G 27 - Codificazione napoleonica

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CODIFICAZIONE NAPOLEONICA

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CODIFICAZIONE NAPOLEONICA

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• Codificazione napoleonica:

- Codice civile, 1804;

- Codice di procedura civile, 1806;

- Codice di commercio, 1807;

- Codice di procedura penale, 1808;

- Codice penale, 1810.

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Jean-Baptiste Mauzaisse

Napoleone incoronato dal Tempo mentre scrive il Codice civile

Mesée national des Châreaux de Malmaison et Bois-Préau

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Il Codice civile napoleonico

• La nascita del code civil fu assai travagliata ed il risultato finale deve considerarsi una sorta di compromesso fra tradizioni ed ideologie diverse (lo stesso Portalis lo definì come una transaction). Già l’Assemblea Costituente aveva più volte proclamato, sin dal 1790-91, la necessità di un codice civile, capace di indirizzarsi alla totalità della “Nazione francese”, al contrario dei precedenti diritti locali, di retaggio medievale, consistenti in una moltitudine di coutumes e (nel sud) statuti cittadini.

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• Molti e lontani ascendenti:

Ordonnances, Domat, Pothier

• E’ il primo codice elaborato esclusivamente dalla borghesia

• Soggetto unico di diritto; antivincolismo; autonomia privata; fondamento consensuale del contratto; struttura egualitaria del diritto successorio; concezione individualistica della proprietà.

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• Il Codice civile napoleonico

è il primo codice moderno

• Al codice si associa una idea di completezza. Il codice tende a porsi all’epicentro

dell’ordinamento giuridico:

È la fonte prevalente, che regge e spiega con la sua logica tutte le altre, tollerandole in via sussidiaria

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FUNZIONE DI UNIFICAZIONEUNIFICAZIONEUNIFICAZIONEUNIFICAZIONE DEL CODICE

Il codice svolge una funzione di unificazione:

• riguardo alle fonti, sostituendo il sistema del diritto comune (questo vale in modo precipuo per il Code Napoléon);

• riguardo all’ambito geografico, per la soppressione o svalutazione dei diritti locali. Spesso si è trattato di un fenomeno traumatico perché i “particolarismi” nascondevano esperienze storico-sociali realmente differenti. Dietro questo tipo di unificazione si sottendevano spesso finalità di ordine economico (abolizione di dogane interne e facilitazione della circolazione di beni mobili, immobili e di persone);

• riguardo alle componenti sociali, con risvolti pur parzialmente egualitari.

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• Codificazione e legislazione sono entrambe nel segno dello statualismo: la codificazione non è altro che una legislazione complessiva e dettagliata.

• Ma il codice vuol dominare il sistema delle fonti: le fonti sussidiarie dipendono dal codice, ne sono quasi un’appendice.

• I codificatori ereditano dall’Assolutismo l’atteggiamento di sfavore verso le fonti extra-legislative.

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• Dopo vari progetti accantonati, si giunse al progetto elaborato da una commissione di quattro membri (Tronchet, Portalis, Maleville e Bigot) nominata nel 1800 dal Primo Console Napoleone Bonaparte, presieduta dal Tronchet, nella quale una funzione di rilievo fu svolta dal Portalis, che respinse decisamente gli eccessi anti-romanistici (vera causa dei primi fallimenti), al tempo stesso affermando la necessità di valorizzare la tradizione consuetudinaria francese.

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• L’importanza assolutamente centrale attribuita alla proprietà dal Code civil emerge, oltre che dal numero di articoli che la disciplinano (ben 1766), dalla sua stessa partizione. Esso è suddiviso in 3 libri e 35 titoli. Nel primo libro (Des personnes) si colloca la materia matrimoniale e dello stato civile, nel secondo (Des biens) quella dei diritti reali e nel terzo (sui differenti modi di acquistare la proprietà) quella relativa a contratti, donazioni, successioni, obbligazioni, transazioni, pegno, ipoteche, espropriazione ed altro.

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• La disciplina della proprietà, definita nell’art. 544, fungerà poi da modello per molti altri codici (compresi quelli degli stati italiani pre-unitari e quelli italiani del 1865 e del 1942).

• La proprietà fondiaria acquisisce un carattere “pieno ed esclusivo”, sottintendendo una emancipazione dalle situazioni di dominio diviso, di coesistenza di diritti, di limitazioni a disporre tipici dell’età medievale e di Ancien

régime.

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• La proprietà viene dunque ad avere una disciplina omogenea imposta dal legislatore, con superamento dei diritti locali e consuetudinari che fino allora avevano impresso un’impronta consistente nella configurazione degli iura in re, sulla base di peculiari istanze socio-economiche e culturali.

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• Altro principio solennemente affermato dal codice napoleonico è quello della libertà contrattuale del cittadino

• L’art. 1134 infatti stabilisce che “le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge tra le parti” e dunque, secondo il modello tuttora vigente, possono esservi contratti disciplinati e previsti dal codice, come altri modellati nel contenuto principale e nelle clausole dalle parti, pur nel rispetto dei quattro requisiti di capacità, consenso, certezza dell’oggetto e causa lecita

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• La famiglia è vista nel segno della tradizione: patriarcale, gerarchica e autoritaria

• Prevalenza dell’uomo su moglie e figli, privi della completa capacità di agire, con poteri di correzione

• Per la moglie era prevista l’autorizzazione maritale a compiere atti di disposizione patrimoniale e per comparire in giudizio

• La moglie doveva obbedire al marito e seguirlo dove egli intendesse stabilire la sua residenza

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• Mancano regole sul contratto di lavoro e sulla tutela dei lavoratori

• Per questo fu poi criticato come “il codice dell’individualismo borghese e capitalista”

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CODICE DI PROCEDURA PENALE DEL 1808

• Abolisce la giuria d’accusa;

• Recupera modelli processuali di Antico regime;

• Istruttoria segreta e scritta, si abbandonano le garanzie per l’imputato introdotte nel periodo rivoluzionario;

• Si mantiene il principio di legalità e del libero convincimento del giudice.

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CODICE PENALE FRANCESE DEL 1810

• Caratterizzato da severità punitiva;

• Mantiene la tripartizione dei reati;

• Tra le pene, largo uso della pena di morte e dei lavori forzati a vita, marchio, amputazione delle mani, morte civile.

• Introduce l’intervallo edittale nelle pene.

• In linea con l’autoritarismo e lo statalismo centralista di Napoleone.

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L’ITALIA NAPOLEONICALA REPUBBLICA ITALIANA (1802-1805)

• Costituzione approvata nei Comizi di Lione gennaio 1802

• Modello: costituzione francese anno VIII (1799)

• Esecutivo: presidente, vicepresidente, ministri, consiglio legislativo

• Legislativo: corpo legislativo con, al suo interno, camera degli oratori

• Collegi elettorali: dotti (Bologna), possidenti (Milano), commercianti (Brescia) col compito dipreparare le liste di cittadini eleggibili alle varie cariche

• Censura (Cremona) col compito di designare le cariche pubbliche nell’ambito delle liste

• Consulta vitalizia col compito di nominare il presidente e di esaminare i trattati internazionali

• Giudiziario: giudici conciliatori, di prima istanza, tribunali d’appello, di revisione, dicassazione.Nominato dai collegi o dalla consulta

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L’ITALIA NAPOLEONICAIL REGNO D’ITALIA (1805-1814)

• Modello: impero francese 1804

• Fonti: nove statuti costituzionali (1805-1809)

• Esecutivo: re (unione personale in Napoleone), viceré, sette dicasteri.Esaltazione della monarchia e della corte

• Legislativo: corpo legislativo debole, soppresso nel 1807

• Consiglio di Stato in tre parti: consultori, legislativo, uditori

• Senato (1807): eredita le funzioni del corpo legislativo e del consiglio deiconsultori soppressi. Fulcro del sistema

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L’ITALIA NAPOLEONICA

PRINCIPATO DI LUCCA (1805-1814)

• Esecutivo: principe Felice Baciocchicon Elisa Bonaparte

• Consiglio di Stato

• Senato fulcro del sistema

REGNO D’ETRURIA (1801-1807)

• Esecutivo: re Ludovico I di Borbone-Parma e Maria Luisa

• Ordinamento statico e conservatore

• Crisi economica e finanziaria

• Annessione all’impero francese1807

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L’ITALIA NAPOLEONICAREGNO DI NAPOLI (1806-1815)

• Esecutivo: re Giuseppe Bonaparte (1806-1808) e Gioacchino Murat (1808-1815), ministeri

• Consiglio di Stato 1806: quattro sezioni per legislazione, finanze, interni, guerra e marina

• Corte dei conti 1806

• Soppressione degli arrendamenti e avocazione delle imposte allo Stato 1806

• Abolizione della feudalità 1806

• Soppressione di molti conventi e vendita dei loro beni

• Costituzione di Baiona 1808 (Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia)

• Consolidamento delle riforme sotto Murat: catasto, amministrazione locale, sistematributario, tribunali, codificazione

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L’ITALIA NAPOLEONICA

Sistema amministrativo

• Fonte: legge 28 piovoso anno VIII (7 febbraio 1800)

• Dipartimenti (prefetto e consiglio di prefettura, consiglio generale di dipartimento); Distretti(viceprefetto e consiglio di circondario); Comuni (sindaco e consiglio municipale)

Sistema giudiziario

• Giudice di pace, corti di prima istanza con sezioni civili e criminali nelle città principali;tribunali di appello (Milano, Venezia, Brescia, Bologna, Napoli, Chieti, Altamura, Catanzaro);tribunali di commercio; tribunali speciali; Corte di cassazione (Milano, Napoli). Mancano legiurie popolari.

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L’ITALIA NAPOLEONICA

Rapporti Stato-Chiesa

• Legge organica pel clero italiano (26 gennaio 1802)

• Istituzione del Ministero per il culto ( 1º maggio 1802): ingerenza in nomine ecclesiastiche, pubblicazioni, ordinazioni sacerdotali ecc. Parificazione degli ebrei con mantenimento degli antichi privilegi ed esenzione dal servizio militare per i sacerdoti. Soppressione di enti ecclesiastici e controllo delle opere di beneficenza

• Concordato 16 settembre 1803: abolizione delle norme precedenti e concessioni alla Chiesa. Aggiunta di 12 articoli con il decreto 26 gennaio 1804

• Grande tensione aggravata con l’introduzione del codice civile. Napoleone trasporta Pio VII a Fontainebleau (maggio 1812)

• Concordato 25 gennaio 1813

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CODICE DI PROCEDURA PENALE DEL 1807

• Emanato nel Regno d’Italia (unico codice italiano)

• Larga influenza nella stesura di Gian Domenico Romagnosi

• Quattro tipi di processo:

• di polizia

• correzionale

• di accusa criminale

• criminale

• Toglie le giurie

• Libero convincimento del giudice

GIAN DOMENICOROMAGNOSI

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• Nel 1811 venne tradotto ed esteso ai territori italiani il Codice penale francese del 1810

• Nel Regno di Napoli furono emanate varie leggi penali da Giuseppe Bonaparte nel 1808: originali rispetto al modello francese, ma con eccezioni al principio di legalità. Ridotto il ricorso alla pena di morte. Bipartizione in delitti e contravvenzioni e divisione dei delitti in pubblici e privati.

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L’INIZIO DELLA FINE DI NAPOLEONEL’INIZIO DELLA FINE DI NAPOLEONEL’INIZIO DELLA FINE DI NAPOLEONEL’INIZIO DELLA FINE DI NAPOLEONELA RITIRATA DELLA GRANDE ARMATA NELLA DISASTROSA CAMPAGNA DI RUSSIA

SU UN ESERCITO DI 600.000 UOMINI: 400.000 MORTI E DISPERSI E 100SU UN ESERCITO DI 600.000 UOMINI: 400.000 MORTI E DISPERSI E 100SU UN ESERCITO DI 600.000 UOMINI: 400.000 MORTI E DISPERSI E 100SU UN ESERCITO DI 600.000 UOMINI: 400.000 MORTI E DISPERSI E 100.000 PRIGIONIERI.000 PRIGIONIERI.000 PRIGIONIERI.000 PRIGIONIERI

Doveva trattarsi di una spedizione punitiva contro la Russia responsabile di aver aperto i porti agli Inglesi e posto dazi sulle merci francesi

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È POSSIBILE UN BILANCIO È POSSIBILE UN BILANCIO È POSSIBILE UN BILANCIO È POSSIBILE UN BILANCIO DELLEDELLEDELLEDELLE RIFORME DEL PERIODO FRANCESE IN RIFORME DEL PERIODO FRANCESE IN RIFORME DEL PERIODO FRANCESE IN RIFORME DEL PERIODO FRANCESE IN ITALIAITALIAITALIAITALIA????LUCI

• NEL COMPLESSO VI FU UN IMPULSO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FONTI NORMATIVE: L’ESEMPIO FRANCESE NELLA SCELTA CODICISTICA SI RIVELERA’ IRRINUNCIABILE NELL’OTTOCENTO E OLTRE

• IL CODICE CIVILE SI POSE COME ESEMPIO DI BUONA TECNICA NORMATIVA

• LAICIZZAZIONE DELLO STATO E LIMITAZIONE DELLE PREROGATIVE FEUDALI, NOBILIARI ED ECCLESIASTICHE SARANNO PARIMENTI RITENUTE ESSENZIALI

• SI AFFERMA IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DI FRONTE ALLA LEGGE

• AMPLIAMENTO DEGLI INTERVENTI DELLO STATO NEI CAMPI DELL’ISTRUZIONE E DELL’ASSISTENZA OMBRE

• L’AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO FU CENTRALISTICA E AUTORITARIA

• PRIVATIZZAZIONI COLPIRONO BENI COMUNALI DI USO CIVICO E BENI DI ENTI RELIGIOSI

• LA LEVA MILITARE OBBLIGATORIA MANDO’ IN GUERRA MOLTISSIMI GIOVANI

• FORTE DRENAGGIO DI RISORSE DAI TERRITORI OCCUPATI

• REQUISIZIONI E CONFISCHE IMPOVERIRONO IL PATRIMONIO ARTISTICO

• IL CODICE CIVILE SEGNO’ IL TRIONFO DELL’INDIVIDUALISMO PROPRIETARIO

• IL CODICE PENALE FU PIU’ REPRESSIVO DELLE NORMATIVE PRECEDENTI (AD ES. IN TOSCANA E IN LOMBARDIA)

Forse più ombre che luci, dunque: ma una valutazione degli effetti della Rivoluzione francese e della dominazione napoleonicaForse più ombre che luci, dunque: ma una valutazione degli effetti della Rivoluzione francese e della dominazione napoleonicaForse più ombre che luci, dunque: ma una valutazione degli effetti della Rivoluzione francese e della dominazione napoleonicaForse più ombre che luci, dunque: ma una valutazione degli effetti della Rivoluzione francese e della dominazione napoleonicasul futuro corso della storia europea è difficile, per le conseguenze indirette, le reazioni, le ricadute in molteplici campisul futuro corso della storia europea è difficile, per le conseguenze indirette, le reazioni, le ricadute in molteplici campisul futuro corso della storia europea è difficile, per le conseguenze indirette, le reazioni, le ricadute in molteplici campisul futuro corso della storia europea è difficile, per le conseguenze indirette, le reazioni, le ricadute in molteplici campi ddddella società.ella società.ella società.ella società.

E’ difficile, anche in questa vicenda complessa, tenere separate luci e ombreE’ difficile, anche in questa vicenda complessa, tenere separate luci e ombreE’ difficile, anche in questa vicenda complessa, tenere separate luci e ombreE’ difficile, anche in questa vicenda complessa, tenere separate luci e ombre e dire come sarebbe stata l’Europa senza la Rivoluzione.e dire come sarebbe stata l’Europa senza la Rivoluzione.e dire come sarebbe stata l’Europa senza la Rivoluzione.e dire come sarebbe stata l’Europa senza la Rivoluzione.