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato IV; b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,

coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; c) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano

correttamente; «c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 2, com.1 lettera f-ter). 2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del

piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all’art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994».

L’Art. 7 del D.lgs 626/94 “Contratto di appalto o contratto d’opera”, così recita

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell’ipotesi di cui al primo comma i datori di lavoro: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al secondo comma. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi»

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Art. 10 Requisiti professionali del coordinatore

per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei

lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: «a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze

forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno»;

b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

«c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia».

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato V.

4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell’ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

5. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all’allegato V o l’attestato di partecipazione a un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.

6. Le spese connesse con l’espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

7. Le Regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile

1. Durata del corso 120 ore. 2. Argomenti:

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a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sui luogo di lavoro; b) malattie professionali; c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri; d) analisi dei rischi; e) norme di buona tecnica e criteri per l’organizzazione dei cantieri e l’effettuazione dei lavori in

sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali, etc.); f) metodologie per l’elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.

Dopo aver individuato quali debbano essere i requisiti minimi di queste due nuove figure professionali in materia di sicurezza del comparto edile, risulta necessario individuare quale debba essere l’attività minima che esse dovranno esercitare. Coordinatore per la sicurezza per la progettazione -CSP-:soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, e quindi da questi sostituito in qualsiasi momento qualora ritenuto inadeguato all’incarico affidato, ad eseguire durante la fase di concezione, studio ed elaborazione del progetto dell’opera atti destinati al miglioramento delle condizioni di lavoro che produrranno i loro effetti durante la fase costruttiva dell’opera stessa. Egli potrà intervenire durante le scelte architettoniche e di organizzazione delle attività lavorative e specialmente nella valutazione dei tempi di esecuzione delle stesse e del lavoro nel suo complesso.

o Egli studia attentamente i rischi che le lavorazioni comportano e studia i metodi per eliminarli ovvero cercherà soluzioni che né limitano gli effetti dannosi per il lavoratore

o Adatta il lavoro all’uomo-ergonomia- agendo sulla concezione, l’organizzazione e metodi di lavoro

o Interviene nella progettazione al fine di prevedere lavorazioni che non comportino o limitino i rischi per i lavoratori e ciò prima dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera.

o Rredige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 o Predispone un fascicolo contenente le notizie umiliai fini della prevenzione e protezione dai

rischi dei lavoratori nei lavori successivi o Deposita presso il committente il PSC e il fascicolo prima della richiesta delle offerte da parte

delle imprese nelle procedure di appalto o Si accerta che sia stata inviata la notifica agli organi competent, quando questa è prevista

dalla legislazione vigente. Coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione dei lavori -CSL-:soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, e quindi da questi sostituito in qualsiasi momento qualora ritenuto inadeguato all’incarico affidato,che provvede a :

o Si assicura di ricevere i Piani Operativi di Sicurezza dei datori di lavori e dei lavoratori autonomi.Egli coordinerà i POS affinché le lavorazioni non interferiscano producendo situazioni di pericolo per i lavoratori, modificando ed adeguando il PSC ed obbligando i datori di lavoro ad adeguare conformemente i loro POS

o Assicura, attraverso azioni di coordinamento l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12

o Adatta le scadenze dei lavori e delle fasi di lavoro tenendo conto dell’evoluzione del cantiere o Adegua il PSC di cui agli artt. 12 e 13 ed il fascicolo , art.4, in relazione all’evoluzione dei

lavori ed alle eventuali varianti intervenute o Organizza tra i datori di lavoro e lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento

delle attività nonché la loro reciproca informazione. o Verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il

coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza nel cantiere.

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o Assicura che vengano adottate tutte le misure che consentano il mantenimento dell’ordine, della circolazione e del magazzinaggio del cantiere. Egli si adopererà affinché il cantiere si mantenga in condizioni di salubrità soddisfacenti, che nel cantiere possano accedere solo le persone autorizzate, che la circolazione dei mezzi sia sicura per i lavoratori,delimita le zone di stoccaggio specialmente dei prodotti pericolosi(benzine, calce, etc), ordina l’asporto dei residui e delle macerie.

o Propone al committente o al responsabile dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal contiene financo la risoluzione del contratto

o Sospende le lavorazioni che presentano gravi rischi per i lavoratori fino alla comunicazione scritta degli eventuali adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

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Art. 11 Notifica preliminare

«1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro

territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) caratteri di cui all’articolo 3, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle

categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia

inferiore a 200 uomini-giorno». 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e

custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente. 3.Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione

dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Allegato III:Contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 11 1. Data della comunicazione. 2. Indirizzo del cantiere 3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i). 4. Natura dell’opera. 5. Responsabile (i) dei lavori, [nome (i) e indirizzo (i)]. 6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera

[nome (i) e indirizzo (i)]. 7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera

[nome (i) e indirizzo (i)]. 8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere. 9. Durata presunta dei lavori in cantiere. 10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere. 11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. 12. Identificazione delle imprese già selezionate. 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.

L’Art. 20-Organismi paritetici- del d.lgs 626/94, così recita 1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori

di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

2. Sono fatti salvi, ai fini del primo comma, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

3. Agli effetti dell’art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al primo comma sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.

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Art. 12 Piano di sicurezza e di coordinamento

«1. Il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente

esterno; c) servizi igienico-assistenziali; d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di

linee aeree e condutture sotterranee; e) viabilità principale di cantiere; f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di

qualsiasi tipo; g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli

scavi; i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto; m) misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria; n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o

manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con

lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 14; r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lettera c); s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per

l’attuazione dei singoli elementi del piano; t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. 2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

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3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

5. L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio».

«Art. 13

Obblighi di trasmissione 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di

coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione».

Art. 14 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

«1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte a riguardo».

Art. 15 (abrogato)

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Art. 16 Modalità di attuazione della valutazione del rumore

1. L’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione prevenzione infortuni.

«2. Sul rapporto di valutazione di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, va riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento».

3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell’esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all’altra può essere fatto riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente normativa, al valore dell’esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall’articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Il D.Lgs. 277/91 attua le direttive CEE 80/1107/Cee, 82/605/Cee, 83/477/Cee, 86/188/Cee, e 88/642/Cee, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212

Art. 17 Modalità attuative di particolari obblighi

«1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 14 costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l’esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza».

3. Fermo restando l’articolo 22 del decreto legislativo n. 626/1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994.

L’art. 22 del D.Lgs 626/94 afferma che

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premesso l’Art. 22- Formazione dei lavoratori- che così recita: «1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed

adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni».

2. La formazione deve avvenire in occasione: 2.1.) dell’assunzione; 2.2.) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 2.3.) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e

preparati pericolosi. 3. La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero

all’insorgenza di nuovi rischi. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e

sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

«5. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono essere formati adeguatamente».

6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al quarto comma deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’art. 20/626, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all’art. 10/626, terzo comma, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.

d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22/626, quinto comma e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le

misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 22 s.r.; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a

tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 11/626; m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione; n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e

protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al primo comma sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

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5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l’espletamento della sua funzione, al documento di cui all’art. 4, commi secondo e terzo, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all’art. 4, quinto comma, lettera o).

Art. 18 Aggiornamento degli allegati

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sentita eventualmente la Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e IV in conformità a modifiche adottate in sede comunitaria.

Art. 19

Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, i requisiti di cui all’articolo 10,

commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovrintendere altri lavoratori e l’effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati; l’attestazione è accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell’attività;

b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni la funzione di direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dall’Autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all’articolo 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.

3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa all’organo di vigilanza territorialmente competente

«Art. 20 Sanzioni relative agli obblighi

dei committenti o dei responsabili dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l’arresto da tre mesi a sei mesi o con l’ammenda da lire 3 milioni a lire 8

milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;

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b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire 5 milioni per la violazione dell’articolo 3, comma 8, lettera a);

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1, 13, comma 1».

Art. 21 Contravvenzioni commesse dai coordinatori

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione dell’articolo 4, comma 1.

2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito: «a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire 3 milioni a lire 8

milioni per la violazione dell’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) e comma 1-bis»;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell’articolo 5, comma 1, lettera d).

«Art. 22 Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti all’osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto.

2. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 2 a 5 milioni per la violazione dell’articolo 14, comma 1, primo periodo.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni per

la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni per la

violazione degli articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3. 4. I preposti sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da lire 500

mila a lire 2 milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), 12, comma 3».

In appendice viene riportato un capitolo che riassume elementi di diritto e le sanzioni più usuali che si riscontrano nei d.lgs. 494/96 e 626/94

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«Art. 23 Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da lire 300 mila a lire 1 milione per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, c.3».

«Art. 23-bis Estinzione delle contravvenzioni

1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2 e 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758».

Art. 24 Oneri

1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.

Art. 25

Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la data della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

«Allegato I

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 2, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile».

Allegato II Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’articolo 11, comma 1

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza

superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimità di linee elettriche «aeree a conduttori nudi in» tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Allegato III Contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 11

1. Data della comunicazione. 2. Indirizzo del cantiere

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3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i). 4. Natura dell’opera. 5. Responsabile (i) dei lavori, [nome (i) e indirizzo (i)]. 6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera [nome (i) e indirizzo (i)]. 7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera [nome (i) e indirizzo (i)]. 8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere. 9. Durata presunta dei lavori in cantiere. 10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere. 11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. 12. Identificazione delle imprese già selezionate. 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.

Allegato IV (Articolo 9)

Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri 1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626/1994.

Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri 1. I posti di lavoro in cui si esercita l’attività di costruzione devono soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a quelle indicate

nelle Sezioni I e II.

SEZIONE I Posti di lavoro nei cantieri all’interno dei locali

1. Porte di emergenza. 1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l’esterno. 1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia

bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. 1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza. 2. Areazione. 2.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d’aria o di ventilazione meccanica, questi devono funzionare in modo tale che i

lavoratori non vengano esposti a correnti d’aria moleste. 2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell’inquinamento

dell’aria respirata devono essere eliminati rapidamente. 3. Illuminazione naturale e artificiale. 3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale od essere dotati di dispositivi che consentano

un’adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. 4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni

appropriate di igiene. 4.3 Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione

devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse né essere feriti qualora vadano in frantumi.

5. Finestre e lucernari dei locali. 5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando

sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori. 5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la

pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti. 6. Porte e portoni. 6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall’uso dei locali. 6.2. Un segnale dove essere apposto ad altezza d’uomo sulle porte trasparenti. 6. 3. Le porto od i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti. 6.4. Quando le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c’è da temere che i

lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento. 7. Vie di circolazione. 7.1 Quando l’uso e l’attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere

messo in evidenza. 8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili. 8.1. Le scale od i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro. 8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza. 8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili o accessibili.

SEZIONE II Posti di lavoro nei cantieri all’esterno dei locali

1. Caduta di oggetti. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento. 2. Lavori di demolizione. 2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati o intrapresi soltanto sotto la

sorveglianza di una persona competente. 3. Paratoie e cassoni. 3.1. Paratie o cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente; b) provvisti dell’attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d’acqua o di materiali.

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3.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.

3.3. Tutte le paratoie o i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente.

Allegato V (Articolo 10)

Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile

1. Durata del corso 120 ore. 2. Argomenti: a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sui luogo di lavoro; b) malattie professionali; c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri; d) analisi dei rischi; e) norme di buona tecnica e criteri per l’organizzazione dei cantieri e l’effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, ponteggi e

opere provvisionali, etc.); f) metodologie per l’elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.

(*) Modifiche ed integrazioni riportate tra virgolette.

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La seconda parte

Le sanzioni nei cantieri temporanei e mobili La Carta Costituzionale della Repubblica Italiana sancisce all’art.2 la necessità di adempiere ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale. L’art. 4 riconosce” a tutti i cittadini il diritto al lavoro” e la Repubblica promuove le condizioni affinché questo diritto possa essere esercitato L’art. 32 sancisce che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” L’art. 35 afferma che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” L’art. 41 precisa che” l’iniziativa economica è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’attività sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” Da tale norme sono scaturite norme di “responsabilità per l’esercizio di attività pericolose” e quindi norme che” tutelano le condizioni di lavoro” che sono presenti nel Codice Civile. L’art. 2050 recita: Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno Ed inoltre, l’art 2087 afferma che “ l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” Questi due ultimi articoli rappresentano la matrice del dlgs 626/94. Con legge 20/5/1970, n.300, viene approvato lo Statuto dei Lavoratori nel quale sono menzionati gran parte degli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori risulta sicurezza e salubrità dei lavori e dei luoghi di lavoro: art.5: Accertamenti sanitari- (…..) il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Art.9: Tutela della salute e dell’integrità fisica- I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica” Le norme sopra riportate hanno di fatto creato obblighi per quei cittadini che offrono lavoro in funzione della loro posizione economica e sociale (datori di lavoro), e di conseguenza è stato necessario creare un apparato sanzionatorio penale (Diritto penale del lavoro-Codice Penale) che coercitivamente obbligasse i soggetti al rispetto delle stesse. I soggetti previsti dai d.lgs. 626 e 494 sono:

o Dirigenti o Preposti o Progettisti, fabbricanti, istallatori ed equipollenti o Coordinatore per la sicurezza nella progettazione o Coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori o Medico competente o Lavoratori dipendenti

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o Lavoratori autonomi

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Possiamo notare che l’inclusione dei lavoratori tra i soggetti penalmente obbligati mette in risalto la volontà di tutela pubblicistica attribuita dal legislatore alle norme dei decreti legislativi, tanto da considerare i lavoratori beneficiari e destinatari dell’apparato sanzionatorio stesso. Rilevante è notare che l’intera legislazione antinfortunistica pur essendo ispirata al principio della ripartizione delle responsabilità in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze, questo coinvolge quasi sempre e comunque il datore di lavoro per la così detta culpa vigilando, in quanto la violazione di precetti da parte di altri soggetti coinvolge il datore di lavoro per l’inosservanza dell’obbligo di vigilanza e di controllo. Il datore di lavoro potrà limitare le sue responsabilità, e quindi sua assenza di colpa, delegando alcuni obblighi al dirigente ed al preposto, ma questa delega dovrà contenere poteri sufficienti ed adeguati a disporre qualsiasi misura precauzionale. I reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono reati di pericolo, così definiti poichè si concretizzano a seguito della verifica della circostanza o situazione da cui si teme derivino i danni. Si concretizzano cioè a prescindere dalla realizzazione effettiva dell’evento temuto, ossia a prescindere dalla causazione del danno derivante dall’evento stesso. Essi si dividono in delitti e contravvenzioni: la differenza consiste nel tipo di pena irrogata; multa, reclusione, ergastolo per i delitti, ammenda ed arresto per i secondi, e nella dilatabilità delle contravvenzioni(art. 39 C.P.).La sanzione può essere:

1. sanzione penale- arresto o ammenda- prevede l’arresto e sub specie la sanzione pecuniaria e vengono irrogate dal giudice ordinario attraverso un procedimento giurisdizionale

2. sanzione amministrativa – pena pecuniaria- prevede una sanzione amministrativa e viene irrogata dalla autorità amministrativa attraverso un procedimento amministrativo

La legge 24.11.1981, n.689 ha introdotto “Modifiche al Sistema Penale” e più precisamente, mentre per i reati di danno connessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro non è stata deofficializzata (art.34), tanto che per l’azione penale per le lesioni gravi e gravissime si procede d’ufficio, quindi senza necessità di preventiva querela (art. 92), ha per altro introdotto l’oblazione condizionata e di interdizione temporanea e di sospensione dagli uffici delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (artt. 120-123 della legge 689/81) Le sanzioni presuppongono la presenza di addetti al controllo del rispetto della legislazione antinfortunistica per i quali il Piano di Sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza sono le guide necessarie per attuare il controllo stesso. Il controllo deve seguire il principio generale di:

o vigilanza: compiti legati alla applicazione delle leggi, svolti con l’ausilio di poteri amministrativi e di poteri di polizia giudiziaria( artt 8-9 dpr 520/55). Tali poteri sono di natura prevenzionale, coiè volti a rimuovere situazioni in atto, la cui interruzione ha un’efficacia strumentale rispetto alla tutela del lavoratore

o promozione: compiti consistenti nello sviluppo di condizioni di lavoro e di vita sicuri e necessaria integrazione di obblighi di legge

Gli addetti sono: o gli ispettori del lavoro sono organi di vigilanza sull’esecuzione delle leggi e nell’esercizio delle

attribuzioni conferite dal dpr 19 marzo 1955, n.520, sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Essi hanno potere di accesso ai cantieri immediato e senza preavviso(art.8 dpr 520/55). L’ispettore del lavoro è ispettore dell’USL dell’Unità Sanitaria Locale:USL (ASL competente per territorio).La legge 833 del 23 dicembre 1978 ha istituito le USL ed esse risultano, in materia di sorveglianza sanitaria competenti in materia di igiene e medicina del lavoro, e prevenzione infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Essi hanno potere di accesso ai cantieri immediato e senza preavviso(art.8 dpr 520/55)

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o Presidi Multizonali di Prevenzione:PMP. Sono strutture tecnico-scientifiche delle USL che esplicano attività integrativa delle funzioni di servizio di Igiene Pubblica e Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di Lavoro

o Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro:ISPESL .Organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministero della sanità, previsto dalla legge 833 del 23 dicembre 1978 ed istituito con dpr 619 del 31 luglio 1980

o Sezione di Polizia Giudiziaria specializzata, istituite presso la Procura della Repubblica (pretura)

o Comitati Paritetici Territoriali:CPT. Comitato paritetico di costruttori e sindacati, costituito dal dlgs 626/94 per lo studio dei problemi relativi alla prevenzione degli infortuni, per il miglioramento dell’igiene nell’ambiente di lavoro

Per un migliore approfondimento rifarsi al Q: 3A Il PS dovrà essere consegnato alla Amministrazione e quindi agli organi di controllo prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30gg dalla consegna dei lavori. Gli organi di controllo hanno 90 gg per predisporre e rilasciare osservazioni. Il magistrato si interessa del PS in occasione di infortuni al fine di verificare se il piano sia stato rispettato dal datore di lavoro e se i rischi fossero contemplati e per essi fossero state prese le giuste misure di prevenzione. Di seguito si riportano le sanzioni che derivano dal d. lgs. 494/96 e quelle più rilevanti del d.lgs. 626/94

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DEMPIMENTI QUANDO? RIF.NOR. SOGGETTI OBBLIGATI

ENTI PREPX CONT

SANZIONI (valori indicativi)

D.LGS 494 DEL 14 AGOSTO 1996 E S.M. Attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela Progetto

esecutivo Organizzaz cantiere

494,art3,c,1 Committente Responsab.lavori

USL Non Sanzionato

Osservanza misure generali di tutela di cui all’art 3/626

Durante l’esecuzione dell’opera

494,art8, datori di lavoro USL NS

Determinazione della durata dei lavori e delle fasi di lavoro successive o simultanee

Progetto esecutivo Organizzaz operaz. di cantiere

494,art3,c,1 Committente o Responsab.lavori

USL Arresto 3-6 mesi o ammenda 1500-4000 €

Designa coordinatore sicurezza progettazione: CSP

Contestual.affidam. incarico progetto

494,art3,c,3 Committente o Responsab.lavori

USL Arresto 3-6 mesi o ammenda 1500-4000 €

Designatore coordinatore sicurezza esecuzione lavori:CSEL

Contestual. all’affidamincarico direz.lav.

494,art3,c,4 Committente o Responsab.lavori

USL Arresto 3-6 mesi o ammenda 1500-4000 €

Comunicazione a imprese esecutrici e lav.autonomi dei nomi del CSP + CSEL. Mancata apposizione dei nomi nel cartello di cantiere

Prima della consegna lavori

Committente o Responsab.lavori

USL NS

Redazione del piano di sicurezza Durante le progettaz. comunque prima gara appalto

494,art4,c1,a CSP Committente o responsab. lavori

USL Arresto 3-6 mesi o ammenda 1500-4000 €

Predisposizione del fascicolo Durante la progettaz. comunque prima gara appalto

494,art4,c1,b, CSP Committente o responsab. lavori

USL Arresto 3-6 mesi o ammenda 1500-4000 €

Trasmissione Piano Sicurezza a tutte le imprese invitate alla gara per affidamento lavoro

All’atto dell’invito

494,art13,c3 Committente USL Arresto 2-4 mesi o ammenda 500-2500 €

Trasmissione della Notifica Preliminare Prima dell’inizio dei lavori

494,art11,c1 Committente o Responsab.lavori

USL Direz. Prov. Lav.o

Arresto 2-4 mesi o ammenda 500-2500 €

Affissione visibile del cantiere della notifica preliminare e custodia

Prima dell’inizio dei lavori

494,art11,c2 Committente o Responsab.lavori

USL NS

Messa a disposizione dei rappresentanti sicurezza del PS

Prima di 10 gg dall’inizio dei lavori

494,art12,c4 Datori di lavoro USL Arresto 2-4 mesi o ammenda 500-2500 €

Consultazione preventiva dei rappresentanti sui PS e loro modifiche

Prima adozione del PS e mod. signif

494,art14,c1,2 Datori di lavoro USL Arresto 2-4 mesi o ammenda 500-2500 €

Attuazione del PS Durante l’esecuzion

494,art12,c3 Datori di lavoro USL Arresto 3-6 mesi o ammenda 1500-

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e dei lavori 5000 € Attuazione del PS Durante

l’esecuzione dei lavori

494,art12,c3 Lavoratori autonomi

USL Arresto fino a 1 mese o ammenda 200-600 €

D.LGS. 626 DEL 19 SETTEMBRE 1994 Elaborazione del POS Valuta il POS con il responsabile del serv. prev. e medico competente (se sussistono le condizioni).

Prima dell’inizio dei lavori

626,art4,c2, art4,c6

datore di lavoro USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Designazione del responsabile della sicurezza Prima dell’inizio dei lavori

626,art4,c2, datore di lavoro USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno ed esterno Nomina il medico competente Adottano le misure di sicurezza e salute Affida i compiti in funzione della capacità del lavoratore Richiede l’osservanza da parte dei lavori delle norme sulla sicurezza Informano il medico competente sui processi e rischi della attività lavorativa Informano immediatamente i lavoratori sui rischi di talune lavorazioni Permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza

Prima dell’inizio dei lavori Durante i lavori

626,art4,c4,b,c,c5,c,f,g,i,m,

Datore di lavoro e dirigente

USL Arresto 2-4 mesi o ammenda da 500-2500€

Adozione delle misure necessarie per la sicurezza dei lavoratori. Nell’affidare i compiti al lavoratore non tiene conto delle loro capacità e condizioni Non vigila che solo i lavoratori informati accedano alle zone a rischio Non richiede l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme e disposizioni in materia di sicurezza

Durante i lavori

626,art4,c5,b,d,e,h,l,n,q,

Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Rielaborazione del POS in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori

Durante i lavori

626,art4,c7

datore di lavoro USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Conserva presso l’unità produttive la cartella sanitaria

Prima inizio dei lavori

626,art4,c8 Datore di lavoro dirigente

USL Sanzione amm. pecuniaria da 500-3000€

Il datore di lavoro di aziende familiari, nonché quelle che impiegano meno di 10 lavoratori non sono obbligati al POS, ma devono autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi e degli obblighi conseguenti

Prima inizio dei lavori

626.art4,c11 Datore di lavoro USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Verifica dell’idoneità delle imprese sub-appaltatrici e dei lavoratori autonomi. Li informa sui rischi delle attività lavorative

Prima inizio dei lavori

626,art7,c1,c3 Datore di lavoro dirigente

USL Arresto 2-4 mesi o ammenda 500-2500€

Mancata cooperazione all’attuaz. delle misure e coordinano gli interv.i di protezione e prevenz.

Durante i lavori

626,art7,c2 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Informa il rappresentante dei lavoratori che egli svolgerà direttamente il servizio di prevenzione e protezione dai rischi e prevenzione incendi ed evacuazione

Prima inizio dei lavori

626,art10 Datore di lavoro dirigente

USL Arresto 2-4 mesi o ammenda 500-2500€

Nelle aziende con più di 15 dipendenti:Indice la Prima 626,art8,c11 Datore di lavoro USL Sanzione amm.

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riunione con il servizio di prevenzione e protezione, il datore di lavoro, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori, nella quale si analizza il POS, i DPI da adottare, i programmi di formazione e informazione Nelle aziende fino a 15 dipendenti: il rappresentante dei lavoratori può indire la riunione di cui sopra

inizio dei lavori

dirigente pecuniaria da 500-3000€

Organizza i rapporti con i servizi igienici di pronto soccorso,salvataggio, antincendio e gestione dell’emergenza Informa i lavoratori sui rischi e sulle misure

Prima inizio dei lavori

626,art12,c1,a,b,c

Datore di lavoro dirigente

USL Arresto 2-4 mesi o ammenda 500-2500€

Mancata programmazione degli interventi ed istruzioni. Mancati provvedimenti necessari per evitare conseguenze derivanti da pericoli

Durante i lavori

626,art 12, c1, d,e,

Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancati provvedimenti, sentito il medico competente, in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza

Prima e durante i lavori

626,art15,c1 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Assicura ai lavoratori e lavoratori autonomi una formazione sufficiente in rapporto al posto ed al lavoro che deve svolgere Informazione all’assunzione, al trasferimento delle mansioni,,all’introduzione di nuove attrezzature. La formazione deve essere ripetuta in relazione all’evoluzone dei lavori

Prima e durante i lavori

626,art22,c1,c2,c3,c4,c5,

Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancata specificazione delle disposizioni e prescrizioni di cui all’allegato II° I luoghi di lavoro devono essere strutturati per portatori di handicap

Prima e durante i lavori

626,art30,c3,c4,c5,c6,

Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancata attivazione di misure alternative nei luoghi non adeguati perchè antecedenti al 1 genn 93

Prima e durante i lavori

626,art31,c3,c4

Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancata attivazione di alcune misure specificate nei luoghi di lavoro

Prima e durante i lavori

626,art32 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancata messa a disposizione del lavoratore di attrezzature adeguate al lavoro Attua misure per ridurre i rischi connessi all’uso delle attrezzature Si assicura che le attrezzature siano istallate in conformità alle istruzioni del fabbricante, che siano utilizzate correttamente, manutenzionati adeguatamente, che siano utilizzate dai lavori ad esse riservate, e che queste non siano modificate.

Prima di eseguire i lavori

626,art35,c1,c2,c4,c5,

Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

I lavoratori sono formati all’uso delle attrezzature, e ricevano un addestramento particolare

Prima di eseguire i lavori

626,art38 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

I DPI devono essere impiegati se i rischi non possono essere evitati

Prima e durante i lavori

626,art41 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancata fornitura di DPI Mancata efficienza dei DPI Uso corretto dei DPI Destina i DPI ai lavoratori curando l’igiene Addestra all’uso dei DPI

Prima e durante i lavori

626,art43,c3,c4,a,b,d,g,c5

Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

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Mancata analisi per eliminare la movimentazione manuale dei materiali, e quindi se inevitabile, organizza la sicurezza

Prima e durante i lavori

626,at48 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancata informazione formazione circa i carichi da spostare manualmente

Prima e durante i lavori

626,art49,c2 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancata osservanza delle limitazioni nei lavori ai videoterminali Non si applica ai cantieri T&M, ma alle sedi delle imprese

Prima e durante i lavori

626,art54, Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancata visita medica preventiva per i videoterminalisti. Necessita di visite specialistiche per i non idonei Non si applica ai cantieri T&M, ma alle sedi delle imprese

Prima e durante i lavori

626,art55,c1,c3,c4

Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancata formazione dei videoterminalisti Non si applica ai cantieri T&M, ma alle sedi delle imprese

Prima e durante i lavori

626,art56,c2 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancata ergonomia dei posti di lavoro Non si applica ai cantieri T&M, ma alle sedi delle imprese

626,art58 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

SULLA PROTEZIONE DI AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI In relazione alla protezione da agenti cancerogeni mutageni , necessita evitare l’uso o ridurre l’uso di tali agenti

626,art62 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Adotta misure adeguate 626,art63,c3 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Limita al minimo l’uso degli agenti cancerogeni, e limita il numero di lavoratori esposti. Progetta, programma e sorveglia le lavorazioni degli a.c. Misura l’entità degli agenti Provvede a pulire adeguatamente i locali dove si utilizzano gli a.c. Elabora procedure per i casi di emergenza Provvede alla conservazione, manipolazione, trasporto in sicurezza degli a.c. Provvede alla raccolta e smaltimento in sicurezza degli a.c. Predispone misure protettive adeguate

626,art64 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

SULLE MISURE IGIENICHE E LAVORAZIONI SPECIALI Mancata predisposizione di servizi igienici sui luoghi di lavoro, di stipiti per gli indumenti, luogo ove custodire i DPI personali

626,art65,c1 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancata formazione ed informazione 626,art66,c2 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancata adozione di contromisure adeguate ad esposizioni anomale che comportano rischi

Prima e durante i lavori

626,art67,c1,c2

Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancata adozione di adeguate misure di prevenzione in operazioni lavorative, esempio di manutenzione, che nascondono rischi maggiori di quelli previsti

Prima e durante i lavori

626,art68 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA-materiali contaminati Mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori a Prima e 626,art69,c1,c Datore di lavoro USL Arresto 3-6- mesi

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rischio Mancata applicazione di misure preventive e protettive per i lavoratori con risultanze cliniche

durante i lavori

2,c5,b, Dirigente o ammenda 1500-4000€

Consegna copia del registro all’ISPESL ed all’USL

Prima e durante i lavori

626,art70 c2 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancata specificazione delle disposizioni e prescrizioni di cui all’allegato II° I luoghi di lavoro devono essere strutturati per portatori di handicap

Prima e durante i lavori

626,art30,c3,c4,c5,c6,

Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancata attivazione di misure alternative nei luoghi non adeguati perchè antecedenti al 1 genn 93

Prima e durante i lavori

626,art31,c3,c4 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancata attivazione di alcune misure specificate nei luoghi di lavoro

Prima e durante i lavori

626,art32 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancata messa a disposizione del lavoratore di attrezzature adeguate al lavoro Attua misure per ridurre i rischi connessi all’uso delle attrezzature Si assicura che le attrezzature siano istallate in conformità alle istruzioni del fabbricante, che siano utilizzate correttamente, manutenzionati adeguatamente, che siano utilizzate dai lavori ad esse riservate, e che queste non siano modificate.

Prima di eseguire i lavori

626,art35,c1,c2,c4,c5,

Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

I lavoratori sono formati all’uso delle attrezzature, e ricevano un addestramento particolare

Prima di eseguire i lavori

626,art38 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

I DPI devono essere impiegati se i rischi non possono essere evitati

Prima e durante i lavori

626,art41 Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancata fornitura di DPI Mancata efficienza dei DPI Uso corretto dei DPI Destina i DPI ai lavoratori curandone l’igienicità Addestra all’uso dei DPI

Prima e durante i lavori

626,art43,c3,c4,a,b,d,g,c5

Datore di lavoro Dirigente

USL Arresto 3-6- mesi o ammenda 1500-4000€

Mancata sorveglianza sanitaria in presenza di agenti biologici

626,art86,c1,c2

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Visita ispettiva dell’organo di vigilanza con accertamento della contravvenzione

Comunicazione al PM della notizia di reato e sospensione del procedimento

Prescrizione al contravventore con termine per l’adempimento

Verifica della regolarizzazione entro 60gg dalla scadenza del termine

Adempimento totale della prescrizione

Adempimento difforme per tempi e metodi

Mancato adempimento della prescrizione

Estinzione del reato Estinzione del reato e provvedimento di archiviazione

Pagamento di ¼ del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione commessa

Comunicazione al PM della avvenuta regolarizzazione

Pagamento di ¼ del massimo dell’ammenda prevista per la

i

Valutazione del giudice Il procedimento penale riprende il suo corso

Comunicazione del PM all’organo di vigilanza di una notizia di reato

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELL’ITER PROCEDIMENTALE

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La terza parte

La Sorveglianza Sanitaria La Sorveglianza Sanitaria è rappresentata dall'insieme degli accertamenti sanitari, clinici e strumentali, finalizzati all'accertamento della idoneità del dipendente a specifiche mansioni, nelle quali, nonostante tutti gli interventi tecnici ed individuali, sussista un rischio residuo per la salute. L'obbligo della sorveglianza sanitaria è stato introdotto per la prima volta in Italia dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro", che imponeva l'esecuzione di una visita medica periodica per i lavoratori a rischio di malattia professionale. Attualmente l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria e nominare il medico competente, interviene nelle seguenti situazioni:

• lavoratori inclusi nelle lavorazioni riportate dalla tabella allegata al D.P.R. n. 303/56, con le integrazioni previste dal D.L. n. 277/91 per piombo, amianto e rumore;

• lavoratori che svolgono mansioni incluse nella tabella del D.P.R. n. 336/94;

• lavoratori a stretto contatto con i soggetti delle due voci precedenti e che ne condividano i rischi (art. 34, D.P.R. n. 303/56);

• addetti ai videoterminali che lavorano abitualmente per almeno venti ore settimanali ad un computer (Titolo VI, D.L. n. 626/94);

• lavoratori esposti a rischio biologico (Titolo VIII, D.L. n. 626/94); • visite mediche preventive periodiche per i lavoratori addetti a lavorazioni a rischio di silicosi ed

asbestosi (art. 157 D.P.R. 30/06/65 n. 1124, D.M. 21/01/87) eseguite da parte del medico di fabbrica o da Enti a ciò autorizzati;

• addetti al lavoro notturno individuati ai sensi del D.L. n. 532/99;

• lavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercantili, nuove ed esistenti adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonché alle navi o unità mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unità veloci e alle piattaforme mobili (D.L. n. 271/99);

• lavoratori delle industrie per trivellazione e delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (D.L. n. 626/94);

• lavoratori esposti a cloruro vinil monomero (D.P.R. n. 962/82);

• lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi (Titolo V, D.L. n. 626/94);

• lavoratori esposti ad agenti cancerogeni (Titolo VII, D.L. n. 626/94);

• lavoratori dei cassoni ad aria compressa (D.P.R. n. 321/56);

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• sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischio di radiazioni ionizzanti da parte di un medico autorizzato o da parte del medico competente a seconda della esposizione dei lavoratori (D.P.R. 13/02/64 n. 185 modificato dal D.L. 17/03/95 n. 230);

• visite mediche preventive e periodiche per apprendisti, fanciulli ed adolescenti (L. 19/01/55 n. 25, D.P.R. 30/12/56 n. 1668 e L. 17/10/67 n. 977 D.L. 345/99 e D.L. 262/2000);

• altre categorie non comprese nelle voci sopra indicate se l'organo di vigilanza lo ritiene necessario mediante apposita disposizione (art. 34, D.P.R. n. 303/56).

Per le lavorazioni indicate nella tabella del DPR 303/56 il datore di lavoro, se adotta provvedimenti idonei ad eliminare o ridurre fortemente i rischi, può, a domanda, essere autorizzato ad eseguire le visite mediche ad intervalli più lunghi di quelli previsti dalla norma, ovvero essere esonerato dall’obbligo della sorveglianza sanitaria (deroga art. 35 DPR 303/56). Il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della A.S.L. può rendere obbligatoria, con proprio provvedimento, la sorveglianza sanitaria per altre lavorazioni che siano soggette all’assicurazione contro le malattie professionali, quando tali lavorazioni sono ritenute pericolose per la salute. In tutti gli altri casi in cui la legge non prevede obbligo di sorveglianza sanitaria, l’idoneità lavorativa di un dipendente non può essere valutata dal medico competente che è nominato dal datore di lavoro, ma deve essere richiesta, se necessaria, ad un ente pubblico o ad un istituto specializzato di diritto pubblico, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori). Il datore di lavoro non si deve limitare ad eseguire solo quanto prescritto dalla legge, ma, essendo un soggetto attivo della prevenzione e protezione dei lavoratori, deve mettere in opera misure integrative a quelle esplicitamente richieste dalla legge, qualora queste ultime non siano sufficienti a garantire un buon livello di sicurezza. Questo ragionamento applicato all'ambito della sorveglianza sanitaria implica che quando non sono possibili misure di igiene del lavoro che riducano il rischio di malattie professionali a zero, il datore di lavoro deve fare visitare i propri dipendenti da un medico competente, in modo da poter prontamente rilevare precoci segni di eventuali tecnopatie ed adottare i rimedi appropriati. Solo in questo modo il datore di lavoro potrà dimostrare di avere fatto tutto il possibile per prevenire la patologia e quindi dimostrare una condotta non colposa in caso di tecnopatia. La sorveglianza sanitaria, al di là dei rischi per i quali è obbligatoria, può essere attivata anche quando il datore di lavoro, in sede di valutazione dei rischi, evidenzi un rischio tecnopatico rilevante non espressamente contemplato dal legislatore. Fra le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori previste nel D.L. n. 626/94 all'art. 3 comma 1 si prevede che i lavoratori debbano essere sottoposti a controllo sanitario in funzione dei rischi specifici ai quali gli stessi sono esposti. Art. 16 Contenuto della sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. 2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

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b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Il D.L 19/09/94 n. 626 (attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) introduce l'obbligo della sorveglianza sanitaria:

per gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi (art. 48):

Art. 48. Obblighi dei datori di lavoro 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in

particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.

3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sana e sicura.

4. Nei casi di cui al terzo comma il datore di lavoro: a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI; b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato VI; c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.

per gli addetti all'uso di videoterminali (art. 55): Art. 55. Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una

visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.

2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al primo comma i lavoratori vengono classificati in: a) idonei, con o senza prescrizioni; b) non idonei.

3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.

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4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.

5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.

per gli esposti a rischio da agenti cancerogeni (art. 69): Art. 69. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche 1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute

sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e

protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

3. Le misure di cui al secondo comma possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 Agosto 1991, n. 277.

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

5. A seguito dell'informazione di cui al quarto comma il datore di lavoro effettua: a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63; b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per

verificare l'efficacia delle misure adottate. 6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria

cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

per gli esposti ad agenti biologici (art. 86): Art. 86. Prevenzione e controllo 1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio

per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive

particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni

all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 Agosto 1991, n. 277.

2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

2-ter. A seguito dell'informazione di cui al terzo comma il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 78.

2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori informazioni adeguate sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo l cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici

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individuati nell'allegato XI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

Lo stesso D.L. prevede, all'art. 2 comma 1 lett. d, che la sorveglianza sanitaria venga effettuata da un Medico Competente, individuato come un medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

autorizzazione di cui all'art. 55 del D.L. 15/08/91 n. 277. L'elenco dei medici che sono stati autorizzati in Sardegna è stato pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 16 del maggio 1993.

Viene detto inoltre che il medico competente può essere: dipendente da una struttura pubblica o privata convenzionata con il datore di lavoro; libero professionista; dipendente del datore di lavoro.

In ogni caso il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora effettui attività di vigilanza. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione dei medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta oneri. È obbligo del datore di lavoro informare il medico competente sui rischi connessi alla attività produttiva (art 4, comma 5, lettera y, D.L. 626/94) così che sia possibile stabilire le categorie da inserire nei programmi di sorveglianza sanitaria; tali categorie dovranno essere indicate nel documento di valutazione dei rischi con la relativa periodicità degli accertamenti sanitari. È obbligo del medico competente (art. 17 D.L. 626/94) effettuare gli accertamenti sanitari, avvalendosi anche di specialisti per la esecuzione di esami strumentali e di laboratorio, di istituire ed aggiornare la cartella sanitaria individuale, di formulare i giudizi di idoneità, di informare il lavoratore sul significato e l'esito delle visite periodiche, di comunicare i giudizi stessi al datore di lavoro per i provvedimenti del caso, di visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno (o una sola volta nei casi consentiti), di comunicare i risultati anonimi della sorveglianza sanitaria in occasione della riunione periodica della sicurezza. Art. 17 Il medico competente 1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16; c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16; d) istituisce ed aggiorna sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a

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sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale; e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati; h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza; i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali; l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15; m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro.

6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente, qualora esplichi attività di vigilanza. La nomina del medico competente viene effettuata dal Datore di Lavoro su carta intestata della Ditta e deve essere sottoscritta per accettazione dal Medico Competente nominato (è possibile richiedere il fac-simile della lettera di nomina). Il medico competente garantisce la salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori. Egli partecipa alla redazione del documento di Valutazione dei Rischi e collabora all'individuazione delle misure preventive e protettive ed all'organizzazione del servizio di pronto soccorso. Visita preventivamente i lavoratori, per accertarne l'idoneità alla mansione, istituisce ed aggiorna le cartelle di tutti gli assunti,

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effettuando periodicamente le visite di controllo, segnala la necessità di ricorrere a medici specialisti. Collabora alla formazione ed informazione dei lavoratori, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno con il RSPP. Il medico competente è tenuto al segreto professionale, e non può in nessun caso divulgare argomenti espressi nella cartella sanitaria o acquisiti durante i colloqui. Deve solo comunicare al Datore di Lavoro e/o al RSPP l'idoneità o non idoneità del lavoratore ed eseguire la sorveglianza sanitaria in base alla normativa che tutela la salute dei lavoratori. Il datore di lavoro è tenuto a sottoporre i dipendenti a controlli sanitari mirati, in funzione delle fonti di rischio cui possono essere esposti. Il tipo e la frequenza dei controlli sono direttamente collegati con la specifica mansione cui è addetto ogni dipendente. L’obbligo di sorveglianza sanitaria non dipende quindi dal numero di lavoratori occupati nell’impresa. Nella singola impresa l’obbligo di sottoporre i lavoratori agli accertamenti sanitari preventivi e periodici deve essere stabilito in base alla valutazione dei rischi ed alla normativa vigente. Occorre tenere conto della tutela di particolari categorie di lavoratori:

♦ minori e apprendisti, ♦ lavoratrici madri, ♦ lavoratori atipici ed interinali.

I rischi per la salute in edilizia La gran parte delle attività dei cantieri edili espongono i lavoratori ai seguenti fattori di rischio : DI TIPO FISICO: Rumore Vibrazioni DI TIPO CHIMICO: Polveri Fumi Sostanze cancerogene Sostanze nocive per contatto DI TIPO BIOLOGICO: Batteri e Virus Insetti LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:

Movimentazione manuale dei carichi Posture Ritmi; Stress. Perciò si rende necessaria la sorveglianza sanitaria, la quale è mirata ai rischi specifici a cui i lavoratori sono esposti, al fine di prevenirne i possibile effetti sulla salute. Essa è diretta ad individuare:

eventuali manifestazioni precoci delle patologie causate dai fattori di rischio

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eventuali patologie proprie del lavoratore che possono aggravarsi per effetto dell’esposizione professionale.

La sorveglianza sanitaria consiste in visite mediche effettuate prima dell’ammissione al lavoro e successivamente a scadenze periodiche, integrate da esami ed accertamenti previsti per legge o stabiliti dal medico competente. Visite ed accertamenti sono a cura e a spese del datore di lavoro. Ciascuna visita si conclude con un giudizio sull’idoneità del lavoratore alla mansione a cui è adibito. Sia il lavoratore, sia il datore di lavoro, se non concordano con tale giudizio, possono presentare ricorso, entro 30 giorni al Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell’Azienda A.S.L. territorialmente competente sul luogo di lavoro (il cantiere ovvero la sede legale dell’impresa). Quest’ultimo decide in merito alla conferma, revoca o modifica del giudizio espresso dal medico competente. In caso di non idoneità (parziale, temporanea o totale) il medico competente è tenuto a trasmettere per iscritto il giudizio al lavoratore ed al datore di lavoro. (art. 17, comma 3, D.L. 626/94) ed il lavoratore deve essere allontanato dal rischio. In caso di allontanamento temporaneo di un lavoratore da un’attività, in conformità con il giudizio del medico competente, il lavoratore è assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto di lavoro nell’ambito della stessa azienda. In caso sia adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte. In caso sia adibito a mansioni equivalenti o superiori si applica l’art. 13 della L. 300/70 (retribuzione corrispondente e assegnazione definitiva decorso un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a 3 mesi). Il periodo massimo di allontanamento temporaneo è stabilito dai contratti collettivi di lavoro (art. 8 D.L. 277/91). Il lavoratore deve essere informato dal medico competente sul significato degli accertamenti sanitari a cui si sottopone, deve conoscere l’esito degli accertamenti inerenti alla sua persona nonché, ovviamente, del giudizio di idoneità. Se lo richiede, deve ricevere copia della documentazione sanitaria che lo riguarda. Mansione: ADDETTO AL MONTAGGIO ELEMENTI PREFABBRICATI Descrizione sintetica: Assembla i vari componenti del prefabbricato. Lavora prevalentemente in altezza. RISCHI PER LA SALUTE Rumore Movimentazione manuale dei carichi

RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 277/91 D.L. 626/94 Titolo V

Mansione: CARPENTIERE Descrizione sintetica: Effettua la preparazione delle casseformi e delle armature; si occupa della predisposizione al getto di calcestruzzo e del disarmo. Lavora in gran parte in altezza. RISCHI PER LA SALUTE Rumore Olii disarmanti Movimentazione manuale di carichi Sostanze nocive per contatto

RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 277/91 D.P.R.303/56 voce. 47 D. L. 626/94 - Titolo V

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Mansione: COPRITETTI Descrizione sintetica: Lavora in quota per realizzare coperture. RISCHI PER LA SALUTE * Bitume Movimentazione manuale dei carichi Sostanze nocive per contatto

RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R.303/56 voce. 47 D.L. 626/94 - Titolo V

* probabili rischi in comune con l’impermeabilizzatore Mansione: FABBRO Descrizione sintetica: Monta le gabbie e le armature RISCHI PER LA SALUTE Rumore Fumi di saldature, raggi u.v., infrarossi Vibrazioni Movimentazione manuale di carichi

RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 277/91 D.P.R.303/56 voci 19-25-46 D.P.R.303/56 voce 48 D. L. 626/94 - Titolo VI

Mansione: FALEGNAME EDILE Descrizione sintetica: Capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti, e di lavori di riquadratura anche con impiego delle macchine RISCHI PER LA SALUTE Rumore Solventi e vernici Vibrazioni Movimentazione manuale di carichi Polveri di legno

RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 277/91 D.P.R.303/56 voci 30-33-38-39-40-41-42 D.P.R.303/56 voce 48 D. L. 626/94 - Titolo VI

Mansione: GRUISTA Descrizione sintetica: Addetti alla conduzione e alla manutenzione di macchine semoventi RISCHI PER LA SALUTE Rumore Vibrazioni (trasmesse al corpo intero)

RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 277/91

Mansione: IMPERMEABILIZZATORE Descrizione sintetica: Addetti alla impermeabilizzazione e alla coibentazione di fondazioni, muri, intercapedini, tetti, solai, bagni, terrazze, ecc. Effettua saldature ad aria calda, utilizza impregnanti e resine epossidiche. RISCHI PER LA SALUTE Bitume Rumore Movimentazione manuale dei carichi Sostanze chimiche * (resine epossidiche) Sostanze nocive per contatto

RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R.303/56 voce 47 D.L. 277/91 D.L. 626/94 - Titolo V

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Mansione: LATTONIERE Descrizione sintetica: Effettua lavori in lamiera – grondaie, pluviali e bandinelle. RISCHI PER LA SALUTE Saldatura Rumore Vibrazioni Movimentazione manuale dei carichi

RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R. 303/56 voci 19 - 25 - 46 D.L. 277/91 D.P.R. 303/56 art. 33 n. 48 D.L. 626/94 - Titolo V

Mansione: MURATORE Descrizione sintetica: E’ addetto al consolidamento delle strutture coordinando il manovale, alla costruzione, ai tamponamenti e alle rifiniture RISCHI PER LA SALUTE Rumore Vibrazioni Movimentazione Manuale dei carichi Polveri (senza silice) Sostanze nocive per contatto (cemento e calce)

RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 277/91 D.P.R.303/56 voce 48 D.L. 626/94 Titolo V D.P.R. 1124/65

Mansione: OPERATORE CENTRALE BETONAGGIO Descrizione sintetica: Prepara il getto di calcestruzzo e controlla la dosatura e gli approvvigionamenti. RISCHI PER LA SALUTE Rumore Con silice Polveri Senza silice Movimentazione manuale di carichi Sostanze nocive per contatto (cemento, calce)

RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 277/91 D.P.R. 1124/65 non previste D.L. 626/94 – Titolo V

Mansione: OPERATORE MEZZI MECCANICI Descrizione sintetica: Addetti alla conduzione di macchine movimento terra, macchine per trasporto ed escavatrici. Cura anche la manutenzione RISCHI PER LA SALUTE Rumore Vibrazioni (trasmesse a tutto il corpo) Polveri (senza silice)

RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 277/91

Mansione: PIASTRELLISTA Descrizione sintetica: Addetto alla posa in opera di vari tipi di rivestimenti su pavimenti e pareti. Effettua trattamento degli stessi con detergenti – impermeabilizzanti – impregnanti. RISCHI PER LA SALUTE Rumore Movimentazione manuale dei carichi Vibrazioni Solventi e collanti Polveri di legno (posa parquet)

RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 277/91 D.L. 626/94 - Titolo V D.P.R. 303/56 voce 48 D.P.R. 303/56 voci 30-33-38-39-40-41-42

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Mansione: PITTORE EDILE Descrizione sintetica: Effettua tinteggiatura: realizza elementi decorativi - prepara superfici. RISCHI PER LA SALUTE Movimentazione manuale dei carichi Vernici – solventi – collanti Polveri (calce – cemento – gesso)

RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 626/94 - Titolo V D.P.R. 303/56 voci 30-33-38-39-40-41-42 Non previsti

Mansione: PONTATORE EDILE Descrizione sintetica: Monta ponteggi, scale; realizza opere provvisionali. RISCHI PER LA SALUTE Rumore Movimentazione manuale dei carichi

RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 277/91 D.L. 626/94 - Titolo V

Mansione: SCALPELLINO POSATORE Descrizione sintetica: Realizza elementi decorativi ed ornamentali; elementi in pietra per pavimenti e rivestimenti. RISCHI PER LA SALUTE Vibrazioni Con silice Polveri Senza silice Solventi e vernici

RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R. 303/56 voce 48 D.P.R. 1124/65 non previste D.P.R. 30/56 voci 30-33-38-39-40-41-42

Mansione: STUCCATORE Descrizione sintetica: Prepara e posa intonaci; realizza finiture e superfici; sagoma elementi in stucco e gesso. RISCHI PER LA SALUTE Movimentazione manuale dei carichi Solventi e vernici Polveri (gesso – stucco – scagliole)

RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 626/94 - Titolo V D.P.R. 303/56 voci 30-33-38-39-40-41-42

In quasi tutti i precedenti casi è prevista la vaccinazione anti-tetanica obbligatoria.

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RUMORE Il rumore è un suono percepito come sensazione sgradevole. Gli effetti dell’esposizione al rumore dipendono principalmente dall’intensità del rumore e dalla durata dell’esposizione. L’esposizione a rumore elevato per tempi prolungati determina l’insorgenza di ipoacusia. Gli effetti extrauditivi quali quelli sull’apparato digerente, sul cuore e sul sistema nervoso centrale sono meno conosciuti e la reale capacità del rumore di causare malattie a carico di tali organi è controversa. In edilizia le principali fonti di rumore sono: macchine per il movimento terra; betoniere; seghe circolari; compressori; gruppi elettrogeni; martelli e scalpelli demolitori; mole flessibili ecc. La riduzione dell’esposizione a rumore può essere attuata mediante differenti strategie di intervento, sono da privilegiare gli interventi alla fonte. I provvedimenti attuabili sono: -scelta di macchine e attrezzature meno rumorose; -insonorizzazione delle seghe circolari, dei gruppi elettrogeni e dei compressori; -riduzione dei tempi di esposizione; -uso dei dispositivi di protezione individuale.

Rischio: RUMORE Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.L. 277/91

VISITE MEDICHE All’assunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore

PERIODICITA’: lepd tra gli 80-85 dBA(a richiesta) lepd tra gli 85-90 dBA(biennale)

lepd >90(annuale) ACCERTAMENTI INTEGRATIVI

VISITE SUCCESSIVE PRIMA VISITA ACCERTAMENTI PERIODICITA’

Esame Audiometrico Esame Audiometrico lepd tra gli 80-85dBA(a richiesta) lepd tra gli 85-90dBA(biennale) lepd>90dBA(annuale)

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VIBRAZIONI Le vibrazioni sono causate da strumenti vibranti sia manuali che macchine operatrici. Le prime, a frequenza elevata riguardano il segmento mano-braccio-spalla, le seconde, a frequenza bassa, riguardano il corpo intero. La “Malattia da strumenti vibranti “ è causata dal microtrauma ripetuto del segmento mano-braccio. Ci sono concause quali il freddo, postura e contratture muscolari, peso e forma dello strumento. Le manifestazioni sono rappresentate da fenomeni di Raynaud, artropatie, malattie di Dupuytren. I danni causati dalle vibrazioni trasmesse a tutto il corpo per la guida di macchine operatrici sono rappresentati essenzialmente da: artrosi precoce della colonna vertebrale. Le possibili misure di prevenzione vanno dalla scelta di strumenti meno pesanti e con minor frequenza di colpi; all’adozione di sedili ergonomici, alla riduzione del tempo di esposizione avvicendando le lavorazioni fra i lavoratori.

Rischio : VIBRAZIONI Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.P.R. 303/56 (voce 48) per l’uso di strumenti vibranti

VISITE MEDICHE All’assunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore

PERIODICITA’: Annuale ACCERTAMENTI INTEGRATIVI

EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO Uso di strumenti vibranti:

Fotoplestismografia digitale Rx arti superiori

Conduzione di mezzi meccanici ( gru, escavatrici ecc.): Es. clinico-funzionale del rachide

Rx rachide POLVERI E FUMI Nei cantieri edili si trovano prevalentemente polveri miste di varia composizione che comprendono polveri di silicati contenute nella sabbia o pietrisco usati per il calcestruzzo e polvere di gesso o di calce. Si tratta di polveri a basso o nullo contenuto di silice libera cristallina. Si producono per azioni meccaniche quali lavori di demolizione, manipolazione di materiali polverulenti o friabili. Lavori di saldatura con produzione di fumi si effettuano in genere nei lavori di carpenteria in ferro e di idraulica. Polveri e fumi determinano patologie acute e croniche di tipo irritativo a carico delle vie respiratorie e dei polmoni. Patologie più specifiche possono determinarsi in relazione alla presenza nei fumi e nelle polveri di particolari agenti chimici. La presenza di silice cristallina può essere causa di quadri di fibrosi polmonari (forme iniziali di silicosi). Le misure di prevenzione consistono:

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-nell’utilizzo di sistemi di aspirazione (saldatura), -di utensili a bassa velocità, -nella bagnatura dei materiali e -nell’adozione di dispositivi di protezione individuale.

Rischio : POLVERI SENZA SILICE Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: non previsti

VISITE MEDICHE All’assunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore

PERIODICITA’: annuale ACCERTAMENTI INTEGRATIVI

VISITE SUCCESSIVE PRIMA VISITA ACCERTAMENTI PERIODICITA’

Spirometria Spirometria Biennale EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO

Rx Torace

Rischio : POLVERI CONTENENTI SILICE Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.P.R. 1124/65

VISITE MEDICHE All’assunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore

PERIODICITA’: annuale ACCERTAMENTI INTEGRATIVI

VISITE SUCCESSIVE PRIMA VISITA ACCERTAMENTI PERIODICITA’

Spirometria Rx Torace

Spirometria Rx Torace

Annuale Annuale *

EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO TAC RMN

Rischio : SALDATURA (Fumi di saldatura + Radiazioni ultraviolette e infrarosse)

Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.P.R. 303/56 (voci 19 F, 25 D e 46 B) VISITE MEDICHE

All’assunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore PERIODICITA’: trimestrale

ACCERTAMENTI INTEGRATIVI VISITE SUCCESSIVE PRIMA VISITA

ACCERTAMENTI PERIODICITA’ Spirometria

Visita oculistica Spirometria

Visita oculistica Biennale Triennale

EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO Rx Torace

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AGENTI CANCEROGENI Il lavoro in edilizia comporta l’utilizzo di svariate sostanze chimiche. Tra queste, oltre all’amianto, i possibili agenti cancerogeni sono rappresentati dal catrame, dal bitume e da alcuni tipi di oli minerali utilizzati come disarmanti. Il bitume e catrame sono presenti nei materiali usati per la pavimentazione delle strade e per l’impermeabilizzazione di coperture e fondazioni. L’azione cancerogena è dovuta all’inalazione di fumi idrocarburi policiclici aromatici che si liberano durante l’utilizzo a caldo. La cancerogenicità del bitume da solo è in realtà molto dubbia (nessun studio epidemiologico condotto su lavoratori esposti a solo bitume ha dimostrato effetti cancerogeni). Gli olii disarmanti hanno la funzione di facilitare la separazione fra il cassero ed il calcestruzzo. Sono miscele di olii che possono contenere residui di zinco e manganese, idrocarburi policiclici aromatici ed a volte policlorobifenili. Possono avere azione cancerogena sia per inalazione (quando vengono applicati a spruzzo), sia per contatto (quando vengono applicati con pennelli). Le misure di prevenzione consistono: -nella sostituzione, ove possibile, con prodotti non nocivi, -il divieto di applicazione a spruzzo, -l’uso di dispositivi di prevenzione individuale (respiratori, guanti ed indumenti a perdere).

Rischio : OLI DISARMANTI Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.P.R. 303/56 (voce 47)

VISITE MEDICHE All’assunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore

PERIODICITA’: semestrale ACCERTAMENTI INTEGRATIVI

VISITE SUCCESSIVE PRIMA VISITA ACCERTAMENTI PERIODICITA’

Emocromo Quadro epatico e renale

Protidogramma Spirometria

Emocromo Quadro epatico e renale

Protidogramma Spirometria

Annuale Annuale Annuale Biennale

EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO Rx torace

Vis. Dermatologica Rischio : AMIANTO

Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.L. 277/91 D.P.R. 1124/65 DM 21.1.87 VISITE MEDICHE

All’assunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore PERIODICITA’: annuale

ACCERTAMENTI INTEGRATIVI VISITE SUCCESSIVE PRIMA VISITA

ACCERTAMENTI PERIODICITA’ Rx torace

Spirometria con trasfert CO Esame citologico escreato

Esame citologico escreato Spirometria con trasfert CO

Annuale

EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO Rx torace

Lavaggio bronchiale con es. citologico escreato

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SOSTANZE NOCIVE PER CONTATTO La seconda causa più frequente di malattia professionale nei lavoratori edili sono le dermatiti da contatto. Il meccanismo d’azione può essere di tipo irritativo oppure allergico (in questo caso oltre al potere sensibilizzante della sostanza risulta determinante anche la predisposizione individuale del lavoratore). La Dermatite irritativa è in genere causata da agenti chimici ed il danno sulla cute avviene con meccanismo diretto e nella sede di contatto. Quelli più implicati in questa malattia professionale sono sostanze acide ed alcaline. La Dermatite allergica da contatto (DAC) può essere causata da metalli quali cromo, cobalto, nichel (molto comuni in edilizia in quanto questi metalli sono presenti sotto forma di sali nel cemento), oppure da materie plastiche (es. resine epossidiche). Altre sostanze quali gli oli minerali esercitano l’azione dannosa con altri meccanismi (hanno potere cheratogeno) e possono indurre la formazione di acne e comedoni. La prevenzione per queste patologie cutanee si basa principalmente sull’uso costante di guanti adatti o di creme barriera per evitare il contatto con gli agenti in causa. E’ importante evitare di tenere a lungo a contatto con la pelle stracci o indumenti sporchi e lavarsi accuratamente le mani utilizzando acqua e sapone oppure le apposite paste lavamani (mai solventi). AGENTI BIOLOGICI Il rischio biologico nei cantieri edili è rappresentato soprattutto dalla presenza nel terriccio o sul materiale sporco della spora Tetanica che, penetrando nell’organismo può provocare una grave malattia anche mortale. La semplice vaccinazione con i dovuti richiami (ogni 10 anni) è sufficiente per evitare il rischio. In base alla legge 292/63 per i lavoratori edili tale vaccinazione è obbligatoria. Le condizioni climatiche del lavoro all’aperto possono concorrere all’insorgenza di malattie sia nei mesi invernali, per il freddo e l’umidità, sia nei mesi estivi per l’esposizione a calore eccessivo. La prevenzione si attua soprattutto facendo uso di un vestiario idoneo e con una buona organizzazione del lavoro alternando quando le condizioni climatiche sono sfavorevoli (troppo freddo e troppo caldo) i lavori faticosi con periodi di riposo. MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI Il lavoro nei cantieri, seppur negli anni con le nuove tecnologie è migliorato, rimane sempre faticoso, comportando in alcune operazioni quali scavi a mano, demolizioni, trasporto con carriole, il sollevamento e spostamento manuale di pesi che possono causare danni a carico della colonna vertebrale. Inoltre le posizione di lavoro sfavorevoli, per esempio con dorso curvo, o a braccia sollevate anche se non si movimentano carichi, possono causare lo stesso tipo di patologie. Secondo la normativa vigente (titolo V del D.L. 626/94) il datore di lavoro ha l’obbligo di eliminare o ridurre per quanto possibile la movimentazione manuale di carichi mediante l’adozione di misure tecniche. Laddove la movimentazione non può essere evitata il datore di lavoro adotta misure organizzative per rendere la movimentazione il più sicura possibile. A tal fine procede alla valutazione del rischio. In questi casi i lavoratori sono sottoposti ad obbligo di sorveglianza sanitaria. In linea di massima l’obbligo di sorveglianza sanitaria scatta quando, in esito alla valutazione effettuata con metodi collaudati si evidenzia l’esistenza di un rischio. Tuttavia si può facilmente suggerire che nella

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maggior parte delle attività edili tale rischio esiste e di conseguenza ricorrono gli obblighi di sorveglianza sanitaria.

Rischio : MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: Titolo V - D.L. 626/94

VISITE MEDICHE All’assunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore

PERIODICITA’: 1-3 anni (da definire in base all’entità del rischio alle condizioni fisiche di ciascun soggetto)

ACCERTAMENTI INTEGRATIVI VISITE SUCCESSIVE PRIMA VISITA

ACCERTAMENTI PERIODICITA’ Esame clinico-funzionale del

rachide Esame clinico-funzionale del

rachide da definire in base all’entità e

alle condizioni fisiche di ciascun soggetto

EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO Rx rachide

Visita ortopedica TAC o RMN (in caso di sospetta ernia discale)

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