francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. · In uno scenario in continua...
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NOVITÀ2014
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francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Normativa NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
D.L. n. 145/2013 - Conversione in legge
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Legge n. 9 del 21 febbraio 2014
Anf e assegno di maternita concessi dai Comuni - Rivalutazione per il 2014
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
P.C.M. - Comunicato 20 febbraio 2014
Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
Conferenza Stato-Regioni - Deliberazione 20 febbraio 2014
Lavori usuranti - Domande per il pensionamento anticipato
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
Inps - Msg. n. 2668 del 19 febbraio 2014
Societa ed associazioni sportive dilettantistiche - Vigilanza
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
Min. lavoro - Nota n. 4036 del 21 febbraio 2014
Brevi dalle RegioniRassegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
Adempimenti dall’8 al 22 marzo 2014Scadenzario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
Contrattazione CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
Scuole private - Laiche
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
Verbale di riunione 18 febbraio 2014
Autotrasporto merci e logistica
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
Comunicato 20 febbraio 2014
Scadenze contrattualiAprile 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
Giurisprudenza SENTENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
Sono illegittimi i licenziamenti collettivi irrogati senza l’indicazione dei criteridi scelta dei lavoratori
NotiziaCassazione sez. lav. n. 2298 del 3 febbraio 2014
Dati tabellari TABELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
Trattamento di fine rapportoISTAT - Comunicato 21 febbraio 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
Crediti di lavoroISTAT - Comunicato 21 febbraio 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
Pratica LavoroIn questo numero
PRATICA LAVORO 11/2014 507
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
PraticaLavoroSettimanale operativo di aggiornamento per l’amministrazione del personale
EditriceWolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (Mi)
http://www.ipsoa.it
Direttore responsabileGiulietta Lemmi
RedazioneRoberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile,
Raffaella Chille, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi,
Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini,
Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi,
Barbara Trillo, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli
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FotocomposizioneSinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422
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20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952
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del 18 settembre 2000
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353
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Pratica LavoroIn questo numero
508 11/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
D.L. n. 145/2013 - Conversione in leggeLegge 21 febbraio 2014, n. 9
E stata pubblicata, sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014, la
legge 21 febbraio 2014, n. 9 che ha convertito, con mo-
dificazioni, il D.L. n. 145/2013, c.d. Decreto «Destinazione
Italia» (cfr. Pratica Lavoro n. 4/2014, pag. 169). La legge e
entrata in vigore il 22 febbraio 2014.
Particolarmente importante per la materia lavoro e stata la
modifica dell’art. 14 contenente nuove misure sanzionato-
rie per il contrasto del lavoro sommerso ed irregolare che di
seguito sono analizzate nel dettaglio.
Maxisanzione contro il sommerso e sospensionedell’attivita di impresaPer quanto riguarda l’importo delle sanzioni amministrative
applicabili in caso di impiego di lavoratori subordinati senza
la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto
da parte del datore di lavoro privato, e stata confermata la
maggiorazione del 30%.
Pertanto, la maxisanzione (che fino al 23 dicembre 2013
era compresa tra i 1.500 ed i 12.000 euro) passa, rispetti-
vamente, a 1.950 euro fino a raggiungere il tetto massimo
di 15.600 euro, mentre la somma maggiorata per ogni
giorno di attivita «in nero» riferito a ciascun lavoratore,
che era pari a 150 euro, sale a 195 euro. Anche la fatti-
specie attenuata, applicabile nei confronti di un datore di
lavoro che ha tenuto «in nero» in precedenza un lavoratore
risultato «regolare» al momento dell’accesso ispettivo, vie-
ne elevata (prima andava da un minimo di 1.000 ad un
massimo di 8.000 euro) passando, rispettivamente a
1.300 ed a 10.400 euro, con maggiorazione anche della
somma aggiuntiva, per ogni giorno «in nero» riferito a
ciascun lavoratore, che da 30 sale a 39 euro. E esclusa la
procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Tuttavia, il legislatore specifica che restano soggette alla
procedura di diffida le violazioni commesse prima del 22
febbraio 2014, data di entrata in vigore della legge di con-
versione.
E stata, altresı, confermata la maggiorazione del 30% per
l’importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca
del provvedimento di sospensione dell’attivita imprendito-
riale (pari, quindi, ad euro 1.950 nelle ipotesi di sospensio-
ne per lavoro irregolare e ad euro 3.250 nelle ipotesi di
sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro). Inoltre, in
sede di conversione, sono state maggiorate (sempre del
30%) anche le somme aggiuntive previste nel caso in cui
il provvedimento di sospensione sia stato emanato dall’or-
gano di vigilanza delle ASL (pari, quindi, a 3.250 euro).
Sanzioni per l’orario di lavoroPer quanto riguarda, invece, gli importi delle sanzioni am-
ministrative legate al superamento della durata massima
dell’orario settimanale di lavoro, alla mancata fruizione
dei riposi giornalieri e settimanali, che il D.L. n. 145/2013
aveva decuplicato, in sede di conversione sono stati, sol-
tanto, raddoppiati.
Pertanto, per il superamento della durata massima dell’o-
rario settimanale (48 ore compreso lo straordinario e inteso
come media pluriperiodale) si applica la sanzione ammini-
strativa compresa tra 200 e 1.500 euro. Se la violazione si
riferisce a piu di cinque dipendenti ovvero si e verificata in
almeno tre periodi di riferimento (4, 6 o 12 mesi a seconda
dei casi) l’importo della sanzione va da 800 a 3.000 euro,
mentre, qualora la violazione si riferisca a piu di dieci lavo-
ratori o si e verificata in almeno cinque periodi di riferimen-
to, la sanzione amministrativa e compresa tra 2.000 e
10.000 euro senza ammissione al pagamento in misura
ridotta.
Anche il mancato rispetto del riposo settimanale (inteso
come un periodo di 24 ore, di regola coincidente con la
domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero
e, in ogni caso, calcolato come media in un periodo non
superiore a 14 giorni) e punito con una sanzione ammini-
strativa compresa tra 200 e 1.500 euro. Se la violazione
riguarda piu di cinque lavoratori ovvero si e verificata in
almeno tre periodi di riferimento le sanzioni sono maggio-
rate, rispettivamente da 800 a 3.000 euro, mentre, qualora
la violazione si riferisca a piu di dieci lavoratori o si e veri-
ficata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione
amministrativa e compresa tra 2.000 e 10.000 euro senza
ammissione al pagamento in misura ridotta.
Infine, il mancato rispetto del riposo giornaliero (11 ore
consecutive ogni 24 ore) e punito con una sanzione ammi-
nistrativa compresa tra 100 e 300 euro. Qualora la viola-
zione riguardi piu di cinque lavoratori o sia stata commessa
in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione va da 600 a
2.000 euro; se il numero dei dipendenti coinvolti e mag-
giore di dieci o la violazione si e verificata in almeno cinque
periodi di 24 ore, la sanzione sale ulteriormente ed e com-
presa tra 1.800 e 3.000 euro, senza alcuna ammissione al
pagamento in misura ridotta.
NormativaNotizie
PRATICA LAVORO 11/2014 509
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Anf e assegno di maternita concessidai Comuni - Rivalutazione per il 2014P.C.M., comunicato 20 febbraio 2014
Nella G.U. n. 42 del 20 febbraio 2014, e stato pubblicato il
comunicato 20 febbraio 2014, con cui la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha reso noti gli importi, per il 2014,
degli assegni per i nuclei familiari numerosi ex art. 65,
comma 4, L. n. 448/1998 e degli assegni di maternita ex
art. 74, D.Lgs. n. 151/2001, entrambi concessi dai Comuni,
rivalutati in base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati (calcolato con le esclusioni di
cui alla legge n. 81/1992), pari all’1,1% (Comunicato uffi-
ciale dell’Istat del 14 gennaio 2014). Pertanto:
� l’assegno mensile per il nucleo familiare numeroso, ex
art. 65, comma 4, L. n. 448/1998, da corrispondere agli
aventi diritto per l’anno 2014, se spettante nella misura
intera, e pari ad euro 141,02. Per le domande relative al
medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione
economica (ISE), con riferimento a nuclei familiari composti
da cinque componenti e pari ad euro 25.384,91 (per nuclei
familiari con diversa composizione il requisito economico e
riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista
dal D.Lgs. n. 109/1998);
� l’assegno mensile di maternita, ex art. 74, D.Lgs. n. 151/
2001, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2014,
per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza
affidamento, se spettante nella misura intera, e pari ad
euro 338,21; per le domande relative al medesimo anno,
il valore dell’indicatore della situazione economica, con ri-
ferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, e
pari ad euro 35.256,84.
Linee guida per la disciplina del contrattodi apprendistato professionalizzanteConferenza Stato-Regioni, deliberazione 20 febbraio 2014
Con la deliberazione 20 febbraio 2014, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano ha adottato le linee
guida per la disciplina del contratto di apprendistato pro-
fessionalizzante o contratto di mestiere, ex art. 2, comma 2,
D.L. n. 76/2013.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.L. n. 76/2013, in conside-
razione della grave situazione occupazionale che coinvolge
in particolare i soggetti giovani, che richiede l’adozione di
misure volte a restituire all’apprendistato il ruolo di moda-
lita tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro,
entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il
contratto di apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere, anche in vista di una disciplina maggiormente
uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta forma-
tiva pubblica di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011; inoltre,
nell’ambito delle predette linee guida possono, in partico-
lare, essere adottate alcune disposizioni derogatorie dello
stesso art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011.
Con le linee guida in parola viene disciplinata specificamen-
te l’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di compe-
tenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e
modalita di realizzazione.
Offerta formativa pubblicaL’offerta formativa pubblica e finanziata nei limiti delle ri-
sorse disponibili ed e da intendersi obbligatoria nella misura
in cui sia disciplinata come tale nell’ambito della regola-
mentazione regionale, anche attraverso specifici accordi,
e sia realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendi-
sta, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbli-
gatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso,
NormativaNotizie
510 11/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
durata, contenuti e modalita di realizzazione sono stabiliti
alla contrattazione collettiva di riferimento.
La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono
determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla ba-
se del titolo di studio posseduto dall’apprendista al mo-
mento dell’assunzione.
Sono infatti previste:
� 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di
licenza elementare e/o della sola licenza di scuola seconda-
ria di I grado;
� 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola
secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione
e formazione professionale;
� 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo
almeno equivalente.
Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che
abbiano gia completato, in precedenti rapporti di appren-
distato, uno o piu moduli formativi; la riduzione oraria del
percorso coincide con la durata dei moduli gia completati.
La formazione per l’acquisizione di competenze di base e
trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una
selezione tra le seguenti competenze:
� adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro; a tal
fine viene precisato che puo rientrare nei contenuti dell’of-
ferta formativa pubblica anche la formazione generale in
materia di salute e sicurezza sul lavoro la quale, inoltre,
costituisce credito formativo permanente;
� organizzazione e qualita aziendale;
� relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;
� diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione
del lavoro, contrattazione collettiva;
� competenze di base e trasversali;
� competenza digitale;
� competenze sociali e civiche;
� spirito di iniziativa e imprenditorialita;
� elementi di base della professione/mestiere.
La formazione deve essere svolta in ambienti adeguata-
mente organizzati ed attrezzati, di norma, nella fase iniziale
del contratto di apprendistato, e deve prevedere modalita
di verifica degli apprendimenti.
La formazione, inoltre, puo realizzarsi in FAD (Formazione a
distanza) con modalita disciplinate dalle Regioni e dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Le linee guida prevedono, altresı, le regole che devono
osservare i datori di lavoro che intendono svolgere la for-
mazione interna senza, quindi, avvalersi dell’offerta for-
mativa pubblica. Per erogare direttamente la formazione
finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e
trasversali le imprese devono disporre di «standard mini-
mi» necessari per esercitare le funzioni di soggetto for-
mativo.
Le imprese devono almeno disporre di:
� luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normal-
mente destinati alla produzione di beni e servizi;
� risorse umane con adeguate capacita e competenze.
Piano formativo individualeIl piano formativo individuale di cui all’art. 2, comma 1, lett.
a), D.Lgs. n. 167/2011 viene considerato obbligatorio esclu-
sivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione
delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
Registrazione della formazioneL’impresa e tenuta a registrare sul libretto formativo del
cittadino la formazione effettuata e la qualifica professio-
nale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini con-
trattuali.
In mancanza del libretto formativo del cittadino, la registra-
zione della formazione viene effettuata in un documento
che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto
formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del
lavoro del 10 ottobre 2005, recante «Approvazione del
modello di libretto formativo del cittadino». Il documento
deve prevedere le informazioni personali dell’apprendista
(cognome, nome, codice fiscale, ecc.) e la descrizione dei
contenuti e delle attivita formative svolte in apprendistato.
Resta salva la possibilita di utilizzare la modulistica adottata
dal contratto collettivo applicato.
Aziende multilocalizzateIn merito alle imprese multilocalizzate, ossia le imprese che
hanno sedi in piu regioni, e prevista la possibilita di adot-
tare, per l’offerta formativa pubblica, la disciplina della re-
gione dove e ubicata la sede legale o, a seguito della piena
operativita delle linee guida in esame e, quindi, dell’unifor-
mita in termini di durata e contenuti della formazione per
l’acquisizione di competenze di base e trasversali, di avva-
lersi dell’offerta formativa pubblica disponibile presso le
regioni in cui le imprese stesse hanno sedi operative.
Disposizioni finaliLe regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si
impegnano a recepire le disposizioni di cui alle linee guida
in esame entro 6 mesi dalla data di approvazione delle
stesse.
Infine, in considerazione dell’articolazione dell’apprendista-
to e del suo ruolo nel mercato del lavoro locale restano
ferme le competenze delle province autonome di Trento
e di Bolzano ai sensi dello Statuto speciale e delle relative
norme di attuazione.
NormativaNotizie
PRATICA LAVORO 11/2014 511
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Lavori usuranti - Domandeper il pensionamento anticipatoINPS, msg. 19 febbraio 2014, n. 2668
L’Inps, con il messaggio n. 2668 del 19 febbraio 2014,
fornisce le istruzioni per la presentazione, entro il 1º marzo
2014, delle domande di riconoscimento dello svolgimento
di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al D.Lgs. n.
67/2011, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati
per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1º gennaio
2014 al 31 dicembre 2014, ricordando, in via preliminare,
che le istruzioni per l’anno 2013 sono state fornite con il
messaggio n. 876/2013 (cfr. Pratica Lavoro n. 6/2013,
pag. 270).
La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello
svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti
puo essere presentata anche da lavoratori dipendenti
che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto
alla pensione di anzianita con il cumulo della contri-
buzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavora-
tori autonomi secondo le regole previste per dette ge-
stioni.
BeneficioL’Istituto distingue i lavoratori destinatari di tale beneficio in
due diverse categorie.
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmenteusurantiLe categorie di lavoratori impegnati in mansioni particolar-
mente usuranti (lavoratori addetti alla c.d. «linea catena»;
conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto
collettivo) destinatari del beneficio in esame, che maturano
i requisiti nel 2014, possono conseguire il trattamento pen-
sionistico ove in possesso di un’anzianita contributiva di
almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’eta ana-
grafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il rag-
giungimento di quota 97,3, se lavoratori autonomi, di un’e-
ta anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il
raggiungimento di quota 98,3, cosı come riassunto nella
tabella che segue:
Lavoratori notturniCon riferimento ai lavoratori notturni, l’Inps distingue tra
lavoratori a turni e lavoratori che prestano la propria attivita
per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.
Nell’ambito dei lavoratori a turni, l’Istituto distingue ulte-
riormente tra:
— lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi
pari o superiore a 78 gg all’anno: per i quali sono richiesti
i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in man-
sioni particolarmente faticose e pesanti, di cui in preceden-
za;
— lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da
64 a 71 all’anno: tali lavoratori, che maturano i requisiti nel
2014, possono conseguire il trattamento pensionistico ove
in possesso di un’anzianita contributiva di almeno 35 anni
e, se lavoratori dipendenti, di un’eta anagrafica minima di
63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di
quota 99,3, se lavoratori autonomi, di un’eta anagrafica
minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungi-
mento di quota 100,3, cosı come riassunto nella tabella che
segue:
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITIdal 01.01.2014 al 31.12.2014
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianitacontributiva
Etaanagrafica
Quota(somma etaanagraficae anzianita
contributiva)
Anzianitacontributiva
Etaanagrafica
Quota(somma etaanagraficae anzianita
contributiva)
almeno 35 anni minimo 61 e 3 mesi 97,3 almeno 35 anni minimo 62 e 3 mesi 98,3
NormativaNotizie
512 11/2014 PRATICA LAVORO
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— lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da
72 a 77 all’anno: tali lavoratori, che maturano i requisiti nel
2014, possono conseguire il trattamento pensionistico ove
in possesso di un’anzianita contributiva di almeno 35 anni
e, se lavoratori dipendenti, di un’eta anagrafica minima di
62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di
quota 98,3, se lavoratori autonomi, di un’eta anagrafica
minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungi-
mento di quota 99,3, cosı come riassunto nella tabella che
segue:
Per quanto riguarda i lavoratori notturni che prestano atti-
vita per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo,
l’Inps chiarisce che sono richiesti i requisiti generali previsti
per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente fati-
cose e pesanti, di cui in precedenza.
L’Istituto fornisce, quindi, delle precisazioni relativamente ai
lavoratori notturni, sottolineando che in base all’art. 1,
comma 7, D.Lgs. n. 67/2011, per i lavoratori che prestano
attivita per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64
a 71, sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per
l’attivita svolta per il periodo di tempo piu lungo nell’ambi-
to del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attivita
lavorativa.
Inoltre, lo stesso comma 7 disciplina i casi in cui il lavoratore
notturno, che presta attivita in turni per un numero di
giorni inferiori a 78 l’anno, abbia svolto anche una o piu
delle seguenti attivita:
— lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usu-
ranti;
— lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»;
— conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di tra-
sporto collettivo;
— lavoratori che svolgono attivita notturna per un numero
di giorni all’anno pari o superiore a 78;
— lavoratori notturni che prestano attivita per almeno tre
ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino
per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.
In quest’ultimo caso, precisa l’Inps, si applica il beneficio
previsto per i lavoratori che abbiano prestato attivita in turni
inferiori a 78 giorni l’anno solo se, prendendo in conside-
razione il periodo complessivo in cui sono state svolte le
predette attivita, il lavoro da turnista con meno di 78 notti
sia stato svolto per un periodo superiore alla meta.
Regime delle decorrenzeIn base all’art. 24, comma 17-bis, della legge n. 214/2011,
ai trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori desti-
natari del beneficio in esame, continuano ad applicarsi le
cosiddette «finestre mobili» di cui all’art. 12, comma 2, del
D.L. n. 78/2010. Pertanto la prima decorrenza utile e fissa-
ta:
— trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti,
per coloro che accedono al trattamento pensionistico a
carico di una delle gestioni dei lavoratori dipendenti;
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITIdal 01.01.2014 al 31.12.2014
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianitacontributiva
Etaanagrafica
Quota(somma etaanagraficae anzianita
contributiva)
Anzianitacontributiva
Etaanagrafica
Quota(somma etaanagraficae anzianita
contributiva)
almeno 35 anni minimo 63 e 3 mesi 99,3 almeno 35 anni minimo 64 e 3 mesi 100,3
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITIdal 01.01.2014 al 31.12.2014
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianitacontributiva
Etaanagrafica
Quota(somma etaanagraficae anzianita
contributiva)
Anzianitacontributiva
Etaanagrafica
Quota(somma etaanagraficae anzianita
contributiva)
almeno 35 anni minimo 62 e 3 mesi 98,3 almeno 35 anni minimo 63 e 3 mesi 99,3
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PRATICA LAVORO 11/2014 513
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— trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i
lavoratori che accedono al trattamento pensionistico a ca-
rico della gestione speciale dei lavoratori autonomi.
Inoltre, l’Istituto ricorda che, ai sensi dell’art. 2, comma 4,
del D.Lgs. n. 67/2011, la presentazione della domanda ol-
tre il termine del 1º marzo dell’anno di maturazione dei
requisiti comporta, in caso di accertamento positivo dei
requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento
pensionistico anticipato pari a:
— un mese, per un ritardo della presentazione massimo di
un mese;
— due mesi, per un ritardo della presentazione superiore
ad un mese ed inferiore a tre mesi;
— tre mesi per un ritardo della presentazione pari o supe-
riore a tre mesi.
Presentazione della domandaLa domanda di accesso al beneficio di cui all’art. 2, comma
1, del D.Lgs. n. 67/2011 (la cui modulistica e disponibile sul
sito internet dell’Inps nella sezione moduli) e la relativa
documentazione devono essere presentate alla competen-
te struttura territoriale dell’Istituto entro il 1º marzo del
2014 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1º gennaio
2014 al 31 dicembre 2014.
Per coloro che sono iscritti alla gestione ex Inpdap ed ex
Enpals le domande di accesso al beneficio in argomento
devono essere presentate secondo le modalita stabilite dal-
le gestioni stesse.
Procedimento accertativoNel caso in cui l’interessato presenti domanda entro il 1º
marzo 2014, senza ancora aver perfezionato i prescritti
requisiti ma sia nelle condizioni per poterli maturare entro
il 31 dicembre 2014, l’Inps, entro il 30 ottobre 2014, co-
munichera l’accoglimento della domanda con riserva. L’ef-
ficacia del provvedimento di accoglimento resta subordina-
ta al successivo accertamento del perfezionamento dei re-
quisiti entro il 31 dicembre 2014.
Comunicazione dell’ente previdenzialeal soggetto interessatoAll’esito della domanda di accesso al beneficio di cui al
D.Lgs. n. 67/2011, l’ente previdenziale, ex art. 4, comma
1, D.M. 20 settembre 2011, comunica al lavoratore inte-
ressato, entro il 30 ottobre 2014:
— l’accoglimento della domanda, con indicazione della pri-
ma decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora
sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimen-
to delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia
verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
— l’accertamento del possesso dei requisiti relativi allo
svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pe-
santi, con differimento della decorrenza del trattamento
pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finan-
ziaria; in tal caso, la prima data utile per l’accesso al pen-
sionamento viene indicata con successiva comunicazione in
esito al monitoraggio di cui all’art. 3 del citato decreto
ministeriale;
— il rigetto della domanda, qualora sia accertato il manca-
to possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavo-
razioni particolarmente faticose e pesanti.
Presentazione domanda di pensionee riconoscimento del beneficioInfine, l’Inps chiarisce che l’accesso anticipato al trattamen-
to pensionistico e riconosciuto a seguito di presentazione
della domanda di pensionamento, il cui accoglimento e
subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di leg-
ge.
In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini
dell’accoglimento della stessa, verranno esaminati i casi in
cui l’accoglimento della domanda di accesso al beneficio e
avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento
dei requisiti entro il 31 dicembre 2014.
A tal fine, il lavoratore puo fornire ulteriore documentazio-
ne ad integrazione di quella gia prodotta a corredo della
domanda di accesso al beneficio.
Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente pro-
dotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso del-
l’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al
beneficio in parola, la domanda di pensione con riconosci-
mento del beneficio di accesso anticipato non puo essere
accolta.
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514 11/2014 PRATICA LAVORO
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Societa ed associazioni sportivedilettantistiche - VigilanzaMin. lavoro, nota 21 febbraio 2014, n. 4036
Il Ministero del lavoro, con nota 21 febbraio 2014, n.
4036, fornisce indicazioni operative in merito alle verifiche
ispettive da effettuare presso societa ed associazioni spor-
tive dilettantistiche.
In particolare, il Ministero evidenzia che le Societa e Asso-
ciazioni sportive dilettantistiche (Ssd e Asd), disciplinate
dall’art. 90 della L. n. 289/2002, devono essere riconosciute
dal Coni ed essere iscritte nel Registro delle societa ed
associazioni sportive dilettantistiche tenuto dallo stesso Co-
ni e sono caratterizzate dall’assenza di finalita lucrative.
Tali societa e associazioni attraverso il riconoscimento rien-
trano nell’ordinamento sportivo e, quindi, sono disciplinate
sia dal predetto ordinamento che dall’ordinamento statale.
Di conseguenza, vi e una netta distinzione tra le Ssd/Asd e
le realta imprenditoriali che gestiscono lo sport con fini di
lucro.
Il riconoscimento da parte del Coni, che certifica quindi lo
svolgimento da parte delle Ssd e Asd di attivita sportive a
livello dilettantistico, e il presupposto per l’applicazione del
trattamento di favore, giustificato dalla funzione sociale da
esse svolta.
Riguardo ai rapporti di collaborazione instaurati da parte
delle Ssd o Asd nell’esercizio diretto di attivita sportive di-
lettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del D.P.R.
n. 917/1986 (TUIR), l’art. 35, comma 5 del D.L. n. 207/2008
stabilisce che «nelle parole esercizio diretto di attivita spor-
tive dilettantistiche», ovvero le attivita sottoposte al regime
fiscale proprio dei redditi diversi, «sono ricomprese la for-
mazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza dell’at-
tivita sportiva dilettantistica».
La norma non si rivolge al solo caso di prestazioni rese per
la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, bensı
le estende a tutte quelle relative allo svolgimento delle
attivita dilettantistiche di formazione, di didattica, di prepa-
razione e di assistenza intese nell’accezione piu ampia del
termine «attivita sportiva».
Pertanto, formazione didattica e preparazione sono le atti-
vita che gli istruttori, gli allenatori operanti all’interno delle
Ssd e Asd svolgono in forma dilettantistica.
Il Ministero evidenzia che, ai sensi dell’art. 90 della L. n.
289/2002, e stato esteso il trattamento di favore anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di ca-
rattere amministrativo-gestionale di natura non professio-
nale resi in favore di societa e associazioni sportive dilettan-
tistiche.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 61, comma 3 del D.Lgs. n. 276/
2003, devono essere esclusi dalle tipologie contrattuali a
progetto ed occasionali i rapporti e le attivita di collabora-
zione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate
a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa spor-
tive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazio-
nali, alle discipline sportive associate e agli enti di promo-
zione sportiva riconosciute dal Coni.
L’attivita di vigilanza svolta nei confronti di tali realta ha
determinato l’insorgere di contenziosi con esito in buona
parte non favorevole per l’Amministrazione e per l’Inps; di
conseguenza, il Ministero evidenzia la necessita di promuo-
vere iniziative di carattere normativo, finalizzate ad una
graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a
favore di soggetti che, nell’ambito delle associazioni e so-
cieta sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, dalle
Federazioni sportive nazionali, nonche dagli enti di promo-
zione sportiva, svolgono attivita sportiva dilettantistica non-
che attivita amministrativo-gestionale non professionale ex
art. 67, comma 1, lett. m) ultimo periodo del TUIR.
Pertanto, il Ministero evidenzia la necessita, ferma restando
l’attivita di vigilanza gia avviata ed i contenziosi in essere, di
concentrare la propria attivita sulle diverse realta imprendi-
toriali evidentemente non riconosciute dal Coni, dalle Fe-
derazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione
sportiva e non iscritte nel Registro delle societa associazioni
sportive dilettantistiche.
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PRATICA LAVORO 11/2014 515
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Brevi dalle Regioni
Avv. Nicolina Tirino
TirociniCon delibera della Giunta regionale del 16 dicembre 2013, n. 949, pubblicata sul B.U.R del 22
gennaio 2014, n. 3, e stato approvato il documento denominato «Linee guida per l’attuazione
dei tirocini extracurriculari nella Regione». Con il detto documento si vuole introdurre una
disciplina organica dei tirocini extracurriculari, garantendo la loro funzione di misura di ac-
compagnamento al lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di
lavoro ed un datore di lavoro, allo scopo di permettere al tirocinante di arricchire la propria
esperienza formativa e di favorire la possibile costituzione di un rapporto di lavoro con il
soggetto ospitante. Con tali Linee Guida si intende garantire ai tirocini la loro funzione di
misura di politica attiva, finalizzata, in primo luogo, a creare un contatto diretto con il mondo
del lavoro, allo scopo di permettere al tirocinante di arricchire la propria esperienza e di
favorirne l’occupabilita. Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini:
1) i tirocini formativi e di orientamento;
2) i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro;
3) i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro; destinati a categorie di soggetti svantag-
giati.
Sono compresi, nell’ambito della disciplina, anche i tirocini estivi di orientamento, ovvero quelli
promossi a favore di giovani o adolescenti, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso
l’universita o presso un istituto scolastico e che si svolgono durante le vacanze estive, ovvero
nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico o scolastico e l’inizio di quello succes-
sivo.
Le presenti linee guida non trovano applicazione nei confronti dei c.d. tirocini curriculari, che
saranno oggetto di interventi di promozione e di incentivazione da parte della Regione Abruz-
zo, mediante specifici accordi da stipularsi con le istituzioni scolastiche, le universita, gli orga-
nismi formativi accreditati e gli ordini professionali.
Stato di disoccupazioneCon delibera G.R. del 31 dicembre 2013, n. 2191, pubblicata sul B.U.R del 4 febbraio 2014, n.
5, sono state approvate le «Linee guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoc-
cupazione, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni», in conformita all’Accordo Stato,
Regioni e Province autonome, sottoscritto in data 5 dicembre 2013.
Per stato di disoccupazione si intende la condizione del soggetto privo di lavoro che si dichiara
immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attivita lavorativa. L’interes-
sato per acquisire lo stato di disoccupato deve presentarsi al Centro per l’impiego del proprio
domicilio e rilasciare una dichiarazione da cui risulti la mancanza di attivita lavorativa, l’even-
tuale attivita lavorativa svolta precedentemente; l’immediata disponibilita alla ricerca e allo
svolgimento di attivita lavorativa; l’impegno ad aderire alle iniziative di promozione dell’occu-
pazione proposte dal Centro per l’impiego e previste dal Piano di Politica del lavoro. Il Centro
per l’impiego procede alla verifica della permanenza dello stato di disoccupazione. L’esito della
verifica rappresenta il presupposto per la conservazione, la sospensione o la perdita dello stato
di disoccupazione. Lo stato di disoccupazione decorre dalla data della sua dichiarazione.
L’anzianita dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali.
Abruzzo
Aosta
NormativaRassegna
516 11/2014 PRATICA LAVORO
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MicrocreditoCon delibera G.R. del 20 dicembre 2013, n. 608, pubblicata sul B.U.R. del 30 dicembre 2013,
n. 74, e stato approvato il «PO FSE Campania 2007/2013. Fondo microcredito piccoli comuni
campani e costituzione rete di servizi». La regione Campania ha fatto proprie le direttive della
Comunita Europea riguardanti la politica di coesione a sostegno della crescita e dell’occupa-
zione e i conseguenti orientamenti strategici comunitari 2007-2013, anche in collaborazione
con il Fondo Europeo per gli Investimenti. Sono state previste tra le altre una serie di azioni
coerenti per facilitare l’accesso alla finanza da parte delle micro-imprese, anche individuali, e
piccole-medie imprese. All’uopo, la nuova strategia comunitaria EUROPA 2020 si incentra
sullo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza, sull’innovazione sulla promozione di
un alto tasso di occupazione, che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale. Per la
realizzazione di tali fini la regione Campania ha istituito il «Fondo Microcredito Piccoli Comuni
Campani - FSE», finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) all’interno del P.O. Campania FSE
2007-2013, dotandolo inizialmente della somma complessiva fino all’importo massimo di
20.000.000,00 euro.
Aiuti «de minimis»Con delibera G.R. 30 dicembre 2013, n. 2106 e stato approvato il programma operativo per
migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione attraverso la concessione, tramite
gli organismi di garanzia, di un aiuto «de minimis» sotto forma di concorso interessi a favore
delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli per l’annata agraria 2013-
2014 con scadenza orientamenti al 30 giugno 2014.
La regione ha inteso dare attuazione alle direttive comunitarie in materia di aiuti di Stato nel
settore agricolo e forestale, in particolare gli aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve
termine, attraverso lo strumento del «de minimis» agricolo. A tale scopo, con la delibera in
esame viene posto in essere, attraverso gli Organismi di garanzia di cui alla L.R. n. 43/1997 e
successive modificazioni - sulla base della normativa comunitaria prevista dal regolamento (CE)
n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 - un intervento rivolto alle imprese
agricole di produzione adottando a tal fine lo specifico Programma regionale, con una dimen-
sione finanziaria pari ad euro 1.600.000,00.
Campania
Emilia-Romagna
NormativaRassegna
PRATICA LAVORO 11/2014 517
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l’agenzia, l’appalto, il contratto a termine, le conciliazioni, il
personale direttivo, le trasferte e i trasferimenti, i benefit, la gestione
del personale, i premi, i licenziamenti, le procedure disciplinari) che
costituiscono la quasi totalità delle problematiche che si riscontrano
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Adempimentidall’8 al 22 marzo 2014
N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e possibile lo slittamento
al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al
giorno lavorativo successivo.
Versamento contributi Inps operai agricoli
Soggetti obbligati
Aziende agricole.
Adempimento
Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per
compartecipanti individuali.
Modalita
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-
mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita telematiche.
Codice contributo:
— LAS (contributi per OTI, OTD, CI);
— PCF (contributi per PC/PCF).
Versamento contributi Inps ex Enpals
Soggetti obbligati
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.
Modalita
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-
mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita telematiche.
Causale contributo:
— CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti);
— CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo).
17 marzo
17 marzo
NormativaScadenzario
PRATICA LAVORO 11/2014 519
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Operazioni di conguaglio
Soggetti obbligati
Sostituti d’imposta.
Adempimento
Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del
mese precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell’anno solare
precedente.
Modalita
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-
mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24
presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione,
ovvero con modalita telematiche.
N.B.: I versamenti delle maggiori ritenute scaturenti dal conguaglio devono essere effettuati
negli stessi termini previsti per le ritenute ordinarie relative al periodo di paga in cui il congua-
glio e stato effettuato, e cioe 16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, rispettivamente per il
conguaglio effettuato entro dicembre, gennaio o febbraio da parte dei datori di lavoro sui
redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso dell’anno solare precedente.
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
Soggetti obbligati
— Societa di capitali;
— enti commerciali di diritto pubblico o privato;
— enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
— associazioni non riconosciute;
— consorzi;
— societa non residenti;
— societa di persone;
— associazioni per l’esercizio di arti e professioni;
— societa di armamento;
— societa di fatto;
— persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;
— condomini;
che hanno corrisposto nel mese precedente:
a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori
autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20%;
c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza
di commercio e di procacciamento di affari;
d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione
di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del
TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;
e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a
terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (la
17 marzo
17 marzo
520 11/2014 PRATICA LAVORO
NormativaScadenzario
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ritenuta e operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.
67 del TUIR).
Adempimento
I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a
lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, in-
ventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non
fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versa-
mento delle ritenute esclusivamente mediante modalita telematiche, anche servendosi di
intermediari.
Modalita
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali
dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, esclusivamente mediante modalita telematiche, anche servendosi di intermediari.
In riferimento all’addizionale comunale e regionale i soggetti titolari di partita IVA devono
effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello
telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a
utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in
L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con
modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della
riscossione, ovvero con modalita telematiche.
Versamento contributi Inps lavoro dipendente
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria
e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps.
Adempimento
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese
precedente.
Modalita
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-
mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita telematiche.
Codice contributo:
— DM10virtuale (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10virtuale).
Denuncia e versamento contributi Casagit
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.
Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della do-
17 marzo
17 marzo
PRATICA LAVORO 11/2014 521
NormativaScadenzario
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cumentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in
formato elettronico.
Modalita
Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400
802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco, 61 - 00144 Roma.
Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o
Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia,
in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certi-
ficata [email protected].
Versamento del contributo alla gestione separata INPS
Soggetti obbligati
Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori
porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste
l’obbligo contributivo, e cioe a dire prestazioni rese:
a) da amministratori, sindaci o revisori di societa, associazioni ed altri enti con o senza perso-
nalita giuridica;
b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i
compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o
giornali e simili;
c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore
autonomo senza partita IVA;
d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni
lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione
degli iscritti agli albi professionali);
e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.
Adempimento
Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi
soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
Modalita
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali
dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, esclusivamente mediante modalita telematiche, anche servendosi di intermediari.
Causale contributo:
— C10 - per i collaboratori gia iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli
associati in partecipazione per i quali non e dovuto il contributo dello 0,50 per cento;
— CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione compren-
siva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione);
— ASS - per gli associati in partecipazione.
Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria
Soggetti obbligati
Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
17 marzo
17 marzo
522 11/2014 PRATICA LAVORO
NormativaScadenzario
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
AdempimentoVersamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile,
integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensio-
nistiche complementari.
ModalitaI soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-
mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita telematiche.
Versamento contributi Inps pescatori autonomi
Soggetti obbligatiPescatori autonomi.
AdempimentoVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.
ModalitaI soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-
mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita telematiche.
Codice contributo:
— PESC.
Inail - Denuncia delle retribuzioni
Soggetti obbligatiDatori di lavoro titolari di posizioni assicurative (ditte attive).
AdempimentoTrasmissione all’Inail della denuncia delle retribuzioni dei dipendenti relative all’anno prece-
dente.
ModalitaEsclusivamente mediante trasmissione telematica:
— tramite servizio «Alpi online»;
— «Invio dichiarazioni salariali» del mod. 10 3 1.
N.B.: Il versamento dei premi dovra essere effettuato entro il 16 maggio.
Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente
Soggetti obbligatiDatori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.
17 marzo
17 marzo
17 marzo
PRATICA LAVORO 11/2014 523
NormativaScadenzario
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Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale
presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.
Modalita
Versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in
via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il
tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art.
37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di
partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24/Accise presso gli sportelli del-
l’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita tele-
matiche.
Denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di
trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, che attualmente sono Entratel e Fisconline.
Codice contributo:
I codici per il versamento della contribuzione obbligatoria, da indicare nel campo «codice
tributo», del modello F24 sono:
— C001 (Contributi obbligatori correnti);
— C002 (Contributi obbligatori pregressi);
— C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale);
— C004 (Differenze contributive);
— C005 (Contributi diversi e contrattuali).
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile
Soggetti obbligati
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita in relazione
al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano
versate entro il 17 febbraio 2014.
Adempimento
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente
versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del 30%) dell’imposta
non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
esclusivamente mediante modalita telematiche, anche servendosi di intermediari.
Modalita
Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le mo-
dalita ordinarie del versamento del tributo unitamente al versamento della sanzione ridotta
pari ad un decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento del tributo
omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie
connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento), e eseguito esclusivamente
con modalita telematiche.
Codici tributo:
— 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
— 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
— 8926 - Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - Ravvedimento;
— 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA.
19 marzo
524 11/2014 PRATICA LAVORO
NormativaScadenzario
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Versamento contributi al FASC
Soggetti obbligatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica
e il Ccnl agenzie marittime e aeree.
AdempimentoVersamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli
impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi
versati.
ModalitaPresso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c
bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e
la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software de-
nominato Telefasc.
20 marzo
PRATICA LAVORO 11/2014 525
NormativaScadenzario
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Scuole private - LaicheVerbale di riunione - 18 febbraio 2014
Sintesi dell’accordo
Nell’ambito del rinnovo del c.c.n.l. 2013-2015, col verbale di riunione 10 gennaio 2014 le Parti
stipulanti si erano impegnate a disciplinare gli istituti del contratto a termine nonche del salario
di anzianita con riferimento ai lavoratori che avessero maturato, al 1º gennaio 2013, 2 anni di
servizio nello stesso Istituto (v. Pratica Lavoro n. 5/2014, pag. 263).
Con il verbale di riunione 18 febbraio 2014 le Parti hanno stabilito la seguente disciplina.
A tutto il personale che al 1º gennaio 2014 abbia maturato, presso lo stesso Istituto, 2 anni di
servizio ininterrotto, sono corrisposti, dal 1º febbraio 2014, E 10 mensili, aggiuntivi per quanti
gia godono del salario di anzianita.
L’importo e riproporzionato sulla base dell’orario di lavoro settimanale individuale, ridotto o
part-time.
Datadi assunzione
Dalla datadi maturazione
Dal 1.1.2004(euro)
Dal 1.1.2008(euro)
Dal 1.1.2012(euro)
Dal 1.2.2014(euro)
prima del 31 dicembre1995
ogni 2 anni scatto 5% 15,00 25,00 35,00 45,00
dal 1º gennaio 1996 al31 dicembre 2001
– 15,00 25,00 35,00 45,00
dal 1º gennaio 2002 al31 dicembre 2005
– – 10,00 20,00 30,00
dal 1º gennaio 2006 al31 dicembre 2009
– – – 10,00 20,00
dal 1º gennaio 2010 al31 dicembre 2011
10,00
Nell’ipotesi di assunzione prima del 31 dicembre 1995, si aggiungono gli scatti percepiti al 31
dicembre 1997 e, dal 1º febbraio 2014, quelli percepiti al 31 dicembre 1998.
Fermo restando che la durata complessiva massima dei contratti a termine e pari a 36 mesi, per
i docenti non abilitati, considerato il loro obbligo di conseguire l’abilitazione all’insegnamento,
i contratti a termine potranno essere reiterati oltre i 36 mesi, per ulteriori 24 mesi.
Qualora in questi 24 mesi il docente acquisisca l’abilitazione, il contratto e trasformato a
tempo indeterminato.
Disciplina del salario di anzianita e dei contratti a termine� Parti stipulanti: Aninsei con Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal
� Campo di applicazione: dipendenti dagli istituti scolastici gestiti da enti e privati
� Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed iltesto contrattuale «Scuole private - Laiche» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.
Premessa
Salariodi anzianita
Lavoroa termine
ContrattazioneNotizie
526 11/2014 PRATICA LAVORO
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Autotrasporto merci e logisticaComunicato - 20 febbraio 2014
Sintesi dell’accordo
In data 17 dicembre 2013 Confartigianato Trasporti, CNA-Fita, Casartigiani e Claai con Filt-
Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti-Uil avevano siglato un Protocollo per il rilancio del settore dell’auto-
trasporto merci artigiano (v. Pratica Lavoro n. 4/2014, pag. 209), che sarebbe stato operativo
dopo l’approvazione da parte degli organi direttivi delle Organizzazioni datoriali e sindacali.
Col Protocollo si intendeva altresı integralmente sottoscritto l’accordo di rinnovo 1º agosto
2013 e successiva ratifica 2 ottobre 2013 (v. Pratica Lavoro n. 34-35/2013, pag. 1500 e n.
41/2013, pag. 1769).
In data 20 febbraio 2014 la Fita Cna, a seguito dell’approvazione da parte del proprio organo
direttivo, comunica lo scioglimento della riserva sul Protocollo (*).
Pertanto le imprese aderenti alla Fita Cna daranno applicazione all’accordo di rinnovo 1º
agosto 2013.
____________
(*) Si ricorda che anche Confartigianato Trasporti aveva sciolto la riserva con comunicato dell’8 febbraio 2014 (v. PraticaLavoro n. 10/2014, pag. 496).
Accordo di rinnovo 1º agosto 2013 - Scioglimento della riserva di Fita Cna� Parti stipulanti: Fita Cna
� Campo di applicazione: dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logi-
stica
� Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed iltesto contrattuale «Autotrasporto merci e logistica» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrat-tuale.
ContrattazioneNotizie
PRATICA LAVORO 11/2014 527
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Aprile 2014
Accordo 19 novembre 2013
Una tantum - Imprese artigiane alimentari e imprese della panificazioneCon la retribuzione del mese di aprile 2014, ad integrale copertura del periodo di carenza
contrattuale, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo 19 novem-
bre 2013 viene corrisposta la prima tranche, pari ad E 55 lordi, di importo forfetario una
tantum, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel
periodo interessato.
Agli apprendisti l’una tantum compete, con la medesima decorrenza, nella misura del 70%.
L’importo una tantum sara ridotto proporzionalmente in caso di servizio militare, assenza
facoltativa «post-partum», part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate ed e
escluso dalla base del calcolo del t.f.r.; e comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione
diretta ed indiretta, legali o contrattuale. Gli importi eventualmente gia corrisposti a titolo di
futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi
di «una tantum» previsti dall’accordo. Tali importi, pertanto, - devono essere detratti dall’una
tantum stessa fino a concorrenza e quindi cessano di essere corrisposti con la retribuzione del
mese novembre 2013.
Accordo 7 ottobre 2013-26 novembre 2013
Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014
LivelloAumento
contrattuale MinimoIndennita
di funzione Totale
8 54,96 2.049,23 51,65 2.100,88
7 51,36 1.903,67 — 1.903,67
6 48,72 1.756,45 — 1.756,45
5 45,84 1.669,64 — 1.669,64
4 43,20 1.602,26 — 1.602,26
3S 42,00 1.566,29 — 1.566,29
3 40,80 1.530,83 — 1.530,83
2S 39,12 1.487,48 — 1.487,48
2 37,20 1.451,84 — 1.451,84
1 24,00 1.168,10 — 1.168,10
C.c.n.l. 13 settembre 2012
Elemento di garanzia retributivaAi lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di
contrattazione di secondo livello e che nei precedenti 3 anni non abbiano percepito nessun
altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di
c.c.n.l., viene erogato con la retribuzione del mese di aprile 2014, un importo annuo pari ad
E 250, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concor-
renza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l.
Alimentarie panificazione -Aziende artigiane
Calzature - Piccolae media industria
Carta - Aziendeindustriali
ContrattazioneScadenzario
528 11/2014 PRATICA LAVORO
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Nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente al mese di aprile, verranno erogati tanti
dodicesimi di esso quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno.
Accordo 28 maggio 2012
Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014
LivelloAumento
contrattuale MinimoIndennita
di funzione Totale
Q/Direzione 47,24 2.503,72 234,00 2.737,72
Q 42,94 2.275,82 210,00 2.485,82
1 36,86 1.953,58 — 1.953,58
2 33,00 1.749,00 — 1.749,00
3S 31,64 1.676,92 — 1.676,92
3 29,62 1.569,86 — 1.569,86
4 27,56 1.460,68 — 1.460,68
5 26,24 1.390,72 — 1.390,72
6 22,16 1.174,48 — 1.174,48
Accordo 7 ottobre 2013-26 novembre 2013
Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014
LivelloAumento
contrattuale MinimoE.d.r.
confederaleIndennita
di funzione Totale
7 Q 56,58 1.993,85 10,33 82,63 2.086,81
7 56,58 1.993,85 10,33 — 2.004,18
6 52,87 1.842,55 10,33 — 1.852,88
5 50,15 1.750,81 10,33 — 1.761,14
4 S 47,19 1.653,99 10,33 — 1.664,32
4 44,47 1.615,48 10,33 — 1.625,81
3 42,00 1.545,61 10,33 — 1.555,94
2 38,29 1.466,17 10,33 — 1.476,50
1 24,71 1.180,90 10,33 — 1.191,23
C.c.n.l. 17 giugno 2011-Protocollo 28 ottobre 2013
Assistenza integrativaDal mese di aprile 2014 le aziende devono effettuare il primo versamento trimestrale del
contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni sanitarie a favore dei lavoratori
non in prova a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale (per ciascun dipendente
E 42,50 al netto del contributo di solidarieta) unitamente ad E 2 come contributo straordinario
una tantum di avvio.
In caso di mancato versamento del contributo ordinario, nonche di quello straordinario, l’a-
zienda e responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, con
facolta del lavoratori di richiedere il risarcimento del danno.
Dallo stesso mese di aprile 2014, il Fondo iniziera a erogare le prestazioni sanitarie previste.
Centrielaborazionedati (Ced)
Giocattoli - Piccolae media industria
Igiene ambientale -Aziendemunicipalizzate
ContrattazioneScadenzario
PRATICA LAVORO 11/2014 529
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C.c.n.l. 21 marzo 2012-Protocollo 28 ottobre 2013
Assistenza integrativaDal mese di aprile 2014 le aziende devono effettuare il primo versamento trimestrale del
contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni sanitarie a favore dei lavoratori
non in prova a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale (per ciascun dipendente E42,50 al netto del contributo di solidarieta) unitamente ad E 2 come contributo straordinario
una tantum di avvio.
In caso di mancato versamento del contributo ordinario, nonche di quello straordinario, l’a-
zienda e responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, con
facolta del lavoratori di richiedere il risarcimento del danno.
Dallo stesso mese di aprile 2014, il Fondo iniziera a erogare le prestazioni sanitarie previste.
Accordo 3 maggio 2013
Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014
LivelloAumento
contrattuale Minimo ContingenzaE.d.r.
confederaleSuperminimo
collettivo Totale
A S 58,82 1.675,67 531,34 10,33 — 2.217,34
A 54,11 1.541,53 528,18 10,33 — 2.080,04
B 44,11 1.256,70 521,48 10,33 — 1.788,51
CS 42,35 1.206,67 520,13 10,33 — 1.737,13
C 40,00 1.139,64 518,37 10,33 — 1.668,34
D 37,65 1.075,40 516,76 10,33 — 1.602,49
E 34,71 991,36 514,81 10,33 — 1.516,50
F 29,42 839,12 512,38 10,33 7,75 1.369,58
Previdenza integrativaDal 1º aprile 2014 la contribuzione a carico azienda dovuta al fondo ARCO e pari a 1,50%, da
calcolarsi sulla retribuzione utile al calcolo del t.f.r.
I contributi volontari versati dai lavoratori devono essere calcolati sulla retribuzione commisu-
rata a minimo tabellare, indennita di contingenza ed E.d.r.
Accordo 16 gennaio 2014
Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014 - Aziende aderenti a Confimi
LivelloAumento
contrattuale MinimoE.d.r.
confederaleSuperminimo
collettivo Totale
1 61,76 2.246,54 10,33 — 2.256,87
2 55,59 2.093,52 10,33 — 2.103,85
3 45,29 1.799,85 10,33 — 1.810,18
4 42,94 1.714,60 10,33 — 1.724,93
5 40,00 1.659,35 10,33 — 1.669,68
6 37,65 1.590,84 10,33 — 1.601,17
7 34,71 1.504,96 10,33 — 1.515,29
8 29,41 1.351,75 10,33 7,75 1.369,83
Igiene ambientale -Aziende private
Lapidei - Aziendeindustriali
Lapidei - Piccolae media industria
ContrattazioneScadenzario
530 11/2014 PRATICA LAVORO
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Accordo 24 giugno 2013
Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014
LivelloAumento
contrattuale Minimo ContingenzaE.d.r.
confederaleIndennita
di funzioneSuperminimo
collettivo Totale
ASQ 56,62 1.807,34 534,84 10,33 51,65 — 2.404,16
AS 56,62 1.807,34 534,84 10,33 — — 2.352,51
A 47,61 1.519,77 528,01 10,33 — — 2.058,11
B 38,86 1.240,47 521,40 10,33 — — 1.772,20
CS 36,80 1.173,18 517,58 10,33 — — 1.701,09
C 35,00 1.116,23 517,52 10,33 — — 1.644,08
D 32,43 1.038,19 515,99 10,33 — — 1.564,51
E 30,11 962,13 514,04 10,33 — — 1.486,50
F 25,74 823,40 511,74 10,33 — 4,13 1.349,60
Previdenza integrativaDal 1º aprile 2014 il contributo paritetico da versare al Fondo Arco viene elevato al 2,8%
(1,4% a carico dell’azienda e 1,4% a carico del lavoratore) da calcolarsi sulla retribuzione utile
(composta da minimo, contingenza, E.d.r. confederale e indennita di funzione per i quadri).
Accordo 3 febbraio 2014
Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014
LivelloAumento
contrattuale Minimo ContingenzaE.d.r.
confederaleIndennita
di funzioneSuperminimo
collettivo Totale
A S Q 56,62 1.807,34 534,84 10,33 51,65 — 2.404,15
A S 56,62 1.807,34 534,84 10,33 — — 2.352,51
A 47,61 1.519,77 528,01 10,33 — — 2.058,11
B 38,86 1.240,47 521,40 10,33 — — 1.772,20
C S 36,80 1.173,17 517,59 10,33 — — 1.701,09
C 35,00 1.116,23 517,52 10,33 — — 1.644,08
D 32,43 1.038,19 515,99 10,33 — — 1.564,51
E 30,11 962,12 514,04 10,33 — — 1.486,49
F 25,74 823,40 511,74 10,33 — 4,13 1.349,60
Previdenza integrativaDal 1º aprile 2014 la contribuzione paritetica ai fondi Fondapi e Arco e pari all’1,40% di
minimo, contingenza ed E.d.r.
Accordo 11 settembre 2013
Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014 - Settore Legno
LivelloAumento
contrattuale Minimo ContingenzaE.d.r.
confederaleIndennita
di funzione Totale
AD3 63,00 1.734,03 531,91 10,33 25,82 2.302,09
AD2 61,50 1.693,80 531,91 10,33 — 2.236,04
Laterizi - Aziendeindustriali
Laterizi - Piccolae media industria
Legnoe arredamento -Aziende industriali
ContrattazioneScadenzario
PRATICA LAVORO 11/2014 531
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
LivelloAumento
contrattuale Minimo ContingenzaE.d.r.
confederaleIndennita
di funzione Totale
AD1 58,50 1.610,62 529,75 10,33 — 2.150,70
AC5 55,50 1.528,02 527,94 10,33 — 2.066,29
AC4 51,00 1.404,20 525,22 10,33 — 1.939,75
AC3 46,50 1.280,32 522,41 10,33 — 1.813,06
AC2 46,50 1.280,32 522,41 10,33 — 1.813,06
AC1 42,00 1.156,41 518,45 10,33 — 1.685,19
AS4 46,50 1.280,32 522,41 10,33 — 1.813,06
AS3 44,25 1.218,90 521,02 10,33 — 1.750,25
AS2 42,00 1.156,41 518,45 10,33 — 1.685,19
AS1 40,20 1.106,72 517,76 10,33 — 1.634,81
AE4 40,20 1.106,72 517,76 10,33 — 1.634,81
AE3 37,95 1.044,75 516,53 10,33 — 1.571,61
AE2 35,70 982,80 514,79 10,33 — 1.507,92
AE1 30,00 826,07 512,16 10,33 — 1.348,56
Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014 - Settore Boschi e foreste
LivelloAumento
contrattuale Minimo ContingenzaE.d.r.
confederaleIndennita
di funzione Totale
AD3 63,00 1.734,03 530,78 10,33 25,82 2.300,96
AD2 61,50 1.693,80 530,78 10,33 — 2.234,91
AD1 58,50 1.610,62 529,75 10,33 — 2.150,70
AC5 55,50 1.528,02 526,93 10,33 — 2.065,28
AC4 51,00 1.404,20 525,22 10,33 — 1.939,75
AC3 46,50 1.280,32 521,58 10,33 — 1.812,23
AC2 46,50 1.280,32 521,58 10,33 — 1.812,23
AC1 42,00 1.156,41 517,65 10,33 — 1.684,39
AS4 46,50 1.280,32 521,58 10,33 — 1.812,23
AS3 44,25 1.218,90 521,02 10,33 — 1.750,25
AS2 42,00 1.156,41 517,65 10,33 — 1.684,39
AS1 40,20 1.106,72 517,05 10,33 — 1.634,10
AE4 40,20 1.106,72 517,05 10,33 — 1.634,10
AE3 37,95 1.044,75 516,53 10,33 — 1.571,61
AE2 35,70 982,80 514,14 10,33 — 1.507,27
AE1 30,00 826,07 511,66 10,33 — 1.348,06
Accordo 29 novembre 2013
Arretrati - Aziende aderenti a ConfimiCon la retribuzione di aprile 2014 verra corrisposta una quota degli aumenti retributivi relativi
alle mensilita da giugno a novembre 2013, nei seguenti importi:
Categoria Importi
AD3 51,60
AD2 48,00
Legnoe arredamento -Piccola e mediaindustria
ContrattazioneScadenzario
532 11/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Categoria Importi
AD1 44,40
AC4 40,80
AC3 37,20
AC2 37,20
AC1 34,08
AS3 37,20
AS2 33,60
AS1 32,16
AE3 30,36
AE2 28,56
AE1 24,00
Accordo 20 novembre 2013
Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014
LivelloAumento
contrattuale Minimo ContingenzaE.d.r.
confederaleIndennita
di funzione E.r.s. Totale
1 S 79,63 1.675,91 530,41 10,33 56,81 — 2.273,46
1 76,67 1.623,19 529,78 10,33 — 36,15 2.199,45
2 70,37 1.482,09 526,33 10,33 — 20,66 2.039,41
3 61,11 1.291,75 522,03 10,33 — — 1.824,11
4 53,71 1.137,37 518,42 10,33 — — 1.666,12
5 50,00 1.051,51 516,35 10,33 — — 1.578,19
6 46,29 969,12 514,29 10,33 — — 1.493,74
7 42,60 883,27 512,05 10,33 — — 1.405,65
8 37,04 789,18 510,50 10,33 — — 1.310,01
Accordo 7 ottobre 2013-26 novembre 2013
Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014
LivelloAumento
contrattuale MinimoE.d.r.
confederaleIndennita
di funzione Totale
6Q 54,38 1.987,73 10,33 82,63 2.080,69
6 54,38 1.987,73 10,33 — 1.998,06
5 50,50 1.811,83 10,33 — 1.822,16
4S 46,61 1.678,29 10,33 — 1.688,62
4 43,46 1.606,30 10,33 — 1.616,63
3 42,00 1.534,01 10,33 — 1.544,34
2 38,84 1.450,07 10,33 — 1.460,40
1 24,28 1.167,15 10,33 — 1.177,48
Miniere - Aziendeindustriali
Occhiali - Piccolae media industria
ContrattazioneScadenzario
PRATICA LAVORO 11/2014 533
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Accordo 7 ottobre 2013-26 novembre 2013
Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014
LivelloAumento
contrattuale MinimoIndennita
di funzione Totale
6 Q 54,38 1.941,50 51,64 1.993,14
6 54,38 1.941,50 — 1.941,50
5 50,50 1.757,28 — 1.757,28
4 S 46,61 1.643,94 — 1.643,94
4 43,46 1.602,10 — 1.602,10
3 42,00 1.537,46 — 1.537,46
2 38,84 1.458,05 — 1.458,05
1 24,28 1.168,26 — 1.168,26
Accordo 27 novembre 2013
Una tantumAi lavoratori in forza alla stipula dell’accordo 27 novembre 2013 sara corrisposta con la
retribuzione del mese di aprile 2014 la seconda tranche di importo forfettario una tantum
nei seguenti importi:
Livelli Importi
7 Q 258,68
7 258,68
6 240,74
5 228,78
4S 216,60
4 206,56
3S 201,03
3 195,50
2 180,50
1 112,81
Tale importo - commisurato all’anzianita di servizio maturata nel periodo 1º gennaio 2013-30
novembre 2013 - verra ridotto in maniera proporzionale per i casi di assunzione nel periodo
suddetto, di volontariato civile, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, C.i.g. a zero ore
nonche nei casi di part-time.
L’una tantum non e utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale ne del
t.f.r.
Accordo 7 ottobre 2013-26 novembre 2013
Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014
LivelloAumento
contrattuale MinimoE.d.r.
confederaleIndennita
di funzione Totale
8 Q 56,58 1.995,75 10,33 82,63 2.088,71
8 56,58 1.995,75 10,33 — 2.006,08
Pelli e cuoio -Piccolae media industria
Penne, spazzolee pennelli - Aziendeindustriali
Penne, spazzolee pennelli - Piccolae media industria
ContrattazioneScadenzario
534 11/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
LivelloAumento
contrattuale MinimoE.d.r.
confederaleIndennita
di funzione Totale
7 52,87 1.825,00 10,33 — 1.835,33
6 50,15 1.733,12 10,33 — 1.743,45
5 47,19 1.647,91 10,33 — 1.658,24
4 44,47 1.597,34 10,33 — 1.607,67
3 42,00 1.521,69 10,33 — 1.532,02
2 38,29 1.440,61 10,33 — 1.450,94
1 24,71 1.167,48 10,33 — 1.177,81
Accordo 14 novembre 2013-17 gennaio 2014
Una tantumAi lavoratori in forza al 31 ottobre 2013 con le competenze del mese di aprile 2014 va
corrisposta la seconda rata di una tantum a copertura del periodo 1º gennaio 2010-30 giugno
2013 negli importi sottoriportati.
L’importo va riproporzionato rispetto all’effettivo periodo di lavoro prestato.
Categorie Importi
F6 636,36
F5 527,27
F4 475,00
F3 413,64
F2 381,82
F1 361,36
E6 438,64
E5 413,64
E4 381,82
E3 361,36
E2 340,91
E1 320,46
D6 413,64
D5 381,82
D4 361,36
D3 341,82
D2 320,46
D1 302,28
C6 340,91
C5 320,46
C4 302,28
C3 286,36
C2 275,00
C1 263,64
B6 302,28
B5 286,36
B4 275,00
Serviziassistenziali -Anpas
ContrattazioneScadenzario
PRATICA LAVORO 11/2014 535
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Categorie Importi
B3 263,64
B2 252,27
B1 240,91
A6 275,00
A5 263,64
A4 252,27
A3 240,91
A2 234,09
A1 227,28
C.c.n.l. 8 maggio 2013
Assistenza integrativaEntro il 31 dicembre 2013 andavano individuati, con apposite intese a livello nazionale, il
Fondo di assistenza sanitaria integrativa cui aderire, il regolamento di attuazione ed i requisiti
per l’iscrizione.
A far data dal 1º aprile 2014 e stata concordata la decorrenza dei contributi a carico azienda,
pari a E 5 per ciascun dipendente iscritto, da corrispondere per 14 mensilita (doppio contributo
nei mesi di luglio e dicembre).
Nessun versamento e dovuto per i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata fino
a 3 mesi (comprese eventuali proroghe), mentre per quelli con contratto di durata superiore e
prevista la corresponsione dell’intero contributo.
Accordo 1º febbraio 2013
Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014
LivelloAumento
contrattuale Minimo ContingenzaE.d.r.
confederaleIndennita
di funzioneElemento
retributivo Totale
7Q 41,37 1.617,18 530,91 10,33 98,13 — 2.256,55
7 41,37 1.617,18 530,91 10,33 — 59,39 2.217,81
6 36,89 1.439,77 526,99 10,33 — — 1.977,09
5S 31,39 1.227,00 521,08 10,33 — — 1.758,41
5 30,00 1.172,32 521,08 10,33 — — 1.703,73
4 27,02 1.056,99 517,83 10,33 — — 1.585,15
3 24,78 967,67 516,07 10,33 — — 1.494,07
2 21,99 858,46 514,03 10,33 — — 1.382,82
1 18,63 727,98 511,26 10,33 — — 1.249,57
Elemento di garanzia retributivaCon le competenze del mese di aprile 2014, nelle aziende prive di contrattazione di secondo
livello riguardante il premio di risultato e che nel corso dell’anno precedente non abbiano
percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi soggetti a contribuzione oltre a
quanto spettante dal c.c.n.l., ai lavoratori in forza a tempo indeterminato viene erogato un
importo pari ad E 260 annui, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta
somma, in caso di presenza di un trattamento aggiuntivo a quello fissato dal c.c.n.l.
Serviziassistenziali -Uneba
Telecomunicazioni- Servizidi telefonia
ContrattazioneScadenzario
536 11/2014 PRATICA LAVORO
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Il trattamento e corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di
servizio prestato nell’anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni e considerata
mese intero). Per i lavoratori a tempo parziale, tale somma e riproporzionata.
La somma e esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. ed e stata quantificata considerando in essa
anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legali o contrattuali, ed e quindi
comprensiva degli stessi. Fermi restando i criteri di maturazione, nel caso di risoluzione del
rapporto di lavoro antecedentemente al mese di aprile, l’elemento di garanzia viene erogato
all’atto della liquidazione delle competenze.
A livello aziendale potranno essere valutate le modalita per riconoscere il suddetto elemento ai
dipendenti con contratto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi o ad altre tipologie
di lavoro subordinato.
Sono escluse dall’adempimento suddetto le aziende in situazioni comprovate di difficolta
economico-produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali.
Accordo 7 ottobre 2013-26 novembre 2013
Retribuzioni in vigore dal 1º aprile 2014
LivelloAumento
contrattuale MinimoIndennita
di funzione Totale
8 54,96 2.039,19 51,65 2.090,84
7 51,36 1.927,29 — 1.927,29
6 48,72 1.806,03 — 1.806,03
5 45,84 1.691,80 — 1.691,80
4 43,20 1.602,01 — 1.602,01
3 S 42,00 1.566,29 — 1.566,29
3 40,80 1.530,61 — 1.530,61
2 S 39,12 1.487,42 — 1.487,42
2 37,20 1.451,66 — 1.451,66
1 24,00 1.168,55 — 1.168,55
C.c.n.l. 15 febbraio 2011
Elemento di garanzia retributivaAi lavoratori in forza al 1º gennaio di ogni anno va corrisposto con la retribuzione del mese di
aprile 2014 un importo forfettario a titolo di elemento di garanzia retributiva pari ad E 220,00.
Tale elemento, corrisposto in unica soluzione, va erogato ai lavoratori dipendenti da aziende
prive di contrattazione di secondo livello, che non abbiano percepito nell’ultimo quadriennio
altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto previsto dal c.c.n.l. L’importo e
comprensivo di ogni incidenza sugli istituti legali e contrattuali, compreso il t.f.r.
Tessilie abbigliamento -Piccola e mediaindustria
Videofonografica
ContrattazioneScadenzario
PRATICA LAVORO 11/2014 537
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Sono illegittimi i licenziamenti collettiviirrogati senza l’indicazione dei criteridi scelta dei lavoratoriAvv. Almerindo Proietti Semproni
Cassazione, sez. lav., 3 febbraio 2014, n. 2298
MASSIMA
La comunicazione di cui all’art. 4, comma 9 della legge n. 223/1991 nel momento in cui fa obbligo al datore di
indicare puntualmente le modalita con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare,
intende consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di con-
trollare la correttezza dell’operazione di collocamento in mobilita e la rispondenza agli accordi raggiunti.
COMMENTO
La comunicazione di cui all’art. 4, comma 9 della legge
n. 223/1991 nel momento in cui fa obbligo al datore di
indicare puntualmente le modalita con le quali sono stati
applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare,
intende consentire ai lavoratori interessati, alle organiz-
zazioni sindacali e agli organi amministrativi di control-
lare la correttezza dell’operazione di collocamento in
mobilita e la rispondenza agli accordi raggiunti.
Con la sentenza del 3 febbraio 2014, n. 2298, la Corte
di Cassazione ribadisce il proprio orientamento circa la
finalita perseguita dalla normativa dettata in materia di
licenziamenti collettivi, ovvero la indicazione e la esatta
applicazione dei criteri di scelta.
Con ricorso al Giudice del lavoro un lavoratore chiedeva
fosse dichiarata l’inefficacia del licenziamento intimatogli
dalla societa di cui era dipendente nell’ambito di una
procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L.
23 luglio 1991, n. 223.
Sosteneva l’attore che i prospetti allegati alla comunica-
zione scritta inviata dal datore all’Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione ai sensi dell’art. 4,
comma 9 della stessa legge non consentivano di verifi-
care la correttezza dell’applicazione dei criteri di scelta di
cui al successivo art. 5, comma 1. In subordine, chiedeva
che fosse dichiarata la illegittimita del recesso per viola-
zione dei criteri di scelta concordati tra il datore e le
organizzazioni sindacali all’esito della fase di consultazio-
ne sindacale della procedura di licenziamento collettivo.
Il Tribunale accoglieva la domanda per illegittimita della
procedura in quanto la comunicazione prevista dall’art.
4, comma 9, era generica. Di conseguenza dichiarava
l’inefficacia del licenziamento, con condanna del datore
al risarcimento del danno.
La Corte d’Appello ribaltava la pronuncia emessa in pri-
mo grado, assumendo che nei documenti trasmessi alle
organizzazioni sindacali erano puntualmente indicati sia i
criteri di scelta che le modalita di applicazione degli stes-
si. In particolare, il modello Mob/2 (allegato alla comu-
nicazione ex art. 4, comma 9) conteneva l’indicazione
sufficiente dei criteri per l’individuazione dei lavoratori
da licenziare e delle relative modalita applicative.
Il lavoratore, quindi, si rivolgeva alla Suprema Corte la-
mentando la violazione della norma appena richiamata,
perche la norma stessa, nel richiedere la puntuale indi-
cazione delle modalita con cui sono applicati i criteri di
scelta, ha l’obiettivo di consentire a tutti i lavoratori di
controllare la correttezza dell’operazione di selezione e
la rispondenza agli accordi raggiunti, di modo che l’o-
missione della concreta indicazione delle modalita di as-
segnazione dei punteggi impedirebbe ogni verifica al
riguardo.
La Cassazione accoglie il ricorso.
La L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, - osserva la
Corte - prevede che, all’esito dell’esame congiunto tra
datore ed organizzazioni sindacali delle cause che hanno
determinato l’eccedenza di personale, raggiunto l’accor-
do sindacale circa il numero dei lavoratori da licenziare, il
datore puo recedere dal rapporto di lavoro intrattenuto
con i dipendenti ritenuti in eccedenza. Contestualmente
alla comunicazione dei recessi (secondo il testo della
GiurisprudenzaNotizie
538 11/2014 PRATICA LAVORO
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norma applicabile «ratione temporis»), il datore deve
comunicare per iscritto l’elenco dei lavoratori licenziati
(recante l’analitica descrizione della posizione soggettiva
di ognuno e le modalita con cui sono applicati i criteri di
scelta) all’Ufficio regionale LMO, alla Commissione re-
gionale per l’impiego ed alle organizzazioni sindacali
che hanno ricevuto la comunicazione di apertura della
procedura di mobilita ed hanno partecipato all’incontro
per l’esame congiunto.
Nella pratica la comunicazione e accompagnata da una
modulistica elaborata dai competenti uffici regionali
(modelli Mob/1, Mob/2, Mob/3), su cui il datore annota
tutte le indicazioni previste dalla norma di legge.
La Suprema Corte ricorda che per la giurisprudenza di
legittimita la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9,
nel momento in cui fa obbligo al datore di indicare pun-
tualmente le modalita con le quali sono stati applicati i
criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, intende con-
sentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sinda-
cali e agli organi amministrativi di controllare la corret-
tezza dell’operazione di collocamento in mobilita e la
rispondenza agli accordi raggiunti.
A tal fine non e, dunque, sufficiente la trasmissione del-
l’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei
criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali,
ne la predisposizione di un meccanismo di applicazione
in via successiva dei vari criteri, bensı e necessario con-
trollare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti pre-
visti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in
secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in nu-
mero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati
correttamente applicati i criteri di valutazione compara-
tiva per l’individuazione dei dipendenti da licenziare (da
ultimo, Cass. 10 luglio 2013, n. 17119, nonche Cass. 6
giugno 2011, n. 12196, Cass. 16 febbraio 2010, n.
3603, Cass. 19 dicembre 2008, n. 29831).
L’applicazione di tale principio di diritto comporta che il
giudicante proceda ad analitico riscontro del contenuto
della comunicazione scritta e delle indicazioni richieste
dalla norma di legge, verificando se esiste la puntuale
indicazione (secondo l’esplicita formulazione dell’art. 4,
comma 9) dei criteri di scelta, cosı come indicati dal
successivo art. 5, comma 1 della stessa L. n. 223 (che
richiama i criteri delineati dai contratti collettivi, oppure,
in mancanza, i criteri dei carichi di famiglia, dell’anziani-
ta, delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative). In
altre parole, il giudice deve verificare se le indicazioni
contenute nella comunicazione abbiano effettiva rispon-
denza con il modello indicato dalla normativa collettiva o
con il modello indicato dalla legge e se i meccanismi
operativi indicati portino effettivamente all’individuazio-
ne concreta dei licenziati, sulla base dei parametri asse-
gnati ai vari criteri e dell’ordine di priorita fra i criteri
stessi, in modo da pervenire ad una graduatoria dei la-
voratori interessati sulla base di punteggi assegnati.
Il giudice di merito, prosegue la Corte, si e sottratto a
questo compito, effettuando una verifica solo parziale
quanto formale delle modalita di selezione, limitandosi
ad un esame esterno del modello Mob/2, recante le
modalita di selezione dei lavoratori, ma senza verificare
se le indicazioni ivi contenute consentano effettivamente
la redazione di una graduatoria.
In definitiva, la Corte cassa la sentenza impugnata con
rinvio ad altro giudice, il quale procedera a nuovo esame
effettuando gli accertamenti sopra indicati.
A margine della sentenza in rassegna si puo rilevare che
l’individuazione e l’applicazione in concreto dei criteri di
scelta danno vita ad un nutrito contenzioso che non
tende a sopirsi, neanche nelle fattispecie in cui i criteri
di scelta sono determinati per via negoziale con accordo
collettivo o quando il criterio di scelta e esclusivo e ri-
guarda la «pensionabilita».
Come noto, infatti, in gran parte delle procedure di li-
cenziamento collettivo il criterio di scelta maggiormente
adottato in via esclusiva e quello della prossimita dei
lavoratori al pensionamento, per cui si tratterebbe di
applicare un criterio oggettivo in forza del quale, indivi-
duati gli esuberi, sono licenziati i lavoratori che hanno i
requisiti per usufruire della pensione di anzianita o di
vecchiaia, senza che sia necessario considerare quelli
che non hanno tali requisiti e senza dover valutare altri
criteri quale quello della professionalita all’interno della
«categoria» dei soggetti prossimi al pensionamento.
Sull’argomento, la Suprema Corte - limitandoci ad alcu-
ne recenti pronunce - ha ribadito che «nella comunica-
zione scritta di cui all’art. 4, comma 9, legge 23 luglio
1991, n. 223, il datore di lavoro deve indicare puntual-
mente i criteri di scelta dei lavoratori licenziati o posti in
mobilita e le modalita applicative dei criteri stessi e,
quando il criterio di scelta sia unico, il datore di lavoro
deve in ogni caso specificarne le modalita di applicazione
affinche la comunicazione raggiunga un livello di ade-
guatezza idoneo a mettere in grado il lavoratore di com-
prendere per quale ragione lui, e non altri colleghi, sia
stato posto in mobilita o licenziato e quindi di poter
contestare il recesso datoriale». Premesso questo, la Cas-
sazione ha precisato tuttavia che, al fine di consentire al
lavoratore il controllo della corretta applicazione del cri-
terio di scelta, «puo essere idonea anche la comunica-
zione dell’elenco dei lavoratori licenziati e del criterio di
scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensio-
ne di anzianita o di vecchiaia, in quanto la natura ogget-
GiurisprudenzaNotizie
PRATICA LAVORO 11/2014 539
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
tiva del criterio rende superflua la comparazione con i
lavoratori privi del detto requisito». Di conseguenza, nel
confermare la legittimita del licenziamento impugnato,
la Cassazione ha ritenuto irrilevante la circostanza che la
comunicazione, contenendo solo l’elenco dei lavoratori
licenziati ed il criterio della pensionabilita, facesse riferi-
mento a tutto l’organico aziendale senza alcuna distin-
zione dei profili di professionalita (Cass. 26 agosto 2013,
n. 19576).
In un’altra simile fattispecie in cui l’azienda aveva adot-
tato in via esclusiva il principio della pensionabilita, la
Suprema Corte ha ravvisato la illegittimita del recesso
perche «la procedura adottata dall’azienda aveva conse-
guito un risultato del tutto incoerente, atteso che, con
l’applicazione in via esclusiva del principio della pensio-
nabilita, senza alcuna distinzione tra le categorie di ap-
partenenza del personale esodato, si era reciso il nesso
fra le esigenze tecnico/produttive dell’azienda e i nomi-
nativi dei dipendenti licenziati» (Cass. 20 marzo 2013, n.
6959). A questa determinazione e giunta la Corte osser-
vando che: «In materia di licenziamenti collettivi, poiche
la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavo-
ratori da licenziare (che si traduce in accordo sindacale
che ben puo essere concluso dalla maggioranza dei la-
voratori direttamente o attraverso le associazioni sinda-
cali che li rappresentano, senza la necessita dell’appro-
vazione dell’unanimita) adempie ad una funzione rego-
lamentare delegata dalla legge (v. Corte costituzionale n.
268 del 1994), essa deve rispettare non solo il principio
di non discriminazione, sancito dall’art. 15 della legge 20
maggio 1970, n. 300, ma anche il principio di raziona-
lita, alla stregua del quale i criteri concordati - oltre a
dover essere coerenti con il fine dell’istituto della mobi-
lita dei lavoratori - devono avere i caratteri dell’obiettivita
e della generalita, operando senza discriminazioni tra i
dipendenti, cercando di ridurre al minimo il cosiddetto
«impatto sociale», e scegliendo, nei limiti in cui cio sia
consentito dalle esigenze oggettive a fondamento della
riduzione del personale, di espellere i lavoratori che, per
vari motivi, anche personali, subiscono ragionevolmente
un danno comparativamente minore».
Sotto un diverso profilo, la Cassazione ha annullato il
licenziamento adottato dall’azienda nei confronti di un
lavoratore che aveva avuto la «sfortuna» di appartenere
ad una delle sedi soppresse e senza che fosse posto in
comparazione con tutti gli altri colleghi di equivalente
professionalita dislocati in altre sedi su tutto il territorio
nazionale. Secondo la Corte (sentenza n. 17177/2013),
la comparazione tra tutti i lavoratori e stata illegittima-
mente esclusa dall’azienda sull’errato presupposto che il
mantenimento in servizio del lavoratore appartenente
alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in
altra sede con aggravio di costi per l’azienda e interfe-
renza sull’assetto organizzativo. Viceversa, sostiene la
Corte, «ove sia mancato l’accordo sui criteri di scelta
con le organizzazioni sindacali, operano i criteri legali
sussidiari previsti dall’art. 5, comma 1 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che non contempla tra i suoi para-
metri la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al
trasferimento di personale o la dislocazione territoriale
delle sedi, rispondendo la regola legale all’esigenza di
assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle
imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e
non potendosi aprioristicamente escludere che il lavora-
tore, destinatario del provvedimento di trasferimento a
seguito del riassetto delle posizioni lavorative in esito alla
valutazione comparativa, preferisca una diversa disloca-
zione alla perdita del posto di lavoro».
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540 11/2014 PRATICA LAVORO
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Trattamento di fine rapportoISTAT - Comunicato 21 febbraio 2014
Decorrenza PeriodoIndiceISTAT
Differenza% indice
Rateo1,5%
75%differenza
indice
Coefficientedi rivalutazione
Gennaio 2014 dal 15.01 al 14.02 107,3 0,186741 0,125 0,140056 0,265056
Crediti di lavoroISTAT - Comunicato 21 febbraio 2014
N.B.: Modalita di utilizzo dei coefficienti di rivalutazionePer i crediti di lavoro maturati precedentemente al 1º gennaio 1998 ed erogati successivamente, si deve individuare nella tabella ilcoefficiente relativo al mese di erogazione del credito; tale coefficiente va moltiplicato per l’importo del credito gia rivalutato al 31dicembre 1997.Per i crediti di lavoro maturati ed erogati successivamente al 1º gennaio 1998, si deve ricavare dalla tabella il coefficiente relativo al mesedi maturazione del credito, che va moltiplicato per l’importo del credito da rivalutare.
Mese Indice IstatCoefficiente di rivalutazione
ante 1.1.1998Coefficiente di rivalutazione
post 1.1.1998
Dicembre 1997 106,5 1,000000 —
Gennaio 1998 106,8 1,002817 1,379428
Febbraio 1998 107,1 1,005634 1,375564
Marzo 1998 107,1 1,005634 1,375564
Aprile 1998 107,3 1,007512 1,373000
Maggio 1998 107,5 1,009390 1,370446
Giugno 1998 107,6 1,010329 1,369172
Luglio 1998 107,6 1,010329 1,369172
Agosto 1998 107,7 1,011268 1,367901
Settembre 1998 107,8 1,012207 1,366632
Ottobre 1998 108,0 1,014085 1,364101
Novembre 1998 108,1 1,015023 1,362839
Dicembre 1998 108,1 1,015023 1,362839
Gennaio 1999 108,2 1,015962 1,361579
Febbraio 1999 108,4 1,017840 1,359067
Marzo 1999 108,6 1,019718 1,356564
Aprile 1999 109,0 1,023474 1,351586
Maggio 1999 109,2 1,025352 1,349111
Giugno 1999 109,2 1,025352 1,349111
Luglio 1999 109,4 1,027230 1,346644
Dati tabellari
PRATICA LAVORO 11/2014 541
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Mese Indice IstatCoefficiente di rivalutazione
ante 1.1.1998Coefficiente di rivalutazione
post 1.1.1998
Agosto 1999 109,4 1,027230 1,346644
Settembre 1999 109,7 1,030047 1,342962
Ottobre 1999 109,9 1,031925 1,340518
Novembre 1999 110,3 1,035681 1,335656
Dicembre 1999 110,4 1,036620 1,334447
Gennaio 2000 110,5 1,037559 1,333239
Febbraio 2000 111,0 1,042254 1,327233
Marzo 2000 111,3 1,045070 1,323656
Aprile 2000 111,4 1,046009 1,322468
Maggio 2000 111,7 1,048826 1,318916
Giugno 2000 112,1 1,052582 1,314210
Luglio 2000 112,3 1,054460 1,311869
Agosto 2000 112,3 1,054460 1,311869
Settembre 2000 112,5 1,056338 1,309537
Ottobre 2000 112,8 1,059155 1,306054
Novembre 2000 113,3 1,063850 1,300290
Dicembre 2000 113,4 1,064789 1,299144
Gennaio 2001 113,9 1,069484 1,293441
Febbraio 2001 114,3 1,073239 1,288914
Marzo 2001 114,4 1,074178 1,287788
Aprile 2001 114,8 1,077934 1,283301
Maggio 2001 115,1 1,080751 1,279956
Giugno 2001 115,3 1,082629 1,277735
Luglio 2001 115,3 1,082629 1,277735
Agosto 2001 115,3 1,082629 1,277735
Settembre 2001 115,4 1,083568 1,276628
Ottobre 2001 115,7 1,086385 1,273318
Novembre 2001 115,9 1,088263 1,271121
Dicembre 2001 116,0 1,089202 1,270025
Gennaio 2002 116,5 1,093897 1,264574
Febbraio 2002 116,9 1,097653 1,260247
Marzo 2002 117,2 1,100469 1,257021
Aprile 2002 117,5 1,103286 1,253812
Maggio 2002 117,7 1,105164 1,251681
Giugno 2002 117,9 1,107042 1,249558
Luglio 2002 118,0 1,107981 1,248499
Agosto 2002 118,2 1,109859 1,246387
Settembre 2002 118,4 1,111737 1,244281
Dati tabellari
542 11/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese Indice IstatCoefficiente di rivalutazione
ante 1.1.1998Coefficiente di rivalutazione
post 1.1.1998
Ottobre 2002 118,7 1,114554 1,241136
Novembre 2002 119,0 1,117371 1,238008
Dicembre 2002 119,1 1,118310 1,236968
Gennaio 2003 119,6 1,123005 1,231797
Febbraio 2003 119,8 1,124883 1,229740
Marzo 2003 120,2 1,128638 1,225648
Aprile 2003 120,4 1,130516 1,223612
Maggio 2003 120,5 1,131455 1,222597
Giugno 2003 120,6 1,132394 1,221583
Luglio 2003 120,9 1,135211 1,218552
Agosto 2003 121,1 1,137089 1,216539
Settembre 2003 121,4 1,139906 1,213533
Ottobre 2003 121,5 1,140845 1,212534
Novembre 2003 121,8 1,143662 1,209548
Dicembre 2003 121,8 1,143662 1,209548
Gennaio 2004 122,0 1,145540 1,207565
Febbraio 2004 122,4 1,149296 1,203618
Marzo 2004 122,5 1,150235 1,202636
Aprile 2004 122,8 1,153052 1,199698
Maggio 2004 123,0 1,154930 1,197747
Giugno 2004 123,3 1,157746 1,194833
Luglio 2004 123,4 1,158685 1,193865
Agosto 2004 123,6 1,160563 1,191933
Settembre 2004 123,6 1,160563 1,191933
Ottobre 2004 123,6 1,160563 1,191933
Novembre 2004 123,9 1,163380 1,189047
Dicembre 2004 123,9 1,163380 1,189047
Gennaio 2005 123,9 1,163380 1,189047
Febbraio 2005 124,3 1,167136 1,185220
Marzo 2005 124,5 1,169014 1,183316
Aprile 2005 124,9 1,172770 1,179527
Maggio 2005 125,1 1,174648 1,177641
Giugno 2005 125,3 1,176526 1,175761
Luglio 2005 125,6 1,179343 1,172953
Agosto 2005 125,8 1,181221 1,171088
Settembre 2005 125,9 1,182160 1,170158
Ottobre 2005 126,1 1,184038 1,168302
Novembre 2005 126,1 1,184038 1,168302
Dati tabellari
PRATICA LAVORO 11/2014 543
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese Indice IstatCoefficiente di rivalutazione
ante 1.1.1998Coefficiente di rivalutazione
post 1.1.1998
Dicembre 2005 126,3 1,185915 1,166452
Gennaio 2006 126,6 1,188732 1,163688
Febbraio 2006 126,9 1,191549 1,160937
Marzo 2006 127,1 1,193427 1,159110
Aprile 2006 127,4 1,196244 1,156381
Maggio 2006 127,8 1,200000 1,152761
Giugno 2006 127,9 1,200939 1,151860
Luglio 2006 128,2 1,203756 1,149165
Agosto 2006 128,4 1,205634 1,147375
Settembre 2006 128,4 1,205634 1,147375
Ottobre 2006 128,2 1,203756 1,149165
Novembre 2006 128,3 1,204695 1,148269
Dicembre 2006 128,4 1,205634 1,147375
Gennaio 2007 128,5 1,206573 1,146482
Febbraio 2007 128,8 1,209390 1,143811
Marzo 2007 129,0 1,211268 1,142038
Aprile 2007 129,2 1,213146 1,140270
Maggio 2007 129,6 1,216901 1,136751
Giugno 2007 129,9 1,219718 1,134125
Luglio 2007 130,2 1,222535 1,131512
Agosto 2007 130,4 1,224413 1,129777
Settembre 2007 130,4 1,224413 1,129777
Ottobre 2007 130,8 1,228169 1,126322
Novembre 2007 131,3 1,232864 1,122033
Dicembre 2007 131,8 1,237559 1,117776
Gennaio 2008 132,2 1,241315 1,114394
Febbraio 2008 132,5 1,244131 1,111871
Marzo 2008 133,2 1,250704 1,106028
Aprile 2008 133,5 1,253521 1,103542
Maggio 2008 134,2 1,260094 1,097786
Giugno 2008 134,8 1,265728 1,092900
Luglio 2008 135,4 1,271362 1,088057
Agosto 2008 135,5 1,272300 1,087254
Settembre 2008 135,2 1,269484 1,089666
Ottobre 2008 135,2 1,269484 1,089666
Novembre 2008 134,7 1,264789 1,093711
Dicembre 2008 134,5 1,262911 1,095338
Gennaio 2009 134,2 1,260094 1,097786
Dati tabellari
544 11/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese Indice IstatCoefficiente di rivalutazione
ante 1.1.1998Coefficiente di rivalutazione
post 1.1.1998
Febbraio 2009 134,5 1,262911 1,095338
Marzo 2009 134,5 1,262911 1,095338
Aprile 2009 134,8 1,265728 1,092900
Maggio 2009 135,1 1,268545 1,090473
Giugno 2009 135,3 1,270423 1,088861
Luglio 2009 135,3 1,270423 1,088861
Agosto 2009 135,8 1,275117 1,084852
Settembre 2009 135,4 1,271362 1,088057
Ottobre 2009 135,5 1,272300 1,087254
Novembre 2009 135,6 1,273239 1,086452
Dicembre 2009 135,8 1,275117 1,084852
Gennaio 2010 136,0 1,276995 1,083257
Febbraio 2010 136,2 1,278873 1,081666
Marzo 2010 136,5 1,281690 1,079289
Aprile 2010 137,0 1,286385 1,075350
Maggio 2010 137,1 1,287324 1,074565
Giugno 2010 137,1 1,287324 1,074565
Luglio 2010 137,6 1,292019 1,070661
Agosto 2010 137,9 1,294836 1,068331
Settembre 2010 137,5 1,291080 1,071439
Ottobre 2010 137,8 1,293897 1,069107
Novembre 2010 137,9 1,294836 1,068331
Dicembre 2010 138,4 1,299531 1,064472
Gennaio 2011 101,2 1,304672 1,060277
Febbraio 2011 101,5 1,308540 1,057143
Marzo 2011 101,9 1,313697 1,052993
Aprile 2011 102,4 1,320143 1,047852
Maggio 2011 102,5 1,321432 1,046829
Giugno 2011 102,6 1,322721 1,045809
Luglio 2011 102,9 1,326589 1,042760
Agosto 2011 103,2 1,330456 1,039729
Settembre 2011 103,2 1,330456 1,039729
Ottobre 2011 103,6 1,335613 1,035714
Novembre 2011 103,7 1,336902 1,034716
Dicembre 2011 104,0 1,340770 1,031731
Gennaio 2012 104,4 1,345927 1,027778
Febbraio 2012 104,8 1,351084 1,023855
Marzo 2012 105,2 1,356240 1,019962
Dati tabellari
PRATICA LAVORO 11/2014 545
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese Indice IstatCoefficiente di rivalutazione
ante 1.1.1998Coefficiente di rivalutazione
post 1.1.1998
Aprile 2012 105,7 1,362686 1,015137
Maggio 2012 105,6 1,361397 1,016098
Giugno 2012 105,8 1,363976 1,014178
Luglio 2012 105,9 1,365265 1,013220
Agosto 2012 106,4 1,371711 1,008459
Settembre 2012 106,4 1,371711 1,008459
Ottobre 2012 106,4 1,371711 1,008459
Novembre 2012 106,2 1,369132 1,010358
Dicembre 2012 106,5 1,373000 1,007512
Gennaio 2013 106,7 1,375578 1,005623
Febbraio 2013 106,7 1,375578 1,005623
Marzo 2013 106,9 1,378157 1,003742
Aprile 2013 106,9 1,378157 1,003742
Maggio 2013 106,9 1,378157 1,003742
Giugno 2013 107,1 1,380735 1,001867
Luglio 2013 107,2 1,382024 1,000933
Agosto 2013 107,6 1,387181 0,997212
Settembre 2013 107,2 1,382024 1,000933
Ottobre 2013 107,1 1,380735 1,001867
Novembre 2013 106,8 1,376868 1,004682
Dicembre 2013 107,1 1,380735 1,001867
Gennaio 2014 107,3 1,383314 1,000000
N.B.: A partire dai dati di gennaio 2011 l’ISTAT avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici nazionali FOI con base di riferimento2010 = 100 (la base di riferimento precedente era il 1995). Per garantire la comparabilita temporale tra le serie espresse nella nuova basedi riferimento e quelle espresse nelle precedenti basi, il coefficiente di raccordo dalla base 1995 alla base 2010 per l’indice generale FOI epari a 1,373.
Dati tabellari
546 11/2014 PRATICA LAVORO
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Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinnovo Con-tratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento Lavoro
subordinato Lavoro autonomo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig
Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurispru-denza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti
collettivi Cig Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazio-
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