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LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI BANCARI DI ACCERTAMENTI BANCARI

Le novità legislative e l’avvio della nuova Le novità legislative e l’avvio della nuova procedura telematica delle indagini finanziarie procedura telematica delle indagini finanziarie

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LE DISPOSIZIONI RILEVANTI IN MATERIA DI LE DISPOSIZIONI RILEVANTI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI BANCARI E FINANZIARIACCERTAMENTI BANCARI E FINANZIARI

- La norma sugli obblighi di rilevazione dei dati da parte degli operatori finanziari, prevista nell’ambito delle disposizioni relative alla Anagrafe Tributaria (Art. 7 comma 6 del DPR 29/09/1973 N. 605)

- Le norme relative ai poteri degli Uffici in materia di accertamenti bancari e finanziari ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA (Art. 32, 1°c. n. 7 del DPR 29/09/1973 N.600 e Art.51, 2°c. n. 7 del DPR 26/10/1972 N.633)

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OBBLIGHI DI RILEVAZIONE DEI DATI DA PARTE OBBLIGHI DI RILEVAZIONE DEI DATI DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI DEGLI OPERATORI FINANZIARI

( Art. 7, comma 6 del DPR 29/09/1973 N. 605)( Art. 7, comma 6 del DPR 29/09/1973 N. 605)

Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria per conto proprio, ovvero per conto o a nome di terzi, ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro (Art.7, comma 6 del DPR 605/1973 dopo le modifiche apportate dall’Art. 1, comma 332, lett. b) della L. 30/12/2004 N. 311 e dall’Art.2, comma 14 del D.L.30/09/2005 N.203 convertito in L.02/12/2005 N.248).

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Formulazione in vigore sino al 31/12/2004Gli obblighi di rilevazione dei dati riguardavano:- le aziende e gli istituti di credito e l'Amministrazione postale nonché le società fiduciarie e ogni altro intermediario finanziario in relazione a qualsiasi soggetto che intrattenesse con loro rapporti di conto o deposito o che comunque potesse disporre del medesimo

Dopo le modifiche introdotte dalla L.30/12/2004 N.311 (Finanziaria per il 2005)Gli obblighi di rilevazione riguardano:- le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario in relazione a ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria

EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLA NORMA EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLA NORMA SULL’OBBLIGO DI RILEVAZIONE DEI DATISULL’OBBLIGO DI RILEVAZIONE DEI DATI

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EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLA NORMA EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLA NORMA SULL’OBBLIGO DI RILEVAZIONE DEI DATI (continua)SULL’OBBLIGO DI RILEVAZIONE DEI DATI (continua)

Dopo le modifiche introdotte dall’Art.2 del D.L.30/09/2005 N.203 convertito dalla L.02/12/2005 N.248.

- l’obbligo di rilevazione del codice fiscale riguarda anche il soggetto che effettua la operazione “per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi”“per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi” (quindi l’esecutore materiale delle operazioni di sportello)

- sono escluse da rilevazione le operazioni “effettuate tramite bollettino di “effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro” conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro”

- viene espressamente previsto che le rilevazioni effettuate siano utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte previste nell’ambito dei poteri di indagine della Amministrazione finanziaria (Art.32, 1°comma n.7 del DPR 600/1973 e Art.51, 2°comma n.7 del DPR 633/1972)

- viene previsto che le disposizioni relative alle modifiche in materia di obblighi di rilevazione di cui sopra abbiano effetto dal 1°gennaio 2006

- viene previsto che, per i periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2006 e relativamente alle richieste degli Uffici, gli operatori finanziari utilizzino ai fini delle risposte relative alle operazioni non transitate in un conto le rilevazioni effettuate ai fini della normativa antiriciclaggio.

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Per l’adempimento dei loro compiti gli Uffici possono:

-richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuataoperazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi (Testo risultante dopo le modifiche apportate dall’Art. 1, comma 402 legge 30 dicembre 2004, N. 311).

POTERE DEGLI UFFICI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI E POTERE DEGLI UFFICI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI E CONTROLLICONTROLLI

(Art. 32, 1° comma, n. 7 del DPR 600/1973)(Art. 32, 1° comma, n. 7 del DPR 600/1973)

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LA PORTATA DEI POTERI DI INDAGINE DELLA LA PORTATA DEI POTERI DI INDAGINE DELLA AMMINISTRAZIOE FINANZIARIAAMMINISTRAZIOE FINANZIARIA

La L.30/12/2004 N. 311La L.30/12/2004 N. 311 (c.d.Finanziaria per il 2005) ha modificato le norme in materia di accertamenti bancari e finanziari ampliando i poteri di indagine della Amministrazione Finanziaria perché ha fatto diventare centrali i concetti di ““rapporto” e di “operazionerapporto” e di “operazione” in luogo del concetto di “conto” (in analogia a quanto già disposto per gli obblighi di rilevazione dei dati).

Assumono quindi rilevanza anche le operazioni che non transitano sul conto corrente (le c.d “operazioni fuori conto”).

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LE MODIFICHE IN MATERIA DI POTERI DEGLI UFFICILE MODIFICHE IN MATERIA DI POTERI DEGLI UFFICI

Le modifiche apportate dalla Finanziaria 2005 in Le modifiche apportate dalla Finanziaria 2005 in materia di poteri degli uffici hanno riguardato:materia di poteri degli uffici hanno riguardato:

- i - i dati e le notiziedati e le notizie che possono essere richiesti che possono essere richiesti

- i - i soggetti destinatarisoggetti destinatari delle richieste di informazioni delle richieste di informazioni

- le - le modalità di inoltromodalità di inoltro delle richieste e delle delle richieste e delle risposterisposte

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OGGETTO DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONIOGGETTO DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Prima della Finanziaria 2005Prima della Finanziaria 2005

- copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi;

Ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Dopo la Finanziaria 2005Dopo la Finanziaria 2005

- dati, notizie e documenti dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi operazione effettuata, ivi compresi i servizi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzienonché alle garanzie prestate da terziprestate da terzi

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DESTINATARI DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONIDESTINATARI DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Prima della Finanziaria 2005Prima della Finanziaria 2005::

- aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti

- Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi

Dopo la Finanziaria 2005Dopo la Finanziaria 2005::

- banche

- Poste italiane Spa,

- intermediari finanziari

- imprese di investimento

- organismi di investimento collettivo del risparmio

- società di gestione del risparmio

- società fiduciarie

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DESTINATARI DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI DESTINATARI DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI (continua)(continua)

Il Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 22/12/2005 ha meglio precisato gli “operatori finanziari” destinatari delle richieste di informazioni che vengono così identificati:BanchePoste italiane S.p.A.Soggetti ex art. 106 TUB (finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi pagamento, intermediazione)Soggetti ex art. 107 TUB (oltre alle attività dei soggetti ex art. 106 TUB, servizi di investimento, acquisizione fondi con obbligo di rimborso)Soggetti ex art. 113 TUB (Holding di partecipazione o “casseforti” di famiglia)Soggetti ex art. 155 TUB (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi)

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DESTINATARI DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI DESTINATARI DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI (continua(continua))

Operatori finanziari destinatari di richieste di informazioni (continua)cambiavalutecasse peotaagenti in attività finanziaria (custodia/trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gioco, case d’asta, recupero crediti)addetti al commercio in oroistituti di moneta elettronica (IMEL)imprese di investimento (SIM)organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di investimento - SICAV)società di gestione del risparmio (SGR)società fiduciariealtri intermediari

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DESTINATARI DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI DESTINATARI DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI (continua)(continua)

Prima della Finanziaria 2005:Prima della Finanziaria 2005:

La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente

Dopo la finanziaria 2005:Dopo la finanziaria 2005:

La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente

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MODALITA’ DI INOLTRO DELLE RICHIESTE E MODALITA’ DI INOLTRO DELLE RICHIESTE E DELLE RISPOSTEDELLE RISPOSTE

Prima della Finanziaria Prima della Finanziaria 20052005

non erano previste particolari modalità e venivano utilizzati questionari cartacei inviati a mezzo posta

Dopo la Finanziaria 2005Dopo la Finanziaria 2005

richieste nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente esclusivamente in via telematica.in via telematica.

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TERMINI PER LE RISPOSTETERMINI PER LE RISPOSTE

Prima della Prima della Finanziaria 2005Finanziaria 2005

il termine fissato il termine fissato dall’Ufficio per la dall’Ufficio per la risposta non poteva risposta non poteva essere inferiore a 60 essere inferiore a 60 giorni con possibilità’ giorni con possibilità’ di proroga per un di proroga per un ulteriore periodo di 30 ulteriore periodo di 30 giorni.giorni.

Dopo la Finanziaria Dopo la Finanziaria 20052005

il termine fissato il termine fissato dall’Ufficio per la dall’Ufficio per la risposta non può risposta non può

essere inferiore a essere inferiore a 30 30 giornigiorni con possibilità’ con possibilità’ di proroga per un di proroga per un ulteriore periodo di 20 ulteriore periodo di 20 giorni.giorni.

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DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI DEGLI UFFICIRELATIVE AI POTERI DEGLI UFFICI

Le disposizioni della Finanziaria 2005 relative ai poteri di accertamento degli Uffici hanno efficacia dal 1° gennaio 20051° gennaio 2005 tranne quelle relative alla trasmissione telematica che hanno effetto dal 1° luglio 2005, salva la possibilità’ di disporre proroghe in considerazione di esigenze tecniche relativamente all’utilizzo di modalità esclusivamente telematiche per la trasmissione dei dati.

Con Provvedimento del direttore della Agenzia delle Entrate del 01-07-2005 ne e’ stato rinviato l’effetto al 01-01-2006al 01-01-2006.

Con Provvedimento del direttore della Agenzia delle Entrate del 22-12-2005 sono state emanate le relative disposizioni attuative e si e’ previsto che le richieste e le risposte vengano effettuate esclusivamente in via telematica dal 1° marzo 20061° marzo 2006.

Tali termini sono stati prorogati con 2 successivi Provvedimenti (slide 20)

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PORTATA APPLICATIVAPORTATA APPLICATIVA

Sotto il profilo “procedurale” le nuove norme relative ai poteri di accertamento degli uffici in materia bancaria e finanziaria hanno portata retroattiva, ciò significa che possono essere utilizzate per effettuare accertamenti anche relativamente a periodi di imposta anteriori al 1°gennaio 2005.

Tuttavia in considerazione della difficoltà per gli operatori finanziari di disporre in forma organizzata dei dati richiesti, e’ stato consentito che per i i periodi anteriori al 1°gennaio 2006 periodi anteriori al 1°gennaio 2006 gli operatori finanziari possano utilizzare ai fini delle gli operatori finanziari possano utilizzare ai fini delle risposte relative alle “operazioni fuori conto” le rilevazioni risposte relative alle “operazioni fuori conto” le rilevazioni previste ai fini della normativa antiriclaggiopreviste ai fini della normativa antiriclaggio (cfr.Art.2, comma 14 ter del D.L.30/09/2005 N.203 conv. dalla L.02/12/2005 N.248)

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DISPOSIZIONI ATTUATIVEDISPOSIZIONI ATTUATIVE (Provvedimento del Direttore della Agenzia delle (Provvedimento del Direttore della Agenzia delle

Entrate del 22 /12/2005)Entrate del 22 /12/2005)

Dal 1° marzo 2006 viene introdotto l’obbligo di inviare le richieste e le risposte relative agli accertamenti bancari e finanziari esclusivamente in via telematica

Le richieste e le risposte devono avvenire attraverso il sistema di Posta Elettronica CertificataPosta Elettronica Certificata (PEC)

Le richieste e le risposte devono essere sottoscritte con firma elettronica dal responsabile di uno degli organismi preposti al controllo (per quanto riguarda le richieste) e dal responsabile della struttura accentrata, della sede o dell’ufficio (per quanto riguarda le risposte)

Le richieste e le risposte devono essere crittografate e marcate temporalmente

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DISPOSIZIONI ATTUATIVE (DISPOSIZIONI ATTUATIVE (continua)continua)(Provvedimento del Direttore della Agenzia delle (Provvedimento del Direttore della Agenzia delle

Entrate del 22 /12/2005)Entrate del 22 /12/2005)

Gli operatori finanziari soggetti alle nuove disposizioni si devono dotare di una casella di posta elettronica certificata (PEC) avvalendosi di uno dei gestori inclusi nell’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata e comunicarne l’indirizzo alla Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2006. (termine prorogato)

L’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni ricevute forma il “Registro degli indirizzi elettronici” ove sono indicati, oltre alla casella di posta elettronica certificata, altre informazioni relative all’operatore finanziario (tra cui codice fiscale e dati anagrafici del responsabile degli operatori finanziari)

Il “Registro degli indirizzi elettronici” e’ reso disponibile dalla Agenzia delle Entrate agli altri organi proposti ai controlli

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DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI DEGLI UFFICIRELATIVE AI POTERI DEGLI UFFICI

PROROGAPROROGA

Provv. Agenzia delle Entrate n. 32951 del 24 Provv. Agenzia delle Entrate n. 32951 del 24 febbraio 2006:febbraio 2006:

il termine del 28 febbraio 2006, previsto per la comunicazione da parte degli operatori dell’indirizzo della PEC, viene prorogato al 15 aprile 200615 aprile 2006;

il termine a partire dal quale deve attivarsi la trasmissione telematica delle richieste e delle relative risposte viene ugualmente prorogato dal 1° marzo al

2 maggio 20062 maggio 2006.•

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PROROGAPROROGA

Provvedimento dell’agenzia delle Entrate n. Provvedimento dell’agenzia delle Entrate n. 68538 del 28 aprile 2006, proroga dei termini:68538 del 28 aprile 2006, proroga dei termini:

il termine del 2 maggio 2006, relativo alle modalità di il termine del 2 maggio 2006, relativo alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte con trasmissione telematica delle richieste e delle risposte con gli uffici dell’amministrazione finanziaria è stato gli uffici dell’amministrazione finanziaria è stato prorogato al prorogato al 1° settembre 2006;1° settembre 2006;

il termine del 15 aprile scorso, originariamente stabilito il termine del 15 aprile scorso, originariamente stabilito per la comunicazione della PEC, è prorogato per la comunicazione della PEC, è prorogato al 30 giugno al 30 giugno 20062006..

(Cfr. Circ. F.L. n. 98/06, prot. n. 1228 del 2 maggio 2006)(Cfr. Circ. F.L. n. 98/06, prot. n. 1228 del 2 maggio 2006)

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SANZIONISANZIONI(Art.10 D.Lgs.18/12/1997 N.471)(Art.10 D.Lgs.18/12/1997 N.471)

Se viene omessa la trasmissione dei documenti richiesti alle banche nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni (ndr. Euro 2.065,82) a lire quaranta milioni (ndr. Euro 20.658,27) .

Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i quindici giorni.

Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di

risposta, i legali rappresentanti della banca, società o ente..