GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti...

62
GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI PARTECIPATIVI 22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 1

Transcript of GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti...

Page 1: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVIPARTECIPATIVI

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 1

Page 2: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dall’ultima riforma del ordinamento dall ultima riforma del diritto societario, contenuta nel D.Lgs 17 Gennaio 2003 n° 6 17 Gennaio 2003 n° 6.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 2

Page 3: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Per effetto di questa innovazione , la struttura finanziaria canonica delle struttura finanziaria canonica delle S.p.A., tradizionalmente basata sui due istituti “classici” (le azioni e le due istituti classici (le azioni e le obbligazioni) si arricchisce di un nuovo elementoelemento.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 3

Page 4: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

azioni – rappresentano una partecipazione nel capitale di rischio;

obbligazioni – incorporano un mero t di dit /d bit f l i tà rapporto di credito/debito fra la società

emittente e l’obbligazionista;

Strumenti finanziari partecipativi -“terza via”, strumenti da “confezionare su via , strumenti da confezionare su misura” di volta in volta per rispondere alla specifiche esigenze della singola

i tàsocietà.22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 4

Page 5: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Non è stato creato un organico corpo di norme, ma il legislatore ha appena definito i contorni dell’istituto dell istituto. La disciplina del nuovo istituto giuridico è infatti frammentata nei commi contenuti negli articoli 2346 e 2351 che trattano principalmente delle 2346 e 2351 che trattano principalmente delle azioni, nel 2349 che tratta delle azioni e degli strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavori, nel 2376 sulle assemblee speciali nel 2411 sui diritti nel 2376 sulle assemblee speciali, nel 2411 sui diritti degli obbligazionisti, nel 2421 e il 2422 sui libri sociali obbligatori e sul diritto di ispezione, nel 2427 sul contenuto della nota integrativa nel 2447-ter sul contenuto della nota integrativa, nel 2447-ter, 2447-sexies, 2447-octies, 2447-novies sui patrimoni destinati ad uno specifico affare ed infine il 2506-ter sulla scissione ter sulla scissione.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 5

Page 6: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Anche la loro denominazione (“strumenti finanziari”) non è univoca e ( strumenti finanziari ) non è univoca e dà origine a numerosi fraintendimenti.Si i l h l Si pensi solo che analoga denominazione si usa per gli strumenti finanziari cosiddetti “derivati”.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 6

Page 7: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Caratteristiche : titolari e apportiCaratteristiche : titolari e apporti

Il sesto ed ultimo comma dell’art. 2346 del codice civile – intitolato “emissione delle azioni” prevede la “possibilità che la azioni – prevede la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi,

tt t ti fi i i f iti di di itti emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli escluso il voto nell assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono le sanzioni in caso di che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione”.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 7

Page 8: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

elementi innovativi:

qualificazione dei titolari che possono essere soci o terzi;

natura dell’apporto che può essere sia di opera che di servizisia di opera che di servizi.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 8

Page 9: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Infatti:il generico e indistinto riferimento a il generico e indistinto riferimento a “soci o terzi” quali possibili sottoscrittori di t ti fi i i t i ti i li di strumenti finanziari partecipativi, li differenzia dalle azioni.la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi non può mai conferire al p p ploro titolare la qualità di socio.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 9

Page 10: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Pertanto, così come il terzo che effettui un apporto a fronte dell’emissione di uno un apporto a fronte dell emissione di uno strumento finanziario partecipativo non vede attenuarsi il suo grado di terzietàvede attenuarsi il suo grado di terzietàrispetto al contratto sociale, la sottoscrizione da parte di un soggetto sottoscrizione da parte di un soggetto già socio della emittente vedrà il nuovo rapporto collocarsi su un piano rapporto collocarsi su un piano assolutamente distinto e separato rispetto a quello sociale.rispetto a quello sociale.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 10

Page 11: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

La distinzione fra gli strumenti finanziari partecipativi e gli altri titoli, quali le pa ec pa e g a o , qua e azioni e le obbligazioni, è anche sottolineata dal diverso termine utilizzato per indicare la prestazione dovuta da colui che li sottoscrive, che è definita “apporto” ed si distingue così sia rispetto al “conferimento” effettuato dal socio che dal “prestito” concesso dall’obbligazionista.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 11

Page 12: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Ma cosa si intende per apporto?gli strumenti finanziari partecipativi non sono

tt i ti d “ i idi caratterizzati da una “causa giuridica tipica”, ma sono una sorta di guscio giuridico vuoto, la cui causa deve essere di giuridico vuoto, la cui causa deve essere di volta in volta determinata. In buona sostanza si ritiene di poter attribuire alla libertà negoziale delle parti - esercitata dai libertà negoziale delle parti - esercitata dai fondatori della società in sede di costituzione o dai soci in occasione della

difi d ll t t t l f ltà di modifica dello statuto - la facoltà di determinare liberamente la causasottostante gli strumenti finanziari. g

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 12

Page 13: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Questo sta a significare che gli strumenti finanziari partecipativi strumenti finanziari partecipativi possono essere emessi a fronte di una operazione di puro finanziamento con operazione di puro finanziamento con obbligo di restituzione ovvero a titolo di ersamento di capitale di rischiodi versamento di capitale di rischio.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 13

Page 14: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Sia che l’apporto si configuri come capitale di credito sia che rappresenti capitale di credito sia che rappresenti capitale di rischio, affinché si possa parlare di strumenti finanziari parlare di strumenti finanziari partecipativi, è però necessario che ai titolari siano conferiti specifici diritti titolari siano conferiti specifici diritti, patrimoniali o anche amministrativi,

di t ma comunque di natura partecipativa.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 14

Page 15: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

E’ stata questa connotazione del nuovo istituto giuridico che ha valso ai nuovi istituto giuridico che ha valso ai nuovi strumenti finanziari partecipativi l’appellativo di “ibridi”, sia per indicare le l appellativo di ibridi , sia per indicare le loro caratteristiche intermedie fra i due punti fermi della struttura finanziaria delle punti fermi della struttura finanziaria delle società - azioni e obbligazioni (vedi anche art. 2411 cc) - sia per sottolineare anche art. 2411 cc) sia per sottolineare un certo imbarazzo degli interpreti nella comprensione della (delle) figura(e) .comprensione della (delle) figura(e) .

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 15

Page 16: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

La natura degli apportiLa natura degli apporti.

Gli strumenti finanziari partecipativisono stati inseriti nel nostro sono stati inseriti nel nostro ordinamento con il precipuo scopo di introdurre una fondamentale introdurre una fondamentale innovazione : la possibilità di effettuare apporti anche di opere o ser i iapporti anche di opere o servizi.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 16

Page 17: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Le intenzioni del legislatore sono esplicitamente enunciate nella relazione ministeriale ove - al paragrafo 3 4 - si legge che “ sempre paragrafo 3.4 si legge che ...sempre perseguendo l’obiettivo politico di ampliare la possibilità di acquisizione di elementi utili per il proficuo svolgimento dell’attività sociale, ma con proficuo svolgimento dell attività sociale, ma con soluzione necessariamente coerente con i vincoli posti dalla seconda direttiva comunitaria che imperativamente vieta il conferimento di opere e imperativamente vieta il conferimento di opere e servizi, si è espressamente ammessa la possibilità che in tal caso, fermo rimanendo il divieto di loro imputazione a capitale, siano emessi strumenti p p ,finanziari forniti di diritti patrimoniali o partecipativi: così nell’ultimo comma dell’art. 2346”. Cfr Art. 2 Legge 3.10.2001 n. 366gg

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 17

Page 18: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Il codice civile prevede che a fronte dell’emissione di azioni siano ammessi esclusivamente conferimenti di denaro, di beni in esclusivamente conferimenti di denaro, di beni in natura e di crediti e che in nessun caso il valore dei conferimenti possa essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale inferiore all ammontare globale del capitale sociale.Nel caso in cui i conferimenti siano effettuati in natura a garanzia dell’integrità della dotazione natura, a garanzia dell integrità della dotazione minima di mezzi propri, la normativa dispone che il valore dei beni oggetto del conferimento venga addirittura determinato da perizia giurata redatta addirittura determinato da perizia giurata redatta da un esperto che, nel caso delle S.p.A., deve essere designato dal tribunale. Cfr art. 2346 c.c., comma 5comma 5.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 18

Page 19: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Nel nostro ordinamento l’acquisizione di utilità non conferibili è comunque di utilità non conferibili è comunque resa possibile dalle prestazioni accessorie alle azioni(art 2345); in accessorie alle azioni(art. 2345); in questo caso, però, queste prestazioni si aggi ngono e non sostit iscono il si aggiungono e non sostituiscono il conferimento effettuato in denaro.Sussistono vincoli al trasferimento.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 19

Page 20: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

gli strumenti finanziari partecipativi, aggirano il limite invalicabile posto aggirano il limite invalicabile posto dalla seconda direttiva comunitaria e riflesso nel nostro ordinamento all’art riflesso nel nostro ordinamento all art. 2342 del codice civile, che vieta assol tamente il conferimento di assolutamente il conferimento di opere e servizi a fronte dell’emissione di tit li i idi titoli azionari.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 20

Page 21: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

L’inclusione delle opere e servizi fra le utilità “apportabili” previste dall’art utilità apportabili previste dall art. 2346 rappresenta quindi l’abbattimento di una importante l abbattimento di una importante barriera giuridica con conseguenze di rile ante significati itàrilevante significatività.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 21

Page 22: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Il contratto d’opera, ai sensi dell’art. 2222 del codice civile è quello con il 2222 del codice civile, è quello con il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro pre alentemente proprio e sen a prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti d l itt tdel committente.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 22

Page 23: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

per prestazione di servizi si deve intendere, nella accezione più estensiva, quella che ha come oggetto qualsiasi utilità non identificabile in beni oggetto qualsiasi utilità non identificabile in beni tangibili.Si pensi alle prestazioni di trasporto, mediazione, agenzia ecc E’ il caso di ricordare che la agenzia ecc. E il caso di ricordare che la distinzione fra la prestazione di opera e quella di servizio sta nel fatto che, mentre la prima individua essenzialmente una generica individua essenzialmente una generica prestazione di lavoro, finalizzata o meno al raggiungimento di uno scopo (ad esempio la ricerca) la seconda individua invece la ricerca), la seconda individua invece la prestazione di una ben definita utilità immateriale.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 23

Page 24: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Alla sintetica locuzione utilizzata dal legislatore nell’ultimo comma dell’art. 2346 (“opera e servizi”) devono essere ricondotte anche altre fattispecie:pi beni immateriali come il know-how, il nome, l’obbligo di non facere l’obbligo di non facere, la professionalità o la notorietà di un contraente, la rinuncia ad una autorizzazione a produrre un pdeterminato bene, al fine di consentire che detta autorizzazione possa essere ottenuta dalla costituenda società.Tutti intangibles importanti - a volte indispensabili - per le iniziative sociali.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 24

Page 25: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

il legislatore della riforma del diritto societario ha voluto sostanzialmente facilitare, per le Società per Azioni, le condizioni di acquisizione di importanti

tilitàutilità.Giova in ogni caso ribadire che a fronte d ll i i d li “ t ti” della emissione degli “strumenti”, possono comunque essere sempre apportati anche gli altri beni apportati anche gli altri beni comunemente imputabili a capitale sociale: denaro beni in natura e creditisociale: denaro, beni in natura e crediti.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 25

Page 26: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Il risultato raggiunto è quello di attribuire alle Società per Azioni la possibilità di p pacquisire, dai soci e soprattutto dai terzi, ed al di fuori dei metodi tradizionali,

l i i f tt i d tti i alcuni necessari fattori produttivi senza doverne però pagare immediatamente il corrispettivo così riuscendo a vincolare corrispettivo, così riuscendo a vincolare all’azienda risorse al di fuori delle consuete forme contrattuali di acquisto a consuete forme contrattuali di acquisto a titolo oneroso presso i relativi mercati di approvvigionamento.pp g

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 26

Page 27: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

La soluzione che ha consentito al legislatore di mediare fra le diverse esigenze di tutela dell’integrità del capitale sociale, miglioramento dell integrità del capitale sociale, miglioramento dei livelli di competitività e di sviluppo delle imprese italiane, è rappresentata proprio dagli strumenti finanziari partecipativi. strumenti finanziari partecipativi. Ma non solo, attraverso questa opportunità le SpA italiane potranno anche cogliere l’opportunità di strutturare modelli finanziari nuovi e “alternativi” strutturare modelli finanziari nuovi e alternativi , sempre più flessibili, non legati all’eterno dualismo azioni vs obbligazioni, e più adeguati alle mutate esigenze dei mercatiesigenze dei mercati.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 27

Page 28: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

La possibilità di cointeressare alle sorti aziendali attribuendogli diritti aziendali, attribuendogli diritti patrimoniali o addirittura amministrativi coloro che altrimenti amministrativi, coloro che altrimenti sarebbero stati dei semplici “fornitori”, rappresenta per la società rappresenta, per la società beneficiaria degli apporti, un indubbio

t i i l vantaggio concorrenziale competitivo.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 28

Page 29: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Criticità:come sarà possibile che a fronte di apporti di opere e servizi e quindi di utilità strettamente opere e servizi, e quindi di utilità strettamente connesse alle caratteristiche del soggetto apportatore, possano essere emessi, come genericamente previsto dall’art 2346 strumenti genericamente previsto dall art. 2346, strumenti finanziari ammessi alla circolazione ? Come potranno i diritti relativi agli apportatori di

t tilità i ti i tit li di i queste utilità essere incorporati in titoli di serie, considerata la stretta connessione che esiste tra gli strumenti finanziari partecipaivi ed i rapporti

li ifi i d i di id li h personali, specifici ed individuali, che costituiscono l’apporto sottostante la loro emissione ?

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 29

Page 30: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

La soluzione risiede nella grande elasticità dell’intero impianto elasticità dell intero impianto normativo.L d i f tti h l La norma prevede infatti che qualora la natura dell’apporto limitasse la

àfungibilità degli strumenti, la legge di circolazione potrebbe anche essere non prevista dallo statuto.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 30

Page 31: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

L’esecuzione degli apportiL esecuzione degli apporti

La legge non prescrive nulla in merito.Certamente però gli apporti connessi con

li t ti fi i i gli strumenti finanziari non sono necessariamente soggetti alla immediata esecuzione, come invece previsto per i esecuzione, come invece previsto per i conferimenti relativi alle azioni.Gli apporti atipici, e cioè quelli che hanno

d tt t i i di i i ad oggetto prestazioni di opera o servizi, hanno spesso natura obbligatoria, e la loro esecuzione può non essere limitata ad un ppreciso momento, ma si svolge invece nel tempo e in via continuativa (pensiamo ad esempio ad un servizio di trasporto)esempio ad un servizio di trasporto).

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 31

Page 32: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Le norme che prevedono l’immediata esecuzione dei conferimenti sono esecu o e de co e e so o ispirate all’esigenza di tutelare l’integrità del capitale, che non viene g pper nulla minacciata dalla emissione di strumenti finanziari partecipativi.p pL’emissione dei nostri strumenti non condiziona né la consistenza del capitale né il rapporto preesistente tra capitale e azioni.p

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 32

Page 33: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

I diritti connessiI diritti connessi.

rappresentano il corrispettivo spettante al sottoscrittore a fronte dell’investimento al sottoscrittore a fronte dell investimento - o meglio dell’apporto - effettuato.Possono essere patrimoniali ovvero Possono essere patrimoniali ovvero congiuntamente patrimoniali ed amministrativi amministrativi. E’ escluso il diritto di voto nella

bl l d li i i tiassemblea generale degli azionisti.Dovranno essere individuati dallo statuto.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 33

Page 34: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

I diritti patrimonialiI diritti patrimoniali.

Sono insopprimibili.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 34

Page 35: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Volendo provare un sommario elenco:

diritto alla percezione di una quota annuale di utili risultanti dal bilancio.Ai titolari degli strumenti finanziari partecipativi sarà riservata una quota degli utili da distribuire e risultanti dal degli utili da distribuire e risultanti dal bilancio d’esercizio debitamente approvato dall’assemblea. Lo statuto pppotrà però prevedere una quota di utili fissa o variabile, e, in questo caso, crescente o decrescente nel tempocrescente o decrescente nel tempo.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 35

Page 36: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

diritto ad un rendimento fisso e garantitogarantitoIn questo caso il diritto patrimoniale

à l t ll’ d t non sarà legato all’andamento economico della società, e sarà quindi assimilabile ad un vero e proprio interesse, analogamente a quanto avviene per le obbligazioni.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 36

Page 37: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

il diritto al rimborsoPrevede entro un termine prefissato il Prevede, entro un termine prefissato, il rimborso dell’apporto versato in d i t è i il bil ll denaro o in natura; è assimilabile alla mera restituzione di semplice finanziamento.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 37

Page 38: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Il diritto alla liquidazione della quota.

Sia nel caso di recesso che nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della società.La materia dovrà essere disciplinata nello statuto sociale con grande nello statuto sociale con grande attenzione.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 38

Page 39: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Il diritto di opzioneLo statuto potrà garantire a favore dei Lo statuto potrà garantire a favore dei titolari degli strumenti finanziari

t i ti i il di itt di i ll partecipativi il diritto di opzione sulle successive emissioni di strumenti finanziari partecipativi.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 39

Page 40: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Il diritto di conversione in altri strumenti finanziari o in titoli azionari.La relazione ministeriale prevede esplicitamente che tra i diritti spettanti ai possessori degli strumenti finanziari potrà anche essere

t “il di itt di i i lt i t ti fi i i i annoverato “il diritto di conversione in altri strumenti finanziari o in partecipazioni azionarie”.Per evitare che con questo sistema venga eluso il diritto di opzione spettante agli azionisti, sulle nuove emissioni di titoli azionari, però, è p g , , p ,necessario che gli strumenti finanziari convertibili vengano preliminarmente offerti in opzione agli azionisti.In questo caso, però, gli eventuali apporti in natura dovranno essere assoggettati a stima e valutati da un esperto con apposita relazione assoggettati a stima e valutati da un esperto con apposita relazione giurata, in ottemperanza al disposto degli articoli 2342 e 2343 del codice civile e non sarà possibile prevedere degli apporti di opere o servizi (salvo eventuale patrimonializzazione della prestazione con attribuzione del diritto alla restituzione del valore della prestazione attribuzione del diritto alla restituzione del valore della prestazione apportata).

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 40

Page 41: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

I diritti amministrativiI diritti amministrativi.

Con la riforma del 2003 il legislatore ha tentato di equiparare la normativa italiano a quella dei paesi economicamente più quella dei paesi economicamente più avanzati muovendosi lungo due direttrici parallele:

- da una parte ha consentito la partecipazione al capitale sociale senza conferire alcun potere nel governo conferire alcun potere nel governo dell’impresa (azioni con voto limitato);

- dall’altra ha dato vita a rapporti non ppazionari e atipici, ma dotati di diritti, sia pur circoscritti, di carattere amministrativo (assoluta novità per il nostro sistema) (assoluta novità per il nostro sistema).

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 41

Page 42: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

L’attribuzione dei diritti amministrativi prescinde però dalla possibilità di attribuire il diritto di voto - senz’altro il diritto amministrativo di maggiore rilevanza, evitando che l’ t i d li t t ti d ll i l i tà tt l l’autonomia degli statuti delle singole società sottragga al capitale azionario il potere di governo dell’impresa.Agli strumenti finanziari può però essere attribuito il diritto di voto su argomenti specificamente indicati (art 2351 ultimo voto su argomenti specificamente indicati (art. 2351 ultimo comma)

“Gli strumenti finanziari di cui agli artt. 2346 sesto comma e 2349, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti , p gspecificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti degli organi a cui partecipano.”

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 42

Page 43: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Queste norme sono finalizzate esclusivamente a garantire la categoria, e non a attribuire ai titolari degli strumenti una funzione di cogoverno.In accordo con questa logica, il potere di nominare i

rappresentanti dell’organo amministrativo e del collegio sindacale deve essere escluso dagli argomenti specificamente indicati nello statutospecificamente indicati nello statuto.Nel caso contrario, infatti, agli strumenti finanziari sarebbe

concessa la vera opportunità di partecipare al governo dell’impresa, ponendosi decisamente al di fuori dei criteri p , pispiratori della riforma che ribadisce il potere “naturale” dei soci di nominare i componenti dell’organo gestorio e di quello di controllo.Il t di i t i di d t d l Il potere di nominare un componente indipendente del

consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco ha quindi il solo scopo di tutelare la categoria.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 43

Page 44: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

La nomina del componente del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del collegio sindacale riservato alla categoria dei titolari g gdegli strumenti finanziari partecipativi é di competenza dell’assemblea speciale della categoria.

L’ultimo periodo dell’ultimo comma dell’art. 2351, pstabilisce che ai membri degli organi societari nominati dai titolari di strumenti finanziari partecipativi si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell’organo a cui partecipano Quindi il componenti dell’organo a cui partecipano. Quindi, il potere di revoca dei componenti nominati dalle assemblee speciali spetterebbe all’assemblea ordinaria dei sociordinaria dei soci.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 44

Page 45: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

La ratio della norma è poco comprensibile anche se comprensibile, anche se, probabilmente, deve essere intesa come un ulteriore controllo incrociato come un ulteriore controllo incrociato dei soci nei confronti dei titolari di str menti finan iari partecipati istrumenti finanziari partecipativi.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 45

Page 46: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Non vi è dubbio, comunque, che la concessione all’assemblea dei soci della facoltà di revocare il designato dall’assemblea degli strumenti finanziari limiterebbe così tanto la loro autonomia da strumenti finanziari limiterebbe così tanto la loro autonomia da incidere in maniera consistente sull’appetibilità degli strumenti stessi da parte degli eventuali investitori.

Questi ultimi infatti potrebbero ritenere l’investimento non Questi ultimi infatti, potrebbero ritenere l investimento non vantaggioso a causa della impossibilità di esercitare una pregnante forma di controllo sulla società a cui partecipano.

L’ t l b i t bil id t L’ostacolo non sembra comunque insormontabile considerato che lo statuto sociale potrebbe certamente concedere ai titolari degli strumenti finanziari il diritto di voto sull’argomento specifico cioè sulle deliberazioni relative alla revoca del specifico, cioè sulle deliberazioni relative alla revoca del consigliere o del sindaco nominato dalle assemblee speciali dei titolari degli strumenti finanziari.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 46

Page 47: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Altri diritti amministrativi:Intervento in assembleaIntervento in assemblea.Di solito è concesso ai soli azionisti titolari del diritto di voto, ma lo statuto può prevedere che i sottoscrittori degli gstrumenti finanziari possano intervenire nelle assemblee dei soci anche quando non hanno diritto di voto.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 47

Page 48: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Diritto di impugnare le delibere assembleari non conformi alla legge o all’atto costitutivocostitutivo.Diritto di convocare l’assemblea.Il diritto all’azione di responsabilità esercitata Il diritto all azione di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393 bis c.c.);Il diritto di denunciare al collegio sindacale ggravi irregolarità, cui consegue l’obbligo di indagine da parte del collegio stesso (art. 2408 c c );2408 c.c.);Il diritto alla denuncia al Tribunale (art. 2409 c.c.).

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 48

Page 49: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Il diritto di rinvio dell’assemblea.

Diritto di ispezionare i libri sociali.

Il diritto alla nomina di un Il diritto alla nomina di un rappresentante comune.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 49

Page 50: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Modalità di emissioneModalità di emissione

Le modalità e le condizioni di emissione degli strumenti finanziari partecipativi, degli strumenti finanziari partecipativi, così come previsto dal sesto comma dell’art. 2346 del codice civile, devono dell art. 2346 del codice civile, devono essere disciplinate dallo statuto sociale.Si ritiene tuttavia che l’emissione spetti Si ritiene tuttavia che l emissione spetti all’assemblea dei soci, fatta salva l’eventuale condizionata che lo statuto l eventuale condizionata che lo statuto può concedere agli amministratori.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 50

Page 51: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

La legge di circolazioneLa legge di circolazione.

L’art. 2346 prevede che lo statuto disciplini la legge di circolazione degli disciplini la legge di circolazione degli strumenti finanziari partecipativi, sempre nel caso in cui questa sia sempre nel caso in cui questa sia ammessa.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 51

Page 52: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Si potranno pertanto avere S.F.:Non trasferibili;- Non trasferibili;

- Nominativi;- Al portatore;- Non cartolarizzati (trasferimento con - Non cartolarizzati (trasferimento con

annotazione su apposito registro);

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 52

Page 53: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Aspetti contabiliAspetti contabili

Abbiamo già visto che gli apporti possono avere diversa natura:possono avere diversa natura:

- Entità patrimoniali “conferibili”;

- Entità patrimoniali non conferibili.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 53

Page 54: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Nel caso dell’apporto di “entità patrimoniali conferibili” avrà luogo patrimoniali conferibili , avrà luogo l’iscrizione di una attività patrimoniale.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 54

Page 55: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

La posta da contabilizzare in contropartita potrà essere:contropartita potrà essere:

- Un debito, se è previsto l’obbligo incondizionato della restituzone;

Una riserva indisponibile del - Una riserva indisponibile del patrimonio netto, se l’obbligo di

tit i è i trestituzione non è previsto.22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 55

Page 56: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Nel caso dell’apporto di “entità patrimoniali non conferibili l’iscrizione patrimoniali non conferibili, l iscrizione di una attività potrà verificarsi solo nel caso della cosiddetta caso della cosiddetta “patrimonializzazione dell’apporto”; ed in particolare nel caso in c i si stato ed in particolare nel caso in cui si stato preventivamente stabilito il valore d ll tit idella restituzione.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 56

Page 57: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Nel caso dell’apporto di “entità patrimoniali non conferibili l’iscrizione patrimoniali non conferibili, l iscrizione di una attività potrà verificarsi solo nel caso della cosiddetta caso della cosiddetta “patrimonializzazione dell’apporto”; ed in particolare nel caso in c i si stato ed in particolare nel caso in cui si stato preventivamente stabilito il valore d ll tit idella restituzione.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 57

Page 58: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Utilizzo pratico degli S F PUtilizzo pratico degli S.F.P.

Gli strumenti finanziari partecipativi sono stati largamente utilizzati dalle sono stati largamente utilizzati dalle banche per superare la crisi del 2008, durante la quale hanno sofferto il durante la quale hanno sofferto il deterioramento degli indici di patrimoniali a ione TIER1patrimonializzazione TIER1.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 58

Page 59: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

IL TIER 1 CAPITAL: rappresenta la quota più solida facilmente disponibile del patrimonio della banca ed è dato dal rapporto fra il patrimonio di base della banca e le attività ponderate in fra il patrimonio di base della banca e le attività ponderate in base al rischio. Secondo gli accordi di Basilea deve essere almeno pari al 4%.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 59

Page 60: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Il patrimonio di base comprende anche tutte le riserve costituite per effetto della emissione degli strumenti emessi dalla banca la cui erogazione da parte della emessi dalla banca la cui erogazione da parte della banca le consente di espandere gli impieghi. Nel caso in cui il patrimonio di base fosse incapientep prispetto alle previsioni di impiego della banca esso può essere aumentato riducendo i dividendi, emettendo azioni e/o preferred securities .azioni e/o preferred securities .

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 60

Page 61: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

IL CORE TIER 1: Indica il Tier 1 Capital al netto degli strumenti ibridi. Ossia al netto di quegli strumenti finanziari che possono essere emessi dalle banche e sono che possono essere emessi dalle banche e sono rimborsati ai sottoscrittori su richiesta dell’emittente con il preventivo consenso della Banca d’Italia.

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 61

Page 62: GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI · Gli “strumenti finanziari” forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dallordinamento

Tipici strumenti ibridi sono i Tremonti BondBond

22 Marzo 2010 - Gli strumenti finanziari partecipativi - Dott. Stefano Saponaro 62