PREPOSTO - Dispensecorsi · il preposto: e’ olui he “sovrintende alle lavorazioni svolte sui...

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PREPOSTO

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  • PREPOSTO

  • IL PREPOSTO:

    Persona che, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI e nei limiti di potere gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, SOVRINTENDE all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed

    esercitando un funzionale potere di iniziativa.

  • RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI AL SISTEMA DI PREVENZIONE

  • IL PREPOSTO:

    E’ colui che “SOVRINTENDE ALLELAVORAZIONI SVOLTE SUI LUOGHI DI

    LAVORO E POSSIEDE UN POTEREDECISIONALE SULLE TEMPISTICHE E

    SULLE MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLAVORO, POTENDO DISPORRE IN PIENA

    AUTONOMIA DEI LAVORATORISUBORDINATI A LUI AFFIDATI”

  • IL PREPOSTO:

    RUOLO DEL PREPOSTO DURANTE LE EMERGENZE:

    I preposti hanno un ruolo fondamentale nella gestione di qualunque situazione anomala e di emergenza.

    Parte dei loro compiti è espressamente descritta nel piano di emergenza, ma il loro ruolo gli impone di intervenire anche in casi non previsti da procedure interne.

    In casi di emergenza essi hanno un vero e proprio ruolo di capi, in analogia con la struttura gerarchica militare, che gli pone l'obbligo di agire e di prendere decisioni, nella misura in cui la situazione lo richieda e non sia possibile (o necessario) l'intervento di unsuperiore.

  • Il Preposto è colui che sovrintende.

    Il Preposto deve colmare la “distanza” tra il datore di lavoro ed i lavoratori.

    Il Preposto è l’esempio concreto dell’applicazione delle misure antinfortunistiche, prevenzionistiche aziendali.

    Il Preposto è colui che sovrintende all’attività cui sono addetti altri lavoratori subordinati anche con il compito di pretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza in conformità con le norme vigenti o

    comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica e in relazione agli sviluppi delle nozioni specifiche ( Corte di Cassazione nella sentenza 7245/97)

    IL PREPOSTO:

  • QUANDO SI DIVENTA PREPOSTI?

    Si diventa preposti quando si svolgono attività di direzione e/o coordinamento di un gruppo di lavoro,

    anche prescindendo da una formale investimento da parte del datore di lavoro

  • Rientrano nella figura del preposto….

    • il capocantiere

    • il capo reparto,

    • il capo squadra,

    • il capo turno,

    • l’assistente di linea,

    • il capoufficio,

    • il supervisors,

    • Il capomacchina

    • …e figure ad esse similari

  • RIFERIMENTI LEGISLATIVI

    Per la normativa è sufficiente che

    UN QUALSIASI LAVORATORE CHE ESERCITI ANCHE TEMPORANEAMENTE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DI UN GRUPPO DI LAVORATORI,

    lui stesso diventa “preposto di fatto”

    e sarà obbligato a rispettare e a far rispettare ai lavoratori la normativa antinfortunistica,

    in quanto espressamente menzionato tra i soggetti co-titolari dell’obbligazione dell’art.299 del D.lgs 81/2008

    IL PREPOSTO:

  • Art. 299 del D.Lgs. 81/08

    (Esercizio di fatto di poteri direttivi)

    Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

    RIFERIMENTI LEGISLATIVI

    IL PREPOSTO:

  • (Cass. Pen.; sez. IV, 23/09/88)

    Ai fini della sussistenza degli obblighi e delle responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro, “l’esatta individuazione

    del preposto deve essere operata, più che attraverso la formale qualificazione giuridica, con riferimento alle mansioni

    effettivamente svolte nell’ambito dell’impresa”

    SENTENZE DELLA CASSAZIONE AL RIGUARDO

    IL PREPOSTO:

  • (Cass. Pen.; sez. III, 18/10/91)

    Dirigenti e preposti devono disporre ed esigere,

    nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, che

    i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed

    usino i mezzi protettivi a loro affidati.

    SENTENZE DELLA CASSAZIONE AL RIGUARDO

    IL PREPOSTO:

  • COSA COMPORTA ACCETTARE LA FORMALIZZAZIONE ALLA CARICA DI PREPOSTO?

    IL PREPOSTO:

  • Non comporta alcun aggravio di responsabilità rispettoquelle che la giurisprudenza attribuisce in relazione agliincarichi ed ai compiti che contrattualmente si esercitano inazienda

    IL PREPOSTO:

  • Per la norma vigente l’attribuzione di responsabilità e degli obblighi del Preposto alla sicurezza, si realizza

    automaticamente qualora, anche senza formale attribuzione, il dipendente svolga uno specifico ruolo organizzativo nella

    Azienda, ufficialmente assegnato o meno.

    IL PREPOSTO:

  • ……………MI POSSO RIFIUTARE DI SVOLGERE FUNZIONE DI

    PREPOSTO?

    IL PREPOSTO:

  • SI ….. (e le conseguenze legislative???)

    IL PREPOSTO:

  • Non accettare l’incarico di Preposto al fine di evitare le responsabilità conseguenti, significa non continuare ad operare

    nella mansione che presenti attività di coordinamento e direzione di altri lavoratori

    IL PREPOSTO:

  • Nel dibattimento processuale che si svolgesse a causa di una violazione delle norme antinfortunistiche, per l’insorgenza di

    un danno a persone e/o a cose,

    il magistrato potrebbe comunque ritenere “competente” il Preposto in funzione dell’esperienza, competenza e/o

    anzianità nella mansione direttiva

    e quindi rilevarne una responsabilità organizzativa e non in relazione alla delega di funzione scritta ricevuta

    IL PREPOSTO:

  • NORMATIVA AL RIGUARDO

    Circolare n. 60/96

    Il preposto è il “sensore”, cioè il soggetto che, conoscendo gli ambienti di lavoro ed i suoi occupanti, vigila sull’osservanza delle disposizioni impartite, svolge mansioni di sorveglianza e vigilanza relativamente all’applicazione delle disposizioni stesse.

    IL PREPOSTO:

  • SENTENZE DELLA CASSAZIONE AL RIGUARDO

    (Cass. Pen.; sez. III, 10/01/89)

    Le misure di sicurezza per la tutela dei lavoratori devono essere predisposte ed attuate sempre, anche contro la volontà dei dipendenti, e devono essere fatte osservare dal datore di lavoro e dai preposti

    Il dovere di vigilanza deve assumerecarattere impositivo (non solo dispositivo)

    IL PREPOSTO:

  • SENTENZE DELLA CASSAZIONE AL RIGUARDO

    (Cass. Pen.; sez. III, 27/01/99)

    Grava sul preposto, nell’ambito del suo compito fondamentale di vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza, l’obbligo di

    verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa […] siano pericolosi per l’incolumità del lavoratore che li manovra.

    Quindi deve verificare periodicamentelo stato delle attrezzature

    IL PREPOSTO:

  • SENTENZE DELLA CASSAZIONE AL RIGUARDO

    Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 1 febbraio 2012, n. 4412

    Il caposquadra è responsabile della morte del lavoratore che per pulire una grata si appoggia su una lamina sottile e precipita:

    il caposquadra è responsabile

    IL PREPOSTO:

  • Testualmente la Corte afferma:

    L’accertamento della qualità di destinatario delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, va compiuto in concreto con riferimento alle mansioni svolte ed alla specifica sfera di responsabilità attribuita.

    Il richiamo alla delega di funzioni non è pertinente, poiché se da un lato il sistema prevede che il datore di lavoro possa delegare la maggior parte delle funzioni che attengono alla sua sfera di responsabilità, dall’altro lato esso non richiede che i singoli soggetti individuati quali dirigenti e quali preposti ai sensi di legge, debbano essere muniti di una delega ad hoc ai fini dell’assunzione della responsabilità che la legge demanda loro.

    IL PREPOSTO:

  • Tale sfera di responsabilità è infatti autonomamente conformata sul ruolo istituzionale che essi svolgono, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa”.

    IL PREPOSTO:

  • CONCLUSIONE E DEDUZIONI IN MERITO ALLA SENTENZA

    Come logica conseguenza deve, dunque, respingersi la tesi in base alla quale, in assenza di una valida delega di funzioni, non possa sorgere alcuna responsabilità né in capo al dirigente né in capo al preposto:

    al contrario, i collaboratori del datore di lavoro sono, al pari di quest’ultimo, da considerare, per il fatto stesso di essere inquadrati come dirigenti o preposti e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, destinatari dell’osservanza dei precetti infortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega ad hoc.

    IL PREPOSTO:

  • I Preposti hanno il compito fondamentale e preziosissimo di verificare la corretta attuazione delle procedure comportamentali stabile dal Datore di lavoro , tese alla protezione dei “lavoratori” e alla prevenzione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro

    …..bene ditemi che devo fare!!!!

    COMPITI DEL PREPOSTO:

  • ❖ deve assumersi interamente la responsabilità della sicurezza dei propri lavoratori, perché se così non fosse egli perderebbe una parte dei suoi diritti e trascurerebbe il più importante dei suoi compiti;

    ❖ il mezzo migliore per eliminare o prevenire atti lavorativi pericolosi è il coinvolgimento diretto dei lavoratori stessi; pertanto il preposto occupa una migliore posizione rispetto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);

    ❖ Il preposto è la persona più indicata per controllare lavoratori, macchine e metodi di lavoro quotidianamente e per l’intera durata del lavoro, svolgendo conseguentemente un’azione diretta e consapevole in quanto trattasi di persona competente (conosce il ciclo produttivo non solo in modo teorico ma anche sotto il profilo operativo);

    ❖ I lavoratori non dovrebbero avere a che fare con preposti che in prima persona non rispettano le norme per le quali loro stessi dovrebbero fungere da esempio;

    COMPITI DEL PREPOSTO:

  • Il preposto che voglia controllare il livello di qualità della propria azione antinfortunistica e correggere i propri atteggiamenti, che possono influire negativamente sulla stessa, deve saper:

    • accettare la sicurezza come una parte dei suoi compiti, al pari della produzione, della qualità, etc.;

    • riconoscere che c’è una relazione diretta tra la sicurezza, la produzione, la manutenzione e l’amministrazione;

    • fornire adeguate istruzioni sulla sicurezza a tutti i neoassunti ed a tutti i dipendenti che assumono nuove mansioni;

    • informare tutti i dipendenti che la violazione delle norme riguardanti la sicurezza è grave come la violazione di qualsiasi altra norma e prendere provvedimenti verso chi le ignora;

    • controllare che il personale sia provvisto dei necessari DPI in funzione dell’attività svolta;

    • mostrarsi sempre come esempio;

    • nei contatti personali e nelle discussioni di gruppo fare il possibile per far partecipare tutti i lavoratori al programma per la sicurezza;

    • non permettere che, nella propria area di competenza, siano messi in funzione nuovi macchinari senza le necessarie protezioni e senza che siano state impartite le necessarie istruzioni per operare in sicurezza;

    • fare indagini per determinare le cause di qualsiasi tipo di infortunio compresi quelli lievi e quelli mancati;

    • vigilare sempre e correggere prontamente le condizioni di lavoro non sicuro e le operazioni pericolose.

    COMPITI DEL PREPOSTO:

  • Esempio di flusso di compiti e responsabilità di un preposto

    Posizione aziendale

    Ruolo Obiettivi del ruolo

    Attività Responsabilità Compiti

    caporeparto

    Preposto

    Ottenere nel suo reparto la riduzione degli infortuni, degli incidenti e dei comportamenti pericolosi.Dare attuazione agli interventi previsti del DVR

    Eseguire il monitoraggio degli addetti al proprio reparto. Utilizzare il piano di adeguamento del DVR per gli obiettivi di sua competenza

    Ha la responsabilità del controllo,vigilanza e verifica dell’attuazione delle misure dettate dai dirigenti nel proprio reparto. Fa parte delle squadre di emergenza. È addetto alla prevenzione incendi e primo soccorso.

    Collaborare alla definizione delle misure di prevenzione e protezione per i lavoratori del proprio reparto.Assegnare i compiti ai lavoratori del proprio reparto tenendo conto delle specifiche peculiarità.Verificare e controllare il rispetto delle norme e delle istruzioni di sicurezza da parte dei lavoratori del proprio reparto

    IL PREPOSTO:

  • Lettera tipo d’incarico proposta

    Egregi signori,

    la presente per confermare che, in base all’analisi dei compiti e delle attribuzioni in essere nella ( nome azienda…………), i destinatari della presente rispondono alla definizione di “preposto” alla luce del D.Lgs 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

    Nella loro veste di preposti, questi sono quindi tenuti alla disposizioni dell’ articolo 19 del citato decreto:

    IL PREPOSTO:

  • In sintesi, dunque, il preposto, privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture (compito che spetta al datore di lavoro), svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispondenti poteri organizzativi e disciplinari, ed è responsabile, tra l’altro:

    - dell’attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro edorganizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell’attività;

    - della verifica della presenza, nelle fasi di produzione, di rischi imprevisti e dell’assunzione delle opportune cautele;

    - dell’attuazione del piano di manutenzione di macchine e strumenti di lavoro e della predisposizione di verifiche e controlli sugli stessi per garantirne la perfetta efficienza.

    Caratteristiche peculiari della funzione

    IL PREPOSTO:

  • Il tratto essenziale della funzione è rappresentato dal doveredi vigilanza sull’attività lavorativa, in conformità ai modi, ai tempi e

    agli obiettivi fissati in via generale dai superiori gerarchici (datori di lavoro/i dirigenti) e sulla base dei criteri di massima, con i mezzi, le

    attrezzature e i presidi di sicurezza dagli stessi preordinati.

    • Trattasi, quindi, di un soggetto, posto alle dirette dipendenze del datore di lavoro (o dirigente), al quale è attribuita (di fatto o mediantespecifico incarico) una funzione di controllo permanente e di sovrintendenza nello svolgimento della prestazione lavorativa.

    IL PREPOSTO:

  • 1. Essere ascoltato dall’azienda ad esigere che essa adotti i provvedimenti necessari al miglioramento della sicurezza nell’area di propria competenza

    2. Disporre con libertà nell’organizzazione dei propri uomini (uomo giusto al posto giusto) e di essere supportato dall’azienda nel processo di formazione di sensibilizzazione dei lavoratori in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro

    3. Poter disporre di tutti i DPI necessari per poter garantire la massima sicurezza deilavoratori

    4. Essere informato formato dall’azienda in merito alle procedure di sicurezza e diprevenzione contenute del DVR nell’ambito nell’area di propria competenza

    I DIRITTI DEL PREPOSTO:

  • Il preposto non è in alcun modo sollevato dalle proprie responsabilità da qualunque forma di opposizione sollevata dal lavoratore circa l’adozione delle misure di protezione individuale o l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

    Infatti non sussiste responsabilità penale a carico del preposto in caso di rifiuto del lavoratore di attenersi alle direttive del preposto.

    Suo compito sarà, in questi casi, di informare immediatamente il dirigente e il datore di lavoro dell’opposizione affinchè questi assumano i provvedimenti del caso.

    Responsabilità del preposto in caso di opposizione del lavoratore

    LE RESPONSABILITA’ DEL PREPOSTO:

  • ❖ Non sussiste responsabilità a carico del preposto se l’infortunio sia dipeso , non da omessa o insufficiente vigilanza, ma bensì dalla mancanza degli strumenti, delle misure, delle cautele e degli accorgimenti antinfortunistici la cui predisposizione ed attuazione spetta al datore di lavoro o al soggetto competente delegato dal Datore di Lavoro stesso.

    ❖ Inoltre, il preposto non è responsabile delle lesioni subite dal lavoratore nel caso in cui quest’ultimo sia stato informato dal preposto circa la necessaria adozione delle specifiche misure di sicurezza ed il preposto abbia predisposto le attrezzature idonee per l’effettuazione del lavoro.

    ❖ Né può essere configurata la colpa in capo al preposto per omessa vigilanza relativa all’utilizzo delle attrezzature se l’evento è riconducibile ad un’imprevedibile iniziativa del lavoratore, di cui il preposto non era a conoscenza.

    LE RESPONSABILITA’ DEL PREPOSTO - LIMITI:

  • ❖ L’obbligo dei preposti di vigilare affinché i lavoratori osservino le norme di sicurezza per la prevenzione infortuni non può essere addebitato fino al punto di imporre una presenza continua sul luogo di lavoro né può essere esteso fino a dover impedire eventi dipendenti da comportamenti anomali, imprevedibili e violatori degli ordini ricevuti.

    In tal senso l’attività di vigilanza non può essere attuata sempre eovunque:

    tale impegno ha i limiti della ragionevolezza e della esigibilità della prestazione.

    Tre sono gli obblighi fondamentali assolti i quali si deve escludere ogni responsabilità in capo al preposto:

    1. La predisposizione di tutte le misure imposte dalla normativa: formazione ed informazione dei dipendenti sui rischi dell’attività effettivamente svolta;

    2. Utilizzo di attrezzature idonee e presidi di sicurezza;3. Messa in opera di ogni misura idonea secondo le ordinarie regole di prudenza e diligenza

    che garantiscano la sicurezza nei luoghi di lavoro

    LE RESPONSABILITA’ DEL PREPOSTO - LIMITI:

  • • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (informazioni sui rischi specifici per mansione e misure adottate dall’azienda)

    • Raccolta delle informazioni e disposizioni emanate in materia di sicurezza

    • Disponibilità dei “tecnici della sicurezza” (RSPP, Medico Competente)

    • Strumenti aziendali per la segnalazione di criticità o per proporre suggerimenti

    • Strumenti previsti dal contratto di lavoro per segnalare ai superiori ripetuti comportamenti scorretti da parte dei lavoratori;

    Strumenti per la sorveglianza

    MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

  • DUBBI E PERPLESSITA’ RICORRENTI IN MERITO ALL’OPERATO DEL

    PREPOSTO

  • 1) Un Preposto senza poteri di spesa necessari per risolvere dei problemi disicurezza esistenti nel proprio ambiente di lavoro, mantiene le sueresponsabilità funzionali?

  • Sentenza di cassazione del 21.02.2003

    Sono irrilevanti anche i poteri di spesa: i dirigenti ed i preposti possonoanche non avere poteri decisionali e di spesa; ma hanno comunque ilgrande compito di rilevare e di segnalare, a chi possiede i poteri decisionali

    e di spesa le situazione di carenze nelle misure di sicurezza.

  • 2) Nel caso il Preposto ravvisi che un’ area di propria pertinenza non è anorma cosa deve fare?

  • A) Deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia ledeficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi diprotezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che siverifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base dellaformazione ricevuta.

    B) Nel caso però ravvisi un pericolo immediato, Il preposto deve informare ilpiù presto possibile i lavoratori esposti circa il rischio stesso , e sulledisposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

  • 3) Nel caso di un infortunio accorso ad un sottoposto, il Preposto sarà semprecoinvolto nelle responsabilità conseguenti?

  • • Al preposto compete: in via autonoma – la direzione e la sorveglianza deilavoratori per evitare che questi possano eseguire operazioni e manovreavventate.

    • Ne consegue che in caso di infortunio , la responsabilità del preposto nonsarà mai oggettiva o di posizione, bensì fondata sull’inosservanza deiprecisi obblighi correlati alla sua funzione di vigilanza.

  • 4) Il Preposto per svolgere correttamente l’attività di controllo è destinato asorvegliare ininterrottamente i lavoratori?

  • • Il compito del Preposto non è quello si sorvegliare ininterrottamente illavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiestol’impiego congiunto di due persone, sia il lavoratore che il suo controllore.Il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficaceche il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite edeventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti.

  • 6) Quale è la formazione che deve ricevere un Preposto?

  • Diritto del preposto a ricevere l’informazione e la formazione

    Una corretta lettura del D.Lgs. 81/08 impone di considerare il preposto

    innanzitutto come “lavoratore”. In tale sua qualità il preposto ha quindi il diritto

    di ricevere dal datore di lavoro le informazioni previste dall’art. 36 del

    D.Lgs. 81/08 e la formazione prevista dall’art. 37, commi 1-6) del D.Lgs.

    81/08.

  • Formazione specifica dei preposti (art. 37, comma 7)

    A norma del comma 7, dell’art. 37 i preposti devono ricevere a cura del datoredi lavoro e in azienda un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamentoperiodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Icontenuti della formazione comprendono :

    • Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;• Definizione e individuazione dei fattori di rischio;• Valutazione dei rischi;• Individuazione delle misure tecniche e procedurali ed organizzative in materia di prevenzione e protezione.

  • Risvolti Pratici Nell’assolvimento Dell’incarico Del Preposto

  • Quali problemi?

    La mancata formalizzazione è la concausa di uno dei problemi principali che siregistrano su questo tema: i preposti denunciano spesso una difficoltà a farvalere la loro funzione.

    Il corretto svolgimento del ruolo di questa figura comporta sì la motivazionedei lavoratori alla sicurezza, ma deve necessariamente concretizzarsi inrichiami e segnalazioni scritte laddove si rilevino comportamenti inadatti.

  • “Se non metti le scarpe antinfortunistiche ti richiamo per scritto e lo segnalo al dirigente “

  • Quali conseguenze immediate?

    Un simile richiamo attuato all’inizio nei confronti di un lavoratore non fa altro che turbare i rapporti ed esasperano conflittualità

  • Si consiglia un approccio diverso ovvero:

    Se sbagli metti in difficoltà anche me.