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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. ALBERT”
Via Tesso, 7 - 10074 LANZO TORINESE (TO)
Tel. 0123/29191 – Fax 0123/28601 e-mail [email protected]
web: http://www.istituto-albert.it1
C.F. 92028700018
FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Formazione Generale (corso di 4 ore) (in adempimento della Legge 107/15, art. 1, comma 38,
secondo quanto disposto dall’art. 37 del D.lgs 81/2008 s.m.i. e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011)
CONTENUTI :
- CONCETTI DI RISCHIO, PERICOLO, DANNO, PREVENZIONE E PROTEZIONE;
- ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE;
- DIRITTO, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI; - ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO ED ASSISTENZA
1AS/DS
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RISCHIO DEFINIZIONE - Art. 2, lettera s, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
DANNO ALCUNE DEFINIZIONI:
Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell’evento;
Lesione fisica o danno alla salute;
Gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo;
PERICOLO - Art. 2, lettera r, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Proprietà intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
Il rischio è un concetto probabilistico; è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l’esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno
PREVENZIONE DEFINIZIONE - Art. 2, lettera n, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.
PROTEZIONE DEFINIZIONE Difesa contro ciò che potrebbe recare danno. Elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare. La protezione attiva è quella che gli stessi operatori devono attivare (es. estintori, arresti di emergenza..), indossare (es. caschi, scarpe ecc.). La protezione passiva interviene anche senza il comando umano (es. impianto rilevazione incendio).
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI ("SORGENTI DI RISCHIO") E
DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
L’elenco dei pericoli di salute e sicurezza sul lavoro è tratto dalle Linee guida ISPESL e suddiviso nelle tre categorie di rischi come vedremo al paragrafo seguente.
A) RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A:
(Rischi di natura infortunistica)
A1 Strutture
A2 Macchine
A3 Impianti Elettrici
A4 Sostanze pericolose
A5 Incendio ed esplosione
B) RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A:
(Rischi di natura igienico ambientale)
B1 Agenti Chimici
B2 Agenti Fisici
B3 Agenti Biologici
C) RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOVUTI A:
(Rischi di tipo cosiddetto trasversale)
C1 Organizzazione del lavoro
C2 Fattori psicologici
C3 Fattori ergonomici
C4 Condizioni di lavoro difficili
PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento
delle attività lavorative sono stati ordinati in tre categorie:
Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica) dovuti a: strutture, macchine,
impianti elettrici, sostanze e preparati pericolosi, incendio ed esplosioni.
Rischi per la salute (di natura igienico-ambientale) dovuti a: agenti chimici,
agenti fisici, agenti biologici.
Rischi trasversali (per la salute e la sicurezza) dovuti a: organizzazione del lavoro,
fattori ergonomici, fattori psicologici, condizioni di lavoro difficili.
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A) RISCHI PER LA SICUREZZA
I rischi per la sicurezza, o rischi infortunistici si riferiscono al possibile verificarsi di
incidenti/infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dai
lavoratori in conseguenza di un impatto fisico/traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica,
chimica, termica, ecc.).
Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:
Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro (illuminazione normale e di emergenza,
pavimenti, uscite, porte, locali sotterranei, ecc.).
Rischi da carenza di sicurezza su macchine e apparecchiature (protezione degli organi di
avviamento, di trasmissione, di comando, protezione nell'uso di ascensori e montacarichi, uso di
apparecchi a pressione, protezione nell'accesso a vasche, serbatoi e simili).
Rischi da manipolazione di agenti chimici pericolosi (infiammabili; corrosivi, comburenti,
esplosivi, ecc.).
Rischi da carenza di sicurezza elettrica.
Rischi da incendio e/o esplosione (presenza di materiali infiammabili, carenza di sistemi
antincendio e/o di segnaletica di sicurezza).
B) RISCHI PER LA SALUTE
I rischi per la salute o rischi igienico-ambientali sono responsabili del potenziale danno
dell'equilibrio biologico e fisico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che
comportano l'esposizione a rischi di natura chimica, fisica e biologica.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:
Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze/preparati chimici pericolosi (per
ingestione, contatto cutaneo inalazione di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori).
Rischi da agenti fisici: rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo)
con propagazione dell'energia sonora nel luogo di lavoro, vibrazioni (presenza di apparecchiatura
e strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta,
ultrasuoni, radiazioni ionizzanti, radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che
impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse e ultraviolette, luce laser),
microclima (temperatura, umidità, ventilazione, calore radiante, condizionamento),
illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro, non
osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali).
Rischi di esposizione connessi all'impiego e manipolazione di organismi e microrganismi
patogeni e non, colture cellulari, endoparassiti umani.
C) RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI
Tali rischi, sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il
rapporto tra il dipendente e l'organizzazione del lavoro con interazioni di tipo ergonomico, ma
anche psicologico ed organizzativo.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:
Organizzazione del lavoro (sistemi di turni, lavoro notturno ecc.);
Fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro, ecc.);
Fattori ergonomici (ergonomia dei dispositivi di protezione individuale e del posto di lavoro).
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GRUPPI DI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI (comma 1, art. 28 del
D.Lgs. n. 81/2008)
Sono da considerare tutti i tipi di rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (comma 1, art. 28 del D.Lgs. n.
81/2008)
A) Lo stress da lavoro correlato
I problemi associati allo stress da lavoro sono stati affrontati in base alle indicazioni fornite
dall’accordo europeo 8 ottobre 2004 “Accordo europeo sullo stress da lavoro”, attraverso
l’analisi dei seguenti fattori:
organizzazione e processi di lavoro;
condizioni e ambiente di lavoro;
comunicazione nei confronti dei lavoratori;
fattori soggettivi. In particolare si è tenuto conto, quando presenti, dei più probabili sintomi che possono
rivelare la presenza di stress da lavoro quali: un alto assenteismo, un’elevata rotazione del
personale, la presenza di conflitti interpersonali e lamentele frequenti da parte dei lavoratori.
Oltre all’individuazione dei possibili sintomi sopra descritti si è provveduto, nell’ambito
della consultazione dei lavoratori in merito alla valutazione dei rischi, ad elaborare le
informazioni ottenute al fine di definire le eventuali misure anti-stress necessarie ad eliminare o
ridurre a sufficienza tale rischio.
Tuttavia, vengono attuate dal datore di lavoro, con la partecipazione e la collaborazione dei
lavoratori e/o dei loro rappresentanti, le misure necessarie a prevenire, eliminare o ridurre il
problema di stress da lavoro.
In seguito all’attività di analisi e valutazione del rischio “stress da lavoro” è possibile
affermarne l’assenza o quanto meno saranno prese le misure necessarie per eliminare o ridurre
tale rischio nel caso dovesse verificarsi, sempre consultando il medico competente.
B) Lavoratrici in stato di gravidanza
Qualora fossero presenti lavoratrici in stato di gravidanza, la valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute ha tenuto conto di tali soggetti, per i quali sono state attuate le procedure di
sicurezza previste dalla normativa vigente. Le lavoratrici sono state quindi adibite a mansioni
adeguate alla loro particolare condizione, che, così come stabilito dalla normativa in materia,
escludono: trasporto e sollevamento di pesi, lavori pericolosi, faticosi ed insalubri che espongono
agli agenti fisici, biologici e chimici vietati.
C) Lavoratori di genere, età e nazionalità diversa
La valutazione dei rischi ha tenuto conto delle eventuali differenze tra i lavoratori dell’azienda
(ad esempio: genere, età o nazionalità). Quando necessario, in presenza in azienda di lavoratori
di genere diverse, età o nazionalità diversa, sono state individuate le misure, nel rispetto della
normativa vigente di carattere generale o specifico, atte ad eliminare eventuali fattori di rischio.
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RISCHIO = PROBABILITA’ x GRAVITA’ DANNO
valutazione del rischio:
valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione pericolosa finalizzata a scegliere le adeguate misure di sicurezza (NormaUNI EN 292 PARTE I/1991)
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Metodologia adottata
La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entità
dell'esposizione e dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il prodotto
della Probabilità (P) di accadimento per la Gravità del Danno (D):
R = P x D
Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle Probabilità,
riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si
verifichi l'evento indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle
operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
Di seguito è riportata la Scala delle Probabilità:
Livello Criteri
Non Probabile
Non sono noti episodi già verificatisi.
L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in
concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti.
Possibile
L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze
sfortunate di eventi.
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
Probabile
L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo
non automatico e/o diretto.
E' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi
di un danno.
Altamente probabile
Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi
del danno ipotizzato. Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia
evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni
operative simili.
Per quanto concerne l'Entità dei Danni, si fa riferimento alla reversibilità o meno del danno.
Di seguito è riportata la Scala dell'Entità del Danno:
Livello Criteri
Lieve
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve
e rapidamente reversibile
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
Modesto
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche
lunga ma reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.
Significativo
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità
permanente parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzial-mente invalidanti
Grave
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità
totale
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
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Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice Dei Rischi, nella quale ad ogni
casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni.
Di seguito è riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale:
Legenda Rischio
Basso
Accettabile
Notevole
Elevato
PROBABILITÀ
DANNO
Lieve(1) Modesto(2) Significativo(3) Grave(4)
Non Probabile (1) 1 2 3 4
Possibile (2) 2 4 6 8
Probabile (3) 3 6 9 12
Altamente probabile (4) 4 8 12 16
Classe di Rischio Priorità di Intervento
Elevato
(12 ≤ R ≤ 16)
Azioni correttive Immediate
L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici
strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti
in cui andrà previsto l'onere dell'intervento stesso.
Notevole
(6 ≤ R ≤ 9)
Azioni correttive da programmare con urgenza
L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche
successivamente a quelli stimati con priorità alta.
Accettabile
(3 ≤ R ≤ 4)
Azioni correttive da programmare a medio termine
Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma
da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo
unitamente ad altri interventi più urgenti.
Basso
(1 ≤ R ≤ 2) Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
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ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
Datore di Lavoro
DEFINIZIONE - Art. 2, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque soggetto che
ha la responsabilità dell’organizzazione stessa in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP
DEFINIZIONE - Art. 2, lettera f, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (art. 32 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.) designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.
Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione -ASPP
DEFINIZIONE - Art. 2, lettera g, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (art. 32 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.) facente parte del Servizio Prevenzione e Protezione.
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
DEFINIZIONE - Art. 2, lettera l, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
a) individua i fattori di rischio, effettua la valutazione dei rischi e individua le misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e
sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) elabora le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
c) elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché
alla RIUNIONE PERIODICA:
riunione indetta dal Datore di Lavoro almeno una volta l’anno in cui viene
riesaminato il Documento di Valutazione dei Rischi, l’Andamento degli infortuni,
delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i dispositivi di
protezione individuali, i programmi di informazione e formazione ai fini della
sicurezza
e) fornisce ai lavoratori adeguata informazione.
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Medico Competente
DEFINIZIONE - Art. 2, lettera h, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Medico in possesso di titoli e requisiti formativi e professionali (art. 38 del D.Lgs. 81/08) che
collabora con il Datore di Lavoro ai fini della Valutazione dei Rischi ed è nominato dallo stesso
per effettuare la
SORVEGLIANZA SANITARIA.
(Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in
relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa)
Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori - RLS
DEFINIZIONE - Art. 2, lettera i, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Preposto
DEFINIZIONE - Art. 2, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Dirigente
DEFINIZIONE - Art. 2, lettera d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Addetto al Primo Soccorso
Lavoratore designato dal Datore di Lavoro a cui, a seguito di formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico, è assegnato l‘importantissimo compito della prima gestione dell’infortunio, che comporta attenta valutazione di quanto è accaduto, per poter se necessario, organizzare l’arrivo tempestivo dei mezzi di soccorso esterni, occupandosi contemporaneamente della protezione dell’infortunato e della gestione dell’emergenza (trattamento delle lesioni urgenti comportanti compromissione delle funzioni vitali, primo trattamento di lesioni che, se non trattate con immediatezza, potrebbero comportare pericolo di vita ). Addetto Antincendio
Lavoratore designato dal Datore di Lavoro a cui, a seguito di formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico, è dato incarico di attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di gestione dell’emergenza.
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DATORE DI LAVORO
DIRIGENTE
PREPOSTO
MEDICO COMPETENTE LAVORO
LAVORATORE
Violazioni, inadempienze e
mancanze prevedono ammende e
sanzioni a tutti i livelli.
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DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI
Lavoratore
DEFINIZIONE - Art. 2, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
OBBLIGHI DEI LAVORATORI Art. 20 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.
Contribuire agli adempimenti degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
Osservare le disposizioni e le istruzioni impartitegli; Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza; Utilizzare in modo appropriato i DPI – Dispositivi di Protezione Individuale; Segnalare eventuali deficenze (es. dispositivi, mezzi , attrezzature ecc.) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione
e di controllo; Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria
competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di
Lavoro; Sottoporsi ai controlli sanitari previsti e disposti dal Medico Competente; Dove richiesto, esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le proprie generalità e l’indicazione del Datore di Lavoro.
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DIRITTI DEI LAVORATORI Ricevere informazione e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione; Ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che li
riguardano; Ottenere copia della cartella sanitaria e di rischio (alla risoluzione del
rapporto di lavoro o a richiesta); Essere rappresentati da un RLS; Essere consultati sulla valutazione dei rischi e sulla programmazione delle
misure di prevenzione; Partecipare al miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza.
Diritti dei Lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato Art. 44 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
Il lavoratore che in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso grave negligenza.
SISTEMA SANZIONATORIO Per il LAVORATORE sono previste sanzioni per:
inosservanza delle disposizioni fornite dal Datore di Lavoro;
utilizzo non corretto delle attrezzature, sostanze, dispositivi di sicurezza;
rifiuto di uso dei dispositivi di Protezione individuale (DPI);
mancata segnalazione delle deficenze di mezzi e dispositivi nonché di qualsiasi altra eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
rimozione o manomissione dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o controllo;
rifiuto di partecipare ai programmi di formazione e addestramento;
rifiuto di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria. Possono variare ai sensi dell'Articolo 59 da:
arresto fino a 1 mese (o ammenda da 219,20 a 657,60 euro);
ammenda da 54, 80 a 328,80 euro.
Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori 1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la
violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), e 43, comma 3, primo periodo;
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b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per la violazione
dell’articolo 20 comma 3.
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COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (dal D. Lgs. 81/2008 artt. 47, 50)
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Articolo 50
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione
e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio
di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla
evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui
all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed
alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella
prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti,
dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della
sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai
dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché
dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio
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alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in
sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per
l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo
17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del
datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per
l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione
dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto
industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di
valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo
26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è
incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione
e protezione.
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COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (dal D. Lgs. 81/2008 artt. 33)
Compiti del servizio di prevenzione e protezione - Articolo 33
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive
di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in
ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle
funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
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OBBLIGHI DEL PROPOSTO (dal D. Lgs. 81/2008 art. 19) Obblighi del preposto - Articolo 19
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro
attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia
ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga
a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo
37.
Esercizio di fatto di poteri direttivi - Articolo 299 TITOLO XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti
Articolo 56 - Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).
36
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (dal D. Lgs. 81/2008 artt. 17,18)
Obblighi del datore di lavoro non delegabili - Articolo 17 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto
dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Per le
altre funzioni, per le quali la delega non è espressamente esclusa, rimane in capo al DL
l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite. (D. Lgs. 81/2008 art. 16)
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente - Articolo 18
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi revisti
dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave
e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente
decreto e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel
presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al
medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;” “g-bis) nei casi di sorveglianza
sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la
cessazione del rapporto di lavoro;” h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e
37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave e immediato;
37
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di
questi e perl'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5,
nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il
documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, “anche su supporto informatico come
previsto dall’articolo 53, comma 5,”e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua
funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48
dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni
dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui
all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di
nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini
statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi
dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.
38
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico
competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive
e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per
assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici
assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per
effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli
obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la
richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l’obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine
all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando
l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la
mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia
riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
• Art. 18, co. 1, lett. a), d) e z) prima parte: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a
6.576,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]
• Art. 18, co. 1, lett. c), e), f) e q): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro
[Art. 55, co. 5, lett. c)]
• Art. 18, co. 1, lett. g), n), p) seconda parte, s) e v): ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 55, co.
5, lett. e)]
• Art. 18, co. 1, lett. o): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro [Art. 55 co.
5 lett. a)]
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
• Art. 18, co. 1, lett. g-bis): sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 55, co. 5
lett. h)]
• Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da
1.096,00 a 4.932,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]
esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 [Art. 55, co. 6)]
• Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da
548,00 a 1.972.80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)];
• Art. 18, co. 1, lett. aa): sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro [Art. 55, co. 5, lett.
l)]
• Art. 18, co.1, lett. bb): sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro [Art. 55, co. 5,
lett. g)]
• Art. 18, co. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]
CONTINUA Vd. Art. 55
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OBBLIGHI DEL MEDICO COMPENTENTE (dal D. Lgs. 81/2008 art. 25)
MEDICO COMPENTENTE
Obblighi del medico competente - Articolo 25
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla
organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora
inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della
salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione
gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria
e di rischio per ognilavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è
conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente
necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi
risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico
competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria
in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30
giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella
sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla
conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va
conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine
previsto da altre disposizioni del presente decreto;
f) Lettera soppressa dall’art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività
che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni
analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione
sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di
lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della
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sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai
fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica
dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che
stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa
dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione
nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della
sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui
all’articolo 38 al Ministero del Lavoro, della salute entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente 1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d), e), primo periodo;
b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1753,60 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettera a), con riferimento alla valutazione
dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192,00 euro per la violazione dell’articolo 25,
comma 1, lettere h), i); e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096.00 a 4.384,00 euro per la violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.
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ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO ED ASSISTENZA
Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è garantito:
dal controllo degli organismi interni all’attività lavorativa;
dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza. Agli organismi interni è riservato il primo livello di prevenzione. Agli organi di vigilanza pubblici spettano:
le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche;
l’adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro.
La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta da:
L’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per quanto di propria competenza;
Direzione provinciale del Lavoro;
Ispesl;
Inail.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE Struttura operativa del Servizio Sanitario Nazionale presente a livello provinciale sul territorio.
Verifica l’applicazione della normativa vigente tramite il controllo dei luoghi di lavoro, la verifica dei cicli lavorativi e degli impianti, la valutazione delle sostanze usate e il controllo degli accertamenti sanitari preventivi e/o periodici;
Effettua accertamenti sanitari successivi al ricorso del lavoratore contro il giudizio di idoneità del medico competente;
Conduce indagini per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità e sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.
VIGILI DEL FUOCO Organo del Ministero dell’Interno. Tra i compiti dei VVFF rientrano:
la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro.
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Ufficio periferico del Ministero del Lavoro che ha il compito, fra l’altro, di vigilare sull’applicazione delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza sociale. Presso la Direzione provinciale del Lavoro è previsto il Servizio Ispezioni del Lavoro (SIL) che può esercitare attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza nelle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati.
ISPESL (ABROGATO confluito nell'INAIL) Organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro nonché promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.
INAIL Ente Pubblico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tra i compiti dell’Inail rientrano:
compiti di riscossione premi assicurativi ed erogazione prestazioni economiche e sanitarie di propria competenza;
attività di prevenzione, vigilanza ed informazione in materia di sicurezza sul lavoro, avendo anche interesse diretto alla riduzione delle spese legate alle prestazioni agli infortunati;
dispone di ispettori per: - svolgere vigilanza amministrativa in materia assicurativa; - effettuare accertamenti tecnici: in occasione di infortuni sul lavoro di
particolare gravità; - verificare l’esistenza di malattie professionali quali risultano dalle denunce
che per legge vengono trasmesse all’Ente medesimo.