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Forum degli appalti pubblici della Provincia di Ferrara Normativa in tema di tutela e uso del territorio La disciplina delle opere pubbliche Avv. Domenico Lavermicocca

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Forum degli appalti pubblici della Provincia di Ferrara

Normativa in tema di tutela e uso del territorio

La disciplina delle opere pubbliche

Avv. Domenico Lavermicocca

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche1) La pianificazione urbanistica

a) Il Piano territoriale regionale (PTR) ed il Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR)

- Le varie tipologie di vincolo paesaggistico: vincolo ex lege, vincolo di piano, vincolo specifico.

- Il duplice effetto di tutela: la autorizzazione paesaggistica e il titolo ediliziob) I Piani di settore (SIC, Piano del parco, Piani di bacino)c) Il Piano territoriale provinciale (PTCP)d) I Piani comunali (PSC, POC, RUE)e) La pianificazione e la partecipazione dei privati mediante procedure ad evidenza pubblica

- Programmi di riqualificazione urbana- Società di trasformazione urbana

f) La pianificazione e la realizzazione di alcune tipologie di opere di interesse pubblico

- la telefonia mobile- gli elettrodotti - gli impianti eolici

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

2) Il vincolo espropriativo (L.R. n. 37/2002)a) Atti di apposizione del vincolo espropriativo (art. 8)

- Vincolo apposto con POC, variante specifica, o con accordo di programma (art 10)

- Vincolo apposto con conferenza di servizi e altri atti (art. 11)

- Approvazione del progetto non conforme (art. 12)b) la durata del vincolo (art. 13)c) la decadenza del vincolo (art. 13)d) la reiterazione del vincolo (art. 13)e) realizzazione di una diversa opera pubblica (art. 14)f) la dichiarazione di Pubblica utilità (art. 15)g) il procedimento di approvazione dei progetti definitivi (art. 16)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

3) La programmazione e la progettazionea) Studi di fattibilità, programma triennale ed annuale delle OO.PP.- la conformità agli strumenti urbanisticib) Il progetto dell'opera e la disciplina ambientale ed urbanistica - i livelli di progettazione - l'approvazione dei progetti e gli effetti ai fini urbanistici ed espropriativi- la valutazione di impatto ambientale (VIA)- le opere strategichec) Il rispetto della disciplina tecnica (risparmio energetico, acustica, impianti, sismica).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche4) La localizzazione e l'autorizzazione delle opere

pubbliche a) Le opere pubbliche e le opere di interesse pubblicob) Le opere pubbliche statali: l'intesa Stato-Regioni (D.P.R. n. 383/1994 e dall’art. 37 della L. reg. n. 20/2000)

- Le opere conformi o non conformi alle previsioni urbanistiche

- Le modifiche del progetto- La conferenza di servizi

c) Le opere pubbliche regionali, provinciali, comunalid) Le opere comunali

- La validazione del progettoe) Il permesso di costruire in deroga (art. 14, D.P.R. n. 380/2001)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

5) Il controllo urbanistico-edilizio

- le opere eseguite dalle pubbliche amministrazioni (art. 3, L.R. n. 23/2004)

- le opere eseguite da altri enti (art. 11, L.R. n. 23/2004)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Art. 23 L.R. n. 20/2000. Piano Territoriale Regionale (PTR)1. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di

programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

2. Il PTR è predisposto in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio.

3. Il PTR definisce indirizzi e direttive alla pianificazione di settore, ai PTCP e agli strumenti della programmazione negoziata, per assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

4. Il PTR può contenere prescrizioni, espresse attraverso una rappresentazione grafica atta a individuare puntualmente gli ambiti interessati, che prevalgono sulle diverse previsioni contenute negli strumenti provinciali e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheÈ illegittima l'approvazione del progetto di opera

pubblica che non sia stato preceduto dall'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ove il territorio interessato sia sottoposto a relativo vincolo (T.A.R. Molise Campobasso, 13 giugno 2006, n. 553)

In una zona sottoposta a vincolo paesaggistico in base alla l. 8 agosto 1985 n. 431, il provvedimento approvativo del progetto dell'opera pubblica deve indicare gli estremi dell'autorizzazione ex art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1497 a riprova dell'effettuata valutazione di compatibilità paesaggistica dell'intervento progettato (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 13 novembre 2002, n. 2699)

In mancanza della necessaria autorizzazione per la modificazione dello stato dei luoghi in una zona assoggettata a vincolo paesaggistico, è illegittimo il provvedimento che dispone l'occupazione dei suoli finalizzata all'esecuzione di lavori connessi alla realizzazione di un'opera pubblica (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 29 settembre 1993, n. 300)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Legge regionale 20/2000 Titolo III bis

(inserito da art. 1 L.R. 30 novembre 2009 n. 23)

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 40-bis. Principi generali per la tutela e valorizzazione del paesaggio (inserito da art. 1 L.R. 30 novembre 2009 n. 23)

1. Il presente Titolo, nell'osservanza dell'articolo 9 della Costituzione e dei principi della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, e in attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), di seguito indicato quale Codice dei beni culturali e del paesaggio, persegue l'obiettivo dell'integrazione tra la primaria esigenza della tutela del paesaggio regionale ed i processi di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la Regione, gli Enti locali e le altre Amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria competenza, contribuiscono alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione sostenibile del paesaggio.

3. Il paesaggio è componente essenziale del contesto di vita della popolazione regionale, in quanto espressione della identità culturale e dei valori storico-testimoniali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Pertanto, le Amministrazioni pubbliche assumono la tutela e la valorizzazione del paesaggio quale riferimento per la definizione delle politiche a incidenza territoriale.

4. La tutela del paesaggio è garantita dal sistema degli strumenti di pianificazione paesaggistica, costituito dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), nonché dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dai Piani Strutturali Comunali (PSC) che diano attuazione al piano regionale, in coerenza con i caratteri connotativi dei contesti paesaggistici locali. I PTCP specificano, approfondiscono e integrano le previsioni del PTPR, senza derogare alle stesse, coordinandole con gli strumenti territoriali e di settore incidenti sul territorio.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 40-quater. Piano Territoriale Paesaggistico Regionale1. Il PTPR, che costituisce parte tematica del Piano

Territoriale Regionale (PTR), definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.

2. Il PTPR, in considerazione delle caratteristiche paesaggistiche, naturali e culturali del territorio regionale, individua i sistemi, le zone e gli elementi territoriali meritevoli di tutela, in quanto costituiscono gli aspetti e i riferimenti strutturanti del territorio, e stabilisce per ciascuno di essi la normativa d'uso per la tutela dei caratteri distintivi. La disciplina del PTPR è integrata dalle specifiche prescrizioni di tutela degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico.

.. Omissis …

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 40-sexies. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri

strumenti di pianificazione 1. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del Codice dei beni culturali e del

paesaggio, le disposizioni del PTPR non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti statali, regionali e locali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi previste dai medesimi strumenti di pianificazione e dagli atti amministrativi attuativi posti in essere da Città metropolitana, Province, Comuni e Comunità montane. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni del PTPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti di gestione delle aree naturali protette.

2. Il PTPR prevede misure di coordinamento e di integrazione con le politiche e programmazioni di settore, in particolare con la programmazione per il sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico, incidenti sul territorio.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dal piano regionale e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, conformano e adeguano i propri strumenti di pianificazione alle previsioni, alle disposizioni e alle misure di coordinamento del PTPR, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dallo stesso PTPR. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

.. Omissis….

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 134 D. Lgs. n. 42/20041) bellezze individue e di insieme, indicate

all’art 136 del Codice, con la procedura di imposizione dettata dagli articoli 137 a 141,

2) le disposizioni concernenti i vincoli ope legis, regolati dall’art. 142;

3) a queste due categorie si aggiunge una terza prevista dal combinato disposto dell’art. 134, 143 e 146, dei beni individuati direttamente attraverso la pianificazione paesaggistica.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 40-undecies. Autorizzazione paesaggistica

1. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato dagli articoli 146 e 147 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 159 dello stesso Codice.

2. I Comuni e le Unioni di comuni assicurano l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantiscono la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, secondo quanto stabilito dall'articolo 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. La Giunta regionale, accerta l'inadempienza di un Comune o di una Unione di comuni a quanto previsto dal comma 2, apportando, previa formale diffida, le eventuali necessarie modificazioni all'assetto delle funzioni delegate, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. I Comuni e le Unioni di comuni richiedono, a corredo dell'istanza di autorizzazione, la documentazione per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, stabilita ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero la documentazione semplificata definita dalla normativa vigente.

5. Ai fini dell'esercizio della funzione di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni e delle Unioni di comuni, negli ambiti territoriali individuati dall'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli strumenti di pianificazione paesaggistica costituiscono primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli articoli 146, 147 e 159 del Codice stesso. Negli ambiti territoriali interessati da vincoli paesaggistici, di cui all'articolo 136 del suddetto Codice e al presente Titolo, un ulteriore parametro ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dalle specifiche normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definite dall'atto di apposizione o di verifica e aggiornamento del vincolo paesaggistico, di cui al comma 6 dell'articolo 40-duodecies.

…omissis..

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheIn alcuni casi il vincolo paesaggistico si trasforma in

vincolo territoriale, nel senso che non occorre più una specifica autorizzazione paesaggistica ma questa è insita nell’atto amministrativo comunale, che ha recepito le prescrizioni del piano paesaggistico formato con la modalità dell’intesa tra lo Stato e la Regione.

In questo caso non occorre più il controllo da parte dello Stato sul rilascio dell’atto autorizzativo ma tale controllo si verifica ex ante con l’individuazione delle prescrizioni di piano, cogenti per i piani urbanistici.

In questi casi lo stesso Piano paesaggistico, se l’accordo viene stipulato e ad esso segue l’elaborazione congiunta, può stabilire che in alcune aree Galasso l’autorizzazione non sia più necessaria. Il vincolo permane, ma in presenza dei suddetti presupposti la compatibilità paesaggistica di determinate opere è garantita a livello pianificatorio con prescrizioni recepibili a livello di atto amministrativo. Ciò potrà avvenire per le zone dove non c’è niente da tutelare o la tutela può essere assicurata con prescrizioni di piano che vincolano i Comuni nel rilascio del titolo.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheLa pianificazione provinciale

Art. 20 D.Lgs. n. 267/2000. Compiti di programmazione. 1. La provincia: a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della

programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione; b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri

programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma

regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. …. Omissis….

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 26. L.R. n. 20.2000. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) considera la totalità del

territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale.

2. Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. A tal fine il piano:

a) recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura;

b) individua, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;

c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale;

d) definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali;

e) definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente.

3. Il PTCP specifica ed articola la disciplina delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V dell'Allegato, indicando a tal fine i diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo.

4. Per coordinare un'efficace attuazione delle proprie previsioni, il PTCP definisce con i Comuni modalità e termini per l'adeguamento dei piani comunali. Il PTCP coordina l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici vigenti con la realizzazione delle infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale, da inserire prioritariamente nel programma triennale delle opere pubbliche della Provincia.

..omissis..

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheLa pianificazione comunale

Articolo 7 L.U. Contenuto del piano generale.Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio

comunale. Esso deve indicare essenzialmente:1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e

navigabili e dei relativi impianti;2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone

destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;

4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;

6) le norme per l'attuazione del piano. -------(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 1999, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del

combinato disposto dei seguenti numeri 2, 3, 4 e dell'art. 40 successivo e dell'art. 2, comma 1, legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che

comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 30. L.R. n.20.2000. Piano Operativo Comunale (POC).

1. Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio. In particolare, cessano di avere efficacia le previsioni del POC per le quali, alla data di scadenza del termine quinquennale:

… OMISSIS…c) nel caso di vincoli espropriativi, non sia stata dichiarata la

pubblica utilità dell'opera ovvero non sia stato avviato il procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente[52].

…omissis…2. Il POC contiene, per gli ambiti di intervento disciplinati: .. Omissis…f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di

interesse pubblico.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheart. 39. L.r. n. 20.2000. Opere di interesse comunale.

1. Il Comune provvede con il POC alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati.

2. Compete inoltre al POC la programmazione delle opere pubbliche comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

[3. La delibera di approvazione del progetto di opere comunali di cui al comma 5 dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1 costituisce adozione di variante al POC e viene approvata con il procedimento disciplinato dall'art. 34. È comunque fatto salvo il regime transitorio previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 41.] (1)

4. Per la definizione e l'attuazione di opere pubbliche di interesse comunale il Sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell' art.34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dell'art. 40 della presente legge.

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(1) Comma abrogato dall'articolo 38 della L.R. n. 6 del 06 luglio 2009 .

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Art. 3.L.R.n. 19/1998 Partecipazione degli operatori pubblici e privati1. L'Amministrazione comunale promuove il coinvolgimento degli operatori pubblici e privati nella

predisposizione e nella attuazione del programma di riqualificazione, di cui all'art. 4, attraverso un concorso pubblico, aperto a tutti i soggetti interessati a partecipare alla realizzazione della riqualificazione. Il concorso è relativo a ciascuno degli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 2 e tiene conto delle priorità individuate nel Documento programmatico per la qualità urbana e dalla delibera del Consiglio comunale assunta a conclusione del processo partecipativo appositamente attivato. Le proposte avanzate dagli interessati devono contenere:

a) uno studio di fattibilità degli interventi proposti;b) il progetto preliminare degli interventi pubblici e privati che il soggetto si dichiari disposto a

realizzare;c) uno studio degli effetti sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, della mobilità, sociale ed

economico che la realizzazione degli interventi proposti comportano, in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione definiti nella delibera di cui all'articolo 2.

2. Nel caso in cui negli ambiti da assoggettare a riqualificazione, individuati ai sensi dell'art. 2, siano presenti immobili di proprietà privata ovvero appartenenti al patrimonio disponibile di altri enti pubblici, ritenuti necessari per l'attuazione del programma di riqualificazione, in luogo del concorso pubblico di cui al comma 1 il Comune attiva con gli interessati, fissando un termine per la loro conclusione, procedure negoziali volte a definire le forme della loro partecipazione al programma.

3. Qualora alla conclusione delle procedure negoziali, di cui al comma 2, non si pervenga ad un'intesa con i soggetti interessati, l'Amministrazione comunale attua le procedure relative al concorso pubblico, di cui al comma 1, invitando formalmente i proprietari degli immobili a partecipare allo stesso. Nell'atto deve essere precisato che, qualora il proprietario non partecipi all'intervento di riqualificazione, l'immobile potrà essere assoggettato alle procedure espropriative di cui all'art. 5.

4. L'Amministrazione comunale, valutate le proposte di cui al comma 1 e gli esiti delle eventuali procedure negoziali di cui al comma 2, seleziona la proposta che più risponde agli obiettivi definiti per l’ambito di riqualificazione interessato dalla delibera di cui all’articolo 2 e acquisisce prima della predisposizione del programma di riqualificazione urbana di cui all'art. 4, l'impegno alla partecipazione all'intervento di riqualificazione da parte dei soggetti interessati, attraverso la sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo ovvero attraverso la stipula di un accordo ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 120 L.n. 267/2000. Società di trasformazione urbana.

1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.

2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.

3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione.

4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheGiurisprudenza

La deliberazione concernente la costituzione di una società di trasformazione urbana richiede la previa esistenza di uno strumento urbanistico generale e di uno attuativo, entrambi approvati. Il suddetto piano attuativo è necessario in quanto il piano regolatore contiene, per lo più, previsioni di larga massima ed una zonizzazione la cui definizione è normalmente rinviata ai piani particolareggiati (o, in alternativa, ai piani di lottizzazione) (T.A.R. Marche Ancona, 11 giugno 1999, n. 698).

Per le società di trasformazione urbana come per le società miste la legge (art. 116 e 120 TUEL) richiede che la scelta del socio privato avvenga tramite procedura di evidenza pubblica, in entrambi i casi senza contemplare eccezioni alla regola almeno in modo esplicito (T.A.R. Umbria, 17 dicembre 2003, n. 987)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheÈ illegittima la deliberazione di assegnazione di un'area alla s.t.u. e

di contestuale avviamento della procedura di espropriazione senza la previa approvazione di un progetto urbanistico sostitutivo del Piano di lottizzazione previamente approvato, in quanto, il presupposto per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può aversi solo se e quando la delimitazione dell'area dell'intervento riguardi area già soggetta a vincolo preordinato all'esproprio e coincida con l'approvazione di uno strumento urbanistico al quale le norme (art. 12, t.u. n. 327 del 2001) attribuiscano tale efficacia (nella fattispecie il collegio ha ritenuto che l'art. 120 del t.u. sugli enti locali n. 267 del 2000, il quale annette alla delimitazione dell'area dell'intervento il valore di dichiarazione di pubblica utilità, non può essere inteso nel senso letterale, che sia sufficiente delimitare un ambito territoriale di proprietà privata per apporre "ex se" sull'area un vincolo preordinato all'esproprio e contestualmente dichiarare la pubblica utilità dell'intervento in assenza di un piano o di un progetto approvato, al quale riferire tale dichiarazione; ciò in quanto, se così fosse intesa la norma sarebbe chiaramente incostituzionale perché in nessun caso l'ordinamento ammette che si possa espropriare un'area privata in funzione di un'opera ancora da progettare e da approvare o di uno strumento urbanistico avente esso stesso valore di dichiarazione di pubblica utilità) (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 09 dicembre 2004, n. 4280)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheTelefonia mobile

Art.86 D.Lgs. n. 259/2003. Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio

1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:

a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;

b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheGiurisprudenza

La natura giuridica degli impianti di telefonia mobile, rilevante anche ai fini urbanistici per la loro localizzazione, è quella di opere private di pubblica utilità in quanto sono realizzate da soggetti privati, sono destinate alla gestione di un servizio con criteri imprenditoriali, necessitano comunque di un atto di autorizzazione rilasciato dal comune, per la loro realizzazione risulta utilizzabile lo strumento espropriativo ed il comune può procedere all'espropriazione per l'acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione degli impianti di telecomunicazione e opere accessorie, corrispondendo l'indennità commisurata al valore venale (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 02 novembre 2005, n. 2415)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheGiurisprudenza

La circostanza che gli impianti di telefonia mobile siano ora classificati come opere di urbanizzazione primaria (v. art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003), lungi dal liberalizzare in toto l’insediamento di simili impianti e dal sacrificare le attribuzioni comunali in tema di disciplina dell’uso del territorio, rivela esclusivamente la volontà normativa di qualificare sotto il profilo urbanistico le relative strutture, e dunque, pur orientando le scelte localizzative rimesse al vaglio delle Autorità locali, non impedisce loro l’esercizio delle ordinarie competenze a tutela del corretto assetto urbanistico -edilizio delle aree interessate (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 04 giugno 2009, n. 167)

L'art. 86, d.lg. 1 agosto 2003 n. 259, il quale stabilisce che "le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria", prevale sulla normativa urbanistica comunale (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 11 marzo 2005, n. 929)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Elettrodottia) allo Stato spetta la competenza

all'esercizio delle funzioni relative alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV (art. 4, comma 1, lettera g) della L.n. 36/2001).

b) alle Regioni spetta la competenza relativa alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. (art. 8, comma 1, lettera b) della L.n. 36/2001).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 13 L.R. n. 30/2000. Impianti per la trasmissione e la distribuzione

dell'energia elettrica.1. I Comuni definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza con

quanto previsto nel PTCP, specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle Province e ai Comuni territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Con direttiva della Regione sono definiti:a) i criteri e le modalita' per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi tenuto

conto delle particolari situazioni territoriali e in relazione alla tensione delle linee ed impianti elettrici anche ai fini di quanto previsto al comma 7 dell'art. 2 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 per la compatibilita' ambientale e alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 recante << Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale >> ;

b) le modalita' di consultazione degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

4. Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento agli impianti di cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualita' di 0,2 micro Tesla di induzione magnetica valutata al ricettore in prossimita' di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonche' edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore di qualita' deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Art. 18. Norma transitoria.1. Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi

individuati al comma 4 dell'art. 13, gia' autorizzati ai sensi della L.R. n. 10 del 1993, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora state completate le procedure d'appalto, sono soggetti alle disposizioni urbanistiche della presente legge. A tal fine i soggetti titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare adeguata documentazione idonea a comprovarne il rispetto. L'efficacia delle autorizzazioni gia' rilasciate e' sospesa sino al pronunciamento della Provincia.

2. Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui all'art. 13 e comunque entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni rilasciano le concessioni edilizie nel rispetto dei criteri e delle modalita' per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi contenuti nella direttiva di cui all'art. 13 della presente legge.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 12 D.Lgs. 387/2003. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure

autorizzative1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le

opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni… omissis….

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. [In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano.] Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni (3).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheART. 12 D.Lgs. 387/2003. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

… omissis .. 5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui di cui all’articolo 2, comma 1,

lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività (5).

6. L'autorizzazione non può essere subordinata nè prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

….. Omissis….9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione

di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali (7).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche2) Il vincolo espropriativo (D.P.R. n. 327/2001; L.R. n. 37/2002)

a) Atti di apposizione del vincolo espropriativo (art. 8)- comunicazione avvio del procedimento (art. 9)- vincolo apposto con il POC, con variante specifica o con

accordo di programma (art 10)- vincolo apposto con conferenza di servizi e altri atti

(art. 11)- approvazione del progetto non conforme (art. 12)b) Durata del vincolo (art. 13)c) Decadenza del vincolo (art. 13)d) Reiterazione del vincolo (art. 13)e) Realizzazione di una diversa opera pubblica (art. 14)f) Dichiarazione di Pubblica utilità (art. 15)g) Procedimento di approvazione dei progetti definitivi

(art. 16)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

La realizzazione dell'opera pubblica richiede la previsione e la conformità urbanistica della stessa quale indefettibile presupposto, e quindi l'apposizione del vincolo espropriativo mediante il quale l'area è vincolata alla realizzazione dell'opera.

Anche nel caso in cui viene prevista la realizzazione di un’opera non prevista dallo strumento urbanistico o addirittura in contrasto con lo stesso, occorre la previa approvazione della variante urbanistica con apposizione del vincolo espropriativo

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Il vincolo espropriativo costituisce per legge (art. 9 T.U.ES.; art. 8 L.R. n. 37/2002) il presupposto giuridico dell’espropriazione ed assicura il collegamento dell’intervento pubblico con la pianificazione urbanistica.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 7 L.U. Contenuto del piano generale.

Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale. Esso deve indicare essenzialmente:

1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;

2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona (1);

3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;

4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico; 6) le norme per l'attuazione del piano (2).

Art. 11 L.U. Durata ed effetti del piano generale. Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato. I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni e

nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano. [Sono fatti salvi i poteri del ministero delle corporazioni di autorizzare in caso

di necessità nuovi impianti industriali fuori delle zone previste dai piani regolatori. ].

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheGiurisprudenza

Anteriormente all'entrata in vigore del t.u. sulle espropriazioni n. 327 del 2001 ed alla stregua del procedimento bifasico disegnato dalla legge fondamentale n. 2359 del 1865 (e ancor più dopo le innovazioni in tema di dichiarazione implicita introdotte dalla l. n. 1 del 1978), la dichiarazione di pubblica utilità era cardine dell'attività ablatoria, poiché costituiva l'atto autoritativo che faceva emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato e, al tempo stesso, l'origine funzionale della successiva attività, giuridica e materiale, di utilizzazione dello stesso per scopi pubblici ….

Per effetto dell'entrata in vigore del t.u. sulle espropriazioni n. 327 del 2001 il procedimento ablatorio prende avvio con l'imposizione, in virtù della pertinente previsione urbanistica o degli altri strumenti individuati all'art. 10, del vincolo preordinato all'esproprio, cui deve conseguire - entro cinque anni - la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera nonché - entro il successivo quinquennio di efficacia legale di questa - il decreto di esproprio; quindi, attualmente, l'esercizio della funzione pubblica emerge dalla fase di apposizione del vincolo, la quale apre e qualifica originariamente - col necessario riflesso semplificante in termini di giurisdizione - l'intero procedimento nel cui alveo i successivi segmenti si innestano in chiave tendenzialmente attuativa (Consiglio Stato a. plen., 30 luglio 2007, n. 9)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Art. 8 T.U.ESP. (L) Le fasi del procedimento espropriativi

1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:

a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità: c) sia stata determinata, anche se in via

provvisoria, l'indennità di esproprio.

… omissis …

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheIl vincolo preordinato all'esproprio

1) Atti di pianificazione (disciplina statale):art. 9, comma 1 TU.ES. Un bene è sottoposto al

vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità. (L)

1) Atti di pianificazione (disciplina regionale):a) Art. 8, comma 1 L.R. n. 37/2002: I vincoli urbanistici

finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, sono apposti attraverso il Piano operativo comunale (POC), ovvero sua variante …….

b) art. 13, comma 1. Il vincolo espropriativo si intende apposto quando diventa efficace la delibera di approvazione del POC o della sua variante.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche2) Atti diversi dalla pianificazione

Nella disciplina statale Art. 10 D.P.R. n. 327/2001. Vincoli derivanti da atti

diversi dai piani urbanistici generali 1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica

utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto:

a) su richiesta dell'interessato ai sensi dell' articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Conferenza servizi)

b) ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheNella disciplina regionale: art. 8, comma 2 "Atti di apposizione del vincolo

espropriativo: I vincoli urbanistici preordinati all'esproprio

possono essere altresì apposti attraverso l'approvazione di accordi di programma di cui all'articolo 40 della l.r. 20/2000, nonchè attraverso conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che secondo la legislazione nazionale e regionale vigente comportano variante al POC.

art. 13, comma 1. "Il vincolo espropriativo si intende apposto quando diventa efficace …omissis… uno degli atti di natura negoziale di cui all'articolo 8 , comma 2.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Secondo la L.R. 37/2002, l’apposizione del vincolo avviene:

- con l’approvazione del POC - o con variante al POC, che può essere

apportata con:- accordi di programma di cui all'

articolo 40 della l.r. 20/2000, - conferenze di servizi, intese o altri

atti, comunque denominati che secondo la legislazione nazionale e regionale vigente comportano variante al POC.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheSecondo la disciplina regionale (art. 13 L.R. n. 37/2002)a) DURATA DEL VINCOLO: IL vincolo espropriativo …. ha

durata di cinque anni, salvo che specifiche disposizioni regionali o statali prevedano un diverso termine di durata. Entro il medesimo termine deve essere emanato l'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

b) DECADENZA E ZONE BIANCHE. Qualora non venga dichiarata la pubblica utilità entro il termine di cui al comma 1, il vincolo apposto decade e le aree interessate sono sottoposte al regime giuridico di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).

c) REITERAZIONE DEL VINCOLO. Il vincolo decaduto può essere motivatamente reiterato, per una sola volta, attraverso uno degli atti di cui all'articolo 8 , commi 1 e 2 (variante specifica) tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nella normativa statale e regionale relativa alle dotazioni territoriali e fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del d.p.r. 327/2001.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheLa reiterazione del vincolo (giurisprudenza)

L'art. 9 comma 4 d.P.R. n. 327 del 2001 non subordina la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio su un immobile alla previsione di un indennizzo, ma esclusivamente alla necessità di una congrua motivazione in sede di rinnovazione dei procedimenti urbanistici di imposizione del vincolo di cui al precedente comma 1, tenendo anche conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard; l'assenza di un siffatto collegamento è confermata nell'art. 39, comma 2, del medesimo d.P.R., il quale prevede la possibilità che l'indennizzo non sia indicato nell'atto che dispone la reiterazione, ma sia oggetto di un procedimento autonomo attivato dal proprietario. (Cassazione civile, sez. un., 06/05/2009, n. 10362)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheLa reiterazione del vincolo (giurisprudenza)

È illegittima la reiterazione di un vincolo espropriativo che non risulti supportata da una adeguata e congrua motivazione in ordine alle esigenze di interesse pubblico attuali che giustifichino la reiterazione medesima ed in ordine ad una nuova, necessaria comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, che deve essere tanto più dettagliata quanto più volte sia stata ripetuta la reiterazione del vincolo, dandosi conto dell'istruttoria procedimentale dalla quale emerga la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato da sacrificare, prevedendo altresì la corresponsione del giusto indennizzo al cittadino sacrificato (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 16 agosto 2005, n. 1317).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 9 L.R. n. 37/2002.

Comunicazione di avviso della procedura di apposizione del vincolo 1. Nei casi in cui il vincolo espropriativo sia apposto mediante variante specifica

al POC, avente ad oggetto la localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero mediante uno degli atti previsti all'articolo 8, comma 2, l'avvio del procedimento è comunicato ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera.

2. La comunicazione è effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumento telematico, qualora ciò sia stato richiesto dai medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, a seguito:

a) dell'adozione della variante specifica al POC; b) della conclusione della conferenza preliminare prevista dall'articolo 40,

comma 2, della l.r. n. 20/2000; c) del deposito del progetto dell'opera oggetto della conferenza di servizi,

intesa o altro atto comunque denominato in variante al POC. 3. Nella comunicazione devono essere indicati il luogo di deposito della

variante specifica e dell'atto da cui derivi il vincolo espropriativo ed il nominativo del responsabile del procedimento. I proprietari delle aree possono presentare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, qualora il vincolo espropriativo sia apposto attraverso il POC, la pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione di cui all'articolo 10, comma 2, prende luogo della comunicazione individuale e la partecipazione dei proprietari degli immobili interessati dal vincolo espropriativo avviene nell'ambito delle forme previste dall'articolo 10, comma 3.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheAvvio del procedimento (giurisprudenza)

Costituisce principio generale ed inderogabile dell'ordinamento vigente che al privato, proprietario di un'area sottoposta a procedimento espropriativo per la realizzazione di un'opera pubblica, deve essere garantita, mediante la formale comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento, la possibilità di interloquire con l'amministrazione procedente sulla sua localizzazione e, quindi, sull'apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi, dell'approvazione del progetto definitivo, né sarebbe invocabile come esimente dal dovere in questione il disposto dell'art. 13, comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto detta norma si riferisce ai soli atti a contenuto generale, mentre l'intesa tra lo Stato e la Regione sulla localizzazione di un'opera di interesse statale non consiste in un documento di pianificazione territoriale, ma produce l'effetto puntuale e specifico dell'individuazione dell'ubicazione dell'intervento (oltre a valere come dichiarazione di pubblica utilità) e si rivela, come tale, idonea ad incidere, in maniera immediata, sugli interessi dei soggetti proprietari del terreno interessato dalla sua realizzazione, con evidenti implicazioni sulla partecipazione di questi al relativo procedimento (Consiglio Stato , sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3760).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Avvio del procedimento (giurisprudenza)In relazione alla realizzazione di opere

pubbliche, anche in ipotesi di dichiarazione di p.u. implicita, l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento va riferito all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo in quanto è con riguardo a tali provvedimenti che viene definitivamente determinata la immodificabilità del realizzando intervento. Consiglio Stato , sez. IV, 05 ottobre 2005, n. 5352

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 10 L.R. n. 37/2002. Vincolo apposto con POC, variante specifica, o

con accordo di programma 1. Nel caso in cui il vincolo espropriativo venga apposto nell'ambito

della predisposizione del POC o di variante specifica o tramite un accordo di programma di cui all'articolo 40 della l.r. 20/2000, il Comune o l'ente che promuove l'accordo di programma è tenuto a predisporre un allegato che indichi le aree interessate dai vincoli espropriativi e i nominativi di coloro che risultino proprietari delle stesse secondo le risultanze dei registri catastali.

2. Ai fini della presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati dal vincolo, l'avviso dell'avvenuta adozione del POC o di variante specifica nonchè quello dell'avvenuta conclusione dell'accordo preliminare, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, deve riportare l'esplicita indicazione che il piano, la variante e l'accordo di programma sono preordinati all'apposizione del vincolo espropriativo e che gli stessi contengono un allegato in cui sono elencate le aree interessate dal vincolo e i nominativi di coloro che risultino proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, gli interessati possono presentare osservazioni. In sede di approvazione del POC ovvero di variante specifica e in sede di conclusione dell'accordo di programma il Consiglio comunale o le altre amministrazioni competenti sono tenuti all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti interessati dai vincoli espropriativi.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 11 L.R. n. 37/2002. Vincolo apposto con conferenza di servizi e altri atti

1. Nel caso in cui l'apposizione del vincolo espropriativo derivi, secondo la legislazione vigente, da una conferenza di servizi, ovvero da una intesa o altro atto comunque denominato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, al progetto dell'opera deve essere allegato un elaborato in cui sono elencate le aree interessate dal vincolo espropriativo e i nominativi di coloro che risultino proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

2. Copia del progetto e dell'elaborato allegato sono depositati presso la sede dell'amministrazione procedente. Dell'avvenuto deposito è data altresì notizia mediante la pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. L'avviso deve altresì indicare che gli esiti finali della conferenza di servizi, nonchè l'intesa o l'atto di cui al comma 1, comportano apposizione del vincolo espropriativo e che è stato predisposto l'elaborato relativo alle aree interessate dal vincolo.

3. Entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, gli interessati possono formulare osservazioni. Le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, nonchè quelle che approvano l'intesa o altro atto, sono tenute all'esame puntuale delle osservazioni presentate, ai fini dell'assunzione delle decisioni finali.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 12 L.R. n. 37/2002. Approvazione del progetto di un'opera non conforme alle previsioni

urbanistiche 1. Nei casi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità non risulti conforme alle previsioni

urbanistiche, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, fatti salvi i procedimenti speciali previsti dalla legislazione statale o regionale per i quali l'approvazione del progetto di un'opera comporta variante agli strumenti urbanistici.

2. Qualora l'opera pubblica o di pubblica utilità non risulti conforme alle previsioni del piano strutturale comunale (PSC), l'autorità competente all'approvazione del progetto preliminare ovvero il soggetto privato che chiede alla realizzazione dell'opera dell'opera al Consiglio comunale, il quale si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento. La determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto preliminare comporta l'avvio del procedimento di variante al PSC, secondo quanto disposto dall'articolo 32 della l.r. 20/2000 .

3. Il progetto preliminare, predisposto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e relative norme regolamentari, deve contenere gli elaborati relativi alla variazione del PSC, nonchè gli elementi che consentano di valutare sia gli effetti sul sistema ambientale e territoriale dell'opera proposta sia le misure necessarie per l'inserimento della stessa nel territorio.

4. Il Consiglio comunale può attribuire alla deliberazione di approvazione della variante al PSC il valore e gli effetti di approvazione di POC o di variante specifica allo stesso, comportante apposizione del vincolo espropriativo, qualora:

a) gli elaborati ed elementi conoscitivi e valutativi, predisposti ai sensi del comma 2 dall'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero dal soggetto privato che chiede l'espropriazione, presentino i contenuti necessari per l'approvazione del POC o di variante specifica allo stesso;

b) siano acquisiti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dall'articolo 34, comma 3 della l.r. 20/2000;

c) siano seguite le forme di concertazione e di partecipazione previste dall'articolo 34, commi 2 e 5 della l.r. 20/2000;

d) trovi applicazione quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della presente legge.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 12 L.R. n. 37/2002. Approvazione del progetto di un'opera non conforme

alle previsioni urbanistiche … omissis…5. Nel caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia prevista dal PSC ma

non risulti conforme alle previsioni del POC, la determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto preliminare, trasmesso dall'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero dal soggetto privato che chiede l'espropriazione, costituisce adozione di POC o di variante allo stesso. Il piano è approvato secondo le modalità previste dall'articolo 34 della l.r. 20/2000, come integrato dall' articolo 10 della presente legge.

6. Nel medesimo caso di cui al comma 5 la delibera di approvazione della variante al POC comporta altresì dichiarazione di pubblica utilità qualora l'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione ne faccia espressa richiesta trasmettendo all'amministrazione comunale il progetto definitivo dell'opera, in luogo di quello preliminare. In tale caso il POC o la variante allo stesso è approvata con le modalità previste dall'articolo 34 della l.r. 20/2000, come integrato dall'articolo 17 della presente legge.

7. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 trovano altresì applicazione qualora l'approvazione del progetto definitivo od esecutivo o di varianti in corso d'opera comporti modifiche al progetto preliminare, fatti salvi i casi delle variazioni delle aree soggette ad esproprio che non comportino la localizzazione dell'opera al di fuori delle zone di rispetto previste dalla legislazione vigente. Le variazioni delle aree soggette ad esproprio sono approvate dall'autorità espropriante, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheOpera non conforme (giurisprudenza)

Ai sensi del testo unico sugli espropri, approvato con d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ed entrato in vigore il 30 giugno 2003, è ammissibile un'inversione procedimentale fra la fase di imposizione dei vincoli preordinati all'esproprio e quella di approvazione del progetto di opera pubblica da cui discende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera nel senso che, ove sussistano obiettive esigenze di accelerazione dei procedimenti l'approvazione del progetto può anticipare l'imposizione del vincolo destinato all'esproprio ovvero le due fasi possono svolgersi contestualmente in sede di conferenza di servizi o di accordo di programma, ma sempre nel rispetto della regola per cui solo con l'imposizione del vincolo si verifica ipso jure anche la dichiarazione di pubblica utilità (Consiglio Stato , sez. IV, 28 dicembre 2006, n. 8047)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Articolo 14 L.R. n. 37/2002. Realizzazione di una diversa opera pubblica

1. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il Consiglio comunale può disporre la realizzazione sul bene vincolato di opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel POC, mediante adozione di variante allo stesso ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 20/2000.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 15 L.R. n. 37/2002.

Atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità 1. Qualora le opere siano conformi alle previsioni del POC o ad

una sua variante, assunta anche ai sensi dell'articolo 8, comma 2, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera deriva dall'approvazione:

a) del progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;b) del Piano urbanistico attuativo (PUA) di cui all'articolo 31 della

l.r. 20/2000;c) di uno strumento di pianificazione, anche di settore o

attuativo, ovvero dal rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti qualora, in base alla normativa vigente, l'approvazione od il rilascio di tali atti equivalga a dichiarazione di pubblica utilità.

2. La dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere altresì disposta espressamente dagli atti di apposizione del vincolo espropriativo previsti dall'articolo 8, comma 2, qualora con i medesimi atti si provveda all'approvazione del progetto definitivo dell'opera, nell'osservanza anche degli adempimenti previsti dall'articolo 16.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArticolo 16 L.R. n. 37/2002. Procedimento di approvazione dei progetti definitivi

1. Il progetto definitivo dell'opera conforme alle previsioni del POC è depositato presso l'ufficio per le espropriazioni competente ai sensi della presente legge accompagnato da un allegato, in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali, da una relazione, che indichi la natura, lo scopo, la spesa presunta dell'opera da eseguire o intervento da realizzare ed il responsabile del procedimento, nonchè da eventuali nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso già acquisiti, previsti dalla normativa vigente.

2. Dell'avvenuto deposito di cui al comma 1 è dato avviso mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Nell'avviso va indicato esplicitamente che l'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento da realizzare e che il progetto è accompagnato da un apposito allegato che indica le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali. Il deposito ha una durata di venti giorni, decorrenti dal giorno della pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. L'ufficio per le espropriazioni comunica l'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera, con l'indicazione dell'avvenuto deposito degli atti di cui al comma 1 e del nominativo del responsabile del procedimento. La comunicazione va effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumento telematico, qualora ciò sia stato richiesto dai medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 3, comma 10.

4. Nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, i proprietari delle aree sottoposte a vincolo espropriativo possono prendere visione del progetto definitivo e degli altri atti depositati e, negli ulteriori venti giorni, possono formulare osservazioni all'autorità competente all'approvazione del progetto.

5. Possono altresì presentare osservazioni all'autorità competente all'approvazione del progetto, nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui al comma 2, coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità.

6. In sede di approvazione del progetto definitivo, l'autorità è tenuta all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti di cui ai commi 4 e 5.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per gli atti indicati all'articolo 15, comma 1, lettera c), il cui rilascio equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheGiurisprudenza

Il modello delineato dal testo unico sulle espropriazioni si snoda attraverso tre distinti procedimenti: il primo, di natura tipicamente anche urbanistica, riguarda l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, per cui in tale fase si individuano le aree occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità; il secondo concerne la dichiarazione di pubblica utilità che si ha con l'approvazione del progetto definitivo e, in tale fase, si determina l'opera da realizzare sull'area già individuata in sede di imposizione del vincolo; il terzo termina con il decreto di esproprio che, pertanto, non ha più alcun contenuto discrezionale. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 26 aprile 2006, n. 562

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche3) La programmazione e la progettazione

a) Studi di fattibilità, programma triennale ed annuale delle OO.PP.

- la conformità agli strumenti urbanisticib) Il progetto dell'opera e la disciplina ambientale ed

urbanistica - i livelli di progettazione - l'approvazione dei progetti e gli effetti ai fini

urbanistici ed espropriativi- la valutazione di impatto ambientale (VIA)- le opere strategichec) Il rispetto della disciplina tecnica (risparmio

energetico, acustica, impianti, sismica).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheAi sensi dell’art. 128 del Codice (già

art. 14 comma 11 della l. 11 febbraio 1994 n. 109, l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che gli enti ricompresi nell’applicazione della norma predispongono ed approvano nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.

L’attività di programmazione è prevista come obbligatoria e preliminare alla progettazione ed alla realizzazione dell’OOPP, con la conferma che il programma triennale non è espressione di una attività meramente interna all’amministrazione.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 128 del Codice. Programmazione dei lavori pubblici

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

… omissis….

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheL'art. 14 della l. n. 109 del 1994 non è in contrasto

con gli art. 117, 118 e 119 cost. nella parte in cui prevede che le amministrazioni aggiudicatrici devono approvare, anche nell'ambito di documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, il programma finanziario e tecnico dei lavori pubblici da eseguire nel triennio, indicando le finalità ed i tempi di realizzazione degli interventi secondo una valutazione dei costi e dei benefici, attribuendo priorità alla manutenzione ed al recupero del patrimonio pubblico ed al completamento delle opere già iniziate, in quanto la norma "de qua" risponde all'esigenza di determinare le opere pubbliche che possono essere effettivamente e completamente realizzate, in base alle disponibilità finanziarie e secondo un ordine di priorità che si basa sulla valutazione dei costi e dei benefici (Corte costituzionale, 07 novembre 1995, n. 482

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 128 D.Lgs. N. 163/2006

… Omissis..

comma 2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Lo studio di fattibilità (giurisprudenza)Costituiscono elemento essenziale ed

imprescindibile per l'inserimento di un'opera pubblica nel programma triennale di cui all'art. 14, comma 1, l. n. 109 del 1994, gli studi di fattibilità, previsti dal comma 2, del medesimo art. 14, che diano atto di tutte le condizioni di realizzazione dell'opera, ivi compreso lo stato di fatto delle componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche ed ambientali dell'opera. Sotto tale aspetto, non sono idonee a surrogare la redazione di tali studi le schede di sintesi degli studi predetti previste dall'art. 3, comma 3, d.m. 21 giugno 2000, attuativo dell'art. 14 (Consiglio Stato , sez. V, 23 ottobre 2002, n. 5824)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

La partecipazione al procedimento (Giurisprudenza)"L'approvazione definitiva del programma dei lavori, unitamente all'elenco annuale, non costituisce, d'altra parte, una mera presa d'atto dello schema originariamente proposto, ma implica da parte dell'organo competente la valutazione delle proposte risultanti dallo schema, previo confronto con le osservazioni eventualmente formulate dagli interessati grazie alla pubblicità dello schema, per giungere quindi alla "giusta" e legittima individuazione e determinazione delle opere da realizzare nell'anno“ Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 6917)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

La partecipazione al procedimento (giurisprudenza)L'inserimento di un'opera nel programma triennale

di opere pubbliche (PTOP) costituisce la valutazione decisiva dell'amministrazione sull'utilità e fattibilità dell'opera e ne rende doverosa la realizzazione. L'approvazione del PTOP vincola la successiva attività amministrativa e comporta l'impegno delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento programmato; non ha un'efficacia esclusivamente interna all'amministrazione, ma ha effetti diretti per la stessa comunità interessata alla realizzazione dell'opera, pertanto, è suscettibile di impugnazione da parte dei singoli cittadini o dalle associazioni che tutelano i valori illegittimamente incisi dal PTOP (Consiglio Stato , sez. V, 23 ottobre 2002, n. 5824)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Le competenze (giurisprudenza)Rientra nelle competenze della Giunta municipale,

ai sensi dell'art. 48 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, l'approvazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'art. 14 l. 11 febbraio 1994 n. 109, e del suo aggiornamento annuale, dovendosi considerare lo schema di piano un atto di proposta e di impulso, mentre il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 dello stesso decreto legislativo, è competente per l'approvazione definitiva del programma e dell'elenco annuale delle opere da realizzare, trattandosi di un atto di programmazione e di indirizzo ( Annulla Tar Calabria, Catanzaro, 25 marzo 2002, n. 636 ) (Consiglio Stato , sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 6917).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheLa programmazione delle opere pubbliche: a) lo studio che individui bisogni ed esigenze,

previsto dall'art. 11, d.p.r. n. 554 del 1999 ed ora dall’art. 11 del nuovo Regolamento;

b) lo studio di fattibilità, con il contenuto previsto dall'art. 128, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006;

c) lo schema di programma triennale, previsto dall’art. 128, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, sottoposto a pubblicazione.

d) il programma triennale, vero e proprio, il cui contenuto è specificato nel dettaglio dall'art. 6, d. min. 21 giugno 2000.

e) gli aggiornamenti annuali del programma triennalef) l’elenco annuale (art. 128, commi 6 e ss)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Art. 128 Programmazione dei lavori pubblicicomma 1. L'attività di realizzazione dei

lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 128 Programmazione dei lavori pubblici

comma 9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 128 del Codice. Programmazione dei lavori

pubblici…omissis….comma 8. I progetti dei lavori degli enti locali

ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheart. 128 del Codice

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. , nonche' per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali e' sufficiente lo studio di fattibilita' (1).

…omissis…10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di

cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio .

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 39 L.R. n. 20/2000. Opere di interesse comunale. 1. Il Comune provvede con il POC alla localizzazione delle opere

pubbliche di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati.

2. Compete inoltre al POC la programmazione delle opere pubbliche comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

[3. La delibera di approvazione del progetto di opere comunali di cui al comma 5 dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1 costituisce adozione di variante al POC e viene approvata con il procedimento disciplinato dall'art. 34. È comunque fatto salvo il regime transitorio previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 41.](abrogato).

4. Per la definizione e l'attuazione di opere pubbliche di interesse comunale il Sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell' art.34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dell'art. 40 della presente legge.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

… omissis…3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche

qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

…omissis..

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

…. Omissis….

Comma 4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheGiurisprudenza

La l. n. 109 del 1994, in vigore ratione temporis, prevedeva l'articolazione della progettazione in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici (preliminare, definitiva ed esecutiva), assegnando alla progettazione preliminare la funzione di definire « le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire » e con la precisazione che essa « consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata » e che « il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa » (art. 16 comma 3, l. n. 104 cit.): ne consegue che il progetto connesso alla approvazione del piano attuativo può svolgere una funzione analoga, avendo un contenuto sostanzialmente analogo e potendo svolgere la funzione che la legge assegna al progetto preliminare (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 17 giugno 2008, n. 1634)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt 97. Procedimento di approvazione dei progetti 1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni

viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 98. Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi

1. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

2. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

La VIA (giurisprudenza)La valutazione di impatto ambientale deve

intervenire sul progetto definitivo e non su quello esecutivo, dovendosi ammettere la necessità di una nuova valutazione soltanto allorché la progettazione esecutiva comporti importanti variazioni all'opera già esaminata, tali da alterarne le caratteristiche, atteso che il progetto definitivo non è mutabile nella sua sostanziale struttura ad opera di quello esecutivo (salve, naturalmente, le eventuali puntualizzazioni dell'opera, cui è specificatamente finalizzato il progetto esecutivo medesimo), tanto più che nella fase successiva non sarebbero introducibili mutamenti della localizzazione dell'opera. Consiglio Stato, sez. IV, 11/04/2007, n. 1649

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

La VIA (giurisprudenza)Il progetto definitivo di un'opera pubblica

presuppone, ai fini della valutazione di impatto ambientale da parte dell'ente territoriale competente, un serio e preventivo studio di impatto ambientale (espressamente previsto come parte integrante di tale progetto dall'art. 25 comma 2 lett. f), d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554), il quale verifichi l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità dell'opera, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto stesso e alle principali alternative Consiglio Stato, sez. IV, 02/10/2006, n. 5760

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

La regione Emilia Romagna (dettata con la delibera di assemblea legislativa n. 156/2008) ai sensi della quale il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica per gli interventi nella stessa delibera indicati (art. 3) è obbligatorio, tra l’altro, per gli edifici non subordinati al rilascio dei titoli abilitativi, quindi per gli edifici pubblici, il cui progetto preliminare sia approvato a decorrere dal 1° luglio 2008.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di rendimento energetico è importante precisare che secondo le definizioni riportate nel d.lgs. n. 192/2005:

– per “edificio adibito ad uso pubblico” si intende l’edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l’attività istituzionale di enti pubblici [Allegato A) al d.lgs. n. 192/2005, punto 8)];

– per “edificio di proprietà pubblica”, l’edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell’ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata (punto 9).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Per la progettazione e la realizzazione degli edifici pubblici occorre il rispetto della normativa dettata in materia di rendimento energetico dalla l. n. 10/1991 e dal d.lgs. n. 192/2005, come integrato dal d.lgs. n. 311/2006, secondo i requisiti prestazionali minimi dettati dal d.p.r. n. 59/2009.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

L’art. 4, 2° comma, del D.P.R. n. 59/2009 prevede: per tutte le categorie di edifici, così come

classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del d.p.r. 26.8.1993, n. 412, e quindi anche per gli edifici pubblici, nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall'articolo 3, 2° comma, lett. a) e b), del decreto legislativo si procede, in sede progettuale alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi), e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite che sono riportati nella pertinente tabella di cui al punto 1 dell'allegato C al decreto legislativo.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 m2, l’attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico (art. 6, 7° comma, del d.lgs. n. 192/2005).

Per i nuovi interventi pubblici l’art. 26, 2° comma, del d.l. 1.10.2007, convertito in l. n. 222/2007, prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore (3 ottobre 2007), al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, tali manufatti devono essere accompagnati da:

– una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra;

– una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l’utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

La Direttiva 19 maggio 2010, n. 2010/31/UE, nel ribadire che gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazione importante devono essere assoggettati a requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in funzione delle locali condizioni climatiche conformemente a quanto previsto dalla stessa direttiva (art. 4), espressamente prevede che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici a energia quasi zero, mentre gli edifici pubblici dovranno raggiungere tale obiettivo entro il 31 dicembre 2018 (art. 9, comma 1).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheLe opere strategiche

Art. 166 Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera1. Il progetto definitivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al

progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. È corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma (1).

4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità (2).

5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma 6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche4) La localizzazione e l'autorizzazione delle opere

pubbliche a) Le opere pubbliche e le opere di interesse pubblicob) Le opere pubbliche statali: l'intesa Stato-Regioni (D.P.R. n. 383/1994 e dall’art. 37 della L. reg. n. 20/2000)

- Le opere conformi o non conformi alle previsioni urbanistiche

- Le modifiche del progetto- La conferenza di servizi

c) Le opere pubbliche regionali, provinciali, comunalid) Le opere comunali

- La validazione del progettoe) Il permesso di costruire in deroga (art. 14, D.P.R. n. 380/2001)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblichea) Le opere pubbliche e le opere di interesse pubblicoL'opera pubblica:

- soddisfa i bisogni dell'intera collettività, mediante una fruizione collettiva e indifferenziata (p.es. strade, acquedotti, scuole, ospedali), - è strumentale al perseguimento di interessi non commerciali o non industriali, al di fuori del regime di libera concorrenza (come si desume, ora, con chiarezza, dall'art. 2, l. n. 109/1994).

L'opera di interesse pubblico:- soddisfa bisogni di singoli soggetti, sicché il godimento è esclusivo e non collettivo; - persegue il soddisfacimento di bisogni individuali in funzione di un interesse generale, per ragioni sociali o connesse con l'economia generale (p. es. opere di edilizia residenziale pubblica, insediamenti produttivi, infrastrutture di comunicazione elettronica).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Parere espresso dal Cons. Stato del 1969 “Il concetto di interesse pubblico va inteso nella

sua accezione tecnico – giuridica di interesse tipico, il cui soddisfacimento e la cui tutela sono assunti dalla P.A., quindi non nel senso lato di interesse collettivo e generale, bensì in quello specifico di interesse qualificato dalla sua rispondenza ai fini perseguiti dalla stessa amministrazione …..”

“non è rilevante la qualità, pubblica o privata, dei soggetti che realizzano le costruzioni. Occorre valutare sotto il profilo obiettivo, se sussista un nesso tra la destinazione dell’impianto o dell’edificio e un interesse tipico perseguito dalla P.A., con specifico riferimento alla situazione del singolo impianto o edificio”.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

GiurisprudenzaL'individuazione dell'interesse pubblico

dell'impianto progettato, ai fini della concessione della licenza in deroga, non può essere effettuata in base a criteri generali ed astratti, nè è suscettibile di essere precisata in ipotesi tassative, ma può emergere esclusivamente dall'esame concreto delle singole fattispecie, di guisa che di volta in volta occorre valutare sotto il profilo obiettivo se sussista un nesso tra la destinazione dell'impianto o dell'edificio ed un interesse tipico perseguito dall'amministrazione con specifico riferimento alla situazione del singolo impianto o edificio (T.A.R. Sicilia Catania, 29 dicembre 1981, n. 644)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheGli alberghi

Il provvedimento di concessione edilizia in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, essendo espressione di un potere di natura eccezionale, necessita di una congrua e adeguata motivazione, che però deve ritenersi soddisfatta allorché si fa riferimento agli interessi coinvolti nella gestione del servizio alberghiero in genere che, sebbene sia esercitata da soggetti privati, ha carattere pubblicistico in ragione della generalizzata fruibilità collettiva e della connessione di detto servizio con gli interessi della sicurezza e della salute pubblica, nonché dello sviluppo turistico; pertanto è legittimo il nulla osta al rilascio di concessione edilizia in deroga al piano regolatore per l'ampliamento di una struttura alberghiera (Consiglio Stato , sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4664).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheart. A-14 bis L.R. n. 20/2000. Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo

delle attività produttive (inserito da art. 48 L.R. 6 luglio 2009 n. 6)1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali

insediate nel territorio urbanizzato, l'amministrazione comunale, entro i dieci giorni dalla presentazione del progetto da parte dei soggetti interessati, convoca una conferenza di servizi per la valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti.

2. Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare la Provincia e tutte le amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione dell'intervento. I lavori della conferenza di servizi non possono superare il termine perentorio di sessanta giorni.

3. L'esito positivo della conferenza di servizi costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico. L'amministrazione comunale provvede all'immediato deposito del progetto presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR del relativo avviso. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni sulla variante si esprime definitivamente il Consiglio comunale entro i trenta giorni successivi alla conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati con intervento diretto.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 5 D.Lgs. n. 447/1998. Progetto comportante la variazione di strumenti

urbanistici.1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o

comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.

2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi dellalegge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non è richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'articolo 14, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Articolo 30 Piano Operativo Comunale (POC). ….. Omissis…13. L'individuazione delle aree destinate agli

insediamenti produttivi, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 447 del 1998, è attuata dal Comune nell'ambito della predisposizione del POC o delle sue varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono comportare variazioni al POC, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 5 del citato D.P.R. n. 447 del 1998.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheL’art. 81 del D.P.R. 616/1977 recante “Competenze dello

Stato” ….(omissis)….2. [Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o

comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata] (comma 2, abrogato dall’art. 4 del D.P.R. 383/1994).

3. [La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi] (comma 3, abrogato dall’art. 4 del D.P.R. 383/1994).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche L’art. 81, comma 4, prevede:Se l'intesa non si realizza entro novanta

giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheGiurisprudenza

Se nell'ambito del procedimento amministrativo per l'approvazione di opere pubbliche insistenti su aree demaniali dello Stato, ex art. 29 l. 17 agosto 1942 n. 1150 e art. 81 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, l'intervento del comune è limitato all'adozione di un atto consultivo endoprocedimentale e, come tale, non lesivo, sussiste invece l'interesse all'impugnazione, per evidente autonoma lesività, dell'atto emanato dal comune medesimo al di fuori del predetto procedimento, poiché la concessione edilizia direttamente rilasciata alla p.a. statale le consentirebbe di procedere all'edificazione anche in assenza dello speciale accertamento di conformità effettuato dalla stessa amministrazione d'intesa con la regione, a nulla rilevando che poi, nella specie, tale accertamento sia effettivamente intervenuto o che l'opera abbia ottenuto il nulla osta della p.a. usuaria del demanio (nella specie, della Capitaneria di porto, trattandosi di demanio marittimo), in quanto esso presuppone sia la previa verifica del rispetto dell'opera realizzanda di tutti i parametri normativi ed edilizi che spetterebbero al sindaco in condizioni normali, sia l'adozione dello specifico atto d'intesa con la regione (Consiglio Stato, sez. V, 13 febbraio 1996, n. 199, in Foro amm. 1996, 536; Cons. Stato 1996, I, 208 (s.m.); Giust. civ. 1996, I,2145).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheD.P.R. 18 aprile 1994, n. 383

Art. 2 Accertamento di conformità delle opere di interesse statale.

1. Per le opere pubbliche di cui all'articolo 1 del presente regolamento, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArticolo 3 D.P.R. n. 383/1994. Localizzazione delle

opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell'intesa.

1. Qualora l'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Alla conferenza di servizi partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheGiurisprudenza

Ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, qualora la localizzazione di opere di interesse statale non sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, e' convocata una conferenza dei servizi con la partecipazione della Regione, dei comuni interessati e delle amministrazioni statali o degli enti tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta e la decisione della conferenza all'unanimita' sostituisce a tutti gli effetti i siffatti atti di intesa, i pareri e le concessioni (Consiglio Stato sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 1002, in Foro amm. 2000, 411 (s.m.)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheGiurisprudenza

Le norme sulla conferenza dei servizi, contenute negli art. 14 e ss., l. n. 241 del 1990 (come modificati dalla l. n. 127 del 1997), non possono essere applicate al procedimento di localizzazione delle opere pubbliche statali in deroga agli strumenti urbanistici di cui all'art. 81 d.P.R. n. 616 del 1977 ed al d.P.R. n. 383 del 1994, in quanto la conferenza deve sempre muoversi nel rispetto della normativa vigente non essendo ad essa conferito alcun potere di deroga rispetto ad atti amministrativi generali efficaci; in altri termini, lo spazio all'interno del quale si muove la conferenza non e' quello della deroga, ma quello della composizione delle discrezionalita' amministrative e dei poteri spettanti alle amministrazioni partecipanti, ponendosi come momento di confluenza delle volonta' delle singole amministrazioni, nel rispetto dell'ordinamento normativo e amministrativo vigente: da cio' ne consegue che laddove l'art. 17, comma 11, l. n. 127 del 1997 afferma l'applicabilita' della nuova normativa alle altre conferenze di servizi previste dalle leggi vigenti, tale rinvio sia limitato alle leggi che configurano la conferenza dei servizi come strumento di composizione delle diverse volonta' e non come strumento di deroga alla normativa o alla pianificazione vigenti (Consiglio Stato sez. I, 5 novembre 1997, n. 1622).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheGiurisprudenza

Per la localizzazione di un'opera pubblica, ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, nel caso di accertamento negativo della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, deve essere convocata una conferenza di servizi, cui partecipano la regione, il comune o i comuni interessati le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali o regionali; pertanto, in caso di mancata partecipazione di uno degli enti sopra menzionati alla conferenza, l'atto di approvazione del relativo progetto, costituente dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori e' illegittimo, viziando in via derivata gli ulteriori atti della procedura espropriativa e di occupazione d'urgenza (T.A.R. Campania sez. I, Salerno, 25 ottobre 2001, n. 1319, in Foro amm. 2001 (s.m.))

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheGiurisprudenza

La conferenza dei servizi prevista dal d.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 legittimamente può apportare al progetto di un'opera pubblica le opportune modificazioni, purché queste non comportino un stravolgimento del progetto originario (T.A.R. Toscana, sez. III, 26 novembre 2002, n. 2748, in Foro amm. TAR 2002, 3653 (s.m.)

Non occorre il rinnovo del procedimento d'intesa Stato-Regione, previsto dall'art. 2 d.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, ogni qual volta vengano apportate variazioni progettuali alla realizzanda opera (nella specie, svincolo autostradale per il traffico in uscita e in ingresso per la citta' di Nocera Inferiore), che non comportino modificazione della localizzazione originaria dell'opera stessa, nel senso che risulti sostanzialmente inalterato il sito di impianto, l'opera non venga modificata in maniera essenziale si' da snaturarne l'originaria funzione ed identita' ovvero non vengano apportate al progetto originario varianti tali da alterare i parametri urbanistici di riferimento (T.A.R. Campania sez. I, Salerno, 14 febbraio 2002, n. 109, in Foro amm. TAR 2002, 658 (s.m.).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

GiurisprudenzaPer la localizzazione di opere d'interesse statale

non conformi alle previsioni degli atti di pianificazione territoriale vigenti, e' necessario far ricorso alla Conferenza dei servizi di cui al d.P.R. 18 aprile 1994 n. 383; in caso di mancato raggiungimento dell'unanime consenso delle amministrazioni interessate, occorre dar corso al procedimento per l'intesa Stato - Regioni disciplinata dall'art. 81 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (Consiglio Stato sez. V, 5 novembre 1997,Ord. n. 1622, Urbanistica e appalti 1998, 990 nota (LOSA).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheart. 55 D.Lgs. n. 112/1998. Localizzazione di opere di

interesse statale. 1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche

di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.

2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheGiurisprudenza

E’ illegittimo il procedimento di localizzazione di un'opera pubblica di interesse statale difforme dallo strumento urbanistico, per violazione dell'art. 55, d.lg. 31 marzo 1998 n. 112, nell'ipotesi in cui il momento deliberativo in seno alla conferenza di servizi, cui, secondo il modulo procedimentale disciplinato dall'art. 3 d.P.R. n. 383 del 1994, segue in via diretta l'effetto di variante al vigente strumento urbanistico, non sia preceduto dalla presentazione, insieme al progetto, di uno studio sull'incidenza urbanistico territoriale e ambientale dell'opera e sulla contestuale previsione di ogni misura di compatibilizzazione ed inserimento nell’assetto del territorio comunale (Consiglio Stato , sez. VI, 05 settembre 2005, n. 4520)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 37 L.R. n. 20/2000 Localizzazione delle opere di interesse statale

1. L'intesa in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 , nonché all'art. 25 della Legge 17 maggio 1985, n. 210 , è espressa, anche in sede di conferenza dei servizi:

a) dalla Giunta regionale, per le opere di rilievo nazionale o regionale ovvero che riguardino il territorio di due o più Province;

b) dalla Provincia nei restanti casi. 2. L'intesa di cui al comma 1 è espressa sentiti i Comuni interessati, i quali si

pronunciano entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine, si prescinde dal parere.

3. La Giunta regionale specifica i criteri di classificazione delle opere di interesse statale, ai fini della definizione delle competenze di cui al comma 1.

4. Nel caso di opere pubbliche di interesse statale già previste dagli strumenti urbanistici comunali approvati, la dichiarazione di conformità urbanistica resa dal Comune sostituisce l'intesa disciplinata dalle disposizioni richiamate dal comma 1.

5. Per le modifiche ad opere già assentite che derivino da approfondimenti progettuali o da adeguamenti tecnico funzionali non si dà luogo all'intesa qualora il Comune ne dichiari la conformità urbanistica.

6. Per la localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale, le amministrazioni interessate possono richiedere alla Regione l'attivazione delle procedure di cui all'art. 40.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

La delibera del Consiglio regionale dell’Emilia Rmagna n. 1100 del 4 luglio 2000 (in BUR n. 115 del 26 luglio 2000) ha individuato la competenza della Regione per le opere inerenti la rete stradale e autostradale, la rete ferroviaria, le infrastrutture per il trasporto e la produzione di energia, i porti, gli aeroporti e grandi vie di navigazione. In ossequio ad un criterio squisitamente territoriale, ha invece attribuito alle Province l’intesa sulle opere circoscritte ad un’area limitata, come gli interventi relativi ad uffici, opere di edilizia e altri interventi che non siano parte di un più ampio progetto relativo alle reti e agli impianti rimessi all’intesa regionale.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

art. 38 L.R. n. 20/2000. Opere di interesse regionale o provinciale.

1. Ai fini della realizzazione delle opere pubbliche previste dagli atti di programmazione ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale regionali o provinciali, continua a trovare applicazione quanto disposto dall'art. 158 della L.R. n. 3 del 1999

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArticolo 158 L.R. n. 3/2999. Realizzazione di opere pubbliche. 1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali o provinciali individuate

dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali o provinciali e che comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142, come specificato dall'art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, purchè sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti.

L'approvazione dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità e d'urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

2. L'amministrazione competente alla realizzazione dell'opera è tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistico territoriali e ambientali dell'opera e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale nonchè gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici.

3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime fra tutte le amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni. Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere. La stessa ha valore di permesso di costruire qualora il progettista abilitato dichiari la conformità del progetto rispetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche Art. 19 T.U. Espr (L) L'approvazione del progetto

1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all' articolo 10 , comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. (L)

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)

3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)

art. 12 L.R. n. 37/2002comma 5. Nel caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia prevista dal PSC

ma non risulti conforme alle previsioni del POC, la determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto preliminare, trasmesso dall'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero dal soggetto privato che chiede l'espropriazione, costituisce adozione di POC o di variante allo stesso. Il piano è approvato secondo le modalità previste dall'articolo 34 della l.r. 20/2000, come integrato dall' articolo 10 della presente legge.

comma 6. Nel medesimo caso di cui al comma 5 la delibera di approvazione della variante al POC comporta altresì dichiarazione di pubblica utilità qualora l'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione ne faccia espressa richiesta trasmettendo all'amministrazione comunale il progetto definitivo dell'opera, in luogo di quello preliminare. In tale caso il POC o la variante allo stesso è approvata con le modalità previste dall'articolo 34 della l.r. 20/2000, come integrato dall'articolo 17 della presente legge.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 40 L.R. n. 20/2000. Accordi di programma in variante alla pianificazione

territoriale e urbanistica. 1. Le disposizioni dettate dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in

merito al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia degli accordi di programma [per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento, di iniziativa pubblica o privata aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale,] che comportino la variazione di uno o più strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificate ed integrate da quanto previsto dai seguenti commi.

… omissis…2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco che

intenda promuovere un accordo di programma che comporti variazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica provvede a convocare la conferenza preliminare prevista dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini dell'esame e dell'approvazione del progetto definitivo delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento e delle varianti che gli stessi comportano, l'amministrazione competente predispone, assieme al progetto, uno specifico studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio, integrativo della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del piano da variare, nonché gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. L'espressione dell'assenso preliminare all'accordo, da parte dei rappresentanti dei soggetti partecipanti, è preceduto da una determinazione dell'organo istituzionalmente competente.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 40 L.R. n. 20/2000. Accordi di programma in variante alla

pianificazione territoriale e urbanistica. …. Omissis…7. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma comporta la

variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Il decreto è emanato dal Presidente della Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici comunali, dal Presidente della Regione nei restanti casi di variante. Il decreto di approvazione produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Il Consiglio comunale esprime l'assenso all'accordo, previo rilascio, da parte dello sportello unico dell'edilizia, dell'atto di accertamento di conformità previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 31 del 2002.

9. Qualora l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica e non si raggiunga il consenso unanime di tutte le amministrazioni chiamate ad esprimersi sulla variante, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni. Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e costituisce dichiarazione di pubblica utilità[, indifferibilità e urgenza] delle opere.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 39 L.R. n. 20/2000. Opere di interesse comunale. 1. Il Comune provvede con il POC alla localizzazione delle opere

pubbliche di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati.

2. Compete inoltre al POC la programmazione delle opere pubbliche comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

[3. La delibera di approvazione del progetto di opere comunali di cui al comma 5 dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1 costituisce adozione di variante al POC e viene approvata con il procedimento disciplinato dall'art. 34. È comunque fatto salvo il regime transitorio previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 41.](abrogato).

4. Per la definizione e l'attuazione di opere pubbliche di interesse comunale il Sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell' art.34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dell'art. 40 della presente legge.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 30. L.R. n.20.2000. Piano Operativo Comunale (POC).

1. Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio. In particolare, cessano di avere efficacia le previsioni del POC per le quali, alla data di scadenza del termine quinquennale:

….omissis…c) nel caso di vincoli espropriativi, non sia stata dichiarata la

pubblica utilità dell'opera ovvero non sia stato avviato il procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente[52].

…omissis…2. Il POC contiene, per gli ambiti di intervento disciplinati: .. Omissis…f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse

pubblico.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 7, D.P.R. 380/2001 Attività edilizia delle pubbliche

amministrazioni 1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro

realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;

c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheart. 7 L.R. n. 31/2002

1. Le disposizioni del presente Titolo non trovano applicazione:

a) per le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 40 della L.R. n. 20 del 2000;

b) per le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti;

c) per le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale; d) per le opere pubbliche dei Comuni. 2. I progetti relativi alle opere ed agli interventi di cui al

comma 1 sono comunque approvati previo accertamento di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonchè alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Art. 4 L. n. 493/1993. Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie (1).

…. Omissis…comma 16. Per le opere pubbliche dei comuni,

la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 47 Validazione del progetto (1).

1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.

2. La validazione riguarda fra l'altro: a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la

sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità

tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento; c) l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di

intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali; d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e

tecnico-economici, previsti dal regolamento; e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità

dei criteri adottati; f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati

grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari; g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle

procedure, ove prescritte; i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e

legislative comunque applicabili al progetto; l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare

l'immediata cantierabilità del progetto; m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del

capitolato speciale d'appalto nonchè la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

GiurisprudenzaAi sensi dell'art. 4 comma 16 l. 4

dicembre 1993 n. 493, così come sostituito dall'art. 2 comma 60 l. 23 dicembre 1996 n. 662, per le opere pubbliche comunali l'approvazione del relativo progetto produce gli stessi effetti della concessione edilizia, a condizione che sussista la validazione del progetto (Consiglio Stato , sez. IV, 27 ottobre 2003, n. 6631).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Giurisprudenza

L'accertamento di conformità ex art. 7 comma 2, l. rg. n. 31 del 2002 non richiede uno specifico onere di motivazione ed implica piuttosto la sostanziale regolarità del progetto in relazione a parametri legali ben definiti (T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 17/06/2008, n. 314 Foro amm. TAR 2008, 6, 1649)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblichePermesso di costruire in deroga (Giurisprudenza)

Il rilascio di una concessione edilizia in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico costituisce per sua stessa natura un provvedimento eccezionale ed a contenuto singolare, cioè assunto per soddisfare specifici interessi pubblici sulla base di valutazioni contingenti e dotate di un carattere d'eccezionalità, che giustificano, nella situazione concreta, l'inosservanza delle prescrizioni dettate dagli atti di programmazione. Pertanto, il potere derogatorio non è legittimamente utilizzabile per soddisfare esigenze strutturali miranti a nuovi assetti urbanistici, che mal si prestano ad interventi episodici e saltuari e che giustificherebbero, invece, l'adozione di specifiche varianti allo strumento urbanistico, le sole che rispondono alla definizione di strumenti di Governo del territorio e che assicurano, grazie al loro carattere di generalità tipico degli atti pianificatori, la razionalità e l'imparzialità delle scelte rispetto all'insieme degli interessi, pubblici e privati, coinvolti in un siffatto disegno innovativo. Una concessione edilizia in sanatoria può essere legittimamente emanata solo se sussiste un concreto e specifico interesse pubblico, di natura e qualità prevalenti rispetto agli interessi che hanno trovato considerazione e riconoscimento negli atti di pianificazione territoriale, ossia solo se viene condotta un'adeguata valutazione comparativa fra le eccezionali ragioni che impongono la deroga e la situazione di fatto e di diritto sulla quale il relativo provvedimento verrebbe ad incidere, anche a tutela del legittimo affidamento riposto dai privati sull'assetto urbanistico derivante dalle prescrizioni cui essi stessi hanno prestato osservanza e che nel caso concreto verrebbero invece disapplicate (Consiglio Stato , sez. V, 03 febbraio 1997, n. 132)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblichePermesso di costruire in derogaArt. 3 della Legge 21 dicembre 1955, n. 1357

[Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni le quali, consentono ai Comuni di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, è subordinato al preventivo nulla osta della Sezione urbanistica regionale, nonché della Sovraintendenza ai monumenti. Per i Comuni compresi negli elenchi di cui all'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il nulla osta è accordato dal Ministero dei lavori pubblici, su rapporti della Sezione urbanistica e della Sovraintendenza predetti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Gli organi statali, dei quali è previsto l'intervento nei commi precedenti, devono pronunciarsi, con provvedimenti motivati, nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione del progetto da parte degli organi stessi.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 1, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

art. 41 quater della L.U.[I poteri di deroga previsti da norme di

piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale ].

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheL'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 (L) Permesso di costruire in

deroga agli strumenti urbanistici 1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheGiurisprudenza

Le norme che consentono il rilascio di concessioni edilizie in deroga devono essere interpretate in senso restrittivo, dovendo, comunque, evitarsi che le deroghe travolgano le esigenze di ordine urbanistico recepite nelle norme di piano. Non può, pertanto, ammettersi il rilascio di una concessione edilizia in deroga qualora manchi il presupposto essenziale non della concessione in deroga, ma della concessione (T.A.R. Emilia Romagna, 22 luglio 1999, n. 381)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Giurisprudenza Condizione essenziale per il rilascio della

concessione in deroga, a norma dell'art. 16 l. 6 agosto 1967 n. 765, è che l'area sia edificabile, nel senso che deve essere prevista, dalle norme dello strumento urbanistico, la costruzione di un certo volume, che potrà essere diversamente realizzato rispetto alla normativa vigente e diversamente destinato; pertanto, su un'area a destinazione agricola o a verde pubblico o privato non è ammissibile il rilascio di una concessione edilizia in deroga, perché manca il presupposto essenziale (edificabilità dell'area) non della concessione in deroga, ma della concessione (T.A.R. Basilicata , 16 novembre 1993, n. 389)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

GiurisprudenzaL'adozione di un provvedimento

concessorio "in deroga" presuppone una congrua valutazione comparativa tra le "eccezionali" ragioni che potrebbero giustificare la deroga e la situazione di diritto e di fatto sulla quale il provvedimento verrebbe ad incidere, e di tale valutazione deve adeguatamente darsi atto nella motivazione del provvedimento (Consiglio Stato , sez. V, 03 febbraio 1997, n. 132)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

GiurisprudenzaLa concessione edilizia in deroga è utilizzabile

allorché la deroga sia funzionale alla realizzazione di opere di pubblico interesse - quali la realizzazione di un edificio atto ad ospitare popolazione universitaria non residente - e allorché la deroga si riferisca alle norme di regolamento edilizio ed alle norme di attuazione del piano regolatore, non rientrando in queste ultime le destinazioni di zona previste dal piano regolatore poiché le stesse non si qualificano come norme di attuazione del piano, costituendo, invece, delle vere e proprie linee direttrici del piano stesso (Consiglio Stato, sez. V, 05/11/1999, n. 1841).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheLa normativa regionale

Art. 54 della L.R. n. 47/1978. DerogheIl regolamento edilizio può dettare disposizioni

che consentano al Sindaco, previo nulla osta del Consiglio comunale, di rilasciare concessione edilizie in deroga alle norme del regolamento edilizio e delle norme di attuazione del PRG purchè le relative scelte non comportino modifiche al piano territoriale di cooordinamento comprens. e semprechè riguardino edifici ed impianti pubblici. Ai fini del presente comma si intende edificio o impianto pubblico ogni edificio o impianto di interesse qualificato dalla sua rispondenza ai fini perseguiti dall'amministrazione pubblica.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheart. 15 della L.R. n. 31/2002. Permesso di costruire in

deroga 1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti

urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale.

2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del POC e del PUA ovvero previste dal PRG e dai relativi strumenti attuativi.

3. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

GiurisprudenzaLe strutture alberghiere, integrando un servizio offerto

alla collettività e caratterizzato da una pubblica fruibilità, rientrano tra gli edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico per i quali è possibile il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali ex art. 14 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 22/07/2009, n. 1375)

Il "favor legis" nei confronti delle iniziative concernenti la realizzazione di parcheggi impone all'Amministrazione, pur in presenza di una non conformità urbanistica, di valutare compiutamente la possibilità di una deroga allo strumento pianificatorio (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 19/01/2010, n. 196 IN Foro amm. TAR 2010, 1, 226 (s.m.)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

5) Il controllo urbanistico-edilizio

- le opere eseguite dalle pubbliche amministrazioni (art. 3, L.R. n. 23/2004)

- le opere eseguite da altri enti (art. 11, L.R. n. 23/2004)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheart. 3 L.R. n. 23/2004. (Vigilanza su opere di

amministrazioni statali e su opere della Regione, delle Province e dei Comuni)

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora sia accertata l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lo Sportello unico per l’edilizia informa immediatamente la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 4.

2. Per le opere eseguite da amministrazioni regionali, provinciali e comunali, qualora sia accertata l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lo Sportello unico per l’edilizia informa rispettivamente il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Provincia o il Sindaco, ai quali spetta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 4.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Art. 28 T.U. Edilizia. (L) Vigilanza su opere di amministrazioni statali

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all' articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 37 L.R. n. 20/2000. Localizzazione delle opere di interesse

statale 1. L'intesa in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche di

interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 , nonché all'art. 25 della Legge 17 maggio 1985, n. 210 , è espressa, anche in sede di conferenza dei servizi:

a) dalla Giunta regionale, per le opere di rilievo nazionale o regionale ovvero che riguardino il territorio di due o più Province;

b) dalla Provincia nei restanti casi. .. omissis..4. Nel caso di opere pubbliche di interesse statale già previste dagli

strumenti urbanistici comunali approvati, la dichiarazione di conformità urbanistica resa dal Comune sostituisce l'intesa disciplinata dalle disposizioni richiamate dal comma 1.

5. Per le modifiche ad opere già assentite che derivino da approfondimenti progettuali o da adeguamenti tecnico funzionali non si dà luogo all'intesa qualora il Comune ne dichiari la conformità urbanistica.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheart. 3 L.R. n. 23/2004. (Vigilanza su opere di

amministrazioni statali e su opere della Regione, delle Province e dei Comuni)

… omissis …2. Per le opere eseguite da amministrazioni

regionali, provinciali e comunali, qualora sia accertata l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lo Sportello unico per l’edilizia informa rispettivamente il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Provincia o il Sindaco, ai quali spetta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 4.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Art. 25 L.R. n. 31/2002 (Vigilanza sulle opere della Regione, delle Province e dei Comuni )

1. Per le opere eseguite dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 27 del DPR n. 380 del 2001, il dirigente preposto allo sportello unico per l'edilizia informa rispettivamente il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia o il Sindaco ai quali spetta l'adozione dei provvedimenti previsti dal predetto art. 27.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Art. 38 L.R. n. 20/2000. Opere di interesse regionale o provinciale.

1. Ai fini della realizzazione delle opere pubbliche previste dagli atti di programmazione ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale regionali o provinciali, continua a trovare applicazione quanto disposto dall'art. 158 della L.R. n. 3 del 1999.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche Articolo 39. L.R. n. 20/2000. Opere di interesse comunale.1. Il Comune provvede con il POC alla localizzazione delle opere

pubbliche di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati.

2. Compete inoltre al POC la programmazione delle opere pubbliche comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

[3. La delibera di approvazione del progetto di opere comunali di cui al comma 5 dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1 costituisce adozione di variante al POC e viene approvata con il procedimento disciplinato dall'art. 34. È comunque fatto salvo il regime transitorio previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 41.][1]

4. Per la definizione e l'attuazione di opere pubbliche di interesse comunale il Sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell' art.34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dell'art. 40 della presente legge.

-------------------------(1) comma abrogato

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Art. 11. L.R. n. 23/2004. Tutela dei suoli di proprietà degli enti pubblici

1 Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3, di interventi in assenza di titolo abilitativo, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici, lo Sportello unico per l'edilizia, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la sospensione dei lavori e ingiunge la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

2. La demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso nel caso in cui lo stesso non abbia provveduto al ripristino entro il termine indicato al comma 1.

3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli Enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheArt. 35 T.U.Edil. Interventi abusivi realizzati su suoli di

proprietà dello Stato o di enti pubblici 1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti

diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Giurisprudenza“la sanatoria delle opere

abusivamente realizzate su aree di proprietà dello Stato è applicabile anche alle opere poste in essere su terreni compresi nel patrimonio disponibile dello Stato” (Cons. Stato, sez. II, 24 giugno 1992, n. 915, in Cons. Stato, 1991, I, 1551).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubbliche

Giurisprudenza “La circostanza che l’opera abusiva sia

stata eseguita su area oggetto di concessione di suolo pubblico a favore dell’autore dell’opera non osta all’emissione dell’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 14 l. n. 47 del 1985” (T.A.R. Campania, sez. IV, 21 febbraio 2002, n. 1030, in Giur. merito, 2002, 289)

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheGiurisprudenza

“In forza degli art. 5 e 14 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (pur relativi alle procedure sanzionatorie) si desume la netta distinzione, quanto alle opere in contrasto con previsioni urbanistiche eseguite su suoli del demanio o del patrimonio statale o di enti pubblici fra quelle eseguite direttamente dallo Stato, per le quali si ripropone il sistema previgente di cui all’art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sottraendosi al sindaco il potere repressivo, e quelle eseguite da soggetti non statali, per le quali si presuppone la necessità della previa concessione edilizia e quindi si lascia al sindaco di esercitare, in caso di mancanza o difformità, il potere repressivo sia pure con una procedura speciale, lievemente diversa da quella ordinaria prevista dall’art. 7, legge n. 47 cit., con la sola precisazione che per soggetti diversi dall’amministrazione statale si devono intendere non solo i concessionari, ma anche gli enti pubblici che abbiano rapporto con i beni demaniali dello Stato” (T.A.R. Veneto, sez. II, 6 maggio 1988 n. 444, in Foro amm., 1988, 3728),

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheGiurisprudenza

“In caso di realizzazione, su suolo appartenente allo Stato o ad altro ente

pubblico, di opere edilizie non idonee a determinare una volumetria

aggiuntiva (cosiddetti interventi minori), non è applicabile il regime sanzionatorio

di cui all’art. 35 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che si riferisce alle sole ipotesi di

opere eseguite “in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale

difformità dal medesimo” (comma 1) e di “interventi edilizi di cui all’art. 22

comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, ovvero in totale o

parziale difformità dalla stessa” (comma 3 bis); ne segue che per gli interventi ex

art. 22 commi 1 e 2 D.P.R. n. 380/2001, cit., realizzati “in assenza della o in

difformità dalla denuncia di inizio attività”, si applica la sanzione di tipo

pecuniario di cui al successivo art. 37 (nella specie, è stata annullata la diffida

alla rimozione di serrande metalliche, destinate ad essere chiuse nelle ore notturne

a tutela delle strutture interne di un chiosco, insistente su suolo pubblico, adibito a

rivendita di generi floreali)” (T.A.R. Lazio, sez. I, 5 ottobre 2005, n. 7851).

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Tutela ed uso del territorio. Le opere pubblicheGiurisprudenza

“Ai sensi dell’art. 14, l. 28 febbraio 1985, n. 47, il Sindaco, nel caso in cui si accerti l’esecuzione di opere in assenza di concessione da parte di soggetti differenti dalle amministrazioni statali, ovvero di opere parzialmente o totalmente differenti dalla medesima concessione, realizzate su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, deve ordinare la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, e in difetto la demolizione eseguita dal Comune ma a spese dei responsabili dell’abuso edilizio, previa comunicazione all’Ente proprietario del suolo e diffida al responsabile dell’abuso. La suddetta norma è speciale rispetto all’art. 7 della legge citata, che prevede l’acquisizione dell’area di sedime, in casi di inadempienza dell’ordine di demolizione delle opere edilizie abusive” (T.A.R. Toscana, sez. II, 2 dicembre 1997 n. 760, in Juris data).