CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

42
CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI BERGAMO 25/03/2019 Relatore: Pietro Enrico Gamba

Transcript of CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Page 1: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

CORSO PREPOSTI

LEZIONE 2

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

INDIVIDUALE - DPI

BERGAMO 25/03/2019 Relatore: Pietro Enrico Gamba

Page 2: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

DPI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI

Page 3: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Dispositivi protezione individuale

D. Lgs. n°81/08

Capo II

Uso dei dispositivi di protezione individuale

Art. 74. Definizioni

Art. 75. Obbligo di uso

Art. 76. Requisiti dei DPI

Art. 77. Obblighi del datore di lavoro

Art. 78. Obblighi dei lavoratori

Art. 79. Criteri per l’individuazione e l’uso

Page 4: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

D. Lgs. n°81/08

Capo II

Uso dei dispositivi di protezione individuale

Art. 74. Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito

denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere

indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro

uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute

durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio

destinato a tale scopo.

Dispositivi protezione individuale

Page 5: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

D. Lgs. n°81/08

2. Non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente

destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle

forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento

dell’ordine pubblico;

Dispositivi protezione individuale

Page 6: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

D. Lgs. n°81/08

2. Non costituiscono DPI:

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di

trasporto;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente

sportivi e non per attività lavorative;

f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e

fattori nocivi.

Dispositivi protezione individuale

Page 7: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

D. Lgs. n°81/08

Art. 75. Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non

possono essere evitati o sufficientemente ridotti da

misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione

collettiva, da misure, metodi o procedimenti di

riorganizzazione del lavoro.

Dispositivi protezione individuale

Page 8: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

I DPI devono essere impiegati quando i

rischi non possono essere evitati o

sufficientemente ridotti con altri mezzi,

come:

misure tecniche di prevenzione

(eliminazione del rischio e riduzione del

rischio e degli esposti) ;

mezzi di protezione collettiva;

misure, metodi o procedimenti di

riorganizzazione del lavoro.

Page 9: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

ELIMINAZIONE DEL RISCHIO

Occorre cercare di eliminare radicalmente dal

luogo di lavoro la situazione che determina il

pericolo

modificando l’attività lavorativa per eliminare

una fase particolarmente gravosa, es si può

eliminare il rischio da movimentazione manuale

dei carichi mediante l’acquisto e l'uso mezzi di

movimentazione meccanica;

eliminando materie prime pericolose.

Page 10: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

RIDUZIONE DEL RISCHIO

In certe circostanze, le condizioni di pericolo

possono essere connaturate alle attività in modo

tale da non essere eliminabili; in questo caso è

ancora possibile ridurre il rischio, ad esempio

sostituendo sostanze chimiche pericolose con

altre meno pericolose

Page 11: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

RIDUZIONE DEGLI ESPOSTI

Quando nessuno dei primi due interventi è

possibile, può essere ridotto il numero di esposti, riservando solo a determinate persone lo svolgimento di determinate mansioni o la possibilità di accesso e di manipolazione delle sostanze pericolose.

Page 12: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

PROTEZIONE COLLETTIVA

In sostituzione o in aggiunta alla riduzione degli

esposti, possono essere adottati sistemi di

protezione collettiva, es le cappe aspiranti o i

sistemi di ricambio dell'aria.

Page 13: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

IL DPI NON DEVE MAI SOSTITUIRE

assenze di bonifiche di ambienti;

carenza di apparecchiature;

mancanza di efficaci procedure e di controlli

esposizione a rischi indebiti;

violazione di procedure;

superficialità e imprudenze nei comportamenti.

Page 14: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Segnaletica

D. Lgs. n°81/08

Art. 76. Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo 4

dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un

rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

Dispositivi protezione individuale

Page 15: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Segnaletica

D. Lgs. n°81/08

Art. 76. Requisiti dei DPI

3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI,

questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche

nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei

rischi corrispondenti.

Dispositivi protezione individuale

Page 16: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

D. Lgs. n°81/08

Art. 77. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere

evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano

adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali

ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal

fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul

mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione

significativa negli elementi di valutazione.

Dispositivi protezione individuale

Page 17: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

D. Lgs. n°81/08

Art. 77. Obblighi del datore di lavoro

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal

fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato,

specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:

a) entità del rischio;

b) frequenza dell’esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del Decreto di cui

all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti

previsti dall’articolo 76.

Dispositivi protezione individuale

Page 18: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

D. Lgs. n°81/08

Art. 77. Obblighi del datore di lavoro

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene,

mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e

secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo

casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del

fabbricante;

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

Dispositivi protezione individuale

Page 19: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

D. Lgs. n°81/08

Art. 77. Obblighi del datore di lavoro

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze

richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende

misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e

igienico ai vari utilizzatori;

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo

protegge;

f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni

adeguate su ogni DPI;

Dispositivi protezione individuale

Page 20: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

D. Lgs. n°81/08

Art. 77. Obblighi del datore di lavoro

g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per

la riconsegna e il deposito dei DPI;

h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno

specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992,

n. 475, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell’udito.

Dispositivi protezione individuale

Page 21: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Dispositivi protezione individuale

Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i

lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento

organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi

dell’articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i

lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente

all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento

eventualmente organizzato ed espletato.

D. Lgs. n°81/08

Page 22: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Dispositivi protezione individuale

Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori

3. I lavoratori:

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in

materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o

al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI

messi a loro disposizione.

D. Lgs. n°81/08

Page 23: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Dispositivi protezione individuale

Categorie dei DPI

• Appartengono alla prima

categoria, i DPI di

progettazione più

semplice, destinati a

salvaguardare la persona

da rischi di danni fisici di

lieve entità.

I DPI sono suddivisi in 3 categorie.

Page 24: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Dispositivi protezione individuale

• Appartengono alla terza categoria i DPI di

progettazione complessa destinati a salvaguardare i

lavoratori da rischi di morte o da lesioni gravi a

carattere permanente.

Categorie dei DPI

Page 25: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Dispositivi protezione individuale

Categorie dei DPI

• Appartengono alla seconda categoria i DPI che non

rientrano nelle altre due categorie.

Page 26: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Dispositivi protezione individuale

Dispositivi di protezione della testa:

Sono realizzati con materiale plastico resistente (policarbonato termoplastico) o rinforzato (fibra di vetro) o metallico (alluminio o lega leggera).

Utilizzo dei caschi:

lavori edili;

altoforni, acciaierie, laminatoi, fonderie;

lavori in prossimità di apparecchi di sollevamento e gru.

caschi di protezione

Page 27: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Dispositivi protezione individuale

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL’UDITO

• Tappi per le orecchie.

• Caschi (ricoprenti l’apparato auricolare).

• Cuffie

Page 28: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Dispositivi protezione individuale

Tappi per le orecchie

• Proteggono l’orecchio dai rumori di non elevata intensità;

• sono realizzati in silicone morbido,

gomma o plastica, e si adattano praticamente a tutti i tipi di orecchio;

• sono riusabili, igienici, durevoli, ma necessitano di cura e pulizia costanti.

Page 29: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Dispositivi protezione individuale

• Offrono un'attenuazione del

rumore, superiore a quella dei

tappi, anche se a scapito di

un confort inferiore,

soprattutto in estate.

• Possono essere indossate

facilmente e con rapidità.

Cuffie antirumore

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL’UDITO

Page 30: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Dispositivi protezione individuale

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DEGLI OCCHI-VOLTO

Servono alla protezione degli occhi e del viso da:

• schegge, urti con materiali solidi, etc;

• raggi infrarossi, raggi laser, luce molto intensa, raggi

ultravioletti;

• schizzi di sostanze liquide e solide calde, oppure

calore radiante.

Page 31: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Dispositivi protezione individuale

SCHERMI:

Sono usati nelle lavorazioni di

saldatura per la protezione

dagli di spruzzi di metallo

incandescente e dalle

radiazioni emesse durante tali

lavorazioni.

Page 32: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Dispositivi protezione individuale

D.P.I. PER LA PROTEZIONE DELLE

VIE RESPIRATORIE

• In caso di ambienti di lavoro in cui sia

presente il rischio di respirare gas,

polveri o qualunque altro inquinante

aerodisperso, è assolutamente

necessario utilizzare idonei D.P.I., in

funzione del tipo di pericolo presente.

Page 33: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Dispositivi protezione individuale

D.P.I. PER LA PROTEZIONE DELLE

VIE RESPIRATORIE

• Questi mezzi

protettivi servono per

filtrare l’aria che

respira il lavoratore e

trattenere e le polveri

nocive.

Mascherina antipolvere semplice

Mascherina antipolvere con carboni attivi

• Questi mezzi

protettivi servono per

filtrare l’aria che

respira il lavoratore e

trattenere e le polveri

nocive.

Page 34: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Dispositivi protezione individuale

Nelle situazioni più impegnative, si usano:

maschere antigas con filtro

gli autorespiratori con maschera

Page 35: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Dispositivi protezione individuale

• Si utilizzano nelle attività che

comportano rischi per mani e

braccia.

• In genere, è opportuno usare

guanti di uno specifico materiale, in

funzione del tipo di lavorazione da

eseguire.

Dispositivi di protezione

delle mani e delle braccia: GUANTI

Page 36: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

VARIE TIPOLOGIE DI GUANTI (Il materiale costituente i guanti cambia a

seconda del tipo di agente pericoloso)

• Guanti per la protezione da agenti

fisici (meccanici, termici ed elettrici);

• Guanti per la protezione da agenti

chimici, come solventi o sostanze

corrosive.

Dispositivi protezione individuale

Page 37: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DEI PIEDI E DELLE GAMBE

• Scarpe di sicurezza;

• Stivali di gomma.

Dispositivi protezione individuale

Page 38: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

SCARPE DI SICUREZZA: • Devono essere adeguate alla

tipologia del rischio specifico; • la suola può essere particolarmente

resistente agli agenti corrosivi, agli oli, al calore moderato, o antisdrucciolevole e in rilievo;

• La punta può essere protetta con puntale in acciaio incorporato capace di resistere allo schiacciamento;

• La pianta può essere munita di soletta interna antiperforazione, a lamella d'acciaio, capace di resistere all'azione di schegge, chiodi, trucioli metallici, ecc.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DEI PIEDI E DELLE GAMBE

Dispositivi protezione individuale

Page 39: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Utilizzo tipico degli Stivali:

• luoghi molto umidi o bagnati;

• presenza di sostanze acide o caustiche, oli ecc..

Il materiale utilizzato per la loro costruzione, varia a seconda delle sostanze da cui proteggersi

Dispositivi protezione individuale

Page 40: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Dispositivi di protezione del corpo

• Camici

• Tute

• Gilet ad alta visibilità

• Dispositivi anticaduta

Dispositivi protezione individuale

Page 41: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Dispositivi protezione individuale

PROTEZIONE DELLA PELLE

• Creme protettive;

• pomate;

Modalità di azione:

• formano una barriera impermeabile alle sostanze

potenzialmente nocive.

• Utilizzo prevalente: manipolazione di sostanze

corrosive, irritanti o allergiche.

Page 42: CORSO PREPOSTI LEZIONE 2 - istitutopesenti.edu.it

Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo

Dispositivi protezione individuale

I DPI devono per legge

riportare il marchio CE

che indica la conformità ai requisiti

essenziali di salute e sicurezza