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Normativa NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

D.L. n. 145/2013 - Conversione in legge

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

Legge n. 9 del 21 febbraio 2014

Anf e assegno di maternita concessi dai Comuni - Rivalutazione per il 2014

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

P.C.M. - Comunicato 20 febbraio 2014

Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

Conferenza Stato-Regioni - Deliberazione 20 febbraio 2014

Lavori usuranti - Domande per il pensionamento anticipato

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

Inps - Msg. n. 2668 del 19 febbraio 2014

Societa ed associazioni sportive dilettantistiche - Vigilanza

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515

Min. lavoro - Nota n. 4036 del 21 febbraio 2014

Brevi dalle RegioniRassegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516

Adempimenti dall’8 al 22 marzo 2014Scadenzario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519

Contrattazione CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

Scuole private - Laiche

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

Verbale di riunione 18 febbraio 2014

Autotrasporto merci e logistica

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527

Comunicato 20 febbraio 2014

Scadenze contrattualiAprile 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528

Giurisprudenza SENTENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

Sono illegittimi i licenziamenti collettivi irrogati senza l’indicazione dei criteridi scelta dei lavoratori

NotiziaCassazione sez. lav. n. 2298 del 3 febbraio 2014

Dati tabellari TABELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

Trattamento di fine rapportoISTAT - Comunicato 21 febbraio 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

Crediti di lavoroISTAT - Comunicato 21 febbraio 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

Pratica LavoroIn questo numero

PRATICA LAVORO 11/2014 507

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PraticaLavoroSettimanale operativo di aggiornamento per l’amministrazione del personale

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Pratica LavoroIn questo numero

508 11/2014 PRATICA LAVORO

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D.L. n. 145/2013 - Conversione in leggeLegge 21 febbraio 2014, n. 9

E stata pubblicata, sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014, la

legge 21 febbraio 2014, n. 9 che ha convertito, con mo-

dificazioni, il D.L. n. 145/2013, c.d. Decreto «Destinazione

Italia» (cfr. Pratica Lavoro n. 4/2014, pag. 169). La legge e

entrata in vigore il 22 febbraio 2014.

Particolarmente importante per la materia lavoro e stata la

modifica dell’art. 14 contenente nuove misure sanzionato-

rie per il contrasto del lavoro sommerso ed irregolare che di

seguito sono analizzate nel dettaglio.

Maxisanzione contro il sommerso e sospensionedell’attivita di impresaPer quanto riguarda l’importo delle sanzioni amministrative

applicabili in caso di impiego di lavoratori subordinati senza

la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto

da parte del datore di lavoro privato, e stata confermata la

maggiorazione del 30%.

Pertanto, la maxisanzione (che fino al 23 dicembre 2013

era compresa tra i 1.500 ed i 12.000 euro) passa, rispetti-

vamente, a 1.950 euro fino a raggiungere il tetto massimo

di 15.600 euro, mentre la somma maggiorata per ogni

giorno di attivita «in nero» riferito a ciascun lavoratore,

che era pari a 150 euro, sale a 195 euro. Anche la fatti-

specie attenuata, applicabile nei confronti di un datore di

lavoro che ha tenuto «in nero» in precedenza un lavoratore

risultato «regolare» al momento dell’accesso ispettivo, vie-

ne elevata (prima andava da un minimo di 1.000 ad un

massimo di 8.000 euro) passando, rispettivamente a

1.300 ed a 10.400 euro, con maggiorazione anche della

somma aggiuntiva, per ogni giorno «in nero» riferito a

ciascun lavoratore, che da 30 sale a 39 euro. E esclusa la

procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Tuttavia, il legislatore specifica che restano soggette alla

procedura di diffida le violazioni commesse prima del 22

febbraio 2014, data di entrata in vigore della legge di con-

versione.

E stata, altresı, confermata la maggiorazione del 30% per

l’importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca

del provvedimento di sospensione dell’attivita imprendito-

riale (pari, quindi, ad euro 1.950 nelle ipotesi di sospensio-

ne per lavoro irregolare e ad euro 3.250 nelle ipotesi di

sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro). Inoltre, in

sede di conversione, sono state maggiorate (sempre del

30%) anche le somme aggiuntive previste nel caso in cui

il provvedimento di sospensione sia stato emanato dall’or-

gano di vigilanza delle ASL (pari, quindi, a 3.250 euro).

Sanzioni per l’orario di lavoroPer quanto riguarda, invece, gli importi delle sanzioni am-

ministrative legate al superamento della durata massima

dell’orario settimanale di lavoro, alla mancata fruizione

dei riposi giornalieri e settimanali, che il D.L. n. 145/2013

aveva decuplicato, in sede di conversione sono stati, sol-

tanto, raddoppiati.

Pertanto, per il superamento della durata massima dell’o-

rario settimanale (48 ore compreso lo straordinario e inteso

come media pluriperiodale) si applica la sanzione ammini-

strativa compresa tra 200 e 1.500 euro. Se la violazione si

riferisce a piu di cinque dipendenti ovvero si e verificata in

almeno tre periodi di riferimento (4, 6 o 12 mesi a seconda

dei casi) l’importo della sanzione va da 800 a 3.000 euro,

mentre, qualora la violazione si riferisca a piu di dieci lavo-

ratori o si e verificata in almeno cinque periodi di riferimen-

to, la sanzione amministrativa e compresa tra 2.000 e

10.000 euro senza ammissione al pagamento in misura

ridotta.

Anche il mancato rispetto del riposo settimanale (inteso

come un periodo di 24 ore, di regola coincidente con la

domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero

e, in ogni caso, calcolato come media in un periodo non

superiore a 14 giorni) e punito con una sanzione ammini-

strativa compresa tra 200 e 1.500 euro. Se la violazione

riguarda piu di cinque lavoratori ovvero si e verificata in

almeno tre periodi di riferimento le sanzioni sono maggio-

rate, rispettivamente da 800 a 3.000 euro, mentre, qualora

la violazione si riferisca a piu di dieci lavoratori o si e veri-

ficata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione

amministrativa e compresa tra 2.000 e 10.000 euro senza

ammissione al pagamento in misura ridotta.

Infine, il mancato rispetto del riposo giornaliero (11 ore

consecutive ogni 24 ore) e punito con una sanzione ammi-

nistrativa compresa tra 100 e 300 euro. Qualora la viola-

zione riguardi piu di cinque lavoratori o sia stata commessa

in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione va da 600 a

2.000 euro; se il numero dei dipendenti coinvolti e mag-

giore di dieci o la violazione si e verificata in almeno cinque

periodi di 24 ore, la sanzione sale ulteriormente ed e com-

presa tra 1.800 e 3.000 euro, senza alcuna ammissione al

pagamento in misura ridotta.

NormativaNotizie

PRATICA LAVORO 11/2014 509

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Anf e assegno di maternita concessidai Comuni - Rivalutazione per il 2014P.C.M., comunicato 20 febbraio 2014

Nella G.U. n. 42 del 20 febbraio 2014, e stato pubblicato il

comunicato 20 febbraio 2014, con cui la Presidenza del

Consiglio dei Ministri ha reso noti gli importi, per il 2014,

degli assegni per i nuclei familiari numerosi ex art. 65,

comma 4, L. n. 448/1998 e degli assegni di maternita ex

art. 74, D.Lgs. n. 151/2001, entrambi concessi dai Comuni,

rivalutati in base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai e impiegati (calcolato con le esclusioni di

cui alla legge n. 81/1992), pari all’1,1% (Comunicato uffi-

ciale dell’Istat del 14 gennaio 2014). Pertanto:

� l’assegno mensile per il nucleo familiare numeroso, ex

art. 65, comma 4, L. n. 448/1998, da corrispondere agli

aventi diritto per l’anno 2014, se spettante nella misura

intera, e pari ad euro 141,02. Per le domande relative al

medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione

economica (ISE), con riferimento a nuclei familiari composti

da cinque componenti e pari ad euro 25.384,91 (per nuclei

familiari con diversa composizione il requisito economico e

riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista

dal D.Lgs. n. 109/1998);

� l’assegno mensile di maternita, ex art. 74, D.Lgs. n. 151/

2001, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2014,

per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza

affidamento, se spettante nella misura intera, e pari ad

euro 338,21; per le domande relative al medesimo anno,

il valore dell’indicatore della situazione economica, con ri-

ferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, e

pari ad euro 35.256,84.

Linee guida per la disciplina del contrattodi apprendistato professionalizzanteConferenza Stato-Regioni, deliberazione 20 febbraio 2014

Con la deliberazione 20 febbraio 2014, la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano ha adottato le linee

guida per la disciplina del contratto di apprendistato pro-

fessionalizzante o contratto di mestiere, ex art. 2, comma 2,

D.L. n. 76/2013.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.L. n. 76/2013, in conside-

razione della grave situazione occupazionale che coinvolge

in particolare i soggetti giovani, che richiede l’adozione di

misure volte a restituire all’apprendistato il ruolo di moda-

lita tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro,

entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il

contratto di apprendistato professionalizzante o contratto

di mestiere, anche in vista di una disciplina maggiormente

uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta forma-

tiva pubblica di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011; inoltre,

nell’ambito delle predette linee guida possono, in partico-

lare, essere adottate alcune disposizioni derogatorie dello

stesso art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011.

Con le linee guida in parola viene disciplinata specificamen-

te l’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di compe-

tenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e

modalita di realizzazione.

Offerta formativa pubblicaL’offerta formativa pubblica e finanziata nei limiti delle ri-

sorse disponibili ed e da intendersi obbligatoria nella misura

in cui sia disciplinata come tale nell’ambito della regola-

mentazione regionale, anche attraverso specifici accordi,

e sia realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendi-

sta, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbli-

gatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso,

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510 11/2014 PRATICA LAVORO

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durata, contenuti e modalita di realizzazione sono stabiliti

alla contrattazione collettiva di riferimento.

La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono

determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla ba-

se del titolo di studio posseduto dall’apprendista al mo-

mento dell’assunzione.

Sono infatti previste:

� 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di

licenza elementare e/o della sola licenza di scuola seconda-

ria di I grado;

� 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola

secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione

e formazione professionale;

� 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo

almeno equivalente.

Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che

abbiano gia completato, in precedenti rapporti di appren-

distato, uno o piu moduli formativi; la riduzione oraria del

percorso coincide con la durata dei moduli gia completati.

La formazione per l’acquisizione di competenze di base e

trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una

selezione tra le seguenti competenze:

� adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro; a tal

fine viene precisato che puo rientrare nei contenuti dell’of-

ferta formativa pubblica anche la formazione generale in

materia di salute e sicurezza sul lavoro la quale, inoltre,

costituisce credito formativo permanente;

� organizzazione e qualita aziendale;

� relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;

� diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione

del lavoro, contrattazione collettiva;

� competenze di base e trasversali;

� competenza digitale;

� competenze sociali e civiche;

� spirito di iniziativa e imprenditorialita;

� elementi di base della professione/mestiere.

La formazione deve essere svolta in ambienti adeguata-

mente organizzati ed attrezzati, di norma, nella fase iniziale

del contratto di apprendistato, e deve prevedere modalita

di verifica degli apprendimenti.

La formazione, inoltre, puo realizzarsi in FAD (Formazione a

distanza) con modalita disciplinate dalle Regioni e dalle

Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le linee guida prevedono, altresı, le regole che devono

osservare i datori di lavoro che intendono svolgere la for-

mazione interna senza, quindi, avvalersi dell’offerta for-

mativa pubblica. Per erogare direttamente la formazione

finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e

trasversali le imprese devono disporre di «standard mini-

mi» necessari per esercitare le funzioni di soggetto for-

mativo.

Le imprese devono almeno disporre di:

� luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normal-

mente destinati alla produzione di beni e servizi;

� risorse umane con adeguate capacita e competenze.

Piano formativo individualeIl piano formativo individuale di cui all’art. 2, comma 1, lett.

a), D.Lgs. n. 167/2011 viene considerato obbligatorio esclu-

sivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione

delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

Registrazione della formazioneL’impresa e tenuta a registrare sul libretto formativo del

cittadino la formazione effettuata e la qualifica professio-

nale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini con-

trattuali.

In mancanza del libretto formativo del cittadino, la registra-

zione della formazione viene effettuata in un documento

che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto

formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del

lavoro del 10 ottobre 2005, recante «Approvazione del

modello di libretto formativo del cittadino». Il documento

deve prevedere le informazioni personali dell’apprendista

(cognome, nome, codice fiscale, ecc.) e la descrizione dei

contenuti e delle attivita formative svolte in apprendistato.

Resta salva la possibilita di utilizzare la modulistica adottata

dal contratto collettivo applicato.

Aziende multilocalizzateIn merito alle imprese multilocalizzate, ossia le imprese che

hanno sedi in piu regioni, e prevista la possibilita di adot-

tare, per l’offerta formativa pubblica, la disciplina della re-

gione dove e ubicata la sede legale o, a seguito della piena

operativita delle linee guida in esame e, quindi, dell’unifor-

mita in termini di durata e contenuti della formazione per

l’acquisizione di competenze di base e trasversali, di avva-

lersi dell’offerta formativa pubblica disponibile presso le

regioni in cui le imprese stesse hanno sedi operative.

Disposizioni finaliLe regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si

impegnano a recepire le disposizioni di cui alle linee guida

in esame entro 6 mesi dalla data di approvazione delle

stesse.

Infine, in considerazione dell’articolazione dell’apprendista-

to e del suo ruolo nel mercato del lavoro locale restano

ferme le competenze delle province autonome di Trento

e di Bolzano ai sensi dello Statuto speciale e delle relative

norme di attuazione.

NormativaNotizie

PRATICA LAVORO 11/2014 511

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Lavori usuranti - Domandeper il pensionamento anticipatoINPS, msg. 19 febbraio 2014, n. 2668

L’Inps, con il messaggio n. 2668 del 19 febbraio 2014,

fornisce le istruzioni per la presentazione, entro il 1º marzo

2014, delle domande di riconoscimento dello svolgimento

di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al D.Lgs. n.

67/2011, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati

per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1º gennaio

2014 al 31 dicembre 2014, ricordando, in via preliminare,

che le istruzioni per l’anno 2013 sono state fornite con il

messaggio n. 876/2013 (cfr. Pratica Lavoro n. 6/2013,

pag. 270).

La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello

svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti

puo essere presentata anche da lavoratori dipendenti

che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto

alla pensione di anzianita con il cumulo della contri-

buzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavora-

tori autonomi secondo le regole previste per dette ge-

stioni.

BeneficioL’Istituto distingue i lavoratori destinatari di tale beneficio in

due diverse categorie.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmenteusurantiLe categorie di lavoratori impegnati in mansioni particolar-

mente usuranti (lavoratori addetti alla c.d. «linea catena»;

conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto

collettivo) destinatari del beneficio in esame, che maturano

i requisiti nel 2014, possono conseguire il trattamento pen-

sionistico ove in possesso di un’anzianita contributiva di

almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’eta ana-

grafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il rag-

giungimento di quota 97,3, se lavoratori autonomi, di un’e-

ta anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il

raggiungimento di quota 98,3, cosı come riassunto nella

tabella che segue:

Lavoratori notturniCon riferimento ai lavoratori notturni, l’Inps distingue tra

lavoratori a turni e lavoratori che prestano la propria attivita

per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

Nell’ambito dei lavoratori a turni, l’Istituto distingue ulte-

riormente tra:

— lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi

pari o superiore a 78 gg all’anno: per i quali sono richiesti

i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in man-

sioni particolarmente faticose e pesanti, di cui in preceden-

za;

— lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da

64 a 71 all’anno: tali lavoratori, che maturano i requisiti nel

2014, possono conseguire il trattamento pensionistico ove

in possesso di un’anzianita contributiva di almeno 35 anni

e, se lavoratori dipendenti, di un’eta anagrafica minima di

63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di

quota 99,3, se lavoratori autonomi, di un’eta anagrafica

minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungi-

mento di quota 100,3, cosı come riassunto nella tabella che

segue:

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITIdal 01.01.2014 al 31.12.2014

LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI

Anzianitacontributiva

Etaanagrafica

Quota(somma etaanagraficae anzianita

contributiva)

Anzianitacontributiva

Etaanagrafica

Quota(somma etaanagraficae anzianita

contributiva)

almeno 35 anni minimo 61 e 3 mesi 97,3 almeno 35 anni minimo 62 e 3 mesi 98,3

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512 11/2014 PRATICA LAVORO

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— lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da

72 a 77 all’anno: tali lavoratori, che maturano i requisiti nel

2014, possono conseguire il trattamento pensionistico ove

in possesso di un’anzianita contributiva di almeno 35 anni

e, se lavoratori dipendenti, di un’eta anagrafica minima di

62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di

quota 98,3, se lavoratori autonomi, di un’eta anagrafica

minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungi-

mento di quota 99,3, cosı come riassunto nella tabella che

segue:

Per quanto riguarda i lavoratori notturni che prestano atti-

vita per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo,

l’Inps chiarisce che sono richiesti i requisiti generali previsti

per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente fati-

cose e pesanti, di cui in precedenza.

L’Istituto fornisce, quindi, delle precisazioni relativamente ai

lavoratori notturni, sottolineando che in base all’art. 1,

comma 7, D.Lgs. n. 67/2011, per i lavoratori che prestano

attivita per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64

a 71, sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per

l’attivita svolta per il periodo di tempo piu lungo nell’ambi-

to del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attivita

lavorativa.

Inoltre, lo stesso comma 7 disciplina i casi in cui il lavoratore

notturno, che presta attivita in turni per un numero di

giorni inferiori a 78 l’anno, abbia svolto anche una o piu

delle seguenti attivita:

— lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usu-

ranti;

— lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»;

— conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di tra-

sporto collettivo;

— lavoratori che svolgono attivita notturna per un numero

di giorni all’anno pari o superiore a 78;

— lavoratori notturni che prestano attivita per almeno tre

ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino

per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

In quest’ultimo caso, precisa l’Inps, si applica il beneficio

previsto per i lavoratori che abbiano prestato attivita in turni

inferiori a 78 giorni l’anno solo se, prendendo in conside-

razione il periodo complessivo in cui sono state svolte le

predette attivita, il lavoro da turnista con meno di 78 notti

sia stato svolto per un periodo superiore alla meta.

Regime delle decorrenzeIn base all’art. 24, comma 17-bis, della legge n. 214/2011,

ai trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori desti-

natari del beneficio in esame, continuano ad applicarsi le

cosiddette «finestre mobili» di cui all’art. 12, comma 2, del

D.L. n. 78/2010. Pertanto la prima decorrenza utile e fissa-

ta:

— trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti,

per coloro che accedono al trattamento pensionistico a

carico di una delle gestioni dei lavoratori dipendenti;

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITIdal 01.01.2014 al 31.12.2014

LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI

Anzianitacontributiva

Etaanagrafica

Quota(somma etaanagraficae anzianita

contributiva)

Anzianitacontributiva

Etaanagrafica

Quota(somma etaanagraficae anzianita

contributiva)

almeno 35 anni minimo 63 e 3 mesi 99,3 almeno 35 anni minimo 64 e 3 mesi 100,3

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITIdal 01.01.2014 al 31.12.2014

LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI

Anzianitacontributiva

Etaanagrafica

Quota(somma etaanagraficae anzianita

contributiva)

Anzianitacontributiva

Etaanagrafica

Quota(somma etaanagraficae anzianita

contributiva)

almeno 35 anni minimo 62 e 3 mesi 98,3 almeno 35 anni minimo 63 e 3 mesi 99,3

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PRATICA LAVORO 11/2014 513

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— trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i

lavoratori che accedono al trattamento pensionistico a ca-

rico della gestione speciale dei lavoratori autonomi.

Inoltre, l’Istituto ricorda che, ai sensi dell’art. 2, comma 4,

del D.Lgs. n. 67/2011, la presentazione della domanda ol-

tre il termine del 1º marzo dell’anno di maturazione dei

requisiti comporta, in caso di accertamento positivo dei

requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento

pensionistico anticipato pari a:

— un mese, per un ritardo della presentazione massimo di

un mese;

— due mesi, per un ritardo della presentazione superiore

ad un mese ed inferiore a tre mesi;

— tre mesi per un ritardo della presentazione pari o supe-

riore a tre mesi.

Presentazione della domandaLa domanda di accesso al beneficio di cui all’art. 2, comma

1, del D.Lgs. n. 67/2011 (la cui modulistica e disponibile sul

sito internet dell’Inps nella sezione moduli) e la relativa

documentazione devono essere presentate alla competen-

te struttura territoriale dell’Istituto entro il 1º marzo del

2014 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1º gennaio

2014 al 31 dicembre 2014.

Per coloro che sono iscritti alla gestione ex Inpdap ed ex

Enpals le domande di accesso al beneficio in argomento

devono essere presentate secondo le modalita stabilite dal-

le gestioni stesse.

Procedimento accertativoNel caso in cui l’interessato presenti domanda entro il 1º

marzo 2014, senza ancora aver perfezionato i prescritti

requisiti ma sia nelle condizioni per poterli maturare entro

il 31 dicembre 2014, l’Inps, entro il 30 ottobre 2014, co-

munichera l’accoglimento della domanda con riserva. L’ef-

ficacia del provvedimento di accoglimento resta subordina-

ta al successivo accertamento del perfezionamento dei re-

quisiti entro il 31 dicembre 2014.

Comunicazione dell’ente previdenzialeal soggetto interessatoAll’esito della domanda di accesso al beneficio di cui al

D.Lgs. n. 67/2011, l’ente previdenziale, ex art. 4, comma

1, D.M. 20 settembre 2011, comunica al lavoratore inte-

ressato, entro il 30 ottobre 2014:

— l’accoglimento della domanda, con indicazione della pri-

ma decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora

sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimen-

to delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia

verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;

— l’accertamento del possesso dei requisiti relativi allo

svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pe-

santi, con differimento della decorrenza del trattamento

pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finan-

ziaria; in tal caso, la prima data utile per l’accesso al pen-

sionamento viene indicata con successiva comunicazione in

esito al monitoraggio di cui all’art. 3 del citato decreto

ministeriale;

— il rigetto della domanda, qualora sia accertato il manca-

to possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavo-

razioni particolarmente faticose e pesanti.

Presentazione domanda di pensionee riconoscimento del beneficioInfine, l’Inps chiarisce che l’accesso anticipato al trattamen-

to pensionistico e riconosciuto a seguito di presentazione

della domanda di pensionamento, il cui accoglimento e

subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di leg-

ge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini

dell’accoglimento della stessa, verranno esaminati i casi in

cui l’accoglimento della domanda di accesso al beneficio e

avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento

dei requisiti entro il 31 dicembre 2014.

A tal fine, il lavoratore puo fornire ulteriore documentazio-

ne ad integrazione di quella gia prodotta a corredo della

domanda di accesso al beneficio.

Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente pro-

dotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso del-

l’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al

beneficio in parola, la domanda di pensione con riconosci-

mento del beneficio di accesso anticipato non puo essere

accolta.

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514 11/2014 PRATICA LAVORO

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Societa ed associazioni sportivedilettantistiche - VigilanzaMin. lavoro, nota 21 febbraio 2014, n. 4036

Il Ministero del lavoro, con nota 21 febbraio 2014, n.

4036, fornisce indicazioni operative in merito alle verifiche

ispettive da effettuare presso societa ed associazioni spor-

tive dilettantistiche.

In particolare, il Ministero evidenzia che le Societa e Asso-

ciazioni sportive dilettantistiche (Ssd e Asd), disciplinate

dall’art. 90 della L. n. 289/2002, devono essere riconosciute

dal Coni ed essere iscritte nel Registro delle societa ed

associazioni sportive dilettantistiche tenuto dallo stesso Co-

ni e sono caratterizzate dall’assenza di finalita lucrative.

Tali societa e associazioni attraverso il riconoscimento rien-

trano nell’ordinamento sportivo e, quindi, sono disciplinate

sia dal predetto ordinamento che dall’ordinamento statale.

Di conseguenza, vi e una netta distinzione tra le Ssd/Asd e

le realta imprenditoriali che gestiscono lo sport con fini di

lucro.

Il riconoscimento da parte del Coni, che certifica quindi lo

svolgimento da parte delle Ssd e Asd di attivita sportive a

livello dilettantistico, e il presupposto per l’applicazione del

trattamento di favore, giustificato dalla funzione sociale da

esse svolta.

Riguardo ai rapporti di collaborazione instaurati da parte

delle Ssd o Asd nell’esercizio diretto di attivita sportive di-

lettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del D.P.R.

n. 917/1986 (TUIR), l’art. 35, comma 5 del D.L. n. 207/2008

stabilisce che «nelle parole esercizio diretto di attivita spor-

tive dilettantistiche», ovvero le attivita sottoposte al regime

fiscale proprio dei redditi diversi, «sono ricomprese la for-

mazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza dell’at-

tivita sportiva dilettantistica».

La norma non si rivolge al solo caso di prestazioni rese per

la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, bensı

le estende a tutte quelle relative allo svolgimento delle

attivita dilettantistiche di formazione, di didattica, di prepa-

razione e di assistenza intese nell’accezione piu ampia del

termine «attivita sportiva».

Pertanto, formazione didattica e preparazione sono le atti-

vita che gli istruttori, gli allenatori operanti all’interno delle

Ssd e Asd svolgono in forma dilettantistica.

Il Ministero evidenzia che, ai sensi dell’art. 90 della L. n.

289/2002, e stato esteso il trattamento di favore anche ai

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di ca-

rattere amministrativo-gestionale di natura non professio-

nale resi in favore di societa e associazioni sportive dilettan-

tistiche.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 61, comma 3 del D.Lgs. n. 276/

2003, devono essere esclusi dalle tipologie contrattuali a

progetto ed occasionali i rapporti e le attivita di collabora-

zione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate

a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa spor-

tive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazio-

nali, alle discipline sportive associate e agli enti di promo-

zione sportiva riconosciute dal Coni.

L’attivita di vigilanza svolta nei confronti di tali realta ha

determinato l’insorgere di contenziosi con esito in buona

parte non favorevole per l’Amministrazione e per l’Inps; di

conseguenza, il Ministero evidenzia la necessita di promuo-

vere iniziative di carattere normativo, finalizzate ad una

graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a

favore di soggetti che, nell’ambito delle associazioni e so-

cieta sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, dalle

Federazioni sportive nazionali, nonche dagli enti di promo-

zione sportiva, svolgono attivita sportiva dilettantistica non-

che attivita amministrativo-gestionale non professionale ex

art. 67, comma 1, lett. m) ultimo periodo del TUIR.

Pertanto, il Ministero evidenzia la necessita, ferma restando

l’attivita di vigilanza gia avviata ed i contenziosi in essere, di

concentrare la propria attivita sulle diverse realta imprendi-

toriali evidentemente non riconosciute dal Coni, dalle Fe-

derazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione

sportiva e non iscritte nel Registro delle societa associazioni

sportive dilettantistiche.

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PRATICA LAVORO 11/2014 515

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Brevi dalle Regioni

Avv. Nicolina Tirino

TirociniCon delibera della Giunta regionale del 16 dicembre 2013, n. 949, pubblicata sul B.U.R del 22

gennaio 2014, n. 3, e stato approvato il documento denominato «Linee guida per l’attuazione

dei tirocini extracurriculari nella Regione». Con il detto documento si vuole introdurre una

disciplina organica dei tirocini extracurriculari, garantendo la loro funzione di misura di ac-

compagnamento al lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di

lavoro ed un datore di lavoro, allo scopo di permettere al tirocinante di arricchire la propria

esperienza formativa e di favorire la possibile costituzione di un rapporto di lavoro con il

soggetto ospitante. Con tali Linee Guida si intende garantire ai tirocini la loro funzione di

misura di politica attiva, finalizzata, in primo luogo, a creare un contatto diretto con il mondo

del lavoro, allo scopo di permettere al tirocinante di arricchire la propria esperienza e di

favorirne l’occupabilita. Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini:

1) i tirocini formativi e di orientamento;

2) i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro;

3) i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro; destinati a categorie di soggetti svantag-

giati.

Sono compresi, nell’ambito della disciplina, anche i tirocini estivi di orientamento, ovvero quelli

promossi a favore di giovani o adolescenti, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso

l’universita o presso un istituto scolastico e che si svolgono durante le vacanze estive, ovvero

nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico o scolastico e l’inizio di quello succes-

sivo.

Le presenti linee guida non trovano applicazione nei confronti dei c.d. tirocini curriculari, che

saranno oggetto di interventi di promozione e di incentivazione da parte della Regione Abruz-

zo, mediante specifici accordi da stipularsi con le istituzioni scolastiche, le universita, gli orga-

nismi formativi accreditati e gli ordini professionali.

Stato di disoccupazioneCon delibera G.R. del 31 dicembre 2013, n. 2191, pubblicata sul B.U.R del 4 febbraio 2014, n.

5, sono state approvate le «Linee guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoc-

cupazione, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile

2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni», in conformita all’Accordo Stato,

Regioni e Province autonome, sottoscritto in data 5 dicembre 2013.

Per stato di disoccupazione si intende la condizione del soggetto privo di lavoro che si dichiara

immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attivita lavorativa. L’interes-

sato per acquisire lo stato di disoccupato deve presentarsi al Centro per l’impiego del proprio

domicilio e rilasciare una dichiarazione da cui risulti la mancanza di attivita lavorativa, l’even-

tuale attivita lavorativa svolta precedentemente; l’immediata disponibilita alla ricerca e allo

svolgimento di attivita lavorativa; l’impegno ad aderire alle iniziative di promozione dell’occu-

pazione proposte dal Centro per l’impiego e previste dal Piano di Politica del lavoro. Il Centro

per l’impiego procede alla verifica della permanenza dello stato di disoccupazione. L’esito della

verifica rappresenta il presupposto per la conservazione, la sospensione o la perdita dello stato

di disoccupazione. Lo stato di disoccupazione decorre dalla data della sua dichiarazione.

L’anzianita dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali.

Abruzzo

Aosta

NormativaRassegna

516 11/2014 PRATICA LAVORO

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MicrocreditoCon delibera G.R. del 20 dicembre 2013, n. 608, pubblicata sul B.U.R. del 30 dicembre 2013,

n. 74, e stato approvato il «PO FSE Campania 2007/2013. Fondo microcredito piccoli comuni

campani e costituzione rete di servizi». La regione Campania ha fatto proprie le direttive della

Comunita Europea riguardanti la politica di coesione a sostegno della crescita e dell’occupa-

zione e i conseguenti orientamenti strategici comunitari 2007-2013, anche in collaborazione

con il Fondo Europeo per gli Investimenti. Sono state previste tra le altre una serie di azioni

coerenti per facilitare l’accesso alla finanza da parte delle micro-imprese, anche individuali, e

piccole-medie imprese. All’uopo, la nuova strategia comunitaria EUROPA 2020 si incentra

sullo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza, sull’innovazione sulla promozione di

un alto tasso di occupazione, che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale. Per la

realizzazione di tali fini la regione Campania ha istituito il «Fondo Microcredito Piccoli Comuni

Campani - FSE», finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) all’interno del P.O. Campania FSE

2007-2013, dotandolo inizialmente della somma complessiva fino all’importo massimo di

20.000.000,00 euro.

Aiuti «de minimis»Con delibera G.R. 30 dicembre 2013, n. 2106 e stato approvato il programma operativo per

migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione attraverso la concessione, tramite

gli organismi di garanzia, di un aiuto «de minimis» sotto forma di concorso interessi a favore

delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli per l’annata agraria 2013-

2014 con scadenza orientamenti al 30 giugno 2014.

La regione ha inteso dare attuazione alle direttive comunitarie in materia di aiuti di Stato nel

settore agricolo e forestale, in particolare gli aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve

termine, attraverso lo strumento del «de minimis» agricolo. A tale scopo, con la delibera in

esame viene posto in essere, attraverso gli Organismi di garanzia di cui alla L.R. n. 43/1997 e

successive modificazioni - sulla base della normativa comunitaria prevista dal regolamento (CE)

n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 - un intervento rivolto alle imprese

agricole di produzione adottando a tal fine lo specifico Programma regionale, con una dimen-

sione finanziaria pari ad euro 1.600.000,00.

Campania

Emilia-Romagna

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PRATICA LAVORO 11/2014 517

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Il volume fornisce tutte le soluzioni degli aspetti contrattuali

prevalenti della professione (i contratti di lavoro, le collaborazioni,

l’agenzia, l’appalto, il contratto a termine, le conciliazioni, il

personale direttivo, le trasferte e i trasferimenti, i benefit, la gestione

del personale, i premi, i licenziamenti, le procedure disciplinari) che

costituiscono la quasi totalità delle problematiche che si riscontrano

nell’amministrazione del personale.

Suddivisa in argomenti tematici, ogni formula viene proposta e

analizzata sotto quattro aspetti principali: i punti di attenzione, la

gestione in sintesi, le clausole, le formule.

Allegato al libro viene proposto un Cd-Rom contenente le

formule, che possono essere ricercate sia attraverso un indice degli

argomenti, sia digitando un codice riportato a fianco della formula

nel sommario del volume. Una volta individuata, la formula potrà

essere personalizzata, stampata ed archiviata per futuri utilizzi.

di Gianluca Spolverato

pagg. 747 - 72,00

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Adempimentidall’8 al 22 marzo 2014

N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e possibile lo slittamento

al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al

giorno lavorativo successivo.

Versamento contributi Inps operai agricoli

Soggetti obbligati

Aziende agricole.

Adempimento

Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per

compartecipanti individuali.

Modalita

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono

effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o

del concessionario della riscossione, ovvero con modalita telematiche.

Codice contributo:

— LAS (contributi per OTI, OTD, CI);

— PCF (contributi per PC/PCF).

Versamento contributi Inps ex Enpals

Soggetti obbligati

Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

Adempimento

Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.

Modalita

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono

effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o

del concessionario della riscossione, ovvero con modalita telematiche.

Causale contributo:

— CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti);

— CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo).

17 marzo

17 marzo

NormativaScadenzario

PRATICA LAVORO 11/2014 519

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Operazioni di conguaglio

Soggetti obbligati

Sostituti d’imposta.

Adempimento

Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del

mese precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell’anno solare

precedente.

Modalita

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24

presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione,

ovvero con modalita telematiche.

N.B.: I versamenti delle maggiori ritenute scaturenti dal conguaglio devono essere effettuati

negli stessi termini previsti per le ritenute ordinarie relative al periodo di paga in cui il congua-

glio e stato effettuato, e cioe 16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, rispettivamente per il

conguaglio effettuato entro dicembre, gennaio o febbraio da parte dei datori di lavoro sui

redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso dell’anno solare precedente.

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Soggetti obbligati

— Societa di capitali;

— enti commerciali di diritto pubblico o privato;

— enti non commerciali di diritto pubblico o privato;

— associazioni non riconosciute;

— consorzi;

— societa non residenti;

— societa di persone;

— associazioni per l’esercizio di arti e professioni;

— societa di armamento;

— societa di fatto;

— persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;

— condomini;

che hanno corrisposto nel mese precedente:

a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;

b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori

autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20%;

c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza

di commercio e di procacciamento di affari;

d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione

di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del

TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;

e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a

terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (la

17 marzo

17 marzo

520 11/2014 PRATICA LAVORO

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ritenuta e operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.

67 del TUIR).

Adempimento

I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a

lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, in-

ventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non

fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versa-

mento delle ritenute esclusivamente mediante modalita telematiche, anche servendosi di

intermediari.

Modalita

Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali

dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, esclusivamente mediante modalita telematiche, anche servendosi di intermediari.

In riferimento all’addizionale comunale e regionale i soggetti titolari di partita IVA devono

effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello

telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a

utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in

L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con

modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della

riscossione, ovvero con modalita telematiche.

Versamento contributi Inps lavoro dipendente

Soggetti obbligati

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria

e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps.

Adempimento

Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese

precedente.

Modalita

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono

effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o

del concessionario della riscossione, ovvero con modalita telematiche.

Codice contributo:

— DM10virtuale (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10virtuale).

Denuncia e versamento contributi Casagit

Soggetti obbligati

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.

Adempimento

Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della do-

17 marzo

17 marzo

PRATICA LAVORO 11/2014 521

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cumentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in

formato elettronico.

Modalita

Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400

802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco, 61 - 00144 Roma.

Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o

Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia,

in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certi-

ficata [email protected].

Versamento del contributo alla gestione separata INPS

Soggetti obbligati

Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori

porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste

l’obbligo contributivo, e cioe a dire prestazioni rese:

a) da amministratori, sindaci o revisori di societa, associazioni ed altri enti con o senza perso-

nalita giuridica;

b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i

compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o

giornali e simili;

c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore

autonomo senza partita IVA;

d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni

lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione

degli iscritti agli albi professionali);

e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.

Adempimento

Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi

soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Modalita

Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali

dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, esclusivamente mediante modalita telematiche, anche servendosi di intermediari.

Causale contributo:

— C10 - per i collaboratori gia iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli

associati in partecipazione per i quali non e dovuto il contributo dello 0,50 per cento;

— CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione compren-

siva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione);

— ASS - per gli associati in partecipazione.

Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria

Soggetti obbligati

Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano

alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.

17 marzo

17 marzo

522 11/2014 PRATICA LAVORO

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AdempimentoVersamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile,

integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensio-

nistiche complementari.

ModalitaI soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono

effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o

del concessionario della riscossione, ovvero con modalita telematiche.

Versamento contributi Inps pescatori autonomi

Soggetti obbligatiPescatori autonomi.

AdempimentoVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.

ModalitaI soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono

effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o

del concessionario della riscossione, ovvero con modalita telematiche.

Codice contributo:

— PESC.

Inail - Denuncia delle retribuzioni

Soggetti obbligatiDatori di lavoro titolari di posizioni assicurative (ditte attive).

AdempimentoTrasmissione all’Inail della denuncia delle retribuzioni dei dipendenti relative all’anno prece-

dente.

ModalitaEsclusivamente mediante trasmissione telematica:

— tramite servizio «Alpi online»;

— «Invio dichiarazioni salariali» del mod. 10 3 1.

N.B.: Il versamento dei premi dovra essere effettuato entro il 16 maggio.

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente

Soggetti obbligatiDatori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.

17 marzo

17 marzo

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PRATICA LAVORO 11/2014 523

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Adempimento

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale

presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.

Modalita

Versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in

via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il

tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art.

37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di

partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24/Accise presso gli sportelli del-

l’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita tele-

matiche.

Denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di

trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, che attualmente sono Entratel e Fisconline.

Codice contributo:

I codici per il versamento della contribuzione obbligatoria, da indicare nel campo «codice

tributo», del modello F24 sono:

— C001 (Contributi obbligatori correnti);

— C002 (Contributi obbligatori pregressi);

— C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale);

— C004 (Differenze contributive);

— C005 (Contributi diversi e contrattuali).

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile

Soggetti obbligati

Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita in relazione

al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano

versate entro il 17 febbraio 2014.

Adempimento

I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente

versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del 30%) dell’imposta

non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno

esclusivamente mediante modalita telematiche, anche servendosi di intermediari.

Modalita

Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le mo-

dalita ordinarie del versamento del tributo unitamente al versamento della sanzione ridotta

pari ad un decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi

moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento del tributo

omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie

connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento), e eseguito esclusivamente

con modalita telematiche.

Codici tributo:

— 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;

— 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;

— 8926 - Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - Ravvedimento;

— 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA.

19 marzo

524 11/2014 PRATICA LAVORO

NormativaScadenzario

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Versamento contributi al FASC

Soggetti obbligatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica

e il Ccnl agenzie marittime e aeree.

AdempimentoVersamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli

impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi

versati.

ModalitaPresso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c

bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e

la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software de-

nominato Telefasc.

20 marzo

PRATICA LAVORO 11/2014 525

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Scuole private - LaicheVerbale di riunione - 18 febbraio 2014

Sintesi dell’accordo

Nell’ambito del rinnovo del c.c.n.l. 2013-2015, col verbale di riunione 10 gennaio 2014 le Parti

stipulanti si erano impegnate a disciplinare gli istituti del contratto a termine nonche del salario

di anzianita con riferimento ai lavoratori che avessero maturato, al 1º gennaio 2013, 2 anni di

servizio nello stesso Istituto (v. Pratica Lavoro n. 5/2014, pag. 263).

Con il verbale di riunione 18 febbraio 2014 le Parti hanno stabilito la seguente disciplina.

A tutto il personale che al 1º gennaio 2014 abbia maturato, presso lo stesso Istituto, 2 anni di

servizio ininterrotto, sono corrisposti, dal 1º febbraio 2014, E 10 mensili, aggiuntivi per quanti

gia godono del salario di anzianita.

L’importo e riproporzionato sulla base dell’orario di lavoro settimanale individuale, ridotto o

part-time.

Datadi assunzione

Dalla datadi maturazione

Dal 1.1.2004(euro)

Dal 1.1.2008(euro)

Dal 1.1.2012(euro)

Dal 1.2.2014(euro)

prima del 31 dicembre1995

ogni 2 anni scatto 5% 15,00 25,00 35,00 45,00

dal 1º gennaio 1996 al31 dicembre 2001

– 15,00 25,00 35,00 45,00

dal 1º gennaio 2002 al31 dicembre 2005

– – 10,00 20,00 30,00

dal 1º gennaio 2006 al31 dicembre 2009

– – – 10,00 20,00

dal 1º gennaio 2010 al31 dicembre 2011

10,00

Nell’ipotesi di assunzione prima del 31 dicembre 1995, si aggiungono gli scatti percepiti al 31

dicembre 1997 e, dal 1º febbraio 2014, quelli percepiti al 31 dicembre 1998.

Fermo restando che la durata complessiva massima dei contratti a termine e pari a 36 mesi, per

i docenti non abilitati, considerato il loro obbligo di conseguire l’abilitazione all’insegnamento,

i contratti a termine potranno essere reiterati oltre i 36 mesi, per ulteriori 24 mesi.

Qualora in questi 24 mesi il docente acquisisca l’abilitazione, il contratto e trasformato a

tempo indeterminato.

Disciplina del salario di anzianita e dei contratti a termine� Parti stipulanti: Aninsei con Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal

� Campo di applicazione: dipendenti dagli istituti scolastici gestiti da enti e privati

� Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed iltesto contrattuale «Scuole private - Laiche» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.

Premessa

Salariodi anzianita

Lavoroa termine

ContrattazioneNotizie

526 11/2014 PRATICA LAVORO

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Autotrasporto merci e logisticaComunicato - 20 febbraio 2014

Sintesi dell’accordo

In data 17 dicembre 2013 Confartigianato Trasporti, CNA-Fita, Casartigiani e Claai con Filt-

Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti-Uil avevano siglato un Protocollo per il rilancio del settore dell’auto-

trasporto merci artigiano (v. Pratica Lavoro n. 4/2014, pag. 209), che sarebbe stato operativo

dopo l’approvazione da parte degli organi direttivi delle Organizzazioni datoriali e sindacali.

Col Protocollo si intendeva altresı integralmente sottoscritto l’accordo di rinnovo 1º agosto

2013 e successiva ratifica 2 ottobre 2013 (v. Pratica Lavoro n. 34-35/2013, pag. 1500 e n.

41/2013, pag. 1769).

In data 20 febbraio 2014 la Fita Cna, a seguito dell’approvazione da parte del proprio organo

direttivo, comunica lo scioglimento della riserva sul Protocollo (*).

Pertanto le imprese aderenti alla Fita Cna daranno applicazione all’accordo di rinnovo 1º

agosto 2013.

____________

(*) Si ricorda che anche Confartigianato Trasporti aveva sciolto la riserva con comunicato dell’8 febbraio 2014 (v. PraticaLavoro n. 10/2014, pag. 496).

Accordo di rinnovo 1º agosto 2013 - Scioglimento della riserva di Fita Cna� Parti stipulanti: Fita Cna

� Campo di applicazione: dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logi-

stica

� Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed iltesto contrattuale «Autotrasporto merci e logistica» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrat-tuale.

ContrattazioneNotizie

PRATICA LAVORO 11/2014 527

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Aprile 2014

Accordo 19 novembre 2013

Una tantum - Imprese artigiane alimentari e imprese della panificazioneCon la retribuzione del mese di aprile 2014, ad integrale copertura del periodo di carenza

contrattuale, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo 19 novem-

bre 2013 viene corrisposta la prima tranche, pari ad E 55 lordi, di importo forfetario una

tantum, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel

periodo interessato.

Agli apprendisti l’una tantum compete, con la medesima decorrenza, nella misura del 70%.

L’importo una tantum sara ridotto proporzionalmente in caso di servizio militare, assenza

facoltativa «post-partum», part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate ed e

escluso dalla base del calcolo del t.f.r.; e comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione

diretta ed indiretta, legali o contrattuale. Gli importi eventualmente gia corrisposti a titolo di

futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi

di «una tantum» previsti dall’accordo. Tali importi, pertanto, - devono essere detratti dall’una

tantum stessa fino a concorrenza e quindi cessano di essere corrisposti con la retribuzione del

mese novembre 2013.

Accordo 7 ottobre 2013-26 novembre 2013

Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014

LivelloAumento

contrattuale MinimoIndennita

di funzione Totale

8 54,96 2.049,23 51,65 2.100,88

7 51,36 1.903,67 — 1.903,67

6 48,72 1.756,45 — 1.756,45

5 45,84 1.669,64 — 1.669,64

4 43,20 1.602,26 — 1.602,26

3S 42,00 1.566,29 — 1.566,29

3 40,80 1.530,83 — 1.530,83

2S 39,12 1.487,48 — 1.487,48

2 37,20 1.451,84 — 1.451,84

1 24,00 1.168,10 — 1.168,10

C.c.n.l. 13 settembre 2012

Elemento di garanzia retributivaAi lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di

contrattazione di secondo livello e che nei precedenti 3 anni non abbiano percepito nessun

altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di

c.c.n.l., viene erogato con la retribuzione del mese di aprile 2014, un importo annuo pari ad

E 250, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concor-

renza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l.

Alimentarie panificazione -Aziende artigiane

Calzature - Piccolae media industria

Carta - Aziendeindustriali

ContrattazioneScadenzario

528 11/2014 PRATICA LAVORO

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Nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente al mese di aprile, verranno erogati tanti

dodicesimi di esso quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno.

Accordo 28 maggio 2012

Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014

LivelloAumento

contrattuale MinimoIndennita

di funzione Totale

Q/Direzione 47,24 2.503,72 234,00 2.737,72

Q 42,94 2.275,82 210,00 2.485,82

1 36,86 1.953,58 — 1.953,58

2 33,00 1.749,00 — 1.749,00

3S 31,64 1.676,92 — 1.676,92

3 29,62 1.569,86 — 1.569,86

4 27,56 1.460,68 — 1.460,68

5 26,24 1.390,72 — 1.390,72

6 22,16 1.174,48 — 1.174,48

Accordo 7 ottobre 2013-26 novembre 2013

Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014

LivelloAumento

contrattuale MinimoE.d.r.

confederaleIndennita

di funzione Totale

7 Q 56,58 1.993,85 10,33 82,63 2.086,81

7 56,58 1.993,85 10,33 — 2.004,18

6 52,87 1.842,55 10,33 — 1.852,88

5 50,15 1.750,81 10,33 — 1.761,14

4 S 47,19 1.653,99 10,33 — 1.664,32

4 44,47 1.615,48 10,33 — 1.625,81

3 42,00 1.545,61 10,33 — 1.555,94

2 38,29 1.466,17 10,33 — 1.476,50

1 24,71 1.180,90 10,33 — 1.191,23

C.c.n.l. 17 giugno 2011-Protocollo 28 ottobre 2013

Assistenza integrativaDal mese di aprile 2014 le aziende devono effettuare il primo versamento trimestrale del

contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni sanitarie a favore dei lavoratori

non in prova a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale (per ciascun dipendente

E 42,50 al netto del contributo di solidarieta) unitamente ad E 2 come contributo straordinario

una tantum di avvio.

In caso di mancato versamento del contributo ordinario, nonche di quello straordinario, l’a-

zienda e responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, con

facolta del lavoratori di richiedere il risarcimento del danno.

Dallo stesso mese di aprile 2014, il Fondo iniziera a erogare le prestazioni sanitarie previste.

Centrielaborazionedati (Ced)

Giocattoli - Piccolae media industria

Igiene ambientale -Aziendemunicipalizzate

ContrattazioneScadenzario

PRATICA LAVORO 11/2014 529

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C.c.n.l. 21 marzo 2012-Protocollo 28 ottobre 2013

Assistenza integrativaDal mese di aprile 2014 le aziende devono effettuare il primo versamento trimestrale del

contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni sanitarie a favore dei lavoratori

non in prova a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale (per ciascun dipendente E42,50 al netto del contributo di solidarieta) unitamente ad E 2 come contributo straordinario

una tantum di avvio.

In caso di mancato versamento del contributo ordinario, nonche di quello straordinario, l’a-

zienda e responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, con

facolta del lavoratori di richiedere il risarcimento del danno.

Dallo stesso mese di aprile 2014, il Fondo iniziera a erogare le prestazioni sanitarie previste.

Accordo 3 maggio 2013

Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014

LivelloAumento

contrattuale Minimo ContingenzaE.d.r.

confederaleSuperminimo

collettivo Totale

A S 58,82 1.675,67 531,34 10,33 — 2.217,34

A 54,11 1.541,53 528,18 10,33 — 2.080,04

B 44,11 1.256,70 521,48 10,33 — 1.788,51

CS 42,35 1.206,67 520,13 10,33 — 1.737,13

C 40,00 1.139,64 518,37 10,33 — 1.668,34

D 37,65 1.075,40 516,76 10,33 — 1.602,49

E 34,71 991,36 514,81 10,33 — 1.516,50

F 29,42 839,12 512,38 10,33 7,75 1.369,58

Previdenza integrativaDal 1º aprile 2014 la contribuzione a carico azienda dovuta al fondo ARCO e pari a 1,50%, da

calcolarsi sulla retribuzione utile al calcolo del t.f.r.

I contributi volontari versati dai lavoratori devono essere calcolati sulla retribuzione commisu-

rata a minimo tabellare, indennita di contingenza ed E.d.r.

Accordo 16 gennaio 2014

Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014 - Aziende aderenti a Confimi

LivelloAumento

contrattuale MinimoE.d.r.

confederaleSuperminimo

collettivo Totale

1 61,76 2.246,54 10,33 — 2.256,87

2 55,59 2.093,52 10,33 — 2.103,85

3 45,29 1.799,85 10,33 — 1.810,18

4 42,94 1.714,60 10,33 — 1.724,93

5 40,00 1.659,35 10,33 — 1.669,68

6 37,65 1.590,84 10,33 — 1.601,17

7 34,71 1.504,96 10,33 — 1.515,29

8 29,41 1.351,75 10,33 7,75 1.369,83

Igiene ambientale -Aziende private

Lapidei - Aziendeindustriali

Lapidei - Piccolae media industria

ContrattazioneScadenzario

530 11/2014 PRATICA LAVORO

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Accordo 24 giugno 2013

Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014

LivelloAumento

contrattuale Minimo ContingenzaE.d.r.

confederaleIndennita

di funzioneSuperminimo

collettivo Totale

ASQ 56,62 1.807,34 534,84 10,33 51,65 — 2.404,16

AS 56,62 1.807,34 534,84 10,33 — — 2.352,51

A 47,61 1.519,77 528,01 10,33 — — 2.058,11

B 38,86 1.240,47 521,40 10,33 — — 1.772,20

CS 36,80 1.173,18 517,58 10,33 — — 1.701,09

C 35,00 1.116,23 517,52 10,33 — — 1.644,08

D 32,43 1.038,19 515,99 10,33 — — 1.564,51

E 30,11 962,13 514,04 10,33 — — 1.486,50

F 25,74 823,40 511,74 10,33 — 4,13 1.349,60

Previdenza integrativaDal 1º aprile 2014 il contributo paritetico da versare al Fondo Arco viene elevato al 2,8%

(1,4% a carico dell’azienda e 1,4% a carico del lavoratore) da calcolarsi sulla retribuzione utile

(composta da minimo, contingenza, E.d.r. confederale e indennita di funzione per i quadri).

Accordo 3 febbraio 2014

Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014

LivelloAumento

contrattuale Minimo ContingenzaE.d.r.

confederaleIndennita

di funzioneSuperminimo

collettivo Totale

A S Q 56,62 1.807,34 534,84 10,33 51,65 — 2.404,15

A S 56,62 1.807,34 534,84 10,33 — — 2.352,51

A 47,61 1.519,77 528,01 10,33 — — 2.058,11

B 38,86 1.240,47 521,40 10,33 — — 1.772,20

C S 36,80 1.173,17 517,59 10,33 — — 1.701,09

C 35,00 1.116,23 517,52 10,33 — — 1.644,08

D 32,43 1.038,19 515,99 10,33 — — 1.564,51

E 30,11 962,12 514,04 10,33 — — 1.486,49

F 25,74 823,40 511,74 10,33 — 4,13 1.349,60

Previdenza integrativaDal 1º aprile 2014 la contribuzione paritetica ai fondi Fondapi e Arco e pari all’1,40% di

minimo, contingenza ed E.d.r.

Accordo 11 settembre 2013

Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014 - Settore Legno

LivelloAumento

contrattuale Minimo ContingenzaE.d.r.

confederaleIndennita

di funzione Totale

AD3 63,00 1.734,03 531,91 10,33 25,82 2.302,09

AD2 61,50 1.693,80 531,91 10,33 — 2.236,04

Laterizi - Aziendeindustriali

Laterizi - Piccolae media industria

Legnoe arredamento -Aziende industriali

ContrattazioneScadenzario

PRATICA LAVORO 11/2014 531

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LivelloAumento

contrattuale Minimo ContingenzaE.d.r.

confederaleIndennita

di funzione Totale

AD1 58,50 1.610,62 529,75 10,33 — 2.150,70

AC5 55,50 1.528,02 527,94 10,33 — 2.066,29

AC4 51,00 1.404,20 525,22 10,33 — 1.939,75

AC3 46,50 1.280,32 522,41 10,33 — 1.813,06

AC2 46,50 1.280,32 522,41 10,33 — 1.813,06

AC1 42,00 1.156,41 518,45 10,33 — 1.685,19

AS4 46,50 1.280,32 522,41 10,33 — 1.813,06

AS3 44,25 1.218,90 521,02 10,33 — 1.750,25

AS2 42,00 1.156,41 518,45 10,33 — 1.685,19

AS1 40,20 1.106,72 517,76 10,33 — 1.634,81

AE4 40,20 1.106,72 517,76 10,33 — 1.634,81

AE3 37,95 1.044,75 516,53 10,33 — 1.571,61

AE2 35,70 982,80 514,79 10,33 — 1.507,92

AE1 30,00 826,07 512,16 10,33 — 1.348,56

Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014 - Settore Boschi e foreste

LivelloAumento

contrattuale Minimo ContingenzaE.d.r.

confederaleIndennita

di funzione Totale

AD3 63,00 1.734,03 530,78 10,33 25,82 2.300,96

AD2 61,50 1.693,80 530,78 10,33 — 2.234,91

AD1 58,50 1.610,62 529,75 10,33 — 2.150,70

AC5 55,50 1.528,02 526,93 10,33 — 2.065,28

AC4 51,00 1.404,20 525,22 10,33 — 1.939,75

AC3 46,50 1.280,32 521,58 10,33 — 1.812,23

AC2 46,50 1.280,32 521,58 10,33 — 1.812,23

AC1 42,00 1.156,41 517,65 10,33 — 1.684,39

AS4 46,50 1.280,32 521,58 10,33 — 1.812,23

AS3 44,25 1.218,90 521,02 10,33 — 1.750,25

AS2 42,00 1.156,41 517,65 10,33 — 1.684,39

AS1 40,20 1.106,72 517,05 10,33 — 1.634,10

AE4 40,20 1.106,72 517,05 10,33 — 1.634,10

AE3 37,95 1.044,75 516,53 10,33 — 1.571,61

AE2 35,70 982,80 514,14 10,33 — 1.507,27

AE1 30,00 826,07 511,66 10,33 — 1.348,06

Accordo 29 novembre 2013

Arretrati - Aziende aderenti a ConfimiCon la retribuzione di aprile 2014 verra corrisposta una quota degli aumenti retributivi relativi

alle mensilita da giugno a novembre 2013, nei seguenti importi:

Categoria Importi

AD3 51,60

AD2 48,00

Legnoe arredamento -Piccola e mediaindustria

ContrattazioneScadenzario

532 11/2014 PRATICA LAVORO

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Categoria Importi

AD1 44,40

AC4 40,80

AC3 37,20

AC2 37,20

AC1 34,08

AS3 37,20

AS2 33,60

AS1 32,16

AE3 30,36

AE2 28,56

AE1 24,00

Accordo 20 novembre 2013

Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014

LivelloAumento

contrattuale Minimo ContingenzaE.d.r.

confederaleIndennita

di funzione E.r.s. Totale

1 S 79,63 1.675,91 530,41 10,33 56,81 — 2.273,46

1 76,67 1.623,19 529,78 10,33 — 36,15 2.199,45

2 70,37 1.482,09 526,33 10,33 — 20,66 2.039,41

3 61,11 1.291,75 522,03 10,33 — — 1.824,11

4 53,71 1.137,37 518,42 10,33 — — 1.666,12

5 50,00 1.051,51 516,35 10,33 — — 1.578,19

6 46,29 969,12 514,29 10,33 — — 1.493,74

7 42,60 883,27 512,05 10,33 — — 1.405,65

8 37,04 789,18 510,50 10,33 — — 1.310,01

Accordo 7 ottobre 2013-26 novembre 2013

Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014

LivelloAumento

contrattuale MinimoE.d.r.

confederaleIndennita

di funzione Totale

6Q 54,38 1.987,73 10,33 82,63 2.080,69

6 54,38 1.987,73 10,33 — 1.998,06

5 50,50 1.811,83 10,33 — 1.822,16

4S 46,61 1.678,29 10,33 — 1.688,62

4 43,46 1.606,30 10,33 — 1.616,63

3 42,00 1.534,01 10,33 — 1.544,34

2 38,84 1.450,07 10,33 — 1.460,40

1 24,28 1.167,15 10,33 — 1.177,48

Miniere - Aziendeindustriali

Occhiali - Piccolae media industria

ContrattazioneScadenzario

PRATICA LAVORO 11/2014 533

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Accordo 7 ottobre 2013-26 novembre 2013

Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014

LivelloAumento

contrattuale MinimoIndennita

di funzione Totale

6 Q 54,38 1.941,50 51,64 1.993,14

6 54,38 1.941,50 — 1.941,50

5 50,50 1.757,28 — 1.757,28

4 S 46,61 1.643,94 — 1.643,94

4 43,46 1.602,10 — 1.602,10

3 42,00 1.537,46 — 1.537,46

2 38,84 1.458,05 — 1.458,05

1 24,28 1.168,26 — 1.168,26

Accordo 27 novembre 2013

Una tantumAi lavoratori in forza alla stipula dell’accordo 27 novembre 2013 sara corrisposta con la

retribuzione del mese di aprile 2014 la seconda tranche di importo forfettario una tantum

nei seguenti importi:

Livelli Importi

7 Q 258,68

7 258,68

6 240,74

5 228,78

4S 216,60

4 206,56

3S 201,03

3 195,50

2 180,50

1 112,81

Tale importo - commisurato all’anzianita di servizio maturata nel periodo 1º gennaio 2013-30

novembre 2013 - verra ridotto in maniera proporzionale per i casi di assunzione nel periodo

suddetto, di volontariato civile, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, C.i.g. a zero ore

nonche nei casi di part-time.

L’una tantum non e utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale ne del

t.f.r.

Accordo 7 ottobre 2013-26 novembre 2013

Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014

LivelloAumento

contrattuale MinimoE.d.r.

confederaleIndennita

di funzione Totale

8 Q 56,58 1.995,75 10,33 82,63 2.088,71

8 56,58 1.995,75 10,33 — 2.006,08

Pelli e cuoio -Piccolae media industria

Penne, spazzolee pennelli - Aziendeindustriali

Penne, spazzolee pennelli - Piccolae media industria

ContrattazioneScadenzario

534 11/2014 PRATICA LAVORO

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LivelloAumento

contrattuale MinimoE.d.r.

confederaleIndennita

di funzione Totale

7 52,87 1.825,00 10,33 — 1.835,33

6 50,15 1.733,12 10,33 — 1.743,45

5 47,19 1.647,91 10,33 — 1.658,24

4 44,47 1.597,34 10,33 — 1.607,67

3 42,00 1.521,69 10,33 — 1.532,02

2 38,29 1.440,61 10,33 — 1.450,94

1 24,71 1.167,48 10,33 — 1.177,81

Accordo 14 novembre 2013-17 gennaio 2014

Una tantumAi lavoratori in forza al 31 ottobre 2013 con le competenze del mese di aprile 2014 va

corrisposta la seconda rata di una tantum a copertura del periodo 1º gennaio 2010-30 giugno

2013 negli importi sottoriportati.

L’importo va riproporzionato rispetto all’effettivo periodo di lavoro prestato.

Categorie Importi

F6 636,36

F5 527,27

F4 475,00

F3 413,64

F2 381,82

F1 361,36

E6 438,64

E5 413,64

E4 381,82

E3 361,36

E2 340,91

E1 320,46

D6 413,64

D5 381,82

D4 361,36

D3 341,82

D2 320,46

D1 302,28

C6 340,91

C5 320,46

C4 302,28

C3 286,36

C2 275,00

C1 263,64

B6 302,28

B5 286,36

B4 275,00

Serviziassistenziali -Anpas

ContrattazioneScadenzario

PRATICA LAVORO 11/2014 535

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Categorie Importi

B3 263,64

B2 252,27

B1 240,91

A6 275,00

A5 263,64

A4 252,27

A3 240,91

A2 234,09

A1 227,28

C.c.n.l. 8 maggio 2013

Assistenza integrativaEntro il 31 dicembre 2013 andavano individuati, con apposite intese a livello nazionale, il

Fondo di assistenza sanitaria integrativa cui aderire, il regolamento di attuazione ed i requisiti

per l’iscrizione.

A far data dal 1º aprile 2014 e stata concordata la decorrenza dei contributi a carico azienda,

pari a E 5 per ciascun dipendente iscritto, da corrispondere per 14 mensilita (doppio contributo

nei mesi di luglio e dicembre).

Nessun versamento e dovuto per i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata fino

a 3 mesi (comprese eventuali proroghe), mentre per quelli con contratto di durata superiore e

prevista la corresponsione dell’intero contributo.

Accordo 1º febbraio 2013

Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014

LivelloAumento

contrattuale Minimo ContingenzaE.d.r.

confederaleIndennita

di funzioneElemento

retributivo Totale

7Q 41,37 1.617,18 530,91 10,33 98,13 — 2.256,55

7 41,37 1.617,18 530,91 10,33 — 59,39 2.217,81

6 36,89 1.439,77 526,99 10,33 — — 1.977,09

5S 31,39 1.227,00 521,08 10,33 — — 1.758,41

5 30,00 1.172,32 521,08 10,33 — — 1.703,73

4 27,02 1.056,99 517,83 10,33 — — 1.585,15

3 24,78 967,67 516,07 10,33 — — 1.494,07

2 21,99 858,46 514,03 10,33 — — 1.382,82

1 18,63 727,98 511,26 10,33 — — 1.249,57

Elemento di garanzia retributivaCon le competenze del mese di aprile 2014, nelle aziende prive di contrattazione di secondo

livello riguardante il premio di risultato e che nel corso dell’anno precedente non abbiano

percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi soggetti a contribuzione oltre a

quanto spettante dal c.c.n.l., ai lavoratori in forza a tempo indeterminato viene erogato un

importo pari ad E 260 annui, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta

somma, in caso di presenza di un trattamento aggiuntivo a quello fissato dal c.c.n.l.

Serviziassistenziali -Uneba

Telecomunicazioni- Servizidi telefonia

ContrattazioneScadenzario

536 11/2014 PRATICA LAVORO

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Il trattamento e corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di

servizio prestato nell’anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni e considerata

mese intero). Per i lavoratori a tempo parziale, tale somma e riproporzionata.

La somma e esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. ed e stata quantificata considerando in essa

anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legali o contrattuali, ed e quindi

comprensiva degli stessi. Fermi restando i criteri di maturazione, nel caso di risoluzione del

rapporto di lavoro antecedentemente al mese di aprile, l’elemento di garanzia viene erogato

all’atto della liquidazione delle competenze.

A livello aziendale potranno essere valutate le modalita per riconoscere il suddetto elemento ai

dipendenti con contratto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi o ad altre tipologie

di lavoro subordinato.

Sono escluse dall’adempimento suddetto le aziende in situazioni comprovate di difficolta

economico-produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali.

Accordo 7 ottobre 2013-26 novembre 2013

Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014

LivelloAumento

contrattuale MinimoIndennita

di funzione Totale

8 54,96 2.039,19 51,65 2.090,84

7 51,36 1.927,29 — 1.927,29

6 48,72 1.806,03 — 1.806,03

5 45,84 1.691,80 — 1.691,80

4 43,20 1.602,01 — 1.602,01

3 S 42,00 1.566,29 — 1.566,29

3 40,80 1.530,61 — 1.530,61

2 S 39,12 1.487,42 — 1.487,42

2 37,20 1.451,66 — 1.451,66

1 24,00 1.168,55 — 1.168,55

C.c.n.l. 15 febbraio 2011

Elemento di garanzia retributivaAi lavoratori in forza al 1º gennaio di ogni anno va corrisposto con la retribuzione del mese di

aprile 2014 un importo forfettario a titolo di elemento di garanzia retributiva pari ad E 220,00.

Tale elemento, corrisposto in unica soluzione, va erogato ai lavoratori dipendenti da aziende

prive di contrattazione di secondo livello, che non abbiano percepito nell’ultimo quadriennio

altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto previsto dal c.c.n.l. L’importo e

comprensivo di ogni incidenza sugli istituti legali e contrattuali, compreso il t.f.r.

Tessilie abbigliamento -Piccola e mediaindustria

Videofonografica

ContrattazioneScadenzario

PRATICA LAVORO 11/2014 537

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Sono illegittimi i licenziamenti collettiviirrogati senza l’indicazione dei criteridi scelta dei lavoratoriAvv. Almerindo Proietti Semproni

Cassazione, sez. lav., 3 febbraio 2014, n. 2298

MASSIMA

La comunicazione di cui all’art. 4, comma 9 della legge n. 223/1991 nel momento in cui fa obbligo al datore di

indicare puntualmente le modalita con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare,

intende consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di con-

trollare la correttezza dell’operazione di collocamento in mobilita e la rispondenza agli accordi raggiunti.

COMMENTO

La comunicazione di cui all’art. 4, comma 9 della legge

n. 223/1991 nel momento in cui fa obbligo al datore di

indicare puntualmente le modalita con le quali sono stati

applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare,

intende consentire ai lavoratori interessati, alle organiz-

zazioni sindacali e agli organi amministrativi di control-

lare la correttezza dell’operazione di collocamento in

mobilita e la rispondenza agli accordi raggiunti.

Con la sentenza del 3 febbraio 2014, n. 2298, la Corte

di Cassazione ribadisce il proprio orientamento circa la

finalita perseguita dalla normativa dettata in materia di

licenziamenti collettivi, ovvero la indicazione e la esatta

applicazione dei criteri di scelta.

Con ricorso al Giudice del lavoro un lavoratore chiedeva

fosse dichiarata l’inefficacia del licenziamento intimatogli

dalla societa di cui era dipendente nell’ambito di una

procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L.

23 luglio 1991, n. 223.

Sosteneva l’attore che i prospetti allegati alla comunica-

zione scritta inviata dal datore all’Ufficio regionale del

lavoro e della massima occupazione ai sensi dell’art. 4,

comma 9 della stessa legge non consentivano di verifi-

care la correttezza dell’applicazione dei criteri di scelta di

cui al successivo art. 5, comma 1. In subordine, chiedeva

che fosse dichiarata la illegittimita del recesso per viola-

zione dei criteri di scelta concordati tra il datore e le

organizzazioni sindacali all’esito della fase di consultazio-

ne sindacale della procedura di licenziamento collettivo.

Il Tribunale accoglieva la domanda per illegittimita della

procedura in quanto la comunicazione prevista dall’art.

4, comma 9, era generica. Di conseguenza dichiarava

l’inefficacia del licenziamento, con condanna del datore

al risarcimento del danno.

La Corte d’Appello ribaltava la pronuncia emessa in pri-

mo grado, assumendo che nei documenti trasmessi alle

organizzazioni sindacali erano puntualmente indicati sia i

criteri di scelta che le modalita di applicazione degli stes-

si. In particolare, il modello Mob/2 (allegato alla comu-

nicazione ex art. 4, comma 9) conteneva l’indicazione

sufficiente dei criteri per l’individuazione dei lavoratori

da licenziare e delle relative modalita applicative.

Il lavoratore, quindi, si rivolgeva alla Suprema Corte la-

mentando la violazione della norma appena richiamata,

perche la norma stessa, nel richiedere la puntuale indi-

cazione delle modalita con cui sono applicati i criteri di

scelta, ha l’obiettivo di consentire a tutti i lavoratori di

controllare la correttezza dell’operazione di selezione e

la rispondenza agli accordi raggiunti, di modo che l’o-

missione della concreta indicazione delle modalita di as-

segnazione dei punteggi impedirebbe ogni verifica al

riguardo.

La Cassazione accoglie il ricorso.

La L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, - osserva la

Corte - prevede che, all’esito dell’esame congiunto tra

datore ed organizzazioni sindacali delle cause che hanno

determinato l’eccedenza di personale, raggiunto l’accor-

do sindacale circa il numero dei lavoratori da licenziare, il

datore puo recedere dal rapporto di lavoro intrattenuto

con i dipendenti ritenuti in eccedenza. Contestualmente

alla comunicazione dei recessi (secondo il testo della

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538 11/2014 PRATICA LAVORO

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norma applicabile «ratione temporis»), il datore deve

comunicare per iscritto l’elenco dei lavoratori licenziati

(recante l’analitica descrizione della posizione soggettiva

di ognuno e le modalita con cui sono applicati i criteri di

scelta) all’Ufficio regionale LMO, alla Commissione re-

gionale per l’impiego ed alle organizzazioni sindacali

che hanno ricevuto la comunicazione di apertura della

procedura di mobilita ed hanno partecipato all’incontro

per l’esame congiunto.

Nella pratica la comunicazione e accompagnata da una

modulistica elaborata dai competenti uffici regionali

(modelli Mob/1, Mob/2, Mob/3), su cui il datore annota

tutte le indicazioni previste dalla norma di legge.

La Suprema Corte ricorda che per la giurisprudenza di

legittimita la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9,

nel momento in cui fa obbligo al datore di indicare pun-

tualmente le modalita con le quali sono stati applicati i

criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, intende con-

sentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sinda-

cali e agli organi amministrativi di controllare la corret-

tezza dell’operazione di collocamento in mobilita e la

rispondenza agli accordi raggiunti.

A tal fine non e, dunque, sufficiente la trasmissione del-

l’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei

criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali,

ne la predisposizione di un meccanismo di applicazione

in via successiva dei vari criteri, bensı e necessario con-

trollare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti pre-

visti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in

secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in nu-

mero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati

correttamente applicati i criteri di valutazione compara-

tiva per l’individuazione dei dipendenti da licenziare (da

ultimo, Cass. 10 luglio 2013, n. 17119, nonche Cass. 6

giugno 2011, n. 12196, Cass. 16 febbraio 2010, n.

3603, Cass. 19 dicembre 2008, n. 29831).

L’applicazione di tale principio di diritto comporta che il

giudicante proceda ad analitico riscontro del contenuto

della comunicazione scritta e delle indicazioni richieste

dalla norma di legge, verificando se esiste la puntuale

indicazione (secondo l’esplicita formulazione dell’art. 4,

comma 9) dei criteri di scelta, cosı come indicati dal

successivo art. 5, comma 1 della stessa L. n. 223 (che

richiama i criteri delineati dai contratti collettivi, oppure,

in mancanza, i criteri dei carichi di famiglia, dell’anziani-

ta, delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative). In

altre parole, il giudice deve verificare se le indicazioni

contenute nella comunicazione abbiano effettiva rispon-

denza con il modello indicato dalla normativa collettiva o

con il modello indicato dalla legge e se i meccanismi

operativi indicati portino effettivamente all’individuazio-

ne concreta dei licenziati, sulla base dei parametri asse-

gnati ai vari criteri e dell’ordine di priorita fra i criteri

stessi, in modo da pervenire ad una graduatoria dei la-

voratori interessati sulla base di punteggi assegnati.

Il giudice di merito, prosegue la Corte, si e sottratto a

questo compito, effettuando una verifica solo parziale

quanto formale delle modalita di selezione, limitandosi

ad un esame esterno del modello Mob/2, recante le

modalita di selezione dei lavoratori, ma senza verificare

se le indicazioni ivi contenute consentano effettivamente

la redazione di una graduatoria.

In definitiva, la Corte cassa la sentenza impugnata con

rinvio ad altro giudice, il quale procedera a nuovo esame

effettuando gli accertamenti sopra indicati.

A margine della sentenza in rassegna si puo rilevare che

l’individuazione e l’applicazione in concreto dei criteri di

scelta danno vita ad un nutrito contenzioso che non

tende a sopirsi, neanche nelle fattispecie in cui i criteri

di scelta sono determinati per via negoziale con accordo

collettivo o quando il criterio di scelta e esclusivo e ri-

guarda la «pensionabilita».

Come noto, infatti, in gran parte delle procedure di li-

cenziamento collettivo il criterio di scelta maggiormente

adottato in via esclusiva e quello della prossimita dei

lavoratori al pensionamento, per cui si tratterebbe di

applicare un criterio oggettivo in forza del quale, indivi-

duati gli esuberi, sono licenziati i lavoratori che hanno i

requisiti per usufruire della pensione di anzianita o di

vecchiaia, senza che sia necessario considerare quelli

che non hanno tali requisiti e senza dover valutare altri

criteri quale quello della professionalita all’interno della

«categoria» dei soggetti prossimi al pensionamento.

Sull’argomento, la Suprema Corte - limitandoci ad alcu-

ne recenti pronunce - ha ribadito che «nella comunica-

zione scritta di cui all’art. 4, comma 9, legge 23 luglio

1991, n. 223, il datore di lavoro deve indicare puntual-

mente i criteri di scelta dei lavoratori licenziati o posti in

mobilita e le modalita applicative dei criteri stessi e,

quando il criterio di scelta sia unico, il datore di lavoro

deve in ogni caso specificarne le modalita di applicazione

affinche la comunicazione raggiunga un livello di ade-

guatezza idoneo a mettere in grado il lavoratore di com-

prendere per quale ragione lui, e non altri colleghi, sia

stato posto in mobilita o licenziato e quindi di poter

contestare il recesso datoriale». Premesso questo, la Cas-

sazione ha precisato tuttavia che, al fine di consentire al

lavoratore il controllo della corretta applicazione del cri-

terio di scelta, «puo essere idonea anche la comunica-

zione dell’elenco dei lavoratori licenziati e del criterio di

scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensio-

ne di anzianita o di vecchiaia, in quanto la natura ogget-

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PRATICA LAVORO 11/2014 539

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tiva del criterio rende superflua la comparazione con i

lavoratori privi del detto requisito». Di conseguenza, nel

confermare la legittimita del licenziamento impugnato,

la Cassazione ha ritenuto irrilevante la circostanza che la

comunicazione, contenendo solo l’elenco dei lavoratori

licenziati ed il criterio della pensionabilita, facesse riferi-

mento a tutto l’organico aziendale senza alcuna distin-

zione dei profili di professionalita (Cass. 26 agosto 2013,

n. 19576).

In un’altra simile fattispecie in cui l’azienda aveva adot-

tato in via esclusiva il principio della pensionabilita, la

Suprema Corte ha ravvisato la illegittimita del recesso

perche «la procedura adottata dall’azienda aveva conse-

guito un risultato del tutto incoerente, atteso che, con

l’applicazione in via esclusiva del principio della pensio-

nabilita, senza alcuna distinzione tra le categorie di ap-

partenenza del personale esodato, si era reciso il nesso

fra le esigenze tecnico/produttive dell’azienda e i nomi-

nativi dei dipendenti licenziati» (Cass. 20 marzo 2013, n.

6959). A questa determinazione e giunta la Corte osser-

vando che: «In materia di licenziamenti collettivi, poiche

la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavo-

ratori da licenziare (che si traduce in accordo sindacale

che ben puo essere concluso dalla maggioranza dei la-

voratori direttamente o attraverso le associazioni sinda-

cali che li rappresentano, senza la necessita dell’appro-

vazione dell’unanimita) adempie ad una funzione rego-

lamentare delegata dalla legge (v. Corte costituzionale n.

268 del 1994), essa deve rispettare non solo il principio

di non discriminazione, sancito dall’art. 15 della legge 20

maggio 1970, n. 300, ma anche il principio di raziona-

lita, alla stregua del quale i criteri concordati - oltre a

dover essere coerenti con il fine dell’istituto della mobi-

lita dei lavoratori - devono avere i caratteri dell’obiettivita

e della generalita, operando senza discriminazioni tra i

dipendenti, cercando di ridurre al minimo il cosiddetto

«impatto sociale», e scegliendo, nei limiti in cui cio sia

consentito dalle esigenze oggettive a fondamento della

riduzione del personale, di espellere i lavoratori che, per

vari motivi, anche personali, subiscono ragionevolmente

un danno comparativamente minore».

Sotto un diverso profilo, la Cassazione ha annullato il

licenziamento adottato dall’azienda nei confronti di un

lavoratore che aveva avuto la «sfortuna» di appartenere

ad una delle sedi soppresse e senza che fosse posto in

comparazione con tutti gli altri colleghi di equivalente

professionalita dislocati in altre sedi su tutto il territorio

nazionale. Secondo la Corte (sentenza n. 17177/2013),

la comparazione tra tutti i lavoratori e stata illegittima-

mente esclusa dall’azienda sull’errato presupposto che il

mantenimento in servizio del lavoratore appartenente

alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in

altra sede con aggravio di costi per l’azienda e interfe-

renza sull’assetto organizzativo. Viceversa, sostiene la

Corte, «ove sia mancato l’accordo sui criteri di scelta

con le organizzazioni sindacali, operano i criteri legali

sussidiari previsti dall’art. 5, comma 1 della legge 23

luglio 1991, n. 223, che non contempla tra i suoi para-

metri la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al

trasferimento di personale o la dislocazione territoriale

delle sedi, rispondendo la regola legale all’esigenza di

assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle

imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e

non potendosi aprioristicamente escludere che il lavora-

tore, destinatario del provvedimento di trasferimento a

seguito del riassetto delle posizioni lavorative in esito alla

valutazione comparativa, preferisca una diversa disloca-

zione alla perdita del posto di lavoro».

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540 11/2014 PRATICA LAVORO

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Trattamento di fine rapportoISTAT - Comunicato 21 febbraio 2014

Decorrenza PeriodoIndiceISTAT

Differenza% indice

Rateo1,5%

75%differenza

indice

Coefficientedi rivalutazione

Gennaio 2014 dal 15.01 al 14.02 107,3 0,186741 0,125 0,140056 0,265056

Crediti di lavoroISTAT - Comunicato 21 febbraio 2014

N.B.: Modalita di utilizzo dei coefficienti di rivalutazionePer i crediti di lavoro maturati precedentemente al 1º gennaio 1998 ed erogati successivamente, si deve individuare nella tabella ilcoefficiente relativo al mese di erogazione del credito; tale coefficiente va moltiplicato per l’importo del credito gia rivalutato al 31dicembre 1997.Per i crediti di lavoro maturati ed erogati successivamente al 1º gennaio 1998, si deve ricavare dalla tabella il coefficiente relativo al mesedi maturazione del credito, che va moltiplicato per l’importo del credito da rivalutare.

Mese Indice IstatCoefficiente di rivalutazione

ante 1.1.1998Coefficiente di rivalutazione

post 1.1.1998

Dicembre 1997 106,5 1,000000 —

Gennaio 1998 106,8 1,002817 1,379428

Febbraio 1998 107,1 1,005634 1,375564

Marzo 1998 107,1 1,005634 1,375564

Aprile 1998 107,3 1,007512 1,373000

Maggio 1998 107,5 1,009390 1,370446

Giugno 1998 107,6 1,010329 1,369172

Luglio 1998 107,6 1,010329 1,369172

Agosto 1998 107,7 1,011268 1,367901

Settembre 1998 107,8 1,012207 1,366632

Ottobre 1998 108,0 1,014085 1,364101

Novembre 1998 108,1 1,015023 1,362839

Dicembre 1998 108,1 1,015023 1,362839

Gennaio 1999 108,2 1,015962 1,361579

Febbraio 1999 108,4 1,017840 1,359067

Marzo 1999 108,6 1,019718 1,356564

Aprile 1999 109,0 1,023474 1,351586

Maggio 1999 109,2 1,025352 1,349111

Giugno 1999 109,2 1,025352 1,349111

Luglio 1999 109,4 1,027230 1,346644

Dati tabellari

PRATICA LAVORO 11/2014 541

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Mese Indice IstatCoefficiente di rivalutazione

ante 1.1.1998Coefficiente di rivalutazione

post 1.1.1998

Agosto 1999 109,4 1,027230 1,346644

Settembre 1999 109,7 1,030047 1,342962

Ottobre 1999 109,9 1,031925 1,340518

Novembre 1999 110,3 1,035681 1,335656

Dicembre 1999 110,4 1,036620 1,334447

Gennaio 2000 110,5 1,037559 1,333239

Febbraio 2000 111,0 1,042254 1,327233

Marzo 2000 111,3 1,045070 1,323656

Aprile 2000 111,4 1,046009 1,322468

Maggio 2000 111,7 1,048826 1,318916

Giugno 2000 112,1 1,052582 1,314210

Luglio 2000 112,3 1,054460 1,311869

Agosto 2000 112,3 1,054460 1,311869

Settembre 2000 112,5 1,056338 1,309537

Ottobre 2000 112,8 1,059155 1,306054

Novembre 2000 113,3 1,063850 1,300290

Dicembre 2000 113,4 1,064789 1,299144

Gennaio 2001 113,9 1,069484 1,293441

Febbraio 2001 114,3 1,073239 1,288914

Marzo 2001 114,4 1,074178 1,287788

Aprile 2001 114,8 1,077934 1,283301

Maggio 2001 115,1 1,080751 1,279956

Giugno 2001 115,3 1,082629 1,277735

Luglio 2001 115,3 1,082629 1,277735

Agosto 2001 115,3 1,082629 1,277735

Settembre 2001 115,4 1,083568 1,276628

Ottobre 2001 115,7 1,086385 1,273318

Novembre 2001 115,9 1,088263 1,271121

Dicembre 2001 116,0 1,089202 1,270025

Gennaio 2002 116,5 1,093897 1,264574

Febbraio 2002 116,9 1,097653 1,260247

Marzo 2002 117,2 1,100469 1,257021

Aprile 2002 117,5 1,103286 1,253812

Maggio 2002 117,7 1,105164 1,251681

Giugno 2002 117,9 1,107042 1,249558

Luglio 2002 118,0 1,107981 1,248499

Agosto 2002 118,2 1,109859 1,246387

Settembre 2002 118,4 1,111737 1,244281

Dati tabellari

542 11/2014 PRATICA LAVORO

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Mese Indice IstatCoefficiente di rivalutazione

ante 1.1.1998Coefficiente di rivalutazione

post 1.1.1998

Ottobre 2002 118,7 1,114554 1,241136

Novembre 2002 119,0 1,117371 1,238008

Dicembre 2002 119,1 1,118310 1,236968

Gennaio 2003 119,6 1,123005 1,231797

Febbraio 2003 119,8 1,124883 1,229740

Marzo 2003 120,2 1,128638 1,225648

Aprile 2003 120,4 1,130516 1,223612

Maggio 2003 120,5 1,131455 1,222597

Giugno 2003 120,6 1,132394 1,221583

Luglio 2003 120,9 1,135211 1,218552

Agosto 2003 121,1 1,137089 1,216539

Settembre 2003 121,4 1,139906 1,213533

Ottobre 2003 121,5 1,140845 1,212534

Novembre 2003 121,8 1,143662 1,209548

Dicembre 2003 121,8 1,143662 1,209548

Gennaio 2004 122,0 1,145540 1,207565

Febbraio 2004 122,4 1,149296 1,203618

Marzo 2004 122,5 1,150235 1,202636

Aprile 2004 122,8 1,153052 1,199698

Maggio 2004 123,0 1,154930 1,197747

Giugno 2004 123,3 1,157746 1,194833

Luglio 2004 123,4 1,158685 1,193865

Agosto 2004 123,6 1,160563 1,191933

Settembre 2004 123,6 1,160563 1,191933

Ottobre 2004 123,6 1,160563 1,191933

Novembre 2004 123,9 1,163380 1,189047

Dicembre 2004 123,9 1,163380 1,189047

Gennaio 2005 123,9 1,163380 1,189047

Febbraio 2005 124,3 1,167136 1,185220

Marzo 2005 124,5 1,169014 1,183316

Aprile 2005 124,9 1,172770 1,179527

Maggio 2005 125,1 1,174648 1,177641

Giugno 2005 125,3 1,176526 1,175761

Luglio 2005 125,6 1,179343 1,172953

Agosto 2005 125,8 1,181221 1,171088

Settembre 2005 125,9 1,182160 1,170158

Ottobre 2005 126,1 1,184038 1,168302

Novembre 2005 126,1 1,184038 1,168302

Dati tabellari

PRATICA LAVORO 11/2014 543

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Mese Indice IstatCoefficiente di rivalutazione

ante 1.1.1998Coefficiente di rivalutazione

post 1.1.1998

Dicembre 2005 126,3 1,185915 1,166452

Gennaio 2006 126,6 1,188732 1,163688

Febbraio 2006 126,9 1,191549 1,160937

Marzo 2006 127,1 1,193427 1,159110

Aprile 2006 127,4 1,196244 1,156381

Maggio 2006 127,8 1,200000 1,152761

Giugno 2006 127,9 1,200939 1,151860

Luglio 2006 128,2 1,203756 1,149165

Agosto 2006 128,4 1,205634 1,147375

Settembre 2006 128,4 1,205634 1,147375

Ottobre 2006 128,2 1,203756 1,149165

Novembre 2006 128,3 1,204695 1,148269

Dicembre 2006 128,4 1,205634 1,147375

Gennaio 2007 128,5 1,206573 1,146482

Febbraio 2007 128,8 1,209390 1,143811

Marzo 2007 129,0 1,211268 1,142038

Aprile 2007 129,2 1,213146 1,140270

Maggio 2007 129,6 1,216901 1,136751

Giugno 2007 129,9 1,219718 1,134125

Luglio 2007 130,2 1,222535 1,131512

Agosto 2007 130,4 1,224413 1,129777

Settembre 2007 130,4 1,224413 1,129777

Ottobre 2007 130,8 1,228169 1,126322

Novembre 2007 131,3 1,232864 1,122033

Dicembre 2007 131,8 1,237559 1,117776

Gennaio 2008 132,2 1,241315 1,114394

Febbraio 2008 132,5 1,244131 1,111871

Marzo 2008 133,2 1,250704 1,106028

Aprile 2008 133,5 1,253521 1,103542

Maggio 2008 134,2 1,260094 1,097786

Giugno 2008 134,8 1,265728 1,092900

Luglio 2008 135,4 1,271362 1,088057

Agosto 2008 135,5 1,272300 1,087254

Settembre 2008 135,2 1,269484 1,089666

Ottobre 2008 135,2 1,269484 1,089666

Novembre 2008 134,7 1,264789 1,093711

Dicembre 2008 134,5 1,262911 1,095338

Gennaio 2009 134,2 1,260094 1,097786

Dati tabellari

544 11/2014 PRATICA LAVORO

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Mese Indice IstatCoefficiente di rivalutazione

ante 1.1.1998Coefficiente di rivalutazione

post 1.1.1998

Febbraio 2009 134,5 1,262911 1,095338

Marzo 2009 134,5 1,262911 1,095338

Aprile 2009 134,8 1,265728 1,092900

Maggio 2009 135,1 1,268545 1,090473

Giugno 2009 135,3 1,270423 1,088861

Luglio 2009 135,3 1,270423 1,088861

Agosto 2009 135,8 1,275117 1,084852

Settembre 2009 135,4 1,271362 1,088057

Ottobre 2009 135,5 1,272300 1,087254

Novembre 2009 135,6 1,273239 1,086452

Dicembre 2009 135,8 1,275117 1,084852

Gennaio 2010 136,0 1,276995 1,083257

Febbraio 2010 136,2 1,278873 1,081666

Marzo 2010 136,5 1,281690 1,079289

Aprile 2010 137,0 1,286385 1,075350

Maggio 2010 137,1 1,287324 1,074565

Giugno 2010 137,1 1,287324 1,074565

Luglio 2010 137,6 1,292019 1,070661

Agosto 2010 137,9 1,294836 1,068331

Settembre 2010 137,5 1,291080 1,071439

Ottobre 2010 137,8 1,293897 1,069107

Novembre 2010 137,9 1,294836 1,068331

Dicembre 2010 138,4 1,299531 1,064472

Gennaio 2011 101,2 1,304672 1,060277

Febbraio 2011 101,5 1,308540 1,057143

Marzo 2011 101,9 1,313697 1,052993

Aprile 2011 102,4 1,320143 1,047852

Maggio 2011 102,5 1,321432 1,046829

Giugno 2011 102,6 1,322721 1,045809

Luglio 2011 102,9 1,326589 1,042760

Agosto 2011 103,2 1,330456 1,039729

Settembre 2011 103,2 1,330456 1,039729

Ottobre 2011 103,6 1,335613 1,035714

Novembre 2011 103,7 1,336902 1,034716

Dicembre 2011 104,0 1,340770 1,031731

Gennaio 2012 104,4 1,345927 1,027778

Febbraio 2012 104,8 1,351084 1,023855

Marzo 2012 105,2 1,356240 1,019962

Dati tabellari

PRATICA LAVORO 11/2014 545

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Mese Indice IstatCoefficiente di rivalutazione

ante 1.1.1998Coefficiente di rivalutazione

post 1.1.1998

Aprile 2012 105,7 1,362686 1,015137

Maggio 2012 105,6 1,361397 1,016098

Giugno 2012 105,8 1,363976 1,014178

Luglio 2012 105,9 1,365265 1,013220

Agosto 2012 106,4 1,371711 1,008459

Settembre 2012 106,4 1,371711 1,008459

Ottobre 2012 106,4 1,371711 1,008459

Novembre 2012 106,2 1,369132 1,010358

Dicembre 2012 106,5 1,373000 1,007512

Gennaio 2013 106,7 1,375578 1,005623

Febbraio 2013 106,7 1,375578 1,005623

Marzo 2013 106,9 1,378157 1,003742

Aprile 2013 106,9 1,378157 1,003742

Maggio 2013 106,9 1,378157 1,003742

Giugno 2013 107,1 1,380735 1,001867

Luglio 2013 107,2 1,382024 1,000933

Agosto 2013 107,6 1,387181 0,997212

Settembre 2013 107,2 1,382024 1,000933

Ottobre 2013 107,1 1,380735 1,001867

Novembre 2013 106,8 1,376868 1,004682

Dicembre 2013 107,1 1,380735 1,001867

Gennaio 2014 107,3 1,383314 1,000000

N.B.: A partire dai dati di gennaio 2011 l’ISTAT avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici nazionali FOI con base di riferimento2010 = 100 (la base di riferimento precedente era il 1995). Per garantire la comparabilita temporale tra le serie espresse nella nuova basedi riferimento e quelle espresse nelle precedenti basi, il coefficiente di raccordo dalla base 1995 alla base 2010 per l’indice generale FOI epari a 1,373.

Dati tabellari

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Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurispru-denza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti

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