GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DGR n.842 del 15/5/2012

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PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE - DGR n. 842 del 15/5/2012Art. 121, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”Ing. Mauro GalloEnvironmental EngineereAmbiente s.r.l.

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Fondata nel 2002 da Gabriella Chiellino,prima laureata in Italia in Scienze Ambientali,eAmbiente è diventata una società di consulenzae ingegneria ambientale preparata ed attiva in tutta Italia ed in Europa.

CHI SIAMO

La società oggi è costituita da 30 laureati inquadrati come dipendenti,

e ha un indotto di 10 professionisti esterni.

eAmbiente collabora con le università attraverso stage,

tirocini e tesi di laurea.

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Art. 121, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”

Ing. Mauro GalloEnvironmental EngineereAmbiente s.r.l.

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La Giunta della Regione del Veneto ha emanato la delibera n. 842 del 15.5.2012 con cui sono state in parte modificate le Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque 2009 (DCRV 107/2009).

La delibera, pubblicata in BURV 43 del 5.6.2012, è emanata ai sensi dell’art. 4 NTA del PTA, che conferisce alla Giunta il potere di modificare con propria delibera le NTA per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati per i corpi idrici, tenuto conto della mutata disciplina statale in materia di tutela idrica e alle osservazioni pervenute nel corso del biennio di vigenza del Piano di Tutela delle Acque.

Ad oggi sono 4 le DGRV che hanno interessato la lettura del PTA del 2009,

1) DGRV 80 del 27.01.2011(così dette Linee Guida)2) DGRV 145 del 15.2.20113) DGRV 1580 del 4.10.20114) DGRV 141/CR del 13.12.2011

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• Le disposizioni precedentemente contenute nel Piano di Tutela delle Acque contenevano una serie di prescrizioni e disposizioni che avrebbero comportato adeguamenti impiantistici dai costi ingenti e spesso non sostenibili dal mondo dell’impresa.

La necessità di aggiornare il PTA è emersa per diversi motivi:

• Entrando in vigore nuovi decreti normativi a livello nazionale è risultato necessario recepirne i contenuti nelle nuove NTA

• Sono stati inoltre corrette alcune imprecisioni contenute nella precedente stesura.

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Nel campo delle acque meteoriche di dilavamento si rileva una prima modifica già a partire dalle definizioni:

•Art. 6 lettera h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e, in generale, dalle acque meteoriche di dilavamento; sono riconducibili alle acque reflue industriali anche le acque meteoriche di dilavamento che dilavano superfici ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici, oppure in cui avvengano lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico, o ricorrano altre circostanze, che comportino la possibilità di dilavamento di sostanze pericolose o comunque di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;

•Art. 6 lettera h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

La definizioni di acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di seconda pioggia è rimasta sostanzialmente immutata.

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

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Relativamente alle acque reflue industriali si segnala la modifica all’comma 3 dell’art. 37 ove, al divieto di scarico su suolo e al convogliamento dello scarico in acque superficiali, fognarie o riutilizzo, si introduce la possibilità per le aziende di presentare un apposito Programma di adeguamento da sottoporre alla approvazione da parte degli Enti competenti.

Disposizioni in merito alle nuove reti di raccolta scarichi separati per

Acque di processo Acque di scambio termico Acque meteoriche

Il comma 7 ribadisce l’obbligo di adeguare le reti meteoriche entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

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Le principali modifiche relative alle acque reflue industriali riguardano però la disciplina degli scarichi e pertanto sono contenute nell’art. 38 comma 2:

In particolare nella precedente versione le deroghe allo scarico in fognatura potevano essere ammesse solo in caso di rete priva di sfioratore di piena relativamente ai parametri di Tabella 1 Allegato B esclusi i parametri contenuti in Tabella 3 Allegato C.

Con la DGR 842 le nuove NTA prevedono che (art. 38 comma 2) le deroghe di cui sopra possano essere applicate anche a reti con sfioratori fino al 31/12/2015. successivamente la deroga potrà essere prorogata solo in casi specifici e a fronte di “dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle proprie acque reflue nel rispetto dei limiti…” “…La deroga è sempre ammessa nel caso in cui l’azienda sia in grado di trattenere lo scarico durante il periodo di funzionamento dello sfioratore…”

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

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Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

L’articolo si configura come una norma necessaria, ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dal PTA ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e della prevenzione del rischio idraulico.

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

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Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

Comma 1 - Negli stabilimenti riportati in Allegato F con presenza all’aperto di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, lavorazioni, ogni altra attività o circostanza che comporti dilavamento non occasionale di sostanze pericolose o pregiudizioevoli per l’ambiente […] che non si esaurisca con le acque di prima pioggia,

le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell’autorizzazione allo scarico prevista dall’articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. N. 152/2006 ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5.

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

!Non sono più riconducibili alle acque reflue industriali!

Tale valutazione è fatta dall’Azienda con apposita relazione da sottoporre agli Entisi tratta di un vero e proprio Piano di Caratterizzazione che deve essere prima approvato. (dopo t.s. lungo su I° e II° P)

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CASO 1

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Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

Viene modificato il riferimento alle sostanze pericolose interessate eventualmente dal dilavamento meteorico (che non si esaurisca con la prima pioggia) il quale passa dalle sostanze pericolose di Tabelle 3/A e 5 dell’All. 5 al D.Lgs 152/06 Parte III..

…alle sostanze “pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente” che coincidono con quelle elencate alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, con l’aggiunta dei parametri:•Solidi sospesi totali, se essi superano il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (80 mg/L), sul suolo (25 mg/L) o in fognatura (200 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;•COD, limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6, 10, 11, 13, 14, 15 dell’allegato F, se esso supera il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (160 mg/L), sul suolo (100 mg/L) o in fognatura (500 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;•Idrocarburi totali, se essi superano il valore limite di 5 mg/L nel caso di scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali o sul suolo, o di 10 mg/L nel caso di scarico in fognatura.

Resta fermo quanto specificato nel comma 5.

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

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Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

Comma 2 - Permane la possibilità di provvedere al frazionamento della rete di raccolta delle acque per gli stabilimenti di cui al comma 1 [Allegato F] e misure preventive per evitare il dilavamento (es. strutture non fisse).

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

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Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

CASO 2Comma 3 - prevede ulteriori casi nei quali risulta necessario stoccare e trattare le acque meteoriche di PRIMA PIOGGIA, prima dello scarico che risulta soggetto ad autorizzazione.

in particolare alla lettera d) si specifica che:

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Il Comma 3 precisa inoltre i riferimenti per l’autorizzazione allo scarico e i limiti tabellari da rispettare. Le modalità di gestione delle acque di SECONDA PIOGGIA in questi particolari casi non prevedono trattamento ne autorizzazione (tranne nei casi di trattamento in continuo) è possibile frazionare la rete anche in questi casi [lettera d)].

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Relativamente a parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5000 m2;

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Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

Comma 4 – Non introduce sostanziali novità rispetto alla precedente stesura salvo ribadire che le acque meteoriche di dilavamento non sono più riconducibili alle acque reflue industriali ma vanno trattate e autorizzate allo scarico – acque di lavaggio* (dimensionamento ad hoc).

Lo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio deve essere dimensionato in modo da trattenere almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di riferimento.

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

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Lo svuotamento delle vasche deve essere attivato ed esaurirsi nelle successive 48 ore successive al termine dell’evento meteorico.

Opportuna valutazione dei coefficienti di deflusso delle singole sub-aree.Se il tempo di corrivazione del bacino risulta superiore a 15 minuti allora il tempo di riferimento deve essere pari a:•a) al tempo di corrivazione stesso, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi, sia superiore al 70% della superficie totale del bacino;•b) al 75% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 30% e superiore al 15% della superficie del bacino;•c) al 50% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 15% della superficie del bacino.

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Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

Comma 5 – individua le superfici pavimentate per le quali vige la possibilità di recapito diretto in c.i.s. e sul suolo (non si tratta di scarico!) per le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio senza stoccaggio o trattamento.

a) strade pubbliche e private;b) piazzali, di estensione inferiore a 2.000 m2, a servizio di autofficine, carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;c) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 5000 m2;d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione inferiore a 5.000 m2;e) tutte le altre superfici non previste ai commi 1 e 3;

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

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CASO 3

L’unica novità, non marginale, introdotta dal comma 5 è l’eliminazione della dicitura “…negli insediamenti esistenti…” circa la possibilità di autorizzare tale tipologia di scarico eventualmente anche negli strati superficiali del sottosuolo per acque trattate in continuo con sedimentazione e/o disoleazione – tale possibilità viene quindi estesa alle nuove impermeabilizzazioni del suolo.

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Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

RIASSUMENDO

CASO 1 – comma 1

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

CASO 2 – comma 3 CASO 3 – comma 5

•SITO IN ALLEGATO F•AREE SCOPERTE deposito rifiuti, materie prime, altro..•DILAVAMENTO non occasionale che non si esaurisce con la prima pioggia

•PIAZZALI >2000 m2

autofficine, carrozzerie, autolavaggio, imp. depurazione•PARCHEGGI scoperti > 5000 m2 [TIPO 1]•SUP TIPO 1 dilavamento esaurito con I° Pioggia•DISTRIBUTORE di carburanti per uso aziendale

•STRADE pubbliche e private•PIAZZALI < 2000 m2

autofficine, carrozzerie, autolavaggio, imp. depurazione•PARCHEGGI < 5000 m2 maestranze e/o clienti [TIPO 1]•PARCHEGGI < 5000 m2 - res. com. dep. mezzi pubbl. aree intermodali.•Tutte le altre superfici non previste ai commi 1 e 3

ADEMPIMENTI• PAVIMENTARE• TRATT. I° PIOGGIA – sempre•TRATT. II° PIOGGIA – fino a rispettare limiti allo scarico.• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ai sensi dell’art. 113 c.1 lettera b)

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ADEMPIMENTI

• PAVIMENTARE• TRATT. I° PIOGGIA – sempre• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ai sensi dell’art. 113 c.1 lettera b)• TRATT. II° PIOGGIA – non previsto

• Nessun adempimento e nessuna autorizzazione allo scarico, presentare autocertificazione.• Scarico anche su strati superficiali sottosuolo

ADEMPIMENTI

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Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

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Stabilimentoin Allegato F

Tetti

ParcheggioS > 5000 m2

Deposito rifiuti

c.i.s.

Dilavamento non occasionale.Tipo 1:Captazione e trattamento prima pioggia, captazione e trattamento seconda pioggia fino al rispetto dei limiti per scarico in c.i.s.Autorizzazione allo scarico di cui all’art. 113 c.1 lettera b) D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii

No dilavamento o lavaggio.Tipo 2:Captazione e trattamento prima pioggia fino al rispetto dei limiti per scarico in c.i.s.,Autorizzazione allo scarico di cui all’art. 113 c.1 lettera b) D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii per le acque di prima pioggia.nessuna attività per le acque di seconda pioggia

Nessuna presenza di camini.Tipo 3:No necessità di captare e trattare le acque di I° pioggia.Preferibile riutilizzo per irrigazione verde e antincendio.In caso di presenza di camini che emettono sost. per e preg. è possibile assimilarli al Tipo 2 e quindi comma 3 art. 39 trattamento I° pioggia con relativa autorizzazione e scarico libero II° pioggia.

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Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

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Acque meteoriche

TRATTAMENTO CONTINUO

LAMINAZIONE

SOLEVAMENTO

P.C.

Scarico

Acque meteoriche

SCOLMATORE

ACCUMULO ACQUE METEORICHE

SOLEVAMENTO

P.C.

Scarico

TRATTAMENTO

LAMINAZIONE

SOLLEVAMENTO

P.C.

TRATTAMENTO IN CONTINUO TRATTAMENTO CON ACCUMULO

II° Pioggia

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Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

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La scelta dei SISTEMI DI TRATTAMENTO è effettuata in funzione della tipologia di refluo trattato e dei relativi inquinanti contenuti da rimuovere prima dello scarico.

In alcuni casi può risultare sufficiente una sedimentazione spontanea seguita da disoleazione, in altri casi può risultare opportuno prevedere un impianto di chiariflocculazione, filtri a pressione, neutralizzazione e controllo del pH o altri.

Se la vasca di accumulo funge da decantatore è necessario provvedere ad un impianto che consenta l’estrazione dei fanghi di decantazione mentre le normali vasche di accumulo devono essere di norma dotate di sistemi in grado di eseguire una pulizia interna dei volumi disponibili.

Uso di temporizzatori e sensori di pioggia per determinare la fine dell’evento meteorico e garantire lo svuotamento della vasca nelle 48 ore successive.

In altri casi la laminazione delle portate è affidata a paratoie tarate con luce di fondo e deflusso sottobattente opportunamente dimensionate (comma 12 - VCI).

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Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

Comma 6 – PROROGHE

Nella precedente stesura delle NTA era previsto l’adeguamento al PTA, per gli stabilimenti soggetti ai commi 1 e 3, entro 3 anni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del Piano.

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

La nuova versione del comma 6 invece prevede che entro 3 anni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del Piano i titolari di insediamenti, infrastrutture e stabilimenti predispongano un Piano di Adeguamento, garantendo la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di adeguamento entro il 31/12/2015.

La Deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009 che ha approvato il Piano di Tutela delle acque è stata pubblicata in B.U.R. il 08/12/2009; i tre anni scadranno pertanto il 7 dicembre 2012.

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Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

Comma 7 – OPERE DI STOCCAGGIO

Per tutte le acque di pioggia collettate, quando i corpi recettori sono nell’incapacità di drenare efficacemente i volumi in arrivo, è necessaria la realizzazione di sistemi di stoccaggio, atti a trattenerle per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel momento di massimo afflusso nel corpo idrico. I sistemi di stoccaggio devono essere concordati tra il comune, che è gestore della rete di raccolta delle acque meteoriche, e il gestore della rete di recapito delle portate di pioggia. Rimane fermo quanto prescritto ai commi 1 e 3.

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

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Tale disposizione (assieme alle indicazioni del comma 12) si applica anche alle aree di cui al comma 5 per cui è necessario provvedere ad opportuni volumi di laminazione come di seguito descritti anche se non sono obbligato a trattare le acque meteoriche.

Nel caso si evidenzi la possibilità di rischi di dispersione di sostanze pericolose in notevoli quantità sui piazzali esterni, le opere di laminazione così realizzate possono rispondere positivamente a tali “sollecitazioni” intercettando e trattenendo la problematica unitamente alle successive acque di lavaggio delle superfici.

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Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA

Comma 8 – Per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 A.E….

…con recapito diretto delle acque meteoriche nei corpi idrici superficiali, l’AATO, sentita la provincia, è tenuta a prevedere dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, in grado di consentire, entro il 2015, una riduzione del carico inquinante da queste derivante non inferiore al 50% in termini di solidi sospesi totali.

Nessuna modifica rispetto alla versione precedente

Comma 9 – canalizzazioni a servizio delle reti autostradali e infrastrutture di trasporto…

…che recapitino le acque nei corpi idrici superficiali significativi o nei corpi idrici di rilevante interesse ambientale, le acque di prima pioggia saranno convogliate in bacini di raccolta e trattamento a tenuta in grado di effettuare una sedimentazione prima dell’immissione nel corpo recettore. Se necessario, dovranno essere previsti anche un trattamento di disoleatura e andranno favoriti sistemi di tipo naturale quali la fitodepurazione o fasce filtro/fasce tampone.

Nessuna modifica rispetto alla versione precedente

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In entrambi i casi non si tratta di scarico e non necessita di autorizzazione!

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Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA

Comma 10 – divieto di realizzazione di superfici impermeabili superiori ai 2000 m2…

Fanno eccezione le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per l’ambiente, di cui al comma 1, e le opere di pubblico interesse, quali strade e marciapiedi, nonché altre superfici, qualora sussistano giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative. La superficie di 2000 m2 impermeabili non può essere superata con più di una autorizzazione. La superficie che eccede i 2000 m2 deve essere realizzata in modo tale da consentire l’infiltrazione diffusa delle acque meteoriche nel sottosuolo. I comuni sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti in recepimento del presente comma. vale per le nuove superfici*.

Nessuna modifica rispetto alla versione precedente

Le amministrazioni comunali formulano normative urbanistiche atte a ridurre l’incidenzadelle superfici urbane impermeabilizzate e a eliminare progressivamente lo scarico delle acque meteoriche pulite nelle reti fognarie, favorendo viceversa la loro infiltrazione nel sottosuolo.

Comma 11 – riduzione impermeabilizzazione

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Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA

Comma 12 – Valutazione di compatibilità idraulica

Per tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, è obbligatoria la presentazione di una “Valutazione di compatibilità idraulica” che deve ottenere il parere favorevole dell’autorità competente secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale.

Nessuna modifica rispetto alla versione precedente

Le acque di seconda pioggia, tranne che nei casi di cui al comma 1, non necessitano di trattamento, non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico fermo restando la necessità di acquisizione del nulla osta idraulico, possono essere immesse negli strati superficiali del sottosuolo e sono gestite e smaltite a cura del comune territorialmente competente o di altri soggetti da esso delegati.

Comma 13 – acque di seconda pioggia

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Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA

Comma 12 – Valutazione di compatibilità idraulica

Per tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, è obbligatoria la presentazione di una “Valutazione di compatibilità idraulica” che deve ottenere il parere favorevole dell’autorità competente secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale.

La Giunta Regionale del Veneto, con delibera n. 3637 del 13.12.2002, ha previsto che per tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti, generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, sia presentata una Valutazione di compatibilità idraulica.

Tale previsione è stata poi confermata nella prima stesura del Piano di tutela delle Acque del 2004 e confermata anche nell’ultima revisione (comma 7 art. 39).

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE - DGR n. 842 del 15/5/2012

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Art. 39 – Comma 12 (e comma 7)

La delibera 3637/2002 ha subito diverse modifiche e integrazioni tutte recepite nell'ultima D.G.R. del 6 ottobre 2009 n°2948..

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA

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L'Allegato A alla D.G.R. 2948/09 definisce: •gli incrementi di impermeabilizzazione inferiori ai 1.000 m2 (0.1 ha) a trascurabile impermeabilizzazione potenziale stabilendo che per essi sia sufficiente l'adozione di buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili; •gli incrementi di impermeabilizzazione compresi fra i 1.000 ed 10.000 m2 (0.1 e 1 ha) a modesta impermeabilizzazione potenziale richiedendo per essi il dimensionamento di idonei volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene mantenendo le luci di scarico non superiori ad un tubo di diametro 200 mm ed i tiranti idrici nell'invaso inferiori al metro; •gli incrementi di impermeabilizzazione interessanti superfici comprese tra 1 ha e 10 ha e superiori a 10 ha con Imp 0,3 a significativa impermeabilizzazione potenziale ammettendo per essi tiranti nell'invaso e luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall'area in trasformazione ai valori precedenti l'impermeabilizzazione; •gli incrementi di impermeabilizzazione interessanti superfici superiori a 10 ha con Imp>0,3 a marcata impermeabilizzazione potenziale richiedendo per essi la presentazione di uno studio di dettaglio molto approfondito.

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Art. 39 – Comma 12 (e comma 7)

Gli Studi di Compatibilità Idraulica devono essere sviluppati principalmente sui seguenti argomenti:

•inquadramento meteoclimatico del sito e determinazione dei tempi di corrivazione per eventi meteorici con Tr = 50 anni;

•stima della portata massima di piena

•dimensionamento dei volumi di invaso tramite la creazione di idonei bacini di laminazione o sovradimensionamento della rete meteorica di collettamento,

•dimensionamento dei manufatti di regolazione della portata allo scarico necessari a garantire l'invarianza idraulica a seguito della realizzazione delle

opere di progetto.

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA

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Un utile guida per la predisposizione delle valutazioni di compatibilità idraulica è fornita dai tecnici del Consorzio di bonifica Dese Sile [ora confluito nel Consorzio di bonifica Acque Risorgive].

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Art. 39 – Comma 12 (e comma 7)

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA

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Determinazione dei tempi di corrivazione

Determinazione portate

Determinazione volumi di invaso

Calcolo luce sottobattente

Calcolo sfioratore

Accorgimenti

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Se si ritiene certo il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose (tab. 3/A e 5) e pregiudizievoli per l’ambiente, la caratterizzazione è superflua e si procede direttamente con la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche, tale area può essere esclusa dal piano di caratterizzazione in quanto soggetta ad autorizzazione ed al rispetto dei limiti di legge allo scarico.

CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE

Solo qualora l’azienda rientri in allegato F deve procedere con la caratterizzazione delle acque meteoriche di una specifica area al fine di stabilire la quantità di acqua da trattare oltre a quelle di prima pioggia.

Si considerano sostanze pregiudizievoli per l’ambiente le sostanze, attinenti alla specifica attività dell’azienda, rilevate allo scarico in concentrazioni superiori ai limiti riportati rispettivamente:- nell’allegato B tabella 1 delle NTA del PTA per lo scarico in acque superficiali e in rete fognaria (ex tab. 3 del D.Lgs. 152/06);- nell’allegato C tabella 2 delle NTA del PTA per lo scarico su suolo (ex tab. 4 del D.Lgs. 152/06);- nella tabella A del DM 30/07/1999 per lo scarico in acque superficiali che recapita nel bacino scolante della Laguna di Venezia.

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CONSIDERAZIONI

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CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE

Per ogni area da caratterizzare devono essere individuati uno o più scarichi rappresentativi su cui fare i campionamenti.

Per ogni scarico devono essere identificati i parametri che si andranno ad analizzare, tra tutti quelli elencati in allegato B tabella 1 e in allegato C tabella 2 (a seconda del recapito), che rappresentano la qualità dello scarico sulla base della tipologia dell’attività svolta (si dovrà verificare che la presenza di concentrazioni inquinanti riscontrate nelle analisi sia effettivamente connessa con le attività esercitate nello stabilimento).

Per ogni scarico è utile riportare in breve le modalità/procedure adottate per il campionamento delle acque meteoriche; in particolare il campione dovrà essere “eseguito dopo un periodo di tempo secco ragionevolmente lungo” (almeno 15 giorni).

Per i tetti e superfici coperte, l’azienda deve procedere con la caratterizzazione solo qualora l’attività svolta produca emissioni convogliate/diffuse di tipo polverulento di notevole entità per cui risulta inevitabile il dilavamento non occasionale di sostanze pericolose (tab. 3/A e 5) e/o pregiudizievoli per l’ambiente (presenza di camini).

Per i tetti e superfici coperte che non comportano dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli è auspicabile il riutilizzo per irrigazione di culture non alimentari, antincendio o sciacquone dei w.c..

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Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Comma 14 – La Regione

La Regione incentiva la realizzazione delle opere per la gestione delle acque di prima pioggia. La Regione incentiva altresì la realizzazione di opere volte a favorire il riutilizzo delle acque meteoriche.

Nessuna modifica rispetto alla versione precedente

Le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico, purché non suscettibili di contaminazioni, possono essere recapitate nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5, in corpo idrico superficiale o sul suolo purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o similari.

Comma 15 – acque di seconda pioggia

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Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Comma 16 – Salvaguardia di Venezia

Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dalla Regione del Veneto in tema disalvaguardia della laguna di Venezia, in attuazione del “Piano per la prevenzione dall’inquinamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000” e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all’area del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera ed al Progetto Integrato Fusina.

Articolo nuovo introdotto con la DGR 842/2012

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www.eambiente.itwww.eenergiagroup.it

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE

dott. ing. Mauro [email protected]

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