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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
N. 52 16.02.2015
Novità per l’e-commerce diretto dal 01.01.2015
Dal 01.01.2015 molte le novità per il commercio elettronico diretto “B2C”.
Categoria: IVA Sottocategoria: Territorialità
Per affrontare gli aspetti IVA legati al commercio elettronico, va operata innanzitutto una distinzione tra:
- commercio elettronico DIRETTO, dove tutte le fasi della transazione (dall’ordine, al pagamento,
alla consegna), avvengano on-line;
- commercio elettronico INDIRETTO, dove l’acquisto avviene on-line, ma la consegna avviene in
seguito, fisicamente, attraverso il tradizionale servizio postale o tramite vettore.
Per le fattispecie che rientrano nel commercio elettronico indiretto non è obbligatoria l’emissione della
fattura, a meno che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione,
come disposto dall’art. 22, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972.
Le transazioni relative al commercio elettronico diretto, invece, non godono dell’esonero dall’obbligo di
emissione della fattura previsto dall’art. 22 D.P.R. n. 633/1972.e dunque, ove territorialmente rilevanti ai
fini IVA in Italia, sono soggette all’obbligo di fatturazione, nei termini di cui all’art. 6, comma 3, del D.P.R.
n. 633/1972, ossia avuto riguardo al momento del pagamento del corrispettivo.
Nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03615 del 24.09.2014, l’Agenzia delle Entrate ha
ribadito che le operazioni di commercio elettronico “diretto” (cd. “servizi di e-commerce”), ove
territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, sono soggette all’obbligo di fatturazione, nei termini di cui
all’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, ossia avuto riguardo al momento del pagamento del
corrispettivo.
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Nell’occasione, in relazione alle novità in vigore dal 01.01.2015, è stato osservato che la Commissione
europea, nella “Relazione della Commissione al Consiglio relativa all’art. 6 della Direttiva n. 2008/8/CE,
ha raccomandato agli Stati membri di esonerare dall’obbligo di emissione della fattura le prestazioni di
servizi relative al commercio elettronico diretto rientranti nell’ambito di applicazione del MOSS (Mini
One Stop Shop).
In linea con questa raccomandazione, nello schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei
Ministri il 24.12.2014, è stato previsto espressamente l’esonero dagli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n.
633/1972 (fatturazione, registrazione, ecc.) per le imprese che aderiscono al MOSS.
Nessuna deroga è, invece, prevista per i servizi digitali resi nei rapporti “B2B”, che restano soggetti
all’obbligo di emissione della fattura (art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972).
Premessa Per affrontare gli aspetti IVA legati al commercio elettronico, va operata
innanzitutto una distinzione tra:
- commercio elettronico DIRETTO, ove tutte le fasi della transazione
(dall’ordine, al pagamento, alla consegna), avvengano on-line;
- e commercio elettronico INDIRETTO, dove l’acquisto avviene on-line,
ma la consegna avviene in seguito, fisicamente, attraverso il
tradizionale servizio postale o tramite vettore.
Mentre le operazioni di commercio elettronico indiretto possono essere
ricondotte alla fattispecie delle cessioni di beni (perché assimilate alle
cosiddette “vendite a distanza”), il commercio elettronico diretto, invece, va
ricondotto nel novero delle prestazioni di servizi (per cui assume rilevanza il
momento di ultimazione della prestazione o del pagamento ai fini della
determinazione del momento impositivo).
Il commercio indiretto
Il commercio indiretto è la forma di e-commerce più semplice da disciplinare:
la consegna fisica del bene presso il consumatore finale tramite posta o
corriere consente, infatti, di individuare agevolmente il luogo nel quale
l’operazione è resa.
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Il Se.c.i.t. (Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario), nella sua Relazione
annuale del 1999 aveva fornito una definizione di commercio elettronico
indiretto. Esso si ha quando “la fase preliminare di ordine ed anche il
pagamento vengono effettuati on-line, ma il bene viene poi fisicamente
spedito al domicilio o alla sede dell’acquirente. Si tratta della vendita di
beni tradizionali (come vino, libri, computer, eccetera) che ha delle
analogie con la vendita per corrispondenza e che si avvantaggia della
forma elettronica per espandere i propri canali e le proprie vendite”.
Il commercio elettronico di tipo indiretto eseguito in Italia è assimilato alle
vendite a distanza o per corrispondenza.
La disciplina IVA ed i connessi adempimenti sono differenti, a seconda che si
tratti di:
- cessioni effettuate in Italia;
- cessioni intracomunitarie o acquisti intracomunitari;
- esportazioni o importazioni.
Territorialità – COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
In base ai soggetti che prendono parte al processo di vendita, il commercio
elettronico indiretto può essere classificato come segue:
- 1. business to consumer (B2C): si tratta delle transazioni commerciali
di beni e servizi tra imprese e consumatori finali;
- 2. business to business (B2B): si tratta dell’insieme delle transazioni
commerciali effettuate tra imprese.
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In base a tale suddivisione, si avranno profili IVA diversi a seconda dei casi:
B2B
Se un soggetto italiano cede il bene ad un soggetto passivo IVA UE e invia il
bene stesso in un altro Paese UE si configura un’operazione intracomunitaria.
Di conseguenza si applicheranno tutte le disposizioni previste in materia di
scambi intracomunitari previsti dal D.L. n.331/93.
SCAMBI DEL TIPO “B2B” – SOGGETTO IVA – SOGGETTO IVA
CEDENTE CESSIONARIO IVA
ITALIANO ITALIANO RILEVANTE IVA IN ITALIA
ITALIANO UE
CESSIONE INTRA NI art. 41 D.L. 331/93
L’operazione si configura come una
normale cessione intracomunitaria,
non imponibile IVA ex art. 41 del D.L.
n. 331/1993 e, pertanto, l’acquirente
verserà l’IVA nel proprio paese,
emettendo ed integrando la fattura
ricevuta secondo la tecnica del
reverse charge.
ITALIANO EXTRA-UE
CESS ALL’EXP. NI art.8 c.1 lett. a) D.P.R.
633/72
Normale cessione all’esportazione: il
cedente emetterà fattura non
imponibile ex. art. 8 del D.P.R. n.
633/72 e presenterà apposita
dichiarazione in dogana per acquisire
il cosiddetto “visto uscire”, il quale
rappresenta la prova dell’avvenuta
esportazione definitiva del bene
ceduto.
UE ITALIANO ACQUISTO INTRA NI art. 38 D.L.
331/93
EXTRA - UE ITALIANO IMPORTAZIONE
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B2C
Le operazioni effettuate dal cedente italiano verso cessionari (non soggetti
IVA) di altri Stati membri, scontano l’IVA in Italia a condizione che:
1) i beni siano spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel
territorio di un altro Stato membro;
2) l’importo annuo delle vendite nello Stato membro di destino,
nell’anno precedente e nell’anno in corso, non sia superiore ad Euro
100.000, o al minor ammontare stabilito in ogni Stato membro di
destinazione, secondo la Direttiva 2006/112/CE.
Il cedente che non abbia superato il limite prima indicato può comunque
optare previa specifica opzione di durata triennale da esplicitare in sede di
dichiarazione IVA, per l’applicazione dell’IVA nel paese di destinazione.
Nel caso in cui il cedente opti volontariamente per la tassazione nel Paese di
destinazione o ne sia costretto per superamento dei limiti, dovrà nominare un
rappresentante fiscale nello Stato membro di destinazione oppure procedere
ad identificarsi direttamente.
SCAMBI DEL TIPO “B2C” – SOGGETTO IVA – PRIVATO
CEDENTE CESSIONARIO IVA
ITALIANO ITALIANO RILEVANTE IVA IN ITALIA
ITALIANO UE
SE SOTTO SOGLIA
RILEVANTE IVA IN ITALIA
Il cedente che non abbia
superato il limite prima indicato
può comunque optare previa
specifica opzione di durata
triennale da esplicitare in sede di
dichiarazione IVA, per
l’applicazione dell’IVA nel paese
di destinazione.
ITALIANO UE
SE SOPRA SOGLIA
CESSIONE INTRA NI art. 41 DL
331/93 + CESSIONE IVA UE
Il cedente è costretto a tassare
nel Paese di destinazione per
superamento dei limiti, dovrà
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nominare un rappresentante
fiscale nello Stato membro di
destinazione oppure procedere
ad identificarsi direttamente.
In tal caso emetterà fattura non
imponibile ex art. 41 del D.L. n.
331/1993 al rappresentante
fiscale o, se il soggetto si è
identificato direttamente, a “se
stesso” con la partita IVA
ottenuta nel paese della
Comunità europea.
Il cedente dovrà predisporre i
modelli Intrastat, sia ai fini fiscali
che statistici.
ITALIANO EXTRA-UE
CESS ALL’EXP. NI art.8 c.1 lett. a)
DPR 633/72
Normale cessione
all’esportazione: il cedente
emetterà fattura non imponibile
ex. art. 8 del D.P.R. n. 633/72 e
presenterà apposita
dichiarazione in dogana per
acquisire il cosiddetto “visto
uscire”, il quale rappresenta la
prova dell’avvenuta esportazione
definitiva del bene ceduto.
UE ITALIANO
SE SOTTO SOGLIA
IVA CON ALIQUOTA PAESE UE
UE ITALIANO
SE SOPRA SOGLIA
CESSIONE RILEVANTE AI FINI IVA
IN ITALIA (RF O ID DEL
SOGGETTO UE IN ITALIA +
CESSIONE INTERNA)
EXTRA - UE ITALIANO IMPORTAZIONE
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Per la verifica delle soglie, si faccia riferimento alla seguente tabella:
La tabella aggiornata al mese di marzo 2014 delle soglie degli acquisti a
distanza fissate dai singoli Stati membri, allegata alla fiscal, può essere
reperita anche all’indirizzo Internet:
www.ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/ind
ex_en.htm .
La fatturazione delle
operazioni
Per le fattispecie che rientrano nel commercio elettronico indiretto non è
obbligatoria l’emissione della fattura, a meno che non sia richiesta dal cliente
non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, come disposto dall’art.
22, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972 che recita:
L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non
oltre il momento di effettuazione dell’operazione: 1) per le cessioni di beni
effettuate (…) per corrispondenza (….).
Dato che l’acquirente può richiedere l’emissione della fattura è opportuno
predisporre il sito internet in modo che sia possibile, per l’acquirente,
effettuare la relativa opzione e, conseguentemente, indicare i dati necessari
per la fatturazione.
L’art. 101, comma 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 ha condizionato la
previsione di non obbligatorietà della emissione della fattura sia al vincolo
che il pagamento sia stato effettuato “con l’intervento di intermediari
finanziari abilitati” (es. carte di credito), sia alla necessità della “presenza di
idonea documentazione”.
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Le operazioni in commento, inoltre, non sono soggette all’obbligo di
certificazione fiscale (mediante scontrino o ricevuta) ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lett. oo) del D.P.R. 696/1996.
Dalla norma si legge: “Non sono soggette all’obbligo di certificazione …
(scontrino o ricevuta fiscale): oo) le cessioni di beni poste in essere da
soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette
cessioni.”
Queste semplificazioni, proprie della vendita per corrispondenza, consentono
a chi decide di aprire un negozio on-line e operare nell’ambito del commercio
elettronico indiretto di non emettere nessun documento a fronte di una
vendita a consumatori privati, essendo sufficiente l’annotazione sul registro
dei corrispettivi del totale delle operazioni giornaliere ex art. 24 del D.P.R. n.
633/1972.
I corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell’Iva, devono essere,
tuttavia, annotati nel registro di cui al citato art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 entro
il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con
riferimento al giorno di effettuazione.
Nell’ipotesi in cui vengano emesse fatture su richiesta o meno dei clienti,
occorrerà istituire, insieme con il registro dei corrispettivi, il registro delle
fatture emesse di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/72 (cfr. R.M. 20.01.1994, n.
2615).
IL CASO DEI RESI - Va detto che l’emissione della fattura consente di utilizzare
la procedura di variazione prevista dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, qualora il
cessionario restituisca i beni al venditore (ad esempio esercitando il diritto di
recesso).
Qualche dubbio interpretativo si è avuto nei casi in cui i beni ceduti, per cui
non è stato prodotta la fattura, vengano restituiti al fornitore.
Per risolvere tali criticità si fa riferimento alla Ris. n. 274/E del 5 novembre
2009. In tale documento, l’Agenzia delle Entrate asserisce che per recuperare
l’IVA sui resi di merce nell’ambito delle attività di commercio elettronico
indiretto che non comportino l’obbligo di emissione di
fattura/scontrino/ricevuta fiscale, il contribuente deve fornire la
documentazione, che consenta l’identificazione degli elementi necessari a
correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal documento che
prova la vendita originaria quali:
- le generalità del soggetto acquirente;
- l’ammontare del prezzo rimborsato;
- il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione;
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- il “codice di reso” (quest’ultimo deve essere riportato su ogni documento
emesso per certificarne il rimborso).
Il commercio elettronico
diretto
Nella definizione di commercio elettronico diretto rientrano tutte le
operazioni che si svolgono interamente in modalità telematica (dalla cessione
alla consegna del prodotto) e che hanno per oggetto un bene o un servizio
messo a disposizione del destinatario in forma digitale e tramite una rete
elettronica.
Si ricorda che per tale tipologia di operazioni non si parla di cessione di beni
ma di prestazione di servizi; pertanto, ai fini della determinazione del
momento impositivo assume rilevanza il momento del pagamento.
Il regolamento comunitario di riferimento (Allegato 1 regolamento
2011/282/UE, così come modificato dal regolamento UE n. 1042/2013) fornisce
anche un’elencazione esemplificativa dei servizi prestati tramite mezzi
elettronici; l’elenco è puramente esemplificativo:
� fornitura di siti Web e Web-hosting, gestione a distanza di programmi e
attrezzature;
� fornitura di software e relativo aggiornamento;
� fornitura di immagini, testi (e-book) e informazioni e messa a disposizione
di basi di dati;
� fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo,
programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici
o di intrattenimento;
� fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza (e-learning).
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Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino
per posta elettronica, non implica che il servizio reso sia un servizio
prestato per via elettronica.
Non costituiscono servizi di e-commerce (art. 7 § 3 Reg (UE) 282/2011 – già art.
12 Reg. (CE) 1777/2005):
a) i servizi di tele radiodiffusione;
b) i servizi di telecomunicazione;
c) i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano
elettronicamente;
d) i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;
e) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
f) i CD e le audiocassette;
g) le video cassette e i DVD;
h) i giochi su CD-ROM;
i) i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che
forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
j) i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da
un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire
mediante un collegamento remoto;
k) i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature
informatiche;
l) i servizi di conservazione dei dati off line;
m) i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
n) i servizi di help desk telefonico;
o) i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per
corrispondenza, come quelli inviati per posta;
p) i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto
intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
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Il termine “tele radiodiffusione” di cui alla lett. a) è stato inserito dal
1/1/2015 in sostituzione ai precedenti termini “radiodiffusione” e
“televisione” (modifiche apportate dal Regolamento UE n. 1042/2013).
Non costituiscono servizi di e-commerce, inoltre, (art. 7 § 3 Reg (UE) 282/2011):
t. la prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
u. la prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di
ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.
Le lettere t) e u) sono state inserite dal 1° gennaio 2015 ad opera del
Regolamento UE n. 1042/2013.
D’altro canto le Lettere q), r), s) sono state soppresse dall’elenco con effetto
dal 1° gennaio 2015, ad opera del Regolamento UE n. 1042/2013.
q. i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di
videofonia;
r. l’accesso a Internet e al World Wide Web;
s. i servizi telefonici forniti attraverso Internet.
Dal 01.01.2015, quindi, abbiamo una tassazione a destino per i servizi
elettronici e di telecomunicazione e tele radiodiffusione.
Il nuovo criterio territoriale applicabile ai servizi elettronici, di
telecomunicazione e di tele radiodiffusione resi a privati consumatori
comunitari, non è più basato sul Paese del fornitore, ma su quello del cliente
(art. 58 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel testo sostituito dall’art. 5 della
Direttiva n. 2008/8/CE).
L’art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE ha ridefinito i criteri di individuazione
del luogo impositivo dei suddetti servizi, estendendo ai rapporti “B2C” le
regole già attualmente applicabili alle prestazioni di servizi generiche”
scambiate nell’ambito nei rapporti “B2B”.
Dal nuovo anno, quindi, anche per i servizi prestati a persone che non
agiscono in veste di soggetti IVA, l’imposta sarà dovuta nel Paese del cliente a
prescindere dal Paese in cui il fornitore è stabilito (Paese UE o extra-UE).
Un’eccezione è stata introdotta dal nostro Legislatore per i servizi di
telecomunicazione e tele radiodiffusione resi a clienti nazionali, non soggetti
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IVA. Avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall’art. 59-bis, par. 1, lett. a),
della Direttiva n. 2006/112/CE, i citati servizi saranno imponibili in Italia a
condizione che le prestazioni siano utilizzate all’interno dell’Unione Europea.
Nell’ambito della legislazione interna, le modifiche descritte hanno
determinato:
- la riformulazione delle lett. f) e g) dell’art. 7-sexies del D.P.R. n.
633/1972;
- con la contestuale soppressione delle lett. h) ed i) del successivo art. 7-
septies.
Dal 1° gennaio di quest’anno, in coincidenza, è stata prevista la possibilità di
avvalersi del MOSS (Mini One Stop Shop), cioè un regime opzionale che evita,
alle imprese che erogano i suddetti servizi, di doversi identificare ai fini IVA in
tutti i Paesi membri in cui l’imposta è dovuta, vale a dire i Paesi in cui sono
stabiliti i clienti.
La semplificazione consiste nella facoltà di accentrare gli obblighi di
dichiarazione e di versamento dell’imposta in capo alla posizione IVA:
• del Paese in cui il fornitore, UE, ha fissato la sede della propria attività
o dispone di una stabile organizzazione (cd. “regime UE”);
• del Paese in cui il fornitore, non UE, ha deciso di identificarsi, a
condizione che non sia né stabilito, né identificato o tenuto ad
identificarsi nell’Unione europea (cd. “regime non UE”).
In sostanza:
- il “regime UE” si applica ai fornitori che hanno la sede dell’attività in
un Paese membro e a quelli che, pur avendo la sede al di fuori
dell’Unione Europea, dispongono di una stabile organizzazione in uno
o più Paesi membri. Con l’opzione MOSS, tali imprese, attraverso il
numero di partita IVA di cui sono già in possesso, adempiono agli
obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta relativi ai
servizi digitali resi nell’ambito dei rapporti “B2C” esclusivamente nel
Paese membro in cui hanno la sede o la stabile organizzazione.
Sono, quindi, esclusi dal regime speciale i servizi digitali forniti a privati
consumatori stabiliti negli stessi Paesi membri in cui l’impresa ha la sede o
dispone di una stabile organizzazione; sicché, per tali prestazioni, diventa
obbligatoria l’apertura di una partita IVA locale con la procedura di
identificazione diretta o la nomina di un proprio rappresentante fiscale, con la
conseguente gestione “ordinaria” dei relativi adempimenti attraverso tale
posizione IVA.
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Ad esempio, l’impresa con sede in Italia e stabili organizzazioni in Francia e
Germania, se aderisce al MOSS, deve applicare il regime speciale per i
servizi digitali resi, anche per il tramite delle stabili organizzazioni, a privati
consumatori comunitari, fatta eccezione per quelli prestati ai clienti stabiliti
in Italia, Francia e Germania, soggetti al regime ordinario.
- il “regime non UE” si applica, invece, ai fornitori che, nell’Unione
Europea, non hanno la sede dell’attività o una stabile organizzazione,
né sono identificati o tenuti ad identificarsi ai fini IVA. Avvalendosi del
regime speciale, tali imprese possono scegliere il Paese membro nel
quale aprire la partita IVA ed accentrare gli obblighi di dichiarazione e
di versamento dell’imposta dovuta sui servizi digitali resi nell’ambito dei
rapporti “B2C”.
A differenza del “regime UE”, il regime speciale in parola si applica a tutti i
servizi digitali resi a forniti a privati consumatori comunitari,
indipendentemente dal Paese membro in cui gli stessi sono stabiliti.
Se l’impresa ha sede in Svizzera e sceglie di identificarsi in Italia, rientrano
nel regime speciale anche i servizi digitali resi a clienti italiani, non soggetti
IVA.
Con Porvv. 30.09.2014, n. 122854 l’Agenzia delle Entrate ha attivato
la procedura telematica di registrazione per le imprese che intendono
avvalersi del MOSS (Mini One Stop Shop) e la richiesta poteva essere
presentata già dal 01.10.2014.
In generale, la registrazione ai regimi speciali decorre dal 1° giorno del
trimestre successivo a quello di esercizio dell’opzione.
In deroga, è tuttavia previsto che i regimi speciali siano applicabili dalla data
di effettuazione della prima prestazione qualora le imprese interessate
richiedano la registrazione entro il 10° giorno del mese successivo (art. 57-
quinquies del Reg. UE n. 282/2011).
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La fatturazione delle
operazioni
Per quanto riguarda le transazioni relative al commercio elettronico diretto è
necessario precisare che tali operazioni non godono dell’esonero dall’obbligo
di emissione della fattura previsto dall’art. 22 D.P.R. n. 633/1972.
Nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03615 del 24.09.2014,
l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le operazioni di commercio elettronico
“diretto” (cd. “servizi di e-commerce”), ove territorialmente rilevanti ai fini IVA
in Italia, sono soggette all’obbligo di fatturazione, nei termini di cui all’art. 6,
comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, ossia avuto riguardo al momento del
pagamento del corrispettivo.
Nell’occasione, in relazione alle novità in vigore dal 01.01.2015, è stato
osservato che la Commissione Europea, nella “Relazione della Commissione al
Consiglio relativa all’art. 6 della Direttiva n. 2008/8/CE, ha raccomandato agli
Stati membri di esonerare dall’obbligo di emissione della fattura le prestazioni
di servizi relative al commercio elettronico diretto rientranti nell’ambito di
applicazione del MOSS (Mini One Stop Shop).
In linea con questa raccomandazione, nello schema di Decreto Legislativo
approvato dal Consiglio dei Ministri il 24.12.2014, è stato previsto
espressamente l’esonero dagli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972
(fatturazione, registrazione, ecc.) per le imprese che aderiscono al MOSS.
Nessuna deroga è, invece, prevista per i servizi digitali resi nei rapporti
“B2B”, che restano soggetti all’obbligo di emissione della fattura (art. 21,
comma 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972).
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