Fiscal Approfondimento n. 26 del 10.06.2014 Profili ... · Va tuttavia precisato che, ove...
Transcript of Fiscal Approfondimento n. 26 del 10.06.2014 Profili ... · Va tuttavia precisato che, ove...
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
1
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità
N. 26 10.06.2014
Profili fiscali del contratto di associazione in partecipazione Focus sul contratto di associazione in partecipazione – 4^ parte
A cura di Marco Brugnolo
Categoria: Associazioni Sottocategoria: In partecipazioni In partecipazioni
Alle peculiarità del contratto di associazione in partecipazione, così come disciplinato dai pochi articoli
contenuti nel codice civile, si ricollegano in modo diretto i riflessi fiscali del negozio medesimo, che non
presentano una disciplina uniforme, bensì soluzioni diverse, in funzione, principalmente:
- della natura giuridico-economica dei soggetti del contratto;
- della tipologia dell’apporto dell’associato;
- della natura delle prestazioni dedotte in contratto.
La quarta parte dell’approfondimento sul contratto di associazione in partecipazione viene dedicata
proprio a questi profili, particolarmente interessanti per l’operatore giuridico ed economico, con la
finalità di analizzarne i singoli contenuti, individuando, per ogni fattispecie, la disciplina di riferimento.
La disamina del contratto sotto l’aspetto tributario viene sviluppata secondo una suddivisione
tradizionale del settore, che parte dalla fiscalità diretta (imposte sui redditi e Irap), per poi analizzare la
fattispecie contrattuale sotto il profilo dell’Iva e delle maggiori imposte indirette.
Verranno, di volta in volta, citati i contributi offerti dalla dottrina più attenta, i documenti della prassi
amministrativa formati sul tema, nonché le pronunce giurisprudenziali che, nel tempo, hanno fornito un
autorevole contributo nell’interpretazione della disciplina di riferimento.
4
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
2
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Regime impositivo diretto: la
qualificazione degli apporti
Il reddito conseguito dall’associato nell’ambito di un contratto di associazione
in partecipazione è considerato reddito di lavoro autonomo o reddito di
capitale, a seconda della natura del suo apporto, per cui è possibile individuare
la seguente regola di fondo:
qualora l'apporto sia costituito da solo lavoro, il reddito percepito
dall'associato ha natura di reddito di lavoro autonomo e la relativa
remunerazione è deducibile dal reddito d'impresa dell'associante;
qualora, di converso, l'apporto sia diverso da opere e servizi, il reddito
dell'associato ha natura di reddito di capitale e la relativa
remunerazione è indeducibile dal reddito d'impresa dell'associante.
Va tuttavia precisato che, ove l'associante emetta titoli o strumenti finanziari
partecipativi a fronte dell'apporto dell’associato, il reddito di quest’ultimo si
considera sempre di capitale, indipendentemente dalla natura dell'apporto
(lavoro, capitale o misto); di conseguenza, la relativa remunerazione è sempre
indeducibile in capo all'associante1.
Sotto il profilo normativo, occorre fare riferimento, da un lato, all’art. 53 co. 2
lett. c) del TUIR, che ricomprende tra i redditi di lavoro autonomo "non
professionale" i proventi dei contratti di associazione in partecipazione per i
quali l'apporto "è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro";
dall’altro, al combinato disposto dagli artt. 47 co. 2 e 109 co. 9 lett. b) del TUIR,
che prevede, invece, l'assimilazione al regime dei dividendi per i proventi dei
contratti di associazione in partecipazione "allorché sia previsto un apporto
diverso da quello di opere e servizi".
Nella Circolare 26/E del 16.6.2004 (§ 2.3), l'Agenzia precisa che sono assimilati
ai contratti nei quali l'apporto è rappresentato da solo lavoro quelli nei quali è
prevista la partecipazione agli utili e alle perdite, ma senza il corrispettivo di
alcun apporto (c.d. contratto di "cointeressenza propria"). In tali casi, di
conseguenza, la remunerazione è integralmente deducibile dal reddito
dell'associante2.
1 Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 26/E del 16.6.2004, § 2.3. 2 Secondo la circ. Assonime 14.7.2004 n. 32 (§ 3), tuttavia, l'assenza di qualsiasi apporto modificherebbe la causa della cointeressenza propria, ponendola nell'ambito dei contratti aleatori. Ad avviso dell'Associazione, secondo l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate alla piena deducibilità delle remunerazioni dovrebbe fare seguito la piena imponibilità in capo all'associato (si sarebbe, infatti, al di fuori della disciplina dei dividendi societari, al pari di quanto accade per gli apporti costituiti da sole opere e servizi). Secondo Assonime, in definitiva, si potrebbero ipotizzare due scenari interpretativi diversi: - il primo vedrebbe la partecipazione agli utili senza il corrispettivo di un apporto parificata alle liberalità, con conseguente indeducibilità delle remunerazioni in capo all'associante; - il secondo considererebbe, come detto, la cointeressenza propria quale contratto "parassicurativo", il cui regime viene ricondotto a quello dell'associazione in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi. I medesimi dubbi sono riportati da Ferranti G., Scafati I. "Redditi di natura finanziaria", IPSOA, Milano, 2012, p. 126 - 128.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
3
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Nella Risoluzione 123/E del 4.6.2007, viene qualificato come misto l'apporto
consistente nella messa a disposizione dell'associante di un dipendente e del
marchio, nonché in una somma di denaro da parte di un’impresa. Come
osservato in dottrina3, l’importanza del documento di prassi va individuata
nella circostanza che, con tale chiarimento, l’Agenzia di fatto ammette che
anche un soggetto imprenditore (e, più in particolare, una società) possa
apportare opere e servizi, in modo tale che, se l'apporto di opere e servizi è
esclusivo, si possa configurare una deducibilità piena delle remunerazioni in
capo all'associante4.
Ancora in tema di qualificazione degli apporti, si registrano ulteriori importanti
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, che ha fatto rientrare nella categoria
degli apporti di capitale o misto (ossia quella cui consegue una remunerazione
indeducibile per l’associante) le fattispecie in cui l’apporto consista:
in lavoro continuativo dell'associato nell'impresa dell'associante,
unitamente ad una somma di denaro5;
l’impegno a cedere all'associante beni al prezzo di costo, o al 30% del
prezzo di vendita che l'associante pratica ai clienti finali6;
la concessione all'associante dell'utilizzo del marchio dell'associato,
nonché del lavoro di uno dei dipendenti dell'associato stesso,
unitamente al 50% dei costi sostenuti dall'associante per la
realizzazione dell'affare7.
L’analisi operata dall'Agenzia delle Entrate nella Ris. 16/05/2005, n. 62/E
(citata in nota), finalizzata a definire il regime tributario complessivo da
applicare al contratto di associazione in partecipazione posto alla sua
attenzione, prende origine dal fatto che l'associante, oltre ad attribuire
all'associato la partecipazione agli utili della sua impresa (così come previsto
dall'articolo 2549 del codice civile), si obbliga altresì a pagare un prezzo,
seppure "particolarmente favorevole", dei beni-merce apportati dall'associato.
L’obiettivo primario (per derivarne appunto il corretto inquadramento
tributario) è l'individuazione della natura dell'apporto (di capitale, di opere o
3 Cfr. G. Odetto, F. Tosco, Associazione in partecipazione: disciplina civilistica, fiscale e contributiva, Scheda n. 1054.01 in Agg. 7/2013, Eutekne. 4 Si vedano, al proposito, le considerazioni svolte da Antonelli A., Mengozzi A. "Associati, L'Ires spiazza i servizi", Il Sole - 24 Ore, 21.9.2004, p. 26. 5 ris. 16.5.2005 n. 61/E, ris. 10.4.2008 n. 145/E. 6 ris. 16.5.2005 n. 62/E. In tale documento, in particolare, l'Agenzia delle Entrate ha qualificato come apporto di capitale (in natura) la cessione dei beni dall'associato all'associante, ancorché a prezzo vantaggioso. 7 ris. 4.6.2007 n. 123/E, cit. La messa a disposizione del dipendente e dell'uso del marchio avrebbe qualificato il contratto, secondo l'Agenzia, tra quelli caratterizzati dall'apporto di opere e servizi. Tuttavia, esso è stato ricompreso tra quelli ad apporto misto per la presenza della clausola per effetto della quale l'associante riaddebita all'associato il 50% dei costi dell'affare: non è stato considerato risolutivo il fatto che tale riaddebito fosse stato definito dal contratto "a titolo non di apporto".
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
4
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
di servizi) effettuato dall'associato. Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate -
pur ritenendo di essere in presenza di "una fattispecie contrattuale complessa",
in ragione del menzionato duplice obbligo assunto dall'associante - ha
ravvisato la natura di apporto di capitale in natura, dal momento che l'obbligo
assunto dall'associato consiste nel fornire all'associante beni a un prezzo
ridotto, non sussistendo alcun obbligo di restituzione nell'ipotesi in cui gli
stessi beni restino invenduti.
Nella Ris. 12/05/2008 n. 192/E, l’Agenzia analizza il caso di un contratto di
associazione in partecipazione con apporto consistente nel lavoro necessario
per la gestione di un punto vendita (nel caso esaminato, trattasi della
prestazione di servizi amministrativi e commerciali a favore di società che
svolgono attività di agenzia di viaggi e turismo), nonché di una somma
forfetaria di 70.000 euro a fondo perduto e senza obbligo di restituzione, "a
titolo di corrispettivo e rimborso forfetario degli investimenti (effettuati
dall'associante) al fine di consolidare ed accrescere le esperienze e i successi
commerciali già acquisiti"; l’associante, in contropartita, si impegna ad
attribuire all’associata il 95% degli utili derivati dalla gestione del punto
vendita, determinati sulla base del rendiconto annuale di gestione.
Nel caso esaminato, in apparente controtendenza rispetto alle soluzioni
offerte nelle richiamate Ris. 62/2005 e 145/2008, l’Agenzia riconduce tale
apporto tra quelli di opere e servizi, sostanziandosi nello svolgimento delle
prestazioni necessarie per la gestione operativa del punto vendita. Tale
qualificazione, si rileva nel documento di prassi, non viene contraddetta dalla
previsione in capo all’associato del versamento della citata somma di denaro,
in quanto tale prestazione non troverebbe il sinallagma nell'utile che
l'associante attribuisce all'associato, bensì rappresenterebbe il corrispettivo
degli investimenti che l'associante ha sostenuto per accrescere la propria
notorietà, dei quali indirettamente beneficia anche l'associato nella gestione
operativa del punto vendita.
REGIME II.DD. DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Tipologia
dell’apporto Reddito dell’associato Costo per l’associante
Opere o servizi Reddito di lavoro autonomo Deducibile
Capitale Reddito di capitale Indeducibile
Misto Reddito di capitale Indeducibile
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
5
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Tassazione e deducibilità e
delle remunerazioni
nel contratto con apporto di
solo lavoro
Come si è accennato, il reddito dell'associato che apporta esclusivamente
opere o servizi ha natura di reddito di lavoro autonomo "non professionale" ai
sensi dell'art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR. In tal caso, ai sensi del successivo art. 54
co. 8, il reddito soggetto a tassazione è rappresentato dall'intero ammontare
riscosso e va dichiarato nel periodo d'imposta in cui è percepito (secondo il
criterio di cassa). Non sono pertanto ammessi in deduzione eventuali costi
sostenuti dall’associato, quali quelli, ad esempio, corrisposti a collaboratori
coordinati e continuativi8. All’associato non viene, peraltro, riconosciuta alcuna
deduzione forfetaria (come previsto, invece, per altre tipologie di redditi di
lavoro autonomo non professionali).
Se l'associato effettua l’apporto nell’esercizio della propria impresa (in forma
individuale o collettiva), opera il principio di attrazione dei proventi percepiti
nell'ambito del reddito d'impresa, come componenti positivi di reddito e, per
l’imputazione, vale il criterio di competenza. Va tuttavia precisato che, mentre
per le società (di persone e di capitali) tale presunzione è assoluta, per
l’associato imprenditore individuale il reddito continuerebbe a mantenere
natura di reddito di lavoro autonomo, se il contratto è riferibile alla sfera non
imprenditoriale della persona9.
La corresponsione all’associato della quota di utile, a fronte di un apporto
rappresentato da solo lavoro, rileva anche ai fini degli obblighi previsti per il
sostituto d’imposta; ai sensi dell’art. 25 co. 1 del D.P.R. 600/1973, infatti,
l'associante deve operare una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20%
sulle somme che costituiscono reddito per l'associato. La stessa norma precisa
che la ritenuta, tuttavia, non deve essere operata se l’associato agisce in
regime d’impresa.
Sotto il profilo dell’associante che eroga le remunerazioni all’associato (nei
contratti con apporto solo di opere e servizi), ai sensi dell’art. 95 co. 6 del TUIR,
dette remunerazioni risultano integralmente deducibili nell'ambito della
determinazione del reddito d'impresa, secondo il criterio di competenza10 e
indipendentemente dall'imputazione a conto economico (anche se, in altre
parole, l'associante non ha iscritto la remunerazione a Conto economico, ma la
rileva in sede di ripartizione dell'utile di esercizio).
8 Cfr. circ. 12.6.2002 n. 50/E. § 1.1. 9 Secondo alcuni autori, anzi, nell'ipotesi di apporto di solo lavoro non sarebbe configurabile in capo alla persona fisica l'attrazione del provento tra quelli d'impresa (Plasmati M. "Il regime fiscale dei contratti di associazione in partecipazione", Il fisco, 30, 2009, 1, p. 4915). 10 Secondo Leo M. "Le imposte sui redditi nel Testo Unico", Giuffré, Milano, 2010, p. 1690, per i contratti di associazione in partecipazione di durata ultrannuale l'associante ha titolo a dedurre la parte dei compensi da attribuire all'associato per la parte maturata in ciascun anno così come risultanti dal rendiconto annuale. Essendo i redditi dell'associato tassati secondo il principio di cassa (si fa riferimento ai soggetti non imprenditori), non coincidono il periodo d'imposta in cui l'associante deduce le remunerazioni e quello nel quale l'associato assoggetta a tassazione le somme percepite. Lo stesso Autore evidenzia come, sempre nell'ambito della sfera dell'impresa associante, il legislatore non abbia previsto una deducibilità per cassa dei compensi spettanti all'associato (al contrario di quello che, invece, avviene per i compensi degli amministratori) per il più marcato carattere di "terzietà" dell'associato in partecipazione rispetto all'amministratore.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
6
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Tale principio viene confermato, peraltro, anche nel caso esaminato dalle
Entrate nella citata Ris. 192/E del 2008 ove, come si è visto, l’impresa associata
apporta in contratto, unitamente alle prestazioni di servizi, una somma di
70.000 euro a fondo perduto; la qualificazione di tale negozio tra quelli con
apporto di solo lavoro porta ad escludere che il versamento abbia natura di
apporto di capitale e mette in luce l'effettivo contenuto di “onere non
rimborsabile” che l'associato deve assolvere per poter beneficiare delle
competenze professionali e del successo commerciale della società
associante. Sotto il profilo fiscale, pertanto, l’importo corrisposto una tantum
all’associante costituisce per la società associata una spesa di natura
pluriennale che può essere portata in deduzione ai sensi dell'articolo 108, co. 3
TUIR, nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio; di converso, la
remunerazione corrisposta in relazione a tale contratto può essere portata in
deduzione dalla società associante ai sensi del citato articolo 95, co. 6 TUIR,
mentre concorre integralmente, come si è detto, alla formazione del reddito di
impresa del soggetto percettore.
In merito alle condizioni per poter operare la deducibilità delle erogazioni a
beneficio dell’associato, le istruzioni ai modelli di dichiarazione attuali non
riportano più le condizioni affermate, da ultimo, dal mod. UNICO 2004 PF,
fascicolo 3, Appendice.
Ci si chiede pertanto se possano essere ancora considerati attuali i requisiti ivi
fissati, in base ai quali la deducibilità delle quote di partecipazione agli utili
spettanti agli associati in partecipazione è consentita, agli effetti fiscali, solo a
condizione11:
che il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero da scrittura privata
registrata;
che il contratto contenga la specificazione dell'apporto e, qualora
questo sia costituito da denaro ed altri valori, contenga elementi certi
e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
che, qualora l'apporto sia costituito da una prestazione di lavoro, gli
associati non siano familiari dell'associante, ai sensi dell'art. 62 co. 2
(ora art. 60 co. 1) del TUIR12;
che il contratto non consista nell’apporto rappresentato
dall’emissione, da parte dell’associante, di titoli o certificati in serie o
di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta (c.d. “titoli atipici”).
11 Cfr. anche circ. 12.6.2002, n. 50/E, § 1.2. 12 In senso conforme,Cass. 17.7.2000 n. 9417. Secondo la Suprema Corte, l'indeducibilità dei compensi corrisposti ai familiari prevista dalla norma riguarda non solo i redditi rientranti nelle categorie del lavoro dipendente e del lavoro autonomo, ma ricomprende "ogni emolumento patrimoniale che sia rivolto a riequilibrare le posizioni economiche dell'autore e del beneficiario della prestazione".
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
7
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Apporto diverso
da opere e servizi: regime
fiscale delle
Secondo quanto sostenuto dall'Agenzia nella Circ. 50/E del 12/06/2002 (citata
in nota) pertanto, se il contratto di associazione in partecipazione (con apporto
di solo lavoro) è privo di data certa, la remunerazione spettante all'associato
non concorrerebbe alla formazione del reddito di quest'ultimo, né sarebbe
deducibile in capo all'associante. In senso contrario a tale linea interpretativa,
si pone la norma di comportamento dell’Associazione dei Dottori
Commercialisti di Milano -ADC 1.10.2003 n. 153, secondo la quale tali
condizioni non si desumono da alcuna norma, per cui l'effettività del rapporto
può essere dimostrata anche con altri elementi di prova, indipendentemente
dall'esistenza di un contratto scritto avente data certa.
Pertanto, in via prudenziale, qualora l’impresa voglia dedurre dal reddito i
compensi corrisposti all’associato che apporta lavoro, dovrà provvedere alla
registrazione dello stesso, versando la somma di euro 200, ancorché tale
adempimento non sia obbligatorio.
Va tuttavia ribadito che, anche in presenza di contratto dotato di data certa, i
compensi corrisposti ai familiari sono comunque indeducibili; anche nel caso
del contratto di associazione in partecipazione, infatti, rileva quanto stabilito
dall’art. 60 del Tuir, secondo il quale non sono ammessi in deduzione i
compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati minori di età o
permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.
In merito alla misura della remunerazione derivante dal contratto, si evidenzia
come, ad avviso della Suprema Corte13, l’Amministrazione finanziaria possa
sindacare la congruità dei compensi riconosciuti agli associati in
partecipazione; nel contratto posto, nell’occasione, all’attenzione dei giudici di
legittimità, nulla veniva detto sull’entità dell’apporto dell’associato tale da
poter giustificare l’elevata entità della remunerazione riconosciuta dalla
società. In senso più generale, secondo tale giudice, “rientra nei poteri
dell’Amministrazione finanziaria valutare la congruità dei costi e dei ricavi
esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e procedere alla loro rettifica (…)
negando la deducibilità di costi sproporzionati ai ricavi o all’oggetto
dell’impresa”; tale principio si rende applicabile anche qualora non ricorrano
irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, ovvero vizi giuridici compiuti
nell’esercizio d’impresa.
13Cass. 25.9.2006 n. 20748.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
8
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
remunerazioni per l’associato e l’associante
Apporto diverso da opere e
servizi: regime fiscale delle
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI OPERE E SERVIZI
Tassazione ai fini IIDD per l’associato Deducibilità ai fini IIDD per
l’associante
Reddito di lavoro autonomo - criterio
di cassa Criterio di competenza (*)
Non sono ammesse spese in
deduzione (nemmeno forfetarie)
Ritenuta d’acconto (aliq. 20%)
sull’intero importo della
remunerazione
Reddito d’impresa se l’apporto
avviene in regime d’impresa
No ritenuta d’acconto se l’associato
agisce in regime d’impresa
(*) indipendentemente dall’imputazione a conto economico, con contratto
dotato di data certa, specificazione dell’apporto (non rappresentato da
titoli), associati non familiari dell’associante (cfr. Circolare 50/E del 2002).
Per i contratti il cui apporto è diverso da "opere e servizi", l'art. 109 co. 9 lett. b)
del TUIR prevede l'indeducibilità delle remunerazioni nella determinazione
del reddito dell'associante. Specularmente, i redditi percepiti dall'associato
hanno natura di redditi assimilati ai dividendi (art. 47 co. 2 del TUIR), con
imponibilità parziale, ovvero ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, a seconda
dell'entità dell'apporto stesso14.
Se l'associato è una persona fisica non imprenditore, residente in Italia, per
individuare il regime fiscale dei redditi dell'associato occorre ulteriormente
distinguere tra contratti "qualificati" e contratti "non qualificati".
Si considerano qualificati, a norma dell'art. 47 co. 2 del TUIR, i contratti per i
quali il valore dell'apporto è superiore al 25% del patrimonio netto contabile
dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della stipula del
contratto (soglia ridotta al 5% se l'associante è una società quotata).
14 Tale assimilazione è stata avallata anche da parte della giurisprudenza (C.T.Reg. Umbria 20.5.2010 n. 40); si veda, a commento, Greggi M. "Comm. Trib. Reg. Perugia, sent. n. 40 del 20 maggio 2010 - Il regime fiscale del contratto di associazione in partecipazione", Il fisco, 6, 2011, 1, p. 828.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
9
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
remunerazioni per l’associato
residente
Apporto di solo lavoro: regime
fiscale delle remunerazioni per l’associato non residente
Se l'associante è un'impresa (individuale o societaria) in contabilità
semplificata, il contratto si considera qualificato se il valore dell'apporto è
superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 del
TUIR e del costo fiscalmente riconosciuto dei beni ammortizzabili, al netto dei
relativi ammortamenti. Di converso, si considerano "non qualificati" i contratti
per i quali il valore dell'apporto non eccede le soglie sopra indicate.
Nella Circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2004 n. 26/E (§ 3.1) si legge che sono
qualificati i contratti in cui "il valore dell'apporto di capitale" (e non, quindi, il
valore complessivo dell'apporto) è superiore alle soglie di legge. Si tratta,
verosimilmente, di una linea interpretativa finalizzata alla semplificazione
(nell'associazione in partecipazione, infatti, non vi sono, come nelle società di
capitali, obblighi legali di valutazione dei conferimenti) che fa ricadere tra i
contratti non qualificati apporti anche di valore complessivo significativo.
Ad esempio, se il patrimonio netto contabile dell'associante è pari a 100.000,00
euro e l'associato apporta opere o servizi il cui valore sarebbe quantificabile in
29.000,00 euro, se essi fossero conferiti in una srl, unitamente a capitale per
6.000,00 euro, il contratto deve ritenersi non qualificato, in quanto l'apporto di
capitale è pari al solo 6% del patrimonio netto.
Il trattamento fiscale delle remunerazioni erogate nell’ambito di un contratto
di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto varia in
relazione al profilo giuridico-economico dell’associato e/o dell’associante,
nonché alla qualificazione dell’apporto
Qualora l’associato sia un soggetto residente, si possono distinguere i seguenti
casi:
a. Associato persona fisica, non imprenditore, con apporto qualificato: l'art. 47
co. 2 del TUIR prevede l'imponibilità delle remunerazioni nel limite del
49,72% dell'importo percepito15. È tuttavia, prevista la tassazione separata
per i redditi compresi nelle somme (o nel valore normale dei beni)
corrisposti alla scadenza del contratto, sempre che esso abbia durata
superiore a 5 anni (art. 17 co. 1 lett. n) del TUIR).
b. Associato persona fisica, non imprenditore, con apporto non qualificato: in
tal caso, la remunerazione dell’associato è assoggettata a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta del 20%, a norma dell'art. 27 co. 1 del D.P.R.
15 La norma rimanda al co. 1, il quale riporta l'originaria misura del 40%. Si deve, tuttavia, tenere conto delle modifiche apportate dal DM 2.4.2008 che, in attuazione dell'art. 1 co. 38 e 39 della L. 24.12.2007 n. 244, ha rideterminato tale percentuale nel 49,72%. Per le remunerazioni formate con utili "ante 2008" la percentuale rimane ferma nel 40%.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
10
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
600/7316. Va evidenziato che, a differenza dei dividendi "propriamente
detti", nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione assumono
la veste di sostituti d'imposta obbligati al prelievo anche gli imprenditori
individuali e le società di persone commerciali.
c. Associato impresa: come rilevato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ.
16.6.2004 n. 26/E, l'assimilazione dei proventi dei contratti di associazione in
partecipazione nei quali l'apporto è diverso da opere e servizi, ai dividendi,
ne determina l'inclusione nella base imponibile dell'associato:
nella misura del 49,72%, se questi è un imprenditore individuale e il
contratto è siglato nell'esercizio di impresa, ovvero una società di
persone (art. 59 co. 2 del TUIR)17;
nella misura del 5%, se questi è una società di capitali o un ente
commerciale (art. 89 co. 2 del TUIR).
Qualora il contratto di associazione in partecipazione veda il coinvolgimento
di una persona fisica non residente, in veste di associato che apporti solo opere
o servizi, occorre fare preliminare riferimento all'art. 23, comma 1, lett. d), del
TUIR, in virtù del quale si considerano prodotti nel territorio dello Stato «i
redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello
Stato».
La citata disposizione rileva in rapporto al contenuto dell’art. 3, c. 1 del TUIR, in
base al quale l’Irpef si applica sul reddito complessivo formato, per i soggetti
non residenti, soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Ora, i “redditi di lavoro autonomo” sono espressamente individuati dall’art. 53
del TUIR; il comma 2, lett. c) qualifica come tali anche “le partecipazioni agli
utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 44 quando l’apporto è costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro”: in altre parole, sono redditi di
lavoro autonomo anche le remunerazioni spettanti all’associato che apporti
solo lavoro nel contratto di associazione in partecipazione.
Sotto il profilo delle modalità di tassazione di tali redditi, ai sensi del comma 1
dell’art. 25 del DPR n. 600/1973, sull’intero ammontare delle erogazioni
corrisposte all’associato (ossia senza alcuna deduzione analitica o forfetaria),
16 La norma continua a fare formalmente riferimento alla previgente aliquota del 12,50%; tuttavia, ai sensi dell'art. 2 co. 6 del DL 138/2011, è previsto in via generale che le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, "ovunque ricorrano", sono stabilite nella misura del 20%, misura che rappresenta pertanto, a decorrere dall'1.1.2012, l'aliquota effettivamente vigente anche per i redditi in commento. Peraltro, con effetto dal 1° luglio 2014, l’aliquota della ritenuta d’imposta viene stabilita nella misura del 26%, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3, co. 1 e 4, co. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (attualmente in fase di conversione). 17 Come in precedenza rilevato, se l'associato è un imprenditore individuale, l'attrazione del provento al regime d'impresa opera solo se è possibile verificare il carattere strumentale dell'associazione in partecipazione rispetto all'impresa dell'associato (ovvero, se il contratto è iscritto nell'inventario); diversamente, esso continua a mantenere natura di reddito di capitale, essendo riferibile alla sfera non imprenditoriale della persona.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
11
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Apporto diverso da opere e
servizi: regime fiscale delle
remunerazioni per l’associato non residente
l’associate deve operare una ritenuta alla fonte. Quanto alla misura di tale
prelievo, occorre fare riferimento al successivo comma 2 del medesimo
articolo, in virtù del quale, in presenza di associato non residente, la ritenuta
alla fonte è a titolo d'imposta e nella misura del 30%. Ne sono esclusi i
compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli
corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Il combinato normativo dispone, dunque, quale regola generale,
l’assoggettamento a tassazione in Italia delle remunerazioni percepite
dall’associato non residente in forza di un contratto di associazione in
partecipazione con apporto di sole prestazioni di lavoro esercitate sul
territorio dello Stato, mediante un prelievo alla fonte a titolo d’imposta nella
misura del 30% dell’intero ammontare percepito, che l’associante residente
deve effettuare e versare all’Erario, in quanto sostituto d’imposta.
Tuttavia, la potestà impositiva nazionale in tal caso trova una precisa
limitazione derivante dall’applicazione delle norme di diritto internazionale,
tra le quali rilevano, in primis, le convenzioni bilaterali sottoscritte dall’Italia
con diversi Paesi; per la predisposizione di tali strumenti, l’Italia ha optato per
lo schema convenzionale OCSE18.
Le convenzioni attualmente vigenti19 dedicano il paragrafo 14 al trattamento
fiscale dei redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente
ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di
carattere analogo, prevedendone l’imponibilità nel solo Stato di residenza del
prestatore. Unica eccezione si ha nel caso in cui il prestatore disponga
nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della propria
attività.
Di conseguenza, in presenza di una convenzione bilaterale vigente tra l’Italia
(Paese in cui è svolta la prestazione lavorativa) e lo Stato estero di residenza
dell’associato, la potestà impositiva sul reddito che ne deriva spetterà a detto
Stato estero, con conseguente possibilità per il prestatore di richiedere
all’associante residente la non applicazione della ritenuta alla fonte del 30%.
AI fini di ottenere l’esenzione immediata da ritenuta d’imposta sulle
remunerazioni percepite, in virtù dell’applicazione delle disposizioni
convenzionali, l’associato non residente deve:
18 Ossia quello formulato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che ha sede a Parigi e conta, allo stato, l’adesione di 34 Paesi.
19 L’Italia, allo stato, ha sottoscritto convenzioni bilaterali con 91 Paesi esteri.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
12
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
- presentare all’associante italiano la certificazione rilasciata dal
competente ufficio fiscale estero, attestante la sua residenza;
- allegare la documentazione attestante l’applicabilità della disposizioni
convenzionali (in merito, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate, prot. n. 2013/84404, sono stati approvati i nuovi modelli per
richiedere l’applicazione delle disposizioni convenzionali).
A tal proposito, infatti, il Ministero delle Finanze in più circostanze20 ha
precisato che i sostituti d’imposta hanno la facoltà, sotto la propria
responsabilità, di applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote
previste nelle Convenzioni vigenti fra l’Italia e lo Stato di residenza del
beneficiario del reddito.
Qualora, infine, in presenza delle condizioni per usufruire delle più favorevoli
disposizioni convenzionali, venga comunque effettuata la ritenuta alla fonte, il
soggetto non residente potrà ottenerne successivamente il rimborso,
presentando richiesta su apposito modello (se esistente), o su semplice istanza,
al Centro Operativo di Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla
data del prelevamento della ritenuta (ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n.
602/1973).
Il modello (ovvero, l’istanza informale) deve contenere:
- l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla
competente Autorità fiscale;
- la dichiarazione di esistenza o meno di una base fissa in Italia, cui siano
riconducibili i redditi in relazione ai quali si chiede il rimborso dell’imposta
subita;
- dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni richieste
dalla Convenzione.
Il modello (ovvero, l’istanza informale) deve essere corredato della
documentazione atta a comprovare il prelievo effettivo dell’imposta alla fonte.
Qualora l’associato nel contratto sia un soggetto non residente, che effettui un
apporto di capitale ovvero misto, occorre fare preliminare riferimento al
combinato disposto dagli artt. 3, co.1 e 23, comma 1, lett. b), del TUIR, in virtù
del quale sono tassati in Italia i redditi di capitale corrisposti al soggetto non
residente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Ora, i “redditi di capitale” sono espressamente individuati dall’art. 44 del TUIR,
il cui comma 1, lett. f) qualifica come tali anche “gli utili derivanti da
20 Cfr. circolari della Direzione Generale delle Imposte Dirette n. 86/1977, n. 115/1978 e numero 147/1978, risoluzione n. 95/E del 10 giugno 1999 e 68 del 24/05/2000, del Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
13
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Apporto diverso da opere e
servizi: associante non
associazioni in partecipazione… salvo il disposto della lettera c) del comma 2
dell’art. 53”. La disposizione da ultimo citata qualifica come redditi di lavoro
autonomo non professionale le remunerazioni derivanti dai contratti in
argomento, quando l’apporto dell’associato è costituito solo da lavoro.
Sotto il profilo delle modalità di tassazione degli utili derivanti dai contratti di
associazione in partecipazione con apporto diverso da opere e servizi, che
sono di fatto assimilati ai dividendi, opera l’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973. Ai
sensi del comma 3 della norma in questione, gli utili derivanti da tali contratti,
corrisposti ad associati non residenti, devono essere assoggettati da parte
dell’associante a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, che la norma riporta
formalmente nella misura del 27%; tuttavia, tale misura, con decorrenza dal 1°
gennaio 2012, si deve intendere riformata nella misura "standard" del 20% per
effetto di quanto previsto dall'art. 2 co. 6 del D.L. 138/2011. Tale misura non
varia in dipendenza dello Stato di residenza dell'associato e, più in particolare,
essa rimane tale anche se l'associato stesso ha residenza fiscale in uno Stato o
Territorio a fiscalità privilegiata.
Il combinato normativo dispone, dunque, quale regola generale,
l’assoggettamento a tassazione in Italia delle remunerazioni percepite
dall’associato non residente in forza di un contratto di associazione in
partecipazione con apporto diverso da opere e servizi stipulato con un
associante residente, mediante un prelievo alla fonte a titolo d’imposta nella
misura del 20% dell’intero ammontare percepito, che l’associante stesso deve
effettuare e versare all’Erario, in quanto sostituto d’imposta21.
L’associato non residente può, tuttavia, beneficiare della ritenuta ridotta
dell'1,375% (sempre a titolo d’imposta) di cui all'art. 27 co. 3-ter del D.P.R.
600/73, qualora sia una società o ente soggetto ad un’imposta sul reddito delle
società, residente in uno Stato comunitario o in uno Stato aderente all’Accordo
sullo spazio economico europeo.
Inoltre, in presenza delle condizioni per l’applicazione della direttiva
comunitaria cd. “Madre-Figlia”22, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e
1-bis dell'art. 27-bis del D.P.R. 600/73, l’associato ha diritto al rimborso
integrale delle ritenuta subita qualora sia una società di capitali comunitaria e
sussista un rapporto partecipativo almeno pari al 10%.
21 Con effetto dal 1° luglio 2014, l’aliquota della ritenuta d’imposta viene stabilita nella misura del 26%, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3, co. 1 e 4, co. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (attualmente in fase di conversione). 22 Direttiva 90/435/CEE del Consiglio del 20/07/1990.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
14
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
residente
Peraltro, in presenza delle condizioni di cui ai citati commi dell’art 27-bis in
commento, ai sensi del successivo comma 3 della medesima disposizione,
l’associante, su richiesta della società (o ente) associata non residente, sotto la
propria responsabilità, può non applicare la ritenuta sugli utili corrisposti in
forza del contratto di associazione in partecipazione, acquisendo la
documentazione ivi prevista, direttamente dall’associato.
Al di fuori dei casi di cui agli artt. 27, comma 3-ter e 27-bis del D.P.R. n.
600/1973, pur in assenza di indicazioni esplicite sulla questione, si ritiene che
la ritenuta sugli utili corrisposti all’associato non residente possa essere
ridotta, invocando l’applicazione delle Convenzioni contro le doppie
imposizioni, ed in particolare:
il paragrafo 15, lett. d), del Commentario all'art. 10 del modello OCSE, che
assimila alle partecipazioni al capitale ai fini del trattamento
convenzionale le "contribuzioni" che vengono parificate sotto il profilo
fiscale alle partecipazioni "vere e proprie" dalla legislazione nazionale
(come avviene, in effetti, nel caso italiano);
il paragrafo 24 allo stesso Commentario, che include nella nozione di
dividendi, sempre ai fini delle Convenzioni, i diritti di godimento e i diritti
che, più generalmente, consentono una partecipazione agli utili
dell'impresa, pur non avendo natura né di partecipazioni vere e proprie, né
di crediti.
Per ottenere l’immediato beneficio delle misure convenzionali si richiama, in
quanto applicabile, la procedura segnalata nel precedente paragrafo,
concernente le remunerazioni contrattuali percepite dall’associato non
residente, che abbia apportato solo opere o servizi.
Qualora sugli utili corrisposti dall’impresa associante residente, all’associato
non residente, venga operata la ritenuta prevista dall’art. 27, comma 3 del
D.P.R. n. 600/1973 (in quanto non applicabili o non invocate dall’avente diritto
le più favorevoli norme nazionali, comunitarie o convenzionali), è comunque
previsto un meccanismo finalizzato a limitare gli effetti di una doppia
imposizione, inevitabile nel caso in cui gli stessi utili vengano in qualche
misura tassati anche nello Stato di residenza dell’associato percipiente.
A tal fine, opera l’ultimo periodo del citato comma 3, in virtù del quale
l’associato non residente ha diritto al rimborso, fino a concorrenza di un
quarto23 della ritenuta subita ad opera dell’associante, dell’imposta che
23 Misura così stabilita dal 1° gennaio 2012; in precedenza il rimborso era stabilito nella misura di quattro noni della ritenuta subita.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
15
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Conguaglio a scadenza del contratto con
apporto di capitale o misto
dimostri di aver pagato all’estero in via definitiva, sugli utili dallo stesso
percepiti, mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato
estero.
Peraltro, dal 1° luglio 2014, per effetto dell’introduzione della nuova misura
“standard” del 26% prevista per la ritenuta a titolo d’imposta in argomento, (ad
opera del combinato disposto degli artt. 3, comma 4 e 4, comma 1 del D.L. 24
aprile 2014, n. 66, in fase di conversione), il rimborso dell’imposta pagata
all’estero in via definitiva potrà essere richiesto dall’associato non residente,
fino a concorrenza di undici ventiseiesimi della ritenuta subita ad opera
dell’associante.
Sotto il profilo fiscale, la remunerazione che ritrae l’associato in esecuzione
del contratto di associazione in partecipazione è considerato reddito di
capitale nei casi in cui l'apporto sia diverso da opere e servizi (consista, cioè in
capitale, o in una forma mista di capitale e lavoro), anche qualora il contratto
sia stato stipulato con un’impresa associante non residente.
Come nel caso dei contratti stipulati tra soggetti residenti, anche per i contratti
di associazione in partecipazione in cui l’associante non è residente in Italia, la
tassazione delle remunerazioni contrattuali varia a seconda che si tratti di
contratti "qualificati" e contratti "non qualificati".
Si considerano qualificati, a norma dell'art. 47 co. 2 del TUIR, i contratti per i
quali il valore dell'apporto è superiore al 25% del patrimonio netto contabile
dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della stipula del
contratto (soglia ridotta al 5% se l'associante è una società quotata). Di
converso, si considerano "non qualificati" i contratti per i quali il valore
dell'apporto non eccede le soglie sopra indicate.
Va, in primis, evidenziato che i redditi in generale percepiti dai soggetti
residenti sono imponibili in Italia, ovunque siano prodotti, in virtù del principio
denominato world wide taxation, sancito dall’art. 3, comma 1 del TUIR. Per tal
motivo, ai fini del luogo di imposizione fiscale degli utili percepiti
dall’associato residente, in forza di un contratto di associazione in
partecipazione, è irrilevante indagare sulla residenza fiscale dell’associante, in
quanto tali remunerazioni sono comunque soggette a tassazione in Italia; la
posizione dell’associante in termini di residenza fiscale, tuttavia, rileva ai fini
delle modalità di tassazione degli utili corrisposti in forza del contratto.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
16
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Ora, qualora l’associato residente stipuli un contratto di associazione in
partecipazione con apporto diverso da opere e servizi, con un’impresa
associante non residente, va rilevato che, al pari di quanto avviene per le
partecipazioni, l'assimilazione dei proventi percepiti ai dividendi è subordinata
al fatto che la remunerazione sia indeducibile per l'associante nel proprio
Stato di residenza (art. 47 co. 2, ultimo periodo del TUIR). In difetto di tale
condizione, il reddito percepito dall'associato residente è integralmente
imponibile.
Ciò posto, nel caso in esame opera l'art. 27 co. 4 del DPR 600/73; in forza del
primo periodo di tale disposizione, l’intero importo delle remunerazioni
derivanti da contratti "non qualificati", nei quali intervenga un intermediario
residente per la riscossione del provento, è soggetto a ritenuta a titolo
d'imposta in misura pari al 20%24, ad opera dello stesso intermediario, qualora
l’associato percipiente sia una persona fisica non imprenditore. Per espressa
previsione normativa, tale ritenuta non va operata qualora l’associato agisca in
regime d’impresa.
In mancanza di un intermediario ovvero qualora le remunerazioni di tali
contratti siano percepite direttamente all’estero, l’associato è tenuto a
includerle nella dichiarazione dei redditi e ad autoliquidare l’imposta
sostitutiva, nella stessa misura del 20%, ai sensi dell’articolo 18 del TUIR.
Va, peraltro, osservato che le predette misure impositive sono state
ulteriormente incrementate, per effetto dell’art. 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66
(“Decreto Irpef – Renzi”, in fase di conversione), nella nuova misura “standard”
del 26%. Ai sensi del successivo art. 4, comma 1 della novella normativa, la
nuova misura della ritenuta alla fonte e dell’imposta sostitutiva entrerà in
vigore il 1° luglio 2014.
Ai sensi del secondo periodo del citato art. 27, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973,
la ritenuta alla fonte è invece operata (sempre nella misura del 20% fino al
30/06/2014 e del 26% dal 01/07/2014), a titolo di acconto, qualora si tratti di
contratti qualificati, sull’ammontare imponibile di seguito specificato:
- sul 49,72% del provento;
- sul 100% del provento, se l'associante ha residenza fiscale in uno Stato a
fiscalità privilegiata, fatta salva la dimostrazione in sede di interpello che
l'operazione non l’effetto di localizzare i redditi nel paradiso fiscale.
24 La norma riporta formalmente la previgente misura del 12,50%, superata dal disposto di cui all’art. 2 co. 6 del DL 138/2011, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
17
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Qualora nella riscossione di tali remunerazioni non intervenga un
intermediario residente, la tassazione delle remunerazioni in argomento non
può che avvenire in sede dichiarativa mediante autotassazione da parte
dell’associato residente.
Ovviamente, se l’associato è un soggetto imprenditore, non deve essere in
alcun caso operata la ritenuta da parte dell'erogante.
È stato osservato25 che per la determinazione del reddito dell'associato si
dovrebbe fare riferimento all'art. 45 co. 1 del TUIR, secondo cui, fermo
restando che i proventi imponibili sono rappresentati dagli utili percepiti nel
periodo di imposta (senza alcuna deduzione), tra di essi "è compresa anche la
differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla
scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata
in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in
gestione".
Secondo tale impostazione, le somme percepite medio tempore dall'associato
rappresentano acconti di quella che è la somma complessiva che l'associato
stesso ha diritto ad ottenere con riferimento al contratto nella sua interezza,
rappresentata dal rimborso dell'apporto (o un equivalente in denaro)
maggiorato della quota di partecipazione agli utili o, se l'affare è andato male,
ridotto della quota di partecipazione alle perdite. In formula:
conguaglio = valore dell'apporto +/- quota di utili (perdite) - acconti percepiti
Ciò premesso, le situazioni che si possono verificare sono riassunte nella
tabella che segue.
Risultato del contratto Regime fiscale
Acconti < Valore apporto +/-
quota perdite
Costituiscono reddito per l'associato
sia gli acconti percepiti, sia il
conguaglio finale (ciascuno nei
periodi d'imposta di percezione)
Acconti > Valore apporto +
quota utili
Acconti > Valore apporto -
L'eccedenza percepita dall'associato
deve essere restituita all'associante.
L’imposta versata dovrebbe essere
richiesta a rimborso
all'Amministrazione finanziaria
25 Plasmati M. "Il regime fiscale dei contratti di associazione in partecipazione", Il fisco, 30, 2009, 1, p. 4915.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
18
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
quota perdite (l'associato, infatti, tassa
integralmente gli acconti una volta
percepiti)
Si ribadisce che la ricomprensione del reddito tra quelli assimilati ai dividendi
determina la tassazione nel periodo d'imposta in cui il compenso viene
percepito. Tale principio vale anche per gli associati imprenditori, in quanto i
dividendi vengono tassati secondo il criterio di cassa a prescindere dal
soggetto percipiente.
Ai sensi dell'art. 109 co. 9 lett. b) del TUIR, se l'apporto è diverso da opere o
servizi, la remunerazione è interamente indeducibile dal reddito d'impresa
dell'associante. Anche sotto questo profilo, quindi, si realizza una piena
assimilazione al regime fiscale dei dividendi, al pari di quanto avviene per
l'associato.
In dottrina26 è stata fatta notare la possibile incongruità di trattamento nei
contratti in cui associante è un imprenditore individuale o una società di
persone e associato una persona fisica non imprenditore. In questi casi, alla
tassazione integrale dell'utile in capo ai primi (per effetto dell'indeducibilità
delle remunerazioni spettanti all'associato) corrisponde, infatti, una tassazione
molto più lieve in capo all'associato.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DIVERSO DA OPERE E
SERVIZI
Qualità dell’associato / entità
dell’apporto
Misura del reddito soggetto
tassazione (assimilazione ai
dividendi)
Persona fisica residente, non
imprenditore – apporto qualificato
49,72% dell’importo percepito (*)
Persona fisica residente, non
imprenditore – apporto non
qualificato
Ritenuta d’imposta ad aliq. 20%
sull’intero importo percepito (**)
Impresa residente (persona fisica o
società di persone commerciale)
49,72% dell’importo percepito
26 Ferranti G., Scafati I. "Redditi di natura finanziaria", IPSOA, Milano, 2012, p. 129 - 130.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
19
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Società di capitali o ente
commerciale residente
5% dell’importo percepito
Soggetto non residente Ritenuta d’imposta ad aliq. 20%
sull’intero importo percepito (***)
(*) è ammessa la tassazione separata per i redditi compresi nelle somme (o
nel valore normale dei beni) corrisposti alla scadenza del contratto, sempre
che esso abbia durata superiore a 5 anni (art. 17 co. 1 lett. n) del TUIR).
(**) anche per le remunerazioni corrisposte da imprenditori individuali e
società di persone commerciali.
(***) possibilità di beneficiare della ritenuta ridotta dell'1,375%, ovvero
dell’esenzione, in presenza dei requisiti richiesti, rispettivamente, dall'art. 27
co. 3-ter e 27-bis co. 1-bis del DPR 600/73. Possibilità di riduzione in
applicazione delle convenzioni bilaterali. Possibilità di rimborso parziale
della ritenuta in caso di contestuale pagamento dell’imposta estera.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DIVERSO DA OPERE E
SERVIZI
Associante non residente
Tipologia di ritenute – riscossione
tramite intermediario residente
(assimilazione ai dividendi) (*)
Associato persona fisica
residente, non imprenditore –
apporto non qualificato
Ritenuta d’imposta ad aliq. 20% sul
100% dell’importo percepito (**)
Associato persona fisica
residente, non imprenditore –
apporto qualificato
Ritenuta d’acconto ad aliq. 20% sul
49,72% dell’importo percepito (***)
Associato persona fisica
residente, non imprenditore –
apporto qualificato (associante
residente in Paese “black list”)
Ritenuta d’acconto ad aliq. 20% sul
100% dell’importo percepito (***) (****)
Associato imprenditore, residente Nessuna ritenuta
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
20
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
(*) L'assimilazione dei proventi percepiti ai dividendi è subordinata al fatto
che la remunerazione sia indeducibile per l'associante nel proprio Stato di
residenza. In difetto di tale condizione, il reddito percepito dall'associato
residente è integralmente imponibile.
(**) Imposta sostitutiva nella stessa misura, da calcolare in dichiarazione da
parte dell’associato, se la riscossione del provento non avviene tramite
intermediario residente.
(***) autotassazione in sede dichiarativa, da parte dell’associato, se la
riscossione del provento non avviene tramite intermediario residente.
(****) Salvo esito positivo dell’interpello.
Apporti che configurano il trasferimento
della proprietà di beni
Come rilevato dall'Agenzia delle Entrate nella citata Ris. 16/05/2005 n. 62/E,
l'apporto di beni che comporta il trasferimento della proprietà dei beni
medesimi è un'operazione fiscalmente rilevante, al pari di una cessione a titolo
oneroso.
Nella citata Ris. 62/E27, l'Agenzia delle Entrate, prendendo spunto dal caso
esaminato, ha proposto un inquadramento sistematico del contratto di
associazione in partecipazione con apporto di capitale, consistente in beni in
natura.
Il contratto di associazione in partecipazione posto alla sua attenzione si
caratterizza per il fatto che l'associante, oltre ad attribuire all'associato la
partecipazione agli utili della sua impresa (così come previsto dall'articolo
2549 del codice civile), si obbliga altresì a pagare un prezzo, seppure
"particolarmente favorevole", dei beni-merce apportati dall'associato.
L'apporto, remunerato con la partecipazione agli utili, si identifica pertanto
nell'impegno a cedere a "prezzi particolarmente favorevoli" i beni-merce, dal
momento che la remunerazione per il trasferimento degli stessi è agganciata
al prezzo di costo degli stessi o al 30 per cento del loro prezzo di vendita. In tal
modo, l'associato si garantisce nell'immediato la remunerazione derivante dal
prezzo di costo o dal 30 per cento del prezzo di vendita, e nel futuro, a seguito
del conseguimento di utili da parte dell'associante, la remunerazione derivante
dal maggior prezzo di vendita spuntato sui capi firmati trasferiti.
27 Il caso viene proposto da una Srl che svolge attività di commercio al minuto di "capi firmati" di abbigliamento all'interno di centri outlet, nei quali la società dispone di spazi commerciali in forza di contratti di affitto di rami d'azienda con le società proprietarie dei centri commerciali. La Srl acquisisce i capi firmati a seguito di stipulazione con partners leaders nel settore della moda di contratti di associazione in partecipazione. A fronte dell'apporto reso dall'associato (cioè il partner) e consistente nell'impegno a cedere capi di abbigliamento al prezzo di costo o al 30 per cento del normale prezzo di vendita degli stessi, l'associante (cioè la Srl), oltre a pagare il predetto prezzo particolarmente favorevole, si impegna ad attribuire all'associato una partecipazione, in misura pari al 50 per cento, agli utili e alle perdite prodotte nell'attività di commercio al dettaglio.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
21
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
L'Agenzia delle Entrate - pur ritenendo di essere in presenza di "una fattispecie
contrattuale complessa", in ragione del menzionato duplice obbligo assunto
dall'associante - ha ravvisato la natura di apporto di capitale in natura, dal
momento che l'obbligo assunto dall'associato consiste nel fornire
all'associante beni a un prezzo ridotto, non sussistendo alcun obbligo di
restituzione nell'ipotesi in cui gli stessi beni restino invenduti.
Proprio dalla natura di apporto di capitale ravvisato nel predetto contratto di
associazione in partecipazione e dalla relativa qualificazione come "fattispecie
contrattuale complessa" discende un duplice trattamento tributario ai fini
delle imposte sui redditi.
Da un lato, con riferimento al trattamento dei compensi attribuiti all'associato
in misura pari al 50 per cento degli utili percepiti, gli stessi non possono essere
dedotti da parte dell'associante, e ciò in ossequio all'articolo 109, comma 9,
lettera b), del Tuir, il quale prevede l'indeducibilità delle remunerazioni dovute
"relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui
all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi". Specularmente, in capo al soggetto percettore, i
predetti compensi saranno assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 89,
comma 2, del Tuir, stante l'applicazione del medesimo regime fiscale previsto
per la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in società.
Dall'altro lato, con riferimento al prezzo particolarmente favorevole che
l'associante corrisponde all'associato all'atto dell'acquisizione dei capi firmati,
l'Agenzia chiarisce che la modifica apportata dal D.Lgs 344/2003 all'articolo 9,
comma 2, del Tuir, consistente nell'inserimento degli "apporti" oltre ai
"conferimenti" in società, determina che "l'apporto di beni che comporta il
trasferimento della proprietà degli stessi beni è un'operazione fiscalmente
rilevante, al pari di una cessione a titolo oneroso ai sensi del comma 5
dell'articolo 9 del Tuir". Ai fini della valutazione del valore dell'apporto reso
dall'associato troverà, perciò, applicazione il predetto comma 2, ai sensi del
quale "in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera
corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti".
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate conclude affermando che: "tenuto conto che
l'apporto riguarda beni-merce, oggetto dell'attività esercitata dall'impresa
associata, il valore normale degli stessi beni, determinato secondo i criteri
stabiliti dall'articolo 9 e comprensivo della quota di prezzo corrisposta dalla
società associante, costituisce quindi ricavo rilevante ai fini della
determinazione del reddito imponibile della società associata. Tale valore
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
22
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
normale, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir potrà inoltre essere
portato in deduzione nella determinazione del reddito della società
associante"28.
Il combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'articolo 9 del Tuir opera in chiave
antielusiva, non consentendo, per il tramite della stipulazione di un contratto
di associazione in partecipazione, di far fuoriuscire dal regime dei beni relativi
all'impresa beni-merce a un valore inferiore a quello normale, differendone
così l'imposizione in capo all'associante nel successivo momento di realizzo
del valore da parte dello stesso.
In virtù del riferimento all'art. 9 co. 5 del TUIR, le medesime conseguenze in
termini di tassazione dell'associato dovrebbero aversi se, invece del
trasferimento della proprietà del bene, si verifica la costituzione o il
trasferimento di altri diritti reali in favore dell'associante (secondo tale norma,
infatti, "ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a
titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano
costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento").
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: APPORTI CHE CONFIGURANO
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI BENI
Per l’associato
Per l’associante
Apporto = apporto di capitale in
natura. Parificata ad una cessione
a titolo oneroso il cui ricavo è
determinato dal valore normale
dei beni conferiti (e non dal
prezzo praticato)
Rappresenta un costo deducibile
Remunerazione: si applica il
regime di tassazione dei dividendi Indeducibile dal reddito d’impresa
28 Secondo una determinata linea interpretativa, tale deducibilità dovrebbe avvenire per effetto del processo di ammortamento, se i beni suddetti sono beni strumentali (Puri P., "Associazione in partecipazione", Enciclopedia Giuridica Treccani, Vol. III, Roma, 1988, p. 3; circ. Assonime 17.6.99 n. 52). Si tratterebbe, di fatto, di una situazione non dissimile da quella prevista per l'affitto d'azienda, con l'importante differenza però che la base imponibile è rappresentata dal valore normale del bene. Qualora il contratto preveda l'obbligo di restituzione del bene, la ripartizione dovrebbe essere effettuata in base ai criteri previsti per l'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili (art. 104 del TUIR).
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
23
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Cessione del contratto
Per i contratti in cui l'apporto è di capitale, ovvero misto, e il cedente associato
è una persona fisica non imprenditore, il legislatore ricomprende tra i redditi
diversi di natura finanziaria il provento che emerge a seguito della cessione
del contratto. Più precisamente, a norma dell'art. 67 co. 1 del TUIR:
se il contratto è "qualificato" nell'accezione in precedenza descritta, la
plusvalenza è assimilata a quella derivante dalla cessione di
partecipazioni qualificate e, come tale, è tassata in sede di
dichiarazione nel limite del 49,72%;
se, invece, il contratto è "non qualificato", la plusvalenza è
assoggettata a imposta sostitutiva del 20%29, essendo equiparata ai
proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate.
Valgono, poi, le consuete regole previste dall'art. 68 del TUIR in merito alla
possibilità di compensare tali plusvalenze con le minusvalenze di natura
finanziaria, sempre che tale compensazione avvenga per masse distinte
("massa" qualificata e "massa" non qualificata).
A norma dell'art. 68 co. 6 del TUIR, il reddito è determinato quale differenza tra
il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni
rimborsati) e il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione (per "costo
o valore di acquisto" si deve intendere il valore dell'apporto).
Per quanto riguarda le cessioni effettuate da soggetti imprenditori, in dottrina30
si tende ad assimilare i contratti con apporto diverso dal solo lavoro alle
partecipazioni e, quindi, i redditi che emergono dalla relativa cessione alle
plusvalenze, parzialmente esenti se sussistono i requisiti previsti dall'art. 87 del
TUIR (in merito, l'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie - che, se difetta,
rende la plusvalenza stessa integralmente imponibile - dovrebbe riguardare
l'apporto effettuato).
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: APPORTI DI CAPITALE O “MISTI” –
CESSIONE DEL CONTRATTO
Associato
Tipologia reddituale
Persona fisica non imprenditore –
apporto qualificato
Reddito diverso di natura finanziaria:
tassazione della plusvalenza nel
limite del 49,72%
29 Con effetto dal 1° luglio 2014, l’aliquota della ritenuta d’imposta viene stabilita nella misura del 26%, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3, co. 1 e 4, co. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (attualmente in fase di conversione). 30 Fusa E. "Il contratto di associazione in partecipazione: novità normative e prospettive future", Il fisco, 30, 2004, p. 4676; Plasmati M. "Il regime fiscale dei contratti di associazione in partecipazione", Il fisco, 30, 2009, 1, p. 4915.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
24
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Recesso
dell’associato
Persona fisica non imprenditore –
apporto non qualificato
Reddito diverso di natura finanziaria:
imposta sostitutiva del 20%
Imprenditore
E’ parificata alla cessione di
partecipazioni, per cui è tassata la
plusvalenza realizzata (*)
(*) esente al 95% in presenza dei requisiti di cui all’art. 87 del TUIR
Secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate, i redditi che l'associato ritrae a
seguito del recesso dall'associazione in partecipazione con apporto di capitale
o misto sono qualificati (e quantificati) allo stesso modo di quelli che
emergono dal recesso dalle società. Se, infatti, in questo caso i redditi percepiti
dall'associato in costanza di rapporto hanno natura di reddito di capitale, la
stessa natura deve caratterizzare i proventi percepiti allo scioglimento del
contratto. Pertanto, come evidenziato dalla Ris. 16.5.2005 n. 61/E, a norma
dell'art. 47 co. 7 del TUIR, l'associato ritrae a seguito del recesso un provento
determinato quale differenza tra le somme percepite (nel caso specifico,
formate dall'apporto iniziale, dagli utili maturati e non percepiti, nonché dalle
somme spettanti a seguito della risoluzione del rapporto) e la parte
corrispondente all'apporto a suo tempo effettuato.
Se l’associato percipiente è una persona fisica non imprenditore, tali somme
sono tassate:
- nel limite del 49,72% (ipotizzando che si tratti di utili "post 2007", se il
contratto è qualificato);
- a mezzo di ritenuta a titolo d'imposta del 20%, se il contratto è non
qualificato31.
Se, invece, l'associato receduto è un soggetto imprenditore, non appare chiaro
se si possa mutuare l'impostazione assunta per le partecipazioni societarie
"vere e proprie"32.
31 Va ricordato che, per i contratti “non qualificati”, l'art. 27 co. 1-bis del DPR 600/73 prevede che la ritenuta si applichi sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti (e non, quindi, sulla sola differenza), qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. È, quindi, nell'interesse dell'ex associato comunicare all'associante sostituto d'imposta il valore dell'apporto effettuato, che va scomputato dalla base imponibile della ritenuta del 20%. Con effetto dal 1° luglio 2014, l’aliquota della ritenuta d’imposta viene stabilita nella misura del 26%, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3, co. 1 e 4, co. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (attualmente in fase di conversione). 32 Circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2004 n. 26; circ. Assonime 6.7.2005 n. 38; Dodero A., Ferranti G., Izzo B., Miele L. "Imposta sul reddito delle società", IPSOA, Milano, 2008, p. 80.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
25
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Nell'ambito dell'associazione in partecipazione, infatti, non viene ridotto il
patrimonio netto dell'associante al fine di liquidare l'associato uscente, sicché
non troverebbero spazio riduzioni né delle riserve di capitale, né delle riserve
di utili. Se questa ricostruzione è corretta, al fine di mantenere un parallelismo
con il regime del recesso da società di capitali le somme percepite, per la parte
che eccede l'apporto effettuato, dovrebbero risultare imponibili nella misura
del 49,72% (se l’associato è un imprenditore individuale o una società di
persone), ovvero del 5% (se l’associato è una società di capitali) in qualità di
utili.
Il legislatore ha previsto la natura di reddito di capitale per i proventi
(percepiti in costanza di rapporto) derivanti dall'associazione in partecipazione
con apporto di capitale o misto quale che sia la natura giuridica dell'associante
(impresa individuale, società di persone o di capitali). Le medesime conclusioni
dovrebbero caratterizzare i redditi da recesso che, pertanto, sarebbero
parificati ai dividendi anche se l'associante è un'impresa individuale o una
società di persone (diversamente da quanto accade, quindi, per i dividendi
"propriamente detti").
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: APPORTI DI CAPITALE O “MISTI” –
RECESSO DELL’ASSOCIATO
Associato
Tipologia reddituale
Persona fisica non imprenditore –
apporto qualificato
tassazione della provento netto nel
limite del 49,72%
Persona fisica non imprenditore –
apporto non qualificato
tassazione della provento netto con
ritenuta d’imposta nella misura del
20% (*)
Imprenditore individuale o società
di persone
tassazione della provento netto nel
limite del 49,72% (regime impositivo
dei dividendi) (**)
Società di capitali
tassazione della provento netto nel
limite del 5% (regime impositivo dei
dividendi) (**)
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
26
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
(*) L'art. 27 co. 1-bis del D.P.R. 600/73 prevede che la ritenuta si applichi
sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti (e non, quindi, sul
provento netto), qualora il percettore non comunichi all’associante il valore
fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
(**) A prescindere dalla natura giuridica del’associante.
L’IRAP nel contratto di
associazione in partecipazione
Ai fini dell’IRAP occorre fare una distinzione, ancora una volta, tra associazione
in partecipazione con apporto di capitale o apporto “misto” da una parte, e
associazione in partecipazione con apporto di lavoro (rectius, apporto di opere
o servizi) dall’altra.
Il trattamento del contratto di associazione in partecipazione ai fini del tributo
regionale, in verità, è un tema scarsamente affrontato sia dalla prassi che dalla
giurisprudenza. Come si è osservato in dottrina33, nell'attuale contesto
normativo ciò che rileva è la classificazione contabile dei proventi che, se
inseriti nell'area ordinaria (area A del conto economico), dovrebbero risultare
imponibili.
Più in dettaglio, nel caso di contratto con apporto di solo lavoro da parte
dell'associato persona fisica non imprenditore, la qualificazione dei proventi
tra quelli di lavoro autonomo "non professionale" esclude alla radice la
soggettività passiva all'IRAP.
Se, invece, l'associato che apporta solo lavoro è un soggetto qualificabile come
imprenditore, la classificazione nell’area A del suo conto economico dell’utile
percepito in funzione del contratto di associazione in partecipazione ne
comporta l’imponibilità ai fini IRAP, ai sensi dell'art. 5-bis co. 1 del DLgs. 446/97
per gli associati imprese individuali o società di persone, ai sensi dell'art. 5 co. 1
dello stesso decreto per gli associati società di capitali.
Per quanto concerne la posizione dell’associante, l'art. 11 co. 1 lett. b) del
D.Lgs. 446/97 prevede espressamente l'indeducibilità delle remunerazioni, se
l'apporto dell'associato è rappresentato da opere e servizi34. In questo modo, il
regime fiscale del contratto con apporto di opere e servizi risulterebbe
asimmetrico in quanto, nei rapporti tra soggetti imprenditori, alla tassazione
dei proventi in capo all’associato corrisponderebbe l'indeducibilità dei costi in
capo all'associante, diversamente da quanto accade per le imposte sui redditi.
33 Cfr. G. Odetto, F. Tosco, Associazione in partecipazione: disciplina civilistica, fiscale e contributiva, cit. 34 La norma, essendo appunto contenuta nell'art. 11, si applica a tutti i soggetti d'imposta (essa è, tuttavia, replicata nel testo dell'art. 5-bis co. 1 dello stesso decreto, che regola la determinazione della base imponibile per le società di persone e gli imprenditori individuali).
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
27
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Qualora, di contro, il provento venga classificato dall’associato imprenditore
tra quelli finanziari (area C del conto economico, irrilevante ai fini della
determinazione della base imponibile IRAP)35, la tassazione risulta esclusa. Dal
suo profilo, l’associante rileverà il costo ugualmente nell’area finanziaria; di
conseguenza, anche per quest’ultimo l’operazione risulta irrilevante ai fini del
calcolo della base imponibile IRAP36.
Per completezza, si osserva che qualora il conferimento contrattuale
dell’associato consista in apporti di capitale, ovvero misti di capitale e servizi, a
prescindere dalla qualificazione giuridica dell’associato, la remunerazione
derivante dal rapporto di associazione in partecipazione non rileva ai fini del
tributo regionale: per quanto concerne l’associato non imprenditore,
l’esclusione dal tributo deriva dal fatto che trattasi di reddito di capitale,
escluso dal campo di applicazione dell’IRAP; ma anche in caso di associato
imprenditore l’operazione non rileva ai fini del tributo in argomento, dovendo
lo stesso classificare i relativi proventi nell’area finanziaria del proprio bilancio
(che, come si è visto, non rileva ai fini della determinazione della base
imponibile IRAP).
Per quanto concerne la posizione dell’associante, come chiarito nella Ris.
Agenzia delle Entrate 16.5.2005 n. 62, “gli utili corrisposti in relazione a
contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso da quello di
sole opere e servizi non possono configurarsi quali costi di esercizio rilevanti ai
fini della determinazione del valore della produzione netta. Tali compensi
corrisposti all’associato non possono, quindi, essere dedotti nella
determinazione della base imponibile secondo le disposizioni dettate
dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997”37. Tali conclusioni dovrebbero
rimanere ferme anche nell'attuale contesto normativo, in virtù della natura di
onere finanziario della remunerazione spettante all'associato.
Come già in precedenza descritto, la risoluzione de qua tratta il caso in cui gli
apporti dell’associato sono costituiti da cessioni di beni alla cui produzione e
scambio è diretta la propria impresa, per le quali l’associante si impegna a
corrispondere un prezzo particolarmente favorevole (oltre, naturalmente, ad
attribuire all’associato una quota di utili della propria impresa). A parere
dell’Agenzia, il valore normale dei beni acquistati dalla società associante (e
non il prezzo di favore corrisposto all’associato) assume rilevanza anche ai fini
35 Come prescritto, fra l’altro, dal documento interpretativo del Principio contabile n. 12. 36 Si osservi, in tal caso, la simmetria nel trattamento ai fini del tributo regionale tra la posizione dell’associante e dell’associato, contrariamente a quanto si è osservato nel caso in cui gli utili derivanti dall’esecuzione del contratto di associazione in partecipazione siano classificati dall’associato nell’area operativa del conto economico. 37 La risoluzione fa, evidentemente, riferimento alla norma nella sua formulazione prima delle modifiche recate dalla L. 244/2007; pertanto, i relativi principi avrebbero riguardato tutti i soggetti imprenditori.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
28
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
della determinazione del valore della produzione38; tale valore, determinato
secondo i criteri di cui all’art. 9 del Tuir, concorrerà alla formazione del valore
della produzione netta della società associata, mentre potrà essere portato in
deduzione nella determinazione della base imponibile da assoggettare a
tassazione ai fini dell’Irap in capo all’associante.
Per quanto riguarda le società di persone e gli imprenditori individuali, non
esiste nel testo dell'art. 5-bis del D.Lgs. 446/97 un'esclusione esplicita della
deducibilità dei compensi all'associato il cui apporto sia diverso da opere e
servizi (come avviene per i contratti nei quali l'apporto consiste, invece, solo in
opere e servizi). Come sopra ricordato, la Ris. 62/2005 ha negato la deducibilità
a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 446/97, norma che allora regolava la base
imponibile anche per società di persone e imprese individuali. Nell'attuale
contesto normativo si deve, invece, fare riferimento all'art. 5-bis, ma le
conclusioni dovrebbero essere le stesse, in virtù della natura di onere
finanziario della remunerazione in questione.
REGIME IRAP DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Tipologia
dell’apporto Reddito dell’associato
Costo per l’associante
Opere o servizi
Persona fisica non
imprenditore: reddito di
lavoro autonomo non
professionale escluso da Irap
Remunerazione
indeducibile
Opere o servizi
imprenditore:
provento“operativo”
classificato nell’area “A” del
bilancio –imponibile ai fini
Irap
Remunerazione
indeducibile
Opere o servizi
imprenditore: provento
finanziario classificato
nell’area “C” del bilancio –
escluso da Irap
Costo finanziario
indeducibile
38 Ad analoghe conclusioni l’Agenzia delle Entrate perviene, con riferimento al trattamento della fattispecie esaminata nella medesima risoluzione, anche ai fini delle imposte sui redditi.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
29
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Capitale o
“misto”
Persona fisica non
imprenditore: reddito di
capitale escluso da Irap
Costo finanziario
indeducibile
Capitale o
“misto”
imprenditore: provento
finanziario classificato
nell’area “C” del bilancio –
escluso da Irap
Costo finanziario
indeducibile
L’ IVA nel contratto di
associazione in partecipazione
Per individuare il corretto trattamento del contratto di associazione in
partecipazione ai fini dell’IVA occorre fare riferimento, più che alla natura
dell’apporto (aspetto dirimente, come si è argomentato, per l’applicazione
delle imposte sui redditi e dell’IRAP), alla natura giuridica dell’associato.
Per quanto concerne i contratti con apporto di solo lavoro, secondo l'art. 5 co.
2 del D.P.R. 633/72, non costituiscono operazioni rilevanti ai fini IVA le
prestazioni rese dall'associato d'opera che non esercita per professione
abituale altre attività di lavoro autonomo39; in tal caso, pertanto, la persona
fisica che apporta il proprio lavoro, anche continuativo, in esecuzione del
contratto di associazione in partecipazione, non è tenuta, per tali prestazioni,
ad aprire alcuna partita IVA.
Qualora la prestazione sia resa nell'esercizio di imprese, arti e professioni è,
invece, prevista l’assoggettabilità al tributo indiretto, sussistendo i presupposti
soggettivo e oggettivo.
Con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione con apporto
diverso da prestazioni di lavoro, occorre, invece, al fine di stabilire
l’assoggettamento ad imposta della relativa operazione, verificare se ricorrano
congiuntamente i presupposti di applicazione del tributo.
L’art. 1 del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce, infatti, che sono assoggettati ad
imposta “…le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio
dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni…”.
39 Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 12.5.2008 n. 192, "qualora la prestazione di lavoro venga, invece, resa da un soggetto che esercita un'altra attività di lavoro autonomo, l'imposta sul valore aggiunto risulta sempre applicabile"; si tratta di una soluzione non condivisa in dottrina, la quale ha rilevato che l'esclusione da imposta non dovrebbe venire meno nell'ipotesi in cui l'associato svolga sì un'attività di lavoro autonomo, ma estranea all'oggetto dell'associazione in partecipazione (così Ricca F. "Associati d'opera senza Iva", Italia Oggi, 24.1.2008, p. 47, in relazione alla circ. 4/2008, di analogo tenore).
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
30
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Il tema è stato oggetto di chiarimento nella più volte citata Ris. Agenzia delle
Entrate 16.5.2005 n. 62/E che, si ribadisce, tratta il caso in cui gli apporti
dell’associato sono costituiti da cessioni di beni alla cui produzione e
commercio è diretta la propria impresa, per le quali l’associante si impegna a
corrispondere un prezzo favorevole (oltre, naturalmente, ad attribuire
all’associato una quota di utili della propria impresa).
Il documento di prassi, tralasciando l’esame dei presupposti soggettivi e
territoriali, la cui sussistenza appare verificata con riferimento alla fattispecie
oggetto di interpello, affronta il tema sotto il profilo del presupposto oggettivo
di applicazione del tributo indiretto.
L’Agenzia evidenzia che con il contratto di associazione in partecipazione
esaminato, l’associato si obbliga ad effettuare nei confronti dell’associante
degli apporti di beni ad un prezzo particolarmente favorevole. In sostanza, in
virtù dell’obbligo assunto dall’associato, vengono posti in essere una serie di
atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà dei beni
in esame a favore del soggetto associante.
L’obbligo scaturente dal contratto può, quindi essere individuato nell’apporto
con cessione dei beni effettuato nei confronti dell’associante e pertanto tale
operazione, sostiene l’Agenzia, deve essere ricondotta a tassazione, ai fini
dell’Iva, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 633 del 197240. La base imponibile di
tale apporto, deve essere individuata analogamente a quanto disposto per le
imposte dirette e per l’Irap, nel valore normale degli stessi beni. Nella
medesima risoluzione, l’Agenzia chiarisce che l'erogazione dell'utile
corrisposta all'associato in esecuzione del contratto esaminato, costituisce
operazione esclusa da IVA ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. a) del D.P.R. 633/72
(cessioni di denaro e di crediti in denaro).
Il tema dell’IVA viene affrontato dall’Agenzia delle entrate anche nella citata
Ris. 192/E del 2008; come si è visto, il caso posto all’attenzione dell’Ufficio, che
riguarda un contratto in forza del quale l’impresa associata apporta,
unitamente ad una serie di prestazioni di servizi, una somma di 70.000 euro a
fondo perduto, è stato risolto riconducendo il negozio tra quelli con apporto di
solo lavoro. L’Agenzia affronta il tema sotto un duplice profilo: la
corresponsione della somma di denaro da parte dell’associato, da un lato; la
remunerazione delle prestazioni di servizi rese dallo stesso, dall’altro.
40 Si ritiene che lo stesso principio valga anche in presenza di contratti che determinino la costituzione o il trasferimento di altri diritti reali.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
31
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Sotto il primo profilo, l’Ufficio chiarisce che l’importo versato una tantum
all’associante, in quanto corrispettivo dei servizi da quest’ultimo resi deve,
come peraltro rilevato anche in sede contrattuale, essere assoggettato
all'imposta sul valore aggiunto secondo le regole ordinarie; analogamente, con
riferimento alle prestazioni di servizi oggetto dell'interpello, rese
dall’associato secondo le condizioni contrattuali, l'Amministrazione, rilevando
che le stesse sono rese nel territorio dello Stato e nell'esercizio dell'impresa,
afferma che la corresponsione dell'utile, che costituisce il corrispettivo della
prestazione d'opera e servizi resa dalla società associata, deve essere
assoggettata all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R.
633/1972.
Le imposte d’atto nel
contratto di associazione in partecipazione
Quello degli obblighi di registrazione del contratto di associazione in
partecipazione è l’ultimo tema affrontato dalla più volte richiamata Ris.
Agenzia delle Entrate 16.5.2005 n. 62; in tale contesto, l’Agenzia fa presente
che l’articolo 2 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, così
come modificato dall’articolo 10 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488,
stabilisce l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (in luogo di
quella proporzionale dell’1% precedentemente prevista) per i contratti di
associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da immobili,
imbarcazioni e natanti.
Conseguentemente il contratto di associazione in partecipazione oggetto di
interpello41, rientrando tra i contratti di cui al numero 2 dell’articolo 2 della
Tariffa parte I del DPR n. 131 del 1986, è soggetto a registrazione nei termini
previsti dall’articolo 13 del medesimo DPR n. 131, vale a dire entro venti giorni
dalla data dell’atto se formato in Italia, o entro sessanta giorni se formato
all’estero.
In sostanza, anche ai fini delle “imposte d’atto”, il regime fiscale dipende dalla
natura dell'apporto effettuato, come di seguito evidenziato.
Se l'apporto riguarda beni immobili con trasferimento della proprietà, il
contratto:
è soggetto a registrazione in termine fisso (20 giorni dalla data
dell'atto, se esso è formato in Italia; 60 giorni se formalizzato
all’estero)42;
41 Trattasi di contratto con il quale l’associato si obbliga ad effettuare nei confronti dell’associante degli apporti di beni ad un prezzo particolarmente favorevole. In sostanza, in virtù dell’obbligo assunto dall’associato, vengono posti in essere una serie di atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento all’associante della proprietà di capi di abbigliamento firmati, alla cui produzione e scambio è diretta l’impresa dell’associato stesso. 42 Va ricordato che il contratto di associazione in partecipazione con apporto di beni è sempre soggetto a registrazione in termine fisso anche se stipulato per corrispondenza, non rientrando tra gli atti che l'art. 1 lett. a) della Tariffa, Parte II, allegata al DPR 131/86 esclude da tale obbligo.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
32
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
è soggetto ad imposta di registro nelle misure previste dall'art. 1 della
Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/8643.
Il trasferimento immobiliare è, inoltre, soggetto a trascrizione nei pubblici
registri immobiliari e a volturazione catastale, con applicazione dell'imposta
ipotecaria e dell'imposta catastale. Con riferimento a tali tributi indiretti, l’art.
10, co. 3, D.Lgs. 23/2011 (cd. Decreto IMU), come modificato dall’art. 26 del cd.
“Decreto Istruzione”, D.L. 104/2013, convertito con L. 128/2013, prevede due
rilevanti novità per gli atti formati dal 1° gennaio 2014, ovvero:
in tutti i casi in cui trovi applicazione l’imposta di registro in misura
proporzionale con le nuove aliquote, cessano di essere dovute
l’imposta di bollo e le tasse ipotecarie per la trascrizione nei pubblici
registri immobiliari;
si prevede che nei casi in cui, nei trasferimenti immobiliari trovino
applicazione le nuove aliquote dell’imposta di registro del 9% e del 2%
verranno applicate le imposte ipotecarie e catastali nella misura di
euro 50 ciascuna44.
Se l'apporto riguarda natanti, imbarcazioni e navi (beni mobili registrati) con
trasferimento della proprietà, il contratto:
- è soggetto a registrazione in termine fisso;
- è soggetto ad imposta di registro nelle misure previste dall'art. 7 della
Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/86.
Se l'apporto riguarda il trasferimento della proprietà di beni diversi da quelli
precedentemente indicati, il contratto:
- è soggetto a registrazione in termine fisso;
- è soggetto all'imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro a
norma dell'art. 2 co. 2 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/8645.
Se l'apporto è rappresentato da solo lavoro, il contratto:
è soggetto a registrazione solo in caso d'uso;
è soggetto ad imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro a
norma dell'art. 10 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 131/8646.
43L’art. 10, co. 1, D.lgs. 23/2011 (cd. “Decreto IMU”), modificando l'art. 1, co. 1, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, ha sancito, con decorrenza 1° gennaio 2014, la rimodulazione dell’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari. Nello specifico, la normativa richiamata ha previsto l’innalzamento dell’aliquota ordinaria dal 7% al 9% per i trasferimenti degli immobili in genere e la riduzione dal 3% al 2% dell’imposta applicata per l'acquisto della cosiddetta «prima casa». L’art. 10, co. 2, D.lgs. 23/2011 sancisce l’importo minimo dell’imposta di registro. La citata disposizione prevede, che in tutti i casi in cui troveranno applicazione le nuove aliquote dell’imposta di registro nella misura del 9% e del 2% l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro. In precedenza, era prevista l’aliquota “ordinaria” del 7% per i fabbricati (ridotta al 3% nel caso di “prima casa”), un’aliquota variabile dall’1% al 15% per i terreni agricoli, nonché l’aliquota dell’8% per gli immobili diversi dai precedenti. 44 In precedenza, l'imposta ipotecaria si applicava con l’aliquota del 2%, a norma dell'art. 1 della Tariffa allegata al DLgs. 347/90), mentre l'imposta catastale si applicava con l’aliquota del 1%, a norma dell'art. 10 co. 1 del medesimo decreto. 45 Importo così elevato dall’art. dall'art. 26, comma 2, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, con effetto dal 1° gennaio 2014; in precedenza l’imposta era prevista nella misura fissa di 168,00 euro.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
33
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Se l'apporto riguarda sia beni che prestazioni di lavoro, soggetti a diverse
misure dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 23 co. 1 del D.P.R. 131/86:
si applicano le specifiche misure dell'imposta solo se in sede
contrattuale è indicato un distinto valore dei beni e delle prestazioni;
diversamente, si applica l'aliquota più elevata sull'intero imponibile.
Se gli apporti di beni nell'ambito dell'associazione in partecipazione sono
soggetti ad IVA, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986 (principio di
alternatività dei due tributi indiretti) si applica, in luogo dell'eventuale imposta
di registro proporzionale, l'imposta in misura fissa di 200,00 euro47.
Inoltre, si ricorda che l'art. 5 co. 2 del D.P.R. 131/86 stabilisce che le scritture
private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le
disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette ad IVA.
IMPOSTE D’ATTO NEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Tipologia
dell’apporto Obbligo di registrazione del
contratto Imposte applicabili (*)
Beni immobili Registrazione in termine
fisso (**)
Imposta di registro aliq.
2% se abitazione prima
casa; 9% negli altri casi.
(Min. €. 1.000)
Beni immobili
Trascrizione nei registri
pubblici immobiliari e
volturazione catastale
Imposta ipotecaria: €. 50
Imposta catastale: €. 50
Natanti,
imbarcazioni e
navi
Registrazione in termine
fisso (**)
Misure variabili, previste
dall'art. 7 della Tariffa,
Parte I, allegata al DPR
131/86
Altri beni Registrazione in termine
fisso (**)
Imposta di registro: €.
200
Solo lavoro Registrazione in caso d’uso Imposta di registro: €.
200
Misto Registrazione in termine Imposta di registro con
l’aliquota più elevata
46 Cfr. nota 45. 47 Cfr. nota 45.
Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
34
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
fisso (**) sull’intero imponibile
(***)
Apporto soggetto
a IVA Registrazione in caso d’uso
Imposta di registro: €.
200
(*) Misure previste dal 1° gennaio 2014.
(**) Entro 20 giorni dalla data del negozio se stipulato in Italia, 60 giorni se
stipulato all’estero.
(***) Si applicano le specifiche misure dell'imposta solo se in sede
contrattuale è indicato un distinto valore dei beni e delle prestazioni.
- Riproduzione riservata -