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SICUREZZA DEL LAVORO E APPALTI

7 FEBBRAIO 2008avv. Nunzio LEONE

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SICUREZZA IN EDILIZIA, ALCUNE CONSIDERAZIONI DIFFUSE

• LAVORO PERICOLOSO A RISCHIO ELEVATO• INFORTUNI SETTORE CON IL MAGGIOR NUMERO

SETTORE CON IL MAGGIOR NUMERO DI MORTI E INFORTUNI CON ESITI INVALIDANTII

• LAVORO IRREGOLARE, ILLEGALE, (ANCE 13.9%) C0N UNA MINOR APPLICAZIONE DELLE NORME DI C0N UNA MINOR APPLICAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA NEL LAVORO

• IMMIGRAZIONE – MANODOPERA STRANIERA, PIU’ DISPONIBILE A LAVORARE IN CONDIZIONI PRECARIE DI SICUREZZA.

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PROBLEMI IN EDILIZIA

• APPALTI E SUB APPALTI A CASCATA SIA PUBBLICI CHE PRIVATI

• FRAMMENTAZIONE E PARCELLIZZAZIONE DEL LAVORO

• AUMENTO DEI LAVORATORI CHE DI FATTO SONO LAVORATORI DIPENDENTI

• FORMAZIONE E PREPARAZIONE CARENTE DEI DATORI DI LAVORO E DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

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Le posizioni delle parti sindacali• Gli infortuni in edilizia per la maggior parte

non sono il prodotto di una complessità del processo produttivo,

• ma della mancanza delle più elementari misure di prevenzione.

• Ciò è il segno di una criticità della situazione nei cantieri che ha come prima causa il meccanismo dell’appalto,

• la logica del massimo ribasso e il ricorso alla lunga catena dei subappalti e della sub-contrattazione di servizi, noli e forniture.

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Le risposte del sistema datoriale

La campagna di maggio

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Gli interventi del legislatore dopo la 626

• La direttiva cantieri e il DPR 222/03

• L’art.31 della Merloni TER• Poi art.131 del CODICE APPALTI

PUBBLICI

• Il pacchetto sicurezza dell’agosto 2006

• IL DURC

• LA LEGGE 123/07

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Legge 3 agosto 2007, n. 123

"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia“

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007

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Art. l Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

1. Il Governo e' delegato ad adottare

entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione

e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

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ART. 1 CO.2

• s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:

• 1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti,

• anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private,

• considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

• quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici

• e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;       

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ART. 1 CO.2

• s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:

• 2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso,

• al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione

• del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;      

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ART. 1 CO.2• s) revisione della normativa in materia

di appalti prevedendo misure dirette a:

• 3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs.12 aprile 2006, n. 163,

• prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara

• e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;

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ART. 1 CO.2

• h) rivisitazione e potenziamento delle

funzioni degli organismi paritetici• anche quali strumento di aiuto alle imprese

• nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative

• dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

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Art. 8 Art. 8 Modifiche all'articolo 86 del codice di Modifiche all'articolo 86 del codice di

cui al decreto legislativocui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 12 aprile 2006, n. 163 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ((Criteri di individuazione delle offerte Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse)anormalmente basse)

1. All'articolo 86 del codice dei 1. All'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture, di cui al decreto servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma successive modificazioni, il comma

3-3-bisbis e' sostituito dai seguenti: e' sostituito dai seguenti:

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Art. 8 Art. 8 Modifiche all'art.Modifiche all'art. 86 86 del codice del codice di cuidi cui al d.lgs. al d.lgs.

n. n. 163/163/0606

        ""33--bisbis. Nella predisposizione delle . Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento procedure di affidamento di appalti di lavori di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniturepubblici, di servizi e di forniture

gli enti aggiudicatori sono tenuti a gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valutare che il valore economico sia valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza,alla sicurezza,

il quale deve essere specificamente il quale deve essere specificamente indicato e risultareindicato e risultare congruo congruo rispetto rispetto all'entità e alle all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei caratteristiche dei lavori, dei

servizi o delle fornitureservizi o delle forniture..

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Art. 8 Art. 8 Modifiche all'art.Modifiche all'art. 86 86 del codice del codice di cuidi cui al d.lgs. n. al d.lgs. n.

163/163/0606         "Ai fini del presente comma il costo del "Ai fini del presente comma il costo del

lavoro e' determinato periodicamente, in lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, della previdenza sociale,

sulla base dei valori economici previsti dalla sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata daì contrattazione collettiva stipulata daì sindacati comparativamente più sindacati comparativamente più rappresentativirappresentativi

delle norme in materia previdenziale ed delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. e delle differenti aree territoriali.

In mancanza di contratto collettivo In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in merceologico più vicino a quello preso in considerazione.considerazione.    

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Art. 8 Art. 8 Modifiche all'art.Modifiche all'art. 86 86 del codice del codice di cuidi cui

al d.lgs. n. al d.lgs. n. 163/163/0606

33--terter. Il costo relativo alla . Il costo relativo alla sicurezzasicurezza

non può essere comunque non può essere comunque soggetto a ribasso d'astasoggetto a ribasso d'asta".". (era già presente nella Merloni ter)(era già presente nella Merloni ter)

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Art. 7 Poteri degli organismi paritetici

1. Gli organismi paritetici di cui all'art. 20 del d. lgs.19.9. 1994, n. 626,possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutarel'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro

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Art. 7 Poteri degli organismi paritetici

2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al co. 1 viene informata la competente autorità di

coordinamento delle attività di vigilanza3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività dì vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni

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Art. 131. Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994)

• 1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative,

• approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal DPR n. 222 del 3.7.03, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

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Art. 131. Piani di sicurezza

(art. 31, legge n. 109/1994)

• 2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all‘art.32,:

• a) eventuali proposte integrative

• del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

• quando quest'ultimo sia previsto ai sensi della direttiva cantieri;

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Art. 32.Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori

(artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)

• 1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonche' quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28:

•     a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;•     b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti

stabiliti dall'articolo 142;•     c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di

diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

•     d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonche' lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;

•     e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorche' tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi;

•     f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;

•     g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire assuma la veste di promotore, presentando all'amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, la progettazione preliminare delle opere. All'esito della gara bandita ed effettuata dal promotore sulla base della progettazione presentata, il promotore può esercitare, purche' espressamente previsto nel bando di gara, diritto di prelazione nei confronti dell'aggiudicatario, entro quindici giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo all'aggiudicatario il 3% del valore dell'appalto aggiudicato;

•     h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207, qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono trovare applicazione le disposizioni della parte II anziche' quelle della parte III del presente codice.

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Art. 131. Piani di sicurezza

(art. 31, legge n. 109/1994)

• 2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della

consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all‘art.32,:

• b) un piano di sicurezza • sostitutivo del piano di sicurezza e di

coordinamento • quando quest'ultimo non sia previsto ai

sensi del d.lgs.494/96;

PSS

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Art. 131. Piani di sicurezza

(art. 31, legge n. 109/1994) • 2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna

dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all‘art.32,:

• c) un piano operativo di sicurezza POS• per quanto attiene alle proprie scelte autonome

e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,

• da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC

• quando quest'ultimo sia previsto ai sensi della direttiva cantieri,

• ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

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Art. 131. Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994)

• 3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, PSC quando previsto ai sensi del d.lgs. n.494/96,

• ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, PSS

• nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 POS

• formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione;

• i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara • e non sono soggetti a ribasso d'asta.

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Art. 131. Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994)

• 3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario,

• previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

• Il regolamento di cui al co.1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante.

• Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

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Art. 5 della legge n. 123 del 3 agosto 2008 Disposizioni per il contrasto del

lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori • 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del d.l. 4 luglio 2006,

n. 223 (c.d.BERSANI), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo,

• il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le

rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale

• qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,

• ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

• L'adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

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Art. 131. Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994)

• 4. Le imprese esecutrici,• prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera,

possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui alla direttiva cantieri,

• proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante,

• sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa,

• sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

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Art. 131. Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994)

• 5. I contratti di appalto• o di concessione, • se privi dei piani di sicurezza di

cui al comma 2,

sono nulli • .

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Art. 131. Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994)

• 6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300,

• la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti

dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, • per queste ultime nell'ambito della categoria

prevalente, • secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro • nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze

sindacali.

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(Statuto dei diritti dei (Statuto dei diritti dei lavoratori)lavoratori)

Norme sulla Norme sulla tutela della tutela della

libertà e dignità libertà e dignità del lavoratori, del lavoratori, della libertà della libertà sindacale e sindacale e dell'attività dell'attività

sindacale nel sindacale nel luoghi di lavoro luoghi di lavoro

e norme sul e norme sul collocamentocollocamento

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LEGGE 20 maggio 1970, n. 300LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della libertà e Norme sulla tutela della libertà e

dignità dei lavoratori, della dignità dei lavoratori, della

libertà sindacale e dell'attività libertà sindacale e dell'attività

sindacale nei luoghi di lavoro e sindacale nei luoghi di lavoro e

norme sul collocamento.norme sul collocamento.

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Lo Statuto dei diritti dei lavoratoriLo Statuto dei diritti dei lavoratori

Art.9 “Tutela della salute e dell’integrità fisica”Art.9 “Tutela della salute e dell’integrità fisica”

““I lavoratori, mediante loro I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazionecontrollare l’applicazione delle delle norme per la prevenzione degli norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”loro salute e la loro integrità fisica”

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Art. 131. Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994)

• 7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.

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nella 626

Art.7

Contratto di appalto o contratto d'opera

• più volte modificato• costantemente rivolto ai fini della

tutela della sicurezza e salute • dei lavoratori

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DITTE ESTERNE

Servizio Prevenzione e

Protezione

Servizio Prevenzione e

Protezione

RESPONSABILESERVIZIO

DITTAESTERNA

scambio di informazionisui rischi specifici

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Dlgs 626 Art.7. Contratto di appalto o contratto d'opera(Comma così sostituito dal comma 910 della legge 27.12. 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

• 1. Il datore di lavoro, • in caso di affidamento dei lavori ad

imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda

• o di una singola unità produttiva della stessa,

• nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

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Dlgs 626 Art.7. Contratto di appalto o contratto d'opera (Comma così sostituito dal comma 910 della legge 27.12. 2006, n. 296 (legge

finanziaria 2007)

• a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di

commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

• b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività

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Dlgs 626 Art.7. Contratto di appalto o contratto d'opera

• 2. Nell'ipotesi di cui al co. 1 i datori di lavoro:

• a) cooperano all'attuazione

• delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro

• incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto

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Dlgs 626 Art.7. Contratto di appalto o contratto d'opera

• 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:

• b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori

• informandosi reciprocamente

• anche al fine di eliminare rischi dovuti alle

• interferenzeinterferenze tra i lavori delle diverse imprese

• coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

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Dlgs 626 Dlgs 626 Art.7. Contratto di appalto o contratto d'opera Art.7. Contratto di appalto o contratto d'opera comma comma

così sostituitocosì sostituito dall’art. 3 della l. 3.8 2007, n. dall’art. 3 della l. 3.8 2007, n. 123. 123.

3. Il datore di lavoro committente 3. Il datore di lavoro committente promuove la promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al co.2, cooperazione ed il coordinamento di cui al co.2, elaborandoelaborando

un un unico documento di valutazione dei unico documento di valutazione dei rischi che indichi rischi che indichi le misure adottate per le misure adottate per eliminare le interferenzeeliminare le interferenze

Tale documento e' allegato al contratto di Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'operaappalto o d'operaLe disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi autonomi

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Dlgs 626 Dlgs 626 Art.7. Contratto di appalto o contratto Art.7. Contratto di appalto o contratto

d'operad'opera Comma aggiunto dal comma Comma aggiunto dal comma 910 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (l. 910 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (l.

finanziaria 2007)finanziaria 2007)

3-bis. L'imprenditore committente 3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore,risponde in solido con l'appaltatore,

nonché con ciascuno degli eventuali nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, subappaltatori,

per tutti i danni per i quali il lavoratore, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal dipendente dall'appaltatore o dal

subappaltatore,subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale

per l'assicurazione contro infortuni sul lavoroper l'assicurazione contro infortuni sul lavoro

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Dlgs 626 Art.7. Contratto di appalto o contratto d'opera Comma aggiunto dall’art. 3 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123

3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

A tali dati possono accedere, su richiesta, il il rappresentante dei lavoratori di cui all'art. 18 e le rappresentante dei lavoratori di cui all'art. 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratoriorganizzazioni sindacali dei lavoratori

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Art. 3 Modifiche al d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626

• e) all'articolo 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).";

• f) all'articolo 19, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'art. 18, co. 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza".

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IL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO SUL DURC (Documento Unico di Regolarità

Contributiva)del 24 ottobre 2007 (pubblicato su g.u. il 30.11.2007 (n.279)

in vigore dal 30dicembre 2007

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Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

• VISTO l’articolo 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”;

• VISTO l’articolo 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni sulla “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;

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Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

• VISTO l’articolo 2, comma 1 lett. h), del citato decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (Biagi 1)con il quale vengono definiti

• gli enti bilaterali come “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso (…) la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva”;

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Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

• VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti) ed in particolare l’articolo 38 del citato decreto secondo il quale

• “resta fermo, per l’affidatario, • l’obbligo di presentare la l’obbligo di presentare la

certificazione di regolarità contributivacertificazione di regolarità contributiva • di cui all'articolo 2, del decreto legge 25

settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni”;

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Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

• VISTO l’art. 1, co.1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede l’adozione di un D.M. per la definizione delle modalità di rilascio e dei contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

• VISTE la circolare Inps n. 92 del 26 luglio 2005, la circolare INAIL n. 38 del 25 luglio 2005 e le direttive del Comitato della bilateralità del 1° marzo 2005, 17 marzo 2005, 30 marzo 2005 e 14 ottobre 2005;

• CONSIDERATA l’esigenza di una disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sia per la concessione di agevolazione “normative e contributive”, sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell’edilizia, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;

• SENTITI gli Istituti previdenziali e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale negli incontri del 12, 13, 28 e 29 marzo 2007 e 14 giugno 2007.

• DECRETA

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Art. 1 (Soggetti obbligati)

• 1. Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.

• Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia.

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Art. 2 (Soggetti tenuti al rilascio del DURC)

• 1. Il DURC è rilasciato • dall’Istituto nazionale di previdenza sociale

(INPS)• dall’Istituto nazionale per l’assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) • previa apposita convenzione con i predetti Enti• dagli altri Istituti previdenziali che

gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

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Art. 2 (Soggetti tenuti al rilascio del DURC)

• 2. Per i datori di lavoro dell’edilizia il DURC • ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva

emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al co.1,

• nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti,

• dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano,

• per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

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Art. 2 (Soggetti tenuti al rilascio del DURC)

• 3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il DURC secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui al medesimo articolo 10.

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Art. 2 (Soggetti tenuti al rilascio del DURC)

• 4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro mesi successivi all’emanazione del presente decreto, gli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1 lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, costituiti da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il DURC previa apposita convenzione, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti

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Art. 2(Soggetti tenuti al rilascio del DURC)

• 5. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli Istituti di cui al comma 1, si provvede a ridefinire la disciplina di cui al comma 4.

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Art. 3 (Soggetto richiedente e modalità di rilascio)

• 1. Il DURC è richiesto dagli interessati utilizzando l’apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all’art. 2.

• 2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell’interessato, da un consulente del lavoro nonché dagli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

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Art. 3 (Soggetto richiedente e modalità di rilascio)

• 3. Nell’ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di Attestazione e Qualificazione delle Aziende (SOA).

• 4. Qualora l’Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l’Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del presente Decreto.

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Art. 4 (Contenuto del Documento)

• 1. Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell’edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.

• 2. Il DURC deve contenere:• la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità

operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;• l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse

edili;• la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva

con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;• la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;• la data di rilascio del documento;• il nominativo del responsabile del procedimento.

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Art. 5 (Requisiti di regolarità contributiva)

• 1. La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

• correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;

• corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;

• inesistenza di inadempienze in atto.

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Art. 5 (Requisiti di regolarità contributiva)

• 2. La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:

• richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;

• sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;

• istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

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Art. 5 (Requisiti di regolarità contributiva)

• 3. La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:

• versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;

• dichiarazione nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;

• richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

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Art. 6 (Emissione del DURC)

• 1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in 30 giorni dai rispettivi atti regolamentari.

• 2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione.

• 3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 7 il termine di 30 giorni per il rilascio del DURC è sospeso sino all’avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3.

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Art. 7 (Validità del DURC e verifica dei requisiti)

• 1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all’art. 1 il DURC ha validità mensile.

• 2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell’articolo 39 septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

• 3. In mancanza dei requisiti di cui all’articolo 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell’articolo 3, invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni

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Art. 8 (Cause non ostative al rilascio del DURC)

• 1. Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.

• 2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:• in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità

può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;

• in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

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Art. 8 (Cause non ostative al rilascio del DURC)

• 3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del DURC.

• 4. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l’aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.

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Art. 9 (Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC)

• 1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A al presente Decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi,

• è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato.

• A tal fine non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito.

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Art. 9 Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC)

• 2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria

• ai sensi degli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994 e dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162 bis del codice penale.

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Art. 9 (Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC)

• 3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

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Art. 9 (Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC)

• 4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA

• le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall’interessato

• relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative di cui al co. 1

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Art. 9 (Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC)

• 5. Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo

• sono riferite esclusivamente a fatti commessi

• successivamente

• all’entrata in vigore del presente decreto.

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Art. 9 (Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC)

• 6. Nell’ambito degli appalti pubblici

• le cause ostative di cui al presente articolo non rilevano

• ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni

• già rese alla data dell’accertamento definitivo dell’illecito.

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Art. 10(Efficacia del provvedimento)

• 1. Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro

Cesare Damiano

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ALLEGATO A

• ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ARTICOLO 9 LA CUI VIOLAZIONE E' CAUSA OSTATIVA AL RILASCIO DEL DURC

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Violazione Periodo di non rilascio del DURC

Articoli 589, comma 2, c.p. 24 mesi

Articolo 437 c.p. 24 mesi

590, comma 3, c.p. 18 mesi

Disposizioni indicate dall’articolo 22, comma 3 lett. a), del decreto legislativo 14

agosto 1996, n. 49412 mesi

Disposizioni indicate dall’articolo 89, comma 1 e comma 2 lett. a), del decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 62612 mesi

Disposizioni indicate dall’articolo 77, comma1 lett. a) e b), del decreto del

Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164

12 mesi

Disposizioni indicate dall’articolo 58, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 303/1956

12 mesi

Disposizioni indicate dall’articolo 389, comma1 lett. a) e b), D.P.R: n. 547/1955

12 mesi

Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 8 mesi

Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (come modificato dall’articolo 36 bis del decreto legge , 4 luglio 2006, n.

223 conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

6 mesi

Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003 3 mesi

Page 74: Www.nunzioleone.it SICUREZZA DEL LAVORO E APPALTI 7 FEBBRAIO 2008 avv. Nunzio LEONE.

www.nunzioleone.it

La circolare n.5 del gennaio 2008

• Chiarimenti

• Semplificazioni

• Differenze tra benefici contributi

• Partecipazione appalti