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Corso di laurea in Ingegneria Civile – Programmazione Costi e Contabilità Lavori – a.a.2003-04 Marco Masera dott arch, ddr ing 1 APPUNTI SUGLI STRUMENTI PER LA CONTABILITÀ DEL CANTIERE Generalità Per "contabilità dei lavori" si intende quel complesso di operazioni che ha come fine ultimo la determinazione del prezzo dell'appalto in relazione alle opere eseguite e agli accordi e termini contrattualmente stabiliti dalle parti. La regolamentazione della contabilità di un appalto di opere pubbliche è necessitata dall’esigenza di un riferimento super partes in relazione alla funzione di garanzia degli interessi dei contraenti che l'ordinamento legislativo deve assicurare. Ne scaturisce un inquadramento formale delle procedure cogente per gli appalti pubblici e di riferimento nei rapporti tra i privati. Due sono i contraenti, denominati "appaltante" (amministrazione aggiudicatrice nel caso di opere pubbliche) e "appaltatore", che impersonano le figure fisiche o giuridiche di chi ha richiesto una prestazione e di chi la svolge impegnando in essa la propria organizzazione, i propri mezzi, macchinari e manodopera. La costante presenza dei due interlocutori presuppone, pertanto, che il complesso di operazioni contabili venga svolto in accordo o in contraddittorio, secondo schemi e procedure prestabilite in sede contrattuale e che, per gli appalti pubblici, sono regolati da apposite leggi dello Stato. La contabilità dei lavori si inquadra in schemi e atti ben definiti, che stabiliscono le varie operazioni da svolgere, e che debbono essere ottemperati e adempiuti pena la nullità degli atti. Le modalità normative per la redazione della contabilità si rivolgono a tre operazioni principali, distinte tra di loro, che sono: - l'individuazione, la classificazione e la misura delle opere eseguite; - l'applicazione dei prezzi - o corrispettivi - alle misure; - la liquidazione del credito. Criteri contabili in relazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti Casi particolari di appalto a corpo o "chiavi in mano" Un tipo particolare di appalto a corpo è quello del cosiddetto forfait chiuso o appalto chiavi in mano, in uso per appalti privati. In esso l'appaltatore si obbliga a prestazioni accessorie che non riguardano la natura stessa dell'opera, quali procedure per espropri, gestioni della manutenzione per periodi determinati dopo la fine dell'appalto, ottenimento di permessi, licenze ecc. Tutte le alee dell'edificazione vengono quindi a ricadere sull'appaltatore. Analogo è il caso dell'appalto-concorso, nel quale gli viene affidato anche l'onere della progettazione. Egli diventa quindi responsabile non soltanto delle verifiche delle "quantità", ma anche della "qualità" del lavoro, ricadendo su di lui la scelta delle caratteristiche dei materiali e l'applicazione, ad essi, del compenso ritenuto equo. In questi casi la contabilità che si applica nel corso dell'appalto è del tipo "a forfait", e tra le aliquote probabilmente verranno pure indicate le percentuali relative alle prestazioni di progettazione e, se richiesta, della direzione dei lavori da parte di professionisti abilitati. L'appalto a misura e a prezzi unitari. Si ha appalto a misura allorquando vengano contrattualmente stabiliti dei prezzi unitari da applicare alle quantità dei lavori eseguiti. Più precisamente tale appalto è definito a prezzi unitari, mentre appalto a misura in senso stretto è più propriamente quello che si svolge fissando un prezzo per unità di misura dell'opera finita. È l'appalto di più frequente impiego. L'appaltatore assume il rischio della remuneratività dei compensi, cioè della corretta e meditata valutazione dei lavori in sede di presentazione dell'offerta. È al committente ché compete la maggiore alea in casi di difficoltà sopraggiunte o di circostanze non compiutamente valutate al momento dell'appalto. Si può, infatti, verificare la necessità di dover eseguire ulteriori opere e lavorazioni non previste contrattualmente. In questi casi si applicheranno ai prezzi unitari le maggiori quantità o, se le lavorazioni non erano state previste precedentemente, si formulerà un nuovo prezzo. O, ancora, se si

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Corso di laurea in Ingegneria Civile – Programmazione Costi e Contabilità Lavori – a.a.2003-04 Marco Masera dott arch, ddr ing

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APPUNTI SUGLI STRUMENTI PER LA CONTABILITÀ DEL CANTIERE

Generalità Per "contabilità dei lavori" si intende quel complesso di operazioni che ha come fine ultimo la determinazione del prezzo dell'appalto in relazione alle opere eseguite e agli accordi e termini contrattualmente stabiliti dalle parti. La regolamentazione della contabilità di un appalto di opere pubbliche è necessitata dall’esigenza di un riferimento super partes in relazione alla funzione di garanzia degli interessi dei contraenti che l'ordinamento legislativo deve assicurare. Ne scaturisce un inquadramento formale delle procedure cogente per gli appalti pubblici e di riferimento nei rapporti tra i privati. Due sono i contraenti, denominati "appaltante" (amministrazione aggiudicatrice nel caso di opere pubbliche) e "appaltatore", che impersonano le figure fisiche o giuridiche di chi ha richiesto una prestazione e di chi la svolge impegnando in essa la propria organizzazione, i propri mezzi, macchinari e manodopera. La costante presenza dei due interlocutori presuppone, pertanto, che il complesso di operazioni contabili venga svolto in accordo o in contraddittorio, secondo schemi e procedure prestabilite in sede contrattuale e che, per gli appalti pubblici, sono regolati da apposite leggi dello Stato. La contabilità dei lavori si inquadra in schemi e atti ben definiti, che stabiliscono le varie operazioni da svolgere, e che debbono essere ottemperati e adempiuti pena la nullità degli atti. Le modalità normative per la redazione della contabilità si rivolgono a tre operazioni principali, distinte tra di loro, che sono: - l'individuazione, la classificazione e la misura delle opere eseguite; - l'applicazione dei prezzi - o corrispettivi - alle misure; - la liquidazione del credito.

Criteri contabili in relazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti Casi particolari di appalto a corpo o "chiavi in mano" Un tipo particolare di appalto a corpo è quello del cosiddetto forfait chiuso o appalto chiavi in mano, in uso per appalti privati. In esso l'appaltatore si obbliga a prestazioni accessorie che non riguardano la natura stessa dell'opera, quali procedure per espropri, gestioni della manutenzione per periodi determinati dopo la fine dell'appalto, ottenimento di permessi, licenze ecc. Tutte le alee dell'edificazione vengono quindi a ricadere sull'appaltatore. Analogo è il caso dell'appalto-concorso, nel quale gli viene affidato anche l'onere della progettazione. Egli diventa quindi responsabile non soltanto delle verifiche delle "quantità", ma anche della "qualità" del lavoro, ricadendo su di lui la scelta delle caratteristiche dei materiali e l'applicazione, ad essi, del compenso ritenuto equo. In questi casi la contabilità che si applica nel corso dell'appalto è del tipo "a forfait", e tra le aliquote probabilmente verranno pure indicate le percentuali relative alle prestazioni di progettazione e, se richiesta, della direzione dei lavori da parte di professionisti abilitati. L'appalto a misura e a prezzi unitari. Si ha appalto a misura allorquando vengano contrattualmente stabiliti dei prezzi unitari da applicare alle quantità dei lavori eseguiti. Più precisamente tale appalto è definito a prezzi unitari, mentre appalto a misura in senso stretto è più propriamente quello che si svolge fissando un prezzo per unità di misura dell'opera finita. È l'appalto di più frequente impiego. L'appaltatore assume il rischio della remuneratività dei compensi, cioè della corretta e meditata valutazione dei lavori in sede di presentazione dell'offerta. È al committente ché compete la maggiore alea in casi di difficoltà sopraggiunte o di circostanze non compiutamente valutate al momento dell'appalto. Si può, infatti, verificare la necessità di dover eseguire ulteriori opere e lavorazioni non previste contrattualmente. In questi casi si applicheranno ai prezzi unitari le maggiori quantità o, se le lavorazioni non erano state previste precedentemente, si formulerà un nuovo prezzo. O, ancora, se si

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modificano le modalità esecutive a causa di situazioni impreviste ed imprevedibili, è l'appaltatore che ha diritto a chiedere un maggiore compenso (prezzo nuovo o sovrapprezzo). La contabilità a misura è interamente disciplinata dal Regolamento delle opere pubbliche. I documenti che devono essere predisposti per una corretta tenuta contabile sono: - il libretto delle misure; - il registro di contabilità; - lo stato di avanzamento dei lavori; - il certificato di pagamento delle rate di acconto; - il conto finale. Altri documenti di normale impiego sono: - il sommario del registro di contabilità; - il manuale del direttore dei lavori; - il giornale dei lavori; - i grafici contabili; - gli atti contrattuali; - i verbali di misurazione e di pesatura; - gli ordini di servizio ecc. Un tipo particolare di appalto a misura è quello che prevede la redazione di una contabilità della sola opera finita, per la quale è stato contrattualmente stabilito un prezzo per l'unità di misura. Appalto in economia Tra i sistemi di esecuzione delle opere pubbliche, lo Stato può avvalersi di quello cosiddetto in economia, che si ha cioè quando l'appaltante provvede direttamente ad acquistare i materiali, noleggiare le attrezzature ed assumere gli operai. Ciò comporta un impegno assai gravoso, non solo per i mezzi finanziari necessari e per le disponibilità di personale, ma anche per la formazione della "giusta" mentalità imprenditoriale che il committente stesso deve acquisire; e questo impegno di uomini e mezzi difficilmente è compensato dall'automatico risparmio o da una migliore qualità dell'opera finita. L'appalto in economia è regolato dalla legge-quadro per le opere pubbliche, art. 20, comma 6, che stabilisce che i lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200.000 ECU. L'esecuzione di lavori in amministrazione diretta può essere sostituita da quella di affidamento all'impresa appaltatrice di categorie di opere non previste in un contratto di appalto in corso di esecuzione, fermo restando il principio che è il committente che intende effettuarle a propria cura. Cadono, in caso di tali lavori in economia, gli obblighi dell'appaltatore, che si riducono solamente a quelli di fornire manodopera, materiali e mezzi alla stazione appaltante, dietro sua richiesta e purché mantenuti entro limiti ragionevoli. Presupposto della possibilità di effettuare lavori con il sistema in economia è la sussistenza di un contratto di appalto, e che in esso sia prevista la possibilità di eseguire tali lavori. È evidente che il committente non potrà abusarne più di tanto, per non modificare la natura stessa dell'appalto. Nei capitolati speciali sono di solito previsti i compensi per le prestazioni dell'appaltatore per i lavori in economia (facendo eventualmente riferimento a liste e/o tabelle dei costi elementari e della manodopera). Un caso assimilabile alla lavorazione in economia è quello comunemente detto "a rimborso fattura", che consiste nell'obbligo da parte dell'appaltatore di effettuare anticipazioni finanziarie per conto del committente, pagando direttamente i fornitori o gli operai assunti da quest'ultimo. Si tratta, in sostanza, di una semplice "anticipazione di cassa", che viene regolarmente inclusa nella contabilità, maggiorata di una percentuale che tiene conto degli oneri finanziari. Contabilità di tipo misto Negli appalti di una certa rilevanza è frequente la necessità di applicare i diversi criteri di redazione della contabilità (a misura, a corpo, in economia, a rimborso fattura ecc.). Si

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avranno, così , dei prezzi unitari, dei compensi a corpo per la valutazione delle opere non facilmente quantificabili con una preventiva analisi, delle liste in economia, dei rimborsi dietro

Strumenti di gestione contabile del progetto

Giornale dei lavori come da Art. 157 (DPR 554/99) • 1. Il giornale dei lavori è tenuto per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. • 2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni ecc. • 3. Nel giornale sono inoltre annotati – gli ordini di servizio, – le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del D.L. – le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, – i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove – le contestazioni – le sospensioni e le riprese dei lavori – le varianti ritualmente disposte – le modifiche od aggiunte ai prezzi. • 4. Il direttore dei lavori, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune

Il libretto delle misure Art. 158 (DPR 554) Libretti di misura dei lavori • 1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare: • a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto; • b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto; • c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni; • d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

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Libretto delle misure • Il libretto delle misure costituisce il supporto per la contabilizzazione analitica dei lavori svolti e delle provviste presenti nel cantiere. • Al termine di ciascuna misurazione, che potrà essere corredata da disegni o schizzi debitamente firmati, si procederà alla sottoscrizione della pagina interessata da parte del direttore dei lavori e dell'appaltatore. • Questo comporta che l'appaltatore sia puntualmente informato, dal direttore dei lavori, sui giorni in cui verranno effettuate le misurazioni. • La misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si noteranno sul libretto delle misure. Nella colonna indicazione dei lavori si enuncierà succintamente: • 1° il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla denominazione che sta nel contratto; • 2° la parte di lavoro eseguita ed il posto. • La colonna delle annotazioni conterrà: • 1° le figure quotate dei lavori eseguiti, quando ne sia il caso; • 2° le altre memorie spiegative, per guisa da dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione. Il libretto delle misure costituisce il supporto per la contabilizzazione analitica dei lavori svolti e delle provviste presenti nel cantiere. La sua funzione fra le caratteristiche ed il tipo di indicazioni che devono esservi riportate, include la possibilità di tenere diversi libretti di misura per varie categorie di lavoro nel caso di opere di particolare complessità. Al termine di ciascuna misurazione, che potrà essere corredata da disegni o schizzi debitamente firmati, si procederà alla sottoscrizione della pagina interessata da parte del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Questo comporta che l'appaltatore sia puntualmente informato, dal direttore dei lavori, sui giorni in cui verranno effettuate le misurazioni. In caso di rifiuto da parte dell'appaltatore, sia di essere presente alle suddette misurazioni, sia di firmare i relativi libretti, è facoltà del direttore dei lavori procedere alla misurazione ed alla conseguente registrazione sui libretti in presenza di due testimoni che dovranno firmare i libretti stessi e gli eventuali allegati. Procedura di gestione del libretto delle misure Il primo passo sarà l'individuazione delle opere eseguite, la loro classificazione ed il raffronto con i disegni e le specifiche contrattuali ed, infine, la verifica effettuata in contraddittorio. Tutti i rilievi e le misurazioni devono essere riportati sul libretto che il d.l. firmerà in ogni sua pagina (nel caso le pagine non dovessero essere complete, si ripartirà con la riga successiva alla firma). L'appaltatore dovrà firmare per accettazione successivamente all'apposizione del visto del d.l.; nel caso di rifiuto, il libretto verrà firmato da due testimoni presenti alle operazioni di verifica ed il d.l. invierà una comunicazione all'appaltatore invitandolo ad apporre la propria firma entro 15 giorni dalla data della comunicazione stessa. Trascorso tale termine le misurazioni e le verifiche si intenderanno definitivamente accettate. Al libretto delle misure potranno essere allegati: 1) tutti i disegni necessari alla contabilità, grafici e rilevazioni; 2) le bolle di consegna di forniture e materiali; 3) le liste settimanali della mano d'opera, dei noli e delle opere in economia; 4) verbali di pesatura dei materiali o di accertamento dello stato dei lavori (nel caso di demolizioni o rifaciture);

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5) fatture ed ogni altro documento tecnico o contabile necessario alla definizione delle quantità realizzate. La compilazione del libretto, che è esente da bollo, verrà eseguita secondo le indicazioni riportate sugli stampati tipo e dovrà comunque contenere: a) la data della misurazione; b) il codice dell' articolo dell' elenco prezzi (o l'indicazione n.p. cioè nuovo prezzo); c) la descrizione del tipo di lavoro eseguito (il più possibile corrispondente a quella indicata nell' elenco prezzi); d} i dati metrici e le unità di misura di ogni rilevazione effettuata; e) i risultati parziali o totali arrotondati alla seconda cifra decimale; f) piccoli grafici o schizzi esplicativi (riportati nell'area per le figure o le annotazioni).

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Il registro di contabilità I dati e le rilevazioni riportate nei libretti di misura forniscono gli elementi necessari alla compilazione del registro. Su quest'ultimo vengono quindi riportati i prezzi unitari, fissati dal contratto, che insieme alle quantità (già raccolte nei libretti di misura) permettono di ottenere gli importi relativi al lavoro svolto al momento della compilazione. Tali importi saranno, inoltre, registrati sugli stati di avanzamento lavori che, insieme al certificato di pagamento, costituiscono gli strumenti contabili per la effettiva liquidazione delle rate da corrispondere all'appaltatore. Tutte le operazioni di tenuta del registro di contabilità vengono effettuate in contraddittorio e le pagine redatte dovranno essere firmate, a contabilizzazione eseguita, dal direttore dei lavori e dall'appaltatore che potrà, esclusivamente in questa sede, avanzare eventuali riserve; tale aspetto rappresenta un'altra caratteristica di fondamentale importanza del registro di contabilità che è certamente il documento cardine della parte amministrativa del contratto d'appalto. L'appaltatore può firmare le parti, di volta in volta compilate, del registro di contabilità senza riserva oppure con riserva; nel primo caso si intendono accettati, da parte dell'appaltatore stesso, tutti gli elementi contenuti nella registrazione eseguita, nel secondo caso l'appaltatore dovrà, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla data di apposizione della riserva (pena la decadenza), esplicare la stessa. L'esplicazione dell'eventuale riserva viene fatta dall'appaltatore descrivendo dettagliatamente, sempre sul registro di contabilità, le domande di indennità, gli importi cui crede aver diritto e le motivazioni di tali richieste. Nel caso di mancata esplicazione della riserva, da parte dell'appaltatore, entro i 15 giorni fissati dalla data di apposizione sul registro di contabilità, saranno considerati accertati gli elementi riportati sul registro stesso e l'appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque modo ed a qualsiasi titolo, richieste o indennizzi riferiti a tali atti. Una volta effettuata, sempre sul registro di contabilità, l'esplicazione delle riserve da parte dell'appaltatore, il direttore dei lavori dovrà, entro i 15 giorni successivi, riportare sul registro di contabilità le sue osservazioni e deduzioni in merito alle richieste presentate dall'appaltatore. Nel caso, invece, in cui l'appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, nelle parti compilate di volta in volta, il direttore dei lavori deve invitarlo ufficialmente a provvedere a tale firma entro il termine di 15 giorni; se, trascorso tale termine, l'appaltatore non avesse provveduto a firmare le registrazioni effettuate, il direttore dei lavori dovrà indicare espressamente tale situazione sul registro di contabilità e l'appaltatore decadrà dal diritto di avanzare qualunque richiesta o contestazione sui fatti riportati che dovranno intendersi, quindi, accertati a tutti gli effetti. Solo nel caso di appalti il cui committente è la pubblica amministrazione non esiste, di fatto, il vincolo costituito dalle registrazioni effettuate dal direttore dei lavori poiché la P .A. ha la facoltà di apportare correzioni e modifiche fino alla data di approvazione del collaudo. Allo stesso modo il versamento degli acconti in corso d'opera eseguiti dalla Pubblica Amministrazione non comporta accettazione dei lavori stessi che potranno essere, in sede di collaudo, contestati e rifiutati con conseguente rivalsa sull'appaltatore. Forma del registro di contabilità (Art. 163 DPR 554/99) • 1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro • 2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori. • Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando

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per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Gestione delle eccezioni (Art. 165 DPR 554/99) • 1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. • 2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. • 3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Procedura di gestione Il d.l. dovrà controllare, prima della compilazione, che ogni pagina sia stata bollata dall'ufficio del registro annullando le relative marche e che tutte le pagine siano state preventivamente firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore. La pagina iniziale dovTà riportare le indicazioni su: a) l'amministrazione appaltante; b) il tipo di lavori da eseguire; c) il nome dell'impresa esecutrice; d) la data di consegna dei lavori; e) il numero dei fogli bollati; f) la firma del d.l.. L'effettiva compilazione del registro andrà eseguita con i vari elementi essenziali per l'identificazione e la trascrizione dei lavori effettuati che sono: 1) un numero progressivo per ogni categoria di lavoro; 2) la data (che dovrà coincidere o essere coerente con quelle riportate sul libretto delle misure per la registrazione dei materiali);

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3) il numero di articolo che dovrà coincidere con quello dell'elenco prezzi (o l'indicazione n.p. nel caso di nuovo prezzo); 4) una indicazione sommaria del tipo di lavorazione effettuata (utilizzando le stesse indicazioni dell'elenco prezzi; 5) il numero e la pagina del libretto delle misure da cui vengono presi i dati sulle quantità; 6) i dati dimensionali dei vari elementi o lavorazioni; 7) le quantità dei lavori effettuati o le rettifiche (prodotti positivi o negativi); 8) i prezzi unitari; 9) gli importi (liquidati) ottenuti moltiplicando le lavorazioni per i prezzi unitari e gli importi (pagati) che risultano dai certificati di pagamento; 10) le eventuali annotazioni. Raggiunti gli importi o le scadenze fissate per l'emissione degli stati di avanzamento si riporteranno delle annotazioni con: a) la località e la data; b) la firma del d.l. e dell'impresa; c) (la firma del responsabile del procedimento); d) la frase «emesso il certificato di pagamento n. .................. in data». Nel caso di riserve presentate dall'impresa, dopo la firma del d.l., saranno riportati: a) la firma dell'impresa «con riserva»; b) l'esplica zio ne della riserva (da presentare entro i 15 gg. successivi); c) località, data e firma dell'appaltatore; d) le contro deduzioni del d.l. (da presentare entro i 15 gg. successivi alI'esplicazione della riserva); e) località, data e firma del d.l. Sul registro di contabilità potranno essere effettuate cancellazioni solamente con barre orizzontali che rendano leggibili le parti annullate.

Il sommario del registro di contabilità La compilazione e la tenuta di questo atto prevede la registrazione di ciascun titolo di spesa con relativa indicazione delle quantità e degli importi delle categorie di lavoro, dei materiali, dei mezzi d'opera e forniture di qualsiasi tipo legati allo svolgimanto dell'opera. La funzione di questo documento, in appalti di una certa complessità, sta nel fornire, in modo sintetico ed immediato, tutte le informazioni contabili necessarie alla compilazione degli stati d'avanzamento lavori e dei certificati di pagamento. Nell'uso corrente è, comunque, possibile impostare la tenuta del registro di contabilità raggruppando le varie voci di spesa per categorie di lavoro o forniture in modo da consentire un'immediata quantificazione dei lavori svolti. L'ipotesi di raggruppare nel solo registro di contabilità tutte le informazioni è, comunque, quella più seguita non solo per ovvie ragioni di snelli mento della quantità di libri contabili, ma soprattutto in relazione all'importanza di poter riassumere in un unico documento (firmato per accettazione anche dalI'appaltatore in tutte le sue parti) gli elementi necessari alla preparazione degli stati d'avanzamento lavori e dei certificati di pagamento che costituiscono gli atti formali per la liquidazione degli acconti da versare, in corso d'opera, alI'appaltatore stesso.

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Procedura di gestione Anche il sommario del registro di contabilità viene redatto su moduli in carta semplice dal d.!. o da un suo assistente che dovrà riportare: - gli estremi dell'ente appaltante; - il tipo di lavoro in appalto; - il nome dell'impresa appaltatrice; Oltre all'indicazione dell'articolo dell'elenco prezzi, alla descrizione dei lavori, all'unità di misura, al prezzo, al numero d'ordine del registro di contabilità, alla quantità ed all'importo complessivo. Sia al termine di ciascuna operazione di trascrizione che dopo la compilazione di uno stato di avanzamento si dovranno chiudere le varie partite con una linea orizzontale e con i vari importi totali da aggiungere a quelli dei precedenti s.a.l.

Stato d'avanzamento dei lavori (s.a.l.) Lo stato d'avanzamento dei lavori costituisce il documento riassuntivo dell'andamento dei lavori emesso parallelamente al certificato di pagamento. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono fatti all'appaltatore (in base ai dati risultanti dai documenti contabili), pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. Con l'emissione dei vari stati di avanzamento il d.l. dovrà effettuare le detrazioni necessarie al recupero dell'anticipazione versata dal committente alla firma del contratto di appalto oltre alla eventuale percentuale di garanzia fissata dal contratto stesso per l'espletamento degli oneri sociali. 1) Nel primo caso si tratta del recupero (eseguito con una percentuale media del 1 0%) della somma che il committente ha versato al momento della firma del contratto; tale somma costituisce un'anticipazione che il committente stesso richiede sotto forma di trattenuta percentuale su ciascun s.a.l. Una volta recuperata !'intera somma il d.l. dovrà eliminare questo tipo di detrazione dai s.a.l. successivi, conservando solamente il secondo tipo di trattenuta. 2) La seconda trattenuta che il d.l. effettua su ciascun s.a.l. è la percentuale di garanzia appositamente fissata dal contratto principale di appalto a garanzia dei versamenti relativi agli oneri sociali; tale importo dovrà essere detratto, su ciascun s.a.L, dalle somme dovute

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all'appaltatore e sarà svincolato, sempre sulla base di quanto previsto dal contratto stesso, dopo l'effettuazione del collaudo. Oltre ai punti indicati restano valide tutte le prescrizioni in materia di garanzie previste dall' art. 30 della legge 109/94 integrata dalla legge 216/95. Il direttore dei lavori procede alla compilazione di tale atto ricavando tutte le informazioni dal registro di contabilità ed eseguendo, quindi, il riassunto e la quantificazione (percentuale o per importi) di tutte le opere e fomiture eseguite fino alla data di emissione che coinciderà con quella del certificato di pagamento. Mentre il certificato di pagamento è dunque un'autorizzazione ad eseguire il pagamento del corrispettivo stabilito al raggiungimento delle condizioni fissate dal contratto, lo stato d'avanzamento dei lavori è il resoconto sintetico del tipo di lavori delle quantità di forniture a cui si riferiscono le percentuali o gli importi indicati nel certificato di pagamento. Lo stato d'avanzamento dei lavori dovrà essere compilato sulla base delle informazioni ricavate dal registro di contabilità limitatamente alle parti già firmate dal direttore dei lavori e dall'appaltatore; nel caso di ritardo, motivato, nella firma del registro e della corrispondente necessità di emettere lo stato di avanzamento dei lavori, il direttore dei lavori ha facoltà di procedere alla compilazione di questo documento sulla base delle indicazioni riportate dai libretti delle misure (firmati dall'impresa) eventualmente integrate da misurazioni e computi provvisori effettuati, comunque, sotto la piena responsabilità del direttore dei lavori stesso. Il d.l., inoltre, avrà cura di procedere ad una pronta contabilizzazione delle opere eseguite dall'appaltatore che potrà, in caso contrario, richiedere la corresponsione degli interessi sulle somme tardivamente contabilizzate ai sensi dell' art. 4 della legge lO dicembre 1981 n. 741. Possono essere inclusi nel s.a.l. anche i materiali o manufatti posti a piè d'opera (fino alla metà del valore complessivo) che potranno, anche se già accettati dal d.l., essere successivamente rifiutati, se dovessero presentare difetti, al momento della messa in opera. Stato di avanzamento lavori (Art. 168 DPR 554/99) • 1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 136. • 2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 167. • 3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione. Certificato per pagamento di rate (Art. 169 DPR 554/99) (2) • 1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento. • 2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità

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Procedura di gestione dei s.a.l. Lo stato di avanzamento dei lavori dovrà essere redatto dal d.l. o a un suo assistente su carta semplice (nel caso di appalto con ente privato) o su carta bollata (nel caso di appalto con la pubblica amministrazione) e dovrà contenere: - la denominazione dell' ente appaltante; - il tipo di lavoro in appalto; - il nome dell'impresa; - il numero progressivo del s.a.l. e la data; - gli estremi del contratto; - l'importo del progetto e l'importo al netto del ribasso d'asta; - le somme a disposizione dell' ente appaltante e le varie destinazioni (imprevisti, etc.); - la data di consegna del cantiere e la data di inizio lavori - il termine contrattuale di ultimazione dei lavori; - la durata di eventuali proroghe e sospensioni ed il nuovo termine fissato per l'ultimazione dei lavori. Il modello per il s.a.l. dovrà, inoltre, contenere: - il numero progressivo per le varie categorie di lavoro; - l'articolo di riferimento dell'elenco prezzi;

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- la descrizione dei lavori e del tipo di contabilizzazione; - le quantità dei vari lavori; - i prezzi unitari, gli importi parziali e gli importi totali; - le eventuali detrazioni (da riportare nell'ultima riga) per i lavori non effettuati o quelli con difetti non sostanziali; - le ritenute di garanzia.

Il certificato di pagamento Il certificato di pagamento viene emesso dal responsabile del procedimento per autorizzare il pagamento di una rata di acconto da versare all' appaltatore in corso d'opera sulla base degli elementi espressi nello stato di avanzamento compilato dal direttore dei lavori. I termini ed i modi della compilazione di tale documento sono quelli stabiliti contrattualmente e riconducibili a due criteri di definizione: il primo legato ad una quantificazione percentuale del lavoro svolto, il secondo legato ad un preciso importo corrispondente delle opere realizzate. Al raggiungimento delle percentuali o degli importi fissati contrattualmente il responsabile del procedimento emetterà il certificato di pagamento contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione delle quantità e dei lavori svolti, riportando un elenco riassuntivo delle voci componenti le percentuali o gli importi fissati dal contratto. Nel caso di appalti con la pubblica amministrazione, le penalità a carico dell'amministrazione stessa in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento: - dal 46° al 135° giorno di ritardo, riconoscimento degli interessi legali; - dal 1360 giorno in poi, interessi legali ed interessi di mora oltre alla facoltà dell'appaltatore di notifica di messa in mora per la risoluzione del contratto. Sul certificato di pagamento viene riportata attestazione formale della somma dovuta all'appaltatore previa detrazione delle ritenute di garanzia.

Procedura di gestione del certificato di pagamento li certificato di pagamento dovrà essere redatto dal responsabile del procedimento in carta semplice e dovrà contenere: - la denominazione dell' ente appaltante; - il tipo di lavoro in appalto;

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- il nome dell'impresa; - il numero progressivo del certificato e !'importo; - gli estremi e l'importo del contratto; - le ritenute di garanzia; - il totale delle detrazioni; - il credito dell'impresa; - i dati dei certificati precedenti; - gli estremi della polizza antinfortuni.

Il conto finale Al termine dell' opera, il direttore dei lavori deve redigere, in contraddittorio con l'appaltatore, il certificato o verbale di ultimazione dei lavori richiamando le date fissate dal verbale di consegna e tutte le notazioni necessarie ad una puntuale descrizione dello stato finale dell' opera. Dopo la compilazione del certificato di ultimazione dei lavori, il d.l. deve preparare, entro il termine stabilito dai capitolati speciali d'appalto, il conto (o stato) finale. Tale documento rappresenta l'atto conclusivo della contabilità dei lavori contenendo tutte le informazioni contabili estratte dal registro di contabilità e dagli altri documenti. II conto finale è il documento contabile che consente ed autorizza la liquidazione dell'appaltatore dopo l'ultimazione dei lavori; tale atto non condiziona, comunque, le successive risoluzioni sulle eventuali riserve o arbitrati ed in ogni caso (si deve procedere al pagamento della rata di saldo solo dopo l'ulteriore verifica della copertura assicurativa) il versamento dell'importo a saldo dei lavori non costituisce presunzione di accettazione dell' opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma del codice civile. Dopo la compilazione del conto finale il direttore dei lavori trasmette questo documento al responsabile del procedimento allegando copia degli atti contabili relativi ed i documenti in merito alle aree o immobili eventualmente occupati per la realizzazione dell' opera. Il conto finale contiene, oltre ai dati di natura identificativa delle opere: a) !'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'appaltatore valutati secondo le modalità fissate dal contratto (forfait, misura, economia); b) le eventuali detrazioni per lavori non effettuati; c) gli importi relativi alle penali che devono essere contabilizzati indipendentemente dal parere che lo stesso d.l. esprimerà sulla relazione (riservata al committente ed al collaudatore) da allegare al conto finale; d) la trascrizione (pena la decadenza), da parte dell'appaltatore, di tutte le riserve presentate e che dovranno essere riportate per esteso oltre a tutte le richieste avanzate, in qualunque forma, durante lo svolgimento dell'appalto; e) la trascrizione, da parte del d.l., delle controdeduzioni alleriserve presentate dall' appaltatore richiamate nel conto finale; f) una copia di tutti i documenti contabili. Alla data di compilazione del conto finale è legato il termine di decorrenza per !'inizio delle operazioni di collaudo; un eventuale ritardo, quindi, dà diritto all'appaltatore a richiedere gli interessi sulle somme residue svincolabili solo dopo la redazione del conto finale. I certificati devono essere emessi non oltre i 45 giorni dalla scadenza del termine stabilito dal capitolato speciale o di maturazione della rata; per quanto riguarda gli ulteriori ritardi, si rimanda al successivo certificato di pagamento. È, dunque, essenziale procedere alla redazione di tali atti conclusivi della contabilità (certificato o verbale di ultimazione dei lavori e conto finale) entro i termini fissati dal capitolato speciale d'appalto. Dopo l'esame dei documenti e le necessarie integrazioni, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro un termine massimo di 30 giorni; nel firmare, per accettazione, tale documento, l'appaltatore dovrà

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riproporre tutte le riserve (regolarmente iscritte ed esplicate nei termini già esposti) riportate sul registro di contabilità. Non è possibile proporre sul conto finale delle nuove riserve fermo restando che la mancata riproposizione di quelle già riportate sul registro di contabilità comporta la loro decadenza. Nel caso l'appaltatore non dovesse firmare il conto finale entro il termine stabilito o se firmandolo non dovesse riproporre le riserve riportate dal registro di contabilità, il conto finale dovrà intendersi, per suo conto, definitivamente accettato. Insieme al conto finale il direttore dei lavori trasmetterà al responsabile del procedimento una relazione tecnica contenente una serie di informazioni sull'andamento dell'opera, gli atti, le variazioni eventualmente apportate al progetto, i lavori e relativi prezzi non compresi nel contratto, le sospensioni, le controversie e tutte quelle informazioni necessarie alla completa conoscenza del corso dei lavori.

Procedura di gestione del conto (stato) finale La compilazione del conto (o stato) finale dei lavori (che non viene accompagnato dal certificato di pagamento) viene effettuata sullo stesso modello, bollato, usato per gli stati di avanzamento lavori riportando: a) l'ente appaltante; b) il tipo di lavori in appalto; c) il nome dell'impresa appaltatrice; d) la dicitura «stato finale» (al posto di stato di avanzamento); e) la data di fine lavori (rilevata dal verbale di consegna); f) il numero dei giorni impiegati;

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g) !'importo complessivo dei lavori; h) le eventuali penali (previste dal contratto) e !'importo finale al netto delle penali stesse; i) l'elenco dei precedenti pagamenti con i relativi importi; 1) luogo, data e firma del d.l., dell'impresa e del rappresentante dell'amministrazione (in caso di appalti con la P.A.); m) gli estremi dell' assicurazione infortuni; n) gli estremi della fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria presentata come cauzione prima dell'inizio dei lavori. Insieme al conto finale il d.l. dovrà predisporre, come già indicato, una relazione nella quale verranno riportate tutte le informazioni riguardanti l'andamento economico e tecnico dell'appalto quali: gli importi dei lavori, le rate dei s.a.l., estremi dei vari verbali (nuovi prezzi, consegna, fine lavori, etc.), le penali da applicare, le sospensioni dei lavori, etc. In allegato al conto finale il direttore dei lavori trasmetterà al responsabile del procedimento i seguenti documenti: 1) i verbali di consegna dei lavori; 2; gli atti di consegna e riconsegna di mezzi l'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa; 3) le eventuali perizie suppletive e di variante e gli estremi della intervenuta approvazione; 4) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti di sottomissione o aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; 5) gli ordini di servizio impartiti; 6) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori; 7) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause; 8) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con l'indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze; 9) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 10) le riserve avanzate dall'appaltatore, la soluzione in via amministrativa o le proposte per l'eventuale soluzione del contenzioso in atto; 11) le richieste di proroga e le determinazioni dell'Amministrazione committente al riguardo; 12) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione aggiungendo le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. Dopo la firma del conto finale da parte dell'appaltatore il d.l. lo trasmette alla P.A. committente allegando i seguenti documenti: a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi dei nuovi prezzi con le copie dei relativi decreti di approvazione; b) registro di contabilità corredato dal relativo sommario; c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori; d) relazione del direttore dei lavori; e) domande dell'appaltatore. A questi documenti il responsabile del procedimento aggiunge una sua relazione finale nella quale esprime il proprio parere motivato sulla risoluzione delle domande dell' appaltatore.