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Gennaio Febbraio Marzo 2004 ISSN 1592 - 9353 FOLIUM per l’ambiente e la sicurezza sul lavoro Spedizione in abbonamento postale - 45% Articolo 2 Comma 20/b Legge 662/96 - Milano 29.044 lire 15,00 euro 1° trimestre 2004 anno 4° S o m m a r i o S o m m a r i o Approfondimenti Attualità del riutilizzo dei fanghi in agricoltura: un esempio applicativo di Giorgio Bertanza, Maria Cristina Collivignarelli e Sabrina Zanaboni.................................................................2 Normativa nazionale Normativa di settore dei servizi idrici.................................................................................10 La “legge di semplificazione 2001”......................................................................................10 Proroga dei termini.............................................................................................................10 Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto.......................................................10 Requisiti tecnici dei locali per fumatori.................................................................................11 Infortuni in itinere: il percorso tutelato.................................................................................11 Nuovi standard di qualità per le acque e i sedimenti marino-costieri..............................11 Disposizioni sul pronto soccorso aziendale..............................................................12 Normativa statale riportata per estremi.............................................................................13 Normativa regionale riportata per estremi........................................................................14 Normativa comunitaria Emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici nelle vernici..............................................................................................................................15 Immissione dei biocidi sul mercato......................................................................................15 La nuova direttiva sugli incidenti rilevanti.........................................................................16 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.............................................................16 Disposizioni nazionali sull’uso dei coloranti azoici: il caso della Germania..........................16 Interrogazioni al Parlamento Europeo Obiettivi ambientali qualificabili nel settore dei trasporti......................................................17 Normativa comunitaria riportata per estremi.......................................................................18 segue in ultima pagina

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Gennaio Febbraio Marzo 2004 ISSN 1592 - 9353

FOLIUMper l’ambiente e la sicurezza sul lavoro

Spedizione in abbonamento postale - 45% Articolo 2 Comma 20/b Legge 662/96 - Milano

29.044 lire 15,00 euro

11°° ttrriimmeessttrree 22000044 aannnnoo 44°°

S o m m a r i oS o m m a r i oApprofondimentiAttualità del riutilizzo dei fanghi in agricoltura: un esempio applicativo di Giorgio Bertanza,Maria Cristina Collivignarelli e Sabrina Zanaboni.................................................................2

Normativa nazionaleNormativa di settore dei servizi idrici.................................................................................10La “legge di semplificazione 2001”......................................................................................10Proroga dei termini.............................................................................................................10Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto.......................................................10Requisiti tecnici dei locali per fumatori.................................................................................11Infortuni in itinere: il percorso tutelato.................................................................................11Nuovi standard di qualità per le acque e i sedimenti marino-costieri..............................11Disposizioni sul pronto soccorso aziendale..............................................................12Normativa statale riportata per estremi.............................................................................13Normativa regionale riportata per estremi........................................................................14

Normativa comunitariaEmissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici nellevernici..............................................................................................................................15Immissione dei biocidi sul mercato......................................................................................15 La nuova direttiva sugli incidenti rilevanti.........................................................................16Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.............................................................16Disposizioni nazionali sull’uso dei coloranti azoici: il caso della Germania..........................16Interrogazioni al Parlamento EuropeoObiettivi ambientali qualificabili nel settore dei trasporti......................................................17Normativa comunitaria riportata per estremi.......................................................................18

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1.INTRODUZIONE

La nuova normativa in materia di acque (D.lgs152/99), all'articolo 48, prescrive per i fanghi deri-vanti dal trattamento di queste ultime tre regoleimportanti (22a Giornata di Studio di IngegneriaSanitaria-Ambientale, 2003):1. che siano sottoposti alla disciplina dei rifiuti;2. che debbano essere riutilizzati ogni qualvoltaciò risulti approppriato;3. che le modalità di smaltimento rendano minimol'impatto negativo sull'ambiente.A proposito del trattamento e smaltimento fanghi,le linee di tendenza principali sono così sintetizza-bili:- lo smaltimento in discarica tenderà a scomparire;- il riutilizzo in agricoltura sarà soggetto a norme piùsevere;- nelle aree urbanizzate prevarrà l'incenerimentodei soli fanghi o combinati agli RSU;- si svilupperanno pretrattamenti all'interno degliimpianti di depurazione, volti alla riduzione deiquantitativi di fanghi prodotti. In questo articolo si è rivolta l'attenzione alla pro-blematica legata al riutilizzo dei fanghi in agricoltu-ra, con particolare riferimento agli aspetti normati-vi ed impiantistico-gestionali.

2. ASPETTI GIURIDICI

L'importanza di normare la materia del riutilizzoagricolo dei fanghi risulta ben evidente dal fatto cheessa coinvolge contemporaneamente aspettiambientali (legati all'impatto della pratica sui diver-si ecosistemi: terreno in primis, ma anche acque earia) e aspetti igienico-sanitari (legati al riflessodiretto sulla catena alimentare per i prodotti agrico-li).Per questo, il panorama normativo è vasto e inforte evoluzione per tener conto della problematicaoggetto di studi e ricerche in questi ultimi anni.

2.1 Normativa sul riutilizzo dei fanghi in agricol-tura

Essendo la pratica del riutilizzo dei fanghi in agri-coltura molto diffusa, è normale che anche il pano-rama legislativo sia estremamente vasto.Nel passato, la tendenza era di porre l'attenzione inparticolar modo alla presenza dei metalli pesantinei suoli e nei fanghi; oggi, le nuove normative ten-dono ad una sempre maggiore attenzione nei con-fronti degli inquinanti organici e microbiologici pre-senti nei fanghi, nonché all'apporto di azoto suisuoli agricoli. Di seguito vengono riportate le normative vigenti alivello europeo, nazionale ed alcuni esempi di diret-tive regionali.

2.1.1 Normativa EuropeaLa normativa europea oggi in vigore è rappresen-tata dalla direttiva 86/278. Essa si occupa di tutte letipologie di fango, precisa le caratteristiche idoneedi fanghi e terreni e indica la modalità di riutilizzo ele limitazioni d'uso.In rapida sintesi le principali indicazioni contenutein questa norma, che sono servite come indirizzoper le diverse normative nazionali, prevedono chel'uso dei fanghi in agricoltura:- debba tener conto dell'effettivo fabbisogno dinutrienti da parte delle colture (la destinazione agri-cola non è una forma di smaltimento);- non comprometta né la qualità dei suoli né quelladelle acque profonde;- non sia consentito in terreni adibiti a pascoli o acolture foraggere (nell'imminenza del loro sfrutta-mento), in terreni destinati all'orticoltura o frutticol-tura (durante il periodo vegetativo) e, con particola-re riguardo al caso di colture da consumarsi crude;- debba sottostare a specifici limiti di concentrazio-ne (per quanto attiene ad alcuni metalli pesanti:Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg e Cr) che si riferiscono allaqualità di suoli e fanghi, nonchè alle quantità mas-sime dosabili (kg di metallo per ettaro per anno): sicitano, a titolo di esempio, i valori massimo (30kg/ha*anno per lo zinco) e minimo (0,1 kg/ha*annoper il mercurio) che compaiono nella legge.L'importanza di questa Direttiva è notevole: essaha positivamente ispirato le diverse norme nazio-

Attualità del riutilizzo dei fanghi in agricoltura: un esempioapplicativo

FOLIUMFOLIUMAnno 2004 numero 1

Approfondimenti

Approfondimenti2

Giorgio Bertanza*, Maria Cristina Collivignarelli**, Sabrina Zanaboni***Dip. Ing. Civile, Facoltà di Ingegneria, Università di Brescia, Via Branze, 38, 25123 Brescia; [email protected]; tel. 030 3715522, fax 030 3715503** Dip. Ing. Idraulica e Ambientale, Facoltà diIngegneria, Università di Pavia, Via Ferrata, 1, 27100 Pavia; [email protected];[email protected] tel. 0382 505312, fax 0382 505589

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Comitato scientificoLorenzo AlfanoPresidente IRSI (Istituto Ricerche SicurezzaIndustriale per l’ambiente e la medicina del lavoro)- MilanoElio GirolettiDivisione Igiene e Sicurezza - Università di PaviaVincenzo RigantiOrdinario di Chimica Merceologica - Università diPaviaPresidente del Comitato Scintifico IRSI

Abbonamento anno 2004Euro 50,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per muta-menti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato rice-vimento di fascicoli vanno indirizzati all’Amministrazione.

Per la selezione dei lavori, la rivista si avvale di unCollegio di Referee.La pubblicazione di articoli, note e recensioni, non impli-ca adesione della Direzione della Rivista alle opinioniespresse dai collaboratori.Gli scritti si pubblicano perciò sotto l’esclusiva responsa-bilità degli autori.Gli articoli non pubblicati si restituiscono.

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Registrazione presso il Tribunale di Milano al n.174 del 26 marzo 2001.Iscrizione Registro nazionale stampa (Legge n. 416del 5 agosto 1981, art. 11) n. 14403 del 2001.ROC n. 5994ISSN 1592-9353Pubblicazione trimestrale. Spedizione in abbona-mento postale - 45% - Art. 2 c. 20/b Legge662/1996 - MilanoGrafica: internaStampa: Grafiche La Centrale - Milano.Casa editrice IRSI Via Scarlatti, 12 - 20124 Milano.

Direttore Responsabile - Niccolò Giani

Direttore - Coordinatore - Vincenzo Riganti

SEZIONI:Medicina del Lavoro - Lorenzo Alfano

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nali, anche se (ma è normale per un documento cheha quasi 20 anni di vita) alla luce della esperienzaacquisita, appaiono da un lato fin troppo restrittivi alcu-ni limiti di metalli nei suoli e, dall'altro, non risultanosufficientemente precisati i criteri di "trattamento" deifanghi, sui quali per altro negli ultimi anni si sono veri-ficate importanti acquisizioni scientifiche e tecnologi-che.

2.1.2 Normativa italiana

Il primo riferimento normativo è contenuto nella delibe-ra 4/2/1977 (regolamento attuativo della legge Merli),che peraltro si limita a dare criteri generali circa la pra-tica del riutilizzo agricolo dei fanghi, senza indicarestandard numerici cui attenersi.Gli standard sono invece presenti nel decreto legislati-vo 99/92 (norma che è attualmente ancora quella"base" su questa materia) che rappresenta l'attuazio-ne italiana della direttiva 86/278/CEE.Il decreto disciplina l'uso agronomico di fanghi urbanie industriali con le seguenti (principali) condizioni:- che i fanghi siano trattati;- che sia dimostrato il loro effetto ammendate (valoreagronomico fissato da precisi standard che fissano iminimi contenuti di C, N, P);- che siano escluse presenze tossiche (o persistenti oaccumulabili) capaci di danneggiare terreni, colture,animali, uomo ed ambiente in genere;- che i suoli abbiano caratteristiche "ricettive" rappre-sentate da valori minimi di capacità di scambio cationi-co (> 15meq/100g) e idonei ai pH (tra 6 e 7,5), rispet-tate le quali si possono dosare fino a 15 t di sostanzasecca per ettaro in un triennio;- che fanghi e suoli obbediscano a caratteristiche qua-litative standard fissate in apposite tabelle: i limitiriguardano gli stessi metalli indicati nella direttiva euro-pea (per il contenuto nei suoli si va da un massimo di300 mg/kg di secco per lo zinco, ad un minimo di 1mg/kg per il mercurio; per il contenuto nei fanghi si vada un massimo di 2.500 mg/kg per lo zinco ad unminimo di 10 mg/kg per il mercurio) con concentrazio-ni in genere ritoccate in senso più restrittivo da partedella norma italiana.Esistono poi molti casi di divieto esplicito alla praticadell'uso agronomico dei fanghi; essa, in particolare,non è possibile nei terreni:- allagati o soggetti a esondazioni;- con pendenza > 15 % (per i fanghi meno disidratati);- con pH < 5;- con C.S.C. < 8 meq/100g;- destinati a pascolo o colture foraggere (nelle 5 setti-mane antecedenti l'uso);- destinati a colture orticole o frutticole con prodotti daconsumarsi crudi;- con colture in atto (ad eccezione delle arboree).È inoltre vietata l'applicazione di fanghi liquidi con tec-nica di irrigazione a pioggia.Esiste, poi, una corposa serie di prescrizioni che

Approfondimenti 3

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FOLIUMFOLIUMAnno 2004 numero 1

riguardano la gestione della pratica agronomicauna volta che il soggetto interessato abbia ottenu-to l'autorizzazione dalla Regione (o, per delega,dalla Provincia, come avviene ormai pressochèovunque).A parte le incombenze derivate dalla legge su rifiu-ti (decreto Ronchi), che riguardano formulario eregistro di carico e scarico, il decreto 99/92 preve-de:- una scheda di accompagnamento del fango;- un registro di utilizzazione dei terreni;- un monitoraggio analitico sia del fango (con fre-quenza di analisi che va da un minimo di tre mesiad un massimo di un anno, a seconda della poten-zialità dell'impianto), sia del terreno (con frequenzaminima di tre anni).Il giudizio che danno, in generale, operatori e stu-diosi su questa legge (oramai in vigore da 12 anni)è decisamente positivo.Va segnalato, per concludere la breve panoramicasulla normativa nazionale, un riferimento a questamateria contenuto nel recentissimo decreto 367 del06/11/2003 (pubblicato sulla G.U. dell'08/01/2004)nell'allegato B (comma 5, capoverso h) in cui si fadivieto di riutilizzare in agricoltura i fanghi di quegliimpianti di depurazione che (in base al dettato del-l'art. 36 del D.lgs. 152/99) trattano anche rifiuti liqui-di.

2.1.3 Normative regionali: l'esempio dellaLombardia

In Regione Lombardia vale la norma nazionale(D.lgs 99/92), integrata da una precedente normaregionale. Alcune differenze rispetto alla normativanazionale sono riportate di seguito:- maggiore legame autorizzativo con la normativasui rifiuti (5/02/1997 n° 22 Decreto Ronchi);- l'impianto di depurazione deve dotarsi di unostoccaggio con volumetria pari ad 1/3 del quantita-tivo annuo autorizzato;- maggiori divieti per i terreni;- più dettagliata definizione delle dosi di fanghi riuti-lizzabili annualmente in funzione delle caratteristi-che dei fanghi (vedi tabella 1);- le analisi dei terreni devono essere eseguite ognidue anni;- ulteriori limiti sui parametri chimici o microbiologi-ci dei fanghi (vedi tabella 2);

Tab. 1 Dosaggi annui massimi di fanghi in funzionedei terreni

Tab. 2 Ulteriori limiti su parametri chimici e micro-biologici sui fanghi riutilizzati in agricoltura

3. ASPETTI IMPIANTISTICI (CENNI)

Questa tematica è stata ampiamente illustrata inuna recente pubblicazione (Bertanza et al., 2004;Pergetti et al., 2004) alla quale si rimanda per ogniapprofondimento e della quale, nel presente capi-tolo sono ripresi alcuni spunti. Il D.lgs 152/99 stabilisce che i fanghi derivanti daltrattamento di depurazione di acque reflue dome-stiche, urbane e industriali, possano essere riutiliz-zati in agricoltura.Il decreto, che non specifica il tipo di fanghi in ter-mini di tipologia di trattamenti depurativi da cui essipossano derivare, non esclude a priori la possibili-tà di utilizzo anche di fanghi chimici. Questi ultimivanno valutati caso per caso in funzione della lorocomposizione e possibilità di trattamento e/omiscelazione con altri fanghi all'interno dell'impian-to di produzione o presso centri di trattamentoesterni, nonché della normativa regionale localeespressa con gli specifici regolamenti tecnici.

In un impianto di depurazione i fanghi ven-gono generalmente sottoposti ai trattamenti con-venzionali, volti a ridurre la quantità di fango pro-dotto, sia in termini di materia secca, sia in terminidi fango tal quale.

Questi trattamenti possono consistere in:- ispessimento statico o addensamento dinamico;- stabilizzazione anaerobica o, meno frequente-mente, aerobica;- disidratazione meccanica più o meno spinta;- stoccaggio provvisorio o ammasso temporaneoprima dell'allontanamento.

Approfondimenti4

C.S.C. (meq/100 g) pH

Dose massimaannua (t SS/ha)

> 15 6 - 7,5 5

< 15 < 6 2,5

> 15 5 - 6 3,7

< 15 6 - 7,5 3,7

> 7,5 7,5

Parametro u.m. Limite massimo

Cromo VI mg/kgSS 10

Cromo III mg/kgSS 750

Arsenico mg/kgSS 10

Coliformi fecali MPN/gSS 10000

Salmonella MPN/gSS 100

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A parte la prima fase, con la quale il fango vieneportato a concentrazioni variabili tra il 3% e il 6%, itrattamenti successivi di stabilizzazione e disidrata-zione sono di solito adottati in funzione delledimensioni dell'impianto, della produzione di fangoe della modalità di smaltimento (conto proprio oconferimento a terzi).

La scelta di uno di tali trattamenti compor-ta attente valutazioni economiche, gestionali, diaffidabilità e continuità (nello smaltimento non cipossono essere intoppi) difficili da generalizzare eche vanno studiati caso per caso.

Può essere interessante riportare alcunicenni sugli sviluppi tecnologici che hanno interes-sato questi sistemi di trattamento negli ultimi anni.

Per quanto riguarda l'ispessimento, le piùrecenti innovazioni tecnologiche riguardano l'im-piego dell'ispessimento dinamico, adottando mac-chine derivate da quelle originariamente progettateper la disidratazione meccanica. Tra gli esempi chepossono essere citati si riportano i seguenti (pereventuali approfondimenti si rimanda a Lotito,2000):- centrifuga decantatrice: si tratta di un'apparec-chiatura del tutto analoga alla centrifuga utilizzataper la disidratazione, ma con alcuni accorgimentitecnici che ne consentono l'impiego per l'addensa-mento del fango sedimentato;- tavola gravitazionale: consiste, sostanzialmente,in una nastropressa semplificata, ovvero ridottaalla sola sezione iniziale di drenaggio;- setacci cilindrici: questo sistema è costituito dauna serie progressiva di setacci cilindrici rotanti. Lamaglia dei setacci diviene sempre più grossolanaman mano che si procede dall'alimentazione versol'uscita della macchina (e quindi man mano cheaumenta la concentrazione di sostanza secca nelfango). Il fango rimane all'interno dei cilindri mentrel'acqua viene eliminata attraverso i fori.Per quanto riguarda la disidratazione meccanica,l'evoluzione delle apparecchiature convenzionali èstata rivolta al conseguimento dei seguenti obietti-vi (Lotito, 2000):- lo sviluppo di apparecchiature funzionanti in con-tinuo e capaci di ottenere livelli di disidratazionecaratteristici delle filtropresse a camere;- il miglioramento dei rendimenti di disidratazioneraggiungibili con macchine centrifughe: le centrifu-ghe ad alta concentrazione, il cui costo peraltro èdel 50-100% superiore a quello della macchineconvenzionali, consentono un incremento del teno-re di secco rispetto a queste ultime di 5-8 punti per-centuali; - la messa a punto di apparecchiature in grado diottenere elevate percentuali di secco grazie ad unaparticolare efficienza della fase di compressionefinale: è il caso ad esempio della EIMCO ExpressorPress, che consiste in un filtro a nastro di nuovagenerazione in cui viene appunto massimizzata l'a-

zione di compressione finale.Per quanto riguarda infine l'essiccamento termico,nel corso degli ultimi 5-10 anni, non sono soprav-venuti significativi sviluppi tecnologici. L'indirizzogenerale sembra essere quello di apportare miglio-rie, intervenendo su specifiche fasi del trattamento,senza comunque discostarsi dagli schemi conven-zionali.

In particolare, vengono adottati nuoviaccorgimenti per migliorare il sistema di movimen-tazione dei fanghi, che in passato ha procurato pro-blemi di gestione e manutenzione (dovuti soprattut-to ad occlusioni, intasamenti, cedimenti degli orga-ni in movimento, usura per abrasione, ecc.), e sidiffondono sempre più i sistemi che prevedono ilricircolo dei gas esausti e il recupero energetico,con il vantaggio di semplificare la linea di depura-zione dell'aria (almeno per la fase di deodorizza-zione) e ridurre i consumi di energia.

Un altro obiettivo perseguito dai costrutto-ri di impianti è quello di migliorare il contatto fango-mezzo riscaldante all'interno degli essiccatori (inparticolare in quelli indiretti), attraverso particolariconformazioni degli organi interni.

Non sempre, con i trattamenti base prece-dentemente descritti, si raggiungono i requisiti nor-mativi per il riutilizzo in agricoltura. Quasi sempre,quindi, i trattamenti base sono seguiti da ulterioritrattamenti specifici, effettuati in genere presso altriimpianti (diversi da quelli di produzione) che ricevo-no fanghi da più impianti di depurazione. Nel capi-tolo successivo si riporta l'esempio di uno di questiimpianti.

Il trattamento specifico attualmente più dif-fuso è la igienizzazione con calce idrata o con ossi-do di calcio. La alcalinizzazione esplica infatti unaazione di stabilizzazione ed igienizzazione, con ini-bizione della attività metabolica batterica e abbatti-mento dalla carica microbica fecale potenzialmen-te patogena a livelli rientranti nei limiti di legge.

Lo stoccaggio del fango prima dell'utilizzoin agricoltura è necessario principalmente comepolmone per far fronte alle possibilità temporali dismaltimento.

Approfondimenti 5

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Approfondimenti6

4. UN CASO DI STUDIO: L'IMPIANTO DI TRAT-TAMENTO FANGHI "EVERGREEN"

L'impianto in oggetto è ubicato nel comune diTromello, in provincia di Pavia ed occupa un'areacomplessiva di 35.173 m2.

4.1 Fasi di trattamento

Le diverse fasi di cui si compone l'impianto sono:1.conferimento, controllo, accettazione e scaricodei fanghi di depurazione che devono essere trat-tati, per un totale autorizzato di 30.000 t/anno;2.trattamento di stabilizzazione ed igienizzazionemediante miscelazione dei fanghi con calce;3.messa in riserva su platea in calcestruzzo, inattesa dell'utilizzo agronomico dei fanghi stabilizza-ti e igienizzati.

Fase di stoccaggio dei fanghi da trattare

I fanghi da stabilizzare ed igienizzare in ingressoall'impianto vengono stoccati all'interno di uncapannone (l'area di stoccaggio dei fanghi da trat-tare occupa una superficie di 123 m2), che vieneutilizzato anche per il loro successivo trattamento.All'interno del capannone durante la fase di stoc-caggio iniziale i fanghi particolarmente secchi pos-sono essere umidificati con il percolato provenien-te dal biofiltro (utilizzato per il trattamento dell'ariaesausta) o con i liquidi provenienti dalla platea incalcestruzzo o dalla pavimentazione del capanno-ne.Dopo essere stati inizialmente stoccati, i fanghi,attraverso un nastro trasportatore, vengono inviativerso la fase di stabilizzazione ed igienizzazionechimica.

Fase di stabilizzazione ed igienizzazione

Nella fase di stabilizzazione ed igienizzazione chi-mica il fango viene miscelato con calce (viva o idra-ta), fino a portarlo a valori di pH molto alti, dell'ordi-ne di 11-12.Lo sviluppo di un ambiente basico inibisce l'attivitàdei batteri e di tutti i microrganismi presenti nelfango. Questo comporta la cessazione di tutte lefermentazioni biologiche che avvengono natural-mente nel fango in presenza di microrganismi e diconseguenza si evita che esso emani odori sgra-devoli.L'innalzamento del pH del fango consente anche direndere più basico il terreno su cui il fango trattatoviene sparso. In questo modo si migliora la qualitàdel terreno, ricorrendo in misura minore all'utilizzodi fertilizzanti chimici.La quantità di calce che occorre aggiungere ai varitipi di fango per mantenere un pH di 11-12 varia daun minimo del 10% ad un massimo del 30% del

peso della sostanza secca contenuta nel fango.Considerando che la sostanza secca costituiscemediamente il 20% del fango in ingresso all'im-pianto, la quantità di calce da dosare corrispondead un valore compreso tra il 2% e il 6% del pesodel fango sottoposto al trattamento. Durante la reazione con calce si libera energia(sotto forma di calore) e acqua in quantità pari al2%-6% del peso del fango in ingresso.

Fase di stoccaggio dei fanghi trattati

I fanghi stabilizzati ed igienizzati sono spinti dallepale meccaniche del miscelatore verso un nastrotrasportatore, che li convoglia nella zona di stoc-caggio finale che occupa una superficie coperta di3.800 m2.

Fase di trattamento dell'aria

I fanghi in ingresso all'impianto, a causa del loroalto contenuto di materiale putrescibile, emananoodori molesti. Per ovviare a questo inconveniente èprevisto un sistema di captazione e successivotrattamento dell'aria. Tutta l'aria captata viene con-vogliata, attraverso una serie di condotte, al siste-ma di controllo degli odori, costituito da una came-ra di umidificazione e dal successivo biofiltro. Lacamera di umidificazione consente di garantire ilmantenimento di un'umidità idonea sia del materia-le di riempimento del biofiltro, sia dell'aria in uscitadal biofiltro. Il biofiltro contiene radici arboree tritu-rate.Sulla pavimentazione del biofiltro sono presentitubazioni forate attraverso le quali avviene l'alimen-tazione dell'aria umidificata. L'aria si distribuisceuniformemente in tutta la parte sottostante del bio-filtro e quindi, attraverso una griglia, viene a contat-to con il materiale di origine vegetale. Venendo a contatto con il materiale vegetale lesostanze che causano gli odori passano in soluzio-ne acquosa e vengono degradate dai batteri chepopolano il filtro.Le Linee Guida della Regione Lombardia stabili-scono i valori limite di determinati inquinanti pre-senti nell'aria in uscita dal biofiltro; questi valorilimite risultano pari a 5 mg/Nm3 nel caso di ammo-niaca e acido solfidrico, pari a 10 mg/Nm3 per lepolveri ed infine la qualità olfattiva non deve esse-re superiore a 200 unità odorimetriche/Nm3.

4.2 Tipologia di fanghi trattati

Le tipologie di fanghi autorizzate al trattamentopresso l'impianto sono le seguenti:- fanghi biologici, come definiti dal D.lgs n. 99 del27 gennaio 1992, provenienti da impianti di depu-razione urbani e industriali, con esclusione dei fan-ghi primari non sottoposti a trattamento di digestio-

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Approfondimenti 7

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ne (i cui codici C.E.R. sono 19.08.04 e 19.08.05);- fanghi provenienti da industrie agro-alimentariche trattano esclusivamente materie prime natura-li (i cui codici C.E.R. sono 02.03.05 e 02.06.03);- fanghi provenienti da altre industrie aventi compo-sizione analoga ai fertilizzanti, ammendanti e cor-rettivi in commercio, regolamentati dalla Legge n.748 del 1984 e dal D.M. del 27 marzo 1998;- fanghi provenienti dalla lavorazione di fibre tessi-li grezze, principalmente di origine animale (C.E.R.04.02.02);- fibre di fanghi e carta provenienti dalla lavorazio-ne di carta, polpa di carta e cartone (C.E.R.03.03.06);- fanghi provenienti dal trattamento sul posto deirifiuti derivanti dalla produzione di bevande alcoli-che ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)(C.E.R. 02.07.05).E da osservare che i fanghi biologici provenienti daimpianti di depurazione urbani e industriali rappre-sentano circa il 70 % della quantità totale di fanghiin ingresso all'impianto (pari a 21.000 t/anno).

4.3 Effetto del trattamento sulle caratteristichedei fanghi

E' stato effettuato un confronto tra le caratteristichequalitative dei fanghi in ingresso all'impianto equelle relative ai fanghi in uscita. Si evidenziano inparticolare:- l'innalzamento del pH;- un notevole abbattimento di coliformi fecali; - una notevole diminuzione di grassi e oli animali evegetali;- un incremento delle concentrazioni di rame,cromo e piombo, che rientrano comunque nei limi-ti di legge.I valori relativi agli altri metalli pesanti e alle altre

caratteristiche dei fanghi, invece, non subisconocambiamenti rilevanti.I fanghi sottoposti ad indagine sono i seguenti: - fango proveniente dalla lavorazione di fibre tessi-li grezze, principalmente di origine animale (codiceC.E.R.: 04.02.02);- fango biologico proveniente dal trattamento diacque reflue urbane (codice C.E.R.: 19.08.05);- fango biologico proveniente dalla lavorazione dicarta, polpa di carta e cartone (codice C.E.R.:03.03.06);- fango proveniente dal trattamento di rifiuti deri-vanti dalla preparazione e dal trattamento di frutta,vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè etabacco (codice C.E.R.: 02.03.05). Nella tabella 3sono riportati i valori dei parametri confrontatiDalla tabella 3 si nota che il pH del fango in uscitadall'impianto assume un valore inferiore rispetto aquello raggiunto durante la fase di trattamento concalce (11-12).L'abbassamento è essenzialmente dovuto al con-tatto del fango con l'atmosfera, che causa unassorbimento di anidride carbonica da parte delfango. L'anidride carbonica può essere prodottaanche dalle reazioni biologiche operate dai micror-ganismi eventualmente ancora attivi nel fango trat-tato. Il processo di assorbimento (e di conseguen-za la diminuzione di pH) avviene tanto più veloce-mente quanto più è elevata la temperatura dell'am-biente in cui si trova il fango.La tabella 3 evidenzia inoltre la totale assenza dicoliformi fecali nel fango in uscita dall'impianto;questo dato conferma l'efficacia del trattamentocon calce nella rimozione di microrganismi patoge-ni. Si nota inoltre che nei fanghi in ingresso all'im-pianto la quantità di grassi e oli animali e vegetali èmolto variabile, mentre nel fango in uscita è mode-sta; questo dato conferma la buona omogeneizza-zione del fango in uscita dalla fase di trattamento.

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FOLIUMFOLIUMAnno 2004 numero 1

Approfondimenti8

FANGHI IN INGRESSO FANGO INUSCITA

PARAMETRI UNITA’ DI MISURA

F1 C.E.R.04/02/02

F2 C.E.R.19/08/05

F3C.E.R.03/03/06

F4C.E.R.02/03/05

FuC.E.R.19/08/05

VALORI LIMITE(*)

pH 7,25 6,5 7,83 7,69 10,56

Residuo a 105°C % 25,46 19,13 12,94 19,48 21,4

Residuo a 600°C % (t.q.) 12.,19 8,08 5,72 9,51 9,49

Residuo a 600°C % (s.s.) 47,89 42,24 44,19 48,82 44,35

Grado di umificazio-ne

% (s.s.) 24,30 50,40 37,20 59,50 35,60

Carbonio organico %C (s.s.) 23,06 29,73 27,91 28,19 26,93 >20 V

Azoto totale %N (s.s.) 1,78 4,04 2,86 3,55 2,99 >1,5 V

Fosforo totale %P (s.s.) 0,47 1,59 3,71 1,82 0,95 >0,4 V

Potassio totale %K (s.s.) 0,89 0,21 0,43 1,28 0.37

Rame mgCu/kg (s.s.) 24,03 26,06 66,18 151 235 1000 V

Cadmio mgCd/kg (s.s.) 0,44 0,45 1,01 1.34 1,16 20 V

Cromo VI mgCr/kg (s.s.) < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 10 ^

Cromo III mgCr/kg (s.s.) 87,51 9,20 31,46 183,00 243 750 ^

Nichel mgNi/kg (s.s.) 45,38 14,65 51,24 84,63 60,60 300 V

Piombo mgPb/kg (s.s.) 13,13 4,56 20,83 109 119 750 V

Zinco mgZn/kg (s.s.) 426,00 137,00 266 1492 489 2500 V

Arsenico mgAs/kg (s.s.) 0,27 < 0,10 1,65 < 0,10 1,37 10 ^

Mercurio mgHg/kg (s.s.) < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,46 10 V

Grassi e oli animali evegetali

mg/kg (t.q.) 41000,00 58,00 20 600 50

Idrocarburi totali mg/L < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 10 ^

Tensioattivi mg/L 0,73 0,15 0,89 0,71 0,42 4 ^

Solventi organici aro-matici

mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,4 ^

Solventi organici clo-rurati

mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 2 ^

Solventi organiciazotati

mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,2 ^

Pesticidi organici clo-rurati

mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,05 ^

Pesticidi organicifosforati

mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1 ^

Conducibilità elettricasull'estratto acquoso

mS/cm (t.q.) 6050,00 1420,00 2750,00 3300 1900

Coliformi fecali MPN/g (s.s.) 9100,00 2700,00 1400,00 4000 Assenti < 10000 ^

Salmonelle MPN/g (s.s.) Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti < 100 V

Uova di elminti U/50g (s.s.) Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti ^

(*) Normativa di riferimento:V : D.lgs n. 99/1992;^ : Normativa Regione Lombardia (parametri con limiti espressi in mg/L si riferiscono ad eluati).

Tab. 3 Confronto tra le caratteristiche dei fanghi in ingresso e in uscita dall'impianto.

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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'utilizzo dei fanghi di depurazione come sostituti diammendanti tradizionali è una pratica ormai diffusaper la conservazione e/o il ripristino della fertilitàdei suoli. Ciò in relazione al potenziale contributodei fanghi al mantenimento o all'incremento delcontenuto in sostanza organica dei terreni e al loropotere fertilizzante (Baldoni et al., 2002; Mantovi etal., 2002).A seguito dell'emanazione del D.lgs n. 152/99, cherecepisce la direttiva 91/271/CEE concernente iltrattamento delle acque reflue urbane, dal compar-to civile è prevedibile un incremento dell'attualeproduzione di fanghi di depurazione, che potrebbe-ro condurre alla crescita dell'aliquota destinataall'utilizzo agricolo.La pratica di smaltimento dei fanghi in agricolturaè presumibile che sia soggetta in futuro a normati-ve sempre più restrittive; già attualmente le diretti-ve comunitarie sono recepite da norme nazionalirigorose con ulteriori specificazioni a livello regio-nale.Mentre i fanghi in uscita dai singoli impianti didepurazione non sempre rispettano i limiti di leggeper il riutilizzo in agricoltura, le strutture finalizzatealla ricezione e allo smaltimento dei fanghi hannola possibilità, attraverso una adeguata programma-zione della raccolta, nonché grazie alla omoge-neizzazione e al trattamento, di assicurare unaqualità costante (e a norma di legge) del prodottofinale.Nel futuro questi impianti, aventi schemi di tratta-mento molto semplici, dovranno adattarsi ad uncontesto in continua evoluzione che potrà prevede-re anche modificazioni delle caratteristiche dei fan-ghi prodotti dagli impianti (a seguito di trattamentispinti sulle acque, sistemi di riduzione della produ-zione etc.), oltre che norme sempre più rigorose evincolanti.

BIBLIOGRAFIA

- Atti della 22a Giornata di Studio di IngegneriaSanitaria Ambientale (2003) "La gestione degli

impianti di depurazione: ottimizzazione del tratta-mento-smaltimento e recupero dei fanghi".Università degli Studi di Pavia- Pavia. - Baldoni G., Mantovi P., Cortellini L., Dal Re L.,Toderi G. (2002). Fertilizzare le erbacee con fanghidi depurazione. L'informatore agrario, 41, 31-37.- Bertanza G., Andreottola G., Bianchi R., Ferrai M.,Foladori P., Lefebvre D., Prandini F. (2004).Soluzioni per il contenimento della quantità difango da smaltire. In "Ottimizzazione del trattamen-to e smaltimento dei fanghi da depurazione delleacque reflue urbane", a cura di G. Bertanza, M.Ragazzi, R. Bianchi, Collana Ambiente, CIPA Ed.,Milano, in corso di pubblicazione.- Lotito V. (2000). Sviluppi nelle tecniche di adden-samento e disidratazione. Atti del 52° Corso diaggiornamento in Ingegneria Sanitaria-Ambientale"Sviluppi nelle tecniche di depurazione delle acquereflue", Politecnico di Milano, 16-19 ottobre, 593-612.- Mantovi P., Piccini S. (2002). Le fonti di apporto dimetalli pesanti ai terreni. L'informatore agrario 20,20, 29-33.- Pergetti M., Fantoni A,, Lucchese M, Mantovi P.,Sala G., Toninelli V., Zambarda V. (2004). Attivita'finalizzate al recupero di materia dai fanghi didepurazione e relativa normativa. In"Ottimizzazione del trattamento e smaltimento deifanghi da depurazione delle acque reflue urbane",a cura di G. Bertanza, M. Ragazzi, R. Bianchi,Collana Ambiente, CIPA Ed., Milano, in corso dipubblicazione.

RINGRAZIAMENTI

Gli autori ringraziano la ditta Evergreen di Tromello(PV) per aver fornito i dati impiantistico/gestionali.

CONTRIBUTO DEGLI AUTORI

Giorgio Bertanza ha curato l'impostazione e lasupervisione scientifica della ricerca. MariaCristina Collivignarelli e Sabrina Zanaboni hannocurato le fasi operative del lavoro.

Approfondimenti 9

FOLIUMFOLIUMAnno 2004 numero 1

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Normativa di settore dei servizi idrici

E' del 17 settembre 2003 il parere dell'Autoritàgarante per la concorrenza ed il mercato, in mate-ria di normativa di settore dei servizi idrici. E' in corso un processo di riforma nel settore idrico,che ha le sue fondamenta nella ben nota (e larga-mente inattuata) "legge Galli (L. 36/1994). Questalegge dispone la riorganizzazione dell'intero setto-re dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali,ottimali, con riferimento ai soggetti cui affidare lagestione del servizio idrico integrato; e prescriveche, quando questi soggetti siano privati, la con-cessione debba essere soggetta alle disposizionidell'appalto pubblico di servizi. Il servizio idricointegrato comprende il servizio di fognatura, ladepurazione delle acque e le forniture acquedotti-stiche: servizi la cui qualità è atta ad incidere inmisura significativa sia sulla salute dei cittadini, siasulla qualità dell'ambiente.L'Autorità garante, in particolare, sottolinea chequesti servizi, almeno in parte, sono forniti in regi-me di monopolio naturale; per cui, l'unica forma diconcorrenza possibile, è la cosiddetta "concorren-za per il mercato" che si realizza attraverso il con-fronto tra più operatori nell'ambito di procedure digara per l'affidamento dei servizi. In questo qua-dro, l'Autorità auspica che la durata delle conces-sioni non risulti mai superiore ai tempi di recuperodegli investimenti effettuati da parte del gestore, alfine di evitare l'instaurazione di situazioni di mono-polio, da cui derivino ingiustificate rendite di posi-zione.L'Autorità esprime altresì parere sfavorevole aldilatarsi dell'impiego dell'istituto della titolarità deiservizi in concessione a terzi, che verrebbe resopossibile attraverso una modifica dell'art. 113,comma 5 del d. lgs. n. 267/2000, modifica previstanel disegno di legge n. 1798-B della Camera deiDeputati. Un utilizzo estensivo di questa facoltàporterebbe a gravi distorsioni della concorrenza.Questo documento dell'Autorità garante si inseri-sce in un dibattito che non è soltanto tecnico, maha anche notevole valenza politica: il tema indiscussione è il passaggio di compiti finora ritenutitipici dell'Ente pubblico a imprese private, a moltigradito ma da altri fortemente avversato.

La "legge di semplificazione 2001"

Con questo nome si indica la L. 29 luglio 2003, n.229, pubblicata in G. U. nella tarda estate del 2003con il titolo "Interventi in materia di qualità dellaregolazione, riassetto normativo e codificazione.Il provvedimento, che consta di 3 capi e 23 articoli,tratta, tra l'altro, del riassetto normativo in materiadi sicurezza del lavoro (Art. 3). Esso delega ilGoverno ad emanare, antro un anno, uno o piùdecreti legislativi volti al riassetto delle attuali

disposizioni in materia di sicurezza e salute deilavoratori; e detta i principi ai quali tale decretodeve ispirarsi.Il decreto dovrà prevedere norme che semplifichi-no le misure tecniche ed amministrative di preven-zione per le piccole imprese, il che si inquadra conla particolare attenzione della Comunità nei con-fronti delle piccole e medie imprese (ma non deveabbassare il livello di protezione dei lavoratori).Dovrà riordinare le norme tecniche di sicurezzadelle macchine e della loro certificazione e riformu-lare l'apparato sanzionatorio, attraverso la revisio-ne del regime di responsabilità, tenuto conto dellaposizione gerarchica all'interno dell'impresa e deipoteri in ordine agli adempimenti in materia di pre-venzione sui luoghi di lavoro. Dovrà altresì assicu-rare la tutela dei lavoratori indipendentemente daltipo di contratto stipulato con il datore di lavoro adadeguare il sistema prevenzionistico alle nuoveforme di lavoro e contrattuali.

Proroga di termini

La Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2003 ha pub-blicato il decreto legge n. 355, del 24 gennaio2003, con il quale il Governo dispone la proroga dialcuni termini in scadenza. Ci sembra utile segna-larne alcuni.L'art. 9 proroga al 30 ottobre 2004 il termine deiprocedimenti relativi all'adeguamento degli impian-ti esistenti, al fine di ottenere l'autorizzazione inte-grata ambientale.L'art. 10 sposta alla fine di marzo 2004 il termineriguardante la riduzione del flusso di rifiuti in polie-tilene da avviare allo smaltimento, ai sensi dell'art.48 del "decreto Ronchi".L'art. 14 aggiunge allo spostamento del termine diadeguamento in materia di sicurezza degli impian-ti, già in vigore per gli edifici scolastici,(31/12/2004), analogo spostamento per gli altri edi-fici. Ricordiamo che la materia è regolamentata dalDPR 6 giugno 2001, n. 380.

Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'a-mianto

In data 18 dicembre 2003, la Direzione Centraledelle Prestazioni dell'INPS ha diramato la circolaren. 195, con la quale detta le istruzioni per l'applica-zione delle nuove norme previdenziali in materia dibenefici per i lavoratori esposti all'amianto. Si trat-ta della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conver-sione, con modifiche, del decreto legge 30 settem-bre 2003, n. 296, dal titolo "Disposizioni urgenti perfavorire lo sviluppo e per la correzione dei contipubblici.Due articoli della nuova legge hanno particolarerilievo.L'articolo 47, comma 6 bis, in deroga alla nuova

Normativa nazionale10

Normativa nazionale

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disciplina fa salve le previgenti disposizioni, inmateria di benefici pensionistici, relativi a lavorosvolto con esposizione all'amianto, per i lavoratoriche si trovavano in situazione individuate dalcomma stesso, alla data del 2 ottobre 2003: sono ibenefici previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257,all'art. 13, comma 8. Il beneficio pensionistico,come è noto, consiste nella moltiplicazione delperiodo di esposizione (ultradecennale) per il coef-ficiente 1,5; la nuova disciplina prevede che, d'orain poi, si applichi il coefficiente 1,25. In pratica,viene aggiunto un anno di anzianità ogni quattro,anziché ogni due. Il comma 6 quinquies dello stes-so articolo 47 stabilisce che, in caso di indebitopensionistico derivante da sentenze di primo gradofavorevoli al lavoratore ma che sono state riforma-te nei successivi gradi di giudizio, non si dia luogoal recupero degli importi ancora dovuti alla data dientrata in vigore della legge di conversione.

Requisiti tecnici dei locali per fumatori

Prosegue la lotta contro il fumo attivo e passivo; nelquadro di questa attività, la Gazzetta Ufficiale n.300 del 29 dicembre 2003 ha pubblicato un decre-to ministeriale datato 23 dicembre 2003 nel qualesi fissano i requisiti tecnici dei locali per fumatori,dei loro impianti di ventilazione e di ricambio d'ariae della cartellonistica relativa al divieto di fumo.

Infortuni in itinere: il percorso tutelato

Sul problema dei limiti spaziali del percorso tutela-to è intervenuto l'INAIL, con circolare del 12 gen-naio 2004, precisando il concetto che il d. lgsl.38/2000 esprime in termini di eventi lesivi "duranteil normale percorso di andata e ritorno dal luogo diabitazione a quello di lavoro".L'INAIL, aderendo alla giurisprudenza dellaSuprema Corte, precisa che quando l'infortunio haluogo nelle pertinenze e nelle aree comuni delluogo di lavoro va considerato come "infortunio inattualità di lavoro" e non come infortunio in itinere.Per quanto riguarda gli infortuni avvenuti al di fuoridel luogo di lavoro, l'INAIL aderisce alla sentenzadella Corte di Cassazione (n. 9211/2003) secondola quale "l'infortunio in itinere, come tale indenniz-zabile, non appare configurabile, oltre che nell'ipo-tesi di infortunio subito dal lavoratore nella propriaabitazione (o nel proprio domicilio o dimora) - inrelazione al quale non sono in verità mai sorti dubbi- anche in quella di infortunio verificatosi nelle scalecondominiali od in altri luoghi di comune (e forzo-sa) proprietà privata".L'INAIL aderisce anche alla nozione di "strada"precisata nelle sentenze n. 12148/1993 e3169/1999, quale area ad uso pubblico destinataalla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli ani-mali, anche se di proprietà privata, se sia destina-

ta a soddisfare le esigenze di una proprietà indiffe-renziata; restando escluse soltanto le strade riser-vate all'uso esclusivo dei privati proprietari.

Nuovi standard di qualità per le acque e i sedi-menti marino-costieri

Lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte digiustizia europea, con sentenza del 1° ottobre1998, per non aver adottato i programmi di riduzio-ne dell'inquinamento provocato da certe sostanzepericolose, così come previsto da numerose diret-tive comunitarie. Il nostro Ministero dell'ambiente e della tutela delterritorio ha ritenuto opportuno intervenire, anche aseguito della citata sentenza di condanna, fissandonuovi e più dettagliati standard di qualità riferiti alleacque interne superficiali e marino-costiere e, perun minor numero di inquinanti, ai sedimenti delleacque marino-costiere. Non si tratta quindi di modi-fiche alle tabelle di emissione, bensì di integrazionie modifiche alle tabelle che, nell'allegato 1 al d.lgsl. 152/1999, fissano le norme di classificazione eindicano i principali inquinanti da controllare a finiclassificatori.Mentre per l'elencazione numerica dei nuovi stan-dard rimandiamo al testo del decreto del Ministerodell'ambiente e del territorio, che reca il numero367, la data del 6 novembre 2003 ed è stato pub-blicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio2004, possiamo fin d'ora indicare alcune conse-guenze del decreto. Innanzitutto, l'obbligo per le Regioni di identificarequali siano le specifiche sostanze pericolose, traquelle elencate nelle tabelle allegate al decreto(metalli, organometalli, idrocarburi policiclici aro-matici, composti organici volatili, nitroaromatici,alofenoli, aniline e derivati, pesticidi, compostiorganici semivolatili ed altri composti, per un totaledi 181 composti o categorie di composti), presumi-bilmente presenti sul proprio territorio, disponendouna adeguata campagna analitica. Da questa cam-pagna potranno discendere restrizioni ai limiti diemissione, con conseguente obbligo di interventimigliorativi agli impianti di depurazione.Inoltre, sono previste norme più restrittive per i con-trolli da effettuare sugli scarichi degli insediamentiindustriali. I valori limite di emissione allo scaricodovranno sempre essere rispettati a pié di impian-to e non soltanto allo scarico finale. Più severenorme sono previste anche per gli impianti di trat-tamento di acque reflue urbane che operino nelsettore dello smaltimenti di rifiuti liquidi, ex art. 36del d. lgsl.152/1999.Il decreto prevede che, per effetto di questi control-li ed interventi, le sostanze pericolose elencaterientrino nei limiti indicati entro il 2008.

11Normativa nazionale

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Disposizioni sul pronto soccorso aziendale

In Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004 èstato pubblicato il decreto del Ministero dellaSalute del 15 luglio 2003, n. 388, in materia dipronto soccorso aziendale. Il decreto dà attuazionea quanto disposto dall'art. 15, comma 3 del decre-to legislativo 626/1994 e successive modificazioni.Ai fini del decreto, le aziende sono classificate intre gruppi. Nel gruppo A rientrano le aziende ounità produttive con attività industriali, soggetteall'obbligo di dichiarazione e notifica, di cui all'art. 2del d. lgsl. n. 334/1999, centrali termoelettriche,impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive,aziende per la fabbricazione di esplosivi e simili;aziende o unità produttive con più di 5 lavoratoriappartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL,con elevato indice infortunistico; aziende o unitàproduttive con oltre 5 lavoratori a tempo indetermi-nato nel comparto della agricoltura. Nel gruppo Brientrano aziende o unità produttive con tre o piùlavoratori che non rientrano nel gruppo A. Nel grup-po C rientrano aziende o unità produttive con menodi tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.Il datore di lavoro, sentito il medico competente,ove previsto, identifica la categoria di appartenen-za della propria azienda o unità produttiva e, nel(solo) caso in cui appartenga al gruppo A, ne dànotizia all'ASL competente, per la predisposizionedegli interventi di emergenza del caso.Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di

gruppo B, il datore di lavoro deve garantire: la pre-senza di una cassetta di pronto soccorso, avente lecaratteristiche descritte nell'allegato 1 al decreto;un mezzo di comunicazione idoneo ad attivarerapidamente il sistema di emergenza del ServizioSanitario Nazionale. In quelle di gruppo C deveessere presente un pacchetto di medicazione, lecui caratteristiche sono indicate nell'allegato 2 aldecreto, nonché, come nel caso precedente, unmezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapida-mente il sistema di emergenza del ServizioSanitario Nazionale.Per le aziende o unità produttive di gruppo A sonopreviste, in taluni casi, ulteriori attrezzature (cfr.DPR 27 marzo 1992 e successive modifiche).Quando vi siano lavoratori che prestano servizio inlocalità isolate il datore di lavoro deve fornire il pac-chetto di medicazione e un mezzo di comunicazio-ne per raccordarsi con l'azienda, sempre al fine diattivare rapidamente il sistema di emergenza delServizio Sanitario Nazionale.L'allegato 3 reca i contenuti e i tempi minimi delcorso di formazione degli addetti al pronto soccor-so, che dovrà essere tenuto da personale medico;restano validi i corsi di formazione ultimati primadell'entrata in vigore del nuovo decreto, che la fissaa sei mesi dopo la data di pubblicazione e nel con-tempo abroga il decreto ministeriale 2 luglio 1958,al quale si faceva, finora, riferimento. Per quantoattiene alla capacità di intervento pratico, i corsiandranno ripetuti con cadenza triennale.

Normativa nazionale12

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13Normativa nazionale

FOLIUMFOLIUMAnno 2004 numero 1

Normativa statale di cui riportiamo solo gli estremi

Ministero delle infrastrutture e dei trasportiDecreto 13 ottobre 2003, n. 305 Regolamento recante attuazione della direttiva2001/106/CE del Parlamento europeo e delConsiglio del 19 dicembre 2001 che abroga e sosti-tuisce il decreto 19 aprile 2000, n. 432, del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, concernente ilregolamento di recepimento della direttiva95/21/CE relativa all'attuazione di norme interna-zionali per la sicurezza delle navi, la prevenzionedell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoroa bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE,98/42/CE e 99/97/CE.(Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13-11-2003)

Decreto legge14 novembre 2003, n.314Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimentoe lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurez-za, dei rifiuti radioattivi. (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18-11-2003)

Commissario delegato per la sicurezza dei mate-riali nucleari Ordinanza 10 novembre 2003, n. 13 Piani per la disattivazione degli impianti nucleari. (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18-11-2003)

Commissario delegato per la sicurezza dei mate-riali nucleari Ordinanza 12 novembre 2003, n. 14 Aggiornamento del "Piano delle attivita' di adegua-mento delle misure di protezione fisica e di pro-gressiva riduzione del livello di rischio degli impian-ti nucleari". (Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21-11-2003)

Decreto del Presidente della Repubblica 24ottobre 2003, n.340 Regolamento recante disciplina per la sicurezzadegli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. perautotrazione. (Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4-12-2003)

Legge 24 dicembre 2003, n. 363 Sicurezza nella pratica degli sport invernali indiscesa e da fondo(Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 1. 2004)

Ministero delle infrastrutture e dei trasportiDecreto 23 divembre 2003Classificazione di merci pericolose ai fini del tra-sporto marittimo.(Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9.1.2004)

Legge 9 gennaio 2004, n. 4Norme per favorire l' accesso dei disabili agli stru-

menti informatici(Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17.1.2004)

Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportiDecreto 13 gennaio 2004, n. 36 Procedure autorizzative per il rilascio dell'autoriz-zazione all'imbarco e trasporto marittimo e per ilnullaosta allo sbarco e al reimbarco su altre navi(transhipment) delle merci pericolose (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.1.2004)

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Normativa nazionale14

FOLIUMFOLIUMAnno 2004 numero 1

Normativa regionale di cui riportiamo solo gli estremiLOMBARDIA - Bollettino Ufficiale dellaRegione Lombardia N. 8 Contenimento dei consumi energetici negli edificiattraverso la contabilizzazione del calore. ( leggedel 19 Febbraio 2004, supplemento Ordinario N. 1)

EMILIA-ROMAGNA - Legge regionale n. 1 del16-01-2004.Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dal-l'abusivismo urbanistico ed edilizio.Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-RomagnaN. 8 del 16 gennaio 2004.

EMILIA-ROMAGNA - Legge Regionale N. 3 del20-01-2004.Norme in materia di tutela fitosanitaria - istituzionedella tassa fitosanitaria regionale. Abrogazionedelle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21agosto 2001, n. 31.

MARCHE - Legge Regionale N. 5 del 4-03-2004.Disposizioni in materia di salvaguardia delle produ-zioni agricole, tipiche, di qualita' e biologiche.

PIEMONTE - Legge Regionale N. 2 del 9-02-2004.Modificazioni alla legge regionale 5 novembre1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di anali-si di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984)

TOSCANA - Legge Regionale N. 3 del 27-01-2004.Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n.34 (Norme in materia di bonifica).

TOSCANA - Legge Regionale N. 4 del 27-01-2004.Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia dicave, torbiere, miniere, recupero di aree escavatee riutilizzo di residui recuperabili).

TOSCANA - Legge Regionale N. 5 del 27-01-2004.Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 27 giu-gno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse ener-getiche).

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15Normativa comunitaria

FOLIUMFOLIUMAnno 2004 numero 1

Normativa comunitariaEmissioni di composti organici volatili dovuteall'uso di solventi organici nelle vernici

Delle emissioni derivanti dall'impiego delle vernici asolvente si è molto discusso; e si è osservato chesarebbe utile conoscere tempestivamente come sisvilupperà la normativa comunitaria, così da con-sentire alle imprese che devono intervenire suipropri impianti di verniciatura di adeguare fin d'oragli interventi alla nuova normativa. Esiste difatti una"Proposta di direttiva del Parlamento europeo e delConsiglio relativa alla limitazione delle emissioni dicomposti organici volatili dovute all'uso di solventiorganici nelle pitture e vernici decorative e nei pro-dotti per carrozzeria e recante modifica della diret-tiva 1999/13/CE". Per inciso, come già abbiamoricordato, con sentenza del 2 ottobre 2003 la Corteeuropea ha dichiarato l'Italia inadempiente rispettoagli obblighi derivanti dalla direttiva in vigoreVa premesso che la qualità dell'aria in Europa è incontinuo miglioramento. Tra il 1990 e il 1998 leemissioni di composti dello zolfo sono diminuite del41% e quelle degli ossidi di azoto, del 21%.Attualmente riveste carattere prioritario la riduzionedelle emissioni di particolato e di precursori dell'o-zono: ossidi di azoto e composti organici volatili,COV. Con l'attuale legislazione, entro il 2010 leemissioni di COV di origine antropica dovrebberoridursi del 50% rispetto ai valori del 1990; vale adire da 14 a 7,1 milioni di tonnellate nell'arco divent'anni. Per colmare il divario tra questo valore equello di 6,5 milioni di tonnellate previsto dalladirettiva sui limiti nazionali di emissione, si devericorrere a un approccio basato sui prodotti. LaCommissione ha redatto una proposta di direttiva,la cui parte essenziale è costituita da due tabelledell'allegato II, che stabiliscono il contenuto massi-mo di COV, espresso in grammi per litro, delle ver-nici pronte all'uso, suddivise in 12 categorie di pit-ture e vernici decorative e in 5 sottocategorie diprodotti per la carrozzeria. Dalla fine del 2006dovrebbero essere in uso nuovi prodotti per carroz-zeria, dalla formula interamente modificata. Per ilmercato delle vernici decorative, che è più com-plesso, viene proposto un approccio in due fasi, nelcui ambito saranno introdotte, alla fine del 2006 edel 2009, specifiche di volta in volta più severe.Il Comitato economico e sociale europeo, nel corsodella 400a sessione plenaria, ha adottato a larghis-sima maggioranza un parere sulla proposta didirettiva.Il parere, tecnicamente dettagliato, osserva innan-zitutto che, tanto per i produttori quanto per gli uti-lizzatori, il problema consiste non nell'assenza diCOV nelle vernici o nelle resine, ma nella presen-za di acqua. L'acqua causa fenomeni di ossidazio-ne e di decomposizione in tutte le fasi del proces-

so produttivo e dell'utilizzazione. Inoltre le vernici abase acquosa richiedono comunque la presenza diCOV per contribuire alla dissoluzione delle resine edi altri componenti, come pure per garantire tempidi essiccazione controllati, una buona aderenza esuperfici solide per una duratura protezione. Al disotto di terminate concentrazioni di COV le resinealchiliche attualmente in uso non possono piùessere utilmente impiegate e devono essere sosti-tuite con resine acriliche. Questo comporta un con-siderevole aumento dei costi, a fronte di una mode-sta riduzione delle emissioni di COV.Per quanto riguarda le vernici per esterni, i consu-matori non hanno accettato molti prodotti a baseacquosa perché non soddisfacevano le loro esi-genze in termini di colore, durata e caratteristichedella superficie.Il Comitato trova inaccettabile che le resine alchili-che utilizzate nelle vernici a base solvente debba-no essere abbandonate (secondo la proposta dellaCommissione) per essere sostituite da prodotti chenon sono ancora stati inventati; ed esprime anchepreoccupazione per la tutela del patrimonio archi-tettonico. Difatti per questi edifici è necessariousare vernici protettive e decorative analoghe aquelle impiegate in precedenza; vernici che sonoprodotte da un piccolo numero di piccole e medieimprese, che - ove venisse approvata la propostadella Commissione - verrebbero spinte fuori mer-cato.Per queste ed altre considerazioni (cfr. GUUE C220/45 del 16.9.2003) il Comitato invita laCommissione a riaprire la discussione con i produt-tori di vernici.

Immissione dei biocidi sul mercato

La direttiva che riguarda l'immissione sul mercatodei biocidi, 98/8/CE del 16 febbraio 1998, prevedeun programma di lavoro, nell'ambito del qualedovevano essere riesaminati tutti i principi attivicontenuti nei biocidi già in commercio alla data del14 maggio 2000. La prima fase del lavoro consistenella loro identificazione o notificazione; successi-vamente, avrà luogo la definizione delle prioritàper la loro valutazione. Ovviamente, questa consi-sterà nell'esame del fascicolo che li accompagna e,se del caso, nel loro completamento. Per ciascunprincipio esistente verrà designato uno Stato mem-bro incaricato della revisione, che dovrà presenta-re alla Commissione ed agli altri Stati membri unaraccomandazione in ordine al principio attivo esa-minato.Le modalità di attuazione di questa seconda fasedella revisione sono ora contenute nelRegolamento (CE) n. 2032/2003, pubblicato inGUUE L 307 del 24.11.2003.

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I corposi allegati comprendono l'elenco dei principiattivi esistenti; nell'allegato III sono inseriti i principiattivi destinati ad uscire dal mercato entro il 1° set-tembre 2006. Sottolineiamo che nella preparazione di ciascunfascicolo è necessario, per quanto è ragionevol-mente possibile, evitare sperimentazioni superfluesugli animali vertebrati.

La nuova direttiva sugli incidenti rilevanti

Si tratta della direttiva 2003/105/CE, pubblicata inGUUE L 345 del 31 dicembre 2003, con la quale aiprocede alla modifica della direttiva 96/82/CE(cosiddetta direttiva "Seveso bis"); per cui, lanuova direttiva è già chiamata "Seveso ter". Deisuoi principi ispiratori abbiamo già detto (in Folium,n. III, 2003) quando è stata pubblicata la Posizionecomune definita dal Consiglio in data 20 febbraio2003 e pubblicata in GUUE C 102 E del 29 aprile2003. Possiamo ora confermare che nella versionedefinitiva della direttiva, l'applicazione della norma-tiva sul controllo dei pericoli di incidenti rilevantiviene estesa alle attività di deposito e di lavorazio-ne dell'industria mineraria e che, nell'allegato, ven-gono modificati i limiti relativi all'allegato I delladirettiva 96/82/CE, nel senso di inserire limiti per ilnitrato di potassio, aumentare i limiti per le sostan-ze cancerogene e per i gasoli, ridurre i limiti perbenzene, nafte e cherosene. Va sottolineato che icambiamenti dei limiti derivano dal progresso delleconoscenze sugli effetti e ambientali e sulla perico-losità delle varie sostanze, il che ha consentito diridurre le quantità limite previste per le sostanzepericolose per l'ambiente.Gli incidenti che hanno motivato le principali modi-fiche sono quelli di Baia Mare (Romania),Enschede (Paesi Bassi) e Tolosa (Francia), deiquali abbiamo detto nella nota più sopra citata.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro-niche

Pure nell'ultimo giorno del 2003 la GazzettaUfficiale dell'Unione Europea (L 345, pag. 106 esegg.) pubblica la direttiva 2003/108/CE che modi-fica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparec-chiature elettriche ed elettroniche (RAEE).La direttiva nasce per venire incontro alle giustifica-te perplessità finanziarie che derivano dal dispostodell'art. 9 della precedente direttiva, in materia difinanziamento dei RAEE provenienti da utentidiversi da quelli domestici. Difatti l'obbligo del riti-ro di RAEE immessi sul mercato in passato potreb-be dar luogo a gravi rischi economici per i produt-tori, in quanto onere retroattivo non considerato.Per questo, tale onere, relativo alla raccolta, tratta-mento, riutilizzo, recupero, e riciclaggio, vieneposto, dalla nuova direttiva, a carico dei produttori

che forniscono nuovi prodotti in sostituzione di pro-dotti di tipo equivalente o adibiti alle medesime fun-zioni. Questo, limitatamente ai rifiuti elettronici oelettrici immessi sul mercato prima del 13 agosto2005 e provenienti da utenti non domestici.Ove tali prodotti non siano sostituiti, la responsabi-lità dello smaltimento ricade sugli utenti. Agli utentistessi, anche in caso di sostituzione, gli Stati mem-bri possono, con proprio provvedimento, far caricoparziale o totale del finanziamento delle operazionidi smaltimento.

Disposizioni nazionali sull'uso dei colorantiazoici: il caso della Germania

L'Unione europea, con la direttiva 2002/61/CE, hanormato in maniera uniforme le restrizioni in mate-ria di immissione sul mercato e di uso di talunesostanze e preparati pericolosi: in particolare, icoloranti azoici. L'impiego dei coloranti azoici non èconsentito in articoli tessili o di pelle, per i quali irischi dei coloranti azoici sono stati sufficientemen-te dimostrati.Come sempre, se i singoli Stati desiderano mante-nere in vigore particolari disposizioni nazionali,devono notificarle alla Commissione, precisando leesigenze importanti relative alla protezione del-l'ambiente o dell'ambiente di lavoro o altro. E'quanto ha fatto la Germania, che, in deroga aquanto stabilito nella Direttiva, vieta l'uso di colo-ranti azoici in otto gruppi di articoli, a contatto pro-lungato con il corpo, per proteggere il consumato-re contro i rischi per la salute, tenendo conto delfatto che tali coloranti possono scindersi in sostan-ze potenzialmente cancerogene. La Commissione,entro sei mesi dalla notifica, approva o respinge ledisposizioni in questione, dopo aver verificato seesse costituiscano o meno uno strumento di discri-minazione arbitraria o una restrizione dissimulataal commercio tra gli Stati.In GUUE L 311 del 27.11.2003 la Commissione hacomunicato la sua decisione, che è sfavorevolealla Germania.Per giustificare la loro più severa normativa, leautorità tedesche hanno affermato che i colorantiazoici sono pericolosi per la salute, indipendente-mente dal fatto che gli oggetti colorati siano in tes-suto, in pelle o in un altro materiale. Come datiscientifici, hanno citato due pareri del CSTEA(Comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità eper l'ambiente), entrambi risalenti a prima dellaapprovazione delle direttiva 2002/61/CE.La Commissione osserva che, anche se lo CSTEAafferma che alcuni prodotti fatti di materiali diversima colorati con coloranti azoici avrebbero potutoessere una fonte di esposizione, i dati sono tuttaviafortemente lacunosi e l'estensione dei divieti amateriali la cui rischiosità non è chiaramente pro-vata da dati sufficienti, non appare giustificata. Né

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FOLIUMFOLIUMAnno 2004 numero 1

Normativa comunitaria

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la Germania ha portato, a sostegno della propriaposizione, dati ulteriori e diversi rispetto a quelli inbase ai quali è stata stesa la direttiva.Pertanto, la norma nazionale tedesca appare una

restrizione ingiustificata nel commercio tra Statimembri e un ostacolo al funzionamento del merca-to interno. Le autorità tedesche dovranno adeguar-si alla decisione della Commissione.

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FOLIUMFOLIUMAnno 2004 numero 1

Normativa comunitaria

Obiettivi ambientali quantificabili nel settoredei trasporti

Un europarlamentare ha chiesto alla Commissionequando intenda presentare una proposta relativa aobiettivi quantificabili nel settore dei trasporti, inmateria di protezione dell'ambiente. Difatti, nelsesto Programma d'azione in materia di ambientela Commissione era stata invitata a proporre, entrola fine del 2002, obiettivi quantificati per un sistemadi trasporti durevole, nel quadro dell'obiettivo diuna riduzione dell'8 % delle emissioni dei gas adeffetto serra. Inoltre il Consiglio ha riconosciutoprioritari, nel settore dei trasporti, oltre alla riduzio-ne delle emissioni dei gas ad effetto serra, ancheinterventi migliorativi della qualità dell'aria e dell'in-

quinamento acustico.La risposta della Commissione (2003/C 222E/121)conferma che, nel corso del 2002, essa si è adope-rata per elaborare ulteriormente il concetto di obiet-tivi ambientali per i trasporti, anche sulla base dipareri del proprio Gruppo paritetico di esperti sutrasporti e ambiente, gestito congiuntamente dallaDirezione generale Trasporti ed energia e dallaDirezione generale Ambiente.Allo stato attuale, la Commissione sta ancoradibattendo il problema, che è inserito nel program-ma di lavoro della Commissione per il 2003. Essaesporrà i principi di base dell'uso di obiettiviambientali nella politica dei trasporti, individuando iproblemi ambientali per cui tali obiettivi potrebberoessere utili a livello comunitario.

Interrogazioni al Parlamento europeo

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Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity andthe EnvironmentRisk Assessment of:Chromium trioxideSodium chromateSodium dicromateAmmonium dchromatePotassium dichromateAdopted during the 39th plenary meeting of 10 sep-tember 2003C7/VR/csteeop/Cr/100903 D(03)

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 307 del4.11.2003Regolamento (CE) n. 2032/2003 del 4 novembre2003 del Parlamento europeo e del Consiglio rela-tivo all'immissione al mercato dei biocidi, recantemodificazione del regolamento (CE) n. 1896/2003.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 282 del25.11.2003Risoluzione del Consiglio del 10 novembre sullacomunicazione della Commissione europea:"Migliorare l'attuazione delle direttive "NuovoApproccio"".

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 321 del 612.2003Direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo edel Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa allaprotezione dei pedoni e degli altri utenti della stra-da vulnerabili prima e in caso di urto con un veico-lo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEEdel Consiglio.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 299 del10.12.2003Risoluzione del Consiglio dell'1° dicembre 2003sulla sicurezza dei servizi destinati ai consumatori.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 7 del13.1.2004Direttiva 2004/1/CE della Commissione che modio-fica la direttiva 2002/72/CE relativamente allasospensione dell'uso di azodicarbammide comeagenteb rigonfiante in materiali e oggetti di plasticadestinati a venire a contatto con i prodotti alimenta-ri.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 18 del26.1.2004Allegati A e B della direttiva 94/55/CE del Consigliocome annunciato nella direttiva 2001/7/CE dellaCommissione che adatta per la terza volta al pro-gresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglioconcernente il ravvicinamento delle legislazionidegli Stati membri relative al trasporto di merci peri-

colose su strada

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31 del 4.2.2004Decisione della Commissione, del 23 dicembre2003, relativa alle prescrizioni tecniche per l'appli-cazione dell'articolo 3 della direttiva 2003/102/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio relativaalla protezione dei pedoni e di altri utenti della stra-da vulnerabili prima e nel caso di un urto con unveicolo a motore e che modifica la direttiva70/156/CEE [notificata con il numero C(2003)5041]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 32 del5.2.20042004/C 32/08Parere del Comitato economico e sociale europeoin merito:- alla "Proposta di decisione del Consiglio relativaalla conclusione, a nome della Comunità europea,della convenzione di Stoccolma sugli inquinantiorganici persistenti",- alla "Proposta di decisione del Consiglio relativaalla conclusione, a nome della Comunità europea,del protocollo del 1998 sugli inquinanti organicipersistenti alla convenzione del 1979 sull'inquina-mento atmosferico transfrontaliero a grande distan-za", e- alla "Proposta di regolamento del Parlamentoeuropeo e del Consiglio relativo agli inquinantiorganici persistenti e che modifica le direttive79/117/CEE e 96/59/CE"(COM(2003) 331, 332,333 def. - 2003/0118-0117-0119 (CNS))

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FOLIUMFOLIUMAnno 2004 numero 1

Normativa comunitaria di cui riportiamo solo gli estremi

Normativa comunitaria

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Obiettivi ambientali quantificabili nel settoredei trasporti

Un europarlamentare ha chiesto alla Commissionequando intenda presentare una proposta relativa aobiettivi quantificabili nel settore dei trasporti, inmateria di protezione dell'ambiente. Difatti, nelsesto Programma d'azione in materia di ambientela Commissione era stata invitata a proporre, entrola fine del 2002, obiettivi quantificati per un sistemadi trasporti durevole, nel quadro dell'obiettivo diuna riduzione dell'8 % delle emissioni dei gas adeffetto serra. Inoltre il Consiglio ha riconosciutoprioritari, nel settore dei trasporti, oltre alla riduzio-ne delle emissioni dei gas ad effetto serra, ancheinterventi migliorativi della qualità dell'aria e dell'in-quinamento acustico.La risposta della Commissione (2003/C 222E/121)conferma che, nel corso del 2002, essa si è adope-rata per elaborare ulteriormente il concetto di obiet-tivi ambientali per i trasporti, anche sulla base dipareri del proprio Gruppo paritetico di esperti sutrasporti e ambiente, gestito congiuntamente dallaDirezione generale Trasporti ed energia e dallaDirezione generale Ambiente.Allo stato attuale, la Commissione sta ancoradibattendo il problema, che è inserito nel program-ma di lavoro della Commissione per il 2003. Essaesporrà i principi di base dell'uso di obiettiviambientali nella politica dei trasporti, individuando iproblemi ambientali per cui tali obiettivi potrebberoessere utili a livello comunitario.

Note giurisprudenziali

Smaltimento di rifiuti: subordinazione del beneficiodella sospensione condizionale al ripristinoambientaleLa questione è meno semplice di quanto possaapparire a prima vista. Trattando scolasticamentedella materia, si cita comunemente quanto dispo-sto dall'art. 51 bis del d. lgs. 22/1997, secondo ilquale "chiunque cagiona l'inquinamento o un peri-colo concreto di inquinamento, previsto dall'art. 17,comma 2, è punito con la pena dell'arresto da seimesi a un anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire cinquanta milioni se non provvede allabonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17(…..) Con la sentenza di condanna per la contrav-venzione di sui al presente comma, o con la deci-sione emessa ai sensi dell'articolo 444 cpp, il bene-ficio della sospensione condizionale della penapuò essere subordinato alla esecuzione degli inter-venti di messa in sicurezza, bonifica e ripristinoambientale".E' di tutta evidenza che il comportamento punitonon è quello di aver causato l'inquinamento o ilpericolo concreto, bensì quello di non aver provve-

duto alla bonifica, da compiersi secondo uno sche-ma ben preciso, indicato nello stesso art. 17 del"decreto Ronchi". Questo schema prevede la noti-fica della situazione di inquinamento (o del perico-lo) agli organi amministrativi competenti, entro 48ore; comunicazione, entro le successive 48 ore,degli interventi di messa in sicurezza adottati; pre-sentazione del progetto di bonifica alle autoritàamministrative entro trenta giorni; ecc.).Ma la concessione della sospensione condizionaleè subordinata alla sentenza di condanna, e la con-travvenzione di cui al citato art. 51 bis presupponeche via stato inquinamento del sito (o concretopericolo di inquinamento). Il che, non sempreavviene: la fattispecie dell'abbandono di rifiuti equella di gestione di una discarica abusiva nonsempre comportano un inquinamento del sito.Difatti, l'inquinamento del sito ha luogo quandovengono superati, nel suolo, o nelle acque super-ficiali, o nelle acque sotterranee, i valori limite para-metrici di cui agli allegati I e II del D. M. attuativo n.471/1999.Queste sono le premesse a quanto statuito dallaSuprema corte, giudicando sul ricorso di unimprenditore al quale, in sede di giudizio di merito,era stato condannato a nove mesi di arresto e auna pena pecuniaria, con il beneficio della sospen-sione condizionale, subordinata alla bonifica delsito entro sei mesi dal passaggio in giudicato dellacondanna. Il ricorso per Cassazione era fondato su più motivi;ai nostri fini, è di interesse solo il primo.Sostiene l'imputato che l'istituto di cui all'articolo165 c.p. non è applicabile alla fattispecie di causa,sia perché la disciplina speciale della bonifica delsito inquinato di cui al citato art. 51 bis non è previ-sta per i reati di cui all'art. 51 dello stesso decreto,sia perché è difficile far rientrare la bonifica richie-sta all'imputati nella categoria della "eliminazionedelle conseguenze dannose del reato". Aggiungeinoltre che l'attività di bonifica richiede un impegnoeconomico non indifferente e pone perciò unadiscriminazione incostituzionale tra soggetti chepossiedono una capacità economica adeguata esoggetti che non la possiedono.La Suprema Corte non ha dubbi sul fatto che, qua-lunque sia la configurazione del comportamentoillecito posto in essere dall'imputato, sia applicabilela sospensione condizionale della pena subordina-tamente alla bonifica dell'area; e lo motiva con uninteressante excursus sulla normativa.Prende le mosse dalla L. 319/1976 (c. d. "leggeMerli"), che all'art. 24 prevedeva che, in tema diinquinamento idrico, la sentenza di condannapotesse subordinare il beneficio della condizionalealla eliminazione delle conseguenze dannose opericolose del reato, secondo le modalità indicatedal giudice nella sentenza di condanna. Segue la L. 689/1981 (modifiche al sistema pena-

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FOLIUMFOLIUMAnno 2004 numero 1

Note giurisprudenziali

Note giurisprudenziali

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le) che, con la modifica all'art. 165 c.p., ha discipli-nato il predetto istituto, disponendo che il beneficiopossa essere subordinato alla eliminazione delleconseguenze dannose o pericolose, salvo che lalegge disponga altrimenti. Con questa novella lasospensione condizionale può essere subordinatanon soltanto alla riparazione dei danni civilistici(per es., restituzione, risarcimento del danno patri-moniale e non patrimoniale, ecc.) ma anche deldanno c. d. "criminale", vale a dire di tutte le con-seguenze inerenti alla offesa del bene giuridicotutelato, che sono cosa diversa dal pregiudizioeconomicamente apprezzabile e risarcibile. E' ben vero che il legislatore ha continuato a disci-plinare l'istituto in rapporto a specifiche materie(cfr.: art. 30 del DPR 915/1982); ma, contrariamen-te a quanto ritenuto dalla prevalente giurispruden-za (anche di Cassazione: sez. III, 9567/84; sez. III,5461/97; sez. III, 6312/92; ecc.), quando unanorma speciale non è applicabile, resta comunqueapplicabile "per espansione" la norma generaledell'art. 165 C. p., che non è limitata a reati specifi-ci. Di più: non sempre è richiesta al giudice unaspecificazione delle modalità di adempimento,essendo sufficiente l'imposizione di regole fissateda una individuata autorità; eventuali controversiesul punto, riguardano la fase esecutiva.Nella fattispecie, l'imputato era stato condannatoper lo stoccaggio non autorizzato di circa centotonnellate di rifiuti vari anche pericolosi, nonché peraver provocato emissioni di gas atti a cagionaremolestie alle persone. La sospensione condiziona-le era stata subordinata, in sentenza, alla bonificadell'area interessata allo stoccaggio abusivo. Lafattispecie non rientra nell'ambito proceduralizzatoai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 22/1997: pertanto laverifica della Corte deve vertere soltanto sul verifi-care se la bonifica dell'area sia oggettivamentefunzionale al ripristino dell'integrità ambientalelesa o messa in pericolo dallo stoccaggio dei rifiuti.Essendo positiva la risposta, correttamente il giudi-ce deve indicare le modalità di bonifica; in mancan-za, se sorge controversia sulle modalità esecutive,a provvedere sarà il giudice dell'esecuzione.Quanto al rilievo sulla costituzionalità della normacodicistica per contrasto con l'art. 3 Cost., la que-stione è ritenuta manifestamente infondata, perchéla giurisprudenza della Consulta ha tradizional-mente ritenuto che rientrino nel potere discrezionedel legislatore opzioni normative di tal genere. Siconsideri anche che la portata economica dellareintegrazione ambientale è generalmente propor-zionale a quella dell'inquinamento, per cui nel sog-getto che inquina si presuppone una capacità eco-nomica tale da consentirgli il risanamento

(Corte di Cassazione penale, sez. III, 16 settembre2003, sentenza n. 35501)

Sulla nozione giuridica di rifiuto

La definizione di rifiuto, apparentemente semplice,in realtà è sempre stata molto controversa. Comeabbiamo già ricordato in altre occasioni, il proble-ma del legislatore (e degli opinion makers) è quel-lo di trovare un ragionevole equilibrio tra una inter-pretazione troppo estesa della definizione di rifiuto,che renderebbe più difficili le operazioni di riciclag-gio, e una definizione troppo permissiva, che favo-rirebbe modalità di smaltimento illegittime.In questo quadro si è inserita la nuova legge178/2002, che ha precisato (all'art. 14) la definizio-ne di rifiuto data nel d. lgs. 22/1998 (c. d. "decretoRonchi"), ma che è stata contestata sia a livellonazionale, sia a livello europeo. In particolare, alivello nazionale alcune sentenze dei giudici dimerito hanno ritenuto di disapplicarla, in quantoritenuta contrastante con la normativa europea.Tra queste, si è inserita l'ordinanza del 16.10.2002,con la quale il Tribunale di Macerata ha convalida-to il sequestro preventivo, richiesto dal P. M. (enegato dal Gip), di un'area riempita con materialiinerti di demolizione, appartenente al ConsorzioIntercomunale per il Disinquinamento Ambientaledella Provincia di Macerata. I materiali inerti eranoscaturiti dalla parziale demolizione di un preesi-stente muro dello stabilimento del Consorzio, efurono direttamente impiegati, senza trattamentoalcuno, quali sottofondo di un piazzale appartenen-te allo stesso Consorzio e interno alla recinzione.Il personale del Corpo Forestale dello Stato avevasequestrato l'area, ritenendo che tali inerti costi-tuissero rifiuti e che, conseguentemente, fosse rav-visabile il reato di cui all'art. 51, primo comma deld. lgs. 22/1998. Contrariamente al provvedimentodel Gip, il Tribunale ritenne che la nuova legge178/2002 non avesse modificato la precedentedisciplina giuridica, anche nell'ipotesi di riutilizzo diinerti in loco.Avverso la decisione del Tribunale ha propostoricorso per Cassazione l'indagato; la SupremaCorte ha accolto il ricorso, con una motivazioneche a noi sembra convincente.La Corte ha difatti ritenuto che la nuova norma siadel tutto legittima, in quanto espressione dellavolontà del Parlamento nel senso di fornire unainterpretazione autentica della nozione di rifiuto,senza innovare radicalmente la normativa naziona-le e quella comunitaria. Essa difatti non restringe ilconcetto di rifiuto, ma elimina gli elementi di incer-tezza derivanti "da un eccesso di dilatazione" dellanozione medesima.La norma precisa le due condizioni per escluderela nozione di rifiuto:a) se beni, sostanze e materiali possonoessere e sono effettivamente e oggettivamente uti-lizzati nel medesimo o in analogo o diverso cicloproduttivo o di consumo, senza subire alcun inter-vento preventivo di trattamento e senza recare pre-giudizio all'ambiente;

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b) se gli stessi possono essere e sono effet-tivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesi-mo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di con-sumo, dopo aver subito un trattamento preventivosenza che si renda necessaria alcuna operazionedi recupero tra quelle individuate nell'allegato C deldecreto legislativo 22/1998.La norma nazionale di interpretazione autentica,così formulata, non appare alla Suprema Corte incontrasto con i principi comunitari, così come riba-diti nella sentenza della Corte di Giustizia del 18aprile 2002. La Corte europea era chiamata a pronunciarsi sullanatura dei detriti provenienti da una cava di grani-to, suscettibili di riutilizzo come ghiaia o materialedi riporto o sottofondo stradale; partendo dalla pre-messa che "è rifiuto tutto ciò che viene prodottoaccidentalmente nel corso della lavorazione di unamateria o di un oggetto e che non è il risultato cui ilprocesso di fabbricazione mira direttamente".Tuttavia la Corte ha ritenuto che l'obbligo di inter-pretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto(obbligo che discende dalle finalità di tutela dellasalute e dell'ambiente della direttiva 75/442/CEE)trova un limite nelle "situazioni in cui il riutilizzo diun bene, di un materiale o di una materia primanon sia solo eventuale, ma certo senza trasforma-zione preliminare e nel corso del processo di pro-duzione. Appare quindi evidente che, oltre al crite-rio derivante dalla natura del residuo di produzionedi una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo ditale sostanza, senza operazioni di trasformazionepreliminare, costituisce un secondo criterio ai fini divalutare se esso sia o meno un rifiuto ai sensi delladirettiva 75/442". Nella fattispecie sottoposta al giu-dizio della Corte di Giustizia, essendo risultato cheil riutilizzo dei detriti non era certo e neppure preve-dibile, la Corte ha ritenuto di classificarli come rifiu-ti.Ma l'applicazione di tale principio alla fattispeciesottoposta all'esame della Corte di Cassazioneporta alla conclusione contraria. I detriti derivavanodifatti da un processo di produzione, non eranostati sottoposti a un trattamento preliminare, eranostati riutilizzati per una attività ambientalmentecompatibile, avevano caratteristiche omogenee(nel senso che non erano mescolati a materialiquali eternit, gomme di veicoli e comunque mate-riali estranei) ed è mancata la volontà di disfarsi diesso.Va anche ricordato che il legislatore è già interve-nuto con la legge 443/2001, escludendo le "terre erocce di scavo" dall'ambito dei rifiuti, per di piùanche se contaminati (purché non oltre una certamisura): si tratta certamente di un materiale mer-ceologicamente diverso, ma "tale differenza noncomporta una ontologica diversità".Certamente questa sentenza non mette la parolafine al problema della interpretazione data dalla L.178/2002 alla nozione di rifiuto: sia perché vi sonosentenze (della stessa sezione) che hanno risoltoil problema nel senso opposto, sia perché deve

ancora pronunciarsi la Corte di Giustizia europea.Ma ci sembra corretto affermare che, quando siravvisi un contrasto tra una direttiva (che non sia diautomatica applicazione: e non è il caso della diret-tiva sui rifiuti) e una legge dello Stato, il contrastodebba essere risolto a livello europeo e non a livel-lo nazionale.

(Corte di Cassazione penale, sez. III, 2 ottobre2003, sentenza n. 37508)

Nel recupero dei rifiuti di alluminio vi è combu-stione?

La risposta a questa domanda non è di poco conto.Le norme tecniche per il recupero con procedurasemplificata di rifiuti non pericolosi, nell'allegato 1(suballegati 1 e 2), non prescrivono obblighi dimonitoraggio in continuo delle emissioni atmosferi-che, che sono invece previsti (allegato 2, suballe-gato 2) per le attività di recupero energeticomediante combustione.Il recupero di rifiuti di alluminio (trucioli, schiumatu-re, cascami, materozze, rottami, ecc.) può essereeffettuato in regime semplificato: l'inizio delle ope-razioni di recupero può essere iniziato senza auto-rizzazione, trascorsi 90 giorni dalla comunicazionealla Provincia territorialmente competente. Treforni fusori nei quali si effettuava tale recuperoerano stati sequestrati per inosservanza della nor-mativa tecnica che prescrive il controllo delle emis-sioni. Il titolare dell'impresa aveva avanzato istan-za per il dissequestro, sulla base di quanto statuitodalla Corte di Cassazione (Sez. III Pen., 17 gen-naio-20 marzo 2002), secondo la quale soltantoper l'utilizzazione di rifiuti non pericolosi come com-bustibile o come altro mezzo per produrre energiaera prescritto il monitoraggio in continuo, mentreper altre tecniche di recupero, il controllo delleemissioni può essere effettuato con modalità varie,purché adeguate.Nel respingere l'istanza di dissequestro, il presi-dente della sezione GUP di Venezia (con ordinan-za del 26/5/03) argomenta che il recupero dei rifiu-ti di alluminio in forno fusorio comporta una ipotesidi combustione di rifiuti, in quanto hanno luogofenomeni di pirolisi, piroscissione, trattamenti ter-mici, per cui la trasformazione dei rifiuti di alluminioin pani di alluminio di seconda fusione avverrebbemediante un trattamento termico di combustione.Ora, non vi è dubbio che le impurezze organiche(presenti comunque nel rottame indifferenziato,anche se in misura modesta) vengono distrutte percombustione; ma da questo a ritenere che ci sitrovi di fronte a una combustione per produrreenergia, ne corre.Vale invece la ulteriore considerazione dell'assen-za di qualsiasi sistema di controllo delle emissioni(anche non continuo), che di per se dovrebbe giu-stificare l'illegittimità dell'operazione fusoria effet-tuata sui rifiuti di alluminio.

(Tribunale di Venezia, Sezione del G.I.P.,

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Ordinanza del 26 maggio 2003, n. 13762/02 Reg.GIP)

L'esecuzione di lavori sulla strada pubblica èconsiderata attività pericolosa

Ovvero: l'automobilista non ha sempre torto…. Ilcaso preso in esame dalla Suprema Corte è quellodi un automobilista che, percorrendo con la propriaautovettura una strada provinciale, si era trovatoimprovvisamente davanti alcuni operai che stavanoeseguendo lavori di riparazione della strada e, perevitarli, aveva posto in essere una manovra diemergenza a causa della quale l'autovettura erasbandata, finendo contro un altro autoveicolo.L'automobilista conveniva a giudizio innanzi alTribunale l'Amministrazione provinciale, per il risar-cimento dei danni; ma in entrambi i gradi del giudi-zio di merito la sua richiesta veniva respinta, inquanto i giudici avevano ritenuto che egli proce-desse a velocità elevata e che non avesse rilievo lamancanza del segnale di lavori in corso, in quantosul luogo vi erano i segnali di dosso, di divieto disorpasso, di limite di velocità e in quanto l'automo-bilista aveva ammesso che, superato il dosso, viera un operaio della Provincia con la paletta disegnalazione.La Suprema Corte, riformando la sentenza e rin-viando la causa a nuovo giudizio, ha premesso chel'esecuzione di lavori sulla strada pubblica è con-siderata attività pericolosa ai sensi dell'articolo2050 CC, costituendo i lavori fonte di pericolo.Pertanto, chi esercita l'attività è soggetto alla pre-sunzione stabilita dalla norma sopra indicata inrelazione ai danni subiti dagli utenti della strada acausa e nello svolgimento dell'attività. E' discusso,sia in dottrina sia in giurisprudenza, se si tratti diuna forma di responsabilità oggettiva o per colpa;sembra comunque alla Corte che la formulazionedella norma è in sintonia con la nozione di colpa,che si caratterizza per il preminente significatooggettivo.Vi è quindi una presunzione di responsabilità di chiesercita l'attività pericolosa, quando sia accertato ilnesso tra attività e danno. Una volta provato que-sto nesso, l'esercente l'attività pericolosa deve pro-vare di aver adottato tutte le misure idonee ad evi-tare il danno; nel caso in cui la legge impone diadottare alcune misure viene meno qualunquediscrezionalità che, nel caso diverso, potrebbeessere esercitata facendo uso della normale pru-denza. In concreto, sia il previgente codice della strada,sia l'attuale, impongono l'uso di particolari sistemidi segnalazione, in atto non posti in opera. Il fattodel danneggiato può avere effetto liberatorio quan-do operi nell'ambito del rapporto di causalità mate-riale in modo tale da rendere giuridicamente irrile-vante l'operato di chi esercita l'attività pericolosa enon quando concorra semplicemente nella produ-zione del danno, inserendosi in una situazione giàdi per se pericolosa a causa della inidoneità delle

misure preventive adottate, senza la quale l'eventonon si sarebbe verificato (Cassazione, 2189/1978).

(Corte di Cassazione civile, sez. III, 24 novembre2003, sentenza n. 17851. Presidente Nicastro,relatore Durante)

Obbligo di completa motivazione in materia diincidenti sul lavoro

Il fatto è semplice e merita di essere descritto. Ildipendente di un panificio, che lavorava in aziendada 23 anni, cercando di eliminare i residui di pastadal rullo trasportatore in movimento di una impasta-trice, che veniva messa in funzione per la primavolta, era risucchiato nell'impastatrice, perdendol'arto superiore. Il lavoratore aveva bloccato connastro adesivo il microinterruttore che avrebbedovuto arrestare la macchina. Prima della messa infunzione della macchina erano state tenute alcunegiornate di informazione tenute dai tecnici delladitta costruttrice. Successivamente all'infortunio, lamacchina era stata dotata di una griglia di protezio-ne, che secondo l'azienda era stata predispostaper evitare il contatto coi rulli a una persona chepassasse vicina alla macchina e non ci stesselavorando; per cui, non sarebbe stata comunqueidonea a evitare l'infortunio. Per tutte queste consi-derazioni, accolte sia dal Pretore sia dal Tribunale,il datore di lavoro era stato assolto nei giudizi dimerito.Ma la Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell'in-fortunato, ha rinviato la causa ad una Corted'Appello. Ritiene il Collegio che per escludere laresponsabilità dell'imprenditore sia sempre neces-sario il dolo del lavoratore oppure l'assunzione diun rischio elettivo, cioè di rischio generato da un'at-tività che non abbia rapporto con lo svolgimentodell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazio-nale dai limiti di essa. L'eventuale colpa del lavora-tore per negligenza, imprudenza o imperizia (nellafattispecie, l'aver bloccato il microinterruttore connastro adesivo) non elimina la responsabilità deldatore di lavoro, sul quale incombe l'onere di pro-vare di aver fatto tutto il possibile per evitare ildanno. Altresì non esclude la responsabilità deldatore di lavoro il concorso o la cooperazione col-posa del lavoratore nella causazione del danno,valendo tale concorso o tale cooperazione a ridur-ne la quantificazione in misura proporzionale all'ac-certata cooperazione o all'accertato concorso col-poso del lavoratore.Il Tribunale doveva quindi in primo luogo escludereche nella fattispecie fosse ravvisabile un dolo dellavoratore, tale da rendere superflua la prova circala condotta colposa del datore di lavoro. In effetti, ilgiudice di appello aveva ritenuto che la coscienzae volontà della condotta che aveva tenuto il lavora-tore nel ripulire manualmente dai residui di pastagli organi rotatori della macchina mentre erano inmovimento, integrasse gli estremi del dolo, cheescludevano il nesso di causalità tra l'infortunio e

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l'eventuale condotta omissiva del datore di lavoro.Ma questo, osserva la corte, è un evidente erroredi diritto. La coscienza e volontà, secondo i princi-pi penalistici ai quali occorre richiamarsi, costitui-sce il presupposto dell'elemento soggettivo addebi-tabile a titolo di dolo o di colpa al soggetto la cuinon, sia idonea interrompere il nesso di causalità. Esclusa quindi la configurabilità del dolo in capo allavoratore, il Tribunale doveva indagare in ordinealla sussistenza eventuale in via esclusiva o in viadi concorso o di cooperazione colposa delle con-dotte, da una parte, della datrice di lavoro, dall'al-tra, del lavoratore con riferimento al determinismocausale che ciascuna delle condotte avesse even-tualmente avuto per proprio conto oppure in con-corso o cooperando con l'altra.Doveva anche accertare se il datore di lavoro aves-se adempiuto agli obblighi specifici di cui ai bennoti DPR 5457/1955 e d. lgsl. 626/1994 sulla pro-tezione delle macchine, la informazione e la forma-zione dei lavoratori.In particolare, la Corte dubita che la messa inopera della griglia prima dell'infortunio non rientras-se tra gli obblighi a carico del datore di lavoro. Ilche appare verosimile, mentre, sommessamente,non è credibile che un lavoratore con più di ven-t'anni di esperienza lavorativa specifica ignorasseche non si devono bloccare i microinterruttori con ilnastro adesivo e avesse bisogno di formazionespecifica.

(Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n.06377/03 del 9 aprile 2003. Presidente Prestipino,relatore Capitanio)

In tema di risparmio idrico

L'obbligo di perseguire politiche e di effettuare con-creti interventi a favore del risparmio idrico discen-de innanzitutto dal disposto della c. d. "legge Galli"(L. 36/1994), il cui art. 5 è stato novellato dall'art.25 del d. lgsl. 152/1999. Lo ha ribadito il TARLombardia nella sentenza con la quale ha respintoil ricorso di una società immobiliare, avverso ilprovvedimento con il quale una Azienda SpecialeMultiservizi aveva imposto l'installazione di conta-tori idrici per ogni singola unità abitativa, in un con-dominio di nuova costruzione costituito da duepalazzine. Per vero, la società immobiliare si eraimpegnata, all'atto della domanda di concessioneedilizia, ad edificare le palazzine "in conformità allanormativa prevista dall'art. 25 del D. L.vo n. 152dell'11.5.99"; ma in seguito la società stessa avevasegnalato che le due palazzine in costruzione nonpresentano montanti per il collegamento con tanticontatori quante sono le unità abitative.Affermazione per vero risibile, perché il collega-mento può agevolmente essere previsto in sedeprogettuale e comunque può essere costruito suc-cessivamente; il vero problema è se vi sia una spe-cifica e cogente norma che imponga il contatoreindividuale. Secondo la società ricorrente, la nor-

mativa sopra citata non sarebbe obbligatoria fino aquando la Regione non abbia adottato un appositoregolamento attuativo delle misure tendenti a favo-rire la riduzione dei consumi e degli sprechi d'ac-qua, disciplinando criteri tecnici uniformi.Il TAR Lombardia ha respinto questa tesi, ritenen-do legittima la pretesa dell'Azienda distributricedell'acqua potabile.Ricordiamo che l'art. 5 della legge Galli, comenovellato dal d. lgsl. 152/1999, così dispone:"le regioni prevedono norme e misure volte a favo-rire la riduzione dei consumi e l'eliminazione deglisprechi, ed in particolare a: …..a) migliorare lamanutenzione delle reti di adduzione e distribuzio-ne delle acque a qualsiasi uso destinate, al fine diridurre le perdite…… b) realizzare, in particolarenei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e pro-duttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzio-ne, al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate perusi compatibili;……..d) installare i contatori per ilconsumo dell'acqua in ogni singola unità abitati-va…..". Inoltre il comma 1 bis dell'art. 25recita:"….Il comune rilascia la concessione ediliziase il progetto prevede l'installazione di contatori perogni singola unità abitativa…."Osserva il TAR che, nel suo insieme, il sistemavigente impegna l'utente finale (domestico, terzia-rio e/o industriale) ad essere responsabile del pro-prio consumo idrico, cioè lo impegna personalmen-te (perché direttamente esposto al relativo paga-mento) a controllare sciupii dell'acqua erogata edeventuali perdite degli impianti interni. Quanto allamancata adozione di un apposito regolamentoregionale, la regione Lombardia, secondo il TAR,ha quasi inteso a differenziarsi da quelli adottati sularga scala dal Ministero dei LL. PP., perché la fina-lità di ridurre i consumi ed eliminare gli sprechi èuna esigenza comune, su scala non soltanto nazio-nale ma europea, per cui se mai la Regione aves-se adottato suoi criteri che fossero in contrasto conla normativa europea, il giudice italiano dovrebbedisapplicarli. Questa considerazione non ci sembradel tutto convincente; ma la sentenza nel suo com-plesso, lo è. Quando la legge dispone che "Il comu-ne rilascia la concessione edilizia se il progetto pre-vede l'installazione di contatori per ogni singolaunità abitativa", appare chiaro che, indipendente-mente da ogni regolamento regionale, se il comu-ne omettesse di porre questa condizione, la licen-za rilasciata sarebbe illegittima.Inoltre, osserva il TAR, il servizio idrico non è para-gonabile al servizio di portierato svolto nell'interes-se comune, per il quale tutti i condomini sono con-debitori; e quei soggetti gestori degli impianti didistribuzione dell'acqua che avessero ritardato l'in-stallazione dei contatori individuali avrebbero tenu-to un comportamento illegittimo, in quanto volto adisapplicare sia la legge Galli, sia la normativaeuropea dalla quale essa discende.

(TAR Lombardia, Sentenza n. 1847 del 20 maggio2003. Presidente, relatore ed estensore PioGuerriero)

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Note giurisprudenziali

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A B B O N A M E N T O 2 0 0 4

L’ i m p o r t o é f i s s a t o i n E u r o 5 0 , 0 0

L’ a b b o n a m e n t o p u ò e s s e r e s o t t o s c r i t t o :

t e l : 0 2 . 2 9 4 0 4 3 4 3n . v e r d e : 8 0 0 . 9 7 9 8 1 9

f a x : 0 2 . 2 0 4 3 8 0 6e m a i l : i n f o @ f o l i u m . i t

i n t e r n e t : w w w . f o l i u m . i tLa quota potrà essere versata, con la modalità più comoda, dopo il nostro avviso

Note giurisprudenziali

Obiettivi ambientali qualificabili nel settore dei trasporti..........................................19Note giurisprudenziali.........................................................................................19Sulla nozione giuridica di rifiuto...............................................................................20Nel recupero dei rifiuti di alluminio vi è combustione?............................................21L’esecuzione di lavori sulla strada pubblica è considerata attività pericolosa?..........22Obbligo di completa motivazione in materia di incidenti sul lavoro.....................22In tema di risparmio idrico........................................................................................23

S o m m a r i oS o m m a r i os e g u e d a l l a p r i m a p a g i n a