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FORMAZIONE GENERALE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - D.Lgs.81/2008 art.37, comma 1 - Accordo Conferenza permanente Stato-Regioni 21/12/2011 ** Versione 0.0 bozza **

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FORMAZIONE GENERALESICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

- D.Lgs.81/2008 art.37, comma 1- Accordo Conferenza permanente Stato-Regioni 21/12/2011

** Versione 0.0 bozza **

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Probabilmente vi state domandando

perché vi ho convocato qui oggi…

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REBUS (1 10 2 11)

Prima la PREVENZIONE…

… e solo dopo la PROTEZIONE

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TESTO UNICO SICUREZZA

D.Lgs. n.81in vigore dal 15/05/2008

( ex.626/94)

UNICO OBIETTIVO:Zero MortiZero InfortuniZero Malattie professionali

PURTROPPO SI TENDE:

• Tanta burocrazia

• Paura vigilanza

• Approccio REATTIVO

• Approccio PROATTIVO eliminare alla fonte ogni pericolo. Possibile ma difficile e spesso molto costoso. Massima efficacia se in fase iniziale di costruzione o di ristrutturazione ed innovazione tecnologica

• Approccio PREVENTIVO MI METTO A NORMA NON CI SONO INCIDENTI

C’È L’INCIDENTE MI METTO A NORMA

ANNI ‘50÷’80

• Protezione Oggettiva

• Allontanare le macchine, avvisi, etc.

• FIGURE: Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori

1994 (626)

• Valutazione dei Rischi per ridurlo alla fonte.

• NUOVE FIGURE: RSPP, MC, RLS, Addetti Emergenze

2008 (D.Lgs.81)

• Sistema di Gestione

• Autoverifica interna

• Formazione- Art. 37 D.Lgs. 81/2008- Accordo Stato Regioni 21/12/2011

Fronte “tecnico/strutturale” Fronte “organizzativo/culturale”

SI SPERA IN FUTURO: Regole più comprensibili più facili da mettere in pratica aumento di sicurezza

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DATORE DI LAVORO (DdL)

Lavoratori

MassimaCollaborazione

e Attenzione

RSPPResponsabiledel Servizio di Prevenzione e Protezione[Corso Mod.A (28h)+Mod.(B4:48h, B5:68h,B6:24h, B7:60h, B8:24h, B9:12h)+Mod.C (24h).Agg.in 5 anni da mod.B.ASPP (28h) - RSPP 40h (1-2-6-8-9), 60h (3-4-5-7), 100h (1-2-6-8-9 e 3-4-5-7)]

ASPP Addetti SPP

MedicoCompetente

RLSRappresentantedei Lavoratoriper la Sicurezza[corso 32h+4h/annue (15÷50 lav.) 8h/annue (>50 lav.).Se <15 lav: 4h in rel.evoluzione rischi o nuovi rischi]oRLSTRappresentati dei lavoratori Territoriali della Sicurezza

Altre figure interne e/o esterne che contribuiscono alla gestione

DIRIGENTE (attua direttive DdL)

direttore di stabilimento, il capofficina,

vicepreside scuola, direttore dei lavori in

cantieri

PREPOSTOgarantisce l’attuazione

delle direttive

Capo-stabilimentoCapo-repartoCapo-squadraCapo-area

Squadra emergenza

Consulenti Ambiente&Sicurezza

GERARCHIE NELLA SICUREZZAAttori della prevenzione

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Addetti antincendio(per i VVF ogni 3 o 5 anni?)CORSO: R.basso: 4h, R.medio: 8h (2t+3t+3p), R.elevato: 16 (12t+4 On the job)Agg.:R.basso:2t - R.medio: 2t+3p - R.alto: 5t+3p

Addetti primo soccorso. (formazione ogni 3 anni)CORSO Gruppo A: 16h (10h aula+ 6h On the Job) - Gruppo B-C: 12h (6h aula + 6h On the Job)Agg.: Gruppo A: 6h - Gruppo B-C: 4h

Cultura della sicurezza: tutti i soggetti coinvolti costantemente, motivati e incoraggiati. Rafforzare la Leadership della sicurezza.

NB Il preposto!

Lavoratore autonomo

Committenti dei lavori e responsabili dei lavori

Coordinatori in fase di:

- Progettazione per la sicurezza (C.S.P.)

- Esecuzione per la sicurezza (C.S.E.)

Fornitori/Ditte Esterne

Clienti

Organi Vigilanza

D.L. delle imprese operanti cantieri temporanei e mobili

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Organizzazione della prevenzione aziendale

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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi in azienda misure di prevenzione e protezione programma miglioramento livelli di salute e sicurezza.

Il datore di lavoro elabora o fa elaborare il DVR: Documento di valutazione dei rischi”:

• Strumenti di analisi del rischio e criteri adottati per VdR

• Gerarchia della sicurezza

• Descrizione attività e luoghi di lavoro

• Tutte le fasi lavorative

• VdR per “gruppo omogeneo” (lavoratori con medesima tipologia di attività)

Ex: Addetti d’ufficio; videoterminalisti; conduttori di macchine operatrici; manutentori.

• Misurazioni (rumore, vibrazioni, polveri, movimentazione dei carichi, qualità dell’aria, ecc.)

• Per ogni pericolo:

• «prevenzione»: istruzioni o in procedure specifiche o comportamenti generali di precauzione

• «protezione»: DPI o DPC

• Il DVR deve rendere conto della conformità a tutti gli standard tecnici contenuti nel Testo Unico e riferiti a macchine, impianti e attrezzature di lavoro, e a tutti gli ambienti di lavoro e alle postazioni di lavoro.

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SPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEInsieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

• RSPP «responsabile del SPP» «con capacità e requisiti professionali designata dal DdL per coordinare il SPP dai rischi";

• ASPP «addetto al SPP»: è definito come "la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione".

• Interno o esterno (in assenza di dipendenti senza requisiti professionali richiesti dalla normativa).

ASPP e RSPP entrambi obbligatori «interni» se:

a) aziende con pericolo di incidenti rilevanti;

b) centrali termoelettriche

c) impianti e installazioni nucleari

d) aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) aziende industriali con oltre 200 lavoratori

f) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori

g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Se azienda con più unità produttive può essere istituito un unico SPP.

Requisiti professionali dei RSPP e ASPP: "adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative".

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Medico nominato dal DdL che collabora con lo stesso.

Effettua la sorveglianza sanitaria!

Visita nei luoghi di lavoro almeno una volta l'anno!

Specifici titoli o requisiti:

• la specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o la docenza in queste discipline o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

• Esercizio dell’attività di medico competente

• Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Se Forze armate, medico nel settore del lavoro per almeno 4 anni.

Il MC può essere un dipendente o un libero professionista. Non può essere dipendente di struttura pubblica con attività di vigilanza.

Se più unità produttive (o gruppi di imprese) più MC di cui uno con funzioni di coordinamento.

MEDICO COMPETENTE

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SORVEGLIANZA SANITARIAUna visita medica (VM):

• preventiva per valutare l’idoneità alla mansione specifica

• periodica (stato di salute e giudizio di idoneità)

• Su richiesta del lavoratore, qualora ritenuta dal MC competente correlata ai rischi

• al cambio della mansione

• alla cessazione del rapporto di lavoro in casi particolari

• preventiva in fase preassuntiva;

• precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi,

• preventive in fase preassuntiva, su scelta del DdL, dal MC o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. DIVIETI: le visite del MC non possono essere effettuate né per accertare stati di gravidanza né negli altri casi previsti dalla normativa vigente (ad esempio, per accertare lo stato di tossicodipendenza, tranne che nelle ipotesi ammesse dal D.P.R. 309/1990 - "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza").

Il MC il medico competente deve esprimere dei giudizi relativi alla mansione specifica:

• idoneità;

• idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

• inidoneità temporanea;

• inidoneità permanente.

Il MC deve informare per iscritto il DdL. Se «inidoneità temporanea», occorre precisarne i limiti temporali di validità.

Dovere del DdL di tentare il recupero dei lavoratori inidonei, adibendoli, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

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In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto e designato il RLS!

NELLE AZIENDE O UNITÀ PRODUTTIVE:

fino a 15 "lavoratori" : "di norma" eletto direttamente dai lavoratori al loro interno

con più di 15 lavoratori : eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in assenza di queste ultime, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

NUMERO DI RLS PER AZIENDE O UNITÀ PRODUTTIVE:

• 1 sino a 200 lavoratori

• 3 da 201 a 1.000 lavoratori;

• 6 oltre i 1.000 lavoratori.

Ruolo:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla VdR, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del RSPP e ASPP, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione

e) riceve le informazioni e le VdR e le misure di prevenzione…

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

g) riceve una formazione adeguata

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLSh) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla Riunione periodica

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

obbligo di consultare l’RLS anche sulla designazione del medico competente, nonché in merito all'organizzazione della formazione.

Può disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, e dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, degli spazi e dell'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

In caso di appalto ricevono copia del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

L’RLS è tenuto al rispetto del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR e DUVRI e sui processi lavorativi.

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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI SITO PRODUTTIVO (RLSS)

RLST esercita le competenze del RLS con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto produttivo di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS.

Accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi collettivi. Il termine di preavviso non opera tuttavia in caso di infortunio grave e in questa evenienza l'accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico.

RLSS: previsto esclusivamente in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, quali porti, impianti siderurgici, cantieri con almeno 30.000 uomini giorno, ecc.

è individuato, d’iniziativa tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel medesimo sito. Da considerarsi come una figura integrativa e non sostitutiva degli RLS aziendali.

RLS è incompatibile con la nomina di RSPP.

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GESTIONE DELLE EMERGENZEEMERGENZA: situazione imprevedibile e non programmata in grado di arrecare danni alla salute e alla sicurezza dei lavoratori(incendio, allagamento, terremoto, infortunio o malore)

L’imprevedibilità costituisce la maggior ragione del pericolo.

Il DdL:

• Organizza i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.

• Designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Per la designazione dei componenti delle squadre di emergenza, il datore di lavoro tiene conto sia delle dimensioni dell’azienda che dei rischi specifici dell’attività.

I lavoratori designati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare l’incarico.

Essi debbono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda.

• Informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare.

• Programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.

• Prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

• Per quanto riguarda la gestione delle emergenze legate a situazioni di incendio, il datore di lavoro garantisce la presenza di mezzi di estinzione, fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi, e idonei alla classe di incendio e al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

• Per quanto riguarda, invece, le emergenze legate a situazioni di primo soccorso, garantisce la presenza dei presidi sanitari e delle attrezzature specifiche.

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DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI

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DDL - DATORE DI LAVOROPrincipale destinatario delle norme prevenzionistiche.

“Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore” o, comunque, “il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa e dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

Nella pubblica amministrazione, invece, per DdL si intende “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”.

In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri appena enunciati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

Per quanto concerne l’individuazione in concreto della figura del datore di lavoro nelle aziende, il legislatore ha fatto ricorso alla tecnica legislativa cosiddetta “definitoria” consistente nella esplicitazione delle caratteristiche funzionali a cui devono corrispondere determinati soggetti in quanto destinatari di obblighi giuridici.

In tale modo l’individuazione del datore di lavoro, così come dei dirigenti, non viene lasciata al libero arbitrio ma deve essere effettuata rispettando alla lettera quanto stabilito nella definizione medesima.

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DIRIGENTI

Stessi obblighi del DdL, con esclusione dei due obblighi relativi al DVR e alla nomina del RSPP

«persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del DdL organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.

“Il soggetto preposto ad un intero settore di attività, con autonomia e discrezionalità decisionale”. Tale “autonomia” e “discrezionalità” sono, però, per lo più riferite ad uno specifico settore dell’attività dell’impresa o dell’ente.OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

Il DdL ha due obblighi che non può delegare ai suoi dirigenti: DVR e designazione RSPP.

Tutti gli altri obblighi, al contrario, gravano su entrambe le figure e, in altri termini possono essere oggetto di delega precisa da parte del datore di lavoro ai dirigenti.

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a) nominare il MC

b) designare addetti antincendio e di primo soccorso e di gestione dell'emergenza

c) tiene conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito il RSPP e il MC

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

h) g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al MC la cessazione del rapporto di lavoro;

i) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

k) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento

l) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

m)consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

OBBLIGHI DEL DdL E DEI DIRIGENTI

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o) consegnare tempestivamente al RL, a richiesta, copia del DVR da consultare esclusivamente in azienda

p) elaborare il DUVRI e, su richiesta dei RLS consegnargliene tempestivamente una copia (consultato esclusivamente in azienda)

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

s) consultare il RLS per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;

t) adottare le misure necessaire ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL […] i nominativi dei RLS; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei RLS i già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

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IL DATORE DI LAVORO (DDL) deve avere la CULTURA e la “FORMA MENTIS” del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità fisica dei lavoratorie NON DEVE LIMITARSI a formare ed informare gli stessi sulle norme antinfortunistiche previsteNÉ LIMITARSI ad impartire le direttive da seguire per garantire la sicurezza […]MA DEVE ATTIVARSI E CONTROLLARE fino alla “PEDANTERIA” che nella ordinaria prassi di lavoro le norme di sicurezza siano state assimilate dagli stessi.(Cas. n. 31679 – 11/08/2010 - Pres. Mocali – Est. Romis– P.M. Stabile - Ric. R. G)

IL DATORE DI LAVORO - LA FORMA MENTIS

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"COMPITO PRECIPUO DEL DdL: Adozione di specifiche misure di sicurezza. Integrale attuazione delle medesime. Specifici controlli o adozione di misure sanzionatorie

•RESPONSABILITÀ DEL DdL: incidenti derivanti dalla DISATTENZIONE del lavoratore, ma anche IMPERIZIA, NEGLIGENZA ed IMPRUDENZA dello stesso.

•DdL ESONERATO DA RESPONSABILITÀ: solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell'ABNORMITÀ, INOPINABILITÀ e ESORBITANZA rispetto al procedimento lavorativo (imprevedibile rispetto al lavoro che gli è proprio Sentenza n.384) ed alle direttive ricevute, come pure dell'ATIPICITÀ ed ECCEZIONALITÀ, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. CORTE DI CASSAZIONE n.4879 11/03/2015 (cfr., ex plurimis, Cass., 14 marzo 2006, n. 5493; Cass., 24 marzo 2009, n. 9689; Cass. 19494/09; Cass., 25 febbraio 2011, n. 4656; Cass., 4 dicembre 2013, n. 27127)

Interrompere il NESSO CAUSALE fra le violazioni della norma commesse dal DdL e l’evento lesivo

• Lavoratore: provare l’esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione

• DdL: danno dipeso da causa a lui non imputabile adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.

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RESP del DdL

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DISATTENZIONE: Chi manca di attenzione nel compimento di un’attività.

NEGLIGENZA: Trascuratezza, superficialità, comportamento passivo, dimenticanza che causano il non rispetto di norme di diligenza comune, omissione di determinate precauzioni.Ex: medico che dimentica una garza o mancata sterilizzazione degli strumenti o somministrare un farmaco scaduto.Ex: manovratore del treno che si addormenta

IMPRUDENZA:

Per sventatezza, avventatezza, senza cautele, eccessiva precipitazione, ingiustificata fretta o ingiustificato ritardo, senza ponderazione, senza adeguata valutazione degli interessi altrui, per eccessiva audacia, per trasgressione delle norme dettate dalla ragione o dalla mancanza di saggezza, mancanza della capacità di scegliere il modo migliore di comportarsi in una data situazione e non valuta sufficientemente le possibili conseguenze dannose dei propri atti. Agisce in modo da mettere in pericolo sé stesso o altri.Ex: Conducente di un veicolo che tiene un’alta velocità in città.

IMPERIZIA: Mancanza di abilità e di preparazione specifica, Inesperienza. Insufficiente attitudine a svolgere un’attività che richiede specifiche conoscenze di regole scientifiche e tecniche dettate dalla scienza e dall’esperienza, pertanto identificabile con una preparazione insufficiente, assenza di cognizioni fondamentali e indispensabili per l’esercizio della professione medica. Chi compie atti che presuppongono la conoscenza di regole tecniche non rispettate per ignoranza od inettitudine ad applicarle. Mancanti di pratica e abilità, che date le nostre presunte conoscenze, dovremmo possedere.Assenza del livello minimo di cognizione tecnica di cultura, di esperienza, di abilità che il ruolo assunto dovrebbe garantire.Ex: Non sapere dedurre dai sintomi evidenti la conseguente patologia, non riuscire a cogliere la gravità di una data situazioneEx: Chirurgo che compie un’operazione per la quale non è qualificato.

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RESP non del DdL

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CONDOTTA ANOMALA del lavoratore tale da escludere la responsabilità del DdL

1. dipendente albergo, terminato il turno, si era diretto verso l'auto, invece di percorrere la strada normale, si era introdotto abusivamente in un'area di pertinenza di un attiguo albergo e caduto in una vasca con fango termale alla temperatura di circa 80 gradi perdendovi la vita

2. operaio sceso da pala meccanica senza spegnere il motore, sdraiatosi sotto di essa tra i cingoli, aveva sbloccato a mano la frizione difettosa sicché il veicolo, muovendosi, lo aveva travolto. Condotta del lavoratore INOPINABILE ED ESORBITANTE dal procedimento di lavoro cui è addetto, oppure a causa di inosservanza di precise disposizioni antinfortunistiche

3. addetto macchina fresatrice, con il compito di introdurvi manualmente degli elementi di legno, aveva inserito la mano all'interno dell'apparato, "eseguendo una manovra tanto spontanea quanto imprudente": per rimuovere residui di lavorazione, subendone l'amputazione. L'imputazione: mancata adozione di idonei disp.sicurezza. Operazione era rigorosamente vietata; macchina era dotata di idoneo strumento aspiratore; lavoratore perfettamente consapevole che la fresatrice in movimento; che qualunque accorgimento tecnico volto ad obbligare l'operatore a tenere ambo le mani impegnate per far andare la macchina avrebbe dovuto fare i conti con il tipo di lavorazione, nel quale la manualità dell'operatore era totalmente assorbita nell'introduzione del legno nell'apparato

CONCETTO DI ESORBITANZA: inosservanza di precise norme antinfortunistiche, condotta del lavoratore contraria a precise direttive organizzative ricevute, a condizione che l'infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro. La condotta esorbitante deve essere incompatibile con il sistema di lavorazione o, pur rientrandovi, deve consistere in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, tali non essendo i comportamenti tipici del lavoratore abituato al lavoro di routine

L'INOPINABILITÀ può essere desunta o dalla estraneità al processo produttivo o dall'estraneità alle mansioni attribuite o dal carattere del tutto anomalo della condotta del lavoratore .

Accento sulle mansioni del lavoratore, quale criterio idoneo a discriminare il comportamento anomalo da quello che non lo è,

ABNORMITÀ: per la sua stranezza e imprevedibilità si pone al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti. Azione radicalmente ed ontologicamente lontana dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore

DdL:obbligo principale d'impedire prevedibili imprudenti condotte dei lavoratori, mediante utilizzo di strumenti e macchinari non agevolmente alterabili, uso obbligatorio di DPI, personale di vigilanza

RARO IL CONFIGURARSI DI CONDOTTA ABNORME anche nello svolgimento proprio dell'attività lavorativa, escludendolo tutte le volte in cui il lavoratore commetta IMPRUDENZA affidandosi a procedura meno sicura, ma apparentemente più rapida o semplice, che non gli venga efficacemente preclusa dal datore di lavoro.

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• persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”

• Soggetti a cui vengono affidati compiti di sorveglianza e di controllo sul comportamento dei lavoratori, come i capi-squadra, i capi-reparto, i capi-cantiere, ecc.

• Tra i compiti più importanti del preposto ci sono quelli di “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge”.

• «sovrintendere»: svolgimento di un'attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti, per garantire che esso si svolga nelle regole di sicurezza.

• I preposti siano l'«occhio» del DdL di lavoro sul posto di lavoro.

• Il compito del preposto non è quello di sorvegliare «a vista» e «ininterrottamente da vicino» il lavoratore, ma quello di assicurarsi personalmente che questi esegua le disposizioni di sicurezza impartite e utilizzi gli strumenti di protezione prescritti.

PREPOSTI

Obblighi:

• verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

• richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

• astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

• frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

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LAVORATORE: (art.2 comma 1 D.Lgs.81/2008)

PERSONA che,

indipendentemente dalla tipologia CONTRATTUALE,

svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO,

CON O SENZA RETRIBUZIONE (anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, ex. stagisti)

Al lavoratore sono equiparati:

- Socio LAVORATORE di cooperativa o di società (anche di fatto…)

- ASSOCIATO in partecipazione (art.2549, 2e C.C.)

- Beneficiario di iniziative di TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (anche stages,…)

- ALLIEVO degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale (nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (limitatamente ai periodi in cui l’allievo stesso è effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione), in poche parole gli STUDENTI che si trovano nelle condizioni sopraindicate)

- VOLONTARI del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile

- Lavoratore D.Lgs. 468/97 ssmmii (addetti ai c.d. “lavori socialmente utili” o LSU.)

Se c'è dipendenza dal punto di vista organizzativo, l’esistenza di un rapporto ordinativo tra i DdL che definisce che cosa, dove, come, quando, con quali strumenti, con quali modalità, con quali procedure, con quali responsabilità e compiti, ecc., la persona deve svolgere la sua attività

ESCLUSI:Addetti ai servizi domestici e familiari (colf, “badanti” , domestici in genere, ecc.).

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LAVORATORI• contribuire, insieme al DdL, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a

tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal DdL, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

• utilizzare in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione;

• segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;

• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

• partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

• sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

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RISPETTARE LE REGOLE!!

Se NON le rispettiamo

Alto rischio malattia,

infortunio, morte

Alto rischio anche agli altri

art.2043 cc Neminen ledere

RESPONSABILITÀ LAVORATORISanzioni per i lavoratori:Arresto fino a 1 meseMulte fino 600 euroTU 81/2008:Art. 20. - Obblighi dei lavoratori

b) Osservare le disposizioni del DdL e dei prepostic) Utilizzare correttamente le attrezzatured) Utilizzare in modo appropriato i DPI e DPCe) Segnalare immediatamente le condizioni di pericolof) Non rimuovere i dispositivi di sicurezzag) Non compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezzah) Partecipare alla formazione e all’addestramentoi) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti

L’ASL può intervenire sul

lavoratore

La Legge non ammette “ignoranza”

DdL: obbligato a informare, formare, addestrare e controllare, fino alla PEDANTERIA, che le norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro.Ordinare ed esigere!!

NON SI TOLLERANOcomportamenti Imprudenti o

di Indifferenza da parte di NESSUNO!

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•Qualsiasi cosa accada, bisogna assumersene la responsabilità.

•Niente scuse e niente alibi!

•Non lamentarsi ma trovare insieme la soluzione!

“Sono regole odiose, antipatiche!”

“Non mi è stato mai detto!”

"Mi è più comodo lavorare così... senza sistemi di protezione, senza DPI…"

"Faccio prima senza"

"Dai, non servono a niente"

"Se fosse costruito in un altro modo sarebbe utile, così è inutile..."

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INFORMAZIONETrasmissione di conoscenza specifica es. nominativi, specifici rischi, procedure soccorso, etc. Si usa spesso un documento che viene consegnato. Comprensibile. Non necessariamente in aule o con slide.

FORMAZIONEProcesso per trasferire competenze per svolgere il lavoro in sicurezza. Norme tecniche, Buone prassi, Linee guida.

ADDESTRAMENTO (e assistenza)Carattere pratico, esercitazioni - uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

AGGIORNAMENTO PERIODICO

FORMAZIONE CONTINUAIN QUANTO:

• Dimentichiamo

• Cambia la tecnologia

• Cambiano le condizioni al contorno

LAVORATORE

o- Nuovo assunto

- Cambio mansione- Trasferimento sede

L’ESPERTO con molti anni di esperienza: NON ESISTE!!

Il VERO ESPERTO è colui che:

• Non sottovaluta mai nulla!!

• È “abituato” ad essere attento a TUTTOe ad aggiornarsi continuamente!! 25

RISCHIO DI ECCESSIVA SICUREZZA«Io già so tutto!»

• Generale + Specifica: tutti

• Macchine e Attrezzature: solo chi usa certe macchine

• Figure della Sicurezza:DdL, Dirigenti, PrepostiRSPP, RLSAd.Ant.Ad.Primo Socc.

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FORMAZIONE LAVORATORIFormazione Generale (4h minimo)• Norma: Art.37 D.Lgs. 81/08 - let.a) Comma1

• Contenuti: Concetti Rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione prevenzione, diritti, doveri e sanzioni, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

• Credito Formativo permanente: Sì

• Soggetta a ripetizioni periodiche: No

• Prova Test: non obbligatoria

• e-Learning: Sì

Formazione Specifica (4 o 8 o 12h)• Contenuti: Rischio Rumore, Vibrazioni, chimico, esplosione,

emergenze, incendio, macchine, movimentazioni manuali, etc

• Credito Formativo permanente: No

• Soggetta a ripetizioni periodiche: Si

• Prova Test: non obbligatoria

• e-Learning: No

Rischio Basso 4h

Commercio, Attività Artigianali non assimilabili

alle precedenti (carrozzerie, riparazione

veicoli lavanderie, parrucchieri, panificatori,

pasticceri, ecc.), Alberghi, Ristoranti, Assicurazioni, Immobiliari, Informatica,

Ass.ni ricreative, culturali, sportive, Servizi

domestici, Organizz.Extraterrit.

+Lavoratori che non

svolgono mansioni che comportano la loro presenza, anche

saltuaria, nei reparti produttivi.

Rischio Medio 8h

Agricoltura, Pesca, Trasporti,

Magazzinaggi, Comunicazioni,

Assistenza sociale NON residenziale,

Pubblica Amministrazione,

Istruzione

Rischio Alto 12h

Estrazione minerali, Costruzioni, Ind.

Alimentari, Tessili, Abbigliamento,

Conciarie-Cuoio, Legno, Carta-editoria, stampa, Minerali non metalliferi,

Prod. e Lav.metalli, Fabbr. macchine, appar.

meccanici, Fabbr. macch. app. elettrici,

elettronici, Autoveicoli, Mobili, Prod. e distrib. energia elettrica, gas, acqua, Smalt. rifiuti, Raffinerie – Tratt.

combustibili nucleari, Ind. chimica, Fibre, Gomma, Plastica,

Sanità, Ass.socialeresidenziale

+MODULO AGGIUNTIVO di 8h• Norma: Art.2, c.1, lettera e), D.Lgs.

n. 81/08

• Contenuti: 1. Soggetti prevenzione 2. Relazioni soggetti interni ed esterni 3. Def. e indiv. fattori di rischio 4. Incidenti e infortuni mancati 5. Tecniche comunicazione e sensibilizzazione 6. Val. dei rischi 7. Indiv. misure tecniche, organizzative e procedurali 8. Modalità funzione di controllo

• Credito Formativo permanente: Sì

• Prova Test: obbligatoria

• e-Learning: Sì (1 a 5)

F. PREPOSTI (8h)

+

Stessa prevista per i lavoratori:

FormazioneGenerale (4h)

+Specifica (4 o 8 o 12h)

REGOLE GENERALI CORSI:• Frequenza almeno 90%• Massimo 35 corsisti• Aggiornamento per tutti ogni 5 anni di minimo 6 ore (preposti 6+6) • Contestualmente all’assunzione o almeno entro 60 giorni• Ripetizione se si ritiene necessario• Se corsi da meno di 5 anni aggiornamento specifica di 6h entro 5 anni.• Se corsi da più di 5 anni aggiornamento specifica di 6h entro

l’11/01/2013

F. DIRIGENTI (16h)• SOSTITUISCE

INTEGRALMENTE QUELLA FATTA AI LAVORATORI

• Contenuti Moduli: 1.Giuridico – Normativo.2.Gestione ed Organizzazione della Sicurezza.3.Individuazione e Valutazione dei Rischi.4.Comunicazione, Formazione e Consultazione dei Lavoratori

• Credito Formativo permanente: Sì

• Prova Test: obbligatoria

• e-Learning: Sì

• Da completare: in 12 mesi

F. DATORE DILAVORO?

• Se RSPP: Corso di Formazione:R.Basso: 16h (6h agg. In 5 anni)R.Medio: 32h (10h agg.)R.Alto: 48h (14h agg.)

• Se formatore dei suoi lavoratori: Corso specifico

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ATTREZZATURE DI LAVORO •Corso valido: 5 anni

•Aggiornamento: min 4h(almeno 3h mod. pratici)

•Max 24 partecipanti