GARANZIE DEI DIRITTI DELL'UOMO NEL DIRITTO · PDF fileTeorie recenti e meno recenti in tema...
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PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE
DELL'UNIVERSITA DI ROMA
18
FLAVIA LATTANZI
GARANZIE DEI DIRITTI DELL'UOMO
NEL
DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE
MILANO * DOTT. A. GIUFFRE EDITORE * 1983
INDICE-SOMMARIO
INTRODUZIONE
1. L'individuo nel diritto internazionale sino alia seconda guerra mondiale: assenza di norme a tutela della persona umana in
pag.
quanto tale · · 1
2. Rilievo assunto, nel diritto internazionale contemporaneo, dalla tutela dei diritti dell'uomo . 12
3. Peculiarita dei problemi attinenti aile garanzie eli realizzazione delle norme internazionali sui diritti dell'uomo 26
4. Piano dell'indagine 38
PARTE PRIMA
PREMESSE A UNO STUDIO SULLE GARANZIE INTERNAZIONALI
DEI DIRITTI DELL'UOMO
CAPI'COLO I
NOZIONE DI GARANZIA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E SUA VALIDITA'
IN MATERIA DI DIRITTI DELL'UOMO
5. Garanzia come reallzzazione delle norme . 45
II INDICE-SOMMARIO
6. Elemento esecutivo-riparatorio ed elemento afflittivo nella garanzia del diritto in genere e nella garanzia del diritto interna-zionale in ispecie 46
7. La garanzia come reazione del corpo sodale organizzato e I' accertamento come conditio sine qua non di tale garanzia. Inac-cettabilita di queste nozioni specie nel diritto internazionale 52
8. La garanzia come sanzione-coercizione e il diritto internazionale 56
9. La pura azione sanzionatoria come garanzia . 59
10. Spontanea osservanza e rimedi offerti dagli ordinamenti intemi quali garanzie delle norme internazionali 63
11. L'opinione pubblica 68
12. Nozione di garanzia accolta 73
CAPITOLO II
TITOLO A ESIGERE IL RISPETTO DELLE NORME INTERNAZIONALI
SUI DIRITTI DELL'UOMO
PREMESSA
13. Natura degli interessi tutelati dalle norme sui diritti dell'uomo e preteso carattere oggettivo di tali norme
Sezione prima
DANNO E RESPONSABILITA INTERNAZIONALE
79
14. II danno come condizione della responsabilitil internazionale. Critica 86
15. segue: Danno e responsabilitil in tema di trattamento degli stranieri 88
Sezione seconda
TEORIE CORRENTI SULL'ESERCIZIO DELLA PRETESA
AL RISPETTO DELLE NORME INTERNAZIONALI
INDIPENDENTEMENTE DALLA TITOLARITA DEL DIRITTO SOSTANZIALE
16. Teorie recenti e meno recenti in tema eli garanzia di interessi generali 97
INDICE-SOMMARIO III
17. Interesse giuridico di tutti gli Stati alia reintegrazione dell'or-dine giuridico 100
18. Interesse giuridico di tutte le parti di un accord a multilaterale a esigerne il rispetto 101
19. Interesse giuridico di tutte le parti a esigere il rispetto delle norme contenute in accordi multilaterali che « istituzionaliz-zino » determinati interessi 104
20. Interesse giuridico di tutti gli Stati o delle << entita protette >> a esigere il rispetto delle norme che tutelino interessi fondamen-tali della « comunita internazionale nel suo insieme >> • 107
21. Fondamento della pretesa o dell'azione degli Stati « terzi >> o delle « entita protette » secondo le dottrine considerate: teoria dell'interesse legittimo e teoria dell'actio popularis 111
22. segue: esame critico della teoria dell'interesse legittimo 114
23. segue: esame critico della teoria dell'actio popularis
Sezione terza
COSTRUZIONE PROPOSTA:
IL TITOLO A ESIGERE IL RISPE'f'l'O
DELLE NORME INTERNAZIONALI UMANITARIE
118
24. La titolarita del diritto sostanziale come fondamento della pre-tesa a esigere il rispetto delle norme internazionali 120
25. II diritto soggettivo degli Stati partecipanti all'accordo in materia di diritti dell'uomo come fondamento della pretesa a esigere il rispetto 1'24
26. Estensione della soluzione adottata a! problema del fondamento della pretesa a esigere il rispetto delle norme cogenti 131
27. La « pretesa umanitaria » e gli accordi « universali » in materia di diritti dell'uomo 139
Sezione quarta
L'INDIVIDUO E L'ESERCIZIO
DI « PRETESE UMANITARIE » INTERNAZIONALI
28. II ruolo dell 'individuo secondo Ia dottrina dominante 148
29. Costruzione proposta. I.'individuo come strumento materiale di pretese di Stati 153
IV INDICE-SOMMARIO
PARTE SECONDA
LE SINGOLE GARANZIE DELLE NORME INTERNAZIONALI
SUI DIRITTI DELL'UOMO
CAPITOLO III
RIPARAZIONE IN FORMA SPECIFICA E RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE IN MATERIA Dl DIRITTI DELL'UOMO
PREMESSA
30. Obbligo di riparare e violazioni di norme internazionali volte alia tutela eli interessi individuali 159
Sezione prima
DANNO E RIPARAZIONE
31. Coincidenza fra danno dell'individuo e danno della State. Critica 164
32. Rilevanza dell'interesse individuale in tema eli trattamento dei sudeliti stranieri 169
3 3. Danno e riparazione: a) nella prassi e nella dottrina meno recenti 182
34. segue: b) nella prassi e nella dottrina contemporanee . 186
35. L'obbligo di riparare in alcuni accoreli internazionali sui eliritti dell'uomo 192
Sezione seconda
L'OBBLIGO DI RIPARARE COME CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE
DELLE NORME INTERNAZIONALI SUI DIRITTI DELL'UOMO
36. Riparazione in forma specifica: a) adempimento specifico (ob-blighi di non fare) . 197
37. segue: b) restitutio in integrum (obblighi di non fare) 203
38. La riparazione in forma specifica: a) nella prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo 207
39. segue: h) nella prassi del Comitate dei diritti dell'uomo istituito con il Patto sui diritti civili e politici . . . . . . 214
INDICE-SOMMARIO v
40. La sodelisfazione come riparazione nei casi eli violazione eli norme sui diritti dell'uomo: la punizione dei funzionari respon-sabili . . . . . . . . . . . . . 217
41. segue: Ia punizione dei funzionari responsabili come adempimento dell'obbligo primario ovvero dell'obbligo secondario (responsabilita) 224
42. La repressione delle violazioni poste in essere da privati . 227
43. I punitive damages 230
44. II risarcimento dei danni materiali e morali del privata come oggetto dell'obbligo interstatale eli riparazione . . . . 234
45. segue: a) prassi della Corte europea dei eliritti dell'uomo . 236
46. segue: b) prassi del Comitate dei diritti dell'uomo .
CAPITOLO IV
RAPPRESAGLIA E RITORSIONE A GARANZIA DEI DIRITTI DELL'UOMO
PREMESSA
237
47. Le nozioni eli rappresaglia e di ritorsione. Tratti elistintivi della rappresaglia rispetto alia legittima difesa e allo state eli necessita 241
Sezione prima
RAPPRESAGLIA E DIRITTI DELL'UOMO
As PETTI GENERAL!
48. Problematica dell'ammissibiliti\ della rappresaglia 248
49. Rapporto fra rappresaglia e riparazione 252
50. Rapporto fra rappresaglia e mezzi eli soluzione pacifica delle controversie 258
Sezione seconda
INAMMISSIBILITA DELLA RAPPRESAGLIA ARMATA
51. Considerazioni prellminari 262
52. II elivieto della rappresaglia armata nel eliritto internazionale
VI INDICE-SOMMARIO
anteriore alia Carta delle Nazioni Unite: il Patto della Societe delle Nazioni e il Patto Briand-Kellogg . 267
53. L'illiceita della rappresaglia armata come parte del divieto espresso nell'art. 2 (4) della Carta delle Nazioni Unite . 273
Sezione terza
MISURE COERCITIVE DIVERSE DALLA FORZA ARMATA E DIRITTI DELL'UOMO
54. La coercizione politica ed economica nel sistema delle Nazioni Unite: !'art. 2 (4) della Carta . 280
55. Rilevanza in tema di coercizione politica ed economica di altri strumenti internazionali 284
56.
57.
58.
59.
Sezione quarta
« lNADIMPLENTI NON EST ADIMPLENDUM » E RISPETTO DEI DIRITTI DELL'UOMO
Considerazioni preliminari
II divieto di rappresaglie in violazione dei ptincipi di umanita nei conflitti internazionali
II divieto di rappresaglie in violazione dei principi di umanita nei conflitti interni e il II Protocollo aggiuntivo aile Convenzioni di Ginevra del 1949
II divieto di rappresaglie in violazione di norme umanitarie e gli accordi sui diritti dell'uomo .
Sezione quinta
PROPORZIONALITA., « JUS COGENS » E OBBLIGHI « ERGA OMNES >~ QUALI LIMIT! ALLA RAPPRESAGLIA
293
295
500
302
60. La proporzionalite della rappresaglia . 306
61. ]us cogens, crimini internazionali dello Stato e rappresaglia
62. Obblighi erga omnes e rappresaglia .
Se:don~ sesta
VIOLAZIONE DI ALTRE NORME GENERAL! 0 PA'I'TIZIE E GARANZIA DEI DIRITTI DELL 'UOMO
63. Violazione di norme generali
64. Sospensione e risoluzione di accordi
309
314
316
318
INDICE-SOMMARIO Vii
65. Violazione di atti costitutivi di organizzazioni 324
Sezione settima
RI'I'ORSIONE E GARANZIA DEI DIRITTI DELL'UOMO
66. La ritorsione come garanzia di fatto dell'osservanza di norme internazionali 3 3 3
67. Esempi eli misure di ritorsione adottate in materia eli diritti dell'nomo 344
CAPITOLO v LA REPRESSIONE DEI DELICT A ]URIS GENTIUM
CONTRO LA PERSONA UMANA
PREMESSA
68. I « crimini di diritto internazionale >> (delicta iuris gentium) 351
69. Delicta iuris gentium e crimine internazionale dello Stato 358
Sezione prima
l « CRIMINI INDIVIDUAL! CONTRO IL DIRITTO INTERNAZIONALE, » NEL PERIODO PRECEDENT£ LA SECONDA GUERRA lYIONDIALE
70. La responsabilita internazionale per violazione dei principi fondamentali di umanite nel periodo precedente il Trattato di Versailles 362
71. La punizione degli individui-organi alla Conferenza della Pace di Parigi 36 7
72. La repressione dei << crimini individuali contro il diritto internazionale >> nel periodo fra Ie due guerre, nei lavori della Societe
delle Nazioni e di alcune organizzazioni non governative 372
Sezione Seconda
I CRIMINI Dl GUERRA, I C:RIMINI CONTRO LA PACE E I CRIMINI CONTRO L'UMANITA
NELL'ESPERIENZA- DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
73. I crimini di guerra nel corso del secondo conflitto mondiale e nello statuto di Norimberga 376
74. I crimini contro Ia pace e i crimini contro l'umanite nel corso del secondo conflitto moneliale e nello Statuto del Tribunale
i
I
vrn INDICE-SOMMARIO
di Norimberga
Sezione terza
LA NUOVA NOZIONE DI CRIMINE CONTRO L'UMANITA
E LA SUA REPRESSION£ NEGLI STRUMENTI ADOTTATI
DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE
75. I crimini contro l'umanita e Ia !oro repressione nella Conven-
378
zione contto il genocidio 385
7 6. I crimini contro !'urn anita e Ia !oro repressione nelle Conven-zioni di Ginevra sui diritto umanitario applicabile nei conflitti armati 389
77. I crimini contro l'umanita e Ia !oro repressione negli altri atti internazionali adottati dopo Ia seconda guerra mondiale 392
Sezione quarta
LA REPRESSION£ DEI CRIMINI DI GUERRA
E DEI CRIMINI CONTRO L'UMANITA.
NEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE IN VIGORE
78. La repressione dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanita secondo il criteria territoriale, personale attivo e perso-nale passivo 399
79. La repressione dei critnini di guerra e dei critnini contro l'uma-nit~ secondo il criteria dell'universalita 402
80. II problema dell'imprescrittibilita dei crimini di guerra e dei crimini contra l'umanita e il problema dell'esttadizione degli
individui accusati 411
CAPITOLO VI
CRIMINE INTERNAZIONALE E DIRITTI DELL'UOMO
PREMESSA
81. Insufficienza della repressione dei delicta ;uris gentium neUe ipotesi di violazione grave, perpettata a livello della complessiva organizzazione statale, delle norme internazionali sui diritti essenziali della persona umana 419
INDICE-SOMMARIO IX
Sezione prima
Lo SVILUPPO DELLA NOZIONE DI CRIMINE INTERNAZIONALE
82. Tracce di una nozione di critnine internazionale precedenti Ia seconda guerra mondiale 422
83. L'affermazione della nozione di crimine internazionale dopo Ia seconda guerra mondiale, con particolare riferimento alia materia · umanitaria 428
84. II crimine internazionale nelle Convenzioni sulla prevenzione e repressione dei delicta juris gentium in materia umanitaria . 435
85. II crimine internazionale nel I Protocollo di Ginevra sui diritto umanitario applicabile nei conflitti armati 438
Sezione seconda
IL CRIMINE INTERNAZIONALE IN SEDE DI CODIFICAZIONE DELLE REGOLE
SULLA RESPONSABILITA DEGLI STAT!
86. II cnmme internazionale nei lavori della Commissione del diritto internazionale sui rrogetto di articolo 19 . 442
87. Conseguenze ricollegabili ai crimini internazionali alla !nee dei progetti di articoli 33 (stato di necessita) e 34 (legitima difesa) 454
88. I lavori della Commissione del diritto internazionale sulla second a parte del progetto di articoli 46 7
89. La oosizione degli Stati in seno alia VI Commissione dell'Assemblea penerale delle Nazioni Unite: a) nei dibattiti sui nro-getto di articolo 19 e sulla seconda parte del progetto di articoli 474
90. se~ue: b) nei dibattiti sui pro~etti di articoli 33 (stato di neces-sit~) e 34 (legittima difesa) 478
Sezione terza
!L CRIMINE INTERNAZIONALE
IN ALTRE MANIFESTAZIONI DELLA PRASSI
91. II crimine internazione nell'attivita degli organi politici delle Nazioni Unite 485
92. II crimine internazionale nell'azione concreta degli Stati 492
93. II crimine internazionale nella giurisprudenza della Corte inter-nazionale di giustizia 501
~r
X INDICE-SOMMARIO
Sezione quatta
!L CRIMINE INTERNAZIONALE NELLA DOTTRINA
94. Gli atteggiamenti della dottrina in favore della nozione di cri· mine internazionale . . . . . .. · · · · ·
95. Le critiche della dottrina alla scelta operata nel progetto di articolo 19
96.
97.
Sezione quinta
CoNSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUL CRIMINE INTERNAZIONALE
E SULLE CONSEGUENZE GIURIDICHE AD ESSO RICOLLEGATE
Il contenuto degli obblighi Ia cui violazione comporta Ia qualifica di crimine internazionale .
Le conseguenze del crimine internazionale sui piano della responsabilitli: a) responsabilitli erga omnes; b) contenuto della responsabilitli
CONCLUSION!
98. Il rispetto dei diritti dell'uomo come condizione della pace internazionale
99. Rapporti interstatali di diritto-obbligo quale oggetto delle nor· me umanitarie · ·
100. Tutti gli Stati partecipi di un certo ambito normativo come destinatari della pretesa umanitaria
101. Dh-itti dell'uomo e non intervento
102. Dh-itti dell'uomo e garanzie riparatorie
103. Diritti dell'uomo e garanzie sanzionatorie
104. La repressione dei delicta juris gentium in materia umanitaria
105. Le conseguenze speciali del crimine internazionale in materia umanitaria
106. Le garanzie internazionali dei per permettere agli individui propri diritti
INDICE DEGLI AUTORI
INDICE DEI CASI
INDICE PER MATERIA
diritti dell'uomo quale mezzo e ai popoli di cohquistare i
506
517
525
528
535
537
539
541
542
544
545
545
547
549
557
567
INTRODUZIONE .. 'i. :\.
SOMMARIO: L L'individuo nel diritto internazionale sino alla seconda guerra mondiale: assenza di norme a tutela della persona urhana' 'ili quanto tale. - 2. Rilievo as!'llnto, nel diritto intemazionale contem, poraneo, dalla tutela dei diritti dell'uomo. - 3. Peculiarita dei pr~ blemi attinenti aile garanzie di realizzaziOJ)e delle norme intemazionali sui diritti dell'uomo. - 4; Piano dell'ilidagine.
1. Fino ad epoca recente le norme intetnazionalL prendevano in considerazione l'individuo soltarito in .. quanto stranjero, per asskurare ad esso 'una tutela .che acquistava contenuti diversi· da situazione a situazione. E cos{ che in periodo di pace allo straniero veniva garantito uno standard minimo di tratiamenti) che aveva riguardo sia alia sua persona che ai suoi beni ('). II di-
(1
) Si davano in veritil posizioni diverse quanto agli obb!ighi internazionali degli Stati in merito al. trattamento degli stranieri. Nei rapporti fra paesi europei si • affermava di solito l'obbligo al riconoscimento del trattamento nazionale ( cfr. in La prassi italiana di diritto inter~iazionale, Prima serie (1861-1887), vol. II, New York, 1970, i casi riportati ai nn. 637, 643, 644, 672), mentre nei rapporti fr.a paesiC!Jropei e quelli estranei al vecchio continente, i primi pretendevano che si rjconoscesse, ai !oro cittadini all'estero, un minimum standard di trattamento. Questa pretesa si fondava sulla asserita superioritil della dvilta dell'Europa (cfr, ibidem il caso n. 670). La richiesta dj un minimum ~tandard di trattac mento riguardava pero essenzialmente il rispetto di fondamentali norrhe di umanita. Quanta invece ai diritti piu specifici da assicurare allo straniero, l'Italia ha avuto occ•sione di affermare ripetutamente, per esempio, che « gli stranieri non devono pretendere di essere in condizione migliore .dei nazionali » (ili La prassi italiana, cit., Secondo serie (1887-1918),. vol. II, caso n. 1902) e che, « gli stranieri residenti » nei nuovi paesi d'America « devono ormai persuadersi che, come profittano dei facili e larghi guadagni che qui trovano, cosl e del pari necessaria che si rassegnino aile eventuali difficolta e perdite che possono incontrarvi a causa delle iliec vitabili condizioni locali, in rapporto aile quali il patrio Governo non puo nulla fare>> (ibidem, caso n. 1904).
Sui minimum standard e sui trattamento nazionale cfr. RoTH, The
I