FEDERICO VITALI. Pensieri di un giurista sullo Stato Civile

30
Federico Vitali PENSIERI SULLO CIVILE STATO GIURISTA UN DI

description

VERSIONE DIMOSTRATIVA. Volume di 506 pagine. Euro 49,00

Transcript of FEDERICO VITALI. Pensieri di un giurista sullo Stato Civile

Il Manuale si colloca nella biblioteca dell'ufficiale di anagrafe come strumento di lavoro di facile

applicazione, che indicaper i diversi procedimenti le soluzioni consolidate edi immediata utilità.

L'originalepartizionedel volumeconsenteall'operatoredi acquisire la consapevolezzadelle ra-

gioni storiche, sociali e giuridiche del servizio anagrafico per poi entrare nelmerito deimeccani-

smi, delle competenze edei concetti del procedimento amministrativo conparticolare riguardo

alle moderne esigenze di efficienza ed efficacia, e all'applicazione a tutto campo delle nuove

tecnologie.

Il Manuale vuole dar conto – oltre che delle abituali procedure di iscrizione, cancellazione emu-

tamenti delle posizioni anagrafiche sia in riferimento alla popolazione residente che all'AIRE –

anche delle molteplici situazioni che si riscontrano in materia d'anagrafe, con riguardo sia alle

novità inmateria di iscrizione dei comunitari e degli stranieri, che a quelle che richiedono una ri-

sposta competente e non sempre codificata (ad esempio in materia di minori, persone senza

fissa dimora, schedario della popolazione temporanea, etc.).

Attenzione speciale è dedicata al ricorrente tema dei dati e dell'accesso alle informazioni e agli

atti anagrafici conunadisaminacompletadellemodalitàdi acquisizionedapartedell'ufficio, dei

criteri di qualità delle certificazioni e della legittimità di accesso diretto da parte di amministra-

zioni terze al data base attraverso i collegamenti telematici.

Giovanni Pizzo Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Piove di

Sacco (PD),membrodelComitato di RedazionedellaRivista “Lo Stato Civile

Italiano” con la quale collabora dal 1990. E' autore di volumi ed inter-

venti pubblicati su diverse riviste di settore.

Ha pubblicato “Formulario dell'autocertificazione” (Edk,

2005), “La semplificazione amministrativa in Comune”

(Edk,2008), “L'imposta di bollo sulla documentazione

amministrativa dei Comuni” (Sepel, 2009).

Dal 1991 svolge attività di docenza in materia

demografica in qualità di esperto ANUSCA e

nell'ambito delle attività formative organiz-

zate daSepel.

Dal 5 Ottobre 2004 è inserito nell'Albo

docenti della Scuola Superiore del-

l'Amministrazione dell'Interno.

ISBN88-88430-16-4

ISBN978-88-88430-16-4

Euro 36,00

Gio

vann

iPi

zzo

UN

MA

NU

ALE

PE

RLA

GE

STI

ON

EQ

UO

TID

IAN

AD

ELL

’AN

AG

RA

FE

Federico Vitali

PENSIERI

SULLO CIVILE STATO GIURISTA

UN DI

Premessa ........................................................................................................................

I N D I C E

LO STATO CIVILE

Principi generali ................................................................................................................

1) Principi generali .........................................................................................................

L'ufficiale dello stato civile

2)a) L’ufficiale dello stato civile ..............................................................................2)b) Delegazione ......................................................................................................2)c) Competenza territoriale ...................................................................................2)d) Rifiuto dell'ufficiale dello stato civile ............................................................2)e) Consolati ............................................................................................................2)f) Altri luoghi ..........................................................................................................

Gli atti dello stato civile ....................................................................................................

3)a) Gli atti dello stato civile ....................................................................................3)b) Formulari ..........................................................................................................3)c)I) Traduzione di atti ..........................................................................................3)c)II) Legalizzazione .............................................................................................3)c)III) Apostille .......................................................................................................3)d) Documentazione amministrativa ..................................................................3)e) Informatizzazione della documentazione amministrativa .........................

Registri dello stato civile ..................................................................................................

4)a) I registri .............................................................................................................4)b) Accesso ai registri ............................................................................................4)c) Ricostruzione dei registri ................................................................................

LA CITTADINANZA

Principi generali ................................................................................................................

5) Principi generali ...................................................................................................

Acquisto ......................................................................................................................

5)a) Acquisto della cittadinanza .............................................................................

5

6

INDICE

5)a)I) ... per nascita ..........................................................................................5)a)II) ... per matrimonio ................................................................................5)a)III) ... per decreto presidenziale. Giuramento ......................................5)a)IV) ... per derivazione ..............................................................................5)a)V) ... per adozione .....................................................................................

Perdita ........................................................................................................................

5)b) Perdita della cittadinanza ................................................................................5)b)I) ... per rinuncia ........................................................................................

Riacquisto .........................................................................................................................

5)c) Riacquisto della cittadinanza .........................................................................

Riconoscimento ................................................................................................................

5)d) Riconoscimento della cittadinanza ...............................................................

Attestazione ......................................................................................................................

5)e) Attestazione della cittadinanza .......................................................................

Sentenza ............................................................................................................................

5)f) Sentenza .............................................................................................................

Pluralità .............................................................................................................................

5)g) Pluralità di cittadinanze ..................................................................................

Dichiarazioni, riconoscimenti, attestazioni ...................................................................

5)h) Dichiarazioni, riconoscimenti, attestazioni .................................................

NASCITA

Nascita, concepimento, acquisto di diritti ......................................................................

6)a) Nascita, concepimento, acquisto di diritti ...................................................6)a)I) Esistenza in vita ....................................................................................6)a)II) Bambino trovato ..................................................................................

Dichiarazione di nascita ..................................................................................................

6)b) Dichiarazione di nascita ..................................................................................

Accertamento della nascita ..............................................................................................

6)c) Accertamento della nascita .............................................................................

Luogo della nascita ...........................................................................................................

6)d) Luogo della nascita ..........................................................................................

Attribuzione del nome ......................................................................................................

6)e) Attribuzione del nome .....................................................................................

LA FILIAZIONE

7) Filiazione ..............................................................................................................

7

INDICE

Filiazione legittima ..........................................................................................................

7)a) Filiazione legittima ..........................................................................................7)b) Azione di reclamo dello stato di figlio legittimo ..........................................7)c) Azione di contestazione dello stato di figlio legittimo .................................7)d) Disconoscimento .............................................................................................

Filiazione naturale ...........................................................................................................

7)e) Filiazione naturale ...........................................................................................

Riconoscimento di filiazione naturale ............................................................................

7)f)I)i) Riconoscimento di filiazione naturale. La normativa ...........................7)f)I)ii) Considerazioni di carattere generale ......................................................7)f)I)iii) Riconoscimento come naturale di figlio legittimo ..............................7)f)I)iv) Riconoscimento in violazione dell’art. 258 cod. civ. ............................7)f)I)v) Riconoscimento da parte di donna coniugata .......................................7)f)I)vi) Riconoscimento da parte di interdetto ..................................................7)f)I)vii) Riconoscimento di figlio nascituro .......................................................7)f)I)viii) Diritto internazionale privato ...............................................................7)f)I)viiii) Casi di specie .........................................................................................

Sentenza dichiarativa di paternità o maternità naturale ...............................................

7)f)II) Sentenza dichiarativa di paternità o maternità naturale .........................

Effetti del riconoscimento e della dichiarazione giudiziale ............................................

7)f)III) Effetti del riconoscimento e della dichiarazione giudiziale ..................

Legittimazione .................................................................................................................

7)g) Legittimazione .................................................................................................

ADOZIONE E TUTELA DEI MINORIADOZIONE DEI MAGGIORI DI ETÀ

Provvedimenti di assistenza di minori ...........................................................................

8) Provvedimenti di assistenza di minori ..............................................................8)a)I) Adozione legittimante di cittadino .......................................................8)a)II)i) Adozione legittimante di straniero. La normativa ..........................8)a)II)ii) Adozione legittimante di straniero. Considerazioni .....................8)a)III) Art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 .............................................8)a)IV) Art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, comFe sostituito dal-

l'art. 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149 ...........................................8)a)V) Adozione e riconoscimento .................................................................

Adozione in casi particolari ........................................................................................

8)b) Adozione in casi particolari (articoli da 44 a 57 della legge 4 mag-gio 1983, n. 184, come, in parte, modificati dalla legge 28 marzo2001, n. 149) .......................................................................................................

Adozione di persona maggiore di età ...............................................................................

8)c) Adozione di persona maggiore di età .............................................................

8

INDICE

Revoca dell’adozione ........................................................................................................

8)d) Revoca dell’adozione ......................................................................................

Affiliazione .......................................................................................................................

8)e) Affiliazione .........................................................................................................

Procreazione medicalmente assistita .............................................................................

8)f) Procreazione medicalmente assistita .............................................................

Tutela ed emancipazione di minori ..................................................................................

8)g) Tutela ed emancipazione di minori .................................................................

IL NOME

Il cognome ........................................................................................................................

9)a) Il cognome ........................................................................................................

Il prenome ........................................................................................................................

9)b) Il prenome ........................................................................................................

Mutamento o modificazione del nome ...........................................................................

9)c) Mutamento o modificazione del nome .........................................................

Il nome e la cittadinanza .................................................................................................

9)d) Il nome e la cittadinanza ................................................................................

Il nome e il matrimonio ...................................................................................................

9)e) Il nome e il matrimonio ..................................................................................

Il nome e la filiazione .......................................................................................................

9)f)I) Il nome e la filiazione legittima ....................................................................9)f)II) Il nome e la filiazione naturale ...................................................................9)f)III) Il nome e l’adozione ....................................................................................9)f)IV) Il nome e la legittimazione ........................................................................

Il diritto al nome ................................................................................................................

9)g)I) Il diritto al nome ............................................................................................9)g)II) Il diritto a conservare il nome ....................................................................9)g)III) Predicati nobiliari ......................................................................................

IL MATRIMONIO

Princici generali ................................................................................................................

10) Principi generali ................................................................................................

La pubblicazione ..............................................................................................................

10)a)I) Matrimonio, pubblicazione, richiesta .....................................................10)a)II) Matrimonio, pubblicazione, richiesta, forma .......................................10)a)III) Matrimonio, pubblicazione, dichiarazione, verifica ..........................

9

INDICE

10)a)IV) Matrimonio, pubblicazione, riduzione dei termini, dispensa ............10)a)V) Matrimonio, pubblicazione, effettuazione, durata ...............................10)a)VI) Effettuazione della pubblicazione .........................................................10)a)VII) Opposizioni .............................................................................................10)b) Matrimonio. Rifiuto della pubblicazione ...................................................

Celebrazione del matrimonio ..........................................................................................

10)c)I) Celebrazione del matrimonio ....................................................................10)c)II) Luogo della celebrazione ..........................................................................10)c)III) Matrimonio ex art. 109 cod. civ. ..............................................................

Vizi .....................................................................................................................................

10)d) Vizi ...................................................................................................................

Particolarità ......................................................................................................................

10)e) Matrimonio putativo .....................................................................................10)f) Matrimonio per procura .................................................................................10)g) Matrimonio simulato .....................................................................................10)h) Matrimonio dinanzi ad un apparente ufficiale dello stato civile .............10)i) Matrimonio in imminente pericolo di vita ..................................................10)l) Matrimonio razziale .......................................................................................

Convenzioni matrimoniali ..............................................................................................

10)m) Convenzioni patrimoniali ..........................................................................

Matrimonio di cittadino all’estero ...................................................................................

10)n) Matrimonio di cittadino all’estero ...............................................................

Matrimonio di straniero in Italia - Il «nulla osta» ...........................................................

10)o) Matrimonio di straniero in Italia .................................................................

Il secondo comma dell'art. 116 cod. civ. ..........................................................................

Matrimonio di cittadino e straniero ................................................................................

10)p) Matrimonio di cittadino e straniero ............................................................

Matrimonio concordatario ..............................................................................................

11) Matrimonio concordatario ................................................................................

Matrimonio secondo i riti ammessi ................................................................................

12) Matrimonio secondo i riti ammessi ...............................................................

Matrimonio secondo le intese ..........................................................................................

13) Matrimonio secondo le intese .........................................................................

Matrimonio islamico .......................................................................................................

14) Matrimonio islamico .........................................................................................

Matrimonio degli extracomuitari ...................................................................................

14)a) Matrimonio degli extracomunitari ..............................................................

Matrimonio consolare ......................................................................................................

14)b) Matrimonio consolare ...................................................................................

10

INDICE

SEPARAZIONE PERSONALE

Separazione personale ......................................................................................................

15)a) Separazione personale ..................................................................................

Riconciliazione .................................................................................................................

15)b) Riconciliazione ..............................................................................................

SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

Scioglimento del matrimonio per morte .........................................................................

16)a) Scioglimento del matrimonio per morte .....................................................

... per rettificazione di attribuzione di sesso ....................................................................

16)b) Scioglimento del matrimonio per rettificazione di attribuzione disesso ................................................................................................................

... per divorzio, in Italia ....................................................................................................

16)c)I) Scioglimento del matrimonio per divorzio, in Italia ..............................

... per divorzio, all’estero ...................................................................................................

16)c)II) Scioglimento del matrimonio per divorzio, all’estero ..........................

MORTE

17) Morte .........................................................................................................................

RICONOSCIMENTO DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

18) Riconoscimento di provvedimenti stranieri ........................................................

ESTRATTI E CERTIFICATI

19) Estratti e certificati ...................................................................................................

TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI

20) Trascrizioni e annotazioni .......................................................................................

RETTIFICAZIONI

21) Rettificazioni .............................................................................................................

11

INDICE

CORREZIONI

22) Correzioni ..................................................................................................................

INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

23) Interdizione e inabilitazione ....................................................................................

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

24) Amministrazione di sostegno .................................................................................

MINORANZE LINGUISTICHE

25) Minoranze linguistiche .............................................................................................

APPENDICE

1 - Cittadinanza ...........................................................................................................

2 - Pubblicazione matrimoniale ................................................................................

3 - Matrimonio concordatario ...................................................................................

4 - Funzioni consolari .................................................................................................

5 - Regolamenti CE nn. 1347-2000 e 2201-2003 del Consiglio .................................

6 - Titolo X ord. st. civ. .................................................................................................

7 - Osservazioni sul D.D.L. 2263 presentato il 7 luglio 2010 ....................................

8 - Osservazioni sul D.D.L. delega n. 2514 presentato il 12 aprile 2007 (XVlegisltura) alla Camera dei deputati in materia di revisione della normati-va sulla filiazione ....................................................................................................

9 - Osservazioni sul D.D.L. presentato dalla commissione giustizia del sena-to in materia di scelta del cognome dei coniugi e dei figli, in data 22 gen-naio 2007 (XV legislatura) .....................................................................................

10 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2011 del 25 luglio 2004 ..................

11 - Circolare n. 4 del 18 febbraio 2010 del ministero dell’interno ...........................

12 - Circolare n. 3 del 17 aprile 2012 del ministero per la p.a. e la semplifica-zione e del ministero interno ................................................................................

LO STATO CIVILE— Principi generali

— L’ufficiale dello stato civile— Gli atti dello stato civile

— Registri dello stato civile

Principi generali

1) Principi generali.

L’esigenza che l’ordinamento dello stato civile è chiamato dalla legge a soddisfare è diconsentire la individuazione dello status della persona in seno a due ambiti sociali: loStato e la famiglia. Tale esigenza è fondamentale perchè dalla sussistenza e dalle qualifica-zioni dello status in quei due ambiti derivano o possono derivare alla persona diritti edobblighi nei confronti dello Stato e degli altri consociati. L’ordinamento non è costitutivodello status, ma è volto a raccogliere una documentazione tipica ed essenziale sui fatti esugli atti che allo status danno origine e ne determinano i mutamenti: tale documentazio-ne fa fede fino a querela di falso di ciò che l’ufficiale dello stato civile attesta essere avvenu-to alla sua presenza o da lui compiuto, e fino a prova contraria della veridicità delle dichia-razioni rese dai comparenti.

Lo status della persona riguarda in primo luogo la sua venuta ad esistenza, quindi lasua collocazione negli ambiti sociali dello Stato e della famiglia: cittadinanza, filiazione,nome, capacità, matrimonio e, infine, la cessazione della sua esistenza.. Alcuni degli even-ti determinanti lo status della persona sono indipendenti dalla sua volontà, come la nasci-ta; altri, come il matrimonio, sono riferibili al suo volere; altri ancora, come la perditadella capacità, dipendono da un provvedimento dell’autorità.

Del complesso di questi eventi gli uffici dello stato civile ricevono, per il tramite didichiarazioni verbali ridotte per iscritto nei registri, o di atti scritti annotati o trascritti neiregistri medesimi, la documentazione essenziale, che debbono conservare, perchè dai fat-ti ed atti da essa rappresentati la persona trae la titolarità di specifici e particolari diritti edobblighi verso lo Stato e verso gli altri consociati; di essa debbono rilasciare attestazioni achi vi abbia interesse.

Il mutare delle vicende umane fa sì che l’attualità della documentazione debba esserecontinuamente aggiornata riguardo alla persona, il che richiede fra atti e fatti diversi, odella stessa natura ma successivi l’uno all’altro, collegamenti sistematici ed accurati, alfine di un costante e tempestivo adeguamento della documentazione alla realtà e alla veri-dicità delle attestazioni che da essa si debbono trarre.

Gli ultimi decenni sono stati testimoni di un progressivo, rapido evolversi e mutarsidell’assetto sociale ed economico in Italia e in Europa; numerose e importanti le cause, aloro volta effetti di cause più generali: il costante aumento della popolazione, la inurbazio-ne con il conseguente spopolamento delle campagne e la eccessiva concentrazione di abi-tanti nelle città, il miglioramento delle condizioni di vita delle persone conseguente ad unaumento del reddito pro capite e — per converso — il deterioramento del potere di acqui-sto della moneta con un conseguente ricorso alla sollecita trasformazione del contante, ipiù facili scambi internazionali e la cooperazione degli stati per una omogeneità di regola-mentazione degli istituti e delle tecniche, l’accrescersi a dismisura dei flussi migratori, il

17

18

LO STATO CIVILE

modificarsi dei valori morali nella opinione comune, il processo di democratizzazionedelle istituzioni e la sempre più avvertita esigenza di tutela del principio di parità fra icittadini e di salvaguardia dei diritti dei lavoratori.

Tale evoluzione ha determinato una moltiplicazione e un’accelerazione quasi all’infi-nito dei rapporti fra le persone, fra le famiglie, fra gli Stati, e questi fenomeni non hannomancato di riverberarsi in tutta la loro complessità e varietà di aspetti anche sull’ordina-mento dello stato civile che, con riferimento alle singole persone, inserite in ambiti socialicosì modificati ed alterati rispetto al passato, deve recepire nei suoi registri quanto di queimolteplici rapporti interessa gli elementi dello status di ciascuna.

Peraltro il legislatore, nel corso degli anni, ha dovuto tener conto dei mutamenti in-tervenuti nella vita sociale del Paese, proponendosi di adeguare la normativa vigente aduna realtà che è in continua ricerca di valori non contingenti, ma difficilmente individua-bili nella loro assolutezza.

Lo status di una persona, nell’ambito della sua comunità nazionale e nell’ambito dellasua famiglia, è detto stato civile, con riguardo alla cittadinanza, alla condizione di nato, digenitore, di figlio, di coniugato, di libero da vincoli matrimoniali, di deceduto. Lo stato diuna persona, diverso da quello civile, può essere, fra i tanti, professionale, ecclesiastico,militare ecc., ognuno con proprie caratteristiche e qualificazioni giuridiche, e con l’attri-buzione di propri diritti e doveri. Una persona, sin dal momento della nascita e, per certiriguardi, sin da quello del concepimento, non può essere priva di uno stato civile, nè puòessere titolare di uno stato civile inesistente. Un certo stato civile appartiene alla personacui compete non appena vengono in essere le condizioni di fatto e di diritto che causal-mente lo determinano, indipendentemente da un’attribuzione legale o da una documenta-zione. Un nato, ad esempio, è tale anche se il fatto della nascita non è stato denunciato,tanto è vero che se egli viene ucciso prima della denuncia, trattasi pur sempre di omicidio.Anche le altre qualità conseguenti al fatto della nascita sussistono di per sè, indipendente-mente dalla documentazione che al riguardo sia stata presentata od acquisita: esse posso-no essere reclamate in sede giudiziale, per la loro legale attribuzione, da chi vi è legittima-to e produca la prova della loro sussistenza e della sua titolarità. Diversamente, se taliqualità siano state attribuite erroneamente o falsamente, esse dovranno (in caso, per ini-ziativa del pubblico ministero) essere contestate e, in sede contenziosa, essere ablate.

È coerente con quanto sin qui detto che le dichiarazioni di fatti accaduti rese all’uffi-ciale dello stato civile non sono di per sè costitutive di uno status, ma valgono solo a costi-tuire una presunzione (semplice) di veridicità del loro contenuto (art. 451, secondo com-ma, cod. civ.), e fanno fede sino a prova contraria, da dare nel corso di un giudizio apposi-tamente instaurato. Anche nel caso in cui la dichiarazione sia non solo ricognitiva di fattima contenga una manifestazione di volontà negoziale cui la legge riconnetta particolarieffetti giuridici, come nel caso di un riconoscimento di filiazione naturale, essa è soggettaad impugnazione per difetto di veridicità con l’allegazione delle prove necessarie a contra-starla. Il sistema ideato dal legislatore per la documentazione e la prova (relativa) di eventirilevanti, poggia tutto sulla iscrizione, trascrizione, annotazione che di dichiarazioni e diatti, specificatamente e tassativamente ora elencati nel regolamento del 3 novembre 2000,n. 396, vengono fatte nei registri (nel tempo a venire: negli archivi) dello stato civile.

Tali registrazioni sono continuativamente aggiornate, in dipendenza di ulteriori fattied atti, produttivi di mutamenti degli status o della definitiva attribuzione di questi, conl’apposizione di annotazioni, indifferentemente in calce o in margine dell’atto, o l’inser-zione di trascrizioni di atti, formati altrove, in Italia o all’estero. Gli aggiornamenti non

19

LO STATO CIVILE

possono cessare sin tanto che sia divenuta definitiva la questione di stato che interessa,con il passaggio in giudicato della sentenza che decida sull’azione che sia stata proposta,salvo che successivamente ad esso intervengano altri fatti od atti modificativi dello stato.L’ultima annotazione è quella di morte, che, tuttavia, non preclude l’inserzione di annota-zioni relative a fatti ed atti ad essa precedenti.

Tanto è importante, per l’aspetto privatistico e per quello pubblicistico, la funzionedello stato civile, di documentazione e di attestazione degli status per via di queste giuridi-camente attribuiti ad una persona, che il vecchio ed il nuovo legislatore si sono preoccu-pati di porre delle salvaguardie per la conservazione nel tempo delle registrazioni cartacee(e poi, quando sarà divenuto operativo il sistema, delle archiviazioni informatiche) degliatti dello stato civile. La più importante di queste forme di tutela è quella che ogni attodeve essere redatto in doppio originale, da conservare l’uno presso l’ufficio dello statocivile del comune interessato, l’altro presso la prefettura territorialmente competente o,dopo la informatizzazione del servizio, presso un archivio centrale nazionale, in modo daprevenire il caso che uno dei due originali, per fatti calamitosi, sia distrutto o smarrito.L’aggiornamento dei registri e degli archivi, su entrambi gli originali, dovrà essere com-piuto senza indugi, rigorosamente ed esattamente, dall’ufficiale dello stato civile e daglialtri funzionari incaricati, e considerato come uno dei compiti essenziali del loro servizio,sicchè il sistema sia costantemente e puntualmente tenuto conforme all’attualità delle vi-cende relative allo stato civile di una persona.

Gli atti che determinano uno stato civile, che, cioè, ne costituiscono la ragione e lacausa, perchè siano validi richiedono la sussistenza di determinati requisiti e, nel contem-po, l’assenza di impedimenti, che possono essere relativi od assoluti. L’assenza di requisitiessenziali o la presenza di impedimenti dirimenti sono causa della nullità dell’atto e, con-seguentemente, della sua incapacità di produrre gli effetti che la legge gli annette e dicreare uno stato civile. Ad esempio, la nullità del matrimonio non può produrre lo stato diconiuge negli sposi. La nullità, la invalidità dell’atto, tuttavia, perchè sia causa della suainefficacia, oltre che essere assoluta, deve essere giudizialmente proclamata, e dichiaratacon sentenza passata in giudicato.

La nullità dell’atto, specie nella materia dello stato civile, ha importanti riflessi pub-blicistici, trattandosi di accertare se nell’ambito sociale e familiare una persona possiedevalidamente uno status riconducibile a quell’atto. Ed è per questo che l’azione per la decla-ratoria di nullità può essere promossa, oltre che dai diretti interessati, anche dal pubblicoministero. Nel tempo in cui l’azione, che in questi casi è di stato, e nulla ha a che fare conla volontaria giurisdizione, non è stata promossa o non è ancora giunta alla sua conclusio-ne naturale, che è la sentenza, l’atto produce gli effetti che la legge gli annette, permanen-do la sua validità interinale. In questo tempo l’atto, che è in sè radicalmente nullo, sin tantoche non sia stata emanata la sentenza definitiva di nullità, è annullabile. Ad esempio, lasezione sesta del capo terzo del titolo sesto del libro primo del codice civile è intitolata«della nullità del matrimonio», ma il secondo comma dell’art. 117 pone regole alla propo-sizione dell’«azione di annullamento».

Naturalmente, perchè non si addivenga alla formazione di un atto nullo, con le conse-guenze negative e gravemente pregiudizievoli che ne scaturirebbero, in certi casi con ri-guardo soprattutto alla prole, la legge si preoccupa che l’ufficiale rogante effettui previa-mente tutti gli accertamenti e le indagini necessari per evitare tale vizio. Ancora con rife-rimento al matrimonio, si richiamano gli artt. 98 e 112 cod. civ. e l’art. 51, secondo comma,ord. st. civ. La sentenza che dichiara la nullità di un atto è efficace ex tunc, dal momento,

20

LO STATO CIVILE

cioè, in cui esso è stato posto in essere, non essendo concettualmente ammissibile, secon-do i principi generali dell’ordinamento e secondo logica, che tale atto, invalido in radice,produca effetti positivi. La sentenza di nullità è ricognitiva del vizio e dichiarativa delleconseguenze di questo; è costitutiva solo nel senso che senza la sua pronuncia l’atto conti-nuerebbe a sussistere come se il vizio fosse inesistente. Si è detto sopra, infatti, della vali-dità interinale di un atto nullo.

Occorre aggiungere che gli effetti prodotti dall’atto durante il tempo della sua validitàinterinale resterebbero travolti dalla pronuncia di nullità, essendo indubbia la efficacia extunc di questa. Il legislatore si è reso conto della gravità di tali conseguenze e si è preoccu-pato di salvaguardare, per quanto possibile, i diritti acquisiti dagli interessati e dai terzi,con riguardo sia all’esercizio di diritti della persona, sia ai rapporti negoziali, anche dicontenuto patrimoniale, intervenuti prima della sentenza di nullità. Facendo riferimento,a titolo di esempio, alla disciplina del matrimonio, si richiamano qui gli artt. 128 sgg. cod.civ. (c.d. matrimonio putativo).

L’ufficiale dello stato civile, prima di compiere un atto del suo ministero, deve verifi-care che nulla osti all’adempimento che gli è chiesto: così non potrà effettuare le pubblica-zioni di un matrimonio (art. 98 cod. civ.), nè celebrare un matrimonio (art. 112 cod. civ.),se gli risulta che sussistono impedimenti; non potrà neppure ricevere il riconoscimento diun figlio naturale nei casi previsti dagli artt. 251 e 253 cod. civ., e via dicendo, ma dovràopporre un rifiuto (per iscritto e motivato) a quanto gli è stato richiesto.

Se, però, per errore o ignoranza dell’ufficiale dello stato civile, l’atto è stato compiutononostante la sussistenza dell’impedimento, esso dovrà essere rimosso non con una sem-plice procedura di rettificazione, ma ponendosi in essere, dinanzi all’autorità giudiziariaordinaria, da parte di chi vi è legittimato, una delle azioni previste specificatamente dallalegge. Così, nella ipotesi del matrimonio celebrato nonostante l’impedimento della man-canza dello stato libero, l’azione da promuovere (salvi i riflessi di natura penale) sarà quel-la di cui agli artt. 117 e 124 cod. civ.; nella ipotesi di riconoscimento illegittimo, l’azione daproporre sarà quella generale di nullità. Similmente, nel caso di matrimonio celebratoall’estero, sussistendo l’impedimento di un precedente vincolo, esso dovrà essere trascrittoin Italia, nella vigenza del principio della validità interinale del matrimonio: della sua vali-dità, cioè, sin tanto che non intervenga una sentenza, passata in giudicato, che ne dichiarila nullità. L’ufficiale dello stato civile dovrà, senza indugio, informare il pubblico ministe-ro perchè promuova, ove ne sussistano i requisiti, l’azione di nullità e quella penale dibigamia.

Sussistono, peraltro, casi in cui la trascrizione non può essere effettuata, ai sensi del-l’art. 18 ord. st. civ.: quello, ad esempio, di un matrimonio fra omosessuali, o quello di unmatrimonio islamico contratto dall’uomo con la seconda, terza o quarta moglie o a seguitodi semplice ripudio della moglie precedente. Trattasi di ipotesi estreme, nelle quali l’istitu-to matrimoniale, secondo l’ordinamento italiano, verrebbe, in caso di trascrizione, com-pletamente stravolto.

L’annullamento non è che il procedimento attraverso il quale un atto viziato viendichiarato nullo in sede giudiziaria: non è pensabile che un atto (come si dice: un negoziogiuridico) venga posto nel nulla successivamente al suo venire in essere se originariamen-te era valido: in questi casi si potrà parlare di revoca da parte di chi lo ha posto in essere, seè ammessa dalla legge, di risoluzione per volontà delle parti, o per sopravvenute circostan-ze che rendono giuridicamente impossibile la prosecuzione del suo esistere, ma se l’atto

21

LO STATO CIVILE

era valido quando fu creato, esso non potrà essere successivamente annullato; potrà essereannullato, cioè dichiarato nullo, solo se originariamente era viziato, e viziato in modo taleda rendere inoperanti le possibilità di sanatoria che in alcuni casi specifici la legge con-sente a tutela di particolari interessi aventi una pubblica risonanza. Ogni volta in cui nelcodice si parla di annullabilità o di annullamento di un negozio ci si riferisce ad un viziosussistente al momento in cui il negozio fu posto in essere, sia questo unilaterale, bilatera-le o plurilaterale: spetta al giudice accertare la esistenza del vizio ed il momento in cuiquesto è sorto: perchè se tale momento è successivo a quello della manifestazione negozia-le, il negozio validamente posto in essere non può essere annullato: potrà eventualmenteessere reso inoperante, inefficace, potrà essere risoluto, ma non dichiarato nullo, cioè an-nullato. Si fa l’esempio di un contratto di fornitura, cioè di un contratto ad esecuzionecontinuata: se colui che sia obbligato a fornire periodicamente una certa materia, perde lacapacità di agire perchè interdetto, il contratto potrà essere risoluto, ma non mai annulla-to. Se un immobile è stato venduto da persona sana di mente, e questa, successivamentealla vendita, perde la ragione e viene interdetta, l’atto di vendita resta intangibile e validoe la vendita non potrà essere impugnata.

Discende dai principi generali dell’ordinamento la regola che una sentenza non puòessere eseguita, nè produce effetti di alcun genere se non quando, come si dice, sia passatain cosa giudicata e, pertanto, abbia carattere di definitività e non sia più suscettibile diessere impugnata ai sensi dell’art. 324 cod. proc. civ. È immediatamente e provvisoriamen-te esecutiva solo quando il giudice l’abbia espressamente dichiarata tale o sia tale per espli-cita disposizione di legge; ma solo quando sia divenuta definitiva e non possa subire modi-ficazioni, potrà dirsi che essa è cosa giudicata e che deve essere trascritta o annotata negliarchivi dello stato civile. A suo tempo si pose il problema se era il caso di dire esplicita-mente, in una norma apposita del regolamento, che le sentenze, per essere trascritte oannotate, dovevano essere passate in giudicato; si ritenne di no, perchè tale norma sareb-be stata un inutile di più (un pleonasmo) a fronte di un principio di carattere generaleormai definitivamente acquisito nell’ordinamento.

L’art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353, innovando radicalmente nella materia,ha stabilito che le sentenze civili di primo grado sono di per sè provvisoriamente esecuti-ve, senza necessità di un apposito provvedimento del giudice che le ha emesse. Resta tutta-via fermo il principio, ineludibile, che la provvisoria esecutività delle sentenze civili diprimo grado non può essere estesa alle sentenze dichiarative, ricognitive, costitutive di undiritto, come quello di cittadinanza, o che pronuncino l’inesistenza, la nullità, la revoca diun dritto, sia con riferimento ad un tempo anteriore che ad un tempo attuale. Si ritieneche la norma possa avere effetto solo con riguardo alle sentenze di condanna ad un paga-mento di somme di denaro o a un dare cose fungibili, e non anche a quelle di condanna aun dare cose determinate o a un facere irrimediabile.

Il passaggio in giudicato di una sentenza o, in generale, di un provvedimento dell’au-torità giudiziaria sancisce la sua definitività; ciò, però, non significa che il detto provvedi-mento non sia stato assunto in momento precedente: in quello, cioè, in cui sia stato delibe-rato in camera di consiglio e sia stato poi depositato in cancelleria per la pubblicazione. Èquesto il giorno cui bisogna fare riferimento: quello in cui è stata decisa una controversiao è stato adottato un provvedimento e questo, per essere stato pubblicato, è stato reso notourbi et orbi e quindi non più modificabile dallo stesso giudice. I successivi eventi: quellodel passaggio in giudicato e quello della trascrizione nei registri dello stato civile, non

22

LO STATO CIVILE

influiscono sulla sostanza del provvedimento se non nel senso di rendere questo definitivoe certo, per non essere stata proposta contro di esso alcuna impugnazione.

In verità, anche l’ordinamento italiano contempla alcune ipotesi d’impugnazione disentenze ormai divenute definitive, quando il giudicato non copra il «dedotto e il deducibi-le». Sono i casi di «revocazione» di dette sentenze, contemplati dagli artt. 395-397 cod.proc. civ. (tenuto conto delle modifiche portate dalla corte costituzionale), se, in generale,elementi determinanti per la decisione della causa non siano stati dedotti in giudizio perimpossibilità o per ignoranza o per errore incolpevoli della parte ricorrente, o non abbia-no formato oggetto del giudizio per dolo della parte avversaria o del giudice. Vi sono altricasi, poi, in cui non tanto si può parlare di revocazione della sentenza, quanto di inesisten-za della sentenza stessa e, quindi, di inesistenza di un giudicato formale o sostanziale. Sipuò fare l’esempio di una sentenza priva della sottoscrizione del giudice: ancorchè sianodecorsi i termini per l’impugnazione e il cancelliere abbia apposto in calce l’annotazionedella definitività del pronunciato, l’intero procedimento si deve ritenere come mai conclu-so, se pure correttamente instaurato. Così pure, se la c.d. «sentenza» sia stata pronunciatada un’autorità priva della competenza giurisdizionale (si fa l’esempio, ormai divenuto «clas-sico», della dichiarazione di un divorzio consensuale pronunciata dal sindaco di Tokyonella sua veste di autorità amministrativa, priva di giurisdizione), come, qui in Italia, dalprefetto o dal ministro dell’interno. Sono casi in cui la sentenza non tanto è viziata e quin-di «nulla», quanto sicut non esset.

È da riaffermare il principio della impossibilità giuridica di escludere in assolutol’ammissibilità di una impugnazione di una sentenza, anche camerale, quando, nella infi-nita congerie dei casi pratici, sussista un dimostrato interesse di una delle parti o del pubblicoministero a proporla (si faccia l’ipotesi, ad esempio, in cui la sentenza di accoglimento diun ricorso presentato congiuntamente dai coniugi sia stata pronunciata fuori dalla esi-stenza dei presupposti di legge). Dalla possibilità dell’impugnazione deriva, ovviamente, quelladel passaggio in giudicato della sentenza, quando siano decorsi i termini stabiliti. A questoproposito, nell’esempio proposto, tenuta presente la natura camerale del procedimento, siargomenta da alcuni che dovrebbe applicarsi l’art. 739 cod. proc. civ., ammettendo chi viabbia interesse a proporre reclamo entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenzadal cancelliere alle parti ed al pubblico ministero. Da altri si sostiene che il citato art. 739è applicabile solo quando il provvedimento è emesso nei confronti di una delle parti, e che,quindi, sia da seguire la ordinaria procedura di cui agli artt. 326 e 327 cod. proc. civ. Nellapratica, si fa largo uso della cosiddetta «dichiarazione di acquiescenza alla sentenza», checontiene una implicita rinuncia alla impugnazione e determina, con la sua manifestazio-ne e dal giorno di questa, il passaggio in giudicato della pronuncia.

Sono numerosi i casi in cui la legge fa decorrere gli effetti giuridici di un evento da unmomento successivo a quello in cui questo si è verificato, a seguito di un adempimentoprescritto dalla stessa legge: ad esempio, gli effetti civili che si producono nell’ordinamen-to italiano quando il matrimonio religioso sia stato trascritto; l’acquisto della cittadinanzaitaliana da parte del minore straniero adottato da cittadini quando il provvedimento diadozione sia stato trascritto; lo scioglimento del matrimonio a seguito di sentenza di retti-ficazione dell’attribuzione di sesso quando la sentenza sia stata annotata; lo scioglimentodel matrimonio quando la sentenza di divorzio sia stata annotata. In tutti questi casil’adempimento prescritto dalla legge è condizionante (trattasi di condizione sospensiva

23

LO STATO CIVILE

positiva) del prodursi degli effetti dell’evento, per cui se esso non sia eseguito tali effettinon si producono, ma, se essi si producono, il loro momento di riferimento, sotto il profilosostanziale, non può che essere quello dell’evento che li ha causati. A nessuno verrebbe inmente di ritenere che la data di un matrimonio religioso sia posticipata al momento dellasua trascrizione, nè che la cittadinanza si acquisti dal minore straniero adottato al mo-mento della trascrizione del provvedimento di adozione e non dalla data in cui questo èemesso. Nella ipotesi di un divorzio, a ragionare diversamente, conseguirebbe che i 300giorni di cui all’art. 89 cod. civ. dovrebbero decorrere dalla data dell’annotazione dellasentenza di divorzio, cosa assolutamente inaccettabile. Come inaccettabile è che in ana-grafe o altrove la data del divorzio sia indicata come quella dell’annotazione e non dellarelativa sentenza.

A questo proposito è da chiarire, anche qui sotto un profilo sostanziale, che la datadella decisione del giudice non è quella del suo passaggio in giudicato, che indica soltantoil momento in cui essa non è più impugnabile per l’inutile decorso dei termini (in primo oin secondo grado) o per essere stata pronunciata in sede di legittimità, ma quella in cui,una volta deliberata in camera di consiglio (dal giudice o dal collegio di giudici), magaricon ripensamenti e mutamenti di parte o di tutto il dispositivo o della motivazione, taledecisione è stata poi depositata (pubblicata) in cancelleria. Il passaggio in giudicato, an-ch’esso, non è quindi che una delle condizioni per le quali la sentenza, deliberata e pubbli-cata, può produrre tutti i suoi effetti. Tanto ciò è vero che l’individuazione della sentenzasi fa con la indicazione del giudice che l’ha pronunciata, del numero di ruolo del procedi-mento e della data della pubblicazione (che è quella del suo deposito in cancelleria) e non diquella del suo passaggio in giudicato, che è attestato e datato dal cancelliere in calce allasentenza.

Pare che il criterio principale per individuare quali siano le c.d. «questioni di stato», afronte di quelle per la semplice «rettificazione» di un atto (ai sensi dell’art. 95, comma 1,ord. st. civ.), sia quello della «contestazione», da chiunque vi abbia interesse posta in essereper contrastare pretese da altri avanzate in materia di stato civile, o per contrastare quan-to risulti (o non risulti) dai registri dello stato civile, che, però, non sia imputabile aderrore, omissione, indebita iscrizione o trascrizione od annotazione. L’azione di stato sipromuove per reclamare uno stato cui si ha diritto ma che altri contesti, o che non risultiattribuito all’attore nei registri di stato civile; o, viceversa, per contrastare la pretesa dialtri che vanti un diritto ad uno status appartenente ed attribuito legittimamente a chi lofa valere, o per contrastare quanto risulti illegittimamente dai registri.

Le azioni di stato si propongono agli organi preposti alla giurisdizione ordinaria; quelledi rettificazione agli organi della giurisdizione volontaria (in assenza di una controversiae di una materia del contendere). Non è possibile prescindere dagli esempi: sono sicura-mente azioni di stato quelle in materia di filiazione (disconoscimento di paternità legitti-ma, contestazione della filiazione naturale, reclamo dello stato di figlio legittimo, etc.),quelle in materia di matrimonio (nullità del matrimonio, accertamento della validità delmatrimonio), quelle in materia di esistenza in vita o di morte, quelle, infine, in materia dicittadinanza (quando si contesti, ad esempio, l’accertamento o l’attestazione, trascritti neiregistri, operati dal sindaco, dal ministero dell’interno, dall’autorità diplomatica o conso-lare, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572).

1) - La materia della giurisdizione contenziosa e volontaria è stata ampiamente tratta-ta dalla dottrina che ancor oggi è tutt’altro che concorde riguardo ai criteri che presiedono

24

LO STATO CIVILE

alla distinzione sostanziale fra l’una forma e l’altra di giurisdizione. Vi è chi sostiene chesempre di giurisdizione si tratta, valendo la presenza del giudice, lo svolgimento di unaprocedura giudiziaria e la emanazione di provvedimenti giudiziali a conferire inequivoca-bili connotati giurisdizionali alle funzioni esercitate dal magistrato, in ipotesi in cui puremanchino del tutto gli aspetti contenziosi di una vera e propria controversia. Altri, fra cuila prevalente giurisprudenza, sostengono, di contro, che l’attività del giudice, in questeipotesi, proprio per il difetto di un «contendere» e la presenza, invece, di indubbi aspettipubblicistici, abbia un contenuto essenzialmente amministrativo, che richiami, cioè, ilconcetto di «giurisdizione» solo con riguardo al soggetto cui essa è demandata e alle formeche la rivestono.

Si osserva che, in effetti, nella realtà del diritto vi sono numerosi casi in cui il giudiceè chiamato dalla legge (che, peraltro, non fornisce al riguardo alcun particolare criteriodistintivo di carattere generale) ad intervenire in procedure non contenziose, in cui, cioè,non si controverta circa l’appartenenza di un diritto od il suo contenuto o l’ambito dei suoieffetti e del suo esercizio: ma si deve decidere se una certa situazione, riferibile ad unsoggetto privato, sia tutelabile secondo criteri di natura pubblicistica e se, secondo i mede-simi criteri, una istanza ad essa inerente, presentata da quel soggetto o da chi su di luiesercita la potestà o dal pubblico ministero, possa essere accolta o debba essere respinta.Trattasi di casi di tutela pubblica d’interessi privati, ipotizzabili quando la legge avvertel’esigenza di un intervento del giudice in materie da cui potrebbe, se incautamente tratta-te, scaturire un danno per soggetti non sufficientemente protetti, o una violazione di prin-cipi di natura pubblicistica se pure riferibili a soggetti privati.

Si è nel campo della cosiddetta «giurisdizione volontaria», in cui coloro che partecipa-no alla relativa procedura sono volentesi, a confronto di coloro che in una procedura digiurisdizione contenziosa vi partecipano in quanto costretti, in una questione controver-sa, dalla contestazione della lite o dalla necessità del contraddittorio. S’è detto che lalegge non fornisce un criterio dirimente, di carattere generale, per distinguere fra l’una el’altra categoria; tuttavia la dottrina è giunta a individuare alcuni connotati sufficiente-mente esaustivi al riguardo: si è ritenuto, così, che si è in presenza di una giurisdizio-ne volontaria quando faccia difetto nel rapporto assoggettato alla cognizione del giudi-ce una materia del contendere, o manchi una forza coattiva del provvedimento dato dalgiudice, o sia insussistente la possibilità di un passaggio in giudicato di detto provvedi-mento.

2) - Nella materia dello stato civile le ipotesi di giurisdizione volontaria sono numero-se; esse sono raggruppate sotto il titolo delle rettificazioni: ben diverse sono la natura e lafunzione delle domande di rettificazione (artt. 95 sgg. ord. st. civ.) rispetto alle azioni distato: qui non si contestano lo status di una persona e le modalità degli eventi e dichiara-zioni che lo hanno determinato, che si danno per certi e incontroversi, ma si chiede soltantoche le registrazioni contenute negli archivi dello stato civile siano rettificate, se erronea-mente formate, in conformità a quello status ed a quelle modalità. Nel concetto generale di«rettificazione», peraltro, il legislatore ha compreso anche le ipotesi di «ricostituzione diun atto distrutto o smarrito», «formazione di un atto omesso» (quando non vi sia incertez-za o contrasto sul suo contenuto, tali da indurre dubbio sullo status della persona): artt. 31e 32, 75 e 78, «cancellazione di un atto indebitamente registrato»: art. 34, «opposizione alrifiuto dell’ufficiale dello stato civile di eseguire» un atto dovuto: art. 7.

3) - La procedura delle azioni di rettificazione è regolata dagli artt. 95, 96, 97 ord. st.civ.: essa ha natura sommaria e camerale, è promossa con ricorso da chiunque vi abbiainteresse o dal pubblico ministero dinanzi «al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio

25

LO STATO CIVILE

dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede chesia eseguito l’adempimento».

«Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire do-cumenti e disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile; ... deve sentire il procuratoredella Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare;sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si appli-cano, in quanto compatibili, gli artt. 737 sgg. cod. proc. civ. nonchè, per quanto riguarda isoggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l’art. 455 cod. civ.». Comein tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione non pare necessaria la rappresentanza ol’assistenza di un difensore, pur non escludendosi la possibilità e, in alcuni casi di partico-lare delicatezza e complessità, la opportunità di una difesa legale.

1) Il principio: «tempus regit actum» o, tradotto in forma più comprensibile, «ogniatto va valutato secondo la norma vigente al momento del suo compimento» è principio diordine generale (art. 11, primo comma, disp. prel. cod. civ.), ma non è espresso nella costi-tuzione, per cui sono ammesse leggi ordinarie con efficacia retroattiva quando, però, essenon violino i principi fondamentali dello Stato (vedi, ad es., l’art. 25, secondo comma,cost., le leggi che impongano tributi, o che inibiscano o rendano più gravoso l’esercizio didiritti).

Sono, peraltro, leggi con efficacia retroattiva quelle d’interpretazione autentica dinorme precedentemente emanate, sin dal giorno della loro pubblicazione, con possibileeffetto ablativo di tutti gli atti posti in essere in applicazione di quelle norme; hanno altresìeffetto retroattivo le sentenze abrogative della corte costituzionale sin dal giorno dellapubblicazione della norma dichiarata illegittima, non oltre, tuttavia, la data di entrata invigore della costituzione (1° gennaio 1948), anche qui con ablazione degli atti posti inessere durante il tempo della sua vigenza. In entrambe le ipotesi tuttavia rimangono fermele situazioni che siano state definite in base a disposizioni diverse da quelle venute meno:si ricordano, ad esempio, i casi di liti concluse con transazione o con sentenze passate ingiudicato.

Che la legge disponga solo per l’avvenire e non abbia effetto retroattivo è, dunque,regola di ordine generale, salve le eccezioni di cui s’è detto. Ma che essa si applichi solo dalmomento della sua entrata in vigore non significa anche che essa si applichi solo a situa-zioni venute in essere in epoca a venire. Sicuramente questo vale per tutte le situazioni dinatura sostanziale; ad esempio: «la capacità di agire si acquista con il raggiungimento del-l’età di 14 anni»; questa norma, se fosse emanata, non potrebbe, in base all’art. 11 disp.prel. cod. civ., essere applicata se non a casi successivi alla sua emanazione, essendoneimpossibile l’applicazione a casi verificatisi in epoca in cui tale norma non esisteva. Diver-sa è l’ipotesi in cui si tratti di norme di natura processuale: qui resta ferma la definizionedei principi costitutivi di un particolare istituto (ad esempio: «il figlio legittimo porta ilcognome del padre»); l’introduzione nell’ordinamento di una norma che stabilisca i modicon i quali si debba pervenire all’adeguamento di una situazione a tale istituto, ha effetto,invece, sia sui casi a venire sia su quelli pregressi, trattandosi di norma che non tocca lasostanza dell’istituto già vigente ma la procedura necessaria al fine che esso trovi attuazio-ne, e che rientra, dunque, nella sua stessa sfera di applicazione. È il caso, ad es., dellaprocedura di correzione introdotta dall’art. 98, comma 2, ord. st. civ., nella quale si dispo-ne un nuovo modo per ricondurre situazioni anomale all’osservanza del principio sopra-detto. Altro esempio eclatante si può fare nella materia della cittadinanza. Questa si acqui-sta, si perde, si riacquista sulla base di norme stabilite in certi tempi ed allora vigenti, alle

26

LO STATO CIVILE

quali occorre far riferimento per la verifica dello status civitatis di una persona, secondo ilprincipio tempus regit actum; la verifica si fa seguendo procedure attualmente in vigore,introdotte indipendentemente dal tempo di vigenza di tali norme sostanziali e, quindi,applicabili a tutte le ipotesi, a venire e pregresse (vedi, ad es., il D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572).

2) Caso di specie. All’epoca in cui il matrimonio in esame fu celebrato (1943) eravigente per l’Italia l’art. 84 del codice civile del 1942, per il quale: (comma 1) «Non possonocontrarre matrimonio l’uomo che non ha compiuto gli anni sedici, e la donna che non hacompiuto gli anni quattordici» (comma 2) «Il Re o le autorità a ciò delegate possono per gravimotivi accordare dispensa, ammettendo al matrimonio l’uomo che ha compiuto gli anni quat-tordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici». Nella specie la donna aveva compiuto idiciannove anni ed era dunque matura per il matrimonio. Correttamente, ai sensi dell’art.90, comma 1, cod. civ. del 1942, per la minore (in quanto di età inferiore a ventuno anni:art. 2, comma 1) prestò il suo assenso al matrimonio il padre, esercente su di lei la patriapotestà.

Il discorso (in apparenza) si complicherebbe se si accertasse che la legge argentina,all’epoca in cui il matrimonio fu colà celebrato, stabiliva per il matrimonio di una suacittadina un limite di capacità più rigoroso di quello fissato dalla legge italiana e, comun-que, superiore ai diciannove anni di età. In questo caso l’art. 17, primo comma, delle di-sposizioni sulla legge in generale, allora vigente in Italia, avrebbe determinato la nullitàdel vincolo. Il vizio, tuttavia, si sarebbe sanato, ai sensi dell’art. 118, comma 1, del codicedel 1942, se il matrimonio non fosse stato impugnato entro un mese dal raggiungimentodella maggiore età della moglie (1945). Se per una legge argentina da applicarsi alla sposadiciannovenne, il matrimonio fosse nullo, occorre precisare che fino a quando la nullitànon fosse stata pronunciata con sentenza definitiva (dell’autorità argentina o di quellaitaliana), il matrimonio avrebbe avuto una sua validità interinale e avrebbe prodotto glieffetti di un matrimonio non viziato: nel caso di specie la sposa avrebbe acquisito la citta-dinanza italiana (art. 10, comma 2, legge 13 giugno 1912, n. 555, allora in vigore); conse-guentemente sarebbe stato a lei applicabile l’art. 118 cod. civ. del 1942.

Si deve, innanzi tutto, aver riguardo alla formazione dell’atto di stato civile, che èfondamentale anche per la formazione delle schede anagrafiche, che da quell’atto traggo-no i dati per la loro compilazione.

Se per motivi di contingente necessità occorra precisare che la località originariamen-te chiamata in un certo modo, nella quale si è verificato l’evento rilevante per lo stato civilee come tale indicata nell’atto a suo tempo formato, ha ora cambiato nome per la intervenu-ta mutazione della situazione politica, fuori da una procedura di rettificazione o di correzio-ne, ci si dovrà semplicemente limitare ad annotare in quell’atto, integrandolo su istanzadegli interessati e mai d’ufficio, che attualmente il nome della località non è più ..., ma ..., eche essa appartiene alla sovranità dello Stato di ... Tale aggiornamento sarà poi comunica-to all’ufficio di anagrafe, per l’integrazione della scheda relativa alle persone interessate.

Peraltro, l’ufficio di anagrafe, per suo conto, riceve dichiarazioni, corredate dalla ne-cessaria documentazione, relative alla sua essenziale funzione, che è quella di registrare lepersone residenti in un certo comune, funzione che prescinde del tutto da quella dellaformazione e della registrazione degli atti dello stato civile, e che può anche non presup-porli come esistenti nello Stato, quando, ad esempio, si tratti di stranieri residenti in Italiache non abbiano voluto usufruire della facoltà loro riconosciuta dall’art. 19 ord. st. civ.: le

27

LO STATO CIVILE

indicazioni delle località geografiche saranno allora fatte dall’ufficiale di anagrafe sullabase dei documenti prodotti dagli interessati; se vi sia discordanza fra loro, l’ufficiale dianagrafe dovrà rivolgersi all’autorità consolare in Italia per gli opportuni aggiustamenti.Se, diversamente, presso l’ufficio dello stato civile esistano atti relativi a quelle persone, leschede anagrafiche dovranno adeguarsi ad essi, come eventualmente aggiornati nel modosopra detto.

Le amministrazioni che a tali persone debbano rilasciare documenti che tengano contodella loro situazione attuale (quella dell’interno per il permesso di soggiorno e per la cartad’identità, quella delle finanze per il codice fiscale, quella sanitaria per la relativa carta,etc.) trarranno gli elementi necessari alla loro compilazione dai riscontri probatori dispo-nibili, prodotti dagli stessi interessati o ricevuti dalle autorità estere di competenza, o trat-ti dalle registrazioni aggiornate dello stato civile o di anagrafe, senza dipendere da que-st’ultime, prescindendo assolutamente quei documenti dallo stato civile degli intestatari.

Se si tratti di cittadini italiani, si deve presupporre, questa volta necessariamente, cheesistano atti dello stato civile ad essi intestati, a cominciare dall’atto di nascita, anche sequesta è avvenuta all’estero.

La indicazione della località geografica deve seguire la regola secondo cui va iscrittoo trascritto il luogo in cui l’evento è accaduto, con riferimento all’epoca dell’accadimento,anche se in quel tempo la sovranità su tale luogo apparteneva a Stato diverso dall’attuale e,conseguentemente, anche se la sua denominazione era diversa dall’attuale, fatto salvo uneventuale aggiornamento dell’atto mediante una sua integrazione. La registrazione ana-grafica dovrà seguire quella dello stato civile. Anche qui, il rilascio di documenti da partedi amministrazioni diverse da quella comunale, prescinde dalle registrazioni dello statocivile e dell’anagrafe e deve seguire, secondo quanto stabilito dalle relative norme regola-mentari di competenza, un criterio di attualità che può non coincidere con quello che pre-siede, invece, le indicazioni di stato civile e di anagrafe.

Sussiste tuttavia la necessità che tutti gli atti che si riferiscono ad una persona, overicorra un suo interesse e, quindi, su sua richiesta, o quando l’esigenza sorga da un pubbli-co interesse e l’integrazione debba essere operata d’ufficio, siano aggiornati nel senso difare apparire su di essi la menzione che ora, attualmente, la località di nascita (o di acca-dimento di un evento) si chiama in un certo modo. La menzione dovrà ovviamente averecarattere di uniformità, ma la competenza ad apporla apparterrà a ciascuna delle ammini-strazioni cui spetta la formazione e l’aggiornamento dell’atto, limitandosi così l’obbligo,per quanto concerne l’amministrazione dell’interno, all’azione degli ufficiali di stato civilee di anagrafe.

Il cittadino straniero non acquista la cittadinanza italiana se non ricorrono tutte lecondizioni stabilite dalla legge italiana. Se alcune di queste non sussistono o perchè man-cano del tutto o perchè sono invalide essendo regolate da una legge straniera in contrastoinsanabile con quella italiana, non si produce in Italia l’effetto dell’acquisto. L’acquisizio-ne della cittadinanza italiana è un esempio: ma il ragionamento è lo stesso riguardo alprodursi o al non prodursi di un qualsiasi effetto nell’ordinamento giuridico italiano aseguito di un evento relativo ad un cittadino straniero. Così, il riconoscimento di un figlioincestuoso (art. 251 cod. civ.) o fatto in contrasto con lo stato di figlio legittimo (art. 253)non può produrre alcun effetto in Italia, ancorchè secondo l’ordinamento dello Stato d’ori-gine di quel cittadino tale effetto sia ammesso e consentito. Più in generale, si deve averriguardo alla sostanza degli status, anche sulla base della documentazione ad essi relativa:l’ufficiale dello stato civile, se si avvede che un atto del suo ufficio, a lui richiesto, è illegit-

28

LO STATO CIVILE

timo, non può compierlo e deve opporre un rifiuto, motivato per iscritto. La trascrizione diun atto è vietata se questo è contrario all’ordine pubblico italiano (art. 18 ord. st. civ.).Anche se la trascrizione fosse operata (non avendo essa funzione costitutiva, ma solo pub-blicitaria), lo status di una persona sarebbe, secondo la legge italiana, invalido, e resterebbetale, anche se esso fosse stato posseduto da sempre, validamente secondo una legge stra-niera.

Certo, se l’adempimento fosse imposto all’ufficiale dello stato civile da un’autorità cheper legge ne avesse il potere (un provvedimento del giudice, un decreto del ministro o delcapo dello Stato, un accertamento o un’attestazione della cittadinanza da parte del sinda-co) egli non potrebbe rifiutarlo; resterebbe comunque salva l’ipotesi in cui esso fosse poidichiarato nullo, per invalidità dell’atto che lo ha determinato, e cancellato dai registri aseguito di rettifica. Va anche tenuto presente il principio della validità interinale di un attonullo sino a che questo sia dichiarato tale. In tutti questi casi, gli effetti che l’atto possaavere avuto nell’ordinamento, vengono ablati in radice sin dall’origine (ex tunc), fatti salvi,però, i provvedimenti che la legge abbia previsto a salvaguardia di soggetti ignari o incol-pevoli (vedi, ad esempio, gli artt. 128 sgg., 279 cod. civ.).

Le convenzioni fra i comuni di ... e di ..., per le materie dello stato civile e dell’anagra-fe, paiono illegittime e non attuabili. A prescindere dalle ragioni portate dal ministerodell’interno, non v’è norma che autorizzi, sia pure implicitamente, una «gestione associa-le» fra più comuni dei servizi dello stato civile e dell’anagrafe. In particolare, nulla hannoa che vedere con queste materie gli artt. 270-272 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testounico per l’ordinamento degli enti locali. Di più, sorgerebbero problemi inestricabili perla tenuta dei registri e del doppio originale, per le pubblicazioni matrimoniali, per le di-chiarazioni di nascita, etc. Non è pensabile che possano trarsi argomenti in contrario dal-l’art. 3 ord. st. civ.

Trattandosi di un matrimonio fra stranieri, celebrato all’estero secondo una normati-va colà vigente che ammette la bigamia, si ritiene che, non dovendo tale matrimonio avereeffetti nell’ordinamento italiano, anche lo stato della filiazione che da esso si sia procreataseguirà la normativa vigente nel Paese di cui gli sposi e il nato sono cittadini: nel caso dispecie questi avrà, secondo tale normativa, lo stato di figlio legittimo, restando indifferen-te l’ordinamento italiano agli effetti che, nel Paese straniero, si siano prodotti relativamen-te ad un soggetto che gli appartiene, ancorchè nato in Italia.

L’ufficiale dello stato civile.

2)a) L’ufficiale dello stato civile.

Uno dei compiti propri dell’ufficiale dello stato civile è di ricevere le dichiarazioni diuna o più parti nelle materie di sua competenza, quale che sia il loro contenuto, purchèesse non contrastino con norme della legge italiana e, più in generale, non siano contrarieall’ordine pubblico del nostro ordinamento, nel qual caso dovranno essere rifiutate. Se talidichiarazioni non rispondano al vero, e ciò risulti all’ufficiale dello stato civile da unadocumentazione successivamente acquisita o prodotta, o da provvedimenti dell’autoritàgiudiziaria (e sia così vinta la presunzione — relativa — di cui all’art. 451, secondo com-ma, cod. civ.) si dovrà provvedere alla rettificazione dell’atto a norma degli artt. 95 sgg.ord. st. civ.

29

LO STATO CIVILE

Alcune delle dichiarazioni che si fanno dinanzi all’ufficiale dello stato civile hanno lafunzione esclusiva di dare pubblica notizia di eventi, come la nascita e la morte, che han-no rilevanza per l’ordinamento dello stato civile in quanto venuti in essere. Da tali eventi,come documentati nei registri dello stato civile, possono derivare, per effetto di normativeparticolari, estranee alla disciplina che regola le iscrizioni di dette dichiarazioni, diritti edoveri (diritto alla vita, ad essere educato e mantenuto, o, diversamente, diritto alla suc-cessione del defunto etc. etc.). In questi casi incombe all’ufficiale solo l’obbligo di riceverequanto riferito dal dichiarante e formarne nei suoi registri processo verbale per atto pub-blico, senza che a lui competa di stabilire se gli eventi riferiti possano essere compatibilicon l’ordinamento italiano e se per questo abbiano rilevanza e siano produttivi di diritti edoveri. Spetterà al giudice pronunciarsi su tali questioni ove su di esse sorga controversia.

Diversamente, altre dichiarazioni, pure rese dinanzi all’ufficiale dello stato civile, sono,di per se stesse, produttive di effetti giuridici riguardo allo status della persona cui si riferi-scono: sono tali, ad esempio, le dichiarazioni di riconoscimento di filiazione naturale oquelle che si esprimono in relazione alla cittadinanza italiana. In questi casi, proprio perla immediatezza della produzione di effetti derivanti dalla effettuazione della dichiarazio-ne, l’ufficiale dovrà rifiutare di riceverla ove essa sia in contrasto con l’ordinamento e conl’ordine pubblico (art. 7 ord. st. civ.): ad esempio, riconoscimento di un figlio incestuoso,rinuncia alla cittadinanza fuori delle ipotesi ammesse dalla legge. Nel caso di specie nondovrebbe sorgere dubbio sulla ricevibilità della dichiarazione di nascita, con la indicazio-ne che i genitori, coniugati nonostante la loro minore età, sono cittadini stranieri. Peraltroha natura pubblicistica l’esigenza che sia preso atto nei registri dello stato civile dellanascita sul territorio italiano di una persona, a prescindere dal suo status.

Non è possibile sospendere un adempimento dovuto dall’ufficiale dello stato civile,che deve essere eseguito senza indugio con osservanza delle norme in vigore, trattandosi diuna materia che attiene allo status attuale delle persone, come quella dell’attribuzione delnome (art. 6 cod. civ.).

L’ufficiale dello stato civile non è fra coloro che sono chiamati dall’art. 19, secondocomma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ad applicare la legge di un Paese straniero, o,nel caso, quella italiana. Il detto ufficiale ha il solo compito di ricevere dichiarazioni, tra-scrivere od annotare atti, seppure formati all’estero, anche quando in qualche modo toc-chino l’ordinamento italiano.

Deve (art. 7 ord. st. civ.) rifiutare, con motivazione scritta, un adempimento richiesto-gli se questo contrasti con quanto stabilito dalla legge italiana (ad es.: artt. 98, 112, 116,250, terzo comma, 251, 253 cod. civ.) ed anche negare efficacia nell’ordinamento italianoad un provvedimento giudiziario straniero, e quindi non trascriverlo, ove non ricorrano irequisiti stabiliti dagli artt. 64 sgg. della legge n. 218.

Per il resto, egli si limiterà a ricevere, trascrivere, annotare, atti, dichiarazioni, atte-stazioni da lui acquisiti o ricevuti od a lui prodotti, senza doversi o potersi porre l’interro-gativo di quale legge sia applicabile nel caso di specie. Spetterà all’autorità competente, insede giurisdizionale, ove sussista un contenzioso, decidere al riguardo, sulla base delledisposizioni della legge n. 218, e solo se l’applicazione della legge straniera coinvolga inqualche modo un cittadino italiano o sortisca effetti in questo ordinamento. Sarà comun-que da escludere l’applicazione dell’art. 95 ord. st. civ., che non ha nulla a che vedere conla legge n. 218 e che può essere chiamato in causa (in sede di volontaria giurisdizione) soloquando ricorra una delle ipotesi in esso considerate.

Nel caso in esame, trattandosi di un bambino nato in Italia, portatore di due cittadi-

30

LO STATO CIVILE

nanze straniere, l’ufficiale dello stato civile, dopo aver formato l’atto di nascita, su di essoannoterà quanto consentito dall’art. 49 ord. st. civ. (in particolare dalla lett. «p»), senzadoversi o potersi interrogare se il provvedimento o, anche, l’attestazione o la dichiarazio-ne, o, in genere, l’atto relativi al cognome del soggetto interessato, siano o no conformiall’art. 19 della legge n. 218.

La minore di cui trattasi è nata in Italia da genitori stranieri, di nazionalità diverse.Come è stato detto, l’ufficiale dello stato civile non è fra coloro chiamati a sceverare qualediritto sia applicabile in base alla normativa italiana sul diritto internazionale privato (fat-te salve le eccezioni previste dalla legge 31 maggio 1995, n. 218). Egli, pertanto, nel caso dipersona nata in Italia, dovrà formare l’atto di nascita secondo le indicazioni date dal di-chiarante (che fanno fede fino a prova contraria - art. 451, comma 2, cod. civ.). Egli non èin grado di conoscere se a detta persona, riguardo alla cittadinanza o all’attribuzione delnome, debba applicarsi il diritto italiano, o straniero: sa soltanto, a proposito delle circo-stanze della nascita, della qualità dei genitori e della cittadinanza del nato, quanto gliviene riferito dal dichiarante.

Quindi, l’accertamento dello status del nato, se è figlio legittimo o naturale o naturalericonosciuto da uno o da entrambi i genitori, se è cittadino italiano o di altra nazionalità,compete all’autorità giudiziaria, se adita da chi vi abbia interesse. In questa situazione, ilnome (prenome e cognome) attribuito al nato al momento della formazione dell’atto dinascita sarà quello dato dal dichiarante o, in mancanza e per analogia, dall’ufficiale dellostato civile, seguendo le norme (di carattere procedurale) di cui all’art. 29, quarto e quintocomma, ord. st. civ.

Nel caso di specie, l’istanza presentata dalla madre del nato, non più «convivente»con il padre (non si sa se a seguito di divorzio o di separazione personale o di semplicescioglimento di una convivenza di fatto), non può essere rivolta all’ufficiale dello statocivile, che non ha competenza al riguardo, ma all’autorità giudiziaria, che dovrà stabilire,ai sensi della legge sopra richiamata, quale sia il diritto applicabile.

Si ignorano gli accordi fra i governi d’Italia e del Vietnam in materia di adozioneinternazionale cui l’interrogante si richiama, e le ragioni che saranno portate per iscritto(art. 7 ord. st. civ.) dall’ufficiale dello stato civile per rifiutare la trascrizione dell’atto dinascita dell’adottato. Solo se tali motivi fossero manifestamente infondati ed evidente-mente pretestuosi si potrebbe forse azzardare un’ipotesi di reato di omissione di atti d’uffi-cio. La circostanza, nella specie, che il tribunale abbia ordinato la trascrizione del provve-dimento di adozione non importa, ovviamente, che si debba trascrivere l’atto di nascitaanche in presenza di vizi o difetti. Contro il rifiuto formale dell’ufficiale, l’art. 95, primocomma, ammette chi vi abbia interesse ad opporsi con ricorso al tribunale competente.

La parola «albo» deriva dal latino «album», aggettivo sostantivato indicante una tavo-letta dipinta di bianco («albus») su cui si scrivevano elenchi di nomi. Attualmente gli «Albi»in Italia raccolgono i nominativi dei liberi professionisti (avvocati, medici, agenti di cam-bio, ingegneri, etc.); la dicitura «Albo» mal si attaglierebbe agli ufficiali dello stato civileche non sono certamente liberi professionisti: meglio il termine «registro». Il progetto diun registro nazionale degli ufficiali dello stato civile e dei funzionari consolari o d’amba-sciata che all’estero svolgono le relative funzioni è sicuramente da assecondare. Forti dub-bi riguardano, però, gli aggiornamenti che al registro dovrebbero essere apportati, si puòdire quotidianamente, in ragione del mutare delle vicende nei comuni e nelle circoscrizio-ni consolari; basti pensare alla scarsa affidabilità degli aggiornamenti che dovrebbero es-

31

LO STATO CIVILE

sere portati al secondo originale dei registri dello stato civile esistenti presso le procuredella Repubblica e le prefetture. Peraltro, la utilizzazione dei mezzi informatici costitui-rebbe un inestimabile ausilio per la realizzazione del progetto.

2)b) Delegazione.

Il sindaco del comune di ..., quale ufficiale dello stato civile, richiesto della celebra-zione del matrimonio ai sensi dell’art. 109 cod. civ., può per tale adempimento delegare,secondo l’art. 1, terzo comma, ord. st. civ., un cittadino italiano che abbia i requisiti per laelezione a consigliere comunale, indipendentemente dal fatto che egli risieda in quel co-mune o che ivi sia nato, o che vi svolga attività professionale privata o pubblica, od altro.

Come è stato detto, la delega per la celebrazione del matrimonio può essere conferita«a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale», indipenden-temente dal fatto che essi risiedano o no nel comune ove il matrimonio dovrà essere cele-brato o dalla circostanza che essi svolgano o no pubbliche funzioni in quel comune oaltrove, essendo solo importante che ricorrano i due requisiti stabiliti dall’art. 1, terzocomma, ultima parte, ord. st. civ. A norma dell’art. 2, quarto comma, la delega deve essereespressamente accettata dal delegato e non debbono sussistere gli impedimenti di cui al-l’art. 6.

L’ufficiale dello stato civile di ..., comune di residenza degli sposi, deve richiedere periscritto quello di ..., per la celebrazione del matrimonio, ai sensi dell’art. 109 cod. civ.,specificando i motivi di necessità o convenienza ricorrenti. Si ritiene che debba essere ilsindaco del comune richiesto a delegare al cittadino «amico» degli sposi le funzioni per lacelebrazione del matrimonio, ai sensi dell’art. 1, comma 3, ord. st. civ., se ne ricorrano irequisiti.

Il sindaco, quando delega a una delle persone indicate nell’art. 1 ord. st. civ., senzalimitazioni, la pienezza dei suoi poteri nella materia matrimoniale, le attribuisce anchequello di richiedere (art. 109 cod. civ.) l’ufficiale dello stato civile di altro comune per lacelebrazione del matrimonio. Ciò se ricorrano motivi di necessità o di convenienza, chevanno specificati per iscritto nella richiesta. La situazione è analoga a quella in cui unufficiale richiede all’ufficiale di un altro comune il compimento di un qualsiasi adempi-mento in una qualunque altra materia. L’ufficiale richiesto potrebbe rifiutare di celebrareil matrimonio se non ritenesse sufficientemente validi tali motivi. Dovrebbe comunquerifiutare la celebrazione se sussistessero impedimenti al matrimonio (art. 112 cod. civ.),come dovrebbe rifiutare un qualsiasi altro adempimento che gli fosse stato illegittima-mente richiesto.

Si ritiene che, come la scelta della persona fra quelle indicate nell’art. 1, terzo comma,ord. st. civ., e l’atto di delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile sono rimessi allapotestà discrezionale del sindaco sulla base di un rapporto assolutamente fiduciario, sen-za necessità di motivazione, così la revoca di tale atto non deve essere motivata, nè è impu-gnabile, essendo puramente e semplicemente venuto meno il detto rapporto fiduciario. Siricorda che la delega a un dipendente a tempo indeterminato del comune non richiedeaccettazione; può essere rinunciata e il provvedimento che respinge la rinuncia può for-mare oggetto di ricorso al prefetto. Nulla, invece, si dice negli artt. 1 e 2 a proposito dellarevoca, se non che «il sindaco può revocare la delega». La delega e la revoca debbono essere

32

LO STATO CIVILE

comunicati al prefetto. Mancando un procedimento amministrativo, vien meno la necessi-tà di dare comunicazione dell’inizio di questo al soggetto interessato, ai sensi dell’art. 7,primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le funzioni di cui all’art. 16 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, con riguardo al sinda-co, sono delegabili ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, settimo comma.Fu scritto a suo tempo: «Ma anche sotto un profilo giuridico è da consentire che il sindacodeleghi ad altri i suoi poteri: intanto il vicesindaco ha una sua propria potestà in vece delsindaco nei casi stabiliti dalla legge, ma anche si può parlare di delega, ai sensi dell’art. 54D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 7, nelle materie ed alle persone ivi indicate. È vero chedetta norma non comprende specificatamente fra quelle previste le funzioni sindacali di cuiall’art. 16 del D.P.R. n. 572/1993, ma non vi è dubbio, intanto, che tali funzioni rientrinonell’àmbito dei servizi di competenza statale, attenendo la materia della cittadinanza (dell’ap-partenenza, cioè, di una persona alla Nazione italiana) ad un interesse dello Stato, e nonsoltanto del comune, ma, poi, la lettera «a» dell’art. 54 fa riferimento, riguardo alle funzionidel sindaco quale sovraintendente, in via generale, «alla tenuta dei registri dello stato civile» equindi, anche, ai riconoscimenti ed alle attestazioni di cittadinanza».

Le persone cui delegare le dette funzioni sindacali sono soltanto quelle indicate nelcitato art. 54, settimo comma; ove il comune, per le sue dimensioni, non abbia un presi-dente del consiglio circoscrizionale, nè, in mancanza, un consigliere per l’esercizio dellefunzioni nei quartieri e nelle frazioni, le funzioni di cui qui si tratta resteranno attribuitein via esclusiva al sindaco o a chi lo sostituisce (quinto comma).

La natura decisoria dei provvedimenti adottati dal sindaco o da chi lo sostituisce o dachi sia stato da lui delegato in materia di accertamento o attestazione della cittadinanza,fa sì che la delega non possa essere attribuita all’ufficiale dello stato civile: questi non èlegittimato ad assumere decisioni, ma solo a ricevere dichiarazioni o ad effettuare trascri-zioni od annotazioni; egli può rifiutare di compiere l’adempimento richiestogli (art. 7 ord.st. civ.) motivando le ragioni del rifiuto, ma su questo altri sono chiamati ad emettere unapronuncia. Di più, la semplice lettura dell’art. 16 del decreto presidenziale del 1993 rivelache si è inteso dal legislatore distinguere nettamente le funzioni proprie dell’ufficiale dellostato civile da quelle di chi decide sul possesso da parte di taluno della cittadinanza italia-na: il caso da decidere può essere posto al sindaco da un’altra autorità, o direttamentedallo stesso interessato, od anche dall’ufficiale dello stato civile per il cui tramite esso vienfatto pervenire al sindaco. Questi, o chi per lui, trasmette poi la decisione presa all’ufficia-le dello stato civile, che provvede alle necessarie trascrizioni ed annotazioni.

L’art. 1, comma 3, ord. st. civ. riguarda esclusivamente la delegazione delle funzioni diufficiale dello stato civile, ed è abissale la distanza che separa tali funzioni da quelle diaccertamento od attestazione della cittadinanza. Nulla vieta, ovviamente, che la delega diqueste ultime possa essere affidata alla stessa persona fisica che esercita quelle di ufficialedello stato civile, purchè esse restino separate le une dalle altre e purchè il detto ufficialepossieda i requisiti stabiliti dal sopra citato settimo comma dell’art. 54. Nella pratica, comepare, non è raro il caso in cui la delega delle funzioni di accertamento ed attestazione siaconferita indiscriminatamente dal sindaco agli stessi ufficiali dello stato civile, secondoquanto stabilito dall’art. 1, terzo comma, D.P.R. n. 396/2000, anche in violazione dell’art.54, settimo comma, D.Lgs. n. 267/2000, a rischio che siano prodotti atti invalidi per difettodi competenza funzionale.

Per quanto riguarda la delega delle funzioni sindacali, se si vuole semplificare il tuttoed agevolare il funzionamento degli uffici comunali, non si deve far altro che intendere

33

LO STATO CIVILE

anche gli accertamenti e le attestazioni della cittadinanza italiana come funzioni propriedegli ufficiali dello stato civile, con il che si avrebbe il vantaggio di poter applicare l’art. 1,terzo comma, ord. st. civ. anche alla loro delegazione. Occorrerebbe, però, per arrivare atanto, ignorare il disposto degli artt. 16 e 54. Molti comuni lo fanno. D’altronde, i soliinteressati ad impugnare quei provvedimenti di accertamento e di attestazione, anche sot-to un profilo di incompetenza funzionale (a seguire questa via, dinanzi al tribunale, aisensi degli artt. 95 sgg.), sarebbero soltanto coloro che avessero ricevuto quei provve-dimenti con segno negativo, e v’è da credere che nella pratica ciò accada molto rara-mente.

Si deve ancora osservare che l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fa parte deltitolo quarto del testo unico, intitolato «Organizzazione e personale», e del susseguentecapo terzo, «Dirigenza ed incarichi», indicando nel primo comma le competenze dei diri-genti. A costoro «spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettatidagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzoe di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo ...».

I commi successivi non sono che una esplicazione e una chiarificazione di ciò ches’intende per «dirigenza». Questa svolge i suoi poteri all’interno dell’ente, e non ha potestàal di fuori di esso, nel senso che non le sono attribuite funzioni di natura pubblicistica.Ecco perchè si deve ritenere che fra coloro cui sono delegabili le funzioni in materia diriconoscimento e di attestazione della cittadinanza, non possano essere compresi i «diri-genti». Che, poi, alcuni comuni, anche di grande importanza, si comportino a modo loro,potrebbe dar luogo ad una invalidità di tali atti, da dichiarare nella competente sede giuri-sdizionale.

2)c) Competenza territoriale.

Il comune di AA era originariamente una frazione del comune di BB, e fu istituitoente territoriale autonomo in data ... I registri dello stato civile relativi ad epoca anteriorea tale data erano ovviamente tenuti dal comune di BB competente per territorio, e debbo-no continuare ad esserlo per tutti gli atti che da essi vanno tratti (certificazioni, estrattiper riassunto o per copia integrale) o che in essi vanno inseriti (annotati): ciò perchè gliadempimenti dello stato civile che a quei registri si riferiscono fanno capo ad atti chefurono posti in essere in epoca in cui competente a costituirli era, appunto, il comune diBB. I nuovi atti relativi a persone precedentemente residenti nel comune di BB ed oraresidenti, per il mutamento intervenuto, nel comune di AA saranno, pure ovviamente, for-mati da questo comune nei suoi registri, indicando come luogo di nascita di dette personeil comune di BB; di detti nuovi atti si farà annotazione, quando dovuta, nei vecchi registridel comune di BB.

Trovandosi la base militare USAFE nella circoscrizione del comune di Aviano, in terri-torio italiano, alle registrazioni negli atti dello stato civile di nascite o di morti colà avvenu-te, si debbono applicare le norme del nostro ordinamento (artt. 30 e 72 ord. st. civ.), nullarilevando la documentazione trasmessa dal personale sanitario statunitense acquartieratoall’interno della base.

2)d) Rifiuto dell’ufficiale dello stato civile.

Il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile può essere impugnato dall’interessato o dalpubblico ministero ai sensi dell’art. 95, primo e secondo comma, ord. st. civ.; la procedura

34

LO STATO CIVILE

dell’impugnazione, sulla quale deve decidere il tribunale in sede giurisdizionale, non puòessere sostituita da istruzioni date dal procuratore della Repubblica o dal ministero.

Non è stato previsto nel nuovo regolamento un termine per proporre impugnazioneavverso il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile a compiere un atto del suo ufficio; anzi, nelsecondo comma dell’art. 95 si dice che il pubblico ministero può proporre il ricorso «inogni tempo». È da ritenere, quindi, che il soggetto non decada dalla possibilità di proporrel’impugnazione sino a che questa, eventualmente, non sia divenuta inammissibile per es-sere venuto meno l’interesse a proporla (ad esempio: l’ufficiale dello stato civile ha rifiuta-to di ricevere una dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale da parte del padre;l’impugnazione diverrà inammissibile quando sia stata accertata in via giudiziale, consentenza passata in giudicato, la paternità del nato mediante l’esperimento dell’azioneall’uopo predisposta: art. 269 cod. civ.).

La corte d’appello di ... non aveva competenza a giudicare: l’art. 68 della legge 31maggio 1995, n. 218, riguarda soltanto l’attuazione e l’esecuzione forzata «in Italia di attipubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva».

Nella specie, invece, veniva impugnato dalle parti interessate il rifiuto dell’ufficialedello stato civile di ... di trascrivere l’atto di riconoscimento di filiazione naturale fatto dachi si era dichiarato padre di una minore dinanzi all’ufficiale dello stato civile di una cittàucraina. Nel caso in esame non si può dubitare della competenza del tribunale italiano astatuire sul ricorso, ai sensi degli artt. 7, 95, primo comma, e 96 ord. st. civ.

Spetterà al tribunale adito di accertare se lo status di figlia di coloro indicati comegenitori nell’atto di nascita corrisponda al vero, secondo il diritto ucraino (nel qual caso ilricorso dovrà essere accolto essendosi dimostrata la illegittimità del rifiuto), o se la dichia-razione allora resa dal denunciante o dai denuncianti la nascita, circa i genitori della neo-nata, non fu veridica (per cui il ricorso dovrà pure essere accolto, questa volta essendosidimostrata la legittimità del successivo riconoscimento paterno). In realtà, nel caso di spe-cie, l’azione promossa dinanzi al tribunale in sede di ricorso avrebbe natura sostanziale di«azione di stato» e porterebbe ad una dichiarazione giudiziale della paternità naturaledella figlia, ai sensi degli artt. 269 sgg. cod. civ., o a una dichiarazione di filiazione legitti-ma se i genitori indicati nell’originario atto di nascita erano fra loro coniugati.

2)e) Consolati.

Alcune osservazioni sul nuovo testo consolare: D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 (vedilo inAppendice). Non occorre alcuna precisazione in merito al principio «tempus regit actum»,contenendo il nuovo testo disposizioni di carattere procedurale che, per loro natura, siapplicano soltanto ad atti da porre in essere nel tempo a venire e non producono alcuneffetto sulla validità di atti già compiuti in passato. L’art. 6 stabilisce che il capo dell’ufficioconsolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di ufficiale dello stato civile, atte-nendosi alla legislazione nazionale. L’art. 8, comma 2, subordina l’iscrizione nello scheda-rio anagrafico di una persona al suo possesso della cittadinanza italiana, precisando poiche tale iscrizione non costituisce prova di quest’ultima. L’art. 10, commi 1 e 2, demandaal capo dell’ufficio consolare l’onere di «accertare» il possesso della cittadinanza italiana diuna persona, non si sa se in ogni caso e d’ufficio o soltanto a seguito di una istanza diquella persona o soltanto in occasione della sua iscrizione nello schedario anagrafico. Inche modo, poi, si coordina questo «accertamento» con l’«accertamento» e con l’«attestazione»

35

LO STATO CIVILE

che pure sono demandati all’ufficio consolare dall’art. 16, commi 3 e 8, del D.P.R. 12 otto-bre 1993, n. 572? L’art. 13, comma 3, prescrive che le pubblicazioni hanno luogo in viainformatica ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. L’art. 13, comma 2, esimedalle pubblicazioni il cittadino italiano, anche se residente in Italia, che si sposi all’esterodinanzi all’autorità locale, non precisando che, invece, le pubblicazioni si devono farequando la detta autorità le richieda. Quando il matrimonio si debba celebrare fuori dellasede consolare (art. 14, comma 4), in luogo del segretario comunale chi deve accompagna-re l’ufficiale consolare che si reca sul luogo ove gli sposi sono in attesa?

2)f) Altri luoghi.

Il principio generale che vige in materia, così ovvio da non avere necessità di unaspecifica disposizione di legge è che gli atti di un pubblico ufficiale vanno compiuti nelluogo dove egli ha sede: diversamente, il cittadino non saprebbe dove andare per presenta-re una istanza o fare una dichiarazione o chiedere un adempimento. Ad esempio, chi vo-glia iscrivere il figlio minore ad una scuola, pare ovvio che debba andare nel luogo ove sitrova la segreteria di quella scuola. Così, gli atti dello stato civile vanno compiuti nell’uffi-cio all’uopo destinato dal sindaco nell’ambito della casa comunale. Solo in caso di necessi-tà (art. 110 cod. civ.) la legge ammette che, specificatamente, la celebrazione del matrimo-nio possa avvenire in luogo diverso dalla casa comunale, derogando all’art. 106. Si puòdare, a questo punto, una interpretazione estensiva alla norma, quando, ad esempio, lapuerpera nubile che abbia partorito da sola nella casa d’abitazione sia nell’impossibilità direcarsi nella casa comunale ed intenda provvedere alla denuncia della nascita; o quandotaluno, ferito gravemente in un agguato mafioso, intenda denunciare la morte del fratelloucciso in quello stesso agguato. Non anche nel caso di un riconoscimento di filiazionenaturale da parte di un moribondo, avendo questi la possibilità di effettuare il riconosci-mento davanti ad un notaio chiamato al suo capezzale. Sicuramente, la commissione chea suo tempo si occupò della revisione del formulario e dei modelli degli atti dello statocivile ebbe in mente una delle ipotesi sopradette nel caso di una dichiarazione di nascitada parte di chi non fosse in grado di recarsi nella casa comunale. In conclusione, l’assuntoche un atto dello stato civile si possa formare in luogo diverso dalla casa comunale valimitato esclusivamente ai casi eccezionali in cui chi solo possa o debba chiedere la forma-zione di quell’atto si trovi totalmente impedito a recarsi nella sede dell’ufficio.

Gli atti dello stato civile.

3)a) Atti dello stato civile.

Si richiama la nozione che l’atto di stato civile è per sua natura atto pubblico. Esso,infatti (art. 451 cod. civ.) fa prova sino a querela di falso di ciò che l’ufficiale pubblicoattesta essere avvenuto alla sua presenza e da lui compiuto. Le dichiarazioni dei compa-renti fanno fede fino a prova contraria. L’articolo riproduce, pressochè testualmente, quantoè contenuto nell’art. 2700 cod. civ. riguardo alla efficacia probatoria dell’atto pubblico.

Ciò non vuol dire che l’atto scritto (in casu, l’atto pubblico di stato civile) sia costituti-vo di una situazione cui l’ordinamento dello Stato attribuisce rilevanza giuridica, perchèper la costituzione del vincolo coniugale ciò che conta è la sostanza dell’atto (nella speciela dichiarazione espressa ed accettata dai coniugi di volersi prendere rispettivamente in

Si

Federico

Ha

In

Ha

In

ISBN978-88-88430-24-9

49,00 Euro 88-88430-24-5

civile. stato e trasporti appalti, locazioni, di tema in trattati pubblicato ha epoche varie

civile. stato dello regolamento nuovo del predisposizione sulla quelle comprese studio, di commissioni molte di parte fatto ha e Amministrazione Pubblica della Superiore all'Istituto insegnato

cittadinanza. sulla organica legge della redazione la per Esteri Affari degli Ministero al unitamente e civile, stato dello

Massimari dei compilazione la per anche dell'Interno Ministero il con collaborato ha relatore, come convegni numerosi a partecipato

ha materia, sulla pareri innumerevoli formulato ha veste tale ministero. detto del civili affari degli

generale direzione della primo l'ufficio decennio un per diretto ha ed Giustizia della Ministero del legislativo dell'ufficio parte fatto

civile. diritto di prevalentemente occupandosi quarant'anni, oltre per magistratura la esercitato aH Vitali.

fondamenta. le costituiscono ne che argomenti gli tutti dottrina e esperienza ragione, secondo vicino, da

tocca ma quesiti, incerti più ai risposta definitiva una dare intende neppure e tanto, a giungere potrebbe né civile, stato sullo scibile

lo tutto di enciclopedia un'esauriente essere vuol non tuttavia, L'Opera, universitari. discenti e docenti notai, avvocati, magistrati,

prefettura, di funzionari civile, stato dello ufficiali materia: questa di studio allo e pratica alla dedicano si quotidianamente

che coloro di l'animo agitano che rovelli tormentosi i alleviare di cercando materia, alla assetto ordinato un dare di compito

l'arduo giurista, di veste in posto, è si L'autore loro. fra contrasto in magari risposte, più ammettono spesso che e risposta pronta una dare può si non e sa si non volte molte quali ai interrogativi dubbi, riflessioni, pensieri, di inesauribile fonte è ed confini senza

veramente è civile stato dello l'universo che constatare deve