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Fond o Cent rale di Gara nzia per le PMI Il Fondo di Garanzia per le PMI Presentazione CONTROGARANZIA RTI Servizio Assistenza alla Clientela Federconfidi Roma, 21 Febbraio 2013 1

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Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

Il Fondo di Garanzia per le PMI

Presentazione CONTROGARANZIA

RTI Servizio Assistenza alla Clientela

Federconfidi

Roma, 21 Febbraio 2013

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Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

Agenda

La Gestione del Fondo

Misure di recente adozione

Caratteristiche del Fondo di Garanzia

Sezioni speciali

La Controgaranzia

Operatività

Criteri di valutazione

Certificazione del merito di credito

Attivazione

Controlli Documentali

Dinamica delle domande accolte

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Misure di recente adozioneSistema attuale

RTI

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La Governance

IL COMITATO DI GESTIONE

E’ composto da 21 membri in rappresentanza di:

MISE (6)

MIT (1)

MEF (1)

MiPAAF (1)

MIUR (1)

Regioni (1)

ABI (1)

Categorie (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Unatras e Confcooperative)

L’amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione composto da rappresentanti delle Amministrazioni Centrali, Locali, dell’ABI e delle categorie.

Il gestore del Fondo, che si occupa dell’istruttoria delle pratiche, è attualmente un Raggruppamento Temporaneo di Imprese in cui Mediocredito Centrale agisce in qualità di

mandataria.

IL GESTORE

E’ composto da 5 istituti bancari che si sono aggiudicati la gara (bando pubblicato in G.U.R.I. 5^ aerie speciale n. 107 del 15 settembre 2010):

Mediocredito Centrale Spa (Capogruppo mandataria)

Artigiancassa S.p.a.

MPS Capital Service Banca per le imprese spa

Mediocredito Italiano spa

Istituto Centrale delle banche Popolari Italiane spa

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Dinamica delle domande accolte

Il Fondo di Garanzia

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Misure di recente adozioneLa dinamica dello strumento di sostegno alle PMI

La dinamica delle domande accolte (2000-2012)

A partire dal 2009, l’operatività del Fondo ha sperimentato una forte dinamica di crescita. Le domande accolte hanno segnato un incremento del 76,5% rispetto al 2008. I dati relativi al 2012 rafforzano tale evoluzione, evidenziando un numero di domande accolte superiore alle 61.000 operazioni, con un aumento del 10,1% rispetto al 2011.

Nella difficile fase congiunturale in atto, il Fondo di Garanzia si è dimostrato uno strumento particolarmente utile per le PMI, sostenendo le esigenze di liquidità e di nuovi investimenti e limitando il fenomeno della contrazione del credito.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1,213 1,752 2,229 3,893 5,700 6,4928,592

12,886 13,938

24,598

50,076

55,206

61,408Domande accolte (n.)

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Misure di recente adozioneLa dinamica dello strumento di sostegno alle PMI

La dinamica delle domande e dei finanziamenti accolti per Area Territoriale (2011-2012)

Nord Centro Mezzogiorno

25,605

10,454

19,147

29,785

12,479

19,144

Domande accolte (n.)

2011 2012

Nord Centro Mezzogiorno

4.5

1.4

2.4

4.6

1.5

2.1

Finanziamenti accolti (€ mld)

2011 2012

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Misure di recente adozioneLa dinamica dello strumento di sostegno alle PMI

La dinamica delle domande accolte per Settore e Dimensione (2011-2012)

Industria Commercio Servizi Altro

24,607

21,209

9,041

349

26,720

20,350

9,336

5,002

Domande accolte Settore (n.)

2011 2012

26.720

Micro Piccola Media Altro

35,061

15,980

4,14025

37,142

18,859

5,370

37

Domande accolte Dimensione (n.)

2011 2012

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La semplificazione per l’accesso al Fondo

La gran parte delle domande accolte è riferita a operazioni presentate dai confidi autorizzati (32.788 unità, pari al 53,4% del totale), cui seguono le operazioni presentate con procedura: di importo ridotto (16.383 unità, pari al 26,7% del totale); semplificata (10.999 unità, pari al 17,9% del totale); ordinaria (1.283 unità, pari al 2,0% del totale).

53,4%26,7%

17,9%

2,0%

Confidi autorizzati Importo ridotto Semplificata Ordinaria

Risultati

2012

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L’importante sostegno del Fondo al sistema delle PMI è testimoniato dal significativo numero di imprese ammesse in assenza della presentazione di garanzie reali.

La quasi totalità delle aziende, pari al 99,5% del totale, ha avuto accesso al finanziamento senza prestare garanzie reali, mentre solamente lo 0,5% ha presentato garanzie costituite da ipoteche (0,1% del totale) e da pegni (0,4% del totale).

2012: Supporto in assenza di garanzie reali

Distribuzione delle domande accolte per tipologia di garanzia 1°gennaio - 31 dicembre 2011 (%)Risultati

2011

Op. senza garanzie reali

99,5%

Ipoteca0,1%

Pegno0,4%

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Nonostante la continua espansione delle richieste di accesso al Fondo, l’incidenza delle domande escluse nel 2012 è risultata contenuta (1,4% del totale), su un livello inferiore a quello sperimentato nell’anno precedente (2,9%).

A cosa si riconduce l’esclusione?

Le motivazioni di esclusione delle domande sono riconducibili prevalentemente a:

cash flow insufficiente al pagamento della rata (21,6% del totale); basso rapporto del MOL sul fatturato (13,3%); elevato passivo circolante in relazione al fatturato (16,9%).

2012: Poche le domande escluse

Incidenza delle domande escluse, 2011 - 2012 (%)

97,1%

98,6%

2,9%

1,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2011

2012

Domande accolte Domande escluse

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Misure di recente adozione

Il Fondo di Garanzia

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Misure di recente adozionePotenziamento dello strumento (1/3)

A partire dalla fine del 2008 sono stati adottati alcuni provvedimenti che hanno favorito la continuità operativa e il potenziamento dello strumento.

In particolare:

Estensione alle imprese artigiane, creando così un unico fondo per tutte le tipologie di imprese, rafforzandone la mutualità;

Concessione della Garanzia dello Stato agli importi garantiti dal Fondo, al fine di consentire agli intermediari finanziatori di praticare condizioni più favorevoli alle imprese debitrici;

Costituzione della Sezione Speciale dedicata alle imprese di autotrasporto merci, assegnandole 50 milioni di euro a titolo di dotazione;

Revisione dei criteri di valutazione delle imprese, individuando nuovi valori di riferimento per gli indicatori economico-finanziari in grado comunque di selezionare imprese economicamente e finanziariamente sane, per far fronte alla particolare dinamica congiunturale in atto, che ha determinato il peggioramento dei conti economici delle aziende;

Revisione dei criteri per l’assegnazione dell’autorizzazione a certificare il merito di credito per confidi ed altri fondi di garanzia, al fine di accelerarne l’iter e di monitorare costantemente le performances dei soggetti autorizzati;

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Misure di recente adozione Potenziamento dello strumento (2/3)

• Rifinanziamento per € 1.200 mln per il triennio 2012 – 2014 con l’incremento dell’importo massimo garantito a € 2,5 mln, la copertura max all’80% e la revisione dei coefficienti di accantonamento;

• Emanazione del decreto “fund raising” attuativo della norma della legge 2/2009 che consente a regioni, banche, SACE, ed altri importanti organismi di partecipare alla dotazione del Fondo incrementandone la capacità operativa tramite la creazione di apposite sezioni speciali;

• Specifici criteri di valutazione per le imprese operanti su commessa o a progetto, che prevedono di affiancare alla classica valutazione sui dati storici di bilancio anche la valutazione sull’iniziativa che si intende realizzare;

• Specifici criteri di valutazione per le imprese di autotrasporto merci per conto terzi, che, tenuto conto della specificità delle aziende del settore per le quali è stata costituita apposita Sezione Speciale, dispongono una rimodulazione della selettività con la quale stabilire il possesso dello status di impresa economicamente e finanziariamente sana.

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Le misure di recente adozione Potenziamento dello strumento (3/3)

Estensione dell’importo massimo garantito fino a 2,5 milioni di euro (ad eccezione delle operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo bancario, delle “altre operazioni finanziarie” e delle operazioni a favore delle imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria).

Definizione delle operazioni finanziarie ammissibili (operazioni di durata non inferiore a 36 mesi, operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A., operazioni sul capitale di rischio, operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata, operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni, altre operazioni finanziarie.

Estensione dei Soggetti Richiedenti la Garanzia Diretta (SGR e le Società di gestione armonizzate).

Le ulteriori modifiche e integrazioni introdotte dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni operative hanno riguardato la varie fasi della procedura operativa dalla concessione della garanzia alla gestione dell’operazione fino all’attivazione del Fondo.

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PARTE II

LE NUOVE DISPOSIZIONI OPERATIVE DEL FONDO: INTEGRAZIONI E MODIFICHE

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Le nuove Disposizioni Operative: modifiche e integrazioni ai criteri e alle modalità di concessione della garanzia

Di seguito si riportano le modifiche e le integrazioni delle Disposizioni Operative, adottate:

in attuazione a quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato in Gazzetta

Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012 (decreto attuativo dell’articolo 39 del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e

dell’articolo 8, comma 5, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106);

per una maggiore completezza della disciplina di funzionamento del Fondo nel rispetto dei

principi di sana e prudente gestione e dei criteri di semplificazione previsti dall’articolo 13,

comma 2, del decreto ministeriale n. 248 del 31 maggio 1999;

per recepire le delibere di carattere generale già approvate dal Comitato di gestione del Fondo.

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Attuazione del decreto 26 giugno 2012: le operazioni finanziarie ammissibili

Le operazioni finanziarie ammissibiliCon il Decreto del 26 giugno 2012, che ha definito percentuali di copertura e importo massimo garantito per tipologie di operazioni finanziarie (articoli da 3 a 8), le Disposizioni Operative classificano le operazioni finanziarie ammissibili al Fondo, come di seguito indicato:

operazioni di durata non inferiore a 36 mesi;operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.;operazioni sul capitale di rischio (S.G.R.e S.G.A. nuovi soggetti richiedenti della garanzia diretta);

operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata;

operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;

altre operazioni finanziarie.

Nell’ambito delle Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi e delle Altre operazioni finanziarie, sono ammissibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

operazioni di liquidità (con la specifica della finalità del finanziamento)operazioni di consolidamento delle passività a breve termine accordate da un soggetto finanziatore diverso nonché appartenente ad un diverso gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento;

operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine;operazioni di fideiussione strettamente connesse all’attività “caratteristica” dell’impresa e aventi ad oggetto un obbligo di pagamento del soggetto beneficiario finale;

operazioni a fronte di investimento.

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Attuazione del decreto 26 giugno 2012: le percentuali di copertura e l’importo massimo garantito

Le percentuali di copertura e l’importo massimo garantito

Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione 70% € 2,5 mln 70% € 2,5 mln 70% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 70% € 2,5 mln

Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi 80% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 70% € 2,5 mln

Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo bancario

30% € 1,5 mln 30% € 1,5 mln 30% € 1,5 mln 80% € 2,5 mln 30% € 1,5 mln

Operazioni sul capitale di rischio 50% € 2,5 mln 50% € 2,5 mln 50% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 50% € 2,5 mln

Altra operazione finanziaria 80% € 1,5 mln 80% € 1,5 mln 80% € 1,5 mln 80% € 2,5 mln 60% € 1,5 mln

Imprese ubicate nel Mezzogiorno

Imprese femminili Riserve PON e PoinImprese colpite dagli

eventi sismici del maggio 2012

Altre imprese

Quota di copertura / Importo massimo garantito

IMPRESE

OPERAZIONI

Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni: quota di copertura 80% e importo massimo garantito € 1,5 mln.

Operazioni di Garanzia diretta

Operazioni di Controgaranzia

Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione 80% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln

Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi 80% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln

Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo bancario

60% di 60% € 1,5 mln 60% di 60% € 1,5 mln 60% di 60% € 1,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 60% di 60% € 1,5 mln

Operazioni sul capitale di rischio 80% di 60% € 2,5 mln 80% di 60% € 2,5 mln 80% di 60% € 2,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 80% di 60% € 2,5 mln

Altra operazione finanziaria 80% di 80% € 1,5 mln 80% di 80% € 1,5 mln 80% di 80% € 1,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 1,5 mln

Quota di copertura / Importo massimo garantito

Imprese ubicate nel Mezzogiorno

Imprese femminili Riserve PON e PoinImprese colpite dagli

eventi sismici del maggio 2012

Altre imprese

IMPRESE

OPERAZIONI

Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni: quota di copertura 80% di 80% e importo massimo garantito € 1,5 mln.

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Attuazione del decreto 26 giugno 2012: versamenti al Fondo (1/2)

Versamenti al Fondo

Ai sensi dell’articolo 9 (Commissioni per la garanzia) del Decreto del 26 giugno 2012, le Disposizioni Operative hanno previsto le nuove modalità di versamento al Fondo.

La commissione non è dovuta per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.

La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle Operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata e dalle Operazioni sul capitale di rischio, riferite a:

soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno; imprese femminili; piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria; micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un Contratto di rete; imprese sociali; imprese di autotrasporto;.

La commissione non è inoltre dovuta fino al 7/6/2015 per le Micro e PMI ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 per tutte le operazioni finanziarie (D.L. 73/2012).

Per le altre operazioni, i soggetti richiedenti devono versare al Fondo, a pena di inefficacia, una commissione “una tantum” calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal Fondo.

La misura della commissione “una tantum” è variabile in funzione della tipologia di intervento e di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale, secondo quanto indicato nelle successive tabelle.

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Attuazione del decreto 26 giugno 2012: versamenti al Fondo (2/2)

Versamenti al FondoCommissioni in percentuale dell’importo garantito a carico dei soggetti richiedenti per operazioni di

Garanzia Diretta e Controgaranzia

Regioni Mezzogiorno Restanti territori Imprese

femminili

Piccole imprese

indotto di imprese in

amm. straordi.

Micro/piccole e medie con

CTR Rete

Imprese sociali

Imprese autotrasporto

Imprese colpite

sisma 2012

Consolidamento passività a breve stessa banca/gruppo

3% (2 % **) 3% (2 % **) 3% (2 % **) 3% (2 % **) 3% (2 % **) 3% (2 % **) 3% (2 % **) Non dovuto fino 7.6.2015

Operazioni su capitale di rischio:

-anno di ammissione 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Non dovuto fino 7.6.2015

-anni successivi fino al 5° 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% Non dovuto fino 7.6.2015

-anni successivi al 5° 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Non dovuto fino 7.6.2015

Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione Non dovuto Non dovuto Non Dovuto Non dovuto Non dovuto Non dovuto Non dovuto Non dovuto

fino 7.6.2015 m* P* M* m* P* M*

Operazioni finanziarie di durata > 36 mesi

Non dovuto 0,25% 0,5% 1% Non Dovuto Non dovuto Non dovuto Non dovuto Non dovuto Non dovuto

fino 7.6.2015

Altre operazioni

Non dovuto 0,25% 0,5% 1% Non Dovuto Non dovuto Non dovuto Non dovuto Non dovuto Non dovuto

fino 7.6.2015

*m= micro; P= piccola; M= media

** In caso di operazioni di controgaranzia

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Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato

Di seguito si riportano le modifiche e le integrazioni delle Disposizioni Operative, adottate per

assicurare una maggiore completezza della disciplina di funzionamento del Fondo, nonché per

recepire le delibere di carattere generale già approvate dal Comitato di gestione del Fondo nel

corso degli ultimi anni di operatività dello strumento.

Le modifiche e le integrazioni introdotte sono evidenziate in funzione delle diverse fasi

caratteristiche della gestione del Fondo:

Concessione della garanzia

Gestione dell’operazione

Cause di inefficacia della garanzia

Attivazione della garanzia

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Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato – Concessione della garanzia

• Di seguito si riportano le modifiche e integrazioni delle Disposizioni Operative per la parte riguardante la presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia.

• In fase di ammissione sono improcedibili e respinte d’ufficio le operazioni per le quali rettifiche, integrazioni ovvero chiarimenti richiesti, non pervengano al Gestore entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta (anziché 6 mesi come precedentemente previsto) (Parte II, E.2.2)

• Le Disposizioni Operative esplicitano la metodologia di calcolo del valore cauzionale qualora sulla quota non garantita dal Fondo venga acquisita un’ipoteca di grado successivo al primo. In questi casi al valore cauzionale viene sottratto l’importo del debito residuo corrispondente al precedente gravame. (Parte II, E.3.14)

• Qualora sulla quota non garantita dal Fondo venga acquisito un pegno su valori mobiliari o denaro, l’importo garantito dal Fondo viene ridotto del valore nominale del pegno stesso (Parte II, E.3.15)

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Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato – Gestione dell’operazione (1/6)

Di seguito si riportano le modifiche e le integrazioni delle Disposizioni Operative riguardanti la

fase di gestione dell’operazione introdotte sulla base dell’esperienza pregresse nella gestione

dello strumento con l’obiettivo di assicurare una maggiore chiarezza circa le regole di

funzionamento del Fondo. Le integrazioni sono distinte per tipologia di operazione, con

specifiche riguardanti i requisiti per la concessione della garanzia e la verifica della realizzazione

degli investimenti. Operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento

Nel caso di operazioni finanziarie a breve termine la data di stipula o perfezionamento può

essere assimilata, ai fini della determinazione della durata della garanzia, alla data di delibera

di concessione del soggetto richiedente (Parte II, F.1.3)

Maggiori specifiche riguardano anche la durata e la decorrenza della garanzia; le Disposizioni

Operative prevedono che la garanzia ha effetto dalla data di concessione o perfezionamento

dell’operazione finanziaria (Parte II, F.4.2)

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Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato – Gestione dell’operazione (2/6)

Operazioni di durata superiore a 18 mesi ed operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento

A pena di inefficacia, una quota non inferiore al 25% dell’importo dell’operazione finanziaria

deve essere erogato entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione alla Garanzia (anziché

12 mesi come precedentemente previsto) (Parte II, F.2.4)

L’operazione finanziaria deve essere erogata a saldo entro 18 mesi dalla data di delibera di

ammissione (termine precedentemente non previsto) (Parte II, F.2.4)

Viene introdotta un’ulteriore precisazione dei termini (in passato non prevista), per il soggetto

richiedente che, a pena di inefficacia, deve comunicare al Gestore ciascuna erogazione,

parziale o a saldo, entro 3 mesi dalla relativa data di erogazione (Parte II, F.2.5)

Nel caso di richieste preventive di ammissione all’intervento del Fondo relative ad operazioni di

durata superiore a 18 mesi, la Garanzia ha effetto dalla data di ammissione all’intervento del

Fondo, ovvero dalla data di valuta dell’erogazione o del perfezionamento del finanziamento

(Parte II, F.4.3)

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Variazioni dei requisiti soggettivi o oggettivi sulla base dei quali è concessa la garanzia

Le Disposizioni Operative, da un lato, confermano le precedenti modalità per convalidare la

garanzia in caso di variazioni, dall’altro, sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione dello

strumento integrano le modalità, individuando in maniera puntuale i documenti da inviare

nei casi in cui un nuovo soggetto succeda, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni

derivanti dall’operazione già garantita.

Un’ulteriore novità, volta a semplificare le modalità di richiesta e gestione del Fondo, riguarda

l’individuazione dei casi in cui la garanzia è confermata d’ufficio:

cessione della titolarità del credito in una data successiva all’ammissione dell’operazione alla

Garanzia Diretta (Parte II, F.6.3);

per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A., qualora, a seguito di

un’estensione dell’operazione, il soggetto richiedente faccia espressa richiesta di

allungamento della Garanzia, a fronte del mancato pagamento dei crediti nei termini

dell’operazione di anticipazione e a condizione che la certificazione di tali crediti

dell’Amministrazione debitrice non prevedesse una data di pagamento (facoltà concessa al

soggetto richiedente per non più di due volte e per un periodo complessivo non superiore a

12 mesi). (Parte II, F.6.3)

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Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato – Gestione dell’operazione (5/6)

Verifica della realizzazione degli investimenti

Ai fini della semplificazione e di una migliore disciplina del Fondo in materia di verifica deli

investimenti (ad eccezione di quelli erogati secondo il regime de minimis) si prevedono impegni

per i soggetti richiedenti, che sono tenuti a richiedere alla PMI idonea documentazione (copia

delle fatture o documenti equipollenti) comprovante la realizzazione degli investimenti, prima

dell’erogazione del finanziamento ovvero entro tre mesi dall’avvenuta erogazione dello stesso

(Parte II, F.7.1)

Le Disposizioni Operative specificano inoltre che:

il mancato invio della documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti da parte

della PMI può comportare la revoca della concessione dell’agevolazione e il pagamento da

parte della PMI di un importo pari all’ESL comunicato dal Gestore. In tale caso, a fronte della

revoca dell’agevolazione, la garanzia per il soggetto richiedente rimane efficace (Parte II,

F.7.1; G.2.1)

il soggetto richiedente deve trasmettere la documentazione comprovante la realizzazione degli

investimenti al Gestore o dimostrare di aver richiesto tale documentazione alla PMI tramite

mezzi che forniscano la prova certa di ricezione ovvero di aver previsto tale obbligo in capo a

quest’ultimo all’interno del contratto di finanziamento o nei singoli atti di erogazione (Parte II,

F.7.2)

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Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato – Gestione dell’operazione (6/6)

Controgaranzia a prima richiesta

Per assicurare la certezza della garanzia, le banche possono riscontrare la conformità degli

interventi di controgaranzia alla disciplina di funzionamento del Fondo. Il Gestore permette ai

soggetti finanziatori l’accesso a tutte le informazioni utili a verificare i dati indicati sulla richiesta di

ammissione e il rispetto da parte dei soggetti richiedenti degli adempimenti previsti dalle

Disposizioni Operative. (Parte III. F.6.1)

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Cause di inefficacia e di revoca della garanzia

Nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza nella gestione del Fondo, le Disposizioni

Operative introducono la distinzione tra:

Cause di inefficacia della garanzia: le Disposizioni Operative presentano uno specifico

paragrafo che definisce e esplicita i motivi che comportano l’inefficacia della garanzia per il

soggetto richiedente quali ad es. mancato rispetto dei termini previsti per l’assunzione e

comunicazione delle delibere, tempistica e importi delle erogazioni, mancato pagamento delle

commissioni, ecc. (Parte II, G.1)

Cause di revoca dell’agevolazione, con mantenimento dell’efficacia della garanzia per il

soggetto richiedente: le Disposizioni Operative introducono come novità rispetto al passato i casi

di revoca dell’agevolazione distinguendoli dalle cause di inefficacia, qualora (Parte II, G.2) :

• la PMI non abbia provveduto a inviare la documentazione comprovante la realizzazione degli

investimenti

• la PMI abbia compilato il modulo di richiesta della garanzia sulla base di dati, notizie o

dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai

fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo;

• nell’operazione finanziaria subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti per l’ammissione

alla garanzia.

In caso di revoca della concessione dell’agevolazione, la PMI è tenuta a versare al Fondo un importo

pari all’ESL comunicato dal Gestore in fase di ammissione alla garanzia.