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Introduzione sugli aspetti normativi e ciò che ne consegue.

IVA - DIRETTIVA 2010/45/UE

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1)RIFERIMENTI (ALLEGATO ALLA PRESENTAZIONE):Note esplicativeNorme sulla fatturazione dell'IVA(Direttiva 2010/45/UE del Consiglio)

2) NORMATIVI

- Introduzione di norme relative all’applicabilità dei regimi dell’Iva egli scambi tra soggetti passivi dell’Iva-- Introduzione dell’Iva per cassa-- Fattura semplificata

3) DI SEMPLIFICAZIONE- Slancio della fattura elettronica

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Normative:01/01/2013 in via di recepimento

Di semplificazione e di processo:Dal 01/01/2013 al ………………

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- Normalizzazione ed armonizzazione delle normative

- Incoraggiamento all’uso della fattura elettronica

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IVA PER CASSA…

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IL MODELLO ATTUALEDL 185/2008

In vigore fino al 30/11/2012

• Regime facoltativo• Applicazione opzionale «operazione per operazione»• Tetto massimo accesso: volume d’affari annuo minore o

uguale a € 200.000CEDENTE

CESSIONARIO

Per cassa

Percompeten

za

Per cassa

Versamento

Detrazione

Detrazione

Al ricevimento del pagamento da parte del cessionario ovvero trascorso un anno dalla effettuazione dell’operazione, a meno che il cliente sia stato sottoposto a procedure concorsuali o esecutive

A prescindere dal pagamento dei propri fornitori

Solo previo pagamento del fornitore in regime di cassa ovvero trascorso un anno dalla effettuazione dell’operazione

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IL NUOVO MODELLODL 83/2012

In vigore dall’ 1/12/2012

• Regime facoltativo• Applicazione a tutte le operazioni effettuate• Va esercitata apposita opzione• Tetto massimo accesso: volume d’affari annuo minore o

uguale a € 2.000.000

CEDENTE

CESSIONARIO

Per cassa

Percompeten

za

Per cassa

Versamento

Detrazione

Detrazione

Al ricevimento del pagamento da parte del cessionario ovvero trascorso un anno dalla effettuazione dell’operazione, a meno che il cliente sia stato sottoposto a procedure concorsuali

Solo previo pagamento del proprio fornitore ovvero decorso un anno dal momento in cui l’imposta è diventata esigibile

Ammessa dal momento di effettuazione dell’operazione a prescindere dal pagamento(vedi oltre)

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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE

Operazione Effettuata Momento di effettuazione

Cessione di beni immobili Momento della stipula del contratto

Cessione beni mobili Momento della consegna o spedizione

Cessioni di beni immobili o beni mobili i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente

Momento in cui si producono tali effetti e comunque, nel caso di beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione

Prestazione di servizi Momento del pagamento del corrispettivo

Emissione della fattura, in tutto o in parte, prima che l’operazione si consideri effettuata

Al momento dell’emissione della fattura per la parte fatturata

Pagamento di un acconto, in tutto o in parte, prima che l’operazione si consideri effettuata

Al momento del pagamento dell’acconto per la parte pagata

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ESERCIZIO DELL’OPZIONE

La modalità di esercizio dell’opzione o revoca del nuovo regime devono essere fissate dall’Agenzia delle Entrate con un apposito provvedimento.L’opzione ha effetto:•a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata; ovvero•in caso di inizio dell’attività in corso d’anno, dalla data di inizio dell’attività.

Le operazioni già liquidate al 31.12 dell’anno precedente quello di esercizio dell’opzione sono

escluse dalla disciplina in esame

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REVOCA O DECADENZA DELL’OPZIONE

Nel caso in cui il volume d’affari superi, in corso d’anno, il limite di € 2.000.000 il regime dell’Iva «per cassa» cessa con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo a

quello di superamento

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OPERAZIONI ATTIVE

(La liquidazione dell’Iva per cassa si applica relativamente alle fatture emesse nei confronti dei soggetti passivi Iva (quindi non a privati).L’Iva per cassa Non può essere applicata nei seguenti casi: 1. Il cedente o prestatore si avvale di «regimi speciali di determinazione» dell’Iva, precisamente:

• regime «monofase» (art.74, co. 1, D.P.R. 633/1972) quale ad esempio, editoria, salI e tabacchi, fiammiferi, ecc.;

• regime del margine dei beni usati (art. 36, D.L. 23 febbraio 1995, n.41)

• regime delle agenzie di viaggi e di turismo(art.74-ter, D.P.R. 633/1972)

2. l’acquirente o committente assolve l’imposta mediante l’applicazione del «reverse charge»; 3. l’acquirente o committente è un soggetto privato; 4. per le operazioni con «Iva ad esigibilità differita» disciplinate dall’art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972 enti pubblici).

Sulle fatture attive indicare:«Operazione soggetta al regime Iva per cassa di cui all’art.32-bis, D.L. 83/2012»

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OPERAZIONI PASSIVE

L’art. 3 del decreto attuativo prevede che sono escluse dal differimento della detrazione dell’Iva a credito le seguenti operazioni:L’Iva per cassa Non può essere applicata nei seguenti casi:

• acquisti di beni e servizi soggetti a Iva con il metodo del reverse charge (Art.17 D.P.R. 633/72, per esempio micro - processori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione, telefoni cellulari, rottami, ecc.);

• acquisti intracomunitari;• le importazioni;• le estrazioni di beni dai depositi Iva.

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Fac simile: calcolo – liquidazione IVA per cassa

(+) Iva relativa alle fatture emesse e registrate nel periodo

(-) Iva relativa alle fatture emesse e registrate nel periodo il cui corrispettivo non è stato riscosso

(+) Iva relativa alle fatture emesse nei precedenti periodi e riscosse in questo

(-) Iva detraibile relativa alle fatture registrate nel periodo

(-) Iva relativa alle fatture di cui al passaggio precedente il cui corrispettivo non è stato pagato

(+) Iva relativa alle fatture registrate nei precedenti periodi e pagate in questo periodo

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REGOLE DI FATTURAZIONE

FATTURAZIONE ATTIVAPer cessione di beni e prestazioni

di servizi

Deve riportare:•La dicitura «inversione contabile» per le prestazioni non territoriali quando il cessionario/committente è stabilito nell’UE, ovvero se extracomunitario «operazione non soggetta».

•Indicazione obbligatoria della partita Iva del cessionario/committente nazionale o UE, ovvero codice fiscale del soggetto nazionale che agisce in veste privata.

•Fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo all’effettuazione, anche per i servizi, come per i beni, purché individuabili attraverso idonea documentazione.

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FATTURAZIONE SEMPLIFICATA

• Per operazioni fino ad € 100 limite elevabile ad € 400.

• Possibilità di indicare solamente il codice fiscale o la partita Iva.

• Non è necessario riportare la base imponibile, ma è sufficiente il corrispettivo complessivo e l’imposta.

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• L’esigibilità dell’imposta è fatta coincidere con l’emissione della fattura o al più tardi con il 15 del mese successivo all’effettuazione della cessione.

• In caso di mancata ricezione della fattura dall’operatore UE: il soggetto nazionale che non dovesse ricevere la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve provvedere in via autonoma, entro il 15 del terzo mese successivo, ad emettere la relativa (auto) fattura onde regolarizzare l’omissione del fornitore.

SCAMBI INTRACOMUNITARI

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Carlo [email protected]

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L’obiettivo principale della direttiva è eliminare oneri e costi che ostacolano il ricorso alla fattura elettronica da parte delle imprese.

A tale scopo, la direttiva stabilisce che “ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura”.

Ma che significa?

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Non vi sono più soltanto la trasmissione elettronica dei dati (EDI) e la firma elettronica avanzata …

…. ma molto di più, vediamo nella pratica:

Carlo [email protected]

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Carlo [email protected]

PRINCIPI GENERALI DELLA DISCIPLINA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Disposizioni attuali Nuova direttiva in fase di recepimento

Regole comuni sulla fatturazione elettronica molto restrittive e vincolanti.

Massima libertà degli operatori.

Possibilità in capo all’Amministrazione Finanziaria di effettuare i controlli.

Incoraggiamento dell’uso dello strumento elettronico per la fatturazione.

Soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all’archiviazione dei documenti dematerializzati.

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Come è evidente, tale “favore” del legislatore comunitario rispetto all’utilizzo dello strumento elettronico è da riscontrare nella possibilità per talune imprese, di ridurre - attraverso la fatturazione elettronica – i costi oltre che a renderle maggiormente competitive ed efficienti.

Carlo [email protected]

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- Competenza e tempestività nelle risposte per l’aspetto normativo

- Investimento in infrastrutture per contribuire all’ incentivazione all’uso della fattura elettronica - Approcci tecnico economici corretti sul corrollario “di processo” che il recepimento della normativa imporra’.- In due parole, SOLUZIONI ……….

Carlo [email protected]

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L’ Agenzia delle Entrate ha aperto un forum pubblico dove sono stati raccolti i contributi da tutti gli enti interessati (e non solo) che potrebbero ulteriormente modificare alcuni termini del decreto attuativo.Ecco quanto riportato nella sezione specifica.

Associazioni economico-professionali, le Università, i Professionisti e i Privati interessati sono invitati a trasmettere entro il 25 settembre 2012 contributi e osservazioni ritenuti utili ai fini del recepimento.Per il corretto invio dei contributi è necessario rispondere, entro 24 ore, all’email che verrà inviata a completamento della procedura.La partecipazione alla consultazione non costituisce alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali decisioni del Dipartimento delle finanze.Una sintesi degli esiti sarà pubblicata al termine della consultazione.

Carlo [email protected]

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Proseguono alla luce delle normative in via di Introduzioni i lavori del Forum Italiano sulla FatturazioneElettronica.Al Forum partecipano l’Agenzia delle entrate, il Ministero delle Finanze, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC), il Politecnico di Milano, e numerosi altri stakeholder in rappresentanza degli interessi del mondo delle imprese e della pubblica amministrazione.

Il Forum nazionale si coordina poi con quello istituito a livello europeo che ha il compito di portare avanti le medesime iniziative sull’intero territorio dell’Unione.

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“Convegno annuale CBI 2012”

Ti aspettiamo a Roma , il 22 e 23 novembre , presso Palazzo Altieri (Piazza del Gesù, 49), alla decima edizione di " CBI 2012 - Corporate Banking, e-Billing e Fattura Elettronica ", il grande evento internazionale su Corporate Banking Interbancario, Fattura Elettronica, servizi a supporto della Pubblica Amministrazione e sistemi di e-Billing.

 

www.cbi-org.eu , www.abieventi.it  

Carlo [email protected]

Come tutti sappiamo le Banche hanno investito molto in infrastrutture delegate al supporto delle aziende che intendono adottare la fattura elettronica non a caso ecco i temi del Convegno Annuale

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Le fatture devono corrispondere a cessioni o prestazioni realmente effettuate Considerando 10 della direttiva 2010/45/UE

Come gia’ detto nuova definizione di fattura elettronica art .217 e scelta dei modi con cui assicurare autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità art.233 par,1.

- Controlli di gestione :art.233 par.1 secondo comma

- Pista di controllo affidabile : art.233 par.1 secondo comma

- Archiviazione di fatture :cfr. documento d3 …..Carlo Bosticco-Format.

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Riferimento: considerando 10 della direttiva 2010/45/UE

Le fatture devono corrispondere a cessioni o prestazioni realmente effettuate e occorre assicurarne l'autenticità, integrità e leggibilità.

I controlli di gestione possono essere utilizzati per creare piste di controllo affidabili tra fatture e cessioni e/o prestazioni, assicurando in tal modo che qualsiasi fattura (sia essa cartacea o elettronica) soddisfi tali requisiti.

Carlo [email protected]

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Carlo [email protected]

Riferimento: articolo 233, paragrafo 1, quarto comma:

"Integrità del contenuto" implica che il contenuto richiesto in conformità con la presente direttiva non sia stato alterato.

Il fatto che il contenuto della fattura non sia stato alterato (integrità del contenuto) non dipende dal formato di una fattura elettronica.

Purché il contenuto della fattura previsto dalla direttiva IVA resti invariato, il formato in cui il contenuto è riportato può essere convertito in altri formati.

Ciò consente al destinatario, o al prestatore di servizi che agisce per suo conto, di convertire o di presentare in un modo diverso i dati elettronici per adattarli al proprio sistema informatico o per tenere conto dei cambiamenti tecnologici che si verificano nel corso del tempo.

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Riferimento: articolo 233, paragrafo 1, secondo comma

Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura.

Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e unacessione di beni o una prestazione di servizi.

Carlo [email protected]

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Il controllo di gestione è un concetto molto ampio. È il processo creato, attuato e aggiornato dai soggetti (amministrazione, personale e proprietari) cui spetta fornire una garanzia ragionevole riguardo all'informativa finanziaria, contabile e regolamentare, oltre al rispetto dei requisiti giuridici.

Nello specifico, nel contesto dell'articolo 233, va inteso come il processo con il quale un soggetto passivo crea, attua e aggiorna una garanzia di livello adeguato riguardo all'identità del fornitore/prestatore o dell'emittente della fattura (autenticità dell'origine); al fatto che il contenuto relativo all'IVA non sia stato alterato (integrità del contenuto); alla leggibilità della fattura dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione.

Carlo [email protected]

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I controlli di gestione devono essere adeguati alle dimensioni, all'attività e al tipo di soggetto passivo e devono tenere conto del numero edel valore delle operazioni e del numero e del tipo di fornitori/prestatori e di acquirenti/destinatari. Se pertinenti, devono essere presi in considerazione anche altri fattori.

Un esempio di controllo di gestione è la verifica della corrispondenza dei documentigiustificativi.

L'importanza attribuita ai documenti giustificativi deve tenere conto di fattori quali il grado di indipendenza dell'emittente dei documenti giustificativi rispetto al soggetto passivo e il peso attribuito a tali documenti nel processo contabile.

Un aspetto importante di questo tipo di controllo di gestione è che la fattura viene verificata come documento rientrante nell'ambito del processo di gestione e di contabilità e non viene trattato come un documento indipendente a sé stante.

Carlo [email protected]

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Riferimento: articolo 233, paragrafo 1, secondo comma:

Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura.

Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi.

Carlo [email protected]

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In ambito contabile, una pista di controllo può essere definita l'iter documentato diun'operazione dal suo inizio, rappresentato dal documento originario come un ordined'acquisto, fino al suo completamento, rappresentato per esempio dalla registrazionefinale nei conti annuali, e viceversa, che costituisce l'anello di collegamento tra i varidocumenti nel processo. Una pista di controllo comprende i documenti originari, le operazioni eseguite e i riferimenti al legame tra di essi.

Una pista di controllo può essere definita affidabile quando il legame tra i documentigiustificativi e le operazioni è facile da seguire (avendo a disposizione informazionisufficienti per collegare i documenti), conforme alle procedure stabilite e tiene conto deiprocessi che si sono effettivamente svolti.

A tale scopo possono essere utilizzati, per esempio, documenti di terzi (come gli estratti conto bancari), documenti dell'acquirente/destinatario o del fornitore/prestatore (documenti di seconde parti) e controlli interni (per esempio, la separazione delle funzioni).

Carlo [email protected]

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- Attenzione massima all’introduzione ed applicazione delle nuove normative:- Alimentare ed incoraggiare la diffusione della fattura elettronica (con le nuove modalità e declinazioni).-l’introduzione di termini come controllo di gestione e pista di controllo nell’ambito normativo fa convergere definitivamente in logiche “per processi” le esigenze dei gestionali (compresi quelli italiani )produttori nazionali e loro canali di distribuzione saranno pronti? -- In particolare riguardo al controllo di gestione e alla pista di controllo affidabile, viene sottolineata la proporzione degli strumenti alla “consistenza” del soggetto passivo e alla “consistenza” della transazione .

Carlo [email protected]

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Un Dms entry può essere un’efficace risposta in termini commerciali, un prodotto con un costo molto contenuto e un target “smart”,, che preservi le funzionalità del Dms e soprattutto l’integrazione con il mondo Ad Hoc (nel ns. caso).LOGO INFINITY DMS ENTRY

.

Carlo [email protected]

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Funzionalita’ di integrazione possono rendere i prodotti di archiviazione quasi “trasparenti” agli utilizzatori sia nella fase di “creazione” della “pista di controllo affidabile” sia nella fase di utilizzo della stessa.

Ad esempio:Con INFINITY DMS EASY WEB SERVICES infatti :

La famiglia dei prodotti AD HOC puo’ richiamare direttamente il sistema documentale per caricare le classi documentali in AD HOC e archiviare e ricercare i documenti.

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Richiamiamo e torniamo ad alcuniconcetti:

1) “il soggetto passivo deve creare una pista di controllo ….”

2) “Il soggetto passivo deve introdurre un controllo di gestione ...”

3) “… deve essere rapportata alle dimensioni del soggetto passivo e della transazione”

Carlo [email protected]

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Sicuramente no, o meglio, no se vogliamo rendere fruibili ed accessibili le“soluzioni”.

Sarà necessario preconfigurare e rendere molto easy (anche in fase implementativa) configurazioni per piccole aziende con basse complessità e con budget limitati.

Sarà necessario disporre di alta capacità di analisi e di gestione dei processi per le realtà articolate che gestiscono operazioni complesse ed economicamente rilevanti.CHI MEGLIO DI FORMAT POTRA’ SODDISFARE UQETSI REQUISITI? ANNI DI ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEI PROCESSI, SVARIATE CASE HISTORY LEGATE ALL’INTRODUZIONE DI SISTEMI DOCUMENTALI E DI WORKFLOW IN ORGANIZZAZIONI MOLTO COMPLESSE:…

Carlo [email protected]

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ALTRE NOVITA’ NORMATIVE:

DISCIPLINA DELLE RELAZIONI

COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

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Art. 62 D.L. 24 gennaio 2012 disciplina delle relazioni

commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli

Normativa di riferimento:•Art. 62 comma 3 della legge del 24 marzo 2012 n°27 convenzione in legge con modificazioni del D.L. 24 gennaio 2012 n°1 G.U: del 24 marzo 2012.•Circolare del giorno 22 ottobre 2012 n° 212/2012

Ambito di applicazione:« Cessione di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana». Si applica a tutti i contratti tra soggetti imprenditoriali che hanno per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ossia a tutti i contratti di compravendita di beni conclusi tra soggetti (persone fisiche o giuridiche) la cui attività comprenda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli e alimentari.

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MOTIVAZIONI DELLA NUOVA NORMA

Questa nuova normativa ha introdotto una disciplina per porre rimedio alla sproporzione di potere contrattuale che vi è tra i produttori agricoli e agroalimentari ed i soggetti,

diversi dai consumatori finali, ai quali cedono i loro prodotti (normativa europea).

a) Intervenire sul grave problema rappresentato dalle

lunghe dilazioni di pagamento.

b) Vincere la concorrenza (a volte anche sleale) del potere contrattuale della grande distribuzione, che schiaccia le piccole e medie imprese.

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NUOVI OBBLIGHI

L’OBBLIGO DELLA FORMA SCRITTA

Per i contratti di cessione dei prodotti agricoli/alimentari, ad eccezione delle cessioni effettuate nei confronti dei consumatori finali.Per forma scritta si intende «qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli».

LA REVISIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO

Massimo 30 giorni per le merci deteriorabili e 60 per le altre merci.Tale termine legale decorre dall’ultimo giorno del mese in cui l’acquirente ha ricevuto la fattura avente data certa, in mancanza di tale data certa il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di consegna dei prodotti.

Gli elementi essenziali del contratto possono essere contenuti sia nel contratto quadro/nell’accordo interprofessionale sia nei seguenti documenti purché questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti/accordi:

• contratti di cessione dei prodotti• documenti di trasporto/consegna

fatture• ordini di acquisto

I contratti riguardanti la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono, a pena di nullità essere stipulati in forma scritta e devono riportare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

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I documenti di trasporto, consegna, e le fatture integrati con tutti gli elementi richiesti dal D.L. liberalizzazioni, devono riportare la seguente

dicitura:

“Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

- Direttiva 2011/7/UE ”Con riferimento alla fattura Vi segnalo, quegli elementi, che a mio parere andrebbero inseriti nella stessa affinché questa possa sostituire il contratto scritto (il riferimento è alla "Fattura fornitore"):

•la qualità o le caratteristiche particolari dei beni e l'indicazione che si tratta di beni deteriorabili o non deteriorabili;•l'indicazione che alla vendita si applica l'art. 62 del DL 1 (a tale scopo dovrà essere indicata sul documento la seguente frase: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - Direttiva 2011/7/UE ”);•suggerisco di apporre una firma per accettazione sulla fattura o sulla bolla di consegna (assumendo queste ultime la natura di "contratto");•specificare se la vendita avviene nell'ambito di un contratto (nel qual caso specificare la durata) ovvero solo per un'unica consegna;•misura degli interessi di mora (la stampa specializzata concorda nel ritenere un tasso inferiore a quello legale "indice" di concorrenza sleale).Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori

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• per prodotti agricoli si intendono tutti i prodotti provenienti da aziende agricole (animali vivi, carni, latte, piante e prodotti della floricoltura, cereali, ortaggi, frutta, paglia, foraggi ecc…), compresi gli alimenti preparati per gli animali, quindi i mangimi e gli integratori.

• per prodotti alimentari si intendono, invece, tutti quelli che possono essere ingeriti da un essere umano.

sono esclusi dalla disciplina in esame i conferimenti di prodotti:

•agricoli/alimentari effettuati alle cooperative da parte dei soci delle cooperative stesse;

•agricoli/alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori da parte dei soci delle organizzazioni stesse;

•ittici effettuati tra imprenditori ittici.Non rientrano altresì nel campo di applicazione citato «le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale

consegna e pagamento del prezzo pattuito»

Prodotti interessati:

Prodotti esclusi:

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ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVE DISPOSIZIONI

Art. 62, comma 1, DL n° 1/2012

Obbligo della «forma scritta» e

dell’indicazione della durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, nonché del prezzo,

modalità di consegna e di pagamento.

Ai contratti stipulati dal 24/10/2012.

I contratti in essere al 24/10/2012 vanno adeguati ai nuovi requisiti entro il 31/12/2012.

I contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24/10/2012, vanno adeguati per la campagna agricola successiva.

Art. 62, comma 2 e 3, DL

n° 1/2012Divieto di «condotte sleali» e termini di

pagamento.

A decorrere dal 24/10/2012, con riferimento anche ai contratti in essere a tale data a prescindere dagli eventuali adeguamenti.

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SANZIONI

VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DELLA FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO E CONTENUTO

DELLO STESSO

Sanzione da € 516 a € 20.000 determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

IN CASO DI CONDOTTA SLEALE

Sanzione da € 516 a € 3.000 determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti.

IN CASO DI RITARDO DEI PAGAMENTI

Sanzione da € 516 a € 500.000 determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo.

Tali sanzioni possono essere accertate da parte della AGCM, sia d'ufficio, sia su "segnalazione di qualunque soggetto

interessato" (Confcommercio)

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ALTRE NOVITA’ NORMATIVEIN TEMA DI

RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI

APPALTIDottor Paolo Saccani Ordine dei

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QUADRO NORMATIVO

Materia di responsabilità solidale negli appalti relativamente a ritenute da lavoro dipendente ed Iva

• Art. 2 co 5 - bis. D.L. 2.3. 2012 n°1 conv. con modifiche dalla L. 26.4.2012 n°44 (decreto semplificazioni fiscali)

• Art. 1B - ter D.L. 22.06.2012 n° 83 conv. Con modifiche dalla L. 7.8.2012 n° 134 (decreto sviluppo 2012)

• C.M. 8.10.2012 n° 40/E

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PREMESSA

Questa nuova disciplina sta ponendo serie difficoltà agli operatori. Sono ancora molto numerosi i dubbi

interpretativi. Tra i più urgenti, l’individuazione degli operatori e dei settori economici

coinvolti.

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DEFINIZIONE DI APPALTO

“L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro”

Art. 1655 c.c. - Dell’Appalto

“L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”

Art. 1656 c.c. - Subappalto

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PARTI INTERESSATE

Committente o Appaltante

Subappaltatore

Appaltatore/Subappaltante

Colui che ordina l’esecuzione dell’appalto

Colui che prende in subappalto

Colui che prende in appalto o da in

subappalto

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RESPOSABILITA’ SOLIDALE

In materia di ritenute da lavoro dipendente ed IVA relative al contratto di appalto o subappalto, l’appaltatore risponde del mancato pagamento delle ritenute da lavoro dipendente ed IVA da parte del subappaltatore; il committente risponde con una sanzione amministrativa da € 5.000 ad € 200.000

Committente o Appaltante

Subappaltatore

Appaltatore/Subappaltante

Responsabilità «solo» di una sanzione amministrativa, pecuniaria da € 5.000 ad € 200.000

Responsabilità solidale piena sul pagamento delle Ritenute d’acconto da lavoro dipendente ed IVA

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MODALITA’ PER EVITARE LA

RESPOSABILITA’ SOLIDALE- Asseverazione da parte di:

• CAF• Dottori Commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del

lavoro• Periti ed esperti tributari iscritti all’Albo CCIAA• Associazioni Sindacali di categoria• Centri di Assistenza fiscale per l’imprese• Altri incaricati individuati con decreto del Ministero dell’Economia e

della Finanza

- Dichiarazione sostitutiva ex DPR 28.12.2000 n° 445 rilasciata direttamente dall’appaltatore o dal subappaltatore

Le dichiarazioni devono contenere:• il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture inerenti ai lavori eseguiti è stata

liquidata, specificando l’eventuale debito di imposta; • se rientra in tali casi, indicazione di applicazione del reverse charge o del regime IVA

per cassa;• il periodo nel quale le ritenute sui redditi da lavoro dipendente sono state versate

o compensate;• gli estremi dei modelli F24 con i quali sono state versate o compensate l’ IVA e le

ritenute d’acconto su redditi da lavoro dipendente inerente all’appalto o subappalto;• l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di

appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

Rilascio di:

Oppure di:

I committenti o gli appaltatori possono sospendere i pagamenti se non ricevono le dichiarazioni di cui oltre

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Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a ____________________________________________________ il _______________ Codice Fiscale ________________________________________________________________ residente in __________________________________________________________________ Via __________________________________________________n.______ cap ___________ abilitato all’esercizio della professione di cui all’art.3, co.3. lett. a) del DPR del 22 luglio 1998, n.322,in quanto iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di ______________ con il n. _______________ con studio in ___________________________________________ relativamente al contratto di subappalto* stipulato in data _________________ tra l’appaltatore* _________________________ e il subappaltatore* __________________________________

ATTESTA ALLA DATA DEL _______________ Che il/la _____________________________________________________________________, subappaltatore/rice* ha correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto di cui sopra, come di seguito elencati**: 1. Codice Fiscale Importo ritenute Irpef anno e mesi di riferimento _____________________ _______________________ ____________________ 2. Codice Fiscale Importo ritenute Irpef anno e mesi di riferimento _____________________ _______________________ ____________________ Totale n. lavoratori Importo tot. ritenute Irpef _____________________ _______________________

Estremi dei versamenti 1. gg. mese anno Importo versato Importo relativo al singolo subappalto Ricevute di addebito ___/___/___ € ___________ € ___________________________ n. ___ del _______ 2. gg. mese anno Importo versato Importo relativo al singolo subappalto Ricevute di addebito ___/___/___ € ___________ € ___________________________ n. ___ del _______ Totale Importo versato Importo relativo al singolo subappalto € ___________ € ___________________________ Data, lì _________________________

Timbro professionale Firma…………………………………

* Se l’attestazione riguarda gli obblighi dell’appaltatore ed è destinata al committente, a “subappalto” sostituire “appalto”, a “subappaltatore” sostituire “l’appaltatore” e a “l’appaltatore” sostituire “il committente”. ** C’è da augurarsi che l’indicazione dei singoli nominativi possa essere ritenuta non necessaria

Fac simile: l’attestazione del consulente del lavoro da «Il Sole 24 ore» del 26/9/2012

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Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a ____________________________________________________ il _______________ Codice Fiscale ________________________________________________________________ residente in __________________________________________________________________ Via __________________________________________________n.______ cap ___________ abilitato all’esercizio della professione di cui all’art.3, co.3. lett. a) del DPR del 22 luglio 1998, n.322, in quanto iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di _______________________ con il n. ________________ Sezione A/Sezione B con studio in ____________________________________________________________________________ relativamente al contratto di subappalto* stipulato in data _________________ tra l’appaltatore* _________________________ e il subappaltatore* __________________________________ .

ATTESTA ALLA DATA DEL _______________

Che il/la _____________________________________________________________________ , Subappaltatore/rice* ha correttamente registrato ai fini Iva la fattura emessa n.______________ del _________________ per il contratto di cui sopra, comprendendola nella liquidazione Iva del periodo di competenza. L’ammontare complessivo dell’importo Iva liquidato in tale periodo è pari ad €_____________ a

debito credito. In caso di importo a debito: il modello F24 attestante l’avvenuto versamento all’Erario dell’Iva come sopra liquidata è stato pagato:

nei termini con ravvedimento.

Estremi dei versamenti gg. mese anno Importo versato Ricevute di addebito n. _____ del ________ ___/___/___ € ___________ Data, lì _________________________

Timbro professionale Firma ___________________

* Se l’attestazione riguarda gli obblighi dell’appaltatore ed è destinata al committente, a “subappalto” sostituire “appalto”, a “subappaltatore” sostituire “l’appaltatore” e a “l’appaltatore” sostituire “il committente”.

Fac simile : l’attestazione del commercialista da «Il Sole 24 ore» del 26/9/2012

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ENTRATA IN VIGORE da «La settimana fiscale» del

2/11/2012

PRIMA DEL 12/08/2012

Per i contratti stipulati precedentemente non si applica mai l’art. 13 - ter, D.L. 83/2012.Non vi è nessuna posizione ufficiale riguardo al periodo di vigenza della precedente normativa sulla responsabilità solidale ex. Art 2, co 5-bis D.L. 16/2012 (29,4,2012-11.08.2012).

DAL 12/08/2012AL 10/10/2012

L’art. 13 – ter, D.L. 83/2012, entra in vigore, ma la sua effettiva applicazione viene posticipata ai pagamenti che devono essere effettuati a partire dall’11/10/2012 (C.M. 40/E/2012).Anche per i contratti stipulati dopo il 12 agosto, ai committenti /appaltatori non si applica la sanzione amministrativa o la responsabilità solidale; essi non sono pertanto obbligati a richiedere l’asseverazione o la dichiarazione sostitutiva e, di conseguenza, non possono legittimamente sospendere i pagamenti in sua assenza

DALL’11/10/2012Perfezionamento dell’efficacia dell’art. 13-ter, D.L. 83/2012.I committenti/appaltatori hanno l’obbligo di ottenere l’asseverazione o la dichiarazione sostitutiva per evitare sanzioni amministrative o responsabilità solidale, salvo che per i contratti stipulati prima del 12/08/2012.I committenti/appaltatori possono sospendere i pagamenti in assenza di asseverazione o dichiarazione sostitutiva.Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori

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