Francesco La Manno - Il danno da circolazione di veicoli

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Il predetto lavoro ha avuto ad oggetto lo studio della problematica concernente la circolazione dei veicoli sotto il duplice profilo del diritto e dell’economia. Da un lato l’attenzione è stata posta sul contratto di assicurazione obbligatoria della r.c.a., sul versante opposto, sono state analizzate le misure idonee al fine di ridurre i sinistri stradali, mediante lo strumento dell’analisi economica del diritto. Particolare attenzione è stata rivolta alle modalità di liquidazione del danno, con riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione 11 novembre 2008, n. 26972, che ha chiarito come debba essere risarcito il danno non patrimoniale.

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VI. Il danno da circolazione di veicoliPremessa. Nel presente studio indefettibile unanalisi delle modalit con cui il risarcimento del danno, derivante da sinistro stradale, viene disciplinato dal legislatore ( o dalle corti ). La responsabilit da circolazione dei veicoli attiene ad un tema comune a tutti i consociati, infatti a chiunque successo, almeno una volta nellarco della sua esistenza, di doversi trovare in tale situazione. Parte della dottrina ha definito linfortunistica stradale come lhard core pratica della responsabilit civile1. Nel corso di questo capitolo, i temi affrontati, verranno proposti in diretta connessione con alcuni orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione ( ma anche della giurisprudenza di merito ), che ritengo essenziali, senza dimenticare i preziosi contributi della dottrina2.

Sezione I La disciplinaSommario: 1.Cosa si intende per veicolo? 2.Definizione di incidente stradale. 3.Gli elementi costitutivi della responsabilit da sinistro stradale. 4.Art. 2054 c.c. - 5.La condotta colposa della vittima e lipotesi di esposizione volontaria al rischio. 6.I dispositivi di sicurezza. - 7.Bipartizione del danno. - 8.La situazione dopo l11 novembre 2009.

1.Cosa si intende per veicolo?.

P.G. MONATERI, La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da R. SACCO, Utet, 1998 2 U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010; R. MAZZON, Il danno da circolazione stradale, Utet, 2010; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Dalla responsabilit civile alla sicurezza sociale. A proposito dei diversi sistemi di imputazione dei danni da circolazione dei veicoli, Napoli, 1992; G. GIANNINI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 1989; G. CALABRESI, Costo degli incidenti e responsabilit civile, Giuffr, Milano, 1975

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La definizione di veicolo data dallart. 47 e ss. del Codice della strada ( d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ulteriori modifiche ), in essa vi rientrano: veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, velocipedi, slitte, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici e veicoli con caratteristiche atipiche. Con tale nozione il legislatore ha voluto individuare qualsiasi mezzo meccanico, che possa circolare su strada pubblica ( o equiparata ). Ovviamente, non rientrano nella definizione di veicolo le autovetture per bambini o handicappati, anche se esse sono dotate di motore. Vengono esclusi, altresi, da tale nozione gli aeromobili e le navi.

2.Definizione di incidente stradale. Nel corso di questo capitolo utilizzer i termini di incidente o sinistro, che indicano levento pregiudizievole arrecato a cose e persone, affiancandoli allaggettivo stradale che designa il contesto in cui si materialmente verificato il danno. Nel linguaggio corrente i due termini sono utilizzate in maniera indifferente, ed anche da una parte della dottrina3, tuttavia, solo la legge n. 102 del 21 febbraio 2006, ha introdotto, direttamente, lespressione incidente stradale. Questa definizione riconosce una natura pi ampia rispetto a quella stabilita dallart. 2054 c.c., che attiene esclusivamente ai veicoli senza guida di rotaie, e non considera la condotta di altri utenti stradali, quali i pendoni4. La definizione di incidente stradale conciliabile con la circolazione in aree private, che non contemplata nel Codice della strada ( d.lgs. 285 del 1992 ) n al dovere di assicurazione sulla r.c.a. statuita dallart. 122 del d.lgs. 209 del 6 settembre del 2005 ( SCOTTI, 2010, pg 4 ). Occorre anche distinguere lincidente stradale dallo scontro, come disciplinato dallart. 2054, comma 2, c.c., giacch il primo accoglie anche la turbativa circolatoria, ossia3 4

G. GIANNINI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 1989 U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 3

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quelle circostanze che riguardano le ipotesi in cui il conducente, seppure non va a collidere con altri veicoli, con la sua condotta, altera la circolazione di un altro soggetto costringendo costui, a porre in essere comportamenti dannosi necessari al fine di evitare lincidente5. Con il termine stradale si intende non solo il contesto ove si verifica il sinistro, ma definisce il nesso eziologico tra la circolazione dei veicoli e gli altri agenti che agiscono nelle strade. Di conseguenza, si ritiene che anche il danno verificatosi a causa delle condizioni pericolose possa rientrare nellalveo giuridico della nozione di incidente stradale6.

3.Gli elementi costitutivi della responsabilit da sinistro stradale. Linfortunistica stradale viene disciplinata, sotto un profilo civilistico, dalle regole della responsabilit aquiliana ( art. 2043 c.c. e seguenti ). Gli elementi che la costituiscono, come gi precedentemente elencato sono lelemento soggettivo, il nesso di causalit e lelemento oggettivo. Lelemento soggettivo attiene alla sfera psicologica dellagente, perch esso possa sussistere necessario che vi sia un comportamento ( o unomissione ) posto in essere con dolo o colpa. Nel primo caso tale concetto, sar inteso come rappresentazione e volont7. Nel secondo, tale termine, verr identificato come mancata adozione delle regole cautelari, generalmente previste dal Codice della strada, seppure in condizione di poterlo farle.5 6

U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg 4 Si pensi alle ipotesi di insidia stradale nelle quali il pericolo non sia visibile e prevedibile e il conducente non possa in alcun modo evitare lincidente. 7 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2009; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffr, 2009

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La responsabilit civile impone, altresi, la suitas8, cio a dire, che lazione o lomissione posta in essere dallagente sia cosciente e volontaria ( art. 42, comma 1, c.p. ), in caso contrario lautore del danno non risponde della sua condotta anche se colposa o dolosa. La giurisprudenza, in merito, ha ritenuto non responsabile il conducente di un veicolo che ha realizzato un sinistro a causa di un improvviso malore9. Viceversa il colpo di sonno non considerato come causa di esclusione di responsabilit, in quanto il conducente avrebbe dovuto evitare di mettersi alla guida in quello stato di stanchezza10. Ovviamente non viene meno la responsabilit, qualora lagente abbia realizzato lincidente in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti e ubriachezza ai sensi degli artt. 92 e 93 c.p.11 Per quanto attiene al secondo elemento costitutivo, della responsabilit da circolazione di veicoli, ovvero il nesso di causalit, la giurisprudenza richiama, non essendoci specifiche disposizioni in ambito civilistico, le norme contenute allinterno del codice penale e nello specifico allart. 41 c.p.12. Il principio che viene utilizzato dalla giurisprudenza quello della condicio sine qua non, o equivalenza delle condizioni, le corti adottano in tal modo un giudizio controfattuale13, ovvero si sottrae dallevento la condotta pregiudizievole dellagente e ci si domanda se essoQuesto termine fu coniato da Francesco Antolisei, caposcuola della dottrina penalistica torinese. In quel periodo non era ancora entrata in vigore la Costituzione, di conseguenza, non ci si poteva riferire allart. 27, comma 1, Cost., pertanto, lAntolisei coni questo termine per far rientrare la responsabilit penale alle azioni od omissioni poste in essere dagli individui con coscienza e volont, escludendo di conseguenza la responsabilit per fatto altrui. Si veda F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffr, Milano, 2003 9 Cass. civ., sez. III, 29 aprile 1993, n. 5024, in Resp. civ. prev. 1994, 472 10 Cass. pen. , sez. IV, 20 maggio 2004, n. 32931, in Banca Dati Juris Data 11 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2009; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffr, 2009 12 Lart. 41, comma 1, c.p. stabilisce che: il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dallazione od omissione del colpevole, non esclude il nesso di causalit fra lazione e lomissione e levento , e al 2 comma:le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalit quando sono state da sole sufficienti a determinare levento, si veda Cass. civ., sez. lav., 11 marzo 2004, n. 5014, in in Banca Dati Juris Data 13 Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, sentenza Francese8

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si sarebbe realizzato ugualmente: se la risposta positiva il soggetto non responsabile, se negativa costui dovr risarcire la vittima. Il correttivo elaborato dalla giurisprudenza a tale principio ( per evitare il regresso allinfinito ) quello che impone linterruzione del nesso eziologico allorquando si realizzino concause eccezionali14. La giurisprudenza recente si pronunciata in merito, statuendo che in ambito civile la dimostrazione del nesso causale assolta dalla regola della preponderanza dellevidenza o del pi probabile che non, giacch le posizioni tra le parti sono equipollenti, diversamente da ci che avviene in sede penale ( ribaltando in questo modo la sentenza Francese )15. Il nesso eziologico si interrompe allorquando, tra la condotta e levento, interviene il comportamento, illecito, di un terzo soggetto o della stessa vittima, idoneo a cagionare il pregiudizio, viceversa esse saranno considerate concause sopravvenute16. Gli eventi paradigmatici che permetto di recidere il nesso causale possono riguardare: a) lincendio doloso da parte di un terzo di un veicolo in sosta17; b) le ipotesi in cui la condotta non possa essere considerata prevedibile18; c) la caduta dal viadotto autostradale di un passeggero, uscito dallautoveicolo a seguito di un incidente stradale19.

Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2003, n. 15789, , in Banca Dati Juris Data Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581, 582 e 584, in Foro.it 2008, 2, 453 16 Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2008, n. 25028 in Banca Dati Juris Data 17 Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2008, n. 24755, in Arch. giur. circol. e sinistri 2009, 2, 137 18 Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24804, in Arch. locazioni, 2009, 2, 147 19 Cass. civ., sez. III, 7 settembre 2005, n. 26997, in Resp. civ. e prev. 2006, 5, 862; Nel caso in parola, a seguito di un tamponamento tra vetture, realizzato sulla corsia di sorpasso dellautostrada, uno dei passeggeri si recava presso il confine della carreggiata per ottenere assistenza, tuttavia, costui saltava il guard-rail precipitando nel vuoto e riportando lesioni personali maggiori. La Suprema Corte aveva ritenuto come unico responsabile, del pregiudizio, la societ Autostrade, per non aver predisposto una barriera protettiva, o una segnalazione idonea a dimostrare che tra le due carreggiate vi era il vuoto. La Suprema Corte ha altresi ritenuto che il passeggero, che era precipitato, essendo sera, non avrebbe potuto vedere il dislivello15

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Se il comportamento del terzo non interrompe il nesso causale, sussiste un responsabilit solidale ai sensi dellart. 2055 c.c., pertanto lagente che ha realizzato la condotta ed il terzo rispondono solidalmente dellincidente arrecato, che sar frazionato tra essi in maniera eguale, il soggetto che ha risposto in maniera superiore alla propria responsabilit avr diritto di regresso nei confronti dellaltro. Mentre invece se il fatto colposo della vittima ha concorso a cagionare lincidente, il risarcimento diminuito secondo la gravit della colpa e lentit delle conseguenze che ne sono derivate ai sensi dellart. 1227 c.c., che nellambito della responsabilit aquiliana stabilito allart. 2056 c.c.20. Lultimo elemento costitutivo della responsabilit civile il danno ingiusto, il tema stato oggetto di un ampio dibattito in dottrina che ha portato, successivamente, la giurisprudenza a stabilire che esso deve essere non iure e contra ius, ovvero in contrasto con lordinamento giuridico e deve colpire un interesse tutelato dallo stesso21. Le corti, in precedenza, ritenevano che potesse sussistere il pregiudizio solamente quando fosse stato leso un diritto soggettivo assoluto, successivamente, grazie allintervento della Suprema Corte, si rovesciato tale orientamento, in quanto la Cassazione ha sancito la risarcibilit degli interessi legittimi, pertanto, si ritenuto risarcibile anche il pregiudizio antigiuridico che cagioni nocumento ad un interesse apprezzabile da parte dellordinamento giuridico, prescindendo dalla sua definizione in riferimento alla sfera giuridica della vittima ( e ovviamente considerando lingiustizia del danno )22.

4.Art. 2054 c.c.

tra le due corsie, di conseguenza ha reciso il nesso causale tra il tamponamento e il salto dal guard-rail. 20 Trib. Roma, sez. XIII, 5 gennaio 2008, in Giust. civ. 2008, 7-8, 1789; Trib. Roma, 5 dicembre 2007, in Foro it. 2008, 3, 985 21 Cass. civ., sez. un., 26 gennaio 1971, n 174, in Banca Dati Juris Data 22 Cass. civ., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500 e 501, in Giust. civ., 1999, I, 2261

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Lart 2054, c.c. al primo comma stabilisce il principio di presunzione di responsabilit in capo al conducente del veicolo, giacch costui obbligato a risarcire il pregiudizio prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno( art. 2054, comma 1, c.c. ). Dallarticolo in parola, si desume che in capo al conducente incombe lonere della prova, tuttavia, come ha affermato recentemente la giurisprudenza, non sussiste, altresi, la responsabilit oggettiva23. Perch si configuri tale responsabilit necessario un nesso eziologico tra il pregiudizio e la circolazione del veicolo, tuttavia, non deve sussistere, obbligatoriamente uno scontro. La prova liberatoria ( costituita dallaver fatto tutto ci che era possibile per evitare il danno ) che il danneggiante dovr dimostrare, ai fine dellesclusione della responsabilit, risulta particolarmente rigida, in quanto il legislatore ha voluto imporre ai consociati un livello cautelare alto, al fine di ridurre la realizzazione di incidenti stradali24. La giurisprudenza recente ha affermato che le presunzioni contenute nellart. 2054 c.c. si applicano anche al trasporto di cortesia25. Nel secondo comma, dellarticolo predetto, si presume in caso di scontro tra veicoli, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli ( art. 2054, comma 2, c.c. ). Questa presunzione verr applicata dalle corti tutte le volte in cui non sar possibile accertare, nel concreto, come si sia svolto il sinistro26. Occorre precisare, che la suddetta presunzione non si applicher qualora non si vi sia stata la collisione tra i veicoli27.23 24

Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2006, n. 10031, in Banca Dati Juris Data Cass, civ., sez. III, 28 novembre 2007, n. 24745, in Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 6, 518 25 Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2007, n. 3937, in Arch. giur. circol. e sinistri 2007, 11, 1171; in ossequio a tale orientamento anche R. SACCO, G. DE NOVA, Il contratto. Tomo secondo. In Trattato di diritto civile, diretto da R. SACCO, Utet, 2004, pg. 1826 27

Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2006, n. 1317, in Banca Dati Juris Data Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2006, n. 12370, in Arch. giur. circol. e sinistri 2007, 1, 35

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Anche qualora si accerti la colpa di taluno degli agenti coinvolti, non viene meno lobbligo in capo allaltro di fornire la prova liberatoria, ovvero che costui dimostri di aver adottato le misure precauzionali stabilite dalle disposizioni sulla circolazione stradale e quelle della normale cautela, e di aver posto in essere la condotta nelle condizioni di non aver potuto evitare la realizzazione del danno28. Ai fini processuali, la prova che uno degli agenti ha adottato le misure cautelari idonee, in ossequio alle norme sulla circolazione stradale e quella della normale accortezza, possono essere dimostrate anche indirettamente, verificando la sussistenza del nesso causale esclusivo o assorbente del comportamento pregiudizievole dellaltro agente29. Leguale presunzione di responsabilit contenuta nellart. 2054, comma 2, c.c., infligge una responsabilit equipollente, allorquando non sia possibile accertare concretamente leffettiva condotta di ciascuno dei conducenti, e non si realizza qualora la condotta lesiva di uno dei due agenti sia stata provata, ovvero qualora sia dimostrabile che uno dei conducenti abbia realizzato lincidente con dolo, giacch in tal caso, lelemento volitivo ( e la rappresentazione ) fa venire meno il concorso colposo delle parti30. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, lusufruttuario o lacquirente con patto di riservato dominio responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo avvenuta contro la sua volont ( art. 2054, comma 3, c.c. ). Occorre evidenziare che ai sensi allart. 92, comma 3, del nuovo Codice della strada, sussiste una responsabilit solidale del conduttore con facolt di acquisto ( colui che fruisce del bene in forza di un contratto di leasing ). La parte dellart. 2054, comma 3, c.c. che stabilisce:la circolazione del veicolo avvenuta contro la sua volont si interpreta in maniera riduttiva, e si distingue traCass. civ., sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3193 in Banca Dati Juris Data Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2006, n. 5226, in Arch. giur. circol. e sinistri 2006, 9, 819 30 Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2007, n. 14834, in Arch. giur. circol. e sinistri 2007, 12, 129329 28

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circolazione invito domino o proibente domino31. La giurisprudenza riconosce la prova liberatoria solo nellipotesi in cui non solo la circolazione avvenuta senza lautorizzazione del proprietario ( o soggetto equipollente ), ma occorre che essa sia stata posta in essere contro la sua volont, ovvero il proprietario deve avere realizzato una condotta tesa a vietare ed evitare concretamente, luso del veicolo da parte del soggetto ( SCOTTI,2010, pg. 29 ). Qualora la circolazione si realizzi invito domino, ma non prohibente domino, come sopra evidenziato, la responsabilit in solido del proprietario ex art. 2054, comma 3, c.c., comporta la copertura assicurativa e consente la possibilit di agire in giudizio, contro la societ assicurativa che copre il rischio che incombe sul veicolo, da parte dei danneggiati ( SCOTTI, 2010, pg. 29 ). In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo ( art. 2054, comma 4, c.c.). Di conseguenza, il proprietario del veicolo sar gravato della responsabilit ( art. 2054, comma 3, c.c. ) in concorso con il produttore ( o il fornitore, art. 114 e seguenti del Codice del consumo d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 ). La vittima dovr dimostrare il vizio di costruzione o il difetto di manutenzione del veicolo e il nesso eziologico tra queste anomalie e levento32. La dottrina prevalente ritiene che, in tali casi, vi sia la sussistenza di una responsabilit oggettiva33, tale orientamento condiviso anche dalla giurisprudenza, pertanto, non rileva qualsiasi altra circostanza che abbia cagionato il vizio. In altri termini, la responsabilit sar imputata ai soggetti indicati allart. 2054 c.c. anche se si accerti che il pregiudizio deriva da vizio di costruzione o il difetto di manutenzione del veicolo, tuttavia sar possibile, per il proprietario, agire in giudizio, invocando il

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U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 29 Cass. civ., 19 febbraio 1981, n. 1019 33 G. VISENTINI, Trattato breve della responsabilit civile, Cedam, Padova, 1996, 677; M. FRANZONI, Dei fatti illeciti, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1993, 709

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risarcimento ai danni del produttore o del rivenditore34. I soggetti individuati dallart. 2054 c.c. potranno eludere la responsabilit qualora dimostrino, che il nesso causale si interrotto a causa di un fattore esterno idoneo a recidere il collegamento tra la condotta e levento, queste circostanze attengono alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore ( art. 45 c.p ).

5.La condotta colposa della vittima e lipotesi di esposizione volontaria al rischio. La vittima, in taluni casi, pu, mediante la sua condotta, concorrere con il danneggiante nellevento pregiudizievole o aggravando le conseguenze lesive realizzate dallo stesso agente. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento ( art. 2056 c.c. ) diminuito secondo la gravit della colpa e lentit delle conseguenze che ne sono derivate ( art. 1227, comma 1, c.c. ). Di conseguenza il giudice, qualora accerti che il comportamento della vittima ha contribuito a realizzare il sinistro, dovr ridurre il ristoro ad essa dovuto, sulla base di due elementi: la rilevanza delle rispettive colpe e lapporto causale degli agenti che hanno posto in essere il danno35. Molto spesso, la norma si applicher, allorquando il danneggiato non riuscir a dimostrare la prova liberatoria, ovvero costui non riuscir a documentare la sua estraneit al concorso causale dellincidente ( SCOTTI,2010, pg. 34 ). Il risarcimento non dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando lordinaria diligenza ( art. 1227 c.c. ). Lipotesi in parola, attiene alle circostanze in cui la vittima non concorre a realizzare lincidente, tuttavia, non adotta le misure idonee a limitare laumento delle conseguenze pregiudizievoli ( SCOTTI,2010, pg. 41 ). Il giudice dovr valutare la condotta della vittima in base alla diligenza, ordinaria, del buon padre di famiglia contenuta nellart. 1176, comma 1, c.c., la giurisprudenza,34 35

U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 34 Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17152, in Banca Dati Juris Data

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recentemente, ha chiarito che la condotta del danneggiato pu avere ad oggetto anche lattivazione positiva36. Tuttavia, bene evidenziare che tali comportamenti, della vittima, devono essere limitati al confine della ragionevolezza e non possono comportare un sacrificio economico eccessivamente gravoso37. Qualora il danneggiante voglia eccepire tali condotte, spetter a lui lonere di provarle in sede giudiziale, le ipotesi pi frequenti riguardano: a) il proprietario del veicolo, che a seguito di un incidente, faccia eseguire i lavori di riparazione da un carrozziere che richieda un compenso eccessivamente oneroso; b) il proprietario, che a seguito di un incidenti, non si curi di riparare il proprio veicolo e lo lasci arrugginire; c) al danneggiato, che a seguito di un incidente, prolunghi il periodo di malattia e di conseguenza subisca una perdita di reddito, anche dopo essere stato completamente riabilitato; d) al prestatore di lavoro subordinato che, dopo aver subito delle lesioni in un sinistro, sia invalido e lasci la propria mansione professionale, in quanto meno remunerativa della precedente38. Un tema che spesso viene posto in primo piano dai mass media e che preoccupa la societ odierna quello relativo alle c.d. stragi del sabato sera. Questa espressione attiene ai casi in cui un soggetto accetta, in maniera volontaria, di essere trasportato da una persona in stato di alterazione delle proprie facolt mentali a causa dellabuso di sostanze stupefacenti o alcoliche ( SCOTTI, 2010, pg. 43 ). In queste ipotesi potrebbe sussistere il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dellart. 1227, comma 1, c.c., tuttavia,

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Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2005, n.6735, in Riv. giur. edilizia 2005, 6, 1820 Cass. civ., sez III, 11 febbraio 2005, n. 2855, in Banca Dati Juris Data 38 U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 43

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la giurisprudenza esclude la possibilit di applicare tale fattispecie39.

6.I dispositivi di sicurezza. In Italia da tempo, i vari governi sono impegnati in campagne volte ad incentivare la fruizione dei dispositivi di protezione, al fine di ridurre i sinistri e i conseguenti costi sociali ( e in termini di vite umane ) che ne derivano. Recentemente la Corte Costituzionale ha ribadito la legittimit della norma che obbliga i consociati a fare uso delle cinture di sicurezza40. La questione pi dibattuta, tuttavia, ha ad oggetto la fruizione di tali dispositivi, da parte dei passeggeri degli autoveicoli e luso casco da parte dei soggetti trasportati su motociclette ( o mezzo equipollente ). La giurisprudenza dominante ritiene che in tali ipotesi si debba applicare lart. 1227, comma 1, c.c.41, e di conseguenza operi una riduzione, nei confronti della vittima, del risarcimento che va dal 20% al 50 %42. Lonere probatorio a carico di chi ritiene che il danneggiato avrebbe dovuto farne uso. Non di rado, la prova della mancata adozione delle misure cautelari si ottiene, in sede processuale, mediante il giudizio di un perito. A seguito della sentenza 11 marzo 2004 n. 4993 della Cassazione, parte della dottrina ha ritenuto che il conducente del veicolo dovesse rispondere qualora il passeggero non utilizzi le cinture di sicurezza, in quanto il primo avrebbe dovuto sollecitare il trasportato ad ottemperare alle disposizioni di legge, in caso contrario sul conducente sarebbe ricaduta parte della responsabilit43.Cass. civ., sez. III, 7 settembre 2005, n. 27010, in Banca Dati Juris Data C. cost., 18 febbraio 2009, n. 49, in Banca Dati Juris Data 41 Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2007, n. 18177, in Resp. civ. e prev. 2008, 3, 687 42 CAPPAI, La rilevanza della violazione delle norme a tutela della propria incolumit da parte di sia vittima di un sinistro stradale, in Resp. civ. e prev. 2007, 3, 605 43 FRONGIA, Responsabilit del conducente per le lesioni riportate dal trasportato a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, in Resp. civ. e prev. 2004, 3, 711; lautore ritiene che la Cassazione imponga sul conducente un40 39

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7.Bipartizione del danno. A seguito delle sentenze gemelle dell11 novembre 2008, n. 26972-26975, le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che il danno assume una dimensione bipolare, esso si compone di due voci: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale44. Di conseguenza, oltre alle predette categorie, non esiste alcuno spazio ulteriore per altre figure di pregiudizio che vadano ad individuare un tertium genus, e le rispettive sottovoci individuano solo sotto-categorie descrittive ( MONATERI, 2009, 1, 56 ). Questa pronuncia, rappresenta il culmine di unevoluzione giurisprudenziale iniziata negli anni 80 con il riconoscimento del danno biologico e linnovazione delle sentenze gemelle del 2003 nellambito del danno non patrimoniale. Per molto tempo la giurisprudenza riconosceva la bipartizione danno patrimoniale a cui accostava il danno non patrimoniale ( art. 2059 c.c. ) risarcibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Questa voce di danno corrispondeva al danno morale, fattispecie di derivazione transalpina, che atteneva al patema danimo transeunte45. Le corti per lungo tempo, mediante il combinato disposto degli art. 2059 c.c. e 185 c.p., considerarono risarcibile la pecunia doloris, ossia il patema danimo della vittima, allorquando il fatto illecito fosse configurabile come reato46. Viceversa, al danneggiato non veniva riconosciuta la pretesavero e proprio obbligo di controllo sul conducente, in quanto costui nel momento in cui si accinge alla guida deve garantire non solo una condotta in linea alle norme cautelari prevista dellordinamento giuridico, ma anche la sicurezza dei passeggeri trasportati allinterno del veicolo. Si veda anche GROTTO, La responsabilit penale del guidatore nel caso di decesso del trasportato non facente uso dei prescritti dispositivi di ritenzione: causazione colposa o commissione mediante omissione?, in Cass. pen. 205, 11, 3466. 44 P.G. MONATERI, Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale, in Resp. civ. e prev. 2009, 1, 56 45 M. ROSSETTI, Post nubila phoebus, ovvero gli effetti concreti della sentenza 26972/2008 delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale, in Giust. civ. 2009, 4/5, 930 46 M. ROSSETTI, Post nubila phoebus, ovvero gli effetti concreti della sentenza 26972/2008 delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale, in Giust. civ. 2009, 4/5, 930

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risarcitoria, ogni volta che il fatto non fosse preveduto dalla legge come reato. Tale circostanza sorgeva in tutte quelle ipotesi in cui, nellambito di un incidente stradale, non si riusciva a ricostruire la dinamica dei fatti, pertanto, il danneggiante rispondeva sulla base di presunzioni ai sensi dellart. 2054, comma 2, c.c.47. La prima evoluzione si ebbe a seguito della sentenza del 14 luglio 1986 n.184, che dichiar infondata la questione di legittimit costituzionale dellart. 2059 c.c., in merito agli art. 2, 3, comma 1, art. 24, comma 1, e art. 32 comma 1, Cost., giacch il combinato disposto degli art. 2043 c.c. e 32 Cost. permetteva la liquidazione del danno biologico (SCOTTI, 2010, pg. 69 ). La Corte Costituzionale precis, altresi, la differenza tra il danno biologico che atteneva allevento del fatto pregiudizievole alla salute e il danno morale che veniva considerato come danno conseguenza48. La Consulta giustific lautonomia del pregiudizio biologico, in quanto occorreva riconoscere non solo quelle lesioni meramente patrimoniali, ma anche il nocumento arrecato alle attivit realizzatrici della persona umana ( SCOTTI, 2010, pg. 69 ). Pertanto, lart. 2059 c.c. comprendeva esclusivamente le ipotesi di reato previste dal legislatore, ovvero ingiuste perturbazioni dellanimo o sensazioni dolore e non precludeva la liquidazione dei danni alla salute. Per molti anni, dal 1986 al 2003, la giurisprudenza riconobbe una tripartizione del danno: il danno patrimoniale, il danno morale soggettivo e il danno biologico. Da tale frazionamento, pertanto, ne rimanevano fuori i pregiudizi agli interessi costituzionalmente garantiti, in quanto non configurabili nelle lesioni alla salute, n fatti preveduti dalla legge come reato49.

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U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 69 M. ROSSETTI, Post nubila phoebus, ovvero gli effetti concreti della sentenza 26972/2008 delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale, in Giust. civ. 2009, 4/5, 930 49 M. ROSSETTI, Post nubila phoebus, ovvero gli effetti concreti della sentenza 26972/2008 delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale, in Giust. civ. 2009, 4/5, 930

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Il primo scossone a questo orientamento fu dato, a seguito delle critiche della dottrina, dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 7281, 7282 e 7283 del 12 maggio 2003, stabilendo che laccertamento della colpa, nelle configurazioni di reato, poteva essere accertata mediante le presunzioni contenute nelle norme civilistiche. La Suprema Corte si espresse in questo modo: alla risarcibilit del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dellautore del danno se essa, come nei casi di cui allart. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se , ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato50. Poco dopo la Cassazione, con le sentenze n. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003, fece un ulteriore passo in avanti, da un lato rientr al sistema bipolare riconducendo il danno biologico al danno non patrimoniale e dallaltro riconobbe la tutela risarcitoria degli interessi costituzionalmente garantiti mediante una lettura costituzionalmente orientata dellart. 2059 c.c..51. Successivamente ci fu lintervento della Corte Costituzionale con la sentenza dell11 luglio 2003, n. 233 che, in ossequio allorientamento espresso dalla Cassazione, stabili: E manifestatamene infondata la questione di legittimit costituzionale dellart. 2059 c.c. nella parte in cui esclude il risarcimento del danno morale soggettivo, in presenza di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale con applicazione del disposto comma 2 dellart. 2054 c.c.52. Decisiva, fu la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze gemelle 26972-26975 dell11 novembre 2008, nelle quali precis che il danno non patrimoniale costituisce una categoria onnicomprensiva non suddivisibile in ulteriori voci di danno53. La Corte ha affermato, inoltre, che al di fuori dei casi previsti dalla legge, il danno non patrimoniale pu essere risarcitoCass. civ., sez. III, 12 maggio 2003, in Giust. civ. 2003, I,1480 Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827; Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, in Foro it. 2003, I, 2273 52 C. cost., 12 dicembre 2003, n. 356, in Banca Dati Juris Data 53 Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Resp. civ. e prev. 2009, 1, 3851 50

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allorquando vi sia una lesione a diritti inviolabili della persona, accertando la gravit delloffesa e la seriet del pregiudizio, e, di conseguenza, non risultano meritevoli di tutela risarcitoria i danni bagatellari ( Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Resp. civ. e prev. 2009, 1, 38 ). La Suprema Corte ha evidenziato, inoltre, che il danno esistenziale non costituisce una figura autonoma di pregiudizio, in quanto lorientamento contrario condurrebbe ad una atipicit dellart. 2059 c.c. (Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Resp. civ. e prev. 2009, 1, 38 ). In merito a questa sentenza la dottrina sostanzialmente divisa tra coloro che hanno elogiato una presa di posizione della Cassazione volta a fare chiarezza ed evitare la proliferazione delle voci di danno54, e coloro che invece hanno visto, nella pronuncia, una svolta restauratrice, conservatrice e repressiva dei diritti della personalit non riconducibili alla sfera reddituale55.

8.La situazione dopo l11 novembre 2009. Molti commentatori si sono occupati di queste pronunce delle Sezioni Unite, tuttavia, prima di procedere allanalisi della situazione ex post, bene evidenziare che, le sentenze in parola, non costituiscono un dato normativo, esse rispecchiano solo la valutazione della Cassazione in merito a quella determinata causa. In base allorientamento in parola, la Suprema Corte, ha precisato che il nostro sistema di responsabilit aquiliana assume uno schema bipolare, costituito dal danno patrimoniale e non patrimoniale, evidenziando

M. ROSSETTI, Lassicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010; G. CASSANO, La responsabilit civile del medico e della struttura sanitaria, Maggioli, Rimini, 2010, pg 12 e ss.; P.G. MONATERI, Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale, in Resp. civ. e prev. 2009, 1,56; NAVARETTA, Il valore della persona e dei diritti inviolabili e la complessit dei danni non patrimoniali, in Resp. civ. e prev. 2009, 1,63; PALMERI, La rifondazione del danno non patrimoniale, allinsegna della tipicit dellinteresse leso ( con qualche attenuazione ) e dellunitariet, in Foro.it 2009, 1,123 55 U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 75

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limpossibilit di configurare un tertium genus chiamato esistenziale56. La figura del danno non patrimoniale ( art. 2059 c.c. ) quella che ha sollevato maggiori dubbi in dottrina, in ossequio allinterpretazione della Cassazione, essa va risarcita nei casi previsti dalla legge ai sensi dellart. 185 c.p., ovvero quando si configuri un fatto preveduto dalla legge come reato ( Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Resp. civ. e prev. 2009, 1,38 ). In precedenza, si evidenziato che laccertamento della colpa dellautore potr essere verificato sulla base di presunzioni legali previste dalle norme civili57. E bene, altresi, ricordare che al fine dellattribuzione della responsabilit, lautore non necessario che sia imputabile58. I casi in cui la legge espressamente fornisce la tutela risarcitoria sono: a) espressioni offensive utilizzate negli atti difensivi di un processo civile ( art. 89 c.p.c. ); b) violenza carnale realizzata in situazioni di fatti bellici ( art. 1 d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915 e sentenza della Corte Costituzionale 10 dicembre 1987 n. 561 ); c) pregiudizi che derivano dalla limitazione della libert personale realizzati nellesercizio di funzioni giudiziarie ( l. 13 aprile 1988 n. 117 ); d) raccolta di dati personali in maniera illecita ( d.lgs 25 luglio 1998 n.286 e art. 4, comma 4, d.lgs. 9 luglio 2003 n. 215 ); e) irragionevole durata del processo ( art. 2 l. 24 marzo 2001 n.89 ); f) discriminazione razziale, ideologica, religiosa, sessuale, sul posto di lavoro ( art. 5 d.lgs. 9 luglio 2003 n. 216 ) g) discriminazione dei disabili ( art. 3 legge 1 marzo 2006 n. 67 );

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Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Resp. civ. e prev. 2009, 1,38 Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2003, in Giust. civ. 2003, I,1480 58 Cass. civ., sez. III, 20 novembre 1990, n.11198, in Banca Dati Juris Data

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h) violazione del diritto sul marchio industriale ( art. 125 d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 modificato dallart. 17 d.lgs. 16 marzo 2006 n. 140 ); i) violazione del diritto dautore ( art. 158 l. 22 aprile 1941 n. 633, modificato dallart. 5 d.lgs. 16 marzo 2006 n. 140 ); j) discriminazione fra uomo e donna nellaccesso a beni e servizi ( art. 37 e 55 quinduies d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 )59. Al di fuori di tali ipotesi, tipiche e nominate, il giudice potr liquidare il danno non patrimoniale, nelle ipotesi in cui vi sia una lesione a diritti inviolabili della persona, tenuto conto della gravit delloffesa e della seriet del pregiudizio60. Tali lesioni dovranno attenere allevento danno e non alla sua conseguenza, inoltre il danno non patrimoniale dovr essere risarcito in maniera unitaria evitando duplicazioni61. Le voci di danno definite come morale e biologico non costituiscono autonomi pregiudizi, esse hanno solo una funzione meramente descrittiva. Allo stesso modo il pregiudizio esistenziale non costituisce un tertium genus, giacch si finirebbe per condurre allatipicit lart. 2059 c.c.. Infine il danno non patrimoniale considerato come danno conseguenza, colui che ne domanda la liquidazione dovr sempre allegarlo e provarlo, anche se potranno essere fatte valere le presunzioni semplici e massime di comune esperienza62.

U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 79 M. ROSSETTI, Post nubila phoebus,ovvero gli effetti della sentenza delle sezioni unite n. 26972 del 2008 in tema di danno non patrimoniale, in Giust. Civ. 2009, 930; F. D. BUSNELLI, Le Sezioni unite e il danno non patrimoniale, in Riv. Dir. civ. 2009, 97. 61 M. ROSSETTI, Post nubila phoebus,ovvero gli effetti della sentenza delle sezioni unite n. 26972 del 2008 in tema di danno non patrimoniale, in Giust. Civ. 2009, 930; F. D. BUSNELLI, Le Sezioni unite e il danno non patrimoniale, in Riv. Dir. civ. 2009, 97. 62 M. ROSSETTI, Post nubila phoebus,ovvero gli effetti della sentenza delle sezioni unite n. 26972 del 2008 in tema di danno non patrimoniale, in Giust. Civ. 2009, 930; F. D. BUSNELLI, Le Sezioni unite e il danno non patrimoniale, in Riv. Dir. civ. 2009, 97.60

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Sezione II Danno patrimoniale emergenteSommario: 1.I costi delle riparazioni. - 2.Fermo tecnico e riparazione a cura del danneggiante. - 3.Lobbligo di cooperazione del danneggiante. - 4.Pregiudizi ad altri beni: spese mediche di cura, spese funerarie, spese di assistenza professionale. -

1.I costi delle riparazioni. Come si gi precedentemente evidenziato, lart. 2054, comma 1, c.c., pone in capo al conducente una presunzione di responsabilit, allorquando costui arrechi pregiudizi a cose o a persone dovr risarcire la vittima, salvo che dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Al terzo comma, dellarticolo in parola, il proprietario ( usufruttuario e acquirente con patto di riservato dominio ) del veicolo risponder in solido con il conducente, salvo che non provi che la circolazione si realizzata senza il suo consenso. Il legislatore ha individuato nellart. 2056 c.c. la norma adibita al risarcimento della vittima del sinistro, essa richiama gli artt. 1223, 1226, 1227 c.c.. Il ristoro che sar liquidato al danneggiato dovr comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante ( 1223 c.c. ). Lart. 2058 c.c. stabilisce che la vittima potr invocare il risarcimento in forma specifica. In tale circostanza il giudice potr concedere questa modalit di ristoro, qualora, essa non sia eccessivamente onerosa per il debitore ( art. 2058 c.c. ). Ipotizziamo che il proprietario di un veicolo, a seguito di un incidente, subisca un pregiudizio alla propria automobile, costui, generalmente, potr chiedere il risarcimento per equivalente, tuttavia, egli avr la facolt di ottenere la reintegrazione in forma specifica. Le ipotesi in cui tale circostanza si realizza normalmente riguardano: la riparazione del veicolo deteriorato da parte del danneggiato, la demolizione del veicolo da parte del danneggiato, la mancata riparazione del veicolo da parte del danneggiato63.

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U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 102

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La prima ipotesi attiene allesborso di danaro, da parte del danneggiato, necessario alla reintegrazione del veicolo nelle medesime condizione in cui versava prima del sinistro. Il legittimato attivo, oltre al proprietario del veicolo, a richiedere il ristoro, pu anche essere il detentore o il possessore qualora provi di aver subito nocumento alla propria sfera patrimoniale64. La giurisprudenza di merito ha chiarito che sussiste la legittimazione attiva, ad ottenere il risarcimento derivante da un sinistro stradale, anche in capo al fruitore del veicolo che abbia stipulato un contratto di leasing65. Nel secondo caso avviene che, non di rado, il danneggiato non ripari il proprio veicolo, in quanto costui ritiene che il pregiudizio non sia rilevante, ovvero che non abbia le risorse necessarie alla riparazione. In tale circostanza il danneggiato potr, comunque, fruire del ristoro, in base alle spese che presumibilmente dovr affrontare per riportare il veicolo alla situazione ex ante lincidente stradale, ovviamente la somma di danaro dovr essere commisurata a quelli che sono i normali valori di mercato ( SCOTTI, 2010, pg. 109 ). La giurisprudenza, non di rado, accerta se il preventivo rilasciato, dallimprenditore, al danneggiante per le riparazioni del veicolo, risulta appropriato. Lultima ipotesi riguarda la circostanza in cui il danneggiante non contesti la necessit delle riparazioni, ma si limiti ad eccepire leccesiva onerosit delle stesse, giacch il medesimo risultato si sarebbe potuto ottenere a costi inferiori. Di conseguenza il danneggiante ( e la sua societ assicurativa ) invocher lipotesi di concorso di colpa ex art. 1227, comma 2, c.c., in quanto il danneggiato avrebbe potuto provvedere alle riparazioni utilizzando minori risorse economiche, se avesse usato lordinaria diligenza66.

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Cass. civ. 26 ottobre 2009, n. 22602, in Banca Dati Juris Data App. Roma, 9 gennaio 207, in Resp. civ. e prev. 2007, 6, 1474, in Banca Dati Juris Data; Trib. Cagliari, 9 novembre 1990, in riv. Giur. Sarda 1991, 751, in Banca Dati Juris Data 66 U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 111

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Unulteriore ipotesi attiene alla antieconomicit delle riparazioni. In tale circostanza il danneggiante eccepisce al danneggiato di aver aggravato il pregiudizio volontariamente, in quanto il costo di riparazione ante sinistro era inferiore a quello che stato effettivamente posto in essere. Viceversa, il proprietario del veicolo, generalmente, si difende affermando che il costo di riparazione ante sinistro solo presumibile, e di conseguenza non possibile stabilire una somma di danaro certa. La giurisprudenza valuta caso per caso tali situazioni concentrandosi sullo scarto tra la valutazione effettiva della riparazione realizzata dal danneggiato e il valore di mercato per ottenere il medesimo servizio67.

2.Fermo tecnico e riparazione a cura del danneggiante. Per fermo tecnico si intende limpossibilit di fruire del veicolo per il tempo necessario alla riparazione dello stesso. La giurisprudenza consolidata ritiene che con tale concetto, non si intenda il tempo effettivamente trascorso per ripristinare il veicolo, ma quello che un imprenditore efficiente avrebbe utilizzato per riparare il mezzo a regola darte68. Di conseguenza, il proprietario del veicolo potr vantare una pretesa risarcitoria per il periodo in cui non ha potuto fruire della vettura. Il danno che deriva da tale situazione, riguarda tutte quelle spese fisse che il proprietario dellautoveicolo non pu annullare, si pensi allassicurazione r.c.a., ovvero alla tassa di circolazione. Lorientamento prevalente della giurisprudenza ritiene che il danneggiato, non dovr dimostrare leffettivo esborso che riguarda questi costi fissi, essi potranno essere desunti in base a dati di comune esperienza69. Il danneggiato potr provare e allagare ulteriori pregiudizi da lui subiti che attengono alla sua sfera patrimoniale per67

App. Firenze, sez. II, 18 novembre 2004, in Banca Dati Juris Data; Giud. di pace Roma, 30 maggio 1998, in Riv. giur. gircol. trasp. 1998, 557 68 Giud. di pace Perugia, 6 luglio 2000, in Rass. giur. umbra 2000, 792 69 Cass. Civ., sez. III, 9 novembre 2006, n.23916, in Resp. civ. e prev. 2007, 6, 1471

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limpossibilit di fruire del veicolo nel periodo delle riparazioni. Si pensi ai costi derivanti dal noleggio di autovettura sostitutiva, che non gli sia stata concessa dal meccanico, per far fronte ai propri impegni professionali70. Suscita qualche dubbio lorientamento giurisprudenziale che dispone:In tema di risarcimento del danno da incidente stradale il danno consistente nel c.d. fermo tecnico non spetta quando lautoveicolo rimane distrutto71. Il danneggiato pu scegliere se ottenere il risarcimento per equivalente, ovvero la reintegrazione in forma specifica, qualora essa sia possibile e non eccessivamente onerosa per il danneggiante ( art. 2058 c.c.). Nellipotesi di sinistro stradale la reintegrazione in forma specifica attiene alla riparazione del veicolo danneggiato ad opera del responsabile. Le societ assicurative, al fine di eludere la possibilit di spese di riparazione eccessivamente esose, hanno adottato una modalit di risarcimento del danno peculiare, ovvero si affidano ad officine convenzionate. Di conseguenza, il danneggiato non dovr farsi carico delle spese di riparazione che verranno sostenute della societ assicurativa72. Nellambito della disciplina del risarcimento diretto, stabilito allart. 149 cod. ass., per gli incidenti che attengono a danni materiali e biologici permanenti minori del 9%, il danneggiato dovr rivolgersi alla propria societ. Questo tipo di prassi si diffusa, grazie alla fiducia reciproca tra le parti73. Il problema riguarda la ricostruzione del vincolo contrattuale tra la societ assicuratrice e lofficina che deve riparare il veicolo. E possibile individuare alcune ipotesi: a) il negozio giuridico riguarda il danneggiato e lofficina riparatrice, ed in seguito allincidente la societ assicurativa si accolla il debito con conseguente accettazione dellofficina;Giud. di pace Milano, sez. IX, 27 marzo 2008, n.8046, in Giustizia a Milano 2008, 7-8, 51; Trib. di bari, sez. III, 25 maggio 2005, n. 1164, in Giurisprudenzabarese.it 2005 71 Trib. di Verona, 10 febbraio 2005, in Giur. di merito 2005, 11, 2305 72 U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 129 73 U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 12970

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b) il negozio giuridico a favore di terzi ex art. 1411 c.c., ovvero la societ assicuratrice stipula con lofficina un contratto di appalto, che concerne la riparazione del veicolo, di cui benefici il proprietario della vettura; c) il danneggiato resta estraneo e la societ assicurativa si occupa della reintegrazione del veicolo ex art. 2058 c.c. ( U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 130 ). La concreta modalit di riparazione che verr adottata, rilever qualora non venga ottemperata, in tutto o in parte, lobbligazione concernente la completa riparazione del veicolo ad opera darte e la conseguente restituzione al proprietario ( SCOTTI, 2010, pg. 130 ). Solamente nelle prime due ipotesi il danneggiato potr rivolgersi allofficina, mentre nella terza dovr agire contro il danneggiante, ovvero contro la societ assicurativa r.c.a. ai sensi degli artt. 149, 144 cod. ass. ( SCOTTI, 2010, pg. 130 ).

3.Lobbligo di cooperazione del danneggiante. Gli obblighi di cooperazione del danneggiante sono due: uno ha natura formale, laltro ha natura sostanziale. Nel primo il danneggiato dovr domandare il risarcimento del pregiudizio che riguarda il proprio veicolo, a pena di non proponibilit della domanda in sede processuale, evidenziando nella lettera raccomandata, i giorni e le ore in cui i beni deteriorati sono disponibili, per gli accertamenti, dei periti, che attengono alla valutazione della gravit del danno 74. Questo procedimento si instaura, al fine di consentire alla societ assicurativa interessata di elaborare la proposta risarcitoria, ovviamente dopo avere accertato il danno mediante i propri tecnici di fiducia ( artt. 148, 149 cod. ass. ). E bene evidenziare che, la dichiarazione in parola, pu anche essere omessa, allorquando la societ assicurativa74

U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 149

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ritenga superfluo lesame dei danni riportati dal veicolo, ovvero abbia comunque potuto esaminare lo stesso. Per quanto attiene al profilo sostanziale, occorre appurare che sia ottemperato lonere di comunicazione, ma anche lonere di cooperazione, consentendo, in concreto, alla societ assicurativa di verificare lentit dei danni ( SCOTTI, 2010, pg. 150 ). Lart. 148, comma 3, cod. ass., stabilisce che il danneggiato non pu negare alla societ assicurativa gli accertamenti necessari alla valutazione del pregiudizio subito dalla persona, salvo quanto stabilito al quinto comma . Esso statuisce che qualora la richiesta sia incompleta, i termini, dei commi 1 e 2, decorrono nuovamente dalla data in cui vengono ricevuti i dati o i documenti integrativi. La stessa circostanza, si dovrebbe concretizzare allorquando il danneggiato, dopo avere dichiarato, per iscritto, di essere disponibile, non ottemperi allobbligo stabilito, pertanto, la societ assicurativa potrebbe eccepire linadempimento del danneggiato con la conseguenza di sospendere i termini ( SCOTTI, 2010, pg. 150 ). Una questione particolarmente delicata riguarda la dimostrazione che il veicolo danneggiato era ( o meno ) disponibile per laccertamento. Nellipotesi in cui vi sia una contestazione tra le parti, su chi ricadr lonere probatorio? La giurisprudenza ritiene che lobbligo giuridico sia quello stabilito dallart. 1206 c.c. sanzionato con la mora credendi, il creditore, qualora non faccia ci che in suo potere per consentire al debitore di adempiere alla propria obbligazione ( di conseguenza verr meno, a suo carico lobbligo di correttezza ex art. 1175 c.c. )75. Considerando che il creditore ( che deve liquidare il danno ) il soggetto obbligato a cooperare, si deve ritenere che lonere probatorio sia posto in capo al soggetto che vanta una pretesa risarcitoria e si reso disponibile, in determinati orari e date, allaccertamento dei danni subiti dal veicolo, pertanto, sar costui a dover dimostrare di avere ottemperato al proprio obbligo qualora via sia una contestazione76.75 76

U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 151 Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Banca Dati Juris Data

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4.Pregiudizi ad altri beni: spese mediche di cura, spese funerarie, spese di assistenza professionale. Le argomentazioni, illustrate nei precedenti paragrafi, riguardano anche gli eventuali pregiudizi che si realizzano su beni trasportati sul veicolo che viene coinvolto nellincidente stradale. Anche in tali circostanze, il danneggiato dovr domandare il risarcimento stabilito nelle norme del Codice delle assicurazioni e indicare la propria disponibilit per laccertamento dei danni riportati, da parte dei periti fiduciari ( della societ assicurativa )77. E bene presentare, i possibili pregiudizi, che il danneggiato potr subire a seguito di un incidente stradale. In primo luogo la vittima dovr fronteggiare delle spese mediche di cura, esse attengono, tradizionalmente al danno biologico, che viene catalogato, giuridicamente, nel danno patrimoniale ( SCOTTI, 2010, pg. 152 ). Tali pregiudizi attengono a tutti i costi sopportati dal danneggiato, di un danno biologico temporaneo o permanente, connesso alle patologie che costui lamenta, e alle spese da sostenere per la riabilitazione o le terapie di specialisti ( SCOTTI, 2010, pg. 152 ). Non di rado, viene aggiunta unulteriore voce di pregiudizio, ovvero i costi di viaggio o soggiorno sostenuti al fine di curarsi. E bene evidenziare due principi: a) le spese sostenute per accertare e curare il danno biologico subito dalla vittima devono essere connesse causalmente allincidente stradale78; b) la circostanza che il Servizio Sanitario Nazionale copra la maggioranza dei costi sostenuti per tali cure mediche.

77 78

Cass. civ., sez. III, 3 luglio 2008, n. 18235, in Banca Dati Juris Data ROSSETTI, Il danno alla salute. Biologico, Patrimoniale Morale Profili Processuali Tabelle per la liquidazione, Cedam, Padova, 2009, 883, lautore considera che sussista il nesso causale qualora tali spese risultino utili

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Qualora le prestazioni gratuite dello Stato ( ad esempio i tickets ) non coprano tali costi dovranno essere sostenute dal danneggiante. La valutazione di tali spese sar compiuta dai consulenti tecnici di parte, oltre che della verifica del danno biologico. Un secondo problema attiene alle spese mediche sostenute allestero o presso centri non convenzionati con il S.S.N., in tale circostanza si scontrano due principi: il diritto costituzionalmente garantito ai trattamenti sanitari ex art. 32 Cost. e la non liquidabilit dei pregiudizi che il danneggiante, ha riportato a causa del suo concorso colposo ex art. 1227, comma 2, c.c.. La giurisprudenza, normalmente, ritiene che in queste circostanze, le spese mediche dovranno essere rimborsate dal danneggiante, qualora non sia possibile per la vittima ottenere i medesimi trattamenti terapeutici presso istituti convenzionati con il S.S.N.79. Una terza ipotesi attiene alle spese mediche o protesiche future. In tali situazioni, si presume, avvalendosi dei consulenti tecnico dufficio, che il danneggiato dovr sostenere in futuro trattamenti terapeutici ( si pensi ai casi di supporti ortopedici ). Ovviamente questa posta di danno potr essere liquidata, allorquando vi sia la certezza scientifica che la vittima dovr sostenere tali spese mediche80. Una quarta ipotesi attiene alle spese funerarie che i congiunti della vittima, deceduta a seguito di un sinistro stradale, dovranno sostenere. La giurisprudenza consolidata ritiene che il danneggiante debba tenere indenni i famigliari della vittima di queste spese, che potranno essere liquidati in maniera equitativa81. La quinta ed ultima ipotesi, attiene alla vexata quaestio, della liquidazione delle spese di assistenza professionale nella fase stragiudiziale. Lart. 148 cod. ass., prevede la soddisfazione dei costi che comprendono gli onorari dei professionisti che assistono il danneggiato, obbligando la79 80

Trib. Napoli, 29 ottobre 2001, in Riv. giur. circolaz. trasp. 2002, 527 U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 155 81 Cass. civ., 15 febbraio 1971, in Giur. it, 1971, I, 1, 657

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societ assicurativa la richiesta del documento relativo alla prestazione. La norma in parola, considera anche la possibilit di liquidare direttamente il professionista da parte della societ assicurativa e di comunicare al danneggiato lavvenuta prestazione e limporto devoluto allo stesso. Pertanto il legislatore ammette la rifusione delle spese relative allassistenza di professionisti al danneggiato. Di conseguenza il problema riguarda quei pregiudizi di lieve entit ( disciplina del risarcimento diretto ex art. 149 del cod. ass. ), la cui rifusione ormai diventata facoltativa a seguito della sentenza n. 180 del 2009 della Corte Costituzionale. La giurisprudenza, pi recente, ritiene che le spese legali sostenute dal danneggiato debbano essere risarcite, in quanto costui ha diritto ad essere assistito da un avvocato di fiducia82. Tale sentenza stata accolta, dalla dottrina, in maniera favorevole, in quanto le situazioni protette hanno rilevanza non solo in ambito processuale ma anche in fasi precedenti ad essa83.

Sezione III Il danno patrimoniale da lucro cessanteSommario: 1.Il danno patrimoniale da lucro cessante. - 2.Il danno da perdita temporanea di guadagni. - 2.1.Lavoratore autonomo, lavoratore dipendente, lavoratore parasubordinato, lavoratore precario e casalinga. - 3.Il pregiudizio relativo alla perdita permanente della capacit futura di produrre guadagni. 3.1.Modalit mediante le quali viene liquidato il danno patrimoniale da lucro cessante derivante da invalidit permanente. - 3.2.Lavoratore dipendente. 3.3.Lavoratore autonomo e parasubordinato. - 3.4.Casalinga. - 3.5.Lavoratore precario e apprendista. - 3.6.Soggetti in attesa di occupazione e studenti. - 4.Danni riflessi. 4.1.Datore di lavoro. - 4.2.Enti ospedalieri e istituti previdenziali. - 4.3.Il congiunto. - 4.4.Pregiudizi di rimbalzo da lucro cessante.

1.Il danno patrimoniale da lucro cessante.

Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11606, in Giust. Civ. 2006, 1, 77 P. SANDULLI, In tema di spese stragiudiziali, ovvero i costi della tutela costituzionalmente garantita, in Giust. civ. 2006, 1, 7983

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I pregiudizi alla salute, realizzati nellambito di un incidente stradale, possono comportare un danno patrimoniale, andando ad elidere i redditi della vittima84. Tali situazioni, si possono realizzare, qualora il danneggiato, nel periodo in cui aveva subito le lesioni, era incapace di adempiere alla propria attivit lavorativa, ovvero costui, a seguito del sinistro, abbia riportato una lesione permanente allintegrit fisica tale, da inibirgli la possibilit di adempiere alla propria mansione lavorativa o di progredire nella propria carriera. La norma che disciplina la valutazione dei danni in ambito aquiliano lart. 2056 c.c. che rinvia agli artt. 1223, 1226, 1227 c.c.. In particolare lart. 1223 c.c. stabilisce che il pregiudizio debba comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante. La giurisprudenza ritiene che nelle ipotesi in cui si verifichi un illecito civile, il ristoro debba corrispondere alla differenza tra la circostanza che si sarebbe realizzata se non si fosse commesso il fatto e quella che si compiuta in realt85. E bene evidenziare che lart. 2056 c.c. non fa riferimento alla prevedibilit del pregiudizio, pertanto, il danneggiante, dovr risarcire, al danneggiato, anche per quei danni considerati imprevedibili, ma solo se essi siano collegati causalmente al suo comportamento 86. Il secondo comma dellart. 2056 c.c. apre la strada alla liquidazione equitativa del giudice, parte della dottrina ritiene che costui debba valutare i fatti del passato, per addivenire ad una solida valutazione dei redditi che il danneggiato avrebbe potuto realizzare in futuro87. La disciplina pu essere considerata sono i seguenti profili: a) pregiudizio emergente per le perdite arrecate alla vittima nel periodo di invalidit biologica temporanea;U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 170 Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n.581, in Banca Dati Juris Data 86 Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n.576, in Il civilista 2008, 11, 86 87 M. ROSSETTI, La liquidazione del danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacit di guadagno, in Giust. civ. 2008, 12, 283385 84

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b) lucro cessante che attiene alle perdite reddituali future subite dal danneggiato, che conseguono allinvalidit biologica permanente che gli abbia cagionato limpossibilit di adempiere alle proprie prestazioni lavorative; c) il danno emergente e il lucro cessante di perdite reddituali che di riflesso vengono subite da soggetti legati alla vittima da rapporti famigliari o contrattuali88. Secondo il Giannini il danneggiato che proponga domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante deve dimostrare : a) di svolgere unattivit lavorativa che sia lecita; b) che da tale attivit trae o trarr un reddito, precisandone nel primo caso lammontare annuo; c) che in occasione del fatto illecito ha riportato le lesioni che afferma; d) che tali lesioni hanno dato origine ad una malattia, durante la quale non ha potuto lavorare, e a postumi permanenti che riducono la sua capacit produttiva riferita al lavoro svolto; e) che durante il periodo di malattia il suo guadagno si interrotto o diminuito; f) che a causa delle menomazioni irreversibili, il suo reddito ha subito e subir in futuro una flessione, o cessato del tutto89. 2.Il danno da perdita temporanea di guadagni. Questa pregiudizio si realizza allorquando la vittima, a seguito di un incidente stradale, abbia subito nocumento alla propria integrit psicofisica e tale lesione, abbia comportato una diminuzione del suo reddito lavorativo, che avrebbe88 89

U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 172 G. GIANNINI, Il risarcimento del danno alla persona nella giurisprudenza, Giuffr, Milano, 2000, pg. 195

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prodotto nel caso in cui non si fosse verificato il sinistro90. Occorre evidenziare che il danno deve essere accertato da un medico legale, che di solito viene affidato ad un consulente tecnico dufficio. Il giudice, generalmente, si attiene alla perizia effettuata dal consulente, tuttavia, potr accadere che il danneggiato affermi di avere prolungato per un maggiore periodo la propria inattivit lavorativa. In tali circostanze, il giudice accoglier le eccezioni sollevate dal danneggiato solo nellipotesi, in cui esse consentano di dubitare della effettiva correttezza della perizia del consulente tecnico dufficio, in caso contrario le eccezioni non saranno accolte. Pertanto, per il periodo di ulteriore inattivit lavorativa, non potr essere liquidato il danno da esso derivante, in quanto sarebbe stato eludibile se la vittima avesse agito con la diligenza del buon padre di famiglia ( art. 1227, comma 2, c.c. )91. Sul fronte dellimpossibilit a prestare le proprie mansioni lavorative e le conseguenti ripercussioni pregiudizievoli che da essa derivano, si dovr effettuare un accertamento di carattere storico92.

2.1.Lavoratore autonomo, lavoratore dipendente, lavoratore parasubordinato, lavoratore precario e casalinga. Il lavoratore autonomo una delle categorie che subisce maggiore nocumento, dal punto di vista economico, dallimpossibilit temporanea di svolgere la propria mansione professionale. Lart. 137 del cod. ass., stabilisce che il danno da lucro cessante verr liquidato sulla base del reddito netto pi alto denunciato al fisco negli ultimi tre anni. Una questione assai dibattuta attiene alla base di calcolo del reddito, la giurisprudenza ritiene che la perdita debba essere90 91

U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 181 M. ROSSETTI, Il danno alla salute Biologico Patrimoniale Morale Profili processuali Tabelle per la liquidazione, Cedam, Padova, 2009, pg. 812 92 Trib. Avezzano, 10 ottobre 2008, in Banca Dati Juris Data

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calcolata sulla base della retribuzione netta, comprendendo le ritenute dacconto e evitando gli oneri deducibili93. Il lavoratore dipendente, a seguito di impossibilit lavorativa temporanea, pu fruire di una molteplice tutela: quella disciplinata allart. 2110 c.c., e quella stabilita dai contratti collettivi ed infine quella indicata dalla normativa speciale in ambito previdenziale e assistenziale, che consentono al prestatore di lavoro di percepire il proprio compenso anche nelle ipotesi di malattia e infortunio94. Tuttavia, bene precisare, che anche il lavoratore dipendente, in casi di inabilit al lavoro potr subire una perdita patrimoniale da lucro cessante, essa dovr essere provata e allegata. La giurisprudenza, sul tema, riteneva che si dovesse valutare il reddito al netto delle imposte95. Nel contesto odierno vi un proliferazione della categoria dei lavoratori parasubordinati ( collaborazione coordinata e continuativa e lavoratori a progetto96 ), in tali ipotesi, si dovr valutare nel caso concreto quali erano le modalit che disciplinavano, a livello contrattuale, limpossibilit di svolgere la propria mansione lavorativa. La giurisprudenza si occupata della questione sotto un profilo diverso, ovvero quello del preponente, ed ha ritenuto che costui non potesse vantare alcuna pretesa risarcitoria conseguente allimpossibilit lavorativa del collaboratore97. Per il lavoratore precario la situazione pi difficoltosa, giacch non disciplinata espressamente dal legislatore, inoltre costui non svolgendo unattivit continuativa difficilmente avr la documentazione tributaria per riferirsi allart. 137 del cod. ass., ed ovviamente lirregolarit delle prestazioni lavorative non permettono di accertare retribuzioni. Tuttavia, se la vittima, con qualsiasi mezzo diCass. civ., sez. III, 9 novembre 2006, n.23917, in Resp. civ. prev. 2007, 1309 P. TOSI, F. LUNARDON, Introduzione al diritto del lavoro, Laterza, Bari, voll. 1 e 2, 2005; F. LUNARDON, M. MAGNANI, P. TOSI, Diritto del lavoro. Sindacati, contratto e conflitto collettivo. Casi e materiali, Giappichelli, Torino, 2009 95 Cass. civ., sez. III, 28 marzo 2001, n.4508, Riv. giur. circol. trasp. 2000, 142 96 P. TOSI, F. LUNARDON, Introduzione al diritto del lavoro, Laterza, Bari, voll. 1 e 2, 2005; F. LUNARDON, M. MAGNANI, P. TOSI, Diritto del lavoro. Sindacati, contratto e conflitto collettivo. Casi e materiali, Giappichelli, Torino, 2009 97 Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2003, n. 8259, in Banca Dati Juris Data94 93

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prova, riesce a dimostrare un reddito di qualunque natura che sia stata pregiudicata dallinattivit, il giudice potr procedere alla liquidazione equitativa del risarcimento ex art. 2056, comma 2, c.c. e 1226 c.c. e riferendosi allart. 137, comma 3, del cod. ass.98. La giurisprudenza ha ritenuto, pacificamente, la rilevanza reddituale del lavoro svolto in ambito domestico, pertanto, in caso di inabilit temporanea allattivit casalinga, viene riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale, indipendentemente dal sesso della vittima, purch vi sia identit di situazioni99.

3.Il pregiudizio relativo alla perdita permanente della capacit futura di produrre guadagni. Il soggetto che, a seguito di un incidente stradale, abbia subito una lesione allintegrit psico-fisica ( accertata da un medico ), non di rado, subisce anche un calo alla sua capacit lavorativa generica, ovvero a costui viene cagionato nocumento alla possibilit di realizzare attivit volte alla produzione di reddito. Parte della dottrina ha evidenziato che occorre che vi sia una connessione biunivoca tra la menomazione biologica permanente e il pregiudizio reddituale100. Lorientamento in parola viene supportato dallart. 137 del cod. ass., il quale parla di incidenza, ovvero che il postumo permanente di invalidit biologica abbia comportato effetti pregiudizievoli alle attivit produttive di reddito101. Potr configurarsi un danno patrimoniale da lucro cessante derivante da una lesione permanente allintegrit psicofisica, allorquando il pregiudizio, subito dalla vittima, si ripercuote sulla sua capacit lavorativa specifica, ovvero quelle mansioni professionali che il soggetto in precedenza

U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 196 Cass. civ.; sez. III, 3 marzo 2005, n. 4657, in Foro it. 2005, I, 2756 100 M. ROSSETTI, La liquidazione del danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacit di guadagno, in Giust. civ. 2008, 12, 2833 101 Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 21191, in Resp. civ. e prev. 2009, 4, 81199

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svolgeva e che, presuntivamente, avrebbe svolto102. Laccertamento del danno dovr comprendere lindividuazione di alcuni nessi eziologici, tra i quali: tra fatto illecito e menomazioni, tra menomazioni e postumi, tra postumi e impossibilit a svolgere la propria attivit lavorativa, tra incapacit lavorativa e incapacit di produrre reddito ( ROSSETTI,2009, pg. 819 ).

3.1.Modalit mediante le quali viene liquidato il danno patrimoniale da lucro cessante derivante da invalidit permanente. Il legislatore stabilisce quale sia il reddito da considerare allo scopo di risarcire il danno patrimoniale futuro, ma nulla dispone in merito alle tecniche di liquidazione. In tali situazioni, un ruolo di assoluto protagonista svolto dal giudice, che dovr ipotizzare quale sar la portata futura del pregiudizio, subito dalla vittima, che andr a limitare i suoi redditi. La giurisprudenza, generalmente, adotta la tecnica liquidatoria della capitalizzazione realizzata al fine di dare luogo ad una rendita vitalizia, sulla base di una valutazione, presuntiva, della durata futura della vita della vittima103. A questo criterio vengono applicati alcuni correttivi, giacch il danneggiato non avrebbe lavorato per tutta la sua esistenza, ma solo fino al pensionamento. Pertanto, si applicano questi indici: a) si liquida il risarcimento sulla base di una rendita vitalizia, tuttavia, successivamente, si adatta una decurtazione in considerazione del gap tra la vita fisica e la vita lavorativa104. Questo scarto sar accertato dal giudice ed eventualmente avvalorato dal c.t.u.105;102

M. ROSSETTI, Il danno alla salute Biologico Patrimoniale Morale Profili processuali Tabelle per la liquidazione, Cedam, Padova, 2009, pg. 819 103 Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2008, n.15029, in Banca Dati Juris Data 104 Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 11007, in Banca Dati Juris Data 105 Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2003, n. 7629, in Banca Dati Juris Data

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b) si liquida il risarcimento sulla base di una rendita temporanea, commisurata allet della vittima nel momento del ristoro e let in cui presuntivamente si ritirer dallattivit lavorativa106. E bene evidenziare che, il paradigma dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa, non potr trovare accoglimento qualora venga applicata, per la costituzione della rendita vitalizia, il coefficiente contenuto nella tabella allegata al r.d. 1403 del 9 ottobre 1922. La giurisprudenza ha precisato le regole da adottare nella liquidazione da lucro cessate collegato allincapacit lavorativa, evidenziando linefficienza del coefficiente dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa, giacch, a distanza di quasi un secolo, la vita media degli italiani aumentata107. La Cassazione, in proposito, ha precisato che in caso di danni patrimoniali futuri trova applicazione il criterio equitativo stabilito dagli art. 2056 c.c. e 1226 c.c., di conseguenza, il giudice valuter il risarcimento sulla base di calcoli di probabilit che attengono allammontare del lucro cessante, in base ad un criterio equitativo puro, ovvero adottando le tabelle di capitalizzazione108. Queste tabelle riguardano due elementi: la durata probabile della vita della vittima e il tasso di redditivit, il primo determinato sulla base delle tavole della mortalit, il secondo si fonda sul tasso legale. Quanto maggiore lesistenza del danneggiato tanto maggiore sar il coefficiente di capitalizzazione della rendita vitalizia; quanto maggiore il tasso legale , tanto minore sar il coefficiente di capitalizzazione. Il giudice nellambito di tali valutazione dovr aggiornare le tabelle del 1922 e tenere conto della riduzione degli interessi legali ( in precedenza era 4,5 %, dal 1 gennaio del 1999 in poi il tasso legale oscillato tra il 2,5 % e il 3,5 % ) evitando effetti distorsivi ( Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2005, n. 12127, in Banca Dati Juris Data ).106 107

U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 202 Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2005, n. 12127, in Banca Dati Juris Data 108 Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2005, n. 12127, in Banca Dati Juris Data

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Parte della dottrina ha evidenziato che il criterio corretto di computo, della liquidazione del danno futuro, dovrebbe riferirsi solo al pregiudizio subito nel periodo successivo alla liquidazione, mentre per il periodo che si pone tra lincidente e la liquidazione possibile applicare il criterio storico109.

3.2.Lavoratore dipendente. La prima ipotesi, che mi appresto ad esaminare, quella del lavoratore dipendente che ha subito una danno da lucro cessante derivante da invalidit permanente. Come si gi precedentemente scritto, ai sensi dellart. 137 del cod. ass. , si dovr valutare il reddito di lavoro pi alto percepito negli ultimi tre anni. La giurisprudenza ha precisato che il risarcimento dovr essere liquidato sulla base del reddito al netto del prelievo fiscale, maggiorato dalle detrazioni di legge110. Laccertamento del danno patrimoniale dovr essere suffragato dalla perizia medico legale, la quale verifichi la lesione subita, dalla vittima, alla sua capacit lavorativa specifica, sulla capacit di guadagno e di conseguenza sul reddito111. Lonere della prova incombe sul danneggiato, costui dovr dimostrare i postumi attinenti allincidente, linabilit a svolgere la propria mansione lavorativa ( determinata mediante un accertamento medico-legale ) e la conseguente decurtazione dei suoi guadagni. Esso potr essere provato mediante documentazione fiscale in via documentale o testimoniale ( SCOTTI, 2010, pg. 208 ). La giurisprudenza ha, altresi, riconosciuto il danno alla carriera di un soggetto, derivante dalle menomazioni fisiche subite a seguito di un incidente, tali da non permettergli di svolgere particolari mansioni che gli avrebbero consentito109

M. ROSSETTI, La liquidazione del danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacit di guadagno, in Giust. civ. 2008, 12, 2833 110 Trib. Milano, 31 maggio 1999, in Riv. giur. circol. trasp. 2000, 142 111 U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 208

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unevoluzione professionale. Tale danno pu essere risarcibile come perdita di chance112.

3.3.Lavoratore autonomo e parasubordinato. Nella categoria del lavoratore autonomo vengono compresi anche gli imprenditori e i professionisti intellettuali, essa anche quella che ha al suo attivo maggiori contenziosi, giacch i riscontri documentali vengono prodotti direttamente dal soggetto che invoca la pretesa risarcitoria. Tuttavia, anche in questo caso, ci si riferisce allart. 137 cod. ass., che impone di utilizzare, come base di calcolo, il reddito netto pi alto dichiarato negli ultimi tre anni al fisco. Anche in questa ipotesi, richiamo ci che era stato precedentemente affermato in tema di invalidit temporanea. Per reddito netto, lart. 137 cod. ass., intende che ad esso vanno decurtate le imposte e le spese per la produzione di reddito ( SCOTTI, 2010, pg. 209 ). Per laccertamento del pregiudizio non baster la verifica medico-legale che avvalori la rilevanza delle menomazioni sulla capacit lavorativa, ma, il danneggiato, dovr dimostrare la decurtazione del reddito113. Per quanto attiene al lavoratore parasubordinato, ho gi trattato tale ipotesi nellambito del pregiudizio da incapacit lavorativa temporanea. Tuttavia, per quanto concerne linabilit permanente a svolgere la propria attivit professionale, i rimedi si potranno trovare facendo riferimento al lavoratore dipendente, in quanto vi stata una parificazione sul tema degli infortuni sul lavoro ai sensi dellart. 5 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38114.

3.4.Casalinga.

Cass. civ., sez III, 11 maggio 2007, n. 10840, in Banca Dati Juris Data U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 209 114 P. TOSI, F. LUNARDON, Introduzione al diritto del lavoro, Laterza, Bari, vol. 1 e 2, 2005; F. LUNARDON, M. MAGNANI, P. TOSI, Diritto del lavoro. Sindacati, contratto e conflitto collettivo. Casi e materiali, Giappichelli, Torino, 2009113

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La situazione della casalinga gi stata evidenziata nei paragrafi precedenti nellambito dellincapacit lavorativa temporanea. Gli artt. 4, 36 e 37 Cost. sono le norme poste a presidio della tutela risarcitoria della casalinga, purch essa sia inserita in un nucleo famigliare legittimo e stabilizzato. Il principio di uguaglianza contenuto nellart. 3 Cost. ha permesso alla giurisprudenza di estendere il risarcimento, in base alla radicale evoluzione dei costumi, anche alle vittime di sesso maschile che svolgano, di fatto, faccende domestiche115. La Suprema Corte ha precisato che questo tipo di attivit, seppure non retribuito, suscettibile di valutazione economica, pertanto qualora un/a casalingo/a subisca una diminuzione della propria capacit lavorativa, potr ottenere la liquidazione del danno patrimoniale, che costituir una voce autonoma rispetto al pregiudizio biologico 116. Peraltro lart. 155, comma 4, c.c., a seguito della modifica operata dal l. 8 febbraio 2006 n.54, ha riconosciuto la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore nellambito del bilanciamento dei rapporti patrimoniali che attengono al mantenimento dei figli117. Orbene, pacifico che possa essere liquidato il danno patrimoniale, a seguito di un incidente, che abbia comportato limpossibilit di svolgere le mansioni domestiche alla casalinga, purch la vittima dimostri le effettive modalit di adempimento delle proprie attivit al fine di permettere di calcolare quale sia il loro valore economico effettivo118. Un problema particolarmente delicato proprio quello della commisurazione del risarcimento, in merito, la giurisprudenza ha precisato alcuni criteri che possono essere utilizzati: a) il reddito di una collaboratrice domestica; b) laumento del punto percentuale del danno biologico;115 116

Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2005, n. 4657, in Banca Dati Juris Data Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2009, n. 6658, in Banca Dati Juris Data 117 M. SESTA, Manuale di diritto di famiglia, Cedam, Padova, 2009 118 Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2005, n.20324, in Resp. civ. prev. 2006, 2, 260

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c) il triplo della pensione sociale; d) la liquidazione tabellare, facendo riferimento al reddito presuntivo della vittima sulla base dei coefficienti di capitalizzazione, diminuito dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa119.

3.5.Lavoratore precario e apprendista. La figura del lavoratore precario, gi precedentemente trattata nei casi di invalidit temporanea, non viene espressamente disciplinata dal legislatore. In tali situazioni difficilmente possibile reperire una documentazione tributaria per poter fruire dellart. 137 cod. ass., anche perch, non di rado, la discontinuit dei rapporti non permette lemersione di tributi. Qualora la vittima riesca a dimostrare , mediante qualsiasi mezzo di prova, la percezioni di questo tipo, il giudice potr liquidare il risarcimento in via equitativa ex art. 2056, comma 2, e 1226 c.c., ovvero fruendo del criterio residuale inserito nellart. 137 cod. ass.. Per quanto concerne lapprendista ( lavoratore in tirocinio ), figura prevista allart. 2130 c.c., la situazione alquanto complessa, giacch costui, generalmente, nellambito della propria attivit percepisce un reddito minimo o addirittura inesistente. Lapprendista, tuttavia, una volta trascorso il periodo di tirocinio, potr ottenere una brillante carriera, la Suprema Corte in merito precisa in primo luogo che la capacit lavorativa generica risarcibile solo quale danno biologico, mentre invece la capacit lavorativa specifica integra un danno patrimoniale120. Tale pregiudizio dovr essere verificato accertando che la vittima svolgeva unattivit professionale produttiva di reddito, e, dimostrando lincapacit di espletare altre mansioni. Inoltre sul danneggiato incomber lonere della prova, che potr essere accertato anche in via presuntiva ( Cass. civ., sez. III, 20119 120

Cass. civ., sez. III, 6 novembre 1997, n. 10923, in Banca Dati Juris Data Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20321, in Foro it. 2006, I, 101

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ottobre 2005, n. 20321, in Foro it. 2006, I, 101 ). Ed infine il giudice dovr ricorrere al criterio residuale disciplinato allart. 4 della l. n. 39 del 1977, salvo che non possegga elementi idonei per procedere alla liquidazione equitativa del danno, in base alle prove accertate in sede processuale che consentano di presumere quale sarebbe potuta essere levoluzione professionale della vittima121.

3.6.Soggetti in attesa di occupazione e studenti. Particolarmente rilevante il tema che attiene allinabilit a svolgere attivit lavorative, in maniera permanente, di giovani in attesa di lavoro e studenti. Pu accadere che a seguito di un incidente stradale, una persona, ancora in giovane et, subisca lesioni permanenti tali da incidere sulla sua, futura, capacit di guadagno. La giurisprudenza, in queste situazioni, ritiene che si debba risarcire la perdita di guadagni che il minore avrebbe conseguito sulla base di unindagine presuntiva delle sue inclinazioni, delle caratteristiche socio-economiche della famiglia di provenienza, e in via residuale possibile applicare il triplo della pensione sociale122. La natura di questo pregiudizio di tipo patrimoniale e non va confusa con quello non patrimoniale ( nella fattispecie biologico ) a cui si aggiunge. Il giudice dovr accertare le difficolt del minore a trovare unoccupazione consona al suo livello di istruzione, le corti potranno fare riferimento a nozioni di comune esperienza e alla prova presuntiva. La giurisprudenza precisa che, nelle ipotesi in cui i danni alla salute siano di lieve entit ( micropermanenti ), non vi sia alcun pregiudizio alla possibilit futura, per il giovane, di trovare un lavoro idoneo alle sue aspettative123.Viceversa nelle ipotesi di macropermanenti, dovr essere il danneggiante a provare che il sinistro non abbia inciso sui futuri guadagni del minore. Anche in questo caso la vittima121 122

Cass. civ., sez. III, 1 luglio 1998, n. 6420, in Banca Dati Juris Data Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2004, n. 23298, in Banca Dati Juris Data 123 Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3868, in Banca Dati Juris Data

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potr dimostrare che sulla base del percorso formativo da lui intrapreso, dalle sue abitudini, oltre alle sue personali e sociali, presumibile che vi saranno delle ricadute pregiudizievoli sulla sua futura capacit di guadagno124. Diverso il tema della liquidazione del danno patrimoniale nellambito dellincapacit lavorativa in termini di perdita di chance come impossibilit di ottenere un determinato lavoro. Parte della dottrina fa rientrare listituto nellipotesi di lucro cessante125. Il giudice per accertare la perdita di chance dovr verificare la probabilit di ottenere un incremento patrimoniale a seguito di un giudizio controfattuale, esso dovr essere ragionevolmente pronosticabile ( SCOTTI, 2010, pg. 224 ). Il giudice liquider il risarcimento al minore per il mancato guadagno in una sola somma comprendente la differenza tra i minori guadagni ottenuti e quelli che si sarebbero realizzati senza che si fosse cagionato lincidente126. La vittima per ottenere il ristoro dovr dimostrare, anche in via presuntiva, il nesso eziologico tra il fatto e la probabilit della realizzazione futura del pregiudizio, tali circostanze dovranno avere entit patrimoniale ed essere suscettibili di valutazione economica. Qualora risulti difficile dimostrare la probabilit futura del minore di conseguire una determinata attivit lavorativa, la giurisprudenza ha precisato che il giudice potr avvalersi dellaccertamento presuntivo disciplinato allart. 137, comma 3, cod. ass., in base alle regola del triplo della pensione sociale127.

4.Danni riflessi. Lanalisi, fin qui presentata, ha analizzato le ipotesi in cui protagonista del sinistro stradale sia la vittima diretta del pregiudizio, ovvero colui il quale ha subito in prima persona le lesioni fisiche, permanenti o temporanee, e che di124 125

Cass. civ., 30 novembre 2005, n. 26081, in Resp. civ. e prev. 2006, 6, 1137 U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 224 126 U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 225 127 Cass. Civ., sez. III, 15 luglio 2008, n. 19445, in Banca Dati Juris Data

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conseguenza, non potr pi realizzare i profitti prodotti in precedenza se non avesse subito nocumento. Non di rado, accade che dalle lesioni riportate dal soggetto, che viene coinvolto nellincidente stradale, subiscano pregiudizi patrimoniali, riflessi, anche altre persone. Di seguito esaminer alcune delle figure che possono subire, di ribalzo, gli effetti negativi derivanti dalle lesioni riportate da un soggetto nellambito di un sinistro.

4.1.Datore di lavoro. Il datore di lavoro una delle figure che subisce le ripercussioni negative derivanti dal sinistro stradale arrecato alla vittima che svolge presso di lui la sua attivit lavorativa. Le situazioni che generalmente si realizzano sono: a) il datore di lavoro contesta la mancata disponibilit del lavoratore, al quale stata, comunque, corrisposta la retribuzione; b) il datore di lavoro dichiara di essersi avvalso delle prestazioni professionali di un collaboratore in sostituzione dipendente infortunato; c) Il datore di lavoro afferma che le prestazioni professionali del lavoratore, vittima dellincidente, sono infungibili e pertanto non sostituibili da altri collaboratori128. Tali circostanze attengono alla lesione del credito per pregiudizio del terzo, nei procedimenti giudiziari dove sono state sollevate ( processi: Grande Torino e Meroni) vi stata, da parte della giurisprudenza, unapertura nella concessione di tutela risarcitoria non solo nei confronti di diritti soggettivi assoluti ma anche di diritti di credito129. La giurisprudenza, dopo avere stabilito la legittimazione attiva in capo al datore di lavoro ad ottenere il ristoro per il pregiudizio derivante dallerogazione della retribuzione a128 129

Cass. civ., sez. un., 26 gennaio 1971, n. 174, in Banca Dati Juris Data Cass. civ., sez. un., 12 novembre 1988, n. 6132, in Foro it. 1989, I, 742

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favore del proprio lavoratore, seppure costui fosse impossibilitato a svolgerla, a causa dellincidente stradale cagionato da un terzo; ha precisato che il risarcimento deve essere calcolato sulla base sia dello stipendio, sia dei contributi previdenziali erogati senza ottenere in cambio una controprestazione della vittima130.

4.2.Enti ospedalieri e istituti previdenziali. Il pregiudizio riflesso pu colpire anche gli enti ospedalieri e gli istituti previdenziali, i primi, che fanno riferimento al Servizio Sanitario Nazionale, devono prestare assistenza, ricovero e cure alle vittime degli incidenti stradali, mentre i secondi si occupano di distribuire prestazioni che attengono alle assicurazioni sociali131. Limpatto economico che i sinistri hanno su tali enti ha obbligato, il legislatore, a prendere in considerazione tali circostanze e prescrivere un disciplina normativa. Per quanto attiene allesborso economico, che il Servizio Sanitario Nazionale ha affrontato per assistere le vittime degli incidenti stradali, il legislatore ha previsto allart. 334 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209 ( cod. ass. ) che le societ assicurative, della responsabilit civile automobilistica, debbano risarcire in maniera forfettizzata, con la liquidazione di un contributo ottenuto dallassicurato allorquando corrisponde il premio assicurativo. E bene precisare che per i costi di spedalit, derivanti dal sinistro stradale ( in ambito di assicurazione obbligatoria ), non permessa lazione di rivalsa del Servizio Sanitario Nazionale contro il danneggiante e la sua societ assicurativa. Ovviamente, tali enti pubblici, potranno agire nei confronti di quei soggetti che abbiano cagionato un fatto illecito non rientrante nellambito dellassicurazione obbligatoria responsabilit civile automobilistica.

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Trib. Bari, sez. III, 22 gennaio 2008, n.181, in Il merito 2008, 9, 38 U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, Giuffr, Milano, 2010, pg. 248

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La situazione degli assicuratori sociali disciplinata dallart. 142 cod. ass., che ha soppiantato lart. 28 della l. 990 del 1969, che dispone: 1.Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dallimpresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempre ch non sia gi stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3. 2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, limpresa di assicurazione tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, limpresa di assicurazione tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potr procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamen