Formazione Generale 4 Ore
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FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI
Accordo Stato – Regioni 21/12/2011per la Formazione dei
Lavoratoriai sensi dell’art. 37, comma 2 del D. Lgs.
81/2008
Gli accordi, in vigore dal 26/01/2012, definiscono la durata, i contenuti e le modalità
della formazione da svolgere per lavoratori, preposti, dirigenti e RSPP datori di lavoro.
La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio
dell’attività aziendale: basso, medio, alto.
2
La classe di rischio dell’azienda si identifica in base al settore di appartenenza dell’azienda (codice ATECO dell’attività).
RISCHIO BASSOCommercio ingrosso e dettaglio, attività artigianali, alberghi e ristoranti, immobiliari ed informatica, associazioni ricreative, culturali e sportive,
servizi domestici, organizzazioni extraterritoriali
RISCHIO MEDIOAgricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggi e comunicazioni, assistenza
sociale non residenziale, P.A. ed istruzione
RISCHIO ALTOEstrazione minerali, altre industrie estrattive, costruzioni, industrie
alimentari, tessili e abbigliamento, conciarie e cuoio, legno, carta/editoria/stampa, minerali non metalliferi, produzione e lavorazione di
metalli, fabbricazione macchine/apparecchi meccanici, fabbricazione macchine/apparecchi elettrici/elettronici, autoveicoli, mobili, produzione e
distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua, smaltimento rifiuti, raffinerie/trattamento combustibili nucleari, industria chimica/fibre,
gomma/plastica, sanità, assistenza sociale residenziale
3
4
→ Quadro normativo
→ Concetto di rischio, danno, prevenzione e protezione
→ Organizzazione della prevenzione aziendale
→ Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
→ Organi di vigilanza, controllo e assistenza
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6
10% carenze attrezzature10% comportamenti sbagliati (negligenza nel rispetto delle norme di sicurezza, disattenzione)
80% carenze organizzative
10% carenze attrezzature80% comportamenti sbagliati (negligenza nel rispetto delle norme di sicurezza, disattenzione)
10% carenze organizzative
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Comportamento Consapevolezza⇒
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La normativa è impostata in modo da fare nascere un sistema di gestione (aspetti organizzativi!) in modo che migliori la
consapevolezza (e quindi il comportamento) dei lavoratori.
La salute e la sicurezza dei lavoratori costituiscono beni cardine prioritari rispetto ai quali ogni altro valore o interesse in contrasto deve cedere il passo(artt. 32, 35 e 41 della Costituzione)
● art. 32. La repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività
● art. 35. La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni● art. 41. L’iniziativa economica privata è libera e non può recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana
9
«L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro»
Il datore di lavoro è obbligato a garantire nei confronti dei lavoratori la massima
sicurezza tecnologicamente fattibile
10
L’articolo 2087 del Codice Civile
● DPR n. 547 del 27 Aprile 1955 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
● DPR n. 303 del 19 Marzo 1956 (norme generali per l’igiene del lavoro)
PREVENZIONE TECNICA
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti hanno l’onere di garantire, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, l’igiene e la
sicurezza dell’ambiente di lavoro I lavoratori sono obbligati ad osservare le misure di prevenzione
adottate e a segnalare eventuali carenzeI costruttori e i commercianti di macchine, attrezzature, utensili, ecc. devono provvedere all’immissione sul mercato di prodotti
corrispondenti alle norme specificatamente previste
11
L’evoluzione della normativa
Art.9 Tutela della salute e dell’integrità fisica«I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno
diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
loro salute e la loro integrità fisica»12
Statuto dei lavoratori
Lo Statuto dei lavoratori, emanato con la legge n. 300 del 20 maggio 1970, è una delle norme principali del diritto del lavoro italiano.
Con il D. Lgs. 626/94 l’Italia recepisce la Direttiva Quadro 89/391 CEE.
Prevenzione oggettiva Prevenzione soggettiva (ambienti di lavoro e macchine) (le persone)
13
La normativa italiana di derivazione europea
Sicurezza di tipo passivo
Il legislatore forniva indicazioni puntuali sui parametri cui attenersi
Sicurezza di tipo attivo
Il lavoratore da «oggetto» diviene «soggetto» della
prevenzione
14
La normativa italiana di derivazione europea
Il D.Lgs. 626/94 (così come il D.Lgs 81/08) esprime il chiaro concetto che l’obiettivo della sicurezza e salute dei lavoratori non è perseguibile soltanto con la prevenzione oggettiva (macchine e ambienti di lavoro), ma anche tramite un processo di coinvolgimento professionale che utilizzi gli strumenti della formazione, dell’informazione, dell’addestramento e dell’istruzione …
Passaggio da un sistema di prevenzione solo
tecnologico ad un sistema diprevenzione incentrato sulle persone
Si compone di 306 articoli e 51 allegati
Ha sostituito integralmente il D.Lgs. 626/94 ed ha assorbito una parte significativa della normativa precedente in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Ecco perché viene definito TESTO UNICO SULLA SICUREZZA. Restano in vigore altre normative importanti tra cui quelle sulla gravidanza ed allattamento (D.Lgs. 151/2001) e sul lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003)Continuità con il D.Lgs. 626/94 con un inasprimento delle sanzioni e con il tentativo di dare a salute e sicurezza sul lavoro maggiore organicità 15
Il Decreto Legislativo 81/2008
Punti chiave:
Individuazione sistematica e valutazione dei rischi lavorativi e loro eliminazione, prevenzione e/o contenimento
Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori
Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione
Consultazione dei lavoratori
16
Il D.Lgs. 81/08: le conferme dal D.Lgs. 626/94
Punti chiave:
ampliamento del campo di applicazione (tutela di tutti i lavoratori, comprese le forme flessibili di contratto; viene estesa una parziale tutela anche per i lavoratori autonomi);
inserimento nel computo del numero di lavoratori dell’azienda dei lavoratori con contratto di somministrazione e dei co.co.co e co.co.pro.;
obbligo di redazione di un documento di valutazione “scritto” (non sarà più valida l’autocertificazione) anche per le aziende con meno di 10 addetti;
introduzione di modelli di organizzazione e gestione;
17
Il D.Lgs. 81/08 : le novità
Punti chiave:
maggior peso alla formazione;
obbligo di formazione specifica ai preposti e obbligo di formazione periodica per i datori di lavoro;
rafforzamento delle prerogative dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS, RLS Territoriali e RLS di "sito" (es. cantieri);
maggior coinvolgimento del medico competente nella valutazione dei rischi;
l’introduzione del libretto sul rischio sanitario (che seguirà il lavoratore). 18
Il D.Lgs. 81/08 : le novità
Punti chiave:
Il decreto legislativo 81/2008 richiede la valutazione di tutti i rischi sul luogo di lavoro.
19
Il D.Lgs. 81/08
20
Obblighi del Datore di Lavoro
VERIFICA CONFORMITA’ AMBIENTI DI LAVORO E
MACCHINE
DEFINIZIONE COMPITI E RESPONSABILITA’
VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
SORVEGLIANZA SANITARIA
21
La camera iperbarica dell’ospedale Galeazzi prima e dopo l’incendio causato da una scintilla in presenza di un’atmosfera satura di ossigeno
22
Andamento degli Infortuni
- 595.583 infortuni avvenuti nel 2013, in calo del 8,6 % rispetto ai 651.527 del 2012;
- 861 morti sul lavoro, in calo del 17% rispetto ai 1044 del 2012.
Relazione annuale INAIL luglio 2014
Gli infortuni sul lavoro hanno causato circa 11,5 milioni di giornate di
inabilità con costo a carico dell’Inail.
La serie storica del numero degli infortuni prosegue l’andamento decrescente.
23
Andamento degli Infortuni
I numeri dicono che, anche depurando i dati dalla riduzione della percentuale di occupati e imprese, c'è una riduzione effettiva degli infortuni e delle morti, che spiegano come il lavoro fatto sul versante della prevenzione, dell'informazione e della relazione con imprese e lavoratori sta dando esiti positivi.
24
Andamento delle Malattie Professionali
… emersione delle malattie?
La serie storica del numero delle malattie professionali fa registrare un andamento
crescente.
25
DefinizioniInformazione (Art.2 comma 1 lettera bb – D. Lgs. 81/08)
«complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente
di lavoro»
26
DefinizioniFormazione (Art.2 comma 1 lettera aa – D. Lgs. 81/08)
«processo educativo attraverso il
quale trasferire ai lavoratori ed
agli altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e
procedure utili alla acquisizione
di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei
rispettivi compiti in azienda e
alla identificazione, alla riduzione
e alla gestione dei rischi»
27
DefinizioniAddestramento(Art.2 comma 1 lettera cc – D. Lgs. 81/08)
«Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori
l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze,
dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro»
PERICOLO: (Art. 2 DLgs. 81/2008)
«proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore
avente potenzialità di causare danni»
[situazione pericolosa: qualsiasi situazione in cui una o più
persone è esposta ad un pericolo o a più pericoli]
RISCHIO:(Art. 2 DLgs. 81/2008)
«probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno
nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione»
28
Definizioni
SALUTE: (Art. 2 DLgs. 81/2008)
«stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non
consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità»
DANNO:La perdita di qualsiasi elemento che contribuisca alla
conservazione della salute
29
Definizioni
PREVENZIONE: (Art. 2 DLgs. 81/2008)
«il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto
della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente
esterno».
Agisce riducendo la probabilità di accadimento.
30
Definizioni
PROTEZIONE:
Difesa contro ciò che potrebbe recare danno. Elemento che
si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che
lo può causare.
Agisce riducendo la gravità del danno.
CAUSA EFFETTO
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Rapporto rischio-danno
RISCHIORISCHIO DANNODANNO
Chimico
Fisico
Biologico………….
Organizzazione del lavoro
Infortunio
Malattia professionale
Malattia aspecifica
INFORTUNIOIncidente determinato da una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte o l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea
MALATTIA PROFESSIONALE Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi la morte o l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea
MALATTIA ASPECIFICAInsieme di malattie fisiche o psichiche non direttamente collegabili ad una causa determinata, ma riconducibili almeno in parte ad uno o più fattori dell’ambiente di lavoro
32
Definizioni
L’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 esprime di fatto la “filosofia” del nuovo approccio alla sicurezza (già iniziato col D.Lgs. 626/94).
L’art. 15 del D.Lgs 81/2008 prescrive le misure per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, da porre in essere in tutti i settori di attività (privati e pubblici) in cui vi sia anche un solo lavoratore subordinato.
Queste non sono altro che le specificazioni analitiche del principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile.
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Misure generali di tutela
Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
• La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
• La programmazione della prevenzione;
• L’eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
• Il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
• La riduzione dei rischi alla fonte;
• La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
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Misure generali di tutela
• La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
• L’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
• La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
• Il controllo sanitario dei lavoratori;• L’allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio
per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
• L'informazione e la formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• Le istruzioni adeguate ai lavoratori;• La partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
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Misure generali di tutela
• La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche in attraverso l’adozione di codici di condotta e buone prassi;
• Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
• L'uso dei segnali di avvertimento e di sicurezza;• La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
L'Articolo 15 prevede infine che le misure relative alla sicurezza,
all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in
nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
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Misure generali di tutela
Datore di Lavoro: è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, esercita i poteri decisionali e di spesa; a lui spettano gran parte degli oneri e delle responsabilità in materia di sicurezza.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): è una persona con capacità, conoscenze e caratteristiche adeguate al ruolo, nominato dal datore di lavoro per coordinare l’organizzazione della sicurezza e il S.P.P.
Servizio Prevenzione e Protezione
attori coinvolti
Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): è una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
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Medico Competente: è un medico specializzato, nominato dal datore di lavoro, che effettua gli accertamenti sanitari sui lavoratori (visite mediche) quando sono necessari per il tipo di lavorazioni effettuate. In base all’esito delle visite egli esprime i giudizi di idoneità del lavoratore alla mansione specifica.
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SPP: gli attori coinvolti
Preposto: è colui che sovrintende alle attività cui siano addetti i lavoratori subordinati anche con il compito – non esclusivo, ma sussidiario – di pretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall’imprenditore in conformità con le norme vigenti e/o indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica. Il preposto rappresenta quindi il soggetto che si trova a diretto contatto con il lavoratore e, che dotato di un potere di supremazia sullo stesso che gli deriva dalla strutturazione gerarchica dell’attività aziendale, è tenuto a vigilare sulla concreta esecuzione in sicurezza della mansione lavorativa affidata al dipendente (caporeparto, capoturno, caposquadra, ecc.)
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SPP: gli attori coinvolti
Lavoratori designati per la Gestione delle Emergenze: sono lavoratori designati dal datore di lavoro ed incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
Lavoratori.
40
SPP: gli attori coinvolti
È istituito a livello aziendale, territoriale, e di sito produttivo (in tutte le aziende)
Nelle aziende fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo
Nelle aziende con più di 15 lavoratori è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali o, in loro assenza, dai lavoratori al loro interno
Un RLS fino a 200 lavoratori; 3 RLS da 201 a 1000 lavoratori; 6 RLS oltre 1000 lavoratori
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
41
Art. 50 D.Lgs.81/08
-accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;-è consultato preventivamente e tempestivamente alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda;-è consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti del SPP, alle attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;-è consultato in merito all’organizzazione della formazione;-riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative;
42
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- quelle inerenti ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;-riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;-riceve una formazione adeguata;-promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;-formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;-partecipa alla riunione periodica;-fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
-avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; -può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;-deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, dei mezzi e degli spazi necessari e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
-su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del DVR e del DUVRI;-è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR e DUVRI, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni;-l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Doveri dei lavoratori
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2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
47
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
Doveri dei lavoratori
48
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Doveri dei lavoratori
La valutazione dei rischi
Il perno intorno al quale deve ruotare l'organizzazione aziendale della
prevenzione.
49
Chi concorre nella valutazione?
L'obbligo di realizzare il processo di valutazione,
controllo e gestione dei rischi lavorativi riguarda il
datore di lavoro.
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a)la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall’art. 28
b)la designazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
50
Quali pericoli?
I pericoli presenti negli ambienti di lavoro possono essere divisi orientativamente in diverse categorie ... ad esempio:
– Pericoli per la SICUREZZA (rischi di natura infortunistica);
– Pericoli per la SALUTE (rischi di natura igienico-ambientale);
– Pericoli per la salute e la sicurezza dovuti ad aspetti “ORGANIZZATIVI” e “TRASVERSALI”
51
Pericoli per la sicurezza
I pericoli per la sicurezza, o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico/traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, termica, etc.).
Le cause di questi infortuni sono da ricercarsi, nella maggior parte dei casi, in un NON IDONEO assetto delle caratteristiche della sicurezza inerenti: l’ambiente di lavoro, le macchine e/o le apparecchiature utilizzate, le modalità operative, l’organizzazione del lavoro, ecc.
52
1. aree di transito2. spazi di lavoro3. scale4. attrezzature di lavoro5. stoccaggio materiale6. impianti elettrici7. attrezzature in pressione8. reti di distribuzione di fluidi9. apparecchi di sollevamento e movimentazione
materiali10. mezzi di trasporto11. prevenzione incendi12. attrezzi manuali e manipolazione di oggetti13. atmosfere esplosive (ATEx)
Pericoli per la sicurezza
53
Pericoli per la saluteI pericoli per la SALUTE, o pericoli igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o lavorazioni che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori ambientali di rischio di natura CHIMICA, FISICA e BIOLOGICA con conseguente esposizione del personale addetto.
Le cause di tali pericoli sono da ricercare nell’insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori di rischio generati dalle lavorazioni (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e delle modalità operative.
54
Pericoli per la salute14. agenti chimici15. agenti cancerogeni e mutageni16. amianto17. agenti biologici 18. rumore, ultrasuoni e infrasuoni19. vibrazioni meccaniche20. microclima 21. atmosfere iperbariche22. radiazioni ionizzanti23. radiazioni non ionizzanti24. illuminazione25. sovraccarico biomeccanico26. stress lavoro - correlato27. lavoro al videoterminale
55
Pericoli trasversali o organizzativiTali pericoli sono individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra l’operatore e l’organizzazione del lavoro in cui è inserito. organizzativo.
28. pericoli connessi alla differenza di genere (gravidanza, MMC), età (videoterminalisti, MMC , minorenni) e provenienza da altri paesi (comprensione della lingua italiana)
29. pericoli connessi alla specifica tipologia contrattuale (es. interinali, se non adeguatamente formati)
30. Pericoli connessi alle sostanze alcoliche e stupefacenti (es. guida patente B, carrellisti o patente C)
56
Stima della gravità e della probabilitàSiamo ad un punto cruciale della valutazione dei rischi...partendo dalle definizioni di pericolo e di rischio siamo passati attraverso l’identificazione dei fattori di rischio (pericoli), l’identificazione dei lavoratori esposti...ora dobbiamo necessariamente valutare la
– gravità dei possibili danni derivanti da un determinato rischio e la
– probabilità di accadimento dei danni (lesioni, disturbi, patologie)
...COME PROCEDIAMO?
57
IL/UN criterio di valutazione del rischio
Ricordiamo che compito del datore di lavoro è quello di redigere una valutazione dei rischi nella quale devono essere specificati i CRITERI SEGUITI per la valutazione stessa...la LEGGE NON IMPONE AL DATORE DI LAVORO UNA METODOLOGIA o un criterio che questi deve seguire per valutare i rischi...è però evidente che la valutazione dei rischi deve in qualche modo prendere in considerazione la “combinazione di probabilità e gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa”
58
...Allora quale scelta?Le metodologie adottabili per effettuare la valutazione dei rischi sono quindi molteplici ... sebbene i criteri possano quindi essere estremamente variabili la maggior parte di questi ruota attorno alla seguente funzione:
R = f(P,G)
Cioè il RISCHIO (R) è una funzione della PROBABILITA’
(o frequenza) di accadimento di un evento e della GRAVITA’ (G) in termini di conseguenze che ne possono derivare...
59
Un Criterio Semplice...Uno dei criteri numerici più semplici che si possono applicare comporta il prodotto dei valori stimati dei livelli di probabilità e gravità per determinare il rischio...rischio che è pertanto riassunto nella formula...
R = P x GTale procedura si basa anche su giudizi soggettivi di chi esegue la valutazione, ha una sua utilità poiché descrive con un valore numerico l’entità del rischio .
60
Come Stimare La Probabilità?
61
Come stimare la gravità?
62
Quindi il rischio è?
63FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI
Azioni conseguenti
64
Una volta valutati i rischi?
All'esito della valutazione, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
b. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
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Definizione delle misure da adottare
È essenziale elaborare un elenco prioritario del lavoro da compiersi per eliminare i rischi o per prevenirli.
Questa definizione, su scala prioritaria, deve tener conto della gravità dei rischi, della probabilità che si verifichi un incidente, del numero di persone che possono esserne vittime e del tempo necessario per porre in atto le misure di prevenzione...in buona sostanza dell’indice di rischio che abbiamo appena imparato a calcolare.
66
Secondo l'art. 59 del D.Lgs 81/08 i lavoratori possono essere sanzionati con un'ammenda fino a 600€ o con l’arresto fino a un mese se si verificano le seguenti situazioni: Non osservano le disposizioni ed istruzioni fornite dal
datore di lavoro, dirigenti e preposti Non utilizzano correttamente attrezzature, sostanze e
preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza Non utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale
Non segnalano al datore di lavoro, dirigente o preposto deficienze dei mezzi o condizioni di pericolo
Rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo
Non si sottopongono ai programmi di formazione e di addestramento Non si sottopongono ai controlli sanitari Compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza
Le sanzioni per i lavoratori
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Non possono rifiutare, se non per giustificato motivo, la designazione di addetti alla squadra di emergenza.
Infine è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto che non espongono apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Le sanzioni per i lavoratori
68
Le sanzioni per i datori di lavoro
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
(artt. 17, 28, 29 D.Lgs 81/08)
SANZIONE
Valutazione di TUTTI i rischi con la conseguente elaborazione del documento in collaborazione con l’RSPP e il medico competente (ove previsto)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 €L’arresto è da quattro ad otto mesi nelle aziende a rischio rilevante o con esposizione a rischi biologici (Gr. 3 o 4), ATEX, cancerogeni o mutageni, amianto, cantieri > 200 uomo/g e con presenza di più imprese, miniere e ricovero e cura con più di 50 lavoratori
Nomina del RSPP o mancata frequenza del corso in caso di autonomina
Le sanzioni per i datori di lavoro
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
(artt. 17, 28, 29 D.Lgs 81/08)
SANZIONE
Incompleta compilazione del documento (con misure adottate, DPI, programma, responsabili dell’adeguamento) o mancata consultazione del RLS
Ammenda da 2.000 a 4.000 €Mancato aggiornamento del documento
(entro 30 gg.) in caso di modifiche produttive, infortuni significativi, richiesta del medico competente, adeguamento tecnologico
Documento mancante dei criteri di valutazione, o mancata individuazione delle mansioni che richiedono capacità, esperienza e formazione
Ammenda da 1.000 a 2.000 €
Le sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DIRIGENTI (artt. 3, 18, 26, 43 D.Lgs 81/08)
SANZIONE
Mancata informazione ai volontari sui rischi specifici e le misure adottate
Arresto da 2 a 4 mesi
oammenda da 750 a 4.000
€
Mancata consegna al RLS del documento di valutazione dei rischi (da consultare solo in azienda) e dati relativi agli infortuni
Mancata informazione alle ditte appaltatrici o fornitori d’opera o somministrazione di informazioni sui rischi specifici presenti e sulle misure adottate
Mancata organizzazione rapporti con i servizi pubblici di emergenza e modalità di trasporto infortunati
Mancata designazione degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso
Mancata informazione dei lavoratori a rischio su comportamenti a rischio e sulle misure di prevenzione adottate
Mancata informazione a tutti i lavoratori sulle misure in caso di pericolo grave e immediato e su ripresa del lavoro
Le sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DIRIGENTI (artt. 3, 18, 26, 43 D.Lgs 81/08)
SANZIONE
Mancata verifica idoneità tecnico professionale delle imprese o lavoratori autonomi per affidamento lavori di appalto
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1.000 a 4.800 €
Mancata verifica di idoneità dei lavoratori prima della mansione
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1.200 a 5.200 €
Incarichi rischiosi affidati solo a lavoratori con adeguata formazione ed addestramento
Richiedere l’osservanza delle misure di prevenzione e utilizzo DPI
Protezione popolazione e ambiente esterno
Mancata informazione ai lavoratori sui rischi aziendali e specifici, agli incaricati prevenzione incendi e primo soccorso
Mancata formazione ai lavoratori sui rischi aziendali e specifici, agli incaricati prevenzione incendi e primo soccorso e al RLS
Mancate misure di prevenzione incendi e presenza di mezzi di estinzione (estintori, manichette, etc.)
Le sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DIRIGENTI (artt. 3, 18, 26, 43 D.Lgs 81/08)
SANZIONE
Mancata nomina del medico competente, fornitura dei DPI (sentito RSPP e medico), aggiornamento delle misure di prevenzione in base a modifiche organizzative o produttive
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1.500 a 6.000 €Mancata cooperazione sulla sicurezza e redazione del
DUVRI
Mancato controllo sanitario Ammenda da 2.000 a 4.000 €
Mancata custodia del documento di valutazione dei rischi Sanzione
amministrativa da 2.000 a 6.600 €
Riunione periodica di sicurezza non trattante tutti gli argomenti previsti da art. 35, comma 2
Accertamenti sanitari vietati (accertamenti gravidanza)
Le sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DIRIGENTI (artt. 3, 18, 26, 43 D.Lgs 81/08)
SANZIONE
Mancata comunicazione all’Inail e Ipsema degli infortuni superiore a 3 giorni entro 48 ore
Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.500 €
Mancata comunicazione al RSPP dei dati necessari per la valutazione dei rischi
Mancata comunicazione al medico della cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori
Sanzione amministrativa da 500 a
1.800 €
Mancata comunicazione all’Inail e Ipsema degli infortuni da 1 a 3 giorni entro 48 ore
Mancata custodia per 10 anni e consegna in caso di cessazione dei rapporto di lavoro della cartella sanitaria
Mancata consegna ai lavoratori in appalto della tessera di riconoscimento
Sanzione amministrativa da 100 a 500 € per
ogni lavoratore
Le sanzioni per il preposto
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19 D.Lgs 81/08)
SANZIONE
Mancata vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi e informazione ai loro superiori diretti o il datore di lavoro su tutte le deficienze riscontrate
Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €
Mancata verifica sull’accesso ai luoghi di lavoro pericolosi; sull’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e informazione su emergenze e prevenzione
Sanzione amministrativa da 500 a
1.800 €Mancata partecipazione al corso di formazione specifico per preposti
Le sanzioni per il medico competente
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OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (artt. 25, 40 e 41 D.Lgs 81/08)
SANZIONE
Consegna della cartella sanitaria al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro e consegna al datore di lavoro alla cessazione dell’incarico della documentazione in suo possesso
Arresto fino a 1 mese o
ammenda da 200 a 800 €
Programma sorveglianza sanitaria, redazione cartelle, informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza
Arresto fino a 2 mesi o
ammenda da 300 a 1.200 €
Collabora col datore di lavoro alla valutazione dei rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno
Arresto fino a 2 mesi o
ammenda da 400 a 1.600 €
Comunica al lavoratore i risultati della sorveglianza sanitaria e alla riunione periodica fornisce i relativi dati
Sanzione amministrativa da 600 a 2.000
€
Comunicazione al SSN dei dati relativi alla sorveglianza e divieto di accertamenti vietati sui lavoratori
Sanzione amministrativa
da 1.000 a 4.000 €
Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro è garantito da un duplice controllo:
1.Controllo interno all’azienda: il SPP (datore di lavoro, RSPP/ASPP, RLS e medico competente) verificano e controllano l’applicazione delle norme antinfortunistiche. Costituisce il primo livello di prevenzione.
2.Controllo esterno all’azienda: effettuato dagli organi di vigilanza pubblici
Controlli e vigilanza
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La vigilanza, intesa come funzione di esame e verifica dei corretti comportamenti aziendali, è un compito istituzionalmente riservato ad organi con funzioni pubbliche.
Agli organi di vigilanza pubblici spettano:
le verifiche e il rispetto delle norme antinfortunistiche;l’adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro.
Gli organi di vigilanza
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I principali organismi attualmente preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono:
Aziende U.S.L. (dipendenti delle regioni)
Vigili del Fuoco (dipendenti dal Ministero dell’Interno)
Inail (dipendenti dal Ministero del Lavoro)
Direzione Provinciale del Lavoro (dipendenti dal Ministero del Lavoro)
Gli organi di vigilanza
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Le ASL sono strutture operative del Servizio Sanitario Nazionale presenti a livello provinciale sul territorio. Al loro interno sono istituiti i dipartimenti di prevenzione, articolati in quattro servizi:
Aziende Sanitarie Locali
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• Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi
di lavoro
• Sanità pubblica veterinaria• Medicina legale, malattie
infettive e medicina del viaggiatore
• Igiene e sanità pubblica, igiene degli alimenti e della nutrizione
All’unità funzionale di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro sono attribuite le seguenti funzioni: conoscenza dei rischi, delle soluzioni e delle norme effettuando sopralluoghi, indagini ambientali e sanitarie;Informazione e formazione per il miglioramento delle condizioni di lavoro ed educazione alla salute;Vigilanza e controllo sul rispetto delle leggi, in particolare:verifica la sicurezza nei locali di lavoro, degli impianti, delle macchine, delle attrezzature e dei metodi di lavoro;conduce indagini per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di rilevante gravità e sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Unità funzionale di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
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L’ unità funzionale di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro inoltre:effettua visite mediche ai lavoratori esposti a rischi particolari;esegue visite mediche specialistiche di medicina del lavoro ai minori e alle lavoratrici madri; coordina le attività svolte dai medici competenti aziendali e decide sui ricorsi contro le decisioni dei medici stessi sull’idoneità temporanea o parziale dei lavoratori;svolge compiti di protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti.
Unità funzionale di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
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L’ASL per l’espletamento dell’attività di vigilanza si avvale di personale ispettivo costituito da medici (specializzati in medicina del lavoro) e tecnici che rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.Gli ispettori della ASL, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, hanno la facoltà di:visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro e relative dipendenze;sottoporre a visita medica il personale occupato;prelevare campioni di materiale o prodotti ritenuti nocivi;richiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori le informazioni che ritengono necessarie per l’adempimento delle loro funzioni, comprese quelle sui processi di lavorazione;
Servizio ispettivo
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prendere visione presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
Il datore di lavoro deve custodire sul luogo di lavoro ed esibire a richiesta dei funzionari degli organi ispettivi tutta la documentazione riguardante il rapporto di lavoro con i lavoratori (libretti di lavoro, libri paga, etc.), la documentazione tecnica (certificazioni, verifiche, etc.) relativa alla sicurezza degli impianti e alla salute dei lavoratori, documenti di contabilità, registri di esposizione ai rischi di malattia professionale, le cartelle sanitarie del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, il registro degli infortuni e le copie dei verbali precedentemente rilasciati all’azienda in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.
Servizio ispettivo
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Gli ispettori degli organi di vigilanza possono rilasciare all’azienda disposizioni o prescrizioni.La disposizione è il provvedimento amministrativo con il quale l’organo di vigilanza impone, nei casi espressamente previsti dalla legge e nei limiti da questa stabiliti, nuovi obblighi o divieti che si aggiungono a quelli sanciti dal legislatore con le norme di prevenzione dallo stesso emanate.La prescrizione consiste in un atto scritto con il quale l’organo di vigilanza impartisce al contravventore le direttive per porre rimedio alle irregolarità riscontrate. Essa deve indicare:•le operazioni da eseguire per eliminare la contravvenzione accertata;•un termine per la regolarizzazione (non > 6 mesi).
Disposizioni e prescrizioni
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Contestualmente l’ispettore è tenuto a riferire al PM la notizia di reato inerente alla contravvenzione accertata ai sensi dell’art. 347 c.p.p. e, di conseguenza, il procedimento penale è automaticamente sospeso.
La procedura prevede inoltre l’obbligo del funzionario accertatore di verificare, entro e non oltre 60 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, se la violazione è stata rimossa.
Fino al momento del secondo sopralluogo qualsiasi azione punitiva resta sospesa.
Disposizioni e prescrizioni
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Al fine di garantire la tutela dei lavoratori gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale nei seguenti casi:
impiego di misura superiore al 20% di personale «irregolare»;reiterate e gravi violazioni in materia di tutela del lavoro individuate dal Ministero del Lavoro sentita la conferenza Stato Regioni e Province Autonome.
D. Lgs. 81/08 articolo 14
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In attesa di tale decreto le violazioni che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle indicate nell’allegato I del D. Lgs. 81/08.•Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR);mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;mancata formazione ed addestramento;mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione(SPP) e nomina del relativo responsabile (RSPP);mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS).
D. Lgs. 81/08 articolo 14
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• Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto:
mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto;
mancanza di protezioni verso il vuoto.
• Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:
mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di sostegno del terreno.
• Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:
lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
D. Lgs. 81/08 articolo 14
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presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
•Violazioni che espongono al rischio di amianto:mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
D. Lgs. 81/08 articolo 14
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Cosa si intende per ….. REITERATE E GRAVI VIOLAZIONI ?
…si ha reiterazione quando, nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole.Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa dell’adozione del citato decreto, nell’allegato I.
D. Lgs. 81/08 articolo 14
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Il Corpo Nazionale dei VVF è un organo del Ministero dell’Interno. Il personale appartenente al Corpo dei VVF riveste la qualifica di polizia giudiziaria.
Tra i compiti dei VVF rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro.
I VVF effettuano controlli preventivi e periodici nei confronti delle aziende esposte al rischio di incendio, rilasciando (ove previsto dalla normativa) il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
Vigili del Fuoco
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Il personale appartenente al Corpo Nazionale dei VVF è organo di vigilanza sull’applicazione della legge in materia di antincendio. Tale attività di vigilanza viene eseguita secondo le seguenti modalità:
1.a richiesta dei soggetti interessati ai fini del controllo dell’osservanza delle norme di prevenzione incendi;2.per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalato o comunque rilevato;3.per procedere a controlli a campione sulla base di disposizioni emanate dagli organi centrali del Corpo Nazionale dei VVF.
Attività di vigilanza
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L’INAIL è l’ente pubblico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.L’INAIL fornisce:alle imprese e agli altri enti interessati informazioni dettagliate sull’andamento infortunistico per aree, per settori e per tipologia di rischio
INAIL
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Individuazione delle fonti di pericolo presenti
nei luoghi di lavoroValutazione del relativo rischio
L’INAIL fornisce inoltre:informazione, assistenza e consulenza alle aziende per aiutarle ad attuare un sistema di prevenzione adeguato contro il pericolo di infortuni e l’insorgenza di malattie professionali
INAIL
95
a tale scopo è stato creato un
centro studi e servizi per la prevenzione
L’INAIL dispone di un corpo di ispettori per:1.svolgere una vigilanza amministrativa in materia assicurativa;2.effettuare accertamenti tecnici:
Attività di vigilanza
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in occasione di infortuni sul lavoro di
particolare gravità
per verificare l’esistenza di malattie
professionali quali risultano dalle denunce
pervenute all’ente medesimo
La Direzione Provinciale del Lavoro è un ufficio periferico del Ministero del Lavoro che ha il compito, fra l’altro, di vigilare sull’applicazione delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza sociale.Presso la Direzione Provinciale del Lavoro è previsto il Servizio Ispezioni del Lavoro (SIL), articolato nelle seguenti aree:
vigilanza tecnica:collaudi, verifiche, vigilanza di polizia giudiziaria in materia tecnica, di radiazioni ionizzanti e di igiene, accertamenti ed indagini sull’occupazione di donne,
minori, lavoratrici madri, categorie protette, etc.
Direzione Provinciale del Lavoro
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vigilanza ordinaria:Attività di coordinamento con gli istituti previdenziali e
attività integrata con la Guardia di Finanza
vigilanza sull’attività formativa:nei settori dell’industria, artigianato, terziario e
agricoltura
provvedimenti amministrativi:autorizzazioni, dispense, deroghe e certificazioni
Direzione Provinciale del Lavoro
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La Direzione del Lavoro è così strutturata:
Organizzazione centrale: Coordina il lavoro delle Direzioni regionali e provinciali; fornisce consigli
e orientamenti in materia di igiene, medicina del lavoro e radioprotezione
Organizzazione
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Direzione regionale: Controlla e coordina l’attività delle Direzioni provinciali
Direzione provinciale: Svolge il ruolo primario di controllo
sull’applicazione delle leggi tramite il SIL
La Direzione Provinciale del Lavoro deve vigilare sull’osservanza delle norme a tutela dei fanciulli e degli adolescenti.
Nello specifico la Direzione Provinciale del Lavoro rilascia le autorizzazioni:1.all’impiego dei minori di 15 anni e fino al compimento dei 18 anni nella rappresentazione di spettacoli e riprese cinematografiche;2.all’impiego dei minori di 16 anni in lavori pericolosi, faticosi e insalubri;3.all’assunzione di apprendisti;4.in materia di appalti e subappalti.
Attività di prevenzione
100
Inoltre la Direzione Provinciale del Lavoro deve vigilare:
sulla liceità degli appalti e sul rispetto degli obblighi contributivi;sull’esecuzione di lavoro straordinario nelle imprese industriali nei casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive non fronteggiabili con l’assunzione di altri lavoratori.
Attività di prevenzione
101
Nelle materie di competenza gli ispettori esercitano i poteri di:accesso ai luoghi di lavoro;accesso ai documenti;acquisizione di informazioni.
Essi hanno inoltre facoltà di impartire disposizioni in materie quali:l’orario di lavoro;il riposo settimanale;la tutela dei minori e delle lavoratrici madri.
Poteri
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Il SIL può esercitare un’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro rispetto a:1.attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati:nel settore delle costruzioni edili o di genio civile (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi)
lavori in cassoni ad aria compressa e lavori subacquei2.controllo sulla conformità delle macchine e dei componenti di sicurezza immessi sul mercato3.controllo sulla conformità del materiale elettrico
Vigilanza
103
La vigilanza è esercitata previa informazione al dipartimento di prevenzione dell’ASL
competente per territorio e secondo programmi concordati periodicamente anche al fine di
evitare sovrapposizione di interventi.
Vigilanza
104