FORMAZIONE BASE PER PREPOSTI, … RUOLO DEL PREPOSTO Il concetto di preposto Dal punto di vista...

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FORMAZIONE BASE PER PREPOSTI, CAPICANTIERE E CAPISQUADRA (Ai sensi del D.Lgs. 81/08 art.37, c.7)

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FORMAZIONE BASE PER PREPOSTI, CAPICANTIERE E CAPISQUADRA

(Ai sensi del D.Lgs. 81/08 art.37, c.7)

IL RUOLO DEL PREPOSTO

Il concetto di preposto

Dal punto di vista

normativo:

non si riferisce ad una

specifica qualifica e

mansione

Viene definito nel D.Lgs

81/08

?!

Definizione dal D.Lgs 81/08

e) «preposto»: persona che, in

ragione delle competenze professionali

e nei limiti di poteri gerarchici e

funzionali adeguati alla natura

dell’incarico conferitogli, sovrintende

alla attività lavorativa e garantisce

l’attuazione delle direttive ricevute,

controllandone la corretta esecuzione

da parte dei lavoratori ed esercitando

un funzionale potere di iniziativa

Responsabilità dal D.Lgs 81/08Articolo 19 - Obblighi del preposto

i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Il ruolo di fatto

Si realizza qualora, anche senza

formale attribuzione, al dipendente

viene chiesto di recitare uno specifico

ruolo organizzativo in azienda

Tale responsabilità viene meno se il

preposto è personalmente impegnato

nell’esecuzione di lavori da lui

normalmente sorvegliati

Chi può essere preposto

Sia un lavoratore esperto che

uno inesperto purché gli

competa il dare direttive e

impartire ordini

Tale attività deve essere nota

e riconosciuta dal datore di

lavoro

Chiunque indipendentemente

dalla qualifica e dalle

competenze svolga un lavoro

avente contenuti di

coordinamento e direzione di

altri lavoratori

Di norma è un capo squadra o

un capo turno

RUOLO DEL PREPOSTO

sovrintendere

e

vigilare

1. definizione e individuazione dei fattori di rischio;

2. valutazione dei rischi;3. Individuazione delle misure

tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

RUOLO DEL PREPOSTO

«pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

«rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

DEFINIZIONI

«valutazione dei rischi»: valutazione globale edocumentata di tutti i rischi per la salute esicurezza dei lavoratori presenti nell’ambitodell’organizzazione in cui essi prestano la propriaattività, finalizzata ad individuare le adeguatemisure di prevenzione e di protezione e adelaborare il programma delle misure atte agarantire il miglioramento nel tempo dei livelli disalute e sicurezza;

DEFINIZIONI

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

• E’ OBBLIGATORIA IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO

• E’ UN OBBLIGO SPECIFICO DEL DATORE DI LAVORO

• PER LE AZIENDE CON UN NUMERO SUPERIORE A 10

ADDETTI DEVE ESSERE ELABORATO UN DOCUMENTO

•PER LE AZIENDE CON UN NUMERO INFERIORE A 10

ADDETTI SI DEVE COMPILARE L’AUTOCERTIFICAZIONE

R = magnitudo del rischio

D = magnitudo delle conseguenze (o danno)

P = probabilità o frequenza del verificarsi

delle conseguenze

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

QUADRO METODOLOGICO GENERALE

consiste nella determinazionedi una funzione

matematica quale

R = f (P , D)

R = P x D

altamente

probabile

4 4 8 12 16

probabile 3 3 6 9 12

poco

probabile

2 2 4 6 8

improbabile 1 1 2 3 4

1 2 3 4

lieve medio grave gravissimo

MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIOSCALA DELLE PROBABILITA’ P

SCALA DELL’ENTITA’ DEL DANNO D

R > 8 Azioni correttive indilazionabili

4 < R < 8Azioni correttive necessarie da

programmare con urgenza

2 < R < 3

Azioni correttive/migliorative da

programmare nel breve-medio termine

R = 1Azioni migliorative da valutare in fase di

programmazione

CRITERI PER DEFINIRE

PRIORITA’ E PROGRAMMAZIONE

LA DECISIONE SULL’INTERVENTO

PREVEDE DI STABILIRE PRIMA

QUALE SIA IL LIVELLO DI

RISCHIO ACCETTABILE

IN BASE AL QUALE VERRANNO GIUDICATI

PRIORITARI GLI INTERVENTI con rischio

maggiore

LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

PUO’ AVVENIRE MEDIANTE

ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE

E/O

ADOZIONE DI MISURE DI PROTEZIONE

Lesione fisica o alterazione dello

stato di salute (es.: infortunio sul

lavoro, malattia professionale,

eventi con ripercussioni sulla

popolazione e l’ambiente esterno)

causata da un pericolo

proprietà o qualità

intrinseca di un

determinato fattore (es.

materiali o attrezzature di

lavoro, metodi e pratiche)

avente il potenziale di

causare danni

probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di

danno nelle condizioni di impiego ovvero di

esposizione di un determinato fattore

PROBABILITA’ GRAVITA’

MECCANICO Impigliamento

Intrappolamento

Schiacciamento

Trascinamento

Attorcigliamento

Urto

Cesoiamento

Contatto – Taglio

Proiezione

Perforazione

Attrito - Abrasione

ELETTRICO Contatto diretto

Contatto indiretto

RISCHIO INFORTUNIO

FATTORI DI RISCHIO FISICO

Connessi con l’esposizione a grandezze fisiche che interagiscono in vari modi

con l’organismo umano

RUMORE

fenomeno vibratorio che genera, provocando una variazione di pressione nell’aria, un

suono “indesiderato”

VIBRAZIONI

effetto di vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo e/o a parti

del corpo

RADIAZIONI IONIZZANTI

radiazioni elettromagnetiche che provocano alterazioni della struttura e della stabilità

cellurale (ionizzazione)

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

radiazioni elettromagnetiche che non provocano ionizzazione perchè a più bassa

energia

ILLUMINAZIONE

radiazioni elettromagnetiche in grado di produrre sulla retina una sensazione visiva

MICROCLIMA

Complesso dei parametri climatici che influenzano gli scambi termici uomo/ambiente,

negli ambienti confinati

GAS Saldatura

VAPORI Verniciatura

POLVERI Legno

Argilla

Plastica

FIBRE Amianto

AEROSOL

NEBBIE Verniciatura a spruzzo

Utilizzo di oli

FUMI Saldatura

Stampaggio a caldo plastica

RISCHIO CHIMICO

Rischio dovuto a sostanze inquinanti che interagiscono con

l’organismo umano e che possono provocare patologie acute

croniche e irreversibili

BATTERI Attività sanitaria

Lavorazione con oli

Prodotti animali

FUNGHI

MUFFE

Lavorazioni alimentari

Lavorazioni agricole

VIRUS Attività sanitarie

Prodotti animali

PARASSITI Lavori con animali

RISCHIO BIOLOGICO

ANSIA

RESPONSABILITA’

Mansioni superiori

RITMIECCESSIVI Ore di lavoro straordinarie

MONOTONIA

RIPETITIVITA’

Catena di montaggio

TURNI DI LAVORO Lavoro notturno

STRESS LAVORO

CORRELATO

RISCHI ORGANIZZATIVI

TABELLA DI CONVERSIONE CON VALORE DI RISCHIO NORMATO

CLASSE DI

RISCHIO

RISCHIO

INCENDIORISCHIO RUMORE RISCHIO VIBRAZIONI RISCHIO CHIMICO

R = 4 Rischio alto Lex > 87 dB(A)

MANO-

BRACCIO

> 5 m/s2

Corpo

intero

> 1,5 m/s2NON

IRRILEVANTE

R = 3 Rischio medio85 dB(A) Lex 87

dB(A)

MANO-

BRACCIO

> 2,5 m/s2

Corpo

intero

> 0,5 m/s2

R = 2Rischio basso

80 dB(A) Lex 85

dB(A) IRRILEVANTE

R = 1 Lex < 80 dB(A)

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